PLANNING E CONSULENZA
FISCALE E SOCIETARIA
• LE IMPOSTE INDIRETTE:
I.V.A. (D.P.R. n.633/26.10.1972)
Prof. Nobolo
1
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
L’I.V.A. è un’imposta che si applica sul valore
aggiunto ed è dovuta in relazione al verificarsi
di determinati requisiti:
a) Oggetto dell’operazione (art.2-3) :
cessione di beni o prestazione di servizi
b) Soggetto che la effettua (art.4 – 5):
operazioni poste in essere nell’esercizio di
imprese o arti e professioni
c) Territorio nel quale è effettuata (art. 7) **
operazioni effettuate all’interno del territorio
dello Stato
** novità introdotte dal D.Lgs 18/2010
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2
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
FUNZIONAMENTO DELL’IVA
Il fornitore addebita l’Iva al cliente (rivalsa) in
misura proporzionale al corrispettivo e la
riversa all’Erario al netto dell’imposta pagata
sugli acquisti (detrazione)
Contribuenti di diritto
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Contribuenti di fatto
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3
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
Le operazioni che soddisfano
contemporaneamente i requisiti previsti
sono le seguenti:
•
•
•
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IMPONIBILI :operazioni fatturate,
registrate e soggette alle aliquote del
4,10,21%
NON IMPONIBILI: operazioni fatturate e
registrate ma non soggette ad imposta
perché manca il requisito della
territorialità
ESENTI : operazioni fatturate,
registrate,non soggette ad imposta e che
limitano il diritto alla detrazione (art. 10)
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4
I.V.A
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operazioni
Assoggett.
ad Iva
Detrazione
consentita
Adempimenti
IVA
Imponibili
SI
SI
SI
NO
SI
SI
NO
NO
SI
NO
NO
NO
Non imponibili
Esenti
Estranee al regime Iva
(per assenza requisiti o
disposizione di legge)
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5
I.V.A
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Art.2-3 – OGGETTO dell’operazione
• cessioni di beni : atti a titolo oneroso con
trasferimento della proprietà ovvero con costituzione o
trasferimento di diritto reale di godimento
• cessioni di beni “assimilate”: atti a titolo oneroso o
gratuito non sempre con trasferimento della proprietà
ovvero con costituzione o trasferimento di diritto reale
• cessioni “non cessioni”: atti a titolo oneroso o gratuito
aventi per oggetto particolari beni
• prestazioni di servizi: operazioni effettuate in
corrispondenza di contratti d’opera, appalto, mandato,
agenzia, spedizione, trasporto, mediazione, deposito e
in genere da obbligazioni di fare, non fare e di
permettere
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6
I.V.A
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Art. 4-5 – SOGGETTI PASSIVI
Esercizio in forma abituale, anche se
non esclusiva,
-di attività commerciali o agricole
anche se non organizzate in forma
d’impresa (artt. 2135-2195 C.C.);
-di attività di lavoro autonomo
professionale da parte di persone
fisiche, società semplici o associazioni
senza personalità giuridica
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I.V.A
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Art.19 – DETRAZIONE I.V.A.
-
-
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La detrazione consente il recupero (entro
la dichiarazione annuale relativa al 2°
anno successivo a quello in cui è sorto il
diritto) dell’importo pagato sugli acquisti
effettuati a determinate condizioni:
operazioni effettivamente avvenute e
dimostrabili (possesso del documento
d’acquisto);
operazioni inerenti all’attività del soggetto
passivo.
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I.V.A
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DETRAZIONE :
L’IVA da versare in un periodo (mese o trimestre) si calcola
nel seguente modo:
+ I.V.A. su CESSIONI o PRESTAZIONI effettuate
- I.V.A. DETRAIBILE (= iva addebitata dal fornitore)
= I.V.A. da VERSARE o A CREDITO
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9
I.V.A
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TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA’
-
per destinazione :
- mancanza dei requisiti
- manifestazioni a premio
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pro-quota (beni ad uso promiscuo ad
es.auto)
oggettiva (natura di beni o servizi)
soggettiva (caratteristiche attività svolta)
pro-rata per operazioni esenti
enti non commerciali – regimi forfetari
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TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA’
Oggettiva
L’indetraibilità oggettiva deriva dalla natura dei
beni e servizi acquistati e indipendentemente
dalle caratteristiche dell’acquirente :







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autovetture,autoveicoli,motocicli,ciclomotori
spese autostradali (pedaggi)
spese per alberghi,ristoranti,bar
beni di lusso
omaggi
spese di rappresentanza
cellulari
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TIPOLOGIE DI INDETRAIBILITA’
Soggettiva
L’indetraibilità soggettiva deriva dalle
caratteristiche dell’attività svolta dal
soggetto e indipendentemente dalla
natura dei beni e servizi acquistati.
