Nucleo Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
„Roma Litorale‰
REGOLAMENTO
2014
Data: 20-12-2013
Nucleo Protezione Civile
Associazione Nazionale Carabinieri
“Roma Litorale”
1.
ADERENTI ......................................................................................................................................................... 3
2.
REQUISITI GENERALI ............................................................................................................................... 3
3.
REQUISITI FISICI.......................................................................................................................................... 3
3.bis ESCLUSIVITA', INCOMPATIBILITA' E CONFLITTO DI INTERESSI DEGLI ADERENTI …………..3
4.
UNIFORME ........................................................................................................................................................ 3
5.
TESSERA DI RICONOSCIMENTO........................................................................................................ 4
6.
QUALIFICHE PER ATTIVITA' OPERATIVA……………………………………………………………….5
7.
VEICOLI, MATERIALE E STRUTTURE ……………………………………………………………………6
8.
CORSI ……………………………………………………………………………………………………………..6
9.
NORME PER IL SERVIZIO ……………………………………………………………………………………6
10.
NORME DI COMPORTAMENTO …………………………………………………………………………….7
11.
CONFERIMENTI IN COMODATO D'USO …………………………………………………………………..7
12.
NORMA DI RINVIO …………………………………………………………………………………………….7
ALLEGATO "A": CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLA UNIFORME DI PROTEZIONE CIVILE .....................8
ALLEGATO "B": Circolare Eplicativa sull'Utilizzo dei Segni Distintivi dell'Uniforme di Protezione Civile .………..9
STATUTO ………………………………………………………………………………………………………………11
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1. Aderenti
Per poter aderire al Nucleo di Protezione Civile Ass. Naz. Carabinieri "ROMA LITORALE" occorre:
a Essere in possesso dei requisiti richiesti indicati al successivo Art. 2;
b Presentare domanda di ammissione al Comitato Esecutivo che valuterà e verificherà, a suo insindacabile giudizio,
l'idoneità dell'aspirante;
c Sottoscrivere il presente Regolamento e lo Statuto allegato;
d Versare la quota sociale come previsto dallo Statuto all’Art.4 comma b e Art.18.
2. Requisiti generali
I requisiti generali richiesti per l’ammissione nel Nucleo sono quelli di seguito riportati:
a Essere regolarmente iscritti all'Associazione Nazionale Carabinieri presso una qualunque sezione dell'Associazione
stessa ed essere in regola con il pagamento del bollino annuale.
b Possedere indubbie qualità morali;
c Non aver subito condanne, ne’ essere soggetto a procedimenti penali;
d Per assolvere a servizi di tipo operativo possedere i requisiti fisici indicati al successivo Art.3.
3. Requisiti fisici
Premesso che l’attività di Protezione Civile, oltre ad una sana e robusta costituzione fisica ed una piena integrità
psichica, richiede che le particolari condizioni di servizio non possano assumere un ruolo di concausa, occasionando
un’evoluzione peggiorativa di eventuali patologie delle quali il soggetto potrebbe essere portatore;
Vista la vigente normative applicabile in materia di tutela della salute e sicurezza ed in particolare il D.L.626/94;
Evidenziato che il personale operativo può essere soggetto ad esposizione anche prolungata a forti stress di natura
psico-fisica ed in condizioni ambientali particolarmente gravose (meteo avverso e strutture logistiche limitate), quali ad
esempio quelle caratteristiche delle emergenze e maxi-emergenze connesse a calamità naturali (terremoti, inondazioni)
o disastri di origine antropica (crolli, incendi, incidenti industriali, etc.);
Considerata la diretta e personale responsabilità del Presidente in ordine alla salvaguardia della sicurezza e della salute
dei membri del Nucleo;
Ai fini dell’inserimento nei ruoli del Nucleo per i quali le attività operative di assistenza richiedono che il soccorritore
sia nella oggettiva condizione di sopportare lo sforzo fisico e lo stress psichico propri degli scenari descritti, senza
correre il rischio di esporre al pericolo gli stessi destinatari dell’aiuto, i suoi colleghi o se stesso;
è previsto che:
a L’operatore sia in possesso di una sana e robusta costituzione fisica ed una piena integrità psichica idonea
all’espletamento di servizi di Protezione Civile, dimostrabile con certificato di idoneità prescritto dalle vigenti norme
sanitarie e con validità annuale.
b Le particolari condizioni di servizio non possano assumere un ruolo di concausa, occasionando un’evoluzione
peggiorativa di eventuali patologie delle quali il soggetto potrebbe essere portatore.
c Potranno essere richieste verifiche periodiche atte ad accertare la presenza delle condizioni di salute previste.
d Il Comitato Esecutivo, in fase di ammissione e in qualsiasi momento, potrà richiedere una certificazione medico
legale attestante le effettive condizioni di salute e la conseguente idoneità al servizio operativo.
e Ove vi fosse motivo di ritenere che le condizioni psico-fisiche dell’operatore siano pregiudicate o comunque non
offrano oggettive garanzie per la sicurezza generale, l’operatore potrà essere temporaneamente sollevato dai servizi
operativi sino al ristabilimento del previsto stato di salute che, se del caso, dovrà essere attestato mediante apposita
certificazione medico legale.
a
3.bis Esclusività, incompatibilità e conflitto di interesse degli aderenti
Gli Aderenti prestano servizio per l’Organizzazione in via esclusiva. La qualità di Socio dell’Organizzazione è
incompatibile con l’appartenenza ad altre organizzazioni od Enti di volontariato e/o di Protezione Civile, salvo i casi
previsti dalle norme dell’Organizzazione.
