N-reg. 186/11 Esec. lmm.
TRIBUNALE DI LUCERA
Il G.e. dr.ssa G. Stano
- letti gli atti di procedura;
- visto il verbale di udienza del 21106/12;
- ritenuta i,opportunità di delegare un professionista per il compimento delle operazioni di
vendita;
- appiicato lart. 591 bis c.P.c.;
DISPONE
la vendita del compendio pignorato, così meglio precisato nella relazione tecnica anche
riguardo alla situazione urbanisiico-etlili zia, rrella relazione tecnica in atti a firma dell'esperto
nòminato dal1,U{ficio, nelle forme di rito (ordinarie o speciali ex art. 41 del d.lgs. n. 385/1993
nel caso di credito
DELEGA
all'uopo i1 dott. Massimo Di Ruberto, con studio in Lucera, il quale dovrà prima plocedere
all,espeiimento di vendita senza incanto e successivamente, ove ricorrano i ca-si previsti
dalt'art. 569, terzo comma, c.p.c., all'esperimento di vendita con incanto, pubhlicizzati
contestualmente, come indicato alla lett. f);
eventuali istanze di assegnazione saranno ammissibili soltanto ne1 caso in cui la vendita con
incanto non abbia luogo pà, -un"unru di offerte e dowanno essere depositate nel temine di
dieci giorni prima delia data dell'incanto (qualora questo venga disposto ricorrendo i predetti
casi di cui all'art.569, terzo comma, c'p.c.).
fondiario).
A) Preliminarmente iI professionista dovrà verificare :
-la corrispond enza ira il diritto del debitore indicato nel pignoramento e quello
risultante oagti atti (mediante I'esame della certificazione ipocatastale depositata in atti ex
art. 567 c.p.c.);
- l,esistenza di eventuali trascrizioni di domande giudiziali sull'immobile pignorato (
dando tempestiv a corrtezza al GE della loro evenfuale esistenza);
- I'adenipimento degli incombenti ex artt. 498 e 599 c.p'c" in particolare dovrà curare
I'adempimànto circa l'avviso di ricevimento ex art. 498 c'p'c'
B) Il prolessionista delegato procederà alla vendita senza incanto, indicando _il giomo, il
t,ro!6 . tìoru della vendita i"i .uaa"tti lotti che awerrà entro il termine massimo di 150 giorni
dalia comunicazione della presente ordinanza. Inoltre in caso di mancata vendita (senza incanto
o utt,-lu*o; entro 18 *"rì du1u delega ne darà comunicazione a1 G.e., restituendo il fascicolo
à,rfnrio. La data per la valutazione dille offerte dowà essere 1a stessa per i vari lotti oggetto
della procedura deiegata o de1le procedure delegate (cìascuna contenente uno o più lotti), a1 fine
di rendere utile f indicazione sulia busta conteninte I'offerta dei soli elementi di cui a1la lettera
D), n. 1, sì non solo da preservare l'anonimato dell'offerente, ma anche e soprattutto da non far
conosoere a tetzi l'esisto:za di offerte per quel determinato lotto'
vendita senza incanto deve contenere 1e seguenti indicazioni: 1)
identificazione delf immobile oggetto della vendita (Comune in cui si trova, beni e diritti
irrmobiliari che si pongono in veiàita, dati catastali, almeno tre dei suoi confini); 2) prezzo base
àLti;im*ouit", aorìleridosi della relazione del1'esperto, de1le osservazioni versate in atti dalle
B-bis) L,awiso
di
parti ex art. 173 Ars disp. att. c.p.c. e dì ogni altro elemento utiie ricavabile dagli atti di causa; 3)
al'vertimento che gli oneri tributari e le spese dell'attività del professionista che il D.M. 23
maggìo 1999 n. 313 pone a carico dell'aggiudicatario saranno comunicate tempestivamente e
dowamo essere versate dallo stesso aggiudicatario ne1 termine previsto per iI saldo del prezzo;
4) indicazione del sito intemet sul quale è stata pubblicata la relazione di stima nonché il nome e
il recapito telelonico del custode eventualmente nominato in sostituzione del debitore; 5)
precisazione del numero di lotti; 6) termine non inferiore a novanta giomr e non superiore a
centoventi entro i1 quale possono essere proposte offerte d'acquisto ex afi.571 c.p.c.; modalità
dell'offerta il luogo di presentazione delle offerte stabilito dal giudice, modalità di prestazione
del1a cauzione e ammontare della stessa; 1uogo, data e ora fissate per la deliberazione
sull'offerta e per la Eaft fia g1i offerenti; disciplina generale del1a gara tra gli offerenti; 7)
precisazione che, al momento dell'offerta, l'offerente deve dichiarare la residenza o eleggere
domicilio nel comune nel quale ha sede il tribunale e che, in mancanza, le comunicazioni
verranno fatte presso la cancelleria; 8) specificazione che tutte le attività che, ex arl. 571 e
segrenti c.p.c., devono essere compiute in cancelleria o davanti al giudice dell'esecuzione o a
cura del cancelliere o del giudice dell'esecuzione sono eseguite dal professionista delegato
presso il suo studio owero ne1 luogo indicato nell'ordinanza di delega.
