Il sistema delle relazioni
Gabriella Galli
Responsabile nazionale Uil Servizio
salute e sicurezza sul lavoro
D.Lgs.81/2008: le innovazioni
introdotte nel quadro giuridico
Il campo
di
applicazione
Il sistema
di
rappresentanza
La valutazione
dei rischi
Il sistema
istituzionale
Le misure
di
sostegno
Disposizioni
contro il lavoro
nero
Obblighi
connessi
agli appalti
Il Sistema della relazioni:
riferimenti normativi
D.Lgs.81/2008
Art. 17 - 18,
Art.35
Artt.47-48-49-50-51
Art.52
D.Lgs.626/94
Art. 4,Art.11,
Artt.18-9
Art.20
L.300/70
(Statuto
lavoratori)
Art. 9
Sistema della relazioni
Gli
Accordi
1. Accordi preliminari Cgil Cisl Uil Confindustria e Cgil Cisl
Uil Artigiani (1992)
2. Accordi interconfederali applicativi del D.Lgs 626/94:
Accordo del 22 giugno 1995 tra Confindustria e Cgil Cisl e
Uil
 Accordo del 3 settembre 1996 tra le Associazioni
artigiane e Cgil Cisl Ul
 Accordo del 18 novembre 1996 tra Confcommercio e
Filcams-Cgil Fisascat Cisl Uiltucs Uil
 Accordo del 5 ottobre 1995 tra le Centrali cooperative e
Cgil Cisl Uil
 Accordo del 16 aprile 1996 tra A.R.A.N. e Cgil Cisl Uil
3. Testo Unico rinvia alla contrattazione collettiva e ad
Accordi Interconfederali:
 per 10 diverse materie relative alla rappresentanza

Testo Unico: i rinvii alla
contrattazione e agli Accordi
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
Art.47 (Rls), c.5 Numero, modalità di designazione o elezione, tempo, strumenti
Art.47 (Rls), c.7 Numeri (la legge ribadisce i numeri minimi fissati con il 626)
Art.37 (Formazione Rls), c.11 Modalità di attuazione all’aggiornamento
Art. 48 (Rlst), c.2 Modalità di elezione o designazione (in assenza di accordi
interverrà un DM)
Art. 48 (Rlst), c.4 Esercizio delle attribuzioni (tra cui l’accesso ai luoghi)
Art. 48 (Rlst), c.7 Modalità, durata e contenuti specifici della formazione
Art.49 (Rls di sito produttivo), c.3 Modalità di individuazione, di esercizio
delle attribuzioni in tutte le aziende o cantieri del sito
Art. 50 (Attribuzioni Rls), c3 Modalità di esercizio delle funzioni
Art. 51 (Organismi paritetici), c.2 Attribuzioni delle funzioni in merito alla
soluzione delle controversie in materia di rappresentanza
Art. 52 Fondo di sostegno al Rlst, Pmi, pariteticità La Contrattazione
nazionale o integrativa può prevedere o costituire sistemi di rappresentanza e di
pariteticità migliorativi o di pari livello
Il sistema di rappresentanza
nel Testo Unico
Il Tu ripropone, in coerenza con i principi
comunitari,
attuati tramite gli Accordi stipulati negli anni ’90
dalle Parti sociali, i due istituti fondamentali del
sistema attuale:

i Rappresentanti dei lavoratori per la
sicurezza

gli Organismi paritetici.
Generalizzazione della
presenza del Rls


Considerata l’opzione prevista dal
D.Lgs.626/94 tra Rls aziendale e Rls
territoriale…
non sarà d’ora in poi possibile non avere
alcun rappresentante, come accade
attualmente nella quasi totalità delle
imprese con meno di 15-30 dipendenti
(cioè nel 97% delle imprese italiane che
ha meno di 10 dipendenti)
In ogni azienda dovrà esserci
un rappresentante dei
lavoratori…


dove non si elegge il Rls aziendale
(sia sotto che sopra ai quindici dipendenti):
il datore comunica i nominativi degli Rls in caso di nuova
elezione all’Inail e al Sinp e versa un contributo al Fondo
di Sostegno
il contributo sarà pari a due ore lavorative annue per ogni
lavoratore occupato presso l’azienda o unità produttiva
*se inadempiente: sanzione amministrativa di 500 €
La comunicazione, scattata con il 16 maggio 2009 (Circolare
interna Inail del 12 marzo 2009), è stata ulteriormente
rinviata (Circolare interna Inail del 20 maggio 2009)
attualmente è in vigore solo per gli Rls (Circolare Inail
n.43 del 25 agosto)
Il Rlst
Le attribuzioni

