La Cassa Integrazione
Guadagni Ordinaria
Carlo Benedetti – Consulente del Lavoro
La Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria
Definizione
La cassa integrazione guadagni consiste nell' integrazione di una
percentuale della retribuzione a favore del lavoratore subordinato
(originariamente prevista solo a favore di lavoratori con qualifica di
operaio, poi anche di impiegato o quadro - art. 14 L. 223/1991) il cui
rapporto di lavoro, risulta sospeso o ridotto in conseguenza della
temporanea interruzione ovvero riduzione dell'attività dell'impresa per
cause non dipendenti dalla volontà delle parti.
La norma (art. 1 L. 164/1975) individua due distinte tipologie
d'intervento: uno denominato ordinario e uno denominato straordinario.
Il primo finalizzato a supportare ipotesi di crisi aziendale assolutamente
contingenti e di breve durata, il secondo destinato, invece, ad intervenire
nelle ipotesi di gravi crisi prolungate nel tempo ovvero ipotesi di
ristrutturazioni legate ad un ridimensionamento produttivo.
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Sospensione rapporto di lavoro
Entrambi gli interventi (ordinario e straordinario)
determinano
una
sospensione
delle
reciproche
obbligazioni del lavoratore e del datore di lavoro connesse
al rapporto di lavoro subordinato, nonostante il rapporto
stesso permanga giuridicamente sussistente ed efficace.
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Cause di intervento
(art. 1 L. 164/1975):
1. eventi transitori e non imputabili all'imprenditore o ai dipendenti.
La non imputabilità va intesa nell'involontarietà o mancanza di imperizia
e/o negligenza delle parti, ma anche nella non riferibilità all'organizzazione
o programmazione aziendale (INPS, circ. 169/2003).
È legittima la richiesta di integrazione salariale avanzata da aziende
appaltatrici nel caso in cui la sospensione dei lavori derivi da fatti
assolutamente imprevedibili e dovuti ad eventi eccezionali fortuiti e di
forza maggiore. Al contrario non è ammissibile la richiesta in tutti i casi nei
quali l'ordine di sospensione dei lavori da parte del committente
costituisca mero esercizio della facoltà contrattualmente riconosciuta. In
questo caso infatti la sospensione dell'attività lavorativa dell'azienda
appaltatrice è riconducibile al normale rischio di impresa (INPS, circ.
249/1990).
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Cause di intervento
Il requisito della transitorietà è invece legato alla temporaneità della
causale che ha determinato la richiesta di CIG e alla ripresa certa (ovvero
prevedibile) dell'attività lavorativa con riferimento al complesso
aziendale e non ai singoli operai.
In linea generale:
a) una sospensione di attività non può ritenersi transitoria quando la
ripresa è prevista in tempi molto distanti dallo scadere del limite
massimo delle 13 settimane integrabili (INPS, circ. 148/1994);
b) la ripresa dell'attività va valutata in via preventiva e non sulla base
di quanto successivamente accaduto. Il momento in cui effettuare tale
valutazione è quello in cui ha avuto inizio la contrazione dell'attività
lavorativa (INPS, circ. 130/2003 e msg. 6990/2009). In pratica è
necessario che sia compiuto un favorevole “giudizio prognostico”
sulla capacità dell’impresa di continuare la propria attività al termine
della sospensione.
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Cause di intervento
A questo fine diventa essenziale la documentazione fornita dalla
società richiedente; se mancante, tale documentazione deve essere
richiesta dalle commissioni al fine di poter formulare un favorevole
giudizio previsionale di ripresa di attività (INPS, msg. 7526/2009).
In caso di aziende soggette a contrazioni ricorrenti della produzione,
per la verifica della temporaneità dell'evento, deve essere valutata
l'entità del ricorso in ciascun anno alle integrazioni salariali, non
potendosi considerare transitorio un evento che si ripresenta nel tempo
con dimensioni di consistente entità (INPS, circ. 249/1990).
