PROGETTO “8.000”
ANATOMIA DI UN ACCORDO
Parte Prima
Guida all’Accordo Quadro 29 luglio 2011
A cura dell’Ufficio Studi – Dipartimento Previdenziale Attuariale
LIBERO / Sinfub
Edizione chiusa in tipografia il 31 agosto 2011
 ISO 10007
INDICE GENERALE
AVVERTENZE
Capitolo 1






1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.6
Introduzione
Pensione di ANZIANITA’
Pensione di ANZIANITA’ “CONTRIBUTIVO” Donne
Pensione di VECCHIAIA Uomini
Pensione di VECCHIAIA Donne
Casi Particolari
Capitolo 2






2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
PENSIONI
PARTE “A” dell’Accordo 29 luglio 2011
Personale che entro il 31 dicembre 2011 raggiunge i requisiti per percepire la pensione
Personale che entro il 31 dicembre 2011 matura il diritto alla pensione
Personale che da 1/1/2012 ed entro il 31 dicembre 2012 matura il diritto alla pensione, ed ha diritto a percepirla entro il 1° gennaio 2014
Personale che entro il 31 dicembre 2013 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a percepirla dopo il 1° gennaio 2014
Personale che dal 1° gennaio 2014 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a percepirla entro il 1° luglio 2015
Incentivi Aggiuntivi
Capitolo 3
PARTE “B” dell’Accordo 29 luglio 2011
 3.1 Personale che maturerà il diritto alla pensione post 31 dicembre 2013 ed avrà diritto di percepirla entro il 1° gennaio 2018
 3.2 Incentivi Aggiuntivi
Capitolo 4
DATI COMUNI Parte “A” e Parte “B” dell’Accordo 29 luglio 2011
 4.1 Fondo SANITARIO INTEGRATIVO – PREVIDENZA COMPLEMENTARE – CONDIZIONI BANCARIE E CREDITIZIE
Capitolo 5
INDENNITA’ DI PREAVVISO
 5.1 Determinazione
 5.2 Tassazione
Capitolo 6
Fondo di SOLIDARIETA’
 6.1 Tassazione – Contribuzione Previdenziale
 6.2 Varie
Capitolo 7






7.1
7.2
7.3
7.4
7.5
7.6
PREVIDENZA COMPLEMENTARE A PRESTAZIONE DEFINITA
Opzioni per chi matura il diritto a RISCUOTERE la pensione (“Finestra”)
Opzioni per chi matura i REQUISITI PENSIONISTICI (NON alla “Finestra)
Opzioni per chi ACCEDE al FONDO di SOLIDARIETA’
Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – Vecchi Iscritti
Tassazione dei RISCATTI per coloro che ACCEDONO al FONDO di SOLIDARIETA’
AVVERTENZE
La presente Guida costituisce (e non sostituisce) un semplice ausilio alla lettura dell’
Accordo sottoscritto il 29 luglio 2011.
NORMATIVA PENSIONISTICA
La Guida è stata redatta tenendo conto dei recenti interventi legislativi
 D.L. n° 98 del 6 luglio 2011 convertito con modifiche nella L. n° 111 del 15 luglio 2011
 D.L. n° 138 del 13 agosto 2011 NON ancora convertito in Legge
in merito ai quali sono ovviamente possibili ulteriori modifiche od interpretazioni, vedi ad esempio: il non
univoco criterio di applicazione delle Finestre per le donne che maturano i requisiti per la pensione di
ANZIANITA’ con il sistema CONTRIBUTIVO (pag. 1.3); l’ulteriore maggiorazione introdotta con il D.L.
138/2011 che allunga i requisiti pensionistici per la pensione di VECCHIAIA delle Donne (pag. 1.5); la
SPERANZA di VITA prevista dalla L. 111/2011 che può essere solo stimata per il periodo successivo
alla 1^ maggiorazione (pag. 1.5) etc. etc.
Non si è tenuto conto, invece, della ventilata modifica relativa ai periodi di contribuzione
figurativi quali il servizio militare ed il riscatto del periodo di laurea da utilizzare per il computo
delle pensioni di ANZIANITA’, stante l’assenza di un testo ufficiale.
Sarà nostra cura aggiornare la Guida in presenza di sostanziali modifiche.
PENSIONI
CAPITOLO 1 - INDICE

