Diritto commerciale (4° lezione) Norme di rilievo per il funzionamento delle società Alessandra Zanardo – Ricercatore Universitario Università Ca’ Foscari, Venezia Venezia, 22 gennaio 2014 Sommario • Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici • Società cooperative • Le procedure concorsuali. Fallimento e soluzioni concordate della crisi • La tutela della concorrenza. Diritto antitrust 2 Società con partecipazione dello Stato o di enti pubblici 3 Peculiarità della disciplina applicabile Art. 2449 c.c. (nomina degli organi sociali) Art. 3 l. 12 luglio 2011, n. 120 (Equilibrio tra i generi negli organi delle società a controllo pubblico) 4 a) Lo statuto può conferire allo Stato o agli enti pubblici la facoltà di nominare un numero di amministratori e sindaci proporzionale alla loro partecipazione al capitale sociale (art. 2449 c.c.) 5 N.B.: a)La norma si applica solo alle s.p.a. che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio b)Gli amministratori e i sindaci così nominati possono essere revocati soltanto dagli enti che li hanno nominati c)Essi hanno i diritti e gli obblighi dei membri nominati dall’assemblea 6 Parità di accesso agli organi di amministrazione e controllo nelle società italiane, controllate da pubbliche amministrazioni, ai sensi dell’art. 2359, co. 1 e 2, c.c., non quotate in mercati regolamentati Approvato il d.P.R. attuativo dell’art. 3 l. 120/2011 (d.P.R. 30 novembre 2012, n. 251, entrato in vigore il 12 febbraio 2013) 7 Necessità di contemperare due esigenze diverse: a)nomina riservata e b)composizione degli organi N.B.: Obbligo del rispetto del criterio della gender diversity anche in caso di sostituzione dei componenti degli organi sociali 8 Cosa prevede il Regolamento n. 251/2012 concernente la parità di accesso? 9 Le società devono prevedere, nei propri statuti, che la nomina degli organi di amministrazione e di controllo sia effettuata secondo modalità tali da garantire che il genere meno rappresentato ottenga almeno un terzo dei componenti di ciascun organo* Gli statuti non possono prevedere il rispetto del criterio di riparto tra generi per le liste che presentino un numero di candidati inferiore a tre Qualora risulti un numero non intero di componenti appartenenti al genere meno rappresentato, tale numero è arrotondato per eccesso all’unità superiore La quota di genere si applica anche ai sindaci supplenti 10 Inoltre … Ambito di applicazione temporale: tre mandati consecutivi a partire dal primo rinnovo successivo alla data di entrata in vigore del regolamento Rispetto della quota di almeno 1/5 dei componenti dell’organo in sede di primo mandato Obbligo di comunicare la composizione degli organi sociali al Dipartimento per le pari opportunità (anche in caso di modificazioni della composizione) 11 Monitoraggio e vigilanza sull’applicazione della relativa disciplina normativa Le società sono tenute a comunicare al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità la composizione degli organi sociali entro quindici giorni dalla data di nomina degli stessi (o dalla data di sostituzione in caso di modificazione della composizione in corso di mandato) 12 Nei casi in cui il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità accerti il mancato rispetto della quota di genere nella composizione degli organi sociali, il medesimo diffida la società a ripristinare l’equilibrio tra i generi entro sessanta giorni In caso di inottemperanza alla diffida, il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro delegato per le pari opportunità fissa un nuovo termine di sessanta giorni per adempiere, con l’avvertimento che, decorso inutilmente detto termine, ove la società non provveda, i componenti dell’organo sociale interessato decadono e si provvede alla ricostituzione dell’organo 13 N.B.: 1.Per le società (non quotate) a controllo pubblico il sistema sanzionatorio non prevede sanzioni pecuniarie, non applicabili in assenza di un’espressa previsione in tal senso da parte della norma primaria (cfr. l. n. 120/2011) 2.La segnalazione circa la mancanza di equilibrio tra i generi può essere fatta pervenire