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Cause di intervento
L’eventuale carenza di documentazione attestante l’acquisizione di ordini
al fine di provare l’attendibilità della previsione di ripresa di attività,
potrà essere sostituita da un esame dei vari comportamenti aziendali
come ad esempio:
a) la situazione anteriore alla richiesta di cassa integrazione
b) la situazione del mercato nel quale opera
c) il numero dei lavoratori posti in CIG rispetto all’organico complessivo
d) la durata delle richieste di CIG
e) la solidità sul piano finanziario o un eventuale stato di riduzione o
sospensione delle precedenti attività.
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Cause di intervento
Ripresa certa, intesa come ragionevole prevedibilità, in base ad una
valutazione ex ante, della ripresa lavorativa (Cassaz. n. 2138/2001):
la ripresa dell'attività lavorativa è riferita all’azienda nel suo
complesso e non dipende necessariamente dalla riammissione al
lavoro dei lavoratori sospesi singolarmente considerati.
Può accadere, quindi, che per alcuni lavoratori il rapporto di lavoro si
interrompa nel corso del periodo autorizzato per dimissioni o
licenziamenti. In tal caso, in presenza di autorizzazione all'erogazione
dell'integrazione, gli stessi hanno comunque diritto a beneficiare della
prestazione sino alla data dell'eventuale risoluzione del rapporto di
lavoro, sempre che tali eventi non nascondano in realtà un esubero del
personale.
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Cause di intervento
(art. 1 L. 164/1975):
2. situazioni temporanee di mercato.
Ad esempio mancanza di lavoro o di commesse, mancanza di materie
prime, ecc..
Si veda orientamento Ministero, circolare 30.3.2009, n. prot. 14/0005251.
Attenzione: mancanza di commesse per aziende soggette a contrazioni
ricorrenti della produzione.
Nella valutazione di tali casistiche assume particolare rilevanza il periodo
dell'anno in cui si verifica la sospensione. Il datore di lavoro deve
comprovare la reale mancanza di commesse, casistica questa da tenere
distinta dalla ricorrente sosta stagionale per la quale risulta sempre
applicabile la circ. INPS 249/1990 (INPS, circ. 117/2009).
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Cause di intervento
Per individuare come causa integrabile una "mancanza di commesse", la
Commissione CIGO richiederà all'azienda tutta la documentazione utile
quale:
- numero delle commesse;
- fatturato del periodo richiesto paragonato al fatturato dello stesso
periodo per anni precedenti;
- consumi energetici;
- bilanci;
- denunce IVA.
Se al termine dell'istruttoria dovesse essere dimostrata una reale
mancanza di ordini o commesse, le richieste verranno accolte. In caso
contrario (causa integrabile riconducibile ad una "sosta stagionale") le
richieste verranno respinte (INPS, msg. 28069/2009).
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Cause di intervento
Nell’ambito degli eventi transitori e non imputabili all’imprenditore o ai
lavoratori si distinguono gli eventi oggettivamente non evitabili, in
quanto:
- determinati da forza maggiore o caso fortuito;
- esterni all’azienda, improvvisi e non prevedibili;
- estranei al normale rischio d’impresa.
Ad esempio: l’interruzione di energia elettrica, l’ordine di sospensione
dell’attività per ragioni sanitarie, le calamità naturali (terremoti,
alluvioni).
Tali eventi assumono particolare rilievo in quanto i relativi periodi di cig
sono esclusi dal computo ai fini del limite massimo di durata; per
l’attivazione la procedura sindacale è semplificata e non è dovuto il
contributo addizionale.
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Cigo e cigs
Nel caso in cui ad un periodo di CIG segua immediatamente una
richiesta di CIGS non è automaticamente da considerare non soddisfatto
il requisito della temporaneità.