Le stesse di cui gode il Rls aziendale

Esercita tali attribuzioni nei confronti di tutte le aziende o unità
produttive del territorio e del comparto di competenza, dove non vi sia Rls

Per la definizione delle modalità di elezione/designazione del Rlst si
rinvia alla contrattazione collettiva e, in carenza di accordi, ad un Decreto
ministeriale.

Per l’esercizio delle funzioni si rinvia a quanto verrà stabilito in sede di
contrattazione collettiva nazionale, mentre vengono fatti salvi gli accordi
migliorativi o di pari livello.
Incompatibilità

L’esercizio delle funzioni di rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza territoriale è incompatibile con l’esercizio di altre funzioni
sindacali operative.
La formazione deve prevedere:

almeno 64 ore iniziali da effettuarsi entro 3 mesi dalla
elezione/designazione + 8 ore di aggiornamento annuale
Introduzione del delegato
di sito produttivo
Il Rls di sito è previsto in contesti produttivi caratterizzati dalla
compresenza di più aziende o cantieri quali:
 i porti, i centri intermodali di trasporto, gli impianti siderurgici, i
cantieri con almeno 30.000 uomini-giorno, i contesti produttivi
con complesse problematiche di interferenza delle lavorazioni e
da un numero complessivo di addetti mediamente superiore a 500.



In tali contesti il Rls di sito è individuato tra i rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza delle aziende operanti nel sito. Sarà
anche in questo caso la contrattazione collettiva a stabilire le
modalità di individuazione, e le modalità di esercizio delle
attribuzioni di questa figura.
Le attribuzioni sono peraltro le stesse definite all’art. 50 per
tutte e tre le tipologie di Rappresentante per la sicurezza.
Per la formazione non si specifica ma ad esempio nel porto di
Genova la sperimentazione, a seguito dell’accordo che lo ha
istituito è di 290 ore
Invariato il numero dei Rls
aziendali (art.47 c.7)
Aziende o Up fino a 200 dipendenti
1 Rls (Accordo Confindustria: la contrattazione di categoria
può aumentare il numero, è nell’ambito Rsu)
Aziende o Up da 201 a 1000 dipendenti
3 Rsl (Accordo Confindustria: se la Rsu ha tre membri 2 Rls
nella Rsu e 1 Rls aggiuntivo, se la Rsu ha più di 3 membri
tutti gli Rls sono all’interno della Rsu)
Aziende o Up oltre i 1000 dipendenti
6 Rls, (Accordo Confindustria: la contrattazione di
categoria può aumentarne il numero, sono nell’ambito Rsu)
Invariato per il Rls il monte
ore per l’esercizio delle
funzioni
Tu Art. 50 c. 2 parla del “tempo
necessario”
 Gli Accordi che sono ancora in vigore
attualmente prevedono:
40 ore annue per ciascun Rls nelle aziende con più
di 15 dipendenti
30 ore annue nelle aziende da 6 a 15 dipendenti
12 ore annue aziende fino a 5 dipendenti
+ per tutti il Tempo necessario per l’espletamento
degli obblighi di legge (con riferimento all’art.19
del 626, ora 50 del D.Lgs 81, commi b, c,d,g,i,l)
Le agibilità per il Rls per
l’esercizio delle funzioni


