LA LEGGE nr. 53/1994
Con la legge 53/1994 si è
attribuita agli Avvocati la facoltà
di notificazione degli atti
giudiziari, facendo venire meno
l’intermediazione necessaria
dell'Ufficiale Giudiziario e
consentendo anche agli avvocati
di svolgere questa funzione.
CHI PUO’ NOTIFICARE
Ha la facoltà di notificare un Avvocato che:
-sia iscritto all’albo
-sia stato preventivamente autorizzato dal proprio
Consiglio dell’Ordine
-sia munito d’apposito registro cronologico
- sia munito di procura alle liti, rilasciata nelle
forme di cui all’art. 83 C.p.c
CHI PUO’ ESSERE AUTORIZZATO A
NOTIFICARE IN PROPRIO
L’autorizzazione deve essere richiesta e data dal
Consiglio dell’Ordine competente in relazione
all’iscrizione
è personale e – quindi - non può essere
rilasciata indistintamente in favore delle
associazioni professionali
può essere concessa solo se l’avvocato non ha
procedimenti disciplinari in corso e non ha
riportato
la
sanzione
disciplinare
della
sospensione dall’esercizio professionale o altra
più grave sanzione
Ottenuta l’autorizzazione dal Consiglio dell’Ordine
-si acquista e si fa vidimare il registro cronologico
-si acquistano le buste ed i modelli postali per la notifica
-e finalmente, si può iniziare a notificare
L'attività di notificazione svolta dagli avvocati, ai sensi
della legge n. 53 del 1994, in mancanza dei requisiti
prescritti dalla legge stessa (nella specie, quello relativo
alla previa autorizzazione del consiglio dell'ordine), va
considerata nulla e non inesistente. Ne consegue che tale
nullità, quand'anche riscontrata, è sanata dalla rituale e
tempestiva
costituzione
dell'intimato
e,
quindi,
dall'accertato
raggiungimento
dello
scopo
della
notificazione stessa.
QUANDO SI PERDE LA FACOLTA’ DI NOTIFICARE
L’autorizzazione deve essere prontamente revocata dal
C.d.O. nel caso in cui in seguito sia irrogata una
sanzione disciplinare di sospensione, cancellazione e
radiazione.
Non deve essere revocata in caso d’apertura di
procedimento disciplinare, ma il Consiglio dell’Ordine
ha il potere discrezionale di revocarla quando ritiene
“motivatamente
inopportuna
la
prosecuzione
dell’esercizio della facoltà”.
Il rigetto della richiesta autorizzazione o la revoca per
motivate ragioni d’inopportunità vanno emessi dal
C.d.O. in camera di consiglio e previa audizione
dell’avvocato interessato.
Contro
questi
provvedimenti,
immediatamente
esecutivi, è ammissibile il reclamo avanti il C.N.F. entro
10 giorni.
IL REGISTRO CRONOLOGICO
Ottenuta
l’autorizzazione,
l’avvocato
deve
obbligatoriamente munirsi del registro cronologico.
Il registro, ottenuta l’autorizzazione, va numerato e
vidimato, in ogni mezzo foglio, dal Presidente del
Consiglio dell’Ordine o da un consigliere delegato
Nel registro va annotata
notificazione eseguita.
giornalmente
ogni
il registro va tenuto secondo le ordinarie norme,
senza spazi bianchi, abrasioni, con cancellazioni
leggibili e senza uso del cd. “bianchetto” per
cancellare
COSA SI DEVE ANNOTARE NEL REGISTRO
-il numero d’ordine della notificazione è progressivo per
ogni notifica, anche se i destinatari sono più di uno
-il cognome ed il nome della parte istante;
- la natura dell’atto da notificare;
-l’Ufficio Giudiziario ed eventualmente la Sezione ;
-il cognome ed il nome del destinatario della notifica;
-l’indirizzo ove l’atto deve essere spedito (notifica postale)
o il luogo ove è avvenuta la notifica diretta;
-il numero della raccomandata e l’Ufficio Postale;
-la data di spedizione e quella di ricezione;
-le spese postali;
-se la notifica è fatta a mani d’altro avvocato, la data e l’ora
della consegna, indicando le generalità del ricevente e
facendogli sottoscrivere l’atto ed il registro;
-gli estremi del deposito in cancelleria di copia dell’atto
notificato in opposizione ex art. 645 C.p.c. o per
impugnazione.
