CONTENZIOSO
E
TECNICHE DI DIFESA“
“
Come difendersi nel e dal contenzioso quotidiano nella scuola
Parte I
In punto di fatto ....
Diffide, istanze, telefonate, solleciti, minacce di
azioni legali. La scuola è sempre più spesso
costretta a un dialogo con gli avvocati delle
proprie “controparti”. Queste attività impegnano
tempo prezioso, anche perché sono molteplici le
tattiche utilizzate dagli avvocati per mettere
sotto pressione il Dirigente e il personale della
scuola
In punto di diritto....
Sussiste un obbligo giuridico di risposta a fronte
di ogni richiesta?
La PA ha regole diverse dal privato?
Quali sono gli “errori” tipici da evitare da parte
della scuola?
Come rispondere agli istanti, senza pregiudicare la
posizione della scuola in un eventuale contenzioso?
Qualificare l’istanza
La prima operazione logico-giuridica da
porre in essere è qualificare l’istanza, al
fine di “etichettare” la stessa come afferente
alle funzioni di diritto pubblico della PA
oppure a quelle (ordinarie) di diritto privato
Perché qualificare l’istanza?
 Quando la PA opera come “pubblica
autorità ” , sussiste obbligo di
rispondere (solo) quando una norma
di legge lo preveda.
 Di norma, il diritto civile non
prevede un obbligo di rispondere alle
istanze.
Obbligo giuridico di rispondere
Perché l’obbligo giuridico di rispondere
possa dirsi sussistente occorre che ci sia
una norma di legge che imponga alla PA
un obbligo di provvedere
(la risposta è il provvedimento dovuto, il cui
contenuto può essere diverso da quello
auspicato dall’istante)
Obbligo giuridico
di concludere il procedimento
Esiste
un obbligo di giuridico di
conclusione espressa del procedimento
(art 2 L 241/90)
“ Ove il procedimento consegua
obbligatoriamente ad un ’ istanza, ovvero
debba essere iniziato d ’ ufficio, le
pubbliche amministrazioni hanno il dovere
di concluderlo mediante l’adozione di un
provvedimento espresso”
Obbligo giuridico
di concludere il procedimento
Tanto la disciplina del “ silenzio
dell ’ amministrazione ” (regolata dal
CPA) quanto gli effetti della mancata
emanazione del provvedimento in
termini di responsabilità dirigenziale
presuppongono che si sia in presenza di
un vero e proprio procedimento
amministrativo
Obbligo giuridico
di concludere il procedimento
Art. 31 D.Lgs 104/2010
Azione avverso il silenzio e declaratoria di nullità
1.
Decorsi i termini per la conclusione del procedimento amministrativo, chi
vi ha interesse può chiedere l ’ accertamento dell ’ obbligo
dell’amministrazione di provvedere.
2.
L’ azione può essere proposta fintanto che perdura l’ inadempimento e,
comunque, non oltre un anno dalla scadenza del termine di conclusione del
procedimento. E' fatta salva la riproponibilità dell ’ istanza di avvio del
procedimento ove ne ricorrano i presupposti.
3.
Il giudice può pronunciare sulla fondatezza della pretesa dedotta in giudizio
solo quando si tratta di attività vincolata o quando risulta che non residuano
ulteriori margini di esercizio della discrezionalità e non sono necessari
adempimenti istruttori che debbano essere compiuti dall’amministrazione.
4.
La domanda volta all’ accertamento delle nullità previste dalla legge si
propone entro il termine di decadenza di centottanta giorni. La nullità
dell’atto può sempre essere opposta dalla parte resistente o essere rilevata
d’ufficio dal giudice. Le disposizioni del presente comma non si applicano
alle nullità di cui all’ articolo 114, comma 4, lettera b), per le quali restano
ferme le disposizioni del Titolo I del Libro IV.