C) La vendita ar,'viene nel1o stato di fatto e di dirìtto in cui i beni si trovano, con tutte le
eventualì pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, sewitu attive e passive, come risulta altresì
dalla relazione dell'esperto d'ufficio depositata in atti e pubblicata sui siti di cui infra; la vendita
è a corpo e non a misura; evenfuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo; la vendita forzata non è soggetta'alle norme
concementi la gararaia per vizi o tnaficatlza di qualità, né potrà essere revocata per alcun
motivo. Conseguentemente l'esistenza di eventuali vizi, la mancaraa di qualità o le eventuaii
difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere ivi compresi, ad esempio, quelli
urbanistici ol,rrero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi
vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente non pagate dal debitore,
conguagli gravanti sulla quota, per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e
comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o
riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
L'immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se
esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni saranno cancellate a spese e cura della
procedura; se occupato dal debitore o da terzi senza titolo, la liberazione delf immobile verrà
disposta co1 decreto di trasferimento che costituisce titolo esecutivo.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita sarà a carico dell'aggiudicatario, compreso i1
compenso a favore del professionista delegato per le cancellazioni delle formalità che gravano
sul decreto di trasferimento.
D) Dispone che per la vendita senza incanto le offerte dovranno essere presentate nel luogo
indicato dal professionista secondo 1e seguenti modalità:
1) Le offerte di acquìsto dowanno essere presentate (anche da persona diversa dall'offerente)
entro l'orario indicato dal professionista delegato sino al giomo precedente non festivo a1la data
fissata per la deliberazione sull'offerta, indicata da11o stesso professionista, in busta chiusa
indirizzala alla suddetto professionista, il quale prowederà ad amotare su1la medesima i1 nome,
previa identificazione, di chi materialmente effettua il deposito e la data in cui sarà espletata 1a
vendita. Nessuna altra indicazione - né numero o nome della procedura, né il bene per cui è
stata fatta I'offerta, né I'ora della vendita o altlo - deve essere apposta su1la busta. 11
professionista indicherà su apposito registro, da 1ui tenuto, il nome, previa identificazione, della
persona che materialmente deposita l'offerta, athibuendo sul registro a ciascuna offerta
presentata per la stessa data un numero progressivo.
2) L'offerta dowà contenere:
cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale o partita tVA, domicilio, stato
civile, recapito telefonico de1 soggetto cui andrà intestato I'immobile (non sarà possibile intestare
quale dowà anche
f immobile a soggetto diverso da que1lo che sottoscrive l'offerta),
presentarsi il giorno e nel luogo fissato per la vendita per la partecipazione all'eventuale gara; se
1'offerente è coniugato ed in regime di comunione legale dei beni, dowanno essere indicati anche
.
il
l'offerta dovrà essele sottoscritta dai
la
pi""i" a,,toizzazio,ié' àel grudice .Ptef*, l'offerta dovrà inoltre contenere ln
i1
Tribunale'
ha
sede
Eichiarazàne di residenza e I'elezione ii domiciliò nei Comune nel quale
disp. att. c'p'c');
Àurr.anru t" comunicazioni ,u.uÀo futt" all'offerente in Cancelleria (art. 174
o i dati identificativi del bene per il quale l'offerta è proposta; .