L’AVVOCATO NOTIFICATORE È PUBBLICO UFFICIALE
L’avvocato è considerato pubblico ufficiale ad ogni
effetto di legge ed ogni irregolarità o abuso
nel
compimento di tali annotazioni comporta conseguenze
penali e costituisce illecito disciplinare.
GLI ATTI CHE SI POSSONO NOTIFICARE
Gli atti che si possono notificare secondo la legge
53/1994 sono:
- gli atti in materia civile ed amministrativa (non quelli
penali);
-gli atti stragiudiziali.
L’avvocato non può notificare gli atti processuali che
sono e restano di competenza esclusiva degli ufficiali
giudiziari
Per l’avvocato che notifica personalmente per mezzo
del servizio postale non esistono i limiti di competenza
territoriale, cui è soggetto invece l’Ufficiale Giudiziario
PARTICOLARI ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALLA
NOTIFICA DI ALCUNI ATTI PROCESSUALI
Gli atti d’impugnazione e l’atto d’opposizione a
decreto ingiuntivo comportano l’obbligo per il
difensore notificante di sostituirsi all’Ufficiale
Giudiziario nel dare avviso alla Cancelleria del
Giudice che ha emesso il provvedimento impugnato o
il decreto opposto mediante deposito di copia
dell’atto notificato.
Nei casi di notificazione dell’intimazione di sfratto,
qualora l’atto non sia ricevuto personalmente dal
destinatario, l’avvocato deve provvedere all’inoltro
con lettera raccomandata della comunicazione di cui
all’art. 660 ult. comma c.p.c.
COME OTTENERE IL TITOLO IDONEO PER LA
TRASCRIZIONE DELLE DOMANDE GIUDIZIALI NEL CASO
SIA STATA ESEGUITA LA NOTIFICAZIONE MEDIANTE
NOTIFICA IN PROPRIO
Non disponendo l'avvocato notificatore - a differenza
dell'ufficiale giudiziario - del potere di certificare la
conformità della copia rispetto all'originale, la
trascrizione delle domande potrà eseguirsi avvalendosi
del titolo costituito dalla “copia c.d. conforme uso
trascrizione” dell’atto notificato; copia che potrà essere
richiesta al cancelliere immediatamente dopo l'iscrizione
della causa a ruolo (si richiede però, a questo fine, che
sia allegato l’avviso di ricevimento dell’atto notificato).
COME SI FA UNA NOTIFICA IN PROPRIO
Ci sono due forme di notifica:
- quella diretta
- quella a mezzo del servizio postale
LA NOTIFICA CON CONSEGNA DIRETTA DELL’ATTO
-il destinatario sia altro avvocato che abbia la qualità di
domiciliatario di una parte.
-il destinatario sia iscritto nello stesso albo del difensore
notificante
-l’atto sia preventivamente vidimato e datato dal Consiglio
dell’Ordine nel cui albo entrambi sono iscritti.
L’atto deve essere consegnato personalmente (la notifica
diretta non può essere delegata a collaboratori o segretarie)
nelle mani proprie del destinatario nel suo domicilio (e quindi
non in un qualunque luogo), oppure, se la notifica non può
essere fatta personalmente, a persona addetta allo studio
ovvero al servizio del destinatario.
Non è pertanto ammissibile la consegna ad altri soggetti
quali il portiere, il vicino.
Il Collega che riceve l’atto, o la persona addetta
allo studio o al servizio alla quale viene
consegnato, devono sottoscrivere sia l’originale
che la copia dell’atto notificato, nonché il registro
cronologico, che quindi l’avvocato notificante
deve portare con sè in ogni occasione di notifica
diretta.
Inoltre, se la persona che riceve l’atto è diversa
dal destinatario, la firma deve essere seguita dalla
specificazione delle generalità e dalla qualità
rivestita dal consegnatario (tale specificazione
deve seguire le firme e va riportata sull’originale,
sulla copia notificata e sul registro cronologico).
Relata di notifica diretta:
“Io sottoscritto avvocato … in virtù dell’autorizzazione del
Consiglio dell’Ordine di…. rilasciata il …, previa iscrizione
al nr. … del mio registro cronologico, ho notificato per
conto di (specificare le generalità di chi ha dato la
procura) il su esteso atto (specificare tipo) a …
presso il suo proc. e dom. avv. ….. con studio in … ed ivi
a mani dello stesso (oppure “non avendolo rinvenuto ed
ivi a mani di … addetta allo studio o al servizio dello
stesso”); firma di chi riceve e, se chi riceve è un addetto
allo studio o al servizio, specificazione delle generalità e
della qualità rivestita dal consegnatario, esempio Tizia
nata a … il …, impiegata).”
