SCHEDA TECNICA CASSA INTEGRAZIONE ORDINARIA INDUSTRIA Aggiornata al 30.1.2012 A cura di Confindustria Latina Disciplina - Normativa leggi giurisprudenza dottrine AZIENDE INTERESSATE Art. 1 Imprese settore del industriale indipendentemente dai lavoratori occupati D.Lgs. n. 788/45 Società cooperative che svolgano attività similari a quelle industriali Per il settore edile è prevista una disciplina particolare ed una gestione speciale presso l’INPS. CAUSE DI INTERVENTO L’intervento della CIGO è previsto nei casi di sospensione dal lavoro o riduzione dell’orario di lavoro determinati da: - situazioni aziendali dovute ad eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori. - situazioni temporanee di mercato. Situazioni brevi e transitorie, caratterizzate dalla certezza della ripresa dell’attività produttiva Ai fini dell'ammissione al beneficio dell'integrazione salariale ordinaria, il requisito della certezza della riammissione, entro breve periodo, dei lavoratori sospesi dall'attività produttiva dell'impresa va inteso, più che in termini di certezza, come ragionevole prevedibilità, in base ad una considerazione della situazione "ex ante". Art. 1 – Legge n. 164/1975 Mess. INPS n. 6990 del 27.3.2009 Cass. 14.02.2001 n. 2138 EVENTI DIVERSI DA QUELLI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI a) situazioni temporanee di mercato b) situazioni aziendali eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori EVENTI OGGETTIVAMENTE NON EVITABILI a) b) tipicamente inerenti l’attività produttiva (es.: interruzione della Circ. Inps fornitura di energia elettrica, ecc.) determinati dalla forza maggiore o dal caso fortuito (es.: n. 57684 G.S. terremoti, alluvioni, ordinanze di sospensione, guasti ai del 27/6/75 macchinari ecc.) Sulla base di quanto sopra indicato, per l’ammissione al trattamento di CIGO devono ricorrere le seguenti condizioni: - la causa oggettiva dell’intervento non deve essere volontariamente provocata dall’Azienda o dai lavoratori; - l’intervento deve essere temporaneo; 1 - è necessaria la previsione della ripresa dell’attività lavorativa. DURATA DEL TRATTAMENTO Di norma la CIGO può essere autorizzata fino ad un periodo massimo di 13 settimane Art. 6 – L. n. 164/1975 PERIODO MASSIMO DI FRUIZIONE Fino ad un massimo di 52 settimane nell’arco di 104 settimane (Biennio Circ Inps n. 84/88 mobile); il calcolo dal 20 aprile 2009 viene effettuato in giorni considerando Circ Inps n. 58 usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia del 2009 interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. • • Proroghe ammesse alle seguenti condizioni : per casi particolari da motivare ciascuna proroga può essere accordata per un massimo di 3 mesi Tali disposizioni non si applicano quando la sospensione (o la riduzione) dell’orario di lavoro deriva da eventi oggettivamente non evitabili • • limiti massimi delle 52 settimane possono essere computati avuto riguardo non ad un’intera settimana di calendario ma alle singole giornate di sospensione del lavoro e considerando usufruita una settimana solo allorché la contrazione del lavoro abbia interessato sei giorni, o cinque in caso di settimana corta. Tale nuova modalità di computo – fermi restando gli altri requisiti previsti dalle norme - dovrà essere valutata dalle Commissioni provinciali in sede di ammissione all’integrazione salariale, (anche alla luce della lettera circolare n. 14/5251 del 30 marzo 2009 del Ministero del Lavoro) agli effetti dei limiti di durata non si considerano le settimane relative agli eventi oggettivamente non evitabili. Art. 1 L.. n. 164/75 Circ Inps n. 58 del 2009 Circ. Inps n. 71/86; n. 274/91 SOGGETTI INTERESSATI Operai (assunti sia a tempo indeterminato che determinato, con contratto di formazione o a part-time o in prova) Impiegati / Quadri / Viaggiatori (indeterminato, termine con cfl o a part-time o in prova) Soci e dipendenti delle cooperative destinatarie della cig.o Lavoratori con contratti di solidarietà Non è richiesta alcuna requisito di anzianità 2 Sono pertanto esclusi : Apprendisti / Dirigenti / Lavoratori a domicilio/ Lav. in Cigs. PROCEDURA per gli apprendisti Interpello. Giugno 2009 e Circ. Conf. 19.6.09 Eventi oggettivamente non evitabili Obbligo di comunicare PREVENTIVAMENTE a RSA/RSU (o, in mancanza, alle OO.SS.) • la durata della contrazione • il n° dei lavoratori interessati Art. 5 – Legge n. . 