ATTENDIBILITA’ DEL BILANCIO
DEGLI ENTI LOCALI:
IL RUOLO DEL REVISORE
Riduzione di spesa, messa in liquidazione e
privatizzazione società pubbliche ( art.4 d.l. 95/2012)
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
Consigliere delegato Enti Pubblici CNDCEC
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
Art. 4 DL 95/2012 convertito nella L 135/2012
Riduzione di spesa, messa in liquidazione e
privatizzazione società pubbliche:
Temi oggetto di analisi
 Presupposto
soggettivo e
oggettivo
 Limitazioni
 Società escluse
 Regimi
«eccezionali»
Napoli, 13 Ottobre 2012
Disciplina di
riferimento in
materia di
società a
partecipazione
pubblica
Rag. Giosuè Boldrini
Composizione dei
Consigli di
Amministrazione
 delle società
«strumentali» (comma 4)
 delle «altre società»
(comma 5)
ART.4 DL 95/2012.
Comma 13: disciplina generale di riferimento per le società partecipate
«Le disposizioni del presente articolo e le altre
disposizioni, anche di carattere speciale, in
materia di società a totale o parziale
partecipazione pubblica si interpretano nel senso
che, per quanto non diversamente stabilito e
salvo deroghe espresse, si applica comunque la
disciplina del codice civile in materia di società di
capitali.»
DSCIPLINA APPLICABILE ALLE SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE PUBBLICA:
1.PREVALENZA DEL DIRITTO SOCIETARIO
2.ILLEGITTIMO ESTENDERE L’INTERPRETAZIONE DELLA NORMATIVA PER GLI ENTI
LOCALI SOCI ALLE SOCIETA’ PARTECIPATE SALVO RICHIAMI ESPLICITI
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 1: Individuazione dei soggetti destinatari della disciplina
• Società di capitali di cui al codice civile controllate
direttamente o indirettamente dalla pubbliche
Presupposto
amministrazioni di cui all’art. 1 comma 2 del D.Lgs
SOGGETTIVO 165/2001
Presupposto
OGGETTIVO
• Società che hanno come oggetto principale la prestazione
di servizi nei confronti delle PPAA socie ed affidanti
• Aver conseguito nell’anno 2011 un fatturato da
prestazione di servizi a favore delle PP.AA. Superiore al
90% dell’intero fatturato
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 1. Limitazioni
LIMITAZIONI ALTERNATIVE
b)
a)
scioglimento della
società entro il 31 dicembre
2013. Gli atti e le operazioni
posti in essere in favore delle
pubbliche amministrazioni di cui
al presente comma in seguito
allo scioglimento della società
sono esenti da imposizione
fiscale, fatta salva l'applicazione
dell'imposta sul valore aggiunto,
e assoggettati in misura fissa alle
imposte di registro, ipotecarie e
catastali;
Napoli, 13 Ottobre 2012
alienazione, con procedure di
evidenza pubblica, delle
partecipazioni detenute alla data di
entrata in vigore del presente
decreto entro il 30 giugno 2013 ed alla
contestuale assegnazione del servizio
per cinque anni, non rinnovabili, a
decorrere dal 1° gennaio 2014. Il bando
di gara considera, tra gli elementi
rilevanti di valutazione dell'offerta,
l'adozione di strumenti di tutela dei
livelli di occupazione. L'alienazione
deve riguardare l'intera partecipazione
della pubblica amministrazione
Rag. Giosuè Boldrini
controllante
ART.4 DL 95/2012.
Comma 1. Limitazioni alternative:
VANTAGGI FISCALI DELL’ALTERNATIVA A) SCIOGLIMENTO
Le operazioni poste in essere a favore delle PP.AA di cui al comma 1 sono esenti
da imposizione fiscale, fatta salva l’applicazione dell’IVA e assoggettati in
misura fissa alle imposte di registro – ipotecarie e catastali.
Ai fini delle imposte indirette e, in particolare, dell’IVA si ritiene utile richiamare
il nuovo articolo 10 comma 8 ter come modificato dal DL 83/2012 secondo cui
sono cessioni esenti le cessioni di fabbricati strumentali “per natura” ad
eccezione di:
-Cessioni effettuate da imprese costruttrici o “ristrutturatrici” purché la cessione
venga effettuata entro 5 anni dalla data di ultimazione della costruzione o
dell’intervento.
- cessioni in cui l’impresa cedente eserciti nell’atto l’opzione per l’imponibilità
IVA.
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 3. Società escluse
Le disposizioni di cui al comma 1 dell’articolo 4 non si applicano:
 alle società che svolgono servizi di interesse generale, anche aventi rilevanza
economica,
 alle società che svolgono prevalentemente compiti di centrali di committenza ai
sensi dell'articolo 33 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163,
 alle società di cui all'articolo 23-quinquies, commi 7 e 8, del presente decreto,
 società finanziarie partecipate dalle regioni,
 Società che gestiscono banche dati strategiche per il conseguimento di obiettivi
economico-finanziari, individuate, in relazione alle esigenze di tutela della
riservatezza e della sicurezza dei dati, nonché all'esigenza di assicurare l'efficacia dei
controlli sulla erogazione degli aiuti comunitari del settore agricolo, con decreto del
Presidente del Consiglio dei Ministri, da adottare su proposta del Ministro o dei
Ministri aventi poteri di indirizzo e vigilanza, di concerto con il Ministro dell'economia
e delle finanze, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri.
 qualora, per le peculiari caratteristiche economiche, sociali, ambientali e
geomorfologiche del contesto, anche territoriale, di riferimento non sia possibile
per l'amministrazione pubblica controllante un efficace e utile ricorso al mercato
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
REGIME ECCEZIONALE
ART.4 DL 95/2012.
