Modulo A
• Evoluzione Storico-normativa
• Disposizioni generali in materia di sicurezza Titolo I
D.Lgs 81/2008;
• La sorveglianza sanitaria;
• La segnaletica di sicurezza;
• I fattori di rischio nell’attività lavorativa;
• La prevenzione degli incendi e la gestione delle
emergenze;
• Dispositivi di Protezione Individuale (DPI).
Aggiornato a settembre 2011
1
Evoluzione Storico
Normativa
Aggiornato a settembre 2011
2
Evoluzione Storica
1800 - rivoluzione industriale:
Il primo regolamento generale in materia di prevenzione
infortuni fu emanato nel 1899 a beneficio di:
“coloro che, a macchine mosse da agenti inanimati, prestano la
loro opera”
Sviluppo di una legislazione sociale incentrata su aspetti
organizzativi (orario massimo di lavoro, riposo giornaliero,
regolamentazione del lavoro a cottimo)
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3
Il diritto alla salute e l’articolo 2087
del codice civile (1942)
Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro
L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure
che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono
necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei
prestatori di lavoro.
L’art.2087, in particolare, rappresenta principio generale e norma
della legislazione prevenzionistica
Da questo articolo la giurisprudenza ha fatto derivare il fondamento
dell’obbligo della sicurezza
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4
Codice civile
Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito
Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona
ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il danno
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5
1948: Costituzione della Repubblica Italiana
Articoli che richiamano il concetto della sicurezza sul lavoro
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6
Codice penale (1930)
Art. 43 - Elemento psicologico del reato
Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando
l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato
dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere
l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto
come conseguenza della propria azione od omissione;
È colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento,
anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si
verifica a causa di negligenza o imprudenza o
imperizia di leggi, regolamenti, ordini o discipline.
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7
Articoli del Codice Penale applicabili alla materia
della sicurezza
Art. 437 (c.p.) - Rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare
impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire
disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia,
è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.
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8
Articoli del Codice Penale applicabili alla
materia della sicurezza
Art. 451 (c.p.) - Omissione colposa di cautele o difese contro
disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di
collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri
mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o
al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la
reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a
un milione.
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9
Articoli del Codice Penale applicabili alla materia
della sicurezza
Art. 589 (c.p.) - Omicidio colposo - Chiunque cagiona per
colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei
mesi a cinque anni.
Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla
disciplina della circolazione stradale o di quelle della
prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione
da uno a cinque anni.
(...)
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10
Evoluzione Storica
Negli anni ’70: si concretizza l’attenzione del sindacato ai temi della
sicurezza con l’introduzione dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio
1970, n.300).
Art.9 Tutela della salute e dell’integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare
l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle
malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e
l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro
integrità fisica
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11
Evoluzione Storica
Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale
Interpretazione all’art. 32 della costituzione: La Repubblica tutela la salute come
diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività.
-complesso di funzioni, strutture e servizi destinati alla
promozione, al mantenimento ed al recupero della salute
fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di
condizioni individuali o sociali e assicurando l'eguaglianza dei
cittadini nei confronti del servizio.
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12
Evoluzione Storica
Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale
-L’igiene e la sicurezza del lavoro vengono inquadrate
nell’ambito della tutela della salute e dell’incolumità di tutti i
cittadini;
-Assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della
normativa a i progressi tecnologici e alle conoscenze
derivanti dall’esperienza diretta dei lavoratori
Il datore di lavoro deve adeguare i propri strumenti alle
evoluzione tecnologica
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13
Evoluzione Storica
Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale
-Concentrazione sotto un solo organo territorialmente
decentrato, di tutti i compiti di vigilanza prevenzionale
ASL: gli ispettori dell’ASL hanno potere di polizia giudiziaria.
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Evoluzione Storica : entrata in vigore del
D.lgs 81/2008 TESTO UNICO
• In attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007 n. 123 “MISURE IN
TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL
LAVORO e DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA
RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA”:
• ART. 1: “Il governo è delegato ad adottare , entro 9 mesi dalla data
di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per il
RIASSETTO e la RIFORMA delle disposizioni vigenti in materia di
salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro…”
• ART. 2: il riordino ed il coordinamento devono avvenire “…nel
rispetto delle NORMATIVE COMUNITARIE e delle CONVENZIONI
INTERNAZIONALI in materia…”
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15
Evoluzione Storica
NORME ABROGATE DAL T.U D.lgs n.81/2008
D.P.R. 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni
sul lavoro
D.P.R. 303/56: Norme generali per l’igiene del
Lavoro (fatta eccezione per l’art. 64)
D.P.R. 164/56: nella costruzione e nelle operazioni di
manutenzione
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Evoluzione storica: norme abrogate dal TU 81/2008
• D.lgs 15/08/1991 n. 277: attuazione direttive CEE in materia di
protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad
agenti
• D. lgs 19/09/1994 n. 626: attuazione delle direttive CEE riguardanti il
miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di
lavoro
• D.lgs 14/08/1996 n. 493: attuazione direttiva CEE concernente le
prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul
luogo di lavoro
• D. lgs 14/08/1996 n. 494: attuazione direttiva CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri
temporanei o mobili
• D. lgs 19/08/2005 n. 187: attuazione direttiva CEE in materia di
prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione
dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche
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Evoluzione storica: norme abrogate dal TU
81/2008
• ART. 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4
luglio
2006,
N.
