Soluzioni alternative della crisi:
aggregazioni, trasformazioni,
fusioni e scissioni
Prof. Maurizio Cavanna
Torino, 8 settembre 2009
Seminari universitari di alta formazione per revisori di cooperative 2009
Istituto Luzzatti – Università di Torino
1
Il concordato preventivo
È uno strumento accordato al debitore per
evitare la procedura fallimentare
Più precisamente, si tratta di un accordo
tra debitore e creditori circa le modalità
con le quali dovranno essere estinte tutte
le obbligazioni
2
Presupposti soggettivi del
concordato

Deve trattarsi di un imprenditore
commerciale (non agricolo né sotto le
soglie di fallibilità dell’art. 1 l. f.)

Deve versare in stato di crisi o in stato di
insolvenza
3
Segue – Presupposti soggettivi

Insolvenza = incapacità di far fronte
regolarmente alle proprie obbligazioni (giustifica
l’inizio della procedura fallimentare)

Crisi = temporanea situazione di difficoltà ad
adempiere – il concordato consente di avviare il
risanamento aziendale prima della vera e propria
insolvenza
4
Presupposti oggettivi

L’imprenditore deve proporre ai creditori
un piano di risanamento “certificato” che
preveda, alternativamente:
– la ristrutturazione dei debiti e la soddisfazione
dei creditori (in qualsiasi forma)
– la cessione delle attività delle imprese
interessate dal concordato ad un assuntore
5
Le classi di creditori

I creditori possono essere divisi in classi
secondo posizione giuridica e interessi
economici omogenei

si possono prevedere trattamenti
differenziati per creditori appartenenti a
classi diverse (senza però alterare l’ordine
dei diritti di prelazione)
6
Segue – La misura
del pagamento dei creditori
In passato, era necessario il pagamento
integrale dei creditori privilegiati nonché
una percentuale minima da offrire ai
chirografari
Ora, invece, è ammessa anche la
soddisfazione NON INTEGRALE dei
creditori privilegiati
7
Ammissione alla procedura
La domanda di concordato va presentata al Tribunale
del luogo ove ha sede l’impresa
– Il Tribunale, se ritiene non sussistano i presupposti di
legge, dichiara inammissibile la proposta con decreto
non soggetto a reclamo e accerta se sussistano i
presupposti del fallimento
– Se il Tribunale accoglie l’istanza, ammette
l’imprenditore al concordato, nominando:
 IL GIUDICE DELEGATO
 IL COMMISSARIO GIUDIZIALE
8
Effetti
L’imprenditore continua nell’esercizio
dell’impresa (ma: autorizzazione giudiziale
per gli atti di straordinaria
amministrazione)
 Mantiene il possesso dei suoi beni
 … ma la sua attività va assoggettata al
controllo del commissario giudiziale

9
Approvazione dell’adunanza dei
creditori e omologa del tribunale
La proposta di concordato preventivo è
sottoposta alla adunanza dei creditori
(voto a maggioranza, anche di classi)
– RIFIUTO di A.C.: vincola il Tribunale, che però
non dichiara immediatamente il fallimento, ma
ne dovrà verificare i presupposti
– APPROVAZIONE di A.C.: apre il GIUDIZIO DI
OMOLOGAZIONE (spetta al Tribunale, ha
carattere formale, con sentenza)
10
Annullamento e risoluzione
In caso di inadempimento di non scarsa
importanza delle obbligazioni assunte nel
concordato, questo può essere RISOLTO
Se viene scoperta un’esagerazione dolosa del
passivo o una sottrazione o dissimulazione
dell’attivo, il concordato può essere ANNULLATO
Alla risoluzione o all’annullamento PUÒ
CONSEGUIRE la dichiarazione di FALLIMENTO
(ad istanza).
11
Gli accordi di ristrutturazione

Sono regolati dall’art. 182 bis l.f.,
introdotto con la recente riforma delle
procedure concorsuali

Sono ACCORDI STRAGIUDIZIALI che
tendono a velocizzare il risanamento
dell’esposizione debitoria
12
Accordi stragiudiziali

Tali accordi coinvolgono il debitore e una
parte dei creditori

… e devono trovare riscontro in una
relazione predisposta da un esperto
13
Presupposti: soggettivo e oggettivo

Può chiedere di accedere ai suddetti
accordi un imprenditore, iscritto al R.I.

