PATRONATO
INCA CGIL
Il Fondo per il
sostegno al
reddito dei
dipendenti delle
società del gruppo
Ferrovie dello
Stato S.p.A.
Aspetti previdenziali
dell’accordo del 15
Maggio 2009
Aggiornamento: 9 Novembre 2010
1
Le origini dell’accordo
 Art. 2 comma 28 Legge 23 dicembre
1996 n. 662 (viene introdotto il
meccanismo dei Fondi bilaterali per il
sostegno al reddito)
 Art.59 comma 6 Legge 27 dicembre
1997 n. 449 (Viene prevista
l’istituzione di un fondo bilaterale per
il sostegno al reddito dei dipendenti
di FS SPA)
2
Le origini dell’accordo
Accordo del 21 maggio 1998 fra
Ferrovie dello Stato S.p.a. e le OO.SS.
Integrato dall’accordo del 23 novembre
1999 (Istituzione del Fondo di sostegno
al reddito)
DM 21 maggio 1998 n.54T
(recepimento dell’accordo e istituzione
del Fondo)
3
Le origini dell’accordo
Accordo del 15 Maggio 2009 (di
integrazione e modifica dell’accordo
istitutivo del Fondo a sostegno del
reddito)
Dm 23 giugno 2009 n. 510 (di
recepimento dell’accordo e nomina del
comitato amministratore del Fondo)
4
Le origini dell’accordo
 Convenzione del 4 Giugno 2010 INPSGRUPPO FERROVIE DELLO STATO per
l’erogazione delle prestazioni previste dal
Fondo per il perseguimento di politiche
attive a sostegno del reddito e
dell’occupazione per il personale delle
Società del Gruppo FS
5
Le finalità del Fondo
Art. 2 comma 28 Legge 23/12/1996 n° 662
Art. 3 Accordo del 15 maggio 2009
Favorire il
mutamento e
l’adeguamento delle
Professionalità
Realizzare politiche
attive di sostegno del
reddito e
dell’occupazione
(prestazioni erogate in
via ordinaria)
(prestazioni erogate in via
ordinaria e straordinaria)
6
I destinatari
Tutti i lavoratori delle Società del Gruppo FS a cui si
applica il CCNL delle attività ferroviarie del 16 aprile
2003 coinvolti in processi di ristrutturazione
aziendale, di riduzione o trasformazione di attività
AGO
Fondo
Speciale
Ferrovie
7
I destinatari
Cosa leggiamo nell’Estratto
contributivo ….
AGO
Fondo Speciale
Ferrovie
8
I destinatari
l’Estratto contributivo ….
Fondo Speciale
AGO
Ferrovie
9
I destinatari
Circolare INPS n° 126/2010
l’Estratto contributivo ….
4.3 Fondo Ferrovie
4.3.1 - Abrogazione art. 124 DPR n. 1092/73
Il trasferimento della posizione assicurativa nel FPLD dal Fondo Ferrovieri
è disciplinato dall’articolo 241 del DPR 29 dicembre 1973, n. 1092, il quale
estende a tale ordinamento le norme sulla costituzione della posizione
assicurativa presso l’INPS, contenute negli articoli da 124 a 127 del
medesimo decreto.
Il comma 12 undecies dell’art. 12 della legge n. 122 è intervenuto ad
abrogare l'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29
dicembre 1973, n. 1092. In conseguenza di tale abrogazione, con effetto
sulle cessazioni senza diritto a pensione intervenute dal 31 luglio 2010, gli
iscritti al Fondo Ferrovieri potranno trasferire la posizione assicurativa
nel FPLD solo mediante applicazione dell’articolo 1 della legge n.
29/1979, a titolo oneroso e sulla base dei criteri generali che regolano la
10
determinazione dell’onere di ricongiunzione.
I destinatari
Circolari INPS n° 126/2010;n°142/2010
l’Estratto contributivo ….
Art. 2 legge 29/79
Il comma 12decies dell’articolo 12 della legge in esame
è inoltre intervenuto a modificare l’articolo 4, primo
comma, della legge 7 luglio 1980, n. 299, che regola i
criteri di determinazione della riserva matematica
per le ricongiunzioni ex art. 2 della legge 29 /79 da
porre a carico di determinate categorie di dipendenti
pubblici, stabilendo che i coefficienti da utilizzare ai
fini del calcolo sono quelli di cui all’art. 13 della legge
12 agosto 1962, n. 1338 “come successivamente
11
adeguati in base alla normativa vigente.”
I destinatari
Circolari INPS n° 126/2010;n°142/2010
l’Estratto contributivo ….
