NOVITÀ ONERI DETRAIBILI E DEDUCIBILI N. 10 17.03.2015 • • • • • • • • • Spese sanitarie Spese sanitarie per portatori di handicap Interessi passivi su mutui Recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo Agevolazioni per il risparmio energetico Detrazione per canoni di locazione Erogazioni liberali Premi di assicurazione Deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni destinate alla locazione Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Spese sanitarie La maggior parte dei contribuenti, per le spese sanitarie, fruisce della detrazione d’imposta del 19%, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR. “c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [euro 129,11; n.d.r.]. Dette spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica, diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario. ...omissis... La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni [euro 15.493,71; n.d.r.] annue. Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in sede di ritenuta”. L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato in varie circolari che, nel caso in cui risulti incerto l’inquadramento di una spesa sanitaria in una delle tipologie di cui all’articolo 15, comma 1, lettera c), TUIR, si deve far riferimento ai Provvedimenti del Ministero della Salute che contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni specialistiche. Si fornisce di seguito una tabella riassuntiva delle spese sanitarie. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info TABELLA RIASSUNTIVA SPESE SANITARIE Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità 19%. Nessuno, ma va applicata una franchigia di 129,11 euro. Nessun limite massimo di beneficio. Se la somma delle spese sanitarie e delle: spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla Beneficio massimo spesa pubblica, sostenute per familiari non a carico; spese mediche per soggetti portatori di handicap, sono di importo superiore a € 15.493,71 possono essere rateizzate in 4 quote di pari importo. Requisiti soggettivi Soggetti fiscalmente a carico Nessuno. L'onere è detraibile. Ne usufruisce il soggetto che ha pagato la spesa. La documentazione richiesta è la seguente: medicinali e ticket sui farmaci: scontrino parlante o fattura, attestanti natura, qualità e quantità del prodotto ed il codice fiscale del destinatario; prestazioni mediche e certificati medici (uso sportivo, rinnovo patente, visite legali, etc.): ricevuta fiscale o fattura rilasciata dal medico, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; analisi, esami, terapie: ricevuta rilasciata dalla struttura Documentazione sanitaria presso il quale è stata eseguita la prestazione, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN; prestazioni sanitarie riabilitative (infermieri, logopedisti, etc.): ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore e prescrizione medica; cure termali e prestazioni rese da dietisti, fisioterapisti, chiropratici: fattura/ricevuta della struttura/professionista che ha eseguito la prestazione e prescrizione medica; acquisto/affitto di protesi sanitarie: o fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto esercente l'arte ausiliaria della professione sanitaria; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info o scontrino fiscale con attestazione del soggetto autorizzato all'esercizio di arte ausiliaria dalla quale si evinca che l'acquisto della protesi serve per sopperire una patologia del contribuente o dei familiari a carico; o fattura o scontrino, corredato da prescrizione medica o autocertificazione attestante la necessità della protesi per il contribuente o per i familiari a carico; attrezzature sanitarie: → ricevuta fiscale/fattura della farmacia o esercizio commerciale in cui lo strumento sanitario è stato acquistato. Le sole novità che rientrano in questa tipologia di detrazione riguardano: 1. le prestazioni rese dall’osteopata; 2. le prestazioni rese da biologo nutrizionista. PRESTAZIONI RESE DALL’OSTEOPATA La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 21 maggio 2014 afferma che, non essendo ancora riconosciuto l’osteopata come figura sanitaria dal Ministero della Salute, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da questa tipologia di soggetti. Al contrario, la detrazione spetta nel caso in cui le prestazioni di osteopatia siano eseguite da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute, quali quella del fisioterapista, anche senza una specifica prescrizione medica (si veda la C.M. n. 19/2012). PRESTAZIONI RESE DA BIOLOGO NUTRIZIONISTA La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 21 maggio 2014 afferma che è riconosciuto il biologo come figura sanitaria, abilitata a svolgere attività per la tutela della salute, pertanto le spese sostenute per visite nutrizionali (con rilascio di diete alimentari personalizzate) risultano detraibili se eseguite da biologi nutrizionisti. Tuttavia per la detraibilità è necessario che nella ricevuta o fattura attestante la spesa risultino la specifica attività professionale svolta e la descrizione della prestazione sanitaria resa. Non risulta invece necessaria la prescrizione medica. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE RISPOSTE DELL’AGENZIA 1. Prestazioni rese dall’osteopata … Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le prestazioni rese dall’osteopata. … Il Ministero della Salute, interpellato al riguardo, ha precisato che a tutt’oggi la figura dell’osteopata non è annoverabile fra le figure sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in attesa di un eventuale riconoscimento normativo, le attività che in altri Paesi sono svolte dall’osteopata afferiscono in Italia alle professioni sanitarie. In considerazione del parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene che le prestazioni rese dagli osteopati non consentano la fruizione della detrazione di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili alle competenze sanitarie previste per le professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili se rese da iscritti a dette professioni sanitarie. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 2.1) 2. Prestazioni rese da biologo nutrizionista … Si chiede se siano detraibili come spese mediche gli importi pagati per le prestazioni rese dal biologo nutrizionista. al fine di migliorarne il benessere e, solo previo accertamento delle condizioni fisio-patologiche effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati. Il Ministero sottolinea che in detti pareri è evidenziato che, pur essendo il medico il solo professionista ad avere il titolo per l’effettuazione di diagnosi finalizzate all’elaborazione di diete, la professione di biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale (SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela della salute. In considerazione dei chiarimenti forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che le spese sostenute per visite nutrizionali, con conseguente rilascio di diete alimentari personalizzate, eseguite da biologi, siano detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di certificazione del corrispettivo rilasciato dal biologo dovranno risultare la specifica attività professionale e la descrizione della prestazione sanitaria resa, mentre non è necessaria la prescrizione medica, analogamente a quanto specificato con la Circolare n. 19/E del 2012, par. 2.2. Al riguardo, si precisa che la non necessità della prescrizione medica va correttamente vista nell’ottica della semplificazione degli adempimenti fiscali per i contribuenti, e non implica, né sul piano normativo, né sul piano del concreto esercizio delle professioni sanitarie, alcuna legittimazione allo svolgimento di attività sanitarie in difformità dalle disposizioni legislative e regolamentari che le disciplinano. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 2.2) … Considerato che il biologo non è un medico, né rientra fra le figure professionali sanitarie elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001, fra cui è ricompresa la figura del dietista, la scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il Ministero della Salute sulla natura delle prestazioni rese da detta figura professionale. Al riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle competenze in materia di nutrizione delle professioni di medico, biologo e dietista, è stato chiarito che mentre il medico-chirurgo può prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti malati, il biologo può autonomamente elaborare e determinare diete nei confronti di soggetti sani, Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Spese sanitarie per portatori di handicap I soggetti portatori di handicap hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali, con riferimento, tra l’altro all’acquisto di veicoli, sussidi tecnici ed informatici, cani guida per non vedenti, etc. Ne riassumiamo brevemente le tipologie di detrazione. 1. Veicoli per i portatori di handicap. Trattasi di spese sostenute per l’acquisto e la manutenzione straordinaria di: → motoveicoli ed autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap. La detrazione prevista è del 19%; → autoveicoli, anche se non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti con handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con gravi limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da pluriamputazioni. La detrazione prevista è del 19%. 2. Mezzi per accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici ed informatici. Trattasi di spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione, locomozione e sollevamento dei portatori di handicap, nonché per sussidi tecnici e informatici tali da agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione degli stessi. 3. Servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi. Trattasi di spese sostenute per fornire servizi di interpretariato al minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La detrazione prevista è del 19%. 4. Acquisto e mantenimento di cani guida. Trattasi di spese sostenute per l’acquisto e per il mantenimento di un cane guida da parte di un soggetto non vedente. La detrazione prevista è del 19% e forfettaria di € 516,46. 5. Spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap. Trattasi di spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di permanente invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap indipendentemente dal fatto che fruiscano dell'assegno di accompagnamento. Per questo tipo di spesa la deducibilità è integrale. 6. Eliminazione delle barriere architettoniche. Trattasi di spese sostenute per interventi finalizzati: Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info → all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e montacarichi; → alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap in situazione di gravità. La detrazione prevista è quella per recupero edilizio. La sola novità di tale tipologia di onere riguarda coloro che sono definiti disabili e che presentano ridotte o impedite capacità motorie, i quali possono fruire della detrazione a condizione che il veicolo sia adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile stesso (anche se trasportato) risulta affetto. Infatti l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 11/2014, punto 7.6, ha ammesso l’applicabilità dell’IVA al 4%, sull’acquisto di un veicolo non adattato a favore di un minore, portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti. Tuttavia si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate, per i disabili con impedite capacità motorie tale orientamento non possa essere “automaticamente” applicato ai fini della detrazione IRPEF del 19%, per la quale rimane quindi necessario l’adattamento del veicolo. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA 1. Veicoli per soggetti con ridotte o impedite capacità motorie – Veicoli non adattati – Iva 4% … Un contribuente fa presente che in base alla certificazione ASL risulta che il figlio minorenne, affetto da una sindrome genetica rara, denominata “Sindrome di Weaver”, è stato riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave ai sensi della art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, nonché, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti, ai sensi dell’art. 8 della Legge n. 449 del 1997. Il contribuente fa presente che il figlio risulta minore invalido con difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età (L. n. 118 del 1971 e L. n. 289 del 1990) con indennità di frequenza. Chiede di sapere se possa fruire dell’aliquota agevolata del 4 per cento per l’acquisto di un veicolo, anche in assenza di adattamenti. … L’aliquota IVA ridotta per i soggetti di cui all’art. 3 della Legge n. 104 del 1992 è stata originariamente introdotta dall’art. 8, comma 3, della Legge n. 449 del 1997. Attualmente, il numero 31 della Tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come sostituito dall’art. 50, comma 1, della L. n. 342 del 2000, riconosce l’aliquota IVA ridotta sulle cessioni di autoveicoli di cui all’ art. 54, comma 1, lettere a), c), ed f), del D.Lgs. n. 285 del 1992, di cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se con motore diesel, anche prodotti in serie, “adattati per la locomozione dei soggetti di cui all’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con ridotte o impedite capacità motorie permanenti”, ceduti ai detti soggetti o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico. Con Circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, è stato chiarito che la ratio della norma agevolativa trova fondamento nell’incidenza dei maggiori costi che i soggetti portatori di handicap devono sostenere per adattare il veicolo acquistato, attraverso modifiche tecniche che ne consentano loro l’utilizzo. Per tale ragione, in base alla richiamata disposizione vigente, la stessa agevolazione non può estendersi agli autoveicoli che, ancorché acquistati da altri portatori di handicap, quali non vedenti e menomati nell’udito e nella parola, non necessitano di adattamenti o di particolari caratteristiche tecniche per l’utilizzo da parte dei destinatari dell’agevolazione. La ratio originaria della norma è stata in parte superata, in quanto successivamente il legislatore ha esteso l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla cessione di veicoli effettuate a favore di altre categorie di disabili, o ai familiari di cui essi sono fiscalmente a carico, a prescindere dall’adattamento del veicolo: soggetti con handicap psichico o mentale di gravità tale da aver determinato il riconoscimento dell’indennità di accompagnamento (art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 2000); invalidi con grave limitazione della capacità di deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art. 30, comma 7, della Legge n. 388 del 2000); soggetti non vedenti e sordi (numero 31 della tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633 del 1972, come sostituito dall’ art. 50 , della Legge n. 342 del 2000). Con Circolare n. 46/E dell’11 maggio 2001, tenendo conto anche di un parere del Ministero della salute, è stato chiarito che il riferimento fondamentale per fruire dei benefici fiscali previsti dall’ articolo 30 della Legge n. 388 del 2000 è situazione di handicap grave, definita dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, derivante da patologie che comportano una limitazione permanente della deambulazione. La gravità della limitazione deve essere certificata con verbale dalla commissione per l’accertamento dell’handicap di cui all’articolo 4 della citata Legge n. 104 del 1992. Nella medesima circolare, è specificato che l’adattamento funzionale del veicolo alle necessità del portatore di handicap rimane, invece, elemento essenziale, ai fini della concessione delle agevolazioni fiscali, per quei soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita capacità motoria permanente, non siano stati dichiarati portatori di “grave limitazione della capacità di deambulazione” da parte delle commissioni mediche competenti. In detto contesto, vi possono essere situazioni di incertezza nei casi in cui minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità (comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104 del 1992), con effetti su capacità motorie e deambulazione, sono stati riconosciuti soggetti con ridotte o impedite capacità motorie permanenti con riferimento specifico alle agevolazioni di cui all’art. 8 della Legge n. 449 del 1997, senza che tuttavia risulti in alcun modo la tipologia, o anche soltanto la necessità, dell’adattamento funzionale del veicolo alle necessità di trasporto del portatore di handicap. A ben vedere, dette incertezze derivano dalle modifiche normative che nel corso dell’anno 2000 hanno esteso, a prescindere dall’adattamento del veicolo, l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta ad altre categoria di disabilità, che precludono comunque la conduzione del veicolo e per le quali l’adattamento stesso non sempre è necessario. Peraltro, non sempre è agevole distinguere, in presenza di un handicap in condizione di gravità che investe la capacità motoria e la deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità motorie e la limitazione grave della capacità di deambulazione, che non richiede l’adattamento del veicolo. Considerato che per effetto delle modifiche in precedenza descritte, la ratio originaria della norma agevolativa risulta notevolmente attenuata, assumendo ora maggiore rilievo la particolare condizione di disabilità del soggetto interessato, piuttosto che il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info l’adattamento del veicolo, e per evitare il protrarsi delle incertezze applicative dell’agevolazione, fermo restando che dalle certificazioni delle commissioni competenti deve risultare la specifica disabilità cui la norma ricollega l’agevolazione fiscale, si ritiene che in presenza di minori (che non possono comunque condurre il veicolo) portatori di handicap in condizioni di gravità di cui al comma 3 dell’art. 3 della Legge n. 104 del 1992, con riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti, spetti l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta, anche senza necessità di adattamento ove questa non risulti dalla certificazione. Ciò premesso, se nel certificato medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale risulta che il minore richiedente è riconosciuto soggetto in situazione di handicap grave in base all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, e, ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto, è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite capacità motorie permanenti in base all’art. 8 della Legge n. 449 del 1997, senza altre indicazioni al riguardo, si ritiene che il soggetto interessato possa avvalersi dell’aliquota IVA ridotta per l’acquisto del veicolo, anche senza adattamento dello stesso. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.6). 4. Furto del veicolo – Iva 4% … Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per l’acquisto di veicoli spettano una sola volta in un periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato cancellato dal PRA. Ai fini dell’IRPEF il riacquisto entro il quadriennio è agevolabile anche nell’ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non ritrovato, nei limiti della spesa massima di 18.075,99 euro da cui va detratto l’eventuale rimborso assicurativo. Si chiede di sapere se il furto del veicolo integri la condizione richiesta per accedere nuovamente alle agevolazioni fiscali entro il quadriennio anche ai fini IVA. l’acquisto di veicoli possono applicarsi anche per acquisti successivi, a condizione che siano trascorsi almeno quattro anni dalla data del precedente acquisto effettuato con le agevolazioni. Detta condizione non opera nel caso in cui il veicolo acquistato con le agevolazioni è stato cancellato dal PRA per demolizione. Ai fini dell’IRPEF, l’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile può fruire della detrazione per l’acquisto di un nuovo veicolo prima della fine del quadriennio anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stato rubato e non ritrovato, per un importo da calcolare su un ammontare assunto al netto di quanto eventualmente rimborsato dall’assicurazione. Analoga previsione non è contemplata ai fini dell’IVA, atteso che l’art. 8, comma 3, della Legge n. 449 del 1997, per effetto del rinvio alle disposizioni di cui all’ art. 1, commi 1 e 2, della Legge n. 97 del 1986, ammette il superamento del limite dei quattro anni nella sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA. Ciò premesso, si evidenzia che il periodo dei quattro anni è previsto al precipuo fine di evitare un uso improprio delle suddette agevolazioni fiscali, con acquisto dei beni e successiva cessione a vantaggio di soggetti privi dei requisisti richiesti dalla normativa agevolativa. Nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso del bene acquistato con le agevolazioni fiscali avviene per effetto di un evento non riferibile alla volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi alcun comportamento contrario alla finalità dell’agevolazione. Quanto sopra considerato, e in linea con le disposizioni previste ai fini della detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di furto del veicolo acquistato con le agevolazioni fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un nuovo veicolo anche prima dello scadere dei quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il disabile dovrà esibire al concessionario la denuncia di furto del veicolo e la registrazione della “perdita di possesso” effettuata dal PRA. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.5). … Le agevolazioni fiscali previste, ai fini dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info CASI PRATICI 1. Rateizzazione del beneficio … Un disabile affetto da pluriamputazioni, ha acquistato nel 2015 un autoveicolo non adattato, corrispondendo un importo pari a € 13.000,00. La detrazione spettante al contribuente è pari a: € 13.000,00 x 19% = € 2.470,00. Se scegliesse di rateizzare il beneficio, come avverrebbe il calcolo? … Il calcolo sarebbe il seguente: € 13.000,00: 4 = € 3.250,00 x 19% = € 617,50 arrotondato a € 618,00 (rata annuale). 2. Rateizzazione del beneficio e decesso del disabile … Un disabile ha sostenuto la spesa per l’acquisto di un veicolo adattato nel 2014 pari ad € 27.900,00, optando per la ripartizione in quattro rate della detrazione. Il soggetto è deceduto nel settembre del 2015, beneficiando quindi di una sola della rate: Periodo d’imposta 2014 = 18.076,00: 4 = 4.519,00 x 19% = 858,61. Come dovrà procedere l’erede? … L’erede provvederà a presentare il Mod. UNICO per conto del de cuius e potrà portare detrarre in un’unica soluzione le rate rimanenti: Periodo d’imposta 2015 = (18.076,00: 4) x 3 = 13.557,00 x 19% = 2.575,83. 3. Acquisto e manutenzione straordinaria di un mezzo per portatore di handicap … Anche le spese di manutenzione straordinaria possono essere portate in detrazione, ma non possono essere rateizzate. Per questo, nei casi in cui ci sono spese sia di acquisto sia di manutenzione straordinaria e si intende rateizzare, il contribuente è obbligato a compilare due moduli. Nel caso in esame, infatti, il contribuente dovrà compilare nel proprio Modello 730/2015: → il Modulo 1 per esporre al rigo E4: - le spese di acquisto pari a € 15.000,00; - il numero della rata relativa al periodo d’imposta 2014, ossia “1”; → il Modulo 2 per esporre al rigo E4 le spese di manutenzione straordinaria. La somma dei due importi indicati in E4 non può superare il limite massimo di spesa riportabile in dichiarazione, pari a € 18.076,00. In presenza di spese per l’acquisto e per la manutenzione straordinaria, l’abbattimento va eseguito prima sulle spese di manutenzione e solo successivamente, se necessario, su quelle sostenute per l’acquisto. Il Sig. Berti, quindi, potrà indicare nel Modello 2 solo € 3.076,00 (18.076,00 - € 15.000,00). La detrazione spettante sarà così calcolata: - rata relativa al 2014 per le spese d’acquisto: 19%: € 15.000,00 : 4 = € 3.750,00 x 19% = € 712,50; - parte detraibile relativa alla manutenzione straordinaria: € 3.076,00 x 19% = € 584,44 arrotondato € 584,00; - somma dei due importi così ottenuti e riporto della detrazione spettante a rigo 28 del prospetto di liquidazione: € 712,50 + € 584,00 = € 1.296,50. … Il Sig. Berti (portatore di handicap, codice fiscale BRTLSN66T24G914L) ha acquistato a marzo 2014 un’automobile adattata per euro 15.000,00. A novembre 2014 il Sig. Berti, a seguito di un incidente, ha dovuto sostenere spese di manutenzione straordinaria per euro 6.000,00. Il soggetto intende avvalersi della possibilità di rateizzare in 4 rate le spese sostenute. A quanto ammonta la detrazione della spesa? Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Interessi passivi su mutui Il legislatore ha disposto la detraibilità del 19% degli interessi passivi, oneri accessori e quote di rivalutazione, pagati nel periodo di imposta di riferimento, in relazione a mutui stipulati, o che verranno contratti, entro un determinato lasso di tempo dal contribuente per: acquisto dell’abitazione principale; acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale; effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (mutui contratti nel 1997); costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale; miglioramento a breve, medio e lungo termine in campo agricolo. Di seguito si propongono delle tabelle riassuntive che evidenziano la possibile detrazione della spesa. ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità Beneficio massimo Ammissibilità della detrazione Per i mutui stipulati 19%. €. 4.000,00 dal 1° gennaio 2008 (€ 3.615,20 fino al 31 dicembre 2007). € 4.000,00 x 19% = 760,00. Indipendentemente dalla data di stipula. Fino al 31 dicembre 1992, € 4.000,00 per ogni proprietario. Dal 1° gennaio 1993, €. 4.000,00 complessivamente. Normativa di riferimento Articolo 15, comma 1, lettera b, TUIR. • Stabilire nell’immobile la dimora abituale del contribuente o Requisiti oggettivi dei suoi familiari entro un anno dall’acquisto. • Stipulare il mutuo entro l’anno precedente o successivo all’acquisto. Requisiti soggettivi Essere acquirente dell’immobile e intestatario del mutuo. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Soggetti Fiscalmente a carico Non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di mutuo cointestato. • Copia del contratto di mutuo. • Copia dell’atto di compravendita dell’immobile. Documentazione • Quietanze di pagamento degli interessi passivi. • Documentazione che attesta l’utilizzazione come abitazione principale. Perdita della detrazione Immobile non utilizzato come abitazione principale per cause diverse dal trasferimento per motivo di lavoro. ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUO IPOTECARIO ALTRI IMMOBILI Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità Beneficio massimo 19%. € 2.065,83. € 2.065,83x 19% = 393,00. Fino al 31 dicembre 1990, € 2.065,83 per ogni intestatario, su qualsiasi tipo di immobile, anche per motivi diversi dall’acquisto. Per i mutui stipulati Dal 1° gennaio 1991, €. 2.065,83 per ogni cointestatario solo con riferimento ad immobili adibiti ad abitazione diversa da quella principale e solo nel caso di acquisto. Dal 1° gennaio 1993, non spetta alcuna detrazione per l’acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale. • Copia del contratto di mutuo. Documentazione • Copia dell’atto di compravendita dell’immobile. • Quietanze di pagamento degli interessi passivi. • Documentazione che attesta l’utilizzazione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 11 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (MUTUI CONTRATTI NEL 1997) TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUI CONTRATTI NEL 1197 PER RECUPERO EDILIZIO – RP8 (CODICE 9) Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità 19%. € 2.582,28. Beneficio massimo € 2.582,28 X 19% = 491,00. Per i mutui stipulati Nel 1997 per recupero edilizio. Immobili in proprietà o di proprietà di terzi utilizzati dal Immobili interessati contribuente con contratto a titolo oneroso, gratuito o altro titolo idoneo. 1. Interventi di manutenzione ordinaria. Tipologia di spesa 2. Interventi di manutenzione straordinaria. 3. Interventi di restauro e risanamento conservativo. 4. Interventi di ristrutturazione edilizia. • Copia del contratto di mutuo. • Copia della documentazione (fatture, ricevute fiscali) comprovante le spese sostenute per la realizzazione degli Documentazione interventi. • Quietanze di pagamento degli interessi passivi. • Documentazione che attesta l’assolvimento degli obblighi previsti dalla normativa edilizia. COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità 19%. € 2.582,28. Beneficio massimo € 2.582,28 X 19% = 491,00. Per i mutui stipulati Dal 1° gennaio 1998. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 12 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 1. Costruzione abitazione principale. Tipologie 2. Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3, di interventi comma 1, lettera d) D.P.R. n. 380/2001. • Copia del contratto di mutuo. • Abilitazioni Documentazione amministrative richieste dalla vigente legislazione edilizia. • Quietanze di pagamento degli interessi passivi. • Copie dei documenti comprovanti le spese di costruzione/ristrutturazione dell’immobile. • L’immobile non viene destinato ad abitazione principale entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione. • I lavori di costruzione dell’abitazione principale non sono Decadenza del beneficio ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni edilizie, fatta salva la possibilità di proroga delle stesse. • Se il contribuente non utilizza più l’immobile quale abitazione principale. MUTUO COINTESTATO E SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO Se il mutuo è cointestato, la percentuale di interessi passivi riferita ad uno dei soggetti non può essere portata in detrazione da nessun altro. Unica eccezione è fatta per il mutuo per acquisto dell’abitazione principale cointestato a una coppia di coniugi, nel caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro. Infatti, dal 2001 è ammessa la detrazione di entrambe le quote degli interessi passivi al coniuge che si pone fiscalmente a carico l’altro. DETRAZIONE 19% INTERESSI QUOTA DEL CONIUGE FISCALMENTE A CARICO Mutuo per acquisto abitazione principale Mutuo per costruzione abitazione principale Ammessa in capo all’altro coniuge (dal 2001) Non ammessa in capo all’altro coniuge Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 13 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21 maggio 2014, n. 11, ha evidenziato che in caso di mutuo per costruzione dell’abitazione principale stipulato da una coppia di coniugi, nella quale uno sia fiscalmente a carico dell’altro, non è possibile che un solo coniuge possa fruire dell’intera detrazione spettante per gli interessi passivi corrisposti (ovvero, oltre che della propria quota di detrazione, anche della quota riferita all’altro coniuge che, altrimenti, sarebbe persa per incapienza di imposta). Tale possibilità, tuttavia, è prevista dal 2001, per i mutui per acquisto dell’abitazione principale. L’Agenzia sottolinea che in assenza di una precisa disposizione normativa detta facoltà non è automaticamente “estensibile” all’ipotesi di mutuo per la costruzione dell’abitazione principale. INAGIBILITÀ DELL’IMMOBILE A CAUSA DI EVENTI SISMICI Con Circolare del 21 maggio 2014, n. 11, le Entrate sottoscrivono che i contribuenti residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo possono continuare a fruire della detrazione per interessi passivi su mutuo per acquisto dell’abitazione principale, anche se non dimorano nell’immobile. Infatti, ciò può avviene a seguito di ordinanza di sgombero poiché l’immobile risulta inagibile, totalmente o parzialmente, a causa dell’evento sismico. ACQUISTO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI DA ACCORPARE CATASTALMENTE Con Risoluzione 29 aprile 2009, n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di detrazione degli interessi passivi nel caso di unico mutuo stipulato per acquisto di un appartamento abitazione principale, una pertinenza ed un appartamento da ristrutturare, destinato ad essere poi accorpato alla stessa abitazione principale. L’Agenzia ha chiarito che la detrazione degli interessi passivi spetta: fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, solo con riferimento alla quota di mutuo imputabile all’acquisto dell’abitazione principale e relativa pertinenza. Per determinare la parte del prezzo di acquisto imputabile alle unità catastali agevolabili va effettuata una proporzione tra le rendite catastali delle singole unità immobiliari che compongono il fabbricato; dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione ed a condizione che vengano effettuate le necessarie variazioni catastali, anche in relazione alla quota di interessi riferibili all’appartamento ristrutturato ed accorpato all’abitazione principale. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 14 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il soggetto: proprietario di un’immobile abitazione principale; che detrae gli interessi passivi corrisposti sul mutuo per l’acquisto; che acquista un’altra unità immobiliare adiacente, per ampliare la propria abitazione principale; e che stipula, a tal fine, un secondo mutuo ipotecario; può detrarsi gli interessi passivi pagati in relazione al nuovo mutuo (pur continuando a detrarre gli interessi sul mutuo precedente) dopo che sia stato realizzato l’accorpamento (risultante anche dalle variazioni catastali) e nel limite massimo di € 4.000, da riferirsi a entrambi i mutui. A confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con Circolare 21 maggio 2014, n. 11. In ogni caso il contribuente dovrà rispettare le condizioni previste dalla normativa, tra cui il limite temporale tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale, tenendo conto che, se l’ammontare del nuovo mutuo risulta superiore al costo del secondo immobile, l’importo degli interessi passivi detraibili va proporzionalmente rideterminato. SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI La detrazione per gli interessi sul mutuo è in capo al soggetto intestatario del contratto di mutuo, senza alcuna deroga. Non è consentita, pertanto, l’imputazione della quota di interessi riferibili al coniuge fiscalmente a carico, come invece è permesso in relazione ai mutui per acquisto dell’abitazione principale. A confermarlo, la Circolare 21 maggio 2014, n. 11 al punto 3.2. Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla Legge n. 388/2000 in relazione ai mutui per acquisto dell’abitazione principale “...in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 15 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info MIGLIORAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE IN CAMPO AGRICOLO TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI PER PRESTITI O MUTUI AGRARI – RP8 (CODICE 11) Percentuale di detraibilità Limite di detraibilità Tipologia di spesa 19%. 100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati. Oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie. • Copia del contratto di mutuo. Documentazione • Quietanze di pagamento degli interessi passivi. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA 1. Inagibilità dell’immobile per il Sisma in Abruzzo … Si chiede se i contribuenti residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo che si avvalevano della detrazione per gli interessi passivi relativi a mutui per l’acquisto dell’abitazione principale possano continuare a fruirne anche se gli immobili utilizzati quali dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito del sisma. Le istruzioni ministeriali permettono la detrazione in argomento se in presenza di immobili adibiti ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare. In questo caso l’immobile, risultando inagibile, non può essere considerato dimora abituale di nessuno ed in più trova indicazione nel quadro dei fabbricati con codice utilizzo 9 e caso particolare 1. Si chiede quindi una esplicita indicazione sulla detraibilità dell’onere anche nella suddetta situazione. … L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR consente la detrazione per gli interessi passivi nei periodi di imposta in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale del contribuente o dei suoi familiari. Le uniche deroghe ammesse sono quelle espressamente previste dalla citata lett. b) o da altre disposizioni, per i trasferimenti per motivi di lavoro, per i ricoveri e per il personale delle forze armate in servizio permanente. Si ritiene, tuttavia, che nel caso prospettato, in cui l’unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze sindacali di sgombero, in quanto inagibile totalmente o parzialmente a causa di un evento sismico, la variazione della dimora dipenda da cause di forza maggiore che non pregiudicano la fruizione della detrazione per gli interessi passivi ai sensi dell’ art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a condizione che le rate del mutuo siano pagate e tale onere rimanga effettivamente a carico del contribuente. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.3). 