LA MEDIAZIONE
Empoli, 2 Marzo 2011
Silvia Giannini
Dottore Commercialista – Revisore Contabile
La situazione della giustizia in Italia
Relazione di apertura anno giudiziario 2010:
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977 gg per giudizio di 1° grado (media nazionale)
11 milioni di fascicoli nelle cancellerie
4,5 milioni di nuove cause iscritte ogni anno
220.000 fascicoli in più ogni anno (incremento tra
cause iscritte e smaltite)
• 4,088 miliardi di euro: costo annuo delle giustizia
italiana
• 29,9% incidenza dei costi processuali sul valore
della controversia
Evoluzione normativa (cenni)
• Servizio di Conciliazione presso le CCIAA
• D. Lgs. N. 5/2003 Artt. 38-40 (conciliazione
stragiudiziale)
• Direttiva Europea 2008/52/CE del 21/05/2008
(mediazione in materia civile e commerciale)
• Legge Delega n. 69 del 18/06/2009 (art. 60:
mediazione finalizzata alla conciliazione)
• D. Lgs. N. 28/2010 (in vigore dal 20 marzo 2010)
• Decreto Ministeriale 180/2010 (Registro Organismi,
elenco enti formatori, indennità)
• D.L. N.225/2010 Art. 2 comma 16-decies
(proroga 12 mesi condizione procedibilità materia
condominio e risarcimento danno derivante circolazione
veicoli e natanti)
DECRETO LEGISLATIVO n. 28 4/3/2010
(attuazione delega: art. 60 Legge 18/6/2009 n. 69 in
materia di mediazione finalizzata alla conciliazione delle
controversie civili e commerciali)
in vigore dal 20 marzo 2010
obbligatorietà del tentativo di mediazione in vigore
dal 20 marzo 2011, eccetto che in materia di
condominio e risarcimento del danno derivante dalla
circolazione veicoli e natanti, prorogato di 12 mesi
stile: mediazione facilitativa ma con possibilità di
proposta di conciliazione da parte del mediatore
LA MEDIAZIONE E’
 Rapida
(Art. 6, Art. 7)
 Economica
 Semplice/
 Accordo
(Art. 17, Art. 20)
Informale
delle Parti
 Riservata
(Art. 4, Art. 8, Art 3)
(Art. 11, Art.12)
(Art. 9, Art. 10)
DURATA
(art. 6)
la mediazione ha durata non superiore a 4 mesi
dalla data del deposito della domanda
oppure
dalla scadenza del termine fissato dal Giudice per il
deposito della stessa
Effetti sulla Ragionevole durata del Processo (art. 7)

