SCHEDA TECNICA
CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA INDUSTRIA
Aggiornata al
30.1.2012
A cura di Confindustria Latina
Disciplina - Normativa
leggi
giurisprudenza
dottrine
AZIENDE INTERESSATE
Art. 1
Imprese settore del industriale indipendentemente dai lavoratori occupati D.Lgs.
n. 788/45
Società cooperative che svolgano attività similari a quelle industriali
Per il settore edile è prevista una disciplina particolare ed una gestione speciale
presso l’INPS.
CAUSE DI INTERVENTO
L’intervento della CIGO è previsto nei casi di sospensione dal lavoro o
riduzione dell’orario di lavoro determinati da:
- situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori.
- situazioni temporanee di mercato.
Situazioni brevi e transitorie, caratterizzate dalla certezza della ripresa
dell’attività produttiva Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione
salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve
periodo, dei lavoratori sospesi dall'attività produttiva dell'impresa va inteso,
più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una
considerazione della situazione "ex ante".

Art. 1 – Legge n.
164/1975
Mess. INPS n.
6990 del
27.3.2009
Cass. 14.02.2001
n. 2138
EVENTI DIVERSI DA QUELLI OGGETTIVAMENTE NON
EVITABILI
a) situazioni temporanee di mercato
b) situazioni aziendali eventi transitori e non imputabili
all’imprenditore o ai lavoratori

EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI
a)
b)
tipicamente inerenti l’attività produttiva (es.: interruzione della
Circ. Inps
fornitura di energia elettrica, ecc.)
determinati dalla forza maggiore o dal caso fortuito (es.: n. 57684 G.S.
terremoti, alluvioni, ordinanze di sospensione, guasti ai del 27/6/75
macchinari ecc.)
Sulla base di quanto sopra indicato, per l’ammissione al trattamento di CIGO
devono ricorrere le seguenti condizioni:
- la causa oggettiva dell’intervento non deve essere volontariamente
provocata dall’Azienda o dai lavoratori;
- l’intervento deve essere temporaneo;
1
- è necessaria la previsione della ripresa dell’attività lavorativa.
DURATA DEL TRATTAMENTO
Di norma la CIGO può essere autorizzata fino ad un periodo massimo di 13
settimane
Art. 6 – L. n.
164/1975
PERIODO MASSIMO DI FRUIZIONE
Fino ad un massimo di 52 settimane nell’arco di 104 settimane (Biennio Circ Inps n. 84/88
mobile); il calcolo dal 20 aprile 2009 viene effettuato in giorni considerando Circ Inps n. 58
usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia del 2009
interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta.
•
•
Proroghe ammesse alle seguenti condizioni :
per casi particolari da motivare
ciascuna proroga può essere accordata per un massimo di 3 mesi
Tali disposizioni non si applicano quando la sospensione (o la riduzione)
dell’orario di lavoro deriva da eventi oggettivamente non evitabili
•
•
limiti massimi delle 52 settimane possono essere computati avuto
riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole
giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una
settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei
giorni, o cinque in caso di settimana corta.
Tale nuova modalità di computo – fermi restando gli altri requisiti
previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni
provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale, (anche alla
luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero
del Lavoro)
agli effetti dei limiti di durata non si considerano le settimane relative agli
eventi oggettivamente non evitabili.
Art. 1
L.. n. 164/75
Circ Inps n. 58
del 2009
Circ. Inps
n. 71/86;
n. 274/91
SOGGETTI INTERESSATI

Operai (assunti sia a tempo indeterminato che determinato, con
contratto di formazione o a part-time o in prova)

Impiegati / Quadri / Viaggiatori (indeterminato, termine
con cfl o a part-time o in prova)

Soci e dipendenti delle cooperative destinatarie della cig.o

Lavoratori con contratti di solidarietà

Non è richiesta alcuna requisito di anzianità
2
Sono pertanto esclusi :
Apprendisti / Dirigenti / Lavoratori a domicilio/ Lav. in Cigs.
PROCEDURA
per gli apprendisti
Interpello.
Giugno 2009 e
Circ. Conf.
19.6.09
Eventi oggettivamente non evitabili
Obbligo di comunicare PREVENTIVAMENTE a RSA/RSU (o, in mancanza,
alle OO.SS.)
•
la durata della contrazione
•
il n° dei lavoratori interessati
Art. 5 – Legge n. .
164/1975
Se la sospensione o la contrazione supera le 16 ore settimanali:
Possibile richiesta di esame congiunto deve essere presentata
entro 3 giorni
Conclusione della procedura entro i 5 giorni successivi
Altri casi di contrazione e sospensione
Comunicazione preventiva a RSA/RSU (o, in mancanza, alle OO.SS.) con
•
indicazione delle cause del ricorso alla CIGO
•
entità
•
durata prevedibile
•
il n° e criteri di scelta dei lavoratori interessati
Possibile richiesta di esame congiunto da parte del sindacato
Conclusione della procedura sindacale: entro 25 giorni dalla data della
richiesta (ridotti a 10 per aziende fino a 50 dipendenti)
CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI
La legge non prevede particolari vincoli per le Aziende nella scelta dei
lavoratori da porre in CIGO,

