Anna Aprile
P.A. di Medicina Legale
Università degli Studi di Padova
Anna Aprile - Università degli Studi di Padova
I cancri intervallo
sono eventi avversi, o potenzialmente tali, che si verificano
con frequenza largamente prevedibile, modificabile solo in
piccola parte.
I cancri intervallo non sono eliminabili
Cause:
limiti della mammografia (circa 80 %)
errore umano (obiettivo < 20 %)
I cancri intervallo
La percezione del radiologo:
incidente inaccettabile, errore (colpa)
spauracchio medico-legale
“soluzioni” difensive
I cancri intervallo
La percezione delle pazienti:
una catastrofe
(nulla di paragonabile a ciò che pensano dei falsi positivi)
Domande:
la donna è stata informata dei limiti della mammografia?
La donna è stata prontamente “presa in carico” e curata?
La prognosi è molto diversa rispetto ai casi trovati allo
screening?
Radiologi e screening
I CI sono il segno di un’”insufficiente” sensibilità
Il problema dell’assunzione dell’incertezza nello
screening
Timore di conseguenze medico-legali
I “nemici” dello screening standard
Comportamenti precauzionali /difensivi
Radiologi e Screening
I comportamenti difensivi hanno almeno un effetto certo:
compromettono la possibilità di realizzare lo screening e
soprattutto di estenderlo a TUTTA la popolazione
Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come
fondamentale diritto dell'individuo
e interesse della collettività
I programmi di sanità pubblica hanno la prospettiva di popolazione,
secondo i principi di equità e di sostenibilità.
Pertanto l’obiettivo di tutelare la salute del singolo non può
compromettere quello di rispettare l’equità e la sostenibilità
“Cascata” degli eventi
Cancri intervallo
Denunce
Verifica di errore (< 20 % dei CI)
Verifica rapporto causalità errore – danno
Condanne per danno colposo
Responsabilità civile (risarcimento)
Responsabilità penale
note sulla
responsabilità
penale
violazione di doveri
connessi ad una norma
correlata attitudine a
rispondere anche davanti
ad un giudicante
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quale norma?
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
LEGGI DELLO STATO
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
Art. 1. Reati e pene:
disposizione espressa di legge.
Nessuno può essere punito per
un fatto che non sia
espressamente preveduto come
reato dalla legge, né con pene
che non siano da essa stabilite.
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RESPONSABILITÀ
PENALE
Delitto ed
articolo del
codice penale
omicidio
colposo;
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errore (od omissione)
colposo connesso a
intervento del
professionista che
abbia causato il
decesso della persona
assistita
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RESPONSABILITÀ
PENALE
Delitto ed
articolo del
codice penale
lesione
personale
colposa;
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errore (od omissione)
colposo connesso a
intervento del
professionista che
abbia causato il
lesioni personali della
persona assistita
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
Art. 43. Elemento psicologico del reato.
Il delitto:
è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere
l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;
è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto
dall'agente;
è colposo, o contro l'intenzione,
quando l'evento, anche se preveduto,
non è voluto dall'agente e si verifica a
causa di negligenza o imprudenza o
imperizia, ovvero per inosservanza di
leggi, regolamenti, ordini o discipline.
La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per
queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
condotta
(del professionista)
danno
(alla persona)
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
condotta
nesso di
causalità
danno
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un
fatto preveduto dalla legge come reato,
se l'evento dannoso o pericoloso, da
cui dipende la esistenza del reato, non
è conseguenza della sua azione od
omissione.
Non impedire un evento, che si ha
l'obbligo
giuridico
di
impedire,
equivale a cagionarlo.
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RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
Art. 40. Rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per
un fatto preveduto dalla legge
come reato, se l'evento dannoso o
pericoloso, da cui dipende la
esistenza
del
reato,
non
è
conseguenza della sua azione od
omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo.
Anna Aprile - Università degli Studi di Padova
RESPONSABILITÀ PENALE
quale norma?
CODICE PENALE
Art. 40. Rapporto di causalità.
azione od omissione
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REATO
ELEMENTO
OGGETTIVO
- la condotta:
un’azione od
un’omissione
- l’evento;
- il nesso di causalità
materiale fra i due
predetti
ELEMENTO
SOGGETTIVO
riferibilità della condotta
all’autore della stessa
- presenza di un
elemento psicologico
che caratterizza la
condotta: il dolo, la
colpa o la
preterintenzione
ELEMENTO OGGETTIVO
realizzazione di una
condotta da cui discende
la verificazione dell’evento,
che è quindi causalmente
riconducibile a quella
condotta
ELEMENTO OGGETTIVO
CONDOTTA
EVENTO
NESSO DI CAUSALITÀ
ELEMENTO OGGETTIVO
AZIONE
COMMISSIVA
EVENTO
NESSO DI CAUSALITÀ
DANIELE RODRIGUEZ – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA
CONDOTTA
AZIONE
COMMISSIVA
OMISSIONE
ELEMENTO OGGETTIVO
OMISSIONE
!
EVENTO
NESSO DI CAUSALITÀ
OMISSIONI
… CONDOTTA ERRATA
ALTERNATIVA A
QUELLA DOVUTA
INDAGINE MEDICO-LEGALE
STRUMENTO LOGICO 1:
GIUDIZIO
CONTROFATTUALE
GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE
La condotta omissiva
di per se stessa
è immateriale,
per cui non può
produrre alcun effetto
materiale
GIUDIZIO CONTROFATTUALE
OMISSIONE
Il meccanismo logico dell’operazione
si inverte:
si dovrà positivamente immaginare
come, tenuta la condotta che,
invece, nel concreto, si imputa
omessa e si dovrà verificare se, in
presenza di tale azione positiva, la
verificazione dell’evento,
concretamente determinatosi,
sarebbe invece mancata
note sulla
responsabilità
civile
RESPONSABILITA’ CIVILE
OBBLIGO DI RISARCIRE DANNO
INGIUSTO DERIVANTE DA ILLECITO
COMPORTAMENTO
REINTEGRAZIONE DELL’INTERESSE
PERSO
Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona
CODICE CIVILE
Art. 1218. Responsabilità del debitore.
Il debitore che non esegue
esattamente la prestazione dovuta è
tenuto al risarcimento del danno,
se non prova che
l'inadempimento o il ritardo è
stato determinato da
impossibilità della prestazione
derivante da causa a lui non
imputabile.
Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona
CODICE CIVILE
Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o
colposo, che cagiona ad altri
un danno ingiusto, obbliga
colui che ha commesso il
fatto a risarcire il danno.
Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona
RESPONSABILITA’
PENALE
RESPONSABILITA’
CIVILE
personale
trasferibile
all’assicurazione
reato
danno ingiusto
inadempimento
contrattuale
condotta colposa
condotta colposa/
inadempiente
causalità “certa”
causalità “dubbia”
dimostrazione della
responsabilità a carico
dell’accusa
dimostrazione della assenza
di responsabilità a carico
della parte convenuta
(medico/ ASL)
il sistema penale ha come
baricentro il reo

l’illecito civile ruota attorno al
danneggiato
RESPONSABILITÀ
Attitudine a rispondere
del proprio operato
professionale,
in caso di errore od
omissione,
davanti ad un giudicante
RESPONSABILITÀ
Impegno a realizzare
una condotta
professionale corretta
nell’interesse di salute
dell’assistito
…
grazie, ho concluso
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A. Aprile - Registro Tumori del Veneto