Modulo A • Evoluzione Storico-normativa • Disposizioni generali in materia di sicurezza Titolo I D.Lgs 81/2008; • La sorveglianza sanitaria; • La segnaletica di sicurezza; • I fattori di rischio nell’attività lavorativa; • La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze; • Dispositivi di Protezione Individuale (DPI). Aggiornato a settembre 2011 1 Evoluzione Storico Normativa Aggiornato a settembre 2011 2 Evoluzione Storica 1800 - rivoluzione industriale: Il primo regolamento generale in materia di prevenzione infortuni fu emanato nel 1899 a beneficio di: “coloro che, a macchine mosse da agenti inanimati, prestano la loro opera” Sviluppo di una legislazione sociale incentrata su aspetti organizzativi (orario massimo di lavoro, riposo giornaliero, regolamentazione del lavoro a cottimo) Aggiornato a settembre 2011 3 Il diritto alla salute e l’articolo 2087 del codice civile (1942) Art. 2087 c.c. Tutela delle condizioni di lavoro L’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che, secondo la particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro. L’art.2087, in particolare, rappresenta principio generale e norma della legislazione prevenzionistica Da questo articolo la giurisprudenza ha fatto derivare il fondamento dell’obbligo della sicurezza Aggiornato a settembre 2011 4 Codice civile Art. 2043 - Risarcimento per fatto illecito Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno Aggiornato a settembre 2011 5 1948: Costituzione della Repubblica Italiana Articoli che richiamano il concetto della sicurezza sul lavoro Aggiornato a settembre 2011 6 Codice penale (1930) Art. 43 - Elemento psicologico del reato Il delitto è doloso, o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; È colposo, o contro l’intenzione, quando l’evento, anche se preveduto, non è voluto dall’agente e si verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia di leggi, regolamenti, ordini o discipline. Aggiornato a settembre 2011 7 Articoli del Codice Penale applicabili alla materia della sicurezza Art. 437 (c.p.) - Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro - Chiunque omette di collocare impianti, apparecchiature o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Aggiornato a settembre 2011 8 Articoli del Codice Penale applicabili alla materia della sicurezza Art. 451 (c.p.) - Omissione colposa di cautele o difese contro disastri o infortuni sul lavoro - Chiunque, per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o rende inservibili apparecchi o altri mezzi destinati all'estinzione di un incendio, o al salvataggio o al soccorso contro disastri o infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da lire duecentomila a un milione. Aggiornato a settembre 2011 9 Articoli del Codice Penale applicabili alla materia della sicurezza Art. 589 (c.p.) - Omicidio colposo - Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni. Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle della prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da uno a cinque anni. (...) Aggiornato a settembre 2011 10 Evoluzione Storica Negli anni ’70: si concretizza l’attenzione del sindacato ai temi della sicurezza con l’introduzione dello Statuto dei Lavoratori (legge 20 maggio 1970, n.300). Art.9 Tutela della salute e dell’integrità fisica I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l’applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l’elaborazione e l’attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica Aggiornato a settembre 2011 11 Evoluzione Storica Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale Interpretazione all’art. 32 della costituzione: La Repubblica tutela la salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività. -complesso di funzioni, strutture e servizi destinati alla promozione, al mantenimento ed al recupero della salute fisica e psichica di tutta la popolazione senza distinzione di condizioni individuali o sociali e assicurando l'eguaglianza dei cittadini nei confronti del servizio. Aggiornato a settembre 2011 12 Evoluzione Storica Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale -L’igiene e la sicurezza del lavoro vengono inquadrate nell’ambito della tutela della salute e dell’incolumità di tutti i cittadini; -Assicurare il tempestivo e costante aggiornamento della normativa a i progressi tecnologici e alle conoscenze derivanti dall’esperienza diretta dei lavoratori Il datore di lavoro deve adeguare i propri strumenti alle evoluzione tecnologica Aggiornato a settembre 2011 13 Evoluzione Storica Legge 833/78: Servizio Sanitario Nazionale -Concentrazione sotto un solo organo territorialmente decentrato, di tutti i compiti di vigilanza prevenzionale ASL: gli ispettori dell’ASL hanno potere di polizia giudiziaria. Aggiornato a settembre 2011 14 Evoluzione Storica : entrata in vigore del D.lgs 81/2008 TESTO UNICO • In attuazione dell’art. 1 della legge 03/08/2007 n. 123 “MISURE IN TEMA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA SUL LAVORO e DELEGA AL GOVERNO PER IL RIASSETTO E LA RIFORMA DELLA NORMATIVA IN MATERIA”: • ART. 1: “Il governo è delegato ad adottare , entro 9 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti per il RIASSETTO e la RIFORMA delle disposizioni vigenti in materia di salute e sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro…” • ART. 2: il riordino ed il coordinamento devono avvenire “…nel rispetto delle NORMATIVE COMUNITARIE e delle CONVENZIONI INTERNAZIONALI in materia…” Aggiornato a settembre 2011 15 Evoluzione Storica NORME ABROGATE DAL T.U D.lgs n.81/2008 D.P.R. 547/55: Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro D.P.R. 303/56: Norme generali per l’igiene del Lavoro (fatta eccezione per l’art. 64) D.P.R. 164/56: nella costruzione e nelle operazioni di manutenzione Aggiornato a settembre 2011 16 Evoluzione storica: norme abrogate dal TU 81/2008 • D.lgs 15/08/1991 n. 277: attuazione direttive CEE in materia di protezione dei lavoratori contro i rischi derivanti da esposizione ad agenti • D. lgs 19/09/1994 n. 626: attuazione delle direttive CEE riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori sul luogo di lavoro • D.lgs 14/08/1996 n. 493: attuazione direttiva CEE concernente le prescrizioni minime per la segnaletica di sicurezza e/o di salute sul luogo di lavoro • D. lgs 14/08/1996 n. 494: attuazione direttiva CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute da osservare nei cantieri temporanei o mobili • D. lgs 19/08/2005 n. 187: attuazione direttiva CEE in materia di prescrizioni minime di sicurezza e di salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti da vibrazioni meccaniche Aggiornato a settembre 2011 17 Evoluzione storica: norme abrogate dal TU 81/2008 • ART. 