LA NOTIFICA A MEZZO POSTA
L’avvocato che procede alla notifica a mezzo posta deve:
1) acquistare ed usare speciali buste e moduli per avvisi di
riceviemnto conformi al modello stabilito
dall’Amministrazione Postale per la notifica degli atti
giudiziari;
2) sulle buste il notificante deve apporre
a) il nome ed il cognome, la residenza o il domicilio del
destinatario
b) il numero del registro cronologico
c) sottoscriverle ed indicare il proprio domicilio;
d) precompilare l’avviso di ricevimento ed apporvi tutte le
indicazioni richieste dal modulo; indicando: il numero di
registro cronologico e, per le notificazioni effettuate prima
dell’iscrizione a ruolo della causa, indicare come mittente
il nominativo della parte istante e del suo procuratore
mentre per quelle in corso di causa va apposta anche
l’indicazione dell’ufficio giudiziario e della sezione
3)scrivere la relata di notifica sull’originale e sulla copia
dell’atto, indicando l’ufficio postale per mezzo del quale è
spedita la copia dell’atto.
La relata : “Io sottoscritto avvocato … in virtù
dell’autorizzazione del Consiglio dell’Ordine di … in data
…. rilasciata il …, previa iscrizione al nr. … del mio registro
cronologico, ho notificato per conto di (specificare le
generalità di chi ha dato la procura) il su esteso atto
(specificare tipo) a …, ivi trasmettendone copia per mezzo
del servizio postale con racc. a.r. nr. … spedita dall’Ufficio
Postale di – Poste in data corrispondente a quella del
timbro postale. Avv. … (e sottoscrizione dell’avvocato)”.
4) presentare, anche per mezzo di persona addetta allo
studio, all’ufficio postale l’originale e la copia dell’atto
completi della relata, la busta non chiusa e l’avviso di
ricevimento come sopra completati. Si segnala, comunque,
sulla possibilità di presentare gli atti per la notifica a mezzo
posta anche a mezzo di persona addetta allo studio
5) L’ufficio postale appone in calce all’originale ed alla
copia dell’atto il timbro di vidimazione;
6) inserisce la copia o le copie da notificare nelle buste
predisposte dall’avvocato notificante;
7) restituisce all’avvocato che richiede la notifica
l’originale dell’atto vidimato.
Prima di depositare in cancelleria o esibire l’atto nel
procedimento, l’avvocato deve apporre ed annullare la
marca da bollo per i diritti di notifica
Nei casi in cui il cancelliere deve prendere
nota
sull’originale
del
provvedimento
dell’avvenuta
notificazione di un atto di opposizione o di
impugnazione, deve provvedere a depositare copia
semplice dell’atto notificato presso il cancelliere del
giudice che ha pronunciato il provvedimento
L’EMISSIONE DELLA CAN (Comunicazione Avvenuta
Notifica)
a garanzia dell’effettiva conoscenza da parte del
destinatario dell’avvenuta notifica, che, qualora l’agente
postale provveda alla consegna del piego a soggetto
diverso dal destinatario dell’atto da notificare, ha
comunque l’obbligo di notiziare quest’ultimo dell’avvenuta
notificazione del piego a persona diversa mediante l’invio
di una raccomandata al soggetto destinatario.
Tali modifiche si applicano conseguentemente anche alla
notifica a mezzo posta ex legge 53/1994.
LA NOTIFICA IN PROPRIO DEGLI ATTI TRASMESSI VIA
FAX
Se l’avvocato che trasmette l’atto e quello che lo riceve
sono muniti di procura alle liti ex art. 83 c.p.c. e sono
rispettate le altre formalità previste dalla L. 7 giugno 1993,
n. 183 (attenzione alla leggibilità della sottoscrizione
anche di chi conferisce la procura), il procuratore
domiciliatario che ha ricevuto l’atto, sempre che sia
autorizzato dal proprio Ordine ad effettuare le notifiche in
proprio, dopo aver sottoscritto l’atto ricevuto via fax per
dare conformità all’originale, potrà successivamente
provvedere alla notifica ex L. 53/1994 dell’atto trasmesso
LE NULLITA’
L’art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della
notifica fatta personalmente dagli avvocati.