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b
c
d
e
f
g
h
All’atto dell’accoglimento della domanda di ammissione da parte del Comitato Esecutivo l’Aderente nuovo iscritto
si impegna in via esclusiva verso l’Organizzazione. Con l’ammissione all’Organizzazione ciascun Aderente dichiara
in forma scritta l’insussistenza di condizioni di incompatibilità e/o conflitti di interessi. In caso esistano condizioni
di incompatibilità e/o di conflitto di interesse l’Aderente deve farne esplicita e dettagliata menzione impegnandosi
ad eliminare le situazioni dichiarate entro il termine massimo di giorni 15 dalla data di ammissione onde garantire
l’esclusività a favore dell’Organizzazione, pena la decadenza dalla qualità di Socio; l’Aderente dichiara altresì di
voler liberamente optare in via definitiva per il rapporto esclusivo con l’Organizzazione.
Gli Aderenti già effettivi all’Organizzazione che si trovino o si vengano a trovare nel futuro in condizioni di
incompatibilità e/o di conflitto di interesse debbono darne immediata comunicazione scritta al Presidente. Essi
debbono anche provvedere ad eliminare la causa di incompatibilità o conflitto entro e non oltre 15 giorni
dall’insorgenza dell’incompatibilità o conflitto pena la loro decadenza.
L’Aderente incompatibile od in conflitto d’interesse ha facoltà di domandare in deroga e con forma scritta una
singola autorizzazione, anche di durata indeterminata, a svolgere attività di volontariato presso un’altra
organizzazione purché l’attività presso l’altra organizzazione non pregiudichi in alcun modo gli impegni di servizio
assunti con il Nucleo “Roma Litorale”. Tale domanda, da inviarsi al Comitato Esecutivo per il tramite del
Presidente, va presentata preventivamente alla richiesta di adesione presso l’altra organizzazione per la quale
insorgerebbe l’incompatibilità od il conflitto e comunque non oltre i 15 giorni successivi alla stessa adesione, pena
la decadenza dalla qualità di Socio. L’interessato dovrà motivare le ragioni di tale domanda in deroga impegnandosi
al contempo a garantire all’Organizzazione la priorità e preferenza di scelta in occasione di impegni istituzionali che
siano concomitanti con attività istituzionali dell’altra organizzazione di cui fa parte o presso cui intende aderire.
L’Aderente autorizzato in deroga che non rispetti l’impegno di preferenza e priorità contratto è dichiarato decaduto
dalla qualità di Socio nel più breve tempo possibile.
Le autorizzazioni in deroga, i provvedimenti, le valutazioni ed ogni altra decisione in materia di incompatibilità e di
conflitto di interesse sono di esclusiva competenza del Comitato Esecutivo che decide nelle sue forme ordinarie. La
vigilanza sul rispetto delle presenti disposizioni spetta alla Commissione Disciplinare.
Le disposizioni del presente articolo non si applicano a quelle attività svolte nelle forme di lavoro dipendente e
regolarmente contrattualizzato, per ordine od al servizio dell’Autorità Militare, di Pubblica Sicurezza od altra
Autorità dello Stato quale appartenente, anche se in richiamo temporaneo, alle Forze Armate, alle Forze di Polizia
od a Corpi Armati e non armati dello Stato. Gli Aderenti interessati debbono comunque preventivamente dichiarare
in forma scritta le appartenenze presso le predette Amministrazioni.
L’Organizzazione ha facoltà di predisporre adeguata modulistica da distribuire ai Soci onde meglio standardizzare le
procedure amministrative relative all’ambito del presente articolo.
4. Uniforme
a Durante i servizi comandati si indosserà l'uniforme prevista che verrà preventivamente indicata dai responsabili in
relazione al tipo di attività operativa da svolgere, il volontario del servizio sanitario non deve indossare il cinturone.
b Non sono consentite personalizzazioni, né l'utilizzo di capi od accessori non preventivamente autorizzati.
c L’uniforme, gli stemmi e i distintivi sono quelli indicati dalla Presidenza Nazionale (Vedi allegati A e B)
d E' vietato vestire l'uniforme al di fuori delle cerimonie ufficiali o del servizio.
e L’acquisto dell’uniforme è a cura e spese dell’operatore che si impegna a provvedersene, mediante canali
istituzionali, entro 30gg dalla data di nomina ad Operatore Effettivo.
f Il capo squadra o responsabile di turno è tenuto a controllare e a far rispettare i punti suddetti, facendone riferimento
al proprio coordinatore.
g Ogni utilizzo improprio comporterà l'immediata sospensione ed il deferimento alla Commissione Disciplinare.
5. Tessera di riconoscimento
a Tutti i membri del Nucleo che svolgono comprovata ed effettiva attività operativa saranno dotati di una tessera di
riconoscimento riportante la fotografia, i dati anagrafici ed il numero di matricola.
b La tessera di riconoscimento è strettamente personale e non può essere riprodotta, né consegnata o ceduta a terzi.
c La tessera di riconoscimento è di proprietà del Nucleo e deve essere restituita tempestivamente se richiesta dal
Presidente.
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d In caso di smarrimento o furto della Tessera di riconoscimento, dovrà essere sporta immediata denuncia alle autorità
competenti di cui si dovrà consegnare immediatamente copia al Comitato Esecutivo.
e E' vietato utilizzare tale documento per qualificarsi al di fuori del servizio.
f Ogni utilizzo improprio comporterà l'immediata sospensione e il deferimento alla Commissione Disciplinare.
g Per casi di particolare gravità il Nucleo procederà per le vie legali a carico dei trasgressori, segnalando all’Autorità
Giudiziaria eventuali comportamenti aventi rilevanza penale.
6. Qualifiche per attività operativa
Il Nucleo di Protezione Civile Ass. Naz. Carabinieri "ROMA LITORALE", oltre alle figure richiamate nello Statuto, si
avvale delle seguenti funzioni che individuano le figure responsabili per l’attività gestionale ed operativa:
a
b
c
d
Commissione Disciplinare Permanente *
Responsabile Operativo
Coordinatore di Settore o di Unità Operativa
Capo squadra (viene nominato dal Responsabile Operativo, o da chi ne fa le veci, mediante l’emissione dell’ordine di
servizio.)
e Operatore Effettivo **
f Operatore Aspirante ***
L'accesso a tali qualifiche avviene per designazione da parte del Comitato Esecutivo in funzione dell'esperienza, la
dedizione e la capacità dimostrate.
