Progetto a cura del
l’Avv. Gennaro Izzo
Gli accordi di cooperazione
orizzontale fra imprese
Le linee direttrici sull'applicabilita’ dell'articolo 81 del Trattato CE
agli accordi di cooperazione orizzontale
Progetto a cura del
l’Avv. Gennaro Izzo
TRATTATO DEL 25 MARZO 1957
Trattato istitutivo della Comunità Europea
(Trattato di Roma)
(versione consolidata in GUCE n. C 325 del 24 dicembre 2002)
VERSIONE CONSOLIDATA
Sottoscritto a Roma il 25 marzo 1957, recepito nella legge 1203/1957, in vigore dal
1° gennaio 1958; modificato dal Trattato Unico Europeo sottoscritto a Maastricht il 7
febbraio 1992, recepito nella legge 454/1992, in vigore dal 1° novembre 1993;
modificato dal Trattato di Amsterdam sottoscritto il 2 ottobre 1997, recepito nella
legge 209/1998, in vigore dal 1° maggio 1999; modificato dal Trattato di Nizza
sottoscritto il 26 febbraio 2001, recepito nella legge 11 maggio 2002 n. 102, in
vigore dal 1° giugno 2002
DEFINIZIONE
Si ha cooperazione orizzontale quando
viene realizzata tra imprese che si
situano su stessi livelli di mercato*.
* I lavori della Commissione del 6 gennaio 2001 hanno delineato
le linee direttrici sull'applicabilita’ dell'articolo 81 del Trattato CE
agli accordi di cooperazione orizzontale
DEFINIZIONE
(esclusioni)
Gli accordi conclusi tra imprese che si situano a livelli
diversi della catena di produzione o distribuzione sono
in linea di principio esclusi dal campo d'applicazione
delle linee direttrici della Commissione*
… tuttavia >>
* Questo tipo di accordi farà piuttosto riferimento alle linee
direttrici sulle restrizioni verticali (Comunicazione della
Commissione del 13 ottobre 2000: Linee direttrici sulle restrizioni
verticali [COM(2000/C 291/01). Gazzetta ufficiale C 291 del
13.10.2000].).
DEFINIZIONE
(esclusioni)
…tuttavia, qualora gli accordi verticali siano
conclusi tra imprese concorrenti, essi devono
essere valutati sulla base dei principi applicabili
agli accordi orizzontali. Qualora, inoltre, gli
accordi orizzontali conducano ad una
concentrazione, si applica il regolamento
relativo al controllo delle concentrazioni
APPLICAZIONI
L'articolo 81, paragrafo 1, del trattato CE si applica agli
accordi di cooperazione orizzontale che hanno per
oggetto (o l’effetto) di impedire, restringere o falsare il
gioco della concorrenza nell’ambito del mercato
comune europeo.
Regolamento (CE) n. 139/2004 sul controllo delle
concentrazioni
Tipi di accordi
Gli accordi vengono classificati in:
Accordi
Accordi
Accordi
Accordi
Accordi
Accordi
di ricerca e sviluppo;
di produzione
d'acquisto
di commercializzazione
di normazione tecnica o cd. di standardizzazione
in materia di tutela ambientale
Altri tipi di accordi orizzontali tra concorrenti,
ad esempio quelli sullo scambio di informazioni
o sulle partecipazioni minoritarie, non sono
trattati dalle presenti linee direttrici.
Finalità
La natura di un accordo è definita in relazione ad
elementi quali il settore e l'obiettivo della
cooperazione, le relazioni concorrenziali tra le parti e il
grado di integrazione delle loro attività. Questi
elementi costituiscono un indizio della probabilità che
le parti possano coordinare il loro comportamento nel
mercato.
Alcuni tipi di accordi (come ad es. gli accordi di R & S o
cooperazioni in materia di standardizzazione o di miglioramento
delle condizioni di tutela ambientale), per loro natura, comportano
minori rischi nel dar luogo a restrizioni in termini di prezzi o di
produzione.
Strumenti di verifica
Ogni accordo di cooperazione
essere esaminato caso per caso.
deve
In linea generale si ritengono “scorretti” gli accordi di
cooperazione che violano le cd. norme sulla concorrenza
ossia inducono alla fissazione dei prezzi magari al rialzo
(immaginiamo lo sbarramento all’ingresso di imprese più
concorrenziali) oppure si ripartiscono il mercato o la clientela.
La Commissione
Gli accordi, le decisioni e le pratiche concordate
che limitano la concorrenza in modo sensibile,
nonché lo sfruttamento abusivo di una
posizione dominante sono vietati, senza che
occorra
una
decisione
preventiva
della
commissione in tal senso, qualora incidano in
modo significativo sugli scambi tra gli Stati
membri.
OBIETTIVI
Provvedere all'applicazione uniforme, nell'ambito del mercato
comune, degli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato ed
autorizzare la Commissione ad emanare decisioni rivolte a
imprese o ad associazioni di imprese per far cessare eventuali
infrazioni agli articoli 81 e 82 (ex articoli 85 e 86) anzidetti.
La Commissione
Dietro richiesta
delle imprese o delle
associazioni
d'imprese
interessate,
la
Commissione può rilasciare un attestato
negativo attraverso il quale dichiara che, tenuto
conto degli elementi di cui essa è a conoscenza,
non vi è motivo di intervenire a norma
dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85,
paragrafo 1), nei riguardi di un determinato
accordo, decisione o pratica.
