Rappresentanza in assemblea



Va conferita per iscritto, solo per singole
assemblee
No deleghe in bianco
Limiti quantitativi alla rappresentanza.
Nelle quotate:

sollecitazione
intermediario (SIM, SICAV, banche) con +1% delle
azioni ordinarie - adesione con delega

associazioni di azionisti
almeno 50 persone con - 0,1% di azioni ciascuna rappresentanza - voto anche divergente
Amministratori






Competenza esclusiva sugli atti di
gestione della società
Competenti anche sulle materie
delegate dall’assemblea
Amm. Unico o Consiglio di
amministrazione
Amministrazione disgiuntiva, salve
diverse regole nel contratto sociale
Compenso determinato dall’assemblea
Rapporto di parasubordinazione
Responsabilità verso la società






Gli amministratori rispondono dei danni causati
alla società per aver agito senza la diligenza del
mandatario
E’possibile fare annotare il proprio dissenso per
essere esenti da colpa
L’azione di responsabilità può essere esercitata
solo dopo l’approvazione da parte dell’assemblea
ordinaria
Può essere deliberato il suo esercizio anche se
non è all’o.d.g.
Decide il Tribunale
Se c’è transazione, occorre l’approvazione
dell’assemblea
Revoca






Gli amministratori di una s.p.a. sono sempre
revocabili dall’assemblea
Rapporto fiduciario fra amministratori e la
maggioranza che li ha nominati
Se non c’è giusta causa (inadempienza ai doveri di
buona amministrazione, indipendentemente
dall’esistenza di un danno in capo alla società)
l’amministratore revocato va risarcito
Esempi: violazione divieto di concorrenza, voto in
conflitto di interessi
Risarcimento = mancato compenso
Se l’azione di responsabilità è approvata da 1/5 del
capitale sociale, gli amministratori sono revocati
di diritto
Comitato esecutivo




Possono essere delegate funzioni o
materie ad alcuni membri del CdA
(consiglieri delegati)
Gli altri amministratori rispondono in
via solidale, per colpa
C’è colpa se non si è vigilato con
sufficiente diligenza sull’operato dei
consiglieri delegati
Possibilità di far annotare il dissenso
Responsabilità verso i
creditori sociali



Solo per l’inosservanza degli obblighi
di conservazione del capitale
L’azione può essere esercitata solo se
il patrimonio sociale è insufficiente
Si prescrive in 5 anni (come l’azione
sociale di responsabilità) con
decorrenza dal giorno in cui i creditori
hanno avuto conoscenza dell’illecito
Responsabilità verso i terzi
Occorre che gli amministratori abbiano
commesso un illecito nel compimento
delle loro funzioni
 Occorre un danno diretto al patrimonio
del terzo
 Onere della prova a carico del terzo
In generale:
 Posizione analoga: direttori generali
 Il problema degli amministratori di fatto

Cessazione
Rinuncia comunicata per iscritto al
CdA e al Presidente del Collegio
Sindacale
Effetti dalla rinuncia:
 Immediato, se resta in carica la
maggioranza degli amministratori
 Dal momento in cui la maggioranza è
ricostituita, in caso contrario
 Iscrizione nel registro delle imprese,
entro 15 giorni

Sostituzione



Se viene meno la minoranza degli
amministratori, gli altri nominano quelli
mancanti per cooptazione, con delibera
approvata dal Collegio Sindacale. I nuovi
restano in carica fino alla prossima
assemblea
Se viene meno la maggioranza degli
amministratori, gli altri devono convocare
l’assemblea per la sostituzione. I nuovi
amministratori scadono con i vecchi
Se non ci sono più amministratori,
l’assemblea è convocata senza indugio dal
Collegio sindacale
Poteri di rappresentanza



Gli amministratori che ne sono dotati
possono compiere tutti gli atti rientranti
nell’oggetto sociale
Le limitazioni risultanti dall’atto costitutivo
non sono opponibili ai terzi, anche se
pubblicate nel registro delle imprese, salva
la prova che i terzi hanno agito
intenzionalmente a danno della società
L’estraneità degli atti degli amministratori
all’oggetto sociale (atti ultra vires) non è
opponibile ai terzi di buona fede
Denunzia al Collegio
sindacale




Può essere fatta anche dal singolo socio
In questo caso: obbligo di tenerne conto
nella relazione all’assemblea
Se è fatta da 1/20 capitale sociale (1/50
nelle quotate) il Collegio deve indagare
senza ritardo e presentare conclusioni e
proposte all’assemblea
Se la denuncia appare fondata,
l’assemblea va convocata
immediatamente
Denunzia al Tribunale (2409)






