LA LEGISLAZIONE ITALIANA
IN MATERIA DI
DISTRIBUZIONE CARBURANTI
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D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32 (1).
Razionalizzazione del sistema di distribuzione dei carburanti, a norma dell'articolo 4, comma
4, lettera c), della L. 15 marzo 1997, n. 59 (2).
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1. Norme per liberalizzare la distribuzione dei carburanti.
1. L'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione dei carburanti, di seguito denominati
«impianti», sono attività liberamente esercitate sulla base dell'autorizzazione di cui al comma 2 e
con le modalità di cui al presente decreto. Il regime di concessione di cui all'articolo 16, comma 1,
del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre
1970, n. 1034, cessa dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le regioni a statuto speciale
e le province autonome di Trento e Bolzano provvedono a quanto disposto dal presente decreto
secondo le previsioni dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione.
2. L'attività di cui al comma 1 è soggetta all'autorizzazione del comune in cui essa è esercitata.
L'autorizzazione è subordinata esclusivamente alla verifica della conformità alle disposizioni del
piano regolatore, alle prescrizioni fiscali e a quelle concernenti la sicurezza sanitaria, ambientale e
stradale, alle disposizioni per la tutela dei beni storici e artistici, nonché alle norme di indirizzo
programmatico delle regioni. Insieme all'autorizzazione il comune rilascia le concessioni edilizie
necessarie ai sensi dell'articolo 2. L'autorizzazione è subordinata al rispetto delle prescrizioni di
prevenzione incendi secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12
gennaio 1998, n. 37 (3).
3. Il richiedente trasmette al comune, unitamente alla domanda di autorizzazione, un'analitica
autocertificazione corredata della documentazione prescritta dalla legge e di una perizia giurata,
redatta da un ingegnere o altro tecnico competente per la sottoscrizione del progetto presentato,
abilitato ai sensi delle specifiche normative vigenti nei Paesi dell'Unione europea, attestanti il
rispetto delle prescrizioni di cui al comma 2 e dei criteri di cui all'articolo 2, comma 1. Trascorsi
novanta giorni dal ricevimento degli atti, la domanda si considera accolta se non è comunicato al
richiedente il diniego. Il sindaco, sussistendo ragioni di pubblico interesse, può annullare l'assenso
illegittimamente formatosi, salvo che l'interessato provveda a sanare i vizi entro il termine fissato
dal comune stesso (4).
4. In caso di trasferimento della titolarità di un impianto, le parti ne danno comunicazione al
comune, alla regione e all'ufficio tecnico di finanza entro quindici giorni (5).
5. Le concessioni di cui all'articolo 16, comma 1, del decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745 ,
convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, sono convertite di diritto in
autorizzazione ai sensi del comma 2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, i
soggetti già titolari di concessione, senza necessità di alcun atto amministrativo, possono proseguire
l'attività, dandone comunicazione al comune, alla regione e al competente ufficio tecnico di finanza.
Le verifiche sull'idoneità tecnica degli impianti ai fini della sicurezza sanitaria e ambientale sono
effettuate al momento del collaudo e non oltre quindici anni dalla precedente verifica. Gli impianti
in esercizio alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo sono sottoposti dal comune
2
a verifica, comprendente anche i profili di incompatibilità di cui all'articolo 3, comma 2, entro e non
oltre il 30 giugno 1998. Le risultanze concernenti tali verifiche sono comunicate all'interessato e
trasmesse alla regione, al competente ufficio tecnico di finanza, al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato ed al Ministero dell'ambiente, anche ai fini di quanto previsto
dall'articolo 3, comma 2. Restano esclusi dalle verifiche di cui al presente comma gli impianti
inseriti dal titolare nei programmi di chiusura e smantellamento di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 3,
fermi restando i poteri di intervento in caso di rischio sanitario o ambientale. Il controllo, la verifica
e la certificazione concernenti la sicurezza sanitaria necessaria per le autorizzazioni previste dal
presente articolo sono effettuati dall'azienda sanitaria locale competente per territorio, ai sensi
dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e successive modifiche e
integrazioni.
6. La gestione degli impianti può essere affidata dal titolare dell'autorizzazione ad altri soggetti, di
seguito denominati gestori, mediante contratti di durata non inferiore a sei anni aventi per oggetto la
cessione gratuita dell'uso di tutte le attrezzature fisse e mobili (6) finalizzate alla distribuzione di
carburanti per uso di autotrazione, secondo le modalità e i termini definiti dagli accordi
interprofessionali stipulati fra le associazioni di categoria più rappresentative, a livello nazionale,
dei gestori e dei titolari dell'autorizzazione. Gli altri aspetti contrattuali e commerciali sono regolati
in conformità con i predetti accordi interprofessionali. I medesimi accordi interprofessionali si
applicano ai titolari di autorizzazione e ai gestori; essi sono depositati presso il Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato che ne assicura la pubblicità. Gli accordi
interprofessionali di cui al presente comma prevedono un tentativo obbligatorio di conciliazione
delle controversie contrattuali individuali secondo le modalità e i termini ivi definiti. Il Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, su richiesta di una delle parti, esperisce un tentativo
di mediazione delle vertenze collettive.
6-bis. Il contratto di cessione gratuita di cui al comma 6 comporta la stipula di un contratto di
fornitura, ovvero di somministrazione, dei carburanti (7).
7. I contratti di affidamento in uso gratuito di cui all'articolo 16 del decreto-legge 26 ottobre 1970,
n. 745 , convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034, tra concessionari e
gestori esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano in vigore fino
alla loro scadenza, anche in caso di trasferimento della titolarità del relativo impianto. A tali
contratti si applicano le norme contenute nel comma 6 per quanto riguarda la conciliazione delle
controversie.
8. Gli aspetti relativi agli acquisti in esclusiva sono disciplinati in conformità alle disposizioni
adottate dall'Unione europea.
9. Nell'area dell'impianto possono essere commercializzati, previa comunicazione al comune, alle
condizioni previste dai contratti di cui al comma 6 e nel rispetto delle vigenti norme in materia
sanitaria e ambientale, altri prodotti secondo quanto previsto con decreto del Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato.
Gli interventi di ordinaria e minuta manutenzione e riparazione dei veicoli a motore di cui agli
articoli 1, comma 2, secondo periodo, e 6 della legge 5 febbraio 1992, n. 122 , possono essere
effettuati dai gestori degli impianti.
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10. Ogni pattuizione contraria al presente articolo è nulla di diritto. Le clausole previste dal presente
articolo sono di diritto inserite nel contratto di gestione, anche in sostituzione delle clausole
difformi apposte dalle parti.
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(3) Comma così sostituito dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.
(4) Comma così modificato dal comma 19 dell'art. 83-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
(5) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.
(6) Le parole «tutte le attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per
l'erogazione e il pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento, ai sensi di quanto disposto
dall'art. 19, L. 5 marzo 2001, n. 57.
(7) Comma aggiunto dall'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di
conversione.
2. Competenze comunali e regionali.
1. Per consentire la razionalizzazione della rete di distribuzione e la semplificazione del
procedimento di autorizzazione di nuovi impianti su aree private i comuni, entro centoventi giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individuano criteri, requisiti e caratteristiche
delle aree sulle quali possono essere installati detti impianti. Contestualmente i comuni dettano le
norme applicabili a dette aree ivi comprese quelle sulle dimensioni delle superfici edificabili, in
presenza delle quali il comune è tenuto a rilasciare la concessione edilizia per la realizzazione
dell'impianto. I comuni dettano, altresì, ogni altra disposizione che consenta al richiedente di
conoscere preventivamente l'oggetto e le condizioni indispensabili per la corretta presentazione
dell'autocertificazione di cui all'articolo 1, comma 3, del presente decreto, anche ai fini del
potenziamento o della ristrutturazione degli impianti esistenti (8).
1-bis. La localizzazione degli impianti di carburanti costituisce un mero adeguamento degli
strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone del piano regolatore generale non sottoposte a
particolari vincoli paesaggistici, ambientali ovvero monumentali e non comprese nelle zone
territoriali omogenee A (9).
2. Trascorso il termine di centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto senza
che i comuni abbiano individuato, ai sensi del comma 1, i requisiti e le caratteristiche delle aree
sulle quali possono essere installati detti impianti o senza che abbiano dettato le norme o le
disposizioni previste nel medesimo comma 1, provvedono in via sostitutiva le regioni entro il
termine di centoventi giorni (10).
2-bis. Trascorso inutilmente il termine di centoventi giorni previsto per l'esercizio da parte delle
regioni dei poteri di cui al comma precedente, ferma restando l'autorizzazione per l'installazione di
impianti di distribuzione di carburanti, già tacitamente assentita ai sensi dell'articolo 1, comma 3,
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, si considera contestualmente rilasciata anche la
relativa concessione edilizia, qualora il progetto presentato sia conforme alle prescrizioni previste
dagli strumenti urbanistici vigenti per quella specifica area e ciò sia stato asseverato dall'interessato
mediante apposita perizia giurata, allegata alla domanda e redatta da un tecnico iscritto all'albo,
solidalmente responsabile con il richiedente e su di essa l'organo competente non si sia pronunciato
entro il termine di novanta giorni dalla presentazione della domanda (11).
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3. Il comune, entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, individua le
destinazioni d'uso compatibili con l'installazione degli impianti all'interno delle zone comprese nelle
fasce di rispetto di cui agli articoli 16, 17 e 18 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ,
recante il Nuovo codice della strada, e successive modificazioni.
