CONTRATTI
DI
SOLIDARIETA’
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NORME GENERALI
• Con l’applicazione del Decreto Legge 78 del 2009 in
materia anticrisi, viene modificata in via sperimentale per
il biennio 2009 / 2010, la Legge 863/94 in merito alla
applicazione dei tetti previsti dal Contratto di Solidarietà.
• L’applicazione del summenzionato D.L.78/09, aumenta
dal 60% al 80% la percentuale della C.I.G.S. riservata ai
lavoratori interessati alla riduzione dell’orario di lavoro
riconosciuta dal Contratto di Solidarietà.
• Necessita specificare che esistono due tipi di C. di S. , in
entrambi i casi possiamo affermare che la caratteristica
che li accomuna è la riduzione dell’orario di lavoro,
questa ha la finalità di difendere i livelli occupazionali.
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NORME GENERALI 2
• Contratto di solidarietà “Difensivo” : Attraverso la
riduzione dell’orario di lavoro cerca di evitare la
risoluzione di rapporti di lavoro per quei dipendenti che
possano risultare essere in esubero nell’ambito di una
temporanea crisi aziendale.
• Contratto di solidarietà “Espansivo” : La riduzione
dell’orario di lavoro del personale già in forza, serve a
compensare l’aumento dei lavoratori neo-assunti a
tempo indeterminato.
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NORME GENERALI 3
• Possono fare riscorso ai Contratti di Solidarietà tutte
le aziende che rientrano nel campo di applicazione della
C.I.G.S.; ovvero tutte le aziende che avendone i requisiti
nel semestre precedente la data di richiesta del
summenzionato contratto abbiano avuto una media di
dipendenti (compresi gli apprendisti) superiore alle 15
unità .
• Sono escluse dalla applicazione dei Contratti di
Solidarietà tutte quelle aziende che sono e/o
abbiamo fatto richiesta di ammissione ad una
procedura concorsuale (art. 3 L.223/91).
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NORME GENERALI 4
•
I beneficiari del Contratto di Solidarietà sono tutti i
lavoratori [operai, impiegati, quadri, soci di
cooperative, lavoratori con contratto a tempo
determinato (non stagionali) e lavoratori con contratto
di inserimento] che :
1. Risultino essere in diritto di fruizione della C.I.G.S..
2. Abbiano un anzianità di servizio aziendale almeno di
90 giorni.
3. Rimangono esclusi dall’applicazione del C.di S. :
– Lavoratori Stagionali
– Dirigenti
– Apprendisti
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NORME GENERALI 5
• Il Contratto di Solidarietà ha una durata variabile tra i 12
ed i 24 mesi, prorogabile, in casi particolari, per ulteriori
24 mesi (36 mesi per le aziende del sud Italia).
• Ricordiamo che l’art. 1 della Legge 223/91 al comma 9
fissa il limite della Cassa Integrazione Guadagni
Straordinaria in 36 mesi nel quinquennio (la periodicità
decorre dal 11 Agosto del 1991), e come tale anche i C.
di S. sono sottostanti alla stessa tempistica di utilizzo.
• Qualora l’azienda raggiunga la durata massima
consentita per ricorrere nuovamente al Contratto di
Solidarietà dovrà attendere almeno 12 mesi.
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NORME GENERALI 6
• La modalità di riduzione e la distribuzione dell’orario di
lavoro (può riguardare tutti i dipendenti in forza
all’azienda oppure solo i dipendenti delle aree produttive
e/o funzionali che risultano essere in esubero), viene
fissata liberamente e formalizzata attraverso un accordo
tra l’azienda e le Organizzazioni Sindacali .
• Per poter modificare quanto previsto nell’accordo
necessita redigere un nuovo accordo.
• L’azienda è tenuta a dare tempestiva comunicazione
della variazione alla Direzione Regionale del Lavoro
(D.R.L.) territorialmente competente per la valutazione e
la determinazione di fattibilità.
