Associazione Sportiva Dilettantistica – Società di Ginnastica e Scherma
PANARO
Collare d’Oro
STELLA D‟ORO AL MERITO SPORTIVO
Statuto
Capo 1 - Scopi della Società
Art. 1
E‟ costituita l‟associazione sportiva “Panaro Modena Associazione Sportiva Dilettantistica Società
di Ginnastica e Scherma” abbreviabile in “Panaro Modena ASD - SGS” fondata nel Giugno 1870
con il nome di ”Società di Ginnastica e Scherma del Panaro”. Essa è una libera associazione a
tempo indeterminato che non persegue fini di lucro né diretto, né indiretto. Essa è apolitica,
aconfessionale ed ha per scopo la promozione della cultura e della diffusione dell‟educazione
fisica e di qualsiasi attività sportiva dilettantistica.
La Società ha la sua sede in Modena ed attualmente è affiliata alle seguenti federazioni sportive:
Federazione Ginnastica d‟Italia, Federazione Italiana Scherma, Federazione Italiana Judo, Lotta,
Karate ed Arti Marziali, delle quali esplicitamente accetta sia i rispettivi statuti e regolamenti, sia
quanto deliberato dai singoli competenti Organi Federali.
Non perseguendo fini di lucro la Società si riconosce quale Associazione Non Commerciale (No
Profit) di cui alla legge 460 del 4 dicembre 1997.
Art. 2
La Società potrà promuovere ed organizzare altre discipline sportive, iscrivendosi alle relative
federazioni oppure la soppressione di quelle esistenti che verrà approvata dal Consiglio Direttivo,
salva ratifica della prima successiva Assemblea.
La promozione di nuova attività viene approvata dal Consiglio Direttivo.
Per il raggiungimento dei suoi fini statutari la Società si avvarrà di entrate provenienti: dalla
corresponsione da parte dei soci delle quote associative, dai contributi provenienti dalle federazioni
per l‟attività agonistica prestata, dai contributi versati dai soci per la loro partecipazione alle attività
sociali, dall‟organizzazione di manifestazioni sportive, ludiche, simposi di vario genere, gite,
intrattenimenti culturali, da sponsorizzazioni.
Capo 2 - I soci
Art. 3
La Società è composta da soci ordinari, benemeriti ed onorari.
Art. 4
Sono soci ordinari tutti coloro che, ammessi dal Consiglio Direttivo della Società dietro loro
specifica domanda oppure presentazione da parte di un socio, accettano di rispettare senza
alcuna condizione le finalità, lo statuto ed il regolamento della Società corrispondendo
annualmente la quota fissata dal Consiglio Direttivo.
Per associare un minore di età, occorre il consenso dell‟esercente la patria potestà.
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Statuto
Art. 5
Sono soci benemeriti coloro che:
-
abbiano contribuito in modo rilevante al progresso delle discipline sportive di cui all‟art. 1
del presente Statuto;
abbiano dedicato a lungo la loro attività all‟organizzazione ed allo sviluppo della Società;
gareggiando per la Società si siano classificati ai primi tre posti nelle graduatorie individuali
o di squadra alle Olimpiadi, alle Universiadi o ai Campionati Mondiali od Europei.
Ad essi viene conferito il titolo di soci benemeriti ad vitam con esenzione del pagamento della
quota sociale. I soci benemeriti vengono proposti dal Consiglio Direttivo e nominati (anche per sola
acclamazione) dall‟Assemblea.
Sono soci onorari coloro che, anche se non soci effettivi della Società, per opere compiute,
pubblicazioni, autorità della carica rivestita hanno reso eccezionale contributo alla causa
dell‟educazione fisica e dello sport. I soci onorari vengono proposti dal Consiglio Direttivo e
nominati (anche per sola acclamazione) dall‟Assemblea e sono esonerati dal pagamento della
quota annuale.