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, N. 223, convertito, con modificazioni, dalla l. 4 agosto 2006, N. 248 • Artt. 2,3,5,6 E 7 della legge 3 agosto 2007, n. 123 • Ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal decreto legislativo medesimo incompatibili con la stesso Aggiornato a settembre 2011 18 Aggiornamenti normativi D.Lgs 3 agosto 2009 n. 106: disposizioni integrative e correttive del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 in materia della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro Aggiornato a settembre 2011 19 FONTI NORMATIVE E SINERGIE LEGISLATIVE NORME INTERNE NORME ESTERNE (Produzione normativa Italiana) •Costituzione della Repubblica •Codice civile •Codice penale •Decreti, circolari… •Leggi speciali: TU sulla sicurezza D.lgs 81/2008 •Norme tecniche nazionali (UNI, CEI..) (Produzione normativa Europea e Internazionale) Direttive europee: per essere giuridicamente operative in Italia, necessitano di recepimento tramite legge Norme tecniche europee (EN): per essere operative in Italia, necessitano di recepimento obbligatorio da parte dell’UNI (Ente Nazionale Italiano di Unificazione) Norme tecniche internazionali (ISO) diventano operative a discrezione dell’UNI (non vi è obbligo di recepimento) Aggiornato a settembre 2011 20 D.Lgs.81/2008: principi La sicurezza nei luoghi di lavoro si consegue con la partecipazione di tutti, dallo stesso datore di lavoro, ai dipendenti, ai loro rappresentanti La sicurezza dipende dalla caratteristica degli impianti e delle macchine, ma anche dall’adozione di corretti procedimenti di lavoro. La sicurezza è garantita se viene curata la formazione e sensibilizzazione del personale In materia di sicurezza. Aggiornato a settembre 2011 21 D.Lgs.81/2008: Responsabilità coinvolte nella gestione della sicurezza Responsabilità OPERATIVE Responsabilità CONSULTIVE Datore di lavoro Responsabile (Imprenditore e organizzatore) Addetti Dirigente (Facoltativi) (Organizza il lavoro di altre persone) Preposto (Vigila e sorveglia la corretta esecuzione dei lavori in sicurezza) Lavoratore (esegue correttamente le procedure lavorative e le procedure di sicurezza) Servizio di Prevenzione e Protezione (SPP) (Ausilio Tecnico) Medico Competente Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza Aggiornato a settembre 2011 22 Disposizioni generali in materia di sicurezza Titolo I D.Lgs 81/2008 Aggiornato a settembre 2011 23 Art. 15 D.Lgs 81/2008: Misure generali di tutela a) la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza; b) la programmazione della prevenzione, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonché l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro; c) l'eliminazione dei rischi e, ove ciò non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico; d) il rispetto dei principi ergonomici nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo; e) la riduzione dei rischi alla fonte; f) la sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso; g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio; h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro; i) la priorità delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale; l) il controllo sanitario dei lavoratori; m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione; n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori; o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti; p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; q) le istruzioni adeguate ai lavoratori; r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori; s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza; t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi; u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato; v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza; z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformità alla indicazione dei fabbricanti. 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori. Aggiornato a settembre 2011 24 D.Lgs.81/2008, art. 2 Definizioni: lavoratore - Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari - Socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto, che presta la sua attività per conto della società o dell’ente stesso - Associato in partecipazione - Beneficiario di attività di tirocinio o di orientamento - Allievo di corsi di istruzione ed universitari; partecipante a corsi di formazione professionale in cui si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici o biologici, videoterminali Aggiornato a settembre 2011 25 D.Lgs. 81/2008 N.B.: Secondo il D.Lgs. 81/2008 gli Studenti sono equiparati ai Lavoratori Il Campo di applicazione riguarda TUTTI I SETTORI PUBBLICI E PRIVATI Aggiornato a settembre 2011 26 D.Lgs.81/2008: I principali obblighi dei lavoratori (Art. 20) I lavoratori si prendono cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro. Ed inoltre: 1. osservano le disposizioni e istruzioni impartite dal datore di lavoro, dirigenti preposti in merito alla protezione collettiva ed individuale; 2. utilizzano correttamente macchinari, attrezzature, sostanze, preparati pericolosi, mezzi di trasporto e dispositivi di sicurezza; 3. utilizzano in modo appropriato i D.P.I. (cuffie, guanti, maschere, scarpe, ecc.); 4. segnalano immediatamente al datore di lavoro, dirigente o preposto e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza le deficienze delle apparecchiature, dei D.P.I. e condizioni di pericolo; 5. non rimuovono o modificano senza autorizzazione i dispositivi di sicurezza; 6. non compiono di propria iniziativa operazioni non di loro competenza che possono compromettere la sicurezza; 7. partecipano ai programmi di formazione e addestramento 8. si sottopongono ai controlli sanitari se sono previsti; 9. contribuiscono all’adempimento di tutti gli obblighi necessari per realizzare la sicurezza Aggiornato a settembre 2011 27 DIRITTI DEI LAVORATORI 1. 