… che si trova in stato di crisi (o, a
maggior ragione, in stato di insolvenza)
14
L’adesione dei creditori
Vero pilastro su cui poggia l’istituto:
– Il debitore deve conseguire l’assenso del 60%
dei creditori (la soglia va riferita
all’ammontare dei crediti)
– Il creditore deve pagare immediatamente tutti
i creditori estranei (è un contratto di diritto
privato)
15
Il contenuto dell’accordo
Individuazione delle modalità con cui si
intende far luogo alla ristrutturazione
dell’esposizione debitoria, prevenendo o
superando lo stato di insolvenza
16
Segue – Il contenuto dell’accordo
In concreto:
– dilazioni di pagamento
– rinunzie totali o parziali a interessi (o addirittura a
una parte del capitale)
– emissione di titoli di debito o conversione dei debiti in
partecipazioni al capitale
– conferma delle linee di credito delle banche, che si
assicurano forme di controllo interno
N.B.: non è richiesto il rispetto della par condicio
creditorum
17
Profili procedurali
L’accordo deve essere depositato presso la
cancelleria del Tribunale con la relazione
del professionista
 L’accordo è pubblicato presso il registro
delle imprese
 Dopo la pubblicazione i creditori e ogni
interessato possono farvi opposizione
entro 30 gg.

18
Segue – Profili procedurali

Decise le opposizioni, il Tribunale in
camera di consiglio
– o procede all’omologazione
– o rigetta la domanda
– o la dichiara inammissibile
19
Effetti dell’accordo
a) Esenzione da revocatoria di atti,
pagamenti e garanzie posti in essere in
esecuzione dell’accordo medesimo (dalla
pubblicazione dell’accordo nel R.I.);
dubbia loro prededucibilità in caso di
successivo fallimento
20
Segue – Effetti dell’accordo
b) A partire dalle pubblicazione in R.I.
dell’accordo e per 60 gg., i creditori per
causa e titolo anteriore non possono
iniziare o continuare azioni esecutive o
cautelari sul patrimonio del debitore (ma
quale tutela nella fase delle trattative?)
21
LA FUSIONE
La fusione è la unificazione di due o più
società in una sola. Può essere:
– Per incorporazione (ipotesi più frequente nella
prassi)
– Con la costituzione di una nuova società, che
si sostituisce alle altre da lei assorbite
22
La c.d. fusione eterogenea

La fusione può anche comportare una
trasformazione quando coinvolge società tra loro
disomogenee – ES.: una s.n.c. incorporata in
una s.p.a. sottintende una trasformazione della
società di persone in società di capitali (si
applicano anche le norme della trasformazione)

Si parla di fusione eterogenea, se l’operazione
coinvolge un ente diverso dalle società
23
Fusione economica e giuridica:
la natura della fusione

Si ritiene che la fusione integri una
modifica (formale e organizzativa) delle
società coinvolte, non già un evento
estintivo – costitutivo

La tesi è stata recentemente avallata dalle
Sezioni Unite della Cassazione nel 2006
24
(Segue)

Seguire la tesi della fusione come evento
modificativo non significa disconoscere che la
fusione possa comportare effetti estintivi

Il punto è che tale estinzione si verifica senza
soluzione di continuità, come una
riorganizzazione (giuridica ed economica)
dell’impresa
25
Il procedimento di fusione:
1) il progetto
Gli amministratori delle società coinvolte
debbono redigere il progetto di fusione,
sulla base delle intese tra loro intercorse
 Il progetto fissa le condizioni e le modalità
a cui la fusione deve avvenire
 La fusione è poi decisa dai soci, che
approvano tale progetto