1.1 Introduzione

1.2 Pensione di ANZIANITA’

1.3 Pensione di ANZIANITA’ “CONTRIBUTIVO” Donne

1.4 Pensione di VECCHIAIA Uomini

1.5 Pensione di VECCHIAIA Donne
PENSIONI
- Introduzione 1.1
Prima di iniziare ad analizzare i contenuti dell’Accordo 29 luglio 2011 - “Progetto 8.000” è necessario fare chiarezza su due concetti:
Requisiti per aver “DIRITTO alla PENSIONE” e Requisiti per aver “DIRITTO a RISCUOTERE la PENSIONE”
Requisiti per aver
DIRITTO alla PENSIONE
E’ il momento in cui si matura (raggiunge) la possibilità di chiedere la pensione, ma non quello di riscuoterla (o di incassarla,
percepirla che dir si voglia).
Requisiti per aver
DIRITTO a RISCUOTERE la PENSIONE – c.d. FINESTRA
E’ il momento a partire dal quale si può materialmente riscuotere (od incassare, percepire che dir si voglia) la pensione, ed è
sempre successivo al conseguimento dei “Requisiti per aver diritto alla pensione” (vedi sopra).
Le pensioni, poi, si dividono in
PENSIONI di ANZIANITA’ il cui diritto si può raggiungere con due criteri ed un’eccezione/deroga
 “QUOTE” oppure
 “40 ANNI di CONTRIBUZIONE”
 “CONTRIBUTIVO – Donne” Eccezione
PENSIONI di VECCHIAIA il cui diritto si consegue
 con almeno 20 anni contributi e
 raggiungendo un’età anagrafica variabile per DONNE e UOMINI
ATTENZIONE
 L’unità di misura dei contributi è la settimana (52 settimane corrispondono ad un anno). “Le settimane di ciascun periodo assicurativo
corrispondono al numero dei sabati compresi nel periodo stesso incrementato dell’eventuale frazione di settimana successiva all’ultimo sabato, da
considerare come settimana intera (arrotondamento per eccesso)…” - Messaggio INPS n. 36298 del 3 novembre 2005
 Per il raggiungimento della "quota", fermo il minimo di età anagrafica ed i 35 anni di contribuzione, sono valide anche le frazioni di anno e di anzianità
contributiva. Le frazioni si determinano in modo diverso per l’età anagrafica e per l’anzianità contributiva.
Età: composta da anni e giorni, trasformata in anni con arrotondamento al terzo decimale. I giorni (computati non considerando il giorno di partenza e
computando quello di arrivo) vanno trasformati in anno dividendo il numero dei giorni per 365;
Anzianità contributiva: deve essere trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle settimane per 52 con arrotondamento al terzo
decimale."
PENSIONE DI ANZIANITA’
1.2
Requisiti per aver diritto alla pensione di ANZIANITA’
I requisiti si possono conseguire con il criterio dei “40 ANNI” o con quello delle “QUOTE” più un’eccezione / deroga.
RequisIti per aver diritto a riscuotere la pensione di ANZIANITA’
I lavoratori, una volta raggiunti i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di anzianità possono ottenerne
la liquidazione rispettando le c.d. FINESTRE di ACCESSO.
“40 ANNI” Indipendentemente dall’età anagrafica il lavoratore può accedere alla pensione se è in possesso di
un’anzianità contributiva di almeno 40 anni.
PERIODO MATURAZIONE 40 ANNI
FINESTRA
Dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011
12 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre 2012
13 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dal 1° gennaio 2013 al 31 dicembre 2013
14 mesi dalla maturazione dei requisiti
Dal 1° gennaio 2014
15 mesi dalla maturazione dei requisiti
“QUOTE”
I lavoratori dipendenti iscritti ai fondi pensioni sostitutivi ed integrativi hanno diritto alla pensione di anzianità
SOLO una volta raggiunta una quota che si determinata sommando ETA’ ANAGRAFICA MINIMA e
almeno 35 ANNI di ANZIANITA’ CONTRIBUTIVA
ETA’ ANAGRAFICA
QUOTA
FINESTRA
Dal 1° gennaio 2011
Al 31 dicembre 2012
60 anni
96
12 mesi dalla maturazione
dei requisiti
Dal 1° gennaio 2013
Al 31 dicembre 2015
61 anni e 3 mesi
97 e 3 mesi
12 mesi dalla maturazione
dei requisiti
Dal 1° gennaio 2016
61 anni e 7 mesi
97 e 7 mesi
12 mesi dalla maturazione
dei requisiti
PERIODO
MATURAZIONE REQUISITI
PENSIONE DI ANZIANITA’ “CONTRIBUTIVO”
DONNE
1.3
Esiste un’eccezione alle regole generali stabilite per raggiungere i requisiti previsti per aver diritto alla
pensione di Anzianità.
Fino al 31 dicembre 2015, esclusivamente alle LAVORATRICI DIPENDENTI aventi un’anzianità
contributiva di almeno 35 ANNI e un’ età anagrafica di almeno 57 ANNI è consentita la possibilità di
conseguire il trattamento pensionistico a condizione che optino per la liquidazione della pensione utilizzando
le regole di calcolo del SISTEMA CONTRIBUTIVO.
(L. n° 243 del 23 agosto 2004, art. 1, comma 9)
Le lavoratrici che hanno maturato i requisiti CONTRIBUTIVI (35 anni) e ANAGRAFICI (57 anni) dopo il 31
dicembre 2010 potranno RISCUOTERE la pensione decorsi 12 mesi - “finestra”.
(L. n° 122 del 30 luglio 2010, art. 2, lett. a)
INTERESSATI
ANZIANITA’
CONTRIBUTIVA
MINIMA
ETA’
ANAGRAFICA
MINIMA
DONNE
35 anni
57 anni
METODO di
CALCOLO
Sistema
CONTRIBUTIVO
FINESTRA
12 mesi
PENSIONE DI VECCHIAIA
UOMINI
1.4
Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA
Lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali)
DATA MATURAZIONE
UOMINI
Fino al 31 dicembre 2012
65 anni
Dal 1° gennaio 2013
65 anni e 3 mesi
Dal 1° gennaio 2016
65 anni e 7 mesi
Requisiti per aver diritto a riscuotere la pensione di VECCHIAIA
Dal 1° gennaio 2008, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia, NON si
ha diritto alla sua liquidazione immediata, ma bisogna attendere le c.d. FINESTRE di ACCESSO.
DECORRENZA
Dal 1° GENNAIO 2011
DECORRENZA PENSIONE
12 MESI SUCCESSIVI ALLA
MATURAZIONE DEI REQUISITI
Esempio:
lavoratore dipendente che perfeziona il requisito entro il 10 aprile 2011 potrà riscuotere la pensione
dal 1° maggio 2012.
PENSIONE DI VECCHIAIA DONNE
1.5
Requisiti per aver diritto alla pensione di VECCHIAIA
Lavoratori già assicurati alla data del 31 dicembre 1995 con almeno 20 anni di contributi (1040 contributi settimanali)
ANNO
ETA’ BASE
Maggiorazione
L. 111/2011
1° incremento
Maggiorazione
L. 111/2011
2° incremento
Maggiorazione
L. 111/2011
3° incremento
ETA’ ANAGRAFICA
Ante Manovra
AGOSTO 2011
ULTERIORE
MAGGIORAZIONE
D.Legge 138 del 13 agosto 2011
2011
60 anni
Nessuna
60 anni
Nessuna
2012
60 anni
Nessuna
60 anni
Nessuna
2013
60 anni
3 mesi
60 anni e 3 mesi
