NOVITÀ ONERI DETRAIBILI
E DEDUCIBILI
N. 10
17.03.2015
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Spese sanitarie
Spese sanitarie per portatori di handicap
Interessi passivi su mutui
Recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo
Agevolazioni per il risparmio energetico
Detrazione per canoni di locazione
Erogazioni liberali
Premi di assicurazione
Deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni
destinate alla locazione
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Spese sanitarie
La maggior parte dei contribuenti, per le spese sanitarie, fruisce della detrazione d’imposta del
19%, ai sensi dell’art. 15, comma 1, lettera c), TUIR.
“c) le spese sanitarie, per la parte che eccede lire 250 mila [euro 129,11; n.d.r.]. Dette
spese sono costituite esclusivamente dalle spese mediche e di assistenza specifica,
diverse da quelle indicate nell’articolo 10, comma 1, lettera b), e dalle spese
chirurgiche, per prestazioni specialistiche e per protesi dentarie e sanitarie in genere. Ai fini
della detrazione la spesa sanitaria relativa all’acquisto di medicinali deve essere certificata
da fattura o da scontrino fiscale contenente la specificazione della natura, qualità e quantità
dei beni e l’indicazione del codice fiscale del destinatario.
...omissis...
La medesima ripartizione della detrazione in quattro quote annuali di pari importo è
consentita, con riferimento alle altre spese di cui alla presente lettera, nel caso in cui queste
ultime eccedano, complessivamente, il limite di lire 30 milioni [euro 15.493,71; n.d.r.] annue.
Si considerano rimaste a carico del contribuente anche le spese rimborsate per effetto di
contributi o premi di assicurazione da lui versati e per i quali non spetta la detrazione
d’imposta o che non sono deducibili dal suo reddito complessivo né dai redditi che
concorrono a formarlo. Si considerano, altresì, rimaste a carico del contribuente le spese
rimborsate per effetto di contributi o premi che, pur essendo versati da altri, concorrono a
formare il suo reddito, salvo che il datore di lavoro ne abbia riconosciuto la detrazione in
sede di ritenuta”.
L’Agenzia delle Entrate ha evidenziato in varie circolari che, nel caso in cui risulti incerto
l’inquadramento di una spesa sanitaria in una delle tipologie di cui all’articolo 15, comma 1,
lettera c), TUIR, si deve far riferimento ai Provvedimenti del Ministero della Salute che
contengono l’elenco delle specialità farmaceutiche, delle protesi e delle prestazioni
specialistiche.
Si fornisce di seguito una tabella riassuntiva delle spese sanitarie.
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TABELLA RIASSUNTIVA SPESE SANITARIE
Percentuale di
detraibilità
Limite di detraibilità
19%.
Nessuno, ma va applicata una franchigia di 129,11 euro.
Nessun limite massimo di beneficio.
Se la somma delle spese sanitarie e delle:
spese sanitarie per patologie esenti dalla partecipazione alla
Beneficio massimo
spesa pubblica, sostenute per familiari non a carico;
spese mediche per soggetti portatori di handicap, sono di
importo superiore a € 15.493,71 possono essere rateizzate in 4
quote di pari importo.
Requisiti soggettivi
Soggetti fiscalmente
a carico
Nessuno.
L'onere è detraibile. Ne usufruisce il soggetto che ha pagato la
spesa.
La documentazione richiesta è la seguente:
medicinali e ticket sui farmaci: scontrino parlante o fattura,
attestanti natura, qualità e quantità del prodotto ed il codice
fiscale del destinatario;
prestazioni mediche e certificati medici (uso sportivo, rinnovo
patente, visite legali, etc.): ricevuta fiscale o fattura rilasciata
dal medico, ovvero ricevuta del ticket se la prestazione è resa
nell'ambito del SSN;
analisi, esami, terapie: ricevuta rilasciata dalla struttura
Documentazione
sanitaria presso il quale è stata eseguita la prestazione, ovvero
ricevuta del ticket se la prestazione è resa nell'ambito del SSN;
prestazioni sanitarie riabilitative (infermieri, logopedisti, etc.):
ricevuta/fattura rilasciata dall'operatore
e prescrizione
medica;
cure termali e prestazioni rese da dietisti, fisioterapisti,
chiropratici: fattura/ricevuta della struttura/professionista che
ha eseguito la prestazione e prescrizione medica;
acquisto/affitto di protesi sanitarie:
o fattura/ricevuta rilasciata dal soggetto esercente l'arte
ausiliaria della professione sanitaria;
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o scontrino fiscale con attestazione del soggetto autorizzato
all'esercizio di arte ausiliaria dalla quale si evinca che
l'acquisto della protesi serve per sopperire una patologia
del contribuente o dei familiari a carico;
o fattura o scontrino, corredato da prescrizione medica o
autocertificazione attestante la necessità della protesi per
il contribuente o per i familiari a carico;
attrezzature sanitarie:
→ ricevuta
fiscale/fattura
della
farmacia
o
esercizio
commerciale in cui lo strumento sanitario è stato
acquistato.
Le sole novità che rientrano in questa tipologia di detrazione riguardano:
1. le prestazioni rese dall’osteopata;
2. le prestazioni rese da biologo nutrizionista.
PRESTAZIONI RESE DALL’OSTEOPATA
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 21 maggio 2014 afferma che, non
essendo ancora riconosciuto l’osteopata come figura sanitaria dal Ministero della
Salute, non sono detraibili le spese sostenute per prestazioni rese da questa
tipologia di soggetti.
Al contrario, la detrazione spetta nel caso in cui le prestazioni di osteopatia siano eseguite
da soggetti iscritti alle professioni sanitarie riconosciute, quali quella del fisioterapista, anche
senza una specifica prescrizione medica (si veda la C.M. n. 19/2012).
PRESTAZIONI RESE DA BIOLOGO NUTRIZIONISTA
La Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 11 del 21 maggio 2014 afferma che è
riconosciuto il biologo come figura sanitaria, abilitata a svolgere attività per la
tutela della salute, pertanto le spese sostenute per visite nutrizionali (con rilascio
di diete alimentari personalizzate) risultano detraibili se eseguite da biologi nutrizionisti.
Tuttavia per la detraibilità è necessario che nella ricevuta o fattura attestante la spesa
risultino la specifica attività professionale svolta e la descrizione della prestazione sanitaria
resa. Non risulta invece necessaria la prescrizione medica.
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LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
1. Prestazioni rese dall’osteopata
…
Si chiede se siano detraibili come spese
mediche gli importi pagati per le prestazioni rese
dall’osteopata.
…
Il Ministero della Salute, interpellato al
riguardo, ha precisato che a tutt’oggi la figura
dell’osteopata non è annoverabile fra le figure
sanitarie riconosciute, il cui elenco è disponibile
sul sito istituzionale del Ministero stesso. Il
predetto Dicastero ha precisato, altresì, che, in
attesa di un eventuale riconoscimento normativo,
le attività che in altri Paesi sono svolte
dall’osteopata afferiscono in Italia alle
professioni sanitarie. In considerazione del
parere fornito dal Ministero della Salute, si ritiene
che le prestazioni rese dagli osteopati non
consentano la fruizione della detrazione di cui
all’art. 15, comma 1, lett. c), del TUIR, e che le
spese per prestazioni di osteopatia, riconducibili
alle competenze sanitarie previste per le
professioni sanitarie riconosciute, sono detraibili
se rese da iscritti a dette professioni sanitarie.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 2.1)
2. Prestazioni rese da biologo nutrizionista
…
Si chiede se siano detraibili come spese
mediche gli importi pagati per le prestazioni rese
dal biologo nutrizionista.
al fine di migliorarne il benessere e, solo previo
accertamento delle condizioni fisio-patologiche
effettuate dal medico chirurgo, a soggetti malati.
Il Ministero sottolinea che in detti pareri è
evidenziato che, pur essendo il medico il solo
professionista ad avere il titolo per
l’effettuazione
di
diagnosi
finalizzate
all’elaborazione di diete, la professione di
biologo, pur non essendo sanitaria, è inserita nel
ruolo sanitario del Servizio Sanitario Nazionale
(SSN) e può svolgere attività attinenti alla tutela
della salute. In considerazione dei chiarimenti
forniti dal Ministero della Salute, si ritiene che le
spese sostenute per visite nutrizionali, con
conseguente rilascio di diete alimentari
personalizzate, eseguite da biologi, siano
detraibili ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. c), del
TUIR. Ai fini della detrazione, dal documento di
certificazione del corrispettivo rilasciato dal
biologo dovranno risultare la specifica attività
professionale e la descrizione della prestazione
sanitaria resa, mentre non è necessaria la
prescrizione medica, analogamente a quanto
specificato con la Circolare n. 19/E del 2012, par.
2.2. Al riguardo, si precisa che la non necessità
della prescrizione medica va correttamente vista
nell’ottica
della
semplificazione
degli
adempimenti fiscali per i contribuenti, e non
implica, né sul piano normativo, né sul piano del
concreto esercizio delle professioni sanitarie,
alcuna legittimazione allo svolgimento di attività
sanitarie in difformità dalle disposizioni
legislative e regolamentari che le disciplinano.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 2.2)
… Considerato che il biologo non è un medico,
né rientra fra le figure professionali sanitarie
elencate nel Decreto Ministeriale 29 marzo 2001,
fra cui è ricompresa la figura del dietista, la
scrivente ha ritenuto opportuno interpellare il
Ministero della Salute sulla natura delle
prestazioni rese da detta figura professionale. Al
riguardo, il Ministero ha fatto presente che, con
pareri del Consiglio Superiore di Sanità sulle
competenze in materia di nutrizione delle
professioni di medico, biologo e dietista, è stato
chiarito che mentre il medico-chirurgo può
prescrivere diete a soggetti sani e a soggetti
malati, il biologo può autonomamente elaborare
e determinare diete nei confronti di soggetti sani,
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Spese sanitarie per portatori di handicap
I soggetti portatori di handicap hanno diritto ad una serie di agevolazioni fiscali, con
riferimento, tra l’altro all’acquisto di veicoli, sussidi tecnici ed informatici, cani guida per non
vedenti, etc. Ne riassumiamo brevemente le tipologie di detrazione.
1. Veicoli per i portatori di handicap. Trattasi di spese sostenute per l’acquisto e la
manutenzione straordinaria di:
→ motoveicoli ed autoveicoli, anche se prodotti in serie e adattati alle limitazioni
permanenti delle capacità motorie dei portatori di handicap. La detrazione
prevista è del 19%;
→ autoveicoli, anche se non adattati per il trasporto di non vedenti, sordi, soggetti
con handicap psichico e mentale di gravità tale da aver determinato il
riconoscimento dell’indennità di accompagnamento, invalidi con gravi
limitazioni della capacità di deambulazione e dei soggetti affetti da
pluriamputazioni. La detrazione prevista è del 19%.
2. Mezzi per accompagnamento e deambulazione, sussidi tecnici ed informatici. Trattasi
di spese sostenute per i mezzi necessari all’accompagnamento, alla deambulazione,
locomozione e sollevamento dei portatori di handicap, nonché per sussidi tecnici e
informatici tali da agevolare l'autosufficienza e la possibilità di integrazione degli stessi.
3. Servizi di interpretariato per soggetti riconosciuti sordi. Trattasi di spese sostenute per
fornire servizi di interpretariato al minorato sensoriale dell’udito affetto da sordità
congenita o acquisita durante l’età evolutiva che gli abbia impedito il normale
apprendimento del linguaggio parlato, purché la sordità non sia di natura
esclusivamente psichica o dipendente da causa di guerra, di lavoro o di servizio. La
detrazione prevista è del 19%.
4. Acquisto e mantenimento di cani guida. Trattasi di spese sostenute per l’acquisto e per
il mantenimento di un cane guida da parte di un soggetto non vedente. La detrazione
prevista è del 19% e forfettaria di € 516,46.
5. Spese mediche generiche e di assistenza specifica per i portatori di handicap. Trattasi
di spese mediche generiche e di assistenza specifica, necessarie nei casi di permanente
invalidità o menomazione, sostenute dai portatori di handicap indipendentemente dal
fatto che fruiscano dell'assegno di accompagnamento. Per questo tipo di spesa la
deducibilità è integrale.
6. Eliminazione delle barriere architettoniche. Trattasi di spese sostenute per interventi
finalizzati:
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→ all’eliminazione delle barriere architettoniche, aventi ad oggetto ascensori e
montacarichi;
→ alla realizzazione di ogni strumento che, attraverso la comunicazione, la
robotica e ogni altro mezzo di tecnologia più avanzata, sia adatto a favorire la
mobilità interna ed esterna all’abitazione per i portatori di handicap in
situazione di gravità. La detrazione prevista è quella per recupero edilizio.
La sola novità di tale tipologia di onere riguarda coloro che sono definiti disabili e che
presentano ridotte o impedite capacità motorie, i quali possono fruire della detrazione a
condizione che il veicolo sia adattato alla minorazione di tipo motorio di cui il disabile stesso
(anche se trasportato) risulta affetto.
Infatti l’Agenzia delle Entrate con Circolare n. 11/2014, punto 7.6, ha ammesso
l’applicabilità dell’IVA al 4%, sull’acquisto di un veicolo non adattato a favore di un
minore, portatore di handicap grave (art. 3, comma 3, Legge n. 104/1992) con
riconoscimento delle ridotte o impedite capacità motorie permanenti.