al Presidente del Consiglio dei Ministri o al Ministro delegato per le pari opportunità da chiunque vi abbia interesse 14 Negli ultimi anni si sono susseguiti provvedimenti in materia di compensi degli amministratori di società controllate da pubbliche amministrazioni, volti al controllo e contenimento della spesa pubblica (v., da ultimo, d.l. 69/2013) 15 Società cooperative 16 Tratti caratterizzanti delle società cooperative Società con Società a scopo mutualistico capitale variabile Rinvio alla disciplina della s.p.a. (o, su previsione dell’atto costitutivo e a certe condizioni, della s.r.l.) Numero minimo di soci e possesso di specifici requisiti da parte degli stessi per l’ammissione Limiti massimi alla quota di partecipazione 17 Voto capitario ≠ scopo lucrativo Società a capitale variabile con scopo mutualistico iscritte presso l’albo delle società cooperative Scopo mutualistico fornire beni o servizi od occasioni di lavoro ai membri dell’organizzazione a condizioni più vantaggiose di quelle che troverebbero sul mercato (cfr. “ristorni”) 18 Tuttavia, la cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi … se l’atto costitutivo lo prevede … 19 Tipologie di società cooperative Società cooperative a mutualità prevalente Altre società cooperative 20 Società cooperative a mutualità prevalente Svolgono la loro attività prevalentemente in favore dei soci, consumatori o utenti di beni o servizi (cooperative di consumo) [ricavi dalle vendite] Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, delle prestazioni lavorative dei soci (cooperative di lavoro) [costo del lavoro] Si avvalgono prevalentemente, nello svolgimento della loro attività, degli apporti di beni o servizi da parte dei soci (cooperative di produzione e lavoro) [costo della produzione] 21 (segue) Società cooperative a mutualità prevalente Uniche a godere dei benefici fiscali 22 (segue) Altro elemento caratterizzante le cooperative a mutualità prevalente … Limiti di particolare intensità in merito alla destinazione del risultato della gestione [c.d. clausole (statutarie) antilucrative]: limiti nella distribuzione dei dividendi, nella remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori e divieto di distribuire le riserve tra i soci stessi obbligo di devoluzione, in caso di scioglimento della società, dell’intero patrimonio sociale ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione 23 Per tutte le società cooperative … Percentuale di utili netti annuali: da destinare a riserva legale da corrispondere ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione Inoltre, possono essere distribuiti dividendi solo se il rapporto tra il patrimonio netto e il complessivo indebitamento della società è superiore ad un quarto 24 Altri tratti caratterizzanti delle società cooperative 1)Variabilità del capitale e dei soci c.d. principio della porta aperta 2)Numero minimo di soci e possesso di specifici requisiti da parte degli stessi per l’ammissione (indicati nello statuto, unitamente alla procedura di ammissione) 3)Limite massimo alla quota di partecipazione di ciascun socio (100.000 euro)* + altri limiti quantitativi 4)4) Voto capitario (ogni socio cooperatore, salvo talune eccezioni, ha diritto ad un voto, qualunque sia il valore della quota o azioni possedute) 5)Assemblee separate possibilità di una formazione progressiva della volontà assembleare 6)La maggioranza degli amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori o fra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche 25 LE PROCEDURE CONCORSUALI. FALLIMENTO E SOLUZIONI CONCORDATE DELLA CRISI 26 Procedure concorsuali ① Fallimento ② Concordato preventivo ③ Liquidazione coatta amministrativa ① Amministrazione straordinaria “generale” (c.d. legge Prodi bis) Amministrazione straordinaria “speciale” (c.d. legge Marzano) ② 27 Esecuzione collettiva Esecuzione individuale Totalità dei creditori (c.d. universalità soggettiva) Totalità dei beni del debitore (c.d. universalità oggettiva) 28 Presupposti per la dichiarazione di fallimento Presupposto soggettivo Imprenditore commerciale “non piccolo” (art. 1 l. fall.) Presupposto