Gli ammortizzatori sociali
si tratta di un complesso ed articolato sistema di tutela del
reddito dei lavoratori che sono in procinto di perdere o
hanno perso il posto di lavoro.
Per fronteggiare l’attuale crisi il governo ha previsto,
attraverso deroghe alla normativa vigente, delle misure
speciali in favore di lavoratori che appartengono a settori
non tutelati.
Segnaliamo che l’attuale governo ha in previsione
rivedere l’intera materia
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Quali sono
•
•
•
•
Cassa integrazione guadagni
Indennità di mobilità
Indennità di disoccupazione
Contratti di solidarietà
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Cassa integrazione guadagni
è una prestazione che integra o sostituisce
la retribuzione dei lavoratori sospesi o che
lavorano ad orario ridotto presso aziende
in momentanea difficoltà produttiva
si divide in ordinaria e straordinaria
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Cassa integrazione guadagni
ordinaria (CIGO)
• E' prevista in caso di sospensioni o
riduzioni di attività per eventi temporanei e
contingenti non imputabili all’impresa o ai
lavoratori ovvero da crisi temporanee di
mercato
• Interessa le aziende che operano nei
settori dell’industria, edilizia, agricoltura e
le cooperative di produzione
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La procedura
• La procedura per l’attivazione della cassa
integrazione guadagni prevede una fase di
consultazione sindacale (sono escluse da
questa fase le aziende dei settori edile e
lapideo) e, successivamente, una fase
amministrativa
• il datore di lavoro deve poi presentare la
domanda alla sede locale dell’Inps entro 25
giorni dalla fine del periodo di paga in corso
nella settimana in cui è iniziata la sospensione o
la riduzione dell’attività lavorativa
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L’indennità
• è pari all’80% dell'ultima retribuzione globale che
sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le ore di
lavoro non prestate ed è pagata per un periodo massimo
di 3 mesi continuativi per ogni unità produttiva
(stabilimento, reparto o settore autonomo)
• Il periodo può essere prorogato, in casi eccezionali, fino
ad un massimo di 12 mesi
• Raggiunto tale limite, prima di presentare una nuova
domanda, l’impresa deve riprendere l’attività per almeno
52 settimane
• Nel caso in cui un’azienda ne usufruisca per periodi non
consecutivi, il periodo massimo di godimento è di 52
settimane in un biennio
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Cassa integrazione guadagni
straordinaria (CIGS)
• E' prevista in caso di riorganizzazione, conversione, crisi
aziendale e procedure concorsuali
• Interessa le aziende industriali (anche edili), le aziende
appaltatrici di servizi di mensa o ristorazione e dei servizi di
pulizia (tali imprese devono avere più di 15 dipendenti nel
semestre precedente la presentazione della domanda), le
imprese commerciali, di spedizione e trasporto, le agenzie di
viaggio e turismo che occupano più di 50 dipendenti (esclusi
gli apprendisti e gli assunti con contratto di formazione), le
imprese di vigilanza con più di 15 dipendenti e le aziende di
trasporto aereo
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A chi spetta
L’integrazione salariale straordinaria spetta ai lavoratori
con un’anzianità di servizio di almeno 90 gg. e che
appartengono alle seguenti categorie:
• operai
• impiegati
• quadri
la scelta dei lavoratori da porre in Cassa Integrazione deve
essere effettuata con il criterio della rotazione tra coloro
che effettuano le stesse mansioni
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La procedura
• La procedura per l’attivazione della cassa integrazione
guadagni prevede una fase di consultazione sindacale
(sono escluse da questa fase le aziende dei settori edile
e lapideo) e, successivamente, una fase amministrativa
• la domanda sottoscritta dal legale rappresentante
dell’azienda va presentata al Ministero del Lavoro e delle
Politiche Sociali – Direzione generale per gli
