ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVINCIA DI CATANIA Seminario per candidati agli esami di abilitazione alla professione di ingegnere Legislazione di riferimento sui lavori pubblici dott. ing. Giovanni Pampallona 9 luglio 2009 Lavoro pubblico • È costituito dalle attività materiali, tecniche e strumentali realizzate da un Ente pubblico. • È definito dà un solo elemento soggettivo in quanto rappresenta ogni lavoro eseguito dallo Stato o da un altro Ente pubblico. Opera pubblica • Trae origine dal lavoro pubblico ed è caratterizzata anche dalla destinazione della stessa e dal carattere immobiliare di ciò che si intende realizzare. • L'opera diventa pubblica soltanto a costruzione ultimata e dopo aver acquisito l’oggettiva destinazione di bene demaniale o di bene patrimoniale indispensabile. Le opere pubbliche sono quindi destinate al conseguimento di un pubblico interesse. Si connotano per essere fruibili da parte di un numero potenzialmente indeterminato di soggetti. A titolo d'esempio sono da considerare opere pubbliche le strade, le stazioni ferroviarie, gli aeroporti, le carceri, le costruzioni militari (caserme) e quelle civili (palazzi, scuole etc.). Certificato - Verbale Certificato • è l’atto rilasciato in forma scritta dall‘Autorità o dall‘Ente, che ne ha competenza, per attestare un fatto. Verbale • documento che registra ciò che si è detto o ciò che si è fatto Sicilia - Regione a Statuto Speciale La Regione Siciliana anche in materia di lavori pubblici ha competenza legislativa esclusiva, che trova, comunque, il suo limite nell'osservanza delle leggi statali di riforma economico-sociale, nei principi generali dell'ordinamento, nonché nell'adempimento degli obblighi internazionali contratti dallo Stato. Potestà legislativa in materia di lavori pubblici Fatta salva l'immediata operatività, nell'ambito della Regione, della normativa europea disciplinante i rapporti al di sopra della soglia comunitaria, nonché delle norme statali sulla prevenzione della criminalità mafiosa e sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro, l'adeguamento alla disciplina nazionale, in materia di lavori pubblici, è riservata alle autonome scelte del legislatore regionale NORMATIVA DI RIFERIMENTO NAZIONALE • Decreto Legislativo 12 aprile 2006 n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE. (in seguito indicato come Codice dei contratti) • D.P.R. 21 DICEMBRE 1999 N. 554 (Regolamento di attuazione della Legge 109 costituito da 232 articoli) Codice dei contratti Il codice è già operativo, ma non è entrato in vigore nella sua pienezza e la sua intera operatività si completerà con l’emanazione del regolamento di esecuzione, pertanto da quel momento cesserà l’efficacia di tutta una serie di norme regolamentari contenute nel DPR 554 e che sono allo stato attuale ancora vigenti. Applicabilità del codice in Sicilia Sul problema dell’applicabilità in Sicilia del codice degli appalti è intervenuta la circolare 18/09/2006 dall’Assessorato LL.PP. della Regione Siciliana, con la quale è stato precisato che la specifica esclusività della competenza legislativa della Regione Siciliana in materia di lavori pubblici deriva dall'art. 14, lettera g), dello Statuto della Regione Siciliana, approvato con Regio Decreto Legge 15 maggio 1946 n. 455. Circolare 18 settembre 2006 • Nella stessa circolare viene specificato che il quinto comma dell'art. 4 del codice dei contratti prevede testualmente: “Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria legislazione secondo le disposizioni contenute negli statuti e nelle relative norme di attuazione” • Quindi, le modifiche o le abrogazioni apportate dal legislatore statale alla normativa nazionale recepita, non hanno avuto effetto sull'ordinamento della regione se non a seguito di un'ulteriore intervento del legislatore regionale, ad eccezione di quelle norme concernenti materie che sono riservate all'esclusiva competenza dello Stato (Ci si riferisce ad esempio alla materia dell'arbitrato o della giurisdizione sulla quale la regione siciliana non ha potestà legislativa). • Pertanto, al di fuori delle suddette ipotesi, nella citata Cirolare, si ritiene che, anche dopo l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 163, e sino all'emanazione della normativa regionale di adeguamento, trovi applicazione in Sicilia la legislazione regionale in materia di lavori pubblici, fermo restando l'obbligo della regione di adeguarsi ai principi fondamentali del codice dei contratti che costituiscono norme di grande riforma economico-sociale. NORMATIVA DI RIFERIMENTO in SICILIA • L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e ss. mm. ii. Norme in materia di opere pubbliche. Disciplina degli appalti di lavori pubblici, di fornitura, di servizi e nei settori esclusi. (Con tale norma il legislatore siciliano ha recepito staticamente con modifiche ed integrazioni la legge n. 109/1994, nel testo vigente alla data di approvazione della legge regionale entrata in vigore il 9/9/2002) In merito all’applicazione nella Regione della normativa nazionale il comma 2 dell’art 1 della L.R. n. 7/2002 cita le ulteriori norme che si applicano nel territorio della regione, nel testo vigente alla data di approvazione della stessa L.R. n. 7, ad eccezione delle parti incompatibili con la disciplina dettata dal legislatore siciliano Trattasi del: • D.P.R. n. 554 - Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici n 109/1994 e successive modificazioni; • D.M. n 