2. 3. 4. 5. 6. ASTENERSI, salvo casi eccezionali, dal riprendere l’attività lavorativa nelle situazioni in cui persista un pericolo grave e immediato. ALLONTANARSI in caso di pericolo grave ed immediato dal posto di lavoro o da una zona pericolosa, senza subire pregiudizi o conseguenze per il loro comportamento. PRENDERE in caso di pericolo grave ed immediato, nell’impossibilità di contattare un superiore gerarchico, misure atte a scongiurare le conseguenze senza subire pregiudizi o conseguenze per tale comportamento ESSERE SOTTOPOSTI a visite mediche personali, qualora la relativa richiesta sia giustificata da una connessione documentabile con rischi professionali RICEVERE una adeguata formazione in materia di sicurezza e salute, con particolare riferimento al proprio ambiente di lavoro e alle mansioni svolte RICEVERE una adeguata informazione sui rischi connessi all’attività lavorativa e sulle procedure stabilite per eliminarli o ridurli al minimo Aggiornato a settembre 2011 28 D.Lgs.81/2008 art 2 Definizioni: Datore di lavoro Art. 2. lett.b “Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione stessa o dell’unità produttiva, in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa”. Nelle P.A. per datore di lavoro si intende il Dirigente, al quale spettano i poteri di gestione. Aggiornato a settembre 2011 29 D.Lgs.81/2008: Datore di lavoro Il DATORE DI LAVORO NON PUO’ DELEGARE I seguenti OBBLIGHI: Obblighi stabiliti dall’art. 17 comma 1; lett. A, b 1. VALUTAZIONE DEL RISCHIO con conseguente 2. ELABORAZIONE DEL DOCUMENTO PREVISTO art. 28 3. Designazione del: RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE Aggiornato a settembre 2011 30 D.Lgs.81/2008: Art. 16 DELEGA DI FUNZIONI Ove non espressamente esclusa, è ammessa con i seguenti limiti: 1) 2) 3) 4) 5) Che risulti da atto scritto recante data certa Che il delegato possegga i requisiti necessari di professionalità ed esperienza richiesti dalla natura delle funzioni delegate Che attribuisca al delegato tutti i poteri di organizzazione, gestione e controllo richiesti dalla natura delle funzioni delegate Che attribuisca l’autonomia di spesa necessaria Che sia accettata dal delegato per iscritto Aggiornato a settembre 2011 31 D.Lgs.81/2008: Obblighi DELEGABILI a dirigenti e/o preposti a) nominare il medico competente per l'effettuazione della sorveglianza sanitaria nei casi previsti dalla legge; b) designare preventivamente i lavoratori incaricati dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave e immediato, di salvataggio, di primo soccorso e, comunque, di gestione dell'emergenza; c) nell'affidare i compiti ai lavoratori, tenere conto delle capacità e delle condizioni degli stessi in rapporto alla loro salute e alla sicurezza; d) fornire ai lavoratori i necessari e idonei dispositivi di protezione individuale, sentito il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, ove presente; e) sincerarsi affinché soltanto i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni e specifico addestramento accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico; f) richiedere l'osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti; g) inviare i lavoratori alla visita medica entro le scadenze previste dal programma di sorveglianza sanitaria; h) adottare le misure per il controllo delle situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato ed inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa; i) informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni prese o da prendere in materia di protezione; l) adempiere agli obblighi di informazione, formazione e addestramento in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; m) astenersi dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di lavoro in cui persiste un pericolo grave e immediato; Aggiornato a settembre 2011 32 D.Lgs.81/2008: Obblighi DELEGABILI a dirigenti e/o preposti n) consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, l'applicazione delle misure di sicurezza e di protezione della salute; o) consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, anche su supporto informatico, il Documento di Valutazione dei Rischi specificando che tale documento è consultabile solo in azienda; …omissis… s) consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza in tutti i casi previsti dal D.Lgs 81/08 t) adottare le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell'evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave e immediato;…omissis… Obblighi di comunicazione al SPP e al Medico Competente in merito a: -Natura dei rischi; -Organizzazione del lavoro, programma e attuazione delle misure preventive e protettive; -Caratteristiche degli impianti e dei processi produttivi -Dati relativi agli infortuni e quelli relativi alle malattie professionali; -Provvedimenti adottati dagli organi di vigilanza. Obblighi di vigilanza di competenza specifica del Datore di Lavoro o del Dirigente riguardanti l’operato di: preposti, lavoratori, progettisti, fornitori, installatori, medico competente Aggiornato a settembre 2011 33 D.Lgs.81/2008: Datore di lavoro Il Datore di lavoro è sempre responsabile della sicurezza in azienda; egli si può avvalere di un Servizio di Prevenzione e Protezione formato da soggetti competenti in materia Aggiornato a settembre 2011 34 D.Lgs.81/2008 art 2 Definizioni Preposto “Persona che, in ragione delle competenze professionali e nei limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione delle direttive ricevute, controllandone la corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed esercitando un funzionale potere di iniziativa” Aggiornato a settembre 2011 35 D.Lgs.81/2008 art 19 