223,
convertito,
con
modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, N. 248
• Artt. 2,3,5,6 E 7 della legge 3 agosto 2007, n.
123
• Ogni
altra
disposizione
legislativa
e
regolamentare nella materia disciplinata dal
decreto legislativo medesimo incompatibili con
la stesso
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Aggiornamenti normativi
D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106: disposizioni
integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile
2008 n. 81 in materia della salute e della
sicurezza nei luoghi di lavoro
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FONTI NORMATIVE E SINERGIE LEGISLATIVE
NORME INTERNE
NORME ESTERNE
(Produzione normativa
Italiana)
•Costituzione della Repubblica
•Codice civile
•Codice penale
•Decreti, circolari…
•Leggi speciali: TU sulla sicurezza
D.lgs 81/2008
•Norme tecniche nazionali (UNI,
CEI..)
(Produzione normativa
Europea e Internazionale)
Direttive europee: per essere
giuridicamente operative in Italia,
necessitano di recepimento tramite
legge
Norme tecniche europee (EN): per
essere operative in Italia, necessitano di
recepimento obbligatorio da parte
dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di
Unificazione)
Norme tecniche internazionali (ISO)
diventano operative a discrezione
dell’UNI (non vi è obbligo di
recepimento)
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D.Lgs.81/2008: principi
La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la
partecipazione di tutti, dallo stesso datore di lavoro, ai
dipendenti, ai loro rappresentanti
La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e
delle macchine, ma anche dall’adozione di corretti
procedimenti di lavoro.
La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e
sensibilizzazione del personale In materia di sicurezza.
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D.Lgs.81/2008: Responsabilità coinvolte nella
gestione della sicurezza
Responsabilità OPERATIVE
Responsabilità CONSULTIVE
Datore di lavoro
Responsabile
(Imprenditore e organizzatore)
Addetti
Dirigente
(Facoltativi)
(Organizza il lavoro di altre persone)
Preposto
(Vigila e sorveglia la corretta esecuzione
dei lavori in sicurezza)
Lavoratore
(esegue correttamente le
procedure lavorative e
le procedure di sicurezza)
Servizio di Prevenzione e
Protezione (SPP)
(Ausilio Tecnico)
Medico Competente
Rappresentanti dei Lavoratori
per la Sicurezza
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Disposizioni generali in materia
di sicurezza
Titolo I D.Lgs 81/2008
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Art. 15 D.Lgs 81/2008: Misure generali di tutela
a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza;
b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni
tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base
al progresso tecnico;
d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle
attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del
lavoro monotono e di quello ripetitivo;
e) la riduzione dei rischi alla fonte;
f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;
l) il controllo sanitario dei lavoratori;
m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove
possibile, ad altra mansione;
n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
q) le istruzioni adeguate ai lavoratori;
r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche
attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo
grave e immediato;
v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità
alla indicazione dei fabbricanti.
2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare
oneri finanziari per i lavoratori.
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D.Lgs.81/2008, art. 2
Definizioni: lavoratore
- Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale,
svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un
datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione,
anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una
professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari
- Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che
presta la sua attività per conto della società o dell’ente stesso
- Associato in partecipazione
- Beneficiario di attività di tirocinio o di orientamento
- Allievo di corsi di istruzione ed universitari; partecipante a
corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici,
fisici o biologici, videoterminali
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D.Lgs. 81/2008
N.B.: Secondo il D.Lgs. 81/2008 gli Studenti sono
equiparati ai Lavoratori
Il Campo di applicazione riguarda
TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI
Aggiornato a settembre 2011
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D.Lgs.81/2008: I principali obblighi dei lavoratori
(Art. 20)
I lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle
altre persone presenti sul luogo di lavoro.
Ed inoltre:
1. osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti
preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale;
2. utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi,
mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza;
3. utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.);
4. segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le deficienze delle
apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo;
5. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza;
6. non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che
possono compromettere la sicurezza;
7. partecipano ai programmi di formazione e addestramento
8. si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti;
9. contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per realizzare la
sicurezza
Aggiornato a settembre 2011
27
DIRITTI DEI LAVORATORI
1.
2.
3.
4.
5.
6.
ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l’attività lavorativa
nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato.
ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato dal posto di
lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze
per il loro comportamento.
PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato, nell’impossibilità di
contattare un superiore gerarchico, misure atte a scongiurare le
conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale
comportamento
ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa
richiesta sia giustificata da una connessione documentabile con rischi
professionali
RICEVERE una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute,
con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle mansioni
svolte
RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all’attività
lavorativa e sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo
Aggiornato a settembre 2011
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D.Lgs.81/2008 art 2 Definizioni: Datore di lavoro
Art. 2. lett.b “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il
lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e
l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore
presta la propria attività, ha la responsabilità
dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in
quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”.
Nelle P.A. per datore di lavoro si intende il Dirigente, al
quale spettano i poteri di gestione.
Aggiornato a settembre 2011
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D.Lgs.81/2008: Datore di lavoro
Il DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE
I seguenti OBBLIGHI:
Obblighi stabiliti dall’art. 17
comma 1; lett. A, b
1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO con conseguente
2.
ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO art. 28
3. Designazione del: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
PREVENZIONE E PROTEZIONE
Aggiornato a settembre 2011
30
D.Lgs.81/2008: Art. 16 DELEGA DI FUNZIONI
Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i
seguenti limiti:
1)
2)
3)
4)
5)
Che risulti da atto scritto recante data certa
Che il delegato possegga i requisiti necessari di
professionalità ed esperienza richiesti dalla natura
delle funzioni delegate
Che attribuisca al delegato tutti i poteri di
organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla
natura delle funzioni delegate
Che attribuisca l’autonomia di spesa necessaria
Che sia accettata dal delegato per iscritto
Aggiornato a settembre 2011
31
D.Lgs.81/2008:
Obblighi DELEGABILI a dirigenti e/o preposti
a)
nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla
legge;
b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e
lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di
salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza;
c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in
rapporto alla loro salute e alla sicurezza;
d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del
servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente;
e) sincerarsi affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico
addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico;
f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti;
g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria;
h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché
i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la
zona pericolosa;
i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il
rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza nei
luoghi di lavoro;
m) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui
persiste un pericolo grave e immediato;
Aggiornato a settembre 2011
32
D.Lgs.81/2008:
Obblighi DELEGABILI a dirigenti e/o preposti
n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute;
o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche su
supporto informatico, il Documento di Valutazione dei Rischi specificando che tale
documento è consultabile solo in azienda;
…omissis…
s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti dal D.Lgs
81/08
t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei
luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;…omissis…
Obblighi di comunicazione al SPP e al Medico Competente in merito a:
-Natura dei rischi;
-Organizzazione del lavoro, programma e attuazione delle misure preventive e protettive;
-Caratteristiche degli impianti e dei processi produttivi
-Dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali;
-Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza.
Obblighi di vigilanza di competenza specifica del Datore di Lavoro o del Dirigente
riguardanti l’operato di: preposti, lavoratori, progettisti, fornitori, installatori, medico
competente
Aggiornato a settembre 2011
33
D.Lgs.81/2008: Datore di lavoro
Il Datore di lavoro è sempre responsabile
della sicurezza in azienda; egli si può
avvalere di un Servizio di Prevenzione e
Protezione formato da soggetti competenti
in materia
Aggiornato a settembre 2011
34
D.Lgs.81/2008 art 2 Definizioni Preposto
“Persona che, in ragione delle competenze
professionali e nei limiti di poteri gerarchici
e funzionali adeguati alla natura
dell’incarico conferitogli, sovrintende alla
attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori
ed esercitando un funzionale potere di
iniziativa”
Aggiornato a settembre 2011
35
D.Lgs.81/2008 art 19 Obblighi del Preposto
•
•
•
Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei
loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute
e sicurezza e di uso di mezzi di prevenzione e di protezione collettivi e dei
dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di
persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti
Verificare che solamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni
accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico
Nelle situazioni di emergenza: richiedere l’osservanza delle misure per il
controllo delle situazioni di rischio; informare il più presto possibile i
lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato; astenersi,
salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività
laddove persista un pericolo grave ed immediato; segnalare
tempestivamente al datore o al dirigente ogni condizione di pericolo che si
verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della
formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione
Aggiornato a settembre 2011
36
D.Lgs.81/2008: Il Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
Definizione art. 2 comma 1 lett. l : insieme delle persone.
sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati
all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali
per i lavoratori
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione
(RSPP) art. 2 comma 1 lett. f: persona in possesso delle
capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32,
designata dal datore di lavoro, a cui risponde per
coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi
Aggiornato a settembre 2011
37
D.Lgs.81/2008 art. 31: Il Servizio di prevenzione e
protezione dai rischi
Può essere interno o esterno all’azienda
Il Servizio è obbligatorio Interno ed il Responsabile del servizio deve
essere interno all’azienda per:
a) aziende industriali (art. 2 D.lgs 334/1999) soggette all’obbligo di notifica
o rapporto;
b) centrali termoelettriche;
c) impianti di installazione (artt. 7, 28, 33 D.lgs. 230/1995);
d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri
o munizioni;
e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori;
f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori;
g) strutture di ricovero, pubbliche o private con oltre 50 lavoratori.