145/2000 - Capitolato generale d'appalto dei lavori pubblici; • D.P.R. n. 34/2000 - Istituzione del sistema di qualificazione per gli esecutori di lavori pubblici; • D.M. n 294/2000 - concernente l’individuazione dei requisiti di qualificazione dei soggetti esecutori dei lavori di restauro e manutenzione dei beni mobili e delle superfici decorate di beni architettonici; • D.M. n 398/2000 - recante le norme di procedura del giudizio arbitrale. Applicazione in Sicilia del DPR n. 554 • Nel testo della circolare 24 ottobre 2002, successivamente modificato con la circolare 5 agosto 2003, sono stati elencati gli articoli del Regolamento 554/1999 non compatibili con le attuali norme regionali e quindi non applicabili e quelli che possono trovare applicazione con le necessarie precisazioni, anch’esse riportate nelle suddette circolari. NORME IN ATTO VIGENTI • • • • • • • • L.R. 7/2002 L.R. 7/2003 L.R. 16/2005 Legge 109/94 nel testo vigente alla data del recepimento nell’ordinamento regionalecessive) con le modifiche ed integrazioni ad esso apportate del legislatore siciliano D.P.R. 554/99 D.P.R. 34/2000 T.U. Espropriazioni 387/2001 D.Lvo 163/2006 solo relativamente alle parti applicabili. PROGETTO LIVELLI DI PROGETTAZIONE La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici • Progettazione preliminare • Progettazione definitiva • Progettazione esecutiva Il Regolamento (D.P.R. N. 554/1999) elenca gli elaborati costituenti i citati livelli di progettazione, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, e illustra il contenuto che ciascuno di essi deve avere. • • • Il progetto preliminare stabilisce i profili e le caratteristiche più significative degli elaborati dei successivi livelli di progettazione, in funzione delle dimensioni economiche e della tipologia e categoria dell’intervento. Il progetto definitivo, redatto sulla base delle indicazioni del progetto preliminare approvato e di quanto emerso in sede di eventuale conferenza di servizi, contiene tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio della concessione edilizia, dell'accertamento di conformità urbanistica o di altro atto equivalente Il progetto esecutivo costituisce la ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico l’intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti, nonché i calcoli e i grafici relativi alle opere provvisionali. Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni dettate in sede di rilascio della concessione edilizia o di accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza di servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale ovvero il provvedimento di esclusione delle procedure, ove previsti. RUOLI PROFESSIONALI NELLA PROGETTAZIONE • Progettista • Responsabile Unico del Procedimento (RUP) • Coordinatore Sicurezza in fase progettuale ATTIVITÀ DI PROGETTAZIONE La prestazione relativa all’attività di progettazione sono espletate da: a) uffici tecnici delle stazioni appaltanti; b) uffici consortili di progettazione e di direzione dei lavori che i comuni, i rispettivi consorzi ed unioni, le aziende U.S.L., i consorzi, gli enti di industrializzazione e gli enti di bonifica c) organismi di altre pubbliche amministrazioni di cui le singole amministrazioni aggiudicatrici possono avvalersi d) liberi professionisti singoli od associati e) società di professionisti f) società di ingegneria g) raggruppamenti temporanei costituiti dai soggetti di cui alle lettere d), e) ed f) h) consorzi stabili di società di professionisti e di società di ingegneria L’affidamento degli incarichi esterni di progettazione sono così disciplinati: a) b) c) d) per importo pari o superiore a 200.000,00 Euro, IVA esclusa: dalla direttiva 92/50/CEE del 18/06/92 e dal D.Lgs. n. 157/95 e ss.mm.; per importo compreso tra 100.000,00 e 200.000,00 Euro, IVA esclusa: da gara ad evidenza pubblica disciplinata da apposito regolamento e successivo bando tipo che deve emanare l'Assessore ai LL.PP. Regionale; per importo inferiore a 100.000 Euro, IVA esclusa: a mezzo gara informale nel rispetto della trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento, secondo il criterio del prezzo più basso (non vigendo più l’obbligo dei minimi tariffari) o dell’offerta economicamente più vantaggiosa; per importo inferiore a 20.000,00 Euro, IVA esclusa, ove il regolamento interni della Stazione Appaltante lo prevedano: da rapporto fiduciario secondo i criteri di trasparenza, proporzionalità, non discriminazione e parità di trattamento introdotti nella Regione Siciliana con L.R. 16/2005 In merito alla corresponsione del compenso il comma 12 dell’art. 17 della legge 109/94 così recita: Gli enti appaltanti non possono subordinare la corresponsione dei compensi relativi allo svolgimento della progettazione e delle attività tecnicoamministrative ad essa connesse all'ottenimento del finanziamento dell'opera. Affidamento degli incarichi interni di progettazione • Gli studi e i progetti redatti dai soggetti di cui al primo comma, lettere a), b) e c), dell’art. 17 della legge 109/94, sono firmati da dipendenti delle amministrazioni abilitati all'esercizio della professione; • I tecnici diplomati, in assenza dell'abilitazione, possono firmare i progetti, nei limiti previsti dagli ordinamenti professionali, qualora siano in servizio presso l'amministrazione aggiudicatrice, ovvero abbiano ricoperto analogo incarico presso un'altra amministrazione aggiudicatrice da almeno cinque anni e risultino inquadrati in un