o l,indicazione a"t pr"rro-oifà.to, .ir. non potrà esìerè inferiore al prezzo minimo indicato
nell'awiso di vendita, a pena di esclusione;
tp:1:
il termine di versamento a"i ,"fa" del prczzo, nonché degli ulteriori oneri, d]Itri."
i corrispondenti dati del coniuge;
g"rit.i
se I'offerente è minorenne,
.
conseguentiallavendita,comunquenonsuperiorea.60giomilinmancanzadllndìcazloneoer
si intende che esso è di 60 giomi dalla. aggiudicazione;
*'l^l;À.pi..tu
termin"e,
aichiarazione di a,"1 pt"to visione della perizia di stima'
il deposito ài 'n u"tg'o circolare non. traslenbile
1l con l'offerta aorra
l0% del
"rrJ..".iieìruato
neira busta chiusa) pèr un importo pari al
t";#"1;;'f.:i"*rii
a."C" ià.'ir*'ii.
prezzo. o lferto a titolo di cauzione:
c.p.c.: a) le offerte pervenute oltre il
Saranno dichiarate inefiicaci ex art. 57 I . secondo comma
àft*e inferiori al valorà dell'immobiie come determinato
-;;n
termine di cui al precedente ,.
u""otpugnot" da cauzione prestata con le modalità
dall'esperto d'ufficio; O l"
indicate.
1a busta' annotando su
4) Il professionista delegato prowederà a datare, numerare e firmare
dell'awenula presentazione
un apposito registro la a"iu'aàrr" vendita. e rilasceràr ricer,.uta
de1 registro di somme e
utilizzando ," ."grrt--"t .ipr"rda le modalità certificative
ì[LiÈ
-"if;;
dell'offerta,
valori utilizzato dai notai.
"
5)L,offertapresentataèirrevocabile,salvoi.casiprevistidall'art.57l,lerzocomma,c.p.c'Ii
offirta sia superiore di un quinto al valore
in caso di mancata sua
deÌf immobile come determinaio dutt'"sperto d'ufficio, anche
il prezzo indicato
uig;o*o f".i1o'È; y;lriare'le offerte 1se nQn dovesse versare
;;;i;;il
gara
di cui al punto 6'
della
perderà la cauzione). our.rJ atLìf.r"ite il prezzo piir a.lto a sezuito
determinato'
come
p"tl J tup"tàt" al valore-<lell'immobile
eualora sia presentata un^ *f.l-t'ìù"
vi è il dissenso del creditore
ma inferiore al predeuo ffi;;^i;:é;;;-r"rià u."oltu se non
offerenti,
iu gàirnon possa aver l*;g,- pe: mancatrza di adesioni degli
procedente. Nel caso in
comma
secondo
"ul
rJo ," l"o.runo le ,;cidizioni di cui al1'art. 572,
i;;;;;iì;;"t à "rr"." di.poiti
creditore
quinto) e r'Ùrzo comma (il consenso del
t oflerta di valore superiore al predetto
il"*ilà aì1l"ir".t. inieriore a[ suddetto quintol c p c ln caso negativo si
u*j o "ÀÉi"ai"uio uil,"ni.à- oril.""tà i" *i
;;:::àH t""ifi
procederà all'incanto ai sensi dell'art. 576 c.p'c'
forme prescritte
6) In caso di aggiudicazione liofferente è tenuto al versamento del saldo nelle indicazione del
dì *{?u13
dal professionista e net teÀine indicato in offerta, owero, in caso
stesso termrne
60 eiomi 6alla aggiudicazìone, detratto I'acconto versato. Nel1o
nella misura
spese
"ntro
puÀutn"nto degti onen fiscali e delle
do,"rà essere effettuato
", rjulÈira-iJ.i;;.