Il diritto alla detrazione è riconosciuto in
forma limitata o non è riconosciuto se vi
sono:
operazioni attive esenti
operazioni non assoggettate ad Iva
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PRO RATA
OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA
DETRAZIONE
% IVA DETRAIBILE =
OPERAZIONI CON DIRITTO ALLA
DETRAZIONE + OPERAZIONI
ESENTI
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INDETRAIBILITA’ SOGGETTIVA - ESEMPIO
Operazioni imponibili : 4.100,00 ( iva 820,00)
Operazioni esenti :
1.200,00
Acquisti:
7.200,00 ( iva 1.440,00)
% detraibilità= 4.100,00
* 100= 77,36 %
4.100,00+ 1200,00
Iva detraibile = 1.440,00 * 77 % = 1.109,00
Iva non detraibile = 1.440,00 – 1.109,00= 331,00
Iva a credito = 1.109,00 – 820,00 = 289,00
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Art. 21- FATTURAZIONE delle OPERAZIONI
La fattura è il documento con il quale il cedente o prestatore esercita la rivalsa e
l’acquirente opera la detrazione.
Per ciascuna operazione in regime Iva deve essere emesso un documento in duplice
copia contenente:
• data di emissione
• numero progressivo
• denominazione o ragione sociale delle parti
• partita IVA dell’emittente
• Natura, quantità e qualità dei beni ceduti e dei servizi prestati
• Valore normale
• Aliquota %, ammontare dell’imponibile e dell’imposta
• Articolo di legge per le operazioni:
- esenti (art.10)
- non imponibili (art.7,8,8bis,9,38 quater,41 e 50 bis D.L.331/93
- non soggette (rottami,editoria,carburanti,fuori campo iva,ecc..)
Sono esonerati da fatturazione i commercianti al minuto, i soggetti che si avvalgono della
dispensa per operazioni esenti e le imprese in regime forfetario:
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Art. 21- FATTURAZIONE delle OPERAZIONI
La fatturazione può essere, cartacea o elettronica, :
-immediata
entro lo stesso giorno
-differita
entro il 15 del mese successivo
Le fatture di vendita devono essere registrate nel registro delle fatture
emesse entro 15 giorni dalla data di emissione secondo l’ordine di
numerazione.
Le fatture differite si registrano entro lo stesso termine di emissione e
rientrano nella liquidazione del periodo di effettuazione
 SCHEDA CARBURANTE
 NOTE DI VARIAZIONE
 AUTOFATTURA
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AUTOFATTURA
L’autofattura è il documento emesso da chi acquista un bene o riceve la
prestazione. Deve emettere autofattura:
- chi acquista da un non residente non identificato o senza stabile
organizzazione in Italia, beni o servizi
- chi acquista beni o servizi da produttori ittici o agricoli in regime di
esonero
- chi non riceve fattura entro 4 mesi dall’effettuazione dell’operazione
- chi riceve fattura irregolare
- chi non riceve la fattura entro il mese successivo a quello di
effettuazione dell’acquisto intracee
- chi riceve fattura irregolare relativa ad un acquisto intracee
- chi acquista rottami,carta da macero e scarti (art. 74 c.8)
- chi effettua cessioni gratuite (omaggi) e chi effettua l’autoconsumo
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ESEMPIO DI FATTURA
Dati identificativi fornitore (ragione sociale completa)
P.IVA / C.F.fornitore
Dati identificativi cliente
P.IVA cliente
N.Fattura
Data
Natura,quantità, valore dei beni-servizi
Imponibile
Aliquota IVA %
(con eventuali indicazioni di art.di legge per operazioni
particolari)
Imposta
Totale
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Art.23,24 e 25 – REGISTRAZIONE delle OPERAZIONI
Registro fatture d’acquisto: i documenti numerati progressivamente vanno registrati in base
alla data di ricevimento indicando
-data della fattura
-numero progressivo attribuito
-dati del fornitore
-imponibile distinto per aliquote
-Iva distinta per aliquota
Registro fatture emesse: le fatture e le autofatture emesse vanno annotate nell’ordine della
loro numerazione indicando:
-data di emissione
-numero progressivo di emissione
-dati del cliente
-imponibile distinto per aliquote
-Iva distinta per aliquota
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I.V.A
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Art.27 – ADEMPIMENTI IVA - LIQUIDAZIONI
VENDITE
emissio
ne
MENSILE
all’atto
della
operaz.