Disponibilità di mezzi e spazi necessari per
l’esercizio delle funzioni e delle facoltà
riconosciutegli
accesso ai dati relativi agli incidenti accaduti in
azienda, anche tramite applicazioni informatiche
(considerando che non è più previsto il Registro
infortuni ma una comunicazione telematica,
all’Inail e all’Ipsema relativa agli infortuni che
comportino un’assenza superiore ad un giorno,
per fini statistici e informativi, e superiore a tre
giorni, per fini assicurativi (art. 18 comma 1
lettera r).
Accesso alla
documentazione
Il Tu conferma, i diritti già previsti dal 626, dispone che Rls/
Rslt/Rls di sito ricevano:




dietro sua richiesta, copia del documento di valutazione dei
rischi (Dvr - art. 18 comma 1 lettera o) anche su supporto
informatico (D.Lgs. 106/2009)
mentre, in presenza di appalti, gli Rls del datore di lavoro
committente e delle imprese appaltatrici su loro richiesta ricevono
copia del documento unico di valutazione relativo ai rischi dovuti alle
interferenze (Duvri - art. 18 comma 1 lettera p) anche su
supporto informatico (D.Lgs. 106/2009)
su entrambi i documenti vale il dovere della riservatezza e del
rispetto del segreto industriale e possono essere consultati
esclusivamente in azienda (D.Lgs. 106/2009)
I Rls e le organizzazioni sindacali hanno accesso, su richiesta, ai
costi per la sicurezza in presenza di appalti (art.26 c.5)
Innovazioni per la Formazione
del Rls aziendale




Il TU (pur rinviando alla contrattazione) ne
definisce :
i contenuti minimi;
la durata iniziale di 32 ore di cui 12 sui rischi
specifici presenti in azienda e le misure di
prevenzione adottate;
l’ aggiornamento periodico non inferiore a 4
ore per ciascun anno di vigenza del mandato
per le imprese dai 15 ai 50 addetti; 8 ore per
ciascun anno per le imprese che occupano più
di 50 addetti
Registrazione delle competenze acquisite vanno
registrate nel Libretto formativo del cittadino.
Invariati i diritti/attribuzioni
del Rls (art.50)

di accesso ai luoghi e alle informazione

di consultazione

di proposta

di partecipazione

di ricorso
Accesso ai luoghi e alle
informazione


accede ai luoghi di lavoro in cui si svolgono
le lavorazioni(comma 1 lettera a)
riceve le informazioni e la
documentazione aziendale inerente alla
valutazione dei rischi e le misure di
prevenzione relative, nonché quelle
inerenti alle sostanze ed ai preparati
pericolosi, alle macchine, agli impianti,
alla organizzazione e agli ambienti di
lavoro, agli infortuni ed alle malattie
professionali (comma 1 lettera e)
Diritti di consultazione



E’ consultato preventivamente e
tempestivamente in ordine alla valutazione dei
rischi, alla individuazione, programmazione,
realizzazione e verifica della prevenzione nella
azienda o unità produttiva (comma 1 lettera b)
E' consultato sulla designazione del
responsabile e degli addetti al servizio di
prevenzione, alla attivita' di prevenzione incendi,
al primo soccorso, alla evacuazione dei luoghi di
lavoro e del medico competente (comma 1 lettera
c)
E' consultato in merito all'organizzazione della
formazione di cui all'articolo 37 (comma 1 lettera
Consultare sulla valutazione
dei rischi, oggi vuol dire...
Mettere a disposizione del Rls (art.28 c2):








a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi …;
b) l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei Dpi adottati a seguito della valutazione
c) il programma delle misure ritenute opportune per garantire il
miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
d) l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle
misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione
aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere
assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate
competenze e poteri;
e) l'indicazione del nominativo del Rspp, del Rls o Rst, del MC che
ha partecipato alla valutazione del rischio;
f) l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono
i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta
capacità professionale, specifica esperienza, adeguata
formazione e addestramento.
.
La valutazione dei rischi
D.Lgs. 81/2008


Obbligo non delegabile dal datore di lavoro che ha la
responsabilità sia per l’effettuazione del “processo di
valutazione” sia per la “elaborazione del documento” (art.17
comma 1)
“La valutazione deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza
e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi
di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli
collegati allo stress lavoro-correlato (secondo i contenuti
dell’accordo europeo dell’8 ottobre 2004) e quelli riguardanti
le lavoratrici in stato di gravidanza, nonché quelli connessi alle
differenze di genere, all’età, alla provenienza da altri paesi”
(art.28 comma 1)
La valutazione dei rischi:
le variazioni