Risulta pertanto autorizzabile il periodo di CIG (ovvero continua a
risultare legittima l'autorizzazione già concessa) anche se la ditta non ha
ripreso l'attività produttiva prima di ricorrere alle integrazioni salariali
straordinarie.
Ciò
vale
indipendentemente
dalla
causale
(ristrutturazione, crisi, ecc.) relativa a queste ultime (INPS, msg.
6990/2009).
E’ possibile accedere alla CIGS per crisi aziendale immediatamente dopo
e senza soluzione di continuità con il trattamento di CIG quando questa
sia stata fruita nel limite massimo di 52 settimane (INPS, msg.
13406/2009).
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Cigo e cigs
È ammissibile che un'azienda dopo un periodo di CIGO, ed uno
successivamente di CIGS richieda un ulteriore periodo di CIGO senza
soluzione di continuità, qualora sussistano tutti i presupposti previsti
dalla legge (non imputabilità dell'evento, temporaneità e transitorietà
dello stesso e prevedibilità di ripresa dell'attività lavorativa) e nel
rispetto dei limiti temporali previsti dalla legge (INPS, msg. 25623/2010).
Se un'azienda ha già fruito di 52 settimane consecutive di Cigo, seguite
da 52 settimane di Cigs ed intende chiedere un ulteriore periodo di Cigo,
l'anno di Cigs può essere considerato come ripresa di attività lavorativa
solo nel caso in cui non ci sia stata sospensione a zero ore, ma l'attività
lavorativa sia comunque proseguita, seppure ad orario ridotto. In caso
contrario non è ammissibile la richiesta di un nuovo periodo di Cig
ordinaria prima che sia trascorso un periodo di almeno 52 settimane di
attività lavorativa (INPS, msg. 19350/2011).
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I destinatari
Sono destinatarie della normativa sulla cassa integrazione guadagni
ordinaria le imprese del settore industriale e le cooperative (e loro
consorzi) che esercitano attività di trasformazione, manipolazione e
commercializzazione dei prodotti agricoli e zootecnici ex L. 240/1984.
Sono escluse le imprese artigiane, del settore terziario, gli esercenti
impianti di trasporto e di risalita a fune, le imprese di navigazione,
ferroviarie, dello spettacolo, esercenti la pesca, ecc..
La prestazione spetta agli operai, impiegati e quadri del settore
industria, soci e non soci di cooperative di produzione e lavoro esercenti
attività assimilabili a quella industriale, operai delle cooperative agricole
di trasformazione, manipolazione e commercializzazione di prodotti
agricoli ex L. 240/1984.
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I destinatari
L' indennità di CIG spetta anche ai lavoratori apprendisti trasformati a
tempo indeterminato per i 12 mesi successivi alla trasformazione (INPS,
circ. 274/1991).
Per i lavoratori comunitari è necessario il requisito di iscrizione
anagrafica (Min. int., nota 4438/2008; INPS, msg. 20819/2009).
Risultano invece esclusi i dirigenti, gli apprendisti, i soci di cooperative
ex D.P.R. 602/1970 e i lavoratori a domicilio, le gestanti per le quali è
previsto il mantenimento dell’indennità economica di maternità (INPS,
circ. 51678/1951).
Non è richiesto, al contrario di quanto avviene per la CIGS, un limite
minimo di anzianità per beneficiare dell'indennità .
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Aliquote finanziamento
E’ dovuto un contributo ordinario, pari a:
– 1,90%, per le aziende fino a 50 addetti nell'anno solare precedente;
– 2,20%, per le aziende con più di 50 addetti nell'anno solare precedente (INPS,
circ. 89/2003).
Nel settore edilizia e lapidei, per il personale operaio, tale contribuzione
è maggiore (5,20% edilizia; 3,70% lapidei).