164/1975 Se la sospensione o la contrazione supera le 16 ore settimanali: Possibile richiesta di esame congiunto deve essere presentata entro 3 giorni Conclusione della procedura entro i 5 giorni successivi Altri casi di contrazione e sospensione Comunicazione preventiva a RSA/RSU (o, in mancanza, alle OO.SS.) con • indicazione delle cause del ricorso alla CIGO • entità • durata prevedibile • il n° e criteri di scelta dei lavoratori interessati Possibile richiesta di esame congiunto da parte del sindacato Conclusione della procedura sindacale: entro 25 giorni dalla data della richiesta (ridotti a 10 per aziende fino a 50 dipendenti) CRITERI DI SCELTA DEI LAVORATORI La legge non prevede particolari vincoli per le Aziende nella scelta dei lavoratori da porre in CIGO, Art. 5 Legge n. . 164/1975 DEVE SUSSISTERE UN NESSO DI CAUSALITA’ TRA LA SOSPENSIONE E I LAVORATORI INTERESSATI i lavoratori devono essere scelti in base a criteri obiettivi, controllabili e Cass. 05.06.2003 verificabili in seguito Il potere di scelta dei lavoratori da porre in Cig riservato n. 8998 al datore di lavoro, non è incondizionato ma è sottoposto al limite (di carattere interno) derivante dalla necessaria sussistenza del rapporto di coerenza fra le scelte effettuate e le finalità specifiche cui è preordinata la cassa e dall'obbligo di osservare i doveri di correttezza e buona fede imposti dagli arti 1175 e 1375 cod. civ., nonché all'ulteriore limite (di carattere esterno) derivante dal divieto di discriminazioni fra i lavoratori per motivi sindacali, di età, di sesso, di invalidità o di presunta ridotta capacità lavorativa. 3 In caso di illegittimità dei criteri di scelta per la giurisprudenza sorge un diritto al risarcimento del danno DEVONO ESSERE RISPETTATI I PRINCIPI DI NON DISCRIMINAZIONE In caso di violazione per la giurisprudenza il lavoratore ha diritto alla riammissione nel posto di lavoro DOMANDA INTERVENTO La DOMANDA di autorizzazione alle integrazioni salariali deve essere presentata alla sede INPS competente mod. IGI 15 – IGI.15 Edilizia Circ Inps 6.2010 e Circ Inps entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della ottobre 2010 settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la contrazione dell’attività lavorativa. Trattasi di termine perentorio, in caso di presentazione tardiva il trattamento di integrazione salariale non può essere concesso per periodi anteriori di una settimana rispetto alla data di presentazione della domanda. Art. 7, c. 2 e 3 L. n. 164/75 Competente a ricevere la domanda è la Sede Inps nella cui circoscrizione è ubicata l’unità produttiva interessata, anche se l'azienda accentra gli adempimenti contributivi presso altra Sede. Circ. Inps La domanda deve essere sottoscritta dal legale rappresentante (non è n. 3834/84 sufficiente il timbro aziendale). La domanda per ottenere l'ammissione n. 1968/82 all'integrazione salariale deve essere presentata all'INPS non prima che le sospensioni o le riduzioni dell’orario di lavoro abbiano avuto inizio. Le nuove modalità della domanda di autorizzazione alla cassa integrazione ordinaria Industria, Edilizia e Lapidei. di CIG saranno, esclusivamente telematiche, Il periodo transitorio, durante il quale le domande potranno ancora essere