D.Lgs.106/2009
La valutazione del rischio stress lavoro
correlato sarà effettuata sulla base delle
Linee guida della Commissione consultiva: data
ultima il 1°agosto 2010 (Art. 28 comma 1 bis)
Il datore di lavoro deve considerare anche i
rischi connessi “alla specifica tipologia
contrattuale” (Art. 28 comma 1)
La valutazione dei rischi:
il documento
D.Lgs81/2008





il Dvr deve avere data certa…
devono essere previste le procedure per l’attuazione
delle misure di prevenzione
individuati i ruoli che nell’organizzazione aziendale che
ne sono responsabili
indicati i nominativi di Rspp, Mc e Rls/Rlst
individuate le mansioni che espongono a rischi specifici
che richiedono capacità professionale, esperienza
formazione e addestramento
La valutazione dei rischi:
il documento



D.Lgs.106/2009
“ data certa o attestata da DL, Rspp,Rls MC”
il documento può essere archiviato anche per via
informatica (procedura art. 53)
utilizzo criteri di semplicità, brevità e
comprensibilità garantendo completezza e
idoneità dello strumento operativo di
pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione
Rls: facoltà di proposta



promuove l'elaborazione, l'individuazione e
l'attuazione delle misure di prevenzione idonee
a tutelare la salute e l'integrità fisica dei
lavoratori (comma 1 lettera h)
formula osservazioni in occasione di visite e
verifiche effettuate dalle autorità competenti,
dalle quali è, di norma, sentito (comma 1 lettera
i)
fa proposte in merito alla attività di prevenzione
(comma 1 lettera m)
Rls: diritti di partecipazione




Partecipa alla riunione periodica di cui all’art. 35
La riunione nelle aziende e nelle unità produttive
che occupano più di 15 lavoratori, viene indetta
almeno 1 volta l’anno
La riunione ha altresì luogo in occasione di
eventuali significative variazioni delle condizioni
di esposizione al rischio, compresa la
programmazione e l'introduzione di nuove
tecnologie che hanno riflessi sulla sicurezza e
salute dei lavoratori.
Nelle unità produttive che occupano fino a 15
lavoratori è facoltà del Rls chiedere la
convocazione di un'apposita riunione.
La riunione periodica (art. 35)
Partecipanti
Si discute di:
Buone prassi
Obiettivi di miglioramento
(Sgsl)
datore di lavoro
o un suo rappresentante
Rspp, Mc,Rls
Si discute di:
•Dvr
• andamento degli infortuni e delle mp e sorveglianza sanitaria
• i criteri di scelta, le caratteristiche tecniche e l'efficacia dei Dpi
•programmi di informazione e formazione
dei dirigenti, dei preposti e dei lavoratori
Diritti di ricorso

può fare ricorso alle autorità
competenti qualora ritenga che le
misure di prevenzione e protezione
dai rischi adottate dal datore di
lavoro o dai dirigenti e i mezzi
impiegati per attuarle non siano
idonei a garantire la sicurezza e la
salute durante il lavoro (comma 1
lettera o)
Diritti di rappresentanza
Obblighi e sanzioni
Per il Rls non sono previste sanzioni specifiche ma:

deve comunque rispettare gli obblighi di cui all’art.20 comma
2 lettera e)…
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente oal
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonche' qualsiasi eventuale condizione di pericolo
di cui vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso
di urgenza, nell'ambito delle proprie competenze e possibilita' e
fatto salvo l'obbligo di cui alla lettera f) per eliminare o
ridurre lesituazioni di pericolo grave e incombente, dandone
notizia al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
 tale obbligo va letto in connessione a quanto previsto dal comma
1 lettera n, dell’Art. 50 “avverte il responsabile della azienda dei
rischi individuati nel corso della sua attività”
Sistema della relazioni
ma il Rls non è una figura
isolata
…
IL sistema delle relazioni
L’asse portante è dato da: Rls e Rspp
Ma il D.Lgs 81/2008 è davvero applicato
se tutte le figure sono in relazione tra
loro e collaborano
Le misure organizzative del Titolo I
del D.Lgs 81/2008 e le relative
sanzioni...
definiscono



una fitta rete di obblighi relazionali tra
tutte le figure aziendali (Datore di lavoro,
Rspp, Rls, Mc Lavoratori/Lavoratrici,
lavoratori autonomi, appaltatori, fornitori)
reciproci obblighi di comunicazione e
informazione
momenti/modalità di confronto non
occasionali
Esercitazione/
discussione
Ricostruiamo insieme gli obblighi e
compiti di comunicazione delle
figure aziendali
Il sistema delle relazioni
I vincoli relazionali in cifre






