RIMBORSI IVA E PAGAMENTI P.A.: SCHEDA TECNICA CREDITI IVA A RIMBORSO Come noto, se dalla dichiarazione annuale Iva risulta un’eccedenza a credito, il contribuente potrà: 1. utilizzarlo in detrazione nelle liquidazioni periodiche del 2013 (in compensazione “verticale”); 2. utilizzarlo in compensazione (“orizzontale”) nel mod. F24, utilizzando il codice tributo “6099”, per il pagamento di tributi, contributi o premi. Si rammenta,a questo proposito, che la compensazione nel mod. F24 del credito Iva annuale, per importi superiori a euro 5.000 annui, può essere effettuata, esclusivamente attraverso i servizi telematici forniti dall’Agenzia delle Entrate, dal giorno 16 del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione annuale. Per poter compensare il credito Iva annuale per importi superiori a euro 15.000 annui è necessario anche il rilascio del visto di conformità da parte di un soggetto abilitato; 3. richiederlo a rimborso, al ricorrere di determinati requisiti e in osservanza di precise regole. Requisiti dei rimborsi Iva annuali L’ultima opzione menzionata, che può anche coesistere con le altre due, può essere esercitata dal contribuente, come accennato, esclusivamente al ricorrere di determinati presupposti, di seguito riportati, espressamente previsti dalla normativa Iva e, segnatamente, dall’art. 30, comma 2, del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (di seguito “Decreto Iva”). Tali presupposti sono intesi, il linea generale, come alternativi tra loro, sebbene venga anche ammessa la loro coesistenza di in capo al contribuente. A) Il contribuente deve aver effettuato, in via esclusiva o prevalente, operazioni attive soggette ad aliquote più basse rispetto a quelle gravanti sugli acquisti. La norma (1) stabilisce che il presupposto ricorre quando l’aliquota media degli acquisti ed importazioni supera quella mediamente applicata sulle vendite maggiorata del 10%. Nel calcolo non si devono considerare gli acquisti di beni ammortizzabili, anche se tramite leasing, né le cessioni dei beni ammortizzabili. B) Il contribuente deve aver effettuato nell’anno operazioni non imponibili di cui agli artt. 8, 8-bis e 9 del Decreto Iva, nonché di quelle indicate negli artt. 40, comma 9, 52 e 58 del D.L. n. 331/1993, per un ammontare superiore al 25% dell’ammontare complessivo di tutte le operazioni effettuate nel periodo di riferimento. Trattasi, in particolare, di cessioni all'esportazione (comprese anche le cessioni effettuate nei confronti di esportatori abituali, a seguito di dichiarazione d’intento), di operazioni assimilate, di servizi e di altre operazioni internazionali (tra cui anche quelle con Città del Vaticano e San Marino, quelle con estrazione di beni da un depositi Iva e le esportazioni di beni usati soggetti al regime del margine). C) Il contribuente deve aver effettuato acquisti o importazioni di beni ammortizzabili, nonché acquisizioni di beni e servizi per studi e ricerche. Il rimborso spetta limitatamente all’imposta relativa alle predette acquisizioni. Tra i beni ammortizzabili sono compresi quelli concessi in leasing e quelli acquisiti in esecuzione di contratti di appalto anche relativamente all’Iva esposta su fatture di acconto (2). D) Il contribuente deve aver effettuato prevalentemente (in misura superiore al 50% di tutte le operazioni effettuate) operazioni fuori campo Iva per mancanza del requisito della territorialità ai sensi degli articoli da 7 a 7-septies, del Decreto Iva. Trattasi, in particolare, di cessioni di beni situati fuori dal territorio dello Stato, nonché di prestazioni di servizi generici e di servizi specifici nei confronti di committenti esteri (comunitari o extra comunitari). E) Il contribuente deve trovarsi nelle condizioni previste dal comma 3 dell’art. 17 del Decreto Iva. Secondo questa disposizione, i soggetti non residenti e privi di stabile organizzazione in Italia possono adempiere gli obblighi ed esercitare i diritti previsti dalle disposizioni sull’Iva, dunque anche la richiesta di rimborso, direttamente se identificati preso l’Amministrazione finanziaria ai sensi dell’art. 35-ter del Decreto Iva, ovvero mediante un rappresentante fiscale, il quale risponde in solido con il rappresentato degli obblighi derivanti dall’applicazione