È inoltre previsto un contributo aggiuntivo calcolato sull'ammontare
dell'integrazione corrisposta. Tale contributo, non dovuto se la causale
che ha determinato il ricorso alla CIG è stato classificato come
"oggettivamente non evitabile" (casi fortuiti, improvvisi e non
prevedibili, per i quali risulti evidente e certa la forza maggiore: INPS,
circ. 148/1994), è pari al:
– 4%, per le aziende fino a 50 addetti nell'anno solare precedente;
– 8%, per le aziende con più di 50 addetti nell'anno solare precedente.
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Misura del trattamento
La misura dell'integrazione salariale è costituita dall' 80% della
retribuzione globale di fatto che sarebbe spettata ai lavoratori per le
ore di lavoro non prestate, comprese tra le zero ore ed il limite
dell’orario contrattualmente stabilito ed, in ogni caso, non
superiore alle 40 ore settimanali.
La misura del trattamento è erogata nel limite di un massimale
retributivo mensile annualmente rivalutato.
Il trattamento come sopra determinato deve essere ridotto di un
importo pari all'aliquota contributiva a carico apprendisti (5,84%).
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Misura del trattamento
Per l'anno 2014, (INPS, circ. 12/2014) gli importi dei massimali
risultano i seguenti:
1) retribuzioni fino a euro 2.098,04: euro 969,77 (euro 913,14 al netto
del 5,84%) per la generalità dei settori; euro 1.163,72 (euro 1.095,76
al netto del 5,84%) per il settore edile (intemperie stagionali);
2) retribuzioni oltre euro 2.098,04: euro 1.163,72 (euro 1.095,76 al
netto del 5,84%) per la generalità dei settori; euro 1.398,70 (euro
1.317,02 al netto del 5,84%) per il settore edile (intemperie
stagionali).
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Misura del trattamento
Il massimale mensile deve essere diviso per il numero delle ore
lavorative ricadenti nel mese considerato e il risultato deve essere
moltiplicato per le ore di lavoro, perse nello stesso mese, per le quali è
legittimamente consentito l'intervento della CIG. In caso di aziende che
applicano un orario di lavoro inferiore a quello contrattualmente
previsto e retribuito, le ore integrabili sono esclusivamente quelle
previste dall'orario di fatto praticato in azienda e a tale orario deve
essere rapportata la retribuzione ai fini del calcolo della retribuzione
oraria (INPS, msg. 13419/2009). Nel caso in cui l'integrazione salariale,
spettante per le ore autorizzate in base al calcolo effettuato nella
misura dell'80% della retribuzione integrabile, risulti inferiore al
suddetto limite, le prestazioni in esame da considerare dovute sono
quelle pari al minore importo (INPS, circ. 12/1982).
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Misura del trattamento
Ore integrabili:
occorre sottrarre dall’orario massimo settimanale (40 ore o
l’eventuale minor orario applicato) le ore di effettiva prestazione e
le ore non lavorate per le quali non è previsto l’intervento della cig
(ferie, permessi, aspettative, malattie, scioperi, eventuali festività).
Pertanto, in caso di riduzione di orario, le ore integrabili sono pari
alla differenza tra l’orario normale contrattuale e la somma delle ore
effettivamente lavorate (comprese le ore straordinarie) e di quelle
non lavorate a causa di assenze non retribuite o per le quali non
ricorrono i presupposti per l’intervento di cig.
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Retribuzione integrabile
L'indennità di integrazione salariale viene calcolata su tutti gli
elementi retributivi:
- che sarebbero spettati nel corso della sospensione o riduzione
dell'attività lavorativa comprensivi di ogni variazione retributiva
intervenuta;
- utili al calcolo della contribuzione previdenziale INPS;
- corrisposti con carattere di continuità e non collegati all'effettiva
presenza al lavoro (INPS, circ. 148/1994).
Risultano integrabili, nel rispetto del massimale mensile, anche le
mensilità aggiuntive.
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Retribuzione integrabile
I ratei di gratifica natalizia e di quattordicesima mensilità possono
essere integrati (sempre nella misura dell'80% della retribuzione
spettante) solo se risulta non superato il massimale del mese nel
quale sono state corrisposte le integrazioni salariali ordinarie (INPS,
circ. 50/1982).
