La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Carlo Benedetti – Consulente del Lavoro La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Definizione La cassa integrazione guadagni consiste nell' integrazione di una percentuale della retribuzione a favore del lavoratore subordinato (originariamente prevista solo a favore di lavoratori con qualifica di operaio, poi anche di impiegato o quadro - art. 14 L. 223/1991) il cui rapporto di lavoro, risulta sospeso o ridotto in conseguenza della temporanea interruzione ovvero riduzione dell'attività dell'impresa per cause non dipendenti dalla volontà delle parti. La norma (art. 1 L. 164/1975) individua due distinte tipologie d'intervento: uno denominato ordinario e uno denominato straordinario. Il primo finalizzato a supportare ipotesi di crisi aziendale assolutamente contingenti e di breve durata, il secondo destinato, invece, ad intervenire nelle ipotesi di gravi crisi prolungate nel tempo ovvero ipotesi di ristrutturazioni legate ad un ridimensionamento produttivo. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Sospensione rapporto di lavoro Entrambi gli interventi (ordinario e straordinario) determinano una sospensione delle reciproche obbligazioni del lavoratore e del datore di lavoro connesse al rapporto di lavoro subordinato, nonostante il rapporto stesso permanga giuridicamente sussistente ed efficace. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento (art. 1 L. 164/1975): 1. eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti. La non imputabilità va intesa nell'involontarietà o mancanza di imperizia e/o negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione o programmazione aziendale (INPS, circ. 169/2003). È legittima la richiesta di integrazione salariale avanzata da aziende appaltatrici nel caso in cui la sospensione dei lavori derivi da fatti assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di forza maggiore. Al contrario non è ammissibile la richiesta in tutti i casi nei quali l'ordine di sospensione dei lavori da parte del committente costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta. In questo caso infatti la sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda appaltatrice è riconducibile al normale rischio di impresa (INPS, circ. 249/1990). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento Il requisito della transitorietà è invece legato alla temporaneità della causale che ha determinato la richiesta di CIG e alla ripresa certa (ovvero prevedibile) dell'attività lavorativa con riferimento al complesso aziendale e non ai singoli operai. In linea generale: a) una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la ripresa è prevista in tempi molto distanti dallo scadere del limite massimo delle 13 settimane integrabili (INPS, circ. 148/1994); b) la ripresa dell'attività va valutata in via preventiva e non sulla base di quanto successivamente accaduto. Il momento in cui effettuare tale valutazione è quello in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività lavorativa (INPS, circ. 130/2003 e msg. 6990/2009). In pratica è necessario che sia compiuto un favorevole “giudizio prognostico” sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività al termine della sospensione. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento A questo fine diventa essenziale la documentazione fornita dalla società richiedente; se mancante, tale documentazione deve essere richiesta dalle commissioni al fine di poter formulare un favorevole giudizio previsionale di ripresa di attività (INPS, msg. 7526/2009). In caso di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione, per la verifica della temporaneità dell'evento, deve essere valutata l'entità del ricorso in ciascun anno alle integrazioni salariali, non potendosi considerare transitorio un evento che si ripresenta nel tempo con dimensioni di consistente entità (INPS, circ. 249/1990). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento L’eventuale carenza di documentazione attestante l’acquisizione di ordini al fine di provare l’attendibilità della previsione di ripresa di attività, potrà essere sostituita da un esame dei vari comportamenti aziendali come ad esempio: a) la situazione anteriore alla richiesta di cassa integrazione b) la situazione del mercato nel quale opera c) il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo d) la durata delle richieste di CIG e) la solidità sul piano finanziario o un eventuale stato di riduzione o sospensione delle precedenti attività. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento Ripresa certa, intesa come ragionevole prevedibilità, in base ad una valutazione ex ante, della ripresa lavorativa (Cassaz. n. 2138/2001): la ripresa dell'attività lavorativa è riferita all’azienda nel suo complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati. Può accadere, quindi, che per alcuni lavoratori il rapporto di lavoro si interrompa nel corso del periodo autorizzato per dimissioni o licenziamenti. In tal caso, in presenza di autorizzazione all'erogazione dell'integrazione, gli stessi hanno comunque diritto a beneficiare della prestazione sino alla data dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro, sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero del personale. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento (art. 1 L. 164/1975): 2. situazioni temporanee di mercato. Ad esempio mancanza di lavoro o di commesse, mancanza di materie prime, ecc.. Si veda orientamento Ministero, circolare 30.3.2009, n. prot. 14/0005251. Attenzione: mancanza di commesse per aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione. Nella valutazione di tali casistiche assume particolare rilevanza il periodo dell'anno in cui si verifica la sospensione. Il datore di lavoro deve comprovare la reale mancanza di commesse, casistica questa da tenere distinta dalla ricorrente sosta stagionale per la quale risulta sempre applicabile la circ. INPS 249/1990 (INPS, circ. 117/2009). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento Per individuare come causa integrabile una "mancanza di commesse", la Commissione CIGO richiederà all'azienda tutta la documentazione utile quale: - numero delle commesse; - fatturato del periodo richiesto paragonato al fatturato dello stesso periodo per anni precedenti; - consumi energetici; - bilanci; - denunce IVA. Se al termine dell'istruttoria dovesse essere dimostrata una reale mancanza di ordini o commesse, le richieste verranno accolte. In caso contrario (causa integrabile riconducibile ad una "sosta stagionale") le richieste verranno respinte (INPS, msg. 28069/2009). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cause di intervento Nell’ambito degli eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai lavoratori si distinguono gli eventi oggettivamente non evitabili, in quanto: - determinati da forza maggiore o caso fortuito; - esterni all’azienda, improvvisi e non prevedibili; - estranei al normale rischio d’impresa. Ad esempio: l’interruzione di energia elettrica, l’ordine di sospensione dell’attività per ragioni sanitarie, le calamità naturali (terremoti, alluvioni). Tali eventi assumono particolare rilievo in quanto i relativi periodi di cig sono esclusi dal computo ai fini del limite massimo di durata; per l’attivazione la procedura sindacale è semplificata e non è dovuto il contributo addizionale. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cigo e cigs Nel caso in cui ad un periodo di CIG segua immediatamente una richiesta di CIGS non è automaticamente da considerare non soddisfatto il requisito della temporaneità. Risulta pertanto autorizzabile il periodo di CIG (ovvero continua a risultare legittima l'autorizzazione già concessa) anche se la ditta non ha ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali straordinarie. Ciò vale indipendentemente dalla causale (ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime (INPS, msg. 6990/2009). E’ possibile accedere alla CIGS per crisi aziendale immediatamente dopo e senza soluzione di continuità con il trattamento di CIG quando questa sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane (INPS, msg. 13406/2009). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cigo e cigs È ammissibile che un'azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno successivamente di CIGS richieda un ulteriore periodo di CIGO senza soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge (INPS, msg. 25623/2010). Se un'azienda ha già fruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite da 52 settimane di Cigs ed intende chiedere un ulteriore periodo di Cigo, l'anno di Cigs può essere considerato come ripresa di attività lavorativa solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività lavorativa sia comunque proseguita, seppure ad orario ridotto. In caso contrario non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cig ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria I destinatari Sono destinatarie della normativa sulla cassa integrazione guadagni ordinaria le imprese del settore industriale e le cooperative (e loro consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex L. 240/1984. Sono escluse le imprese artigiane, del settore terziario, gli esercenti impianti di trasporto e di risalita a fune, le imprese di navigazione, ferroviarie, dello spettacolo, esercenti la pesca, ecc.. La prestazione spetta agli operai, impiegati e quadri del settore industria, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti attività assimilabili a quella industriale, operai delle cooperative agricole di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti agricoli ex L. 240/1984. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria I destinatari L' indennità di CIG spetta anche ai lavoratori apprendisti trasformati a tempo indeterminato per i 12 mesi successivi alla trasformazione (INPS, circ. 274/1991). Per i lavoratori comunitari è necessario il requisito di iscrizione anagrafica (Min. int., nota 4438/2008; INPS, msg. 20819/2009). Risultano invece esclusi i dirigenti, gli apprendisti, i soci di cooperative ex D.P.R. 602/1970 e i lavoratori a domicilio, le gestanti per le quali è previsto il mantenimento dell’indennità economica di maternità (INPS, circ. 51678/1951). Non è richiesto, al contrario di quanto avviene per la CIGS, un limite minimo di anzianità per beneficiare dell'indennità . La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Aliquote finanziamento E’ dovuto un contributo ordinario, pari a: – 1,90%, per le aziende fino a 50 addetti nell'anno solare precedente; – 2,20%, per le aziende con più di 50 addetti nell'anno solare precedente (INPS, circ. 89/2003). Nel settore edilizia e lapidei, per il personale operaio, tale contribuzione è maggiore (5,20% edilizia; 3,70% lapidei). È inoltre previsto un contributo aggiuntivo calcolato sull'ammontare dell'integrazione corrisposta. Tale contributo, non dovuto se la causale che ha determinato il ricorso alla CIG è stato classificato come "oggettivamente non evitabile" (casi fortuiti, improvvisi e non prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza maggiore: INPS, circ. 148/1994), è pari al: – 4%, per le aziende fino a 50 addetti nell'anno solare precedente; – 8%, per le aziende con più di 50 addetti nell'anno solare precedente. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Misura del trattamento La misura dell'integrazione salariale è costituita dall' 80% della retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite dell’orario contrattualmente stabilito ed, in ogni caso, non superiore alle 40 ore settimanali. La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale retributivo mensile annualmente rivalutato. Il trattamento come sopra determinato deve essere ridotto di un importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Misura del trattamento Per l'anno 2014, (INPS, circ. 12/2014) gli importi dei massimali risultano i seguenti: 1) retribuzioni fino a euro 2.098,04: euro 969,77 (euro 913,14 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori; euro 1.163,72 (euro 1.095,76 al netto del 5,84%) per il settore edile (intemperie stagionali); 2) retribuzioni oltre euro 2.098,04: euro 1.163,72 (euro 1.095,76 al netto del 5,84%) per la generalità dei settori; euro 1.398,70 (euro 1.317,02 al netto del 5,84%) per il settore edile (intemperie stagionali). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Misura del trattamento Il massimale mensile deve essere diviso per il numero delle ore lavorative ricadenti nel mese considerato e il risultato deve essere moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali è legittimamente consentito l'intervento della CIG. In caso di aziende che applicano un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente previsto e retribuito, le ore integrabili sono esclusivamente quelle previste dall'orario di fatto praticato in azienda e a tale orario deve essere rapportata la retribuzione ai fini del calcolo della retribuzione oraria (INPS, msg. 13419/2009). Nel caso in cui l'integrazione salariale, spettante per le ore autorizzate in base al calcolo effettuato nella misura dell'80% della retribuzione integrabile, risulti inferiore al suddetto limite, le prestazioni in esame da considerare dovute sono quelle pari al minore importo (INPS, circ. 12/1982). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Misura del trattamento Ore integrabili: occorre sottrarre dall’orario massimo settimanale (40 ore o l’eventuale minor orario applicato) le ore di effettiva prestazione e le ore non lavorate per le quali non è previsto l’intervento della cig (ferie, permessi, aspettative, malattie, scioperi, eventuali festività). Pertanto, in caso di riduzione di orario, le ore integrabili sono pari alla differenza tra l’orario normale contrattuale e la somma delle ore effettivamente lavorate (comprese le ore straordinarie) e di quelle non lavorate a causa di assenze non retribuite o per le quali non ricorrono i presupposti per l’intervento di cig. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Retribuzione integrabile L'indennità di integrazione salariale viene calcolata su tutti gli elementi retributivi: - che sarebbero spettati nel corso della sospensione o riduzione dell'attività lavorativa comprensivi di ogni variazione retributiva intervenuta; - utili al calcolo della contribuzione previdenziale INPS; - corrisposti con carattere di continuità e non collegati all'effettiva presenza al lavoro (INPS, circ. 148/1994). Risultano integrabili, nel rispetto del massimale mensile, anche le mensilità aggiuntive. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Retribuzione integrabile I ratei di gratifica natalizia e di quattordicesima mensilità possono essere integrati (sempre nella misura dell'80% della retribuzione spettante) solo se risulta non superato il massimale del mese nel quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie (INPS, circ. 50/1982). Per calcolare la quota oraria dell'integrazione a carico INPS delle mensilità aggiuntive l'importo delle stesse deve essere diviso per 2000; in caso di periodi inferiori all'anno il divisore va rapportato al periodo di riferimento - 2000/12 (INPS, circ. 66484/1972). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Pagamento diretto da parte INPS In alcuni casi l’INPS provvede direttamente al pagamento ai lavoratori aventi diritto alla prestazione. Ciò avviene quando le aziende interessate dalla sospensione o dalla riduzione d’orario ne facciano richiesta sulla base di situazioni di insolvenza riconducibili alla sottoposizione dell’azienda a procedure concorsuali o alla cessazione dell’attività o ad una comprovata crisi finanziaria dell’azienda stessa (INPS, msg. 33753/2005 e msg. 4902/2013). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Ferie Per prassi costante seguita dalle Commissioni provinciali INPS il trattamento di integrazione salariale viene negato in presenza di un considerevole numero di ferie e permessi arretrati. La motivazione a base del diniego è che la decisione di sospendere l’attività lavorativa è imputabile al datore di lavoro, in quanto è dalle sue scelte imprenditoriali che discendono la mancata fruizione delle ferie e la richiesta di intervento della cig, mentre si potrebbe far fronte alla riduzione dell’attività lavorativa facendo dapprima fruire ai lavoratori le ferie arretrate. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Durata dell’intervento L'intervento ordinario di cassa integrazione è corrisposto per un periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi) prorogabili, in casi eccezionali, trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52 settimane (12 mesi) (art. 6 L. 164/1975). Tali limiti massimi possono essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro. Si considera usufruita una settimana solo quando la contrazione del lavoro ha interessato 6 giorni, ovvero 5 giorni in caso di settimana corta (INPS, circ. 58/2009). Per la concessione delle proroghe trimestrali non è richiesta la ripresa dell'attività lavorativa (INPS, msg. 6990/2009). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Durata dell’intervento L'impresa che abbia fruito dell'integrazione salariale per 12 mesi consecutivi può promuovere una nuova domanda per la stessa unità produttiva solamente quando sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di normale attività lavorativa (art. 6 co. 2, L. 164/1975). In caso di fruizione di periodi di CIG non consecutivi l'integrazione salariale non può superare complessivamente la durata di 12 mesi (52 settimane) in un biennio (art. 6, co. 2, L. 164/1975). A decorrere dal 20.4. 2009, ai fini della verifica del rispetto di tale limite temporale, va fatto riferimento al numero di settimane effettivamente usufruite (somma delle singole giornate diviso 5/6) (INPS, circ. 58/2009). Tali limiti non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi oggettivamente non evitabili (art. 6, co. 3, L. 164/1975). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Durata dell’intervento Biennio mobile Il biennio costituisce un arco temporale di durata all’interno del quale vanno calcolate le settimane richieste. Pertanto, fermo restando che il biennio è costituito da 104 settimane consecutive, la settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da comprendere nel biennio stesso come 104esima. In pratica deve essere considerato un periodo di 104 settimane che comprende la settimana oggetto di verifica e le 103 precedenti. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Procedura per concessione trattamento Per poter accedere al beneficio dell'integrazione salariale, il datore di lavoro deve attivare una particolare procedura che è caratterizzata da due fasi fondamentali: 1) l’esperimento di una consultazione sindacale; 2) la successiva presentazione di una domanda di ammissione al trattamento indirizzata all'INPS. La domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale avviene tramite presentazione del Modello I.G.I. 15 alla sede INPS territorialmente competente, in riferimento all’unità produttiva interessata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la riduzione dell'attività lavorativa (art. 7, co. 1, L. 164/1975). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Procedura per concessione trattamento La procedura sindacale prevede una preventiva comunicazione, da parte dell’azienda, alla RSU, se esistente, o alle Organizzazioni Sindacali di categoria, indicando: – le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro; – l’entità e la durata prevedibile; – il numero dei lavoratori interessati. A tale comunicazione segue, a richiesta di una delle parti, un esame congiunto avente ad oggetto le problematiche legate alla tutela dei lavoratori in relazione alla crisi d’impresa. L’intera procedura dovrà esaurirsi entro 25 giorni dalla data di richiesta dall’esame congiunto (entro 10 gg. per aziende sino a 50 dip.). Nel caso di eventi oggettivamente non evitabili la procedura è semplificata (sia in termini di informazioni che di tempistica di svolgimento dell’esame congiunto). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Scelta dei lavoratori La legge non prevede particolari vincoli per le aziende nella scelta dei lavoratori da porre in cig, né impone l’adozione di determinati meccanismi (rotazione o altro). Tuttavia, secondo la giurisprudenza, la scelta deve avvenire: - con l’osservanza di criteri obiettivi, dovendo sussistere un nesso tra la causa di sospensione/riduzione di orario ed i lavoratori interessati; - nel rispetto dei principi di non discriminazione (età, sesso, ridotte capacità lavorative. Criteri specifici possono essere stabiliti negli accordi sindacali. La sospensione deve essere preventivamente comunicata ai lavoratori interessati; normalmente le modalità ed i termini vengono definiti negli accordi sindacali. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Scelta dei lavoratori In alcune pronunce della giurisprudenza di merito è stato affermato che, nello scegliere i dipendenti da collocare in Cig, l'imprenditore deve ripartire quanto più equamente possibile tra tutti i lavoratori il sacrificio rappresentato dalla sospensione dal lavoro; dall'inosservanza di tale principio potrebbe derivare l’illegittimità delle sospensioni dal lavoro ed il diritto dei lavoratori sospesi alla reintegrazione nel posto di lavoro. Si devono, infine, segnalare alcune sentenze che hanno ritenuto legittima la individuazione dei dipendenti da collocare in C.i.g. fondata: • ora sui criteri dell'anzianità anagrafica o contributiva, della fungibilità delle mansioni e della professionalità degli interessati; • ora sulla possibilità di fruire del pensionamento anticipato; • ora sulla professionalità e sull'assenteismo anomalo; • ora sul rendimento dei lavoratori. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Decadenza trattamento di integrazione salariale E’ prevista la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza giustificato motivo (co. 40, art. 4, Legge 92/2012). La decadenza si verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di trasporto pubblici mediamente in 80 minuti (co. 42, art. 4, Legge 92/2012). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Attività lavorativa durante la cig Durante il periodo di godimento dell'integrazione salariale è concesso, ai lavoratori che ne fruiscano, di prestare la propria attività lavorativa con contratti di lavoro subordinato o anche come lavoratori autonomi. I lavoratori che in tale periodo si dedicano ad attività lavorativa non hanno diritto a percepire il trattamento per le giornate lavorate (art. 8 co. 4 e 5, D.L. 86/1988). Gli stessi conservano il diritto a percepire il trattamento alla cessazione delle suddette attività lavorative. In considerazione del principio di "pluriefficacia della comunicazione", non trova più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto, l'obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all'INPS lo svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, Legge n. 160/1988 (Min. Lav., interpello 19/2012). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Attività lavorativa durante la cig Si ha: 1) incompatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e l'integrazione salariale, nel caso in cui tale rapporto di lavoro venga stipulato a tempo pieno e indeterminato; 2) compatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e l'integrazione salariale, nel caso in cui la nuova attività lavorativa intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con l'attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale (due rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero un rapporto di lavoro a tempo pieno e uno a tempo parziale nel limite dell'orario massimo settimanale di lavoro). In questo caso l'integrazione salariale risulta pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova attività lavorativa; La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Attività lavorativa durante la cig Si ha: 3) compatibilità parziale tra il nuovo rapporto di lavoro (subordinato o autonomo) e l'integrazione salariale, nel caso in cui il lavoratore dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore all'integrazione stessa. In questo caso il lavoratore percepirà una quota pari alla differenza tra l'intero importo dell'integrazione salariale spettante e il reddito percepito (INPS, circ. 107/2010 e circ. 130/2010). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cig e cessazione rapporto Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate, attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo autorizzato viene risolto il rapporto di lavoro. La ripresa dell'attività aziendale non è necessariamente dipendente dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente considerati. Pertanto, sempreché sia stata autorizzata l'erogazione delle integrazioni salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a beneficiare delle prestazioni sino alla data dell'eventuale risoluzione del rapporto di lavoro (INPS, circ. 6645/1984). . La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Cig e distacco L'utilizzo dell'istituto del distacco può costituire un'alternativa all'utilizzo della CIG, se volto al mantenimento del patrimonio professionale dell'impresa (Min. lav., circ. 28/2005). La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Durc La CIGO non è subordinata al rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva poiché non può farsi rientrare nell'ambito dei c.d. benefici "normativi e contributivi" che, ai sensi della L. n. 296/2006, sono subordinati (anche) al rilascio del DURC. Nota 5089/2011 del Ministero del Lavoro, che - in risposta ad un quesito dell'ANCE in ordine alla possibilità che la CIGO possa essere subordinata al rilascio del DURC, in quanto ritenuta da alcune Commissioni provinciali INPS un beneficio normativo ai sensi dell'art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006 - rinvia per approfondimenti alla circolare n. 5/2008 dello stesso Ministero nella quale, oltre a definire il campo di applicazione del Durc, vengono forniti alcuni chiarimenti interpretativi circa la nozione di "benefici normativi e contributivi". La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Edilizia Disciplina speciale in materia di integrazione salariale per le aziende industriali operanti nell’edilizia ed affini (Legge 77/1963). Tale disciplina è stata successivamente estesa alle aziende artigiane operanti in detto settore e alle imprese industriali ed artigiane operanti nel settore dei lapidei. Ulteriori modifiche ed integrazioni sono state apportate dalla Legge 427/75 nonché dalla Legge 223/91. Campo di applicazione: (INPS, circ. 148/94) imprese edili ed affini tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile ed imprese industriali e artigiane esercenti attività di escavazione e/o lavorazione materiale lapideo; NO per imprese artigiane esercenti esclusivamente la lavorazione in laboratori o strutture distinte dall’escavazione. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Edilizia Cause di intervento: sospensione o riduzione dell’attività lavorativa conseguente ad intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al datore di lavoro o ai lavoratori. Eventi oggettivamente NON evitabili: in edilizia, contrariamente a quanto previsto nel settore industriale, gli eventi meteorologici sono sempre considerati eventi oggettivamente non evitabili. Tale riconoscimento comporta l’esonero dal pagamento del contributo addizionale. Limite massimale Inps: nel settore edile e lapideo tali massimali sono aumentati del 20%, in caso di intemperie stagionali. Durata dell’intervento: periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi), prorogabili eccezionalmente per successivi periodi trimestrali nei soli casi di riduzione dell’orario di lavoro sino ad un massimo di 12 mesi. Il ministero del Lavoro (interpello n. 26/2010 e n. 26/2012) ha esteso la possibilità della proroga, anche in caso di sospensione, sia alle imprese industriali che artigiane del settore edile. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Edilizia Proroghe trimestrali: (INPS, msg. 22320/2010) dopo il periodo massimo di 3 mesi continuativi, in caso di proroga trimestrale (sia per riduzione di orario che sospensione), è necessario stipulare apposito accordo sindacale. Modalità di calcolo: anche per il settore edile ed affini valgono le disposizioni impartire con circ. Inps 58/2009 (INPS, circ. 116/2009), ossia il criterio di calcolo della settimana integrabile, a fronte di cig, computabile su base giornaliera. Per precisione, la circ. citata estende tale criterio ai soli casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro o riduzione di commesse (crisi aziendale). Con successivo intervento ministeriale (interpello n. 26/2010) anche nelle ipotesi di sospensione legate ad eventi meteorologici. Ripresa dell’attività produttiva: (INPS, msg. 7526/2009) il giudizio della Commissione Inps circa la ripresa certa dell’attività produttiva deve essere espresso in via preventiva, sulla base di documentazione fornita dalla ditta richiedente l’intervento. La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria Edilizia Mobilità lavoratori e diritto all’integrazione salariale: La legge n. 427/75, all’art. 7, prevede che i lavoratori che durante la sospensione o la riduzione di orario si dimettono perché assunti da altra azienda dello stesso settore di attività, non perdono il diritto alla integrazione salariale sino alla cessazione del precedente rapporto di lavoro. Viceversa, se a seguito di dimissioni, il lavoratore si rioccupa in aziende di altri settori, per lo stesso decade il diritto al trattamento di integrazione salariale precedente alla cessazione del rapporto di lavoro.