Obblighi del Preposto • • • Sovrintendere e vigilare sulla osservanza da parte dei singoli lavoratori dei loro obblighi di legge nonché delle disposizioni aziendali in materia di salute e sicurezza e di uso di mezzi di prevenzione e di protezione collettivi e dei dispositivi di protezione individuale messi a loro disposizione e, in caso di persistenza della inosservanza, informare i loro superiori diretti Verificare che solamente i lavoratori che hanno ricevuto adeguate istruzioni accedano alle zone che li espongono ad un rischio grave e specifico Nelle situazioni di emergenza: richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle situazioni di rischio; informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un pericolo grave ed immediato; astenersi, salvo eccezioni, dal richiedere ai lavoratori di riprendere la loro attività laddove persista un pericolo grave ed immediato; segnalare tempestivamente al datore o al dirigente ogni condizione di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a conoscenza sulla base della formazione ricevuta; frequentare appositi corsi di formazione Aggiornato a settembre 2011 36 D.Lgs.81/2008: Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Definizione art. 2 comma 1 lett. l : insieme delle persone. sistemi e mezzi esterni o interni all’azienda finalizzati all’attività di prevenzione e protezione dai rischi professionali per i lavoratori Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) art. 2 comma 1 lett. f: persona in possesso delle capacità e dei requisiti professionali di cui all’art 32, designata dal datore di lavoro, a cui risponde per coordinare il servizio di prevenzione e protezione dai rischi Aggiornato a settembre 2011 37 D.Lgs.81/2008 art. 31: Il Servizio di prevenzione e protezione dai rischi Può essere interno o esterno all’azienda Il Servizio è obbligatorio Interno ed il Responsabile del servizio deve essere interno all’azienda per: a) aziende industriali (art. 2 D.lgs 334/1999) soggette all’obbligo di notifica o rapporto; b) centrali termoelettriche; c) impianti di installazione (artt. 7, 28, 33 D.lgs. 230/1995); d) aziende per la fabbricazione ed il deposito separato di esplosivi, polveri o munizioni; e) aziende industriali con oltre 200 lavoratori; f) industrie estrattive con oltre 50 lavoratori; g) strutture di ricovero, pubbliche o private con oltre 50 lavoratori. Aggiornato a settembre 2011 38 D.Lgs.81/2008: Compiti del Servizio di prevenzione e protezione (art. 33) •Individuare e valutare i rischi •Individuare le misure di prevenzione e protezione; •Scegliere i Dispositivi di Protezione Individuale (DPI) adeguati; •Elaborare le procedure di sicurezza; •Proporre programmi di informazione e formazione; •Partecipare alla riunione periodica; •Fornire ai lavoratori informazioni sui rischi potenziali e le misure di prevenzione. (Art. 18. co. 2) Il datore di lavoro informa il servizio di prevenzione riguardo: -la natura dei rischi; -l’organizzazione del lavoro, la programmazione e l’attuazione delle misure preventive e protettive; -la descrizione degli impianti e dei processi; -I dati relativi agli infortuni e alle malattie professionali -le prescrizioni degli organi di vigilanza. Aggiornato a settembre 2011 39 D.Lgs.81/2008: Definizione: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 2, co. 1 lett. i) Persona eletta o designata per rappresentare i lavoratori per quanto concerne gli aspetti della salute e della sicurezza durante il lavoro. Aggiornato a settembre 2011 40 D.Lgs.81/2008: Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza RLS (Art. 47) Istituito a livello territoriale, aziendale e di sito produttivo In tutte le aziende o unità produttive, è eletto o designato l’ RLS Sino a 15 dipendenti: i lavoratori eleggono al proprio interno il rappresentante per la sicurezza oppure può essere designato o eletto per più aziende nell’ambito territoriale o dello stesso comparto produttivo; può essere eletto nell’ambito delle rappresentanze sindacali. Oltre 15 dipendenti: i lavoratori eleggono l’ RLS nell’ambito delle rappresentanze sindacali, in assenza di tali rappresentanze, l’ RLS è eletto dai lavoratori dell’azienda al loro interno. Sono stabiliti in sede di contrattazione collettiva: - il tempo retribuito, - la formazione necessaria, - gli strumenti per esercitare i propri compiti, - il numero e la modalità di designazione o di elezione. In ogni caso il numero minimo è: 1 rappresentante fino a 200 lavoratori, 3 rappresentanti da 201 a 1000 lavoratori, 6 rappresentanti oltre i 1000 lavoratori. Aggiornato a settembre 2011 41 D.Lgs.81/2008: Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50) - Accede ai luoghi in cui si svolgono le attività, - E’ consultato preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione dei rischi, individuazione, programmazione, realizzazione e verifica della prevenzione. - E’ consultato sulla designazione del responsabile e degli addetti a: Servizio di prevenzione e protezione, prevenzione incendi, pronto soccorso ed evacuazione dei lavoratori e del medico competente - E’ consultato in merito alla organizzazione della formazione dei lavoratori incaricati all’attività di lotta antincendio, pronto soccorso ed evacuazione; - Riceve le informazioni e la documentazione inerente la valutazione dei rischi e le relative misure di prevenzione nonché quelle inerenti le sostanze e preparati pericolosi, le macchine, gli impianti, l’organizzazione e gli ambienti di lavoro, gli infortuni e le malattie professionali Aggiornato a settembre 2011 42 D.Lgs.81/2008: Attribuzioni del Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (Art. 50) - Riceve le informazioni provenienti dai servizi di vigilanza; - Riceve una formazione adeguata; - Promuove l’elaborazione, individuazione e attuazione delle misure di prevenzione idonee a tutelare la salute e l’integrità fisica dei lavoratori; - Formula osservazioni in occasione di visite e verifiche effettuate dalle autorità competenti, dalle quali è, di norma, sentito; - Partecipa alla riunione periodica; - Avverte il responsabile d’azienda dei rischi individuati