Prima del d.lgs 81/08…
Quadro normativo
previgente in materia
di Sicurezza nei luoghi
di lavoro
1898-1911
Interno di un
cotonificio
alla fine
dell'Ottocento
Lo sviluppo del sistema legislativo
in materia di sicurezza sul lavoro
1898 Assicurazione obbligatoria
(esclusa la responsabilità civile)
1899 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni nelle aziende
(grandi industrie, cave e miniere,
esplosivi)
1900 Regolamenti per la prevenzione
degli infortuni per le imprese
di costruzioni
1903 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le ferrovie
1911 Regolamento per la prevenzione
degli infortuni per le tramvie
a trazione meccanica
Il codice penale
Art.437
Rimozione od omissione dolosa di cautele
contro infortuni sul lavoro
Chiunque omette di collocare impianti,
apparecchi o segnali destinati a
prevenire disastri o infortuni sul lavoro,
ovvero li rimuove o li danneggia, è punito
con la reclusione da sei mesi a cinque
anni.
Se dal fatto deriva un disastro o un
infortunio, la pena è della reclusione da
tre a dieci anni.
Il codice penale
Art.451
Omissione colposa di cautele o difese
contro disastri o infortuni sul lavoro Chiunque,
per colpa, omette di collocare, ovvero rimuove o
rende inservibili apparecchi o altri mezzi
destinati all'estinzione di un incendio , o al
salvataggio o al soccorso contro disastri o
infortuni sul lavoro, è punito con la reclusione fino
a un anno o con la multa da euro 10 a euro 516.
Il codice penale
Art. 40 - rapporto di causalità.
Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla
legge come reato, se l'evento dannoso o pericoloso, da
cui dipende l'esistenza del reato, non è conseguenza
della sua azione od omissione.
Non impedire un evento, che si ha l'obbligo giuridico di
impedire, equivale a cagionarlo.
Il codice civile
Art.2043
Risarcimento per fatto illecito.
Qualunque fatto doloso o colposo
che cagiona ad altri un danno
ingiusto, obbliga colui che ha
commesso il fatto a risarcire il
danno.
Il codice civile
Art.2050
Responsabilità per l’esercizio di attività
pericolose
Chiunque cagiona danno ad altri nello
svolgimento di un’attività pericolosa, per sua
natura o per natura dei mezzi adoperati, è
tenuto al risarcimento, se non prova di aver
adottato tutte le misure idonee a evitare il
danno
Il codice civile
Art.2087
Tutela dell’integrità fisica e psichica
dei lavoratori
L'imprenditore è tenuto ad adottare
nell'esercizio dell'impresa le misure che,
secondo la particolarità del lavoro,
l'esperienza e la tecnica, sono necessarie a
tutelare l'integrità fisica e la personalità
morale dei prestatori di lavoro.
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Roma, 27 dicembre 1947
(Palazzo Giustiniani) –
Enrico De Nicola firma l'atto di promulgazione della Costituzione della Repubblica Italiana
.
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Art. 1
L'Italia è una Repubblica democratica, fondata sul lavoro.
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Art. 32
La Repubblica tutela la salute come fondamentale
diritto dell'individuo e interesse della collettività,
e garantisce cure gratuite agli indigenti.
Nessuno può essere obbligato a un determinato
trattamento sanitario se non per disposizione di
legge. La legge non può in nessun caso violare i
limiti imposti dal rispetto della persona umana.
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Art. 41
L'iniziativa economica privata è libera.
Non può svolgersi in contrasto con l'utilità
sociale o in modo da recare danno alla sicurezza,
alla libertà, alla dignità umana.
La legge determina i programmi e i controlli
opportuni perchè l'attività economica pubblica e
privata possa essere indirizzata e coordinata
a fini sociali.
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
L’esame della norma costituzionale porta a concludere
che la libertà di impresa e di iniziativa economica è
subalterna al diritto alla salute e all’integrità psichica
e fisica dei lavoratori, tuttavia…..
LA COSTITUZIONE DELLA
REPUBBLICA ITALIANA
Art. 117
La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle
Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli
derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi
internazionali.
Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:
“OMISSIS”
Sono materie di legislazione concorrente quelle relative
a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle
Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza
del lavoro; “OMISSIS”
La Dichiarazione Universale dei Diritti dell’Uomo
Art. 3
Ogni individuo ha diritto alla vita e
alla sicurezza della proprio persona
normativa
specialistica
D.P.R. 27 APRILE 1955 n°547
NORME PER LA PREVENZIONE DEGLI INFORTUNI
E
PREVENZIONE INCENDI
D.P.R. 19 MARZO 1956 n°303
NORME GENERALI PER L’IGIENE DEL LAVORO
D.P.R. 7 gennaio 1956 n° 164
NORME , PER LA PREVENZIONE DEGLI
INFORTUNI NELLE COSTRUZIONI
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Norme sulla tutela della libertà e dignità dei
lavoratori, della libertà sindacale e
dell'attività sindacale, nei luoghi di lavoro e
norme sul collocamento.
LEGGE 20 maggio 1970, n. 300
Art. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica
I lavoratori, mediante loro rappresentanze,
hanno diritto di controllare l'applicazione
delle norme per la prevenzione degli
infortuni e delle malattie professionali e di
promuovere la ricerca, l'elaborazione e
l'attuazione di tutte le misure idonee a
tutelare la loro salute e la loro integrità
fisica.
LEGGE 11 NOVEMBRE 1975 n° 584
DIVIETO DI FUMARE I N DETERMINATI LOCALI E
SU MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO
LEGGE n°319/76
SCARICHI IDRICI
LEGGE 833/78
Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale
Riforma Sanitaria
– Art. 14: Unità Sanitarie Locali
– Art. 20: Attività di prevenzione
– Art. 21: Organizzazione dei servizi di
prevenzione
– Art. 24: Norme in materia di igiene e
sicurezza negli ambienti di lavoro e di
vita e di omologazioni
– Art. 72: Soppressione di ENPI e ANCC
D.P.R n° 341/81
APPARECCHI A PRESSIONE
D.M. 16 FEBBRAIO 1982
NORME SULLA PREVENZIONE INCENDI
C.P.I
D.P.R. 10 settembre 1982, n. 962
Attuazione della direttiva (CEE) n. 78/610 relativa alla protezione sanitari
dei lavoratori esposti al cloruro di vinile monomero.
questo provvedimento è stato abrogato dal
d.lgs. 25 febbraio 2000 n. 66 ma rimane di
grande significato storico poiché delinea il
concetto di valutazione dei rischi, all’art. 3:
“Il datore di lavoro deve adottare
appropriate misure tecniche e
organizzative, al fine di ridurre ai valori
più bassi le concentrazioni di cloruro
monomero cui i lavoratori sono esposti”
D.M. 20 DICEMBRE 1982
NORME SULLA PREVENZIONE INCENDI
ESTINTORI
D.M. 10 AGOSTO 1984
REGISTRO INFORTUNI
D.lgs 626/94
Art. 4 comma O
REGISTRO INFORTUNI
D.P.R. 203/88
IMPIANTI INDUSTRIALI
CON EMISSIONI
IN ATMOSFERA
LEGGE n°46/90
CONFORMITA’ DEGLI IMPIANTI ELETTRICI
D.lgs 15 agosto 1991 n° 277
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE IN
MATERIA DI PROTEZIONE DEI
LAVORATORI CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DA AGENTI CHIMICI,FISICI,E
BIOLOGICI DURANTE IL LAVORO
(PIOMBO, AMIANTO, RUMORE)
D.Lgs. 4 dicembre 1992 n. 475
Attuazione della direttiva 89/686/CEE del
Consiglio del 21 dicembre 1989, in materia di
ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri
relative ai dispositivi di protezione individuale.
1. I DPI sono suddivisi in tre categorie.
2. Appartengono alla prima categoria, i DPI di progettazione semplice
destinati a salvaguardare la persona da rischi di danni fisici di lieve entità.
Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI abbia la
possibilità di valutarne l'efficacia e di percepire, prima di riceverne
pregiudizio, la progressiva verificazione di effetti lesivi.