.uso ai inadempimento, l'aggiudicazione sarà
che sarà indicata a"p"
e llaggiudicatario peiàerà le somme versate a titolo di cauzione'
più alta' 11 bene verrà
7) In caso di più otl'erte va-liJà, r, p...aia a gara. sulla base dell'offerta
pYlX^Tl:l::
definitivamente uggiuai"uto-aii-rl'à.ff.tt'"t i1 rilancio più alto
11,
consloerazrulrs
prese
ln
indicato in sede ai gara dal professionista delegato). Non verranno
superiore di
fosse
offerto
offerte pervenute dopo 1a conciusione della gara, 1.s'"'pure se il prezzo
oltre
-^"ìì un quinto a quello di aggiudicazione'
punto 5)'
piài"r.iorirà."dig".à"r1Àale relativo alle suddette operazioni di vendita di cui al
i""i;"i
iil;ifiÈ;ii
,.*;i;
i;
tp*
presenziare alla vendita
E) E' fatto onere alle parti ed ai creditori iscritti non intervenuti di
per eventuali osservazioni in
senza incanto, la cui data t"ra i".. p,Utflca nelle forme di legge'
ordine all'offerta.
disponà la vendita
F) In caso di esito negativo del1a vendita senza incanto, il professionista
per ìa vendita senza incanto'
con incanto in una data successiuo di due settimane a quella fisìata
incanto e senza un nuovo avviso d'asta
senza eflèttuare ,nu nuoui pìùttìcia aela vendita con
art' 576 -ss' c'p'c per la
(sul punto, v. lettera H). Dovrà altenersi a quanto prescritto dagli
base del già espletatò tentativo di vendita senza
fissazione delt,incanto,
"il";t";;;;r;"
I
incanto, con determinazione deil'ammontare minimo dell'aumento da apportarsi alle offerte. Nel
caso in cui f incanto vada deserto e decida di fissare un nuovo prezzo inferiore di un quarto a
quello precedente o\ryero fisserà nuove condizioni di vendita, i1 professionista assegnerà un
tèrminj non inferiore a sessanta giomi e non superiore a novanta entro i1 quale potranno essere
effettuate offerte ex art. 571 c.p.c. per una nuova v"ndita senza incanto alla quale, se non andrà a
buon fine, seguirà, allo stesio pìezzo ribassato, una nuova vendita con incanto ne1le due
settimane succéssive. Di ciascun riuovo esperimento di vendita e del nuovo prezzo determinato il
professionista darà comunicazione al G.e. Prol'vederà inoltre sull'istanza di assegnazione ex artt'
c.p.c.
587,590,591
É-a urUro àeil'obbligo di prestare cauzione pari ad un decimo del prezzo base d'asta ed il
termine entro cui tale ammontare deve essere versato dagli offerenti'
Darà altresì awiso che il saido del ptezzo e le somme relative all'aggiudicazione dowanno
essere versate entro 60 giomi da11a data dell' aggiudicazione (prowisoria) stessa'
Prol'vederà inoltre sulle offerte dopo l'incanto ai sensi dell'art' 584 c'p c'
incanto
F-bis) L,awiso di vendita con incanto dovrà inoltre contenere giomo, luogo e ora delf
e le ulteriori indicazioni contenute nella lettera B-bis) che precede'
G) In entrambi gli awisi dowà comunque
t, ) ^-L:
- indicata 1a déstinazione urbanistica del terreno risultante dal certificato di destinazione1e
,rrU-i.ti"u di cui all,articolo 30 dei testo unico di cui al D.P.R. 6 grugno 2O0_i,n 380,nonché
legge 28 febbraio
notizie di cui all'articolo 46 dei citato testo unico e di cui all'articolo 40 de11a
tali
notizie, tale da
di
insufficienza
di
e successiv" mìaifi"urionl; in caso
iòt,,
di cui all'art'
owero
".47,1e nullità di cui all'articolo 46, comma 1 del citato testo unico,
determinare
2 del1a citata legge 28 febbraio 1g85, n. 47, ne va fatta menzione ne11',au/iso con
;ò,
delle disposizioni di
che l,aggiudicatJrio p-ot u,,i"ot endone i preiupposti, awalersi
ai;"rt. 46, cotiiaS ael citajto testo unico e di cui all'art. 40, comma 6 della citata legge 28
".i
febbraio 1985, t. 47;
- indicata l'esistenza della certificazione energetica ex afi.6, comma 3 d lgs' n' 19212005'è
in caso di sua inesistenza - se
come modificato dall'art. 2 a. fgr. ,. :f f lZO06, oiero indicato spese necessarie
e
nossibile ortenerla in consideriione dello staio dell'immobile quali siano le
per I'adeguamento del bene alla disciplina su1 risparmio.energetico;
'---.p""ifi"uto che l,elaborato pe;itale sarà- disponibile per la consultazione, unitamente
alla oidinanza di delega ed all'alryiso di vendita, sul sito internet
essere:
;;;"
u*J.*u
H)Perquantononspeciflcamentedispostodallapresentedelegainleiazionealleoperazioni
di
-- vendita si rinvia alle norme processuaii.