TRIMESTRALE
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idem
registra
zione
entro
15
gg
idem
ACQUISTI
registrazi
one
corrispetti
vi
entro
giorno
succ.
idem
VERSAMENTI
numerazione e
conservazione
registra
zione
Periodici
Annuali
all’atto
del
ricevim.
prima
della
liquidaz
periodica
o della
dichiaraz
annuale
entro
il
16
del mese
succ.
16.03
idem
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idem
16.5
16.8
16.11
16.2
16.03
20
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n. 633/26.10.1972)
Art.27 – ADEMPIMENTI IVA
LIQUIDAZIONI
IVA a debito del mese o trimestre precedente
(IVA esigibile sulle fatture emesse)
IVA a credito del mese o trimestre precedente
(IVA per la quale si esercita l’opzione)
=
IVA A CREDITO O DEBITO
VERSAMENTO O COMPENSAZIONE
(Il versamento per i soggetti che hanno optato per la liquidazione
trimestrale è maggiorato del 1 % a titolo di interessi non deducibili)
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I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ACCONTO IVA
I soggetti obbligati agli adempimenti di liquidazione e versamento IVA entro
il 27/12 di ciascun anno, devono versare a titolo di acconto IVA per l’anno
in corso, un importo che può essere determinato secondo diversi metodi:
• METODO STORICO : 88 % di quanto dovuto il mese di dicembre o il IV
trimestre dell’anno precedente
• METODO PREVISIONALE : 88 % di quanto si prevede di versare per il
mese di dicembre o del IV trimestre
• METODO OPERAZIONI EFFETTUATE : 100 % dell’importo risultante
dalla liquidazione calcolata fino al 20/12.
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22
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ACCONTO IVA – SOGGETTI ESONERATI
 Inizio di attività
Cessazione attività
Credito d’imposta nell’ultima liquidazione periodica dell’anno
precedente
Debito d’imposta non superiore a 116,72 €.
Registrazione di sole operazioni esenti o non imponibili
Prof. Nobolo
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23
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
- COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA –
Entro il mese di febbraio di ogni anno in via telematica i
contribuenti titolari di p.iva sono obbligati a inviare un modello
che evidenzia le risultanze complessive delle liquidazioni
periodiche al fine di determinare l’Iva dovuta o a credito,
senza tenere conto delle operazioni di rettifica e conguaglio da
effettuare in dichiarazione annuale Iva.
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I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
COMUNICAZIONE ANNUALE DATI IVA –
-Art. 10 D.L. 78/2009
nel caso di credito iva annuale o trimestrale > a 5.000,00 € *, è obbligatorio
presentare la dichiarazione Iva in forma autonoma e pertanto scatta
l’esonero della comunicazione dati iva ( obbligatoria pertanto in tutti gli altri
casi)
NO comunicazione
SI dichiarazione = riepilogo delle operazioni attive e passive risultanti dalle
liquidazioni periodiche effettuate ( con specifica delle operazioni non
imponibili, esenti e intracomunitarie)
* ridotto da 10.000€ con Decreto Semplificazioni fiscali (art.8 commi da 18 a 21)
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25
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
Prof. Nobolo
Planning e consulenza
fiscale e societaria
26
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
- DICHIARAZIONE ANNUALE DATI IVA –
(art. 8 D.P.R. n.322 22/07/1998)
Entro il 30/09 (in via telematica) in forma unificata o autonoma i
contribuenti sono obbligati a inviare il riepilogo delle operazioni attive e
passive effettuate nel corso dell’anno solare, evidenziando :
il volume di affari,
l’imposta detraibile,
la percentuale di pro-rata,
la liquidazione definitiva,
le operazioni particolari,
ovvero dichiarare il debito o credito iva risultante dalle liquidazioni
effettuate nell’esercizio.