Poiché le qualifiche di socio benemerito ed onorario non comportano l‟iscrizione a socio ordinario,
il soci benemerito o onorario potrà ottenere tutti i diritti esercitati dagli altri soci qualora di sua
spontanea volontà versasse la quota annuale d‟iscrizione alla Società per la partecipazione alle
cariche ed alle attività sociali.
Art. 6
I soci ordinari in regola con il pagamento della quota annuale hanno diritto di: praticare le attività
istituzionali nelle forme e modalità stabilite dalle singole Sezioni, fruire dei locali e delle
attrezzature sociali, previa disponibilità, con il consenso dei responsabili tecnici e nell‟ambito dei
programmi fissati per le varie Sezioni, partecipare a tutte le iniziative (culturali, ludiche, ecc...) che
in vario modo possono essere prese dalla Società, fregiarsi del distintivo sociale, essere eletti,
purché maggiorenni, alle cariche sociali. I soci minori di età pur potendo usufruire di tutti i diritti
sopra citati, per legge, non hanno diritto di voto.
Art. 7
Nella partecipazione alle attività sociali, i soci sono tenuti a rispettare scrupolosamente gli orari, le
modalità e le prescrizioni previsti dalla Società, con apposito regolamento e/o per mezzo dei
responsabili incaricati, declinando la stessa ogni responsabilità per ogni danno provocato o subito
dal socio, in violazione di quanto prescritto.
Art. 8
Il socio che si renda moroso sarà invitato al pagamento della quota e, in caso di inadempimento,
dichiarato dimissionario d‟autorità.
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Statuto
Art. 9
Il socio che per qualsiasi motivo si renda indegno di appartenere alla Società ne sarà espulso con
deliberazione del Consiglio Direttivo presa a maggioranza assoluta e con voto segreto dei suoi
componenti, previo parere del Collegio dei Probi Viri e salvo successiva ratifica da parte
dell‟Assemblea. Fino alla convocazione della stessa, il socio di cui sia comminata l‟espulsione dal
Consiglio Direttivo, potrà essere sospeso, dallo stesso, da ogni incarico, attività e frequentazione.
Il socio che si renda colpevole di inadempienze o atti pregiudizievoli alla Società o di
comportamenti disdicevoli, ma tali da non comportare l‟espulsione, sarà deferito alla Commissione
di Disciplina e soggetto alle sanzioni previste dal Regolamento della stessa.
Art. 10
Ogni controversia relativa all‟interpretazione, esecuzione o applicazione delle norme statutarie,
diverse da quelle previste nel precedente articolo ed insorte fra Società e soci o fra i soci, per
ragioni attinenti alla vita e all‟attività sociale, saranno deferite ad arbitrato al Collegio dei Probi Viri
che giudicherà con lodo inappellabile.
Capo 3 - Organi sociali
Art. 11
Gli organi sociali sono:
DELIBERATIVI
- Assemblea dei Soci
- Assemblea di Sezione
DIRIGENZIALI, eletti dall‟Assemblea dei Soci
- Presidente
- Consiglio Direttivo
DI CONTROLLO, eletti dall‟Assemblea dei Soci
- Collegio dei Probi Viri
- Organo di Revisione Contabile
- Commissione Elettorale d‟Appello
ESECUTIVI, nominati dal Consiglio Direttivo
- Segretario Generale
- Responsabile di Segreteria
- Consiglieri Delegati
- Commissione di Disciplina
NONCHÉ, eletti dall‟Assemblea di Sezione
- i Responsabili di Sezione
NONCHÉ, nominati dal Presidente
- Giunte
- Responsabile della Struttura
- Delegati speciali
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Statuto
Art. 12
L‟Assemblea delibera sui principi informatori dell‟attività e della convivenza sociale, nonché sulle
linee programmatiche dell‟attività annuale e sugli investimenti, mobiliari ed immobiliari, che
possono incidere in modo significativo sul Fondo Sociale. Valuta la conformità alle proprie delibere
delle attività poste in essere dagli organi esecutivi descritte nelle relazioni annuali del Presidente.