oggettivo Stato di insolvenza (art. 5 l. fall.) 29 Non fallisce … Natura dell’attività Imprenditore agricolo Dimensioni dell’impresa Colui (sia in forma individuale che collettiva) che: - abbia avuto, nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore a euro trecentomila - abbia realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi precedenti o dall’inizio dell’attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore a euro duecentomila - abbia un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila 30 Tuttavia, l’imprenditore agricolo (e quindi le società aventi ad oggetto un’attività agricola) in stato di sovraindebitamento può proporre ai creditori un accordo di composizione della crisi (v. l. 221/2012) 31 Possono essere considerati “piccoli imprenditori” le società commerciali? Sì LA SOCIETÀ FALLISCE SOLTANTO SE ESERCITA ATTIVITÀ COMMERCIALE E SUPERA UNO DEI CRITERI DIMENSIONALI O DI INDEBITAMENTO SOPRA VISTI (ossia ha un attivo patrimoniale superiore a 300.000 euro; o ricavi lordi superiori a 200.000 euro; o un ammontare di debiti superiore a 500.000 euro) 32 Stato di insolvenza (presupposto oggettivo) Incapacità di fronteggiare regolarmente le proprie obbligazioni come situazione di fatto sufficientemente stabile, ove il dato finanziario prevale su quello strettamente patrimoniale (v. eventuali situazioni di illiquidità) 33 N.B.: non si fa luogo alla dichiarazione di fallimento se l’ammontare dei debiti scaduti e non pagati risultanti dall’istruttoria prefallimentare è complessivamente inferiore a euro trentamila 34 Effetti della dichiarazione di fallimento Personali Effetti nei confronti del fallito Patrimoniali Effetti patrimoniali: Perdita dell’amministrazione e della disponibilità dei propri beni Inefficacia degli atti e dei pagamenti eseguiti dal fallito (dopo la dichiarazione di fallimento) I contratti in corso restano sospesi fino alla dichiarazione del curatore di sciogliersi dai medesimi o di subentrarvi, salva diversa previsione di legge 35 Il fallimento delle società a) Il fallimento della società produce il fallimento dei soci, pur se non persone fisiche, illimitatamente responsabili (il patrimonio della società e quello dei soci rimangono distinti) b) Fallisce il socio occulto di società palese c) Fallisce la società occulta Ipotesi in cui è stata occultata l’esistenza del soggetto giuridico, essendosi fatto apparire all’esterno solo un imprenditore individuale 36 Procedure di risoluzione della crisi di impresa “alternative” al fallimento … 37 Concordato preventivo, accordi di ristrutturazione dei debiti, piani di risanamento … Rafforzamento del ruolo dell’autonomia negoziale nella composizione e gestione delle crisi d’impresa 38 a) Concordato preventivo Rientra nell’ambito delle soluzione “concordate”, giudiziali o stragiudiziali, della crisi, dirette ad una sua rapida ed efficiente gestione = procedura concorsuale 39 La procedura di concordato preventivo dovrebbe agevolare la “precoce” emersione della crisi per giungere ad un risanamento dell’impresa, se possibile, o ad una rapida liquidazione dei suoi assets 40 L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un concordato preventivo sulla base di un piano dal contenuto più vario (ristrutturazione dei debiti e soddisfazione dei crediti attraverso qualsiasi forma, suddivisione dei creditori in classi …): N.B.: 1.La domanda per l’ammissione alla procedura deve essere corredata, tra l’altro, di un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta 2.Il piano deve essere accompagnato dalla relazione di un professionista*, designato dal debitore, che attesti la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano medesimo 41 N.B.: a seguito dell’approvazione del c.d. decreto sviluppo (d.l. 83/2012), possibilità per il debitore di presentare domanda di concordato preventivo Incompleta*, al primo manifestarsi della crisi, e di depositare in un secondo momento il piano e la documentazione prescritta c.d. “Concordato in bianco” (v. art. 161, comma 6, l.f.) 42 (segue) L'imprenditore può depositare il ricorso contenente la domanda di concordato