730, Unico 2015 e Studi di settore
Pillole di aggiornamento
N. 11
07.04.2015
Detrazioni per carichi di famiglia
Il reddito non deve superare i 2.840,51 euro
Categoria: Dichiarazione
Sottocategoria: 730
Sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell'anno di riferimento hanno posseduto
un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12 del
TUIR).
Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e i figli, indipendentemente dal superamento di
determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito, possono
essere considerati fiscalmente a carico anche se non conviventi.
Il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti
dell'Autorità giudiziaria) è invece necessario per fruire della detrazione per altri familiari, tra cui rientra
anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato.
Premessa
Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta
l’assistenza fiscale, dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente
spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR.
In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per
intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del
contribuente.
Le detrazioni sono rapportate a mese, e competono dal mese in cui si sono
verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dalla normativa.
Detrazione per
coniuge a
carico
Per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, compete
una detrazione variabile da zero a 800 euro. la detrazione per coniuge a carico
spetta anche se quest’ultimo: non convive con il dichiarante e/o non è residente
in Italia.
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DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO
SE
Reddito ≤ €2.840,51
+
Coniugi non legalmente ed
effettivamente separati
NON SONO RICHIESTE ALTRE CONDIZIONI
È prevista, dunque, una diminuzione graduale della detrazione in relazione al
crescere del reddito complessivo.
La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a:
1.
800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro;
2.
690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma
non a 40.000,00 euro;
3.
690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma
non a 80.000,00 euro.
Le detrazioni di cui ai punti 1 e 3 sono teoriche in quanto la detrazione
effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito.
La detrazione di cui al punto 2 spetta invece in misura fissa, ma per i
contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a
35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10
euro a 30 euro.
Le modalità che portano alla determinazione dell'importo effettivamente
spettante sono riepilogate nella successiva tabella:
REDDITO COMPLESSIVO
Fino a 15.000
DETRAZIONE PER CONIUGE A
CARICO
Euro 800 - (€110 x reddito
complessivo)
15.000
Compreso tra 15.001 e 29.000 euro
690 euro
Compreso tra 29.001 e 29.200 euro
690 + 10 = 700 euro
Compreso tra 29.201 e 34.700 euro
690 + 20 = 710 euro
Compreso tra 34.701 e 35.000 euro
690 + 30 = 720 euro
Compreso tra 35.001 e 35.100 euro
690 + 20 = 710 euro
Compreso tra 35.101 e 35.200 euro
690 + 10 = 700 euro
Compreso tra 35.201 e 40.000 euro
690 euro
Compreso tra 40.001 e 80.000 euro
Euro 690 x (80.000 - reddito
complessivo)
40.000
Oltre 80.000 euro
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Detrazione per
figli a carico
Sono considerati fiscalmente a carico i figli (naturali, riconosciuti, adottivi,
affidati o affiliati) che rispettino, come unica condizione per fruire della
detrazione, il limite reddituale di €2.840,51 per essere considerati fiscalmente a
carico.
DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO
SE
Reddito ≤ €2.840,51
NON SONO RICHIESTE ALTRE CONDIZIONI
Il reddito complessivo deve tener conto del reddito assoggettato a cedolare
secca e al netto della deduzione per abitazione principale.
Per i figli non assumono alcuna rilevanza, per il calcolo della detrazione la
convivenza con il dichiarante o la mancanza di residenza in Italia o l’età, così
come non influisce il tirocinio gratuito o lo stato di inabilità permanente al
lavoro.
Dall'imposta lorda, pertanto, si detraggono per ciascun figlio, i seguenti importi
teorici:
Età, condizione e numero di figli
Detrazione
Detrazione per ciascun figlio a carico
950 euro
Figlio di età inferiore ai tre anni
1.220 euro
Figlio di età superiore ai tre anni – portatore di handicap
1.350 euro
Figlio di età inferiore ai tre anni – portatore di handicap
1.620 euro
Con almeno quattro figli a carico la detrazione aumenta di 200,00 euro per
ciascun figlio a partire dal primo
Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione
effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito.
La Legge di Stabilità 2013, ha elevato, a decorrere dal periodo d’imposta
2013, l’importo delle detrazioni per familiari a carico. In particolare, a partire
dal 2013, dette detrazioni subiscono i seguenti incrementi:
da € 800 ad € 950 per ciascun figlio;
da € 900 ad € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni;
da € 220 ad € 400 per l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di
handicap.
Come precisato nelle istruzioni ministeriali, tali detrazioni sono alternative tra
loro, infatti se per un figlio vi sono più condizioni, si dovrà riconoscere la
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detrazione più favorevole. Inoltre, le detrazioni sopra riportate devono
intendersi riferite a ciascun figlio fiscalmente a carico.
Le detrazioni previste sono solo teoriche in quanto, per determinare gli importi
effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra 95.000 euro, diminuito
del reddito complessivo, e 95.000 euro e moltiplicarlo per la detrazione teorica.
