730, Unico 2015 e Studi di settore Pillole di aggiornamento N. 11 07.04.2015 Detrazioni per carichi di famiglia Il reddito non deve superare i 2.840,51 euro Categoria: Dichiarazione Sottocategoria: 730 Sono considerati familiari a carico i membri della famiglia che nell'anno di riferimento hanno posseduto un reddito complessivo uguale o inferiore a 2.840,51 euro, al lordo degli oneri deducibili (articolo 12 del TUIR). Il coniuge, non legalmente ed effettivamente separato, e i figli, indipendentemente dal superamento di determinati limiti di età e dal fatto che siano o meno dediti agli studi o al tirocinio gratuito, possono essere considerati fiscalmente a carico anche se non conviventi. Il requisito della convivenza (o della percezione di assegni alimentari non risultanti da provvedimenti dell'Autorità giudiziaria) è invece necessario per fruire della detrazione per altri familiari, tra cui rientra anche il coniuge legalmente ed effettivamente separato. Premessa Le detrazioni per carichi di famiglia variano in base al reddito quindi, chi presta l’assistenza fiscale, dovrà calcolare l’ammontare delle detrazioni effettivamente spettanti tenendo conto di quanto previsto dall’art. 12 del TUIR. In base al risultato le detrazioni per carichi di famiglia possono spettare per intero, solo in parte o non spettare a seconda della situazione reddituale del contribuente. Le detrazioni sono rapportate a mese, e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste dalla normativa. Detrazione per coniuge a carico Per il coniuge a carico non legalmente ed effettivamente separato, compete una detrazione variabile da zero a 800 euro. la detrazione per coniuge a carico spetta anche se quest’ultimo: non convive con il dichiarante e/o non è residente in Italia. Informat srl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 1 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO SE Reddito ≤ €2.840,51 + Coniugi non legalmente ed effettivamente separati NON SONO RICHIESTE ALTRE CONDIZIONI È prevista, dunque, una diminuzione graduale della detrazione in relazione al crescere del reddito complessivo. La detrazione prevista per il coniuge a carico è pari a: 1. 800,00 euro se il reddito complessivo non supera 15.000,00 euro; 2. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 15.000,00 euro ma non a 40.000,00 euro; 3. 690,00 euro se il reddito complessivo è superiore a 40.000,00 euro ma non a 80.000,00 euro. Le detrazioni di cui ai punti 1 e 3 sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all’aumentare del reddito. La detrazione di cui al punto 2 spetta invece in misura fissa, ma per i contribuenti con un reddito complessivo superiore a 29.000,00 euro e inferiore a 35.200,00 euro la stessa detrazione è aumentata di un importo che varia da 10 euro a 30 euro. Le modalità che portano alla determinazione dell'importo effettivamente spettante sono riepilogate nella successiva tabella: REDDITO COMPLESSIVO Fino a 15.000 DETRAZIONE PER CONIUGE A CARICO Euro 800 - (€110 x reddito complessivo) 15.000 Compreso tra 15.001 e 29.000 euro 690 euro Compreso tra 29.001 e 29.200 euro 690 + 10 = 700 euro Compreso tra 29.201 e 34.700 euro 690 + 20 = 710 euro Compreso tra 34.701 e 35.000 euro 690 + 30 = 720 euro Compreso tra 35.001 e 35.100 euro 690 + 20 = 710 euro Compreso tra 35.101 e 35.200 euro 690 + 10 = 700 euro Compreso tra 35.201 e 40.000 euro 690 euro Compreso tra 40.001 e 80.000 euro Euro 690 x (80.000 - reddito complessivo) 40.000 Oltre 80.000 euro Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 0 2 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Detrazione per figli a carico Sono considerati fiscalmente a carico i figli (naturali, riconosciuti, adottivi, affidati o affiliati) che rispettino, come unica condizione per fruire della detrazione, il limite reddituale di €2.840,51 per essere considerati fiscalmente a carico. DETRAZIONE PER FIGLI A CARICO SE Reddito ≤ €2.840,51 NON SONO RICHIESTE ALTRE CONDIZIONI Il reddito complessivo deve tener conto del reddito assoggettato a cedolare secca e al netto della deduzione per abitazione principale. Per i figli non assumono alcuna rilevanza, per il calcolo della detrazione la convivenza con il dichiarante o la mancanza di residenza in Italia o l’età, così come non influisce il tirocinio gratuito o lo stato di inabilità permanente al lavoro. Dall'imposta lorda, pertanto, si detraggono per ciascun figlio, i seguenti importi teorici: Età, condizione e numero di figli Detrazione Detrazione per ciascun figlio a carico 950 euro Figlio di età inferiore ai tre anni 1.220 euro Figlio di età superiore ai tre anni – portatore di handicap 1.350 euro Figlio