Per calcolare la quota oraria dell'integrazione a carico INPS delle
mensilità aggiuntive l'importo delle stesse deve essere diviso per
2000; in caso di periodi inferiori all'anno il divisore va rapportato al
periodo di riferimento - 2000/12 (INPS, circ. 66484/1972).
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Pagamento diretto da parte INPS
In alcuni casi l’INPS provvede direttamente al pagamento ai
lavoratori aventi diritto alla prestazione.
Ciò avviene quando le aziende interessate dalla sospensione o dalla
riduzione d’orario ne facciano richiesta sulla base di situazioni di
insolvenza riconducibili alla sottoposizione dell’azienda a procedure
concorsuali o alla cessazione dell’attività o ad una comprovata crisi
finanziaria dell’azienda stessa (INPS, msg. 33753/2005 e msg.
4902/2013).
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Ferie
Per prassi costante seguita dalle Commissioni provinciali INPS il
trattamento di integrazione salariale viene negato in presenza di un
considerevole numero di ferie e permessi arretrati.
La motivazione a base del diniego è che la decisione di sospendere
l’attività lavorativa è imputabile al datore di lavoro, in quanto è dalle
sue scelte imprenditoriali che discendono la mancata fruizione delle
ferie e la richiesta di intervento della cig, mentre si potrebbe far fronte
alla riduzione dell’attività lavorativa facendo dapprima fruire ai
lavoratori le ferie arretrate.
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Durata dell’intervento
L'intervento ordinario di cassa integrazione è corrisposto per un
periodo massimo di 13 settimane consecutive (3 mesi) prorogabili, in
casi eccezionali, trimestralmente fino a un massimo complessivo di 52
settimane (12 mesi) (art. 6 L. 164/1975). Tali limiti massimi possono
essere computati avuto riguardo non ad un'intera settimana di
calendario, ma alle singole giornate di sospensione del lavoro. Si
considera usufruita una settimana solo quando la contrazione del
lavoro ha interessato 6 giorni, ovvero 5 giorni in caso di settimana
corta (INPS, circ. 58/2009).
Per la concessione delle proroghe trimestrali non è richiesta la ripresa
dell'attività lavorativa (INPS, msg. 6990/2009).
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Durata dell’intervento
L'impresa che abbia fruito dell'integrazione salariale per 12 mesi
consecutivi può promuovere una nuova domanda per la stessa unità
produttiva solamente quando sia trascorso un periodo di almeno 52
settimane di normale attività lavorativa (art. 6 co. 2, L. 164/1975).
In caso di fruizione di periodi di CIG non consecutivi l'integrazione
salariale non può superare complessivamente la durata di 12 mesi (52
settimane) in un biennio (art. 6, co. 2, L. 164/1975).
A decorrere dal 20.4. 2009, ai fini della verifica del rispetto di tale
limite temporale, va fatto riferimento al numero di settimane
effettivamente usufruite (somma delle singole giornate diviso 5/6)
(INPS, circ. 58/2009).
Tali limiti non si applicano nei casi d'intervento determinato da eventi
oggettivamente non evitabili (art. 6, co. 3, L. 164/1975).
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Durata dell’intervento
Biennio mobile
Il biennio costituisce un arco temporale di durata all’interno del
quale vanno calcolate le settimane richieste. Pertanto, fermo
restando che il biennio è costituito da 104 settimane consecutive, la
settimana rispetto alla quale deve effettuarsi il calcolo al fine di
verificare l’eventuale superamento del limite massimo è da
comprendere nel biennio stesso come 104esima.
In pratica deve essere considerato un periodo di 104 settimane che
comprende la settimana oggetto di verifica e le 103 precedenti.
