Ammortizzatori Sociali in deroga Nuove regole di concessione per gli anni 2014-2015 Firenze, 11 dicembre 2014 1 Principale Normativa di riferimento - Decreto Interministeriale 83473 del 1 agosto 2014; - Circolare Regione Toscana del 4 agosto 2014; - Circolare Ministero del lavoro n.19 del 11/09/2014; - Accordo Quadro Regione Toscana e Parti Sociali del 05/11/2014; - Nota MLPS del 24/11/2014; - DGR n.1120 del 1 dicembre 2014. 2 CIGD (1) Tra le principali novità si segnala: - Possono richiedere la CIGD solo le imprese di cui all’art.2082 del codice civile; In nessun caso il trattamento di CIGD può essere concesso in caso di cessazione dell’attività dell’impresa o di parte della stessa; L’anzianità aziendale minima dei lavoratori per poter accedere alla cassa integrazione passa da 90gg a 8 mesi nel 2014 e 12 mesi a partire dal 2015; L’azienda deve aver previamente utilizzato gli strumenti ordinari di flessibilità: ferie residue e maturate, permessi, banca ore ecc., sono da escludersi le ferie programmate che coincidono ad esempio con le chiusure aziendali; 3 CIGD (2) - E’ obbligatorio stipulare il verbale di esame congiunto fra l'azienda e i rappresentanti sindacali antecedentemente all'inizio del periodo di CIGD richiesto; - Nel caso in cui non si realizzi la consultazione sindacale per mancata presentazione delle parti, non potrà essere presentata richiesta di CIGD. L’azienda potrà però chiedere alla Provincia la convocazione al fine della sottoscrizione dell’esame congiunto in sede istituzionale; - Nel caso in cui la consultazione sindacale si concluda con un verbale di "mancato accordo" l’azienda potrà presentare domanda di cig in Regione, la quale provvederà ad approfondire e valutare le motivazioni del mancato accordo tramite convocazione delle parti in sede istituzionale. Per l’approvazione della domanda sarà comunque necessario il raggiungimento dell’accordo. 4 CIGD (3) - Viene reintrodotta la possibilità di scegliere anche la modalità di pagamento "a conguaglio"; - In relazione a ciascuna unità produttiva, il trattamento salariale in deroga può essere concesso per un periodo complessivo non superiore a 11 mesi nell'anno 2014 (corrispondenti a giorni 334 di calendario) e 5 mesi nell'anno 2015 (corrispondenti a giorni 148 di calendario); - Per l’imprese soggette alla disciplina CIGO, CIGS e fondi bilaterali, il ricorso alla deroga è disposto solo in casi di eccezionalità, legati alla necessità di salvaguardia dei livelli occupazionali e in presenza di concrete prospettive di ripresa dell’attività produttiva. 5 CIGD (3bis) - Per la gestione del periodo transitorio, relativo ad accordi stipulati tra il 4 di agosto ed il 9 di novembre 2014, il limite massimo degli 11 mesi concedibili nel corso del 2014 per singola unità produttiva, viene conteggiato sommando tutti i periodi effettivamente fruiti dall’azienda nel corso del 2014. - Per gli accordi stipulati a partire dal 10 di novembre 2014 si fa riferimento ai periodi complessivamente concessi nel corso dell’anno e non più ai periodi effettivamente fruiti. 6 CIGD (4) - La domanda di CIGD deve essere presentata, in via telematica, all’Inps e alla Regione, corredata dell’accordo, entro 20 giorni dalla data in cui ha avuto inizio la sospensione o riduzione dell’orario di lavoro. In caso di presentazione tardiva della domanda, il trattamento di CIGD decorre dall’inizio della settimana anteriore alla data di presentazione della domanda. - L’impresa deve presentare mensilmente all’Inps i modelli per l’erogazione del trattamento entro e non oltre il 25° giorno del mese successivo a quello di fruizione del trattamento. 7 Mobilità in deroga (1) - Possono accedere alla mobilità in deroga i lavoratori disoccupati ai sensi del D.lgs 181/00, che risultino privi dei requisiti per accedere ai trattamenti di mobilità ordinaria, alle indennità ASpI e MiniASpi, all’Indennità di disoccupazione agricola con requisiti ordinari e ridotti. - Non è più possibile accedere alla mobilità in deroga a seguito della conclusione dei trattamenti di mobilità ordinaria, ASpI, MiniASpI e disoccupazione agricola. 8 Mobilità in deroga (2) - Per i lavoratori che hanno già beneficiato della mobilità in deroga per un periodo inferiore a tre anni o che non ne hanno mai beneficiato la durata del trattamento massima è di 7 mesi nell'anno 2014 e 6 mesi negli anni 2015 e 2016. Per coloro invece che hanno già beneficiato del trattamento per almeno tre anni, la limitazione è di massimo 5 mesi nel 2014, e non potranno più accedere alla mobilità in deroga dall'anno 2015. - A decorrere dal 1° gennaio 2017 il trattamento di mobilità in deroga non può essere più concesso. 9 Mobilità in deroga (3) - I lavoratori interessati devono presentare, a pena di decadenza, la relativa istanza alla Regione e ad Inps entro 60 giorni dalla data di licenziamento o dalla scadenza della precedente prestazione fruita, ovvero, se posteriore, dalla data del decreto di concessione della prestazione. 10 Serie storica – domande CIGD Dal 4 maggio 2009 al 10 dicembre 2014 risultano elaborate ed inserite nel sistema informativo regionale 73,702 richieste di CIG in deroga, che registrano un calo nel 2014 dopo I picchi registrati nei due anni precedenti. 11 Serie storica – ore CIGD Anche per le ore di CIGD richieste, che complessivamente ammontano a più di 91 milioni dal 2009 ad oggi, si registra una notevole diminuzione nel 2014 rispetto ai tre anni precedenti. 12