di età inferiore ai tre anni – portatore di handicap 1.620 euro Con almeno quattro figli a carico la detrazione aumenta di 200,00 euro per ciascun figlio a partire dal primo Le detrazioni previste per i figli a carico sono teoriche in quanto la detrazione effettivamente spettante diminuisce all'aumentare del reddito. La Legge di Stabilità 2013, ha elevato, a decorrere dal periodo d’imposta 2013, l’importo delle detrazioni per familiari a carico. In particolare, a partire dal 2013, dette detrazioni subiscono i seguenti incrementi: da € 800 ad € 950 per ciascun figlio; da € 900 ad € 1.220 per ciascun figlio di età inferiore a tre anni; da € 220 ad € 400 per l’importo aggiuntivo per ogni figlio portatore di handicap. Come precisato nelle istruzioni ministeriali, tali detrazioni sono alternative tra loro, infatti se per un figlio vi sono più condizioni, si dovrà riconoscere la Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 3 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info detrazione più favorevole. Inoltre, le detrazioni sopra riportate devono intendersi riferite a ciascun figlio fiscalmente a carico. Le detrazioni previste sono solo teoriche in quanto, per determinare gli importi effettivamente spettanti, occorre calcolare il rapporto tra 95.000 euro, diminuito del reddito complessivo, e 95.000 euro e moltiplicarlo per la detrazione teorica. L'ammontare della detrazione teorica, eventualmente maggiorato in ragione delle condizioni e del numero dei figli, deve essere ragguagliato con riferimento ai mesi in cui il figlio è stato a carico e della eventuale ripartizione tra i genitori. Quindi per calcolare la detrazione effettivamente spettante occorre moltiplicare la detrazione base per il coefficiente che si ottiene utilizzando la formula di seguito riportata: Detrazione base X [95.000 - (reddito complessivo - abitazione principale)] In presenza di più figli l'importo di 95.000 euro è aumentato, sia al numeratore che al denominatore del rapporto, per ogni figlio successivo al primo, di 15.000 euro. L'importo così aumentato deve essere considerato con riferimento a tutti i figli, compreso il primo, e deve essere assunto interamente senza effettuare alcun ragguaglio al periodo in cui i figli sono a carico. Se il risultato di tale rapporto è: pari o minore di zero, la detrazione non spetta (reddito complessivo uguale o maggiore di 95.000 euro aumentato degli ulteriori importi riferiti al numero dei figli); uguale a 1, la detrazione non spetta (reddito complessivo pari a zero). Negli altri casi la detrazione effettivamente spettante è pari al risultato della detrazione teorica moltiplicata per il risultato del rapporto, assumendo le prime quattro cifre decimali. La detrazione per i figli a carico compete con riferimento a ciascun figlio a prescindere dalla sua età, dalla circostanza che questi conviva con il genitore e che sia o non sia dedito agli studi o a tirocinio gratuito. La ripartizione dei figli a carico tra i genitori GENITORI CONIUGATI Se i genitori non sono legalmente ed effettivamente separati la detrazione per figli a carico deve essere ripartita nella misura del 50% ciascuno. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 4 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info La detrazione per figli a carico spetta sicuramente per intero ad uno solo dei genitori nei seguenti casi: 1. quando l'altro genitore è fiscalmente a carico; 2. quando il contribuente, rimasto vedovo/a, si è risposato e, successivamente non si è legalmente ed effettivamente separato; 3. quando i figli sono stati adottati, affidati o affiliati al solo contribuente, se questi è coniugato e non si è, successivamente, legalmente ed effettivamente separato. La detrazione per figli a carico non può essere ripartita liberamente tra i genitori se l'altro genitore manca (è deceduto) o non ha riconosciuto i figli e il contribuente non è coniugato o, se coniugato, si è successivamente legalmente ed effettivamente separato la detrazione per figli a carico spetta sicuramente per intero. Si devono attribuire, in questo caso, per il primo figlio le detrazioni previste per il coniuge a carico, se più convenienti. Per "primo figlio" si deve intendere quello di età anagrafica maggiore tra quelli a carico. Ripartizione detrazione Ammissibilità 50% a coniuge Ammissibile 100% al coniuge con reddito più elevato per alcuni figli e 50% a coniuge per i restanti figli Non ammissibile 100% al coniuge con reddito più elevato per tutti i figli Ammissibile GENITORI LEGALMENTE ED EFFETTIVAMENTE SEPARATI In caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione spetta, in mancanza di accordo tra le