Tuttavia si ritiene che, in assenza di specifiche indicazioni da parte dell’Agenzia delle Entrate,
per i disabili con impedite capacità motorie tale orientamento non possa essere
“automaticamente” applicato ai fini della detrazione IRPEF del 19%, per la quale rimane
quindi necessario l’adattamento del veicolo.
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
1. Veicoli per soggetti con ridotte o impedite
capacità motorie – Veicoli non adattati – Iva 4%
… Un contribuente fa presente che in base alla
certificazione ASL risulta che il figlio minorenne,
affetto da una sindrome genetica rara,
denominata “Sindrome di Weaver”, è stato
riconosciuto soggetto in situazione di handicap
grave ai sensi della art. 3, comma 3, della Legge
n. 104 del 1992, nonché, ai fini delle agevolazioni
fiscali per il settore auto, soggetto con ridotte o
impedite capacità motorie permanenti, ai sensi
dell’art. 8 della Legge n. 449 del 1997. Il
contribuente fa presente che il figlio risulta
minore invalido con difficoltà persistenti a
svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua
età (L. n. 118 del 1971 e L. n. 289 del 1990) con
indennità di frequenza. Chiede di sapere se possa
fruire dell’aliquota agevolata del 4 per cento per
l’acquisto di un veicolo, anche in assenza di
adattamenti.
… L’aliquota IVA ridotta per i soggetti di cui
all’art. 3 della Legge n. 104 del 1992 è stata
originariamente introdotta dall’art. 8, comma 3,
della Legge n. 449 del 1997. Attualmente, il
numero 31 della Tabella A, parte seconda,
allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, come
sostituito dall’art. 50, comma 1, della L. n. 342 del
2000, riconosce l’aliquota IVA ridotta sulle
cessioni di autoveicoli di cui all’ art. 54, comma
1, lettere a), c), ed f), del D.Lgs. n. 285 del 1992, di
cilindrata fino a 2000 centimetri cubici se con
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motore a benzina, e a 2800 centimetri cubici se
con motore diesel, anche prodotti in serie,
“adattati per la locomozione dei soggetti di cui
all’art. 3, legge 5 febbraio 1992, n. 104, con
ridotte
o
impedite
capacità
motorie
permanenti”, ceduti ai detti soggetti o ai familiari
di cui essi sono fiscalmente a carico.
Con Circolare n. 74/E del 12 aprile 2000, è stato
chiarito che la ratio della norma agevolativa
trova fondamento nell’incidenza dei maggiori
costi che i soggetti portatori di handicap devono
sostenere per adattare il veicolo acquistato,
attraverso modifiche tecniche che ne consentano
loro l’utilizzo. Per tale ragione, in base alla
richiamata disposizione vigente, la stessa
agevolazione non può estendersi agli autoveicoli
che, ancorché acquistati da altri portatori di
handicap, quali non vedenti e menomati
nell’udito e nella parola, non necessitano di
adattamenti o di particolari caratteristiche
tecniche per l’utilizzo da parte dei destinatari
dell’agevolazione. La ratio originaria della norma
è stata in parte superata, in quanto
successivamente il legislatore ha esteso
l’applicazione dell’aliquota IVA ridotta alla
cessione di veicoli effettuate a favore di altre
categorie di disabili, o ai familiari di cui essi sono
fiscalmente
a
carico,
a
prescindere
dall’adattamento del veicolo: soggetti con
handicap psichico o mentale di gravità tale da
aver
determinato
il
riconoscimento
dell’indennità di accompagnamento (art. 30,
comma 7, della Legge n. 388 del 2000); invalidi
con grave limitazione della capacità di
deambulazione o affetti da pluriamputazioni (art.
30, comma 7, della Legge n. 388 del 2000);
soggetti non vedenti e sordi (numero 31 della
tabella A, parte seconda, allegata al D.P.R. n. 633
del 1972, come sostituito dall’ art. 50 , della Legge
n. 342 del 2000). Con Circolare n. 46/E dell’11
maggio 2001, tenendo conto anche di un parere
del Ministero della salute, è stato chiarito che il
riferimento fondamentale per fruire dei benefici
fiscali previsti dall’ articolo 30 della Legge n. 388
del 2000 è situazione di handicap grave, definita
dall’articolo 3, comma 3, della Legge n. 104 del
1992, derivante da patologie che comportano
una
limitazione
permanente
della
deambulazione. La gravità della limitazione deve
essere certificata con verbale dalla commissione
per l’accertamento dell’handicap di cui
all’articolo 4 della citata Legge n. 104 del 1992.
Nella medesima circolare, è specificato che
l’adattamento funzionale del veicolo alle
necessità del portatore di handicap rimane,
invece, elemento essenziale, ai fini della
concessione delle agevolazioni fiscali, per quei
soggetti che, pur affetti da una ridotta o impedita
capacità motoria permanente, non siano stati
dichiarati portatori di “grave limitazione della
capacità di deambulazione” da parte delle
commissioni mediche competenti. In detto
contesto, vi possono essere situazioni di
incertezza nei casi in cui minori (che non possono
comunque condurre il veicolo) portatori di
handicap in condizioni di gravità (comma 3
dell’art. 3 della Legge n. 104 del 1992), con effetti
su capacità motorie e deambulazione, sono stati
riconosciuti soggetti con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti con riferimento
specifico alle agevolazioni di cui all’art. 8 della
Legge n. 449 del 1997, senza che tuttavia risulti in
alcun modo la tipologia, o anche soltanto la
necessità, dell’adattamento funzionale del
veicolo alle necessità di trasporto del portatore
di handicap. A ben vedere, dette incertezze
derivano dalle modifiche normative che nel corso
dell’anno 2000 hanno esteso, a prescindere
dall’adattamento del veicolo, l’applicazione
dell’aliquota IVA ridotta ad altre categoria di
disabilità, che precludono comunque la
conduzione del veicolo e per le quali
l’adattamento stesso non sempre è necessario.
Peraltro, non sempre è agevole distinguere, in
presenza di un handicap in condizione di gravità
che investe la capacità motoria e la
deambulazione, tra le ridotte o impedite capacità
motorie e la limitazione grave della capacità di
deambulazione, che non richiede l’adattamento
del veicolo. Considerato che per effetto delle
modifiche in precedenza descritte, la ratio
originaria della norma agevolativa risulta
notevolmente attenuata, assumendo ora
maggiore rilievo la particolare condizione di
disabilità del soggetto interessato, piuttosto che
il solo ristoro dei maggiori costi sostenuti per
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l’adattamento del veicolo, e per evitare il
protrarsi
delle
incertezze
applicative
dell’agevolazione, fermo restando che dalle
certificazioni delle commissioni competenti deve
risultare la specifica disabilità cui la norma
ricollega l’agevolazione fiscale, si ritiene che in
presenza di minori (che non possono comunque
condurre il veicolo) portatori di handicap in
condizioni di gravità di cui al comma 3 dell’art. 3
della Legge n. 104 del 1992, con riconoscimento
delle ridotte o impedite capacità motorie
permanenti, spetti l’applicazione dell’aliquota
IVA ridotta, anche senza necessità di
adattamento ove questa non risulti dalla
certificazione. Ciò premesso, se nel certificato
medico rilasciato dall’azienda sanitaria locale
risulta che il minore richiedente è riconosciuto
soggetto in situazione di handicap grave in base
all’art. 3, comma 3, della Legge n. 104 del 1992, e,
ai fini delle agevolazioni fiscali per il settore auto,
è riconosciuto soggetto con ridotte o impedite
capacità motorie permanenti in base all’art. 8
della Legge n. 449 del 1997, senza altre
indicazioni al riguardo, si ritiene che il soggetto
interessato possa avvalersi dell’aliquota IVA
ridotta per l’acquisto del veicolo, anche senza
adattamento dello stesso.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.6).
4. Furto del veicolo – Iva 4%
…
Le agevolazioni fiscali previste, ai fini
dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per
l’acquisto di veicoli spettano una sola volta in un
periodo di quattro anni, salvo i casi in cui il primo
veicolo acquistato con le agevolazioni sia stato
cancellato dal PRA. Ai fini dell’IRPEF il riacquisto
entro il quadriennio è agevolabile anche
nell’ipotesi in cui il veicolo risulti rubato e non
ritrovato, nei limiti della spesa massima di
18.075,99 euro da cui va detratto l’eventuale
rimborso assicurativo. Si chiede di sapere se il
furto del veicolo integri la condizione richiesta
per accedere nuovamente alle agevolazioni
fiscali entro il quadriennio anche ai fini IVA.
l’acquisto di veicoli possono applicarsi anche per
acquisti successivi, a condizione che siano
trascorsi almeno quattro anni dalla data del
precedente acquisto effettuato con le
agevolazioni. Detta condizione non opera nel
caso in cui il veicolo acquistato con le
agevolazioni è stato cancellato dal PRA per
demolizione. Ai fini dell’IRPEF, l’art. 15, comma 1,
lett. c), del TUIR prevede, altresì, che il disabile
può fruire della detrazione per l’acquisto di un
nuovo veicolo prima della fine del quadriennio
anche nell’ipotesi in cui il primo veicolo sia stato
rubato e non ritrovato, per un importo da
calcolare su un ammontare assunto al netto di
quanto
eventualmente
rimborsato
dall’assicurazione. Analoga previsione non è
contemplata ai fini dell’IVA, atteso che l’art. 8,
comma 3, della Legge n. 449 del 1997, per effetto
del rinvio alle disposizioni di cui all’ art. 1, commi
1 e 2, della Legge n. 97 del 1986, ammette il
superamento del limite dei quattro anni nella
sola ipotesi di cancellazione del veicolo dal PRA.
Ciò premesso, si evidenzia che il periodo dei
quattro anni è previsto al precipuo fine di evitare
un uso improprio delle suddette agevolazioni
fiscali, con acquisto dei beni e successiva
cessione a vantaggio di soggetti privi dei
requisisti richiesti dalla normativa agevolativa.
Nel caso di furto del veicolo la perdita di possesso
del bene acquistato con le agevolazioni fiscali
avviene per effetto di un evento non riferibile alla
volontà del disabile e, quindi, non può ravvisarsi
alcun comportamento contrario alla finalità
dell’agevolazione. Quanto sopra considerato, e in
linea con le disposizioni previste ai fini della
detrazione dall’IRPEF, si ritiene che, in caso di
furto del veicolo acquistato con le agevolazioni
fiscali, sia possibile beneficiare dell’agevolazione
fiscale prevista ai fini dell’IVA per l’acquisto di un
nuovo veicolo anche prima dello scadere dei
quattro anni dal primo acquisto. A tal fine, il
disabile dovrà esibire al concessionario la
denuncia di furto del veicolo e la registrazione
della “perdita di possesso” effettuata dal PRA.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.5).
…
Le agevolazioni fiscali previste, ai fini
dell’IRPEF e dell’IVA, in favore dei disabili per
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CASI PRATICI
1. Rateizzazione del beneficio
… Un disabile affetto da pluriamputazioni, ha
acquistato nel 2015 un autoveicolo non adattato,
corrispondendo un importo pari a € 13.000,00. La
detrazione spettante al contribuente è pari a: €
13.000,00 x 19% = € 2.470,00. Se scegliesse di
rateizzare il beneficio, come avverrebbe il
calcolo?
… Il calcolo sarebbe il seguente:
€ 13.000,00: 4 = € 3.250,00 x 19% = € 617,50
arrotondato a € 618,00 (rata annuale).
2. Rateizzazione del beneficio e decesso del
disabile
…
Un disabile ha sostenuto la spesa per
l’acquisto di un veicolo adattato nel 2014 pari ad
€ 27.900,00, optando per la ripartizione in quattro
rate della detrazione.
Il soggetto è deceduto nel settembre del 2015,
beneficiando quindi di una sola della rate:
Periodo d’imposta 2014 = 18.076,00: 4 = 4.519,00
x 19% = 858,61. Come dovrà procedere l’erede?
…
L’erede provvederà a presentare il Mod.
UNICO per conto del de cuius e potrà portare
detrarre in un’unica soluzione le rate rimanenti:
Periodo d’imposta 2015 = (18.076,00: 4) x 3 =
13.557,00 x 19% = 2.575,83.
3. Acquisto e manutenzione straordinaria di un
mezzo per portatore di handicap
…
Anche le spese di manutenzione
straordinaria possono essere portate in
detrazione, ma non possono essere rateizzate.
Per questo, nei casi in cui ci sono spese sia di
acquisto sia di manutenzione straordinaria e si
intende rateizzare, il contribuente è obbligato a
compilare due moduli.
Nel caso in esame, infatti, il contribuente dovrà
compilare nel proprio Modello 730/2015:
→ il Modulo 1 per esporre al rigo E4:
- le spese di acquisto pari a € 15.000,00;
- il numero della rata relativa al periodo
d’imposta 2014, ossia “1”;
→ il Modulo 2 per esporre al rigo E4 le spese
di manutenzione straordinaria.
La somma dei due importi indicati in E4 non può
superare il limite massimo di spesa riportabile in
dichiarazione, pari a € 18.076,00.
In presenza di spese per l’acquisto e per la
manutenzione straordinaria, l’abbattimento va
eseguito prima sulle spese di manutenzione e
solo successivamente, se necessario, su quelle
sostenute per l’acquisto.
Il Sig. Berti, quindi, potrà indicare nel Modello 2
solo € 3.076,00 (18.076,00 - € 15.000,00).