Art. 5 Legge n. .
164/1975
DEVE SUSSISTERE UN NESSO DI CAUSALITA’ TRA LA
SOSPENSIONE E I LAVORATORI INTERESSATI
i lavoratori devono essere scelti in base a criteri obiettivi, controllabili e Cass. 05.06.2003
verificabili in seguito Il potere di scelta dei lavoratori da porre in Cig riservato n. 8998
al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere
interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le
scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall'obbligo
di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli arti 1175 e 1375
cod. civ., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto
di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di
invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa.
3
In caso di illegittimità dei criteri di scelta per la giurisprudenza sorge un
diritto al risarcimento del danno
 DEVONO ESSERE RISPETTATI I PRINCIPI DI
NON DISCRIMINAZIONE
In caso di violazione per la giurisprudenza il lavoratore ha diritto alla
riammissione nel posto di lavoro
DOMANDA INTERVENTO
La DOMANDA di autorizzazione alle integrazioni salariali deve essere
presentata alla sede INPS competente
mod. IGI 15 –
IGI.15 Edilizia
Circ Inps 6.2010
e Circ Inps
entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della ottobre 2010
settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell’attività
lavorativa.
Trattasi di termine perentorio, in caso di presentazione tardiva il trattamento
di integrazione salariale non può essere concesso per periodi anteriori di una
settimana rispetto alla data di presentazione della domanda.
Art. 7, c. 2 e 3
L. n. 164/75
Competente a ricevere la domanda è la Sede Inps nella cui circoscrizione è
ubicata l’unità produttiva interessata, anche se l'azienda accentra gli
adempimenti contributivi presso altra Sede.
Circ. Inps
La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (non è n. 3834/84
sufficiente il timbro aziendale). La domanda per ottenere l'ammissione n. 1968/82
all'integrazione salariale deve essere presentata all'INPS non prima che le
sospensioni o le riduzioni dell’orario di lavoro abbiano avuto inizio.
Le nuove modalità della domanda di autorizzazione alla cassa integrazione
ordinaria Industria, Edilizia e Lapidei. di CIG saranno, esclusivamente
telematiche,
Il periodo transitorio, durante il quale le domande potranno ancora essere
presentate secondo le consuete modalità, scadrà il 31 gennaio 2012.
Al termine di detto periodo, e quindi dal 1 febbraio 2012, il canale telematico
che richiede l’utilizzo della applicazione ACQUISIZIONE ONLINE
DOMANDE CIGO oppure l'invio del file XML con l'apposita funzione che
sarà a breve disponibile, diventerà l’unico mezzo di presentazione delle
richieste. Da tale data non sarà procedibile una domanda di Cig ordinaria
industria, edilizia e lapidei che pervenga all’Istituto in forma cartacea e
attraverso gli altri canali telematici (e cioè: invio del modulo in formato “pdf”
attraverso l’applicazione INVIO MODULI ON LINE, invio dei moduli per email o per posta certificata; invio della domanda tramite il cassetto
bidirezionale).
La domanda di autorizzazione alla CIGO Industria ed Edilizia, è disponibile
nel portale Inps www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di
Circ. Inps n 141
28.10.2011
4
utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e
consulenti”, opzione “CIG”, sotto il link “Acquisizione OnLine Domande
Cigo".
ANTICIPAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE
La legge prevede l’obbligo ai datori di lavoro dell’anticipo dell’integrazione
CIG (solo quando è formalmente autorizzata) agli operai alla fine di ogni
periodo di paga; in caso di tardiva o omessa presentazione della domanda è
tenuto a corrispondere ai lavoratori interessati a titolo di risarcimento danni
“un importo equivalente all’integrazione salariale”
In assenza di disposizioni di legge, l'anticipazione dell'integrazione salariale
può essere regolamentata dagli accordi aziendali.
L'INPS ha precisato che tale anticipazione non è gravata da contribuzione, in
attesa della definizione della richiesta.
art. 12 del D.Lgs
n. 788 del 1945
Art. 7, c. 2 e 3
L. n. 164/75
Circ. Inps
n. 81/97
CONTRIBUZIONE A CARICO AZIENDA

