Seminario CIOFS FP/ISFOL: La valutazione degli
apprendimenti nel sistema educativo italiano
Accordo tra Regioni e P.A. in
materia di esami conclusivi dei
percorsi di IeFP
criteri e prospettive per la valutazione degli
apprendimenti
Coordinamento tecnico delle Regioni e P. A: in materia di
Istruzione, Formazione professionale e Lavoro
Accordo fra le Regioni e PA di Trento e Bolzano in tema di esami di
Istruzione e formazione professionale
Il 20 febbraio 2014 le Regioni - in rapporto alle proprie
competenze in materia ed in conformità alle previsioni del DM n.
4/2011 - hanno condiviso standard minimi per gli esami conclusivi
dei percorsi di Qualifica e di Diploma di IeFP
Gli standard minimi regionali
 sono definiti
a)
b)
nel rispetto dei LEP di cui al Capo III del DLgs. n. 226/2005
(art. 17, comma 2 e art. 20)
nel quadro più generale del DLgs. n. 13/2013
 riguardano elementi minimi comuni su procedure di
valutazione, di ammissione e di accertamento finale
LEP ex Capo III° D.Lgs. n. 226/05
Le previsioni di cui ai LEP nazionali (DLgs n. 226/2005) si
riferiscono solo:
a)
b)
alle risorse minime presenti nelle Commissioni (docenti ed esperti di
cui all'articolo 19 dello stesso DLgs);
alla frequenza di almeno tre quarti della durata del percorso ai fini
dell’ammissione
Il DLgs. n. 13/2013 introduce nuovi elementi quadro sia per il sistema di
istruzione che per quello di IeFP, relativamente a standard minimi di:
a)
b)
c)
processo, comprensivo della dimensione della valutazione;
attestazione e registrazione;
sistema.
Le novità del DLgs. n. 13/2013
Il DLgs. n. 13/2013 prevede che:
a)
b)
c)
d)
l’oggetto dei processi di individuazione, validazione e certificazione
sia unicamente costituito dagli apprendimenti definiti in termini di
competenza e non dagli altri elementi relativi al processo di
acquisizione (contesti / ambiti; durate; ecc.), in quanto elementi
informativi;
le competenze devono essere standardizzate e codificate in specifici
Repertori, inseriti in un Repertorio Nazionale dei titoli e delle
Qualificazioni professionali;
per le competenze acquisite, le Attestazioni devono riportare
denominazione, descrizione, indicazione del livello EQF e
referenziazione, laddove applicabile, ai principali codici di riferimento
(ATECO e CP ISTAT);
la valutazione delle competenze implica l'adozione di specifiche
metodologie, riscontri e prove idonei a comprovare l’effettivo
possesso.
Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
 ammissione degli allievi
—
—
oltre al rispetto del requisito della frequenza minima, formalizzazione del
raggiungimento degli esiti di apprendimento di cui agli standard formativi dei
percorsi di IeFP nazionali e loro eventuali articolazioni regionali, sulla base delle
valutazioni periodiche degli apprendimenti e del comportamento;
per quanto riguarda i percorsi in regime di sussidiarietà integrativa, tale
formalizzazione deve costituire atto specifico ulteriore e distinto dallo scrutinio di
ammissione al quarto anno di Istruzione Professionale di Stato;
 composizione
della Commissione - fatto salvo quanto già previsto dal
Dlgs 226/2005 e nel rispetto delle differenti modalità di composizione previste
dalle normative regionali:
—
—
almeno un componente in posizione di terzietà, o in qualità di Presidente della
Commissione, o di commissario esterno (anche attribuibile ad esperti del mondo del
lavoro), nominato dall’Amministrazione competente o comunque da essa
autorizzato;
garanzia del carattere collegiale, con presenza di almeno tre componenti per la
validità delle operazioni;
Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
 finalità
—
—
e tipologia delle prove:
previsione di almeno un colloquio e di una prova professionale, finalizzati