Può essere fatta da soci che hanno 1/10
capitale sociale (1/20 nelle quotate) o dal p.m.
Oggetto: gravi irregolarità nell’adempimento
dei doveri da parte di amministratori o sindaci
Nelle quotate può essere fatta anche dal
Collegio sindacale e dalla CONSOB
Il Tribunale può disporre provvedimenti
cautelari e convocare l’assemblea.
Gli amministratori e i sindaci possono essere
revocati, con nomina di un amministratore
giudiziario, determinandone poteri e durata
L’amministratore giudiziario può esercitare
l’azione di responsabilità
Recesso (2437)
Spetta ai soci assenti o dissenzienti nelle delibere di



modifica dell’oggetto sociale
modifica del tipo sociale
trasferimento della sede all’estero, ecc.
Hanno diritto al rimborso delle azioni


in proporzione al patrimonio sociale risultante dal
bilancio dell’ultimo esercizio
al prezzo medio dell’ultimo semestre, se il titolo è
quotato
Il recesso va comunicato:


entro 3 gg., dagli intervenuti in assemblea
entro 15 gg. dall’iscrizione della delibera, dagli assenti
Il recesso non può essere escluso o limitato
Aumento di capitale







Occorre che le azioni siano interamente liberate
Va versato il 25% all’atto della sottoscrizione delle
azioni di nuova emissione
Se c’è sovrapprezzo, va interamente versato
Ai titolari di azioni ordinarie e di obbligazioni
convertibili spetta un diritto di opzione in
proporzione ai titoli posseduti
Chi esercita il diritto di opzione ha prelazione sui
titoli inoptati.
Se la società è quotata, i diritti di opzione non
esercitati vanno offerti in borsa per almeno 5 gg.
Il diritto di opzione non spetta per le azioni che, in
base alla delibera, sono liberate con conferimenti
in natura. Occorre la relazione di stima
Limitazione e esclusione
del diritto di opzione





E’ possibile solo se l’interesse della società lo
esige
Occorre l’approvazione di tanti soci che
rappresentino più del 50% del capitale
Relazione degli amministratori con indicazione dei
motivi
Approvazione del Collegio sindacale
Il prezzo di emissione va determinato in base al
patrimonio netto, tenendo conto dell’andamento
del titolo nell’ultimo semestre se la società è
quotata
Continua...



Se lo ha deliberato l’assemblea con le
maggioranze della straordinaria, vi può
essere esclusione del diritto di opzione ove
siano offerte ai dipendenti della società
Si considera che non vi sia limitazione o
esclusione se, in base alla delibera, le azioni
sono sottoscritte da banche o intermediari
finanziari per poi offrirle ai soci
In questo caso le azioni emesse non hanno
diritto di voto fino al momento dell’esercizio
del diritto di opzione
Aumento di capitale gratuito





Si può fare solo con imputazione a capitale di
riserve disponibili e di fondi speciali iscritti in
bilancio
Le nuove azioni vanno assegnate gratuitamente in
proporzione a quelle possedute
Oppure può essere aumentato il valore nominale
dei titoli in circolazione
La facoltà di aumentare una o più volte il capitale
(anche a pagamento), fino ad un ammontare
determinato, può essere delegata dall’assemblea,
per non più di 5 anni, agli amministratori
Il verbale della delibera del CdA va redatto dal
notaio. L’attestazione dell’esecuzione della
delibera va iscritta nel Registro delle imprese
Riduzione del capitale
per esuberanza





L’esuberanza si valuta rispetto al conseguimento
dell’oggetto sociale
Si attua liberando i soci dall’obbligo di versamento
dei decimi mancanti o con rimborso di capitale ai
soci, senza scendere al di sotto del minimo legale
(2327) e tenendo conto delle norme in tema di
obbligazioni (2412)
L’avviso di convocazione dell’assemblea deve
indicare ragioni e modalità della riduzione
Le azioni proprie devono essere <10% del capitale
Entro 3 mesi i creditori possono fare opposizione
al Tribunale, che può anche ordinare una garanzia
Riduzione del capitale
per perdite