In via continuativa (1)
1,90% per aziende fino a 50 dipendenti (2)
2,20% per aziende oltre 50 dipendenti
 In caso di fruizione:
contributo addizionale da versarsi all’atto del conguaglio
dell’integrazione salariale pari a:
- 4% dell’importo conguagliato per CIG.O – aziende fino a 50 dip.
- 8% dell’importo conguagliato per CIG.O – aziende oltre 50 dip.
Art. 12,
n. 2 e 13
L. n. 164/75
a Circ INPS
n 89 /03
(1)
Sul monte retributivo lordo di tutti i lavoratori esclusi i dirigenti e
apprendisti
(2) Nel computo dei dipendenti sono esclusi gli apprendisti, i C.F.L. e gli
assunti con contratto di reinserimento
Ai fini dell’applicazione delle aliquote contributive ridotte i datori di lavoro
Circ. Inps
sono tenuti a presentare all’INPS una dichiarazione attestante che nell’anno
n. 89/03
precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore
a 50.
CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI CIG.O
IL LAVORATORE HA DIRITTO
Ad un trattamento economico a carico dell’ INPS nella misura dell’ 80%
della retribuzione di fatto nel limite del massimale INPS
Gli importi erogati dall'azienda a titolo di integrazione salariale, in quanto
"somme a carico di gestione assistenziale e previdenziale", sono esclusi dalla
Art. 12, c. 4, L.
n. 153/96
5
base imponibile ai fini della contribuzione sia INPS (salvo il contributo
addizionale.) che INAIL.
Gli importi suddetti devono invece essere assoggettati all'imposta sul reddito
delle persone fisiche (IRPEF) come gli altri redditi di lavoro, secondo le norme
di legge vigenti in materia.
sostituito
dall'art. 6, c. 1,
D.Lgs. n. 314/97
AMMONTARE DEL TRATTAMENTO È STABILITO
Con riferimento alle ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il
limite dell'orario contrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 ore
settimanali
BASE RETRIBUTIVA DI COMPUTO
DELL’INTEGRAZIONE
Va determinata avendo riguardo a tutti gli elementi retributivi assoggettabili
a contribuzione
 Voci fisse (superminimi, aumenti di merito…)
 Retribuzione base, contingenza
 E.D.R. 31/7/1992
 Scatti d’ anzianità
 Aumenti retributivi successivi alla messa in CIG.O
 Ratei di tredicesima mensilità e delle mensilità aggiuntive maturati
durante la CIG.O per le quote riferite alla riduzione di orario o
sospensione
MASSIMALE DELL’ INTEGRAZIONE SALARIALE PER IL 2012
L'importo delle integrazioni salariali non può superare il limite massimo
variabile a seconda della retribuzione di riferimento (comprensiva dei
ratei di mensilità aggiuntive):
Per le retribuzioni fino a € 2.014,77 il tetto è € 931,28 (ridotto a
€ 876,89 Circ. Inps
per l’ applicazione dell’aliquota del 5,84%)
n. 20 - 8.2.2012
Per le retribuzioni superiori a € 2.014,77 il tetto è € 1.119,32 (ridotto a €
1053,95 per l’applicazione dell’ aliquota del 5,84%)
Il massimale INPS fissato è comprensivo dei ratei degli elementi che maturano
per periodi ultramensili (es.: tredicesima mensilità)
MASSIMALE DELL’ INTEGRAZIONE
SALARIALE PER IL SETTORE EDILE PER L’ANNO 2012
LORDO
1117,54 euro
1349,18 euro
Circ. Inps
n. 20 - 8.2.2012
NETTO (al netto della riduzione
ex art. 26 L. 41/86, pari al 5,84%)
1052,28 euro
1264,74 euro
6
L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per
l’applicazione dei massimali è fissato in (fino a) 2.014,77 euro, comprensivo
dei ratei di mensilità aggiuntive.
DETERMINAZIONE
DELL’ IMPORTO CIG.O
Per ragguagliare il massimale mensile alle ore di integrazione
autorizzate
nell'ambito di ogni mese, occorre dividere l'importo massimo mensile INPS
per il numero delle ore LAVORATIVE nel mese considerato (comprese
festività infrasettimanali)
L’importo così determinato si deve confrontare con la paga oraria del
lavoratore (rapportata all’ 80%) al fine di verificare l’importo spettante per
CIG.O
IMPORTO DI CIG.O SPETTANTE
Se la retribuzione oraria del lavoratore rapportata all’ 80% è superiore al tetto
orario INPS
TETTO ORARIO INPS
Se la retribuzione oraria del lavoratore rapportata all’ 80% è inferiore al tetto
orario INPS
RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE
Mese di gennaio 2011:
ore lavorabili 176 (22 giorni x 8 ore)
Massimale INPS di riferimento: € 906,80 (1° TETTO netto – la retribuzione si
attesta al di sotto di 1.961,80 euro)
80% della retribuzione oraria del lavoratore superiore al massimale
orario INPS
•
•
Cassa integrazione: 4O ore
906,80
x ore CIG.S =
176 (ore lavorabili)
906,80 x 40
176
=
206,09 euro
PART - TIME
•
I lavoratori osservanti un orario ridotto rispetto a quello praticato in Circ. Inps
azienda dalla generalità dei lavoratori, l'ammontare dell'integrazione è n. 93/84
commisurato alla retribuzione relativa ad un numero di ore pari alla
differenza tra l'orario che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nel
periodo oggetto dell'intervento
7
•
I lavoratori osservanti un orario ridotto rispetto a quello praticato in
azienda dalla generalità dei lavoratori, l'ammontare dell'integrazione è
commisurato alla retribuzione relativa ad un numero di ore pari alla
differenza tra l'orario che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nel
periodo oggetto dell'intervento e quello eventualmente ridotto
RITENUTE FISCALI
Le somme corrisposte a titolo d'integrazione salariale sono soggette alle ex art. 10, comma
ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
5, L. n. 887/1984
MODALITA’ DI PAGAMENTO