parti, nella misura del 100% al genitore affidatario ovvero in caso di affidamento congiunto nella misura del 50% ciascuno. Tuttavia, anche in questo caso, i genitori possono decidere di comune accordo di attribuire l'intera detrazione al genitore con reddito complessivo più elevato per evitare che la detrazione non possa essere fruita in tutto o in parte dal genitore con il reddito inferiore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 5 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Genitori non legalmente ed effettivamente separati nel caso di NON accordo tra i genitori ripartizione della detrazione al 50%. nel caso di accordo tra i genitori attribuzione della detrazione al 100% al genitore con reddito maggiore. Genitori in separazione legale ed effettiva o con annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio AFFIDAMENTO DEL FIGLIO AD UN SOLO GENITORE NEL CASO DI NON ACCORDO Attribuzione della detrazione al TRA I GENITORI 100% al genitore affidatario. NEL CASO DI ACCORDO TRA I Ripartizione della detrazione al 50%. GENITORI NEL CASO DI ACCORDO TRA I Attribuzione della detrazione al GENITORI 100% al genitore con reddito maggiore. AFFIDAMENTO DEL FIGLIO CONGIUNTO NEL CASO DI NON ACCORDO Ripartizione della detrazione al TRA I GENITORI 50%. NEL CASO DI ACCORDO TRA I Attribuzione della detrazione al GENITORI 100% al genitore con reddito maggiore. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 6 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info L’Agenzia delle Entrate nella Circolare 1° giugno 2012, n. 19, ha fornito importanti precisazioni in tema di detrazione per carichi di famiglia. In particolare, interpretando quanto illustrato nel quesito 4.1, si ritiene di poter affermare che, in caso di separazione dei coniugi, il figlio, una volta raggiunta la maggiore età, non può più essere considerato come soggetto affidato all’uno o all’altro genitore. Pertanto, da quel momento, la detrazione spetta ad entrambi i coniugi anche se precedentemente il figlio era stato affidato in via esclusiva ad uno solo dei genitori. Tale detrazione spetta nella misura del 50% per ciascun coniuge, salvo diverso accordo fra le parti. Ulteriore detrazione per genitori con almeno 4 figli a carico Se le detrazioni per figli a carico spettano, e se il numero dei figli è superiore a tre si deve riconoscere un'ulteriore detrazione di euro 1.200,00. Si noti che l’ulteriore detrazione: ha una propria autonomia rispetto alla detrazione “ordinaria”; infatti, tale detrazione spetta in aggiunta a quella “tradizionale”, non in sostituzione; spetta solo se competono le detrazioni ordinarie; non entra nel rapporto utile per determinare la detrazione effettivamente spettante per carichi di famiglia ma è da considerarsi come valore “intero”; spetta nella misura intera anche se la condizione richiesta dei quattro figli a carico si concretizza solo per parte d’anno (nascita del quarto figlio nel corso del 2014). In particolare: la detrazione è riconosciuta nei mesi in cui sussistono i requisiti (4 figli a carico) e decorre dal momento in cui si verifica l’evento (per esempio nascita del quarto figlio) fino al momento in cui viene meno il presupposto (per esempio uno dei 4 figli si sposa e diventa soggetto a carico del coniuge); secondo quanto indicato nella Circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 9 gennaio 2008, l’ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione nell’intera misura, anche se la condizione richiesta dalla norma, dell’esistenza di almeno quattro figli a carico, sussiste solo per una parte dell’anno. Ne deriva che l’ulteriore detrazione per figli a carico trova applicazione senza necessità di effettuare il ragguaglio al periodo dell’anno in cui si verifica l’evento che dà diritto alla detrazione stessa. Non possiamo esimerci dall’osservare che il parere espresso dall’Agenzia, indubbiamente favorevole al contribuente, è contrario alla regola generale che disciplina l’art. 12 del TUIR che prevede che le detrazioni per carichi di famiglia sono rapportate a mese e competono dal mese in cui si sono verificate a quello in cui sono cessate le condizioni richieste. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 7 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Tre figli a carico dal 01.01.2014 al 31.12.14 Detrazione spettante dal 1° Nascita del quarto figlio il 1° luglio 2014 (quindi a carico dal 01.07.14 al 31.12.14) Luglio 2014 NO Per l’anno 2014 la detrazione spettante sarà pari a 600 Euro SI Per l’anno 2014 la detrazione spettante sarà pari a 1.200 Euro CIRCOLARE n. 1/E/2008 ESCLUSIONE DELL’AGEVOLAZIONE La norma è rivolta esclusivamente ai figli a carico. Sono dunque escluse dalle agevolazioni altre situazioni quali per esempio quelle di un coniuge e tre figli a carico. Si considerano esclusivamente i figli a carico, a prescindere dalla convivenza con figli non più a carico. Ciò implica che in caso di famiglia con cinque figli, di cui tre a carico, il beneficio non è riconosciuto. Non rientrano nella normativa anche tutte quelle situazioni riferibili a convivenze di fatto, dove per esempio, convivono due genitori pur se ognuno con tre figli a carico. Il beneficio previsto in presenza di quattro o più figli costituisce una “ulteriore detrazione” che va, pertanto, ad aggiungersi a quelle ordinarie già previste dal comma 1 dello stesso articolo 12. Ne deriva che l’ulteriore detrazione di euro 1.200 è fruibile soltanto se sono applicabili le ordinarie detrazioni per figli a carico. Sussistendo tale condizione, la detrazione di 1.200 euro spetta in misura piena e non è influenzata dal livello di reddito del beneficiario (Circolare n. 1/E/2008). L’importo di Euro 1.200 deve essere considerato in maniera unitaria, ossia non deve essere rapportato al numero dei figli e non varia all’aumentare del numero dei figli. Avere 4 o 10 figli a carico è indifferente ai fini della detrazione che comunque rimane unica ed è attribuita a partire dai quattro figli a carico. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 8 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Si evidenzia che per le detrazioni per carichi di famiglia: il reddito complessivo è assunto al netto del reddito dell’unità immobiliare adibita ad abitazione principale e di quello delle relative pertinenze. L’ammontare della detrazione è fruita dai genitori al 50% quando: non è prevista la possibilità per i coniugi di giungere, previo accordo, diversamente da quanto previsto dall’art. 12 del TUIR con riferimento alle detrazioni ordinarie per figli a carico, all’attribuzione dell’intera detrazione al coniuge avente reddito più elevato; nel caso di coniuge fiscalmente a carico dell’altro, la detrazione compete a quest’ultimo per l’intero importo. Nel caso di separazione legale ed effettiva o di annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio la detrazione è suddivisa tra i coniugi in proporzione agli affidamenti stabiliti dal Giudice. Detrazioni per familiari a carico di cittadini extracomunitari I cittadini extracomunitari che richiedono le detrazioni per familiari a carico devono essere in possesso di una documentazione attestante lo status di familiare che può essere alternativamente formata da: a) documentazione originale rilasciata dall’autorità consolare del Paese d’origine, tradotta in lingua italiana e asseverata da parte del prefetto competente per territorio; b) documentazione con apposizione dell’apostille, per le persone provenienti dai Paesi che hanno sottoscritto la Convenzione dell’Aja del 5 ottobre 1961; c) documentazione validamente formata nel Paese d’origine, in base alla normativa di quella nazione, tradotta in italiano e certificata come conforme all’originale dal Consolato italiano nel paese di origine. L’articolo 1, comma 1326, Legge n. 296/2006, ha specificato che: “La richiesta di detrazione, per gli anni successivi a quello di prima presentazione della documentazione … deve essere accompagnata da dichiarazione che confermi il perdurare della situazione certificata ovvero da una nuova documentazione qualora i dati certificati debbano essere aggiornati”. Pertanto, se dopo la presentazione della prima dichiarazione dei redditi, la situazione dei familiari a carico risulta invariata, non è necessario presentare ulteriore documentazione, risultando sufficiente un’autocertificazione. Se la situazione è invece cambiata variata, ne deve procurare una nuova aggiornata. Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 9 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info Detrazioni per familiari cittadini non residenti in Italia Le detrazioni per familiari a carico spettano ai soggetti residenti in uno Stato membro dell’Unione Europea che, mediante una dichiarazione sostitutiva di notorietà, attestano: il grado di parentela del familiare per il quale intendono fruire della detrazione; che il predetto familiare possiede un reddito complessivo non superiore a 2.840,51 euro; di non godere nel Paese di residenza o in nessun altro paese diverso da questo di alcun beneficio fiscale connesso ai carichi familiari. - Riproduzione riservata - Informatsrl Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) Tel. 0968.425805 - Fax 0968.425756 - E-mail: [email protected] P. Iva 03046150797 10 www.fiscal-focus.it www.fiscal-focus.info