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NORME GENERALI 7
• La riduzione dell’orario di lavoro è ammessa su base
giornaliera, settimanale o mensile, di norma non sono
ammesse prestazioni di lavoro straordinario per i
lavoratori a cui si applica il C.di S. oltre il tempo ordinario
di lavoro previsto dai C.C.N.L. di appartenenza applicato
in azienda.
• I Contratti di Solidarietà devono coinvolgere un numero
di lavoratori maggiore rispetto al numero di lavoratori
ritenuto in esubero.
• Al lavoratore in contratto di solidarietà vengono
accreditati i contributi figurativi per tutta la durata del
contratto sulla base della retribuzione contrattuale
(INPS, circ. n. 9/86; INPS, circ. n. 267/94).
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NORME GENERALI 8
• L’accordo tra la Azienda e le OO. SS. in merito al
Contratto di Solidarietà, deve prevedere una percentuale
di riduzione dell’orario di lavoro, tale che, il numero delle
ore non lavorate dai dipendenti coinvolti nel C. di S. ,
risulti essere pari al numero di ore che sarebbero state
lavorate dai lavoratori ritenuti in esubero. In ogni caso,
qualora il numero dei lavoratori coinvolti nella riduzione
dell’orario di lavoro sia maggiore della metà della forza
lavoro aziendale, la riduzione dell’orario di lavoro non
può eccedere il 50% .
• Ai lavoratori coinvolti nel Contratto di Solidarietà, spetta
un trattamento economico corrispondente al 60 % della
retribuzione persa a seguito della riduzione dell’orario di
lavoro.
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NORME GENERALI 9
• In assenza di diverse specifiche e disposizioni e/o
accordi il trattamento economico spetta all’azienda
attraverso il meccanismo dell’anticipazione come nelle
prassi e nelle regole della CIGS .
• In caso di inadempimento da parte aziendale, sarà
l’INPS che disporrà il pagamento diretto della CIGS; per
tutta la durata del C. di S. (24 mesi max) alle imprese
spetta una riduzione della contribuzione.
• Tale accordo vincola le parti e non può essere modificato
in modo unilaterale, lo stesso vincola tutti i lavoratori in
forza all’azienda.
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NORME GENERALI 10
•
Per l’ammissione al C. di S. è fondamentale un accordo
aziendale tra le OO. SS. maggiormente rappresentative
sul piano nazionale e l’azienda; il documento deve
contenere :
1.
2.
3.
4.
Numero dei lavoratori ritenuto in esubero
La distribuzione dell’orario di lavoro
Le motivazioni e/o le cause dell’eccedenza
In riferimento all’ultimo punto necessitano i dati del
biennio precedente riferiti al risultato operativo
aziendale, fatturato e indebitamento.
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NORME GENERALI 11
• E’ facoltà di ogni singolo lavoratore impugnare l’accordo
sottoscritto e chiedere la non applicazione dell’accordo
sottoscritto qualora si ritengono violati i principi di
correttezza e/o di non discriminazione .
• L’approvazione del Contratto di Solidarietà avviene
esclusivamente presso il Ministero del Lavoro e ciascuna
domanda iniziale e/o di proroga non può avere durata
superiore ai 12 mesi.
• Il Contratto di Solidarietà produce specifici effetti sugli
alcuni istituti contrattuali previsti dal rapporto di lavoro e
sulle indennità a carico di INPS ed INAIL.
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NORME GENERALI 12
• Incompatibilità del contributo di
solidarietà con altre forme di sostegno
al reddito:
Il ricorso alla solidarietà, qualora siano
stati concordati periodi di riduzione
dell'orario di lavoro a zero ore, esclude la
possibilità per i lavoratori interessati al
Contratto di Solidarietà, di accedere ad
ogni altro tipo di sostegno al reddito.
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Tredicesima e/o Gratifica natalizia
Il lavoratore matura due quote di mensilità aggiuntive:
1. Quote che maturano in corrispondenza alle ore
effettivamente lavorate e/o alle ore non lavorate che
tuttavia concorrono alla maturazione dei ratei, (quale
ad esempio malattia, infortunio, ecc.) a carico del
datore di lavoro.