data contestuale
lj »"fla n"raita senza in"ànio " a*U'"ventuale vendita con incanto sarà
490 e 570 cp'c'
artt.
ouÉb["u notizia nel rispetto delle previsioni e dei termini di cui agli
nonché a1l'art. 173 quater disp att. c.p'c. mediante:
i dati
Ài pi;i.ssionista, dell'awiso di vendita contenente tuttilettere
a) redazione,
precedenti
po.ron6 interessare it p.,Utii"o'"a in particoiare le _prescrizioni di cui alie
la data e
indicare
"h. É-ti+ cl, D), F) e r-riò;
redigàre l'awiso di vendita bisognerà
Éj,
offerteiella vendita senza incanto, nonché la data e l'ora
l,ora della deliberazione J"iie".r
con incanto;
dell'asta
- dell'eventuale venditaaiì*aitu
giomi consecutivi
a"n,uwiso
1rrÉuuo aa professionista) per tle
b) aifrsriorr"
nell,albo del Tribunale (omettendo f indicàzione delle generalità dei debitore);
,.*à
--
c)pubblicazione(rerestratto)sulquotidiano,.LzGazzettadelMezzogiorno',.inserto
fax 0883/347937)
G^zzettaAffari - (Publikompass r.p,"., iit. di Barletta tet. 0883/531313-03
per la presentazio-ne de1le offerte
per una volta, ulm"ro qrar-là"irq-uà gro", prima del termine
plocedura,
o deila data del1,incanto, di un àoiulo inìicante solamente gli estremi della
prezzo base,_iI_professionista
l,ubicazione dell,immobile Quogo,via e civico),la tipologia, i
ex artt' 57t e 572 o pet
delegato, il giorno, l'ora eà l"tuogo per l'esame delle offerte
dati;
fiir,"loto, riniiando'ai siti intemet di éùìnfra per I'acquisizione di maggiori comune in cui si
ne1
di
vendita
d) l,affissione ai n. zo manirerti -r.uÉ *ingrranti l'awiso
tr"rl |m*otile (omettendo l,indicazione deile generalità de1 debitore);per la presentazione de1le
prima del termine
e) pubblicazione, ul-.rJ;;;;il;i;Grioirl
offerte o della data delf incanto, dell'arviso di vendita, dell'ordinanza di vendita e della relazione
del1'esperto (corredata delle fotografie allegate), ed almeno fino aila data ultima fissata per la
presentazione delle offerte, sul portale rwvtv.asteinrmobili.it, e sul sito
rvww.tribunaledilucera,corn rvrvw.vendite-giudiziarie.net
e su eventuali siti
particolarmente specializzati , anche per tipologie di beni ( alberghi, opifici....) previa
autorizzazione del GE (indicando iI nome del custode (se diverso da1 debitore) ed il suo
recapito telefonico; omettendo l'indicazione delle generalità del debitore), inviandoli:
- via fax alla linea: 039 3309896
- via posta elettronica alf indirizzo: [email protected]
- a mezzo posta o corriere espresso da spedire a: Planet Com s.p.a., via Parco 47 20046
Biassono (Mi), Tel. 039 5961 1 1 ;
il creditore prqcedenlB- owers_l]-ssgle. diverso dal debitore, ppI{edgtà 4!4Ffi. signe
sul muro estemo dell'immobile in vendita pirl visibile ai terzi owero, ove trattasi di immobile
l)
s@fifiTfiuncomplessoresidenziale,al1,ingressode11o
stesso condominio, supercondominio owero dello stesso complesso, di un cartello
pubblicitario così composto: dicitura "Vendesi", con l'indicazione dell'indirizzo e
de1le
caratteristiche dell'immobile posto in vendita (numero vani, servizi ecc.) e con l'indicazione de1
solo recapito telefonico del custode, omettendo qualsiasi riferimento alla procedura esecutiva, al
prezzo minimo, alle generalità de1 debitore). Qualora i'immobile pignorato sia un terreno i1
suddetto cartello pubblicitario verrà affisso al cancello d'ingresso delio stesso o sulla recinzione
ovvero, se mancanti, su di un palo appositamente collocato. Tale adempimento dovrà es§ere
dimostrato mediante il deposito di riproduzioni fotografiche. Gli adempimenti pubblicitari
dalla lett. a) alla lett. f) sono a carico del professionista delegato che preleverà dal fondo
spese le somme necessarie. Il professionista delegato prowederà anche a comunicare l'esito
dell,esperimento di vendita senza incanto e con incanto alla suddetta società che si occupa
della pubblicità on line.