durata e rinvio (art. 5, c. 1) non si computano
RISORSE, REGIME TRIBUTARIO E INDENNITÀ
(art. 17)
esenzione Imposta di Bollo, tassa o diritto
esenzione Imposta di Registro per Accordi entro il
limite di valore di € 50.000,00
rinvio al regolamento per fissazione
indennità spettanti all’organismo
criteri
materie ex art. 5 ammesso patrocinio gratuito ex.
art. 76 Dpr 115/2002
D.M. 180/2010 Art. 16 (Regolamento)
VALORE DELLA LITE
SPESA PER CIASCUNA PARTE
fino a € 1.000
€ 65
da € 1.000 a € 5.000
€ 130
da € 5.001 a € 10.000
€ 240
da € 10.001 a € 25.000
€ 360
da € 25.001 a € 50.000
€ 600
da € 50.001 a € 250.000
€ 1.000
da € 250.001 a € 500.000
€ 2.000
da € 500.001 a € 2.500.000
€ 3.800
da € 2.500.001 a € 5.000.000
€ 5.200
oltre € 5.000.000
€ 9.200
Le spese di mediazione devono essere:
almeno la ½ corrisposte all’Organismo, prima dell’incontro
comprendono tutti i costi del procedimento indipendentemente dal numero di
incontri svolti
previsti aumenti 1/5 in caso successo
previste riduzioni 1/3 x mat. ex art.5, x mancata partecipaz. controparte
CREDITO D’IMPOSTA
(art. 20)
in caso di successo, pari all’indennità corrisposta fino a max €
500,00
in caso di insuccesso, ridotto ad
a max € 250,00
½ indennità corrisposta fino
credito di imposta spettante in base alle risorse stanziate, è
comunicato dal Ministero della Giustizia :
- all’interessato entro il 30/5
- all’Agenzia delle Entrate
non è rimborsabile ma utilizzabile in dichiarazione dei redditi e
in compensazione (ex art 17 D.Lgs n. 241/1997) non fa reddito
ACCESSO ALLA MEDIAZIONE
(art. 4)
tramite deposito della domanda c/o Organismo
in caso di più domande vale il primo deposito
contenuto dell’istanza (l’organismo, le parti,
l’oggetto e le ragioni della pretesa + valore della
lite)
obbligo di informativa scritta dell’avvocato
allegata all’atto introduttivo del giudizio
PROCEDIMENTO (art. 8)
Il Resp. Org. nomina mediatore, fissa 1° incontro
entro 15gg dal deposito istanza
Informa la controparte dell’avvenuta domanda e data del 1°
incontro
se necessari uno o più mediatori ausiliari ed esperti
procedimento senza formalità c/o la sede dell’Organismo
il mediatore si adopera affinché le parti raggiungano un
accordo amichevole
mancata partecipazione senza giustificato motivo: il Giudice
può desumerne argomenti di prova ex. art. 116 2C C.P.C.
DISCIPLINA APPLICABILE E FORMA DEGLI ATTI
(ART. 3)
si
applica
il
regolamento
(liberamente) scelto dalle parti
dell’Organismo
il regolamento deve garantire:
- la riservatezza del procedimento
- modalità di nomina del mediatore che ne
assicurino l’imparzialità e l’idoneità
LA MEDIAZIONE (art. 11)
è l’attività, comunque denominata, svolta da un
terzo imparziale (Mediatore) e finalizzata ad
assistere due o più soggetti
sia nella ricerca di un accordo amichevole per
la composizione di una controversia,
sia nella formulazione di una proposta per la
risoluzione della stessa
MEDIAZIONE FACILITATIVA
Il mediatore
facilita
la riapertura dei canali di comunicazione
tra le parti
alla ricerca di un accordo amichevole
per
la composizione di una controversia
MEDIAZIONE VALUTATIVA
Il mediatore
propone
in prima persona una o più formule di
possibile accordo, attraverso una stima,
sia pure non vincolante, delle “ragioni”
delle parti in base alla Legge o alle
norme applicabili
Proposta del Mediatore (art. 11)
Facoltà:
“Quando l’accordo non è raggiunto, il Mediatore
può formulare una proposta..”

Obbligo:
“In ogni caso, il mediatore formula una proposta
se le parti gliene fanno concorde richiesta in
qualunque momento del procedimento”