della normativa Iva. Ai fini della richiesta di rimborso, il credito vantato dal contribuente deve essere superiore a euro 2.582,28. Il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito risultante, ancorché inferiore al predetto importo minimo. Ulteriori ipotesi di rimborso Iva annuale A prescindere dalla sussistenza dei predetti requisiti, sono previste le seguenti ulteriori ipotesi che consentono di richiedere il rimborso del credito IVA. • Cessazione dell’attività Come disposto dal comma 2 dell’art. 30 del Decreto Iva, in caso di cessazione dell’attività è possibile richiedere il rimborso dell’Iva a credito risultante dalla dichiarazione dell’anno di cessazione, anche se il relativo importo è inferiore a euro 2.582,28. • Dichiarazioni a credito nell’ultimo triennio Se le dichiarazioni degli ultimi 3 anni presentano un credito, ancorché di importo inferiore a euro 2.582,28, è consentito richiedere il rimborso ai sensi del comma 4 del citato art. 30. Nello specifico: - il rimborso può essere richiesto per il minor credito Iva risultante dalle dichiarazioni annuali relative all’ultimo triennio, per la parte non chiesta già a rimborso e non compensata nel mod. F24; - se il contribuente non richiede a rimborso l’intero ammontare spettante, l’importo residuo, sempreché non utilizzato in compensazione nel mod. F24, concorre a formare la base di riferimento per il triennio successivo. • Contribuenti produttori agricoli L’art. 34, comma 9 del Decreto Iva prevede una particolare ipotesi di rimborso a favore dei produttori agricoli che abbiano effettuato esportazioni ed altre operazioni non imponibili di prodotti agricoli di cui alla Tabella A, parte I, del Decreto stesso, a condizione che l’importo del credito risulti superiore a euro 2.582,28 (verificata la quale, il rimborso può essere richiesto anche solo per una parte del credito, anche inferiore al suddetto minimo). Requisiti dei rimborsi Iva trimestrali Si parla di diritto del contribuente al rimborso del credito Iva infrannuale (trimestrale), qualora il credito Iva emerga da uno dei primi tre trimestri solari, sia di importo superiore a euro 2.582,28 e il contribuente, che non abbia optato per la compensazione “verticale” od “orizzontale” del credito stesso, soddisfa una delle specifiche condizioni previste dal Decreto Iva (3), valutate con riferimento al trimestre di maturazione del credito. I requisiti richiesti per ottenere i rimborsi Iva trimestrali risultano identici rispetto a quelli stabiliti in relazione ai rimborsi annuali, limitatamente alle fattispecie di cui alle lettere A, B ed E del comma 2, art. 30 del Decreto Iva. I requisiti di cui alle lettere C e D vengono invece riformulati, consentendo i predetti rimborsi ai soggetti che: • abbiano effettuato acquisti e/o importazioni di beni ammortizzabili per un ammontare superiore ai 2/3 del totale degli acquisti e/o importazioni di beni e servizi imponibili; in tale ipotesi, può essere richiesta a rimborso o utilizzata in compensazione unicamente l'imposta afferente gli acquisti di beni ammortizzabili del trimestre; • a decorrere dal 17 marzo 2012 (4), abbiano effettuano le seguenti operazioni fuori campo Iva ex artt. da 7 a 7septies del Decreto Iva nei confronti di soggetti passivi non stabiliti in Italia: - lavorazioni relative a beni mobili materiali; - trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; - servizi accessori ai trasporti di beni e relative prestazioni di intermediazione; - servizi creditizi, finanziari e assicurativi resi a soggetti extra-UE o relativi a beni da esportare. L'importo di tali operazioni deve essere superiore al 50% dell'ammontare di tutte le operazioni effettuate. Modulistica e procedura di erogazione In merito alla modulistica da utilizzare nella richiesta del rimborso Iva annuale, si ricorda che fino all’anno d’imposta 2009 il contribuente doveva presentare all’Agente della riscossione, in duplice esemplare, un apposito modello cartaceo (modello VR). Successivamente, dal 1˚ febbraio 2011 (5), è stato possibile richiedere il rimborso dell’eccedenza del credito Iva annuale esclusivamente in sede di presentazione della dichiarazione annuale, compilando l’apposito quadro VR. Infine, l’Agenzia delle Entrate ha soppresso il quadro VR prevedendo, nel