La nullità colpisce la notificazione nel caso in cui vengano
a mancare i requisiti oggettivi ovvero quei requisiti formali
richiesti perché il procedimento notificatorio sia compiuto
e debba essere portato a termine quali la mancanza del
numero cronologico, la sottoscrizione ed ogni altro
accorgimento richiesto dalla legge, a meno che l’atto non
abbia raggiunto il suo scopo (Cass., sez. III, 4 aprile 2001,
n.4986; Cass., sez. III, 22 giugno 2001, n. 8592).
Alle notificazioni effettuate dal difensore in proprio (ai
sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53) è applicabile l'art. 156
c.p.c., che, in via generale, per la inosservanza di forme di
qualunque atto processuale, esclude la comminatoria di
nullità se l'atto ha raggiunto il proprio scopo
L’INESISTENZA DELLA NOTIFICA
L’art. 11 legge cit. prevede quali sono le nullità della
notifica fatta personalmente dagli avvocati.
Cosa diversa è l’inesistenza della notifica.
Manca l’avviso di ricevimento
Come faccio a procurarmi la prova dell’avvenuta
consegna?
IL MOMENTO DI PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA
Il principio enunciato dalla Corte costituzionale nella
sentenza n. 477 del 2002, in base al quale la notificazione si
perfeziona, per il notificante, alla data di consegna dell'atto
all'ufficiale giudiziario, si applica anche alla notificazione
cui proceda "tout court" il difensore, in forza di
autorizzazione rilasciatagli dal Consiglio dell'ordine di
appartenenza ai sensi della l. n. 53 del 1994. In tal senso
Cassazione civile sez. III, 13 novembre 2009, n. 24041,
Cassazione civile sez. I, 30 luglio 2009, n. 17748 , T.A.R.
Veneto sez. II, 11 settembre 2009, n. 2393, la nuova
formulazione dell’art. 149 c.p.c., Cassazione civile sez.
trib., 05 agosto 2004, n. 15081, Cassazione civile sez. III, 01
aprile 2004, n. 6402.
Di segno contrario il solo T.A.R. Piemonte sez. I, 10 aprile
2009, n. 1018
POSSO NOTIFICARE DOVUNQUE ?
In tema di notificazione a mezzo posta eseguita
dall'avvocato ai sensi della l. 21 gennaio 1994 n. 53, non
può configurarsi alcuna questione di competenza per
territorio, detta legge non ponendo limiti territoriali alla
potestà notificatoria in essa contemplata. (fattispecie
relativa alla notificazione di un ricorso per cassazione).
Cassazione civile
sez. I, 25 giugno 2003, n. 10077,
Consiglio Stato sez. V, 28 settembre 2005, n. 5185
I VANTAGGI
-consente di effettuare le notifiche degli atti negli orari di
apertura degli Uffici Postali
-è possibile effettuare una notifica da qualsiasi Ufficio
Postale, senza alcun limite di competenza territoriale
-consente l’immediata disponibilità dell’originale dell’atto
notificato senza doversi recare nuovamente a ritirare l’atto
- ulteriore vantaggio è costituito dall’applicazione anche
alle notifiche postali fatte dall’avvocato della Sentenza della
Corte Costituzionale 477/02 e dell’art. 149 cpc sul momento
in cui si perfeziona la notifica a mezzo posta.
LA NOTIFICA IN PROPRIO A
MEZZO PEC
REQUISITI
L’avvocato può eseguire la notificazione a mezzo della Posta Elettronica
Certificata:
1. il possesso dell’autorizzazione del Consiglio dell'Ordine, non è
necessaria una speciale autorizzazione per le notificazioni a mezzo
PEC, essendo sufficiente l'autorizzazione già ottenuta per le notificazioni
per posta ed a mani come precedentemente previste dalla legge;
1)2. il possesso di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata
(PEC)[risultante da pubblici elenchi. Si tratta in sostanza dell’indirizzo
comunicato all’Ordine
2)3. il rilascio da parte del cliente della procura alle liti a norma
dell'articolo 83 del cpc o di una procura notarile per gli atti
stragiudiziali;
3)4. la disponibilità di un indirizzo PEC del destinatario tratto da
pubblici elenchi. È di conseguenza esclusa la possibilità di notificare
in proprio a mezzo pec a coloro che non hanno l’obbligo legale di
dotarsi di un indirizzo pec e di renderlo pubblico;
4)5. il possesso di un dispositivo di firma digitale.