nel corso della sua attività; - Può far ricorso alle autorità competenti qualora ritenga che le misure di prevenzione e protezione adottate non siano idonee a garantire la sicurezza e la salute durante il lavoro. Aggiornato a settembre 2011 43 La sorveglianza sanitaria Aggiornato a settembre 2011 44 D.Lgs.81/2008: Medico Competente – Definizione (Art. 2, co. 1 lett. h) Medico in possesso dei seguenti titoli: - - - Specializzazione in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica. Docenza in medicina del lavoro o in medicina preventiva dei lavoratori e psicotecnica o in tossicologia industriale o in igiene industriale o in fisiologia ed igiene del lavoro o in clinica del lavoro. Specializzazione in igiene e medicina preventiva o in medicina legale. Collabora secondo quanto previsto dall’art. 29, co. 1, con il datore di lavoro ai fini della valutazione dei rischi ed è nominato dallo stesso per effettuare la sorveglianza sanitaria I medici in possesso dei titoli e dei requisiti sopra indicati sono ISCRITTI nell’elenco dei MEDICI COMPETENTI istituito preso il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali. Aggiornato a settembre 2011 45 D.Lgs.81/2008: Compiti del Medico Competente artt. 39, 40 e 41 1. Collabora con l’organizzazione per l’attuazione delle misure per la tutela della salute e dell’integrità psicofisica dei lavoratori; 2. esegue Sorveglianza sanitaria (visite mediche); 3. esprime giudizi di idoneità alla mansione specifica al lavoro; 4. istituisce ed aggiorna la cartella sanitaria e di rischio per ogni lavoratore sottoposto a sorveglianza sanitaria; 5. fornisce informazioni ai lavoratori sul significato degli accertamenti sanitari; 6. consegna, su richiesta del lavoratore sottoposto ad accertamenti sanitari copia della documentazione; 7. collabora con il datore di lavoro all’organizzazione del pronto soccorso; 8. visita, congiuntamente al responsabile del Servizio di Prevenzione gli ambienti di lavoro almeno una volta all’anno. Aggiornato a settembre 2011 46 D.Lgs.81/2008: La sorveglianza sanitaria (Art. 41) La sorveglianza sanitaria, effettuata dal medico competente nei casi previsti dalla legge e su richiesta del lavoratore comprende: •Accertamenti preventivi intesi a constatare l’assenza di controindicazioni al lavoro cui i lavoratori sono destinati, ai fini della valutazione della loro idoneità alla mansione specifica. •Accertamenti periodici per controllare lo stato di salute dei lavoratori ed esprimere giudizio di idoneità alla mansione specifica; su richiesta; al cambio di mansione; a cessazione del rapporto di lavoro. La sorveglianza sanitaria viene attuata solamente per i lavoratori esposti a rischi specifici individuati dalla normativa vigente Aggiornato a settembre 2011 47 La segnaletica di Sicurezza Aggiornato a settembre 2011 48 La segnaletica di sicurezza Il sistema informativo deve essere standardizzato, allo scopo di ovviare alla eventuale presenza di persone prive di un linguaggio comune, oppure affette da menomazioni sensoriali ( deficit visivi e/o uditivi). La segnaletica di sicurezza ha lo scopo di fornire ai lavoratori le informazioni essenziali sulle caratteristiche dei pericoli presenti in un dato contesto di lavoro anche se deve essere intesa come “punto di arrivo” sia pure obbligatorio, di una più complessa attività di informazione dei lavoratori. Aggiornato a settembre 2011 49 La segnaletica di sicurezza La norma UNI 7543 fornisce una definizione dei segnali di sicurezza e li suddivide in quattro categorie: Segnale di sicurezza : un segnale che esprime un messaggio generale di sicurezza ottenuto dalla combinazione di una figura geometrica e di un colore che, con l’aggiunta di un segno grafico o di testo, esprime un messaggio di sicurezza particolare SEGNALE DI PRESCRIZIONE DIVIETO SEGNALE DI EMERGENZA AVVERTIMENTO SEGNALE DI ANTINCENDIO Aggiornato a settembre 2011 50 La segnaletica di sicurezza Colore Rosso Forma Significato o scopo Indicazioni o prescrizioni Rotonda Segnali di divieto Atteggiamenti pericolosi Rotonda Pericolo-allarme Alt, arresto, dispositivi di interruzione di emergenza Sgombero Rettangolare Materiali e o quadrata attrezzature antincendio Giallo o Giallo- Triangolare arancio Segnali di avvertimento Identificazione e ubicazione Attenzione, cautela Verifica Azzurro Rettangolare Segnali di o quadrata prescrizione Comportamento o azione specifica-obbligo di portare un mezzo di sicurezza personale Verde Rettangolare Segnali di o quadrata salvataggio o di soccorso Porte, uscite, percorsi, materiale, postazioni, locali Rettangolare Situazione di o quadrata sicurezza Ritorno alla normalità Aggiornato a settembre 2011 51 La segnaletica di sicurezza La superficie del cartello deve essere opportunamente dimensionata in relazione alla distanza dalla quale il cartello deve risultare riconoscibile. A ≥ L2/ 2000 A = superficie del cartello espressa in m2 L = distanza in metri alla quale il segnale deve essere riconoscibile La formula è applicabile fino ad una distanza di circa 50 m Aggiornato a settembre 2011 52 Segnali di avvertimento Carrelli in movimentazione Materiale infiammabile Sostanze corrosive Materiali radioattivi o radiazioni ionizzanti Aggiornato a settembre 2011 Raggi laser 53 Segnali di divieto Divieto di transito carrelli Divieto di transito pedoni Non toccare Divieto di accesso Aggiornato a settembre 2011 54 Segnali antincendio e di emergenza Segnali antincendio Segnali Emergenza Aggiornato a settembre 2011 55 Segnali di prescrizione Aggiornato a settembre 2011 56 I fattori di rischio nell’attività lavorativa Aggiornato a settembre 2011 57 Fattori di rischio nell’attività lavorativa Il rischio è connaturato in tutte le attività umane ed è inscindibile da esse Art.2 D.lgs.81/08 lett. r Definizione di Pericolo: proprietà o qualità intrinseca di un determinato fattore (processo lavorativo, sostanza, apparecchiatura …) avente il potenziale di causare danni Art. 2 D.lgs 81/08 lett. S Definizione di Rischio : “probabilità di raggiungimento del livello potenziale di danno nelle condizioni di impiego o di esposizione ad un