Conseguenze art. 13
EFFICACIA ESECUTIVA ED ESECUZIONE
(art. 12)
il Verbale che contiene un Accordo
non contrario all’Ordine Pubblico o a Norme
Imperative
è omologato
su istanza di parte, previo accertamento della
regolarità formale
diventa titolo esecutivo per:
l’espropriazione forzata,
l’esecuzione in forma specifica
iscrizione di ipoteca giudiziale
DOVERE DI RISERVATEZZA
(art. 9)
riservatezza esterna e riservatezza interna
INUTILIZZABILITÀ E SEGRETO PROFESSIONALE
(art. 10)
dichiarazioni e informazioni non possono essere
utilizzate in giudizio
non è ammessa prova testimoniale
il mediatore non può essere tenuto a deporre
CONTROVERSIE OGGETTO DI MEDIAZIONE
(ART. 2)
chiunque può accedere alla mediazione
per controversie in ambito civile e commerciale
diritti disponibili (alienabili, rinunciabili)
COME SI ARRIVA ALLA MEDIAZIONE
Mediazione Facoltativa:
- per volontà di entrambe le parti
- su richiesta di una sola delle parti
Mediazione Obbligatoria:
- condizione procedibilità ex art. 5 D.lgs 28/2010
- per clausola contrattuale/statuto/atto cost.
Mediazione Demandata o delegata:
- su invito del Giudice
MATERIE SOGGETTE ALLA CONDIZIONE DI
PROCEDIBILITÀ (Art. 5)
condominio
diritti reali
divisione
successioni ereditarie
patti di famiglia
locazione
comodato
affitto di aziende
risarcimento del danno derivante dalla circolazione
di veicoli e natanti
risarcimento del danno derivante da responsabilità
medica
risarcimento del danno derivante da diffamazione
con il mezzo della stampa o con altro mezzo di
pubblicità
contratti assicurativi, bancari e finanziari
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITÀ
RAPPORTI CON IL PROCESSO
(art. 5)
l’improcedibilità: eccepita dal convenuto o rilevata
dal Giudice entro la prima udienza
nel giudizio il Giudice può invitare e parti a tentare
la mediazione prima dell’udienza di Prec. Concl. o
discussione causa
non preclusa concessione di provvedimenti urgenti
e cautelari nè trascrizione domanda giudiziale
clausola di mediazione nel contratto/statuto/atto
costitutivo
domanda di mediazione interrompe la prescrizione
e impedisce la decadenza per una sola volta.
IL MEDIATORE
è la persona o le persone fisiche che,
individualmente o collegialmente,
svolgono la mediazione
rimanendo prive, in ogni caso,
del potere di rendere giudizi o
decisioni vincolanti
per i destinatari del servizio medesimo
IL MEDIATORE
non è un giudice nè un arbitro
non decide torti e ragioni
non ha potere di rendere atti vincolanti per
le parti
è neutrale, indipendente e imparziale
ha il controllo della procedura
facilita soluzioni creative
formula una proposta
OBBLIGHI DEL MEDIATORE
(art. 14)
indipendenza: divieto di assumere diritti/obblighi
connessi con affari trattati, percepire compensi
direttamente dalle parti
dichiarazione di imparzialità/possibile pregiudizio
formula la proposta nel rispetto del limite
dell’ordine pubblico e delle norme imperative
rispetta le richieste dell’organismo
sostituibile su istanza di parte
ed
è
ORGANISMO
è l’ente pubblico o privato presso il quale può
svolgersi il procedimento di mediazione
REGISTRO
è il registro degli organismi istituito presso il
Ministero della Giustizia
CONCILIAZIONE
(art. 11)
se è raggiunto un accordo amichevole …
se non è raggiunto un accordo … proposta
7 giorni per accettare o rifiutare
contenuto della proposta
verbale con firma autografata dal mediatore
COME SI ARRIVA ALL’ACCORDO
il mediatore formula una
proposta di accordo
le parti raggiungono
accordo amichevole
adesione di tutte le
parti alla proposta
VERBALE + ACCORDO/ADESIONE ALLA PROPOSTA
TITOLO ESECUTIVO
PREVIA OMOLOGA DEL TRIBUNALE
SE NON SI ARRIVA ALL’ACCORDO
Il mediatore formula una
proposta di accordo
il mediatore non
formula proposta
VERBALE DI
MANCATO
ACCORDO
Mancata adesione di una
delle parti alla proposta
VERBALE DI
MANCATO ACCORDO CON
INDICAZIONE DELLA PROPOSTA
Eventuale successivo giudizio:
CONSEGUENZE SULLE SPESE
SPESE PROCESSUALI
(art. 13)
se Sentenza = Proposta:
il Giudice esclude la restituzione delle spese
alla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta e
la condanna al rimborso delle spese che la parte
soccombente ha dovuto sostenere, nel periodo
successivo alla formulazione della proposta, oltre
Contrib. Unificato
se Sentenza non corrisponde interamente al
contenuto della proposta:
il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
può escludere la restituzione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice per l’indennità corrisposta al
mediatore
Mediazione nell’azione di classe
(art. 15)
Organismi di mediazione e registro. Elenco dei formatori
(art. 16)

enti pubblici e privati, che diano garanzie

registro disciplinato con appositi D.M.

regolamento e codice etico

elenco dei formatori per la mediazione

qualificazione professionale dei mediatori
Organismi presso i tribunali (art. 18)
Organismi c/o i Consigli degli Ordini Professionali e c/o le CCIA
(art. 19)


iscrizione a semplice domanda
materie riservate
Informazioni al pubblico
(art. 21)
da parte del Ministero della giustizia
in particolare via internet …
Obbligo di segnalazione riciclaggio e terrorismo (art. 22)
Abrogazioni
(art. 23)
art. 38, 39 e 40 d. lgs. 5/2003
i rinvii di legge si intendono riferiti al d.l. n. 28/2010
Disposizioni transitorie e finali
(art. 24)

le disposizioni di cui all’art. 5 comma 1 sono efficaci
decorsi 12 mesi e si applicano ai processi iniziati
successivamente
CODICE DEONTOLOGICO EUROPEO PER I
MEDIATORI
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INDIVIDUA I PRINCIPI DI
CONDOTTA
COMPETENZA
NOMINA
PUBBLICITÀ/PROMOZIONE DEI
SERVIZI
INDIPENDENZA E NEUTRALITÀ
IMPARZIALITÀ
EQUITÀ DELLA PROCEDURA E
SPESE
RISERVATEZZA
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