Atti che è possibile notificare
1. documenti informatici (art. 21 D.Lgs. 7.3.2005 n. 82 Codice
Amministrazione Digitale): si tratta di documenti creati direttamente
dall’avvocato in forma elettronica (atto di citazione, atto di precetto
ecc.), attraverso un programma di elaborazione testi e trasformati in
formato .pdf, e poi firmati digitalmente
tale formato sarà l'unico valido per gli atti processuali
Fasi del Procedimento
1. redazione dell'atto in un programma di elaborazione testi;
2. trasformazione del testo nel formato .pdf;
3.apposizione della firma digitale (il programma necessario alla
sottoscrizione è normalmente contenuto nella smart card / business
key usata per firmare).
4. allegarlo al messaggio di invio della notifica.
2. copie informatiche di atti originariamente formati su supporto
analogico (art. 22 CAD): si tratta delle riproduzioni informatiche di
atti originali in forma cartacea, che possono essere ottenute tramite la
scansione del documento stesso.
In seno alla relata di notifica dovrà poi essere inserita l’asseverazione
di conformità della copia telematica all’originale cartaceo.
Fasi del Procedimento
1. Scannerizzare l’atto in formato: .pdf
2. Sottoscriverlo con firma digitale
3. Dichiarare la conformità dell’atto nella relata di notifica
ATTENZIONE: per le copie informatiche di atti originariamente
informatici: allo stato non risulta ancora possibile procedere alla
notifica di atti telematici (originali telematici quali, ad esempio,
decreti ingiuntivi telematici)
La procura alle liti modalità di formazione:
1. documento informatico sottoscritto con firma digitale del cliente;
2. copia informatica tratta dalla procura cartacea, sottoscritta dal cliente,
la cui firma deve essere “certificata” di pugno dall'avvocato. La copia
informatica ottenuta tramite scansione della procura cartacea deve poi
essere “autenticata” con la firma digitale da parte dell'avvocato.
3. La procura dovrà essere allegata unitamente all'atto a cui si riferisce
al messaggio PEC con il quale si effettua la notificazione, (ottenendo
così che sia considerata come apposta “in calce” )
La procura deve essere riferibile all’atto, nel senso che la stessa non
dovrà essere generica, ma dovrà prevedere richiami univoci al tipo di atto
e alle parti.
Ovviamente la procura alle liti va acclusa solo per gli atti che
richiedono la sua apposizione (esempio: atti introduttivi, comparsa di
costituzione, precetto)
La Relata
Si tratta di un documento informatico separato rispetto agli atti
da notificare e, quindi, da formare (art. 21 CAD) con le modalità
già descritte per il documento informatico, procedendo sempre
alla sua sottoscrizione con firma digitale. Il contenuto
obbligatorio della relazione di notificazione (art. 3 bis, c. 5):
-il nome, cognome ed il codice fiscale dell'avvocato notificante
e gli estremi del provvedimento di autorizzazione alla notifica
in proprio;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale e
codice fiscale della parte che ha conferito la procura alle
liti;
- il nome e cognome o la denominazione e ragione sociale del
destinatario;
- l'indirizzo di posta elettronica certificata a cui l'atto viene
notificato e l'indicazione dell'elenco da cui il predetto indirizzo
è stato estratto;
- l'attestazione di conformità, se si notificano copie
informatiche di documenti cartacei (ad esempio: la procura)
RELAZIONE DI NOTIFICA: Io sottoscritto avv _______, in
ragione del disposto della L. 53/94 nonché in virtù
dell’autorizzazione rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 7
della stessa legge dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di
_______, come da delibera del _____ quale difensore della [DATI
DELLA PARTE DIFESA DALL’AVVOCATO NOTIFICATORE,
CF ], per la quale si procede alla presente notifica in virtù della
procura alle liti, che si allega ai sensi dell’art. 18 DM 44/2011 83,
3° comma c.p.c.