3. Rientrano esclusivamente nella prima categoria i DPI che hanno la funzione
di salvaguardare da:
a) azioni lesive con effetti superficiali prodotte da strumenti meccanici (4);
b) azioni lesive di lieve entità e facilmente reversibili causate da prodotti per
la pulizia (4);
c) rischi derivanti dal contratto o da urti con oggetti caldi, che non espongano
ad una temperatura superiore ai 50 °C;
d) ordinari fenomeni atmosferici nel corso di attività professionali;
e) urti lievi e vibrazioni inidonei a raggiungere organi vitali ed a provocare
lesioni a carattere permanente;
f) azione lesiva dei raggi solari.
d.p.i. 2^ e 3^ categoria
4. Appartengono alla seconda categoria i DPI che non rientrano nelle altre due
categorie.
5. Appartengono alla terza categoria i DPI di progettazione complessa
destinati a salvaguardare da rischi di morte o di lesioni gravi e di carattere
permanente. Nel progetto deve presupporsi che la persona che usa il DPI
non abbia la possibilità di percepire tempestivamente la verificazione
istantanea di effetti lesivi.
6. Rientrano esclusivamente nella terza categoria:
a) gli apparecchi di protezione respiratoria filtranti contro gli aerosol solidi,
liquidi o contro i gas irritanti, pericolosi, tossici o radiotossici;
b) gli apparecchi di protezione isolanti, ivi compresi quelli destinati
all'immersione subacquea;
c) i DPI che assicurano una protezione limitata nel tempo contro le aggressioni
chimiche e contro le radiazioni ionizzanti;
d) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non inferiore a 100 °C, con o senza radiazioni infrarosse, fiamme o
materiali in fusione;
e) i DPI per attività in ambienti con condizioni equivalenti ad una temperatura
d'aria non superiore a -50 °C;
f) i DPI destinati a salvaguardare dalle cadute dall'alto;
g) i DPI destinati a salvaguardare dai rischi connessi ad attività che espongano
a tensioni elettriche pericolose o utilizzati come isolanti per alte tensioni
elettriche;
D.lgs 19 settembre 1994 n° 626
QUESTO DECRETO OLTRE A RECEPIRE LA
DIR.89/391 CEE RECEPISCE ANCHE ALTRE
DIRETTIVE CONCERNENTI I LUOGHI DI
LAVORO, LE ATTREZZATURE, LA MMC, I VDT,
GLI AGENTI CANCEROGENI E BIOLOGICI.
Aspetti innovativi del D.lgs 626/94
• Prevenzione basata su procedure (valutazione dei rischi e
programmazione delle misure di tutela)
• Valorizzazione della prevenzione soggettiva, basata sulla
responsabilizzazione personale dei soggetti coinvolti (datore di
lavoro, dirigenti, preposti e lavoratori)
• Organizzazione del sistema di sicurezza basato su più soggetti
aziendali (RSPP, RLS, Addetti antincendio, Addetti al primo
soccorso, …)
• Gestione della sicurezza aziendale come parte integrante del
sistema produttivo
• Riconoscimento delle situazioni di rischio derivanti dal rapporto
uomo-macchine/ambiente/sostanze pericolose
D.P.C.M. 14 dicembre 1995
DIVIETO DI FUMO IN DETERMINATI LOCALI DELLA PUBBLICA
AMMINISTRAZIONE O DI GESTORI DI SERVIZI PUBBLICI