Approva il rendiconto economico consuntivo, redatto ed approvato dal Consiglio Direttivo. Assume
qualsiasi altra decisione prevista dal presente Statuto, o comunque relativa ai presupposti
fondamentali dell‟Atto Costitutivo e dello Statuto. Decide le politiche societarie relativamente ai
Comitati Regionali ed alle Federazioni, salva consultazione col Consiglio Direttivo e nell‟ambito
delle decisioni assembleari.
Elegge con voto segreto ed a maggioranza:
-
il Presidente, con separata votazione
il Consiglio Direttivo
l‟Organo di Revisione Contabile
il Collegio dei Probi Viri
la Commissione Elettorale d‟Appello
Il Presidente e il Consiglio Direttivo devono essere nominati tra i soci.
Le elezioni avvengono con votazioni regolate nei modi e forme previsti da apposito Regolamento.
I reclami devono essere presentati entro il termine dell‟Assemblea da parte dei soci presenti, e nel
termine di dieci (10) giorni per i soci non presenti, alla Commissione Elettorale d‟Appello, che
decide con la procedura prevista nell‟apposito Regolamento.
Ove nel corso del mandato uno dei componenti delle altre cariche sociali, ad eccezione del
Presidente, cessasse dalla carica per dimissioni o altro verrà sostituito provvisoriamente col primo
dei non eletti, o dal Consiglio Direttivo, salvo ratifica o rielezione alla prima successiva Assemblea.
La sostituzione in corso del mandato di uno o più consiglieri per cessazione dalla carica, per
dimissioni o altro, avverrà col primo dei non eletti, solo nel caso non rimanga in carica il minimo
numero previsto dal presente Statuto.
Art. 13
Il Presidente resta in carica per i quattro anni olimpici ed è rieleggibile.
Il Presidente della Società ne ha la rappresentanza ufficiale e giudiziale, ne firma gli atti, ed
assume le obbligazioni in nome e per conto della Società, nei limiti dei mandati generali o speciali
conferitigli dal Consiglio Direttivo.
Nomina provvisoriamente le cariche rimaste vacanti ed assume ogni decisione che si appalesi
urgente ed improcrastinabile per gli interessi della Società, salvo convocare successivamente il
Consiglio Direttivo per la ratifica. Risponde del suo operato direttamente al Consiglio Direttivo ed
all‟Assemblea. Convoca le Assemblee, convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo.
Art. 14
Il Consiglio Direttivo è formato da un minimo di sei (6) ed un massimo di otto (8) Consiglieri eletti
dall‟Assemblea.
Non può essere eletto Presidente, né far parte del Consiglio Direttivo chi percepisce compensi a
qualsiasi titolo o per qualsiasi motivo dalla Società, né i Responsabili di Sezione o il Responsabile
di Struttura. Questi ultimi partecipano alle sedute del Consiglio Direttivo con ruolo consultivo e
propositivo, sulle proposte da loro avanzate in via formale il Consiglio Direttivo ha obbligo di
assumere decisione motivata.
Può partecipare alle sedute del Consiglio Direttivo con autorizzazione del Presidente, pur senza
diritto di voto, chi abbia svolto incarichi delegati su incarico del Consiglio stesso.
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Statuto
Il Consiglio Direttivo nomina nel proprio seno un Vicepresidente, il Responsabile di Segreteria,
incarica i Consiglieri con particolari deleghe di carattere esecutivo e nomina il Segretario Generale,
che svolge anche l‟incarico di responsabile dell‟archivio.
Il Consiglio Direttivo dura in carica i quattro anni olimpici ed i suoi componenti sono rieleggibili.
Alle sedute del Consiglio partecipano i Responsabili delle Sezioni regolarmente riconosciute
dall‟Assemblea.