determinato fattore o agente oppure alla loro combinazione” PROBABILITA’ x GRAVITA’ Aggiornato a settembre 2011 58 Esempio Viaggiare in automobile a 150 Km/h •strada stretta, trafficata e con condizioni meteo avverse • in autostrada, con traffico regolare e condizioni meteo e dell’asfalto ottimali Aggiornato a settembre 2011 59 Curve Isorischio probabilità 100 % Rischio non accettabile protezione 50% Rischio accettabile 0% r1 prevenzione r2 r3 magnitudo Aggiornato a settembre 2011 morte 60 Misure di prevenzione e protezione La limitazione dei rischi prevede l’applicazione di misure di prevenzione quali: • limitare al minimo il numero di persone esposte ai rischi; • organizzare il processo produttivo in modo da generare una rotazione del personale che limiti l’esposizione di ciascuno al rischio; • utilizzare dispositivi di protezione prima collettiva e poi individuale. Aggiornato a settembre 2011 61 Classificazione dei rischi: Classificazione dei rischi Eliminabili o eludibili Riducibili Es. rinuncia ad utilizzare determinare sostanze pericolose, o loro sostituzione con sostanze che lo sono meno Es. delimitazione delle aree di accesso a zone pericolose, confinamento di processi chimici Ritenibili Trasferibili L’ente rinuncia a qualsiasi intervento assumendosi l’onere delle eventuali conseguenze del verificarsi dell’evento dannoso Ricorso a coperture assicurative Aggiornato a settembre 2011 62 LA VALUTAZIONE DEI RISCHI Tappe logiche che consentono di esaminare in modo sistematico i pericoli associati Ad una qualsiasi attività lavorativa Analisi dei rischi: -Identificazione dei pericoli -determinazione dei limiti di processo -Stima dei rischi -Informazioni reperibili su processi analoghi -Casistica degli infortuni e degli incidenti relativi a quel dato processo -Qualsiasi informazione relativa ai danni alla salute riscontrati per quel dato processo Dalla valutazione del Rischio e relativa individuazione e attuazione delle misure di prevenzione e protezione, segue necessariamente una riduzione dei rischi. Aggiornato a settembre 2011 63 Valutazione dei rischi Probabilità (P) Magnitudo (G) Probabilità: 1- Bassa 2- Media 3- Alta 4- Altissima Gravità (magnitudo): 1- Bassa 2- Media 3- Alta 4- Altissima 1 2 3 4 1 1 2 3 4 2 2 4 6 8 3 3 6 9 12 4 4 8 12 16 ESEMPIO Rischio = (PxG) > 6 intervento immediato Aggiornato a settembre 2011 64 Valutazione del rischio: processo iterativo Analisi del rischio Misure di prevenzione e protezione Valutazione del rischio residuo Aggiornato a settembre 2011 65 La prevenzione degli incendi e la gestione delle emergenze. Aggiornato a settembre 2011 66 Prevenzione Incendi La sicurezza antincendio è finalizzata alla salvaguardia dell’incolumità delle persone e alla tutela dei beni e dell’ambiente, mediante il conseguimento dei seguenti obiettivi primari: Riduzione al minimo delle occasioni di incendio; Stabilità delle strutture portanti per un tempo utile ad assicurare il soccorso degli occupanti; Limitata produzione di fuoco e fumi all’interno degli edifici e limitata propagazione del fuoco agli edifici vicini; Possibilità che gli occupanti lascino gli edifici indenni; Possibilità per le squadre di soccorso di operare in sicurezza. Aggiornato a settembre 2011 67 Prevenzione Incendi Principali misure di prevenzione incendi, finalizzate alla riduzione della probabilità di accadimento di un incendio: Realizzazione di impianti elettrici a Regola d’Arte; Collegamento elettrico a terra di impianti, strutture, serbatoi, etc.; Installazione di impianti parafulmine; Dispositivi di sicurezza degli impianti di distribuzione e di utilizzazione delle sostanze infiammabili; Ventilazione dei locali; Utilizzo di materiali incombustibili; Adozione di pavimenti ed attrezzi antiscintilla; Mantenere separati i combustibili dai comburenti; Aggiornato a settembre 2011 68 La protezione passiva L’insieme delle misure di protezione che non richiedono l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto sono quelle che hanno l’obiettivo di limitare gli effetti dell’incendio nello spazio e nel tempo. Esempi: 1. Barriere antincendio; 2. Isolamento dell’edificio; 3. Muri tagliafuoco, schermi; 4. Strutture con caratteristiche di resistenza al fuoco, commisurati ai carichi d’incendio; 5. Sistemi di ventilazione; 6. Sistema di vie d’uscita commisurate al massimo affollamento ipotizzabile dell’ambiente di lavoro e alla pericolosità delle lavorazioni. Aggiornato a settembre 2011 69 La protezione attiva L’insieme della misure di protezione che richiedono l’azione dell’uomo o l’azionamento di un impianto sono finalizzate alla precoce rilevazione dell’incendio, alla segnalazione e all’azione di spegnimento dello stesso. Esempi: 1. Estintori; 2. Rete idrica antincendi; 3. Impianti di rilevazione automatica d’incendio; 4. Impianti di spegnimento automatici; 5. Dispositivi di segnalazione e d’allarme; 6. Evacuatori di fumo e di calore. Aggiornato a settembre 2011 70 Il Piano di Emergenza Contiene quelle informazioni che servono per mettere in atto i primi comportamenti e le prime manovre permettendo di ottenere nel più breve tempo possibile i seguenti obiettivi: - Salvaguardia ed evacuazione delle persone; - Messa in sicurezza degli impianti di processo; - Compartimentazione e confinamento dell’incendio; - Protezione dei beni e delle attrezzature - Estinzione completa dell’incendio Aggiornato a settembre 2011 71 Scopo del piano di emergenza Consentire la migliore gestione possibile degli incidenti ipotizzati, determinando delle sequenze di azioni che sono ritenute le più idonee al fine di controllare le conseguenze dell’incidente stesso Aggiornato a settembre 2011 72 Normativa di riferimento -D.P.R. 547/1955 - Norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro: impone di tutelare la sicurezza dei lavoratori mediante presidi antincendio che devono essere controllati semestralmente da personale esperto. -D.P.R. 686/1959: Stabilisce aziende soggette ai fini della prevenzione incendi ai controlli da parte del Corpo Nazionale di Vigili del Fuoco. -Legge 469/1961: Impone una squadra fissa antincendio all’interno delle