Prof. Nobolo
Planning e consulenza
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27
Dott.ssa Anna De Toni
Planning e consulenza
fiscale e societaria
28
Dott.ssa Anna De Toni
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fiscale e societaria
29
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
Prof. Nobolo
Planning e consulenza
fiscale e societaria
30
Dott.ssa Anna De Toni
Planning e consulenza
fiscale e societaria
31
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
Modello IVA e IVA base–
In presenza di credito Iva annuale o trimestrale anno n ( importo > a
5.000,00 €) da portare in compensazione scatta l’obbligo di presentazione
della dichiarazione Iva in forma autonoma entro il 16.03.n+1( non in forma
unificata con il modello Unico) mediante la compilazione del Modello Iva
200n/200n-1
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32
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
-Modello IVA e IVA base–
Con provvedimento 15.01.2010 l’A.E. ha introdotto il Modello Iva base, un
modello iva semplificato, di sole 3 pagine, in forma unificata, ricompreso
nel modello Unico (entro il 30.09 in via telematica), utilizzabile da soggetti
residenti:
- che non applicano regimi speciali
- che non hanno effettuato operazioni con l’estero (intra e extra UE)
- che non utilizzano il “plafond”
- che non hanno partecipato ad operazioni straordinarie
Prof. Nobolo
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33
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
compensazione crediti IVA (art. 10 D. L. 78/2009)
-Importi fino a 5.000,00 € = compensazione effettuabile dal 1° giorno del
periodo successivo a quello a cui si riferisce la dichiarazione
Es. credito Iva 2012 = dal 01/01/2013
- SI comunicazione dati Iva, SI dichiarazione Iva
- Compensazione orizzontale in F24 libera
- Regole tradizionali
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34
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
compensazione crediti IVA (art. 10 D. L. 78/2009)
-Importi > a 5.000,00 € ma < ai 15.000,00 € = compensazione orizzontale
effettuabile dal 16° giorno del mese successivo a quello di presentazione
della dichiarazione da cui emerge il credito
- es. credito iva 2012
dichiarazione entro febb 2013
compensazione possibile dal 16/03
- Esonero comunicazione dati Iva , SI dichiarazione iva (forma autonoma)
-F24 solo con canale Entratel o Fisconline
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35
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
ADEMPIMENTI IVA
compensazione crediti IVA (art. 10 D. L. 78/2009)
-Importi > a 15.000,00 € = compensazione effettuabile dal 16° giorno del
mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione da cui
emerge il credito
-Esonero comunicazione dati Iva , SI dichiarazione iva (forma autonoma)
• obbligo dell’apposizione del visto di conformità alle dichiarazioni
(verifiche requisiti e controlli contabili x conformità)
C.M. n. 57/E del 23/12/2009
• sottoscrizione dell’organo di controllo
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Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
•CHECK LIST CNDCEC
•A - CONTROLLI PRELIMINARI (DA CIRC. 57/2009)
•1 Codice attività corrispondente con quello risultante dalla documentazione
contabile
•2 Aliquota media sulle operazioni attive (vendite) inferiore a quella sulle
operazioni passive (acquisti)
•3 Presenza di operazioni non imponibili
•4 Presenza di operazioni di acquisto o importazione di beni ammortizzabili
•5 Presenza di operazioni non soggette all'imposta
•6 Presenza di operazioni non imponibili effettuate da produttori agricoli
•7 Presenza di credito iva da utilizzare in compensazione (rigo VX5) superiore al
volume d'affari (rigo VE40)
Prof. Nobolo
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37
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Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
REGIMI SPECIALI
 Editoria (art. 74 c.1)
 Rottami (art. 74 c. 7/8 ) – regime Reverse charge
 Sub - appalti (art. 17 c. 6) – regime Reverse charge
 Regime del margine per la cessione di beni usati
 Altri regimi speciali ( tabacchi, biglietti di trasporto, ecc.)
Importazioni
 Esportazioni
 Operazioni intracee
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38
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
1.
REGIMI SPECIALI – EDITORIA
Metodo BASE: determinazione sulla base delle copie
consegnate o spedite diminuite di una percentuale di resa
forfetaria.