Il Vicepresidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o di impedimento,
quando non abbiano durata superiore a sei mesi.
Il Consiglio Direttivo si riunisce una volta ogni due mesi ed ogniqualvolta venga convocato dal
Presidente, per sua iniziativa o su richiesta di almeno tre consiglieri. I modi ed i tempi di
convocazione, la disciplina delle riunioni, le votazioni e la redazione e pubblicazione delle delibere,
nonché le funzioni del Segretario, sono previste da un apposito Regolamento approvato dal
Consiglio Direttivo al momento del suo insediamento.
Art. 15
Il Consiglio è l‟organo deliberativo ed esecutivo delle linee informative, programmatiche e
finanziarie dell‟Assemblea e con l‟elezione ne riceve il mandato. A sua volta:
-
-
risponde in solido fra i suoi componenti delle obbligazioni collegialmente assunte ed i
mandati espressamente conferiti;
conferisce mandati specifici al Presidente e ai suoi membri per l‟esecuzione in via generale
o speciale di operazioni o compiti;
in casi di urgenza può decidere anche su materie riservate all‟Assemblea, con l‟obbligo di
convocarla in via straordinaria entro quaranta giorni, per sottoporre alla ratifica della stessa,
le decisioni e/o le obbligazioni assunte
risponde del suo operato direttamente all‟Assemblea.
Il Presidente può riunire la Giunta per esaminare problemi specifici, analizzane le possibili
soluzioni da proporre dettagliatamente al Consiglio o, nei casi più urgenti, da attuare
immediatamente, salva successiva convocazione del Consiglio per la ratifica.
Sono composte da: Presidente e/o Vicepresidente e, di volta in volta, dai Consiglieri nella cui
delega entra la questione in esame e da chi della stessa abbia conoscenze specifiche. Si riunisce
senza modalità di forme o termini. La Giunta redige un verbale riassuntivo della riunione e dei
provvedimenti e lo consegna al Segretario per il protocollo. Invia al Collegio dei Probi Viri le
documentazioni raccolte riguardanti qualsiasi controversia insorga tra soci o tra la Società e soci,
in merito alla vita sociale ed alla corretta applicazione di Statuto e Regolamenti per averne lo
specifico parere in modo da potere decidere con cognizione di causa, esprime altresì il parere sui
casi contenuti all‟art. 9.
Art. 16
L‟Organo di Revisione Contabile si compone di tre membri, dura in carica per un quadriennio
olimpico ed elegge nel suo seno un Presidente; i suoi componenti sono rieleggibili.
Ha il compito di esaminare, controllare e riferire, in conformità alle attribuzioni dei sindaci revisori in
genere, su qualsiasi atto amministrativo di contenuto economico.
E‟ obbligo dell‟Organo di Revisione Contabile presentare all‟Assemblea la relazione annuale sulla
gestione finanziaria. I Revisori prendono parte alle riunioni del Consiglio con voto consultivo.
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Art. 17
Il Collegio dei Probi Viri si compone di tre membri, dura in carica per un quadriennio olimpico ed
elegge nel suo seno un Presidente; i suoi componenti sono rieleggibili. Esso ha il potere di
decidere su ogni controversia insorta tra soci o tra soci e la Società, in merito alla vita sociale ed
alla corretta applicazione di Statuto e Regolamenti. I componenti del Collegio dei Probi Viri non
possono rivestire altre cariche sociali, né prestare a qualsiasi titolo attività retribuita per la Società.
Art. 18
La Commissione Elettorale d‟Appello si compone di tre membri ed elegge nel suo seno un
Presidente. Ha funzioni limitate alla decisione su reclami in ordine alla validità delle elezioni. In tali
casi le sue decisioni sono vincolanti per la Società e devono essere rese esecutive dal Presidente.
I componenti la Commissione d‟Appello non possono rivestire altre cariche sociali.