Vincoli/azioni relazionali:
Rspp 40
Lavoratori/lavoratrici 23
Rls 29
Rlst 36 ( si aggiungono a quelle del Rls
quelle nei confronti degli OB)
MC 18
Datore di lavoro 67
Fonte: “Partecipare perché?“, Simpags, Uil, Roma 2004 –
Finanziamento Inail
Datore di lavoro e Dirigente
(1)
Articolo 18
Obblighi del datore di lavoro e del dirigente






nominare il medico competente
designare preventivamente i lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure
di prevenzione incendi e lotta antincendi…,
richiedere l’osservanza da parte dei singoli lavoratori delle norme vigenti,
nonché delle disposizioni aziendali in materia di sicurezza e di igiene del
lavoro e di uso dei mezzi di protezione collettivi e dei dispositivi di
protezione individuali messi a loro disposizione;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di un
pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le disposizioni
prese o da prendere in materia di protezione;
adempiere agli obblighi di informazione, formazione e
addestramento di cui agli articoli 36 e 37;
Consentire ai lavoratori di verificare, mediante il rappresentante
dei lavoratori per la sicurezza, l’applicazione delle misure di
sicurezza e di protezione della salute;
Datore di lavoro e Dirigente
(2)






Consegnare tempestivamente al rappresentante dei lavoratori per la
sicurezza, su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
copia del documento di cui all’articolo 17, comma 1, lettera a), (DVR)
nonché consentire al medesimo rappresentante di accedere ai dati di cui
alla lettera r);
comunicare all’INAIL, o all’IPSEMA, in relazione alle rispettive competenze,
a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni sul lavoro che
comportino un’assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello
dell’evento e, a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul
lavoro che comportino un’assenza dal lavoro superiore a tre giorni;
consultare il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza nelle ipotesi di
cui all’articolo 50;
elaborare il documento di cui all’articolo 26, comma 3, (DUVRI) e,
su richiesta di questi e per l’espletamento della sua funzione,
consegnarne tempestivamente copia ai rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
nelle unità produttive con più di 15 lavoratori, convocare la riunione
periodica di cui all’articolo 35;
comunicare annualmente all’INAIL i nominativi dei rappresentanti dei
lavoratori per la sicurezza;
Datore di lavoro e Dirigente
(3)
Art. 18 Comma 2.
Il datore di lavoro fornisce al servizio di
prevenzione e protezione ed al medico
competente informazioni in merito a:
 a) la natura dei rischi;
 b) l’organizzazione del lavoro, la programmazione
e l’attuazione delle misure preventive e
protettive;
 c) la descrizione degli impianti e dei processi
produttivi;
 d) i dati di cui al comma 1, lettera r), e quelli
relativi alle malattie professionali;
 e) i provvedimenti adottati dagli organi di
vigilanza.
Obblighi del preposto
(art. 19)
….





i preposti, secondo le loro attribuzioni e competenze, devono:
richiedere l’osservanza delle misure per il controllo delle
situazioni di rischio in caso di emergenza e dare istruzioni
affinché i lavoratori, in caso di pericolo grave, immediato e
inevitabile, abbandonino il posto di lavoro o la zona pericolosa;
informare il più presto possibile i lavoratori esposti al rischio di
un pericolo grave e immediato circa il rischio stesso e le
disposizioni prese o da prendere in materia di protezione;
astenersi, salvo eccezioni debitamente motivate, dal richiedere
ai lavoratori di riprendere la loro attività in una situazione di
lavoro in cui persiste un pericolo grave ed immediato;
segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione di
pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta;
frequentare appositi corsi di formazione secondo quanto
previsto dall’articolo 37.
I lavoratori devono:









a) contribuire, insieme al datore di lavoro, ai dirigenti e ai preposti,
all’adempimento degli obblighi previsti…
b) osservare le disposizioni e le istruzioni…
c) utilizzare correttamente le attrezzature, le sostanze e i preparati
pericolosi, i mezzi di trasporto e, nonché i dispositivi di sicurezza;
d) utilizzare in modo appropriato i dispositivi di protezione messi a loro
disposizione;
e) segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o al
preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle lettere
c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di pericolo di cui
vengano a conoscenza, adoperandosi direttamente, in caso di
urgenza, nell’ambito delle proprie competenze e possibilità e fatto
salvo l’obbligo di cui alla successiva lettera f) per eliminare o ridurre
le situazioni di pericolo grave e incombente, dandone notizia al
rappresentante dei lavoratori per la sicurezza;
f) non rimuovere o modificare senza autorizzazione i dispositivi di
sicurezza o di segnalazione o di controllo;
g) non compiere di propria iniziativa operazioni o manovre che non sono di
loro competenza …
h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento
organizzati dal datore di lavoro;
i) sottoporsi ai controlli sanitari …
Il medico competente







….
Collabora con il DdL e con il SPP
Informa i lavoratori e gli RLS
Informa i lavoratori sul significato e necessità degli
accertamenti e dei loro risultati, rilasciando copia della
documentazione sanitaria
Visita gli ambienti di lavoro almeno una volte l' anno e ne
valuta la sicurezza
Collabora con il DdL alla predisposizione del p.s. aziendale
Comunica ai partecipanti i risultati della sorveglianza
sanitaria nella riunione periodica di prevenzione e protezione
… ma cosa succede dell’obbligo
previsto ad es.dall’art.20 com.2 e) ?

“I lavoratori devono segnalare immediatamente al datore di
lavoro, al dirigente o al preposto le deficienze dei mezzi e
dispositivi di cui alle lettere c) e d) nonché qualsiasi
eventuale condizionie di pericolo di cui vengano a
conoscenza, adoperandosi direttamente ,in caso di urgenza,
nell’ambito delle loro competenze e possibilità, fatto salvo
l’bbligo di cui alla lettera f) per eliminare o ridurre le
situazioni di pericooo grave o incombente, dandone notizia
ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.”
Sanzionato con l’arresto fino a 1 mese o con l’ammenda
da
€ 200 a € 600
Cosa succederebbe nella
vostra azienda?
Video Lunedì mattina
Archivio Suva - supporti informativi –
film

Attenzione agli errori!
Come vengono considerati gli errori
nella vostra azienda?
 Si avvia immediatamente la caccia al
capro espiatorio?

Oppure sono oggetto di attento
esame e si è in grado di imparare da
essi?
“Errare è umano!”
Ma le azioni o le omissioni provocano incidenti
quando
trovano i pertugi nella sicurezza del sistema
La metafora del formaggio svizzero di Reason:
“l’organizzazione è costituita da una serie di
sottosistemi (fette di formaggio); le condizioni
latenti di insicurezza nei luoghi di lavoro e le
barriere inefficienti sono rappresentate dai
buchi presenti nelle fette.
L’incidente si realizza quando le azioni umane
trovano sommatorie di condizioni allineate di
insicurezza-buchi”
L’errore organizzativo



L’errore s’innesta spesso in un sistema organizzativo
caratterizzato da criticità latenti che rimangono silenti
finché un errore umano, appunto, non le attiva.
Le condizioni per l’errore umano sono quindi molto spesso
precostituite inintenzionalmente dall’organizzazione
Gli incidenti non accadono solo per violazione delle norme
da parte degli operatori ma per lo più per:
– rispetto di regole fallaci o non adatte alla
complessità del compito
– tolleranza di utilizzo di procedure errate (più
frequente)
Nell’analisi degli incidenti…
avviene attualmente uno spostamento
dell’attenzione dagli aspetti tecnici a quelli
umani e da questi agli aspetti organizzativi e
alle culture della sicurezza
Tra questi fattori:
 i sistemi di coordinamento e controllo
 la formazione degli operatori,
 i processi di comunicazione
 l’integrazione e lo scambio delle informazioni
 la conoscenza e la sua circolazione all’interno del sistema
organizzativo
 le culture della sicurezza
Quali e quanti i determinanti e i
modulatori di un infortunio?
Il Sistema di sorveglianza degli infortuni
mortali : Il modello sbagliando si impara
www.ispesl.it
Determinanti prevalenti… ma il
60% sono multifattoriali
Tipo di determinante
Percentuale
Attività infortunato
38,5
Attività di terzi
11.9
Utensili macchine impianti
23,3
Materiali
7,3
Ambienti
17,2
Mezzi di protezione
1,8
Attività dell’infortunato:
problema di sicurezza
Errore di
procedura
59%
Uso errato di
attrezzature
6,7%
Uso improprio di
attrezzature
Formazione
informazione
6,5%
Evento
accidentale
10%
7,9
58.2 (1-9 ad)
57.1 (10-49 ad)
62.0 (50+ ad)
Utensili macchine impianti:
problemi di sicurezza
Presenza di elementi
pericolosi
16,9%
Mancanza di protezioni
45,9%
Rimozioni di protezioni
7,2%
Inadeguatezza
strutturale
Manomissione di
protezioni
20,9%
1,9%
Approfondimenti
Ancora sul processo di
valutazione del rischio e il DVR
(art.28)