profilo professionale tecnico e abbiano svolto o collaborato ad attività di progettazione. società di professionisti Sono le società costituite esclusivamente tra professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, nelle forme delle società di: persone (Capi II, III e IV Titolo V libro quinto Codice Civile); nella forma di società cooperativa (Capo I Titolo VI libro quinto Codice Civile), che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. I soci delle società agli effetti previdenziali sono assimilati ai professionisti che svolgono l'attività in forma associata. Ai corrispettivi delle società si applica il contributo integrativo previsto dalle norme che disciplinano le rispettive casse di previdenza società di ingegneria Sono le società di capitali di cui ai Capi V, VI e VII del Titolo V del libro quinto del Codice civile, che eseguono studi di fattibilità, ricerche, consulenze, progettazioni o direzioni dei lavori, valutazioni di congruità tecnico-economica o studi di impatto ambientale. Ai corrispettivi relativi alle predette attività professionali si applica il contributo integrativo qualora previsto dalle norme legislative che regolano la cassa di previdenza di ciascun professionista firmatario del progetto Obbligo di iscrizione all’Albo Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell’incarico, lo stesso deve essere espletato da professionisti iscritti negli appositi Albi previsti dai vigenti ordinamenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati già in sede di presentazione dell'offerta o nella convenzione di incarico, ove lo stesso sia affidato direttamente, con la specificazione delle rispettive qualificazioni professionali Assicurazione professionale Il comma 5 dell’art. 30 della Legge 109/94 prescrive l’obbligo per il progettista o i progettisti incaricati della progettazione esecutiva di essere muniti, a far data dall'approvazione del progetto, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La polizza del progettista o dei progettisti deve coprire, oltre alle nuove spese di progettazione, anche i maggiori costi che l'amministrazione sopporta per le varianti di cui all'art. 25, primo comma, lettera d), resesi necessarie in corso di esecuzione. La mancata presentazione da parte dei progettisti della polizza di garanzia esonera le amministrazioni pubbliche dal pagamento della parcella professionale R.U.P. Responsabile Unico del Procedimento Il RUP nel procedimento nei lavori pubblici • La designazione di un responsabile del procedimento per ciascuna delle fasi di progettazione, affidamento e direzione dei lavori testimonia il chiaro intento del legislatore di voler individuare un soggetto ben preciso a cui demandare la cura dell’opera pubblica. • Ne consegue l’univoca individuazione della responsabilità legata a un complesso di attività che vanno dalla programmazione dell’opera al controllo finale della sua corretta esecuzione. Il legislatore, introducendo nell’ordinamento tale figura, ha voluto ripartire le funzioni tra amministratori e dirigenti, con l’attribuzione a questi ultimi di effettivi poteri gestionali e di adeguate risorse. Infatti, le sterminate funzioni attribuite al RUP prevedono essenzialmente compiti di programmazione, coordinamento e controllo, mentre risultano abbastanza limitate le attività operative vere e proprie, le quali, evidentemente, sono svolte dagli altri soggetti. Al Responsabile Unico viene quindi attribuito il ruolo di interlocutore qualificato a rappresentare i bisogni e gli interessi della Pubblica Amministrazione, e quindi della comunità che questa rappresenta, e a vigilare sul più esaustivo ed efficace soddisfacimento e tutela degli stessi. Nell’esercizio di tale ruolo il Responsabile Unico del Procedimento diviene, in tutte le attività finalizzate alla realizzazione di un’opera pubblica, il punto di riferimento per ogni altro soggetto coinvolto in tali attività e per tutta la durata dello stesso, dalla programmazione al collaudo. La centralità del suo ruolo viene posta in risalto anche dalla relazione accompagnatoria al Regolamento di attuazione della legge 109/94 (DPR 554/1999) che definisce il Responsabile Unico del Procedimento alternativamente “dominus” del lavoro e “project manager”, identificandolo come “il vero centro unitario di imputazione delle funzioni di scelta, controllo e vigilanza”. Infatti, ai sensi dell’art. 7 della L.109/94, come recepita in Sicilia, il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. ”. Nomina del RUP • I soggetti ai quali si applicano le norme della legge 109/94, come vigente in Sicilia, nominano un responsabile unico del procedimento di attuazione di ogni singolo intervento previsto dal programma triennale dei lavori pubblici, per le fasi della progettazione, dell'affidamento e dell'esecuzione. • Il Regolamento determina l'importo massimo e la tipologia dei lavori per i quali il Responsabile del Procedimento può coincidere con il progettista o con il direttore dei lavori. Requisiti del RUP Il responsabile del procedimento deve essere un tecnico ed il regolamento n.554/1999, anche in relazione alla puntuale definizione dei compiti nello stesso riportata, ne specifica gli ulteriori requisiti che consistono: – nel possesso di un titolo di studio adeguato alla natura dell’intervento da realizzare, – nell’abilitazione alla professione o, in caso non sia prevista (es. per i geometri dipendenti pubblici), in 5 anni di anzianità nei ruoli della Pubblica Amministrazione. Qualora