ammortizzatori sociali ed incentivi all’occupazione –
entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso
nella settimana in cui è iniziata la sospensione o la
riduzione dell’attività lavorativa
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Misura dell’indennità
• è pari all’80% dell'ultima retribuzione globale che
sarebbe spettata ai lavoratori beneficiari per le
ore di lavoro non prestate
• viene corrisposta al massimo per 12 mesi in
caso di crisi aziendale, 18 mesi in caso di
procedure esecutive concorsuali e 24 mesi in
caso di riorganizzazione, ristrutturazione e
riconversione aziendale
Complessivamente gli interventi ordinari e
straordinari non possono superare i 36 mesi in
un quinquennio
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Contribuzione figurativa
I periodi di cig sono coperti da contribuzione
figurativa che equivale a quella effettiva
(vale cioè anche per la pensione di
anzianità)
al fine della misura della pensione per i
periodi di cig si prende a riferimento
l’ultima retribuzione percepita
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IMPORTI 2011
•
retribuzione mensile fino a 1.961,80 indennità
massima 906,80,al netto del 5,84%, euro
853,84
retribuzione mensile superiore a 1.961,80
indennità pari a 1.089,89, al netto del 5.84%
euro 1.026,24
in presenza di lavoro part-time il massimale
non deve essere riproporzionato
•
•
–
5,84% - aliquota contributiva per apprendisti
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La mobilità
• la procedura di mobilità è avviata dall’impresa, che può
usufruire della Cigs, quando non riesce, per motivi
tecnici o produttivi, a reinserire tutti i lavoratori sospesi e
quindi si vede costretta a licenziare il personale
eccedente
• prevede l’iscrizione del lavoratore nelle liste di mobilità
da cui viene cancellato qualora rifiuti l'iscrizione a un
corso di formazione professionale o un lavoro
equivalente al precedente con una retribuzione non
inferiore del 10%, un impiego di pubblica utilità, o
qualora non comunichi all'Inps un impiego a tempo
parziale o a tempo determinato
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L’indennità
• Requisiti: avere una anzianità aziendale di almeno 12
mesi, avere almeno 6 mesi di effettivo lavoro (compreso
ferie,festività,maternità) ed essere iscritto nelle liste di
mobilità
• La durata del trattamento: 12 mesi prolungabili a 24 o 36
nel caso di lavoratori che abbiamo raggiunti
rispettivamente 40 o 50 anni di età
• L’importo: per i primi 12 mesi è pari al100% del
trattamento di Cassa integrazione straordinaria percepito
o che sarebbe spettato nel periodo immediatamente
precedente il licenziamento, per i periodi successivi è
pari all’80% del predetto importo
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Interruzione del trattamento di
mobilità
Il trattamento si interrompe quando l'interessato:
• viene cancellato dalle liste di mobilità
• viene assunto con contratto a tempo indeterminato
• raggiunge il diritto alla pensione di vecchiaia, o diventa
titolare di pensione di anzianità o anticipata, ovvero di
pensione di inabilità o di assegno di invalidità (senza
aver optato per l'indennità di mobilità)
• L’opzione in favore dell’assegno è irrevocabile,l’opzione
per la mobilità è rinunciabile e diventa poi definitiva .
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Mobilità e lavoro a tempo
determinato
• In caso di rapporto di lavoro a tempo
determinato il lavoratore può rimanere
iscritto nelle liste regionali sino al doppio
della durata del proprio trattamento
economico
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Mobilità
Esempio: lavoratore con meno 40 anni
•
•
•
•
•
Diritto teorico : 12 mesi
Già beneficiati : 4 mesi
Lavoro: 15 mesi
12 mesi – 4 = 8 mesi residuo teorico
periodo ancora indennizzabile 5 mesi
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Mobilità e lavoro a progetto
• Con contratto di collaborazione o lavoro
autonomo occasionale è prevista la
perdita del diritto all’indennità economica.