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Procedura per concessione trattamento
Per poter accedere al beneficio dell'integrazione salariale, il datore di
lavoro deve attivare una particolare procedura che è caratterizzata da
due fasi fondamentali:
1) l’esperimento di una consultazione sindacale;
2) la successiva presentazione di una domanda di ammissione al
trattamento indirizzata all'INPS.
La domanda di ammissione al trattamento di integrazione salariale
avviene tramite presentazione del Modello I.G.I. 15 alla sede INPS
territorialmente competente, in riferimento all’unità produttiva
interessata, entro 25 giorni dalla fine del periodo di paga in corso al
termine della settimana in cui ha avuto inizio la sospensione o la
riduzione dell'attività lavorativa (art. 7, co. 1, L. 164/1975).
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Procedura per concessione trattamento
La procedura sindacale prevede una preventiva comunicazione, da
parte dell’azienda, alla RSU, se esistente, o alle Organizzazioni
Sindacali di categoria, indicando:
– le cause di sospensione o riduzione dell’orario di lavoro;
– l’entità e la durata prevedibile;
– il numero dei lavoratori interessati.
A tale comunicazione segue, a richiesta di una delle parti, un esame
congiunto avente ad oggetto le problematiche legate alla tutela dei
lavoratori in relazione alla crisi d’impresa. L’intera procedura dovrà
esaurirsi entro 25 giorni dalla data di richiesta dall’esame congiunto
(entro 10 gg. per aziende sino a 50 dip.).
Nel caso di eventi oggettivamente non evitabili la procedura è
semplificata (sia in termini di informazioni che di tempistica di
svolgimento dell’esame congiunto).
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Scelta dei lavoratori
La legge non prevede particolari vincoli per le aziende nella scelta dei
lavoratori da porre in cig, né impone l’adozione di determinati
meccanismi (rotazione o altro). Tuttavia, secondo la giurisprudenza,
la scelta deve avvenire:
- con l’osservanza di criteri obiettivi, dovendo sussistere un nesso tra
la causa di sospensione/riduzione di orario ed i lavoratori interessati;
- nel rispetto dei principi di non discriminazione (età, sesso, ridotte
capacità lavorative.
Criteri specifici possono essere stabiliti negli accordi sindacali.
La sospensione deve essere preventivamente comunicata ai lavoratori
interessati; normalmente le modalità ed i termini vengono definiti
negli accordi sindacali.
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Scelta dei lavoratori
In alcune pronunce della giurisprudenza di merito è stato affermato che,
nello scegliere i dipendenti da collocare in Cig, l'imprenditore deve
ripartire quanto più equamente possibile tra tutti i lavoratori il sacrificio
rappresentato dalla sospensione dal lavoro; dall'inosservanza di tale
principio potrebbe derivare l’illegittimità delle sospensioni dal lavoro ed
il diritto dei lavoratori sospesi alla reintegrazione nel posto di lavoro.
Si devono, infine, segnalare alcune sentenze che hanno ritenuto legittima
la individuazione dei dipendenti da collocare in C.i.g. fondata:
• ora sui criteri dell'anzianità anagrafica o contributiva, della fungibilità
delle mansioni e della professionalità degli interessati;
• ora sulla possibilità di fruire del pensionamento anticipato;
• ora sulla professionalità e sull'assenteismo anomalo;
• ora sul rendimento dei lavoratori.
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Decadenza trattamento di integrazione salariale
E’ prevista la decadenza dalla prestazione in costanza di rapporto di
lavoro se il beneficiario rifiuta di essere avviato ad un corso di
formazione o riqualificazione o non lo frequenti regolarmente senza
giustificato motivo (co. 40, art. 4, Legge 92/2012). La decadenza si
verifica quando le attività di formazione ovvero di riqualificazione si
svolgono in un luogo che non dista più di 50 chilometri dalla
residenza del lavoratore o comunque è raggiungibile con mezzi di
trasporto pubblici mediamente in 80 minuti (co. 42, art. 4, Legge
92/2012).