La detrazione spettante sarà così calcolata:
- rata relativa al 2014 per le spese d’acquisto:
19%: € 15.000,00 : 4 = € 3.750,00 x 19% = €
712,50;
- parte detraibile relativa alla manutenzione
straordinaria: € 3.076,00 x 19% = € 584,44
arrotondato € 584,00;
- somma dei due importi così ottenuti e riporto
della detrazione spettante a rigo 28 del
prospetto di liquidazione: € 712,50 + € 584,00
= € 1.296,50.
… Il Sig. Berti (portatore di handicap, codice
fiscale BRTLSN66T24G914L) ha acquistato a
marzo 2014 un’automobile adattata per euro
15.000,00. A novembre 2014 il Sig. Berti, a seguito
di un incidente, ha dovuto sostenere spese di
manutenzione straordinaria per euro 6.000,00. Il
soggetto intende avvalersi della possibilità di
rateizzare in 4 rate le spese sostenute.
A quanto ammonta la detrazione della spesa?
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Interessi passivi su mutui
Il legislatore ha disposto la detraibilità del 19% degli interessi passivi, oneri accessori e quote
di rivalutazione, pagati nel periodo di imposta di riferimento, in relazione a mutui stipulati, o
che verranno contratti, entro un determinato lasso di tempo dal contribuente per:
acquisto dell’abitazione principale;
acquisto di immobili diversi dall’abitazione principale;
effettuazione di interventi di recupero del patrimonio edilizio (mutui contratti nel 1997);
costruzione/ristrutturazione dell’abitazione principale;
miglioramento a breve, medio e lungo termine in campo agricolo.
Di seguito si propongono delle tabelle riassuntive che evidenziano la possibile detrazione della
spesa.
ACQUISTO DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI
MUTUO ABITAZIONE PRINCIPALE
Percentuale di
detraibilità
Limite di detraibilità
Beneficio massimo
Ammissibilità della
detrazione
Per i mutui stipulati
19%.
€. 4.000,00 dal 1° gennaio 2008 (€ 3.615,20 fino al 31 dicembre
2007).
€ 4.000,00 x 19% = 760,00.
Indipendentemente dalla data di stipula.
Fino al 31 dicembre 1992, € 4.000,00 per ogni proprietario.
Dal 1° gennaio 1993, €. 4.000,00 complessivamente.
Normativa di
riferimento
Articolo 15, comma 1, lettera b, TUIR.
• Stabilire nell’immobile la dimora abituale del contribuente o
Requisiti oggettivi
dei suoi familiari entro un anno dall’acquisto.
• Stipulare il mutuo entro l’anno precedente o successivo
all’acquisto.
Requisiti soggettivi
Essere acquirente dell’immobile e intestatario del mutuo.
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Soggetti
Fiscalmente a carico
Non è possibile portare in detrazione gli interessi sostenuti per
conto di soggetti fiscalmente a carico. Unica eccezione è la
quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico, in caso di
mutuo cointestato.
• Copia del contratto di mutuo.
• Copia dell’atto di compravendita dell’immobile.
Documentazione
• Quietanze di pagamento degli interessi passivi.
• Documentazione che attesta l’utilizzazione come abitazione
principale.
Perdita della
detrazione
Immobile non utilizzato come abitazione principale per cause
diverse dal trasferimento per motivo di lavoro.
ACQUISTO DI IMMOBILI DIVERSI DALL’ABITAZIONE PRINCIPALE
TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI
MUTUO IPOTECARIO ALTRI IMMOBILI
Percentuale di
detraibilità
Limite di detraibilità
Beneficio massimo
19%.
€ 2.065,83.
€ 2.065,83x 19% = 393,00.
Fino al 31 dicembre 1990, € 2.065,83 per ogni intestatario, su
qualsiasi tipo di immobile, anche per motivi diversi
dall’acquisto.
Per i mutui stipulati
Dal 1° gennaio 1991, €. 2.065,83 per ogni cointestatario solo
con riferimento ad immobili adibiti ad abitazione diversa da
quella principale e solo nel caso di acquisto.
Dal 1° gennaio 1993, non spetta alcuna detrazione per
l’acquisto di immobili non adibiti ad abitazione principale.
• Copia del contratto di mutuo.
Documentazione
• Copia dell’atto di compravendita dell’immobile.
• Quietanze di pagamento degli interessi passivi.
• Documentazione che attesta l’utilizzazione.
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EFFETTUAZIONE DI INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO (MUTUI
CONTRATTI NEL 1997)
TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI
MUTUI CONTRATTI NEL 1197 PER RECUPERO EDILIZIO – RP8 (CODICE 9)
Percentuale di
detraibilità
Limite di detraibilità
19%.
€ 2.582,28.
Beneficio massimo
€ 2.582,28 X 19% = 491,00.
Per i mutui stipulati
Nel 1997 per recupero edilizio.
Immobili in proprietà o di proprietà di terzi utilizzati dal
Immobili interessati
contribuente con contratto a titolo oneroso, gratuito o altro titolo
idoneo.
1. Interventi di manutenzione ordinaria.
Tipologia di spesa
2. Interventi di manutenzione straordinaria.
3. Interventi di restauro e risanamento conservativo.
4. Interventi di ristrutturazione edilizia.
• Copia del contratto di mutuo.
• Copia
della
documentazione
(fatture,
ricevute
fiscali)
comprovante le spese sostenute per la realizzazione degli
Documentazione
interventi.
• Quietanze di pagamento degli interessi passivi.
• Documentazione che attesta l’assolvimento degli obblighi
previsti dalla normativa edilizia.
COSTRUZIONE/RISTRUTTURAZIONE DELL’ABITAZIONE PRINCIPALE
TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI
MUTUI IPOTECARI PER COSTRUZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE
Percentuale di detraibilità
Limite di detraibilità
19%.
€ 2.582,28.
Beneficio massimo
€ 2.582,28 X 19% = 491,00.
Per i mutui stipulati
Dal 1° gennaio 1998.
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1. Costruzione abitazione principale.
Tipologie
2. Interventi di ristrutturazione edilizia di cui all’art. 3,
di interventi
comma 1, lettera d) D.P.R. n. 380/2001.
• Copia del contratto di mutuo.
• Abilitazioni
Documentazione
amministrative
richieste
dalla
vigente
legislazione edilizia.
• Quietanze di pagamento degli interessi passivi.
• Copie
dei
documenti
comprovanti
le
spese
di
costruzione/ristrutturazione dell’immobile.
• L’immobile non viene destinato ad abitazione principale
entro sei mesi dalla conclusione dei lavori di costruzione.
• I lavori di costruzione dell’abitazione principale non sono
Decadenza del beneficio
ultimati entro il termine previsto dalle autorizzazioni
edilizie, fatta salva la possibilità di proroga delle stesse.
• Se il contribuente non utilizza più l’immobile quale
abitazione principale.
MUTUO COINTESTATO E SOGGETTO FISCALMENTE A CARICO
Se il mutuo è cointestato, la percentuale di interessi passivi riferita ad uno dei soggetti non può
essere portata in detrazione da nessun altro.
Unica eccezione è fatta per il mutuo per acquisto dell’abitazione principale cointestato a una
coppia di coniugi, nel caso in cui uno dei due sia fiscalmente a carico dell’altro.
Infatti, dal 2001 è ammessa la detrazione di entrambe le quote degli interessi passivi al coniuge
che si pone fiscalmente a carico l’altro.
DETRAZIONE 19% INTERESSI
QUOTA DEL CONIUGE FISCALMENTE A CARICO
Mutuo per acquisto abitazione principale
Mutuo per costruzione abitazione
principale
Ammessa in capo all’altro coniuge (dal 2001)
Non ammessa in capo all’altro coniuge
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L’Agenzia delle Entrate, nella Circolare 21 maggio 2014, n. 11, ha evidenziato che
in caso di mutuo per costruzione dell’abitazione principale stipulato da una coppia
di coniugi, nella quale uno sia fiscalmente a carico dell’altro, non è possibile che
un solo coniuge possa fruire dell’intera detrazione spettante per gli interessi passivi
corrisposti (ovvero, oltre che della propria quota di detrazione, anche della quota riferita
all’altro coniuge che, altrimenti, sarebbe persa per incapienza di imposta).
Tale possibilità, tuttavia, è prevista dal 2001, per i mutui per acquisto dell’abitazione
principale.
L’Agenzia sottolinea che in assenza di una precisa disposizione normativa detta facoltà non
è automaticamente “estensibile” all’ipotesi di mutuo per la costruzione dell’abitazione
principale.
INAGIBILITÀ DELL’IMMOBILE A CAUSA DI EVENTI SISMICI
Con Circolare del 21 maggio 2014, n. 11, le Entrate sottoscrivono che i contribuenti
residenti nel territorio colpito dal sisma in Abruzzo possono continuare a fruire
della detrazione per interessi passivi su mutuo per acquisto dell’abitazione
principale, anche se non dimorano nell’immobile. Infatti, ciò può avviene a seguito di
ordinanza di sgombero poiché l’immobile risulta inagibile, totalmente o parzialmente, a
causa dell’evento sismico.
ACQUISTO DI PIÙ UNITÀ IMMOBILIARI DA ACCORPARE CATASTALMENTE
Con Risoluzione 29 aprile 2009, n. 117, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito le modalità di
detrazione degli interessi passivi nel caso di unico mutuo stipulato per acquisto di un
appartamento abitazione principale, una pertinenza ed un appartamento da ristrutturare,
destinato ad essere poi accorpato alla stessa abitazione principale.
L’Agenzia ha chiarito che la detrazione degli interessi passivi spetta:
fino alla conclusione dei lavori di ristrutturazione, solo con riferimento alla quota di
mutuo imputabile all’acquisto dell’abitazione principale e relativa pertinenza.
Per determinare la parte del prezzo di acquisto imputabile alle unità catastali
agevolabili va effettuata una proporzione tra le rendite catastali delle singole unità
immobiliari che compongono il fabbricato;
dopo la conclusione dei lavori di ristrutturazione ed a condizione che vengano
effettuate le necessarie variazioni catastali, anche in relazione alla quota di interessi
riferibili all’appartamento ristrutturato ed accorpato all’abitazione principale.
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Il soggetto:
proprietario di un’immobile abitazione principale;
che detrae gli interessi passivi corrisposti sul mutuo per l’acquisto;
che acquista un’altra unità immobiliare adiacente, per ampliare la propria
abitazione principale;
e che stipula, a tal fine, un secondo mutuo ipotecario;
può detrarsi gli interessi passivi pagati in relazione al nuovo mutuo (pur continuando a
detrarre gli interessi sul mutuo precedente) dopo che sia stato realizzato l’accorpamento
(risultante anche dalle variazioni catastali) e nel limite massimo di € 4.000, da riferirsi a
entrambi i mutui.
A confermarlo è stata l’Agenzia delle Entrate con Circolare 21 maggio 2014, n. 11.
In ogni caso il contribuente dovrà rispettare le condizioni previste dalla normativa, tra cui il
limite temporale tra l’accensione del mutuo, l’acquisto e la destinazione ad abitazione
principale, tenendo conto che, se l’ammontare del nuovo mutuo risulta superiore al costo del
secondo immobile, l’importo degli interessi passivi detraibili va proporzionalmente
rideterminato.
SPESE SOSTENUTE PER FAMILIARI
La detrazione per gli interessi sul mutuo è in capo al soggetto intestatario del contratto di
mutuo, senza alcuna deroga.
Non è consentita, pertanto, l’imputazione della quota di interessi riferibili al coniuge
fiscalmente a carico, come invece è permesso in relazione ai mutui per acquisto dell’abitazione
principale.
A confermarlo, la Circolare 21 maggio 2014, n. 11 al punto 3.2.
Secondo l’Agenzia delle Entrate, infatti, in mancanza di una disposizione analoga
a quella introdotta dalla Legge n. 388/2000 in relazione ai mutui per acquisto
dell’abitazione principale “...in caso di mutuo contratto per la costruzione dell’abitazione
principale, la quota di interessi del coniuge fiscalmente a carico non può essere portata in
detrazione dall’altro coniuge”.
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MIGLIORAMENTO A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE IN CAMPO AGRICOLO
TABELLA RIASSUNTIVA INTERESSI
PER PRESTITI O MUTUI AGRARI – RP8 (CODICE 11)
Percentuale di
detraibilità
Limite di detraibilità
Tipologia di spesa
19%.
100% nei limiti del reddito dei terreni dichiarati.
Oneri accessori e quote di rivalutazione dipendenti da clausole di
indicizzazione per prestiti e mutui agrari di ogni specie.
• Copia del contratto di mutuo.
Documentazione
• Quietanze di pagamento degli interessi passivi.
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
1. Inagibilità dell’immobile per il Sisma in
Abruzzo
…
Si chiede se i contribuenti residenti nel
territorio colpito dal sisma in Abruzzo che si
avvalevano della detrazione per gli interessi
passivi relativi a mutui per l’acquisto
dell’abitazione principale possano continuare a
fruirne anche se gli immobili utilizzati quali
dimore abituali siano divenuti inagibili a seguito
del sisma. Le istruzioni ministeriali permettono la
detrazione in argomento se in presenza di
immobili adibiti ad abitazione principale del
contribuente o di un suo familiare. In questo caso
l’immobile, risultando inagibile, non può essere
considerato dimora abituale di nessuno ed in più
trova indicazione nel quadro dei fabbricati con
codice utilizzo 9 e caso particolare 1. Si chiede
quindi una esplicita indicazione sulla detraibilità
dell’onere anche nella suddetta situazione.