26
Il contenuto
del progetto di fusione
1) il tipo, la denominazione o ragione sociale, la
sede delle società partecipanti alla fusione
2) l’atto costitutivo della nuova società risultante
dalla fusione o di quella incorporante, con le
eventuali modificazioni derivanti dalla fusione
3) il rapporto di cambio delle azioni o quote,
nonché l’eventuale conguaglio in danaro
4) le modalità di assegnazione delle azioni o delle
quote della società che risulta dalla fusione o di
quella incorporante
27
(Segue) Contenuto del progetto
di fusione
5) la data dalla quale azioni o quote partecipano agli
utili
6) la data a decorrere dalla quale le operazioni delle
società partecipanti alla fusione sono imputate al
bilancio della società che risulta dalla fusione o di
quella incorporante
7) il trattamento eventualmente riservato a particolari
categorie di soci e ai possessori di titoli diversi dalle
azioni
8) i vantaggi particolari eventualmente proposti a
favore dei soggetti cui compete l’amministrazione
delle società partecipanti alla fusione
28
Pubblicità del progetto
Il progetto deve essere iscritto nel registro
delle imprese, almeno 30 gg. prima della
delibera (15 gg. se si tratta di società non
azionarie) sempre che i soci non vi
rinunzino all’unanimità
 Deve essere depositato presso la sede
della società (stesse regole sui termini)

29
Altri documenti da predisporre
prima della delibera di fusione

La situazione patrimoniale

La relazione degli amministratori

La relazione degli esperti
30
Altri documenti da predisporre prima della
delibera: la situazione patrimoniale
La situazione patrimoniale (redatta con i criteri
di redazione del bilancio: essa ci dice poco circa
il rapporto di cambio, basato sui valori effettivi
del patrimonio sociale); aggiornamento: 120 gg.
da deposito del progetto presso la sede sociale
 La situazione patrimoniale può essere sostituita
dal bilancio dell’ultimo esercizio, se questo è
stato chiuso non oltre sei mesi prima del giorno
del deposito presso la sede

31
Relazione degli amministratori
La relazione degli amministratori illustra e
giustifica il progetto di fusione e in
particolare i criteri di determinazione del
rapporto di cambio, segnalando le
difficoltà di valutazione
32
Relazione degli esperti

Gli esperti redigono una relazione sulla congruità
del rapporto di cambio, che indichi:
– a) il metodo o i metodi seguiti per la determinazione
del rapporto di cambio proposto e i valori risultanti
dall’applicazione di ciascuno di essi
– b) le eventuali difficoltà di valutazione

La relazione deve contenere, inoltre, un parere
sull’adeguatezza del metodo o dei metodi seguiti
per la determinazione del rapporto di cambio e
sull’importanza relativa attribuita a ciascuno di
essi nella determinazione del valore adottato
33
Designazione degli esperti
Gli esperti sono scelti tra i soggetti iscritti
nell’albo dei revisori contabili o tra le società di
revisione iscritte nell’apposito albo
 Se la società incorporante o la società risultante
dalla fusione è una società azionaria, sono
designati dal Tribunale del luogo in cui ha sede
la società
 Se la società è quotata in mercati regolamentati,
l’esperto è scelto fra le società di revisione
 In ogni caso, le società partecipanti alla fusione
possono congiuntamente richiedere al tribunale
la nomina di uno o più esperti comuni

34
La fusione semplificata

Se la società incorporata è interamente
posseduta dall’incorporante (2505 c.c.),
non è ammessa l’assegnazione di azioni o
quote in concambio (art. 2504 ter, 2°
comma c.c.) e pertanto non si rende
necessaria l’assegnazione di azioni o quote
– quindi …
35
(Segue)

… nel progetto, nessuna indicazione inerente il
rapporto di cambio, le modalità di assegnazione
delle quote e azioni, la data a partire dalla quale
partecipano agli utili

Non è necessaria la relazione degli
amministratori

Non è necessaria la relazione degli esperti
36
La delibera di fusione

La delibera dei soci approva il progetto

Il progetto può essere modificato in sede di delibera,
sempre che tali modifiche non incidano sui diritti dei soci
o dei terzi (art. 2502 c.c.)