aziende ben determinate per pericolosità di impianti e di lavorazioni. -D.M. 16/2/1982: Elenco di 97 attività soggette ai controlli di prevenzione incendi ai fini del rilascio del certificato di prevenzione incendi. -D.M. 10/03/1998 – Sicurezza Antincendio: Criteri generali di sicurezza antincendio e per la gestione dell’emergenza nei luoghi di lavoro. -D.M. 04/05/1998- Procedimenti di prevenzione incendi: Disposizioni relative alle modalità di presentazione ed la contenuto delle domande per l’avvio dei procedimenti di prevenzione incendi, nonché all’uniformità dei connessi servizi resi dai Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco. Aggiornato a settembre 2011 73 In Particolare Le scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi accademie e simili per oltre 100 persone presenti, ricadono nella disciplina del DM 16 febbraio 1982 Sono soggette alle visite ed ai controlli di prevenzione incendi da parte dei Comandi Provinciali dei vigili del fuoco e debbono rispettare le norme tecniche di prevenzione incendi nell’edilizia scolastica Aggiornato a settembre 2011 74 D.Lgs 81/08 Art. 18 Obblighi del Datore di lavoro Il datore di lavoro adotta le misure necessarie per la sicurezza e la salute dei lavoratori e in particolare: Lett. f Adotta le misure necessarie ai fini della prevenzione incendi e dell’evacuazione dei luoghi di lavoro, nonché per il caso di pericolo grave ed immediato, secondo le disposizioni dell’art. 43 (disposizioni generali). Tali misure devono essere adeguate alla natura dell’attività, alle dimensioni dell’azienda/unità produttiva e al numero delle persone presenti Aggiornato a settembre 2011 75 D.Lgs 81/08 Art. 46 – Prevenzione incendi Fermo restando quanto previsto dal D. lgs. 139/2006 1. a: b: (…) I ministri dell’interno, del lavoro e della previdenza sociale, in relazione ai fattori di rischio, adottano uno o più decreti (DM 10/3/98) nei quali sono definiti i criteri diretti ad individuare: misure intese ad evitare l’insorgere di un incendio ed a limitarne le conseguenze qualora esso si verifichi; misure precauzionali di esercizio; metodi di controllo e manutenzione degli impianti e delle attrezzature antincendio; criteri per la gestione delle emergenze; le caratteristiche dello specifico servizio di prevenzione e protezione antincendio, compresi i requisiti del personale addetto e la sua formazione Aggiornato a settembre 2011 76 DPR 37 12/01/99 Art. 5 – Obblighi connessi con l’esercizio dell’attività Obbligo di mantenere in stato di efficienza i sistemi, i dispositivi, le attrezzature e le misure di sicurezza e antincendio e di effettuarne manutenzione periodica; Assicurare adeguata formazione, informazione al personale dipendente sui rischi antincendio connessi con la specifica attività, sulle misure di prevenzione e protezione adottate, sulle precauzioni da osservare per evitare l’insorgere di un incendio e sulle procedure da attuare in caso di incendio Aggiornato a settembre 2011 77 DM 10/03/98 Stabilisce i criteri per la valutazione dei rischi di incendio nei luoghi di lavoro e indica le misure di prevenzione e di protezione antincendio da adottare, al fine di ridurre l’insorgenza di un incendio e di limitare le conseguenze qualora esso si verifichi. Art. 6: Designazione degli addetti al Servizio antincendio Art. 7: Formazione degli addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione dell’emergenza Aggiornato a settembre 2011 78 Teoria della combustione Combustione: reazione chimica sufficientemente rapida, tra una sostanza combustibile ed un comburente, che da luogo allo sviluppo di calore, fiamma, fumi e luce. La condizione necessaria per avere una combustione, è la contemporanea presenza del COMBUSTIBILE, del COMBURENTE e di una sorgente di calore (INNESCO). Al mancare di uno di questi elementi l’incendio non si origina, oppure si spegne se è in atto. Aggiornato a settembre 2011 79 Il Triangolo del fuoco Innesco Comburente Combustibile Aggiornato a settembre 2011 80 Classificazione dei fuochi La scelta dell’estinguente va fatta in base al tipo di incendio ipotizzabile nel locale da proteggere: Classe A: fuochi di solidi con formazione di ceneri; Classe B: fuochi di liquidi infiammabili; Classe C: fuochi di gas infiammabili; Classe D: fuochi di metalli Su ciascun estintore sono indicate le classi dei fuochi che è in grado di estinguere (esempio: 21A -89B – C). I numeri di cui all’esempio indicano la capacità estinguente di quel determinato estintore, pertanto più elevati saranno i numeri, maggiore sarà la capacità estinguente Aggiornato a settembre 2011 81 Processo della combustione Le possibili fonti di calore: 1. Accensione diretta: quando una fiamma o una scintilla o altro materiale incandescente, entra in contatto con un combustibile in presenza di ossigeno. 2. Accensione indiretta: quando il calore necessario all’innesco perviene al combustibile sotto forma di convezione e/o conduzione del calore, irraggiamento termico; 3. Attrito: quando il calore necessario viene prodotto dallo sfregamento di due materiali; 4. Autocombustione: quando il calore necessario viene prodotto dallo stesso combustibile (ad es. reazioni chimiche, processi ossidativi ecc.). Aggiornato a settembre 2011 82 Azioni Estinguenti Per ottenere lo spegnimento dell’incendio si può ricorrere a tre sistemi: 1. SEPARAZIONE: allontanamento del combustibile non ancora in combustione da quello in combustione; 2. SOFFOCAMENTO: Eliminazione del contatto fra combustibile e comburente; 3. RAFFREDDAMENTO: Riduzione dell’incendio Aggiornato a settembre 2011 83 Agenti estinguenti Estinguente A (Combustibile solido) B (Combustibile liquido) C (Combustibile Gas) D (Combustibile metallo) Acqua Schiuma Anidride Carbonica Polvere Halon Sabbia BUONO MEDIOCRE PERICOLOSO Aggiornato a settembre 2011 84 I dispositivi di protezione individuale (DPI) Aggiornato a settembre 2011 85 Riduzione del Rischio Dispositivi di protezione individuale DPI collettiva DPC Aggiornato a settembre 2011 86 Cosa sono … Come sceglierli … Quali acquistare … Quando usarli … ? Come usarli … Come tenerli … Aggiornato