2. Acquisto di più unità immobiliari da accorpare catastalmente … Un contribuente è proprietario di un’unità immobiliare che ha acquistato come abitazione principale. In occasione dell’acquisto è stato stipulato un mutuo ipotecario per il quale detrae gli interessi passivi per acquisto dell’abitazione principale, avendone i requisiti. Dopo due anni dal primo acquisto, allo scopo di ampliare la propria abitazione principale, acquista un’altra unità immobiliare adiacente alla prima, stipulando nel contempo un nuovo mutuo ipotecario: “per acquisto prima casa”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 16 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Immediatamente dopo il secondo acquisto, effettua una variazione catastale, unificando le due unità immobiliari ed ottenendo così un’unica unità immobiliare presso la quale aveva già la residenza, avendola già adibita ad abitazione principale. Nell’atto di acquisto della seconda unità immobiliare è precisato che il contribuente effettua tale acquisto con i benefici della prima casa, impegnandosi ad accorpare tale nuova unità immobiliare con la sua abitazione principale. I mutui stipulati rimangono entrambi accesi. Si chiede se anche gli interessi passivi del secondo mutuo possano essere detratti, nei limiti stabiliti dalla norma. … L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, consente la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19 per cento degli interessi passivi e relativi oneri accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto stesso, per un importo non superiore a 4.000 euro. Il contribuente che acquista un’unità immobiliare adiacente alla propria abitazione principale, con l’intenzione di accorparle, può fruire della detrazione per gli interessi passivi relativi al mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che sia stato realizzato l’accorpamento, risultante anche dalle variazioni catastali relative ad entrambe le unità immobiliari, in modo da risultare un’unica abitazione principale (cfr. Risoluzione n. 117/E del 2009). Nel caso in esame, il limite di euro 4.000 deve essere riferito all’ammontare complessivo degli interessi e oneri accessori relativi ai due mutui accesi per l’acquisto delle unità immobiliari accorpate. La condizione che anche il secondo mutuo sia stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale dovrà risultare dal contratto di acquisto dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra documentazione rilasciata dalla banca. In mancanza, la finalità del mutuo deve essere attestata dal contribuente mediante un’apposita dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr. Risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente devono essere rispettate anche le altre condizioni previste dalla disposizione, quali il limite temporale che deve intercorrere tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione principale. In particolare l’immobile deve essere adibito ad abitazione principale entro un anno dall’acquisto, che deve avvenire nell’anno antecedente o successivo alla stipula del contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo relativo al secondo acquisto sia superiore al costo del secondo immobile, occorre rideterminare in proporzione l’importo degli interessi detraibili (cfr. Circolare n. 15/E del 2005, par. 4.1). (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.1). 3. Coniuge fiscalmente a carico … L’ art. 15 del TUIR prevede che se uno dei due coniugi, comproprietari e cointestatari del mutuo per acquisto abitazione principale, sia fiscalmente a carico dell’altro, questo può fruire anche della quota di detrazione spettante al coniuge. Si chiede di conoscere se detta disposizione sia applicabile anche nella diversa ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato alla ristrutturazione o costruzione dell’abitazione principale. … L’ art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce una detrazione IRPEF del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari contratti per l’acquisto dell’abitazione principale, per un importo non superiore a euro 4.000. La medesima disposizione riconosce la detrazione, a decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di ristrutturazione edilizia, comprovata da concessione edilizia o atto equivalente. Nelle predette ipotesi, a seguito delle modifiche introdotte dalla Legge n. 388 del 2000, con effetto dal 2001, l’ultimo periodo della disposizione in esame (attuale art. 15 , comma 1, lett. b, del TUIR), dopo aver precisato che in caso di mutuo cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 17 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info può fruire della detrazione unicamente per la propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le quote. Il comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR, inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 449 del 1997, riconosce la detrazione del 19 per cento per gli interessi passivi e relativi oneri accessori corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari stipulati per la costruzione dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale, per un importo non superiore a euro 2.582,28. Ciò premesso, si ritiene che, in mancanza di una disposizione analoga a quella introdotta dalla Legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie di mutuo contemplate dalla lettera b) dell’art. 15, comma 1, del TUIR, in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in detrazione dall’altro coniuge. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.2). rispettivamente dell’80% e del 70%, nonché del 15% (ipotizzando un contribuente non imprenditore agricolo) ossia, nel caso in esame: € 144,00 x 1,80 x 1,15 + € 86,00 x 1,70 x 1,15 = € 298,08 + € 168,13 arrotondati € 298,00 + € 168,00 = € 466,00. CASI PRATICI 4. Interessi su finanziamento agrario … Un contribuente presenta la seguente situazione: - interessi passivi su finanziamento agrario € 560,00; - reddito dominicale dei terreni da visura catastale € 144,00; - reddito agrario dei terreni da visura catastale € 86,00. … Nel Modello 730/2015 il contribuente dovrà indicare nella sezione I del quadro E riservata agli oneri per i quali è prevista una detrazione d’imposta del 19% o del 26%, nel rigo E8 “altre spese” con codice 11, gli interessi passivi relativi al finanziamento ottenuto in base alla vigente normativa del credito agrario. Va indicata la somma di € 466,00 (e non € 560,00) in quanto il limite massimo è pari al totale dei redditi dei terreni dichiarati rivalutati Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 18 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo LA PROROGA DEL BONUS RISTRUTTURAZIONE Originariamente, la detrazione per recupero edilizio è stata introdotta dalla Legge n. 449/97 limitatamente al 1998 e 1999: negli anni successivi è stata costantemente prorogata, fino alla conferma a regime, dal 2012, con l’inserimento nel TUIR dello specifico articolo 16-bis il quale dispone la detraibilità del 36% delle spese sostenute, nel limite di € 48.000. Successivamente, in deroga alle previsioni del TUIR, l’art. 11, D.L. n. 83/2012 ha disposto, per le spese sostenute dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’aumento della detrazione al 50% e del limite di spesa ad € 96.000,00 per unità immobiliare: tali condizioni più favorevoli sono state confermate per gli anni seguenti (ed anche per il 2014). Da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 ha confermato la proroga della detrazione al 50%, con limite di spesa di € 96.000, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015. Salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà ad essere regolamentata dal TUIR (detraibilità del 36% delle spese, nel limite di € 48.000,00). Interventi di recupero effettuati su: singole unità immobiliari e parti comuni di edifici Iscritti in catasto Ubicati sul territorio dello Stato Residenziali In caso di lavori su “parti comuni” la Circolare n. 11/2014, ha chiarito che il diritto all’agevolazione è sempre subordinato: → all’istituzione “fiscale” del condominio mediante richiesta agli uffici del codice fiscale (modello AA5); → all’esecuzione degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome del condominio stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai singoli proprietari delle unità immobiliari, in base ai millesimi risultanti dalle relative tabelle; anche nel caso di “condominio minimo”, ossia quello costituito da non più di 8 condòmini (nel quale non vige, quindi, l’obbligo di nomina dell’amministratore). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 19 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Il pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché per l’acquisto di box/posti auto pertinenziali, va effettuato con bonifico bancario o postale (anche on line) in cui deve risultare: → la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento (dal 2012, art. 16bis, TUIR); → il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione; → la partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta che ha eseguito i lavori). Il pagamento tramite bonifico non è richiesto: → in caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese/cooperative edilizie; → per gli oneri di urbanizzazione, l’imposta di bollo, i diritti per le concessioni/autorizzazioni a favore del Comune. Con la Circolare n. 11/2014, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che è ammesso anche il pagamento delle spese tramite finanziamento, a condizione che la società finanziaria paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con bonifico bancario o postale, contenente i dati ordinariamente richiesti, in modo che la banca/posta operi la ritenuta e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. LA PROROGA DEL BONUS MOBILI Il D.L. n. 63/2013 ha inoltre introdotto, per i contribuenti che fruiscono della detrazione 50% per interventi di recupero del patrimonio edilizio una detrazione, anch’essa pari al 50%, per le ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione. La Legge di Stabilità 2015 ha disposto la proroga dell’agevolazione bonus arredo per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015, confermando la percentuale di detrazione ed il limite agevolabile. È stato inoltre espressamente confermato che le spese per tale bonus possono essere superiori a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui sono collegate. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 20 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info BONUS MOBILI 50% MOBILI FINALIZZATI ALL’ARREDO E GRANDI ELETTRODOMESTICI (a prescindere se siano ad incasso o meno) INCLUSI frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, cucine, librerie e pareti attrezzate, tavoli e sedie, letti, divani e poltrone, armadi e scarpiere ESCLUSI MOBILI USATI ACQUISTATI DA PRIVATI, ANTIQUARI O RIGATTIERI E I COMPLEMENTI DI ARREDO (lampade, apparecchi di illuminazione, soprammobili) BONUS MOBILI/ELETTRODOMESTICI DETRAZIONE AL 50% PRESUPPOSTI VALIDI ESCLUSO Interventi edilizi (esclusa manutenzione ordinaria) su Acquisto di box auto singole unità immobiliari residenziali. pertinenziali. Interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali. Interventi di ricostruzione o ripristino di immobili danneggiati da eventi calamitosi. Acquisto di unità immobiliari ristrutturate da cooperative edilizie o imprese di costruzione, entro 18 mesi dal termine dei lavori. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 21 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Con Circolare n. 11/2014, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità delle spese per recupero edilizio sostenute mediante finanziamento (ovvero pagamento a rate) a condizione che: 1. la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al fornitore mediante bonifico bancario o postale contenente i dati ordinariamente richiesti (causale con riferimento all’art. 16-bis, TUIR, etc.); 2. il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico. CASI PRATICI 1. Box scontato solo se pertinenziale … Mio marito e io abbiamo sottoscritto un preliminare per l'acquisto di un'abitazione e annesso box auto. L'idea era quella di intestare interamente la proprietà a me. Ho sentito però che l'autorimessa potrebbe permettermi un beneficio fiscale. Essendo io a suo carico, posso comunque detrarre parte della spesa? Nel caso può detrarla lui? … No. Ciò che è agevolato è l'acquisto del box limitatamente alla quota riferibile al costo di costruzione certificato dall'impresa cedente. Il beneficio è in termini di credito d'imposta nel limite del 50% fino a 96.000, da ripartire in 10 anni. Tuttavia, spetta nella misura in cui trova capienza nell'imposta dovuta. Ne consegue che in assenza di imposta o in caso di incapienza, la parte in eccesso della quota imputabile all'esercizio è persa, non spettando alcun diritto di rimborso. Non va poi dimenticato che l'acquisto del box è agevolabile solo se pertinenziale all'abitazione. Nel caso prospettato, dunque, non sarà comunque ipotizzabile l'eventuale acquisto della sola autorimessa da parte del marito, in quanto mancherebbe il vincolo di pertinenzialità. Pertanto, l'unica possibilità è l'intestazione (anche in quota) dell'abitazione ed eventualmente il 100% del garage al fine di poter beneficiare in misura piena della detrazione. Si ricorda che comunque per la parte di costo riferibile all'autorimessa è necessario il bonifico. Se effettuato prima dell'atto definitivo di compravendita, è necessario che l'accordo sia dimostrato da un contratto preliminare registrato nel quale emerga il vincolo pertinenziale. 