D.lgs 624/96
SICUREZZA NELLE INDUSTRIE ESTRATTIVE
Decreto del Presidente della
Repubblica 24 luglio 1996 n.459
• Regolamento per
l'attuazione delle
Direttive
89/392/CEE,
91/368/CEE,
93/44/CEE e
93/68/CEE
concernenti il
riavvicinamento
delle legislazioni degli
Stati membri relative
alle macchine
D.lgs 494/1996 (modificato dal D.lgs 528/1999)
SICUREZZA NEI CANTIERI TEMPORANEI E MOBILI
D.lgs 493/96
SEGNALETICA DI SICUREZZA
Decreto Interministeriale 10 marzo
1998: Criteri generali di sicurezza
antincendio e per la gestione
dell’emergenza nei luoghi di lavoro
BENZENE
D.Lgs 25 febbraio 2000 n°66
ATTUAZIONE DELLE DIRETTIVE 97/42 CE
E 1999/38 CE , CHE MODIFICANO LA
DIRETTIVA 90/394 CEE , IN MATERIA DI
PROTEZIONE DEI LAVORATORI CONTRO I
RISCHI DERIVANTI DA ESPOSIZIONE AD
AGENTI CANCEROGENI O MUTAGENI
DURANTE IL LAVORO
PCB
D.M. 02 ottobre 2000
linee guida d’uso dei videoterminali sulla base di
quanto stabilito dall’art.56 comma 3 del d.lgs 626/94
D.Lgs 26 maggio 2000 n°241
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 96/29
EURATOM IN MATERIA DI PROTEZIONE
SANITARIA DELLA POPOLAZIONE E DEI
LAVORATORI CONTRO I RISCHI
DERIVANTI DALLE RADIAZIONI
IONIZZANTI
DECRETO LEGISLATIVO 26 marzo 2001 n. 151
( Gazzetta Ufficiale n. 96 del 26-4-01 n. 93 )
testo unico delle
disposizioni legislative in
materia di tutela e
sostegno della maternità e
della paternità, a norma
dell'articolo 15 della legge
8 marzo 2000, n. 53.
LEGGE 30 marzo 2001, n. 125
Legge quadro in materia di alcol e di problemi
alcolcorrelati.
Intesa Conferenza
Stato Regioni, 16
marzo 2006,
Attività lavorative
ad elevato rischio
infortuni
Decreto del Ministro del lavoro e della previdenza
sociale di concerto con il Ministro dell'industria del
commercio e dell'artigianato 2 maggio 2001
(G.U.n.209 8 settembre 2001)
Criteri per
l'individuazione e
l'uso dei
dispositivi di
protezione
individuale
(D.P.I.)
D.P.R. 22 ottobre 2001 n. 462
(G. U. 8 gennaio 2002, n. 6.)
Regolamento di
semplificazione del
procedimento per la
denuncia di installazioni
e dispositivi di
protezione contro le
scariche atmosferiche,
di dispositivi di messa a
terra di impianti
elettrici e di impianti
elettrici pericolosi.
D.Lgs 2 febbraio 2002 n°25
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 98/24 CE
SULLA PROTEZIONE DELLA SALUTE E
DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI
CONTRO I RISCHI DERIVANTI DA AGENTI
CHIMICI DURANTE IL LAVORO
Legge 16 gennaio 2003, n. 3 Art. 51.
(Tutela della salute dei non
fumatori)
1. È vietato fumare nei locali chiusi,
ad eccezione di:
a) quelli privati non aperti ad utenti
o al pubblico;
b) quelli riservati ai fumatori e
come tali contrassegnati.
DECRETO MINISTERO DELLA
SALUTE 15 luglio 2003, n. 388
G.U. n. 27 del 3-2-2004
Regolamento recante
disposizioni sul pronto
soccorso aziendale, in
attuazione dell'articolo
15, comma 3, del
decreto legislativo 19
settembre 1994, n.
626, e successive
modificazioni.