unitamente ai bilanci relativi agli ultimi tre esercizi e all'elenco nominativo dei creditori con l'indicazione dei rispettivi crediti, riservandosi di presentare la proposta, il piano e la relativa documentazione entro un termine fissato dal giudice, compreso fra sessanta e centoventi giorni e prorogabile, in presenza di giustificati motivi, di non oltre sessanta giorni 43 (segue) In virtù del recente d.l. 21 giugno 2013, n. 69: Introduzione della facoltà per il Tribunale di nominare il commissario giudiziale già con il decreto con il quale assegna al debitore il termine per la presentazione del piano e della documentazione necessaria per l’ammissione al concordato Rafforzamento degli obblighi informativi periodici che il Tribunale deve disporre e a cui il debitore deve adempiere con periodicità almeno mensile (anche relativi alla gestione finanziaria dell'impresa e all'attività compiuta ai fini della predisposizione della proposta e del piano) 44 Concordato con continuità aziendale o concordato di risanamento La finalità di detta tipologia concordataria è quella di rendere effettivamente compatibile la procedura di concordato con la continuazione dell’attività d’impresa in capo al debitore o a soggetti terzi N.B.:. Necessità di rendere vantaggioso per il debitore il ricorso al concordato, in modo da favorire il raggiungimento di una soluzione molto prima che l’attività cessi ed evitando che l’istituto sia utilizzato con finalità esclusivamente liquidatorie 45 (segue) Disciplina specifica nel caso in cui il piano di concordato preveda la prosecuzione dell’attività di impresa da parte del debitore, la cessione dell’azienda in esercizio ovvero il conferimento dell’azienda in esercizio in una o più società, anche di nuova costituzione. 46 (segue) In particolare: possibilità di prevedere nel piano di concordato una moratoria fino ad un anno dall’omologazione per il pagamento dei creditori privilegiati è previsto che i contratti in corso di esecuzione alla data di deposito del ricorso, anche stipulati con pubbliche amministrazioni, non si risolvano per effetto dell’apertura della procedura è consentito all’impresa – ove siano rispettate talune condizioni – di partecipare a nuove procedure di assegnazione di contratti pubblici 47 Effetti della presentazione del ricorso Dalla data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese e fino al momento in cui il decreto di omologazione del concordato preventivo diventa definitivo, i creditori per titolo o causa anteriore non possono, sotto pena di nullità, iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore Le ipoteche giudiziali iscritte nei novanta giorni che precedono la data della pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato 48 b) Accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f. Rientra nell’ambito delle soluzione “concordate”, giudiziali o stragiudiziali, della crisi, dirette ad una sua rapida ed efficiente gestione ≠ procedura concorsuale (?) 49 Negli accordi di ristrutturazione dei debiti l’accordo tra imprenditore e creditore/i è sottoposto al vaglio dell’autorità giudiziaria solo quando sia già stato espresso il consenso da parte dei creditori Formazione e conclusione dell’accordo si svolgono al di fuori dell’arena giudiziaria 50 Presupposti Presupposto oggettivo: Stato di crisi* Presupposto soggettivo: Imprenditore (oggi anche agricolo!) 51 Presentazione di una domanda, da parte dell’imprenditore in stato di crisi, di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti stipulato con i creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione di un professionista sulla veridicità dei dati aziendali e sull’attuabilità dell’accordo stesso, in particolare con riferimento all’idoneità ad assicurare l’integrale pagamento dei creditori N.B.: I creditori estranei sono assoggettati ad una moratoria legale di 120 giorni 52 Protezione automatica del patrimonio, funzionale all’attuazione dell’accordo … 53 Effetti della pubblicazione dell’accordo nel registro delle imprese Proposta di accordo Divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive e divieto di acquisire