Esempi di procedimenti amm.vi
Tutti i procedimenti ad istanza di parte, allorché sia stata
presentata l’istanza; ad es.:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
procedimento
di
accesso
ai
documenti
amministrativi (art 22 L 241/90)
Procedimento di iscrizione a scuola
Procedimento di nulla-osta al trasferimento
dell’alunno (art 4 RD 653/25)
Rilascio di attestazione o certificati (nei casi previsti
dalla legge)
Ricorsi amministrativi (DPR 1199/1971)
Reclamo all’organo che ha adottato l’atto (art 14,
7° co, DPR 275/1999)
..
Esempi di procedimenti amm.vi
I procedimenti officiosi, allorché sia siano verificati i
presupposti voluti dalla legge; ad es.:
1.
Le procedure di scelta del contraente
(convenzione, di cassa, esperto esterno, agenzia viaggi, ecc)
2.
Le procedure selettive per l ’ accesso alle impiego
3.
Il procedimento di riesame o di annullamento in
autotutela
...........
4.
(gestione delle graduatorie per i supplenti)
Una volta che sia cominciato, il procedimento va concluso
Ampliamento dell’obbligo giuridico
di concludere il procedimento (1)
L’evoluzione giurisprudenziale ha portato a ritenere che
l’obbligo in parola non sussiste soltanto nelle seguenti
ipotesi:
a) istanza di riesame dell’atto inoppugnabile per spirare del
termine di decadenza (ex multis: Cons Stato, IV, n. 69/1999;
Cons Stato, IV, n. 6465/2006,);
b) istanza manifestamente infondata (ex multis: Cons Stato, IV,
n. 6181/2000; T.A.R. Campania, Napoli, Sez. III, n.
1969/2002);
c) istanza di estensione ultra partes del giudicato (ex multis: Cons
Stato, Sez. VI, n. 4592/2001).
Ampliamento dell’obbligo giuridico
di concludere il procedimento (2)
Se non sussiste l ’ obbligo di provvedere (e quindi di
rispondere) sull ’ istanza del privato alla PA di
modifica/revisione/annullamento/revoca di un precedente
provvedimento divenuto inoppugnabile (in tal caso c’è il
sospetto di volontà elusiva della perentorietà dei termini
decadenziali), l’obbligo è stato invece ritenuto sussistente
nel caso di istanza formulata entro il termine per
impugnare il provvedimento
(TAR Piemonte, Torino, I, n. 2125/2009)
Ampliamento dell’obbligo giuridico
di concludere il procedimento (2)
Una volta avviato, anche di ufficio, un procedimento,
l'Amministrazione ha, comunque, il dovere di concluderlo con
un provvedimento espresso, diretto a indicare, in modo
trasparente, la decisione assunta, nell'ambito delle opzioni
discrezionali consentite. Nel caso in cui non stata impugnata la
graduatoria dalla quale l'interessato era stato escluso, non
sussiste l'obbligo di provvedere al riesame di un'istanza di revoca
o di riesame di un provvedimento divenuto ormai inoppugnabile.
Tuttavia, se, a seguito dell'istanza di riesame, l'Amministrazione
abbia avviato un procedimento volto alla rettifica della
graduatoria, pur divenuta inoppugnabile, ed al reinserimento
dell'interessato nella stessa, tale procedimento, una volta
iniziato, deve comunque essere concluso ed il privato è titolare
comunque di una legittima aspettativa a conoscere il contenuto e
le ragioni delle determinazioni che l'Amministrazione ritiene di
dover adottare al riguardo
(Consiglio di Stato, sez. V, sent.3 giugno 2010 n. 3487)
.