l'organico dell’Ente presenti carenze accertate o non consenta il reperimento delle adeguate competenze professionali in relazione alle caratteristiche dell'intervento secondo quanto attestato dal dirigente competente alla formazione e allo svolgimento del programma, i compiti di supporto all'attività del RUP possono essere affidati con le procedure e le modalità previste dal decreto legislativo 17 marzo 1995. n. 157 a professionisti singoli o associati alle società aventi le necessarie competenze specifiche di carattere tecnico, economico/finanziario. amministrativo, organizzativo e legale e che abbiano stipulato a proprio carico adeguata polizza assicurativa a copertura dei rischi di natura professionale. il Regolamento impone una triplice limitazione alla possibilità di svolgimento, da parte del RUP, anche delle funzioni di progettista o Direttore dei Lavori: • interventi (art. 2, comma 1, lett h) che si riferiscono ad “opere e impianti di speciale complessità, o di particolare rilevanza sotto il profilo tecnologico, o complessi ad elevata componente tecnologica, oppure di particolare complessità, secondo le definizioni rispettivamente contenute nell’art. 17, commi 4 e 13, nell’art. 20, comma 4, e nell’art. 28, comma 7 della legge”; • interventi di (art. 2, comma 1, lett. i) progettazione integrale di un intervento, quale progetto elaborato in forma “completa e dettagliata in tutte le sue parti, architettonica, strutturale e impiantistica”; • c. per qualsiasi opera il cui importo sia superiore a 500.000 Euro. Funzioni e Compiti del RUP IL Responsabile Unico del Procedimento è una figura interna o esterna all’Ente i cui compiti sono definiti dall’art. 8 del Regolamento 554/1999. Il Regolamento disciplina le ulteriori funzioni del RUP, coordinando con esse i compiti, le funzioni e le responsabilità del direttore dei lavori e dei coordinatori in materia di salute e di sicurezza durante la progettazione e durante l'esecuzione dei lavori, previsti dal decreto legislativo 14 agosto 1996. n. 494. e successive modificazioni • Il RUP formula proposte e fornisce dati e informazioni ai fini della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali: assicura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria ed ai tempi di realizzazione del programma oltreché al corretto e razionale svolgimento delle procedure; segnala altresì eventuali disfunzioni, impedimenti o ritardi nell'attuazione degli interventi e accerta la libera disponibilità delle aree e degli immobili necessari, fornisce all'amministrazione i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento del processo attuativo necessari per l'attività di coordinamento, di indirizzo e di controllo di sua competenza. Art. 7/bis Legge 109/94, comma 1 • Per tutti i lavori pubblici il cui importo complessivo sia inferiore o uguale alla soglia comunitaria (pari a 6.242.9529 euro) il parere sui progetti in linea tecnica è espresso dal responsabile del procedimento. Art. 7 D.P.R. 554/99 • Le fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione di ogni singolo intervento sono eseguite sotto la diretta responsabilità e vigilanza di un responsabile del procedimento, nominato dalle amministrazioni aggiudicatrici nell'ambito del proprio organico, prima della fase di predisposizione del progetto preliminare da inserire nell'elenco annuale di cui all'articolo 14, comma 1, della Legge. • • • • • • Il RUP provvede a creare le condizioni affinchè il processo realizzativo dell'intervento risulti condotto in modo unitario in relazione ai tempi e ai costi preventivati, alla qualità richiesta, alla manutenzione programmata, alla sicurezza e alla salute dei lavoratori ed in conformità a qualsiasi altra disposizione di legge in materia. Nello svolgimento delle attività di propria competenza il responsabile del procedimento formula proposte al dirigente cui è affidato il programma triennale e fornisce allo stesso dati e informazioni : a) nelle fasi di aggiornamento annuale del programma triennale; b) nelle fasi di affidamento, di elaborazione ed approvazione del progetto preliminare, definitivo ed esecutivo; c) nelle procedure di scelta del contraente per l'affidamento di appalti e concessioni; d) sul controllo periodico del rispetto dei tempi programmati e del livello di prestazione, qualità e prezzo; e) nelle fasi di esecuzione e collaudo dei lavori. Art. 8 D.P.R. 554/99 Il responsabile del procedimento fra l'altro: a) promuove e sovrintende agli accertamenti ed alle indagini preliminari idonei a consentire la verifica della fattibilità tecnica, economica ed amministrativa degli interventi; b) verifica in via generale la conformità ambientale, paesistica, territoriale ed urbanistica degli interventi e promuove l’avvio delle procedure di variante urbanistica; c) redige, secondo quanto previsto dall’articolo 16, commi 1 e 2 della Legge, il documento preliminare alla progettazione; e) coordina le attività necessarie al fine della redazione del progetto preliminare, verificando che, nel rispetto del contenuto del documento preliminare alla progettazione, siano indicati gli indirizzi che devono essere seguiti nei successivi livelli di progettazione ed i diversi gradi di approfondimento delle verifiche, delle rilevazioni e degli elaborati richiesti; f) coordina le attività necessarie alla redazione del progetto definitivo ed esecutivo, verificando che siano rispettate le indicazioni contenute nel documento preliminare alla progettazione e