Art. 19
Le cariche di Presidente, Vicepresidente e Segretario Generale sono incompatibili con la qualifica
di tecnico o istruttore sociale.
La funzione di Revisore dei Conti componente l‟Organo di Revisione Contabile è incompatibile con
qualunque altra carica compresi gli incarichi tecnici.
Art. 20
Tutte le cariche sociali sono a titolo onorario e gratuito, salvo il rimborso delle spese anticipate
dagli interessati a nome e per conto della Società.
Art. 21
Il Presidente decade dalla carica, quando si dimetta o, per sua affermazione o fatto noto, sia
impedito a svolgere le sue funzioni per un periodo superiore a sei mesi.
In tali casi il Vicepresidente convoca l‟Assemblea per l‟elezione di un nuovo Presidente.
Il Presidente qualora la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio Direttivo ne chiedano
le dimissioni rimane sospeso dalle sue funzioni dalla data della delibera del Consiglio. In tal caso i
suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente, il quale convoca immediatamente l‟Assemblea
Straordinaria per la ratifica dei provvedimenti assunti dal Consiglio e per l‟elezione di un nuovo
Presidente.
Il Consiglio decade in caso di dimissioni della maggioranza dei suoi membri.
Il Consiglio rimane sospeso dalle sue funzioni, quando il Collegio dei Probi Viri, su richiesta del
Presidente, accerti che una o più delibere siano difformi dalle direttive generali approvate in
Assemblea o in violazione delle norme dello Statuto o della legge dello Stato.
In tal caso il Presidente dovrà convocare immediatamente l‟Assemblea per la ratifica del
provvedimento e, in caso positivo, per l‟elezione di un nuovo Consiglio.
Il Presidente ed il Consiglio decadono automaticamente qualora l‟Assemblea non approvi anche
una sola delle relazioni: morale, tecnica e finanziaria. In tal caso l‟Assemblea delibererà seduta
stante la data in cui dovrà tenersi l‟Assemblea elettiva.
Durante questo intervallo la Società verrà amministrata per le pratiche di ordinaria amministrazione
da un socio designato dalla stessa Assemblea.
La decadenza per qualsiasi causa del Consiglio e del Presidente non si estende all‟Organo di
Revisione Contabile, né al Collegio dei Probi Viri.
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Art. 22
E‟ fatto divieto di distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve
o capitale sociale durante la vita della Società, salvo che la destinazione o la distribuzione non
siano imposte dalla legge.
La quota associativa ed i contributi di partecipazione alle attività sociali non sono trasmissibili.
Art. 23
La sede sociale è destinataria legale di tutti gli inventari ed i libri partitari delle Sezioni. Al
Segretario Generale, responsabile dell‟archivio, è demandato il compito della tenuta di tutte le
documentazioni amministrative ed inventariali della sede e di tutte le singole Sezioni. Egli è
responsabile della tenuta e conservazione dell‟archivio storico ed attuariale della Società
comprendente i verbali delle riunioni consiliari ed assembleari e tutto il materiale cartaceo, sportivo
e corrente.
Capo 4 - Assemblee
Art. 24
L‟avviso per la convocazione delle Assemblee verrà pubblicato nei locali sociali e su almeno due
quotidiani locali o spedito a tutti i soci a mezzo raccomandata o fax o e-mail o qualsiasi mezzo che
consenta di provarne la tempestività ed il ricevimento, almeno quindici giorni prima di quello fissato
per l„Assemblea.
Art. 25
I soci possono essere rappresentati solamente da un altro socio non componente del Consiglio
Direttivo con il limite di una delega per ogni socio.
Art. 26
L‟Assemblea deve essere convocata ogni anno entro il 30 Aprile per l‟approvazione del rendiconto
morale, tecnico e finanziario; ogni quattro anni dovrà essere indetta l‟Assemblea per l‟elezione
delle cariche sociali. L‟Assemblea discute tutte le materie che il Consiglio Direttivo ritiene
opportuno di iscrivere all‟ordine del giorno.
