Settembre 2013
Diritto Fallimentare
Il diritto fallimentare è l’insieme delle regole che disciplinano le
procedure c.d. concorsuali e sono contenute nel r.d. 16 marzo 1942, n.
267 (c.d. legge fallimentare), nel D. lgs. 8 luglio 1999, n. 270, nel codice
civile e di procedura civile e in alcune leggi speciali.
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Procedure Concorsuali
Strumenti di composizione coattiva dei rapporti fra imprenditoredebitore e suoi creditori, attraverso la formazione di un patrimonio
separato e la gestione officiosa di esso da parte di una autorità neutra, in
chiave
di
realizzazione
della
responsabilità
patrimoniale
dell’imprenditore-debitore.
PAR CONDICIO CREDITORUM
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Procedure concorsuali previste dalla legge italiana
Fallimento
Concordato Preventivo
Liquidazione coatta amministrativa
Amministrazione straordinaria delle grandi imprese insolventi
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Classificazione delle procedure concorsuali
1. esecutivo - satisfattive, quando il soddisfacimento dei creditori ha
luogo all’interno della procedura (fallimento, LCA, AS con indirizzo di
recupero)
2. non esecutivo - satisfattive, quando il soddisfacimento dei creditori
ha luogo dopo la chiusura della procedura (AS con indirizzo di
ristrutturazione)
3. liquidative - dissolutive (non esistono più post riforma 2007)
4. conservative:
I.
risanamento, quale ripristino dell’equilibrio patrimoniale
dell’impresa (AS con indirizzo di ristrutturazione)
II. recupero, quale recupero-riorganizzazione dei complessi
produttivi, in funzione della successiva cessione a terzi
(fallimento, AS, LCA)
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Caratteristiche differenziali delle varie procedure
I.
Natura: il fallimento e il concordato preventivo sono procedure
giudiziali, la liquidazione coatta amministrativa è una procedura
amministrativa, l’amministrazione straordinaria è una procedura
mista
II. Presupposti soggettivi e oggettivi: presupposti tendenzialmente
comuni sono la qualità di imprenditore commerciale e lo stato di
insolvenza, tuttavia per le procedure diverse dal fallimento sono
richiesti o possibili requisiti o condizioni ulteriori o differenti
III. Iniziativa: in alcuni casi è plurima (fallimento, LAC, AS “comune”), in
altri ristretta alla sola iniziativa dello stesso debitore (concordato
preventivo, AS “speciale”)
IV. Struttura: alcune procedure (CP) si caratterizzano per una
componente pattizia accanto a quella autoritativa
V. Finalità
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Caratteristiche generali del fallimento
1. Concorsualità: il patrimonio del fallito è a disposizione di tutti i
creditori, cui è riservato un trattamento paritario
2. Universalità: il fallimento si estende a tutte le posizioni giuridiche
soggettive, attive e passive, del fallito
3. Ufficiosità: può essere dichiarato anche su iniziativa del PM
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Caratteristiche della procedura esecutiva nel fallimento
1. Il fallimento apre un’espropriazione generale sui beni del debitore
2. La sentenza dichiarativa di fallimento pone tutti i vincoli di
indisponibilità
3. Il patrimonio aggredibile è più esteso di quello sottoponibile ad
esecuzione singolare;
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Fallimento
1. Chi può accedervi: Impresa commerciale
2. Presupposti:
I. insolvenza
II. soglie di fallibilità
III. ammontare minimo di debiti
3. Chi propone il rimedio: Impresa, creditori, PM
4. Ruolo dell’AG:
I. tribunale dichiara il fallimento
II. tribunale, giudice delegato e curatore sono organi del fallimento
5. Durata: Non è previsto un termine
6. Caratteristiche essenziali: La società perde la gestione dell’impresa, che
viene liquidata per soddisfare i creditori
7. Ruolo dei creditori: Devono insinuarsi al passivo e sono soddisfatti
coattivamente secondo le regole del concorso
8. Effetti generali per i creditori:
I. scadenza dei crediti pecuniari
II. blocco azioni esecutive e cautelari
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III. soddisfazione in concorso
Statistiche andamento dei fallimenti
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Statistiche fallimenti per forma giuridica
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Statistiche fallimenti area geografica
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Concordato Preventivo
1. Chi può accedervi: Impresa commerciale
2. Presupposti:
I. crisi o insolvenza
II. superamento di una soglia di fallibilità
3. Chi propone il rimedio: Impresa
4. Ruolo dell’AG:
I. Tribunale, giudice delegato e commissario giudiziale sono
organi del fallimento
II. il tribunale omologa il concordato
5. Durata: Dalla domanda alla omologazione, termine perentorio di 6
mesi (prorogabile di altri 2)
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Concordato Preventivo
6. Caratteristiche essenziali:
I. Libertà di contenuto del piano di concordato finalizzato alla
liquidazione
II. Possibile trattamento articolato dei crediti privilegiati e loro
pagamento parziale
7. Ruolo dei creditori: Una maggioranza di creditori approva il piano
vagliato dal tribunale
8. Effetti generali per i creditori:
i. dalla presentazione della domanda:
1. scadenza dei crediti pecuniari
2. blocco azioni esecutive e cautelari
ii. dopo l’omologa il piano vincola anche i creditori dissenzienti
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Statistiche sul Concordato Preventivo
Domande di concordato preventivo:
1.100 nell’anno 2012 (+18% rispetto al primo trimestre 2011)
473 nel primo trimestre del 2013 (+ 76% in più rispetto al 2012)
Domande di concordato preventivo con riserva:
2.700 dall’entrata in vigore della riforma
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Statistiche istanze di concordato post-riforma
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Statistiche imprese in Concordato Preventivo
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Liquidazione Coatta Amministrativa
1. Chi può accedervi: Imprese settoriali, anche non commerciali, vigilate da
2.