Tutte le figure indicate hanno lo scopo di rendere maggiormente organizzata ed efficace l’attività operativa.
Non costituiscono in alcun modo uno schema gerarchico, ma esclusivamente funzionale.
Possono essere revocate se le condizioni lo richiedono.
I Coordinatori possono suddividere le Unità in sottogruppi e nominare i relativi referenti interni con il compito di
coadiutori.
(* nota 1)
La Commissione Disciplinare è composta da tre operatori nominati dal Comitato Esecutivo e resterà in carica per lo
stesso periodo del Comitato.
(** nota 2)
L’operatore effettivo ha l’obbligo di effettuare i servizi così come emanati dagli organi superiori. L’operato di ogni
volontario sarà valutato dal Comitato Esecutivo alla fine di ogni anno. Tale giudizio consisterà nella valutazione dei
seguenti punti:
1) Numero dei servizi svolti nell’arco dell’anno solare;
2) Partecipazione ai corsi obbligatori previsti per i volontari;
3) Capacità attitudinali all’espletamento dei servizi d’istituto;
4) Disciplina tenuta durante lo svolgimento dei servizi e non;
5) Violazioni alle norme statutarie;
6) Attività svolte presso altre organizzazioni;
7) Mantenimento dei requisiti fisici idonei all’espletamento dei servizi;
8) Attaccamento al Nucleo.
Dopo aver attentamente valutato quanto sopra, ad insindacabile giudizio, il Comitato Esecutivo potrà rimuovere il
volontario dalle attività operative e/o non rinnovare l’iscrizione al Nucleo.
(*** nota 3)
Salvo casi particolari l’aspirante potrà assumere lo status di operatore dopo 6 mesi dalla presentazione della domanda di
ammissione e dietro parere positivo del Comitato Esecutivo
Tale fase è ritenuta necessaria per poter valutare le effettive caratteristiche psico-attitudinali della persona e per poter
impartire le nozioni di base che consentano il corretto svolgimento delle attività d’istituto.
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Durante il periodo di prova l’aspirante:
- Parteciperà alle sessioni di formazione teorica e pratica che si articoleranno mediante seminari, attività pratiche ed
affiancamento ad operatori in servizio.
- In caso di presenza in servizio dovrà indossare abiti civili scuri e calzature idonee (no scarpe da ginnastica chiare,
no tacchi, no sandali o scarpe aperte) e quale elemento di riconoscimento verrà dotato di un fratino.
- Nel periodo di prova dovrà effettuare almeno due servizi al mese; se ciò non avviene, il periodo sarà prolungato
ulteriormente.
Al termine del periodo di prova di 6 mesi, se ritenuto idoneo, la domanda di ammissione verrà definitivamente accolta
con conseguente acquisizione del ruolo di Operatore Effettivo.
A seguito del conferimento l’Operatore provvederà a dotarsi dell’uniforme regolamentare entro 30gg dalla data di
nomina.
7. Veicoli, materiale e strutture
a I veicoli, materiali e strutture saranno utilizzati esclusivamente per il raggiungimento degli obbiettivi caratteristici di
ciascuna attività operativa e dovranno essere gestiti con cura e con attenzione.
b Al termine di ciascun servizio sarà cura degli operatori di lasciare i veicoli utilizzati in condizioni di decoro, avendo
cura di smaltire eventuali rifiuti presenti all’interno.
c I veicoli dovranno essere condotti nell'assoluto rispetto del Codice della Strada.
d Il conducente risponderà in solido di eventuali sanzioni che dovessero essere notificate a causa della mancata
osservanza delle norme di circolazione stradale.
e In base al precedente comma, al fine di individuare con certezza il conducente, all’atto del ritiro degli autoveicoli
l’autista designato provvederà a riportare i propri dati sull’apposito registro ed indicherà il kilometraggio in uscita ed
in entrata. Annoterà eventuali anomalie riscontrate sul mezzo preso in consegna.
f In caso di cambio alla guida il conducente annoterà orario e nome del nuovo autista, che provvederà a controfirmare
il registro assumendosi così la responsabilità per il tempo durante il quale ha condotto l’automezzo.
g Salvo casi particolari e dietro espressa autorizzazione, non è ammesso condurre sui mezzi persone non appartenenti al
Nucleo.
h Agli Aspiranti Operatori è vietato condurre i mezzi di servizio.
i I mezzi di servizio non devono assolutamente essere utilizzati per motivi personali, ma solo per i servizi autorizzati.
j Le chiavi dei mezzi, al termine di ciascun servizio, devono essere riposte negli appositi locali.
k Tutti gli Operatori sono obbligati ad osservare i suddetti comma, pena il deferimento alla Commissione Disciplinare.
8. Corsi
a Al fine di rendere maggiormente professionale ed incisiva l'attività degli operatori, verranno attivati corsi di
formazione periodici dei quali sarà data preventiva notizia a tutti gli interessati.
b Tutti gli Operatori impiegati in attività operative, potranno essere oggetto di test periodici finalizzati all’accertamento
del livello di performance ed al mantenimento degli standard minimi richiesti per le singole discipline, su richiesta del
Comitato Esecutivo.