2. Manutenzione ordinaria … Ho sostituito le piastrelle del bagno: posso accedere alla detrazione prevista per le ristrutturazioni edilizie anche se l’immobile non costituisce abitazione principale? Ho, altresì, acquistato dei mobili (sempre per il bagno), posso fruire del bonus mobili? … Purtroppo in entrambi i casi la risposta è negativa, perché la semplice sostituzione di piastrelle rappresenta un intervento di manutenzione ordinaria e non di manutenzione straordinaria, ed in quanto tale non può fruire della detrazione prevista per gli interventi di ristrutturazione edilizia. È invece ininfluente il fatto che l’immobile non costituisca abitazione principale. Non è infatti necessario che l'unità immobiliare oggetto dell'intervento agevolato sia adibita ad abitazione principale o che si trasferisca lì la propria residenza entro un determinato lasso di tempo. 2. Lasso temporale bonus mobili … Per usufruire del bonus mobili vi è la necessità che questi siano acquistati in un lasso temporale predeterminato? … Per fruire del bonus mobili è necessario che i lavori edili siano iniziati non prima del 26 giugno Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 22 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info 2012, a prescindere dalla data di ultimazione, mentre non è previsto che i mobili debbano essere acquistati in un lasso temporale predeterminato. L’unico limite è che l’acquisto deve avvenire entro il 31 dicembre 2015. Pertanto, se i lavori edili sono stati ultimati nel settembre/ottobre 2012, la spesa per l’acquisto dei mobili nel 2015 fruisce della detrazione. Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà al rigo 30 del Mod. 730-3 l’importo della quota di detrazione pari a € 240,00, calcolata come segue: detrazione (50%) “Bonus arredo”: € 4.532,00: 10 = € 453,20 € 453,20 x 50% = € 226,60 arrotondato 227,00. 3. Spese per arredo di immobile ristrutturato … Un contribuente ha iniziato la ristrutturazione della propria abitazione ad aprile 2014 predisponendo tutta la documentazione per fruire della detrazione fiscale del 50%. Nel mese di ottobre 2014, ha sostenuto le seguenti spese per l’acquisto di mobili per l’arredo: - 1 mobile per il bagno al prezzo di € 560,00; - 2 mobiletti in legno per il soggiorno al prezzo di € 422,00; - 1 forno (classe A) al prezzo di € 2.650,00; - 1 frigorifero (classe A+) al prezzo di 900,00. Le condizioni per poter fruire in dichiarazione dei redditi della detrazione del 50% per il c.d. “bonus arredo” sono state rispettate e quindi il contribuente, nel Mod. 730/2015, potrà richiedere l’agevolazione. Come dovrà essere conteggiato l’importo da portare in detrazione? … La detrazione sull’acquisto di mobili spetta sull’importo di € 4.532,00 ovvero sulla somma delle spese sostenute per i mobili e gli elettrodomestici, in quanto inferiore all’importo massimo agevolabile pari a € 10.000. Nel rigo E57, del proprio modello 730/2015, alla Sezione III C quadro E, il contribuente dovrà indicare - “1” nella colonna 1 “Numero rata”, in quanto intende beneficiare della prima quota di detrazione; - l’importo di € 4.532,00 nella colonna 2 “Spesa arredo immobile”. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 23 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Agevolazioni per il risparmio energetico La detrazione per interventi di risparmio energetico era stata originariamente introdotta, per il solo periodo d’imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006 ed è stata costantemente oggetto di proroga. Il D.L. n. 63/2013, disponendo la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno 2014 per interventi su parti comuni condominiali) ha inoltre disposto l’aumento della percentuale di detrazione (dal 55% al 65%) in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013. L’articolo 1, comma 139, lett. b), Legge di Stabilità 2014 ha successivamente disposto la detraibilità del: → 65% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 (30.6.2015, per interventi su parti comuni condominiali); → 50% delle spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015 (dall’1.7.2015 al 30.6.2016, per lavori su parti comuni condominiali). L’articolo 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015 interviene nuovamente sull’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica stabilendo che per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 la misura della detrazione spettante è pari al 65%. Tale previsione vale anche per gli interventi eseguiti su parti comuni del condominio (art. 1117 e art. 1117-bis, C.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il singolo condominio. Inoltre, la Legge di Stabilità dispone la detraibilità del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per: acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 92.307,69); acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85). Si ritiene che l’Amministrazione Finanziaria interverrà a definire nel dettaglio le nuove tipologie di interventi agevolabili nonché i relativi valori tecnici di riferimento. Tuttavia tali novità non interessano il Mod. Unico 2015: saranno infatti recepite nella prossima dichiarazione (Mod. Unico 2016). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 24 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Interventi agevolabili Gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione del 55% sono espressamente elencati nei commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, come di seguito schematizzato: Riferimento Tipo agevolazione normativo Comma 344 Comma 345 Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti. Interventi su strutture opache e infissi per riduzione della trasmittanza termica. Comma 346 Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda. Comma 347 Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale. La Legge di Stabilità dispone la detraibilità del 65% delle spese sostenute dal 1° gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per: → acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. 29 dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 92.307,69); → acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85). Tale novità, che sarà recepita nei modelli dichiarativi relativi al 2015 (Mod. 730/2016) non interessa il Mod. Unico 2015, nel quale si indicano le spese sostenute nel 2014. Immobili interessati In linea generale, è possibile affermare che: - gli interventi possono essere eseguiti solo su edifici già esistenti, pertanto sono esclusi dal beneficio fiscale i lavori effettuati su edifici non ancora costruiti; - gli immobili oggetto degli interventi possono essere di qualsiasi tipo, non essendo posta alcuna limitazione, pertanto l’agevolazione spetta indipendentemente dalla Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 25 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info destinazione (abitativa, produttiva, commerciale, ecc.), dal gruppo e dalla categoria catastale di appartenenza dell’immobile. Può anche trattarsi, come confermato dalla Circolare n. 36/2007, di immobile rurale. CONDOMINIO (INTERVENTI SU PARTI COMUNI) La detrazione spetta anche in relazione agli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici. Con Circolare 21 maggio 2014, n.11, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la spettanza dei benefici fiscali previsti per interventi di recupero del patrimonio edilizio eseguiti su parti comuni dell’edificio è subordinata: all’istituzione del condominio mediante richiesta agli uffici del codice fiscale (presentazione del modello AA5); all’esecuzione degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome del condominio stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai singoli condomini delle unità immobiliari, in base ai millesimi risultanti dalle apposite tabelle. ESEMPI PRATICI 1. Modalità di pagamento delle spese sostenute … I soggetti non titolari di reddito di impresa sono tenuti al pagamento delle spese mediante bonifico (bancario o postale) dal quale risultino i seguenti dati: - causale del versamento (riferimento alla Legge n. 296/2006); - codice fiscale del beneficiario della detrazione; - numero di partita IVA, ovvero, il codice fiscale del soggetto percipiente. Ma la detrazione in esame è riconosciuta anche in caso di pagamento delle spese mediante finanziamento? … Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la detrazione in esame è riconosciuta in caso di pagamento delle spese mediante finanziamento, a condizione che: 1. la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al fornitore con un bonifico bancario o postale recante tutti i dati previsti dalle disposizioni di riferimento; 2. il contribuente abbia copia di dette ricevute di versamento. L’anno di sostenimento (e di detraibilità) della spesa è quello di effettuazione del bonifico da parte della finanziaria al fornitore. 2. Pagamento con bonifico e applicazione della ritenuta … Ai sensi dell’articolo 25, D.L. n. 78/2010, in presenza di un pagamento con bonifico bancario o postale di spese “agevolabili”, la banca/Posta è tenuta ad operare una ritenuta a titolo di acconto, con obbligo di rivalsa all’atto dell’accreditamento al beneficiario. Se nel bonifico è stato indicato il riferimento normativo della detrazione per recupero edilizio (art. 16-bis, TUIR) in luogo di quello per risparmio energetico (Legge n. 296/2006) o viceversa a causa di un mero errore materiale che non ha Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 26 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info pregiudicato l’applicazione della ritenuta, la detrazione può comunque essere riconosciuta? … Sì, la detrazione può comunque essere riconosciuta nel rispetto degli altri presupposti (C.M. 21 maggio 2014, n. 11, punto 4.5). Al contrario, se il bonifico di pagamento risulta carente dei dati richiesti e tale fatto ha comportato l’impossibilità per la banca/posta di operare la ritenuta, la detrazione non è ammessa (Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55). fonti di energia rinnovabili. Le predette opere possono essere realizzate anche in assenza di opere edilizie propriamente dette, acquisendo idonea documentazione attestante il conseguimento di risparmi energetici in applicazione della normativa vigente in materia. Per la stufa a pellet, l’installazione della stessa fruisce della detrazione Irpef del 50% (articolo 16-bis del TUIR) potendo conseguire un risparmio energetico. 5. Lavori di ampliamento 3. Soppressione della comunicazione degli interventi che si protraggono per più periodi d’imposta … Vige ancora l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui sono terminati nel caso di lavori su più periodi di imposta? … A seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 175/2014, dal 13 dicembre 2014 non vige più l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate della comunicazione attestante le spese sostenute nei periodi di imposta precedenti a quello in cui sono terminati nel caso di lavori su più periodi di imposta. Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente con l’anno solare, tale comunicazione andava presentata entro il 31 marzo dell’anno seguente quello di sostenimento delle spese. 