nel progetto preliminare, nonché alla redazione del piano di sicurezza e di coordinamento e del piano generale di sicurezza; g) convoca e presiede nelle procedure di licitazione privata e di appalto concorso, ove ne ravvisi la necessità, un incontro preliminare per l’illustrazione del progetto e per consentire osservazioni allo stesso; h) propone alla amministrazione aggiudicatrice i sistemi di affidamento dei lavori e garantisce la conformità a legge delle disposizioni contenute nei bandi di gara e negli inviti; nel caso di trattativa privata effettua le dovute comunicazioni all’Autorità, promuove la gara informale e garantisce la pubblicità dei relativi atti; i) n) o) richiede all'amministrazione aggiudicatrice la nomina della commissione giudicatrice dei concorsi di idee, dei concorsi di progettazione, degli appalti concorsi, nonché degli appalti per l'affidamento delle concessioni di lavori pubblici adotta gli atti di competenza a seguito delle iniziative e delle segnalazioni del coordinatore per l’esecuzione dei lavori; effettua, prima dell'approvazione del progetto in ciascuno dei suoi livelli, le necessarie verifiche circa la rispondenza dei contenuti del documento alla normativa vigente, alle indicazioni del documento preliminare e alle disponibilità finanziarie, nonché all'esistenza dei presupposti di ordine tecnico ed amministrativo necessari per conseguire la piena disponibilità degli immobili; p) nel caso di lavori eseguibili per lotti, accerta e attesta: 1 - l’avvenuta redazione, ai fini dell'inserimento nell’elenco annuale, della progettazione preliminare dell'intero lavoro e la sua articolazione per lotti; 2 - la quantificazione, nell’ambito del programma e dei relativi aggiornamenti, dei mezzi finanziari necessari per appaltare l'intero lavoro; 3 - l’idoneità dei singoli lotti a costituire parte funzionale, fattibile e fruibile dell'intero intervento; r) s) t) u) v) svolge la funzione di vigilanza sulla realizzazione dei lavori nella concessione di lavori pubblici, verificando il rispetto delle prescrizioni contrattuali; raccoglie, verifica e trasmette all’Osservatorio dei lavori pubblici gli elementi relativi agli interventi di sua competenza; accerta la data di effettivo inizio dei lavori e ogni altro termine di svolgimento dei lavori; trasmette agli organi competenti della amministrazione aggiudicatrice la proposta del coordinatore per l’esecuzione dei lavori di sospensione, allontanamento delle imprese e dei lavoratori autonomi dal cantiere o di risoluzione del contratto; assicura che ricorrano le condizioni di legge previste per le varianti in corso d'opera; w) irroga le penali per il ritardato adempimento degli obblighi contrattuali, anche sulla base delle indicazioni fornite dal direttore dei lavori; x) accerta e certifica negli interventi l’eventuale presenza delle caratteristiche di cui all’articolo 2, comma 1, lettere ed i); y) propone la risoluzione del contratto ogni qual volta se ne realizzino i presupposti; z) propone la definizione bonaria delle controversie che insorgono in ogni fase di realizzazione dei lavori. Nel caso di inadeguatezza dell'organico, il responsabile del procedimento propone all'amministrazione l’affidamento delle attività di supporto secondo le procedure e con le modalità previste dalla normativa vigente. I soggetti affidatari devono essere muniti di assicurazione professionale. Ai sensi dell’art. 18 comma 2-quater L. 109/94: E’ vietato l’affidamento di attività di progettazione, direzione lavori, collaudo, indagine e attività di supporto a mezzo di contratti a tempo determinato od altre procedure diverse Il RUP che violi gli obblighi posti a suo carico dalla Legge 109/94 e dal Regolamento o che non svolga i compiti assegnati con la dovuta diligenza è escluso dalla ripartizione dell'incentivo previsto dall'art. 18 della Legge relativamente all'intervento affidatogli, ed è tenuto a risarcire i danni derivati alla amministrazione aggiudicatrice in conseguenza del suo comportamento, fermo restando le responsabilità disciplinari previste dall’ordinamento di appartenenza. RUOLI PROFESSIONALI NELL’ESECUZIONE • Responsabile Unico del Procedimento (RUP) • Ufficio di Direzione dei Lavori • Coordinatore Sicurezza in fase esecutiva Riferimenti normativi UFFICIO DIREZIONE LAVORI • Legge 109/94: artt. 17 e 27 • Regolamento D.P.R. 554/99: artt. 123-124125-126-127 • Capitolato d’appalto D.M. LL.PP. 145/00: artt. 4-5-6-35 COMPOSIZIONE UFFICIO DIREZIONE LAVORI Art. 123 Regolamento (D.P.R. 554/99) • DIRETTORE LAVORI (obbligatorio) • ASSISTENTI (eventuali) Direttore operativo Ispettore di cantiere DIREZIONE LAVORI L’amministrazione appaltante, prima dell'inizio dell'esecuzione dei lavori, nomina un direttore dei lavori, che può essere un tecnico dipendente della stessa amministrazione oppure un libero professionista, scelto con le medesime modalità descritte per il progettista. In particolare vige I’obbligo per ogni stazione appaltante di istituire un ufficio di direzione lavori, formato dal direttore, dai direttori operativi ed eventuali assistenti, mediante il quale di norma si provvedere alla direzione dei lavori e solo nei casi previsti dalla legge è possibile affidare a professionisti privati tale attività. Il principio generale è quello di fare svolgere all'interno della P.A. I'incarico della direzione lavori e di affidarla a terzi soltanto quando il responsabile del procedimento accerti e certifichi l’indisponibilità, all'interno di essa, di un