9. Norme per il servizio
a Indossare l'uniforme prevista, indicata di volta in volta dal Coordinatore, avendo cura che la stessa sia pulita ed in
ordine.
b Avere un aspetto curato e decoroso tale da poter vestire l'uniforme (vedi anche Allegato A).
c Il Responsabile Operativo, di volta in volta, indicherà ai Coordinatori i servizi da espletare.
d Il Coordinatore o il Caposquadra:
- avrà cura di approfondire tutte le problematiche legate alla sicurezza degli operatori e le esigenze connesse al
corretto svolgimento di ogni specifico servizio;
- curerà i contatti con le forze di polizia od altri enti presenti, al fine di garantire le necessarie sinergie;
- potrà richiamare i colleghi che dovessero tenere un comportamento tale da compromettere il buon esito del
servizio; verificherà il rispetto del presente regolamento.
e Gli Operatori in servizio:
- si atterranno scrupolosamente alle indicazioni fornite dalle figure responsabili;
- se non intendessero seguire tali indicazioni verranno deferiti alla Commissione Disciplinare.
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f Qualora le circostanze lo rendessero necessario, informare tempestivamente il 112 o le forze di polizia più facilmente
raggiungibili;
10. Norme di comportamento
a Nessuno può assumere un atteggiamento volgare o arrogante né verso i colleghi, né verso i cittadini.
b Chiunque assuma un atteggiamento volto a creare discordia tra i componenti del Nucleo od a porre in cattiva luce uno
qualsiasi degli stessi, verrà immediatamente sospeso e deferito alla Commissione Disciplinare.
c Durante il servizio si dovrà sempre tenere presente che i valori morali cui il presente Nucleo si ispira sono quelli
dell'Arma dei Carabinieri della quale si portano i colori.
d Ogni comportamento o atteggiamento che possa offuscare o pregiudicare l'immagine del Nucleo, sarà considerata
elemento di indegnità e darà luogo alla sospensione e successiva espulsione dal Nucleo di Protezione Civile Ass. Naz.
Carabinieri "ROMA LITORALE".
11. Conferimenti in comodato d’uso
a
Il Nucleo potrà conferire materiali o capi di abbigliamento agli operatori in forma di comodato d’uso gratuito (ad
esempio: Apparati Radio Portatili e Giacca a vento).
b
Il materiale di cui al comma precedete potrà essere ritirato, a semplice richiesta, qualora il destinatario dovesse
risultare frequentemente assente dalle attività operative o non in linea con gli standard medi di partecipazione.
c
Il volontario sospeso per motivi di morosità e/o disciplinari deve immediatamente restituire tutto il materiale
associativo a lui conferito, compreso il tesserino di appartenenza al Nucleo.
12. Norma di rinvio
Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa riferimento allo Statuto, alle disposizioni emanate dalla
Presidenza Nazionale, agli Ordini di Servizio interni e comunque alla norma di Legge.
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ALLEGATO “A”:
CIRCOLARE ESPLICATIVA SULLA UNIFORME DI PROTEZIONE CIVILE
CAPI D’ABBIGLIAMENTO DI BASE
-
Giaccone in gore-tex con imbottitura,
Pantalone in gore-tex, (non obbligatori)
Tuta da lavoro, due pezzi
Pile con collo “a lupetto”
Maglietta tipo “polo”, maniche lunghe e maniche corte
Berretto tipo baseball, di colore rosso
Berretto tipo zuccotto in pile di colore blu. Tale berretto può essere indossato solo nel periodo
invernale, in emergenza o in esercitazione, ma solo in situazioni operative e mai di “rappresentanza”
Fratino o corpetto, da utilizzare in mancanza dell’uniforme per i Nuclei neo-costituiti o per i servizi
interni al campo (pulizie, cucina, ecc.). I fratini e i corpetti sono solo quelli in vendita dalla Presidenza
nazionale.
ACCESSORI
-
Corpetto di colore giallo alta visibilità, da tenere all’interno delle autovetture di servizio, in
conformità con le attuali norme del Codice della Strada
Zainetto tattico di colore rosso
Guanti da lavoro
Guanti invernali di colore blu scuro o nero
Scarponcini tipo militare a norma di colore scuro
Cinturone tipo militare in cordura di colore blu
Astucci porta attrezzatura di colore blu da applicare al cinturone di cui al capo 14
Fazzoletto in cotone da collo
Sciarpa invernale a rete tipo militare di colore blu
Cintura per pantaloni di colore blu, in cordura, con fibbia di metallo senza loghi.
B. Il presente regolamento recepisce e conferma la “Circolare esplicativa sull'utilizzo dei segni distintivi dell'uniforme
di protezione civile ANC”, apparsa sul sito Secov nel giugno 2005.
Gli Ispettori regionali, i delegati regionali al volontariato, i Presidenti dei Nuclei, vigileranno sulla puntuale osservanza
della normativa in argomento, verificando in particolare che:
- compatibilmente con le condizioni del contesto in cui si sta operando, l’uniforme deve essere sempre pulita e portata
con dignità e rispetto;
l’uniforme può essere portata solo dai volontari regolarmente iscritti al Nucleo e solo durante le attività di servizio;
sia salvaguardato il decoro dell’uniforme con divieto di capelli lunghi, barba incolta, orecchini per gli uomini. Le
volontarie devono portare i capelli raccolti e, per motivi di incolumità personale, evitare vistosi anelli e orecchini
pendenti. Entrambi non devono portare piercing e ne mostrare tatuaggi. Il volontario o la volontaria che dovesse
contravvenire a tali disposizioni sarò passibile di sanzioni disciplinari secondo la normativa di dettaglio predisposta dai
singoli Nuclei.
C. All’entrata in vigore del presente Regolamento, tutti gli acquisti di capi d’abbigliamento e di accessori devono essere
eseguiti in conformità alle indicazioni fornite. Eventuali violazioni saranno punite con la sospensione del Nucleo
dall’elenco delle organizzazioni aderenti all’Associazione Nazionale Carabinieri. Tutto il materiale acquistato fino alla
pubblicazione del presente regolamento sul sito www.assocarabinieri.it e www.ancsecov.it. potrà essere utIlizzato “ad
esaurimento”. Tuttavia, in caso d’impiego per eventi d’interesse nazionale, la Presidenza ANC, nei criteri di
allertamento e d’impiego, terrà conto del grado di conformità delle uniformi dei Nuclei alla presente normativa.