4. Stufa a pellet … L’acquisto e l’istallazione della stufa a pellet può fruire delle detrazioni fiscali previste dalla legge? L’acquisto della stufa non è legato all’intervento di riqualificazione dell’immobile. … Le detrazioni del 50%, per lavori edili, e del 65%, per interventi di risparmio energetico (articolo 16-bis del TUIR 917/1986 e articolo 1, comma 47, Legge 190/2014) si rendono applicabili anche per gli interventi relativi a lavori di ampliamento? … Le detrazioni del 50%, per lavori edili, e del 65%, per interventi di risparmio energetico (articolo 16-bis del TUIR 917/1986 e articolo 1, comma 47, Legge 190/2014) non si rendono applicabili per gli interventi relativi a lavori di ampliamento (Circolare 121/E/1998, Risoluzione n.4/E del 4 gennaio 2011). La Circolare 121/E, infatti, evidenzia: «Si ritiene, inoltre, che possono essere ammessi alla detrazione fiscale i costi degli interventi di ampliamento degli edifici esistenti purché con tale ampliamento non si realizzino unità immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo esemplificativo, è ammesso alla detrazione fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza aumento della volumetria originariamente assentita». … Il punto h del comma 1 dell’articolo 16-bis del TUIR, prevede la detrazione fiscale per gli interventi relativi alla realizzazione di opere finalizzate al conseguimento di risparmi energetici con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 27 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Detrazione per canoni di locazione Coloro che hanno sottoscritto contratti di locazione di immobili possono beneficiare delle detrazioni d’imposta previste: - dagli artt. 15 e 16, TUIR, schematizzate nella tabella che segue, in base al soggetto interessato: Tipologia agevolazione TUIR Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale. art. 16, comma 01 Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a art. 16, comma 1 canone convenzionale. Lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per art. 16, comma 1-bis motivi di lavoro. Inquilini giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni. art. 16, comma 1-ter Inquilini studenti universitari fuori sede. art. 15, comma 1, lett. i-sexies) Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età art. 16, comma 1- inferiore a 35 anni titolari di un contratto di affitto di terreni quinquies.1 agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori. - dall’art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, specificamente rivolta ai conduttori di alloggi sociali per il triennio 2014-2016. Debuttano dal 2014 due nuove detrazioni per i titolari di contratti di locazione: - l’articolo 7, D.L. n. 91/2014 con l’inserimento nell’articolo 16, TUIR, del nuovo comma 1quinquies.1 (si veda la tabella precedente), ha previsto che i coltivatori diretti/IAP: – di età inferiore a 35 anni; – iscritti nella previdenza agricola; possano fruire della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto di terreni agricoli, nel limite di € 80,00 per ettaro affittato e fino ad un massimo di € 1.200,00 annui; - l’art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha disposto che, per il triennio 2014-2016, i titolari di contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, possono fruire di una detrazione complessivamente pari a: – € 900,00 se il reddito complessivo non è superiore ad € 15.493,71; – € 450,00 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,72 ma non a € 30.987,41. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 28 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Le detrazioni per canoni di locazione spettano al soggetto titolare del contratto di locazione, che al contempo deve essere utilizzatore dell’immobile. DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE Detrazioni art. 16, commi da 01 a 1- Detrazioni art. 15, comma 1, lett. i-sexies ter, TUIR e art. 7, D.L. n. 47/2014 e art. 16, comma 1-quinquies.1 Detrazioni “forfettarie”. Detrazione 19% sull’importo del canone locazione (max € 2.633,00 e € 1.200,00). Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora un contribuente risulti titolare di due contratti di locazione di cui all’articolo 16 TUIR: - uno riferito all’immobile adibito ad abitazione principale; - l’altro riferito all’abitazione principale di un proprio familiare; può scegliere la detrazione più favorevole tra quelle lui potenzialmente spettanti in base al citato articolo 16, TUIR . LE RISPOSTE DELL’AGENZIA 1. Compatibilità tra deduzione per abitazione principale e detrazione” inquilini” … Si chiede di conoscere se sia possibile attribuire al medesimo contribuente, sia la detrazione prevista dall’art. 16 del TUIR, per i canoni di locazione dell’abitazione principale, sia la deduzione della rendita dell’abitazione principale, prevista dall’ art. 10, comma 3-bis), del TUIR. … L’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR consente di dedurre dal reddito complessivo un importo fino all’ammontare della rendita catastale dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale, ossia dell’unità immobiliare nella quale la persona fisica, che la possiede a titolo di proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari dimorano abitualmente. L’articolo 16 del TUIR prevede, invece, una detrazione dall’imposta lorda, di importo variabile in funzione del reddito complessivo, per i soggetti titolari di contratti di locazione di unità immobiliari adibite ad abitazione principale. Il successivo comma 1-quinquies dell’art. 16 del TUIR, nel disporre che le detrazioni di cui ai commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo dell’anno durante il quale l’unità immobiliare locata è adibita ad abitazione principale, specifica che per abitazione principale si intende quella nella quale il soggetto titolare del contratto di locazione o i suoi familiari dimorano abitualmente. La definizione di abitazione Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 29 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info principale presente nel TUIR è analoga in entrambi i casi: abitazione in cui il proprietario/conduttore “o” i suoi familiari dimorano abitualmente. La presenza della disgiunzione “o” in entrambe le disposizioni comporta che sia possibile avvalersi delle agevolazioni anche nel caso in cui l’immobile interessato sia l’abitazione principale del solo familiare (e non anche del contribuente). Secondo la legislazione vigente il contribuente, quindi, può avvalersi: • della deduzione per una sola abitazione principale (cfr. Circolare n. 247/E del 1999, par. 1.1). Nell’ipotesi in cui il contribuente possieda due fabbricati, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l’altro a quella dei familiari (es.: figlio), la deduzione spetta per l’immobile adibito ad abitazione principale del contribuente (cfr. Risoluzione n. 13/E del 2000 e Circolare n. 95/E del 2000, par. 5.1.4); • della detrazione per una sola abitazione principale. Nell’ipotesi in cui il contribuente sia titolare di due contratti di locazione di immobili, uno adibito ad abitazione principale propria (es.: padre), l’altro a quella dei familiari (es.: figlio), può scegliere la detrazione più favorevole (comma 1-quater dell’art. 16 del TUIR). Si ritiene che le due misure (deduzione e detrazione) siano compatibili, in quanto le norme richiamate hanno presupposti autonomi e devono essere autonomamente applicate. Infatti, l’art. 10 del TUIR richiede il solo possesso di un’immobile - abitazione principale (del possessore “o” dei familiari), mentre l’art. 16 del TUIR richiede la stipulazione di un contratto di locazione di un’immobile - abitazione principale (del conduttore “o” dei familiari) e di possedere un reddito complessivo che non supera i 30.987,41 euro. Le disposizioni in commento, inoltre, non prevedono espressamente l’incompatibilità tra la deduzione per abitazione principale e la detrazione per canoni di locazione. Solamente l’art. 16 del TUIR stabilisce una regola di incumulabilità, ma la stessa è meramente “interna”, nel senso che preclude la contestuale fruizione di due diverse tipologie di detrazioni per canoni di locazione (comma 1quater del TUIR). Si osserva, infine, che i casi di contemporanea fruizione delle due agevolazioni trovano la loro giustificazione nella diversa ratio delle due disposizioni. L’art. 10 del TUIR “defiscalizza” il reddito dell’abitazione principale posseduta, indipendentemente dal reddito complessivo, mentre, l’art. 16 del TUIR è un’agevolazione limitata ai contribuenti più deboli, in quanto la detrazione (che non è commisurata all’importo dei canoni pagati) dipende dal reddito complessivo, al lordo del reddito dell’abitazione principale posseduta, e non spetta quando il reddito complessivo eccede l’importo di 30.987,41 euro. (Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.1). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 30 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Erogazioni liberali Per “erogazioni liberali” si intendono, le “donazioni effettuate senza alcuna controprestazione” ovvero le somme di denaro, ed in alcuni casi beni, devoluti volontariamente a favore di iniziative aventi carattere sociale, culturale, scientifica, etc. Per i contribuenti che scelgono di sostenere dette iniziative benefiche, sono previste una serie di agevolazioni fiscali. AGEVOLAZIONI SPETTANTI PER LE EROGAZIONI LIBERALI Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa (lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori autonomi, ecc.) che effettuano erogazioni liberali, possono avvalersi: - della detrazione d’imposta (art. 15, TUIR). La misura della detrazione è pari, in linea generale, al 19%: tuttavia, per le erogazioni a favore delle ONLUS nonché dei partiti e movimenti politici, la percentuale di detrazione è stata innalzata: → al 24% per il 2013; → al 26% a partire dal 2014. Altre modalità particolari di detrazione prevedono ad esempio, quella spettante per le somme corrisposte all’Ospedale Galliera di Genova (nel limite del 30% dell’imposta lorda). - della deduzione dal reddito complessivo (art. 10, TUIR e art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005); - alternativamente, della detrazione o della deduzione (art. 14, comma 1 e comma 6, D.L. n. 35/2005). L’art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n.83, ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 2014 - 2016. Il credito scaturente è pari al 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015 ed al 50% di quelle erogate per il 2016 e dovrà essere ripartito in tre quote annuali di uguale importo. L’utilizzo di tale credito crea l’impossibilità, per le persone fisiche, di fruire della detrazione prevista dall’art. 15, comma 1, TUIR, per erogazioni liberali in denaro: a favore dello Stato, delle regioni, enti locali territoriali, etc. per l’acquisto, manutenzione, protezione o restauro di beni culturali - lett- h); Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 31 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info a favore di enti, fondazioni e associazioni operanti nello spettacolo, per la realizzazione di nuove strutture ed il restauro di quelle esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo (fino al 2% del reddito complessivo dichiarato) - lett. i). Erogazioni liberali a favore del “terzo settore” Credito di imposta “Art- Detrazione Deduzione Bonus” (art. 1, D.L. n. 83/2014) Art. 15, comma Altre Art. 10, comma Art. 14, comma 1, 1, TUIR disposizioni 1, TUIR D.L. n. 35/2005 EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI La detrazione (art. 15, TUIR) è riconosciuta per le erogazioni liberali a favore: - delle ONLUS o delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi straordinari; - dei partiti e movimenti politici; - delle società e associazioni sportive dilettantistiche; - della società di cultura “La Biennale di Venezia”; - delle associazioni di promozione sociale; - di fondazioni operanti nel settore musicale; - degli istituti scolastici di ogni ordine e grado . L’art. 1, comma 1, D.L. n.83/2014, ha disposto che per le erogazioni liberali che possono beneficiare dell’art-bonus, nel triennio 2014-2016, non trova applicazione la detrazione prevista dall’art. 15, TUIR: → lett. h), a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico; → lett. i), a favore di enti operanti nello spettacolo. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 32 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La Circolare n. 24/2014 evidenzia tuttavia che “La disciplina del TUIR resta, comunque, in vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014, come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali”. Ecco che, per l’erogazione liberale a favore di enti operanti nel settore culturale, artistico o dello spettacolo, che risulta esclusa dall’art-bonus ma inquadrabile nelle fattispecie di cui all’art. 15, TUIR, lett. h) e i), è possibile fruire della detrazione. EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI La deducibilità delle erogazioni liberali è disciplinata dall’’art. 10, TUIR e riguarda erogazioni a: → università, fondazioni universitarie enti di ricerca pubblici, enti parco regionali e nazionali (integralmente); → organizzazioni non governative (ONG) nel limite del 2% del reddito complessivo; → istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ed altre confessioni religiose , nel limite di € 1.032,91 per ciascun soggetto. L’art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 prevede la possibilità di portare in deduzione (nel limite del 10% del reddito complessivo e per un importo non superiore ad € 70.000,00) le erogazioni liberali a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale in alternativa alla detrazione prevista dall’art. 15, TUIR. EROGAZIONI LIBERALI E CREDITO DI IMPOSTA “ART-BONUS” L’art. 1, del c.d. “Decreto Cult-Turismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), ha previsto un credito d’imposta a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 20142016. Tale credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali esclusivamente in denaro e finalizzate: • al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di appartenenza pubblica (musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art. 101, D.Lgs. n. 42/2004); Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 33 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info • ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche qualora l’erogazione sia destinata a soggetti concessionari/affidatari dei beni oggetto di interventi; • al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione (art. 1, comma 11, Legge di Stabilità 2015); • alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di enti/istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello spettacolo. Il credito di imposta è riconosciuto: • in misura pari al 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015 ed il 50% per il 2016, • nel limite del 15% del reddito imponibile del soggetto erogatore (persona fisica o Ente non commerciale) ovvero del 5 ‰ dei ricavi (titolari di reddito di impresa). Il credito di imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo, che le persone fisiche possono utilizzare nel proprio Mod. UNICO o 730, riportando l’eccedenza negli anni successivi. EROGAZIONI A ONLUS E A SEGUITO DI CALAMITÀ O EVENTI STRAORDINARI La detraibilità delle erogazioni liberali a ONLUS effettuate a seguito di calamità o eventi straordinari risulta regolata: → dall’art. 15, TUIR, comma 1.1, con particolare riferimento alle ONLUS ed a favore di iniziative umanitarie. L’importo massimo agevolabile è di € 30.000 ed è stato introdotto dalla Legge di stabilità 2015, per le erogazioni liberali effettuate dal 1° gennaio 2015. Precedentemente, fino al 2014, vigeva il limite di € 2.065,00. → dall’art. 138, comma 14, Legge n. 388/2000, per quanto riguarda le erogazioni a favore di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari. Sono detraibili nella misura del 26% (ai sensi dell’articolo 15, comma 1.1, TUIR) le erogazioni liberali a favore: → delle ONLUS; Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 34 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info → delle iniziative umanitarie regolate da fondazioni, associazioni, comitati ed enti individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all’OCSE. L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, ha ribadito che l’attestazione rilasciata dalla ONLUS deve ritenersi necessaria anche ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali ex D.L. n. 35/2005. La percentuale di detrazione spettante sulle erogazioni liberali a favore delle: → ONLUS, è pari al 26% (dal 2014, 24% per il 2013); → popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, è pari al 19% nel limite di spesa complessivo di € 30.000. L’importo massimo agevolabile è di € 30.000 ed è stato introdotto dalla Legge di Stabilità 2015, per le erogazioni liberali effettuate dal 1° gennaio 2015. Precedentemente, fino al 2014, vigeva il limite di € 2.065,00. Per le erogazioni liberali ad ONLUS e associazioni di promozione sociale, il contribuente ha la possibilità di scegliere fra la detrazione (art. 15, TUIR) o la deduzione, nel limite del 10% del reddito complessivo e nella misura massima di € 70.000,00 (D.L. n. 35/2005). Analogamente, per le ONG (costituenti “ONLUS di diritto”) è possibile scegliere tra la detrazione e la deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% per un importo massimo di € 70.000,00 o del 2% del reddito complessivo. ATTESTAZIONI RILASCIATE DALLE ONLUS La Circolare 21 maggio 2014, n. 11 dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per disporre delle agevolazioni spettanti per erogazioni liberali alle ONLUS è necessario che la ONLUS rilasci la documentazione attestante la spettanza del beneficio. In particolare: → in caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un’unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse; → la ONLUS beneficiaria delle erogazioni deve tenere scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 35 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info EROGAZIONI AD ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE Come visto sopra, l’art.1, del c.d. “Decreto Cult-Turismo”, ha previsto un credito d’imposta a favore delle persone fisiche che delle persone giuridiche che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 2014-2016. L’istituzione di tale credito di imposta comporta, in relazione alle erogazioni individuate dal comma 1 dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, la disapplicazione dell’art. 15, comma 1, lettere h) e i), TUIR, per le persone fisiche e dell’art. 100, comma 2, lettere f) e g), TUIR, per le persone giuridiche. Pertanto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, le erogazioni a favore del settore culturale e artistico beneficiano della detrazione (19%) solo qualora non fruiscano del credito di imposta di cui al D.L. n. 83/2014. Sono detraibili le erogazioni liberali, in denaro o tramite cessione gratuita di beni, effettuate a favore: → dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche; → di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale; → di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro; che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore culturale e artistico, effettuate per acquisto, protezione, manutenzione o restauro dei beni soggetti a regime vincolistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42. Sono altresì agevolabili le erogazioni effettuate per: → l’organizzazione (in Italia e all’estero) di mostre e esposizioni di rilevante interesse scientifico-culturale dei beni sopra elencati; → gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo; → ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali. Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Qualora non possano beneficiare del credito di imposta ex D.L. 83/2014, le erogazioni liberali per attività culturali ed artistiche possono fruire in luogo della detrazione ex art. 15, TUIR (19%) della deduzione di cui al D.L. n. 35/2005 (nel limite del 10% del reddito complessivo fino ad € 70.000,00). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 36 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info EROGAZIONI AD ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i), TUIR sono detraibili le erogazioni liberali in denaro: “[...] per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la produzione nei vari settori dello spettacolo. [...]”. L’ art. 1, del c.d. “Decreto Cult-Turismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 2014-2016. L’istituzione di tale credito di imposta comporta, in relazione alle erogazioni individuate dal comma 1 dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, la disapplicazione dell’art. 15, comma 1, lettere h) e i), TUIR, per le persone fisiche e dell’art. 100, comma 2, lettere f) e g), TUIR, per le persone giuridiche. Pertanto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, le erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo beneficiano della detrazione (19%) solo qualora non fruiscano del credito di imposta di cui al D.L. n. 83/2014. Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro effettuate: → a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività di spettacolo; → per la realizzazione, restauro o potenziamento di strutture spettacolistiche o per la produzione nei vari settori dello spettacolo. I soggetti beneficiari delle erogazioni devono essere: → enti o istituzioni pubbliche; → fondazioni o associazioni legalmente riconosciute; che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, essendo preclusivo alla concessione dell’agevolazione lo svolgimento di altre attività, anche se collaterali (Circolare 25 marzo 1986, n. 9). La detrazione d’imposta, nella misura del 19%, è ammessa per erogazioni di importo non superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, da intendersi comprensivo, eventualmente: • del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011); • dell’agevolazione ACE utilizzata (art. 8, comma 3, D.M. 14 marzo 2012); Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 37 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info nonché: • del reddito dell’abitazione principale che non ha scontato l’IMU. EROGAZIONI A FONDAZIONI DEL SETTORE MUSICALE I commi 1 e 2, dell’art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 dispongono in merito alla detraibilità delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle fondazioni operanti nel settore musicale: Anche qui vale il c.d. “Art-Bonus” introdotto dall’art. 1, del c.d. “Decreto CultTurismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), che ha previsto un credito d’imposta a favore dei soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura. Sono detraibili nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali è previsto l’obbligo di trasformazione in fondazioni di diritto privato (ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 367/1996). Le erogazioni liberali in esame sono detraibili nel limite del 2% del reddito complessivo, nella generalità dei casi. Tuttavia, il limite di detraibilità è stabilito al 30% del reddito complessivo (anziché 2%) per quelle versate: • al patrimonio della fondazione al momento della costituzione ; • a titolo di contributo alla gestione nell’anno di pubblicazione del Decreto che approva la trasformazione in fondazione; • a titolo di contributo alla gestione della fondazione per i 3 periodi d’imposta successivi alla suindicata pubblicazione (con impegno scritto da conservare). Il reddito complessivo comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d. “cedolare secca” (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011), l’agevolazione ACE utilizzata (art. 8, comma 3, D.M. 14 marzo 2012), nonché il reddito dell’abitazione principale che non ha scontato l’IMU. LE RISPOSTE DELL’AGENZIA - 1. Attestazioni necessarie ai fini della deducibilità delle erogazioni liberali alle Onlus … Le somme versate ad una ONLUS, tramite bollettino di conto corrente postale, quali “contributi per l’adozione a distanza” sono alternativamente: Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 - deducibili nei limiti del 10 per cento del reddito dichiarato e, comunque, nella misura massima di 70.000 euro (precisamente l’erogazione liberale è deducibile fino al minore dei due limiti); detraibili nella misura del 24% nel 2013 e nella misura del 26% dal 2014 per un importo non superiore a euro 2.065,83 38 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info (fino al 2012 la detrazione era prevista nella misura del 19%). La Circolare n. 55/E del 2001, risposta 1.6.2, stabilisce che la detrazione è riconosciuta a condizione che l’erogazione in denaro sia utilizzata, nell’ambito dell’attività istituzionale della ONLUS, a favore dei soggetti che versano in una condizione di bisogno e sempre che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili dell’Organizzazione non lucrativa. A tal fine viene previsto l’obbligo, in capo alla stessa ONLUS che percepisce l’erogazione, di certificare la spettanza o meno della detrazione d’imposta. Si chiede se, la possibile opzione per la deduzione (introdotta dall’ art. 14 del Decreto Legge n. 35 del 2005, con decorrenza dal 2006 e, quindi, successivamente alla posizione di prassi) debba essere parimenti subordinata all’attestazione da parte della ONLUS e se tale attestazione potrà essere formalizzata tramite un