L) Dispone che nell'awiso di vendita si informi dell'esistenza di apposita convenzione per .la
concessio-ne di mutui ipotecari per un importo fino ad un massimo del 70-80% del valore
dell'immobile a tassi e còndizioni economiche prestabiliti, facendo presente che il relativo elenco
di banche è disponibile presso il professionista delegato.
professionista delegato a depositare ._ le somme . versate
dalll-aggiudicatario presso un istituto di credito a sua scelta e ad effettuarc il pagamento in favore
fot) Autorizza inoltre il
dei creditori una volta reso esecutivo i1 progetto di distribuzione (v. infra).
prefissato è causa di improseguibilità della procedura che verrà dichiarata dal G.e. a
ieguito di sollecita segnalazione da parte del professionista. I1 professìonista _ delegato
ri1àscerà al creditore ricèwta de1l'awenuto versamento di tali anticipazioni, lasciando traccia
scritta agli atti di tale versamento. Verserà i1 ricavato deila vendita e qualunque altra somma
ricerutaiell'espietamento della delega (ad es. canoni di locazione delf immobile pignorato) su
un libretto di àeposito intestato alli procedura esecutiva (C.F. del Tribunale) con delega ad
operare da parte dìllo stesso professionista delegato presso i1 cui studio viene eletto domicilio per
tutte le comunicazioni relative
o) Ritenuto
S"!"-t-
a1
suddetto libretto.
che 1a sostituzione de1 custode non sembri avere utilità,
99E&MÀE- rg$odia in
gg e 1o attoizza a continuare ad abitare o occupat6 peì-finaliià-iIi6?fiift
iffioUiGi66fito
(qualora 1o abiti o 1o occupi), a condizione che consenta dopo l'esecuzione
delle pubbiicltà relative alla vendita la visita àelf immobile medesimo da parte dei potenziali
acquiànti in giomi prestabiliti da comunicare tempestivamente a1 professionista delegato per 1a
vendita;
ar.viia il debitore che in mancanza di tale adempimento e di que1li di cui agli artt. 560 e 593
.J//l
c.p.c. vefià sostituito con altro custode e sarà revocata l'attoizzazione dr cui sopra.