Aggiornato a settembre 2011
38
D.Lgs.81/2008: Compiti del Servizio di prevenzione e
protezione (art. 33)
•Individuare e valutare i rischi
•Individuare le misure di prevenzione e protezione;
•Scegliere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati;
•Elaborare le procedure di sicurezza;
•Proporre programmi di informazione e formazione;
•Partecipare alla riunione periodica;
•Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi potenziali e le misure di
prevenzione.
(Art. 18. co. 2) Il datore di lavoro informa il servizio di prevenzione riguardo:
-la natura dei rischi;
-l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure
preventive e protettive;
-la descrizione degli impianti e dei processi;
-I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali
-le prescrizioni degli organi di vigilanza.
Aggiornato a settembre 2011
39
D.Lgs.81/2008: Definizione: Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (Art. 2, co. 1 lett. i)
Persona eletta o designata per rappresentare i
lavoratori per quanto concerne gli aspetti della
salute e della sicurezza durante il lavoro.
Aggiornato a settembre 2011
40
D.Lgs.81/2008: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza
RLS (Art. 47)
Istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo
In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato l’ RLS
Sino a 15 dipendenti: i lavoratori eleggono al proprio interno il rappresentante per
la sicurezza oppure può essere designato o eletto per più aziende nell’ambito
territoriale o dello stesso comparto produttivo; può essere eletto nell’ambito delle
rappresentanze sindacali.
Oltre 15 dipendenti: i lavoratori eleggono l’ RLS nell’ambito delle rappresentanze
sindacali, in assenza di tali rappresentanze, l’ RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda
al loro interno.
Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva:
- il tempo retribuito,
- la formazione necessaria,
- gli strumenti per esercitare i propri compiti,
- il numero e la modalità di designazione o di elezione.
In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3
rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori.
Aggiornato a settembre 2011
41
D.Lgs.81/2008: Attribuzioni del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50)
-
Accede ai luoghi in cui si svolgono le attività,
-
E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione
dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della
prevenzione.
-
E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti a: Servizio
di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed
evacuazione dei lavoratori e del medico competente
-
E’ consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori
incaricati all’attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione;
-
Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e
le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati
pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli
infortuni e le malattie professionali
Aggiornato a settembre 2011
42
D.Lgs.81/2008: Attribuzioni del Rappresentante dei
Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50)
-
Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza;
-
Riceve una formazione adeguata;
-
Promuove l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di
prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori;
-
Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità
competenti, dalle quali è, di norma, sentito;
-
Partecipa alla riunione periodica;
-
Avverte il responsabile d’azienda dei rischi individuati nel corso della sua
attività;
-
Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di
prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e
la salute durante il lavoro.
Aggiornato a settembre 2011
43
La sorveglianza sanitaria
Aggiornato a settembre 2011
44
D.Lgs.81/2008: Medico Competente – Definizione
(Art. 2, co. 1 lett. h)
Medico in possesso dei seguenti titoli:
-
-
-
Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei
lavoratori e psicotecnica.
Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e
psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in
fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro.
Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale.
Collabora secondo quanto previsto dall’art. 29, co. 1, con il datore di lavoro ai
fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la
sorveglianza sanitaria
I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sopra indicati sono ISCRITTI
nell’elenco dei MEDICI COMPETENTI istituito preso il Ministero del
lavoro, della salute e delle politiche sociali.
Aggiornato a settembre 2011
45
D.Lgs.81/2008: Compiti del Medico Competente
artt. 39, 40 e 41
1. Collabora con l’organizzazione per l’attuazione delle misure per la
tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori;
2. esegue Sorveglianza sanitaria (visite mediche);
3. esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro;
4. istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni
lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria;
5. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti
sanitari;
6. consegna, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti
sanitari copia della documentazione;
7. collabora con il datore di lavoro all’organizzazione del pronto
soccorso;
8. visita, congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione
gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno.
Aggiornato a settembre 2011
46
D.Lgs.81/2008: La sorveglianza sanitaria (Art. 41)
La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente nei
casi previsti dalla legge e su richiesta del lavoratore
comprende:
•Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di
controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini
della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica.
•Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei
lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione
specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del
rapporto di lavoro.
La sorveglianza sanitaria viene attuata
solamente per i lavoratori esposti a rischi
specifici individuati dalla normativa vigente
Aggiornato a settembre 2011
47
La segnaletica di
Sicurezza
Aggiornato a settembre 2011
48
La segnaletica di sicurezza
Il sistema informativo deve essere standardizzato, allo
scopo di ovviare alla eventuale presenza di persone prive di
un linguaggio comune, oppure affette da menomazioni
sensoriali ( deficit visivi e/o uditivi).
La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire ai lavoratori
le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli
presenti in un dato contesto di lavoro anche se deve essere
intesa come “punto di arrivo” sia pure obbligatorio, di una più
complessa attività di informazione dei lavoratori.