Se riducono il capitale di oltre 1/3, gli amministratori devono convocare senza indugio l’assemblea
Relazione amministratori + osservazioni del
Collegio sindacale depositate per 8 gg.
Se entro l’esercizio successivo la perdita non si
riduce al di sotto del terzo, l’assemblea che
approva il bilancio deve ridurre il capitale in base
alle perdite accertate o comunque da bilancio
Se il capitale si riduce al di sotto del minimo legale
la riduzione del capitale va deliberata subito, con
contemporaneo aumento oltre il minimo legale
Altrimenti, scioglimento o trasformazione
Dividendi
•
•
•
•
•
•
•
Deliberati dall’assemblea che approva il bilancio,
dedotta la riserva legale (5%) e quelle statutarie
Gli utili devono essere realmente conseguiti e
risultanti da bilancio approvato
Non sono distribuibili se ci sono perdite di capitale,
finché questo non sia reintegrato o ridotto
I dividendi erogati in violazione di queste norme non
possono essere richiesti se percepiti in buona fede
Acconti sui dividendi possono essere distribuiti da
società con revisione contabile obbligatoria, se
previsto dallo statuto e se deliberato dagli amministr.
Non è possibile la distribuzione se risultano perdite
Ammontare non superiore alla minor somma fra utili
conseguiti nell’esercizio precedente (meno riserve) e
riserve disponibili
Scioglimento
•
•
•
•
•
•
•
•
•
1) Decorso del termine indicato nell’atto costitutivo
non prorogato dall’assemblea straordinaria
2) Conseguimento dell’oggetto sociale o impossibilità
definitiva di conseguirlo
3) Impossibilità di funzionamento dell’assemblea
accertata dal Presidente del Tribunale
4) Riduzione del capitale al di sotto del minimo legale
5) Azioni a voto limitato > 50% del capitale senza che il
rapporto sia ristabilito
6) Declaratoria giudiziale di nullità ex art. 2332
7) Delibera di scioglimento anticipato
8) Fallimento o liquidazione coatta amministrativa
9) Eventuali altri casi stabiliti dallo statuto
Effetti dello scioglimento
•
•
•
•
Opera di diritto, ponendo la società in
liquidazione dal momento in cui si verifica la
causa di scioglimento
Gli amministratori restano in carica fino alla
nomina dei liquidatori, dovendo convocare a
tal fine l’assemblea straordinaria
Sono responsabili dell’integrità del patrimonio
sociale fino al passaggio di consegne
Non possono intraprendere nuove operazioni
di natura non liquidatoria. Se lo fanno, ne
sono illimitatamente e solidalmente
responsabili
Liquidatori
•
•
•
•
•
•
•
Nominati dall’assemblea straordinaria o, se non si
raggiungono le maggioranze, dal Presidente del
Tribunale, che li nomina direttamente nel caso di
scioglimento per nullità della società
Revocabili dall’assemblea e, per giusta causa, dal
Tribunale
Gli obblighi sono quelli dei liquidatori di s.n.c.
Non possono ripartire somme fra i soci fino a quando
non siano stati pagati i creditori o accantonate le
somme per pagarli
Se non ci sono soldi, devono chiedere ai soci il
versamento dei decimi mancanti
Devono redigere il bilancio finale di liquidazione, con il
piano di riparto fra i soci
Approvazione tacita se nessun socio ha fatto reclamo
al Tribunale entro 3 mesi
Estinzione della società
Se residuano creditori insoddisfatti dopo il
riparto finale, possono rivolgersi alla società,
in persona dei liquidatori, se non c’è stata la
cancellazione dal registro delle imprese.
Se questa è avvenuta, possono agire:
• nei confronti di ciascuno dei soci, nei limiti
delle somme percepite in fase di riparto
• nei confronti dei liquidatori, se il mancato
pagamento è dipeso da loro colpa
Secondo la giurisprudenza, anche se c’è stata la
cancellazione dal registro la società non cessa
di esistere fino a quando non sia stato
soddisfatto l’ultimo creditore
Fusione
Si può realizzare in due modi:
•
•
le società A e B scompaiono e in loro luogo sorge la
società C (fusione in senso stretto)
la società B scompare e viene assorbita dalla società
A (fusione per incorporazione)
Può avvenire fra società dello stesso tipo
(omogenea) o di tipo diverso (eterogenea)
• la fusione eterogenea deve rispettare anche le
norme in tema di trasformazione. Inoltre, ai
soci assenti e dissenzienti spetta il diritto di
recesso
Il procedimento di fusione si articola in due fasi:
•
•
delibera di fusione
atto di fusione
Delibera di fusione
Adottata dall’assemblea straordinaria di ciascuna
delle società partecipanti