a settembre 2011 87 Dispositivi di protezione individuale D.Lgs 81/08 art. 74 comma 1 “Si intende per dispositivo di protezione individuale (DPI) qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo contro uno o più rischi suscettibili di minacciarne la sicurezza o la salute durante il lavoro, nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo.” Aggiornato a settembre 2011 88 Dispositivi di protezione individuale D.Lgs 81/08 art. 75 Obbligo di uso I DPI devono essere impiegati quando i rischi non possono essere evitati o sufficientemente ridotti da misure tecniche di prevenzione, da mezzi di protezione collettiva, da misure, metodi o procedimenti di riorganizzazione del lavoro. Aggiornato a settembre 2011 89 D. lgs. 81/08 art.76 Requisiti essenziali di un DPI •essere adeguato al rischio da prevenire, senza che possa comportare di per sé un rischio maggiore; •essere adeguato alle condizioni esistenti sul luogo di lavoro; •tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore; •poter essere adatti all’utilizzatore, secondo le sue necessità; •in caso di rischi multipli che richiedono l’uso simultaneo di più DPI, questi devono essere tra loro compatibili e tali da mantenere, anche nell’uso simultaneo, la propria efficacia nei confronti del rischio e dei rischi corrispondenti. Aggiornato a settembre 2011 90 Decreto Legislativo 4 dicembre 1992 n. 475 DPI – I Categoria Hanno la funzione di salvaguardare da: a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici; b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per la pulizia; c) rischi derivanti dal contatto o da urti con oggetti caldi, che non espongano ad una temperatura superiore a 50° C; d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali; e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare lesioni a carattere permanente; f) azione lesiva dei raggi solari. Aggiornato a settembre 2011 91 DPI – III Categoria DPI salvavita Rientrano esclusivamente nella terza categoria: a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi, liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radio-tossici; b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati all'immersione subacquea; c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni chimiche e contro le radiazioni ionizzanti; Aggiornato a settembre 2011 92 DPI – III Categoria DPI salvavita d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non inferiore a 100° C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o materiali in fusione; e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura d'aria non superiore a -50° C; f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto; g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni elettriche. Aggiornato a settembre 2011 93 DPI – II Categoria DPI che non rientrano nelle categorie precedenti Per la II e III i requisiti essenziali per la salute e la sicurezza vengono riveritati da un “organismo notificato” che ha il compito di valutare e giudicare il modo con cui il fabbricante ha soddisfatto i requisiti Aggiornato a settembre 2011 94 Tipologie di dispositivi di protezione individuale Aggiornato a settembre 2011 95 Protezione del capo Gli “elmetti “ e i “caschi” sono destinati a proteggere le zone parietali, la sommità del capo e la nuca. Sono generalmente realizzati con materiale plastico resistente (policarbonato) e nel contempo leggero. Servono a proteggere da: •Rischi da agenti meccanici (cadute di oggetti, urti, impigliamento dei capelli …) •Rischi elettrici (contatto con parti in tensione …) •Rischi chimici (gocciolamenti o spruzzi di prodotti chimici …) Aggiornato a settembre 2011 96 Protezione del capo Aggiornato a settembre 2011 97 Protezione del viso e degli occhi Gli occhiali insieme agli schermi e alle visiere sono finalizzati a proteggere viso e occhi e sono i più importanti DPI, utilizzabili in molteplici situazioni. Devono essere conformati in modo da garantire un ampio campo visivo, ottima trasparenza, assenza di effetti sferici, astigmatici o prismatici. Devono proteggere da: • rischi da agenti meccanici (urti, schegge …) • rischi da esposizione a radiazioni (laser, fiamme ossiacetileniche …) • rischi chimici (polveri, liquidi corrosivi, sostanze tossiche …) Aggiornato a settembre 2011 98 Protezione del viso e degli occhi Aggiornato a settembre 2011 99 Protezione arti superiori I guanti si differenziano in funzione del rischio da cui devono proteggere. • Guanti in cotone per lavori leggeri. • Guanti in cuoio per manipolazione oggetti taglienti. • Guanti in gomma per manipolazione sostanze tossiche o corrosive. I rischi possono quindi essere di: •natura chimica ( manipolazione acidi, basi, solventi, detergenti); •natura biologica ( virus, batteri, agenti patogeni …); •termici; •meccanici ( taglio, impatto, perforazione …); •elettrici ( scariche elettriche, masse metalliche in tensione …) Aggiornato a settembre 2011 100 Protezione arti superiori Aggiornato a settembre 2011 101 Protezione arti inferiori La protezione interessa tutta la parte della gamba, dal ginocchio al piede compreso e viene effettuata con l’ausilio di dispositivi diversi. Le calzature antinfortunistiche si differenziano in funzione del pericolo da cui devono preservare. Caratteristiche: •Puntale in acciaio ( rischi meccanici). •Lamina metallica antiperforazione. •Impermeabilizzazione ( rischi chimici). •Resistenza al calore (rischi termici). •Sistema a sfilamento rapido. Aggiornato a settembre 2011 102 Protezione arti inferiori Aggiornato a settembre 2011 103 Protettori auricolari I mezzi di protezione auricolare rappresentano una soluzione efficace per la protezione dei lavoratori dal danno provocato da rumore (ipoacusia), quando i mezzi tecnici di abbattimento delle sorgenti di rumore si rivelano insufficienti o non praticabili. I protettori auricolari interrompono la pressione a livello dell’orecchio esterno, generando una riduzione dell’intensità rumorosa che non è totale perché una restante componente energetica viene trasmessa per via ossea. Aggiornato a settembre 2011 104 Protettori auricolari Aggiornato a settembre 2011 105