… L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR consente
la detrazione per gli interessi passivi nei periodi
di imposta in cui l’unità immobiliare è adibita a
dimora abituale del contribuente o dei suoi
familiari. Le uniche deroghe ammesse sono
quelle espressamente previste dalla citata lett. b)
o da altre disposizioni, per i trasferimenti per
motivi di lavoro, per i ricoveri e per il personale
delle forze armate in servizio permanente. Si
ritiene, tuttavia, che nel caso prospettato, in cui
l’unità immobiliare è stata oggetto di ordinanze
sindacali di sgombero, in quanto inagibile
totalmente o parzialmente a causa di un evento
sismico, la variazione della dimora dipenda da
cause di forza maggiore che non pregiudicano la
fruizione della detrazione per gli interessi passivi
ai sensi dell’ art. 15, comma 1, lett. b) del TUIR, a
condizione che le rate del mutuo siano pagate e
tale onere rimanga effettivamente a carico del
contribuente.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.3).
2. Acquisto di più unità immobiliari da accorpare
catastalmente
… Un contribuente è proprietario di un’unità
immobiliare che ha acquistato come abitazione
principale. In occasione dell’acquisto è stato
stipulato un mutuo ipotecario per il quale detrae
gli interessi passivi per acquisto dell’abitazione
principale, avendone i requisiti. Dopo due anni
dal primo acquisto, allo scopo di ampliare la
propria abitazione principale, acquista un’altra
unità immobiliare adiacente alla prima,
stipulando nel contempo un nuovo mutuo
ipotecario:
“per
acquisto
prima
casa”.
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Immediatamente dopo il secondo acquisto,
effettua una variazione catastale, unificando le
due unità immobiliari ed ottenendo così un’unica
unità immobiliare presso la quale aveva già la
residenza, avendola già adibita ad abitazione
principale. Nell’atto di acquisto della seconda
unità immobiliare è precisato che il contribuente
effettua tale acquisto con i benefici della prima
casa, impegnandosi ad accorpare tale nuova
unità immobiliare con la sua abitazione
principale. I mutui stipulati rimangono entrambi
accesi. Si chiede se anche gli interessi passivi del
secondo mutuo possano essere detratti, nei limiti
stabiliti dalla norma.
… L’art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, consente
la detrazione dall’IRPEF di un importo pari al 19
per cento degli interessi passivi e relativi oneri
accessori, pagati in dipendenza di mutui garantiti
da ipoteca su immobili contratti per l’acquisto
dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione
principale entro un anno dall’acquisto stesso, per
un importo non superiore a 4.000 euro. Il
contribuente che acquista un’unità immobiliare
adiacente alla propria abitazione principale, con
l’intenzione di accorparle, può fruire della
detrazione per gli interessi passivi relativi al
mutuo contratto per detto acquisto, ai sensi del
citato art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR, dopo che
sia stato realizzato l’accorpamento, risultante
anche dalle variazioni catastali relative ad
entrambe le unità immobiliari, in modo da
risultare un’unica abitazione principale (cfr.
Risoluzione n. 117/E del 2009). Nel caso in esame,
il limite di euro 4.000 deve essere riferito
all’ammontare complessivo degli interessi e oneri
accessori relativi ai due mutui accesi per
l’acquisto delle unità immobiliari accorpate. La
condizione che anche il secondo mutuo sia
stipulato per l’acquisto dell’abitazione principale
dovrà risultare dal contratto di acquisto
dell’immobile, dal contratto di mutuo o da altra
documentazione rilasciata dalla banca. In
mancanza, la finalità del mutuo deve essere
attestata dal contribuente mediante un’apposita
dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai
sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445 del 2000 (cfr.
Risoluzione n. 147/E del 2006). Naturalmente
devono essere rispettate anche le altre
condizioni previste dalla disposizione, quali il
limite temporale che deve intercorrere tra
l’accensione del mutuo, l’acquisto e la
destinazione ad abitazione principale. In
particolare l’immobile deve essere adibito ad
abitazione
principale
entro
un
anno
dall’acquisto, che deve avvenire nell’anno
antecedente o successivo alla stipula del
contratto di mutuo. Infine, nel caso in cui il mutuo
relativo al secondo acquisto sia superiore al costo
del secondo immobile, occorre rideterminare in
proporzione l’importo degli interessi detraibili
(cfr. Circolare n. 15/E del 2005, par. 4.1).
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.1).
3. Coniuge fiscalmente a carico
… L’ art. 15 del TUIR prevede che se uno dei due
coniugi, comproprietari e cointestatari del mutuo
per acquisto abitazione principale, sia
fiscalmente a carico dell’altro, questo può fruire
anche della quota di detrazione spettante al
coniuge. Si chiede di conoscere se detta
disposizione sia applicabile anche nella diversa
ipotesi in cui il mutuo sia finalizzato alla
ristrutturazione o costruzione dell’abitazione
principale.
… L’ art. 15, comma 1, lett. b), del TUIR riconosce
una detrazione IRPEF del 19 per cento per gli
interessi passivi e relativi oneri accessori
corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari
contratti per l’acquisto dell’abitazione principale,
per un importo non superiore a euro 4.000. La
medesima disposizione riconosce la detrazione, a
decorrere dalla data in cui l’unità immobiliare è
adibita a dimora abituale, anche nel caso in cui
l’immobile acquistato sia oggetto di lavori di
ristrutturazione
edilizia,
comprovata
da
concessione edilizia o atto equivalente. Nelle
predette ipotesi, a seguito delle modifiche
introdotte dalla Legge n. 388 del 2000, con effetto
dal 2001, l’ultimo periodo della disposizione in
esame (attuale art. 15 , comma 1, lett. b, del TUIR),
dopo aver precisato che in caso di mutuo
cointestato a entrambi i coniugi, ciascuno di essi
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può fruire della detrazione unicamente per la
propria quota di interessi, stabilisce altresì che, in
caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la
detrazione spetta a quest’ultimo per entrambe le
quote. Il comma 1-ter dell’art. 15 del TUIR,
inserito dall’art. 3, comma 1, della Legge n. 449
del 1997, riconosce la detrazione del 19 per cento
per gli interessi passivi e relativi oneri accessori
corrisposti in dipendenza di mutui ipotecari
stipulati per la costruzione dell’unità immobiliare
da adibire ad abitazione principale, per un
importo non superiore a euro 2.582,28. Ciò
premesso, si ritiene che, in mancanza di una
disposizione analoga a quella introdotta dalla
Legge n. 388 del 2000 in relazione alle tipologie
di mutuo contemplate dalla lettera b) dell’art. 15,
comma 1, del TUIR, in caso di mutuo contratto per
la costruzione dell’abitazione principale, la quota
di interessi del coniuge fiscalmente a carico non
può essere portata in detrazione dall’altro
coniuge.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 3.2).
rispettivamente dell’80% e del 70%, nonché del
15% (ipotizzando un contribuente non
imprenditore agricolo) ossia, nel caso in esame:
€ 144,00 x 1,80 x 1,15 + € 86,00 x 1,70 x 1,15
= € 298,08 + € 168,13
arrotondati
€ 298,00 + € 168,00 = € 466,00.
CASI PRATICI
4. Interessi su finanziamento agrario
…
Un contribuente presenta la seguente
situazione:
- interessi passivi su finanziamento agrario €
560,00;
- reddito dominicale dei terreni da visura
catastale € 144,00;
- reddito agrario dei terreni da visura catastale
€ 86,00.
… Nel Modello 730/2015 il contribuente dovrà
indicare nella sezione I del quadro E riservata agli
oneri per i quali è prevista una detrazione
d’imposta del 19% o del 26%, nel rigo E8 “altre
spese” con codice 11, gli interessi passivi relativi
al finanziamento ottenuto in base alla vigente
normativa del credito agrario.
Va indicata la somma di € 466,00 (e non € 560,00)
in quanto il limite massimo è pari al totale dei
redditi
dei
terreni
dichiarati
rivalutati
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Recupero del patrimonio edilizio e bonus arredo
LA PROROGA DEL BONUS RISTRUTTURAZIONE
Originariamente, la detrazione per recupero edilizio è stata introdotta dalla Legge n. 449/97
limitatamente al 1998 e 1999: negli anni successivi è stata costantemente prorogata, fino alla
conferma a regime, dal 2012, con l’inserimento nel TUIR dello specifico articolo 16-bis il quale
dispone la detraibilità del 36% delle spese sostenute, nel limite di € 48.000. Successivamente,
in deroga alle previsioni del TUIR, l’art. 11, D.L. n. 83/2012 ha disposto, per le spese sostenute
dal 26 giugno 2012 al 30 giugno 2013, l’aumento della detrazione al 50% e del limite di spesa
ad € 96.000,00 per unità immobiliare: tali condizioni più favorevoli sono state confermate per
gli anni seguenti (ed anche per il 2014).
Da ultimo, la Legge di Stabilità 2015 ha confermato la proroga della detrazione al 50%, con
limite di spesa di € 96.000, per le spese sostenute fino al 31 dicembre 2015.
Salvo ulteriori proroghe, dal 1° gennaio 2016 la detrazione tornerà ad essere regolamentata
dal TUIR (detraibilità del 36% delle spese, nel limite di € 48.000,00).
Interventi di recupero effettuati su:
singole unità immobiliari e parti comuni di edifici
Iscritti in catasto
Ubicati sul
territorio dello
Stato
Residenziali
In caso di lavori su “parti comuni” la Circolare n. 11/2014, ha chiarito che il diritto
all’agevolazione è sempre subordinato:
→
all’istituzione “fiscale” del condominio mediante richiesta agli uffici del codice
fiscale (modello AA5);
→ all’esecuzione degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome del condominio
stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai singoli proprietari delle unità
immobiliari, in base ai millesimi risultanti dalle relative tabelle;
anche nel caso di “condominio minimo”, ossia quello costituito da non più di 8 condòmini (nel
quale non vige, quindi, l’obbligo di nomina dell’amministratore).
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Il pagamento delle spese sostenute per interventi di recupero del patrimonio edilizio, nonché
per l’acquisto di box/posti auto pertinenziali, va effettuato con bonifico bancario o postale
(anche on line) in cui deve risultare:
→ la causale del versamento, con indicazione della norma di riferimento (dal 2012, art. 16bis, TUIR);
→ il codice fiscale del soggetto che intende fruire della detrazione;
→ la partita IVA/codice fiscale del soggetto a favore del quale il bonifico è effettuato (ditta
che ha eseguito i lavori).
Il pagamento tramite bonifico non è richiesto:
→ in caso di acquisto di immobili ristrutturati da imprese/cooperative edilizie;
→ per
gli
oneri
di
urbanizzazione,
l’imposta
di
bollo,
i
diritti
per
le
concessioni/autorizzazioni a favore del Comune.
Con la Circolare n. 11/2014, l’Agenzia delle Entrate sottolinea che è ammesso
anche il pagamento delle spese tramite finanziamento, a condizione che la società
finanziaria paghi il corrispettivo al soggetto fornitore con bonifico bancario o
postale, contenente i dati ordinariamente richiesti, in modo che la banca/posta operi la
ritenuta e il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
LA PROROGA DEL BONUS MOBILI
Il D.L. n. 63/2013 ha inoltre introdotto, per i contribuenti che fruiscono della detrazione 50% per
interventi di recupero del patrimonio edilizio una detrazione, anch’essa pari al 50%, per le
ulteriori spese documentate per l’acquisto di mobili e grandi elettrodomestici finalizzati
all’arredo dell’immobile oggetto di ristrutturazione.
La Legge di Stabilità 2015 ha disposto la proroga dell’agevolazione bonus arredo per le spese
sostenute fino al 31 dicembre 2015, confermando la percentuale di detrazione ed il limite
agevolabile.
È stato inoltre espressamente confermato che le spese per tale bonus possono essere superiori
a quelle sostenute per i lavori di ristrutturazione a cui sono collegate.
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BONUS MOBILI 50%
MOBILI FINALIZZATI ALL’ARREDO
E GRANDI ELETTRODOMESTICI
(a prescindere se siano ad incasso o meno)
INCLUSI
frigoriferi, congelatori, lavatrici e lavastoviglie, cucine,
librerie e pareti attrezzate, tavoli e sedie, letti, divani e
poltrone, armadi e scarpiere
ESCLUSI
MOBILI USATI ACQUISTATI DA PRIVATI, ANTIQUARI O RIGATTIERI E I
COMPLEMENTI DI ARREDO
(lampade, apparecchi di illuminazione, soprammobili)
BONUS MOBILI/ELETTRODOMESTICI DETRAZIONE AL 50%
PRESUPPOSTI VALIDI
ESCLUSO
Interventi edilizi (esclusa manutenzione ordinaria) su
Acquisto di box auto
singole unità immobiliari residenziali.
pertinenziali.
Interventi edilizi su parti comuni di edifici residenziali.
Interventi di ricostruzione o ripristino di immobili
danneggiati da eventi calamitosi.
Acquisto
di
unità
immobiliari
ristrutturate
da
cooperative edilizie o imprese di costruzione, entro 18
mesi dal termine dei lavori.
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Con Circolare n. 11/2014, l’Agenzia delle Entrate ha ammesso la detraibilità delle spese per
recupero edilizio sostenute mediante finanziamento (ovvero pagamento a rate) a condizione
che:
1. la società che eroga il finanziamento paghi il corrispettivo al fornitore mediante
bonifico bancario o postale contenente i dati ordinariamente richiesti (causale con
riferimento all’art. 16-bis, TUIR, etc.);
2. il contribuente abbia copia della ricevuta del bonifico.