4. Il comune, quando intende riservare aree pubbliche alla installazione degli impianti, stabilisce i
criteri per la loro assegnazione, cui si provvede previa pubblicazione di bandi di gara, secondo
modalità che garantiscano la partecipazione di tutti gli interessati a condizioni eque e non
discriminatorie. I bandi sono pubblicati almeno sessanta giorni prima del termine di scadenza per la
presentazione delle domande.
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(8) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto
disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346. Per la riduzione del termine di cui al presente comma, vedi
l'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(9) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto
disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346.
(10) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto
disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346. Per la riduzione del termine di cui al presente comma, vedi
l'art. 2, D.L. 29 ottobre 1999, n. 383, nel testo integrato dalla relativa legge di conversione.
(11) Gli attuali commi 1, 1-bis, 2 e 2-bis, così sostituiscono gli originari commi 1 e 2 per effetto di quanto
disposto dall'art. 1, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346.
3. Norme transitorie.
1. Fino al 30 giugno 2000 in deroga a quanto disposto dall'articolo 1 ed al fine di agevolare la
razionalizzazione della rete distributiva, la promozione dell'efficienza ed il contenimento dei prezzi
per i consumatori, l'autorizzazione per nuovi impianti o per il trasferimento di quelli in esercizio è
subordinata alla chiusura di almeno tre impianti esistenti alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, ovvero di almeno due impianti nelle medesime condizioni, purché l'erogato
complessivo nell'anno solare precedente quello della richiesta sia stato non inferiore a 1800
Kilolitri. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica
13 dicembre 1996 si applicano esclusivamente al potenziamento degli impianti (12).
2. Il titolare di una o più autorizzazioni di impianti incompatibili con la normativa urbanistica o con
le disposizioni a tutela dell'ambiente, del traffico urbano ed extraurbano, della sicurezza stradale e
dei beni di interesse storico e architettonico e, comunque, in contrasto con le disposizioni emanate
dalle regioni e dai comuni, ha la facoltà di presentare al comune competente, alla regione e al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, entro sessanta giorni dalla data di entrata
in vigore del presente decreto legislativo, un proprio programma di chiusura e smantellamento degli
impianti, ovvero di adeguamento alla vigente normativa, articolato per fasi temporali, da effettuare
entro i successivi diciotto mesi nei comuni capoluogo di provincia e due anni negli altri comuni,
trasmettendone copia al Ministero dell'ambiente. I titolari di impianti non a norma sono comunque
tenuti a presentare il predetto programma entro e non oltre trenta giorni dalla comunicazione di cui
all'articolo 1, comma 5. I comuni verificano l'adeguatezza dei programmi di conformazione alla
normativa vigente e l'attuazione dei medesimi. In assenza del programma, ovvero in caso di
inadeguatezza o mancato rispetto del medesimo, e comunque, accertata la non conformità alle
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vigenti norme, allo scadere dei termini previsti le autorizzazioni dei predetti impianti sono revocate.
I comuni adottano i provvedimenti conseguenti, anche ai fini del ripristino delle aree.
3. I soggetti di cui al comma 2 che presentano il programma previsto dal medesimo comma possono
installare nuovi impianti, o potenziare quelli esistenti, alle condizioni di cui al comma 1 del presente
articolo, previa effettuazione delle chiusure programmate.
4. Al fine di assicurare il servizio pubblico, il sindaco può autorizzare la prosecuzione dell'attività di
un solo impianto in deroga ai divieti di legge, se nel medesimo territorio comunale non è presente
altro impianto e, comunque, fino a quando non venga installato un nuovo impianto conforme alla
normativa vigente. L'autorizzazione di nuovi impianti nei porti marini e lacuali nonché di impianti
per la distribuzione di gas di petrolio liquefatto (GPL) per autotrazione nonché, nelle aree servite
dalla relativa rete, di gas metano per autotrazione, è rilasciata dal comune, in deroga all'obbligo di
chiusura di impianti preesistenti, nel rispetto delle norme di indirizzo programmatico delle regioni
purché siano previamente verificati i requisiti di sicurezza sanitaria e ambientale.
5. Coloro che sono autorizzati a installare un nuovo impianto sono tenuti a impiegare con priorità il
personale già addetto ai propri impianti, dismessi nel corso dei due anni precedenti, nello stesso
àmbito provinciale ovvero, ove occorra, regionale.
6. È abrogato l'articolo 2, comma 3, ultimo periodo, della legge 10 marzo 1986, n. 61 .
7. Se al termine del periodo di cui al comma 2 si registra un numero di impianti sensibilmente
divergente dalla media dei rapporti fra il numero di veicoli in circolazione e gli impianti stessi,
rilevati in Germania, Francia, Regno Unito e Spagna, con regolamento da adottare ai sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400 , su proposta del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti commissioni parlamentari e
l'autorità garante della concorrenza e del mercato, possono essere emanate ulteriori disposizioni
attuative e integrative del disposto del comma 2 al fine di perseguire l'allineamento alla predetta
media.
8. Le regioni e i comuni di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142 , dotati di
appositi piani di ristrutturazione della rete degli impianti, approvati prima della data di entrata in
vigore del presente decreto legislativo, possono applicare criteri, modalità e procedure ivi stabiliti in
deroga a quanto stabilito dal presente articolo, fatti comunque salvi gli strumenti di cui all'articolo
2, commi 1 e 2, nonché quanto disposto dal comma 1 del presente articolo.
9. Le regioni, sentite le commissioni consultive, ove istituite, effettuano annualmente un
monitoraggio per verificare, sulla base dei dati forniti dagli uffici tecnici del Ministero delle finanze
competenti per territorio, l'evoluzione del processo di ristrutturazione della rete i cui risultati sono
trasmessi al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato al fine di emanare le ulteriori
disposizioni di cui al comma 7 del presente articolo e all'articolo 4.
10. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'autorizzazione per
l'installazione e per l'esercizio di nuovi impianti a uso privato per la distribuzione di carburanti a
uso esclusivo di imprese produttive e di servizi, è rilasciata dal comune alle medesime condizioni e
nel rispetto della medesima disciplina applicabile per gli impianti di distribuzione. Gli impianti
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regolarmente in esercizio alla predetta data devono essere conformati a quanto previsto dal presente
comma entro il 31 dicembre 1998.
11. I soggetti di cui all'articolo 2, comma 4, del D.M. 16 maggio 1996, n. 392 , del Ministro
dell'industria, del commercio e dell'artigianato sono tenuti agli obblighi di raccolta degli oli
lubrificanti usati ai sensi della vigente normativa.
_______________________________________________________________
(12) Comma prima sostituito dall'art. 2, D.Lgs. 8 ottobre 1999, n. 346 e poi così modificato dall'art. 2, D.L.
29 ottobre 1999, n. 383.
4. Decreti ministeriali.
1. Ferma restando la competenza regolamentare delle regioni a norma dell'articolo 2, comma 1,
della legge 15 marzo 1997, n. 59 , con regolamento del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400 ,
possono essere stabilite ulteriori modalità attuative del presente decreto.
5. Norme per la razionalizzazione dello stoccaggio.
[] (13).
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(13) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
6. Fondo per la razionalizzazione della rete.
1. È costituito presso la cassa conguaglio GPL il Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti nel quale confluiscono i fondi residui disponibili nel conto economico
avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n. 18 del 12 settembre
1989 e successive integrazioni e modificazioni. Tale Fondo sarà integrato, per gli anni 1998, 1999 e
2000, attraverso un contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzine,
gasolio, GPL e metano) venduto negli impianti di distribuzione, pari a lire tre a carico dei titolari di
concessione o autorizzazione e una lira carico dei gestori. Tali disponibilità sono utilizzate per la
concessione di indennizzi, per la chiusura di impianti, ai gestori e ai titolari di autorizzazione o
concessione, secondo le condizioni, le modalità e i termini stabiliti dal Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato con proprio decreto, da emanare entro sessanta giorni dalla data di
entrata in vigore del presente decreto legislativo (14) (15).
________________________________________________________________________________
(14) Vedi, anche, l'art. 4, comma 7, D.L. 21 giugno 2013, n. 69.
7
(15) In attuazione di quanto disposto dal presente articolo, vedi il D.M. 24 febbraio 1999, riportato al n.
LVI. Per l'integrazione del fondo di cui al presente articolo per l'anno 2002 vedi l'art. 29, L. 12 dicembre
2002, n. 273.
7. Orario di servizio.
1. A decorrere dalla scadenza dei termini per i comuni capoluogo di provincia e per gli altri comuni
di cui all'articolo 3, comma 2, l'orario massimo di servizio può essere aumentato dal gestore fino al
cinquanta per cento dell'orario minimo stabilito. Ciascun gestore può stabilire autonomamente la
modulazione dell'orario di servizio e del periodo di riposo, nei limiti prescritti dal presente articolo,
previa comunicazione al comune (16).
2. Esclusi gli impianti funzionanti con sistemi automatici di pagamento anticipato rispetto alla
erogazione del carburante, per gli impianti assistiti da personale restano ferme le vigenti
disposizioni sull'orario minimo settimanale, le modalità necessarie a garantire il servizio nei giorni
festivi e nel periodo notturno, stabilite dalle regioni alla data di entrata in vigore del presente
decreto legislativo, nonché la disciplina vigente per gli impianti serventi le reti autostradali e quelle
assimilate.
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(16) Comma così modificato dal comma 20 dell'art. 83-bis, D.L. 25 giugno 2008, n. 112, aggiunto dalla
relativa legge di conversione.
8. Agenzia delle scorte.
[] (17)
________________________________________________________________________________
(17) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
9. Compiti dell'Agenzia.
[] (18).
________________________________________________________________________________
(18) Articolo abrogato dall'art. 26, comma 1, lettera b), D.Lgs. 31 dicembre 2012, n. 249.