La modifica normativa riguarda, in ambito Inps, gli iscritti al
Fondo Ferrovieri, a carico dei quali era dovuto un onere di
ricongiunzione determinato applicando ancora i coefficienti
attuariali approvati con DM 27 gennaio 1964.
Da quanto sopra discende che l’onere di ricongiunzione ex
articolo 2 della legge 29/1979, relativo a domande
presentate al Fondo Ferrovieri a decorrere dal 31 luglio
2010, data di entrata in vigore della legge in esame, andrà
determinato utilizzando i coefficienti in uso per la
generalità dei soggetti che esercitano la facoltà di
ricongiunzione, in vigore alla data di presentazione della
domanda (attualmente si applicano i coefficienti approvati 12con
DM 31 agosto 2007, in vigore dal 21 novembre 2007).
Circolari INPS n°126/2010;
n°142/2010
Legge n° 299/1980
e D.L. n° 78/2010 in Legge n° 122/2010
(art. 12, comma 12-decies)
Coefficienti
Tabella 1964
Coefficienti
Tabella 2007
Maschio 40 anni e 10 di
contributi
4,1295
13,8740
Maschio 50 anni e 20 di
contributi
7,0825
14,9093
Maschio 58 anni e 37 di
contributi
14,3977
19,7248
ESEMPI
13
I destinatari
l’Estratto contributivo ….
Fondo Speciale
AGO
Ferrovie
14
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni
erogate in via
Ordinaria
NO
Prestazioni
erogate in via
Straordinaria
CESSAZIONE
RAPPORTO DI LAVORO
SI
15
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Ordinaria
1. Finanziamento di programmi formativi
riconversione e/o riqualificazione
professionale finalizzati a superare situazioni
di eccedenza
2. Finanziamenti a favore di lavoratori da
riduzione di orario/part-time superare
situazioni di eccedenza.
16
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Ordinaria
Le domande di accesso
alle prestazioni
ordinarie da parte delle
società non possono
riguardare interventi
superiori a 18 mesi
nell’arco di vigenza del
Fondo
17
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Ordinaria
Retribuzione annua lorda
RAL= E’ la retribuzione relativa ai 12 mesi
precedenti l’inizio della procedura al netto delle
seguenti voci: straordinario, trasferta (ccnl art.72
p.1) , premio di risultato, indennità di
trasferimento, erogazioni una tantum a qualsiasi
titolo
N.B. La RAL costituisce la base di calcolo per la contribuzione
correlata versata dal Fondo all’INPS durante la fruizione delle
prestazioni ordinarie
18
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Ordinaria
1. Riconversione e/o
riqualificazione professionale
Assegno ordinario =
Retribuzione mensile lorda X 12
mensilità
RML = RAL/12
Retribuzione giornaliera = RML/30
TFR = RML/13,5
19
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Ordinaria
2. Riduzione di orario /parttime
Assegno ordinario =
70/100 X (RML x Y/100)
Y/100= percentuale di
riduzione in relazione alle
prestazioni non rese
20
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via
Straordinaria
1. Erogazione di assegni straordinari
di accompagnamento a pensione di
anzianità o vecchiaia ai lavoratori
eccedenti
21
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Gli assegni straordinari
saranno erogati per un
massimo di 48 mesi dalla
data di cessazione del
rapporto di lavoro fino
alla decorrenza della
pensione(…finestre…)
22
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Per accedere all’assegno
straordinario il lavoratore deve:
1.
Risultare tra il personale eccedentario
dell’azienda
2. Avere, all’atto della cessazione del
rapporto di lavoro, un’anzianità
contributiva e un età tali che se
incrementate della maggiorazione
contributiva e dell’età consentono il
perfezionamento dei requisiti per il
diritto a pensione di anzianità o di
vecchiaia e l’apertura delle relative
finestre entro 48 mesi dalla cessazione.
23
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Quale
maggiorazione?
Alla maturazione dei requisiti per
il diritto a pensione di anzianità
o di vecchiaia il Fondo cessa di
versare la contribuzione
correlata verso l’INPS (Fondo
Ferrovie o AGO). L’assegno
tuttavia sarà in ogni caso
corrisposto fino all’apertura
della prima finestra utile per la
decorrenza della pensione
(anzianità o vecchiaia) fermo
restando il limite di durata di 48
24
mesi
REGIME APPLICABILE
OCCORRE RILEVARE L’ANZIANITÀ
CONTRIBUTIVA POSSEDUTA
ALLA DATA DEL 31 DICEMBRE 1995
(art.1, commi 12 e 13, legge 335/1995)
• Uguale o
superiore
a 18 anni
• Inferiore a 18
anni
• ZERO
• Regime retributivo
per il diritto e per il
calcolo
• Diritto: regime retributivo
Calcolo: misto
• Regime contributivo
per il diritto e per il
calcolo
25
26
Diritto alla pensione di vecchiaia
requisiti richiesti nel Fondo pensioni lavoratori
dipendenti AGO
RETRIBUTIVO:
PENSIONE DI
VECCHIAIA
(art. 1 e 2 DLgs
503)
Dall’anno 2015 V. anche
articolo 12, comma 12-bis,
del DL n. 78/2010
ETÀ
Uomini 65 anni
Donne 60 anni
ANZIANITÀ CONTRIBUTIVA
Anni 20 con eccezioni
(Art. 2, comma 3, DLgs n.
