Prof. Marco Olivetti Roma-LUMSA 29 ottobre 2014 Il sistema di elezione a) b) c) Ambiti problematici: Il procedimento elettorale La campagna elettorale e la sua disciplina Il sistema elettorale in senso stretto Votazioni ed elezioni in Italia Votazioni: elezioni a) Parlamento nazionale b) Parlamento europeo c) Consiglio regionale e Presidente della Giunta regionale d) Consiglio Provinciale e Presidente della Giunta provinciale (fino al 2014) e) Consiglio comunale e Sindaco Referendum: a) costituzionale (art. 138 Cost.) b) abrogativo di leggi ordinarie (art. 75 Cost.) c) sugli statuti regionali (art. 123 Cost.) d) abrogativo o approvativo di leggi regionali (statuti regionali) e) consultivo (statuti regionali, TU 267/2000, art. 8) f) su variazioni territoriali di Comuni, Province e Regioni (art. 132, 133 Cost.) Il procedimento elettorale Fase dell’iniziativa: la convocazione delle elezioni da parte del Presidente della Repubblica (art. 87.3 Cost.) Fase preparatoria: la presentazione delle candidature (diverso regime per partiti rappresentati in parlamento e non) Fase “istruttoria”: la campagna elettorale Fase deliberativa: la votazione (cf. art. 61.1 Cost.) Fase integrativa dell’efficacia: la proclamazione degli eletti La campagna elettorale (1) a) b) “complesso di attività…svolte in occasione delle…consultazioni popolari … rivolte ad informare preventivamente i cittadini votanti circa l’oggetto ed i possibili contenuti del voto che essi sono chiamati ad esprimere” (Mazziotti-Salerno, III ed., p. 267) Assenza di una disciplina costituzionale diretta Disposizioni costituzionali di riferimento: Libertà di voto (art. 48) Accesso alle cariche pubbliche in condizioni di eguaglianza (art. 51) La campagna elettorale (2) Un principio fondante (implicito): la par condicio (“finalità di assicurare parità di condizioni e di opportunità a tutte le forze politiche”) La disciplina legislativa: legge n. 515/1993; legge n. 28/2000 In particolare la legge n. 28/2000 disciplina la “comunicazione politica” durante la campagna elettorale, soprattutto mediante la televisione (la legge vincola le emittenti televisive ad “assicurare a tutti i soggetti politici con imparzialità ed equità l'accesso all'informazione e alla comunicazione politica” (art. 1.2 legge n. 28/2000) comunicazione politica radiotelevisiva: “la diffusione sui mezzi radiotelevisivi di programmi contenenti opinioni e valutazioni politiche” messaggi politici autogestiti “la motivata esposizione di un programma o di un'opinione politica e hanno una durata compresa tra uno e tre minuti per le emittenti televisive e da trenta a novanta secondi per le emittenti radiofoniche, a scelta del richiedente ” Le spese della campagna elettorale finalità di assicurare un minimo di equità nella competizione - I limiti alle spese elettorali - I rimborsi alle forze politiche Il sistema elettorale in senso stretto a) b) c) d) e) Una breve storia Sotto lo statuto albertino Leggi elettorali n. 26 e n. 29 del 1948 (sistemi proporzionali con scrutinio di lista alla Camera, con collegi uninominali e riparto su base regionale al Senato) La riforma elettorale del 1953 (l. n. 148/1953 premio di maggioranza), abrogata nel 1956 La riforma elettorale del 1993 (l. 276 e 277/1993) La riforma elettorale del 2005 (l. 270/2005) Sistema elettorale a) b) c) d) Un sistema elettorale proporzionale con (forti) correzioni maggioritarie Caratteristiche generali (per entrambe le Camere): Base proporzionale (liste di partito concorrenti) Collegamenti delle liste in coalizioni Premi di maggioranza Soglie di sbarramento Sistema elettorale per la Camera Liste concorrenti di partito Collegamenti in coalizione Indicazione del capo della coalizione e del programma di governo Premio di maggioranza alla lista (o coalizione di liste) che ottiene il maggior numero di voti su scala nazionale 340 seggi (pari al 55 per cento) Riparto proporzionale dei seggi fra le altre liste Soglie di sbarramento: 4 per cento per liste non coalizzate; 2 per cento per liste coalizzate (ma è inclusa anche la prima fra le liste che superano l’1 per cento) 10 per cento per le coalizioni (con almeno una lista che abbia superato il 2 per cento) Liste bloccate Nessun limite alle candidature multiple Sistema elettorale per il Senato Liste concorrenti di partito Collegamenti in coalizione Premio di maggioranza alla lista (o coalizione di liste) che ottiene il maggior numero di voti su base regionale, pari al 55 per cento dei seggi in palio nella Regione Riparto proporzionale dei seggi fra le altre liste Soglie di sbarramento: a) 8 per cento per liste non coalizzate; 3 per cento per liste coalizzate b) 20 per cento per le coalizioni (con almeno una lista che abbia superato il 3 per cento) Liste bloccate Nessun limite alle candidature multiple Sent. n. 1/2014 della Corte cost. Illegittimità costituzionale del premio di maggioranza attribuito su scala nazionale per l’elezione della Camera dei deputati, per l’assenza di una soglia minima e per la distorsione eccessiva della rappresentatività: il premio in sé è legittimo, in quanto finalizzato all’esigenza della stabilità di governo, ma esso sacrifica in maniera eccessiva il principio proporzionale e viola l’eguaglianza del voto Illegittimità costituzionale del premio di maggioranza attribuito su base regionale per l’elezione del Senato, per intrinseca contraddittorietà rispetto al fine di correggere la rappresentatività al fine di garantire la formazione di una maggioranza parlamentare e quindi la stabilità di governo Illegittimità costituzionale della mancata previsione di almeno un voto di preferenza – oltre al voto di lista – nel sistema di elezione sia della Camera che del Senato, per violazione della libertà di voto dell’elettore Altri sistemi elettorali in Italia Elezione degli 87 rappresentanti italiani al Parlamento europeo (legge n. 17/1979 e legge n. 10/2009): scrutinio di lista, voto di preferenza, 5 circoscrizioni pluriregionali, riparto proporzionale dei seggi, sbarramento del 4 per cento Elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta (legge n. 43/1995, legge cost. n. 1/1999, statuti regionali, legge n. 265/2004, leggi regionali): scrutinio di lista, voto di preferenza, circoscrizioni provinciali, riparto proporzionale dei seggi, elezione contestuale del Presidente della Giunta regionale, premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste collegate al candidato Presidente eletto Sistema elettorale per i Comuni (legge n. 81/1993) Comuni con più di 15mila abitanti: scrutinio di lista, elezione contestuale del sindaco e del Consiglio comunale, voto di preferenza, riparto proporzionale dei seggi, elezione del sindaco a maggioranza assoluta nel primo turno elettorale, con eventuale turno di ballottaggio se nessun candidato ottiene la maggioranza al primo turno, premio di maggioranza alla lista o coalizione di liste collegate al candidato Presidente eletto Comuni con meno di 15mila abitanti: scrutinio di lista, voto di preferenza, elezione contestuale di sindaco e Consiglio comunale; la lista che ottiene il maggior numero di voti consegue i due terzi dei seggi del Consiglio; il candidato sindaco collegato con tale lista è eletto sindaco; i rimanenti seggi sono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste