Riferimenti Normativi
• articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992
• articolo 14 del D.Lgs. 229/1999
• CCNL di riferimento Pubblico e Privato
• Sentenza Civile sez. Lavoro n. 21817 del 20/10/2011
• Legge dei Governi Berlusconi (D.L. 138/2011, convertito con
modificazioni dalla Legge 148/2011 – manovra di Agosto)
• Monti - Legge 214/2011 “Salva Italia”
• Accordi Stato Regioni 19/04/2012
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OBBLIGO DI SODDISFARE IL
DEBITO ECM
• La partecipazione del professionista alle attività di
formazione continua, ed il conseguimento dei crediti
ECM previsti nel triennio, è un obbligo individuale e
costituisce il requisito indispensabile per svolgere
l'attività professionale, in regime di lavoro dipendente
o libero professionale, nella sanità pubblica, nella
sanità privata e nel sociosanitario integrato.
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Nuove norme ECM
• Le nuove norme, citate nei volantini diffusi ai lavoratori,
introducono un generico obbligo di formazione continua
da inserire in tutti gli ordinamenti professionali (statuti e
regolamenti di ordini e collegi) entro 12 mesi dall'entrata
in vigore (13 agosto 2012).
• Le stesse norme, dispongono però "...fermo restando
quanto previsto dalla normativa vigente in materia di
educazione continua in medicina (ECM)..." e, quindi, su
questo specifico argomento non innovano nulla rispetto
allo status giuridico previgente che era già normato.
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CCNL E ADEMPIMENTI AZIENDE
COMPARTO SANITÀ PUBBLICA
• L' articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992, così come
modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 229/1999,
tuttora vigente, dispone che:
− i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale
dipendente e convenzionato del SSN devono individuare
specifici elementi di penalizzazione, anche di natura
economica, per il personale che nel triennio non ha
conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla
Commissione nazionale;
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Sanzioni
• Alcuni CCNL, quali sanzioni per il mancato rispetto
dell'obbligo, prevedono esclusivamente penalizzazioni
in caso di concorsi, incarichi e selezioni ai fini di
carriera effettuati nel triennio successivo. (Sanità
privata)
• Queste sanzioni non sono presenti all’interno del
CCNL della Sanità Pubblica.
• L'obbligo di ECM per tutte le professioni sanitarie
c'era prima e c'è tuttora, indipendentemente dalle
nuove norme che, nei volantini diffusi, sembrano
essere citate per “rafforzare” la pubblicità ai loro corsi.
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CCNL E ADEMPIMENTI AZIENDE
COMPARTO SANITÀ PUBBLICA
• I tre Contratti del comparto e della dirigenza della Sanità pubblica (art. 20, CCNL
comparto 2002/03 – art. 23, CCNL dirigenza SPTA 3/11/2005 – art. 23, CCNL
dirigenza medica, veterinaria 3/11/2005) prevedono che:
− l'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi;
− il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti;
− in caso di mancata acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi
da parte del personale interessato, se l'azienda non adempie agli obblighi
sopra riportati, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art.
16 quater del d.lgs 502 del 1992; in tali casi, le aziende ed enti non possono
intraprendere iniziative unilaterali;
− viceversa, in caso il professionista, senza giustificato motivo, non partecipi
alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non
potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni e procedure ai fini di
carriera e/o di conferimento degli incarichi, a qualsiasi titolo previste.
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ECM. Un po' di storia 1
• Partito in forma sperimentalmente nell’anno 2002
con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i
tempi la professionalità degli operatori sanitari.
• Durata triennale: 2002/04 – 2005/07 – 2008/10 –
2011/13.
• Riguarda tutte le professioni del ruolo sanitario
(medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi,
biologi, chimici, fisici, professioni sanitarie
infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico
sanitarie e tecniche della prevenzione).
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ECM. Un po' di storia 2
• Nasce la Commissione Nazionale per la Formazione
Continua
• La gestione amministrativa del programma di ECM dal
2008 sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i
servizi sanitari regionali (AGENAS).
• Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie
(CO.GE.A.P.S.) raccoglie dai provider formativi i crediti
formativi dei professionisti sanitari.
• Il CO.GE.A.P.S. mette i dati a disposizione di tutti gli
Ordini, Collegi e Associazioni professionali.
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NUMERO E TIPOLOGIA DI CREDITI
ECM DA CONSEGUIRE 1
• 150 crediti ECM per il triennio (minimo 25 e
massimo 75 crediti ogni anno);
• È previsto recuperare fino a 45 crediti
eccedenti dal triennio precedente;
• Territorio abruzzese il debito formativo per il
2011 e' di 30 crediti di cui obbligatori 15.
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NUMERO E TIPOLOGIA DI CREDITI
ECM DA CONSEGUIRE 2
• Formazione residenziale (convegni, congressi, simposi,
conferenze), la formazione sul campo (gruppi di miglioramento o
di studio, commissioni e comitati, attività di ricerca);
• le attività di docenza e tutoraggio, non possono superare
complessivamente il 60% delle attività formative (90 crediti nel
triennio);
• i crediti acquisibili attraverso la partecipazione a eventi
sponsorizzati non devono eccedere un terzo del totale (50 crediti);
• salvo per gli infermieri (per i quali il limite è fissato alla soglia
massima del 60%), non sono state previste limitazioni per i crediti
acquisibili con i corsi di formazione a distanza (FAD).
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OBBLIGO DI SODDISFARE IL
DEBITO ECM
• E' esonerato dall'obbligo dell' ECM:
− formazione universitari post-base propri della categoria di
appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di
ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e
laurea magistrale, corso di formazione specifica in medicina
generale, formazione complementare, corsi di formazione
e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di
formazione (anno di frequenza).
− i professionisti che usufruiscono delle disposizioni in
materia di tutela della gravidanza, di aspettative, a qualsiasi
titolo usufruite; il triennio riprende a decorrere dal rientro
in servizio del dipendente;
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