La Commissione
Tralasciando le ipotesi di accordi che non vanno notificati
alla Commissione (vedi regolamento), essa può:
1/2.
Rilasciare una dichiarazione di esenzione (l’accordo di
ritiene valido ed efficace) per un periodo determinato e
può essere sottoposta a condizioni (la dichiarazione può
essere rinnovata su domanda, qualora continuino a
sussistere le condizioni previste dall'articolo 81, paragrafo
3 (ex articolo 85, paragrafo 3) del trattato).
La Commissione
Tralasciando le ipotesi di accordi che non vanno notificati
alla Commissione (vedi regolamento), essa può:
2/2.
Revocare (retroattivamente) o modificare la dichiarazione
o vietare agli interessati determinati comportamenti
quando:
- cambia la situazione di fatto relativa ad un elemento essenziale della
dichiarazione;
- gli interessati non osservano un onere imposto dalla dichiarazione;
-
la dichiarazione è stata rilasciata in base a indicazioni inesatte ovvero ottenuta
con frode, o se gli interessati abusano dell'esenzione dalle disposizioni
dell'articolo 81, paragrafo 1 (ex articolo 85, paragrafo 1) del trattato che è
stata loro concessa con la dichiarazione.
La Commissione
Fino a quando la Commissione non abbia avviato alcuna
procedura, le autorità degli Stati membri restano
competenti per l'applicazione dell'articolo 81, paragrafo 1
(ex articolo 85, paragrafo 1).
La Commissione trasmette alle autorità competenti degli
Stati membri copia delle domande, delle notificazioni e dei
documenti più importanti che le sono presentati ai fini
della constatazione delle infrazioni all'articolo 81 o
all'articolo 82 (ex articoli 85 e 86) del trattato, del rilascio
di un'attestazione negativa o di una dichiarazione ai sensi
dell'articolo 81, paragrafo 3 (ex articolo 85 paragrafo 3)
del trattato.
La Commissione
Prima di prendere una decisione, interpella il comitato
consultivo, composto da funzionari degli Stati membri
competenti in materia di intese e posizioni dominanti
La Commissione può effettuare degli accertamenti presso
le imprese e associazioni d'imprese, nell'ambito dei quali
gli agenti della Commissione possono controllare e
prendere copie dei documenti aziendali, nonché richiedere
spiegazioni orali "in loco". Le imprese sono obbligate a
sottoporsi agli accertamenti ordinati dalla Commissione
mediante decisione.
La Commissione può infliggere alle imprese ed alle
associazioni d'imprese :
a) ammende
b) penalità di mora con finalità di costringere al compimento di determinate attività
In conclusione
Esempio di accordo di produzione:
16 Aprile 2008
Chrysler LLC e Nissan Motor
Co., Ltd., hanno annunciato
oggi la conclusione di due
nuovi contratti per la fornitura
di prodotti tra le due società.
In gennaio la Nissan si era
impegnata a fornire alla
Chrysler, in qualità di …………….
………… produttore originale, una nuova auto basata sulla berlina Nissan
Versa da immettere sul mercato sudamericano in edizione limitata nel
2009. Questo nuovo scambio di prodotti originali è vantaggioso per
entrambe le società, permettendo loro di ampliare la rispettiva gamma
utilizzando capacità produttive globali.
In conclusione
Esempio di accordo di produzione:
16 Aprile 2008
La Nissan produrrà, su concept
e progetto esclusivo Chrysler,
un’utilitaria inedita a risparmio
di carburante. Il modello, in un
segmento
nuovo
per
la
Chrysler,
sarà
commercializzato
in
Nord
America, Europa e in altri
mercati internazionali nel 2010 e verrà prodotto nello stabilimento Nissan di
Oppama, in Giappone.
La Chrysler produrrà per Nissan un pickup di grandi dimensioni.
Basato su progetto originale Nissan, il veicolo sarà fabbricato nello stabilimento di
montaggio Chrysler di Saltillo (Messico). Per dare spazio a questo prodotto, la
Chrysler sposterà parte della produzione dal Messico ai propri stabilimenti negli
Stati Uniti che producono pickup. Le vendite del veicolo in Nord America inizieranno
nel 2011.
In conclusione
Esempio di accordo di produzione:
In questo caso la Nissan non entra nel mercato Chrysler
ma, quest’ultima, riesce ad affacciarsi in un segmento
geografico nuovo ancora precluso per motivi strutturali.
Tale accordo (valutato ex post) potrebbe trovare ostacoli da parte della
Commissione solo quando si concretizzasse la violazione di regole di
concorrenza che, allo stato, non si ritengono violate.
In conclusione
Pertanto volendo schematizzare gli strumenti giuridici che
un simile accordo ha interessato distingueremo:
- accordi di riservatezza (confidentiality agreements)
accordi con cui le parti individuano le informazioni da non
divulgare fino ad un certo termine
- lettere di intenti
- contratto di licenza di know-how e di trasf. di tecnologia
- contratto di co-design
- contratto di fornitura e subfornitura
Tali accordi, in armonia con il Trattato CE e le direttive della
Commissione consentono a grandi industrie di lavorare, lavorare bene, e
lavorare per il progresso delle genti
In conclusione
Studio e redazione della presentazione sugli accordi di
cooperazione orizzontale fra imprese
Avv. Gennaro Izzo
In conclusione
Grafica
Avv. Gennaro Izzo
In conclusione
Per approfondimenti
www.studiolegaleizzo.it
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