La decisione è presa a maggioranza, anche nelle società
di persone

I dissenzienti possono recedere nel caso di fusione
eterogenea e nel caso di omogenea solo per la s.r.l.
(confrontare artt. 2437 e 2473 c.c.)
37
La pubblicità della delibera

Sulla delibera opera il controllo di legalità il
notaio verbalizzante (se la società
incorporante o che deriva dalla fusione è
una società di capitali o cooperativa)

In caso di esito positivo di tale controllo, il
notaio chiede l’iscrizione della delibera nel
registro delle imprese
38
Tutela dei creditori
 La
fusione può essere attuata (= si può
stipulare l’atto di fusione) solo dopo che
siano decorsi 60 gg. dall’iscrizione nel
R.I. dell’ultima delibera delle società
partecipanti
 Entro quel termine, ciascun creditore
anteriore all’iscrizione nel R.I. del
progetto può fare OPPOSIZIONE (art.
2503 c.c.)
39
(Segue)
Cosa capita se l’atto di fusione è stipulato
prima del termine? È valido, ma resta
senza effetto (oltre a sanzioni per gli
amministratori)
40
L’atto di fusione
L’atto di fusione termina la procedura
 Deve rivestire la forma pubblica (atto notarile)
 Deve essere iscritto nel registro delle imprese di
tutti i luoghi ove sono poste le sedi delle società
interessate
 Dall’ultima iscrizione (quella relativa
all’incorporante o alla società risultante dalla
fusione) la fusione diviene efficace, dunque si
realizza l’unificazione tra le società

41
Riepilogo
del procedimento di fusione

Progetto di fusione

Delibera di fusione

Atto di fusione
42
Invalidità della fusione

C.d. pubblicità sanante, derivante dall’iscrizione
dell’atto di fusione nel R.I. (dopo l’adempimento
pubblicitario, la fusione non può più essere
invalidata)

L’eventuale vizio potrà essere fatto valere
dall’interessato per ottenere il risarcimento del
danno (rilevanza solo obbligatoria del vizio)

Ratio dichiarata: stabilizzazione degli effetti
43
LA SCISSIONE
Con la scissione una società (scissa)
assegna:
– l’intero suo patrimonio a più società
(beneficiarie), preesistenti o di nuova
costituzione [SCISSIONE TOTALE],
– o parte del suo patrimonio, in tal caso anche
ad una sola società (beneficiaria) [SCISSIONE
PARZIALE],
e le relative azioni o quote ai suoi soci
44
Scissione e scorporo

Nella scissione le azioni della beneficiaria
sono attribuite ai soci della scissa

Nello scorporo le azioni della beneficiaria
sono attribuite alla scissa - quindi lo
scorporo equivale a un conferimento
45
Il procedimento
Corrisponde a quello della fusione, con
qualche adattamento:
 Ad esempio, il progetto deve contenere:

– L’esatta descrizione degli elementi patrimoniali
da assegnare a ciascuna società
– I criteri di assegnazione ai soci delle azioni e
delle quote delle società beneficiarie
46
(Segue)
– Se la distribuzione delle partecipazioni non è
proporzionale alla partecipazione originaria, il
progetto deve prevedere il diritto dei soci che non
approvano la scissione di far acquistare le proprie
partecipazioni al corrispettivo determinato secondo i
criteri in tema di recesso, nonché i soggetti su cui
grava l’obbligo di acquisto
47
Criteri di assegnazione legali:
elementi dell’attivo

Se la destinazione di un elemento dell’attivo non
è desumibile dal progetto, esso, nell’ipotesi di
assegnazione dell’intero patrimonio della società
scissa, è ripartito tra le società beneficiarie in
proporzione della quota del patrimonio netto
assegnato a ciascuna di esse

se l’assegnazione del patrimonio della società
scissa è parziale, l’elemento non assegnato
rimane in capo alla stessa scissa
48
Criteri di assegnazione legali:
elementi del passivo
Degli elementi del passivo, la cui
destinazione non è desumibile dal
progetto, rispondono in solido
– nel caso di scissione totale, le società
beneficiarie
– nel caso di scissione parziale, la società scissa
e le beneficiarie
N.B.: La responsabilità solidale è comunque
limitata al valore effettivo del patrimonio netto
attribuito a ciascuna società beneficiaria
49
Documenti accompagnatori
Valgono le stesse regole che per la fusione.
Inoltre:
La relazione degli amministratori deve illustrare i
criteri di distribuzione delle azioni o quote e deve
indicare il valore effettivo del patrimonio netto
assegnato alle società beneficiarie e di quello che
eventualmente rimanga nella società scissa
(gli amministratori possono essere esonerati dalla
relazione con il consenso unanime dei soci)
50
(Segue)
La relazione degli esperti non è richiesta
quando la scissione avviene mediante la
costituzione di una o più nuove società e “non
siano previsti criteri di attribuzione delle azioni
o quote diversi da quello proporzionale”
51
Rinvio