presentate secondo le consuete modalità, scadrà il 31 gennaio 2012. Al termine di detto periodo, e quindi dal 1 febbraio 2012, il canale telematico che richiede l’utilizzo della applicazione ACQUISIZIONE ONLINE DOMANDE CIGO oppure l'invio del file XML con l'apposita funzione che sarà a breve disponibile, diventerà l’unico mezzo di presentazione delle richieste. Da tale data non sarà procedibile una domanda di Cig ordinaria industria, edilizia e lapidei che pervenga all’Istituto in forma cartacea e attraverso gli altri canali telematici (e cioè: invio del modulo in formato “pdf” attraverso l’applicazione INVIO MODULI ON LINE, invio dei moduli per email o per posta certificata; invio della domanda tramite il cassetto bidirezionale). La domanda di autorizzazione alla CIGO Industria ed Edilizia, è disponibile nel portale Inps www.inps.it nei Servizi OnLine accessibili per la tipologia di Circ. Inps n 141 28.10.2011 4 utente “Aziende, consulenti e professionisti”, alla voce “Servizi per aziende e consulenti”, opzione “CIG”, sotto il link “Acquisizione OnLine Domande Cigo". ANTICIPAZIONE DELL’INTEGRAZIONE SALARIALE La legge prevede l’obbligo ai datori di lavoro dell’anticipo dell’integrazione CIG (solo quando è formalmente autorizzata) agli operai alla fine di ogni periodo di paga; in caso di tardiva o omessa presentazione della domanda è tenuto a corrispondere ai lavoratori interessati a titolo di risarcimento danni “un importo equivalente all’integrazione salariale” In assenza di disposizioni di legge, l'anticipazione dell'integrazione salariale può essere regolamentata dagli accordi aziendali. L'INPS ha precisato che tale anticipazione non è gravata da contribuzione, in attesa della definizione della richiesta. art. 12 del D.Lgs n. 788 del 1945 Art. 7, c. 2 e 3 L. n. 164/75 Circ. Inps n. 81/97 CONTRIBUZIONE A CARICO AZIENDA In via continuativa (1) 1,90% per aziende fino a 50 dipendenti (2) 2,20% per aziende oltre 50 dipendenti In caso di fruizione: contributo addizionale da versarsi all’atto del conguaglio dell’integrazione salariale pari a: - 4% dell’importo conguagliato per CIG.O – aziende fino a 50 dip. - 8% dell’importo conguagliato per CIG.O – aziende oltre 50 dip. Art. 12, n. 2 e 13 L. n. 164/75 a Circ INPS n 89 /03 (1) Sul monte retributivo lordo di tutti i lavoratori esclusi i dirigenti e apprendisti (2) Nel computo dei dipendenti sono esclusi gli apprendisti, i C.F.L. e gli assunti con contratto di reinserimento Ai fini dell’applicazione delle aliquote contributive ridotte i datori di lavoro Circ. Inps sono tenuti a presentare all’INPS una dichiarazione attestante che nell’anno n. 89/03 precedente hanno avuto in forza un numero medio di dipendenti non superiore a 50. CORRESPONSIONE DEL TRATTAMENTO DI CIG.O IL LAVORATORE HA DIRITTO Ad un trattamento economico a carico dell’ INPS nella misura dell’ 80% della retribuzione di fatto nel limite del massimale INPS Gli importi erogati dall'azienda a titolo di integrazione salariale, in quanto "somme a carico di gestione assistenziale e previdenziale", sono esclusi dalla Art. 12, c. 4, L. n. 153/96 5 base imponibile ai fini della contribuzione sia INPS (salvo il contributo addizionale.) che INAIL. Gli importi suddetti devono invece essere assoggettati all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) come gli altri redditi di lavoro, secondo le norme di legge vigenti in materia. sostituito dall'art. 6, c. 1, D.Lgs. n. 314/97 AMMONTARE DEL TRATTAMENTO È STABILITO Con riferimento alle ore di lavoro non prestate, comprese fra le ore 0 e il limite dell'orario contrattuale osservato, ma comunque non oltre le 40 ore settimanali BASE RETRIBUTIVA DI COMPUTO DELL’INTEGRAZIONE Va determinata avendo riguardo a tutti gli elementi retributivi assoggettabili a contribuzione Voci fisse (superminimi, aumenti di