L'ammontare della detrazione teorica, eventualmente maggiorato in ragione
delle condizioni e del numero dei figli, deve essere ragguagliato con riferimento
ai mesi in cui il figlio è stato a carico e della eventuale ripartizione tra i genitori.
Quindi
per
calcolare
la
detrazione
effettivamente
spettante
occorre
moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la
formula di seguito riportata:
Detrazione base
X
[95.000 - (reddito complessivo - abitazione
principale)]
In presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, sia al numeratore
che al denominatore del rapporto, per ogni figlio successivo al primo, di 15.000
euro.
L'importo così aumentato deve essere considerato con riferimento a tutti i figli,
compreso il primo, e deve essere assunto interamente senza effettuare alcun
ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico.
Se il risultato di tale rapporto è:
pari o minore di zero, la detrazione non spetta (reddito complessivo
uguale o maggiore di 95.000 euro aumentato degli ulteriori importi riferiti
al numero dei figli);
uguale a 1, la detrazione non spetta (reddito complessivo pari a zero).
Negli altri casi la detrazione effettivamente spettante è pari al risultato della
detrazione teorica moltiplicata per il risultato del rapporto, assumendo le prime
quattro cifre decimali.
La detrazione per i figli a carico compete con riferimento a ciascun figlio a
prescindere dalla sua età, dalla circostanza che questi conviva con il genitore
e che sia o non sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito.
La ripartizione
dei figli a carico
tra i genitori
GENITORI CONIUGATI
Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per
figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno.
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La detrazione per figli a carico spetta sicuramente per intero ad uno solo dei
genitori nei seguenti casi:
1. quando l'altro genitore è fiscalmente a carico;
2. quando
il
contribuente,
rimasto
vedovo/a,
si
è
risposato
e,
successivamente non si è legalmente ed effettivamente separato;
3. quando i figli sono stati adottati, affidati o affiliati al solo contribuente, se
questi è coniugato e non si è, successivamente, legalmente ed
effettivamente separato.
La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i
genitori se l'altro genitore manca (è deceduto) o non ha riconosciuto i figli e il
contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente
ed effettivamente separato la detrazione per figli a carico spetta sicuramente
per intero.
Si devono attribuire, in questo caso, per il primo figlio le detrazioni previste per
il coniuge a carico, se più convenienti.
Per "primo figlio" si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli
a carico.
Ripartizione detrazione
Ammissibilità
50% a coniuge
Ammissibile
100% al coniuge con reddito più elevato per alcuni figli e
50% a coniuge per i restanti figli
Non ammissibile
100% al coniuge con reddito più elevato per tutti i figli
Ammissibile
GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI
In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza
di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in
caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno.
Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo
di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato
per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal
genitore con il reddito inferiore.
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Genitori non legalmente ed effettivamente separati
nel caso di NON accordo tra i genitori
ripartizione della detrazione al 50%.
nel caso di accordo tra i genitori
attribuzione della detrazione al 100% al genitore con reddito
maggiore.
Genitori in separazione legale ed effettiva o con annullamento,
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO AD UN SOLO GENITORE
NEL CASO DI NON ACCORDO
Attribuzione della detrazione al
TRA I GENITORI
100% al genitore affidatario.
NEL CASO DI ACCORDO TRA I
Ripartizione della detrazione al 50%.
GENITORI
NEL CASO DI ACCORDO TRA I
Attribuzione della detrazione al
GENITORI
100% al genitore con reddito
maggiore.
AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CONGIUNTO
NEL CASO DI NON ACCORDO
Ripartizione della detrazione al
TRA I GENITORI
50%.
NEL CASO DI ACCORDO TRA I
Attribuzione della detrazione al
GENITORI
100% al genitore con reddito
maggiore.
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L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1° giugno 2012, n. 19, ha fornito
importanti precisazioni in tema di detrazione per carichi di famiglia.
In particolare, interpretando quanto illustrato nel quesito 4.1, si ritiene di
poter affermare che, in caso di separazione dei coniugi, il figlio, una volta
raggiunta la maggiore età, non può più essere considerato come soggetto
affidato all’uno o all’altro genitore. Pertanto, da quel momento, la detrazione
spetta ad entrambi i coniugi anche se precedentemente il figlio era stato
affidato in via esclusiva ad uno solo dei genitori. Tale detrazione spetta nella
misura del 50% per ciascun coniuge, salvo diverso accordo fra le parti.
Ulteriore
detrazione per
genitori con
almeno 4 figli a
carico
Se le detrazioni per figli a carico spettano, e se il numero dei figli è superiore a
tre si deve riconoscere un'ulteriore detrazione di euro 1.200,00.