resoconto/riepilogo annuale dei versamenti effettuati alla ONLUS ed inviato al contribuente. … Coerentemente con quanto precisato dalla Circolare n. 55/E del 2001, in relazione ai presupposti per la fruizione della detrazione di cui alla lett. i-bis del comma 1 dell’art. 13-bis del TUIR (corrispondente alla detrazione di cui all’attuale comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR), anche per la fruizione della deduzione di cui all’ articolo 14, comma 1, del Decreto Legge n. 35 del 2005 è necessario il rilascio da parte della ONLUS della documentazione attestante la spettanza della deduzione. In caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di imposta potrà essere rilasciata al contribuente un’unica attestazione con il riepilogo annuale delle erogazioni stesse. Quanto alla circostanza che l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili delle ONLUS, si evidenzia che in base al successivo comma 2 “Costituisce in ogni caso presupposto per l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture contabili atte a rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo di gestione, …”. Si ricorda, infine, che in base al comma 6 dell’art. 14 del richiamato Decreto Legge n. 35 del 2005 “In relazione alle erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la deducibilità di cui al medesimo comma non può cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale prevista a titolo di deduzione o di detrazione di imposta da altre disposizioni di legge”. (Circolare 21 maggio 2014 n. 11, punto 7.3). CASI PRATICI 1. Erogazioni liberali a partiti politici … Nel 2015, un contribuente versa tramite bonifico bancario € 150,00 a favore del partito XXX, iscritto nel Registro dei partiti politici, indicando come causale di pagamento la dicitura “erogazione liberale ai sensi dell’art. 11, commi 1 e 2, D.L. n. 149/2013”. Il contribuente può fruire della detrazione del 26%? … Sì, il contribuente può fruire della detrazione del 26% nella misura di € 39,00 (€ 150,00 x 26%). 2. Contributi erogati da candidati ed eletti … Sono ammesse alla detrazione anche le erogazioni liberali effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche? … L’articolo 1, comma 141, Legge di Stabilità 2015, intervenendo sul comma 4-bis dell’articolo 11, D.L. n. 149/2013, dispone che dal 2015 sono ammesse alla detrazione anche le erogazioni liberali effettuate dai candidati e dagli eletti alle cariche pubbliche in conformità a previsioni regolamentari e statutarie, anche in forma di donazione, deliberate dai partiti o movimenti politici beneficiari delle citate somme. 3. Versamenti a favore di articolazioni territoriali del partito … È detraibile l’erogazione liberale in denaro effettuata, invece che all’organizzazione nazionale, direttamente nei confronti Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 39 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info dell’articolazione regionale movimento politico? del partito o … Con Risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108, l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire chiarimenti in merito alla detraibilità, nella misura del 26%, delle erogazioni liberali effettuate a favore di partiti politici. In particolare, l’Agenzia, confermando l’orientamento assunto nella Risoluzione n. 205/2008, ha affermato la detraibilità dell’erogazione liberale in denaro effettuata, invece che all’organizzazione nazionale, direttamente nei confronti dell’articolazione regionale del partito o movimento politico che risulti iscritto, entro la fine dell’esercizio, nella Sezione I del Registro dei partiti politici. 4. Erogazioni ad enti operanti nello spettacolo … Viene effettuata un’erogazione liberale di € 200,00 ad un’Associazione dedita alla promozione della cultura cinematografica ed alla produzione di cortometraggi. Il contribuente presenta esclusivamente un reddito di lavoro dipendente pari a € 19.300,00. Il contribuente può fruire della detrazione sull’intero importo (€ 200,00)? … Il contribuente può fruire della detrazione sull’intero importo (€ 200,00) in quanto non superiore all’importo limite del 2% del reddito complessivo, pari ad € 386,00 (€ 19.300,00 x 2%). Pertanto, la detrazione spettante ammonta a: € 200,00 x 19% = € 38,00. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 40 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Premi di assicurazione I premi versati in relazione a contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio: di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%; di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana; per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di € 630,00. Dal 2014, la detraibilità su tali oneri segue le nuove regole: 1. vige un limite di detraibilità generale pari ad € 530,00 applicabile complessivamente ai premi relativi: alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001) e: alle assicurazioni vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al 2000); 2. per i soli premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente. CASI PRATICI 1. Premio di assicurazione … Nel 2014, un contribuente versa un premio annuo per l’assicurazione sulla vita della durata di 20 anni, stipulata nel corso del 2000 pari ad € 1.830,00. A quanto ammonta la detrazione da riportare nel modello 730/2015? … Nel rigo E9 con codice “36”, il dichiarante dovrà indicare l’ammontare massimo (€ 530,00) del premio di assicurazione sulla vita che può essere portato in detrazione. Quindi, nonostante sia stato versato un premio annuo di € 1.830,00, nel rigo E9 può essere indicata solo la somma di € 530. La detrazione relativa ai premi di assicurazione sulla vita stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre 2000 è ammessa a condizione che il contratto: 1. abbia durata non inferiore a 5 anni (nel caso specifico la durata risulti essere di 20 anni); 2. non consenta la concessione di prestiti nel periodo di durata minima. Infatti, come visto sopra, a seguito delle modifiche apportate alla disciplina dall’art 12, D.L. n. 102/2013, dal 2014 il limite di detraibilità per i premi assicurativi ammonta a € 530,00. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 41 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni destinate alla locazione L’art. 21, D.L. n. 133/2014 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati che scelgono di acquistare, costruire o ristrutturare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 ed il 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione abitativa da concedere successivamente in locazione. L’agevolazione consiste in una deduzione pari al 20% del valore dell’immobile, fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000,00, nonché degli interessi passivi dipendenti da mutui contratti per l’acquisto del medesimo immobile. L’agevolazione in esame spetta all’acquirente dell’immobile da destinare alla locazione, che si qualifichi come “...persona fisica non esercente attività commerciale”. Sono esclusi dalla deduzione: • le persone fisiche esercenti attività commerciali (es. imprenditori individuali); • i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (es. liberi professionisti); • le persone giuridiche, di qualsiasi natura (società di capitali). L’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute per: acquisto di unità immobiliari di nuova prestazioni di servizi, dipendenti da costruzione invendute alla data del 12 un novembre 2014 o oggetto di ristrutturazione costruzione di unità immobiliari su ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n. aree edificabili: 380/2001, → possedute prima dell’inizio dei cedute dalla stessa impresa costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative edilizie o da quelle che hanno effettuato il predetto intervento. contratto d’appalto per la lavori; → sulle quali sono già riconosciuti diritti edificatori. La norma non stabilisce un numero massimo di immobili “agevolabili”: la deduzione (nel limite massimo complessivo di spesa, pari ad € 300.000,00) è attribuita anche in caso di acquisto o realizzazione di più di una unità immobiliare da destinare alla locazione. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 42 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La nuova agevolazione è riconosciuta a condizione che l’unità immobiliare: → sia a destinazione residenziale “non di lusso”. Sono infatti agevolati gli immobili di categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9; → non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E di cui al D.M. n. 1444/68; → consegua prestazioni energetiche di classe A o B. L’immobile residenziale avente le caratteristiche sopra indicate deve essere destinato, entro 6 mesi dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori, alla locazione per almeno 8 anni e sempreché tale periodo abbia carattere continuativo. Contratto di locazione (Deduzione art. 21, D.L. n. 133/2014) Stipulato tra soggetti che Canone non superiore non siano parenti di 1° grado A quello definito Al minore importo tra canone dalla convenzione stabilito per contratti: art. 18, D.P.R. n. - a “canone speciale”; 380/2001. - a “canone concordato”. La deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni destinate alla locazione è pari alla somma: → del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita, ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall’impresa che ha eseguito i lavori, fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000; → degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l’acquisto degli immobili. È possibile fruire della deduzione anche in caso di acquisto/realizzazione di più unità immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il predetto limite di spesa (€ 300.000). La deduzione: 1. va ripartita in 8 quote annuali di pari importo; 2. è riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione; 3. non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 43 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info CASI PRATICI 1. Non cumulabilità con altre agevolazioni fiscali … Nel caso di acquisto di immobile ristrutturato da impresa, la scelta della deduzione in esame preclude la possibilità, ad esempio, di fruire della detrazione per recupero edilizio di cui all’art. 16bis, TUIR (detrazione del 36-50% calcolata sul 25% del prezzo di acquisto, nel limite di € 48.000/96.000)? Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la quota di deduzione spettante per il 2014, come segue: 180.000,00 x 20% = € 36.000,00 € 36.000,00 : 8 = € 4.500,00 Tale importo verrà sommato agli altri oneri deducibili da riportare nel rigo 13 del Mod. 730-3. … Sì, la deduzione in esame non e cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese. 2. Acquisto abitazione da cedere in locazione … Un contribuente ha acquistato il 23 ottobre 2014 un immobile residenziale nuovo (categoria catastale A/2) da un’impresa di costruzioni; dal 1° dicembre 2014 l’immobile viene concesso in locazione a canone convenzionato ad una famiglia. Il prezzo d’acquisto risultante dal rogito è pari ad € 180.000,00; la spesa è stata sostenuta dal contribuente senza ricorrere a mutui ipotecari. Come verrà conteggiata la detrazione per l’acquisto di tale abitazione? … Il contribuente che dovrà compilare il modello 730/2015, terrà conto degli importi sostenuti nel 2014 per l’acquisto di dette unità immobiliari da concedere in locazione da indicare nel nuovo rigo E32 del quadro E. Il rigo E32 sarà così compilato: - colonna 1: 01/12/14 (data di stipula del contratto di locazione); - colonna 2: € 180.000,00 (spesa sostenuta per l’acquisto dell’immobile); - colonna 3: non compilata (non è stato stipulato un mutuo per l’acquisto dell’immobile). Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 44 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info LE DATE DA RICORDARE… Argomento Già pubblicate Le principali novità della Legge di Stabilità 2015 13/01/2015 Comunicazione annuale dati IVA 20/01/2015 Dichiarazione IVA – Prima Parte 27/01/2015 Dichiarazione IVA – Seconda Parte 03/02/2015 Telefisco e Videoforum 10/02/2015 Ravvedimento Operoso 17/02/2015 Collaborazione volontaria, ultime novità 24/02/2015 Bilancio 2014 03/03/2015 Le novità del modello 730/2015 10/03/2015 Novità oneri detraibili e deducibili 17/03/2015 Argomento Prossime uscite Fatturazione elettronica entro il 31 marzo 2015 24/03/2015 La gestione degli immobili in UNICO 2015 31/03/2015 Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 45 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info