10. Disposizioni per l'impiego dei serbatoi di GPL.
1. I contratti, stipulati dalle aziende distributrici di gas di petrolio liquefatto (GPL), per la fornitura
di prodotto in serbatoi per uso civile, industriale o agricolo prevedono modalità alternative di offerta
del serbatoio, consentendo l'opzione tra l'acquisto e la disponibilità dello stesso ma non possono
8
comunque vincolare gli utenti all'acquisto di quantità di prodotto contrattualmente predeterminate o
all'acquisto di detto prodotto in regime di esclusiva. Tali contratti, di durata non superiore a un
anno, devono prevedere la facoltà per l'utente di modificare l'opzione inizialmente prescelta alla
scadenza dei medesimi, alle stesse condizioni indicate al momento della stipula, con un preavviso
non superiore a tre mesi. In caso di locazione o comodato del serbatoio i relativi contratti, di durata
non superiore a due anni, devono predeterminare il prezzo ovvero i criteri per la quantificazione del
prezzo nel caso di esercizio dell'opzione di acquisto nonché le modalità di acquisto in regime di
esclusiva.
2. I contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo possono
avere durata non superiore a tre anni e sono modificati secondo gli altri criteri indicati al comma 1
entro il 1° settembre 1998; in mancanza di tale adeguamento alla medesima data i contratti si
intendono risolti con effetto immediato. A decorrere dalla predetta data coloro che hanno concesso
in comodato il serbatoio hanno la facoltà o, se richiesto, l'obbligo di procedere alla rimozione
immediata dello stesso. Le spese per la rimozione sono a carico del comodante ed è nulla qualunque
previsione contrattuale che stabilisca diversamente.
3. Al fine di adeguare i contratti stipulati prima della data di entrata in vigore del presente decreto
legislativo, ove il comodatario intenda acquistare la proprietà del serbatoio e il comodante sia
disposto ad alienarlo, il prezzo di cessione è determinato in misura non superiore all'ammontare più
alto fra il valore residuo rilevato dal libro dei cespiti del comodante, al netto della quota di
ammortamento risultante dall'ultimo bilancio approvato, e il 20 per cento del valore iniziale. Se il
comodatario intende prendere in locazione il serbatoio e il comodante è disposto a cederlo a tale
titolo, il canone annuo è determinato nella misura del 10 per cento del valore di cessione, calcolato
secondo la procedura di cui al periodo precedente.
4. A decorrere dal 1° gennaio 1999, le aziende distributrici assicurano i servizi di installazione e
manutenzione dei serbatoi riforniti, effettuando visite annuali e rilasciando apposita certificazione,
ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 46 , e successive modificazioni e integrazioni. Le aziende che
riforniscono serbatoi privi della predetta certificazione o con certificazione scaduta sono punite con
la sanzione amministrativa da venti a cento milioni di lire. Gli utenti possono richiedere la
medesima certificazione a uno dei soggetti previsti dalla citata legge n. 46 del 1990 , anziché alle
aziende distributrici, esonerandole espressamente (19) (20).
________________________________________________________________________________
(19) Comma così modificato dall'art. 5, D.Lgs. 8 settembre 1999, n. 346.
(20) La Corte costituzionale, con sentenza 10-22 maggio 2001, n. 159 (Gazz. Uff. 6 giugno 2001, n. 22,
serie speciale), ha dichiarato inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 4; 6; 7;
10, sollevata dalla Regione Lombardia, in riferimento agli artt. 3, 5, 41, 42, 76, 77, 97, 115, 117 e 118 della
Cost.
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D.L. 24 gennaio 2012, n. 1 (Convertito nella legge 24 marzo 2012, n. 27).
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
(…omissis..)
Art. 17 Liberalizzazione della distribuzione dei carburanti
1. I gestori degli impianti di distribuzione dei carburanti che siano anche titolari della relativa
autorizzazione petrolifera possono liberamente rifornirsi da qualsiasi produttore o rivenditore nel
rispetto della vigente normativa nazionale ed europea. A decorrere dal 30 giugno 2012 eventuali
clausole contrattuali che prevedano per gli stessi gestori titolari forme di esclusiva
nell'approvvigionamento cessano di avere effetto per la parte eccedente il 50 per cento della
fornitura complessivamente pattuita e comunque per la parte eccedente il 50 per cento di quanto
erogato nel precedente anno dal singolo punto vendita. Nei casi previsti dal presente comma le parti
possono rinegoziare le condizioni economiche e l'uso del marchio.
2. Al fine di incrementare la concorrenzialità e l'efficienza del mercato anche attraverso una
diversificazione nelle relazioni contrattuali tra i titolari di autorizzazioni o concessioni e i gestori
degli impianti di distribuzione carburanti, i commi da 12 a 14 dell'articolo 28 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono sostituiti
dai seguenti:
«12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e
fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in
qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei
gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo
economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni
dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati
gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello
sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette
tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella
relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione
carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi
di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno
2010, n. 96, per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso
dei carburanti.
10
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o
cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in
relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri
stabiliti
con
decreto
del
Ministero
dello
sviluppo
economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e
non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento».
3. I comportamenti posti in essere dai titolari degli impianti ovvero dai fornitori allo scopo di
ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite
dal presente articolo al gestore integrano abuso di dipendenza economica, ai sensi e per gli effetti
dell'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192.
4. All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge
15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi
nel settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza
limiti di ampiezza della superficie dell'impianto e l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto
delle norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla
presente lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500
mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al
servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il
rispetto delle condizioni di sicurezza stradale»;
b) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate
su impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di
distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della
licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel
caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di
esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla
data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali
in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214»;
c) al comma 4 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «I comuni non rilasciano ulteriori
autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni relativamente agli impianti incompatibili»;
d) il comma 6 è sostituito dal seguente:
«6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile
sulla base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa
pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro
a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti
11
incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente».
5. All'articolo 83-bis, comma 17, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o che
prevedano obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il
metano per autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici
eccessivi e non proporzionali alle finalità dell'obbligo».
6. Al metano per autotrazione è riconosciuta la caratteristica merceologica di carburante.
7. Agli impianti di distribuzione del metano per autotrazione si applicano le disposizioni
dell'articolo 1 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive modificazioni, e
dell'articolo 83-bis, commi 17 e 18, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
8. Il Ministro dello sviluppo economico, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del
decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni, con decreto da emanare
entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
stabilisce i principi generali per l'attuazione dei piani regionali di sviluppo della rete degli impianti
di distribuzione del metano, nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali. I piani,
tenuto conto dello sviluppo del mercato di tale carburante e dell'esistenza di adeguate reti di
gasdotti, devono prevedere la semplificazione delle procedure di autorizzazione per la realizzazione
di nuovi impianti di distribuzione del metano e per l'adeguamento di quelli esistenti.
9. Al fine di favorire e promuovere la produzione e l'uso di biometano come carburante per
autotrazione, come previsto dal decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, anche in realtà geografiche
dove la rete del metano non è presente, i piani regionali sul sistema distributivo dei carburanti
prevedono per i comuni la possibilità di autorizzare con iter semplificato la realizzazione di impianti
di distribuzione e di rifornimento di biometano anche presso gli impianti di produzione di biogas,
purché sia garantita la qualità del biometano.
10. Il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con decreto da
adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,
nel rispetto degli standard di sicurezza e della normativa tecnica in vigore a livello dell'Unione
europea nonché nel rispetto dell'autonomia delle regioni e degli enti locali, individua criteri e
modalità per:
a) l'erogazione self-service negli impianti di distribuzione del metano e del GPL e presso gli
impianti di compressione domestici di metano;
b) l'erogazione contemporanea di carburanti liquidi e gassosi (metano e GPL) negli impianti di
rifornimento multiprodotto.
11. L'Autorità per l'energia elettrica e il gas, coerentemente con gli indirizzi del Ministro dello
sviluppo economico stabiliti per la diffusione del metano per autotrazione, entro novanta giorni
dalla data di entrata in vigore del presente decreto adotta misure affinché nei codici di rete e di
distribuzione di cui al decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, siano previste modalità per
accelerare i tempi di allacciamento dei nuovi impianti di distribuzione di metano per uso
autotrazione alla rete di trasporto o di distribuzione di gas, per ridurre gli stessi oneri di
allacciamento, in particolare per le aree dove tali impianti siano presenti in misura limitata, nonché
per la riduzione delle penali per i superi di capacità impegnata previste per gli stessi impianti.
12
12. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:
«2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL,
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di
circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata
nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni di cui al comma 2»;
b) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL,
elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa
complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di
circolazione. Si applicano le sanzioni di cui al comma 3»;
c) al comma 5 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «La medesima sanzione si applica anche
nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al comma 2bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando
le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato.»;
d) dopo il comma 10 è inserito il seguente:
«10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle
disposizioni di cui al comma 10 è pari al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una
tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione».
13. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 il comma 7bis è abrogato.
14. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllati e i
gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli
prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a
GPL. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico
della finanza pubblica.
Art. 18 Liberalizzazione degli impianti completamente automatizzati fuori dei centri abitati
1. Al comma 7 dell'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, dopo la parola «dipendenti» sono aggiunte le
parole «o collaboratori» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole:
«Nel rispetto delle norme di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione
carburanti posti al di fuori dei centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli
strumenti urbanistici comunali, non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo
continuativo, anche senza assistenza, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza
servizio con pagamento anticipato.».