Nessuna
2014
60 anni
3 mesi
60 anni e 3 mesi
Nessuna
2015
60 anni
3 mesi
60 anni e 3 mesi
Nessuna
2016
60 anni
3 mesi
4 mesi STIMA
60 anni e 7 mesi
1 mese
2017
60 anni
3 mesi
4 mesi STIMA
60 anni e 7 mesi
2 mesi
2018
60 anni
3 mesi
4 mesi STIMA
60 anni e 7 mesi
3 mesi
2019
60 anni
3 mesi
4 mesi STIMA
60 anni e 11 mesi
4 mesi
4 mesi STIMA
Requisiti per aver diritto a riscuotere la pensione di VECCHIAIA
Da 1/1/2008, una volta maturati i requisiti anagrafici e contributivi per aver diritto alla pensione di vecchiaia, bisognerà attendere le c.d.
FINESTRE di ACCESSO prima di poterla riscuotere:
da 1/1/2011 bisogna aspettare 12 mesi dalla maturazione dei requisiti.
NOTA 1 - La legge n° 111 del 15 luglio 2011 ha anticipato e modificato l’entrata in vigore del criterio legato alla SPERANZA di VITA:
il 1° incremento avrà decorrenza
1° gennaio 2013 e sarà di 3 mesi
Il 2° incremento avrà decorrenza
1° gennaio 2016 ed è STIMATO in ulteriori 4 mesi (il dato certo sarà fornito dall’Istat entro il 30 giugno
2014)
Il 3° incremento avrà decorrenza
1° gennaio 2019 ed è STIMATO in ulteriori 4 mesi (il dato certo sarà fornito dall’Istat entro il 30 giugno
2017) e così di seguito di 3 anni in 3 anni
NOTA 2 - Il Decreto Legge n. 138 del 13 agosto 2011 ha introdotto un ulteriore incremento che va ad aggiungersi a quelli precedenti:
a) - 1 mese con decorrenza 1° gennaio 2016
b) - ulteriori 2 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2017 c) - ulteriori 3 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2018
d) – ulteriori 4 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2019 e) - ulteriori 5 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2020 f) - ulteriori 6 mesi con decorrenza 1 / 1 / 2021
g) - ulteriori 6 mesi ogni anno fino al 2027
i) - ulteriori 3 mesi a decorrere dal 1 / 1 / 2028
PENSIONE
CASI PARTICOLARI
1.6
LAVORATORI NON VEDENTI e LAVORATORI INVALIDI IN MISURA NON INFERIORE ALL’80%
Per costoro il diritto alla Pensione di VECCHIAIA si consegue raggiungendo l’età anagrafica di
• DONNE
55 anni
• UOMINI
60 anni
LAVORI USURANTI
REQUISITI SOGGETTIVI - I lavoratori che hanno svolto lavori c.d. “usuranti” hanno diritto al trattamento pensionistico
anticipato. Rientrano in questa categoria i lavoratori NOTTURNI per tali intendendosi
• lavoratori a turni che prestano la loro attività di notte per almeno 6 ore comprendenti l’intervallo tra la mezzanotte e le
5 del mattino (almeno 78 giorni all’anno per chi matura i requisiti tra il 1° luglio 2007 ed il 30 giugno 2009; almeno 64 per chi
matura i requisiti dal 1° luglio 2009)
• lavoratori che svolgono la propria attività per almeno 3 ore nell’intervallo tra la mezzanotte e le 5 del mattino per periodi
pari ad un intero anno lavorativo
REQUSISITI OGGETTIVI - Per averne diritto i lavoratori NOTTURNI devono aver svolto
• per almeno 7 anni, compreso l’anno di maturazione dei requisiti, negli ultimi 10 anni di attività lavorativa, per quanto
riguarda le pensioni con decorrenza entro il 31 dicembre 2017
•Per almeno la metà della vita lavorativa complessiva per le pensioni aventi decorrenza dal 1° gennaio 2018.
Nel computo dei periodi di svolgimento delle attività “usuranti” sono esclusi i periodi di contribuzione figurativa.
BENEFICIO – I lavoratori in possesso dei requisiti soggettivi ed oggettivi conseguono il diritto alla pensione come indicato
in tabella
PERIODO
ETA’ ANAGRAFICA
QUOTA
2011 e 2012
57 anni
94
Da 1.1.2013
58 anni
94
PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’ IL DIRITTO A
RISCUOTERE LA PENSIONE ENTRO IL 1° LUGLIO 2015
Parte “A” dell’Accordo 29 luglio 2011
CAPITOLO 2 - INDICE
 2.1
Personale che entro il 31 dicembre 2011 raggiunge i requisiti per percepire la
pensione
 2.2
Personale che entro il 31 dicembre 2011 matura il diritto alla pensione
 2.3
Personale che dal 1° gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2012 matura il diritto
alla pensione ed ha diritto a percepirla entro il 1° gennaio 2014
 2.4
Personale che entro il 31 dicembre 2013 matura il diritto alla pensione ed
diritto a percepirla dopo il 1° gennaio 2014
 2.5
Personale che dal 1° gennaio 2014 matura il diritto alla pensione ed ha diritto a
percepirla entro il 1° luglio 2015
 2.6
Incentivi Aggiuntivi
ha
PERSONALE CHE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011 RAGGIUNGE REQUISITI PER
RISCUOTERE LA PENSIONE
PARTE “A” dell’Accordo - 2.1
Interessati
coloro che entro 31 dicembre 2011
abbiano già raggiunto i requisiti per
aver diritto a RISCUOTERE la pensione
(c.d. “finestra”) sia essa di anzianità, di
vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con
diritto al mantenimento in servizio
Interessati
coloro che entro 31 dicembre 2011
abbiano già raggiunto i requisiti per aver
diritto a RISCUOTERE la pensione ( c.d.
“finestra”) sia essa di anzianità, di vecchiaia,
e/o trattamento AGO pur se con diritto al
mantenimento in servizio.
Tipo uscita
volontaria
Tipo uscita
cessazione obbligatoria dal servizio,
altrimenti detta “licenziamento”
Incentivo
75% della
“R.A.L.”
Incentivo
nessuno
Retribuzione
Annua
Lorda
Data Uscita 31 dicembre 2011
Data Uscita 30 dicembre 2011
Modalità
Scadenza
Modalità
comunicazione aziendale
Esclusioni
LAVORATORI DISABILI
sottoscrizione modulo allegato 3
invio domanda entro il 20 settembre 2011
Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione
di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L.
223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in
materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4)
PERSONALE CHE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2011
MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE MA NON QUELLO A RISCUOTERLA
PARTE “A” dell’Accordo – 2.2
Interessati
Tipo uscita
coloro che entro 31 dicembre 2011
abbiano già raggiunto i requisiti per la
pensione (sia essa di anzianità, di
vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con
diritto al mantenimento in servizio), ma
NON il diritto a riscuoterla (c.d.
“finestra”)
volontaria
Interessati
coloro che entro 31 dicembre 2011
abbiano già raggiunto i requisiti per la
pensione (sia essa di anzianità, di
vecchiaia, e/o trattamento AGO pur se con