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Attività lavorativa durante la cig
Durante il periodo di godimento dell'integrazione salariale è concesso,
ai lavoratori che ne fruiscano, di prestare la propria attività lavorativa
con contratti di lavoro subordinato o anche come lavoratori autonomi.
I lavoratori che in tale periodo si dedicano ad attività lavorativa non
hanno diritto a percepire il trattamento per le giornate lavorate (art. 8
co. 4 e 5, D.L. 86/1988). Gli stessi conservano il diritto a percepire il
trattamento alla cessazione delle suddette attività lavorative. In
considerazione del principio di "pluriefficacia della comunicazione",
non trova più applicazione, almeno con riferimento alle tipologie
oggetto della comunicazione preventiva di instaurazione del rapporto,
l'obbligo imposto al prestatore di lavoro di comunicare all'INPS lo
svolgimento di attività di lavoro autonomo o subordinato durante il
periodo di integrazione salariale ex art. 8, comma 4, Legge n. 160/1988
(Min. Lav., interpello 19/2012).
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Attività lavorativa durante la cig
Si ha:
1) incompatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e
l'integrazione salariale, nel caso in cui tale rapporto di lavoro venga
stipulato a tempo pieno e indeterminato;
2) compatibilità tra il nuovo rapporto di lavoro subordinato e
l'integrazione salariale, nel caso in cui la nuova attività lavorativa
intrapresa, per la collocazione temporale in altre ore della giornata o in
periodi diversi dell'anno, sarebbe stata comunque compatibile con
l'attività lavorativa sospesa che ha dato luogo all'integrazione salariale
(due rapporti di lavoro a tempo parziale ovvero un rapporto di lavoro
a tempo pieno e uno a tempo parziale nel limite dell'orario massimo
settimanale di lavoro). In questo caso l'integrazione salariale risulta
pienamente cumulabile con la remunerazione derivante dalla nuova
attività lavorativa;
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Attività lavorativa durante la cig
Si ha:
3) compatibilità parziale tra il nuovo rapporto di lavoro (subordinato o
autonomo) e l'integrazione salariale, nel caso in cui il lavoratore
dimostri che il compenso (o provento) per tale attività è inferiore
all'integrazione stessa. In questo caso il lavoratore percepirà una quota
pari alla differenza tra l'intero importo dell'integrazione salariale
spettante e il reddito percepito (INPS, circ. 107/2010 e circ. 130/2010).
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Cig e cessazione rapporto
Le autorizzazioni alle integrazioni salariali, una volta rilasciate,
attribuiscono un diritto soggettivo perfetto a favore dei lavoratori
interessati, diritto che non viene meno se nel corso del periodo
autorizzato viene risolto il rapporto di lavoro.
La ripresa dell'attività aziendale non è necessariamente dipendente
dalla riammissione al lavoro dei lavoratori sospesi, singolarmente
considerati. Pertanto, sempreché sia stata autorizzata l'erogazione
delle integrazioni salariali, i lavoratori sospesi hanno diritto a
beneficiare delle prestazioni sino alla data dell'eventuale risoluzione
del rapporto di lavoro (INPS, circ. 6645/1984).
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Cig e distacco
L'utilizzo dell'istituto del distacco può
costituire un'alternativa all'utilizzo della CIG,
se volto al mantenimento del patrimonio
professionale dell'impresa (Min. lav., circ.
28/2005).
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Durc
La CIGO non è subordinata al rilascio del Documento Unico di
Regolarità Contributiva poiché non può farsi rientrare nell'ambito dei
c.d. benefici "normativi e contributivi" che, ai sensi della L. n. 296/2006,
sono subordinati (anche) al rilascio del DURC.
Nota 5089/2011 del Ministero del Lavoro, che - in risposta ad un
quesito dell'ANCE in ordine alla possibilità che la CIGO possa essere
subordinata al rilascio del DURC, in quanto ritenuta da alcune
Commissioni provinciali INPS un beneficio normativo ai sensi dell'art.