• E’ cumulabile con il lavoro accessorio
nella misura di euro 3.000 annui
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La domanda
• Va presentata dall’interessato all’INPS e
alla sezione circoscrizionale per l’impiego
entro il limite massimo di 68 giorni dal
licenziamento
• Quando la domanda è presentata entro i
primi 7 giorni dal licenziamento l’indennità
decorre dall’8^ giorno , in caso contrario
dal 5^ giorno successivo la presentazione
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Mobilità
Corresponsione anticipata
• Possibilità di anticipo della mobilità
spettante per avvio attività autonoma,
cooperativa,professionale, imprenditoriale
• Domanda entro 60 gg. inizio attività
• Restituzione se ci si rioccupa entro 24
mesi come lavoratore subordinato
• Non si matura contribuzione figurativa
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mobilità
I periodi di mobilità sono coperti da
contribuzione figurativa che equivale a
quella effettiva (vale cioè anche per i 35
anni di contributi e per le quote)
al fine della misura della pensione per i
periodi di mobilità si prende a riferimento
l’ultima retribuzione percepita
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Mobilità - misura
• Importo Cigs – nel limite del massimale al
momento del licenziamento
• Per i primi 12 mesi pari al 100% della Cigs
e al netto de 5,84%
• A partire dal 2° anno 80% del massimale
senza la trattenuta del 5.84%
• No adeguamento anni successivi
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Contratto di solidarietà
• Riduzione di orario al fine di evitare o contenere
la riduzione del personale
• Per aziende in regime Cigs l’indennità è pari al
60% del trattamento perso per 24 mesi
prorogabile
• Per aziende non rientranti nella Cigs l’indennità
è pari al 25% del trattamento perso per 24 mesi
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Indennità di disoccupazione
Le indennità di disoccupazione si suddividono in:
• disoccupazione ordinaria
• disoccupazione coi requisiti ridotti
• disoccupazione agricola ordinaria
• disoccupazione agricola speciale
legge n. 2/2009 ha introdotto in via sperimentale la
disoccupazione con requisiti normali per lavoratori
assunti con qualifica di apprendista e la disoccupazione
per gli iscritti alla gestione separata
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Disoccupazione ordinaria
• E' un'indennità che spetta ai lavoratori dipendenti, assicurati contro
la disoccupazione, che siano stati licenziati oppure sospesi da
aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori
né dal datore di lavoro (mancanza di lavoro, di commesse o di
ordini, crisi di mercato ecc.)
• Non spetta ai lavoratori che si dimettano volontariamente, a meno
che non si tratti di dimissioni per giusta causa (mancato pagamento
della retribuzione, molestie sessuali, variazione delle mansioni ecc.)
oppure di dimissioni da parte della lavoratrice madre presentate
entro il primo anno di vita del figlio
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Requisito assicurativo
Alla data di inizio della disoccupazione:
• due anni di anzianità assicurativa
(devono essere trascorsi almeno 2 anni
dal primo versamento contributivo)
• almeno 52 contributi settimanali nel
biennio precedente la data di cessazione
del rapporto di lavoro
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L’indennità
• è pari al 60% della retribuzione lorda mensile
per i primi 6 mesi, al 50% per il settimo e l’ottavo
mese e al 40% per i mesi successivi
• generalmente spetta per 8 mesi, a coloro che
hanno superato i cinquanta anni di età spetta
per 12 mesi
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Quando cessa
Il trattamento si interrompe quando il
lavoratore:
• ha percepito tutte le giornate d'indennità
spettanti
• viene avviato ad un nuovo lavoro
• diventa titolare di pensione diretta
• viene cancellato dalle liste di
disoccupazione
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La domanda
• Va presentata al massimo entro 68 giorni dalla
cessazione del rapporto di lavoro, solo se è inoltrata
entro il 7^ giorno decorre dall’8^ giorno successivo al
licenziamento, altrimenti dal giorno successivo la
domanda (e quindi viene erogata per un periodo
inferiore)
• Richiede l’iscrizione nelle liste dei disoccupati presso il
Centro per l'impiego
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La domanda di ds ordinaria
• Verificare/sollecitare l’iscrizione al centro
per l’impiego
• Verificare il rispetto dei termini per
inoltrare la domanda
• Verificare il requisito amministrativo, nel
dubbio inoltrare la domanda
• Il patronato invia la domanda
telematicamente
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Disoccupazione coi requisiti ridotti
Spetta ai lavoratori che non hanno 52 contributi
settimanali negli ultimi due anni, ma che
soddisfano i seguenti requisiti:
1. nell'anno precedente hanno lavorato almeno
78 giornate, comprese le festività e le giornate
di assenza indennizzate (malattia, maternità
ecc.)