Ampliamento dell’obbligo giuridico
di concludere il procedimento (2)
“I provvedimenti di autotutela sono manifestazione
dell'esercizio di un potere tipicamente discrezionale che
l'Amministrazione non ha alcun obbligo di attivare e,
qualora intenda farlo, deve valutare la sussistenza o meno
di un interesse che giustifichi la rimozione dell'atto,
valutazione della quale essa sola è titolare e che non può
ritenersi dovuta nel caso di una situazione già definita con
provvedimento inoppugnabile; pertanto, una volta che il
privato, o per aver esaurito i mezzi di impugnazione che
l'ordinamento gli garantisce, o per aver lasciato
trascorrere senza attivarsi il termine previsto a pena di
decadenza, si trovi di fronte ad un provvedimento
inoppugnabile a fronte del quale può solo sollecitare
l'esercizio del potere da parte dell'Amministrazione,
quest'ultima, a fronte della domanda di riesame, non ha
.
alcun obbligo di rispondere
(CONSIGLIO DI STATO - SEZ. VI - SENT. 18/04/2013 N.
2141)
Attenzione
alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie” (1)
E’ un’istanza successiva alla scadenza
del termine di impugnazione dell’atto
precedente, che senza usare termini
quali “ annullamento ” , “ revoca ” ,
“ autotutela ” , deduce comunque
l ’ illegittimità dell ’ atto e, nella
sostanza,
ne
chiede
anche
implicitamente la modifica
Attenzione
alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie”
se la PA non ha alcuna intenzione di annullare..... (2)
Va
tenuta presente la distinzione
conferma e atto confermativo.
tra
La conferma vera e propria si ha quando l'amministrazione ripercorre
l'iter istruttorio di un provvedimento già emanato, pondera
nuovamente gli interessi in gioco valutando la legittimità e
l'opportunità della decisione ed a seguito di questa nuova
ponderazione, adotta un provvedimento che conferma la
precedente decisione. Tale atto, pur riproducendo la medesima
decisione del precedente, è un provvedimento autonomo e
diverso dal primo ed autonomamente impugnabile, in quanto
frutto
di
una
nuova
valutazione
e
decisione
dell'amministrazione.
L'atto (meramente) confermativo, invece, consiste nella
manifestazione della volontà da parte dell'amministrazione di
non procedere ad una nuova valutazione della fattispecie,
considerando non necessario sottoporre a riesame il
provvedimento precedente.
Attenzione
alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie”
se la PA non ha alcuna intenzione di annullare..... (3)
Se la conferma è un nuovo atto a conclusione di un nuovo
procedimento, allora a tale procedimento si deve applicare
l’art 7 della L. n 241/1990 (comunicazione di avvio del
procedimento), se del caso l ’ art 10 bis (preavviso di
provvedimento sfavorevole) e l’art 21 nonies (presupposti
per l’annullamento d’ufficio).
Si tratta di procedimento officioso (l’istanza del privato è un
mero sollecito, non c’è obbligo di “agire”)
Ove non rispettate le norme procedimentali della L 241/90 , il
nuovo atto, confermativo del precedente, sarà, in caso di
impugnazione (generalmente l ’ istanza sotto mentite
spoglie” è a ciò preordinata), per ciò solo illegittimo
Attenzione
alle istanze di annullamento “sotto mentite spoglie”
se la PA non ha alcuna intenzione di ritornare sui propri passi.....(4)
Se l’amm.ne non vuole rivedere l’atto, ma vuole tuttavia
rispondere all’istanza (pur non dovendolo fare: i
procedimenti di secondo grado, salvo che nel caso dei ricorsi o
reclami previsti per legge, sono procedimenti officiosi) allora
è bene:
a) Evitare ogni parola che richiami l’idea di una “nuova
valutazione” o di un “nuovo” esame (ad es. attraverso
l’”aggiunta” di elementi di valutazione/motivazione non
inclusi nel precedente provvedimento)
b) Limitarsi a dichiarare l’esistenza del pregresso
provvedimento e affermare che non si intende metterlo in
discussione
Consiglio di Stato, sez. VI, decisione 08.03.2004 n. 1080
Attenzione
alle istanze dirette ad ottenere “informazioni” (1)
Salvo che esista una specifica norma di legge, non esiste alcun obbligo
