Domanda
Incontro
Accordo e mancato accordo
LA MEDIAZIONE CIVILE E
COMMERCIALE
DOMANDA DI MEDIAZIONE
•
La domanda di
mediazione è
presentata mediante
deposito di una istanza
presso un Organismo di
Mediazione (art. 4,
comma 1, D.Lgs. n.
28/2010).
•
La domanda è una
istanza con cui la parte
chiede
all’Organismo
scelto di avviare un
tentativo di Mediazione
nei confronti dell’altra
parte. Deve indicare
l’organismo, le parti,
l’oggetto e le ragioni
della pretesa (art. 4,
comma 2).
EFFETTI DELLA DOMANDA
PROCESSUALI
Condizione di procedibilità
SOSTANZIALI
Interruzione prescrizione
Impedimento decadenza
PENDENZA DEL PROCEDIMENTO DI MEDIAZIONE
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Una volta ricevuta la domanda, il responsabile dell’organismo
designa il mediatore e fissa il primo incontro tra le parti, non oltre
15 giorni dopo il deposito della domanda, comunicando domanda
e data del primo incontro alla parte chiamata, con ogni mezzo
idoneo ad assicurarne la ricezione (art. 8, comma 1, d.lgs. n.
28/2010).
Per determinare il tempo della domanda si ha riguardo alla data
della ricezione della comunicazione (art. 4, comma 1, d.lgs. n.
28/2010).
Applicazione del principio dello sdoppiamento del momento di
perfezionamento della notificazione (Corte Cost. 28/2004).
In caso di più domande, relative alla stessa controversia, la
mediazione si svolge davanti all’organismo presso il quale è stata
presentata la prima domanda (art. 4 comma 1).
PRESCRIZIONE E DECADENZA
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Dal momento della comunicazione alle altre
parti, la domanda di mediazione produce sulla
prescrizione i medesimi effetti della domanda
giudiziale. Dalla stessa data, la domanda di
mediazione impedisce altresì la decadenza per
una sola volta, ma se il tentativo fallisce la
domanda giudiziale deve essere proposta entro
il medesimo termine di decadenza, decorrente
dal deposito del verbale di cui all’articolo 11
presso la segreteria dell’organismo (art. 5,
comma 6).
CONDIZIONE DI PROCEDIBILITA’
Materie ‘obbligatorie’ (art. 5, comma 1)
 In presenza di clausola di mediazione per
contratto o statuto (art. 5, comma 5)
 Se non è stata proposta la domanda di
mediazione, il Giudice, su eccezione di parte, o
anche d’ufficio, ma non oltre la prima udienza
(art. 5, comma 1), invita le parti a promuovere
la mediazione, oppure attende il completamento
del tentativo già avviato, rinviando la causa oltre
il termine massimo di durata (4 mesi, art. 6).
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INCONTRO
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Il procedimento si svolge senza formalità (art. 8,
comma 2), laddove il mediatore si adopera affinché
le parti raggiungano un accordo amichevole di
definizione della controversia (art. 8, comma 3).
Il mediatore è figura neutra, terza e imparziale, degna
di fiducia, nonché gestore:
 del conflitto
 della comunicazione tra le parti
 della negoziazione tra le parti
 del problema tecnico-giuridico
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Il mediatore farà un discorso introduttivo
Le parti esporranno il proprio punto di vista
Emergere gli interessi
Generare opzioni alternative alle richieste
Metterle a confronto con le conseguenze della mancata
conclusione dell’accordo
Ogni soggetto protagonista o partecipe del procedimento di
mediazione è tenuto all’obbligo di riservatezza rispetto alle
dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite durante il
procedimento medesimo (art. 9, comma 1).
Rispetto alle dichiarazioni rese ed alle informazioni acquisite
nel corso delle sessioni separate e salvo consenso della parte
dichiarante o dalla quale provengono le informazioni, il
mediatore è tenuto alla riservatezza nei confronti delle altre
parti (art. 9, comma 2).