diritto al mantenimento in servizio), ma NON
il diritto a riscuoterla (c.d. “finestra”)
Tipo uscita
cessazione obbligatoria dal servizio,
altrimenti detta “licenziamento”
nessuno
Incentivo
Incentivo
75% della
“R.A.L.”
Retribuzione
Annua
Lorda
Data Uscita a decorrere dal momento in cui si ha
diritto
a
riscuotere
la
pensione
(“finestra”)
Modalità
sottoscrizione modulo allegato 4
Scadenza
invio domanda entro il 20 settembre 2011
Data Uscita 31 dicembre 2011
Modalità
comunicazione aziendale
Esclusioni
LAVORATORI DISABILI
Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione
di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L.
223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in
materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4)
PERSONALE CHE DAL 1° GENNAIO 2012 ED ENTRO IL 31 DICEMBRE 2012
MATURA IL DIRITTO ALLLA PENSIONE E
CON DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO IL 1° GENNAIO 2014
PARTE “A” dell’Accordo – 2.3
Interessati
coloro che dal 1° gennaio 2012 ed entro
il 31 dicembre 2012 matureranno il
diritto alla pensione (sia essa di anzianità
di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel
caso in cui sia previsto il diritto al
mantenimento in servizio) e con diritto a
RISCUOTERLA ENTRO il 1° gennaio
2014
Interessati
coloro che dal 1° gennaio 2012 ed entro
il 31 dicembre 2012 matureranno il
diritto alla pensione (sia essa di anzianità
di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel
caso in cui sia previsto il diritto al
mantenimento in servizio) e con diritto a
RISCUOTERLA ENTRO il 1° gennaio
2014
Tipo uscita
volontaria
Tipo uscita
cessazione obbligatoria dal servizio,
altrimenti detta “licenziamento”
Uscita
Modalità
il giorno successivo a quello in cui si
matura il diritto alla pensione (NON alla
“finestra”)
comunicazione aziendale
Esclusioni
LAVORATORI DISABILI
OPZIONE 1 - PENSIONAMENTO
Data Uscita a decorrere dal momento in cui si ha
diritto
a
riscuotere
la
pensione
(“finestra”)
Incentivo
75% della Retribuzione Annua Lorda
“R.A.L.”
OPZIONE 2 - Accesso al FONDO di SOLIDARIETA’
Data Uscita dal 1° gennaio 2012
Incentivo
15% della Retribuzione Annua Lorda
“R.A.L.”
Modalità
Scadenza
sottoscrizione modulo allegato 5
invio domanda entro il 20 settembre 2011
Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione
di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L.
223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in
materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4)
PERSONALE CHE ENTRO IL 31 DICEMBRE 2013 MATURA IL DIRITTO ALLA
PENSIONE E
CON DIRITTO A RISCUOTERLA DOPO IL 1° GENNAIO 2014
PARTE “A” dell’Accordo – 2.4
Interessati
coloro che entro il 31 dicembre 2013
matureranno il diritto alla pensione (sia
essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento
AGO, anche nel caso in cui sia previsto il
diritto al mantenimento in servizio) e con
diritto a RISCUOTERLA DOPO
il
1°
gennaio 2014
Interessati
coloro che entro il 31 dicembre 2013
matureranno il diritto alla pensione (sia
essa di anzianità di vecchiaia e/o trattamento
AGO, anche nel caso in cui sia previsto il
diritto al mantenimento in servizio) e con
diritto a RISCUOTERLA DOPO
il
1°
gennaio 2014
Tipo uscita
volontaria
Tipo uscita
cessazione obbligatoria dal servizio,
altrimenti detta “licenziamento”
Uscita
il giorno successivo a quello in cui si
matura il diritto alla pensione (NON alla
“finestra”)
Modalità
comunicazione aziendale
Esclusioni
LAVORATORI DISABILI
OPZIONE 1 - PENSIONAMENTO
Data Uscita a decorrere dal momento in cui si ha
diritto
alla
pensione
(NON
alla
“finestra”)
Incentivo
110% della Retribuzione Annua Lorda
“R.A.L.”
OPZIONE 2 - Accesso al FONDO di SOLIDARIETA’
Data Uscita dal 1° gennaio 2012
Incentivo
15% della Retribuzione Annua Lorda
“R.A.L.”
Modalità
Scadenza
sottoscrizione modulo allegato 6
invio domanda entro il 20 settembre 2011
Il licenziamento di personale conseguente alla riduzione
di personale o dovuto a giustificato motivo oggettivo (L.
223/1991) è ANNULLABILE nel caso in cui, al momento
della cessazione del rapporto di lavoro, il numero dei
rimanenti lavoratori occupati obbligatoriamente sia
inferiore alla quota di riserva prevista dalla legge in
materia. (L. n° 68 del 12 marzo 1999,art.10, comma 4)
PERSONALE CHE DAL 1° GENNAIO 2014 MATURA IL DIRITTO ALLA PENSIONE E
CON DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO IL 1° LUGLIO 2015
PARTE “A” dell’Accordo – 2.5
Interessati
coloro che dal 1° gennaio 2014
matureranno il diritto alla pensione
(NON alla “finestra”) sia essa di anzianità
di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel
caso in cui sia previsto il diritto al
mantenimento in servizio e con diritto a
RISCUOTERLA (“finestra”) ENTRO il 1°
luglio 2015
Interessati
coloro che dal 1° gennaio 2014
matureranno il diritto alla pensione
(NON alla “finestra”) sia essa di anzianità
di vecchiaia e/o trattamento AGO, anche nel
caso in cui sia previsto il diritto al
mantenimento in servizio e con diritto a
RISCUOTERLA (“finestra”) ENTRO il 1°
luglio 2015
Tipo uscita
volontaria
Tipo uscita
cessazione obbligatoria dal servizio,
altrimenti detta "licenziamento", nel caso
in cui non si raggiungano le 2.500 uscite
previste per la fase “A” e le 500 previste
dalla fase “B” dell’Accordo Quadro. A tal
fine si tenga presente che il bacino potenziale
della parte “A” (pagine 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4
della presente Guida) è di circa 2.445
persone, mentre il Personale rientrante nel
presente pagina 2.5 è stimato in 555 risorse
(che può anche optare - entro il 20/10/2011 –
per la fase “B”).
Modalità
comunicazione aziendale
Esclusioni
LAVORATORI DISABILI
Accesso al FONDO di SOLIDARIETA’
Data Uscita dal 1° gennaio 2012
Incentivo
15% della
“R.A.L.”
Retribuzione
Annua
Lorda
Modalità
Scadenza
sottoscrizione modulo allegato 7
invio domanda entro il 20 settembre 2011
PERSONALE CHE HA MATURATO O MATURERA’
IL DIRITTO A RISCUOTERE LA PENSIONE (“Finestra”) ENTRO IL 1° LUGLIO 2015
PARTE “A” dell’Accordo
2.6
INCENTIVI AGGIUNTIVI
Per tutti coloro che al momento della RISOLUZIONE VOLONTARIA del rapporto di lavoro non abbiano ancora raggiunto

