Anna Aprile P.A. di Medicina Legale Università degli Studi di Padova Anna Aprile - Università degli Studi di Padova I cancri intervallo sono eventi avversi, o potenzialmente tali, che si verificano con frequenza largamente prevedibile, modificabile solo in piccola parte. I cancri intervallo non sono eliminabili Cause: limiti della mammografia (circa 80 %) errore umano (obiettivo < 20 %) I cancri intervallo La percezione del radiologo: incidente inaccettabile, errore (colpa) spauracchio medico-legale “soluzioni” difensive I cancri intervallo La percezione delle pazienti: una catastrofe (nulla di paragonabile a ciò che pensano dei falsi positivi) Domande: la donna è stata informata dei limiti della mammografia? La donna è stata prontamente “presa in carico” e curata? La prognosi è molto diversa rispetto ai casi trovati allo screening? Radiologi e screening I CI sono il segno di un’”insufficiente” sensibilità Il problema dell’assunzione dell’incertezza nello screening Timore di conseguenze medico-legali I “nemici” dello screening standard Comportamenti precauzionali /difensivi Radiologi e Screening I comportamenti difensivi hanno almeno un effetto certo: compromettono la possibilità di realizzare lo screening e soprattutto di estenderlo a TUTTA la popolazione Art. 32 Costituzione: La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività I programmi di sanità pubblica hanno la prospettiva di popolazione, secondo i principi di equità e di sostenibilità. Pertanto l’obiettivo di tutelare la salute del singolo non può compromettere quello di rispettare l’equità e la sostenibilità “Cascata” degli eventi Cancri intervallo Denunce Verifica di errore (< 20 % dei CI) Verifica rapporto causalità errore – danno Condanne per danno colposo Responsabilità civile (risarcimento) Responsabilità penale note sulla responsabilità penale violazione di doveri connessi ad una norma correlata attitudine a rispondere anche davanti ad un giudicante Anna Aprile - Università degli Studi di Padova quale norma? Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE LEGGI DELLO STATO Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 1. Reati e pene: disposizione espressa di legge. Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente preveduto come reato dalla legge, né con pene che non siano da essa stabilite. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE Delitto ed articolo del codice penale omicidio colposo; 589 errore (od omissione) colposo connesso a intervento del professionista che abbia causato il decesso della persona assistita Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE Delitto ed articolo del codice penale lesione personale colposa; 590 errore (od omissione) colposo connesso a intervento del professionista che abbia causato il lesioni personali della persona assistita Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 43. Elemento psicologico del reato. Il delitto: è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è preterintenzionale, o oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente; è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto dall'agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE condotta (del professionista) danno (alla persona) Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE condotta nesso di causalità danno Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 40. Rapporto di causalità. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da cui dipende la esistenza del reato, non è conseguenza della sua azione od omissione. Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di impedire, equivale a cagionarlo. Anna Aprile - Università degli Studi di Padova RESPONSABILITÀ PENALE quale norma? CODICE PENALE Art. 40. Rapporto di causalità. azione od omissione Anna Aprile - Università degli Studi di Padova REATO ELEMENTO OGGETTIVO - la condotta: un’azione od un’omissione - l’evento; - il nesso di causalità materiale fra i due predetti ELEMENTO SOGGETTIVO riferibilità della condotta all’autore della stessa - presenza di un elemento psicologico che caratterizza la condotta: il dolo, la colpa o la preterintenzione ELEMENTO OGGETTIVO realizzazione di una condotta da cui discende la verificazione dell’evento, che è quindi causalmente riconducibile a quella condotta ELEMENTO OGGETTIVO CONDOTTA EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ ELEMENTO OGGETTIVO AZIONE COMMISSIVA EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ DANIELE RODRIGUEZ – UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA CONDOTTA AZIONE COMMISSIVA OMISSIONE ELEMENTO OGGETTIVO OMISSIONE ! EVENTO NESSO DI CAUSALITÀ OMISSIONI … CONDOTTA ERRATA ALTERNATIVA A QUELLA DOVUTA INDAGINE MEDICO-LEGALE STRUMENTO LOGICO 1: GIUDIZIO CONTROFATTUALE GIUDIZIO CONTROFATTUALE OMISSIONE La condotta omissiva di per se stessa è immateriale, per cui non può produrre alcun effetto materiale GIUDIZIO CONTROFATTUALE OMISSIONE Il meccanismo logico dell’operazione si inverte: si dovrà positivamente immaginare come, tenuta la condotta che, invece, nel concreto, si imputa omessa e si dovrà verificare se, in presenza di tale azione positiva, la verificazione dell’evento, concretamente determinatosi, sarebbe invece mancata note sulla responsabilità civile RESPONSABILITA’ CIVILE OBBLIGO DI RISARCIRE DANNO INGIUSTO DERIVANTE DA ILLECITO COMPORTAMENTO REINTEGRAZIONE DELL’INTERESSE PERSO Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona CODICE CIVILE Art. 1218. Responsabilità del debitore. Il debitore che non esegue esattamente la prestazione dovuta è tenuto al risarcimento del danno, se non prova che l'inadempimento o il ritardo è stato determinato da impossibilità della prestazione derivante da causa a lui non imputabile. Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona CODICE CIVILE Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito. Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno. Daniele Rodriguez - Cattedra di Medicina Legale - Università degli Studi di Ancona RESPONSABILITA’ PENALE RESPONSABILITA’ CIVILE personale trasferibile all’assicurazione reato danno ingiusto inadempimento contrattuale condotta colposa condotta colposa/ inadempiente causalità “certa” causalità “dubbia” dimostrazione della responsabilità a carico dell’accusa dimostrazione della assenza di responsabilità a carico della parte convenuta (medico/ ASL) il sistema penale ha come baricentro il reo l’illecito civile ruota attorno al danneggiato RESPONSABILITÀ Attitudine a rispondere del proprio operato professionale, in caso di errore od omissione, davanti ad un giudicante RESPONSABILITÀ Impegno a realizzare una condotta professionale corretta nell’interesse di salute dell’assistito … grazie, ho concluso