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Della mancata partecipazione senza giustificato
motivo al procedimento di mediazione, il Giudice
può desumere argomenti di prova nel successivo
giudizio ai sensi dell’art. 116, 2 comma, c.p.c. (art.
8, comma 5).
Nei casi di “mediazione obbligatoria”, vi è anche la
condanna della parte chiamata e non presente in
mediazione, da parte del Giudice, ad una pena
pecuniaria pari al versamento del contributo
unificato corrispondente per il giudizio in questione
(art. 8, comma 5, ultima parte).
ACCORDO E MANCATO ACCORDO
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Se è raggiunto un accordo amichevole, il mediatore forma processo
verbale al quale è allegato il testo dell’accordo (art. 11, comma 1)
L’accordo di conciliazione ha natura contrattuale (contratto di
transazione, art. 1965 ss. c.c.)
Il verbale d’accordo, il cui contenuto non è contrario all’ordine pubblico
o a norme imperative, è omologato, su istanza di parte e previo
accertamento anche della regolarità formale, con decreto del
presidente del tribunale nel cui circondario ha sede l’organismo (art. 11,
comma 1)
Una volta omologato, il verbale di cui al comma 1 costituisce titolo
esecutivo per l’espropriazione forzata per l’esecuzione in forma
specifica e per l’iscrizione di ipoteca giudiziale. (art. 11, comma 2)
L’accordo previsto può prevedere il pagamento di una somma di denaro
per ogni violazione o inosservanza degli obblighi stabiliti o per il ritardo
nel loro adempimento (art. 11, comma 3)
Se con l’accordo le parti concludono atti o contratti 2643 c.c., per
procedere alla trascrizione degli stessi, la sottoscrizione del processo
verbale deve essere autenticata da pubblico ufficiale a ciò autorizzato
(art. 11 comma 3)
PROPOSTA
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Quando l’accordo non è raggiunto, il mediatore può formulare
una proposta di conciliazione. In ogni caso, il mediatore
formula una proposta di conciliazione, se le parti gliene fanno
concorde richiesta (art. 11, comma 1).
Si passa dalla fase facilitativa a quella valutativa.
La proposta di conciliazione è comunicata alle parti per
iscritto; le parti, a loro volta, fanno pervenire al mediatore per
iscritto, l’accettazione o il rifiuto della proposta. In mancanza
di risposta nel termine, la proposta si ha per rifiutata. Salvo
diverso accordo/autorizzazione delle parti, la proposta non
può contenere alcun riferimento alle dichiarazioni rese e o alle
informazioni acquisite nel corso del procedimento (art. 11,
comma 1)
Nel caso di accettazione, si procede alla redazione di verbale
di accordo, di cui la proposta forma parte integrante
MANCATA ACCETTAZIONE
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La proposta farà comunque parte del verbale negativo (art. 11, comma 4) e
risulterà agli atti il rifiuto di una o più parti
Quando il provvedimento che definisce il giudizio corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il Giudice esclude la ripetizione delle spese sostenute
dalla parte vincitrice che ha rifiutato la proposta, riferibili al periodo successivo
alla formulazione della stessa e la condanna al rimborso del sostenute dalla
parte soccombente relative allo stesso periodo, nonché al versamento di una
somma pari al contributo unificato, previsto per quel giudizio, nonché al rimborso
delle spese del procedimento di mediazione (art. 13, comma 1)
Quando il provvedimento che definisce il giudizio non corrisponde interamente al
contenuto della proposta, il Giudice, se ricorrono gravi ed eccezionali ragioni,
può nondimeno escludere la ripetizione delle spese sostenute dalla parte
vincitrice nella procedura di mediazione (art. 13, comma 2)
Su istanza di entrambe le parti, il mediatore deve formulare la proposta, in tutti
gli altri casi ha la facoltà di farlo. Opportuno verificare sul Regolamento di
Mediazione dell’Organismo prescelto
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