D.Lgs 23 giugno 2003 n° 195
INTEGRAZIONE AL D.Lgs 626/94 CON
L’ART.8 BIS NEL QUALE VENGONO
ENUNCIATI I REQUISITI FORMATIVI
RICHIESTI NECESSARI PER POTER
OPERARE COME RSPP
Tipologie RSPP
DECRETO LEGISLATIVO 10 settembre 2003, n. 276
Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e
mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30
Disciplina di
“semplificazione
” che prevede
48 diverse
tipologie
contrattuali
DECRETO LEGISLATIVO 3
aprile 2006, n. 152
Testo unico
delle norme
in materia
ambientale
D.Lgs 10 aprile 2006 n° 195
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/10
CE RELATIVA ALL’ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI
DAGLI AGENTI FISICI ( RUMORE)
D.Lgs 19 agosto 2005 n° 187
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2002/44
CE RELATIVA ALL’ESPOSIZIONE DEI
LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA
ESPOSIZIONE A VIBRAZIONI
MECCANICHE
D.Lgs 25 luglio 2006 n° 257
ATTUAZIONE DELLA DIRETTIVA 2003/18
CE RELATIVA ALLA PROTEZIONE DEI
LAVORATORI AI RISCHI DERIVANTI DA
ESPOSIZIONE ALL’AMIANTO DURANTE IL
LAVORO
Legge 3 agosto 2007, n. 123
"Misure in tema di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma della normativa in materia”
•
Art. 1
Delega al Governo per il riassetto e la riforma della normativa in
materia di tutela della salute e della sicurezza sul lavoro
• Art. 3
Modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626
• “unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure
adottate per eliminare le interferenze”
• Art. 6
Tessera di riconoscimento per il personale delle imprese
appaltatrici e subappaltatrici
• Art. 9
Modifica del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231
Art. 25-septies. - (Omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime,
commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla
tutela dell'igiene e della salute sul lavoro)
Intesa Conferenza Stato Regioni 30 ottobre 2007, ai sensi
dell'articolo 8, comma 6, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in
materia di accertamenti di assenza di tossicodipendenza
In attuazione dell’art. 125 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, (SIC!)
recante "Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli
stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e
riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"
D.Lgs 81/08 - Articolo 41 Sorveglianza sanitaria
Comma 4-bis. Entro il 31
dicembre 2009, con accordo
in Conferenza StatoRegioni, adottato previa
consultazione delle parti
sociali, vengono rivisitate le
condizioni e le modalità per
l’accertamento della
tossicodipendenza e della
alcoldipendenza.
Decreto del Ministero dello sviluppo
economico 22/01/2008, n. 37
Regolamento concernente
l'attuazione dell‘art. 11quaterdecies, comma 13, lettera
a) legge 2 dicembre 2005 n. 248,
recante riordino delle disposizioni
in materia di attività di
installazione degli impianti
all'interno degli edifici.
(pubblicato nella G.U. n° 61 del
12/03/2008 - in vigore dal
27/03/2008)
Decreto Legislativo 9 APRILE 2008, N. 81
Articolo 304 - Abrogazioni
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 3, e dall'articolo 306,
comma 2, dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono
abrogati:
a) il decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1955, n. 547, il decreto del
Presidente della Repubblica 7 gennaio 1956, n. 164, il decreto del Presidente
della Repubblica 19 marzo 1956, n. 303, fatta eccezione per l'articolo 64, il
decreto legislativo15 agosto 1991, n. 277, il decreto legislativo 19 settembre
1994, n. 626, il decreto legislativo 14 agosto 1996, n. 493, il decreto legislativo
14 agosto 1996, n. 494, il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 187;
b) l'articolo 36-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248;
c) gli articoli: 2, 3, 5, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n.123;
d) ogni altra disposizione legislativa e regolamentare nella materia disciplinata dal
decreto legislativo medesimo incompatibili con lo stesso.
2. Con uno o più decreti integrativi attuativi della delega prevista dall'articolo 1,
comma 6, della legge 3 agosto 2007, n. 123, si provvede all'armonizzazione delle
disposizioni del presente decreto con quelle contenute in leggi o regolamenti che
dispongono rinvii a norme del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e
successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni abrogate dal comma 1.
3. Fino all'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 2, laddove disposizioni di
legge o regolamentari dispongano un rinvio a norme del decreto legislativo 19
settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, ovvero ad altre disposizioni
abrogate dal comma 1, tali rinvii si intendono riferiti alle corrispondenti norme
del presente decreto legislativo.