Regimi eccezionali
Comma 3
• PARERE VINCOLANTE DELL’ANTITRUST
Comma 3 sexies
• PIANI DI RISTRUTTURAZIONE
Comma 8
• IN HOUSE «ECCEZIONALE»
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 3. Regime eccezionale
Comma 3 PARERE VINCOLANTE ALL’ANTITRUST
Le Società di cui al comma 1 possono essere mantenute con le
medesime condizioni al momento dell’entrata in vigore del decreto alle
seguenti condizioni:
 Verifica

di mercato
da cui emerge che «per le peculiari
caratteristiche economiche, sociali, ambientali e geomorfologiche del
contesto, anche territoriali, di riferimento non sia possibile per
l’amministrazione controllante un efficace ed utile ricorso al mercato»
SCADENZA: «in tempo utile per rispettare i termini di cui al comma
1» ovvero il 31 dicembre 2013 in caso di scioglimento oppure il 30
giugno se si opta per la dismissione della partecipazione
 ANTITRUST: parere vincolante che l’Autorità deve rendere entro
60 giorni dal ricevimento della relazione di cui al punto A)
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 3. Regime eccezionale
Comma 3 sexies: PIANI DI RISTRUTTURAZIONE
«Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto le pubbliche amministrazioni di cui
al comma 1 possono predisporre appositi piani di ristrutturazione e
razionalizzazione delle società controllate. Detti piani sono approvati
previo parere favorevole del Commissario straordinario per la
razionalizzazione della spesa per acquisto di beni e servizi di cui
all'articolo 2 del decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94, e prevedono
l'individuazione delle attività connesse esclusivamente all'esercizio di
funzioni amministrative di cui all'articolo 118 della Costituzione, che
possono essere riorganizzate e accorpate attraverso società che
rispondono ai requisiti della legislazione comunitaria in materia di in
house providing».
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 3. Regime eccezionale
Comma 8 IN HOUSE «ECCEZIONALE»
Affidamenti in house providing:
REGOLA GENERALE
a) Rispetto dei requisiti comunitari definiti nella sentenza Teckal
b) Nuovo presupposto quantitativo: valore economico complessivo annuo dei
servizi affidati non superiore a euro 200.000,00
IN HOUSE ECCEZIONALE:
Mantenimento degli affidamenti in essere alla data del 7 luglio 2012 in favore
di società sebbene il valore economico annuo sia superiore al limite dei
200.000,00 euro
Eccezione temporanea: fino alla scadenza naturale e comunque fino al 31
dicembre 2014.
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Comma 4-5: Governance Societaria: Composizione dei Consigli di Amministrazione
COMPOSIZIONE DEI CONSIGLI DI
AMMINISTRAZIONE
“DELLE SOCIETA’ DI CUI AL
COMMA 1”
“DELLE ALTRE SOCIETA’ “
Società strumentali
Società SPL
Art 4 comma 4
Art 4 comma 5
3 agosto 2012
Napoli, 13 Ottobre 2012
Schema di Regolamento concernente la parità di accesso agli
organi di amministrazione e di controllo nelle società, costituite
in Italia, controllate da pp.aa., ai sensi dell'art. 2359, commi 1 e
Giosuè Boldrini
2, del c.c., nonRag.quotate
in mercati regolamentati.
ART.4 DL 95/2012.
Comma 4-5: Governance Societaria: Composizione dei Consigli di Amministrazione
Limiti alla composizione dei Consigli
di amministrazione
Disciplina composizione CDA:
norma di riferimento: articolo 1 c. 729. L 296/2006
l’articolo 4 rappresenta una norma speciale
Destinatari: società controllate direttamente o indirettamente dalle pubbliche
amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001
(comma 1)
Numero Massimo:
Società “strumentali”: 3
“Altre società”: 3 o 5 membri tenuto conto della rilevanza e della complessità delle
attività svolte. La scelta del numero massimo di componenti dovrà quindi essere
MOTIVATA
Decorrenza: dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del decreto
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
ART.4 DL 95/2012.
Spending
Comma 4-5: Governance Societaria: Composizione dei Consigli di Amministrazione
Review 2
CDA composti da non più di 3 componenti:
Composizione:
Se partecipazione diretta: 2 componenti sono scelti tra i DIPENDENTI
dell’amministrazione titolare della partecipazione
Se partecipazione indiretta: 2 componenti dell’amministrazione di vertice del
gruppo pubblico e dipendenti della società di primo livello
CDA composti da più di 3 componenti e non oltre i 5:
Composizione:
Se partecipazione diretta: 3 componenti sono scelti tra i DIPENDENTI
dell’amministrazione titolare della partecipazione
Se partecipazione indiretta: 3 componenti sono scelti tra i DIPENDENTI
dell’amministrazione con poteri di indirizzo e vigilanza e dipendenti della
stessa società controllante.
Possibilità di nominare l’amministratore unico se previsto dalla statuto
Napoli, 13 Ottobre 2012
Rag. Giosuè Boldrini
Studio Commerciale Associato Boldrini
Rag. Giosuè Boldrini
[email protected]
Sede: Rimini
Ufficio: Rimini
Via Gambalunga Ang. Via Roma n. 102
Tel. + 39 0541442811 – Fax + 39 0541709454
Scarica

art.4 dl 95/2012 - Pino Terracciano