La struttura della
contrattazione collettiva
Struttura della contrattazione
(riepilogo)
Accordi interconfederali
Contratti collettivi nazionali di lavoro (CCNL)
 Contratti decentrati – possibili livelli:
regionale (artigianato)
provinciale (edilizia, agricoltura, commercio)
aziendale (o di gruppo di impresa)
sub-aziendale (filiale, reparto, stabilimento)


L’evoluzione storica del sistema di
contrattazione collettiva in Italia
(quadro di sintesi)
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Iniziale debolezza della contrattazione nazionale – prevalenza
del livello interconfederale (anni ’50)
Anni ’60 : i CCNL diventano il fulcro della struttura
contrattuale – la contrattazione aziendale viene formalmente
riconosciuta nel 1962
Il Protocollo Intersind-Asap del 1962: la contrattazione
“articolata” (i tre livelli)
Fine anni ’60 - inizio anni ’70: la contrattazione “non
vincolata” (l’ ”autunno caldo sindacale”)
La “ricentralizzazione” della struttura contrattuale – Il
Protocollo del 22 gennaio 1983 – l’inizio della
“concertazione sociale”
La prima fase: gli anni ‘50
Forte centralizzazione,
attuata a livello
interconfederale: i
grandi accordi sulle
Commissioni interne e
sui licenziamenti.
Contrattazione
di categoria debole
Contrattazione
aziendale inesistente
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I primi contratti aziendali (fine anni ’50 primi anni ’60): i contratti stipulati dalle
Commissioni interne per lo più su istituti retributivi
(premi ed incentivi) - Inquadramento dottrinale e
giurisprudenziale
disconoscimento
suo conseguente
riconoscimento
della natura
inquadramento
della sua
collettiva del
nella categoria
contratto stipulato dalla
natura “asindacale”
dei contratti
C.I.
plurisoggettivi
L’accordo sulle C.I. del 1966 ne escludeva il potere contrattuale
La seconda fase: gli anni 60


L’affermazione del
contratto collettivo di
categoria
Affiorano i primi contratti
aziendali, soprattutto
grazie all’intervento del
sindacato esterno
(commissioni interne e
sindacati provinciali)
E’ il CCNL che determina,
tramite “clausole di rinvio”, le
competenze del livello decentrato
La contrattazione
articolata
Il Protocollo IntersindAsap/Federazioni di
categoria dei
metalmeccanici
(5 luglio 1962)
sancisce il riconoscimento
della contr. aziendale
per lo più: cottimi, forme
retributive incentivanti collettive,
sistemi di classificazione diversi
da quelli nazionali.
(…segue) il Protocollo IntersindAsap del 1962:
-
-
gli organismi competenti a svolgere la
contrattazione aziendale sono i
sindacati provinciali di categoria
il prezzo pagato dai sindacati in cambio
del riconoscimento è l’inserimento nei
testi contrattuali delle “clausole di pace
sindacale”
La terza fase: il ciclo 1968-1973: la
contrattazione “non vincolata”

Ciascuno dei due livelli di contrattazione è
formalmente autonomo
 La contrattazione aziendale può essere
aperta in qualsiasi sede e momento, e per
qualsiasi materia, durante la vigenza del
contratto nazionale
LA CONTRATTAZIONE “NON
VINCOLATA”
Forte decentramento e fine
dell’ordine gerarchico
fondato sulle clausole di
rinvio e di tregua.
è legata alla
nascita di nuove strutture di rappresentanza
aziendale: i delegati e i Consigli
di fabbrica
La contrattazione di categoria
come strumento di
generalizzazione di risultati ottenuti
in alcune realtà aziendali
particolarmente interessate dal
movimento di lotte sindacali
(i cdd. “contratti pilota”)
La contrattazione aziendale svolge un
ruolo non più solo subordinato a
quella nazionale (integrativoapplicativo) ma prevalentemente
modificativo-sostitutivo e,
addirittura, trainante rispetto alla
contrattazione nazionale
(Giugni, 2006)

LO STATUTO INTERVIENE IN QUESTA FASE
COME STRUMENTO DI SOSTEGNO E DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLA PRESENZA SINDACALE NEI LUOGHI DI LAVORO
Fino alla prima metà degli
anni 80