REGOLAMENTO (CE) N. 1272/2008 DEL
PARLAMENTO EUROPEO E DEL
CONSIGLIO del 16 dicembre 2008
Il Regolamento CLP sostituisce le precedenti disposizioni sulla
classificazione, l’etichettatura e l’imballaggio delle sostanze e dei
preparati (ora miscele); conseguentemente i soggetti che producono e
che immettono sul mercato europeo sostanze e miscele devono
riclassificarle, secondo la tempistica stabilita dal regolamento stesso,
con la conseguente revisione delle modalità di etichettatura,di
imballaggio e di manipolazione. In particolare, il regolamento modifica in
modo sostanziale le modalità di classificazione delle sostanze che, a
partire dal 1 dicembre 2010, devono essere riclassificate con i nuovi
criteri, rivedendo e sostituendo le frasi di rischio (4) con le nuove
indicazioni di pericolo (5). Per le miscele, invece, l’obbligo di
riclassificazione decorrerà dal 1 giugno 2015.
Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106
Introduzione di numerose modifiche al
Decreto Legislativo 9 APRILE 2008,
N. 81 in estinzione dell’art. 1 della
Legge 3 agosto 2007, n. 123
"Misure in tema di tutela della salute
e della sicurezza sul lavoro e delega al
Governo per il riassetto e la riforma
della normativa in materia”
decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 17
Attuazione della direttiva 2006/42/CE,
relativa alle macchine
macchina: “insieme equipaggiato o
destinato ad essere
equipaggiato di un sistema di
azionamento diverso dalla forza
umana o animale diretta,
composto di parti o di
componenti, di cui almeno uno
mobile, collegati tra loro
solidamente per un'applicazione
ben determinata”
quasi-macchina: “insieme che
costituisce quasi una macchina,
ma che, da solo, non è in grado
di garantire un’applicazione ben
determinata”.
REGOLAMENTO (UE) N. 453/2010 DELLA COMMISSIONE del 20
maggio 2010 recante modifica del regolamento (CE) n. 1907/2006 del
Parlamento europeo e del Consiglio concernente la registrazione, la
valutazione, l’autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche
(REACH)
•
•
Le schede di dati di sicurezza SDS rappresentano il
documento tecnico più significativo ai fini informativi sulle
sostanze chimiche e loro miscele, in quanto contengono le
informazioni necessarie sulle proprietà fisico-chimiche,
tossicologiche e di pericolo per l'ambiente necessarie per
una corretta e sicura manipolazione delle sostanze e
miscele. Consentono:
al datore di lavoro di determinare se sul luogo di lavoro
vengono manipolate sostanze chimiche pericolose e di
valutare quindi ogni rischio per la salute e la sicurezza dei
lavoratori derivanti dal loro uso
agli utilizzatori di adottare le misure necessarie in
materia di tutela della salute, dell’ambiente e della
sicurezza sul luogo di lavoro.
Indicazioni del 10 novembre 2010
della Commissione consultiva per la
valutazione dello stress lavorocorrelato (articoli 6, comma 8,
lettera m-quater, e 28, comma 1 bis,
d.lgs. n. 81/2008 e successive
modificazioni e integrazioni)
NUOVO REGOLAMENTO
PREVENZIONE INCENDI
D.P.R. 1 agosto
2011, n. 151
"Regolamento
recante disciplina
dei procedimenti
relativi alla
prevenzione
incendi"
Attività 67 (ex att.85) - Scuole di ogni ordine, grado e tipo, collegi, accademie e
simili per oltre 100 persone presenti; Asili nido con oltre 30 persone presenti.
Accordo formazione
datori di lavoro R.S.P.P.