2. Quote riferita alle ore non lavorate per effetto della
riduzione di orario pattuita nel Contratto di Solidarietà
ed è oggetto di integrazione salariale a carico
dell'INPS.
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Trattamento di Fine Rapporto
• Il trattamento di fine rapporto matura sull'intero importo
della retribuzione contrattuale.
• La diminuzione della retribuzione per effetto del contratto
di solidarietà, non produce alcun effetto sul menzionato
trattamento. Per le ore lavorate, il datore di lavoro
continuerà ad accantonare il TFR, mentre per quelle non
lavorate per effetto del contratto di solidarietà il TFR è a
carico dell'INPS.
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Malattia
•
In caso di riduzione verticale dell'orario di lavoro :
1.
se la malattia avviene durante l'assenza dell'attività
lavorativa al lavoratore spetta l'integrazione per
contratto di solidarietà;
se invece, la malattia interviene durante lo svolgimento
dell'attività lavorativa, al lavoratore spetterà l'indennità
economica di malattia.
2.
•
In caso di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro :
al lavoratore spetta sia il trattamento di integrazione
salariale per contratto di solidarietà sia l'indennità di
malattia, ripartiti in modo proporzionale rispetto alle
modalità di riduzione dell'orario di lavoro previste dal
contratto di solidarietà.
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Infortunio sul Lavoro
• Se l'infortunio si è verificato prima dell'inizio del C.di S. il
lavoratore ha diritto al normale trattamento di infortunio
anche se l'assenza si protrae nel periodo di applicazione
del Contratto.
• Qualora l'infortunio si verifichi durante il Contratto di
Solidarietà, il calcolo del trattamento di infortunio verrà
effettuato con riferimento alle ore lavorative ridotte.
• Il lavoratore avrà inoltre diritto all'integrazione salariale in
relazione alla retribuzione persa a seguito
dell’applicazione del suddetto contratto.
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Congedo Parentale e
Congedo di Maternità
•
In caso di congedo parentale si applicano le stesse
regole previste dalle norme giuridiche che regolano la
malattia (53/00 e 123/01) :
A)
In caso di riduzione verticale dell'orario di lavoro :
1) se il congedo parentale viene usufruito durante
l'assenza dall'attività lavorativa spetta il trattamento
economico per contratto di solidarietà;
2) se, invece, il congedo parentale viene usufruito
durante lo svolgimento dell'attività lavorativa, spetta
l'indennità per congedo parentale.
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Congedo Parentale e
Congedo di Maternità 2
B) In caso di riduzione orizzontale dell'orario di lavoro
Alla lavoratrice / lavoratore, spetta sia il trattamento
economico per contratto di solidarietà, sia l'indennità per
congedo parentale. Naturalmente gli stessi saranno
ripartiti in modo proporzionale rispetto alle modalità di
riduzione dell'orario di lavoro previste dal Contratto di
Solidarietà.
• In caso di congedo di maternità alla lavoratrice
spetta sempre il percepimento dell'indennità di
maternità;
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Controlli della Direzione
Provinciale del Lavoro
• la Direzione Provinciale del Lavoro competente,
trimestralmente effettua l'accertamento sull'effettiva
riduzione dell'orario di lavoro svolta dai lavoratori
interessati al C. di S..
• A tal fine, i datori di lavoro devono inviare al Servizio
ispettivo, l'elenco aggiornato dei lavoratori che hanno
effettuato l'orario ridotto, indicando, per ogni singolo
lavoratore, dell'effettiva riduzione dell'orario di lavoro
applicata e del relativo importo da corrispondere.
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Controlli della Direzione
Provinciale del Lavoro 2
•
L'eventuale ripristino dell'orario ordinario deve essere
tempestivamente comunicato dalle aziende ai Servizi
ispettivi che, anche sulla base dei dati forniti
trimestralmente dall'impresa, verifica:
1. L'effettiva riduzione dell'orario di lavoro applicata ai
lavoratori interessati dal regime del C. di S.;
2. La corrispondenza tra i lavoratori indicati nelle schede
allegate al contratto di solidarietà e quelli che
effettivamente sono stati collocati in regime di
solidarietà e che beneficiano del contributo;
3. La corrispondenza tra le retribuzioni medie orarie
indicate per ogni lavoratore e quelle desumibili dalle
registrazioni sui libri paga.