l’anzianità contributiva con il massimo periodo previsto - 40 anni oppure

il requisito pensionistico di “vecchiaia”
l’incentivo all’esodo è aumentato nelle seguenti misure
MENO DI 20 MESI
al raggiungimento del requisito dei 40 anni
o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica
6,25% della R.A.L.
DA 20 MESI A 40 MESI
al raggiungimento del requisito dei 40 anni
o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica
18,75% della R.A.L.
OLTRE 40 MESI
al raggiungimento del requisito dei 40 anni
o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica
31,25% della R.A.L.
La frazione di mese è considerata mese intero
PERSONALE CHE MATURERA’
il DIRITTO alla PENSIONE POST 31 DICEMBRE 2013
ED AVRA’
il DIRITTO di RISCUOTERLA “Finestra” entro il 1° GENNAIO 2018
Parte “B” dell’Accordo 29 luglio 2011
CAPITOLO 3 - INDICE

3.1
Personale che maturerà il diritto alla pensione post 31 dicembre 2013 ed avrà il
diritto di riscuoterla (“Finestra”) entro il 1° gennaio 2018

3.2
Incentivi Aggiuntivi
PERSONALE CHE MATURERA’
IL DIRITTO ALLA PENSIONE POST 31 DICEMBRE 2013
ED AVRA’ DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO 1° GENNAIO 2018
Parte “B” dell’Accordo – 3.1
INTERESSATI
Tutti coloro che
matureranno il diritto alla pensione
matureranno il diritto a riscuoterla
DOPO 31 dicembre 2013
ENTRO 1° gennaio 2018
TIPO USCITA
Volontaria con ACCESSO al FONDO di SOLIDARIETA’
INCENTIVO
15% della Retribuzione Annua Lorda “R.A.L.” in caso di adesione Volontaria
DATA USCITA
30 giugno 2013
30 giugno 2012
31 dicembre 2012
E
anticipabile a discrezione aziendale al
oppure al
In questi ultimi due casi il lavoratore sarà avvisato per iscritto con almeno 45 di
preavviso rispetto alla data di cessazione del rapporto di lavoro
MODALITA’
sottoscrizione modulo allegato 8
SCADENZA
invio della domanda entro il 20 ottobre 2011
PERSONALE CHE MATURERA’
IL DIRITTO ALLA PENSIONE POST 31 DICEMBRE 2013
ED AVRA’ IL DIRITTO A RISCUOTERLA ENTRO 1° GENNAIO 2018
Parte “B” dell’Accordo – 3.2
INCENTIVI AGGIUNTIVI
Per tutti coloro che al momento della RISOLUZIONE VOLONTARIA del rapporto di lavoro non abbiano ancora raggiunto

l’anzianità contributiva con il massimo periodo previsto - 40 anni oppure

il requisito pensionistico di “vecchiaia”
l’incentivo all’esodo è aumentato nelle seguenti misure
MENO DI 20 MESI
al raggiungimento del requisito dei 40 anni
o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica
6,25% della R.A.L.
DA 20 MESI A 40 MESI
al raggiungimento del requisito dei 40 anni
o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica
18,75% della R.A.L.
OLTRE 40 MESI
al raggiungimento del requisito dei 40 anni
o se precedente al compimento dei 65 anni d’età anagrafica
31,25% della R.A.L.
La frazione di mese è considerata mese intero
Personale Parte “A” e Parte “B” che accede al
FONDO DI SOLIDARIETA’
DATI COMUNI
CAPITOLO 4 - INDICE

4.1
Fondo Sanitario Integrativo – Previdenza Complementare – Condizioni Bancarie e
Creditizie
Personale Parte “A” e Parte “B” che accede al
FONDO DI SOLIDARIETA’
4.1
FONDO SANITARIO INTEGRATIVO DEL GRUPPO INTESA SANPAOLO
Mantenimento dell’iscrizione al Fondo fino al mese precedente a quello in cui l’iscritto percepirà il trattamento
pensionistico A.G.O. o di altra forma pensionistica di base, con contribuzione a proprio carico e a carico dell’azienda alle
stesse condizioni previste per il personale in servizio.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a CONTRIBUZIONE DEFINITA
Agli iscritti a forme di previdenza complementare a contribuzione definita sarà riconosciuto un ulteriore incentivo liquidato
in un’unica soluzione pari a
contributo mensilmente versato dall’azienda al Fondo di Previdenza Complementare a cui il lavoratore è iscritto *
moltiplicato
per il numero di mesi in cui il lavoratore percepirà l’assegno di sostegno al reddito
l’importo così determinato sarà attualizzato (“scontato”) al tasso ufficiale di riferimento vigente il 29 luglio 2011.
* Il contributo sarà comprensivo, se spettante, anche del c.d. “ristoro” riveniente dall’accordo sul F.do Sanitario di Gruppo
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
Per gli iscritti a forme di previdenza complementare a prestazione definita il periodo di permanenza nel Fondo di
Solidarietà è valido ai fini del calcolo del trattamento di previdenza complementare che sarà erogata al momento del
pensionamento.
Non è previsto alcun incentivo.
CONDIZIONI BANCARIE e CREDITIZIE
Mantenimento delle condizioni bancarie e creditizie agevolate previste per i dipendenti in servizio fino al momento in cui si
inizierà a riscuotere il trattamento pensionistico AGO.
INDENNITA’ DI PREAVVISO
CAPITOLO 5 - INDICE