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ALLEGATO “B”:
CIRCOLARE ESPLICATIVA SULL'UTILIZZO DEI SEGNI DISTINTIVI
DELL'UNIFORME DI PROTEZIONE CIVILE
NORME GENERALI
Gli stemmi utilizzati sulla tuta operativa dei Nuclei di Protezione Civile Anc sono solo quelli autorizzati dalla
Presidenza Nazionale. La collocazione di ogni stemma è determinata dal presente regolamento e non può subire libere
interpretazioni o modifiche non autorizzate dalla Presidenza Nazionale Anc. Al fine di favorire un maggiore
contenimento delle spese da parte del volontario o del singolo Nucleo, è vivamente consigliato l’utilizzo di velcri che
consentano la facile asportazione degli stemmi e il loro utilizzo sugli altri capi di abbigliamento in dotazione. Gli
stemmi che riportano loghi e denominazione dell’Associazione Nazionale Carabinieri non possono essere riprodotti da
aziende non esplicitamente autorizzate dalla Presidenza Nazionale. In nessun caso gli stemmi possono essere diversi
(per colore e dimensioni) dalle descrizioni tecniche contenute nel presente regolamento.
NORME PARTICOLARI
Stemma “DPC-ANC”
E’ lo stemma concesso dal Dipartimento della Protezione Civile all’Associazione Nazionale Carabinieri. Colori e
dimensioni non possono essere alterate. Sulla tuta da lavoro e sul giubbotto invernale deve essere portato sulla
parte destra del petto a 2 cm dalla tasca e centrato rispetto alla stessa. Sulla polo deve essere portato sulla manica destra
2 cm sotto l’attaccatura tra spalla e avambraccio.
Etichetta “Ass. Naz. Carabinieri”
Identifica chiaramente l’appartenenza del volontario all’ANC. Deve essere portata sul lato destro del petto, subito sotto
lo stemma circolare Anc-Dpc e centrato rispetto alla stesso. La scritta deve essere ricamata in bianco, su una striscia di
stoffa di colore blu scuro, bordata di rosso e deve avere le seguenti dimensioni: Lunghezza 12 cm, Altezza 2 cm
Etichetta Dati Volontario
Svolge la doppia funzione di rendere identificabile il volontario e di comunicare un dato importante come quello del
gruppo sanguigno. La scritta deve essere di colore rosso ricamata su un striscia di stoffa di colore blu scuro e bordata di
rosso. Le dimensioni dell’etichetta (da apporre sul lato sinsitro del petto, sopra la tasca) non devono superare i 7 cm di
lunghezza e i 4,5 di altezza. Sull’etichetta non dovrà comparire alcuna indicazione diversa da quelle espressamente
indicate dal paragrafo precedente. Scritte come “coordinatore”, “presidente”, “capo nucleo” o indicazioni relative alla
denominazione del Nucleo stesso, sono da ritenersi non conformi alle direttive della Presidenza Nazionale Anc. (E' allo
studio una soluzione per rendere identificabili i responsabili).
Scudetto di Reparto
Identifica l’appartenenza del volontario a uno specifico Nucleo. Le dimensioni e i colori non possono essere modificati
rispetto al modello fornito dalla Presidenza nazionale. Sulla tuta operativa lo scudetto di reparto deve essere portato
sulla manica sinistra due centimetri sotto l’attaccatura tra spalla e avambraccio. Nel caso in cui il volontario appartenga
a una delle specialità riconosciute dalla Presidenza nazionale, lo scudetto di reparto sarà sostituto nella posizione dal
distintivo di specialità e sarà quindi posizionato subito dopo lo stesso. Sul giubbotto invernale lo scudetto di reparto
dovrà essere portato direttamente sul velcro predisposto. Sulla polo (estiva e invernale) e sul pile, lo scudetto di reparto
dovrà essere collocato nella stessa posizione prevista per la tuta operativa
Stemma di Specialità
Sono autorizzati a portarlo solo i volontari appartenenti alle specialità riconosciute dalla Presidenza Nazionale. Sulla
tuta e sul giaccone invernale deve esser portato sulla manica sinistra a 2 cm sotto l’attaccatura tra spalla e avambraccio.
Colori, disegno e scritte sono solo quelli indicati con appositi allegati dalla Presidenza nazionale.
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Stemma “Protezione Civile Regionale
Previsto da specifiche normative regionali, deve essere portato sulla manica destra a 2cm sotto l’attaccatura tra spalla e
avambraccio. Le norme previste dalla presente circolare sono da considerarsi “APPENDICE” al regolamento generale
già emanato dalla Presidenza nazionale. Tutti i Nuclei sono tenuti ad uniformarsi con le suddette prescrizioni entro il 31
dicembre 2005.
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STATUTO
Art. 1
Costituzione
Nella circoscrizione territoriale della sezione Roma Ostia Lido dell'Associazione Nazionale Carabinieri, è costituita
un'organizzazione di volontariato denominata “Nucleo Protezione Civile Ass. Naz. Carabinieri - Roma Litorale", di
seguito denominata organizzazione.
La sede legale è ubicata in Roma L.go Mare Paolo Toscanelli n°180, i contenuti e la struttura sono democratici, la
durata è illimitata e non persegue fini di lucro.
Art. 2
Principi
L'organizzazione, indipendente e apolitica, ha autonomia patrimoniale e amministrativa e si ispira ai principi contenuti
nello Statuto Organico dell'Associazione Nazionale Carabinieri - approvato con Decreto Presidenziale n. 1286 del 25
luglio 1956 e successive modifiche. Quale segno distintivo, l'organizzazione si fregia del logo e delle denominazioni
dell'Associazione Nazionale Carabinieri, secondo la procedura di cui al successivo art. 20.
2. E' una libera espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo per il conseguimento delle finalità di carattere
sociale, civile e culturale, nel rispetto delle leggi e degli strumenti della programmazione nazionale, regionale e locale.
Art. 3
Finalità
L'organizzazione opera nei seguenti ambiti:
la promozione e la tutela dei diritti della persona mediante l'assistenza e/o la vigilanza, prioritariamente nei confronti di
portatori di handicap, anziani, emarginati, minori;
la protezione, la conservazione e la valorizzazione dell'ambiente con particolare riferimento alla salvaguardia delle
patrimonio ittico e dell’ecosistema fluviale e lacuale, così come esplicitamente previsto dalla Legge Regionale 7.12.90
n°87 e successive modifiche e dalla Legge Regionale 02 maggio 1995 n°16 all’Art.42;
la protezione, la conservazione e la valorizzazione delle cultura e del patrimonio storico ed artistico, nonché la
promozione e lo sviluppo delle attività connesse;
la protezione civile, nell'ambito della normativa vigente, in tutte le sue caratteristiche e forme, cioè: previsione,
prevenzione e soccorso ivi compreso il soccorso sanitario.
Art. 4
Aderenti
Sono aderenti all'organizzazione coloro che sottoscrivono il presente statuto e coloro che ne fanno richiesta, la cui
domanda di ammissione è accolta dal Comitato esecutivo. Tutti gli aderenti debbono essere soci dell'Associazione
Nazionale Carabinieri ed essere in regola con l'iscrizione presso una qualunque sezione dell'Associazione stessa.
Nella domanda di ammissione l'aspirante aderente dichiara di accettare senza riserve lo statuto dell'organizzazione.
L'ammissione avviene dopo un periodo di prova fissato dal Comitato esecutivo e decorre dalla data di delibera del
Comitato stesso.
Gli aderenti cessano di appartenere all'organizzazione per:
a dimissioni volontarie;
b mancato versamento della quota associativa per almeno un anno;
c decesso;
d perdita della qualità di socio dell'Associazione Nazionale Carabinieri;
e indegnità deliberata dal Comitato esecutivo;
f mancato rispetto delle norme statutarie, regolamentari e delle deliberazioni adottate dai competenti organi sociali
in conformità delle norme statutarie;
in questi ultimi due casi è ammesso ricorso al Collegio arbitrale il quale decide in via definitiva;
Tutte le prestazioni fornite dagli aderenti sono a titolo gratuito.
Gli aderenti che prestano attività di volontariato sono assicurati contro gli infortuni e le malattie connessi allo
svolgimento dell'attività stessa, nonché per la responsabilità civile per eventuali danni cagionati a terzi dall'esercizio
dell'attività medesima.
Art. 5
Diritti e obblighi degli aderenti
Gli aderenti hanno diritto di partecipare alle Assemblee, di votare direttamente o per delega, di svolgere la prestazione
volontaria preventivamente concordata e di recedere dall'appartenenza all'organizzazione.
Rev.d-2013
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Gli aderenti hanno l'obbligo di:
rispettare le norme del presente statuto e le delibere legalmente adottate dalla organizzazione;
pagare la quota sociale e gli eventuali contributi nell'ammontare fissato dall'Assemblea;
svolgere la prestazione preventivamente concordata, attenendosi in fase di impiego alle disposizioni impartite dai
responsabili;
partecipare alle attività formative propedeutiche per l'impiego nell'organizzazione.
Art. 6
Organi
Sono organi dell'organizzazione:
l'Assemblea degli aderenti;
il Comitato esecutivo;
il Presidente;
il Collegio arbitrale;
il Collegio dei revisori dei conti.
Art. 7
Assemblea degli aderenti
L'Assemblea è costituita da tutti gli aderenti all'organizzazione.
Essa è presieduta dal Presidente ed è convocata dal Presidente stesso, in via ordinaria una volta all'anno e in via
straordinaria ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario, con almeno 15 giorni di preavviso decorrenti dalla data
del timbro postale o da quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano.
La convocazione può avvenire anche su richiesta di almeno un terzo degli aderenti o del Collegio dei revisori dei conti
nel caso di cui all'art. 15 comma 5. In tali casi il Presidente deve provvedere alla convocazione entro 15 giorni dal
ricevimento della richiesta e l'Assemblea deve essere tenuta entro trenta giorni dalla convocazione.
In prima convocazione l'Assemblea è regolarmente costituita con la presenza della metà più uno degli aderenti presenti
in proprio o per delega da conferirsi ad altro aderente. In seconda convocazione è regolarmente costituita qualunque sia
il numero degli aderenti presenti, in proprio o per delega.
5. Ciascun aderente non può essere portatore di più di una delega.
Le deliberazioni dell'Assemblea sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e rappresentati, fatto salvo quanto
previsto dal successivo art 19.
L'Assemblea ha i seguenti compiti:
eleggere i membri del Comitato esecutivo;
eleggere i componenti del Collegio dei Revisori dei conti;
approvare il programma di attività proposto dal Comitato esecutivo;
approvare il bilancio preventivo;
approvare il bilancio consuntivo;
approvare le richieste di modifica dello statuto di cui all'articolo 19;
stabilire l'ammontare delle quote associative e dei contributi a carico degli aderenti.
Il verbale di ogni riunione dell'Assemblea viene trasmesso, per conoscenza, allo Ispettorato regionale ANC competente
per territorio.
Art. 8
Comitato esecutivo
Il Comitato esecutivo è eletto dall'Assemblea degli aderenti ed è composto da cinque membri. Esso può cooptare, tra i
soci, altri tre membri, in qualità di esperti, con solo voto consultivo. I membri eletti hanno diritto ad un solo voto. Non è
ammesso il voto per delega o per corrispondenza.