NOTIFICO
l’allegato atto [BREVE DESCRIZIONE DELL’ATTO] a [DATI
DEL DESTINATARIO (inserire qui l’eventuale domiciliazione
presso un legale: atti di opposizione a decreto ingiuntivo)]
all’indirizzo di posta elettronica [INDIRIZZO PEC DI
DESTINAZIONE]
estratto
[ INSERIRE L’ELENCO
PUBBLICO DA CUI È TRATTO L’INDIRIZZO ]”
eventuale , se in corso di giudizio
DICHIARO
che la presente notifica viene effettuata in relazione al procedimento
pendente avanti al Tribunale di [TRIBUNALE AVANTI AL QUALE
PENDE IL PROCEDIMENTO RELATIVO ALLA NOTIFICA –
SEZIONE DEL TRIBUNALE – GIUDICE - RG DEL
PROCEDIMENTO E ANNO]
eventuale se si deve attestare la conformità di un atto da parte
dell’avvocato
ATTESTO
ai sensi e per gli effetti di legge che l’atto notificato (inserire breve
descrizione dell’atto) è copia fotoriprodotta conforme all’originale
da cui è stata estratta.
LA RELATA, COSI’ COMPOSTA, DEVE ESSERE SOTTOSCRITTA
DIGITALMENTE
DALL’AVVOCATO
E
ALLEGATA
AL
MESSAGGIO DI NOTIFICA
Invio del messaggio PEC La notificazione, a mente dell'art. 3 bis della
Legge avviene “…mediante allegazione dell’atto da notificarsi al
messaggio di posta elettronica certificata…”,
modalità pratiche di esecuzione
1. creare un nuovo messaggio PEC nel programma di posta elettronica
configurato per l'utilizzazione dell'account PEC (possono essere
utilizzati anche programmi del tipo Outlook, Thunderbird, Mail, ecc.)
ovvero utilizzando i servizi di webmail messi a disposizione dai gestori
PEC;
2. compilare il campo destinatario con l'indirizzo PEC relativo, che
deve essere tratto da pubblici elenchi;
3. compilare l'oggetto del messaggio con la seguente dicitura
obbligatoria: “Notificazione ai sensi della legge n. 53 del 1994”;
4. allegare al messaggio l'atto/atti da notificare come
precedentemente predisposti e la relazione di notificazione
Alle notificazioni effettuate a mezzo di PEC non si applicano l'obbligo
di annotazione delle formalità nel registro cronologico
all’esito il messaggio apparirà composto come segue:
Invio ed attendo le due ricevute :
1. quella di accettazione
2. quella di consegna
Controllare che sia stata scelta quale tipologia di ricevuta quella
“completa”, richiesta per la validità della notificazione
Esempio messaggio di avvenuta consegna (la prova del
perfezionamento della notifica riporta tutte le indicazioni
relative al momento esatto in cui la notifica si è
perfezionata)
qualora sorgessero problemi il mittente si vedrà recapitare
entro 24 ore un avviso di mancata consegna con l'indicazione
dei motivi del mancato buon fine dell'invio del messaggio.
Il tempo di perfezionamento della notifica al fine del rispetto dei
termini processuali:
- per il notificante corrisponde con la ricevuta di consegna (è come
la consegna dell’atto all’ufficio postale).
-per il notificando parte dal momento della ricevuta di accettazione
(in altri termini, la ricezione coincide con la conferma inviata dal
gestore PEC del destinatario, indipendentemente dalla data in cui
la pec viene poi letta dal destinatario)
La nullità, anche per le notifiche a mezzo pec, non può mai essere
pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato.
La prova della notifica, stampo:
1. il messaggio di PEC di invio della notificazione e gli atti allegati;
2. la ricevuta di accettazione;
3. la ricevuta di avvenuta consegna.
4. Per ciascun documento dovrà essere attestata la conformità degli
atti sopra indicati ai documenti informatici da cui sono tratte
tramite apposizione su ciascun documento della dichiarazione
5. se necessario darò avviso alla Cancelleria dell’Ufficio giudiziario
dell’avvenuta notifica
ATTESTAZIONE DI CONFORMITÀ
Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli artt. 9 comma
1-bis e 6 comma 1della L. 53/94 così come modificata dalla lettera
d) del comma 1 dell’art. 16-quater, D.L. 18 ottobre 2012, n. 179,
aggiunto dal comma 19 dell’art. 1, L. 24 dicembre 2012, n. 228 e
dell’art. 23 comma 1 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e
ss.mm. si attesta la conformità della presente copia cartacea
all’originale telematico da cui è stata estratta Nome Avv_____
firma
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