2. risultino assicurati da almeno due anni
3. hanno almeno un contributo settimanale prima
del biennio precedente la domanda
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Ds ordinaria e ds req. ridotti
• la disoccupazione ordinaria indennizza i periodi
successivi al licenziamento, mentre quella coi
requisiti ridotti indennizza i periodi non lavorati
nell’anno precedente la presentazione della
domanda
• per i medesimi periodi non è possibile essere
indennizzati sia con la ds ordinaria sia con la ds
coi requisiti ridotti
• Nello stesso anno (per periodi diversi) si può
godere di entrambe le indennità nel limite
massimo di 210 giornate o 300 per chi ha più di
50 anni di età
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I richiedenti la ds coi requisiti ridotti
• Insegnanti precari
• Lavoratori “interinali”
• Chi non ha presentato la domanda di ds
ordinaria entro i termini
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L’indennità
• è pari al 35% della retribuzione media
giornaliera per i primi 120 giorni e al 40% per i
giorni successivi
• spetta, di regola, per un numero di giornate pari
a quelle effettivamente lavorate nell'anno
precedente e per un massimo di 180 giornate
• Ai lavoratori sospesi è pagata nel limite massimo
di 90 giorni
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Quando presentare la domanda
deve essere presentata agli uffici Inps
entro il 31 marzo dell’anno successivo a quello
in cui è cessato il rapporto di lavoro
35
La domanda di ds req. ridotti
• Ricordarsi che la domanda va presentata
dal 1^ gennaio al 31 marzo
• Verificare il requisito amministrativo, nel
dubbio inoltrare la domanda
• Il patronato invia la domanda
telematicamente
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disoccupazione
I periodi di disoccupazione sono coperti da
contribuzione figurativa che però non vale
per maturare i 35 anni di contributi e per le
quote
al fine della misura della pensione per i
periodi di disoccupazione si prendono a
riferimento le competenze correnti
dell’ultima retribuzione
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Indennità ordinaria di ds non
agricola con requisiti normali per gli
apprendisti
• È sperimentale per il triennio 2009/2011
• Spetta in caso di licenziamento o
sospensione per crisi aziendali o
occupazionali
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Requisiti
1. qualifica di apprendista
2. anzianità di servizio di almeno 3 mesi
all’atto del licenziamento o della
sospensione presso l’azienda in crisi
3. iscrizione al centro per l’impiego
4. intervento integrativo pari almeno al 20%
dell’indennità a carico degli enti bilaterali
previsti dalla contrattazione collettiva
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indennità
• In caso di sospensione spetta per un
periodo massimo di 90 giorni nel periodo
di vigenza del contratto, se il contratto di
apprendistato scade prima dei 90 giorni
decade il diritto all’indennità
• In caso di licenziamento l’indennità spetta
per massimo 90 giorni (purché sia
mantenuto lo stato di disoccupazione)
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il datore di lavoro
Deve comunicare ai servizi competenti ed
all’INPS la sospensione dell’attività
lavorativa, le relative motivazioni ed i
nominativi dei lavoratori interessati
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il lavoratore
Deve rendere una dichiarazione di
immediata disponibilità al lavoro o ad un
percorso di riqualificazione professionale
al centro per l’impiego ed inoltrare la
domanda nei termini previsti per la
disoccupazione ordinaria (massimo entro
68 giorni)
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La domanda di ds apprendisti
• Verificare/sollecitare l’iscrizione al centro
per l’impiego
• Verificare la qualifica di apprendista ed i
requisiti amministrativi, nel dubbio inoltrare
la domanda
• Verificare il rispetto dei termini per
inoltrare la domanda
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Indennità di disoccupazione per gli
iscritti alla gestione separata
Prevista in via sperimentale per il triennio
2009/2011
Misura: 30% reddito anno precedente
Massimale euro 4.000
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requisiti
1. monocommittenza
2. iscrizione esclusiva alla gestione separata
3. reddito da lavoro nell’anno precedente la
domanda superiore a 5.000 euro e pari o
inferiore a 20.000 euro
4. accredito di almeno 3 mensilità presso la
gestione separata nell’anno precedente la
domanda
5. fine di lavoro
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Lavoro somministrato
Lavoratori in somministrazione a tempo
determinato disoccupati
Domande tramite Agenzie di lavoro
Massimale 1.300 euro
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Il fondo di garanzia INPS
L’INPS gestisce un fondo di garanzia al fine
di assicurare al lavoratore od ai suoi aventi
diritto il trattamento di fine rapporto e tutti i
crediti di lavoro riferiti agli ultimi tre mesi
del rapporto di lavoro in caso di insolvenza
del datore di lavoro
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la domanda - Fondazione La Sorgente