giuridico della PA di fornire informazioni:
Non sono accessibili le informazioni in possesso di una pubblica
amministrazione che non abbiano forma di documento
amministrativo, salvo quanto previsto dal decreto legislativo 30
giugno 2003, n. 196, in materia di accesso a dati personali da parte
della persona cui i dati si riferiscono (art 22, co 4 L 241/1990 )
per «documento amministrativo», ogni rappresentazione grafica,
fotocinematografica, elettromagnetica o di qualunque altra specie
del contenuto di atti, anche interni o non relativi ad uno specifico
procedimento, detenuti da una pubblica amministrazione e
concernenti attività di pubblico interesse, indipendentemente dalla
natura pubblicistica o privatistica della loro disciplina sostanziale
(art 22, c 1 lett d) L 241/1990)
Attenzione
alle istanze dirette ad ottenere “informazioni” (2)
Se la richiesta di informazioni (pur non facendo riferimento all’art 22 L 241/1990 o
al diritto di accesso ai documenti), tuttavia si presta ad essere “letta” come
richiesta di copia di atti/ documenti (quelli che appunto contengono le
informazioni: il documento deve preesistere Consiglio di Stato - Sez. VI - Sent.
04/09/2007 n. 4638), allora l’istanza va trattata come esercizio del diritto di
accesso ed è obbligatorio rispondere.
• Il padre di un alunno vuole “sapere” chi la madre abbia delegato al ritiro da
scuola dei figli (SI: preesiste un documento)
• Il genitore chiede il “nome” della società di assicurazione per la RC della scuola
(SI: preesiste un documento)
• Il genitore vuole sapere “il perché” della valutazione insufficiente del figlio (SI:
preesiste un documento, che si può illustrare a voce, poiché è previsto dalla legge
che le relazioni scuola-famiglia siano anche verbali)
• Il genitore chiede che la scuola “rilasci una dichiarazione” nella quale si attesti a
quanto ammonti il costo degli anni di scuola frequentata dal figlio, per verificare il
suo obbligo alimentare (NO: occorre estrapolare dati)
L’omissione di atti d’ufficio (1)
art 328 cp
Rifiuto di atti d'ufficio. Omissione.
Il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio,
che indebitamente rifiuta un atto del suo ufficio che, per
ragioni di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine
pubblico o di igiene e sanità, deve essere compiuto senza
ritardo, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni.
Fuori dei casi previsti dal primo comma, il pubblico ufficiale
o l'incaricato di un pubblico servizio, che entro trenta giorni
dalla richiesta di chi vi abbia interesse non compie l'atto del
suo ufficio e non risponde per esporre le ragioni del ritardo,
è punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa
fino a euro 1.032. Tale richiesta deve essere redatta in forma
scritta ed il termine di trenta giorni decorre dalla ricezione
della richiesta stessa
L’omissione di atti d’ufficio (2)
cosa dice la giurisprudenza
1) Sussiste il reato di omissione di atti d’ufficio nell’ipotesi in cui un
sanitario addetto al servizio di guardia medica non aderisca alla
richiesta di intervento domiciliare urgente, limitandosi a suggerire al
paziente l’opportunità di richiedere l’intervento del “118” per il
trasporto in ospedale, dimostrando così di essersi reso conto che la
situazione denunciata richiedeva il tempestivo intervento di un
sanitario (Cassazione penale, sezione VI, sentenza 15 settembre 2008, n.
35344)
2) Integra il reato di cui all’art. 328, comma secondo, c.p., la condotta
di un sindaco che omette di rispondere o, comunque, di fornire
congrue giustificazioni nel termine di trenta giorni, a seguito della
richiesta, avanzata da un dipendente comunale, di rimborso delle
spese legali sostenute in un procedimento penale per reati connessi
alla sua funzione e dai quali è stato assolto (Cassazione penale, sezione
VI, sentenza 11 ottobre 2007, n. 37542)
L’omissione di atti d’ufficio (3)
cosa dice la giurisprudenza
3) In tema di omissione di atti di ufficio, dalla lettera del secondo comma dell’art.