modello Iva 2013 relativo alla dichiarazione per l'anno d'imposta 2012, la richiesta del rimborso mediante la compilazione del rigo VX4 nel quadro VX della dichiarazione Iva. Ai fini del rimborso Iva trimestrale, il contribuente deve utilizzare il modello Iva TR, che deve essere presentato in via telematica entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento. Quanto alle modalità esecutive dei rimborsi Iva, la normativa vigente (6) prevede che gli stessi possano essere eseguiti: 1. con procedura ordinaria, dall’Ufficio competente, entro tre mesi dalla scadenza della presentazione della dichiarazione, per gli importi superiori ad euro 516.456,90, nel caso di procedure concorsuali o nel caso di cessazione dell’attività; a questa procedura sono assoggettati, in ogni caso, i rimborsi infrannuali; 2. con procedura semplificata, dall’Agente della riscossione territorialmente competente, entro sessanta giorni dall’invio della dichiarazione, al di fuori dei sopra citati casi e per importi non superiori al suddetto limite. Per entrambe le procedure è prevista una prima fase istruttoria, in cui l’Amministrazione finanziaria effettua una serie di controlli, volti a verificare la regolarità formale dell’istanza, durante la quale può essere richiesta al contribuente eventuale ulteriore documentazione, anche per verificare l’esistenza del credito e la spettanza del rimborso, ovvero l’esistenza di motivi di rigetto o di sospensione dell’istanza. Una volta conclusasi la fase istruttoria segue, qualora spettante, la liquidazione del rimborso del credito Iva per la quale è, comunque, necessario che il contribuente presti idonea garanzia che sia: - di durata pari a 3 anni dall’esecuzione del rimborso o, se inferiore, al periodo mancante al termine per l’accertamento; - costituita da una cauzione in titoli di Stato o garantiti dallo Stato, al valore di borsa, ovvero da una fideiussione rilasciata da un istituto di credito o un’azienda commerciale ritenuta affidabile da parte dell’Amministrazione finanziaria o una polizza fideiussoria rilasciata da un’assicurazione. Le garanzie possono essere cumulate e devono comprendere, oltre all’ammontare dell’imposta, anche i relativi interessi. Le stesse vanno prestate a seguito di richiesta da parte: - dell’Agente della riscossione, formulata dallo stesso entro 10 giorni dal ricevimento dei dati relativi alla richiesta di rimborso ad esso trasmessi dall’Agenzia delle Entrate, se il contribuente si avvale della c.d. procedura semplificata; - dell’Agenzia delle Entrate, se l’erogazione del rimborso è effettuata mediante la procedura ordinaria. La prestazione della garanzia non è necessaria per i rimborsi, sia annuali che infrannuali: • non superiori a euro 5.164,57; tale limite è riferito all’intero periodo d’imposta e non alla singola richiesta di rimborso; in presenza di un credito Iva superiore al predetto limite, è possibile richiedere il rimborso (senza garanzia) fino a concorrenza di tale ammontare, utilizzando l’eccedenza in compensazione ovvero in detrazione nelle liquidazioni periodiche; • non superiori al 10% dei versamenti affluiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti la data della richiesta, compresi quelli eseguiti mediante compensazione ed esclusi quelli iscritti a ruolo, dedotti i rimborsi già erogati (7); • non superiori a euro 258.228,45 richiesti dal curatore fallimentare o commissario liquidatore, in riferimento ai rimborsi non ancora liquidati all’apertura della procedura concorsuale, nonché a quelli la cui richiesta è presentata successivamente da parte del curatore / commissario liquidatore; • richiesti dalle imprese c.d. “virtuose”, che soddisfano le condizioni di affidabilità e solvibilità stabilite dal Decreto Iva (8), di seguito illustrate; secondo quanto disposto, le imprese virtuose sono esonerate dalla prestazione delle garanzie, se la richiesta di rimborso è collegata alla sussistenza di uno dei presupposti, sopra menzionati, di cui alle lettere A), B) e D) dell’art. 30 del Decreto Iva; al sussistere degli altri presupposti per la richiesta del rimborso (acquisti di beni ammortizzabili e spese per studi e ricerche, minore eccedenza del triennio, cessazione dell’attività, soggetti non residenti), per l’esonero dalla