2. Il Comitato esecutivo si riunisce su convocazione del Presidente, almeno una volta al mese e quando ne faccia
richiesta almeno un terzo dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal
ricevimento della richiesta.
Perché la convocazione sia valida occorre un preavviso di almeno 8 giorni decorrenti dalla data del timbro postale o da
quella posta sulla ricevuta nel caso in cui la lettera di convocazione sia stata consegnata a mano. Nel caso in cui la
convocazione sia effettuata via e-mail è sufficiente un preavviso di 6 giorni. In casi di particolare urgenza, è ammessa la
convocazione telegrafica o telefonica o via fax o e-mail con un preavviso di 12 ore.
4. Esso è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei membri e delibera a maggioranza semplice dei
presenti.
Il Comitato esecutivo ha i seguenti compiti:
fissare le norme per il funzionamento dell'organizzazione;
sottoporre all'approvazione dell'Assemblea i bilanci preventivo e consuntivo annuali;
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determinare il programma di lavoro in base alle linee di indirizzo contenute nel programma generale approvato
dall'Assemblea, promuovendone e coordinandone l'attività e autorizzandone la spesa;
eleggere il Presidente;
nomina il Vice Presidente su indicazione del Presidente;
nominare il Segretario, il Tesoriere e gli eventuali coordinatori di settore;
accogliere o rigettare le domande degli aspiranti aderenti;
ratificare nella prima seduta successiva, i provvedimenti di propria competenza adottati dal Presidente per motivi di
necessità e di urgenza;
nominare il componente del Collegio arbitrale.
La mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo determina la
decadenza dalla carica.
A sostituire il componente del Comitato esecutivo che per qualsiasi motivo venisse a mancare, sarà il primo dei non
eletti. Qualora all'interno del Comitato esecutivo, venisse a mancare la maggioranza dei componenti, si dovrà procedere
a nuove elezioni.
Art. 9
Presidente
Il Presidente, che è anche Presidente dell'Assemblea degli aderenti e del Comitato esecutivo, è eletto da quest'ultimo nel
suo seno a maggioranza di voti.
Esso cessa dalla carica secondo le norme del successivo articolo 15 e qualora non ottemperi a quanto disposto nei
precedenti articolo 7 comma 3 e articolo 8 comma 2.
Il Presidente rappresenta legalmente l'organizzazione nei confronti di terzi e in giudizio.
In caso di necessità e di urgenza assume i provvedimenti di competenza del Comitato esecutivo, sottoponendoli a
ratifica nella prima riunione successiva.
Adotta i provvedimenti finanziari a firma congiunta con il Tesoriere.
In caso di assenza, di impedimento o di cessazione le relative funzioni sono svolte dal Vice Presidente eletto in seno al
Comitato Esecutivo.
Art. 10
Segretario
Il Segretario coadiuva il Presidente e ha i seguenti compiti:
provvede alla tenuta ed all'aggiornamento del "registro degli aderenti", del "libro dei beni inventariali", del "rapporto
annuale delle attività";
provvede al disbrigo della corrispondenza;
è responsabile della redazione e della conservazione dei verbali delle riunioni dell'Assemblea e del Comitato esecutivo.
Art. 11
Tesoriere
Al Tesoriere sono affidate le competenze amministrative e contabili dell'organizzazione.
Sotto la propria responsabilità:
predispone lo schema del progetto di bilancio preventivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di ottobre,
e del bilancio consuntivo, che sottopone al Comitato esecutivo entro il mese di marzo;
provvede alla tenuta dei registri e della contabilità dell'organizzazione nonché alla conservazione della documentazione
relativa, con l'indicazione nominativa dei soggetti eroganti;
provvede alla riscossione delle entrate e al pagamento delle spese in conformità alle decisioni del Comitato esecutivo, a
firma congiunta con il Presidente.
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Art. 12
Collegio arbitrale
Qualsiasi controversia dovesse sorgere per l'interpretazione ed esecuzione del presente statuto, tra gli organi e i soci
ovvero tra i soci, deve essere devoluta alla determinazione inappellabile di un Collegio arbitrale formato da tre arbitri
amichevoli compositori, i quali giudicheranno "ex bono et aequo" senza formalità di procedura, salvo contraddittorio,
entro 60 giorni dalla nomina.
La loro determinazione avrà effetto di accordo direttamente raggiunto tra le parti.
Gli arbitri sono nominati uno da ciascuna delle parti ed il terzo dai primi due o, in difetto di accordo, dal Presidente
dell'Associazione Nazionale Carabinieri il quale nominerà anche l'arbitro per la parte che non vi avesse provveduto.
Il Collegio arbitrale ha competenza, inoltre, in materia disciplinare per i casi di cui all'art. 21 comma 3°.
Art. 13
Collegio dei revisori dei conti
Il Collegio dei revisori dei conti è costituito da tre componenti effettivi e da due supplenti eletti dall'Assemblea. Esso
elegge nel suo seno il Presidente.
Il Collegio ha il compito di vigilare sull'amministrazione dell'Organizzazione e verificare la regolarità delle scritture
contabili e della gestione dei fondi, certificando la veridicità del bilancio consuntivo.
Esso agisce di propria iniziativa, su richiesta di uno degli organi oppure su segnalazione anche di un solo aderente, fatta
per iscritto e firmata.
Il Collegio riferisce annualmente all'Assemblea con relazione scritta, firmata e distribuita a tutti gli aderenti.
Il collegio può richiedere la convocazione dell'assemblea per gravi motivi riguardanti la gestione contabile
dell'organizzazione.
Art. 14
Coordinatore di settore
1. In relazione al numero degli aderenti ed alle attività che intende espletare, l'organizzazione può articolarsi in più
settori d'intervento.