5.1 Determinazione

5.2 Tassazione
Indennità di PREAVVISO
Determinazione – 5.1
<<Il licenziamento per giustificato motivo con preavviso è determinato da un notevole inadempimento degli obblighi contrattuali del
prestatore di lavoro ovvero da ragioni inerenti all’attività produttiva, all’organizzazione del lavoro e al regolare funzionamento di
essa.>> (Legge n. 604 del 15 luglio 1966, art.3)
<<La cessazione del rapporto di lavoro…può avvenire per risoluzione del rapporto da parte dell’impresa per giustificato motivo ai
sensi dell’art. 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 71, comma 1, lettera c)
<<Il periodo di preavviso prestato in servizio va computato a tutti gli effetti dell’anzianità di servizio.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 72,
comma 1)
<<Qualora il preavviso risulti sostituito dalla corrispondente indennità, il rapporto di lavoro è risolto all’atto dell’effettiva cessazione
del servizio.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 72, comma 3)
<<In caso di risoluzione del rapporto ad iniziativa dell’impresa ai sensi delle lett. a), b) e c) dell’art. 71, spetta al
lavoratore/lavoratrice un preavviso secondo quanto previsto nell’allegato n. 6.>> (CCNL 8 dicembre 2007, art. 72, comma 4)
ANZIANITA’
INQUADRAMENTO
3^ e 2^ Area Professionale,
3° livello retributivo (esclusi gli addetti a
mansioni operaie)
Non superiore a 5 anni
Da 5 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Superiore a 15
3 mensilità
4 mensilità
5 mensilità
6 mensilità
QUADRI DIRETTIVI
Non superiore a 5 anni
Da 5 a 10 anni
Da 10 a 15 anni
Superiore a 15
5 mensilità
6 mensilità
7 mensilità
8 mensilità
DIRIGENTI
Non superiore a 2 anni
Oltre i 2 anni
5 mensilità
ulteriore metà mensilità per ogni anno di anzianità successivo
con un massimo di 7 mensilità
(complessivamente non superiore a 12 mensilità)
Indennità Sostitutiva del PREAVVISO
Tassazione ed altro – 5.2
TASSAZIONE
Con la corresponsione dell’INDENNITA’ di PREAVVISO, in luogo del periodo di preavviso, cessa immediatamente il rapporto di lavoro e
da quel momento al lavoratore non saranno più riconosciuti eventuali nuovi emolumenti derivanti da disposizioni
legislative o contrattuali che siano stati introdotti in epoca successiva a quella di accettazione dell’indennità sostitutiva e
anteriormente al periodo di preavviso (Cassazione n. 13580 del 2.11.2001, n. 8256 del 29.7.1999)
L’indennità sostitutiva del preavviso, avendo natura sostitutiva degli emolumenti che sarebbero stati corrisposti al lavoratore se fosse
rimasto in servizio, rientra tra i redditi di lavoro dipendente imponibili ai fini IRPEF.
(TUIR, art. 6 comma 2 <<I proventi conseguiti in sostituzione di redditi…e le indennità conseguenti… esclusi quelli dipendenti da
invalidità permanente o morte, costituiscono redditi della stessa categoria di quelli sostituiti o perduti>> cfr. anche Cassazione
sentenza 6252 del 29 marzo 2004)
L’indennità sostitutiva del preavviso sarà però assoggettata alla tassazione separata applicando la stessa aliquota utilizzata
per calcolare l’Irpef sul Trattamento di Fine Rapporto.
(TUIR art. 17, comma 1, lettera a <<L’imposta si applica separatamente sui seguenti redditi: …altre indennità e somme percepite una
volta tanto in dipendenza della cessazione dei predetti rapporti, comprese l’indennità di preavviso…nonché le somme e i valori
comunque percepiti al netto delle spese legali sostenute, anche se a titolo risarcitorio o nel contesto di procedure esecutive, a seguito
di provvedimenti dell’autorità giudiziaria o di transazioni relativi alla risoluzione del rapporto di lavoro>>
CONTRIBUZIONE INPS
Al lavoratore per tutto il periodo di preavviso non prestato, e sostituito con la relativa indennità, devono essere riconosciuti i compensi
ed i diritti che gli sarebbero spettati se fosse rimasto in servizio, ivi compresi i contributi previdenziali (cfr. elenco tassativo delle
voci esenti da contribuzione di cui all’art. 12 della legge n. 153 del 30.4.1969, modificato dall’art. 6 del D.Lgs. N. 314).
L’indennità sostitutiva del preavviso, pertanto, deve essere assoggettata alla normale contribuzione previdenziale (sia per la quota a
carico del datore di lavoro, sia per la quota a carico del lavoratore).
FONDO DI SOLIDARIETA’
per la riconversione e riqualificazione professionale per il sostegno
dell’occupazione e del reddito del personale del credito
CAPITOLO 6 - INDICE
 6.1
Tassazione – Contribuzione INPS
 6.2
VARIE
Fondo di SOLIDARIETA’
TASSAZIONE e CONTRIBUZIONE – 6.1
ENTE EROGANTE
INPS
ASSEGNO
L’assegno è liquidato già al netto delle
imposte
TASSAZIONE
Le somme erogate costituiscono un
reddito assoggettato a TASSAZIONE
SEPARATA.
PAGAMENTO
1° giorno del mese “banca aperta”
FREQUENZA
Mensile anticipata per 13 mensilità
Dichiarazione dei REDDITI
Il lavoratore
mod. CUD. In
imponibili non
di presentare
redditi.
DETRAZIONI-DEDUZIONI
In assenza di altri redditi, oltre a
quelli relativi all’ assegno di solidarietà
il lavoratore non ha diritto ad alcuna
deduzione e/o detrazione (come visto
in precedenza l’assegno e soggetto a
tassazione separata, non a tassazione
ordinaria). Non si potrà, pertanto,
detrarre le spese mediche, i premi
polizze vita, gli interessi relativi ai
mutui, le spese riferite ad interventi
edilizi o di risparmio energetico etc.
etc.
riceverà dall’Inps un
assenza di altri redditi
sussiste alcun obbligo
la dichiarazione dei
FAMILIARE A CARICO
Se il lavoratore, oltre all’ “assegno di
solidarietà”, non gode di ulteriori
redditi superiori per il 2010 ad €
2.840,51, potrà essere dichiarato a
carico del coniuge o di un altro
familiare convivente. Il coniuge od il
familiare convivente, avrà diritto a
detrarre dal proprio reddito (nella
misura pro-tempore vigente) le spese
(non tutte) sostenute dal titolare
dell’assegno di solidarietà.
ADDIZIONALI
Poiché si tratta di redditi soggetti a
tassazione separata, l’assegno di
solidarietà NON è assogettato alle
addizionali regionali e comunali.
CONTRIBUZIONE
Per tutta la durata di permanenza nel
Fondo di SOLIDARIETA’ il datore di
lavoro verserà i contributi
figurativi
previdenziali necessari per
raggiungere il diritto alla pensione.
La base imponibile per il calcolo dei
contributi figurativi è costituita
dall’ultima retribuzione percepita in
servizio dal lavoratore (al netto di
alcune voci quali ad esempio quelle
relative al VAP, al sistema
incentivante, alle ore straordinarie).
Fondo di SOLIDARIETA’
VARIE – 6.2
REVERSIBILITA’
L’assegno di solidarietà NON è reversibile a favore dei superstiti.