CASI PRATICI
1. Box scontato solo se pertinenziale
…
Mio marito e io abbiamo sottoscritto un
preliminare per l'acquisto di un'abitazione e
annesso box auto. L'idea era quella di intestare
interamente la proprietà a me. Ho sentito però
che l'autorimessa potrebbe permettermi un
beneficio fiscale. Essendo io a suo carico, posso
comunque detrarre parte della spesa? Nel caso
può detrarla lui?
… No. Ciò che è agevolato è l'acquisto del box
limitatamente alla quota riferibile al costo di
costruzione certificato dall'impresa cedente. Il
beneficio è in termini di credito d'imposta nel
limite del 50% fino a 96.000, da ripartire in 10
anni. Tuttavia, spetta nella misura in cui trova
capienza nell'imposta dovuta. Ne consegue che
in assenza di imposta o in caso di incapienza, la
parte in eccesso della quota imputabile
all'esercizio è persa, non spettando alcun diritto
di rimborso. Non va poi dimenticato che
l'acquisto del box è agevolabile solo se
pertinenziale
all'abitazione.
Nel
caso
prospettato, dunque, non sarà comunque
ipotizzabile l'eventuale acquisto della sola
autorimessa da parte del marito, in quanto
mancherebbe il vincolo di pertinenzialità.
Pertanto, l'unica possibilità è l'intestazione
(anche
in
quota)
dell'abitazione
ed
eventualmente il 100% del garage al fine di poter
beneficiare in misura piena della detrazione. Si
ricorda che comunque per la parte di costo
riferibile all'autorimessa è necessario il bonifico.
Se effettuato prima dell'atto definitivo di
compravendita, è necessario che l'accordo sia
dimostrato da un contratto preliminare registrato
nel quale emerga il vincolo pertinenziale.
2. Manutenzione ordinaria
… Ho sostituito le piastrelle del bagno: posso
accedere alla detrazione prevista per le
ristrutturazioni edilizie anche se l’immobile non
costituisce abitazione principale? Ho, altresì,
acquistato dei mobili (sempre per il bagno), posso
fruire del bonus mobili?
…
Purtroppo in entrambi i casi la risposta è
negativa, perché la semplice sostituzione di
piastrelle rappresenta un intervento di
manutenzione ordinaria e non di manutenzione
straordinaria, ed in quanto tale non può fruire
della detrazione prevista per gli interventi di
ristrutturazione edilizia. È invece ininfluente il
fatto che l’immobile non costituisca abitazione
principale. Non è infatti necessario che l'unità
immobiliare oggetto dell'intervento agevolato
sia adibita ad abitazione principale o che si
trasferisca lì la propria residenza entro un
determinato lasso di tempo.
2. Lasso temporale bonus mobili
…
Per usufruire del bonus mobili vi è la
necessità che questi siano acquistati in un lasso
temporale predeterminato?
… Per fruire del bonus mobili è necessario che i
lavori edili siano iniziati non prima del 26 giugno
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2012, a prescindere dalla data di ultimazione,
mentre non è previsto che i mobili debbano
essere acquistati in un lasso temporale
predeterminato. L’unico limite è che l’acquisto
deve avvenire entro il 31 dicembre 2015.
Pertanto, se i lavori edili sono stati ultimati nel
settembre/ottobre 2012, la spesa per l’acquisto
dei mobili nel 2015 fruisce della detrazione.
Il soggetto che presta assistenza fiscale indicherà
al rigo 30 del Mod. 730-3 l’importo della quota di
detrazione pari a € 240,00, calcolata come segue:
detrazione (50%) “Bonus arredo”: € 4.532,00: 10 =
€ 453,20
€ 453,20 x 50% = € 226,60 arrotondato 227,00.
3. Spese per arredo di immobile ristrutturato
…
Un
contribuente
ha
iniziato
la
ristrutturazione della propria abitazione ad
aprile
2014
predisponendo
tutta
la
documentazione per fruire della detrazione
fiscale del 50%.
Nel mese di ottobre 2014, ha sostenuto le
seguenti spese per l’acquisto di mobili per
l’arredo:
- 1 mobile per il bagno al prezzo di € 560,00;
- 2 mobiletti in legno per il soggiorno al
prezzo di € 422,00;
- 1 forno (classe A) al prezzo di € 2.650,00;
- 1 frigorifero (classe A+) al prezzo di 900,00.
Le condizioni per poter fruire in dichiarazione dei
redditi della detrazione del 50% per il c.d. “bonus
arredo” sono state rispettate e quindi il
contribuente, nel Mod. 730/2015, potrà richiedere
l’agevolazione.
Come dovrà essere conteggiato l’importo da
portare in detrazione?
… La detrazione sull’acquisto di mobili spetta
sull’importo di € 4.532,00 ovvero sulla somma
delle spese sostenute per i mobili e gli
elettrodomestici, in quanto inferiore all’importo
massimo agevolabile pari a € 10.000.
Nel rigo E57, del proprio modello 730/2015, alla
Sezione III C quadro E, il contribuente dovrà
indicare
- “1” nella colonna 1 “Numero rata”, in quanto
intende beneficiare della prima quota di
detrazione;
- l’importo di € 4.532,00 nella colonna 2 “Spesa
arredo immobile”.
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Agevolazioni per il risparmio energetico
La detrazione per interventi di risparmio energetico era stata originariamente introdotta, per il
solo periodo d’imposta 2007, dalla Legge n. 296/2006 ed è stata costantemente oggetto di
proroga.
Il D.L. n. 63/2013, disponendo la proroga della detrazione fino al 31 dicembre 2013 (30 giugno
2014 per interventi su parti comuni condominiali) ha inoltre disposto l’aumento della
percentuale di detrazione (dal 55% al 65%) in relazione alle spese sostenute dal 6 giugno 2013.
L’articolo 1, comma 139, lett. b), Legge di Stabilità 2014 ha successivamente disposto la
detraibilità del:
→ 65% delle spese sostenute dal 6.6.2013 al 31.12.2014 (30.6.2015, per interventi su parti
comuni condominiali);
→ 50% delle spese sostenute dall’1.1.2015 al 31.12.2015 (dall’1.7.2015 al 30.6.2016, per
lavori su parti comuni condominiali).
L’articolo 1, comma 47, Legge di Stabilità 2015 interviene nuovamente
sull’agevolazione per interventi di riqualificazione energetica stabilendo che per
le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015 la misura della
detrazione spettante è pari al 65%.
Tale previsione vale anche per gli interventi eseguiti su parti comuni del condominio (art.
1117 e art. 1117-bis, C.c.) o che interessino tutte le unità immobiliari di cui si compone il
singolo condominio.
Inoltre, la Legge di Stabilità dispone la detraibilità del 65% delle spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per:
acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs. 29
dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000 (pertanto,
per un valore di spesa di € 92.307,69);
acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore
massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85).
Si ritiene che l’Amministrazione Finanziaria interverrà a definire nel dettaglio le nuove
tipologie di interventi agevolabili nonché i relativi valori tecnici di riferimento. Tuttavia tali
novità non interessano il Mod. Unico 2015: saranno infatti recepite nella prossima
dichiarazione (Mod. Unico 2016).
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Interventi agevolabili
Gli interventi di riqualificazione energetica che possono beneficiare della detrazione del 55%
sono espressamente elencati nei commi da 344 a 347, Legge Finanziaria 2007, come di seguito
schematizzato:
Riferimento
Tipo agevolazione
normativo
Comma 344
Comma 345
Interventi di riqualificazione energetica su edifici esistenti.
Interventi su strutture opache e infissi per riduzione della trasmittanza
termica.
Comma 346
Installazione di pannelli solari per la produzione di acqua calda.
Comma 347
Sostituzione di impianti di climatizzazione invernale.
La Legge di Stabilità dispone la detraibilità del 65% delle spese sostenute dal 1°
gennaio 2015 al 31 dicembre 2015 per:
→
acquisto e posa in opera delle schermature solari di cui all’Allegato M al D.Lgs.
29 dicembre 2006, n. 311, fino ad un valore massimo di detrazione di € 60.000
(pertanto, per un valore di spesa di € 92.307,69);
→ acquisto e posa in opera di impianti di climatizzazione invernale con impianti dotati
di generatori di calore alimentati da biomasse combustibili, fino ad un valore
massimo di detrazione di € 30.000 (pertanto, per un valore di spesa di € 46.153,85).
Tale novità, che sarà recepita nei modelli dichiarativi relativi al 2015 (Mod. 730/2016) non
interessa il Mod. Unico 2015, nel quale si indicano le spese sostenute nel 2014.
Immobili interessati
In linea generale, è possibile affermare che:
- gli interventi possono essere eseguiti solo su edifici già esistenti, pertanto sono esclusi
dal beneficio fiscale i lavori effettuati su edifici non ancora costruiti;
- gli immobili oggetto degli interventi possono essere di qualsiasi tipo, non essendo
posta alcuna limitazione, pertanto l’agevolazione spetta indipendentemente dalla
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destinazione (abitativa, produttiva, commerciale, ecc.), dal gruppo e dalla categoria
catastale di appartenenza dell’immobile.
Può anche trattarsi, come confermato dalla Circolare n. 36/2007, di immobile rurale.
CONDOMINIO (INTERVENTI SU PARTI COMUNI)
La detrazione spetta anche in relazione agli interventi eseguiti su parti comuni degli edifici.
Con Circolare 21 maggio 2014, n.11, l’Agenzia delle Entrate ha affermato che la
spettanza dei benefici fiscali previsti per interventi di recupero del patrimonio
edilizio eseguiti su parti comuni dell’edificio è subordinata:
all’istituzione del condominio mediante richiesta agli uffici del codice fiscale
(presentazione del modello AA5);
all’esecuzione degli adempimenti richiesti ai fini fiscali a nome del condominio
stesso, con successiva attribuzione del beneficio ai singoli condomini delle unità
immobiliari, in base ai millesimi risultanti dalle apposite tabelle.
ESEMPI PRATICI
1. Modalità di pagamento delle spese sostenute
… I soggetti non titolari di reddito di impresa
sono tenuti al pagamento delle spese mediante
bonifico (bancario o postale) dal quale risultino i
seguenti dati:
- causale del versamento (riferimento alla
Legge n. 296/2006);
- codice fiscale del beneficiario della
detrazione;
- numero di partita IVA, ovvero, il codice
fiscale del soggetto percipiente.
Ma la detrazione in esame è riconosciuta anche
in caso di pagamento delle spese mediante
finanziamento?
…
Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11,
l’Agenzia delle Entrate ha inoltre precisato che la
detrazione in esame è riconosciuta in caso di
pagamento delle spese mediante finanziamento,
a condizione che:
1. la società che eroga il finanziamento
paghi il corrispettivo al fornitore con un
bonifico bancario o postale recante tutti
i dati previsti dalle disposizioni di
riferimento;
2. il contribuente abbia copia di dette
ricevute di versamento.
L’anno di sostenimento (e di detraibilità) della
spesa è quello di effettuazione del bonifico da
parte della finanziaria al fornitore.
2. Pagamento con bonifico e applicazione della
ritenuta
… Ai sensi dell’articolo 25, D.L. n. 78/2010, in
presenza di un pagamento con bonifico bancario
o postale di spese “agevolabili”, la banca/Posta è
tenuta ad operare una ritenuta a titolo di acconto,
con
obbligo
di
rivalsa
all’atto
dell’accreditamento al beneficiario.
Se nel bonifico è stato indicato il riferimento
normativo della detrazione per recupero edilizio
(art. 16-bis, TUIR) in luogo di quello per risparmio
energetico (Legge n. 296/2006) o viceversa a
causa di un mero errore materiale che non ha
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pregiudicato l’applicazione della ritenuta, la
detrazione può comunque essere riconosciuta?
…
Sì, la detrazione può comunque essere
riconosciuta nel rispetto degli altri presupposti
(C.M. 21 maggio 2014, n. 11, punto 4.5).
Al contrario, se il bonifico di pagamento risulta
carente dei dati richiesti e tale fatto ha
comportato l’impossibilità per la banca/posta di
operare la ritenuta, la detrazione non è ammessa
(Risoluzione 7 giugno 2012, n. 55).
fonti di energia rinnovabili. Le predette opere
possono essere realizzate anche in assenza di
opere edilizie propriamente dette, acquisendo
idonea
documentazione
attestante
il
conseguimento di risparmi energetici in
applicazione della normativa vigente in materia.
Per la stufa a pellet, l’installazione della stessa
fruisce della detrazione Irpef del 50% (articolo
16-bis del TUIR) potendo conseguire un risparmio
energetico.
5. Lavori di ampliamento
3. Soppressione della comunicazione degli
interventi che si protraggono per più periodi
d’imposta
…
Vige ancora l’obbligo di invio all’Agenzia
delle Entrate della comunicazione attestante le
spese sostenute nei periodi di imposta precedenti
a quello in cui sono terminati nel caso di lavori su
più periodi di imposta?
…
A seguito delle modifiche introdotte dal
D.Lgs. n. 175/2014, dal 13 dicembre 2014 non vige
più l’obbligo di invio all’Agenzia delle Entrate
della comunicazione attestante le spese
sostenute nei periodi di imposta precedenti a
quello in cui sono terminati nel caso di lavori su
più periodi di imposta.
Per i soggetti con periodo d’imposta coincidente
con l’anno solare, tale comunicazione andava
presentata entro il 31 marzo dell’anno seguente
quello di sostenimento delle spese.
4. Stufa a pellet
… L’acquisto e l’istallazione della stufa a pellet
può fruire delle detrazioni fiscali previste dalla
legge? L’acquisto della stufa non è legato
all’intervento di riqualificazione dell’immobile.