merito…) Retribuzione base, contingenza E.D.R. 31/7/1992 Scatti d’ anzianità Aumenti retributivi successivi alla messa in CIG.O Ratei di tredicesima mensilità e delle mensilità aggiuntive maturati durante la CIG.O per le quote riferite alla riduzione di orario o sospensione MASSIMALE DELL’ INTEGRAZIONE SALARIALE PER IL 2012 L'importo delle integrazioni salariali non può superare il limite massimo variabile a seconda della retribuzione di riferimento (comprensiva dei ratei di mensilità aggiuntive): Per le retribuzioni fino a € 2.014,77 il tetto è € 931,28 (ridotto a € 876,89 Circ. Inps per l’ applicazione dell’aliquota del 5,84%) n. 20 - 8.2.2012 Per le retribuzioni superiori a € 2.014,77 il tetto è € 1.119,32 (ridotto a € 1053,95 per l’applicazione dell’ aliquota del 5,84%) Il massimale INPS fissato è comprensivo dei ratei degli elementi che maturano per periodi ultramensili (es.: tredicesima mensilità) MASSIMALE DELL’ INTEGRAZIONE SALARIALE PER IL SETTORE EDILE PER L’ANNO 2012 LORDO 1117,54 euro 1349,18 euro Circ. Inps n. 20 - 8.2.2012 NETTO (al netto della riduzione ex art. 26 L. 41/86, pari al 5,84%) 1052,28 euro 1264,74 euro 6 L’importo della retribuzione mensile che costituisce la soglia per l’applicazione dei massimali è fissato in (fino a) 2.014,77 euro, comprensivo dei ratei di mensilità aggiuntive. DETERMINAZIONE DELL’ IMPORTO CIG.O Per ragguagliare il massimale mensile alle ore di integrazione autorizzate nell'ambito di ogni mese, occorre dividere l'importo massimo mensile INPS per il numero delle ore LAVORATIVE nel mese considerato (comprese festività infrasettimanali) L’importo così determinato si deve confrontare con la paga oraria del lavoratore (rapportata all’ 80%) al fine di verificare l’importo spettante per CIG.O IMPORTO DI CIG.O SPETTANTE Se la retribuzione oraria del lavoratore rapportata all’ 80% è superiore al tetto orario INPS TETTO ORARIO INPS Se la retribuzione oraria del lavoratore rapportata all’ 80% è inferiore al tetto orario INPS RETRIBUZIONE DEL LAVORATORE Mese di gennaio 2011: ore lavorabili 176 (22 giorni x 8 ore) Massimale INPS di riferimento: € 906,80 (1° TETTO netto – la retribuzione si attesta al di sotto di 1.961,80 euro) 80% della retribuzione oraria del lavoratore superiore al massimale orario INPS • • Cassa integrazione: 4O ore 906,80 x ore CIG.S = 176 (ore lavorabili) 906,80 x 40 176 = 206,09 euro PART - TIME • I lavoratori osservanti un orario ridotto rispetto a quello praticato in Circ. Inps azienda dalla generalità dei lavoratori, l'ammontare dell'integrazione è n. 93/84 commisurato alla retribuzione relativa ad un numero di ore pari alla differenza tra l'orario che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto dell'intervento 7 • I lavoratori osservanti un orario ridotto rispetto a quello praticato in azienda dalla generalità dei lavoratori, l'ammontare dell'integrazione è commisurato alla retribuzione relativa ad un numero di ore pari alla differenza tra l'orario che il lavoratore avrebbe dovuto osservare nel periodo oggetto dell'intervento e quello eventualmente ridotto RITENUTE FISCALI Le somme corrisposte a titolo d'integrazione salariale sono soggette alle ex art. 10, comma ritenute a titolo di acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. 