Ai superstiti però spetterà la PENSIONE INDIRETTA il cui ammontare sarà determinato tenendo conto di tutti i contributi versati dal
lavoratore e da quelli figurativi versati dal datore di lavoro durante il periodo di effettiva permanenza nel Fondo di Solidarietà.
ASSEGNI PER IL NUCLEO FAMILIARE
Al titolare dell’assegno di solidarietà NON spettano gli assegni per il nucleo familiare.
RIVALUTAZIONE (perequazione)
L’assegno di solidarietà NON beneficia di alcun tipo di rivalutazione,come quella ad esempio prevista per le pensioni
(“perequazione”).
Vi è da dire, peraltro, che per il biennio 2012-2013 anche per le pensioni di importo mensile superiore ad € 2.380 lordi
è stata sospesa totalmente la perequazione, mentre per le pensioni di importo mensile superiore ad € 1.428 la
rivalutazione sarà limitata al 70%. (L. n° 111 del 15 luglio 2011)
CUMULO
TIPO DI ATTIVITA’ SVOLTA
LAVORATORE DIPENDENTE
LAVORATORE AUTONOMO
NON in CONCORRENZA con
EX DATORE DI LAVORO
E’ cumulabile ma, nel caso in cui l’importo dell’assegno
sommato alla nuova retribuzione superi l’ultimo stipendio
percepito in servizio (rapportato ad anno), l’assegno di
solidarietà sarà diminuito per la parte eccedente lo
stipendio. Analoga sorte seguono i contributi figurativi.
E’ cumulabile per un importo pari al
trattamento minimo di pensione aumentato della
metà della parte eccedente il trattamento
stesso. La parte rimanente è tolta al titolare
dell’assegno ed i contributi figurativi sono
proporzionalmente ridotti.
IN CONCORRENZA CON EX
DATORE DI LAVORO
NON cumulabile con l’assegno di solidarietà. Sia
l’assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi per tutto
il periodo di svolgimento dell’attività
NON cumulabile con l’assegno di solidarietà. Sia
l’assegno, sia i contributi figurativi sono sospesi
per tutto il periodo di svolgimento dell’attività
PREVIDENZA COMPLEMENTARE
a Prestazione Definita
CAPITOLO 7 - INDICE
7.1 Opzioni per chi matura il DIRITTO A RISCUOTERE LA PENSIONE (“Finestra”)
 7.2 Opzioni per chi matura i REQUISITI PENSIONISTICI (Non alla “Finestra)
 7.3 Opzioni per chi ACCEDE AL FONDO DI SOLIDARIETA’
 7.4 Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI
 7.5 Tassazione delle PRESTAZIONI PENSIONISTICHE COMPLEMENTARI – Vecchi Iscritti
 7.6 Tassazione dei RISCATTI per COLORO che ACCEDONO AL FONDO DI SOLIDARIETA’
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
Opzioni per chi MATURA IL DIRITTO A RISCUOTERE LA
PENSIONE
7.1
Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare a prestazione definita -con almeno 5
anni di partecipazione- e che hanno raggiunto il diritto a riscuotere la pensione (“Finestra”) possono farsi
erogare la PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE con le seguenti opzioni
RENDITA
nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile / annuale /
reversibile / certa / etc. etc.)
CAPITALE
100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”)
100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno
sociale INPS: per il 2011 l’importo dell’assegno è pari a 417,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)
50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993
(c.d. “Nuovi Iscritti”)
ATTESA
l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto
forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON
obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
Opzioni per chi MATURA I REQUISITI PENSIONISTICI
7.2
Coloro che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare a prestazione definita -con almeno 5
anni di partecipazione- possono farsi erogare la PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
a partire dal momento in cui maturano i requisiti pensionistici (senza attendere la “Finestra”)
con le seguenti opzioni
RENDITA
nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile / annuale /
reversibile / certa / etc etc.)
CAPITALE
100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”)
100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno
sociale INPS: per il 2011 l’importo dell’assegno è pari a 417,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)
50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993
(c.d. “Nuovi Iscritti”)
ATTESA
l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto
forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON
obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
Opzioni per chi accede al Fondo di SOLIDARIETA’
7.3
Coloro che accedono al FONDO di SOLIDARIETA’ e che sono iscritti ad una forma di previdenza complementare a
prestazione definita -con almeno 5 anni di partecipazione- hanno le seguenti possibilità
RISCATTO
Dal punto di vista normativo la procedura per usufruire delle prestazioni erogate dal Fondo di SOLIDARIETA’ è equiparata a
quella per la mobilità (L. 223/1991), motivo per il quale nel momento in cui il lavoratore accederà al Fondo di Solidarietà
potrà farsi liquidare il Montante Maturato (“zainetto”) come di seguito indicato (Ag.Entrate Ris. n° 30 del 2 marzo 2004)
TOTALE
in questo caso la posizione sarà liquidata per il 50% con la causale “MOBILITA’ ” e per il rimanente 50% con
la causale “CAUSE DIVERSE”
PARZIALE in questo caso sarà liquidato il solo 50% della posizione imputabile alla causale “MOBILITA’” ed il rimanente
50% sarà mantenuto presso il Fondo Pensione fino alla maturazione del diritto alla pensione (NON alla
“finestra”)
PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
A partire dal momento in cui matureranno i requisiti pensionistici -senza attendere la “finestra”- potranno farsi
liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare
RENDITA nelle varie forme previste da ogni singolo Fondo di Previdenza Complementare (mensile / annuale /
reversibile / certa / etc. etc.)
CAPITALE 100% se iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993 (c.d. “Vecchi Iscritti ”)
100% se la rendita fornita dal 70% del Montante Maturato (c.d. “zainetto”) è inferiore alla metà dell’assegno
sociale INPS: per il 2011 l’importo l’assegno è di 417,3 €uro mensili (opzione valida per tutti)
50% massimo del Montante Maturato se iscritti ad un fondo pensione in data successiva al 28 aprile 1993
(c.d. “Nuovi Iscritti”)
ATTESA
l’iscritto può anche decidere di NON farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare -né sotto
forma di Rendita, né sotto forma di Capitale- e procrastinare tale decisione a data futura, con facoltà -NON
obbligo- di effettuare ulteriori versamenti contributivi a proprio carico (che saranno deducibili ai fini fiscali)
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
TASSAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