organico idoneo ed adeguato. L'affidamento all'esterno della direzione lavori può essere attuato utilizzando gli uffici di altre Amministrazioni, con le quali dovrà essere stipulata apposita convenzione così come disciplinata dall'articolo 24 della legge 241/90, oppure rivolgendosi ad altri soggetti scelti con procedure ad evidenza pubblica di recepimento delle disposizioni comunitarie in materia di appalti pubblici di servizi, come previsto dal decreto legislativo 17 marzo 1995,n. 157. Va comunque evidenziato che, dovendo scegliere a chi affidare l'incarico di direttore dei lavori, deve essere data priorità al professionista incaricato della progettazione dell'opera. La nomina di direttore dei lavori affidata a tecnici esterni all'ente è di competenza dell’organo esecutivo dell'ente (giunta o consiglio di amministrazione) e, per gli enti sottoposti a controllo, le relative delibere sono soggette al controllo preventivo di legittimità. In tema di appalto delle opere pubbliche, l’ingerenza dell'ente appaltante si concretizza con una assistenza e sorveglianza intense e continue attuata tramite il direttore dei lavori, i direttori operativi e gli ispettori, che operano sotto le direttive del direttore dei lavori. Resta confermato comunque ogni potere dell'appaltatore relativamente all'organizzazione dell'impresa e del lavoro. Per le eventuali responsabilità nei confronti dell'ente appaltante i liberi professioni, che operano in qualità di progettista, direttore dei lavori o collaudatore di un'opera pubblica, devono munirsi di polizza assicurativa. COMPITI DEL DIRETTORE LAVORI • • • • • • • Gli articoli 124 e successivi del Regolamento attribuiscono al Direttore dei lavori tutti i compiti definiti per legge e richiamano alcuni compiti specifici, che si possono così sintetizzare: Verifiche ed interventi finalizzati all'esecuzione dei lavori a regola d'arte e in conformità al progetto e al contratto; coordinamento e supervisione dell'attività dell'Ufficio di direzione dei lavori; rapporti con l'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto; accettazione dei materiali e relativi controlli qualitativi e quantitativi; verifica periodica del rispetto da parte dell'appaltatore della normativa vigente in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti; verifica costante della validità dei programmi di manutenzione, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, aggiornandone il relativo contenuto a lavori ultimati; svolgimento delle funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, qualora provvisto dei relativi requisiti COMPITI DIRETTORI OPERATIVI a) b) c) I direttori operativi collaborano direttamente col Direttore dei lavori nel verificare che le singole lavorazioni (ad esempio impianti termoidraulici od elettrici) siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. In particolare l'articolo 125 del Regolamento consente di affidare ai direttori operativi i seguenti compiti: verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori; curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi: c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali, proponendo i necessari interventi; d) assistere il direttore dei lavori nell’identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare ed approvare il programma delle prove di collaudo e messa in esercizio degli impianti; h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l'esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttori di cantiere; i) collaborare alla tenuta dei libri contabili. COMPITI ISPETTORI DI CANTIERE L'articolo 126 del Regolamento consente di affidare agli ispettori di cantiere i seguenti compiti: a) la verifica dei documenti di accompagnamento delle forniture di materiali per assicurare che siano conformi alle prescrizioni ed approvati dalle strutture di controllo in qualità del fornitore; b) la verifica, prima della messa in opera, che i materiali, le apparecchiature e gli impianti abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal controllo di qualità o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati costruiti; c) il controllo sulle attività dei subappaltatori; d) il controllo sulla regolare esecuzione dei lavori con riguardo ai disegni ed alle specifiche tecniche contrattuali e) l'assistenza alle prove di laboratorio; f) l'assistenza ai collaudi dei lavori ed alle prove di messa in esercizio ed accettazione degli impianti; g) la predisposizione degli atti contabili quando siano stati incaricati dal direttore dei lavori, h) Gli ispettori in genere dovrebbero essere in possesso di un diploma tecnico o comunque di una certa professionalità tecnica. DIRETTORE DEI LAVORI • LA LEGGE PREVEDE LA FIGURA DEL DIRETTORE LAVORI: SI TRATTA DI UN SOLO NOMINATIVO. • PRIORITAMENTE L’ATTIVITA’ DI DIREZIONE LAVORI E’ AFFIDATA AL PROGETTISTA. SOGGETTI AI QUALI PUÒ ESSERE AFFIDATO L’INCARICO DI DIRETTORE LAVORI • • • • • • • Ufficio tecnico Stazione appaltante. Uffici consortili istituiti tra Enti pubblici. Uffici o organismi altre Amministrazioni. Liberi professionisti singoli o associati. Società di professionisti. Società di ingegneria. Raggruppamenti temporanei di liberi professionisti, Società di professionisti e di ingegneri COMPETENZA A NOMINARE IL DIRETTORE LAVORI NELLA REGIONE SICILIANA LA COMPENZA ALLA NOMINA DEL DIRETTORE LAVORI È RISERVATA AL CAPO DELL’AMMINISTRAZIONE • PER LA REGIONE: PRESIDENTE O ASSESSORI REGIONALI • ORGANO ESECUTIVO E’ IL SINDACO O IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA Direttore Lavori può essere il R.U.P. tranne che nei seguenti casi: • OPERE PER IMPORTI SUPERIORI A 500.000,00 EURO; • OPERE E IMPIANTI DI SPECIALE COMPLESSITA’ O DI PARTICOLARE RILEVANZA SOTTO IL PROFILO TECNOLOGICO (art. 2, comma i, lettera h del Regolamento). • PROGETTI INTEGRATI (art. 2, comma i, lettera i del Regolamento). VARIANTI L’appaltatore ha l'obbligo di realizzare l’opera appaltata conformemente al progetto, allegato al contratto d'appalto, e non può apportare di sua iniziativa alcuna variazione a quanto progettato, anche se le variazioni non comportano un maggiore onere per l’Amministrazione ed addirittura apportano vantaggi all'opera stessa. All'appaltatore, che di sua iniziativa ha apportato delle migliorie all'opera, non vengono riconosciuti i maggiori o diversi lavori effettuati ed il corrispettivo viene determinato come se i lavori fossero stati eseguiti secondo le modalità, qualità e quantità stabilite in contratto e nel caso l'amministrazione non volesse accettare le variazioni indebitamente introdotte può ordinare la loro demolizione ed il completo ripristino a cure e spese dello stesso appaltatore. Viceversa viene riconosciuto all‘Amministrazione il diritto di apportare variazioni alI’opera, purché esse siano contenute entro determinati limiti. La procedura con la quale I'ente appaltate attua questo suo potere di modica dell’opera in fase di realizzazione si esplica attraverso lo strumento della perizia che può essere di variante o di variante e suppletiva. Perizia di Variante Perizia di Variante e suppletiva • La perizia di variante si ha quando, pur modificando quantitativamente e/o qualitativamente alcune categorie di lavori ed eventualmente introducendone anche nuove lavorazioni, inizialmente non previste in contratto, stipulando quindi un verbale di concordamento dei nuovi prezzi, non varia l’importo contrattuale. • La perizia di variante e suppletiva invece si ha quando le predette modificazioni comportano anche la variazione dell'importo contrattuale. VARIANTI IN CORSO D’OPERA • Riferimenti normativi • Art. 25 Legge 109/94 • Art. 134 Regolamento DPR 554/99 • Art. 10 Capitolato Generale d’Appalto D.M. 145/00 Ammissibilità delle VARIANTI in corso d'opera Art. 25, comma 1 Legge 109/94 a) Per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari. b) Per cause impreviste o imprevedibili o per l’intervenuta possibilità di uso materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento della progettazione e che possono fornire significativi miglioramenti qualità dell’Opera. b-bis) Per la presenza di eventi inerenti la natura e la specificità dei beni oggetto d’intervento verificati in corso d’opera o per rinvenimenti imprevisti o non prevedibili in fase progettuale. c) nei casi previsti dall'art. 1664 c.c. e cioè: - se per circostanze imprevedibili si sono verificati aumenti o diminuzioni nel costo di materiali e mano d’opera superiore al decimo dell’importo complessivo dei lavori (su richiesta appaltatore e committente) la revisione solo per differenza eccedente il decimo - se in corso d’opera si manifestano difficoltà esecutive per cause: - Geologiche - Idriche che rendano più onerosa la prestazione d) Per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione dell’opera o la sua ultimazione. Art. 25, comma 2 Legge 109/94 I titolari di incarichi di progettazione sono responsabili per i danni subiti dalle Stazioni Appaltanti in conseguenza di errori od omissioni della progettazione di cui al comma 1 lett. d) Art. 25, comma 1 Legge 109/94 Il Responsabile del Procedimento nel verificarsi delle condizioni di cui al comma 1 lettera d) deve dare immediata comunicazione all’Osservatorio ed al progettista. REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE Art. 25, comma 1 Legge 109/94 Le varianti in corso d'opera possono essere ammesse dal Responsabile Unico del Procedimento dopo avere sentito il Progettista ed il Direttore dei Lavori ed esclusivamente qualora ricorra uno dei motivi precedentemente indicati. NON SONO VARIANTI Art. 25, comma 3 Legge 109/94, 1° capoverso Disposizioni della Direzione Lavori per modifiche atte a risolvere aspetti di dettaglio nel limite del - 10% importo contratto lavori di recupero, restauro, manutenzione - 5% importo contratto per gli altri lavori Tali situazioni non necessitano di perizia L’importo di contratto deve mantenersi invariato Le percentuali di variazioni del 5% e 10% sono riferite alle categorie di lavoro (gruppi omogenei di lavorazione ai sensi art. 10 D.M. 145/00) PERIZIA DI VARIANTE Art. 25, comma 3, 2° capoverso Varianti nel limite del 5% o 10% (per lavori di restauro, recupero, manutenzione) per miglioramento funzionalità opera senza modifiche sostanziali e copertura della spesa nel finanziamento originario PERIZIA DI VARIANTE Art. 25, comma 4 Nel caso di variante per errori progettuali di importo superiore al quinto si deve procedere alla risoluzione del contratto e indizione nuova gara PERIZIE DI VARIANTE Le varianti di cui ai commi a), b) Prima ipotesi, b-bis) e c) NON PREVEDONO ALCUN LIMITE DI SPESA Le varianti di cui al comma b) Seconda ipotesi • • Debbono essere contenute entro il quadro economico di progetto Necessita in tali ipotesi sempre l’accordo con l’appaltatore. Le varianti di cui al comma d) • Debbono essere contenute entro il quinto dell’importo originario del contratto. COLLAUDO COLLAUDO STATICO • in presenza di opere strutturali che sono stato oggetto, in