Per il resto si applica la procedura della
fusione, che trova piena corrispondenza se
le beneficiarie sono preesistenti

Se le beneficiarie sono di nuova
costituzione, l’atto di scissione vale come
loro atto costitutivo
52
Fusione e scissione delle
cooperative
Si applicano le stesse regole sinora
illustrate, in quanto compatibili
 Problemi specifici:

– Il rapporto di cambio
– Lo status, agevolato o meno, delle società
partecipanti all’operazione straordinaria
– L’eventuale mutamento dei requisiti di
partecipazione dei soci
53
IL GRUPPO COOPERATIVO
PARITETICO
Le cooperative, pur appartenendo a
categorie diverse, possono costituire un
gruppo, per l’esercizio delle proprie
attività, mediante la stipulazione di un
apposito contratto (“accordo di
partecipazione”, regolato dall’art. 2545
septies c.c.)
54
Il contenuto del contratto

La durata

La cooperativa o le cooperative cui è
attribuita la direzione del gruppo, con i
relativi poteri

L’eventuale partecipazione di enti pubblici
o privati
55
Segue – il contenuto del contratto

I criteri e le condizioni di adesione e
recesso dall’accordo

I criteri di compensazione e l’equilibrio
nella distribuzione dei vantaggi che
possano derivare dall’attività comune
56
Funzione dell’accordo
Regolare (anche in forma consortile) la
direzione e il coordinamento delle
rispettive imprese (non solo alcune fasi di
esse)
– Ruolo centrale svolge la capogruppo, che
assume una specifica responsabilità (artt.
2497 e segg. c.c.)
57
Recesso
La cooperativa che fa parte del gruppo
può recedere dal contratto, senza che le si
possano imporre oneri di alcun tipo,
qualora, per effetto dell’adesione al
gruppo, le condizioni dello scambio
risultino pregiudizievoli per i propri soci
Possibile INSTABILITÀ dell’accordo
58
LA TRASFORMAZIONE

La nozione di trasformazione
Trasformazione come cambiamento del tipo di
società (trasf. omogenea), o come passaggio
da società ad altro ente giuridico o comunione
d’azienda (trasf. eterogenea) e viceversa

Regola fondamentale: la continuità dei
rapporti giuridici
59
La trasformazione prima della
riforma del 2003

Ante riforma era espressamente vietata la
trasformazione di società cooperativa in
lucrativa (art. 14, l. n. 127 del 1971)

In generale, si riteneva che la
trasformazione da società ad altro ente
collettivo implicasse un doppio passaggio,
dissolutivo e ricostitutivo
60
Le novità della riforma del 2003
La trasformazione costituisce una modifica
dell’atto costitutivo
È escluso che la trasformazione implichi
scioglimento e ricostituzione, anche per le
ipotesi che comportano il passaggio da e in
enti diversi dalle società
OGGI è ammissibile, con qualche limite, la
trasformazione delle cooperative
61
In particolare, le fattispecie della
trasformazione eterogenea
È ammessa espressamente:
– la trasformazione di società di capitali in
consorzi, società consortili, cooperative,
associazioni non riconosciute, fondazioni e
comunioni d’azienda, e
– la trasformazione di consorzi, società
consortili, cooperative (a mutualità non
prevalente), fondazioni, associazioni
riconosciute, comunioni d’azienda in società di
capitali
62
(Segue) Le fattispecie della
trasformazione eterogenea

Problema centrale (aperto al dibattito degli
studiosi, in attesa di riscontro
giurisprudenziale):
– Sono fattispecie tassative, quelle indicate dal
codice?
– … se anche fosse, il vincolo in qualche caso è
superabile con un doppio passaggio (si pensi
alla trasf.eterogenea delle società di persone)
63
La trasformazione omogenea
a) IN società di capitali
Novità della riforma: la trasformazione
delle società di persone a maggioranza,
per quote di interesse
 Il problema della stima del patrimonio
della società che si trasforma, e …
 … la determinazione del capitale della
società di capitali, all’esito della
trasformazione