Art. 19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
1. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è definita la nuova metodologia di
calcolo del prezzo medio del lunedì da comunicare al Ministero dello sviluppo economico per il
relativo invio alla Commissione Europea ai sensi della Decisione del Consiglio 1999/280/CE del 22
aprile 1999 e della successiva Decisione della Commissione 1999/566/CE del 26 luglio 1999,
13
basata sul prezzo offerto al pubblico con la modalità di rifornimento senza servizio per ciascuna
tipologia di carburante per autotrazione.
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico
sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza
indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti
speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza
servizio, ove esso sia presente.
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime
due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto
vendita.
4. Modifiche a quanto disposto dai decreti di cui ai commi 2 e 3 sono adottate con decreto del
Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la sorveglianza dei prezzi istituito ai sensi
dell'articolo 2, commi 198 e 199 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, nel rispetto dei medesimi
obiettivi di trasparenza.
14
D.L. 6 luglio 2011, n. 98 (Convertito nella legge 15 luglio 2011, n. 111).
Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155.
Come modificato dal DL n. 1/2012 e ss. integrazioni
(…omissis..)
Art. 28 Razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti
1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il
fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti è altresì destinato
all'erogazione di contributi sia per la chiusura di impianti di soggetti titolari di non più di dieci
impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, sia per i costi
ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di distribuzione. Tali specifiche
destinazioni sono ammesse per un periodo non eccedente i tre esercizi annuali successivi alla data
di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro il 30 giugno 2012, è
determinata l'entità sia dei contributi di cui al comma 1, sia della nuova contribuzione al fondo di
cui allo stesso comma 1, per un periodo non superiore a tre anni, articolandola in una componente
fissa per ciascuna tipologia di impianto e in una variabile in funzione dei litri erogati, tenendo
altresì conto della densità territoriale degli impianti all'interno del medesimo bacino di utenza.
3. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni e le province
autonome di Trento e di Bolzano emanano indirizzi ai comuni per la chiusura effettiva degli
impianti dichiarati incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31
ottobre 2001, nonché ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle
normative regionali di settore.
4. Comunque, i Comuni che non abbiano già provveduto all'individuazione ed alla chiusura degli
impianti incompatibili ai sensi del decreto del Ministro delle attività produttive in data 31 ottobre
2001 o ai sensi dei criteri di incompatibilità successivamente individuati dalle normative regionali
di settore, provvedono in tal senso entro 120 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di
conversione del presente decreto, dandone comunicazione alla regione ed al Ministero dello
sviluppo economico.
Fino alla effettiva chiusura, per tali impianti è prevista la contribuzione al fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti in misura determinata col decreto di cui
al comma 2. I Comuni non rilasciano ulteriori autorizzazioni o proroghe di autorizzazioni
relativamente agli impianti incompatibili. (186) (194)
5. Al fine di incrementare l'efficienza del mercato, la qualità dei servizi, il corretto ed uniforme
funzionamento della rete distributiva, gli impianti di distribuzione dei carburanti devono essere
dotati di apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
6. L'adeguamento di cui al comma 5 è consentito a condizione che l'impianto sia compatibile sulla
base dei criteri di cui al comma 3. Per gli impianti esistenti l'adeguamento ha luogo entro il 31
dicembre 2012. Il mancato adeguamento entro tale termine comporta una sanzione amministrativa
15
pecuniaria da determinare in rapporto all'erogato dell'anno precedente, da un minimo di 1.000 euro
a un massimo di 5.000 euro per ogni mese di ritardo nell'adeguamento e, per gli impianti
incompatibili, costituisce causa di decadenza dell'autorizzazione amministrativa di cui all'articolo 1
del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, dichiarata dal comune competente.
7. Non possono essere posti specifici vincoli all'utilizzo di apparecchiature per la modalità di
rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, durante le ore in cui è contestualmente
assicurata la possibilità di rifornimento assistito dal personale, a condizione che venga
effettivamente mantenuta e garantita la presenza del titolare della licenza di esercizio dell'impianto
rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza o di suoi dipendenti o collaboratori. Nel rispetto delle norme
di circolazione stradale, presso gli impianti stradali di distribuzione carburanti posti al di fuori dei
centri abitati, quali definiti ai sensi del codice della strada o degli strumenti urbanistici comunali,
non possono essere posti vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo, anche senza assistenza, delle
apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato.
8. Al fine di incrementare la concorrenzialità, l'efficienza del mercato e la qualità dei servizi nel
settore degli impianti di distribuzione dei carburanti, è sempre consentito in tali impianti:
a) l'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma
1, lettera b), della legge 25 agosto 1991, n. 287, fermo restando il rispetto delle prescrizioni di cui
all'articolo 64, commi 5 e 6, e il possesso dei requisiti di onorabilità e professionali di cui
all'articolo 71 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59;
b) l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza
limiti di ampiezza della superficie, nonché, tenuto conto delle disposizioni degli articoli 22 e 23
della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, l'esercizio della rivendita di tabacchi, nel rispetto delle
norme e delle prescrizioni tecniche che disciplinano lo svolgimento delle attività di cui alla presente
lettera, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 500 mq, a
condizione che, per la rivendita di tabacchi, la disciplina urbanistico-edilizia del luogo consenta
all'interno di tali impianti la costruzione o il mantenimento di locali chiusi, diversi da quelli al
servizio della distribuzione di carburanti, con una superficie utile minima non inferiore a 30 mq;
c) la vendita di ogni bene e servizio, nel rispetto della vigente normativa relativa al bene e al
servizio posto in vendita, a condizione che l'ente proprietario o gestore della strada verifichi il
rispetto delle condizioni di sicurezza stradale.
9. Alla lettera b) del comma 3 dell'articolo 2 del decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170, sono
soppresse le seguenti parole: "con il limite minimo di superficie pari a metri quadrati 1500".
10. Le attività di cui al comma 8, lettere a), b) e c), di nuova realizzazione, anche se installate su
impianti esistenti, sono esercitate dai soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di
distribuzione di carburanti rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, salvo rinuncia del titolare della
licenza dell'esercizio medesimo, che può consentire a terzi lo svolgimento delle predette attività.
Limitatamente alle aree di servizio autostradali possono essere gestite anche da altri soggetti, nel
caso in cui tali attività si svolgano in locali diversi da quelli affidati al titolare della licenza di
esercizio. In ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle convenzioni di subconcessione in corso alla
data del 31 gennaio 2012, nonché i vincoli connessi con procedure competitive in aree autostradali
in concessione espletate secondo gli schemi stabiliti dall'Autorità di regolazione dei trasporti di cui
all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge
22 dicembre 2011, n. 214.
11. Le regioni, le province autonome e gli enti locali, adeguano la propria normativa alle
disposizioni dettate dai commi 8, 9 e 10.
16
12. Fermo restando quanto disposto dal decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e successive
modificazioni, e dalla legge 5 marzo 2001, n. 57, in aggiunta agli attuali contratti di comodato e
fornitura ovvero somministrazione possono essere adottate, alla scadenza dei contratti esistenti, o in
qualunque momento con assenso delle parti, differenti tipologie contrattuali per l'affidamento e
l'approvvigionamento degli impianti di distribuzione carburanti, nel rispetto delle normative
nazionale e europea, e previa definizione negoziale di ciascuna tipologia mediante accordi
sottoscritti tra organizzazioni di rappresentanza dei titolari di autorizzazione o concessione e dei
gestori maggiormente rappresentative, depositati inizialmente presso il Ministero dello sviluppo
economico entro il termine del 31 agosto 2012 e in caso di variazioni successive entro trenta giorni
dalla loro sottoscrizione. Nel caso in cui entro il termine sopra richiamato non siano stati stipulati
gli accordi di cui al precedente periodo, ciascuna delle parti può chiedere al Ministero dello
sviluppo economico, che provvede nei successivi novanta giorni, la definizione delle suddette
tipologie contrattuali. Tra le forme contrattuali di cui sopra potrà essere inclusa anche quella
relativa a condizioni di vendita non in esclusiva relative ai gestori degli impianti per la distribuzione
carburanti titolari della sola licenza di esercizio, purché comprendano adeguate condizioni
economiche per la remunerazione degli investimenti e dell'uso del marchio.
12-bis. Nel rispetto delle normative nazionale e europea e delle clausole contrattuali conformi alle
tipologie di cui al comma 12, sono consentite le aggregazioni di gestori di impianti di distribuzione
di carburante finalizzate allo sviluppo della capacità di acquisto all'ingrosso di carburanti, di servizi
di stoccaggio e di trasporto dei medesimi.
12-ter. Nell'ambito del decreto legislativo da emanare, ai sensi dell'articolo 17 della legge 4 giugno
2010, n. 96, per l'attuazione della direttiva 2009/119/CE del Consiglio, del 14 settembre 2009, che
stabilisce l'obbligo per gli Stati membri di mantenere un livello minimo di scorte di petrolio greggio
e/o di prodotti petroliferi, sono altresì stabiliti i criteri per la costituzione di un mercato all'ingrosso
dei carburanti.
13. In ogni momento i titolari degli impianti e i gestori degli stessi, da soli o in società o
cooperative, possono accordarsi per l'effettuazione del riscatto degli impianti da parte del gestore
stesso, stabilendo un indennizzo che tenga conto degli investimenti fatti, degli ammortamenti in
relazione agli eventuali canoni già pagati, dell'avviamento e degli andamenti del fatturato, secondo
criteri stabiliti con decreto del Ministero dello sviluppo economico.
14. I nuovi contratti di cui al comma 12 devono assicurare al gestore condizioni contrattuali eque e
non discriminatorie per competere nel mercato di riferimento.
17
D.L. 25 giugno 2008, n. 112 (Convertito nella legge 6 agosto 2008, n. 133).
Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la
stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 25 giugno 2008, n. 147, S.O.
Art. 83-bis. Tutela della sicurezza stradale e della regolarità del mercato dell’autotrasporto di
cose per conto di terzi.
(…)
17. Al fine di garantire il pieno rispetto delle disposizioni dell’ordinamento comunitario in materia
di tutela della concorrenza e di assicurare il corretto e uniforme funzionamento del mercato,
l’installazione e l’esercizio di un impianto di distribuzione di carburanti non possono essere
subordinati alla chiusura di impianti esistenti né al rispetto di vincoli, con finalità commerciali,
relativi a contingentamenti numerici, distanze minime tra impianti e tra impianti ed esercizi o
superfici minime commerciali o che pongono restrizioni od obblighi circa la possibilità di offrire,
nel medesimo impianto o nella stessa area, attività e servizi integrativi o che prevedano
obbligatoriamente la presenza contestuale di più tipologie di carburanti, ivi incluso il metano per
autotrazione, se tale ultimo obbligo comporta ostacoli tecnici o oneri economici eccessivi e non
proporzionali alle finalità dell'obbligo. (21).
18. Le disposizioni di cui al comma 17 costituiscono principi generali in materia di tutela della
concorrenza e livelli essenziali delle prestazioni ai sensi dell’articolo 117 della Costituzione.
19. All’articolo 1, comma 3, primo periodo, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le
parole: «iscritto al relativo albo professionale» sono sostituite dalle seguenti: «abilitato ai sensi delle
specifiche normative vigenti nei Paesi dell’Unione europea».
20. All’articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole: «e a fronte
della chiusura di almeno settemila impianti nel periodo successivo alla data di entrata in vigore del
presente decreto legislativo» sono soppresse.
21. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, nell’ambito dei propri poteri di
programmazione del territorio, promuovono il miglioramento della rete distributiva dei carburanti e
la diffusione dei carburanti ecocompatibili, secondo criteri di efficienza, adeguatezza e qualità del
servizio per i cittadini, nel rispetto dei principi di non discriminazione previsti dal comma 17 e della
disciplina in materia ambientale, urbanistica e di sicurezza.
(…)
(21) Comma così modificato dall’ art. 17, comma 5, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con
modificazioni, dalla L. 24 marzo 2012, n. 27.
18
Legge 5 marzo 2001, n. 57
Disposizioni in materia di apertura e regolazione dei mercati.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 20 marzo 2001, n. 66.
(…)
19. Norme per l'ammodernamento della rete distributiva dei carburanti.
1. Al fine di assicurare la qualità e l'efficienza del servizio, il contenimento dei prezzi di vendita ed
il raggiungimento degli obiettivi di razionalizzazione del sistema distributivo dei carburanti di cui al
decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, il Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato adotta, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente
legge, il Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo
dei carburanti. In coerenza con il Piano nazionale, le regioni, nell'àmbito dei poteri programmatori
loro attribuiti, provvedono a redigere i piani regionali sulla base dei seguenti indirizzi:
a) determinazione degli obiettivi prioritari e delle modalità per la chiusura degli impianti
incompatibili;
b) definizione sul territorio regionale di bacini di utenza da individuare con parametri omogenei;
c) determinazione di criteri, in coerenza con la tipologia individuata dall'articolo 2, comma 2-bis,
del decreto-legge 29 ottobre 1999, n. 383, convertito, con modificazioni, dalla legge 28
dicembre 1999, n. 496, per l'apertura di un nuovo punto vendita, incluse le superfici e le
distanze minime obbligatorie tra gli impianti;
d) determinazione di regole transitorie durante il periodo di attuazione del processo di
ammodernamento della rete;
e) determinazione di parametri di individuazione degli impianti di pubblico servizio al fine di
assicurare, in zone periferiche o particolarmente disagiate, nonché in zone montane, i servizi
minimi;
f) definizione di modalità per l'aumento dell'automazione degli impianti in misura non inferiore al
50 per cento dei volumi di vendita;
g) individuazione della necessaria flessibilità degli orari nel rispetto di quanto previsto
dall'articolo 7 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32;
h) definizione delle modalità di sviluppo di attività commerciali integrative presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti della rete stradale e autostradale;
i) determinazione, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 3, comma 4, della legge 25
agosto 1991, n. 287, degli indirizzi, dei criteri e delle priorità in base ai quali i comuni
individuano il numero delle autorizzazioni rilasciabili ai soggetti titolari della licenza di
esercizio rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 2
della medesima legge n. 287 del 1991, per l'attivazione nei locali dell'impianto di un esercizio
per la somministrazione di alimenti e bevande di cui all'articolo 5, comma 1, lettera b), della
legge stessa. L'attività di somministrazione è effettuata nel rispetto delle disposizioni di cui
all'articolo 3, comma 7, della medesima legge n. 287 del 1991, e non è trasferibile in altra sede.
Resta fermo che l'attivazione di un esercizio della suddetta tipologia presso gli impianti di
distribuzione dei carburanti da parte di soggetti diversi dai titolari delle licenze di esercizio
rilasciate dall'ufficio tecnico di finanza è soggetta alle disposizioni della citata legge n. 287 del
1991.
2. Sono fatte salve le disposizioni emanate dalle regioni compatibili con gli indirizzi di cui al
comma 1.
19
3. In conformità alle prescrizioni dettate dal regolamento (CE) n. 2790/1999 della Commissione,
del 22 dicembre 1999, i rapporti economici fra i soggetti titolari di autorizzazione, concessione, o
fornitori e le associazioni di categoria dei gestori di impianti di distribuzione dei carburanti sono
regolati secondo modalità e termini definiti nell'àmbito di specifici accordi aziendali, stipulati tra
ciascun soggetto titolare di autorizzazione, concessione, o fornitore e le associazioni di categoria
maggiormente rappresentative a livello nazionale dei gestori, aventi ad oggetto l'individuazione dei
criteri di formazione dei prezzi di vendita consentiti nel medesimo regolamento nell'àmbito di
predefinite tipologie di contratti. Negli stessi accordi aziendali sono regolati rapporti contrattuali ed
economici inerenti le attività aggiuntive a quella di distribuzione dei carburanti. Gli accordi
definiscono altresì le modalità per esperire il tentativo obbligatorio di conciliazione delle
controversie individuali.
4. All'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, le parole «tutte le
attrezzature fisse e mobili» devono intendersi riferite anche alle attrezzature per l'erogazione e il
pagamento sia anticipato che posticipato del rifornimento.
20
D.M. 31 ottobre 2001.
Approvazione del Piano nazionale contenente le linee guida per l'ammodernamento del
sistema distributivo dei carburanti.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 30 novembre 2001, n. 279.
IL MINISTRO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE
Decreta:
Articolo unico. È approvato il Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei
carburanti contenente le linee guida di cui al documento allegato, che forma parte integrante del
presente decreto.
Allegato
Linee guida per l'ammodernamento del sistema distributivo dei carburanti
Obiettivo.
Promuovere l'ammodernamento della rete per migliorare l'efficienza complessiva del sistema
distributivo al fine di favorire il contenimento dei prezzi e l'incremento, anche qualitativo, dei
servizi resi all'utenza.
Azioni.
Migliorare l'attuale conoscenza del sistema distributivo attraverso la creazione di banche dati
regionali che utilizzino modalità di rilevamento omogenee.
Razionalizzare l'offerta attraverso la riduzione del numero di impianti e conseguente aumento
dell'erogato medio. Priorità: favorire la chiusura degli impianti incompatibili, non adeguabili con il
loro eventuale riposizionamento o delocalizzazione.
Definizione delle incompatibilità.
Sono state individuate le seguenti fattispecie di incompatibilità:
Centri abitati:
a) impianti situati in zone pedonali e/o a traffico limitato in modo permanente;
21
b) impianti privi di sede propria per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
Fuori dai centri abitati:
c) impianti ricadenti in corrispondenza di biforcazioni di strade di uso pubblico (incroci ad Y) e
ubicati sulla cuspide degli stessi con accessi su più strade pubbliche;
d) impianti ricadenti all'interno di curve aventi raggio minore od uguale a metri cento, salvo si
tratti di unico impianto in comuni montani;
e) impianti privi di sede propria, per i quali il rifornimento avviene sulla sede stradale;
f) impianti ricadenti a distanza non regolamentare da incroci o accessi di rilevante importanza
per i quali non sia possibile l'adeguamento ai fini viabili a causa di costruzioni esistenti (sempreché
in regola con le norme edilizie) o impedimenti naturali (corsi d'acqua ecc.).
Le fattispecie di cui alle lettere b), e) ed f) possono, tenendo conto delle esigenze del servizio e della
necessità di certezza da parte degli operatori, essere oggetto di specifiche deroghe in sede di
programmazione regionale in considerazione delle diverse realtà territoriali e di eventuali situazioni
sopravvenute che hanno determinato l'incompatibilità.
Alle fattispecie selezionate le regioni potranno, previa consultazione congiunta degli operatori e
delle associazioni di categoria ex art. 3, comma 9, del decreto legislativo n. 32/1998, attribuire
diversa priorità valutando per ciascuna di esse l'impatto sulla rete esistente.
Sulla base delle fattispecie individuate nel piano nazionale e nella conseguente programmazione
regionale, i comuni effettuano le verifiche degli impianti esistenti dichiarando la decadenza
dall'autorizzazione per gli impianti che ricadano nelle fattispecie sopra descritte. Tali fattispecie
esauriscono le verifiche di cui all'art.1, comma 5, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
così come modificato dall'art. 3, comma 1 del decreto legislativo n. 346/1999, fatte salve le ulteriori
norme vigenti in materia. Sono in ogni caso fatte salve le verifiche già effettuate.