328 c.p. si ricava che la facoltà di interpello del privato, cui corrisponde un dovere
di rispondere o di attivarsi da parte del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un
pubblico servizio, è riconosciuta esclusivamente al soggetto che abbia interesse al
compimento dell’atto. Tale interesse non si identifica con quello generale al buon
andamento della Pubblica Amministrazione, che riguarda tutti i consociati, ma in
quello che fa capo a una situazione giuridica soggettiva su cui il provvedimento è
destinato direttamente a incidere
(Cassazione penale, sezione VI, sentenza 29 maggio 2008, n. 21735)
3) La fattispecie di cui al secondo comma dell’art. 328 c.p. è integrata nel momento
in cui decorsi i 30 giorni il pubblico ufficiale non emette il provvedimento o non
risponde per iscritto sulle ragioni del ritardo, costituendo una non scusabile
ignoranza della legge penale la non consapevolezza della necessità di una risposta
scritta o l’eventuale oggettiva complessità della pratica
(Cassazione penale, sezione VI, sentenza 19 novembre 2003, n. 4907)
L’omissione di atti d’ufficio (4)
cosa dice la giurisprudenza
5) In tema di omissioni o rifiuto di atti d'ufficio, la richiesta di cui
all'art. 328 secondo comma cod. pen. assume la natura e la
funzione tipica della diffida ad adempiere: essa deve quindi, con
percepibile immediatezza, essere rivolta a sollecitare il
compimento dell'atto o l'esposizione delle ragioni che lo
impediscono; ed il reato si consuma quando, in presenza di tale
presupposto, sia decorso il termine di trenta giorni senza che l'atto
richiesto sia stato compiuto o senza che il mancato compimento
sia stato giustificato. Ne deriva che il reato stesso non è
configurabile quando la richiesta non sia qualificabile come diffida
ad adempiere, diretta alla messa in mora del destinatario e da
quest'ultimo immediatamente valutabile, per il suo tenore letterale
e per il suo contenuto, come tale; così come avviene, ad esempio,
nel caso di semplice richiesta di informazioni o di chiarimenti o di
sollecitazione della collaborazione del destinatario al compimento
di atti prodromici o strumentali al raggiungimento del fine del
richiedente (Corte Cassazione, Sez. 6, Sentenza n. 8263 del
17/05/2000)
L’omissione di atti d’ufficio (5)
facciamo una prova....
Arriva a scuola la richiesta del marito di una docente, il quale,
per esigenze connesse al giudizio civile di separazione,
chiede di conoscere i dati relativi allo stipendio della
moglie, ivi inclusi i compensi aggiuntivi derivanti dalla
liquidazione del fondo di istituto
Il dirigente scolastico comunica per telefono al richiedente di
non potere aderire alla richiesta per motivi di tutela della
privacy.
Il dirigente scolastico rischia o meno l’imputazione per il reato di
omissione di atti d’ufficio?
Le diffide risarcitorie
istanze che affermano azioni illecite dannose (1)
Si tratta di note (con tono più o meno minaccioso) che chiedono
il risarcimento di danni affermando che il personale della
scuola avrebbe:
Omesso di prestare adeguata vigilanza sugli alunni
Omesso di predisporre gli strumenti di sicurezza doverosi a tutela
del lavoratore
Divulgato a terzi notizie riservate
.............
Le diffide risarcitorie
istanze che affermano azioni illecite dannose (2)
Cosa fare?