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4.
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6.
7.
8.
autorità esterne
Presupposti:
I. insolvenza
II. violazioni di norme o provvedimenti amministrativi
III. pubblico interesse
Chi propone il rimedio: Autorità di vigilanza
Ruolo dell’AG: Tribunale accerta l’insolvenza dell’impresa
Durata: Non è previsto un termine
Caratteristiche essenziali: Sostituisce il fallimento per particolari attività di
impresa
Ruolo dei creditori: Devono chiedere l’ammissione allo stato passivo e sono
soddisfatti secondo le regole del concorso
Effetti generali per i creditori: effetti analoghi al fallimento:
I. scadenza dei crediti pecuniari
II. blocco azioni esecutive e cautelari
III. soddisfazione in concorso
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Amministrazione Straordinaria
1. Chi può accedervi: Impresa commerciale grandissima (elevato numero di
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dipendenti e debiti ingentissimi)
Presupposti:
I. insolvenza;
II. numero di dipendenti e debiti: limiti fissati dalla legge
Chi propone il rimedio: Impresa, creditori, tribunale, PM
Ruolo dell’AG: Tribunale dichiara insolvenza e nomina il giudice delegato e il
commissario giudiziale in seguito, se ritiene possibile il risanamento;
dichiara aperta la procedura, altrimenti dichiara il fallimento
Durata: Non è previsto un termine
Caratteristiche essenziali: Recupero e risanamento delle grandi realtà
industriali insolventi
Ruolo dei creditori: Devono insinuarsi al passivo e sono soddisfatti secondo
le regole del programma di recupero
Effetti generali per i creditori: effetti analoghi al fallimento:
I. scadenza dei crediti pecuniari
II. blocco azioni esecutive e cautelari
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III. soddisfazione in concorso
Statistiche procedure non fallimentari
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Statistiche imprese non più operative
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Le tre novità legislative
in materia di crisi d’impresa e sovraindebitamento
Concordato preventivo “con riserva”
Riforma degli Accordi di ristrutturazione dei debiti
Procedimenti di crisi da sovra indebitamento
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Concordato Preventivo con riserva
Art. 161, comma 6 e ss., L.F.
Commi aggiunti dall'art. 33, comma 1, lett. b), n. 4), D.L. 22 giugno 2012,
n. 83, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, in
vigore dall’11 settembre 2012 e successivamente modificato dall’ art. 82,
comma 1, lett. a) e b), D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con
modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98.
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Contenuto del ricorso
Il debitore deve presentare con il ricorso:
a) relazione sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria
dell'impresa
b) stato analitico ed estimativo delle attività e l'elenco nominativo dei
creditori
c) titolari dei diritti reali o personali su beni di proprietà o in possesso
del debitore;
d) il valore dei beni e i creditori particolari degli eventuali soci
illimitatamente responsabili
e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei
tempi di adempimento della proposta
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Mancata presentazione della proposta definitiva
Quale sanzione per il mancato deposito della proposta definitiva, entro il
termine assegnato dal giudice, il Tribunale convoca il debitore in camera
di consiglio per la dichiarazione di inammissibilità della domanda.
Su istanza dei creditori o del PM, il Tribunale dichiara il fallimento del
debitore, qualora ne siano accertati i presupposti previsti dalla legge
La domanda è altresì inammissibile quando il debitore, nei due anni
precedenti, ha presentato altra domanda di concordato con riserva alla
quale non abbia fatto seguito l'ammissione alla procedura di concordato .
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Improcedibilità della domanda
Qualora il commissario giudiziale accerti che il debitore ha
i.
occultato o dissimulato parte dell'attivo
ii. dolosamente omesso di denunciare uno o più crediti
iii. esposto passività insussistenti o commesso altri atti di frode
deve riferirne immediatamente al tribunale, che può dichiarare
improcedibile la domanda.