Es.
n. copie consegnate = 230
n. copie rese (70%)= 161
prezzo libro = 17 euro
Corrispettivo = 17 * (230-161)= 1.173,00
Imponibile = 1.173,00 / 1,04=1.127,88
Iva = 1.127,88 * 4 % = 45,12
2.
Metodo delle COPIE VENDUTE = metodo x opzione
(obbligatorio per giornali)
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REGIMI SPECIALI – ROTTAMI
Meccanismo del Reverse Charge (autofattura):
a)
b)
-
il cedente emette la fattura senza esporre IVA indicando che si tratta
di operazioni di cui all’art. 74 comma 7/8 DPR 633/72
il cedente annota la fattura nel registro delle fatture emesse
il cessionario integra la fattura indicandovi l’aliquota e la relativa
imposta
annota la fattura nel registro acquisti ai fini della detrazione
annota la fattura nel registro delle fatture emesse o corrispettivi
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fiscale e societaria
40
I.V.A
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REGIMI SPECIALI – SUB APPALTI
Meccanismo del Reverse Charge (autofattura):
a)
-
b)
-
Il subappaltatore emette la fattura senza addebito IVA e bollo
indicando che si tratta di operazioni di cui all’art. 17 comma 6 DPR
633/72
Il subappaltatore annota la fattura nel registro delle fatture emesse
L’impresa che riceve la prestazione integra la fattura indicandovi
l’aliquota e la relativa imposta
annota la fattura nel registro acquisti ai fini della detrazione
annota la fattura nel registro delle fatture emesse o corrispettivi
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fiscale e societaria
41
I.V.A
Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
REGIMI SPECIALI – MARGINE
Regime applicabile alle cessioni di beni usati, per evitare fenomeni di
doppia imposizione, a condizione che
- I beni ceduti devono essere stati acquistati senza Iva o con Iva
indetraibile;
3 metodologie di calcolo (analitico, forfetario, globale)
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42
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ESIGIBILITA’ DIFFERITA DELL’IVA “IVA PER CASSA”
(art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72)
In seguito alle novità del Decreto anticrisi (art.7 D.l.185/2008 )
l’IVA, fermo restando il momento di effettuazione dell’operazione,
risulta esigibile al momento del pagamento.
L’iva a credito risulta detraibile per l’acquirente/committente quando
l’imposta diviene esigibile.
In ogni caso, decorso un anno dall’operazione, l’IVA diviene esigibile.
Eccezioni : regimi speciali iva -reverse charge -privati
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ESIGIBILITA’ DIFFERITA DELL’IVA
(art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72)
Novità del Decreto Crescita art.32-bis D.L.83/2012
Estensione dell’applicazione a imprese/lavoratori autonomi con un
volume d’affari non superiore a € 2.000.000 nei confronti di
soggetti passivi d’imposta
in ogni caso, l’acquirente / committente può detrarre l’IVA a credito al
momento di effettuazione dell’operazione, a prescindere dal fatto che il
pagamento della fattura non sia stato ancora eseguito.
La fattura in esame sarà quindi annotata nel registro IVA degli acquisti
senza il differimento della detrazione dell’imposta nel mese / trimestre di
pagamento della stessa.
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Planning e consulenza
fiscale e societaria
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ESIGIBILITA’ DIFFERITA DELL’IVA
(art. 6 comma 5 D.P.R. 633/72)






Opzione del cedente o prestatore per ogni singola prestazione
Limitata alle vendite di beni e prestazioni di servizi rese nei confronti di altri
soggetti passivi e non di privati
Applicata su ogni singola operazione
Subordinata a preventiva autorizzazione comunitaria
Previa necessaria indicazione sulla fattura della dicitura “operazione con
imposta ad esigibilità differita”
L’imposta deve essere comunque versata, anche se il pagamento non è
effettuato, decorso un anno dall’effettuazione dell’operazione
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Imposta sul valore aggiunto (D.P.R. n.633/26.10.1972)
Art. 7 – Territorialità prestazioni servizi
Nuove disposizioni normative introdotte con il recepimento delle Direttive n. 8, 9 e 117
del 2008
– D. Lgs. 18/2010 in vigore dal 01/01/2010 –
- Novità presentazione elenchi INTRASTAT ( invio telematico)
- Distinzione dei servizi dagli acquisti intra comunitari dell’art. 46 del D.L. 331/93
- Modifica dell’articolo 7 del DPR 633/72 (nuovi articoli da 7 a 7- septies)
-Modifica dell’art. 17 del DPR 633/72
- Obbligo di iscrizione nell’elenco VIES pena l’impossibilità di operare
(vendere/acquistare) in ambito comunitario.