Aggiornato a settembre 2011
49
La segnaletica di sicurezza
La norma UNI 7543 fornisce una definizione dei segnali di sicurezza e
li suddivide in quattro categorie:
Segnale di sicurezza : un segnale che esprime un messaggio generale
di sicurezza ottenuto dalla combinazione di una figura geometrica e di un colore che,
con l’aggiunta di un segno grafico o di testo, esprime un messaggio di sicurezza particolare
SEGNALE DI
PRESCRIZIONE
DIVIETO
SEGNALE DI
EMERGENZA
AVVERTIMENTO
SEGNALE DI
ANTINCENDIO
Aggiornato a settembre 2011
50
La segnaletica di sicurezza
Colore
Rosso
Forma
Significato o
scopo
Indicazioni o prescrizioni
Rotonda
Segnali di divieto
Atteggiamenti pericolosi
Rotonda
Pericolo-allarme
Alt, arresto, dispositivi di interruzione di emergenza
Sgombero
Rettangolare Materiali e
o quadrata attrezzature
antincendio
Giallo o Giallo- Triangolare
arancio
Segnali di
avvertimento
Identificazione e ubicazione
Attenzione, cautela
Verifica
Azzurro
Rettangolare Segnali di
o quadrata prescrizione
Comportamento o azione specifica-obbligo di portare un
mezzo di sicurezza personale
Verde
Rettangolare Segnali di
o quadrata salvataggio o di
soccorso
Porte, uscite, percorsi, materiale, postazioni, locali
Rettangolare Situazione di
o quadrata sicurezza
Ritorno alla normalità
Aggiornato a settembre 2011
51
La segnaletica di sicurezza
La superficie del cartello deve essere opportunamente
dimensionata in relazione alla distanza dalla quale il
cartello deve risultare riconoscibile.
A ≥ L2/ 2000
A = superficie del cartello espressa in m2
L = distanza in metri alla quale il segnale deve essere
riconoscibile
La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 m
Aggiornato a settembre 2011
52
Segnali di avvertimento
Carrelli in movimentazione
Materiale infiammabile
Sostanze corrosive
Materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti
Aggiornato a settembre 2011
Raggi laser
53
Segnali di divieto
Divieto di transito carrelli
Divieto di transito pedoni
Non toccare
Divieto di accesso
Aggiornato a settembre 2011
54
Segnali antincendio e di emergenza
Segnali
antincendio
Segnali
Emergenza
Aggiornato a settembre 2011
55
Segnali di prescrizione
Aggiornato a settembre 2011
56
I fattori di rischio
nell’attività lavorativa
Aggiornato a settembre 2011
57
Fattori di rischio nell’attività lavorativa
Il rischio è connaturato in tutte le attività umane ed è
inscindibile da esse
Art.2 D.lgs.81/08 lett. r Definizione di Pericolo:
proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo
lavorativo, sostanza, apparecchiatura …) avente il potenziale di causare
danni
Art. 2 D.lgs 81/08 lett. S Definizione di Rischio :
“probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle
condizioni
di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure
alla loro combinazione”
PROBABILITA’ x GRAVITA’
Aggiornato a settembre 2011
58
Esempio
Viaggiare in automobile a 150 Km/h
•strada stretta, trafficata e con condizioni meteo
avverse
• in autostrada, con traffico regolare e condizioni
meteo e dell’asfalto ottimali
Aggiornato a settembre 2011
59
Curve Isorischio
probabilità
100
%
Rischio non accettabile
protezione
50%
Rischio accettabile
0%
r1
prevenzione
r2
r3
magnitudo
Aggiornato a settembre 2011
morte
60
Misure di prevenzione e protezione
La limitazione dei rischi prevede l’applicazione di misure
di prevenzione quali:
• limitare al minimo il numero di persone esposte ai
rischi;
• organizzare il processo produttivo in modo da
generare una rotazione del personale che limiti
l’esposizione di ciascuno al rischio;
• utilizzare dispositivi di protezione prima collettiva e
poi individuale.
Aggiornato a settembre 2011
61
Classificazione dei rischi:
Classificazione dei rischi
Eliminabili o eludibili
Riducibili
Es. rinuncia ad utilizzare
determinare sostanze
pericolose, o loro
sostituzione con sostanze
che lo sono meno
Es. delimitazione
delle aree di
accesso a zone
pericolose,
confinamento di
processi chimici
Ritenibili
Trasferibili
L’ente rinuncia a
qualsiasi intervento
assumendosi l’onere
delle eventuali
conseguenze del
verificarsi dell’evento
dannoso
Ricorso a coperture
assicurative
Aggiornato a settembre 2011
62
LA VALUTAZIONE DEI RISCHI
Tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati
Ad una qualsiasi attività lavorativa
Analisi dei rischi:
-Identificazione dei pericoli
-determinazione dei limiti di processo
-Stima dei rischi
-Informazioni reperibili su processi analoghi
-Casistica degli infortuni e degli incidenti relativi a quel dato processo
-Qualsiasi informazione relativa ai danni alla salute riscontrati per quel dato
processo
Dalla valutazione del Rischio e relativa individuazione
e attuazione delle misure di prevenzione e
protezione, segue necessariamente una riduzione dei
rischi.