Su istanza dei creditori o del PM, il Tribunale dichiara il fallimento del
debitore, qualora siano accertati i presupposti previsti dalla legge
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Effetti della pubblicazione nel Registro delle imprese
a) effetto inibitorio – a pena di nullità – delle iniziative esecutive o
cautelari dei creditori
b) inefficacia relativa di nuovi diritti di prelazione
c) inefficacia retroattiva delle ipoteche giudiziali iscritte nei novanta
giorni precedenti alla pubblicazione
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Attività del debitore
Dalla data di deposito del ricorso all’apertura del concordato, il debitore
può compiere:
1. atti urgenti di straordinaria amministrazione, previa autorizzazione
del tribunale
2. atti di ordinaria amministrazione
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Concordati a confronto
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Accordi di ristrutturazione dei debiti
Istituto introdotto con la legge n. 80 del 2005 e modificato dal D.lgs. n.
5/2006, dal D. Lgs. 169/2007 e, infine, modificato ed integrato dalla legge
134/2012.
Strumento che favorisce la composizione giudiziale o stragiudiziale del
contenzioso con i creditori, al fine di proseguire l’attività imprenditoriale
e favorire contestualmente la soddisfazione dei creditori medesimi,
anche con una riduzione dell’importo agli stessi riconosciuto.
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Caratteristiche
Differentemente dalle procedure concorsuali:
i.
Non vi è una fase di ammissibilità della procedura
ii. Non sono nominati di organi concorsuali
iii. Non si realizza lo spossessamento dei beni né una limitazione dei
poteri di direzione e gestione dell’attività di impresa
iv. Vincolano soltanto i creditori aderenti
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Presupposti
1. Fase stragiudiziale: accordo con i creditori che rappresentano
almeno il 60% dei crediti
2. Fase giudiziale: deposito dell’accordo dinanzi al tribunale con la
richiesta di omologazione, unitamente ad una relazione dettagliata
redatta da un professionista sulla idoneità ad assicurare il regolare
pagamento dei creditori estranei all’accordo nei termini previsti dalla
legge.
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Giudizio di omologazione
Il tribunale procede all’omologazione dell’accordo:
i.
se non vi sono opposizioni, previa valutazione della coerenza e
completezza della relazione del professionista, esprimendo un
giudizio di mera fattibilità giuridica
ii. se vi sono opposizioni, previa verifica anche dell’attendibilità sul
piano fattuale dell’accordo
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Accordo di ristrutturazione "con riserva” L. 134/2012
Medesimo effetto inibitorio e sospensivo delle azioni cautelari o
esecutive dei creditori, depositando presso il tribunale una domanda
contenente:
1. una proposta di accordo;
2. un’autocertificazione sulle trattative con i creditori che rappresentano
almeno il sessanta per cento dei crediti;
3. una dichiarazione del professionista;
4. la documentazione richiesta per presentare domanda di concordato
con riserva
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Procedimenti di composizione della crisi da
sovraindebitamento e di liquidazione del patrimonio
L. 27 gennaio 2012, n. 3, modificata dall'art. 18, comma 1, lett. a), D.L. 18
ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla L. 17 dicembre
2012, n. 221
“Sovraindebitamento”: la situazione di perdurante squilibrio tra le
obbligazioni assunte e il patrimonio prontamente liquidabile per farvi
fronte, che determina la rilevante difficoltà di adempiere le proprie
obbligazioni, ovvero la definitiva incapacità di adempierle regolarmente
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Destinatari
La procedura è diretta a:
1. Debitori non assoggettabili a procedure concorsuali
2. Debitori che non esercitano attività commerciali o che, svolgendola,
non raggiungano la soglia ex art. 1 l. fall.
3. Debitori imprenditori agricoli
4. Debitore - Consumatore: il debitore persona fisica che ha assunto
obbligazioni esclusivamente per scopi estranei
imprenditoriale o professionale eventualmente svolta.
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all'attività
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Contenuto della domanda e della proposta
Domanda e proposta assumono la forma del ricorso giudiziale e devono
contenere:
1.
2.
3.
4.
5.
l’elenco dei creditori, con indicazione delle somme dovute
l’elenco dei beni posseduti
gli atti di disposizione effettuati negli ultimi 5 anni
le dichiarazioni dei redditi degli ultimi 3 anni
(se imprenditore) le scritture contabili degli ultimi 3 esercizi
Alla proposta del piano del consumatore va altresì allegata una relazione
particolareggiata dell’organismo di composizione della crisi
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Omologazione dell’accordo
Consenso di creditori rappresentanti almeno il 60% dei crediti
Il giudice omologa l’accordo e ne dispone l’immediata pubblicazione
quando, risolte le contestazioni eventualmente sollevate dai creditori, ha
verificato la suddetta percentuale e l’idoneità del piano ad assicurare il
pagamento dei crediti
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Effetti dell’omologazione del piano
i.
Divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive individuali o
cautelari ed è interdetto, altresì, l’acquisto di diritti di prelazione sul
patrimonio del debitore
ii. Il piano omologato è obbligatorio per tutti i creditori anteriori e a
quelli posteriori è preclusa qualsiasi iniziativa esecutiva
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Ruolo dei creditori