7.4
PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Le Prestazioni Pensionistiche Complementari relative ai montanti (“zainetti”)
accumulati dopo il 1° gennaio 2007, siano esse erogate sotto forma di
RENDITA o sotto forma di CAPITALE, sono tassate per la parte che non è già
stata assoggettata a tassazione nella fase di accumulo (contributi non tassati e
rendimenti della gestione finanziaria che invece sono soggetti ad imposta
sostitutiva).
La parte imponibile così determinata è assoggettata ad una ritenuta a titolo
d’imposta, c.d. “ritenuta secca”) nella seguente misura:
RENDITA
o
CAPITALE
15 %
questa aliquota si riduce di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle
forme pensionistiche complementari (quindi non necessariamente di
partecipazione sempre allo stesso fondo) successivo al 15° anno, con una
riduzione massima di 6 punti.
Se l’iscrizione è avvenuta in data anteriore al 1° gennaio 2007, gli
anno d’iscrizione prima del 2007 sono computati fino ad un massimo
di 15.
Per il computo del periodo di partecipazione sono considerati utili tutti i periodi
d’iscrizione per i quali non sia stato esercitato il riscatto totale della posizione
individuale (indipendentemente dall’effettivo versamento dei contributi).
Dopo 35 anni di permanenza, pertanto, l’aliquota sarà pari al 9,0%.
La tassazione così determinata (sia essa applicata alla RENDITA od al
CAPITALE) sarà trattenuta da chi eroga la Prestazione Pensionistica
Complementare, senza ulteriori obblighi per l’iscritto:
•NON confluirà nel reddito complessivo
•NON sarà soggetto alle addizionali regionali e comunali
ANNI di
PARTECIPAZIO
NE
RITENUTA
EFFETTIVA
APPLICABILE
RITENUTA
BASE
RIDUZIONE
APPLICATA
da 1 a 15
15,00%
15,00%
0,00%
16
14,70%
15,00%
0,30
17
14,40%
15,00%
0,60
18
14,10%
15,00%
0,90
19
13,80%
15,00%
1,20
20
13,50%
15,00%
1,50
21
13,20%
15,00%
1,80
22
12,90%
15,00%
2,10
23
12,60%
15,00%
2,40
24
12,30%
15,00%
2,70
25
12,00%
15,00%
3,00
26
11,70%
15,00%
3,30
27
11,40%
15,00%
3,60
28
11,10%
15,00%
3,90
29
10,80%
15,00%
4,20
30
10,50%
15,00%
4,50
31
10,20%
15,00%
4,80
32
9,90%
15,00%
5,10
33
9,60%
15,00%
5,40
34
9,30%
15,00%
5,70
da 35 in poi
9,00%
15,00%
6,00
Per anno s’intende un periodo composta da 365 giorni
che decorrono dal giorno d’iscrizione.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
TASSAZIONE PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
“VECCHI ISCRITTI” – 7.5
PRESTAZIONE PENSIONISTICA COMPLEMENTARE
Coloro che sono iscritti ad un fondo pensione in data antecedente al 28 aprile 1993, c.d. “Vecchi Iscritti ”, hanno la
facoltà di farsi liquidare la Prestazione Pensionistica Complementare sotto forma di CAPITALE nella misura del 100%.
La tassazione a cui sarà assogettato il Montante Maturato differirà in funzione della scelta effettuata dall’iscritto:
LIQUIDAZIONE INDIFFERENZIATA
In questo caso TUTTO il Montante Maturato, “zainetto”, sarà liquidato applicando il meno vantaggioso regime tributario
vigente fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR *
LIQUIDAZIONE DIFFERENZIATA
Con questa scelta l’iscritto manterrà ben distinto quanto maturato ante e post 1° gennaio 2007
 Montante Maturato fino al 31 dicembre 2006 - A questa parte dello “zainetto” sarà applicato il regime tributario
previsto fino al 31 dicembre 2006 che, per semplificare, indicheremo nell’aliquota prevista per il TFR *
 Montante Maturato dal 1° gennaio 2007 – A questa parte di Montante (E SOLO A QUESTA) sarà invece applicato il
regime tributario introdotto successivamente, che prevede un’aliquota massima del 15% **, ed il conseguente regime
civilistico (D.Lgs. n° 252/2005, art. 11) che consente di liquidarne al massimo il 50% (come per i “nuovi iscritti”). Tenuto
conto però che il residuo Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 difficilmente sarà in grado di fornire una rendita pari
ad almeno il 70% dell’assegno sociale, sarà molto probabile ottenere anche in questo caso l’integrale liquidazione di quanto
Maturato.
* Il Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000 sarà tassato con la stessa aliquota di tassazione prevista per il TFR su un imponibile ridotto della
quota corrispondente ai contributi versati dal lavoratore entro il limite del 4% della sua retribuzione.
Il Montante Maturato dopo il 1 gennaio 2001 sarà assoggettato a tassazione separata su un imponibile al netto dei contributi non dedotti e dei
redditi finanziari già assoggettati ad imposta nella fase di accumulo (TUIR, artt. 17, comma 1 lettera a-bis) e 20). Lo svantaggio consiste nel fatto
che al Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007 NON sarà applicato il regime che prevede un’aliquota massima del 15% (diminuita di 0,30 pp.
per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una riduzione massima di 6 punti) che, di
norma, è inferiore all’aliquota TFR.
** Tale aliquota sarà diminuita di 0,30 pp. per ogni anno di partecipazione alle forme pensionistiche complementari successivo al 15° anno, con una
riduzione massima di 6 punti.
PREVIDENZA COMPLEMENTARE a PRESTAZIONE DEFINITA
TASSAZIONE RISCATTO
per coloro che accedono al FONDO di SOLIDARIETA’ – 7.6
Il personale che accede al Fondo di Solidarietà ha la facoltà di chiedere il RISCATTO del Montante Maturato (“zainetto”);
per determinare la tassazione a cui assoggettarlo sarà necessario scomporre il Montante Maturato in funzione di due criteri:
CAUSALE per la quale è richiesto il riscatto
 Mobilità
 Cause Diverse (perdita dei requisiti di partecipazione al Fondo pensione)
PERIODO durante il quale si è formato il Montante
 M1 - Montante Maturato fino al 31 dicembre 2000
 M2 - Montante Maturato dal 1° gennaio 2001 e fino al 31 dicembre 2006
 M3 - Montante Maturato dopo il 1° gennaio 2007
CAUSALE del
RISCATTO
MOBILITA’
CAUSE
DIVERSE
MISURA del
RISCATTO
TASSAZIONE
M1
TASSAZIONE
M2
TASSAZIONE
M3
50%
Tassazione Separata
aliquota determinata
stessi criteri TFR
Tassazione
Separata aliquota
determinata stessi
criteri TFR
Ritenuta a titolo
d’Imposta del 15%
50%
Tassazione Separata
aliquota determinata
stessi criteri TFR
TASSAZIONE
ORDINARIA
con aliquote
progressive
(con riduzione di 0,30 pp. per ogni
anno di partecipazione al 15°, con
una riduzione massima di 6 punti).
Ritenuta a titolo
d’Imposta del 23%
Se non diversamente indicato, il Fondo procederà prioritariamente alla liquidazione del Riscatto parziale per MOBILITA’ e
successivamente al Riscatto per CAUSE DIVERSE (Ag. Entrate Ris. n° .399/E del 22/10/2008).
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Anatomia di un Accordo -parte prima