Art. 27
L‟Assemblea è convocata ogni qualvolta il Presidente o il Consiglio Direttivo lo ritengano
opportuno, oppure ove un quinto dei soci ne facciano domanda per iscritto indicando l‟ordine del
giorno al Consiglio Direttivo.
E‟ facoltà dell‟Organo di Revisione Contabile convocare l‟Assemblea qualora lo ritenga necessario
per le materie di sua competenza.
Art. 28
Le Assemblee non sono valide in prima convocazione se non risulta presente o rappresentata la
maggioranza dei soci aventi diritto a voto.
Qualora non sia valida la prima convocazione l‟Assemblea sarà convocata una seconda volta,
almeno un‟ora ed non oltre quindici giorni dopo la prima convocazione, e sarà validamente
costituita qualunque sia il numero dei presenti aventi diritto al voto.
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Art. 29
Ogni socio di maggiore età e non incompatibile ai sensi del presente Statuto può candidarsi alle
cariche sociali, purché comunichi la propria candidatura entro 10 giorni dalla data dell‟Assemblea a
mezzo deposito di dichiarazione scritta nella segreteria dell‟Associazione.
Art. 30
La verifica di validità dell‟Assemblea, la nomina del Presidente, degli scrutatori e del Segretario, le
modalità e le operazioni di voto, di spoglio e di proclamazione, nonché le modalità ed i termini dei
reclami alla Commissione Elettorale d‟Appello sono stabilite da un apposito Regolamento.
Art. 31
L‟Assemblea delibera a maggioranza semplice, salvo eventuali eccezioni contemplate nel presente
Statuto. Nel caso di parità dei voti, il Presidente farà ripetere la votazione seduta stante e, se da
quest‟ultima risultasse ancora parità di voti, il Presidente rimetterà ad altra seduta la deliberazione.
Capo 5 - Le Sezioni
Art. 32
Sono istituite le Sezioni per ciascuna delle Federazioni sportive promosse dalla Società. Le
Sezioni hanno diritto di organizzare la disciplina sportiva di propria competenza nell‟ambito delle
direttive generali emanate dal Consiglio.
Art. 33
Le Sezioni sono costituite dai soci che praticano le attività sportive organizzate dalla Sezione
nonché dai soci che intendono farne parte, con dichiarazione resa al momento dell‟iscrizione o del
rinnovo annuale, salvo, per questi, la ratifica da parte del Consiglio. La partecipazione dell‟attività
sportiva della Sezione in sede agonistica, amatoriale, o anche solo ludica è condizionata al
tesseramento alla Federazione relativa all‟attività stessa.
Art. 34
Sono organi delle Sezioni:
-
l‟Assemblea di Sezionale
il Responsabile della Sezione
il Segretario di Sezione
L‟Assemblea di Sezione è rappresentata dai soci iscritti alla Sezione ed elegge separatamente il
suo Responsabile che rappresenta la Sezione nel Consiglio Direttivo della Società di cui fa parte di
diritto. Le singole Sezioni mantengono rapporti con le rispettive Federazioni, di tali rapporti dovrà
essere data notizia, ove essi coinvolgano la Società nel suo complesso, al Consiglio Direttivo. Nei
rapporti con i terzi o le Federazioni le Sezioni sono rappresentate dal Presidente o dal
Responsabile di Sezione, se delegato dal Consiglio.
Art. 35
L‟Assemblea di Sezione rispetta l‟ordinamento dell‟Assemblea della Società e si dovrà riunire
almeno 30 giorni prima di ogni Assemblea della Società.