5, L. n. 887/1984 MODALITA’ DI PAGAMENTO La corresponsione dell’ integrazione salariale ordinaria (dopo l’autorizzazione) viene effettuata dal datore di lavoro per conto dell’ INPS alla fine di ciascun periodo di paga. Il recupero delle somme pagate e regolarmente autorizzate viene richiesto dal datore di lavoro tramite operazione di conguaglio dei contributi sul mod. DM/10. Sono possibili anche il rimborso e la compensazione Circ. Inps n. 118 4/5/1991 RIFLESSI SUL RAPPORTO DI LAVORO • L’ integrazione salariale presuppone la permanenza del rapporto di lavoro dipendente. • Lo svolgimento di eventuale occupazione remunerata, autonoma o subordinata, purché saltuaria o temporanea, è compatibile con la permanenza del rapporto dipendente e con l’ integrazione salariale. • L’ occupazione deve essere preventivamente comunicata all’ INPS: in tal caso l’ integrazione salariale viene sospesa. ANZIANITA’ DI SERVIZIO L’ anzianità di servizio decorre regolarmente durante il periodo di CIG.O Esplica quindi i suoi effetti sugli istituti contrattuali collegati ad essa: - Trattamento di fine rapporto - Scatti di anzianità - Il maggior scaglione di ferie - Il preavviso - Il maggior scaglione ai fini del trattamento economico di malattia - Il maggior scaglione ai fini della conservazione posto per la malattia 8 ASSEGNO PER IL NUCLEO FAMILIARE ai lavoratori ammessi al trattamento di integrazione salariale sono dovuti gli art. 6, L. 1115/1968 assegni familiari nella misura intera ASSEGNO PER IL CONGEDO MATRIMONIALE La corresponsione dell'assegno per congedo matrimoniale l'erogazione del trattamento di integrazione salariale n. preclude TRATTENUTE AI LAVORATORI TITOLARI DI PENSIONE Il trattamento di integrazione salariale è equiparato alla retribuzione art. 7 D.L. n. percepita in costanza di rapporto di lavoro alle dipendenze di terzi ai fini 791/1981 dell'applicazione del divieto di cumulo con la pensione previsto dalle norme vigenti FERIE COLLETTIVE • Circ. Inps n. Durante il periodo di chiusura della azienda per ferie collettive nessun 53416 -12.7.1957 lavoratore potrà beneficiare dell’intervento ordinario di CIG, anche nel caso in cui uno o più lavoratori abbiano esaurito o non maturato le ferie corrispondenti al periodo di chiusura. FERIE RIDUZIONE ORARIO EX-FESTIVITA’ Cass n. 1648 del 12/3/80 – n. 504 La misura delle ferie, della riduzione di orario e delle ex-festività viene ridotta del 29/1/85 – n. secondo il principio di proporzionalità diretta tra periodo lavorato e misura 505 del 29/1/85 dell’ istituto contrattuale Istituto contrattuale /2080 x ore CIG.O ESEMPIO Ore ferie spettanti contrattualmente 160 Ore CIG.O effettuate da gennaio a dicembre 90 160/2080 x 90 = 6,92 ore di ferie che non maturano nell’anno di riferimento le ferie già maturate e quelle infra - annuali in corso di maturazione, possono essere posticipate al momento della cessazione dell’evento sospensivo coincidente con la ripresa dell’attività produttiva. Min Lav interpello n. 19 17.6.2011 INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIA E INDENNITA’ DI MATERNITA’ OBBLIGATORIA I periodi di integrazione salariale sono equiparati a quelli di effettiva Circ. Inps prestazione di attività lavorativa, nel caso di coincidenza degli stessi con n.152 28/10/1990 periodi di astensione OBBLIGATORIA dal lavoro per maternità alla lavoratrice spetta nella misura ordinaria nei limiti temporali previsti indennità di maternità 9 INTEGRAZIONE SALARIALE ORDINARIAE INDENNITA’ DI MATERNITA’ FACOLTATIVA Alle lavoratrici SOSPESE non spetta l’ indennità di maternità facoltativa Il presupposto per avere diritto alla maternità facoltativa è l’ attualità dell’ obbligo di prestare l’ attività lavorativa CIGO A SEGUIRE CIGS L'Inps, ha stabilito che - così come era già chiarito dal messaggio n. 25623 del 12 ottobre 2010 - è ammissibile che una azienda dopo un periodo di CIG ordinaria, ed un periodo successivo di CIG straordinaria, possa chiedere un ulteriore periodo di CIGO, senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge. L'art. 6 della legge 164/1975 stabilisce che qualora l'impresa abbia fruito di 12 mesi consecutivi di integrazione salariale, una nuova domanda può essere proposta per la medesima unità produttiva, quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa. Nel caso in cui una azienda abbia fruito di 52 settimane consecutive di CIGO, seguite