503/1992)
Eccezioni: in alcuni casi sono sufficienti 15
anni di anz. contrib.
27
Diritto alla pensione di vecchiaia
requisiti richiesti nel Fondo Speciale Ferrovie
RETRIBUTIVO: PENSIONE DI VECCHIAIA
- Anzianità contributiva: 25 o 30 anni
in relazione al profilo professionale
(art. 219 del DPR n. 1092/1973)
(art. 6 del DLgs n. 503/1992)
- Età: Uomini 65 anni; Donne 60 anni;
(Articolo 5 DLgs n. 503/1992)
(art. 2, comma 21, legge n. 335/1995)
viaggiante, manovra e alcuni
profili N/T 58 o 60 o 62 anni
(Messaggio INPS n. 13645/2007)
28
Fondo speciale FFSS
Pensioni di vecchiaia
Limiti età
Limiti servizio
58 anni
25 anni
60 anni
25 anni
62 anni
30 anni
66 anni
30 anni
(Messaggio INPS n. 13645/2007)
29
Diritto alla pensione di vecchiaia
requisiti richiesti nel AGO e nel Fondo Speciale
Ferrovie dal 2008
CONTRIBUTIVO: PENSIONE DI VECCHIAIA
- Anzianità contributiva: 5 anni
(Art. 1, comma 20, legge n. 335/1995)
- Età: Uomini 65 anni; Donne 60 anni;
(Art. 1, comma 6 lett b), legge n. 243/2004)
- OPPURE:
- anzianità contributiva di almeno 40 anni
- requisiti pensione di anzianità
(Art. 1, comma 6 lett b), legge n. 243/2004)
30
Decreto-Legge n° 78/2009
convertito in Legge n° 102/2009
modificato dalla legge n° 122/2010
Dal 2010 l’elevazione dell’età
pensionabile delle donne
iscritte ai fondi
esclusivi e l’incremento del
Requisito di età sulla speranza
di vita
31
La pensione di vecchiaia
(D.L. n° 78/2009 in Legge n° 102/2009
e legge n. 122/2010 )
Anno
Età
INPDAP
AGO e altri fondi
Uomini
Donne
Uomini
Donne
1.1.2010
65
61
65
60
1.1.2012
65
65
65
60
1.1.2015
65 e 3 mesi
65 e 3 mesi
65 e 3 mesi
60 e 3 mesi
1.1.2019
66 e 1 mese
66 e 1 mese
66 e 1 mesi
61 e 1 mese
Incremento speranza di vita- valori provvisori
32
Messaggio INPS N°30289 del 30/12/2009
(…) si conferma che l’art. 22-ter, comma 1, del
D.L. n. 78/2009, convertito con modificazioni in
legge con la legge n. 102/2009, non trova
applicazione nei confronti delle lavoratrici
iscritte al Fondo speciale FS, le quali, come
disposto dall’art. 2, comma 21, della legge n.
335/1995, continuano a conseguire a domanda, e
purché abbiano raggiunto il limite di servizio
previsto per il proprio profilo professionale, la
pensione di vecchiaia dal compimento del 60°
anno di età in poi.
33
La pensione di vecchiaia
(D.L. n° 78/2009 in Legge n° 102/2009
e legge n. 122/2010 )
Anno
Età
INPDAP
AGO e altri fondi
Uomini
Donne
Uomini
Donne
1.1.2010
65
61
65
60
1.1.2012
65
65
65
60
1.1.2015
65 e 3 mesi
65 e 3 mesi
65 e 3 mesi
60 e 3 mesi
1.1.2019
66 e 1 mese
66 e 1 mese
66 e 1 mesi
61 e 1 mese
Incremento speranza di vita- valori provvisori
34
35
LA PENSIONE DI VECCHIAIA
Lavoratori dipendenti
FINESTRE DI USCITA
AGO e FONDO FFSS
Perfezionamento
requisiti entro il:
Decorrenza pensione
31 marzo
30 giugno
30 settembre
1° luglio
1° ottobre
1° gennaio
31 dicembre
1° aprile
Le finestre riportate si applicano anche alle pensioni di vecchiaia nel sistema
contributivo per i lavoratori dipendenti: con diritto specifico o in caso di
opzione al sistema contributivo
36
Tabella riepilogativa: finestre per i lavoratori dipendenti
iscritti all’AGO o al fondo FS - pensione di vecchiaia
DATA
Requisiti
Entro il 31 marzo 2010
60 anni donne o 65 uomini
con 20 (AGO), 25 o 30
(FONDO) di ctr
Entro il 30 giugno 2010
60 anni donne o 65 uomini
con 20 (AGO), 25 o 30
(FONDO) di ctr
Entro il 30 settembre 2010
60 anni donne o 65 uomini
con 20 (AGO), 25 o 30
(FONDO) di ctr
Entro il 31 dicembre 2010
60 anni donne o 65 uomini
con 20 (AGO), 25 o 30
(FONDO) di ctr
Decorrenza pensione
1.7.2010
1.10.2010
1.1.2011
1.4.2011
37
si applicano le nuove
finestre
Norma valida per il sistema retributivo, misto e
contributivo, comprese le pensioni supplementari
38
Per chi matura i requisiti dal 2011 in poi
cambiano le finestre per le pensioni di
vecchiaia e di anzianità (compresa quella
con i 40 anni) – finestra unica
12 mesi dal mese
Per chi ha solo contributi da
lavoro dipendente e per i
pubblici dipendenti
18 mesi dal mese
Per i lavoratori dipendenti
con contribuzione mista e per
gli autonomi
di maturazione dei
requisiti
di maturazione dei
requisiti
39
Schema
Data di maturazione dei
Requisiti previsti dalla norma
+
(Dal 2015) mesi indice speranza di
vita
+
Finestra di 12 mesi o di 18 mesi
=
Decorrenza economica prestazione
40
41
Requisiti perfezionati dal 2008: pensione di anzianità
Lavoratori dipendenti iscritti AGO E FONDO FS
Anno
Dal 1.01.2008
al 30.6.2009
Lavoratori dipendenti
Età minima
Minimo contributivo
58
35
Dal 1.07.2009
al 31.12.2010
59
36 (quota 95)
60
35 (quota 95)
Dal 1.01.2011
al 31.12.2012
60
36 (quota 96)
61
35 (quota 96)
Dal 1.01.2013
in poi
61
36 (quota 97)
62
35 (quota 97)
In tutti i casi è sempre possibile accedere con i 40 anni
di contribuzione a prescindere dall’età
42
Pensione di anzianità dal 2011 - lavoratori dipendenti
Data di maturazione dei
requisiti
Dal 1° gennaio 2011 al
31 dicembre 2012
Dal 1° gennaio 2013
Requisiti
Quota 96 a partire
da 60 quindi:
60 + 36
61 + 35
Quota 97 a partire
da 61 quindi:
61 + 36
62 + 35
AGO e FF.SS.
43
Pensione di anzianità INPS E INPDAP
Legge n. 243/2004 art. 1 comma 9
Pensione
di
anzianità
INPS e INPDAP
Sistema retributivo e misto
Settore
Pubblico
e privato
Fino al 31/12/2015 possono
accedere al pensionamento di
anzianità:
le lavoratrici dipendenti con
un’anzianità contributiva pari
o superiori a 35 anni e un’età
anagrafica pari o superiore a
57 anni *. Condizione per
poter accedere al diritto:
le lavoratrici devono optare
per sistema di calcolo
contributivo
44
Le quote per
La riforma
l’accessodella
alla previdenza
pensione di anzianità
www.inca.it
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
Dal 1/7/2009 il diritto alla pensione di anzianità del sistema
retributivo/misto e alla pensione di vecchiaia nel sistema
contributivo si raggiunge sia per i lavoratori dipendenti sia per
i lavoratori autonomi con il c.d. “sistema delle quote”. Il diritto
a pensione viene, infatti, conseguito quando la somma di età
anagrafica (rispettare l’età minima: 59, 60, 61, ecc..) e
anzianità contributiva (si deve raggiungere sempre le 1820
settimane per il diritto) raggiunge la quota stabilita dalla
Tabella B allegata alla legge n. 247 del 2007.
Nel determinare l’anzianità contributiva per il diritto alla pensione di
anzianità nel “sistema delle quote” deve essere comunque esclusa la
contribuzione non utile per il diritto (DS, malattia, ecc..)
45
Le quote per
La riforma
l’accessodella
alla previdenza
pensione di anzianità
www.inca.it
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
età:
l’età del pensionando ad una determinata data deve
essere costituita da anni e giorni e trasformata in
anni con arrotondamento al terzo decimale.
I giorni devono essere contati partendo dal giorno
successivo a quello di nascita e fino al giorno di
verifica del diritto compreso.