all’accertamento delle diverse dimensioni di base e tecnico professionali degli
standard formativi regionali, definiti nel rispetto degli standard formativi nazionali;
la dimensione tecnico-professionale costituisce l’elemento fondamentale di
riferimento dell’esame e può fornire anche elementi di accertamento per quella di
base, anche attraverso forme di accertamento e valutazioni integrate rispetto alle
due dimensioni (tecnico-professionali e di base);
 configurazione
—
—
—
—
della prova professionale:
deve avere ad oggetto competenze tecnico professionali caratterizzanti e
specifiche del Profilo e non solo quelle comuni o ricorrenti anche in altri profili;
deve avere carattere pratico / prestazionale, coerente con la diversa
caratterizzazione degli standard tecnico-professionali e di base di riferimento al titolo
di Qualifica o Diploma Professionale e non solo nella forma di colloquio o test;
i criteri e gli indicatori della valutazione possono essere determinati in rapporto
agli “ambiti di esercizio” dello standard di riferimento;
deve possedere un peso almeno pari al 50% del totale delle prove previste,
calcolato a prescindere dall’eventuale punteggio di ammissione.
Accordo esami IeFP - elementi minimi comuni
 modalità
—
di accertamento:
devono essere finalizzate al riscontro delle competenze degli standard formativi
nazionali e regionali e non solo di elementi di conoscenza ed abilità;
 attestazione:
—
a conclusione dell’esame con esito positivo è rilasciato il relativo titolo, il cui format
di riferimento è quello previsto dal D.I. 11 novembre 2011;
 periodo
—
di svolgimento:
al fine di assicurare l’avvio contemporaneo dei percorsi del secondo ciclo, gli esami
conclusivi dei percorsi di IeFP vengono svolti entro l’inizio dell’anno scolastico
successivo. Deroghe a tale data sono ammissibili in presenza di situazioni
specifiche adeguatamente motivate.
 clausola
—
di salvaguardia:
“le Province autonome di Trento e Bolzano provvedono alle finalità del presente
Accordo nell’ambito delle competenze ad esse spettanti ai sensi dello Statuto
speciale, delle relative norme di attuazione e secondo quanto disposto dai rispettivi
ordinamenti”
Sistema di IeFP: nuovi livelli di definizione regolamentare
In applicazione delle previsioni del c. 10 dell’art. 1 del DLgs. n.
226/2005, un GT congiunto Regioni – MIUR sta lavorando alla
definizione di una bozza di Accordo e relativo documento tecnico
sui passaggi reciproci tra i percorsi di Istruzione e quelli di
IeFP nell’ambito del secondo ciclo.
Tale Accordo:
a)
b)
c)
pone termine all’attuale dislivello anche regolamentare tra i due
sistemi;
definisce il processo del riconoscimento dei crediti formativi, in
rapporto agli apprendimenti acquisiti, descritti in termini di
competenze, conoscenze ed abilità, indipendentemente dalle
diverse modalità e durate dei percorsi;
prevede fasi e modalità condivise, nonché format attestativi comuni
ai due sistemi.
Sistema di IeFP: nuovi livelli di definizione regolamentare
Gli Accordi di messa a regime del sistema di IeFP, recepiti con
D.I. 11 novembre 2011, prevedono la manutenzione e
l’aggiornamento del Repertorio delle Figure delle Qualifiche e
dei Diplomi Professionali (ad oggi 21+22)
Tale processo si interconnette a quello dell’implementazione del
“Repertorio nazionale dei titoli e delle qualificazioni professionali”,
relativamente a cui è attivo dal 2013 un GT congiunto Regioni –
MLPS, nell’ambito del percorso di attuazione del D.Lgs. 13/2013 e
di uno specifico cronoprogramma concordato con l’UE.
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Accordo tra Regioni e P.A. in materia di esami conclusivi - CIOFS-FP