garanzia è possibile utilizzare la franchigia del 10% dei versamenti affluiti sul conto fiscale nel biennio precedente ex art. 21 del D.M. n. 567/1993. Rimborso richiesto da imprese “virtuose” In merito a quest’ultima causa di esonero dall’obbligo di prestazione di garanzie, sono definite “virtuose” le imprese che soddisfano i seguenti requisiti: • esercizio dell’attività da almeno 5 anni; • mancata notifica di avvisi di accertamento o di rettifica relativi all’Iva dovuta o all’eccedenza detraibile dai quali risulti, per ogni anno, una differenza tra importi accertati e imposta dovuta o eccedenza di credito superiore: - al 10% degli importi dichiarati se non superiori a euro 51.645,69; al 5% degli importi dichiarati se superiori a euro 51.645,69 ma non a euro 516.456,90; - all’1% degli importi dichiarati, o comunque a euro 51.645,69, se quanto dichiarato supera euro 516.456,90. Per beneficiare dell’esonero, come sopra accennato, è necessario presentare una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, all’Agente della riscossione se il contribuente si avvale della procedura semplificata, all’Agenzia delle Entrate (Ufficio competente), se l’erogazione del rimborso è effettuata con la procedura ordinaria, attestante che: • rispetto a quanto risultante dall’ultimo bilancio approvato non sono intervenute: - diminuzioni patrimoniali superiori al 40%; diminuzioni della consistenza degli immobili superiore al 40%, a seguito di cessioni non effettuate nella normale gestione dell’attività esercitata; • non è cessata l’attività, né sono state effettuate cessioni d’azienda o rami d’azienda compresi nell’ultimo bilancio approvato; • non sono state cedute, nel caso in cui il rimborso sia richiesto da una società di capitali non quotata in mercati regolamentati, nell’anno precedente la richiesta, azioni o quote della società stessa, per un importo superiore al 50% del capitale sociale; • sono stati regolarmente versati i contributi previdenziali e assistenziali. Sempre con riferimento ai rimborsi in assenza di garanzie, la norma (9) prevede che “l’ammontare del rimborso senza garanzia non può eccedere il 100% della media dei versamenti affluiti nel conto fiscale nel corso del biennio precedente”. Pertanto, può essere oggetto di rimborso senza garanzia un importo non superiore al 50% dei versamenti affluiti sul conto fiscale nei 2 anni precedenti la richiesta di rimborso. CREDITI VERSO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE I ritardi nei pagamenti, per lo più imputabili ai tempi di emissione dei certificati di regolare esecuzione, ai mandati di pagamento da parte delle stazioni appaltanti e, ancor più in generale, a lentezze che derivano da vischiosità burocratiche interne alla Pubblica Amministrazione, incidono molto pesantemente sulle piccole e medie imprese che, soprattutto nell'attuale congiuntura economica di difficile accesso al credito bancario, risentono già in maniera grave della carenza di liquidità. Tuttavia, anche le stesse stazioni appaltanti non sono certo al riparo dalle ricadute negative del fenomeno: infatti, l’assunzione del rischio connesso alla dilazione dei pagamenti induce i partecipanti ad una gara pubblica a considerare l’onere finanziario che si presume di dover sostenere per il ritardo nei pagamenti nell’ambito del prezzo proposto alla stazione appaltante, con conseguente impoverimento della competitività delle offerte. Inoltre, l’aggravio sulla stazione appaltante per gli interessi di mora conseguenti al ritardato pagamento implica l’aumento delle risorse economiche necessarie per il conseguimento delle prestazioni oggetto di appalto (risorse che potrebbero essere diversamente e più utilmente investite). Ed ancora, il ritardo nei pagamenti non incide solo sul contraente privato, che si trova a sostenere un’attesa ingiustificata nella percezione dei corrispettivi dovuti da parte della stazione appaltante, ma ridonda in termini negativi anche sull’indotto a valle dell’appalto, investendo le imprese subappaltatrici e subfornitrici sulle quali i ritardi vengono sovente ulteriormente ribaltati. Fino al 2012, la situazione è andata via via acuendosi a causa, da un lato, degli ulteriori oneri burocratici ed organizzativi che sono andati ad aggravare la fase dei pagamenti