Devono poi essere trasformati in anni dividendo il
numero dei giorni per 365.
46
Le quote per
La riforma
l’accessodella
alla previdenza
pensione di anzianità
www.inca.it
DETERMINAZIONE DELLE QUOTE
anzianità contributiva:
l’anzianità contributiva del pensionando deve essere
trasformata da settimane in anni dividendo il numero delle
settimane per 52 con arrotondamento al terzo decimale.
Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello
Stato, calcolate in base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità
complessiva deve essere considerata determinando la
frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con
lo stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il
numero di giorni per 360 (anno commerciale) anziché per
365. Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS,
restano fermi i criteri di arrotondamento
dell’anzianità al mese, previsti dall’art. 59, c. 1, L. 449/97.
47
AGO
Legge n° 247/2007
www.inca.it
(Articolo 1, comma 2, lettera a), punto 1)
COME SI COSTRUISCE LA QUOTA?
Esempio pratico INPS:
Lavoratore nato il 20 maggio 1950 che al 30 settembre 2009
ha compiuto 59 anni, 4 mesi, 11 giorni (59 anni e 133 giorni
di calendario) di età ed ha maturato 1854 settimane di
contributi raggiunge così la quota:
133/365 = 0,364 + 59
=
59,364 + Divisore 365 o 366
1854/52
=
35,654 =
--------------95,018
•l’età dell’assicurato, espressa in anni con arrotondamento al terzo
decimale;
•l’anzianità assicurativa, espressa in anni con arrotondamento al
terzo decimale
48
FONDO FS Legge n° 247/2007
www.inca.it
Nel caso delle pensioni a carico del Fondo Ferrovie dello Stato, calcolate in
base ad anni, mesi e giorni, l’anzianità complessiva deve essere considerata
determinando la frazione di anno utile per il raggiungimento della quota con lo
stesso criterio utilizzato per l’età, dividendo tuttavia il numero di giorni per
360 (anno commerciale) anziché per 365.
Sempre per le prestazioni riferite al Fondo FS, restano fermi i criteri di
arrotondamento dell’anzianità al mese, previsti dall’articolo 59, comma 1, della
legge n. 449 del 1997.
Esempio pratico INPS:
Stesso lavoratore con 59 anni e 133 giorni di età ed ha
maturato 35 anni, 8 mesi e 10 giorni (arrotondati a 35 anni e 8
mesi) di contributi raggiunge così la quota:
133/365 = 0,364 + 59
= 59,364 +
8 x 30 = 240/360 = 0,667 + 35 = 35,667 =
------95,031
49
50
Le finestre per l’accesso alla pensione di anzianità
Dal 2008 la legge 243/2004 introduce solo 2 finestre
per dipendenti pubblici e privati
Data maturazione
dei requisiti
Data decorrenza della pensione
1° gennaio dell’anno successivo
Entro il 30 giugno
Entro il 31 dicembre
(soggetti con età pari o superiori a 57 anni
entro il 31 dicembre dell’anno precedente)
1° luglio dell’anno successivo
indipendentemente dall’età anagrafica
tali finestre si applicano anche per le donne dipendenti
con 57 anni e 35 di ctr in caso di opzione al sistema
contributivo a partire dal 2008
dettaglio
51
Tabella riepilogativa per i lavoratori dipendenti
DATA
Requisiti
Dal 1.1.2008 al
30.6.2008
58 anni di età e 35 di ctr
Dal 1.7 al
31.12.2008
58 anni di età e 35 di ctr
Dal 1.1.2009 al
30.6.2009
58 anni di età e 35 di ctr
DATA
Decorrenza pensione
1.1.2009
1.7.2009
1.1.2010
Requisiti
Decorrenza pensione
Dal 1.7 al
31.12.2009
59 anni di età e 36 di ctr o
60 con 35 di ctr
(Quota 95 – età minima 59)
1.7.2010
Dal 1.1.2010 al
30.6.2010
59 anni di età e 36 di ctr o
60 con 35 di ctr
(Quota 95 – età minima 59)
1.1.2011
Dal 1.7 al
31.12.2010
59 anni di età e 36 di ctr o
60 con 35 di ctr
(Quota 95 – età minima 59)
1.7.2011
52
Tabella riepilogativa per i lavoratori dipendenti
con
40 anni di contribuzione
Lavoratori dipendenti AGO e FONDO FFSS
Perfezionamento
requisiti entro il:
Decorrenza pensione
Condizioni
1° luglio
57 anni
al 30 giugno
30 giugno
1° ottobre
57 anni
al 30 settembre
30 settembre
1° gennaio
31 marzo
31 dicembre
anno successivo
1° aprile
anno successivo
nessuna
nessuna
dettaglio
53
Tabella riepilogativa per i lavoratori dipendenti con 40
anni di contribuzione
DATA
Requisiti
Decorrenza pensione
40 anni di contribuzione
1.4.2010
40 anni di contribuzione