P) Il professionista inolhe:
prowederà ad acquisire certificato
.informazione
^a)
dello stato civile de1l'aggiudicatario, qualora tale
non risulti dagli atti, al fine di ìndicare nel decreto dì-trasferimento l,eventua1e
regime di comunione legale tra_coniugi, nonché certif'@-di4ralfuion9 q
a ex art. 6
c.3 d-lgsvo 1.92105, che sarà 4cligsto_gl
già nominato, qualora nonìiliiiffiilegato alla
relazione peritale;
b) prowederà ad aggiornare le visure presso la conservatoria dei RR. II. di Luoera per
verificare l'esistenza di eventuali iscrizioni e trascrizioni pregiudizievoli riguardanti uno dégii
immobili
i deve essere disposta
la cancellazione con il decreto di trasferimento ai sensi dell,art. 58d;p;;
c) entro 15 giorni dal versamento del saldo del prezzo e de1le spese di hasferimento
predisporrà bozza del decreto di trasferimento da trasmettere in Cancelleàa, cui - se si tratta di
terreni - allegherà il certificato di destinazione wbanistica aggiomato, ove ricorrano le condizioni
di cui all'art. 30, comma 2 del D.P.R. 380/01 (e se l'uffrcio pubblico tarderà nel rilascio del
certificato il professionista si riserverà di depositarlo in Cancelleria successivamente), corredato
dell'awiso di vendita, del verbale delle operazioni e della prova della pubblicità effettuata. In
caso di mancato versamento del saldo del prezzo e/o delle spese di trasferimento ne darà
tempestiva comunicazione al G.e.;
d) entro 30 giomi dal deposito del decreto di trasferimento sottoscritto dal G.e., prorvederà al
deposito de1lo stesso presso l'Agenzia delle Entrate per la registrazione ed entro 20 giorni dalla
comunicazione di applicazione del tributo prowederà a1 pagamento ed agli ulteriori adernpimenti
di cui all'art. 591 bis, secondo comma, n. 11); all'uopo preleverà le somme dal libretto a lui
intestato, con indicazione sussidiaria della procedura, per il pagamento delle imposte, la voltura e
la trascrizione del decreto di trasferimento (spese a carico de11'aggiudicatario), nonché per la
cancellazione delle iscrizioni ipotecarie e delle trascrizionì dei pignoramenti (spese vive a carico
della procedura esecutiva e compensi del delegato a carico de11'aggiudicatario), restituendo
a1l 'aggiudicatario l'eventuale differenza tra quanto versato pff spese e quanto effettivamente
pagato;
e) prowederà altresì a comunicare al debitore e all'aggiudicatario l'ar.venuta emissione de1
decreto di kasferimento;
f) entro 15 giomi da1 versamento del saldo del prezzo e delie spese per il trasferimento
inviterà i creditori a depositare le note riepilogative dei rispettivi crediti entro i successivi 30
liu,
pignoruti
g1orn1;
g) entro 30 giomi dalla scadenza del termine assegnato ai creditori di cui al punto e)
predisporrà il progetto di distribuzione, procedendo dapprima all'indicazione per ciascun
creditore dell'importo del suo credito (liquidazione crediti), poi assegnando i1 ricavato al
creditore o ai creditori nell'osservanza di quanto previsto dagli artt. 596 e 510 c.p.c.
(assegnazione somme) ed infine indicando il credito o i crediti incapienti totalmente o
parzialmente (dichiarazione di incapienza). Ne invierà copia ai creditori (procedente ed
intervenuti) ed a1 debitore a mezzo di raccomandata con cartolina di ricevimento, fissando una
data per l'audizione delle parti presso un luogo da lui indicato e concedendo alkesì un termine
alle parti fino a dieci giomì prima del1'audizione per 1a presentazione di eventuali osservazioni.
Se non vi saranno osservazioni, o risulterà comunque l'accordo fra tutte le parti, comunicherà il
progetto al G.e. unitamente alle note di precisazione dei crediti depositate dai creditori, il quale
fisserà udienza per l'audizione delle parti all'esito della quale dichiarerà esecutivo il progetto ed
ordinerà allo stesso professionista di prowedere al pagarnento de1le singole quote. Qualora
vsngano presentate osservazioni il professionista, ove 1o reputi opportuno, dowà apportarvi 1e
modifiche necessarie e procedere alla nuova comunicazione alle parti, fissando una nuova
audizione e assegnando il nuovo termine per le osservazioni nei dieci giomi precedenti. All'esito
della seconda audizione confermerà il progetto (eventualmente) modificato, comunicandolo a1
G.e. unitamente a1le relative ragioni owero vi apporterà le ulteriori modifiche ritenute necessarie
a seguito deile eventuali nuove osservazioni e trasmetterà il nuovo progetto al G.e., ii quale in
entrambi i casi fisserà udienza per l'audizione delle parti. Il professionista, in presenza di nuove
osservazioni delle parti, potrà anche redigere due o più versioni del progetto di distribuzione da
sottoporre
a1
G,e.;
()
,l
-><
h) depositerà f istanza di liquidazione del suo compenso, con la documentazione da
allegarsi, unitamente a1 deposito del progetto di distribuzione. Prowederà inoltre ad estinguere ì1
libretto o il conto corrente bancario acceso prima della presentazione del progetto di
distribuzione, in modo da comprendere in quest'ultimo g1i eventuali interessi maturati sul libretto
o su1 conto.
Q) In caso di credito fondiario, dispone che a nonna dell'art. 41, co. 4 del d.lgs. n. 385/1993
l'aggiudicatario, che non intenda al,rralersi della facoltà di subentrare nell'eventuale contratto di
finanziamento stipulato dal debitore espropriato, versi entro 60 giorni da1l' aggiudicazione
prowisoria direttamente a1la banca (o al professionista delegato nel caso dt incertezza
sull'ammontare del credito per mancata comunicazione dello stesso da parte delf istituto di
credito) la parte del prezzo corrispondente al complessivo credito, con gli effetti di cui all'art.
587 c.p.c. per i1 caso di mancato versamento nel termine stabilito (dedotte preventivamente le
spese e le competenze di procedura dolute al professionista, previa liquidazione delle stesse da
parte del G.e.); rammenta inolke che ai sensi dell'art. 41, co. 5 dello stesso decreto
l'aggiudicatario può subenrare, setza autoizzaàone de1 G.e., nel contratto di finanziamento
stipulato dal debitore espropriato, assumendosi gli obblighi relativi, purchè entro quindici gìomi
dal decreto previsto dal1'art. 574 c.p.c. owero dalla data dell'aggiudicazione paghi le rate
scadute, gli accessori e le spese. Qualora il prezzo di aggiudicazione sia inferiore all'ammontare
de1 credito fondiario, i1 professionista delegato prowederà a far versare dall'aggiudicatario (o a
trattenere) un importo forfettario pari al 15% del prezzo per af&ontare le spese in prededuzione
che non siano state sostenute dal creditore fondiario (l'eventuale differenza rimanente dopo it
soddisfacimento di tali spese verrà corrisposta a1 creditore fondiario).
creditore fondiario comunichi tempestivamente al .professionista
Dispone inoltre che
delegato tutte le informazioni da questi richieste e, in particolare, l'ammontare del residuo de1
credito, l'eventuale cessione dello itesso (con relativa pubblicazione sulla G.U. come per legge),
il tasso applicato e I'ammontare dello stesso nonché il residuo del capitale da.accollarsi..
euaioià prezzo di aggiudicazìone sia superiore all'arnmontare del credito fondiario,e
l'agludicatario deve versari- al professionista 1à differenza tra il prezzo di aggiudjcazione
quan'to versato alf istituto di credito, secondo quanto previsto nella lettera D) n. 6) th9 precede
àche per quei che conceme il versamento di oneri e accessori nonchè la deduzione de1l'acconto
ivi previsto.
R) Applicato l, axt. 4gg, quinto comma c.p.c. fissa l'udienza dei ............ per la comparizione
airrai.ut-i sé del debitore e'dei creditori iniervenuti (ex art.499, primo comma c.p'c.) privi di
titolo esecutivo per i prowedimenti di cui al sesto comma del1o stesso articolo.
il
il
s) La presente ordinanza deve essere notificata a cwa del creditore diligente ai creditori di cui
all'art. 498 c.p.c. che non sono comparsi.
presente ordinanza al professionista delegato, che ne
tr
ia a mezzo raccomandata con cartolina di ricevimento al debitore ed ai creditori
"oo
canceileria.
"r#"tt"ià
lprocedente ed^ intervenuti.l presso ii domicilio che sarà fomito dalla
,
T) Dispone la comunicazione della
I
U
n professionista delegato comunicherà ai creditori la data
e
l'ora della vendita entro i 20
giomi precedenti la data della stessa.
V) Il professionista delegato ritirerà dalla Cancelleria il fascicolo d'ufficio per estrame copia
e