• Progetto di fusione, predisposto dagli
amministratori, contenente il rapporto di cambio,
determinato in base al rapporto fra il valore dei
patrimoni delle società
• Va inoltre redatta una situazione patrimoniale di
ciascuna società al momento della fusione (c.d.
“bilancio di fusione”)
• La fusione può essere attuata solo dopo 3 mesi
dall’iscrizione della delibera nel registro delle
imprese
• Entro quel termine i creditori possono fare
opposizione, che sospende l’esecuzione della
delibera, salvo che il Tribunale decida altrimenti
Atto di fusione
Stipulato per atto pubblico dai legali
rappresentanti delle società interessate
• va iscritto nel registro delle imprese del luogo
in cui ha sede la società risultante dalla
fusione
• dopo l’atto di fusione, le decisioni del Tribunale
di invalidità delle delibere di fusione non
determinano l’invalidità della delibera, ma solo
un obbligo di risarcimento del danno
• la società risultante dalla fusione subentra in
tutti gli obblighi e diritti di ciascuna delle
società partecipanti alla fusione
• si ha facoltà di conversione anticipata delle
obbligazioni convertibili
Scissione
•
•
•
•
•
Progetto di scissione, predisposto dagli
amministratori, con descrizione degli elementi
dell’attivo da imputare a ciascuna società
risultante dalla scissione
Se la destinazione di un elemento non è
desumibile dal progetto, esso viene ripartito fra le
società in proporzione alle quote di patrimonio
netto trasferite a ciascuna di esse secondo il
rapporto di cambio
Degli elementi del passivo non imputati ad una
società rispondono in solido tutte le società
La scissione ha effetto dall’ultima iscrizione
Nei rapporti interni, ogni società è responsabile
dei debiti della scissa nei limiti del patrimonio a lei
imputato
O.p.a. volontaria
Preventiva comunicazione alla CONSOB con tutte
le informazioni necessarie per formarsi un fondato
giudizio dell’offerta
• La CONSOB può sospenderla o farla decadere.
Inoltre, regolamenta il contenuto del documento
da pubblicare e le modalità di pubblicazione, il
modo in cui dare trasparenza alle informazioni, le
offerte in aumento e quelle concorrenti senza
limitare il numero dei rilanci
Passivity rule
•
•
•
Contromisure (poison pills) sono adottabili solo se
autorizzate dall’assemblea con approvazione di almeno
30% del capitale
I termini e le modalità di convocazione sono disciplinati
con regolamento del Ministero della Giustizia, sentita la
CONSOB.
totalitaria
•
•
O.p.a. obbligatorie
Deve lanciarla chi possiede, in base ad acquisti a titolo oneroso, in
borsa o fuori borsa, una partecipazione > 30% del capitale, salvo
che l’abbia acquisita a seguito di un’o.p.a. volontaria
Va lanciata entro 30 gg. ad un prezzo non inferiore alla media fra il
valore medio delle quotazioni degli ultimi 12 mesi e il prezzo più
alto pagato per acquistare fuori mercato azioni ordinarie
preventiva
•
•
•
Evita di lanciare la totalitaria. Occorre che il 30% sia stato acquisito
con un’o.p.a. relativa a + 60% delle ordinarie.
Condizioni negative: no acquisti > 1% negli ultimi 12 mesi; o.p.a.
approvata da 50% del capitale ordinario, escluse le azioni della
controlIante; autorizzazione della CONSOB
Se nei 12 mesi successivi alla chiusura della preventiva l’offerente
acquista +1%, o se la società delibera una fusione o scissione,
occorre lanciare la totalitaria
residuale
•
Va lanciata da chi ha +90%, al prezzo indicato dalla CONSOB, a
meno che in 4 mesi non ripristini un flottante sufficiente
Consorzio
Contratto con il quale 2 o più imprenditori istituiscono
•
•
•
•
un’organizzazione comune per la gestione di certe fasi
della loro attività
Durata: 10 anni salva diversa previsione
Delibere a maggioranza, impugnabili davanti all’autorità
giudiziaria entro 30 gg. dai consorziati assenti o dissenz.
Le modifiche al contratto vanno deliberate all’unanimità
I rappresentanti rispondono secondo le regole del mandato
Con attività esterna
•
•
•
•
Iscrizione nel registro delle imprese; bilancio
Fondo consortile: indivisibile e inattaccabile dai creditori
dei consorziati
Per le obbligazioni assunte in nome del consorzio,
risponde solo il fondo consortile; per quelle assunte in
nome di singoli consorziati, rispondono questi in solido
con il fondo consortile.
Società consortili. GEIE. Associazioni temporanee.
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seconda parte - Dipartimento di Economia