1.7.2010
con 57 anni entro
il 30 giugno
Entro il 30 giugno 2010
40 anni di contribuzione
1.10.2010
con 57 anni entro
il 30 settembre
Entro il 30 settembre 2010
40 anni di contribuzione
1.1.2011
Entro il 31 dicembre 2010
40 anni di contribuzione
1.4.2011
Entro il 31 dicembre 2009
Entro il 31 marzo 2010
54
55
Nuove finestre dal 2011 – lavoratori dipendenti AGO e FONDO FS
+12 mesi
Maturazione
requisiti
Gennaio
2011
febbraio
2011
marzo 2011
aprile 2011
Requisiti
Decorrenza
pensione
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.2.2012
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.4.2012
1.3.2012
1.5.2012
N.B. Per gli iscritti al Fondo FS è possibile che l’INPS
mantenga la decorrenza inframensile…
Es: Maturazione della quota = 13 Marzo 2011 56
Decorrenza pensione = 14 Marzo 2012
Nuove finestre dal 2011 – lavoratori dipendenti AGO e FONDO FS
+12 mesi
Maturazione
requisiti
Requisiti
Decorrenza
pensione
Maggio 2011
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.6.2012
giugno 2011
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
Luglio 2011
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.8.2012
Agosto 2011
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.9.2012
1.7.2012
57
Nuove finestre dal 2011 – lavoratori dipendenti AGO e FONDO FS
+12 mesi
Maturazione
requisiti
settembre
2011
Requisiti
Decorrenza
pensione
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.10.2012
Di vecchiaia, anzianità con
ottobre 2011
quote e 40 anni di contributi
1.11.2012
Novembre
2011
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.12.2012
dicembre
2011
Di vecchiaia, anzianità con
quote e 40 anni di contributi
1.1.2013
58
Soggetti derogati
dalle nuove finestre
e applicazione delle
finestre presenti
fino al 31/12/2010
59
Lavoratrici donne – legge 243/2004 - art.1 c.9
La pensione di anzianità senza innalzamento
In via sperimentale fino al 31 dicembre 2015 possono accedere al
pensionamento di anzianità:
• le lavoratrici dipendenti con un’anzianità contributiva pari o
superiori a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 57 anni
• le lavoratrici autonome con un’anzianità contributiva pari o
superiori a 35 anni e un’età anagrafica pari o superiore a 58 anni
Condizione per poter accedere al diritto:
le lavoratrici devono optare per sistema contributivo
La circolare INPS n. 126/2010 conferma che
anche per i requisiti maturati dal 2011 in poi si
continuano ad applicare le finestre in vigore nel
2010: finestre semestrali.
60
Il vecchio e il nuovo
61
Il vecchio e il nuovo: pensione con 40 anni
62
La pensione di anzianità
(D.L. n° 78/2009 in Legge n° 102/2009
e legge n. 122/2010 )
Requisiti di accesso con almeno 35 anni
DATA
Lavoratori
dipendenti
Lavoratori autonomi
Anni
Quota
Anni
Quota
Dal 1-2015
61 e 3
mesi
97 e 3 mesi
62 e 3
mesi
98 e 3 mesi
Dal 1-2019
62 e 1
mese
98 e 1
mese
63 e 1
mese
99 e 1 mese
Dal 2015 non è previsto l’incremento della speranza di vita
per le pensioni di anzianità con 40 anni
63
Schema
Data di maturazione dei
Requisiti previsti dalla norma
+
(Dal 2015) mesi indice speranza di
vita
+
Finestra di 12 mesi o di 18 mesi
=
Decorrenza economica prestazione
64
65
Fondo speciale FFSS
Misura della pensione
Rendimento
Con 10 anni di servizio la pensione
era pari al 26% della retribuzione;
ogni anno ulteriore valeva il 2% fino
a raggiungere l’80% con 37 anni.
Per coloro che al 31.12.1994 avevano
maturato meno di 10 anni, il
maturato resta acquisito al 2,6% per
ogni anno, fermo restando che gli
anni successivi valgono il 2%
66
Fondo speciale FFSS
Misura della pensione
Rendimento
Anzianità al 1994 Anni per Max.
10
37
da 7 a 9
da 4 a 6
meno di 4
38
39
40
67
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Al momento della cessazione del
rapporto di lavoro l’assegno viene
calcolato come se fosse una normale
pensione di vecchiaia o di anzianità :
La retribuzione pensionabile delle
due quote A e B viene rilevata come
di consueto nei rispettivi periodi di
riferimento, mentre l’anzianità
contributiva di quota B sarà
incrementata della maggiorazione
contributiva mancante per il
perfezionamento del diritto.