Il DVR deve e contenere:
a) una relazione sulla valutazione di tutti i rischi … nella
quale siano specificati i criteri adottati … La scelta dei
criteri di redazione … è rimessa al DL, che vi provvede con
criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da
garantirne la completezza e l’idoneità quale strumento
operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di
prevenzione;
b) l’indicazione delle misure di prevenzione e di protezione
attuate e dei dpi adottati, a seguito della valutazione
c) il programma delle misure ritenute opportune per
garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di
sicurezza;
d) …
Approfondimenti
Il monitoraggio per il
miglioramento nel tempo
Gli Obblighi (art.29) comma 3

“ La valutazione dei rischi deve essere
immediatamente rielaborata, nel rispetto delle
modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di
modifiche del processo produttivo o della
organizzazione del lavoro significative ai fini della
salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al
grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o
della protezione o a seguito di infortuni significativi o
quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne
evidenzino la necessità. A seguito di tale
rielaborazione, le misure di prevenzione debbono
essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che
precedono il documento di valutazione dei rischi deve
essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai
commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle
rispettive causali.
Approfondimenti
Il monitoraggio per il
miglioramento nel tempo
Gli Obblighi

(art.20”Obblighi dei lavoratori” c. 2 e)
 “ segnalare immediatamente al datore di lavoro, al dirigente o
al preposto le deficienze dei mezzi e dei dispositivi di cui alle
lettere c) e d), nonché qualsiasi eventuale condizione di
pericolo di cui vengano a conoscenza ... dandone notizia al
Rls;”


(art.19 ”Obblighi del preposto” c. 1 f)
“segnalare tempestivamente al datore di lavoro o al dirigente
sia le deficienze dei mezzi e delle attrezzature di lavoro e dei
dispositivi di protezione individuale, sia ogni altra condizione
di pericolo che si verifichi durante il lavoro, delle quali venga a
conoscenza sulla base della formazione ricevuta”
Un esempio di procedura di
comunicazione che “salva la vita”
La Procedura degli infortuni mancati:
 i focal point
 l’osservazione e l’analisi degli
infortuni mancati
 la segnalazione delle misure
 l’attuazione e delle misure
 il monitoraggio del sistema
Rapporto su un incidente mancato
(esempio tipo)











Reparto: …..Data: …….Ora: ……..
Luogo: Strada interna all’azienda”
Descrizione: I tombini posati in un recente scavo sono troppo alti
repstto al manto stradale
Cause e commenti sul potenziale rischio: Tali gradini
costituiscono un pericolo per biciclette e pedoni
Frequenza: A=>Anno B=Anno C= Mese D=Settimana E=Giorno
Rischio: 1=Medicazione 2=Franchigia 3= Infortunio 4= Morte 5=
fatalità multiple/disastro ambientale
Valutazione: E3
Misure urgenti da prendere: Asfaltare il manto stradale a livello
dei tombini
Misure definitive……………………………………………………
Rilevatore... Focal Point …..Responsabile del trattamento
Chiusura: …….(data)
Procedure di comunicazione
aziendali e ruolo degli Rls

Estraneo

Parallelo

Integrato
E’ importante quindi la “competenza
comunicativa” delle figure e del sistema
Un sistema di prevenzione aziendale
che non progetta un proprio flusso
informativo bidirezionale dichiara di
fatto che non ha interesse alla
circolazione delle informazioni in
azienda, anche se manda segnali di
segno diverso
Per questo parliamo di “competenza
relazionale” delle figure e del sistema