La corresponsione dell’ integrazione salariale ordinaria (dopo
l’autorizzazione) viene effettuata dal datore di lavoro per conto dell’
INPS alla fine di ciascun periodo di paga.

Il recupero delle somme pagate e regolarmente autorizzate viene
richiesto dal datore di lavoro tramite operazione di conguaglio dei
contributi sul mod. DM/10.
Sono possibili anche il rimborso e la compensazione
Circ. Inps
n. 118 4/5/1991
RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO
•
L’ integrazione salariale presuppone la permanenza del rapporto di
lavoro dipendente.
•
Lo svolgimento di eventuale occupazione remunerata, autonoma o
subordinata, purché saltuaria o temporanea, è compatibile con la
permanenza del rapporto dipendente e con l’ integrazione
salariale.
•
L’ occupazione deve essere preventivamente comunicata all’ INPS:
in tal caso l’ integrazione salariale viene sospesa.
ANZIANITA’ DI SERVIZIO
L’ anzianità di servizio decorre regolarmente durante il periodo di CIG.O
Esplica quindi i suoi effetti sugli istituti contrattuali collegati ad essa:
- Trattamento di fine rapporto
- Scatti di anzianità
- Il maggior scaglione di ferie
- Il preavviso
- Il maggior scaglione ai fini del trattamento economico di malattia
- Il maggior scaglione ai fini della conservazione posto per la malattia
8
ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE
ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sono dovuti gli art. 6, L.
1115/1968
assegni familiari nella misura intera
ASSEGNO PER IL CONGEDO MATRIMONIALE
La corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale
l'erogazione del trattamento di integrazione salariale
n.
preclude
TRATTENUTE AI LAVORATORI TITOLARI DI PENSIONE
Il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione art. 7 D.L. n.
percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini 791/1981
dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme
vigenti
FERIE COLLETTIVE
•
Circ. Inps n.
Durante il periodo di chiusura della azienda per ferie collettive nessun 53416 -12.7.1957
lavoratore potrà beneficiare dell’intervento ordinario di CIG, anche nel
caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie
corrispondenti al periodo di chiusura.
FERIE RIDUZIONE ORARIO
EX-FESTIVITA’
Cass n. 1648 del
12/3/80 – n. 504
La misura delle ferie, della riduzione di orario e delle ex-festività viene ridotta del 29/1/85 – n.
secondo il principio di proporzionalità diretta tra periodo lavorato e misura 505 del 29/1/85
dell’ istituto contrattuale
Istituto contrattuale /2080 x ore CIG.O
ESEMPIO
Ore ferie spettanti contrattualmente 160
Ore CIG.O effettuate da gennaio a dicembre 90
160/2080 x 90 = 6,92 ore di ferie che non maturano
nell’anno di riferimento
le ferie già maturate e quelle infra - annuali in corso di maturazione,
possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento
sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva.
Min
Lav
interpello n. 19
17.6.2011
INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E INDENNITA’ DI
MATERNITA’ OBBLIGATORIA
I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva Circ. Inps
prestazione di attività lavorativa, nel caso di coincidenza degli stessi con n.152 28/10/1990
periodi di astensione OBBLIGATORIA dal lavoro per maternità
alla lavoratrice spetta nella misura ordinaria nei limiti temporali previsti
indennità di maternità
9
INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIAE INDENNITA’ DI
MATERNITA’ FACOLTATIVA
Alle lavoratrici SOSPESE non spetta l’ indennità di maternità facoltativa
Il presupposto per avere diritto alla maternità facoltativa è l’ attualità dell’
obbligo di prestare l’ attività lavorativa
CIGO A SEGUIRE CIGS
L'Inps, ha stabilito che - così come era già chiarito dal messaggio n. 25623
del 12 ottobre 2010 - è ammissibile che una azienda dopo un periodo di
CIG ordinaria, ed un periodo successivo di CIG straordinaria, possa
chiedere un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità,
qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità
dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di
ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti
dalla legge.
L'art. 6 della legge 164/1975 stabilisce che qualora l'impresa abbia fruito di
12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può