titoli di prelazione se non concordati Inoltre (cfr. art. 182-bis, comma 6, l.f.): anticipazione del divieto alla fase delle trattative e, quindi, ad una fase precedente alla formalizzazione dell’accordo effetto dalla pubblicazione dell’istanza di sospensione nel registro delle imprese 54 Promozione dell’erogazione di nuovi finanziamenti all’impresa in difficoltà I finanziamenti (in qualsiasi forma effettuati) erogati in esecuzione di un concordato preventivo o di un accordo di ristrutturazione dei debiti omologato; i finanziamenti-ponte, concessi nella fase precedente al deposito della domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo o della domanda di omologazione dell’accordo, in funzione della presentazione della domanda stessa sono prededucibili ex art. 111 l.f. (in caso di successivo fallimento) 55 (segue) Facoltà dell’imprenditore che presenta una domanda di ammissione al concordato preventivo [con continuità aziendale, nel secondo caso], di omologazione di un accordo di ristrutturazione dei debiti o una proposta di accordo di chiedere al tribunale: di essere autorizzato a contrarre finanziamenti prededucibili, purché detti finanziamenti siano funzionali alla migliore soddisfazione dei creditori di essere autorizzato a pagare crediti anche anteriori per prestazioni di beni o servizi, ove essenziali per la prosecuzione della attività di impresa e funzionali ad assicurare la migliore soddisfazione dei creditori (+ esenzione da revocatoria fallimentare) 56 Benefici di natura fiscale Estensione agli accordi di ristrutturazione del trattamento degli artt. 88 e 101 t.u.i.r. (già previsto per il concordato preventivo): Deducibilità automatica delle perdite su crediti La riduzione dei debiti dell’impresa non costituisce sopravvenienza attiva (per la parte che eccede le perdite, pregresse e di periodo, di cui all’art. 84 t.u.i.r.) 57 Fino al primo trimestre del 2011 ancora limitata utilizzazione, nella prassi, degli accordi di ristrutturazione dei debiti [fonte Assonime: 2012] E in futuro, a seguito degli ultimi, rilevanti interventi normativi? 58 LA TUTELA DELLA CONCORRENZA DIRITTO ANTITRUST 59 Il diritto antitrust si propone di creare un complesso di norme che impedisca al sistema economico di passare da un assetto concorrenziale ad un assetto oligopolistico o monopolistico (in modo, cioè, da evitare che esso evolva in senso anticoncorrenziale), e di regolare i comportamenti degli operatori economici in mercati monopolistici e oligopolistici, facendo sì che il loro comportamento sia il più vicino possibile al comportamento di soggetti che si muovono in una situazione di concorrenza Finalità: effettuare interventi di riequilibrio del mercato 60 Mercato geografico rilevante Legge 10 ottobre 1990, n. 287 (e successive modificazioni) La disciplina nazionale si applica ad accordi e comportamenti che svolgano effetti anticoncorrenziali nel mercato nazionale e non interessino il mercato comunitario (di solito si tratta di parti del mercato nazionale, anche molto circoscritte, nelle quali le condizioni di concorrenza sono sufficientemente omogenee e che possono essere tenute distinte dalle zone geografiche contigue perché in queste ultime le condizioni di concorrenza sono sensibilmente diverse) ambito residuale di applicazione della disciplina nazionale 61 Ambito soggettivo di applicazione IMPRESE Nozione più ampia rispetto a quella dettata dall’art. 2082 c.c.: comprende ogni entità impegnata in attività commerciali, quale che sia la sua forma organizzativa e a prescindere dallo scopo lucrativo o meno (la disciplina è stata applicata, ad es., alla S.I.A.E, all’amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato, ad amministratori di condomini, ordini professionali, a Federazioni sportive …). N.B.: La disciplina antitrust si applica – entro certi limiti – sia alle imprese private che a quelle pubbliche o a prevalente partecipazione statale 62 A livello nazionale l’organo di controllo del diritto antitrust è l’AGCM (Autorità Garante della concorrenza e del mercato), a livello comunitario la Commissione europea 63 FATTISPECIE RILEVANTI Intese