ASSORICERCA 6° CONVENTION NAZIONALE ASPETTI FISCALI E CONTABILI DELLA RICERCA INDUSTRIALE A CONTRATTO ATTUALITA’E PROSPETTIVE ROMA – 03 Ottobre 2008 Prof. Piero Bellandi - [email protected] Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (1) I soggetti di cui all’art.3, co.1, lett. a) b) c) d) ed e) del D.lgs. n.446/1997 possono dedurre i costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca di base, applicata e di sviluppo a condizione che sussista 1. un’apposita attestazione di effettività dei costi sostenuti per il personale addetto alla ricerca rilasciata; 2. una perizia giurata di un professionista competente in materia, attestante la congruità e la inerenza delle spese Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (2) Risoluzione Agenzia Entrate 57/E del 04 Maggio 2006: – la deducibilità spetta in relazione a tutti i costi sostenuti per tutto il personale addetto alla ricerca, sia di base che applicata, anche operante in regime di collaborazione, e comunque a prescindere dalla circostanza che il lavoratore operi sulla base di un particolare contratto di lavoro; – la deduzione per il personale addetto alla ricerca e allo sviluppo spetta anche per le prestazioni rese dagli amministratori, nella misura in cui le stesse siano riferite alle competenze espletate dagli stessi nell’ambito della R&D; Deduzione dalla base imponibile IRAP per il personale addetto alla ricerca (Finanziaria 2005) (3) Risoluzione 82/E del 16 Giugno 2006 – il riconoscimento dell’agevolazione non è subordinato alla circostanza che il risultato dell’attività di ricerca venga utilizzato direttamente dall’impresa per fini produttivi; – per i lavoratori che operano sia nell’ambito dell’attività di ricerca che in altri settori aziendali, infine, la deduzione potrà essere operata solo in relazione alle spese che, sulla base di oggettivi criteri di ripartizione, risultino riferibili alle competenze espletate da tali lavoratori nell’ambito della R&D. Legge 27 dicembre 2006 n. 296 Comma 266 E’ concessa, a decorrere dal periodo d'imposta in corso al 1° gennaio 2007, la possibilità di dedurre una parte del costo dei dipendenti assunti con contratto a tempo indeterminato e l'intero ammontare dei contributi sociali. La deduzione è di 5.000 euro su base annua (elevati a 10.000 per lavoratori impiegati in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia) da ragguagliare al periodo di assunzione e/o alla percentuale di ore lavorate (parttime/full time). Alternatività rispetto ad altre agevolazioni IRAP Art. 11 D. Lgs. 446/1997: 1. 2. 3. 4. 5. comma 1, lett. a), n. 5: spese relative agli apprendisti, ai disabili, al personale assunto con contratti di formazione lavoro e al personale addetto alla ricerca e sviluppo; comma 4-bis1: deduzione, per i soggetti passivi - ad esclusione delle pubbliche amministrazioni - con componenti positivi che concorrono alla formazione del valore della produzione non superiori a 400.000 euro, di un importo pari a 2.000 euro per ogni lavoratore dipendente impiegato nel periodo d'imposta fino ad un massimo di 5 dipendenti (9); comma 4-quater: deduzione per gli incrementi occupazionali, rispetto alla base occupazione del 2004, intervenuti nei periodi d'imposta 2005-2006 e 2007 di un importo pari al costo del lavoro del neo assunto con un limite massimo di 20.000 euro e dell'incremento complessivo del costo del lavoro (10); comma 4-quinquies: aumento della deduzione prevista dal comma 4-quater nelle ipotesi di neo ass rientranti nella definizione di lavoratore svantaggiato unzioni nelle aree svantaggiate del Centro-Nord e del Sud; comma 4-sexies: nuova agevolazione, introdotta dalla Finanziaria 2007, in relazione all'assunzione di donne lavoratrici Il comma 280 finanziaria 2007 A decorrere dal periodo di imposta successivo al 31.12.2006 e fino al 2009, è attribuito un credito di imposta nella misura del 10% dei costi sostenuti per attività di ricerca industriale e di sviluppo precompetitivo, elevata al 40% qualora i predetti costi siano riferiti a contratti stipulati con università ed enti pubblici di ricerca Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 • 1. E’ “organismo di ricerca” un “soggetto senza scopo di lucro, quale università o un istituto di ricerca, indipendentemente dal suo status giuridico (costituito secondo il diritto privato o pubblico) o fonte di finanziamento, la cui finalità principale consiste nello svolgere attività di ricerca di base, di ricerca industriale o di sviluppo sperimentale e nel diffonderne i risultati, mediante l'insegnamento, la pubblicazione o il trasferimento di tecnologie; tutti gli utili sono interamente reinvestiti nelle attività di ricerca, nella diffusione dei loro risultati o nell'insegnamento; le imprese in grado di esercitare un'influenza su simile ente, ad esempio in qualità di azionisti o membri, non godono di alcun accesso preferenziale alle capacità di ricerca dell'ente medesimo né ai risultati prodotti;”. Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 2. L’azienda che svolge attività di ricerca su commissione di terzi in realtà non sostiene i relativi costi in quanto li riaddebita, in base ai corrispettivi contrattualmente previsti, al committente che ne sostiene l’onere. 3. L’aliquota del 40% si rende applicabile solo ai costi riaddebitati dall'università e dall'ente pubblico di ricerca in base al contratto stipulato. Ai costi per attività di ricerca svolta in proprio o commissionata a soggetti diversi, anche non rispondenti alla classificazione di “organismo di ricerca” è applicabile, invece, l'aliquota base (10%) Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 4. Il luogo di esecuzione della ricerca è indifferente ai fini della sua agevolazione, dunque non rileva la residenza dell’impresa e/o Università o EPR (a patto che rientri nello Spazio Economico Europeo - SEE) 5. Non esistono specifici limiti alla possibilità di cumulare il credito di imposta con altri contributi pubblici o agevolazioni. Qualche dubbio, al riguardo, è sorto sulla fruizione congiunta del bonus ricerca con gli aiuti disposti dal «Pia Innovazione», anche se sembrerebbe che tale misura di aiuto escluda il solo cumulo con altri aiuti di Stato. Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 6. Via libera al cumulo fra il credito d'imposta e la deduzione Irap del costo del personale addetto alla ricerca e sviluppo. In questo caso, infatti, il costo di riferimento su cui calcolare il credito d'imposta sarà computato al lordo del risparmio d'imposta derivante dalla deduzione del costo dalla base imponibile Irap Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 7. il credito riguarda sia i lavoratori dipendenti che quelli a progetto. Tuttavia, il Fisco ha spiegato che, per le attività realizzate dagli amministratori, sono ammessi solo i costi sostenuti in relazione a un eventuale contratto di lavoro dipendente stipulato con lo stesso, laddove tale rapporto sia validamente costituibile ai sensi della vigente disciplina sul lavoro. Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 8. L'aver individuato ipotesi di ricerca non particolarmente complesse, consente all'impresa di introdurre nelle proprie funzioni anche quelle di ricerca, con impatto graduale. In questo modo l'impresa potrà chiedere un contributo sui seguenti oneri affrontati: • • • • • • • spese per il personale (limitatamente a quello impiegato nell'attività di ricerca e sviluppo); acquisto di strumenti e attrezzature di laboratorio, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo. In questo caso l'agevolazione è calcolata sulla porzione corrispondente delle quote di ammortamento; fabbricati, utilizzati esclusivamente per la realizzazione di centri di ricerca, nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per l'attività di ricerca e sviluppo; spese per ricerca contrattuale, per l'acquisizione di competenze tecniche e brevetti, acquisiti ovvero ottenuti in licenza da fonti esterne a prezzi di mercato, ma che non comporti elementi di collusione; servizi di consulenza; spese generali (calcolate nella misura forfetaria del 10% sui costi del personale); costi di materiali, forniture e prodotti analoghi. Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 9. Il credito di imposta è concesso anche per attività commissionate a società appartenenti allo stesso gruppo, a patto che la ricerca contrattuale sia svolta nell’ambito di un’operazione effettuata alle normali condizioni di mercato e non comporti elementi di collusione Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 10. Sono escluse dal credito di imposta le imprese in difficoltà. La circolare ha chiarito che sono tali: A. Le società a responsabilità limitata che abbiano perso più della metà del capitale sociale e la perdita di più di un quarto di tale capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; B. Società in cui almeno alcuni soci abbiano la responsabilità illimitata per i debiti della società, qualora abbiano perso più della metà dei fondi propri e la perdita di più di un quarto del capitale sia intervenuta nel corso degli ultimi dodici mesi; C. tutte le forme di società, qualora ricorrano le condizioni previste dal diritto nazionale per l’apertura nei loro confronti di una procedura concorsuale per insolvenza. Credito Imposta Chiarimenti circolare 46/E del 13 giugno 2008 11. Il credito di imposta: A. non concorre alla formazione del reddito, né del valore della produzione netta ai fini dell’IRAP; B. non rileva ai fini della determinazione della quota di interessi passivi deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 96 del TUIR C. non rileva ai fini della determinazione della quota di spese e altri componenti negativi, diversi dagli interessi passivi, tranne gli oneri fiscali, contributivi e di utilità sociale, deducibile dal reddito d’impresa ai sensi dell’articolo 109, comma 5, del TUIR. Circolare 46/E del 13 giugno 2008 Valutazioni e commenti Nel precisare che il contributo viene riconosciuto solo a fronte di spese effettivamente sostenute , l'Agenzia al punto 1.1 ha inteso affermare i seguenti due concetti • • I Laboratori che svolgono ricerca per conto terzi non possono accedere al benefico poiché i costi sostenuti vengono re-addebitati al cliente committente. Ne discende l’impossibilità per i Laboratori dell'Albo di applicare, ai costi sostenuti per le commesse di art.14, il Credito d'imposta poiché viene a mancare il requisito di costo effettivamente sostenuto. Le Piccole Medie Imprese, per progetti commissionati e finanziati con l'art. 14, possono invece accedere al Credito d'imposta anche se i costi sostenuti sono stati parzialmente rimborsati con l’istituto dell’art. 14. Rileva qui il concetto che i costi sono stati effettivamente sostenuti e che il successivo rimborso è ininfluente poiché, come più avanti analizzato, il credito d’imposta è cumulabile con altri finanziamenti. Circolare 46/E del 13 giugno 2008 Valutazioni e commenti Con riferimento al maggior Credito del 40% per contratti con Università ed Enti pubblici di ricerca l'Agenzia precisa al punto 1.2 che occorre comunque "verificare e dimostrare" il possesso delle caratteristiche non profit così come dettate dalla UE. Su tale punto sorge comunque una difforme considerazione circa la natura privata o pubblica degli enti di ricerca. Infatti l'Agenzia facendo riferimento alla disciplina Comunitaria ribadisce: – – – la forma con la quale gli organismi di ricerca non devono perseguire il lucro; la qualifica comunitaria “organismo di ricerca” non deriva dal suo status giuridico di diritto pubblico o privato nè dalla natura del suo finanziamento; le prestazioni di “organismi di ricerca” non profit di altri paesi è legittima ai fini della maggior percentuale di calcolo del credito d’imposta, tuttavia tali organismi non distinguono la natura pubblica da quella privata. Circolare 46/E del 13 giugno 2008 Valutazioni e commenti Con riferimento al maggior Credito del 40% per contratti con Università ed Enti pubblici di ricerca l'Agenzia precisa al punto 1.2 che occorre comunque "verificare e dimostrare" il possesso delle caratteristiche non profit così come dettate dalla UE. Su tale punto sorge comunque una difforme considerazione circa la natura privata o pubblica degli enti di ricerca. Infatti l'Agenzia facendo riferimento alla disciplina Comunitaria ribadisce: – – – la forma