… Le detrazioni del 50%, per lavori edili, e del
65%, per interventi di risparmio energetico
(articolo 16-bis del TUIR 917/1986 e articolo 1,
comma 47, Legge 190/2014) si rendono
applicabili anche per gli interventi relativi a
lavori di ampliamento?
… Le detrazioni del 50%, per lavori edili, e del
65%, per interventi di risparmio energetico
(articolo 16-bis del TUIR 917/1986 e articolo 1,
comma 47, Legge 190/2014) non si rendono
applicabili per gli interventi relativi a lavori di
ampliamento (Circolare 121/E/1998, Risoluzione
n.4/E del 4 gennaio 2011).
La Circolare 121/E, infatti, evidenzia: «Si ritiene,
inoltre, che possono essere ammessi alla
detrazione fiscale i costi degli interventi di
ampliamento degli edifici esistenti purché con
tale ampliamento non si realizzino unità
immobiliari utilizzabili autonomamente: a titolo
esemplificativo, è ammesso alla detrazione
fiscale il costo sostenuto per rendere abitabile un
sottotetto esistente, purché ciò avvenga senza
aumento della volumetria originariamente
assentita».
… Il punto h del comma 1 dell’articolo 16-bis
del TUIR, prevede la detrazione fiscale per gli
interventi relativi alla realizzazione di opere
finalizzate al conseguimento di risparmi
energetici
con
particolare
riguardo
all’installazione di impianti basati sull’impiego di
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Detrazione per canoni di locazione
Coloro che hanno sottoscritto contratti di locazione di immobili possono beneficiare delle
detrazioni d’imposta previste:
-
dagli artt. 15 e 16, TUIR, schematizzate nella tabella che segue, in base al soggetto
interessato:
Tipologia agevolazione
TUIR
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale.
art. 16, comma 01
Inquilini di alloggi adibiti ad abitazione principale con contratto a
art. 16, comma 1
canone convenzionale.
Lavoratori dipendenti che trasferiscono la propria residenza per
art. 16, comma 1-bis
motivi di lavoro.
Inquilini giovani di età compresa tra i 20 e i 30 anni.
art. 16, comma 1-ter
Inquilini studenti universitari fuori sede.
art. 15, comma 1, lett.
i-sexies)
Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali di età
art. 16, comma 1-
inferiore a 35 anni titolari di un contratto di affitto di terreni
quinquies.1
agricoli diversi da quelli di proprietà dei genitori.
-
dall’art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, specificamente rivolta ai conduttori di alloggi sociali
per il triennio 2014-2016.
Debuttano dal 2014 due nuove detrazioni per i titolari di contratti di locazione:
-
l’articolo 7, D.L. n. 91/2014 con l’inserimento nell’articolo 16, TUIR, del nuovo comma 1quinquies.1 (si veda la tabella precedente), ha previsto che i coltivatori diretti/IAP:
– di età inferiore a 35 anni;
– iscritti nella previdenza agricola;
possano fruire della detrazione pari al 19% delle spese sostenute per i canoni di affitto
di terreni agricoli, nel limite di € 80,00 per ettaro affittato e fino ad un massimo di €
1.200,00 annui;
-
l’art. 7, D.L. 28 marzo 2014, n. 47, ha disposto che, per il triennio 2014-2016, i titolari di
contratti di locazione di alloggi sociali adibiti ad abitazione principale, possono fruire
di una detrazione complessivamente pari a:
– € 900,00 se il reddito complessivo non è superiore ad € 15.493,71;
– € 450,00 se il reddito complessivo è superiore a € 15.493,72 ma non a € 30.987,41.
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Le detrazioni per canoni di locazione spettano al soggetto titolare del contratto di locazione,
che al contempo deve essere utilizzatore dell’immobile.
DETRAZIONE CANONI DI LOCAZIONE
Detrazioni art. 16, commi da 01 a 1-
Detrazioni art. 15, comma 1, lett. i-sexies
ter, TUIR e art. 7, D.L. n. 47/2014
e art. 16, comma 1-quinquies.1
Detrazioni “forfettarie”.
Detrazione 19% sull’importo del canone
locazione (max € 2.633,00 e € 1.200,00).
Con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che qualora
un contribuente risulti titolare di due contratti di locazione di cui all’articolo 16
TUIR:
-
uno riferito all’immobile adibito ad abitazione principale;
-
l’altro riferito all’abitazione principale di un proprio familiare;
può scegliere la detrazione più favorevole tra quelle lui potenzialmente spettanti in base al
citato articolo 16, TUIR .
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
1. Compatibilità tra deduzione per abitazione
principale e detrazione” inquilini”
…
Si chiede di conoscere se sia possibile
attribuire al medesimo contribuente, sia la
detrazione prevista dall’art. 16 del TUIR, per i
canoni di locazione dell’abitazione principale, sia
la deduzione della rendita dell’abitazione
principale, prevista dall’ art. 10, comma 3-bis), del
TUIR.
… L’articolo 10, comma 3-bis, del TUIR consente
di dedurre dal reddito complessivo un importo
fino all’ammontare della rendita catastale
dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale, ossia dell’unità immobiliare nella
quale la persona fisica, che la possiede a titolo di
proprietà o altro diritto reale, o i suoi familiari
dimorano abitualmente.
L’articolo 16 del TUIR prevede, invece, una
detrazione dall’imposta lorda, di importo
variabile in funzione del reddito complessivo, per
i soggetti titolari di contratti di locazione di unità
immobiliari adibite ad abitazione principale.
Il successivo comma 1-quinquies dell’art. 16 del
TUIR, nel disporre che le detrazioni di cui ai
commi da 01 a 1-ter sono rapportate al periodo
dell’anno durante il quale l’unità immobiliare
locata è adibita ad abitazione principale,
specifica che per abitazione principale si intende
quella nella quale il soggetto titolare del
contratto di locazione o i suoi familiari dimorano
abitualmente. La definizione di abitazione
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principale presente nel TUIR è analoga in
entrambi i casi: abitazione in cui il
proprietario/conduttore “o” i suoi familiari
dimorano abitualmente.
La presenza della disgiunzione “o” in entrambe le
disposizioni comporta che sia possibile avvalersi
delle agevolazioni anche nel caso in cui
l’immobile interessato sia l’abitazione principale
del solo familiare (e non anche del contribuente).
Secondo la legislazione vigente il contribuente,
quindi, può avvalersi:
• della deduzione per una sola abitazione
principale (cfr. Circolare n. 247/E del
1999, par. 1.1). Nell’ipotesi in cui il
contribuente possieda due fabbricati,
uno adibito ad abitazione principale
propria (es.: padre), l’altro a quella dei
familiari (es.: figlio), la deduzione spetta
per l’immobile adibito ad abitazione
principale
del
contribuente
(cfr.
Risoluzione n. 13/E del 2000 e Circolare
n. 95/E del 2000, par. 5.1.4);
• della detrazione per una sola abitazione
principale. Nell’ipotesi in cui il
contribuente sia titolare di due contratti
di locazione di immobili, uno adibito ad
abitazione principale propria (es.: padre),
l’altro a quella dei familiari (es.: figlio),
può scegliere la detrazione più
favorevole (comma 1-quater dell’art. 16
del TUIR).
Si ritiene che le due misure (deduzione e
detrazione) siano compatibili, in quanto le norme
richiamate hanno presupposti autonomi e
devono essere autonomamente applicate. Infatti,
l’art. 10 del TUIR richiede il solo possesso di
un’immobile - abitazione principale (del
possessore “o” dei familiari), mentre l’art. 16 del
TUIR richiede la stipulazione di un contratto di
locazione di un’immobile - abitazione principale
(del conduttore “o” dei familiari) e di possedere
un reddito complessivo che non supera i
30.987,41 euro. Le disposizioni in commento,
inoltre,
non
prevedono
espressamente
l’incompatibilità tra la deduzione per abitazione
principale e la detrazione per canoni di
locazione. Solamente l’art. 16 del TUIR stabilisce
una regola di incumulabilità, ma la stessa è
meramente “interna”, nel senso che preclude la
contestuale fruizione di due diverse tipologie di
detrazioni per canoni di locazione (comma 1quater del TUIR). Si osserva, infine, che i casi di
contemporanea fruizione delle due agevolazioni
trovano la loro giustificazione nella diversa ratio
delle due disposizioni. L’art. 10 del TUIR
“defiscalizza” il reddito dell’abitazione principale
posseduta, indipendentemente dal reddito
complessivo, mentre, l’art. 16 del TUIR è
un’agevolazione limitata ai contribuenti più
deboli, in quanto la detrazione (che non è
commisurata all’importo dei canoni pagati)
dipende dal reddito complessivo, al lordo del
reddito dell’abitazione principale posseduta, e
non spetta quando il reddito complessivo eccede
l’importo di 30.987,41 euro.
(Circolare 21 maggio 2014, n. 11, punto 7.1).
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Erogazioni liberali
Per “erogazioni liberali” si intendono, le “donazioni effettuate senza alcuna controprestazione”
ovvero le somme di denaro, ed in alcuni casi beni, devoluti volontariamente a favore di
iniziative aventi carattere sociale, culturale, scientifica, etc. Per i contribuenti che scelgono di
sostenere dette iniziative benefiche, sono previste una serie di agevolazioni fiscali.
AGEVOLAZIONI SPETTANTI PER LE EROGAZIONI LIBERALI
Le persone fisiche non esercenti attività d’impresa (lavoratori dipendenti, pensionati, lavoratori
autonomi, ecc.) che effettuano erogazioni liberali, possono avvalersi:
-
della detrazione d’imposta (art. 15, TUIR). La misura della detrazione è pari, in linea
generale, al 19%: tuttavia, per le erogazioni a favore delle ONLUS nonché dei partiti e
movimenti politici, la percentuale di detrazione è stata innalzata:
→ al 24% per il 2013;
→ al 26% a partire dal 2014.
Altre modalità particolari di detrazione prevedono ad esempio, quella spettante per
le somme corrisposte all’Ospedale Galliera di Genova (nel limite del 30% dell’imposta
lorda).
-
della deduzione dal reddito complessivo (art. 10, TUIR e art. 14, comma 1, D.L. n.
35/2005);
-
alternativamente, della detrazione o della deduzione (art. 14, comma 1 e comma 6, D.L.
n. 35/2005).
L’art. 1, D.L. 31 maggio 2014, n.83, ha previsto l’attribuzione di un credito d’imposta
a favore dei soggetti (persone fisiche e giuridiche) che effettuano erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 2014 -
2016.
Il credito scaturente è pari al 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015 ed al 50% di
quelle erogate per il 2016 e dovrà essere ripartito in tre quote annuali di uguale importo.
L’utilizzo di tale credito crea l’impossibilità, per le persone fisiche, di fruire della detrazione
prevista dall’art. 15, comma 1, TUIR, per erogazioni liberali in denaro:
a favore dello Stato, delle regioni, enti locali territoriali, etc. per l’acquisto,
manutenzione, protezione o restauro di beni culturali - lett- h);
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a favore di enti, fondazioni e associazioni operanti nello spettacolo, per la
realizzazione di nuove strutture ed il restauro di quelle esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo (fino al 2% del reddito complessivo
dichiarato) - lett. i).
Erogazioni liberali a favore del “terzo settore”
Credito di imposta “Art-
Detrazione
Deduzione
Bonus”
(art. 1, D.L. n. 83/2014)
Art. 15, comma
Altre
Art. 10, comma
Art. 14, comma 1,
1, TUIR
disposizioni
1, TUIR
D.L. n. 35/2005
EROGAZIONI LIBERALI DETRAIBILI
La detrazione (art. 15, TUIR) è riconosciuta per le erogazioni liberali a favore:
-
delle ONLUS o delle popolazioni colpite da calamità pubbliche o altri eventi
straordinari;
-
dei partiti e movimenti politici;
-
delle società e associazioni sportive dilettantistiche;
-
della società di cultura “La Biennale di Venezia”;
-
delle associazioni di promozione sociale;
-
di fondazioni operanti nel settore musicale;
-
degli istituti scolastici di ogni ordine e grado .
L’art. 1, comma 1, D.L. n.83/2014, ha disposto che per le erogazioni liberali che
possono beneficiare dell’art-bonus, nel triennio 2014-2016, non trova applicazione
la detrazione prevista dall’art. 15, TUIR:
→ lett. h), a favore di enti che operano nel settore culturale e artistico;
→ lett. i), a favore di enti operanti nello spettacolo.
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La Circolare n. 24/2014 evidenzia tuttavia che “La disciplina del TUIR resta, comunque, in
vigore per le fattispecie non contemplate dall’articolo 1 del decreto-legge n. 83 del 2014,
come ad esempio l’erogazione per l’acquisto di beni culturali”.
Ecco che, per l’erogazione liberale a favore di enti operanti nel settore culturale, artistico o
dello spettacolo, che risulta esclusa dall’art-bonus ma inquadrabile nelle fattispecie di cui
all’art. 15, TUIR, lett. h) e i), è possibile fruire della detrazione.
EROGAZIONI LIBERALI DEDUCIBILI
La deducibilità delle erogazioni liberali è disciplinata dall’’art. 10, TUIR e riguarda erogazioni
a:
→ università, fondazioni universitarie enti di ricerca pubblici, enti parco regionali e
nazionali (integralmente);
→ organizzazioni non governative (ONG) nel limite del 2% del reddito complessivo;
→ istituto centrale per il sostentamento del clero della Chiesa cattolica italiana ed altre
confessioni religiose , nel limite di € 1.032,91 per ciascun soggetto.