I titolari degli impianti che intendano sottoporre i propri impianti a modifiche soggette ad
autorizzazione, come definite nella programmazione regionale, potranno procedere solo nel caso sia
stata effettuata la verifica ovvero abbiano prodotto all'amministrazione comunale una dichiarazione,
avente valore di autocertificazione, di non ricadere in alcune delle fattispecie di incompatibilità
come sopra definite.
Le regioni, allo scopo di facilitare le operazioni di chiusura degli impianti, potranno avvalersi dello
strumento dell'accordo di programma da stipulare fra operatori, comuni, province, regione stessa.
Programmare per bacini d'utenza.
La programmazione regionale definisce i bacini d'utenza quali àmbiti territoriali omogenei che
possono coincidere con le province. In relazione a ciascun bacino possono essere conosciute le
caratteristiche deficitarie o eccedentarie dell'offerta in base ad alcuni parametri quali l'erogato totale
22
regionale, i veicoli circolanti, il numero di abitanti, il numero di punti vendita esistenti, le tipologie
prevalenti di viabilità, i flussi di traffico, stagionalità della domanda per motivazioni turistiche.
Determinazione di criteri per l'installazione dei nuovi impianti.
Premesso che, da un punto di vista strettamente procedurale, si ritiene che il ricorso allo strumento
dello «sportello unico» debba essere privilegiato nella procedura per il rilascio delle nuove
autorizzazioni, la programmazione regionale specificherà la tipologia di nuovi impianti individuata
dall'art. 2, comma 2-bis del decreto-legge n. 383/1999, convertito con modifiche dalla legge n.
496/1999, in relazione alle esigenze di ciascun territorio. In effetti la previsione normativa, pur
indicando chiaramente una tipologia di impianto arricchito dalla presenza di servizi e attività
accessorie, dotato di self service post payment, volutamente lascia alla programmazione regionale le
necessarie articolazioni di tale modello ipotetico. Si individueranno quindi più tipologie o meglio
più standards qualitativi in grado di caratterizzare e diversificare i nuovi impianti.
Per quanto riguarda la localizzazione dei nuovi impianti l'assenza delle condizioni di
incompatibilità sopra indicate deve essere preliminarmente verificata o attestata dal richiedente
attraverso la perizia giurata di un tecnico abilitato.
Deve inoltre essere individuata la superficie minima dei nuovi impianti in relazione all'utenza
servita, prevedendo quindi una differenziazione in funzione della localizzazione dell'impianto
stesso. Risulta inoltre di grande importanza il tema delle distanze fra impianti sulle quali si ritiene di
non dover fissare a livello nazionale alcuna, distanza minima obbligatoria ma dare, coerentemente,
con l'indirizzo legislativo, l'indicazione che la previsione nella programmazione regionale di
distanze, sia pure minime, sia comunque obbligatoria.
In sintesi, i criteri da determinare per l'installazione dei nuovi impianti risultano appartenere alle
seguenti categorie:
Tipologie o standards qualitativi.
Deve preliminarmente essere individuata la tipologia di servizio «minima» che tenga conto della
esigenza di garantire il servizio all'utenza nelle zone territorialmente svantaggiate. La tipologia deve
essere costruita tenendo conto del bacino d'utenza e dei flussi di traffico. In ogni caso, sia pure con
le necessarie articolazioni, la tipologia di riferimento potrà promuovere la vendita di tutti i tipi di
carburante, la presenza di attività commerciali integrative, la presenza del servizio self-service postpagamento. In relazione ai carburanti commercializzati non si ritiene giustificata alcuna
imposizione di tetto massimo percentuale riferito ad alcuni carburanti (g.p.l. e metano). Infine, per
quanto riguarda l'installazione di nuovi impianti su aree pubbliche individuate dai comuni, si ritiene
debba esserne prevista l'assegnazione attraverso procedure ad evidenza pubblica (gare).
Superfici minime.
Per ciascuna tipologia deve essere fissata la superficie minima di riferimento.
Superfici edificabili.
23
Al fine di consentire un reale sviluppo delle attività integrative alla vendita di carburante, la
programmazione regionale dovrà prevedere per gli impianti appositi ed adeguati indici di
edificabilità in relazione all'area di pertinenza.
Distanze.
La programmazione regionale deve indicare le distanze minime fra impianti, misurate dall'accesso
degli impianti sulla viabilità pubblica.
Non si ritiene giustificata alcuna imposizione di distanze differenziate per tipo di prodotto.
Impianti uso privato.
Fanno parte di tale tipologia tutte le attrezzature fisse e/o mobili senza limiti di capacità destinate al
rifornimento esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizio. Pertanto ad essi
si applicano le norme dettate dall'art. 3, comma 10, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
Per tali impianti le regioni dovranno promuovere ogni utile strumento per migliorare la conoscenza
della struttura di tale segmento distributivo anche al fine di una eventuale indicazione nelle
programmazioni regionali di criteri e requisiti per il rilascio delle autorizzazioni comunali. I risultati
del monitoraggio potranno essere utilizzati dalle società che commercializzano prodotti petroliferi
al fine di verificare che i propri clienti siano muniti della specifica autorizzazione comunale.
Ammodernamento.
L'ammodernamento della rete esistente rappresenta uno degli obiettivi qualificanti del Piano
nazionale.
L'ammodernamento quindi deve essere favorito con ogni possibile mezzo al fine di pervenire
gradualmente al miglioramento sull'intera rete distributiva degli standards qualitativi.
A tal fine la programmazione regionale può scegliere gli strumenti che riterrà opportuni in relazione
alle specificità del territorio ed a come nelle singole regioni si è sviluppata la rete distributiva.
Si indicano di seguito alcune possibili linee di sviluppo della programmazione regionale in materia:
la programmazione regionale potrà attuare l'ammodernamento della rete anche attraverso
l'utilizzo del servizio self-service pre-pagamento senza limitazioni d'orario, purché sia comunque
garantita adeguata sorveglianza dell'impianto, prevalentemente nelle aree territorialmente
svantaggiate dalla stessa individuate;
per gli impianti situati nei centri storici deve essere valutata, per le indubbie ricadute positive
dal punto di vista ambientale, la possibilità di trasformazione/integrazione degli impianti da
ammodernare in colonnine per l'alimentazione di veicoli elettrici;
24
l'installazione del servizio self-service pre-pagamento e l'aggiunta di nuovi prodotti
costituiscono modifica dell'impianto soggetta, sulla base della programmazione regionale, ad
autorizzazione o a semplice comunicazione;
per il g.p.l. ed il metano per i quali non è consentito l'utilizzo del servizio self-service per motivi
di sicurezza, l'ammodernamento degli impianti con tale tipo di prodotti dovrà garantire uno
sviluppo adeguato, rapportato all'utenza potenziale, della rete distributiva di tali prodotti. A tal fine
potranno essere indicate idonee distanze fra impianti funzionali al raggiungimento del suddetto
obiettivo;
anche per gli impianti esistenti la programmazione regionale prevederà appositi ed adeguati
indici di edificabilità al fine di consentire lo sviluppo delle attività commerciali integrative;
la programmazione regionale potrà favorire il processo di ammodernamento con incentivi di
carattere amministrativo, economico e finanziario, a favore di tutti gli operatori del settore,
nell'àmbito delle esistenti o emanande normative regionali in materia di sviluppo degli investimenti.
Princìpi di flessibilizzazione degli orari.
La materia degli orari risulta attualmente disciplinata oltre che dall'art. 7 del decreto legislativo 11
febbraio 1998, n. 32, dall'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 1996
nonché dalla lettera g) dell'art. 19 della legge 5 marzo 2001, n. 57.
Al riguardo le regioni, con i piani regionali, adottano le opportune iniziative per ottimizzare,
attraverso lo strumento della flessibilità degli orari come sopra disciplinati, il servizio reso
all'utenza.
Sviluppo delle attività integrative sugli impianti.
Per tale punto occorre ricordare la normativa e programmazione regionale emanata in attuazione del
decreto legislativo n. 114/1998 nella quale vanno sicuramente ricompresi gli esercizi commerciali
da installare presso gli impianti di distribuzione dei carburanti, mentre per quanto riguarda l'attività
di somministrazione di alimenti e bevande, le regioni, in vista della prossima emanazione del
regolamento di attuazione della legge n. 287/1991, predisporranno gli strumenti opportuni per
adempiere alle prescrizioni dettate dalla lettera i) dell'art. 19 della legge n. 57/2001.
In relazione inoltre alle attività artigianali connesse all'attività di distribuzione dei carburanti (quali
officine, gommisti ecc.), non soggette ad autorizzazioni amministrative, occorre che la
programmazione regionale preveda possibili linee di sviluppo di tali attività.
Norme finali e transitorie.
25
Le regioni adottano o adeguano la propria programmazione regionale entro sei mesi
dall'emanazione del Piano nazionale di ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui
alle presenti linee-guida.
Ammodernamento della rete distributiva dei carburanti di cui alle presenti linee-guida.
Fino all'emanazione delle programmazioni regionali o dell'adeguamento delle stesse in coerenza al
Piano nazionale, si applicano le disposizioni contenute nelle programmazioni regionali vigenti in
quanto compatibili con la normativa statale in materia.
I comuni hanno a loro volta sei mesi di tempo decorrenti dall'emanazione o dall'adeguamento delle
programmazioni regionali per effettuare le verifiche di compatibilità degli impianti esistenti rispetto
alle fattispecie di incompatibilità individuate nel presente documento.