restrittive della concorrenza comportamenti bilaterali o plurilaterali, di natura sostanzialmente contrattuale, aventi per oggetto o per effetto una riduzione della concorrenza Abuso di posizione dominante comportamenti restrittivi della concorrenza assunti unilateralmente da soggetti in posizione monopolistica od oligopolistica Concentrazioni restrittive della concorrenza operazioni che provocano la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante, per lo più riducendo il numero degli operatori indipendenti di un certo settore 64 Intese restrittive della concorrenza art. 2 l. 287/90 (cfr. 101 TFUE) “Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente il gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” N.B.: per intese si intendono gli accordi e/o le pratiche concordate tra imprese, nonché le deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari 65 Elementi costitutivi della fattispecie: L’alterazione “consistente” del gioco della concorrenza nel mercato nazionale* Alterazione come oggetto o effetto dell’intesa In tale caso gli accordi, le pratiche concordate, le deliberazioni sono nulli *Irrilevanza delle intese minori, rispetto alle quali vige un principio di liceità (si considerano utilizzabili, a tal fine, i criteri percentuali elaborati a livello comunitario) e di quelle effimere, ossia di durata molto breve 66 Tre forme di cooperazione: ① Accordi tra imprese (manifestazione della comune volontà delle imprese di comportarsi sul mercato in un determinato modo, ancorché priva di vincolatività giuridica) ② Deliberazioni di consorzi, associazioni di imprese ed altri organismi similari (decisioni di ogni tipo di organizzazione tra imprese capaci di determinare un comportamento coordinato delle imprese aderenti, anche in forma di “raccomandazioni”) ③ Pratiche concordate (consapevole collaborazione tra imprese a danno della concorrenza che non presenti i requisiti di un vero e proprio accordo tutte le ipotesi in cui due o più imprese allineano i propri comportamenti negli stessi termini in cui ciò avverrebbe a seguito della stipula di un preciso impegno o dell’emanazione di una deliberazione di associazioni di imprese regola di chiusura) 67 L’art. 2 prende in considerazione taluni comportamenti “tipici” di intese illecite (ad es. fissare, direttamente o indirettamente, i prezzi d’acquisto o di vendita, ripartire i mercati …) 68 Esenzioni: L’Autorità può autorizzare, con proprio provvedimento, per un periodo limitato, intese o categorie di intese vietate che diano luogo a miglioramenti nelle condizioni di offerta sul mercato, purché siano rispettate talune condizioni espressamente elencate dalla legge 69 Mercato merceologicamente rilevante … Effettiva sostituibilità o intercambiabilità dei prodotti o servizi 70 Programmi di clemenza strumento “premiale” per le imprese che denunciano le intese alle quali partecipano Valorizzazione del contributo delle imprese che denunciano l’intesa attraverso la non imposizione alle stesse della sanzione o la sua riduzione, in base alla tempestività e alla qualità delle informazioni fornite 71 Abuso di posizione dominante Si potrebbe dire che un’impresa detiene una posizione dominante quando può comportarsi in modo significativamente indipendente dai concorrenti e dai consumatori 72 Il legislatore guarda con preoccupazione alle posizioni dominanti, ma regola diversamente le posizioni dominanti nuove (v. disciplina delle concentrazioni) da quelle esistenti In altre parole, il diritto antitrust non prevede operazioni di deconcentrazione: a chi già si trova in una posizione dominante vengono imposti degli obblighi di comportamento, al fine di evitare che l’impresa in posizione dominante traduca il proprio potere di mercato in comportamenti lesivi dei concorrenti e dei consumatori DIVIETO DI ABUSO DI POSIZIONE DOMINANTE 73 Art. 3 l. 287/90 (cfr. 102 TFUE): vietato l’abuso da parte di una o più imprese di una posizione dominante all’interno del mercato nazionale o in una sua parte rilevante” “È N.B.: Il TFUE e la l. 287/90 non vietano l’assunzione di una posizione dominante, ma solo lo sfruttamento