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Art. 36
Il Responsabile di Sezione, rappresenta la Sezione all‟interno della Società, attua tutte le direttive
del Consiglio Direttivo e nomina un Segretario di Sezione, che adempie, per la stessa, alle
medesime funzioni del Segretario Generale. Egli fa parte del Consiglio Direttivo con poteri
consultivi e può proporre provvedimenti gestionali, organizzativi e tecnici per migliorare l‟attività
della Sezione e sulle sue proposte il Consiglio è obbligato a discutere e deliberare in sua
presenza.
Le Sezioni organizzate in molteplici attività e praticate da numerosi frequentanti, possono, su
delibera del Consiglio, costituire delle Sottosezioni; per ciascuna Sottosezione verrà nominato, dal
responsabile di Sezione, un Responsabile di Sottosezione.
Art. 37
I fondi ed i contributi che vengono assegnati alla singola Sezione dal CONI, dalle Federazione, dai
Comitati di appartenenza e da eventuali sponsorizzazioni da esse stipulate in pieno accordo con il
Consiglio vengono versati nella casse della Società e la Sezione ha diritto di disporne almeno per
pari importo, previa approvazione di un rendiconto preventivo dettagliato da parte del Consiglio.
Art. 38
Il Consiglio Direttivo della Società può deliberare:
-
l‟apertura di una nuova Sezione
la sospensione, anche temporanea, di una Sezione
la modifica di una o più attività di una Sezione
l‟eliminazione di una Sezione, salva ratifica dell‟Assemblea.
Capo 6 - Scioglimento della Società
Art. 39
Lo scioglimento della Società è deliberato dall‟Assemblea con l‟approvazione, sia in prima che in
seconda convocazione, di almeno i quattro quinti dei soci esprimenti il solo parere personale,
ovvero con esclusione delle deleghe. Così pure la richiesta dell‟Assemblea avente per oggetto lo
scioglimento della Società deve essere presentata da almeno i quattro quinti dei soci. Il patrimonio
sociale, in caso di scioglimento per qualunque causa della Società, dovrà essere devoluto ad altra
associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, sentito l‟organismo di controllo di cui
all„art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta
dalla legge. I premi ed i cimeli sociali saranno, dopo la votazione di scioglimento della Società,
consegnati al museo civico.
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Capo 7 - Disposizioni generali
Art. 40
La durata della Società è illimitata. L‟anno fiscale inizia l‟1 gennaio e termina il 31 dicembre. L‟anno
sociale e inizia l‟1 settembre di ogni anno e finisce il 31 agosto dell‟anno successivo.
Art. 41
Il Regolamento, approvato dal Consiglio, stabilisce le norme di applicazione del presente Statuto e
deve essere esposto in tutte le sedi sociali. I colori sociali sono il “bianco-blu”.
L‟emblema della Società è costituito da uno scudo giallo in campo blu con fascia trasversale e
dicitura “Mens sana in corpore sano”, sovrastato da maschera di scherma, fioretto e sciabola, due
manubri e due clave.
Art. 42
Per quanto contemplato dal presente Statuto vigono, in quanto applicabili, le norme degli statuti e
dei regolamenti federali, della consuetudine sportiva e le norme generali del CONI, nonché
eventuali aggiunte o modifiche contemplate in successive disposizioni legislative.
Art. 43
Al momento dell‟approvazione del presente Statuto decadono tutte le cariche e gli organismi
sociali, salvo il Presidente della Società al quale spetta il compito di darvi esecuzione al più presto
ove non provveda la stessa Assemblea.
Art. 44
Il presente Statuto, approvato in Assemblea dei soci deve essere osservato come atto
fondamentale della Società, sostituisce ed annulla ogni precedente Statuto e regolamento ed entra
immediatamente in vigore, salvo ratifica delle federazioni interessate. Il presente Statuto non può
essere modificato se non con la maggioranza del 25% dei soci aventi diritto di voto.
Approvato dall’Assemblea dei Soci in data 19 aprile 2011.
Il Segretario dell’Assemblea
Il Presidente dell’Assemblea
(Monica Prandini)
(Ermes Casalgrandi)
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