Coloro che utilizzano attrezzature fisse e/o mobili di qualsiasi capacità destinate al rifornimento
esclusivo di automezzi di proprietà di imprese produttive o di servizi (impianti uso privato) devono
chiedere la prescritta autorizzazione comunale, ove non ne siano già in possesso, nel termine che
verrà indicato nelle programmazioni regionali e comunque entro sei mesi dall'adozione delle
programmazioni regionali medesime.
26
L. 28 dicembre 1999, n. 496
Disposizioni urgenti in materia di accise sui prodotti petroliferi e di accelerazione del processo
di liberalizzazione del relativo settore.
(…)
2. 1. I termini di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32,
come sostituiti dall'articolo 1 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, sono ridotti a giorni
sessanta.
2. L'installazione di nuovi impianti di distribuzione dei carburanti, dotati di dispositivi self-service
con pagamento posticipato del rifornimento, non è soggetta agli obblighi di cui all'articolo 3,
comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito dall'articolo 2 del decreto
legislativo 8 settembre 1999, n. 346.
2-bis. Gli impianti di cui al comma 2 nonché quelli esistenti ristrutturati con gli stessi dispositivi
devono essere dotati, oltre che di autonomi servizi all'automobile e all'automobilista, anche di
autonome attività commerciali integrative su superfici non superiori a quelle degli esercizi di
vicinato di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
2-ter. ... Il comma, aggiunto dalla legge di conversione 28 dicembre 1999, n. 496, aggiunge, a sua
volta, il comma 6-bis all'art. 1, D.Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32..
3. All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, come sostituito
dall'articolo 2 del decreto legislativo 8 settembre 1999, n. 346, le parole: «fino al 30 giugno 2001»
sono sostituite dalle seguenti: «fino al 30 giugno 2000».
4. A decorrere dal 1° gennaio 2000 le compagnie petrolifere che attuano campagne promozionali
della vendita di carburante, consistenti nell'offerta di omaggi al consumatore, sono obbligate a
rendere noto il costo diretto unitario dell'omaggio stesso. A quest'ultimo fine, detto costo è riportato
sull'omaggio e menzionato, in modo chiaro ed inequivoco, nei messaggi televisivi, nei comunicati
commerciali radiofonici, nonché nella cartellonistica stradale ed in ogni altro messaggio
pubblicitario in qualunque forma effettuato. Per costo diretto unitario si intende il prezzo pagato al
fornitore dell'omaggio, maggiorato dei costi di trasporto, di eventuali oneri doganali e delle
imposte.
5. Il consumatore, che abbia conseguito il diritto all'omaggio, a decorrere dal 30 giugno 2000 può
optare per il ritiro dell'omaggio o per la riduzione del prezzo da pagare per la fornitura del
carburante in misura pari al costo diretto unitario dell'omaggio di cui al comma 4.
2-bis. 1. I soggetti titolari della licenza di esercizio dell'impianto di distribuzione di carburanti,
rilasciata dall'ufficio tecnico di finanza, in possesso della tabella riservata di cui all'articolo 1 del
decreto 17 settembre 1996, n. 561, del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
hanno titolo a porre in vendita tutti i prodotti relativi al settore merceologico alimentare e non
alimentare.
27
2. La vendita dei prodotti relativi al settore merceologico alimentare è svolta, fermo il possesso dei
requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, in locali attrezzati e nel
rispetto delle disposizioni igienico-sanitarie vigenti.
3. Fermi restando i requisiti igienico-sanitari, nei locali di cui al comma 2 del presente articolo con
superficie non superiore al limite di cui all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31
marzo 1998, n. 114, è consentito il consumo immediato dei prodotti di cui all'articolo 4 della legge
25 marzo 1997, n. 77, a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le
attrezzature ad esso direttamente finalizzate.
4. Le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano regolano la materia di
cui ai commi 1, 2 e 3 nel rispetto dei relativi statuti e delle rispettive norme d'attuazione.
5. All'articolo 25, comma 1, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, le parole: «nonché
quelle riservate ai soggetti titolari di rivendite di generi di monopolio e di impianti di distribuzione
automatica dei carburanti di cui all'articolo 1 del decreto ministeriale 17 settembre 1996, n. 561»
sono sostituite dalle seguenti: «nonché quella riservata ai soggetti titolari di rivendite di generi di
monopolio di cui all'articolo 1 del decreto 17 settembre 1996, n. 561 del Ministro dell'industria, del
commercio e dell'artigianato».
6. La superficie di vendita dei prodotti di cui al comma 1 non deve essere superiore a quelle di cui
all'articolo 4, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114.
(…)
28
La distribuzione dei prodotti non oil
Ai sensi dell’art. 4, comma 2, lett. e), del D. Lgs. 31 marzo 1998, n. 114, recante “Riforma della
disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della L. 15 marzo
1997, n. 59”, il medesimo decreto non si applica alle vendite di carburanti nonché degli oli minerali
di cui all'art. 1 del regolamento approvato con regio decreto 20 luglio 1934, n. 1303, e successive
modificazioni. Per vendita di carburanti si intende la vendita dei prodotti per uso di autotrazione,
compresi i lubrificanti, effettuata negli impianti di distribuzione automatica di cui all'articolo 16 del
decreto-legge 26 ottobre 1970, n. 745, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 1970,
n. 1034, e successive modificazioni, e al decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32.
L’art. 26, comma 6, del D. Lgs. n. 114, abrogando la normativa sul commercio di cui alla legge
11 giugno 1971, n. 426, ed al relativo regolamento di esecuzione, Dm 4 agosto 1988, n. 375, fa
salvo, comunque, l’art. 56, comma 9, di quest’ultimo, nonché il relativo allegato 9.
Trattasi della norma che istituisce la tabella speciale (o riservata) per i titolari di impianti di
distribuzione dei carburanti.
Detta tabella ricomprende, a seguito delle modifiche effettuate con Dm 17.9.1996, n. 561:
-
-
Ricambi e accessori per i veicoli, compresi i prodotti per la manutenzione e la protezione, le
pile e le torce elettriche, le borse di pronto soccorso, catene da neve, corde elastiche per
fissaggio bagagli, portabagagli, portasci, spoiler, frangisole, shampoo per auto.
Carte geografiche e stradali, mappe e guide turistiche su qualsiasi supporto realizzate,
manuali tecnici per auto, impermeabili tascabili pronto impiego.
Specchi, pettini, forbici, nastri, spazzole, ventagli, nécessaires per viaggio e per toletta,
purché in metalli e materie non preziosi.
Pellicole fotocinematografiche, compact disc, musicassette e video-cassette registrate o da
registrare.
Articoli per la cura e l'igiene della persona, nonché prodotti cosmetici e di profumeria.
Articoli di pelletteria (escluse le calzature, la valigeria e la borsetteria).
Apriscatole, levacapsule, tagliacarte in metalli e materie non preziosi.
Spaghi, turaccioli, stuzzicadenti.
Fazzoletti, piatti, posate, bicchieri «usa e getta» e simili.
Callifughi, cerotti, garze, siringhe, profilattici, assorbenti igienici, pannolini per bambini,
cotone idrofilo, disinfettanti, (alcool denaturato, acqua ossigenata, tintura di iodio e simili).
Articoli ricordo (esclusi gli articoli di oreficeria).
29
D.M. 24 febbraio 1999. Fondo per la razionalizzazione della rete distributiva dei carburanti,
attuativo dell'art. 6 del D. Lgs. 11 febbraio 1998, n. 32.
Decreta:
1. 1. Il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la
Cassa conguaglio GPL, di seguito denominato Fondo, è alimentato dai fondi residui disponibili nel
conto economico avente la medesima denominazione, istituito ai sensi del provvedimento CIP n.
18/1989 e successive integrazioni e modificazioni.
2. Il Fondo è integrato per gli anni 1998, 1999 e 2000, attraverso un contributo calcolato su ogni
litro di carburante per autotrazione venduto negli impianti di distribuzione carburanti della rete
ordinaria, pari a lire tre a carico dei titolari di autorizzazione e lira una a carico dei gestori.
2. 1. Il Fondo ha la finalità di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di
carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli
impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attività per ristrutturazione della rete, sia venuta
meno la titolarità della gestione.
2. Gli indennizzi sono altresì corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non più di cinque
impianti al 31 dicembre 1996 a fronte della chiusura di tali impianti dovute a ristrutturazione della
rete.
3. L'indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo
gestore abbia in gestione più impianti, l'indennizzo può essere concesso con riferimento ad uno solo
degli impianti chiusi, purché il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di
soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non è
cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo.
3. 1. I soggetti di cui all'art. 1, comma 2, provvedono al pagamento del contributo con le seguenti
modalità:
a) un primo versamento a titolo di acconto, entro il mese di marzo successivo a ciascun anno per il
quale è dovuto il contributo, tramite bonifico bancario a favore della Cassa conguaglio GPL, con
valuta fissa al 31 marzo calcolato sulla base dei dati di erogato stimati pari almeno al 50% delle
vendite dell'anno precedente. Copia della richiesta di bonifico, accompagnata da un rendiconto delle
somme dovute, deve essere indirizzata in pari data alla Cassa conguaglio GPL.
b) entro il 30 giugno un secondo versamento a titolo di saldo, corrispondente ai quantitativi di
carburanti per autotrazione effettivamente venduti nel corso dell'anno precedente, accertati in
riscontro con i dati in possesso degli uffici tecnici di Finanza. Copia della richiesta di bonifico,
accompagnata da un rendiconto delle somme dovute, deve essere ugualmente indirizzata in pari
data alla Cassa conguaglio GPL.