1) Se l’attività che l’istante afferma come occasione del danno è
“coperta” da polizza assicurativa RC, è indispensabile
trasmettere l’istanza alla società assicuratrice (con Racc. AR,
alla sede legale, con esplicita/o richiesta/sollecito di
attivazione della polizza) - attenzione al termine di
decadenza/prescrizione dei diritti dell’assicurato
2) E’ irrilevante sul piano giuridico rispondere all’istante – la
sua richiesta ha lo scopo (immediato) di interrompere il
termine di prescrizione del diritto risarcitorio
Le diffide risarcitorie
istanze che affermano azioni illecite dannose (3)
Se si vuole rispondere all’istante,
3) è opportuno limitarsi genericamente ad affermare che non
sussistono nel caso gli elementi di illiceità della condotta
denunciata
4) È opportuno evitare di “raccontare” o “dare spiegazioni” sul
fatto e sulle sue modalità di accadimento
La minaccia dell’istante (1)
Spesso l’istante conclude la sua missiva con la minaccia di:
• adire le vie legali (è clausola di stile innocua)
• Di rivolgersi alla procura della Repubblica o alla Corte dei
Conti (occorre valutare il tono complessivo della missiva, al
fine di verificare che non si tratti di minaccia, penalmente
illecita)
La minaccia dell’istante (2)
Art 336 codice penale: Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale
Chiunque usa violenza o minaccia a un pubblico ufficiale o ad un
incaricato di un pubblico servizio, per costringerlo a fare un atto
contrario ai propri doveri, o ad omettere un atto dell'ufficio o del
servizio, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni .
La pena è della reclusione fino a tre anni, se il fatto è commesso
per costringere alcuna delle persone anzidette a compiere un atto
del proprio ufficio o servizio, o per influire, comunque, su di essa
La minaccia dell’istante (3)
Attenzione: è un reato doloso.
In tema di delitti dei privati contro la P.A., non è
configurabile, per difetto del dolo normativamente
richiesto, né il delitto d'interruzione di pubblico servizio né
quello di minaccia a pubblico ufficiale nella condotta di chi
effettui reiteratemente richieste insistenti d'intervento alla
forza pubblica, minacciando di sporgere denuncia per
omissione d'atti d'ufficio in caso di mancato espletamento
dei compiti istituzionali (Cass., Sez. VI pen, Sent. n. 28738 del
04-07-2008 ud. del 04-07-2008)
La minaccia dell’istante (4)
Art 612-bis Codice penale: Atti persecutori (DL 11/2009 conv in L 38/2009) cd stalking
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a
quattro anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da
cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un
fondato timore per l'incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al
medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le
proprie abitudini di vita.
La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge legalmente separato o divorziato
o da persona che sia stata legata da relazione affettiva alla persona offesa.
La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una
donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all'articolo3 della legge
5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.
Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di
sei mesi. Si procede tuttavia d'ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una
persona con disabilità di cui all'articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il
fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d'ufficio
La minaccia dell’istante (5)
Se la minaccia assume la consistenza del reato (la minaccia a
pubblico ufficiale ex art 336 cp è perseguibile d’ufficio),
allora è obbligatorio per il pubblico ufficiale fare denuncia
alla Procura della Repubblica (art. 361 c.p.)
In questo caso, ciò che va evitato è di utilizzare a propria volta la
minaccia di denuncia come “spauracchio” per ottenere la
cessazione della condotta da parte dell’istante
Infatti, presentare denuncia penale è una facoltà per il privato,
mentre è un obbligo (nei casi di reato perseguibile d’ufficio)
per il pubblico ufficiale
La scuola si sente offesa... (1)
come si tutela l’”onore”?
Onore in senso soggettivo: è il “sentimento del proprio valore
sociale” ed è rimesso all’apprezzamento dell’individuo
stesso,
Onore in senso oggettivo: è rappresentato dal giudizio degli
altri sulle qualità, sulle modo di essere di un individuo
(reputazione e dalla considerazione di cui gode nella
comunità).
Anche gli enti (privati e pubblici) hanno un onore
La scuola si sente offesa... (2)
come si tutela l’”onore”?