tra il Ministro del lavoro e
delle politiche sociali, il
Ministro della salute, le
Regioni e le Province
autonome di Trento e
Bolzano per la formazione
dei lavoratori, ai sensi
dell'articolo 34, commi 2 e 3,
del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. (GU n. 8
del 11-1-2012)
Accordo formazione lavoratori
tra il Ministro del lavoro e delle
politiche sociali, il Ministro della
salute, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano
per la formazione dei lavoratori,
ai sensi dell'articolo 37, comma
2, del decreto legislativo 9
aprile 2008, n. 81. (GU n. 8 del
11-1-2012)
Art.2, comma 1, lettera a) «lavoratore»: persona che,
indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un’attività
lavorativa nell’ambito dell’organizzazione di un datore di lavoro
pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di
apprendere un mestiere, un’arte o una professione, esclusi gli
addetti ai servizi domestici e familiari. Al lavoratore così definito
è equiparato: il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche
di fatto, che presta la sua attività per conto delle società e
dell’ente stesso; l’associato in partecipazione di cui all’articolo
2549, e seguenti del Codice civile; il soggetto beneficiario delle
iniziative di tirocini formativi e di orientamento di cui all’articolo
18 della Legge 24 giugno 1997, n. 196, e di cui a specifiche
disposizioni delle Leggi regionali promosse al fine di realizzare
momenti di alternanza tra studio e lavoro o di agevolare le scelte
professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro;
l’allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante
ai corsi di formazione professionale nei quali si faccia uso di
laboratori, attrezzature di lavoro in genere, agenti chimici, fisici
e biologici, ivi comprese le apparecchiature fornite di
videoterminali limitatamente ai periodi in cui l’allievo sia
effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in
questione; i volontari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco e
della Protezione Civile; il lavoratore di cui al Decreto Legislativo
1° dicembre 1997, n. 468, e successive modificazioni;
Art.2, comma 1, lettera e) «preposto»: persona che,
in ragione delle competenze professionali e nei
limiti di poteri gerarchici e funzionali adeguati
alla natura dell’incarico conferitogli, sovrintende
alla attività lavorativa e garantisce l’attuazione
delle direttive ricevute, controllandone la
corretta esecuzione da parte dei lavoratori ed
esercitando un funzionale potere di iniziativa;
Art.2, comma 1, lettera d) «dirigente»: persona che, in
ragione delle competenze professionali e di poteri
gerarchici e funzionali adeguati alla natura dell’incarico
conferitogli, attua le direttive del datore di lavoro
organizzando l’attività lavorativa e vigilando su di essa;
Art.2, comma 1, lettera b) «datore di lavoro»: il soggetto
titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o,
comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l’assetto
dell’organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la
propria attività, ha la responsabilità dell’organizzazione
stessa o dell’unità produttiva in quanto esercita i poteri
decisionali e di spesa. Nelle pubbliche amministrazioni di
cui all’articolo 1, comma 2, del Decreto Legislativo 30
marzo 2001, n. 165, per datore di lavoro si intende il
dirigente al quale spettano i poteri di gestione, ovvero il
funzionario non avente qualifica dirigenziale, nei soli casi
in cui quest’ultimo sia preposto ad un ufficio avente
autonomia gestionale, individuato dall’organo di vertice
delle singole amministrazioni tenendo conto dell’ubicazione
e dell’ambito funzionale degli uffici nei quali viene svolta
l’attività, e dotato di autonomi poteri decisionali e di
spesa. In caso di omessa individuazione, o di individuazione
non conforme ai criteri sopra indicati, il datore di lavoro
coincide con l’organo di vertice medesimo;
principio di effettività
Articolo 299 - Esercizio di
fatto di poteri direttivi
1. Le posizioni di garanzia
relative ai soggetti di cui
all’articolo 2, comma 1,
lettere b), d) ed e), gravano
altresì su colui il quale, pur
sprovvisto di regolare
investitura, eserciti in
concreto i poteri giuridici
riferiti a ciascuno dei
soggetti ivi definiti.
Accordo ai sensi dell’art. 4 del D.lgs 28/8/97,
n°281 tra il Governo, le Regioni e le Province
autonome di Trento e Bolzano concernente
l’individuazione delle attrezzature…..
22 febbraio 2012
…….per le quali e richiesta una specifica
abilitazione degli operatori, nonché le
modalità per il riconoscimento di tale
abilitazione, i soggetti formatori. La
durata, gli indirizzi ed i requisiti minimi
di validità della formazione, in
attuazione dell'articolo 73, comma 5,
del decreto legislativo 9 aprile 2008, n.
81. Pubblicato in Supplemento Ordinario
n. 47 alla Gazzetta Ufficiale n. 60 del
12 marzo 2012
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QUADRO NORMATIVO