da 52 settimane di CIGS ed intenda chiedere un ulteriore periodo di CIGO, visto quanto prevede l'art. 6 della legge 164/1975, si ritiene che l'anno di CIGS possa essere considerato al pari di una ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita per 52 settimane, seppure ad orario ridotto. . INPS, messaggio n. 19350 11.10.2011 Per l’attivazione della Cigs a fine periodo della Cigo vedi circolare Confindustria giugno 2009 e circolare ottobre 2010 Circolare Inps n. 133/ 2000 Mess 18.11.2009 CIGO PERMESSI L. N. 104/92 Interpello M.L. n. • l’Inps prevede il ridimensionamento proporzionale dei 3 gg di permesso 70/2009 a fronte di assenze in cigo • in presenza contemporanea di cig e permessi l.104/92 prevale la cig Circ Inps n. 82 del 16.6.2009 MALATTIA - CIG Se durante la CIG a 0 ore insorge lo stato di malattia, il lavoratore continuerà ad usufruire delle integrazioni salariali ordinarie Qualora lo stato di malattia sia precedente l’inizio CIGO : 10 • se la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto…. ha sospeso l’attività, anche il lavoratore in malattia entrerà in CIGO dalla data di inizio della stessa; • qualora, invece, non venga sospesa dal lavoro la totalità del personale in forza all’ufficio, reparto cui il lavoratore appartiene, il lavoratore in malattia continuerà a beneficiare dell’indennità di malattia, In caso CIGO a orario ridotto il lavoratore malato avente diritto beneficia dell’indennità di malattia e non dell’ integrazione salariale sia per le malattie insorte durante la sospensione, sia per quelle preesistenti all’inizio della sospensione TRATTAMENTO ECONOMICO DELLE FESTIVITA’ lavoratori retribuiti in misura fissa mensile impiegati, quadri, intermedi e operai le festività nazionali, civili e religiose cadenti di sabato e domenica Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’ INPS messaggio Vengono retribuite dal datore di lavoro (il pagamento delle festività cadente 13552 del di domenica è previsto solo in alcuni contratti) giugno 2009 L’Inps chiarisce che per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili e religiose non comportano una riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. n. 15 FESTIVITÀ NAZIONALI, CIVILI E RELIGIOSE CADENTI IN GIORNO INFRASETTIMANALE PERIODI DI SOSPENSIONE DAL LAVORO Non vengono retribuite dall’ azienda vanno incluse nel numero delle ore integrabili dall’ INPS PERIODI DI RIDUZIONE DI ORARIO Vengono retribuite dall’ azienda messaggio 13552 del giugno 2009 n. 15 L’Inps chiarisce che per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili e religiose non comportano una riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. LAVORATORI RETRIBUITI AD ORE Operai FESTIVITA’ NAZIONALI 11 Sono sempre retribuite dal datore di lavoro vanno escluse dal computo delle ore integrabilidall’ INPS FESTIVITA’ RELIGIOSE E CIVILI messaggio 13552 del Vengono retribuite dall’ azienda se cadono nei primi 15 giorni di giugno 2009, sospensione. L’Inps, chiarisce che per i lavoratori retribuiti in misura fissa mensile, le festività civili e religiose non comportano una riduzione della misura settimanale delle integrazioni salariali. Non vengono retribuite dall’ azienda se cadono oltre i 15 giorni.Vengono incluse nel numero delle ore integrabili dall’ INPS PERIODI DI SOSPENSIONE DAL LAVORO n. 15 PERIODI DI RIDUZIONE DI ORARIO Vengono retribuite dall’ azienda se cadono durante una riduzione di orario. Vanno escluse dal computo delle ore integrabili dall’ INPS TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO Ai fini del calcolo del trattamento di fine rapporto il datore di lavoro deve accantonare la normale retribuzione che il lavoratore avrebbe percepito se avesse lavorato indipendentemente dal fatto che durante il periodo di CIG.O abbia percepito una retribuzione inferiore 12 13