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Operazioni intracomunitarie- autorizzazione per
acquisto/cessione intra-UE
(anche per servizi “generici” ex art.7-ter DPR 633/72)
-in sede di inizio attività (nuovi operatori)
Modello AA7/AA9 quadro I A.E. = indicazione del volume
d’affari = istanza di iscrizione nell’elenco VIES (vat
information exchange system)
-x 30 gg NO operazioni intracomunitarie
Provvedimento di “diniego” o “inclusione automatica” da parte
dell’A.E. post verifica dei requisiti.
- Post inclusione = ulteriori controlli entro 6 mesi
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I.V.A
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Operazioni intracomunitarie- autorizzazione per
acquisto/cessione intra-UE
(anche per servizi “generici” ex art.7-ter DPR 633/72)
- operatori già esistenti
Inclusi nell’elenco VIES se avevano posto in essere operazioni
intra nel 2009 o 2010 e adempiuto agli obblighi Intrastat
oppure presentazione di apposita istanza
Provvedimento di “diniego” o “inclusione automatica” da parte
dell’A.E. post verifica dei requisiti.
- Post inclusione = ulteriori controlli entro 6 mesi
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ADEMPIMENTI IVA
- MODELLI INTRASTAT–
obbligo di presentazione ANCHE per le prestazioni di servizi rese e
ricevute
soppressione
trimestrale
della
periodicità
annuale:
presentazione
mensile
obbligo di presentazione esclusivamente in via telematica
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e
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ELENCHI INTRASTAT
Tipo elenco
Elenco riepilogativo
delle operazioni
effettuate nei
confronti dei
soggetti passivi
stabiliti in altro Stato
UE
1)
Cessioni INTRA di
beni
2)
Prestazioni di
servizi diverse da
quelle contenute
negli artt.7-quater 7quinquies
Elenco riepilogativo
delle operazioni
acquisite presso
soggetti passivi
stabiliti in altro Stato
UE
3)
Acquisti INTRA di
beni
4)
Prestazioni di
servizi generiche
ex art.7-ter
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ELENCHI INTRASTAT
Periodicità della presentazione telematica
Ammontare operazioni
Periodicità presentazione
< a 50.000,00 €
TRIMESTRALE
> a 50.000,00 €
MENSILE
Non è più possibile la presentazione annuale
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TERRITORIALITA’ DELLE CESSIONI DI BENI
Luogo fisico del
bene al momento
della cessione
Rilevanza
territoriale in Italia
Italia
SI
Operazione
fatturata e
assoggettata ad IVA
Paese estero
NO
Nessuna
operazione perchè
trattasi di bene non
esistente in Italia
Italia ma spedito in
altro Stato membro
NO
Cessione INTRA
non imponibile in
Italia
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Art. 7 – TERRITORIALITA’ delle prestazioni di servizi
Nuove disposizioni normative introdotte con il recepimento delle Direttive
n. 8, 9 e 117 del 2008
D. Lgs. 18/2010 in vigore dal 01/01/2010 –
Servizi resi a soggetto privato B2C :
-Territorialità nello Stato del prestatore (art. 45 Direttiva 2006/112/CE)
NUOVO ART. 7 ter , CO.1/b D.P.R. 633/72
Servizi resi a soggetto passivo B2B :
-Territorialità nello Stato in cui è stabilito il soggetto passivo destinatario
(art. 44 Direttiva 2006/112/CE)
TASSAZIONE NELLO STATO DEL COMMITTENTE
NUOVO ART. 7 ter , CO.1/a D.P.R. 633/72
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Luogo di imposizione – prestazioni di servizi
Prestatore
(soggetto passivo)
Committente
Luogo di
tassazione
Iva in Italia
ITA
p-ITA, *
p-UE,
p-EXTRAUE
B2C
Luogo del
prestatore
SI
ITA
ITA
B2B
Luogo del
committente
SI
ITA
UE o EXTRA-UE
B2B
Luogo del
committente
NO
UE O EXTRA UE
ITA
B2B
Luogo del
committente
SI
p-ITA, p-UE,p-EXTRAUE = soggetti privati
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Prestazioni servizi
effettuate da imprese
italiane
I.V.A
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Verso