Contesto di crisi, calo delle tensioni rivendicative a livello
decentrato e ricentralizzazione (il CCNL torna al centro della
struttura contrattuale)
Le politiche dei redditi e di contenimento del costo del lavoro
presuppongono una centralizzazione del sistema
I primi grandi
accordi triangolari
(1983 e 1984)
La soluzione vigente:
il Protocollo del 23 luglio 1993
Il compito di ridisegnare il sistema
contrattuale, in Italia, è stato assunto dal
sistema contrattuale stesso
 Il Protocollo del 23 luglio 1993 come
“carta costituzionale” delle relazioni
industriali italiane (Treu)

I contenuti dell’accordo:
il “decentramento centralizzato”


Si formalizza la
struttura bipolare
incardinata su due
livelli: nazionale di
categoria e aziendale
(o territoriale).
Indicazioni esplicite sui
rapporti fra i diversi
livelli di negoziazione e
sulle funzioni di
ciascuno di essi.
“La
contrattazione aziendale
riguarda materie ed istituti
diversi e non ripetitivi
rispetto a quelli retributivi
propri della contrattazione nazionale”.
Riguarda, inoltre, la “gestione degli
effetti sociali connessi alle trasformazioni
aziendali quali le innovazioni tecnologiche,
organizzative e i processi di
ristrutturazione che influiscono sulle
condizioni di sicurezza, di lavoro e di
occupazione anche in relazione alla legge
sulle pari opportunità”
I contenuti dell’accordo (quadro di sintesi):
il “decentramento centralizzato”
1) I due livelli di contrattazione collettiva: nazionale; aziendale o
territoriale
2) La predeterminazione del periodo di vigenza dei contratti collettivi
(durata quadriennale per la parte normativa, biennale per la parte
economica per i CCNL; l’accordo di secondo livello ha durata
quadriennale)
3) La fissazione delle competenze dei due livelli: le materie e gli
istituti regolamentati a livello decentrato dovranno essere “diversi e
non ripetitivi rispetto a quelli retributivi propri del contratto
nazionale di categoria”
i cdd. “premi di risultato” costituiscono l’unica
competenza retributiva del livello decentrato
I contenuti dell’accordo (quadro di sintesi):
il “decentramento centralizzato”
3) La fissazione di regole per il rinnovo dei c.c.: la
presentazione della piattaforma nei tre mesi
precedenti la scadenza del contratto; il divieto
di sciopero per un periodo di 4 mesi; la sanzione
in caso di violazione: lo slittamento della
“indennità di vacanza contrattuale”
4) La individuazione nelle RSU dei soggetti
competenti a stipulare i contratti aziendali
Accordo
interconfederale del 23.12.1993
il successivo
sulle modalità di
costituzione delle RSU
Verso il superamento degli assetti
definiti dal Protocollo del 23 luglio
1993?
Mantenimento della
struttura basata sui due
livelli
 Maggior decentramento
contrattuale
(competenze del livello
decentrato riguardanti la
flessibilità organizzativa)
Estensione della
contrattazione territoriale
 Le “CLAUSOLE DI
USCITA”
(le deroga alla disciplina
contrattata a livello entro
limiti e condizioni definiti
dallo stesso CCNL)

La Commissione di
studio per
la verifica
del Protocollo
presieduta
da G. Giugni
(1997)

La clausola consente “di realizzare accordi temporanei in
deroga alla normativa prevista dal CCNL”

“tali accordi non comporteranno interventi sui minimi
contrattuali e sui diritti individuali irrinunciabili”
parere preventivo di conformità da parte della
Commissione nazionale di contrattazione (organismo
bilaterale paritetico)

La disciplina sperimentale delle
“clausole di uscita”
in due CCNL del 2006 (chimici e farmaceutici)
Verso il superamento degli assetti
definiti dal Protocollo del 23 luglio
1993?

La proposta
di P.ICHINO:
La valorizzazione
della
contrattazione
decentrata
(territoriale o
aziendale)
 Il
ridimensionamento
del CCNL
Differenziazione territoriale
dei trattamenti salariali
e il divario Nord-Sud
Letture integrative:



P. ICHINO, Che cosa non funziona nella
centralizzazione del nostro sistema della
contrattazione collettiva DRI, 2006, 950
M. MISCIONE, P. Ichino, A che cosa serve il
sindacato? (Le follie di un sistema bloccato e la
scommessa contro il declino), RGL, 2006, 215
L. BELLARDI, La struttura della contrattazione
collettiva: ragionando della sua revisione, LD, 2007,
235
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Struttura e livelli della contrattazione collettiva – generale