con la quale gli organismi di ricerca non devono perseguire il lucro; la qualifica comunitaria “organismo di ricerca” non deriva dal suo status giuridico di diritto pubblico o privato nè dalla natura del suo finanziamento; le prestazioni di “organismi di ricerca” non profit di altri paesi è legittima ai fini della maggior percentuale di calcolo del credito d’imposta, tuttavia tali organismi non distinguono la natura pubblica da quella privata. – Al contrario il MAP individua solo nelle Università ed Enti pubblici di ricerca i soggetti le cui prestazioni possono consentire il maggior credito del 40%. Ciò impedisce il ricorso ad organismi di ricerca non profit di altri paesi, contravvenendo in tal modo le indicazioni della UE richiamate dalla Circolare dell'Agenzia. Si osserva che con la semplice definizione di “Università” in Italia si fa riferimento sia a quelle pubbliche che private, mentre la definizione “Enti pubblici di ricerca” esclude ogni altro ente di ricerca non profit privato . Circolare 46/E del 13 giugno 2008 Valutazioni e commenti Circa le attività ammissibili al puto 2.1 l'Agenzia esclude l'accesso ai benefici delle attività rientranti nlle "innovazione di processo" e "innovazione organizzativa": L'Agenzia conferma la validità del Decreto regolamentare emesso dal MAP che in questo caso è pienamente rispondente ai dettati Comunitari. L'Agenzia precisa comunque che talune attività necessitano di valutazioni di carattere tecnico per stabilirne la compatibilità con i fini aziendali. Tali valutazioni dovranno sviluppate dal MAP a posteriori. Trattamento contabile dei costi: viene confermato che il contributo prescinde dalle modalità di trattamento contabile, mentre è indispensabile indicare i costi per la determinazione del credito nella apposita sezione della denuncia dei redditi. Infine viene ribadito la necessità di conservare la documentazione atta a dimostrare che i costi sostenuti attengono a specifiche attività di ricerca tra quelle analiticamente indicate nell’art. 2 del Decreto applicativo del MAP. Circolare 46/E del 13 giugno 2008 Valutazioni e commenti Cumulo tra le varie agevolazioni che possono intervenire sulle voci di costo l’Agenzia non formula rilievi di incompatibilità: Infatti il mancato riconoscimento da parte della UE della caratteristica di “aiuto di stato” comporta che l’istituto in parola non è soggetto alla regola comunitaria del “cumulo” né dei “massimali”. In conclusione si afferma che il credito d’imposta è cumulabile con altri contributi pubblici salvo non espressamente vietato dagli altri regolamenti, e comunque il credito deve essere calcolato sempre al netto degli eventuali contributi ottenuti, ovvero sul costo effettivo sostenuto. Tuttavia, circa il beneficio della deduzione IRAP che fosse intervenuta per i costi dei ricercatori, l’Agenzia precisa che nulla toglie, per tali voci, il pieno accesso al credito d’imposta. La medesima impostazione viene enunciata per eventuali contributi in precedenza ricevuti per acquisto di quei beni che intervengono nel calcolo del credito d’imposta. Pertanto le imprese che hanno ottenuto un finanziamento con l’art. 14 possono cumulare il credito d’imposta , ma calcolato sui soli costi rimasti a suo carico, ovvero al netto della agevolazione di art. 14. Circolare 46/E del 13 giugno 2008 Valutazioni e commenti Utilizzo del credito d’imposta: relativamente al 2007 viene indicata la possibilità di usarlo a compensazione IRPEF, IRES e IRAP a saldo 2007, e solo a partire dal mese di ottobre in compensazione con il modello F24. Per i costi sostenuti nel 2008 è possibile già calcolare ed utilizzare il credito a scomputo del versamento in acconto e saldo per il 2008, mentre le compensazioni mediante il modello F24 decorrono dal mese di agosto 2009. Proposte avanzate nell’ultimo convegno da Assoricerca • maggiorazione IVA a debito; • superamento della previsione di perizia giurata ai fini IRAP per i laboratori riconosciuti; • maggiore chiarezza, con previsione normativa inequivocabile, della esclusione dalla base imponibile IRAP dei contributi ottenuti nella forma del credito d’imposta.