L’art. 14, comma 1, D.L. n. 35/2005 prevede la possibilità di portare in deduzione (nel limite del
10% del reddito complessivo e per un importo non superiore ad € 70.000,00) le erogazioni
liberali a favore di ONLUS e associazioni di promozione sociale in alternativa alla detrazione
prevista dall’art. 15, TUIR.
EROGAZIONI LIBERALI E CREDITO DI IMPOSTA “ART-BONUS”
L’art. 1, del c.d. “Decreto Cult-Turismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), ha previsto un
credito d’imposta a favore di persone fisiche e giuridiche che effettuano erogazioni
liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 20142016.
Tale credito d’imposta è riconosciuto per le erogazioni liberali esclusivamente in denaro e
finalizzate:
• al sostegno degli istituti e dei luoghi analoghi della cultura di appartenenza pubblica
(musei, biblioteche, archivi, aree e parchi archeologici, complessi monumentali ex art.
101, D.Lgs. n. 42/2004);
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• ad interventi di manutenzione, protezione e restauro di beni culturali pubblici, anche
qualora l’erogazione sia destinata a soggetti concessionari/affidatari dei beni oggetto di
interventi;
• al sostegno delle fondazioni lirico-sinfoniche e dei teatri di tradizione (art. 1, comma 11,
Legge di Stabilità 2015);
• alla realizzazione di nuove strutture, restauro e potenziamento di quelle esistenti, di
enti/istituzioni pubbliche che, senza fini di lucro, svolgono esclusivamente attività nello
spettacolo.
Il credito di imposta è riconosciuto:
•
in misura pari al 65% delle somme erogate per il 2014 e il 2015 ed il 50% per il 2016,
•
nel limite del 15% del reddito imponibile del soggetto erogatore (persona fisica o Ente
non commerciale) ovvero del 5 ‰ dei ricavi (titolari di reddito di impresa).
Il credito di imposta va ripartito in tre quote annuali di pari importo, che le persone fisiche
possono utilizzare nel proprio Mod. UNICO o 730, riportando l’eccedenza negli anni successivi.
EROGAZIONI A ONLUS E A SEGUITO DI CALAMITÀ O EVENTI STRAORDINARI
La detraibilità delle erogazioni liberali a ONLUS effettuate a seguito di calamità o eventi
straordinari risulta regolata:
→ dall’art. 15, TUIR, comma 1.1, con particolare riferimento alle ONLUS ed a favore di
iniziative umanitarie.
L’importo massimo agevolabile è di € 30.000 ed è stato introdotto dalla
Legge di stabilità 2015, per le erogazioni liberali effettuate dal 1° gennaio
2015. Precedentemente, fino al 2014, vigeva il limite di € 2.065,00.
→ dall’art. 138, comma 14, Legge n. 388/2000, per quanto riguarda le erogazioni a favore
di popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari.
Sono detraibili nella misura del 26% (ai sensi dell’articolo 15, comma 1.1, TUIR) le erogazioni
liberali a favore:
→ delle ONLUS;
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→ delle iniziative umanitarie regolate da fondazioni, associazioni, comitati ed enti
individuati con D.P.C.M. nei Paesi non appartenenti all’OCSE.
L’Agenzia delle Entrate, con Circolare 21 maggio 2014, n. 11, ha ribadito che
l’attestazione rilasciata dalla ONLUS deve ritenersi necessaria anche ai fini della
deducibilità delle erogazioni liberali ex D.L. n. 35/2005.
La percentuale di detrazione spettante sulle erogazioni liberali a favore delle:
→ ONLUS, è pari al 26% (dal 2014, 24% per il 2013);
→ popolazioni colpite da calamità pubbliche o eventi straordinari, è pari al 19% nel limite
di spesa complessivo di € 30.000.
L’importo massimo agevolabile è di € 30.000 ed è stato introdotto dalla Legge di
Stabilità 2015, per le erogazioni liberali effettuate dal 1° gennaio 2015.
Precedentemente, fino al 2014, vigeva il limite di € 2.065,00.
Per le erogazioni liberali ad ONLUS e associazioni di promozione sociale, il contribuente ha la
possibilità di scegliere fra la detrazione (art. 15, TUIR) o la deduzione, nel limite del 10% del
reddito complessivo e nella misura massima di € 70.000,00 (D.L. n. 35/2005).
Analogamente, per le ONG (costituenti “ONLUS di diritto”) è possibile scegliere tra la detrazione
e la deduzione dal reddito complessivo nel limite del 10% per un importo massimo di €
70.000,00 o del 2% del reddito complessivo.
ATTESTAZIONI RILASCIATE DALLE ONLUS
La Circolare 21 maggio 2014, n. 11 dell’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che per disporre
delle agevolazioni spettanti per erogazioni liberali alle ONLUS è necessario che la ONLUS
rilasci la documentazione attestante la spettanza del beneficio.
In particolare:
→ in caso di successive erogazioni liberali effettuate nel corso di un medesimo periodo di
imposta potrà essere rilasciata al contribuente un’unica attestazione con il riepilogo
annuale delle erogazioni stesse;
→ la ONLUS beneficiaria delle erogazioni deve tenere scritture contabili atte a
rappresentare con completezza e analiticità le operazioni poste in essere nel periodo
di gestione.
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EROGAZIONI AD ATTIVITÀ CULTURALI ED ARTISTICHE
Come visto sopra, l’art.1, del c.d. “Decreto Cult-Turismo”, ha previsto un credito d’imposta a
favore delle persone fisiche che delle persone giuridiche che effettuano erogazioni liberali in
denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”) per il triennio 2014-2016.
L’istituzione di tale credito di imposta comporta, in relazione alle erogazioni individuate dal
comma 1 dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, la disapplicazione dell’art. 15, comma 1, lettere h) e i), TUIR,
per le persone fisiche e dell’art. 100, comma 2, lettere f) e g), TUIR, per le persone giuridiche.
Pertanto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, le erogazioni a favore del settore culturale
e artistico beneficiano della detrazione (19%) solo qualora non fruiscano del credito di imposta
di cui al D.L. n. 83/2014.
Sono detraibili le erogazioni liberali, in denaro o tramite cessione gratuita di beni, effettuate a
favore:
→ dello Stato, Regioni, enti locali territoriali, enti o istituzioni pubbliche;
→ di comitati organizzatori appositamente costituiti con decreto ministeriale;
→ di fondazioni e associazioni legalmente riconosciute e senza scopo di lucro;
che svolgono o promuovono attività di studio, ricerca e documentazione di rilevante valore
culturale e artistico, effettuate per acquisto, protezione, manutenzione o restauro dei beni
soggetti a regime vincolistico di cui al D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42.
Sono altresì agevolabili le erogazioni effettuate per:
→ l’organizzazione (in Italia e all’estero) di mostre e esposizioni di rilevante interesse
scientifico-culturale dei beni sopra elencati;
→ gli studi e le ricerche eventualmente necessari a questo scopo;
→ ogni altra manifestazione di rilevante interesse scientifico-culturale anche a scopo
didattico-promozionale, compresi gli studi, le ricerche, la documentazione e la
catalogazione, e le pubblicazioni relative ai beni culturali.
Le iniziative culturali devono essere autorizzate dal Ministro per i Beni e le Attività Culturali.
Qualora non possano beneficiare del credito di imposta ex D.L. 83/2014, le erogazioni liberali
per attività culturali ed artistiche possono fruire in luogo della detrazione ex art. 15, TUIR (19%)
della deduzione di cui al D.L. n. 35/2005 (nel limite del 10% del reddito complessivo fino ad €
70.000,00).
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EROGAZIONI AD ENTI OPERANTI NELLO SPETTACOLO
Ai sensi dell’art. 15, comma 1, lett. i), TUIR sono detraibili le erogazioni liberali in denaro:
“[...] per importo non superiore al 2 per cento del reddito complessivo dichiarato, a favore di
enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente riconosciute che senza scopo
di lucro svolgono esclusivamente attività nello spettacolo, effettuate per la realizzazione di
nuove strutture, per il restauro ed il potenziamento delle strutture esistenti, nonché per la
produzione nei vari settori dello spettacolo. [...]”.
L’ art. 1, del c.d. “Decreto Cult-Turismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), ha previsto un
credito d’imposta a favore dei soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che
effettuano erogazioni liberali in denaro a sostegno della cultura (c.d. “Art-Bonus”)
per il triennio 2014-2016. L’istituzione di tale credito di imposta comporta, in relazione alle
erogazioni individuate dal comma 1 dell’art. 1, D.L. n. 83/2014, la disapplicazione dell’art. 15,
comma 1, lettere h) e i), TUIR, per le persone fisiche e dell’art. 100, comma 2, lettere f) e g),
TUIR, per le persone giuridiche. Pertanto, per i periodi di imposta 2014, 2015 e 2016, le
erogazioni a favore di enti operanti nello spettacolo beneficiano della detrazione (19%) solo
qualora non fruiscano del credito di imposta di cui al D.L. n. 83/2014.
Sono detraibili le erogazioni liberali in denaro effettuate:
→ a favore di enti o istituzioni pubbliche, fondazioni e associazioni legalmente
riconosciute e senza scopo di lucro che svolgono esclusivamente attività di spettacolo;
→ per la realizzazione, restauro o potenziamento di strutture spettacolistiche o per la
produzione nei vari settori dello spettacolo.
I soggetti beneficiari delle erogazioni devono essere:
→ enti o istituzioni pubbliche;
→ fondazioni o associazioni legalmente riconosciute;
che, senza scopo di lucro, svolgano esclusivamente attività nello spettacolo, essendo preclusivo
alla concessione dell’agevolazione lo svolgimento di altre attività, anche se collaterali
(Circolare 25 marzo 1986, n. 9).
La detrazione d’imposta, nella misura del 19%, è ammessa per erogazioni di importo non
superiore al 2% del reddito complessivo dichiarato, da intendersi comprensivo, eventualmente:
•
del reddito dei fabbricati assoggettato a cedolare secca (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011);
•
dell’agevolazione ACE utilizzata (art. 8, comma 3, D.M. 14 marzo 2012);
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nonché:
•
del reddito dell’abitazione principale che non ha scontato l’IMU.
EROGAZIONI A FONDAZIONI DEL SETTORE MUSICALE
I commi 1 e 2, dell’art. 25, D.Lgs. 29 giugno 1996, n. 367 dispongono in merito alla detraibilità
delle erogazioni liberali in denaro effettuate a favore delle fondazioni operanti nel settore
musicale:
Anche qui vale il c.d. “Art-Bonus” introdotto dall’art. 1, del c.d. “Decreto CultTurismo” (D.L. 31 maggio 2014, n. 83), che ha previsto un credito d’imposta a favore
dei soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che effettuano erogazioni liberali
in denaro a sostegno della cultura.
Sono detraibili nella misura del 19% le erogazioni liberali in denaro a favore degli enti di
prioritario interesse nazionale operanti nel settore musicale per i quali è previsto l’obbligo di
trasformazione in fondazioni di diritto privato (ai sensi dell’art. 1, D.Lgs. n. 367/1996).
Le erogazioni liberali in esame sono detraibili nel limite del 2% del reddito complessivo, nella
generalità dei casi. Tuttavia, il limite di detraibilità è stabilito al 30% del reddito complessivo
(anziché 2%) per quelle versate:
•
al patrimonio della fondazione al momento della costituzione ;
•
a titolo di contributo alla gestione nell’anno di pubblicazione del Decreto che approva
la trasformazione in fondazione;
•
a titolo di contributo alla gestione della fondazione per i 3 periodi d’imposta successivi
alla suindicata pubblicazione (con impegno scritto da conservare).
Il reddito complessivo comprende anche il reddito dei fabbricati assoggettato alla c.d.
“cedolare secca” (art. 3, D.Lgs. n. 23/2011), l’agevolazione ACE utilizzata (art. 8, comma 3, D.M.
14 marzo 2012), nonché il reddito dell’abitazione principale che non ha scontato l’IMU.
LE RISPOSTE DELL’AGENZIA
-
1. Attestazioni necessarie ai fini della deducibilità
delle erogazioni liberali alle Onlus
… Le somme versate ad una ONLUS, tramite
bollettino di conto corrente postale, quali
“contributi per l’adozione a distanza” sono
alternativamente:
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-
deducibili nei limiti del 10 per cento del
reddito dichiarato e, comunque, nella
misura massima di 70.000 euro
(precisamente l’erogazione liberale è
deducibile fino al minore dei due limiti);
detraibili nella misura del 24% nel 2013 e
nella misura del 26% dal 2014 per un
importo non superiore a euro 2.065,83
38
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(fino al 2012 la detrazione era prevista
nella misura del 19%).
La Circolare n. 55/E del 2001, risposta 1.6.2,
stabilisce che la detrazione è riconosciuta a
condizione che l’erogazione in denaro sia
utilizzata, nell’ambito dell’attività istituzionale
della ONLUS, a favore dei soggetti che versano in
una condizione di bisogno e sempre che
l’erogazione sia indicata nelle scritture contabili
dell’Organizzazione non lucrativa. A tal fine viene
previsto l’obbligo, in capo alla stessa ONLUS che
percepisce l’erogazione, di certificare la
spettanza o meno della detrazione d’imposta. Si
chiede se, la possibile opzione per la deduzione
(introdotta dall’ art. 14 del Decreto Legge n. 35
del 2005, con decorrenza dal 2006 e, quindi,
successivamente alla posizione di prassi) debba
essere parimenti subordinata all’attestazione da
parte della ONLUS e se tale attestazione potrà
essere
formalizzata
tramite
un
resoconto/riepilogo annuale dei versamenti
effettuati alla ONLUS ed inviato al contribuente.