68
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Retribuzione annua lorda
RAL= E’ la retribuzione relativa ai 12 mesi
precedenti la cessazione al netto delle seguenti
voci: straordinario, trasferta (ccnl art.72 p.1) ,
premio di risultato, indennità di trasferimento,
erogazioni una tantum a qualsiasi titolo
N.B. La RAL costituisce la base di calcolo per la contribuzione
correlata versata dal Fondo all’INPS durante la fruizione delle
prestazioni straordinarie
69
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Effetti pensionistici – Fondo Ferrovie
31.12.1992
A
Nel calcolo della Quota A di
pensione la contribuzione
correlata versata dal Fondo di
sostegno al reddito verso il
FS ferrovie INPS non
dovrebbe generare differenze
rispetto alla retribuzione
pensionabile già utilizzata per
il calcolo dell’assegno.
70
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Effetti pensionistici – Fondo Ferrovie
01.01.1993
B
L’assenza di alcune voci accessorie nella
base imponibile contributiva potrebbe
invece determinare la riduzione della
retribuzione media pensionabile di quota B
già utilizzata per il calcolo dell’assegno e
quindi potrebbe condizionare il calcolo
della Quota B di pensione. (Solo se Salario
Accessorio supera il 18% delle retribuzioni pensionabili)
N.B. In questo caso non abbiamo incremento
delle voci retributive perché è intervenuta la
cessazione del rapporto di lavoro.
71
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Effetti pensionistici – AGO
Nel caso in cui destinatario delle prestazioni
straordinarie del Fondo sia un lavoratore iscritto
all’Assicurazione Generale Obbligatoria e
percepisca in busta paga anche una sola delle voci
accessorie escluse dalla base imponibile per il
calcolo della contribuzione correlata (Vedi
determinazione della RAL), determinerebbe
sempre un danno sulla retribuzione media
pensionabile sia per il calcolo della Quota A che
della Quota B di pensione .
72
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Effetti pensionistici AGO-FondoFS
Nel caso in cui destinatario delle prestazioni
straordinarie del Fondo sia un lavoratore con
un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al
31/12/1995 la maggiorazione contributiva riconosciuta
al momento della cessazione sull’importo dell’assegno
potrebbe essere considerata solo ai fini del diritto
all’accesso e non per il calcolo del suo importo. In
alternativa dovrebbe essere calcolata sull’ultima quota
retributiva (Quota B)
N.B. L’INPS, a cui abbiamo posto uno specifico
quesito, dovrà chiarire inoltre se al momento del
calcolo della pensione, la contribuzione correlata
andrà ad incrementare il montante della quota C
di pensione
73
Le prestazioni del Fondo
Regime Fiscale
Il Fondo svolge nei confronti dei
titolari delle prestazioni il ruolo di
sostituto di imposta. L’Agenzia delle
entrate, rispondendo ad uno specifico
quesito dell’INPS, sostiene che ai
ferrovieri titolari di assegno
straordinario si debba applicare la
Tassazione ordinaria.
Per l’esodo dei bancari invece è stato
applicato il particolare regime fiscale
della “Tassazione Separata” (art.
17 del TUIR di cui al DPR n.917/86)
74
Le prestazioni del Fondo
Regime Fiscale – Risposta ad interpello del
23/9/2010
Assegno
straordinario
erogato in
forma rateale
Tassazione ordinaria
Assegno
straordinario
erogato in unica
soluzione
Tassazione separata
N.B. Anche sugli assegni straordinari erogati per i dipendenti dei
monopoli e delle esattorie comunali non viene applicata infatti la
tassazione separata ma la tassazione ordinaria . (circolare INPS 75
n°
132/2009)
Le prestazioni del Fondo
Se il regime Fiscale degli assegni fosse
a Tassazione separata....
Tassazione Separata
Niente
cartelle
esattoriali
ma nemmeno
rimborsi se
la
riliquidazione
è inferiore a
100 euro
Dopo qualche anno dalla percezione
dell’assegno straordinario l’Agenzia delle
Entrate procederà, in sede di controllo della
dichiarazione del sostituto d’imposta al
conguaglio a debito o a credito dell’imposta
dovuta; in caso di conguaglio a debito il
ferroviere riceverà la riliquidazione
dell’imposta dovuta tramite raccomandata
A.R. senza l’applicazione di sanzioni o
interessi
Tassazione Definitiva
76
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni del fondo e regime fiscale
Tassazione ordinaria
Tassazione separata
SI Oneri deducibili
NO Oneri deducibili
SI Detrazioni Fiscali
NO Detrazioni Fiscali
Interessi mutui , assicurazioni, spese
mediche, familiari a carico, riscatto
laurea del figlio ecc.