1, comma 1175, L. n. 296/2006 - rinvia per approfondimenti alla
circolare n. 5/2008 dello stesso Ministero nella quale, oltre a definire il
campo di applicazione del Durc, vengono forniti alcuni chiarimenti
interpretativi circa la nozione di "benefici normativi e contributivi".
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Edilizia
Disciplina speciale in materia di integrazione salariale per le aziende
industriali operanti nell’edilizia ed affini (Legge 77/1963).
Tale disciplina è stata successivamente estesa alle aziende artigiane
operanti in detto settore e alle imprese industriali ed artigiane
operanti nel settore dei lapidei.
Ulteriori modifiche ed integrazioni sono state apportate dalla Legge
427/75 nonché dalla Legge 223/91.
Campo di applicazione: (INPS, circ. 148/94) imprese edili ed affini
tenute ad applicare il contratto collettivo del settore edile ed imprese
industriali e artigiane esercenti attività di escavazione e/o lavorazione
materiale lapideo; NO per imprese artigiane esercenti esclusivamente
la lavorazione in laboratori o strutture distinte dall’escavazione.
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Edilizia
Cause di intervento: sospensione o riduzione dell’attività lavorativa
conseguente ad intemperie stagionali o per altre cause non imputabili al
datore di lavoro o ai lavoratori.
Eventi oggettivamente NON evitabili: in edilizia, contrariamente a quanto
previsto nel settore industriale, gli eventi meteorologici sono sempre
considerati eventi oggettivamente non evitabili. Tale riconoscimento
comporta l’esonero dal pagamento del contributo addizionale.
Limite massimale Inps: nel settore edile e lapideo tali massimali sono
aumentati del 20%, in caso di intemperie stagionali.
Durata dell’intervento: periodo massimo di 13 settimane consecutive (3
mesi), prorogabili eccezionalmente per successivi periodi trimestrali nei
soli casi di riduzione dell’orario di lavoro sino ad un massimo di 12 mesi. Il
ministero del Lavoro (interpello n. 26/2010 e n. 26/2012) ha esteso la
possibilità della proroga, anche in caso di sospensione, sia alle imprese
industriali che artigiane del settore edile.
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Proroghe trimestrali: (INPS, msg. 22320/2010) dopo il periodo massimo di
3 mesi continuativi, in caso di proroga trimestrale (sia per riduzione di
orario che sospensione), è necessario stipulare apposito accordo sindacale.
Modalità di calcolo: anche per il settore edile ed affini valgono le
disposizioni impartire con circ. Inps 58/2009 (INPS, circ. 116/2009), ossia il
criterio di calcolo della settimana integrabile, a fronte di cig, computabile
su base giornaliera. Per precisione, la circ. citata estende tale criterio ai soli
casi di riduzione di attività dovuta a momentanea mancanza di lavoro o
riduzione di commesse (crisi aziendale). Con successivo intervento
ministeriale (interpello n. 26/2010) anche nelle ipotesi di sospensione legate
ad eventi meteorologici.
Ripresa dell’attività produttiva: (INPS, msg. 7526/2009) il giudizio della
Commissione Inps circa la ripresa certa dell’attività produttiva deve essere
espresso in via preventiva, sulla base di documentazione fornita dalla ditta
richiedente l’intervento.
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Mobilità lavoratori e diritto all’integrazione salariale:
La legge n. 427/75, all’art. 7, prevede che i lavoratori che durante la
sospensione o la riduzione di orario si dimettono perché assunti da
altra azienda dello stesso settore di attività, non perdono il diritto
alla integrazione salariale sino alla cessazione del precedente
rapporto di lavoro.
Viceversa, se a seguito di dimissioni, il lavoratore si rioccupa in
aziende di altri settori, per lo stesso decade il diritto al trattamento di
integrazione salariale precedente alla cessazione del rapporto di
lavoro.
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