fase di progettazione esecutiva, di visto da parte del Genio Civile si procede al collaudo statico. • Esso viene redatto da Professionista, con almeno dieci anni di iscrizione all’Albo Professionale, incaricato dall’Amministrazione e tale documento è obbligatorio al fine del rilascio da parte dell’Ufficio del Genio civile del Certificato di conformità. COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO • Le operazioni di collaudo in corso d’opera e finale hanno, rispettivamente, lo scopo di verificare e certificare, durante l’esecuzione dei lavori ed alla fine di essi, se le opere sono eseguite a regola d’arte e secondo le prescrizioni stabilite e contrattualmente pattuite. • Nelle attività di collaudo sono inoltre comprese le verifiche tecniche, previste dalle leggi di settore, degli atti contabili e dei documenti giustificativi in rapporto alle risultanze di fatto per dimensioni, forma, quantità e qualità dei materiali e delle provviste, nonché relative al tempestivo e diligente espletamento delle procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore. La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in cui è obbligatorio il collaudo in corso d’opera ed i requisiti che debbono possedere i soggetti destinatari del conferimento dell’incarico di collaudatore. Come nel caso dell’affidamento degli incarichi di progettazione e direzione dei lavori anche per i collaudi è rimessa al Responsabile Unico del Procedimento la competenza ad accertare e certificare le eventuali carenze nel proprio organico di soggetti in possesso dei necessari requisiti, cui è subordinata la possibilità di affidare detti incarichi a professionisti esterni. Già all’origine dell’attività di collaudo il RUP rende nota all’organo di collaudo la propria valutazione sulla fondatezza delle domande dell’appaltatore, per le quali non sia intervenuto accordo bonario, trasmettendo allo stesso, insieme a tutta la documentazione necessaria per l’espletamento dell’incarico, la propria relazione riservata sul conto finale redatto dal Direttore Lavori. Il RUP continua, anche in questa ultima fase. ad esercitare un ruolo di indirizzo e controllo nell’interesse della Stazione Appaltante. Riceve tutti i verbali di visita dei collaudi in corso d’opera con i quali viene informato sull’andamento dei lavori, sul rispetto dei termini contrattuali, che gli consentono di esercitare il suo ruolo di controllo e di intervenire con ordini di servizio nei confronti dell’appaltatore per il tramite del Direttore dei Lavori. L’organo di collaudo formula nel relativo certificato le proprie valutazioni in ordine al raffronto dei dati di fatto risultanti dai verbali di visita con i dati di progetto, delle varianti approvate e dei documenti contabili e formula, altresì, le proprie considerazioni sul modo con cui l’impresa ha osservato le prescrizioni contrattuali e le disposizioni impartite dal Direttore dei Lavori. In tale documento il collaudatore espone le proprie conclusioni in forma particolareggiata circa la collaudabilità delle opere, le condizioni o le restrizioni che consentono il collaudo, i provvedimenti da adottare nel caso di non collaudabilità, le modifiche da introdurre nel conto finale ed il credito liquido dell’appaltatore. Apportando le opportune rettifiche al conto finale, ove rilevi discordanze tra la contabilità e lo stato di fatto, Il collaudatore può rilevare difetti e mancanze nell’esecuzione, in tale ipotesi si hanno le tre seguenti situazioni: 1) i difetti e le mancanze sono di lieve entità e sono riparabili in breve tempo, nel qual caso prescrive le lavorazioni ed il termine per eseguirle; il relativo certificato viene rilasciato dopo l’ acquisizione di apposita dichiarazione del D.L., confermata dal RUP, dalla quale risulti l’avvenuta esecuzione a regola d’arte delle lavorazioni prescritte, salva la facoltà dell’organo di collaudo di eseguire direttamente la verifica; 2) i difetti e le mancanze non pregiudicano la stabilità dell’opera e la regolarità del servizio cui l’intervento è strumentale, nel qual caso l’organo di collaudo determina, nel certificato, la somma che deve detrarsi dal credito dell’appaltatore; 3) i difetti e le mancanze sono tali da rendere l’opera assolutamente inaccettabile, allora il collaudatore non emette il certificato e ne informa la Stazione Appaltante trasmettendo, tramite il RUP, per le ulteriori sue determinazioni, il processo verbale, nonché le relazioni con le relative proposte dei provvedimenti. Lavorazioni meritevoli di collaudo Può, inoltre, presentarsi il caso in cui, in fase di collaudo, vengano riscontrate lavorazioni meritevoli di collaudo, ma non preventivamente autorizzate e per le quali sia stato, conseguentemente, sospesa l’emissione del certificato di collaudo, sulla base delle proposte formulate dallo stesso organo di collaudo, il Responsabile Unico del Procedimento trasmette le stesse alla Stazione Appaltante formulando nel merito il proprio parere. certificato di regolare esecuzione La legge 109/94, come reperita in Sicilia, ed il Regolamento sanciscono e disciplinano i casi in cui è possibile emettere, in sostituzione del certificato di collaudo, il certificato di regolare esecuzione. Tra gli altri adempimenti che chiamano in causa il Responsabile Unico del Procedimento, nella fase di collaudo, evidenziamo quello relativo alla conferma del certificato di regolare esecuzione in sostituzione del certificato di collaudo, quando ciò sia consentito dalla legge