Per l’efficacia del sistema è necessario:
rendere stabili le occasioni relazionali
(periodicità reale della riunione)
agevolare la partecipazione dei lavoratori
anche attraverso istituti aziendali
bilaterali (comitati, gruppi circoli)
costruire alleanze, riprogettando
contenuti e modalità di relazione sulla
base di finalità comuni
IL RUOLO DEGLI
ORGANISMI PARITETICI
Il ruolo degli organismi
paritetici
Le nuove disposizioni impegnano le parti:
 sul terreno del supporto alle imprese

nella valutazione gestione dei rischi

nella formazione
D.Lgs.106/2009: il nuovo comma 3
bis e 3 ter (art.51)


3bis -“Gli organismi paritetici svolgono o promuovono
attività di formazione, anche attraverso l’impiego dei
fondi interprofessionali … nonché, su richiesta delle
imprese, rilasciano una attestazione dello svolgimento
delle attività e dei servizi di supporto al sistema delle
imprese, tra cui l’asseverazione della adozione e della
efficace attuazione dei modelli di organizzazione e
gestione della sicurezza di cui all’articolo 30 del
decreto, della quale gli organi di vigilanza possono
tener conto ai fini della programmazione delle proprie
attività”
3-ter. “Ai fini di cui al comma 3-bis, gli organismi
paritetici istituiscono specifiche commissioni
paritetiche, tecnicamente competenti.”
Asseverazione: i rischi di una
non ben compresa responsabilità
Codice penale
 Art. 481 Falsita' ideologica in certificati commessa da
persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
 Chiunque, nell'esercizio di una professione sanitaria o forense o
di un altro servizio di pubblica necessita' attesta falsamente in
un certificato, fatti dei quali l'atto e' destinato a provare la
verita', e' punito con la reclusione fino a un anno o con la multa da
lire centomila a un milione.
Tali pene si applicano congiuntamente se il fatto e' commesso a
scopo di lucro.
 Art. 359 Persone esercenti un servizio di pubblica necessita'
Agli effetti della legge penale, sono persone che esercitano un
servizio di pubblica necessita':
 1) i privati che esercitano professioni forensi o sanitarie, o altre
professioni il cui esercizio sia per legge vietato senza una speciale
abilitazione dello Stato, quando dell'opera di essi il pubblico sia
per legge obbligato a valersi;
2) i privati che, non esercitando una pubblica funzione, ne'
prestando un pubblico servizio, adempiono un servizio dichiarato
di pubblica necessita' mediante un atto della pubblica
Amministrazione.
D.Lgs.81/2008 - Gli organismi paritetici
Già ampliate le competenze
degli OP






possono supportare le imprese nell’individuazione di soluzioni
tecniche e organizzative dirette a garantire e migliorare la
tutela della salute e sicurezza sul lavoro;
se dotati di personale con specifiche competenze tecniche
possono effettuare, nei luoghi di lavoro dei territori e dei
comparti di competenza, sopralluoghi finalizzati al supporto
delle azioni di prevenzione;
trasmettano una relazione sulla propria attività ai Comitati di
coordinamento territoriali;
trasmettano alle imprese i nominativi degli Rlst di riferimento.
Agli organismi paritetici vengono attribuite le funzioni già
previste dall’art. 20 del 626 in merito al ruolo di prima istanza
per le controversie sorte sull’applicazione dei diritti di
rappresentanza, informazione e formazione.
Vincolante la collaborazione con gli
Op per la formazione

“La formazione dei lavoratori e quella
dei loro rappresentanti deve avvenire
in collaborazione con gli organismi
paritetici ove presenti nel settore e
nel territorio in cui si svolge l’attività
del datore di lavoro (art.37 comma
12)
Gli organismi paritetici: tramite tra
sistema delle imprese e Inail /Sinp
Il nuovo comma 8-bis.
 “Gli organismi paritetici
comunicano all’INAIL i nominativi
delle imprese che hanno aderito al
sistema degli organismi paritetici
e il nominativo o i nominativi dei
rappresentanti dei lavoratori per
la sicurezza territoriali “
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Il sistema di relazioni