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Controlli della Direzione
Provinciale del Lavoro 3
• Sulla base di tali verifiche, la Direzione Provinciale del
Lavoro individua l'esatto importo da erogare all'impresa
la quale, successivamente alla corresponsione del
contributo, provvede a trasferire ai lavoratori la quota del
contributo medesimo a ciascuno spettante.
• Qualora, in fase di verifica, venga accertato che
l'impresa destinataria del contributo di solidarietà ha
cessato l'attività, la Direzione Provinciale del Lavoro
individua unicamente l'ammontare della quota di
contributo spettante ai singoli lavoratori interessati e
comunica la cessazione dell'attività all'INPS, ai fini
dell'erogazione diretta ai singoli lavoratori della quota di
contributo loro spettante.
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Aziende non destinatarie
al trattamento di Cigs
• La legge n. 236/93, ha esteso la possibilità di stipulare il
C di S anche alle aziende che non sono destinatarie del
trattamento di cassa integrazione straordinaria.
• Si tratta in particolare delle aziende soggette alla
disciplina dei licenziamenti collettivi (art. 24, legge n.
223/91) ad esempio le aziende artigiane
• Per quest'ultima tipologia di aziende, la condizione per
l'ammissione al trattamento di solidarietà è che i
lavoratori con orario ridotto percepiscano, a carico degli
Enti bilaterali istituiti da contratti collettivi nazionali o
territoriali, una prestazione di entità non inferiore alla
metà della quota del contributo pubblico destinata ai
lavoratori.
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Chiarimenti sui C. di S.
dal Ministero del Lavoro
• Nella nota 15 giugno 2009, n. 8781, il Ministero del
Lavoro, della Salute e delle Politiche sociali ha fornito
chiarimenti in merito ai profili applicativi e procedurali
afferenti l'istituto dei contratti di solidarietà difensivi
applicabili da parte delle imprese non rientranti nel
campo di applicazione della cassa integrazione
guadagni straordinaria.
• Per quanto concerne gli aspetti procedurali, il richiamo è
alla circolare del Ministero del Lavoro e delle Politiche
Sociali 25/05/04 n. 20. Il Ministero precisa che gli organi
di vigilanza devono controllare la corretta trasmissione
dell'istanza di concessione del contributo di solidarietà
alla Direzione Provinciale del Lavoro.
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Chiarimenti sui C di S
dal Ministero del Lavoro 2
•
•
•
Entro 15 giorni dalla data di presentazione dell'istanza,
la Direzione Provinciale del Lavoro deve trasmettere la
documentazione alla Direzione Generale
Ammortizzatori sociali .
Il Ministero ritiene assolutamente utile e necessario
predisporre accertamenti a campione in ordine al
corretto utilizzo dei contratti di solidarietà.
Tra i lavoratori con orario ridotto per i quali si richiede il
contributo integrativo, la verifica trimestrale dovrà
riguardare che il 10% degli interessati per un organico
fino a 500 lavoratori il 7% degli interessati per un
organico tra 500 e 1000 lavoratori il 5% degli interessati
per più di 1000 lavoratori.
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Chiarimenti sui C di S
dal Ministero del Lavoro 3
• Il Ministero fornisce indicazioni circa il computo
dell'importo del contributo da erogare all'impresa.
• Nella base retributiva per il calcolo di cui sopra rientrano:
• minimo contrattuale, scatti di anzianità, mensilità
aggiuntive e ogni altro elemento caratterizzato dalla
stabilità dell'erogazione.
• Sono escluse le prestazioni non aventi natura retributiva.
• Nel caso di godimento, in costanza di C. di S., di ferie
arretrate maturate prima della riduzione di orario
concordata, il Ministero precisa che le stesse devono
essere ricomprese nel periodo di concessione del
contributo e la loro retribuzione deve essere piena.
• Le festività cadenti in giorno feriale non devono essere
computate nelle ore ridotte.
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