ad effetto dell’entrata in vigore della normativa sulla tracciabilità (10) dei flussi finanziari (adempimenti finalizzati a prevenire le infiltrazioni della criminalità organizzata nel mercato degli appalti pubblici ma che, di fatto, hanno anche determinato ulteriori inceppamenti e ritardi nelle procedure di pagamento della P.A.), dall’altro, della necessità per gli enti pubblici di rispettare i vincoli posti dal patto di stabilità interno. I recenti provvedimenti riguardanti questa problematica entrati in vigore quest’anno segnano indubbiamente, almeno nelle intenzioni del Legislatore (e del Governo), un’inversione di tendenza. In primo luogo, dal 1˚ gennaio 2013 è entrata in vigore la nuova disciplina sui ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (11), secondo la quale, nelle transazioni in cui il debitore sia una P.A., il termine di pagamento non deve superare, in linea generale, i 30 giorni dalla data di decorrenza dell’obbligazione, termine derogabile tra le parti fino ad un massimo di 60 giorni, per iscritto e solo a determinate condizioni (12). Per data di decorrenza dell’obbligazione, da cui decorrono i 30 o i 60 giorni disponibili per il pagamento, al termine dei quali si configura la possibilità per il creditore di addebitare gli interessi di mora, si intende, alternativamente: • • • la data di ricevimento da parte del debitore della fattura, qualora questa sia certa in quanto ricevuta via PEC o con sistemi equivalenti; la data di ricevimento delle merci o della prestazione (ultimazione) dei servizi, nel caso in cui la data di ricevimento della fattura non sia certa, ovvero quando sia anteriore a quella di ricevimento delle merci o della prestazione di servizi; la data di accettazione o verifica eventualmente previste dalla legge o dal contratto ai fini dell’accertamento della conformità delle merci o dei servizi alle previsioni contrattuali, qualora tale data sia successiva a quella di ricevimento della fattura. Un impatto ancor più diretto sul fenomeno, soprattutto in termini di benefici immediati per le imprese, dovrebbe conseguire dall'entrata in vigore del decreto di sblocco dei crediti nei confronti della P.A. (13), un provvedimento che, nel limite dello stanziamento effettuato (circa 40 miliardi di euro in due anni), ha disposto l’esclusione dal vincolo del patto di stabilità dell’importo dei crediti vantati dalle imprese al 31 dicembre 2012 nei confronti della P.A., qualora considerati certi, liquidi ed esigibili. In osservanza di questo decreto, le Pubbliche Amministrazioni centrali e locali avrebbero dovuto comunicare ai propri creditori, entro il 30 giugno 2013, l'importo e la data entro la quale provvederanno ai pagamenti dei debiti. Inoltre, entro il 5 luglio 2013, le Pubbliche Amministrazioni avrebbero dovuto pubblicare sul proprio sito internet (pena responsabilità disciplinari in capo ai dirigenti) l’elenco completo, per ordine cronologico di emissione della fattura o della richiesta equivalente di pagamento, dei debiti per i quali è stata effettuata predetta comunicazione (14). Note (1) Art. 3m, commi 5-6 del D.L. n. 250/1995. (2) R.M. 9 aprile 2002, n. 111. (3) Artt. 30 e 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. (4) Data di entrata in vigore della relativa disposizione introdotta dalla L. n. 217/2011 (Legge comunitaria 2010). (5) Per effetto delle modifiche apportate all’art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972 dall’art. 10, comma 1, lett. a), n. 3.1., del D.L. 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 3 agosto 2009, n. 102. (6) Art. 38-bis del D.P.R. n. 633/1972. (7) Come disposto dall’art. 21, D,M. n. 567/1993. (8) Art. 38-bis, comma 7 del D.P.R. n. 633/1972. (9) Art. 38-bis, comma 8 del D.P.R. n. 633/1972. (10) L. n. 136 del 13 agosto 2010, successivamente modificata dal D.L. n. 187 del 12 novembre 2010. (11) D.Lgs. n. 192/2012 che, modificando il D.Lgs. n. 231/2002, ha recepito la Direttiva 2011/7/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 febbraio 2011. (12) Art. 4, comma 4 del D.Lgs. n. 192/2012. (13) D.L. n. 35 dell’8 aprile 2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64 del 6 giugno 2013. (14) Art. 6, comma 9 del D.L. n. 35/2013, convertito con modificazioni dalla L. n. 64/2013.