Interessi mutui , assicurazioni, spese
mediche, familiari a carico, riscatto
laurea del figlio ecc.
SI Addizionali Reg. Com.
NO Addizionali Reg. Com.
N.B. Il reddito da assegno straordinario , in regime di tassazione
ordinaria, viene cumulato con gli altri redditi e va ad integrare il
reddito complessivo.
Il titolare di assegno straordinario, in regime di tassazione separata e
in assenza di altri redditi, può essere considerato a carico di un altro
contribuente tenuto agli alimenti; il suo reddito infatti non supera 77
€
2840,51
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni del fondo e altri trattamenti
NO Perequazione aut.
NO Assegno al nucleo familiare
L’assegno corrisposto dal fondo non
ha natura pensionistica; non
possono essere riconosciute quindi
tutte quelle prestazioni a sostegno
dei redditi da pensione
NON Reversibile
L’assegno non è reversibile,
l’eventuale decesso in costanza di
percezione dell’assegno potrà dare
origine ad un pensione indiretta
78
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Erogazione in unica soluzione
dell’assegno
E’ possibile per il lavoratore chiedere
l’erogazione in un'unica soluzione:in
tal caso la misura sarà pari al 60%
del valore di quanto sarebbe
spettato in forma rateale. In questo
caso la contribuzione correlata non è
dovuta e non viene versata all’INPS.
N.B. Poiché percependo l’assegno in un’ unica soluzione il lavoratore non
è più iscritto al Fondo Ferrovie suggeriamo, in tali casi, di presentare
domanda di Autorizzazione alla contribuzione volontaria per mantenere
la condizione di iscritto e accedere al pensionamento con le regole del
79
Fondo Ferrovie (Circolare INPS n°149 2006 punto 20)
Il calcolo dell’assegno in
unica soluzione
Per il Fondo dei tributi erariali, anche l’assegno straordinario in unica
soluzione viene calcolato ed erogato dall’INPS. La domanda, sottoscritta dal
lavoratore e dal datore di lavoro, deve essere presentata sull’apposita
modulistica.
L’accertamento del diritto viene effettuato con le stesse modalità previste
per l’assegno rateale.
Per calcolare l’importo da erogare, occorre:
•􀀹 individuare l’importo lordo mensile di pensione teoricamente spettante
alla medesima decorrenza dell’assegno straordinario;
• individuare il numero di mesi di permanenza teorica nel Fondo, se
l’assegno fosse stato corrisposto in forma rateale. Nel numero dei mesi,
deve essere compresa anche l’eventuale finestra di accesso al
pensionamento; moltiplicare l’importo lordo mensile per il coefficiente
corrispondente al numero di mesi; il coefficiente è riportato nella tabella
80
allegata
81
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Effetti pensionistici – Dall’assegno alla
pensione
Per avere la pensione deve essere
sempre presentata la domanda! La
pensione di anzianità presentata
dopo la prima finestra utile
comporta la perdita dei ratei
arretrati
82
Le prestazioni del Fondo
Prestazioni erogate in via Straordinaria
Indennità di mancato preavviso
Accesso
Volontario
Preavviso
N.B. Se il preavviso è superiore all’importo
dell’assegno e il ferroviere in accesso volontario vi
abbia espressamente rinunciato, il datore di lavoro
erogherà un una tantum pari alla differenza tra il
preavviso e l’assegno
83
Cumulo con redditi da lavoro
Attività in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente o
autonomo a favore di soggetti che
svolgono attività in concorrenza con
il datore di lavoro
L’assegno non è cumulabile in alcuna
misura, pertanto contestualmente
all’acquisizione di tali redditi viene
sospesa l’erogazione degli assegni e
della contribuzione.
Attività dipendente non in concorrenza
Redditi da lavoro dipendente a favore
di soggetti che non svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro
L’assegno è cumulabile nella misura
massima dell’ultima retribuzione (mensile
ragguagliata ad anno) percepita
dall’interessato in servizio, se il reddito
ricavato dall’attività è superiore a tale
limite l’assegno e la contribuzione vengono
ridotti in misura corrispondente
Attività autonoma non in concorrenza
Redditi da lavoro autonomo a favore di
soggetti che non svolgono attività in
concorrenza con il datore di lavoro
L’assegno è cumulabile per l’importo
corrispondente ai trattamenti di pensione
erogabili dal fondo obbligatorio di
appartenenza. La contribuzione è
riproporzionata in misura non superiore alla
84
contribuzione complessiva annuale.
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LA PENSIONE DI VECCHIAIA