Aggiornato a settembre 2011
63
Valutazione dei rischi
Probabilità (P)
Magnitudo (G)
Probabilità:
1- Bassa
2- Media
3- Alta
4- Altissima
Gravità (magnitudo):
1- Bassa
2- Media
3- Alta
4- Altissima
1
2
3
4
1
1
2
3
4
2
2
4
6
8
3
3
6
9
12
4
4
8
12 16
ESEMPIO
Rischio = (PxG) > 6
intervento immediato
Aggiornato a settembre 2011
64
Valutazione del rischio: processo
iterativo
Analisi del rischio
Misure di prevenzione e protezione
Valutazione del rischio residuo
Aggiornato a settembre 2011
65
La prevenzione degli
incendi e la gestione delle
emergenze.
Aggiornato a settembre 2011
66
Prevenzione Incendi
La sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia
dell’incolumità delle persone e alla tutela dei beni e
dell’ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti
obiettivi primari:
Riduzione al minimo delle occasioni di incendio;
Stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad
assicurare il soccorso degli occupanti;
Limitata produzione di fuoco e fumi all’interno degli
edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini;
Possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni;
Possibilità per le squadre di soccorso di operare in
sicurezza.
Aggiornato a settembre 2011
67
Prevenzione Incendi
Principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla
riduzione della probabilità di accadimento di un
incendio:
Realizzazione di impianti elettrici a Regola d’Arte;
Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture,
serbatoi, etc.;
Installazione di impianti parafulmine;
Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di
utilizzazione delle sostanze infiammabili;
Ventilazione dei locali;
Utilizzo di materiali incombustibili;
Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla;
Mantenere separati i combustibili dai comburenti;
Aggiornato a settembre 2011
68
La protezione passiva
L’insieme delle misure di protezione che non richiedono
l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto sono
quelle che hanno l’obiettivo di limitare gli effetti
dell’incendio nello spazio e nel tempo.
Esempi:
1. Barriere antincendio;
2. Isolamento dell’edificio;
3. Muri tagliafuoco, schermi;
4. Strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco,
commisurati ai carichi d’incendio;
5. Sistemi di ventilazione;
6. Sistema di vie d’uscita commisurate al massimo
affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla
pericolosità delle lavorazioni.
Aggiornato a settembre 2011
69
La protezione attiva
L’insieme della misure di protezione che richiedono
l’azione dell’uomo o l’azionamento di un
impianto sono finalizzate alla precoce
rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e
all’azione di spegnimento dello stesso.
Esempi:
1. Estintori;
2. Rete idrica antincendi;
3. Impianti di rilevazione automatica d’incendio;
4. Impianti di spegnimento automatici;
5. Dispositivi di segnalazione e d’allarme;
6. Evacuatori di fumo e di calore.
Aggiornato a settembre 2011
70
Il Piano di Emergenza
Contiene quelle informazioni che servono per
mettere in atto i primi comportamenti e le prime
manovre permettendo di ottenere nel più breve
tempo possibile i seguenti obiettivi:
- Salvaguardia ed evacuazione delle persone;
- Messa in sicurezza degli impianti di processo;
- Compartimentazione e confinamento
dell’incendio;
- Protezione dei beni e delle attrezzature
- Estinzione completa dell’incendio
Aggiornato a settembre 2011
71
Scopo del piano di emergenza
Consentire la migliore gestione possibile degli
incidenti ipotizzati, determinando delle
sequenze di azioni che sono ritenute le
più idonee al fine di controllare le
conseguenze dell’incidente stesso
Aggiornato a settembre 2011
72
Normativa di riferimento
-D.P.R. 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: impone di
tutelare la sicurezza dei lavoratori mediante presidi antincendio che devono
essere controllati semestralmente da personale esperto.
-D.P.R. 686/1959: Stabilisce aziende soggette ai fini della prevenzione incendi ai
controlli da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco.
-Legge 469/1961: Impone una squadra fissa antincendio all’interno delle aziende
ben determinate per pericolosità di impianti e di lavorazioni.
-D.M. 16/2/1982: Elenco di 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi
ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi.
-D.M. 10/03/1998 – Sicurezza Antincendio: Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro.
-D.M. 04/05/1998- Procedimenti di prevenzione incendi: Disposizioni relative alle
modalità di presentazione ed la contenuto delle domande per l’avvio dei
procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi
resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco.