essere proposta per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un
periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa. Nel caso in cui una
azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52
settimane di CIGS ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, visto
quanto prevede l'art. 6 della legge 164/1975, si ritiene che l'anno di CIGS
possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel
caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia
comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto.
.
INPS, messaggio
n.
19350
11.10.2011
Per l’attivazione della Cigs a fine periodo della Cigo vedi circolare
Confindustria giugno 2009 e circolare ottobre 2010
Circolare
Inps n. 133/ 2000
Mess 18.11.2009
CIGO PERMESSI L. N. 104/92
Interpello M.L. n.
• l’Inps prevede il ridimensionamento proporzionale dei 3 gg di permesso 70/2009
a fronte di assenze in cigo
•
in presenza contemporanea di cig e permessi l.104/92 prevale la cig
Circ Inps n. 82
del 16.6.2009
MALATTIA - CIG
Se durante la CIG a 0 ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà
ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie
Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio CIGO :
10
•
se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto…. ha sospeso
l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di
inizio della stessa;
•
qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale
in forza all’ufficio, reparto cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in
malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia,
In caso CIGO a orario ridotto il lavoratore malato avente diritto beneficia
dell’indennità di malattia e non dell’ integrazione salariale sia per le malattie
insorte durante la sospensione, sia per quelle preesistenti all’inizio della
sospensione
TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITA’
lavoratori retribuiti in misura fissa mensile impiegati, quadri, intermedi e
operai le festività nazionali, civili e religiose cadenti di sabato e domenica
Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’ INPS
messaggio
Vengono retribuite dal datore di lavoro (il pagamento delle festività cadente 13552 del
di domenica è previsto solo in alcuni contratti)
giugno 2009
L’Inps chiarisce che per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le
festività civili e religiose non comportano una riduzione della misura
settimanale delle integrazioni salariali.
n.
15
FESTIVITÀ NAZIONALI, CIVILI E RELIGIOSE CADENTI IN
GIORNO INFRASETTIMANALE
PERIODI DI SOSPENSIONE DAL LAVORO
Non vengono retribuite dall’ azienda vanno incluse nel numero delle ore
integrabili dall’ INPS
PERIODI DI RIDUZIONE DI ORARIO
Vengono retribuite dall’ azienda
messaggio
13552 del
giugno 2009
n.
15
L’Inps chiarisce che per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile,
le festività civili e religiose non comportano una riduzione della misura
settimanale delle integrazioni salariali.
LAVORATORI RETRIBUITI AD ORE
Operai
FESTIVITA’ NAZIONALI
11
Sono sempre retribuite dal datore di lavoro vanno escluse dal computo delle
ore integrabilidall’ INPS
FESTIVITA’ RELIGIOSE E CIVILI
messaggio
13552 del
Vengono retribuite dall’ azienda se cadono nei primi 15 giorni di giugno 2009,
sospensione. L’Inps, chiarisce che per i lavoratori retribuiti in misura fissa
mensile, le festività civili e religiose non comportano una riduzione della
misura settimanale delle integrazioni salariali.
Non vengono retribuite dall’ azienda se cadono oltre i 15 giorni.Vengono
incluse nel numero delle ore integrabili dall’ INPS
PERIODI DI SOSPENSIONE DAL LAVORO
n.
15
PERIODI DI RIDUZIONE DI ORARIO
Vengono retribuite dall’ azienda se cadono durante una riduzione di orario.
Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’ INPS
TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO
Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto il datore di lavoro deve
accantonare la normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se
avesse lavorato indipendentemente dal fatto che durante il periodo di CIG.O
abbia percepito una retribuzione inferiore
12
13
Scarica

SCHEDA TECNICA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA INDUSTRIA