abusivo della stessa (ad es., imponendo prezzi d’acquisto sproporzionati o predatori) 74 Elencazione di taluni comportamenti “tipici” (ad es. imporre, direttamente o indirettamente, i prezzi di acquisto, di vendita, impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o gli accessi al mercato) (clausola generale + tipicamente indicati) elenco di comportamenti 75 Il principale indicatore – ma non l’unico – dell’esistenza di una posizione dominante (c.d. test di dominanza) è la QUOTA DI MERCATO detenuta dall’impresa in considerazione Oggi si ritiene sempre esistente in caso di una quota di mercato superiore al 70%; se la quota di mercato è compresa tra il 70% e il 50%, si presume una posizione dominante, ma l’impresa può provare che esiste comunque una concorrenza effettiva; se la quota di mercato è compresa tra il 50% e il 30%, v’è un forte indizio di una posizione dominante; se è inferiore al 30%, si presume l’inesistenza di una posizione dominante … esistenza di altri indizi rivelatori dotati di particolare rilevanza … 76 Le concentrazioni artt. 5 e 6 l. 287/90 (cfr. Reg. 139/2004/CE) Si ha una concentrazione quando si produce una modifica duratura del CONTROLLO su una o più imprese* a seguito: ① fusione di due o più imprese; ② acquisizione (diretta o indiretta) del controllo dell'insieme o di parti di una o più imprese da parte di uno o più soggetti in posizione di controllo di almeno un'impresa ovvero da una o più imprese (ciò può avvenire sia mediante acquisto di azioni o di elementi del patrimonio, sia mediante contratto o qualsiasi altro mezzo) ③ costituzione di un'impresa comune da parte di due o più imprese, attraverso la costituzione di una nuova società (l’impresa comune deve essere capace di operare autonomamente sul mercato, cui normalmente si accompagna l’intento delle imprese madri di cessare un’attività diretta nello stesso settore ) 77 In linea di principio, ogni operazione di concentrazione, riducendo il numero degli operatori, incide negativamente sugli assetti del mercato e questo effetto è di per sé valutato negativamente dal diritto antitrust 78 Atteggiamento più benevolo, per i possibili effetti positivi delle concentrazioni Diversamente dalle intese, le concentrazioni NON sono vietate: la disciplina è incentrata su una valutazione anticipata degli effetti che l’operazione avrebbe verranno vietate le sole operazioni di concentrazione che comportino la costituzione o il rafforzamento di una posizione dominante sul mercato nazionale in modo da eliminare o ridurre in modo sostanziale e durevole la concorrenza 79 Per l’applicazione della disciplina contenuta nella l. 287/90 deve trattarsi di operazioni di concentrazione di interesse esclusivamente nazionale (diversamente, ossia alle concentrazioni di interesse comunitario, si applica la disciplina comunitaria) Una concentrazione alternativamente: è di interesse nazionale quando, a) il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'insieme delle imprese interessate è superiore a 482 milioni di euro; b) il fatturato totale realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui è prevista l'acquisizione è superiore a 48 milioni di euro N.B.: le soglie minime, annualmente aggiornate dall’AGCM, sono comunque piuttosto basse 80 Le operazioni di concentrazione devono essere preventivamente comunicate all'Autorità qualora superino i livelli (alternativi) di fatturato totale realizzato a livello nazionale precedentemente visti Al termine dell’istruttoria… le concentrazioni che non ostacolino in modo sostanziale e durevole una concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una parte rilevante di esso sono autorizzate dalla AGCM le concentrazioni che ostacolino in modo sostanziale e durevole una concorrenza effettiva nel mercato nazionale o in una parte rilevante di esso sono vietate dalla AGCM (l’Autorità può, tuttavia, autorizzarle prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze, ad es. un’operazione può essere autorizzata subordinatamente alla cessione a terzi di un impianto o di un ramo d’azienda dell’impresa acquisita) 81 Grazie dell’attenzione 82