… Coerentemente con quanto precisato dalla
Circolare n. 55/E del 2001, in relazione ai
presupposti per la fruizione della detrazione di
cui alla lett. i-bis del comma 1 dell’art. 13-bis del
TUIR (corrispondente alla detrazione di cui
all’attuale comma 1.1 dell’art. 15 del TUIR), anche
per la fruizione della deduzione di cui all’ articolo
14, comma 1, del Decreto Legge n. 35 del 2005 è
necessario il rilascio da parte della ONLUS della
documentazione attestante la spettanza della
deduzione. In caso di successive erogazioni
liberali effettuate nel corso di un medesimo
periodo di imposta potrà essere rilasciata al
contribuente un’unica attestazione con il
riepilogo annuale delle erogazioni stesse. Quanto
alla circostanza che l’erogazione sia indicata
nelle scritture contabili delle ONLUS, si evidenzia
che in base al successivo comma 2 “Costituisce in
ogni caso presupposto per l’applicazione delle
disposizioni di cui al comma 1 la tenuta, da parte
del soggetto che riceve le erogazioni, di scritture
contabili atte a rappresentare con completezza e
analiticità le operazioni poste in essere nel
periodo di gestione, …”. Si ricorda, infine, che in
base al comma 6 dell’art. 14 del richiamato
Decreto Legge n. 35 del 2005 “In relazione alle
erogazioni effettuate ai sensi del comma 1 la
deducibilità di cui al medesimo comma non può
cumularsi con ogni altra agevolazione fiscale
prevista a titolo di deduzione o di detrazione di
imposta da altre disposizioni di legge”.
(Circolare 21 maggio 2014 n. 11, punto 7.3).
CASI PRATICI
1. Erogazioni liberali a partiti politici
…
Nel 2015, un contribuente versa tramite
bonifico bancario € 150,00 a favore del partito
XXX, iscritto nel Registro dei partiti politici,
indicando come causale di pagamento la dicitura
“erogazione liberale ai sensi dell’art. 11, commi 1
e 2, D.L. n. 149/2013”. Il contribuente può fruire
della detrazione del 26%?
… Sì, il contribuente può fruire della detrazione
del 26% nella misura di € 39,00 (€ 150,00 x 26%).
2. Contributi erogati da candidati ed eletti
…
Sono ammesse alla detrazione anche le
erogazioni liberali effettuate dai candidati e dagli
eletti alle cariche pubbliche?
… L’articolo 1, comma 141, Legge di Stabilità
2015, intervenendo sul comma 4-bis dell’articolo
11, D.L. n. 149/2013, dispone che dal 2015 sono
ammesse alla detrazione anche le erogazioni
liberali effettuate dai candidati e dagli eletti alle
cariche pubbliche in conformità a previsioni
regolamentari e statutarie, anche in forma di
donazione, deliberate dai partiti o movimenti
politici beneficiari delle citate somme.
3. Versamenti a favore di articolazioni territoriali
del partito
… È detraibile l’erogazione liberale in denaro
effettuata, invece che all’organizzazione
nazionale,
direttamente
nei
confronti
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dell’articolazione regionale
movimento politico?
del
partito
o
…
Con Risoluzione 3 dicembre 2014, n. 108,
l’Agenzia delle Entrate è intervenuta a fornire
chiarimenti in merito alla detraibilità, nella
misura del 26%, delle erogazioni liberali
effettuate a favore di partiti politici. In
particolare,
l’Agenzia,
confermando
l’orientamento assunto nella Risoluzione n.
205/2008,
ha
affermato
la
detraibilità
dell’erogazione liberale in denaro effettuata,
invece che
all’organizzazione nazionale,
direttamente nei confronti dell’articolazione
regionale del partito o movimento politico che
risulti iscritto, entro la fine dell’esercizio, nella
Sezione I del Registro dei partiti politici.
4. Erogazioni ad enti operanti nello spettacolo
… Viene effettuata un’erogazione liberale di €
200,00
ad
un’Associazione
dedita
alla
promozione della cultura cinematografica ed
alla produzione di cortometraggi. Il contribuente
presenta esclusivamente un reddito di lavoro
dipendente pari a € 19.300,00. Il contribuente può
fruire della detrazione sull’intero importo (€
200,00)?
… Il contribuente può fruire della detrazione
sull’intero importo (€ 200,00) in quanto non
superiore all’importo limite del 2% del reddito
complessivo, pari ad € 386,00 (€ 19.300,00 x 2%).
Pertanto, la detrazione spettante ammonta a: €
200,00 x 19% = € 38,00.
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Premi di assicurazione
I premi versati in relazione a contratti di assicurazione aventi per oggetto il rischio:
di morte o di invalidità permanente non inferiore al 5%;
di non autosufficienza nel compimento degli atti della vita quotidiana;
per il 2013 erano detraibili nel limite massimo complessivo di € 630,00.
Dal 2014, la detraibilità su tali oneri segue le nuove regole:
1. vige un limite di detraibilità generale pari ad € 530,00 applicabile complessivamente ai
premi relativi:
alle assicurazioni aventi ad oggetto il rischio di morte o invalidità permanente non
inferiore al 5% (contratti stipulati o rinnovati dal 2001)
e:
alle assicurazioni vita e contro gli infortuni (contratti stipulati o rinnovati fino al
2000);
2. per i soli premi assicurativi aventi per oggetto il rischio di non autosufficienza nel
compimento degli atti della vita quotidiana, trova applicazione il limite di detraibilità
di € 1.291,14, calcolato al netto dei premi corrisposti per le assicurazioni aventi ad
oggetto il rischio di morte o invalidità permanente.
CASI PRATICI
1. Premio di assicurazione
… Nel 2014, un contribuente versa un premio
annuo per l’assicurazione sulla vita della durata
di 20 anni, stipulata nel corso del 2000 pari ad €
1.830,00. A quanto ammonta la detrazione da
riportare nel modello 730/2015?
… Nel rigo E9 con codice “36”, il dichiarante
dovrà indicare l’ammontare massimo (€ 530,00)
del premio di assicurazione sulla vita che può
essere portato in detrazione.
Quindi, nonostante sia stato versato un premio
annuo di € 1.830,00, nel rigo E9 può essere
indicata solo la somma di € 530.
La detrazione relativa ai premi di assicurazione
sulla vita stipulati o rinnovati entro il 31 dicembre
2000 è ammessa a condizione che il contratto:
1. abbia durata non inferiore a 5 anni (nel
caso specifico la durata risulti essere di
20 anni);
2. non consenta la concessione di prestiti
nel periodo di durata minima.
Infatti, come visto sopra, a seguito delle
modifiche apportate alla disciplina dall’art 12,
D.L. n. 102/2013, dal 2014 il limite di detraibilità
per i premi assicurativi ammonta a € 530,00.
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Deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni destinate alla locazione
L’art. 21, D.L. n. 133/2014 ha introdotto una nuova agevolazione a favore dei soggetti privati
che scelgono di acquistare, costruire o ristrutturare, nel periodo compreso tra il 1° gennaio
2014 ed il 31 dicembre 2017, unità immobiliari a destinazione abitativa da concedere
successivamente in locazione.
L’agevolazione consiste in una deduzione pari al 20% del valore dell’immobile, fino ad un
ammontare massimo complessivo di spesa di € 300.000,00, nonché degli interessi passivi
dipendenti da mutui contratti per l’acquisto del medesimo immobile.
L’agevolazione in esame spetta all’acquirente dell’immobile da destinare alla locazione, che
si qualifichi come “...persona fisica non esercente attività commerciale”.
Sono esclusi dalla deduzione:
•
le persone fisiche esercenti attività commerciali (es. imprenditori individuali);
•
i soggetti esercenti attività di lavoro autonomo (es. liberi professionisti);
•
le persone giuridiche, di qualsiasi natura (società di capitali).
L’agevolazione spetta con riferimento alle spese sostenute per:
acquisto di unità immobiliari di nuova
prestazioni di servizi, dipendenti da
costruzione invendute alla data del 12
un
novembre 2014 o oggetto di ristrutturazione
costruzione di unità immobiliari su
ex art. 3, comma 1, lett. c) e d), D.P.R. n.
aree edificabili:
380/2001,
→ possedute prima dell’inizio dei
cedute
dalla
stessa
impresa
costruttrice/ristrutturatrice e da cooperative
edilizie o da quelle che hanno effettuato il
predetto intervento.
contratto
d’appalto
per
la
lavori;
→ sulle quali sono già riconosciuti
diritti edificatori.
La norma non stabilisce un numero massimo di immobili “agevolabili”: la deduzione
(nel limite massimo complessivo di spesa, pari ad € 300.000,00) è attribuita anche in
caso di acquisto o realizzazione di più di una unità immobiliare da destinare alla
locazione.
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La nuova agevolazione è riconosciuta a condizione che l’unità immobiliare:
→ sia a destinazione residenziale “non di lusso”.
Sono infatti agevolati gli immobili di categoria catastale A, ad eccezione di A/1, A/8 e A/9;
→ non sia localizzata nelle zone omogenee classificate E di cui al D.M. n. 1444/68;
→ consegua prestazioni energetiche di classe A o B.
L’immobile residenziale avente le caratteristiche sopra indicate deve essere destinato, entro
6 mesi dall’acquisto o dall’ultimazione dei lavori, alla locazione per almeno 8 anni e
sempreché tale periodo abbia carattere continuativo.
Contratto di locazione
(Deduzione art. 21, D.L. n. 133/2014)
Stipulato tra soggetti che
Canone non superiore
non siano parenti di 1° grado
A quello definito
Al minore importo tra canone
dalla convenzione
stabilito per contratti:
art. 18, D.P.R. n.
- a “canone speciale”;
380/2001.
- a “canone concordato”.
La deduzione per acquisto o costruzione di abitazioni destinate alla locazione è pari alla
somma:
→ del 20% del prezzo di acquisto dell’immobile che risulta dall’atto di compravendita,
ovvero dell’ammontare complessivo delle spese di costruzione attestate dall’impresa
che ha eseguito i lavori, fino ad un ammontare massimo complessivo di spesa di €
300.000;
→ degli interessi passivi pagati sui mutui contratti per l’acquisto degli immobili.
È possibile fruire della deduzione anche in caso di acquisto/realizzazione di più unità
immobiliari da destinare alla locazione, fermo restando il predetto limite di spesa (€ 300.000).
La deduzione:
1. va ripartita in 8 quote annuali di pari importo;
2. è riconosciuta a decorrere dall’anno in cui è stipulato il contratto di locazione;
3. non è cumulabile con altre agevolazioni fiscali previste per le medesime spese.
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CASI PRATICI
1. Non cumulabilità con altre agevolazioni fiscali
… Nel caso di acquisto di immobile ristrutturato
da impresa, la scelta della deduzione in esame
preclude la possibilità, ad esempio, di fruire della
detrazione per recupero edilizio di cui all’art. 16bis, TUIR (detrazione del 36-50% calcolata sul
25% del prezzo di acquisto, nel limite di €
48.000/96.000)?
Chi presta l’assistenza fiscale calcolerà la quota
di deduzione spettante per il 2014, come segue:
180.000,00 x 20% = € 36.000,00
€ 36.000,00 : 8 = € 4.500,00
Tale importo verrà sommato agli altri oneri
deducibili da riportare nel rigo 13 del Mod. 730-3.
… Sì, la deduzione in esame non e cumulabile
con altre agevolazioni fiscali previste per le
medesime spese.
2. Acquisto abitazione da cedere in locazione
… Un contribuente ha acquistato il 23 ottobre
2014 un immobile residenziale nuovo (categoria
catastale A/2) da un’impresa di costruzioni; dal 1°
dicembre 2014 l’immobile viene concesso in
locazione a canone convenzionato ad una
famiglia.
Il prezzo d’acquisto risultante dal rogito è pari ad
€ 180.000,00; la spesa è stata sostenuta dal
contribuente senza ricorrere a mutui ipotecari.
Come verrà conteggiata la detrazione per
l’acquisto di tale abitazione?
…
Il contribuente che dovrà compilare il
modello 730/2015, terrà conto degli importi
sostenuti nel 2014 per l’acquisto di dette unità
immobiliari da concedere in locazione da
indicare nel nuovo rigo E32 del quadro E.
Il rigo E32 sarà così compilato:
- colonna 1: 01/12/14 (data di stipula del
contratto di locazione);
- colonna 2: € 180.000,00 (spesa sostenuta
per l’acquisto dell’immobile);
- colonna 3: non compilata (non è stato
stipulato un mutuo per l’acquisto
dell’immobile).
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LE DATE DA RICORDARE…
Argomento
Già pubblicate
Le principali novità della Legge di Stabilità 2015
13/01/2015
Comunicazione annuale dati IVA
20/01/2015
Dichiarazione IVA – Prima Parte
27/01/2015
Dichiarazione IVA – Seconda Parte
03/02/2015
Telefisco e Videoforum
10/02/2015
Ravvedimento Operoso
17/02/2015
Collaborazione volontaria, ultime novità
24/02/2015
Bilancio 2014
03/03/2015
Le novità del modello 730/2015
10/03/2015
Novità oneri detraibili e deducibili
17/03/2015
Argomento
Prossime uscite
Fatturazione elettronica entro il 31 marzo 2015
24/03/2015
La gestione degli immobili in UNICO 2015
31/03/2015
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Oneri detraibili e deducibili