Riferimenti Normativi • articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992 • articolo 14 del D.Lgs. 229/1999 • CCNL di riferimento Pubblico e Privato • Sentenza Civile sez. Lavoro n. 21817 del 20/10/2011 • Legge dei Governi Berlusconi (D.L. 138/2011, convertito con modificazioni dalla Legge 148/2011 – manovra di Agosto) • Monti - Legge 214/2011 “Salva Italia” • Accordi Stato Regioni 19/04/2012 14/06/2012 FP CGIL Padova 2 OBBLIGO DI SODDISFARE IL DEBITO ECM • La partecipazione del professionista alle attività di formazione continua, ed il conseguimento dei crediti ECM previsti nel triennio, è un obbligo individuale e costituisce il requisito indispensabile per svolgere l'attività professionale, in regime di lavoro dipendente o libero professionale, nella sanità pubblica, nella sanità privata e nel sociosanitario integrato. 14/06/2012 FP CGIL Padova 3 Nuove norme ECM • Le nuove norme, citate nei volantini diffusi ai lavoratori, introducono un generico obbligo di formazione continua da inserire in tutti gli ordinamenti professionali (statuti e regolamenti di ordini e collegi) entro 12 mesi dall'entrata in vigore (13 agosto 2012). • Le stesse norme, dispongono però "...fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di educazione continua in medicina (ECM)..." e, quindi, su questo specifico argomento non innovano nulla rispetto allo status giuridico previgente che era già normato. 14/06/2012 FP CGIL Padova 4 CCNL E ADEMPIMENTI AZIENDE COMPARTO SANITÀ PUBBLICA • L' articolo 16 quater del D.Lgs. 502/1992, così come modificato dall'articolo 14 del D.Lgs. 229/1999, tuttora vigente, dispone che: − i contratti collettivi nazionali di lavoro del personale dipendente e convenzionato del SSN devono individuare specifici elementi di penalizzazione, anche di natura economica, per il personale che nel triennio non ha conseguito il minimo di crediti formativi stabilito dalla Commissione nazionale; 14/06/2012 FP CGIL Padova 5 Sanzioni • Alcuni CCNL, quali sanzioni per il mancato rispetto dell'obbligo, prevedono esclusivamente penalizzazioni in caso di concorsi, incarichi e selezioni ai fini di carriera effettuati nel triennio successivo. (Sanità privata) • Queste sanzioni non sono presenti all’interno del CCNL della Sanità Pubblica. • L'obbligo di ECM per tutte le professioni sanitarie c'era prima e c'è tuttora, indipendentemente dalle nuove norme che, nei volantini diffusi, sembrano essere citate per “rafforzare” la pubblicità ai loro corsi. 14/06/2012 FP CGIL Padova 6 CCNL E ADEMPIMENTI AZIENDE COMPARTO SANITÀ PUBBLICA • I tre Contratti del comparto e della dirigenza della Sanità pubblica (art. 20, CCNL comparto 2002/03 – art. 23, CCNL dirigenza SPTA 3/11/2005 – art. 23, CCNL dirigenza medica, veterinaria 3/11/2005) prevedono che: − l'azienda e l'ente garantiscono l'acquisizione dei crediti formativi; − il personale che vi partecipa è considerato in servizio a tutti gli effetti; − in caso di mancata acquisizione nel triennio del minimo di crediti formativi da parte del personale interessato, se l'azienda non adempie agli obblighi sopra riportati, non trova applicazione la specifica disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.lgs 502 del 1992; in tali casi, le aziende ed enti non possono intraprendere iniziative unilaterali; − viceversa, in caso il professionista, senza giustificato motivo, non partecipi alla formazione continua e non acquisisca i crediti previsti nel triennio, non potrà partecipare per il triennio successivo alle selezioni e procedure ai fini di carriera e/o di conferimento degli incarichi, a qualsiasi titolo previste. 14/06/2012 FP CGIL Padova 7 ECM. Un po' di storia 1 • Partito in forma sperimentalmente nell’anno 2002 con lo scopo di mantenere elevata ed al passo con i tempi la professionalità degli operatori sanitari. • Durata triennale: 2002/04 – 2005/07 – 2008/10 – 2011/13. • Riguarda tutte le professioni del ruolo sanitario (medici, odontoiatri, veterinari, farmacisti, psicologi, biologi, chimici, fisici, professioni sanitarie infermieristiche, ostetriche, riabilitative, tecnico sanitarie e tecniche della prevenzione). 14/06/2012 FP CGIL Padova 8 ECM. Un po' di storia 2 • Nasce la Commissione Nazionale per la Formazione Continua • La gestione amministrativa del programma di ECM dal 2008 sono stati trasferiti all’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali (AGENAS). • Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie (CO.GE.A.P.S.) raccoglie dai provider formativi i crediti formativi dei professionisti sanitari. • Il CO.GE.A.P.S. mette i dati a disposizione di tutti gli Ordini, Collegi e Associazioni professionali. 14/06/2012 FP CGIL Padova 9 NUMERO E TIPOLOGIA DI CREDITI ECM DA CONSEGUIRE 1 • 150 crediti ECM per il triennio (minimo 25 e massimo 75 crediti ogni anno); • È previsto recuperare fino a 45 crediti eccedenti dal triennio precedente; • Territorio abruzzese il debito formativo per il 2011 e' di 30 crediti di cui obbligatori 15. 14/06/2012 FP CGIL Padova 10 NUMERO E TIPOLOGIA DI CREDITI ECM DA CONSEGUIRE 2 • Formazione residenziale (convegni, congressi, simposi, conferenze), la formazione sul campo (gruppi di miglioramento o di studio, commissioni e comitati, attività di ricerca); • le attività di docenza e tutoraggio, non possono superare complessivamente il 60% delle attività formative (90 crediti nel triennio); • i crediti acquisibili attraverso la partecipazione a eventi sponsorizzati non devono eccedere un terzo del totale (50 crediti); • salvo per gli infermieri (per i quali il limite è fissato alla soglia massima del 60%), non sono state previste limitazioni per i crediti acquisibili con i corsi di formazione a distanza (FAD). 14/06/2012 FP CGIL Padova 11 OBBLIGO DI SODDISFARE IL DEBITO ECM • E' esonerato dall'obbligo dell' ECM: − formazione universitari post-base propri della categoria di appartenenza (corso di specializzazione, dottorato di ricerca, master, corso di perfezionamento scientifico e laurea magistrale, corso di formazione specifica in medicina generale, formazione complementare, corsi di formazione e di aggiornamento professionale) per tutto il periodo di formazione (anno di frequenza). − i professionisti che usufruiscono delle disposizioni in materia di tutela della gravidanza, di aspettative, a qualsiasi titolo usufruite; il triennio riprende a decorrere dal rientro in servizio del dipendente; 14/06/2012 FP CGIL Padova 12