Si noti che l’ulteriore detrazione:
ha una propria autonomia rispetto alla detrazione “ordinaria”; infatti, tale
detrazione spetta in aggiunta a quella “tradizionale”, non in sostituzione;
spetta solo se competono le detrazioni ordinarie;
non entra nel rapporto utile per determinare la detrazione effettivamente
spettante per carichi di famiglia ma è da considerarsi come valore “intero”;
spetta nella misura intera anche se la condizione richiesta dei quattro figli
a carico si concretizza solo per parte d’anno (nascita del quarto figlio nel
corso del 2014).
In particolare:
la detrazione è riconosciuta nei mesi in cui sussistono i requisiti (4 figli a
carico) e decorre dal momento in cui si verifica l’evento (per esempio nascita
del quarto figlio) fino al momento in cui viene meno il presupposto (per
esempio uno dei 4 figli si sposa e diventa soggetto a carico del coniuge);
secondo quanto indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del
9 gennaio 2008, l’ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione
nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma,
dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte
dell’anno. Ne deriva che l’ulteriore detrazione per figli a carico trova
applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell’anno
in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa.
Non possiamo esimerci dall’osservare che il parere espresso dall’Agenzia,
indubbiamente favorevole al contribuente, è contrario alla regola generale che
disciplina l’art. 12 del TUIR che prevede che le detrazioni per carichi di famiglia
sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello
in cui sono cessate le condizioni richieste.
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Tre figli a carico dal 01.01.2014 al 31.12.14
Detrazione
spettante dal 1°
Nascita del quarto figlio il 1° luglio 2014
(quindi a carico dal 01.07.14 al 31.12.14)
Luglio 2014
NO
Per l’anno 2014 la detrazione spettante sarà pari a
600 Euro
SI
Per l’anno 2014 la detrazione spettante sarà pari a
1.200 Euro
CIRCOLARE n. 1/E/2008
ESCLUSIONE DELL’AGEVOLAZIONE
La norma è rivolta esclusivamente ai figli a carico. Sono dunque escluse dalle
agevolazioni altre situazioni quali per esempio quelle di un coniuge e tre
figli a carico.
Si considerano esclusivamente i figli a carico, a prescindere dalla convivenza
con figli non più a carico. Ciò implica che in caso di famiglia con cinque figli,
di cui tre a carico, il beneficio non è riconosciuto.
Non rientrano nella normativa anche tutte quelle situazioni riferibili a
convivenze di fatto, dove per esempio, convivono due genitori pur se ognuno
con tre figli a carico.
Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli costituisce una
“ulteriore detrazione” che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già
previste dal comma 1 dello stesso articolo 12.
Ne deriva che l’ulteriore detrazione di euro 1.200 è fruibile soltanto se sono
applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. Sussistendo tale condizione,
la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello
di reddito del beneficiario (Circolare n. 1/E/2008).
L’importo di Euro 1.200 deve essere considerato in maniera unitaria, ossia non
deve essere rapportato al numero dei figli e non varia all’aumentare del
numero dei figli. Avere 4 o 10 figli a carico è indifferente ai fini della
detrazione che comunque rimane unica ed è attribuita a partire dai quattro
figli a carico.
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Si evidenzia che per le detrazioni per carichi di famiglia: il reddito complessivo è
assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione
principale e di quello delle relative pertinenze.
L’ammontare della detrazione è fruita dai genitori al 50% quando:
non è prevista la possibilità per i coniugi di giungere, previo accordo,
diversamente da quanto previsto dall’art. 12 del TUIR con riferimento alle
detrazioni ordinarie per figli a carico, all’attribuzione dell’intera detrazione
al coniuge avente reddito più elevato;
nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a
quest’ultimo per l’intero importo.
Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o
cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione è suddivisa tra i
coniugi in proporzione agli affidamenti stabiliti dal Giudice.
Detrazioni per
familiari a
carico di
cittadini
extracomunitari
I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico
devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di
familiare che può essere alternativamente formata da:
a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese
d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto
competente per territorio;
b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone
provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del
5 ottobre 1961;
c)
documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla
normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come
conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine.
L’articolo 1, comma 1326, Legge n. 296/2006, ha specificato che:
“La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima
presentazione della documentazione … deve essere accompagnata da
dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da
una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere
aggiornati”.
Pertanto, se dopo la presentazione della prima dichiarazione dei redditi, la
situazione dei familiari a carico risulta invariata, non è necessario presentare
ulteriore documentazione, risultando sufficiente un’autocertificazione. Se la
situazione è invece cambiata variata, ne deve procurare una nuova aggiornata.
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Detrazioni per
familiari
cittadini non
residenti in
Italia
Le detrazioni per familiari a carico spettano ai soggetti residenti in uno Stato
membro dell’Unione Europea che, mediante una dichiarazione sostitutiva di
notorietà, attestano:
il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della
detrazione;
che il predetto familiare possiede un reddito complessivo non superiore a
2.840,51 euro;
di non godere nel Paese di residenza o in nessun altro paese diverso da
questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari.
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