64
(Segue)
Il mutamento (in meglio) del regime di
responsabilità dei soci
– La trasformazione in società di capitali vale a
liberare tutti i soci
– La liberazione si presume, se i creditori cui è
stata comunicata per raccomandata la
trasformazione non negano la loro adesione,
nel termine di 60 gg. (silenzio assenso)
– Il dissenso dei creditori non impedisce la
trasformazione
65
La trasformazione omogenea
b) IN società di persone (regressiva)

Adempimenti formali: occorre una relazione
degli amministratori che illustri motivi ed effetti
della trasformazione, da comunicare in anticipo
ai soci

Deliberazione a maggioranza …
… MA occorre il CONSENSO INDIVIDUALE dei
soci che, con la trasformazione, assumono
responsabilità illimitata
66
Il correttivo della regola di
maggioranza: il recesso

I soci che non hanno concorso alla
delibera di trasformazione hanno diritto di
recedere dalla società

Valenza “contrattuale” del recesso
(liquidazione della quota; revoca della
delibera che legittima il recesso)
67
Trasformazione eterogenea
DELLE società di capitali
Maggioranza rafforzata: la delibera è presa con il
voto dei due terzi degli aventi diritto: …
2/3, riferito alla partecipazione del capitale o al
numero dei soci?
 Occorre comunque il consenso di coloro che,
con la trasformazione, assumono responsabilità
illimitata
N.B.: queste regole valgono anche per la
trasformazione IN COOPERATIVA

68
Trasformazione eterogenea
IN società di capitali

Nei consorzi, la trasformazione deve
essere deliberata dalla maggioranza
assoluta dei consorziati

Nelle società consortili e nelle associazioni,
la si delibera con le maggioranze richieste
per lo scioglimento anticipato (di regola,
maggioranze rafforzate)
69
(Segue)

Nella comunione d’azienda la
trasformazione è decisa con il consenso di
TUTTI i comproprietari

Nelle fondazioni, la trasformazione è
disposta dall’autorità governativa, su
proposta dell’organo competente della
fondazione
70
L’opposizione

Solo in caso di trasformazione eterogenea

La trasformazione NON ha effetto
immediato, ma solo dopo che siano
decorsi 60 gg. dall’ultimo adempimento
pubblicitario richiesto (eventuale doppia
pubblicità)
entro tale termine, i creditori possono fare
OPPOSIZIONE
71
Il regime dell’invalidità:
la c.d. pubblicità sanante

Compiuto l’ultimo adempimento
pubblicitario, la trasformazione non può
più essere invalidata

L’eventuale vizio potrà essere fatto valere
dall’interessato per ottenere il risarcimento
del danno (stessa disciplina che per la
fusione e la scissione)
72
(Segue)

In caso di trasformazione eterogenea, si
ritiene che tale “stabilizzazione” sia
differita al termine entro cui i creditori
possono fare opposizione
73
La trasformazione della cooperativa

Norme di riferimento: art. 2545 decies e
undecies c.c.

Può essere decisa solo da una cooperativa
a mutualità non prevalente, con il voto
favorevole di almeno la metà dei soci
(anche quelli che hanno il voto plurimo?)
74
(Segue)
Il valore effettivo del patrimonio netto
esistente al momento della trasformazione
viene devoluto ai fondi mutualistici,
dedotto il capitale versato e rivalutato e i
dividendi non distribuiti
 Si deve allegare alla delibera di
trasformazione una perizia giurata di stima
di un esperto nominato dal Tribunale

75
(Segue)
Ciò non vuol dire che una coop. a
mutualità prevalente non possa
trasformarsi: sarà sufficiente che essa, in
precedenza, dismetta il regime agevolato
 Allo scopo (v. art. 2545 octies, 2° comma
c.c.): gli amministratori, sentito il revisore,
debbono redigere il bilancio, che va poi
verificato da società di revisione – per
“immobilizzare” le riserve indivisibili

76
(Segue)

È discusso se, in quest’ultima ipotesi, si
possa fare tutto in unico contesto
(approvazione del bilancio, verifica della
società di revisione, relazione dell’esperto
nominato dal Tribunale, trasformazione)
77
Scarica

Soluzioni alternative della crisi: aggregazioni, trasformazioni, fusioni