Aggiornato a settembre 2011
73
In Particolare
Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi
accademie e simili per oltre 100 persone
presenti, ricadono nella disciplina del DM 16
febbraio 1982
Sono soggette alle visite ed ai controlli di
prevenzione incendi da parte dei Comandi
Provinciali dei vigili del fuoco e debbono
rispettare le norme tecniche di prevenzione
incendi nell’edilizia scolastica
Aggiornato a settembre 2011
74
D.Lgs 81/08
Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro
Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la
sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare:
Lett. f Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione
incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché
per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le
disposizioni dell’art. 43 (disposizioni generali). Tali
misure devono essere adeguate alla natura dell’attività,
alle dimensioni dell’azienda/unità produttiva e al numero
delle persone presenti
Aggiornato a settembre 2011
75
D.Lgs 81/08
Art. 46 – Prevenzione incendi
Fermo restando quanto previsto dal D. lgs. 139/2006
1.
a:
b:
(…) I ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in
relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti (DM 10/3/98) nei
quali sono definiti i criteri diretti ad individuare:
misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le
conseguenze qualora esso si verifichi;
misure precauzionali di esercizio;
metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature
antincendio;
criteri per la gestione delle emergenze;
le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione
antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua
formazione
Aggiornato a settembre 2011
76
DPR 37 12/01/99
Art. 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività
Obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i
dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza e
antincendio e di effettuarne manutenzione periodica;
Assicurare adeguata formazione, informazione al
personale dipendente sui rischi antincendio connessi
con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e
protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per
evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da
attuare in caso di incendio
Aggiornato a settembre 2011
77
DM 10/03/98
Stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di
incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di
prevenzione e di protezione antincendio da
adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un
incendio e di limitare le conseguenze qualora
esso si verifichi.
Art. 6: Designazione degli addetti al Servizio
antincendio
Art. 7: Formazione degli addetti alla prevenzione
incendi, lotta antincendio e gestione
dell’emergenza
Aggiornato a settembre 2011
78
Teoria della combustione
Combustione: reazione chimica sufficientemente
rapida, tra una sostanza combustibile ed un
comburente, che da luogo allo sviluppo di
calore, fiamma, fumi e luce.
La condizione necessaria per avere una
combustione, è la contemporanea presenza del
COMBUSTIBILE, del COMBURENTE e di una
sorgente di calore (INNESCO).
Al mancare di uno di questi elementi l’incendio non
si origina, oppure si spegne se è in atto.
Aggiornato a settembre 2011
79
Il Triangolo del fuoco
Innesco
Comburente
Combustibile
Aggiornato a settembre 2011
80
Classificazione dei fuochi
La scelta dell’estinguente va fatta in base al tipo di incendio
ipotizzabile nel locale da proteggere:
Classe A: fuochi di solidi con formazione di ceneri;
Classe B: fuochi di liquidi infiammabili;
Classe C: fuochi di gas infiammabili;
Classe D: fuochi di metalli
Su ciascun estintore sono indicate le classi dei fuochi che è
in grado di estinguere (esempio: 21A -89B – C).
I numeri di cui all’esempio indicano la capacità estinguente di
quel determinato estintore, pertanto più elevati saranno i
numeri, maggiore sarà la capacità estinguente
Aggiornato a settembre 2011
81
Processo della combustione
Le possibili fonti di calore:
1. Accensione diretta: quando una fiamma o una scintilla o altro
materiale incandescente, entra in contatto con un
combustibile in presenza di ossigeno.
2. Accensione indiretta: quando il calore necessario all’innesco
perviene al combustibile sotto forma di convezione e/o
conduzione del calore, irraggiamento termico;
3. Attrito: quando il calore necessario viene prodotto dallo
sfregamento di due materiali;
4. Autocombustione: quando il calore necessario viene prodotto
dallo stesso combustibile (ad es. reazioni chimiche, processi
ossidativi ecc.).
Aggiornato a settembre 2011
82
Azioni Estinguenti
Per ottenere lo spegnimento dell’incendio si
può ricorrere a tre sistemi:
1. SEPARAZIONE: allontanamento del
combustibile non ancora in combustione
da quello in combustione;
2. SOFFOCAMENTO: Eliminazione del
contatto fra combustibile e comburente;
3. RAFFREDDAMENTO: Riduzione
dell’incendio
Aggiornato a settembre 2011
83
Agenti estinguenti
Estinguente
A
(Combustibile
solido)
B
(Combustibile
liquido)
C
(Combustibile
Gas)
D
(Combustibile
metallo)
Acqua
Schiuma
Anidride
Carbonica
Polvere
Halon
Sabbia
BUONO
MEDIOCRE
PERICOLOSO
Aggiornato a settembre 2011
84
I dispositivi di protezione
individuale
(DPI)
Aggiornato a settembre 2011
85
Riduzione del Rischio
Dispositivi di protezione
 individuale DPI
 collettiva DPC
Aggiornato a settembre 2011
86
Cosa sono …
Come sceglierli …
Quali acquistare …
Quando usarli …
?
Come usarli …
Come tenerli …
Aggiornato a settembre 2011
87
Dispositivi di protezione individuale
D.Lgs 81/08 art. 74 comma 1
“Si intende per dispositivo di protezione individuale
(DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere
indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di
proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di
minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro,
nonché ogni complemento o accessorio destinato a
tale scopo.”