Commette il reato di ingiuria (art. 594 c.p.) chi offende l'onore
o il decoro di una persona presente
Commette invece il reato di diffamazione (art. 595 c.p.) chi
offende l'altrui reputazione in assenza della parsona offesa
Commette il reato di calunnia (art. 368 c.p.) chi, con denunzia,
querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso
nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad altra Autorità che
abbia l'obbligo di riferire all'Autorità giudiziaria, incolpa di
un reato una persona che egli sa essere innocente, oppure
simula a carico di una persona le tracce di un reato.
La scuola si sente offesa... (3)
come si tutela l’”onore”?
Si tratta di reati perseguibili querela della persona offesa (art
597 cp).
La querela si propone nel termine perentorio di tre mesi dalla
notizia del fatto costituente reato.
Tale termine comincia a decorrere dalla effettiva conoscenza
del fatto da parte della persona offesa, anche in relazione
alla qualificazione dello stesso come reato ed alla
individuazione dell'autore.
La scuola si sente offesa... (4)
come si tutela l’”onore”?
L’offensività va valutata in relazione al contesto in cui la frase
è pronunciata (una stessa frase può essere offensiva o meno
a seconda del contesto sociale, geografico, ambientale, ecc.),
essendo irrilevante l’esistenza o meno dell’intenzione di
offendere
L’offesa può essere plurioffensiva (offendendo il dipendente
della PA si offende la PA stessa)
La scuola si sente offesa... (5)
Cass. – Sez.V pen – sent. 21/01/2008 N. 3131
Alcune provocazioni dei genitori possono giustificare delle risposte offensive da
parte dei docenti.
Prospettare criteri formativi inappropriati e non convenienti, adoperando
l’epiteto “hitleriano” per qualificare il comportamento professionale
dell’insegnante, non può non considerarsi fatto ingiusto che, per le modalità
di realizzazione, ha le potenzialità per suscitare, nell’immediatezza
dell’accadimento, un giustificato turbamento nell’animo di chi risponde alla
provocazione.
(Nel caso di specie, si trattava di una maestra di scuola elementare che, dopo essere stata
accusata dalla madre di un’alunna di utilizzare “metodi hitleriani d’insegnamento”, le
aveva risposto dicendole che insegnava alla figlia a mentire.
A seguito di tali fatti la docente era stata accusata del reato d’ingiuria di cui all’art. 594 c.p. e
poi assolta in quanto il fatto non costituiva reato, essendo configurabile l’esimente della
provocazione di cui all’articolo 599 c.p.)
La scuola si sente offesa... (6)
Cass. – Sez.V pen – sent. 1/03/2006 N. 11154
In tema di diffamazione è da escludere che sussista il necessario requisito
della divulgazione dell’offesa allorché si presenti un reclamo contro
una determinata persona, affinché siano presi provvedimenti contro
di essa, dirigendolo personalmente al titolare dell’ufficio o al
preposto competente, salvo che esso risulti destinato, obiettivamente
e nelle intenzioni dei proponenti, ad essere riferito o comunicato ad
altri.
(Nel caso di specie alcuni genitori avevano criticato i metodi di un’insegnante
ritenendoli non corretti ed avevano presentato un esposto al Provveditore agli
Studi affermando che questa avrebbe in più di una occasione tenuto
comportamenti arroganti e scorretti nei confronti degli studenti; l'insegnante
aveva ritenuto tali critiche lesive della propria reputazione ed aveva
presentato una denuncia per diffamazione: La Corte, nell’affermare il
principio di cui alla massima, ha rilevato che l’esposto non aveva neppure
vera e propria capacità diffamatoria in quanto, promosso all’interno
dell’istituzione scolastica, era stato inviato, dai soggetti legittimati a farlo,
solo ed esclusivamente all’autorità gerarchicamente superiore deputata al
dovuto controllo)
Nome relatore
Per info e comunicazioni:
[email protected]
www.italiascuola.it
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