2. Il Coordinatore di settore ha la responsabilità operativa e gestionale del settore a lui affidato, ivi compresi gli
eventuali materiali di pertinenza del settore stesso. Risponde direttamente al Comitato esecutivo che lo ha nominato.
Art. 15
Gratuità e durata delle cariche
Tutte le cariche sociali sono gratuite ed hanno la durata di tre anni;
Le sostituzioni e le cooptazioni effettuate nel corso del triennio decadono allo scadere del triennio medesimo.
Art. 16
Bilanci
Ogni anno devono essere redatti, a cura del Comitato esecutivo, i bilanci preventivo e consuntivo, da sottoporre
all'approvazione dell'Assemblea che deciderà a maggioranza di voti.
Dal bilancio consuntivo devono risultare i beni, i contributi e i lasciti ricevuti.
Il bilancio deve coincidere con l'anno solare.
Art. 17
Risorse economiche
L'organizzazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
quote associative e contributi degli aderenti;
contributi dei privati;
contributi della Presidenza nazionale o da sezioni dell'ANC;
contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni pubbliche;
contributi di organismi internazionali;
donazioni e lasciti testamentari;
rimborsi derivanti da convenzioni;
entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali;
rendite di beni mobili o immobili pervenuti all'organizzazione a qualunque titolo.
I fondi sono depositati presso l'Istituto di credito stabilito dal Comitato esecutivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firme congiunte del Presidente e del Tesoriere.
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Art. 18
Quota sociale
a La quota associativa a carico degli aderenti è fissata dall'Assemblea, su proposta del Comitato esecutivo. Essa è
annuale; non è frazionabile né ripetibile in caso di recesso o di perdita della qualità di aderente.
b Gli aderenti che non sono in regola con il pagamento delle quote sociali non possono partecipare alle riunioni
dell'Assemblea né prendere parte alle attività della organizzazione.
c Essi non sono elettori e non possono essere eletti alle cariche sociali.
Art. 19
Modifiche allo statuto
1. Le proposte di modifica allo statuto possono essere presentate all'Assemblea, dal Comitato esecutivo o da almeno un
terzo degli aderenti. Le relative deliberazioni sono approvate dall'Assemblea con il voto favorevole della maggioranza
assoluta degli aderenti all'organizzazione.
Art. 20
Procedura per il riconoscimento quale Nucleo Anc
Entro un mese dalla costituzione, l'organizzazione deve richiedere ed ottenere da parte del Presidente Nazionale
dell'Anc, l'approvazione delle norme sulla propria organizzazione e attività (statuto) e sul proprio funzionamento
(regolamento). La documentazione, da inoltrarsi attraverso il servizio di Coordinamento nazionale delle attività di
volontariato Anc (SE.CO.V.), dovrà comprendere il parere espresso dal Presidente della sezione, dal Coordinatore
provinciale o dall'Ispettore regionale interessati. Nelle more dell'approvazione, la o.v. non può fregiarsi
dell'appartenenza all'ANC.
1. Il Presidente nazionale ANC ha facoltà di disporre visite ispettive, tese a constatare il perdurare dei requisiti di
approvazione di cui al 1° comma.
2. In caso di inadempienze di leggera entità, l'Ispettore regionale ANC adotterà provvedimenti di richiamo; per
infrazioni gravi (quali violazioni di legge, comportamenti lesivi del prestigio e del decoro dell'ANC), il Presidente
nazionale, sentito il Comitato centrale, provvederà alla revoca dell'approvazione.
Art. 21
Uso dell'Uniforme ANC
L'uso dell'uniforme ANC da parte degli appartenenti all'organizzazione è prerogativa esclusiva delle o.v. riconosciute.
Essa è indossata esclusivamente nelle cerimonie ufficiali (per le quali sia prevista) e nei servizi comandati. Nelle more
dell'approvazione, gli aderenti alla o.v. non possono indossare l'uniforme Anc.
Il Presidente nazionale, attraverso il Secov, determina quali siano gli elementi distintivi ed i capi che costituiscono
l'uniforme che, comunque, deve essere in armonia con quanto stabilito dalle leggi vigenti.
Non sono tollerati comportamenti contrari a quanto indicato ai precedenti punti 1 e 2.
Gravi violazioni da parte di singoli soci comportano il deferimento al Collegio arbitrale.
Art. 22
Rapporti con l'ANC
L'organizzazione mantiene i rapporti con L'Associazione Nazionale Carabinieri attraverso il Secov, istituito presso la
Presidenza nazionale ANC, mediante relazioni semestrali concernenti la propria attività.
Ispettore regionale e il delegato regionale per il volontariato possono:
accedere ai locali dell'organizzazione, previ accordi;
verificare libri contabili e quant'altro costituisca documento ufficiale della organizzazione;
partecipare senza diritto di voto, ma con facoltà di parola, all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli aderenti e alle
riunioni del Comitato esecutivo;
richiedere l'intervento e la relazione del Collegio dei revisori dei conti;
richiedere la convocazione d'urgenza del Comitato esecutivo.
Il Presidente dell'organizzazione di volontariato deve comunicare le adesioni ricevute alle sezioni di appartenenza dei
soci.
Art. 23
Scioglimento
Lo scioglimento dell'organizzazione avviene per delibera dell'Assemblea - con il voto favorevole di almeno tre quarti
degli aderenti -. L'Assemblea provvederà a nominare uno o più liquidatori e delibererà in ordine alla devoluzione del
patrimonio, nel rispetto del comma seguente
Ai sensi dell'art. 5 punto 4 della Legge 11/8/1991 n. 266, in caso di scioglimento, cessazione o estinzione
dell'organizzazione di volontariato, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altri
organismi dell'ANC.
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Art. 24
Norma di rinvio
1. Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle disposizioni della Legge n. 266/1991 e, in quanto
compatibili, alle vigenti disposizioni in materia di associazione previste dal Codice Civile e da altre leggi
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