Aggiornato a settembre 2011
88
Dispositivi di protezione
individuale
D.Lgs 81/08 art. 75 Obbligo di uso
I DPI devono essere impiegati quando i rischi non
possono essere evitati o sufficientemente ridotti da
misure tecniche di prevenzione, da mezzi di
protezione collettiva, da misure, metodi o
procedimenti di riorganizzazione del lavoro.
Aggiornato a settembre 2011
89
D. lgs. 81/08 art.76
Requisiti essenziali di un DPI
•essere adeguato al rischio da prevenire, senza che possa
comportare di per sé un rischio maggiore;
•essere adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro;
•tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore;
•poter essere adatti all’utilizzatore, secondo le sue necessità;
•in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI,
questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche
nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei
rischi corrispondenti.
Aggiornato a settembre 2011
90
Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475
DPI – I Categoria
Hanno la funzione di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti
meccanici;
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da
prodotti per la pulizia;
c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non
espongano ad una temperatura superiore a 50° C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a
provocare lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
Aggiornato a settembre 2011
91
DPI – III Categoria
DPI salvavita
Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli
aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o
radio-tossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli
destinati all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo
contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
Aggiornato a settembre 2011
92
DPI – III Categoria
DPI salvavita
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad
una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza
radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad
una temperatura d'aria non superiore a -50° C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad
attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o
utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche.
Aggiornato a settembre 2011
93
DPI – II Categoria
DPI che non rientrano nelle categorie precedenti
Per la II e III i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza
vengono riveritati da un “organismo notificato” che ha il
compito di valutare e giudicare il modo con cui il fabbricante
ha soddisfatto i requisiti
Aggiornato a settembre 2011
94
Tipologie di dispositivi di
protezione individuale
Aggiornato a settembre 2011
95
Protezione del capo
Gli “elmetti “ e i “caschi” sono destinati a proteggere le zone
parietali, la sommità del capo e la nuca.
Sono generalmente realizzati con materiale plastico
resistente (policarbonato) e nel contempo leggero.
Servono a proteggere da:
•Rischi da agenti meccanici (cadute di oggetti, urti,
impigliamento dei capelli …)
•Rischi elettrici (contatto con parti in tensione …)
•Rischi chimici (gocciolamenti o spruzzi di prodotti chimici …)
Aggiornato a settembre 2011
96
Protezione del capo
Aggiornato a settembre 2011
97
Protezione del viso e degli occhi
Gli occhiali insieme agli schermi e alle visiere sono
finalizzati a proteggere viso e occhi e sono i più
importanti DPI, utilizzabili in molteplici situazioni.
Devono essere conformati in modo da garantire un
ampio campo visivo, ottima trasparenza, assenza di
effetti sferici, astigmatici o prismatici.
Devono proteggere da:
• rischi da agenti meccanici (urti, schegge …)
• rischi da esposizione a radiazioni (laser, fiamme
ossiacetileniche …)
• rischi chimici (polveri, liquidi corrosivi, sostanze
tossiche …)
Aggiornato a settembre 2011
98
Protezione del viso e degli occhi
Aggiornato a settembre 2011
99
Protezione arti superiori
I guanti si differenziano in funzione del rischio da cui
devono proteggere.
• Guanti in cotone per lavori leggeri.
• Guanti in cuoio per manipolazione oggetti taglienti.
• Guanti in gomma per manipolazione sostanze tossiche o
corrosive.
I rischi possono quindi essere di:
•natura chimica ( manipolazione acidi, basi, solventi,
detergenti);
•natura biologica ( virus, batteri, agenti patogeni …);
•termici;
•meccanici ( taglio, impatto, perforazione …);
•elettrici ( scariche elettriche, masse metalliche in tensione
…)
Aggiornato a settembre 2011
100
Protezione arti superiori
Aggiornato a settembre 2011
101
Protezione arti inferiori
La protezione interessa tutta la parte della gamba, dal
ginocchio al piede compreso e viene effettuata con
l’ausilio di dispositivi diversi.
Le calzature antinfortunistiche si differenziano in
funzione del pericolo da cui devono preservare.
Caratteristiche:
•Puntale in acciaio ( rischi meccanici).
•Lamina metallica antiperforazione.
•Impermeabilizzazione ( rischi chimici).
•Resistenza al calore (rischi termici).
•Sistema a sfilamento rapido.
Aggiornato a settembre 2011
102
Protezione arti inferiori
Aggiornato a settembre 2011
103
Protettori auricolari
I mezzi di protezione auricolare rappresentano una
soluzione efficace per la protezione dei lavoratori dal
danno provocato da rumore (ipoacusia), quando i mezzi
tecnici di abbattimento delle sorgenti di rumore si
rivelano insufficienti o non praticabili.
I protettori auricolari interrompono la pressione a livello
dell’orecchio esterno, generando una riduzione
dell’intensità rumorosa che non è totale perché una
restante componente energetica viene trasmessa per via
ossea.
Aggiornato a settembre 2011
104
Protettori auricolari
Aggiornato a settembre 2011
105
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