imprese
UE
Verso
imprese
extra UE
Operazione non rilevante ai fini Iva in Italia
Obbligo di emissione di fattura
Fuori campo iva art.7 ter D.P.R. 633/72
Indicazione in fattura del n. identificativo
IVA del committente
Compilazione modello Intrastat
Operazione non rilevante ai fini Iva in
Italia
Non obbligatoria l’emissione di fattura
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Prestazioni servizi
ricevute da imprese
italiane
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da
imprese
UE
da
imprese
extra UE
Operazione rilevante ai fini Iva in Italia
Emissione di autofattura
Registrazione autofattura su registro Iva
acquisti e vendite (reverse charge)
Compilazione modello Intrastat
Operazione rilevante ai fini Iva in Italia
Emissione di autofattura
Registrazione autofattura su registro Iva
acquisti e vendite (reverse charge)
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ADEMPIMENTI IVA
- SPESOMETRO –
(art.21 D.L.31.05.2010 n.78 conv.L.n.122 30.07.2010)
obbligo per tutte le aziende e lavoratori autonomi di presentazione di tutte
le operazioni rilevanti ai fini IVA rese e ricevute nell’anno 2012.
• per le operazioni senza obbligo di fattura (ricevute fiscali) il limite è di
3.600,00 (al lordo dell’iva)
• invio con modalità telematiche entro il 30 aprile dell’anno successivo a
quello di riferimento.
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NOVITA’ 2012
Art.9 D.L.83/2012 convertito in L.134.2012
Art. 10 n.8 bis DPR 633/1972
Dal 26 giugno 2012 reintroduzione del regime di imponibilità per gli
operatori del settore delle costruzioni edilizie sulle:
-cessioni
Lett. a) cessioni di fabbricati abitativi EFFETTUATE ENTRO 5 ANNI dalla
conclusione dei lavori di costruzione o ripristino;
Lett. b) cessioni di fabbricati abitativi OLTRE I 5 ANNI dalla conclusione dei
lavori di costruzione o ripristino SU OPZIONE del cedente;
Lett. c) cessione di alloggi sociali
-locazioni di fabbricati abitativi
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•Per le locazioni di immobili abitativi il Legislatore:
 ha confermato, in generale, il regime di esenzione IVA;
 ha introdotto la possibilità di optare per l’imponibilità IVA:
•
Locatore
Locatario
Regime IVA
Impresa
costruttrice/di
ristrutturazione
Chiunque
Altra impresa
Destinatario di alloggi sociali
Esente
ovvero
Imponibile per
opzione (aliquota IVA
10%)
Altra impresa
Chiunque
(diverso da destinatari di alloggi
sociali)
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Esente
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NOVITA’ 2012 D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012
Decreto semplificazioni fiscali
Dichiarazioni d’intento ricevute :
soggetti che cedono beni e/o
forniscono servizi
a soggetti che si
avvalgono della facoltà di effettuare acquisti senza applicazione
dell’imposta
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NOVITA’ 2012 D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012
Decreto semplificazioni fiscali
Operazioni con paesi black list:
Operazioni con soggetti aventi sede, domicilio o residenza in paesi a
regime fiscale privilegiato
• comunicazione riepilogativa di tutte le operazioni (cessioni/acquisti beni,
prestazioni di servizi) rese e ricevute
DI IMPORTO SUPERIORE A € 500,00
• telematica
• mensile ( o trimestrale, in presenza di determinati parametri)
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RIFERIMENTI NORMATIVI








D.P.R. 633/1972
D.L. 331/93
D.L. 78/2009
D.Lgs. 18/2010
D.L. 16/2012 convertito in L.44/2012
D.L.83/2012 convertito in L.134.2012
Direttive CE n. 8, 9 e 117 del 2008
Circolari Agenzia Entrate (www.agenziaentrate.gov.it)
Sul sito dell’A. E.
relative istruzioni
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è possibile reperire i modelli indicati nelle slides e le
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