2. Il primo versamento relativamente all'anno 1998 dovrà essere effettuato entro aprile 1999,
relativamente ai volumi di carburanti venduti a far data dal 1° agosto 1998.
3. Il contributo potrà essere versato dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei
gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.
4. 1. Le istruttorie tecniche sulle domande di indennizzo sono effettuate dall'ufficio di segreteria
del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, di cui al decreto
ministeriale 10 agosto 1990 e successive modifiche, in base ai criteri di determinazione degli
indennizzi di cui al successivo art. 8.
2. Sulle domande di indennizzo di cui al comma 1 il comitato tecnico per la ristrutturazione della
rete distributiva dei carburanti, di cui al decreto ministeriale 10 agosto 1990 e successive modifiche,
30
esprime motivato parere di conformità agli obiettivi della ristrutturazione; il parere è espresso anche
sulla base dei dati relativi al numero e all'ammontare degli indennizzi deliberati, dati forniti con
cadenza semestrale dalla cassa conguaglio GPL, di seguito denominata, cassa.
3. La cassa delibera sulle domande di indennizzo e provvede alla liquidazione degli indennizzi
approvati.
5. 1. Per gli impianti chiusi a decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, i gestori
dovranno presentare domanda di indennizzo entro un anno dalla fuoriuscita dalla gestione
dell'impianto di distribuzione dei carburanti.
2. Per gli impianti chiusi anteriormente, le domande devono essere presentate entro un anno dalla
data di emanazione del presente decreto.
6. 1. Le domande di indennizzo di cui all'art. 5, redatte secondo il fac-simile di cui all'allegato I del
presente decreto, dovranno essere presentate in bollo dal gestore al Ministero dell'industria, del
commercio e dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, e dallo
stesso gestore inviate in copia in carta semplice per conoscenza al titolare della autorizzazione,
unitamente a:
a) copia del contratto di comodato;
b) copia conforme della licenza U.T.F.;
c) copia conforme dell'allegato U.T.F. degli ultimi due anni di attività e di quello in corso fino alla
data di riconsegna del registro U.T.F.;
d) copia del modello denominato A, allegato II al presente decreto.
2. Il titolare dell'autorizzazione relativa alla gestione di cui al comma 1 dovrà presentare al
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle
risorse minerarie, entro novanta giorni dal ricevimento della copia della domanda del gestore, copia
del modello B, allegato III al presente decreto.
3. Il gestore che sia anche titolare della autorizzazione dovrà presentare entrambi i modelli A e B,
allegati II e III al presente decreto;
4. Il titolare di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, dovrà presentare, entro un anno dalla
chiusura, domanda di indennizzo in bollo, al Ministero dell'industria, del commercio e
dell'artigianato - Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, redatta secondo il
facsimile di cui al modello C - allegato IV al presente decreto - unitamente a:
a) copia del decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene richiesto;
b) copia conforme dell'allegato U.T.F. dell'ultimo anno solare completo di attività relativo
all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo.
7. 1. La eventuale riapertura dell'impianto per il quale è stato concesso l'indennizzo comporta per
il titolare di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, il rimborso al Fondo di una cifra pari
all'indennizzo percepito dal relativo gestore maggiorato dagli interessi legali.
2. Per i titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, secondo comma, la eventuale riapertura
dell'impianto comporta il rimborso al Fondo di una cifra pari all'indennizzo da essi percepito
maggiorato degli interessi legali.
31
8. 1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, per gli impianti chiusi dalla data del 1° gennaio
1998 si applica la seguente tabella:
Anni residui Erogato ultimo anno di attività (metri cubi)
di comodato
150
150/300
300/600
600/900
900/1200
> 1200
da 0 a 2
da 2 a 4
da 4 a 6
oltre 6
35
45
50
60
45
52
60
80
55
65
80
100
22
30
35
42
25
37
42
50
30
40
45
55
L'erogato da prendere a riferimento è rappresentato dalla media aritmetica degli erogati degli ultimi
due anni completi di attività.
Alla tabella si applicano i seguenti fattori correttivi:
K0 = 60% Il correttivo si applica ai valori tabellari per i gestori che hanno prestato la loro attività
per meno di un anno.
K1 = 100% Possono accedere all'indennizzo i gestori che prestano la loro attività da almeno un
anno, presso lo stesso impianto.
K2 = 140% Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha tra i 9 anni ed i 18 anni di
servizio.
K3 = 150% Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha superato i 18 anni di
servizio.
2. Per i contratti di gestione degli impianti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e di durata non inferiore ai sei anni, le ultime due righe della
tabella di cui al comma 1 del presente articolo sono così sostituite:
Anni residui
>4
Erogato
150
150/300
300/600
600/900
900/1200
> 1200
39
46
50
55
70
90
A tale tabella si applicano i medesimi fattori correttivi previsti al comma 1 del presente articolo.
3. Per i titolari di autorizzazione di cui al comma 2 del precedente art. 2 gli indennizzi sono così
stabiliti:
L. 30 milioni per punti vendita con erogato nell'ultimo anno di attività fino a 200 m.c.;
L. 50 milioni per i punti vendita con erogato nell'ultimo anno di attività > 200 m.c.
4. Resta ferma l'applicazione della tabella di cui all'art. 1 del decreto ministeriale 25 gennaio 1993
per la determinazione degli indennizzi da corrispondere ai gestori di impianti chiusi anteriormente
alla data del 1° gennaio 1998.
32
9. 1. Le disponibilità del Fondo sono mantenute nel bilancio della cassa conguaglio GPL ed
utilizzate per le finalità di cui all'art. 2 fino al completamento del processo di ristrutturazione della
rete di distribuzione dei carburanti e comunque fino al verificato raggiungimento dell'obiettivo di
chiusura di settemila impianti indicato all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 32/1998.
10. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana
33
D.M. 7 agosto 2003.
Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti.
NB: Ad integrazione di quanto disposto dal presente provvedimento vedi il DM 19 aprile 2013.
Decreta:
1. 1. Il Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti, costituito presso la
Cassa conguaglio G.P.L., di seguito denominato Fondo, è integrato per l'anno 2002 attraverso un
contributo calcolato su ogni litro di carburante per autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto
nello stesso anno negli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria nella misura di
0,0003 euro a carico dei soggetti titolari di autorizzazione e di 0,0001 euro a carico dei gestori.
2. 1. Il Fondo ha la finalità di corrispondere ai gestori di impianti stradali di distribuzione di
carburante, anche se titolari della relativa autorizzazione, gli indennizzi per la chiusura degli
impianti per i quali, a seguito di cessazione dell'attività per ristrutturazione della rete, sia venuta
meno la titolarità della gestione. Ai gestori che siano anche titolari dell'autorizzazione si applicano
le medesime tabelle, di cui al successivo art. 8 previste per il calcolo dell'indennizzo a favore dei
soggetti che siano unicamente gestori. In tal caso il parametro degli anni residui deve essere
calcolato con riferimento alla data del titolo originario di concessione o autorizzazione,
considerando successivi rinnovi rispettivamente di nove o sei anni, in analogia al criterio applicato
ai gestori non titolari di autorizzazione legato alla durata del contratto di comodato.
2. Gli indennizzi sono altresì corrisposti ai soggetti titolari di autorizzazione con non più di cinque
impianti alla data di entrata in vigore del presente decreto per la chiusura di tali impianti dovuta a
ristrutturazione della rete.
3. L'indennizzo può essere concesso una sola volta per ciascun gestore. Qualora il medesimo
gestore abbia in gestione più impianti, l'indennizzo può essere concesso con riferimento ad uno solo
degli impianti chiusi, purché il soggetto sia fuoriuscito dalla gestione anche degli altri. Nel caso di
soggetti titolari sia della gestione che della autorizzazione, l'indennizzo di cui al comma 1 non è
cumulabile con quello di cui al comma 2 del presente articolo. In tal caso il richiedente potrà optare
per una delle due ipotesi di indennizzo, disciplinate ai commi 1 e 2 del presente articolo.
3. 1. I titolari di autorizzazione ed i gestori provvedono al pagamento del contributo con un unico
versamento a titolo di saldo effettuato a favore della Cassa conguaglio G.P.L. entro il 31 dicembre
2003 corrispondente ai quantitativi di carburante per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2002,
accertati in riscontro con i dati in possesso degli uffici tecnici di finanza. Copia della richiesta di
bonifico, accompagnata da un rendiconto delle somme dovute, deve essere inviata in pari data alla
Cassa conguaglio G.P.L.
2. Il contributo potrà essere versato dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei
gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.
4. 1. Le istruttorie tecniche sulle domande di indennizzo sono effettuate dall'ufficio di segreteria
del comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di
determinazione degli indennizzi di cui al successivo art. 8.
34
2. Sulle domande di indennizzo di cui al comma 1, il comitato tecnico per la ristrutturazione della
rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformità agli obiettivi della
ristrutturazione; il parere è espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e all'ammontare
degli indennizzi deliberati, dati forniti con cadenza semestrale dalla Cassa conguaglio G.P.L., di
seguito denominata Cassa.
3. La Cassa delibera sulle domande di indennizzo, provvede alla liquidazione degli indennizzi
approvati ed effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati sulla base dei dati forniti dagli
uffici tecnici di finanza dell'Agenzia delle dogane.
5. 1. Per gli impianti chiusi a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i gestori
dovranno presentare domanda di indennizzo entro un anno dalla fuoriuscita dalla gestione
dell'impianto di distribuzione dei carburanti. Tale termine si applica anche per la corresponsione
degli indennizzi di cui al precedente art. 2, comma 2.
2. Per gli impianti chiusi dopo il 7 aprile 1999 ma anteriormente all'entrata in vigore del presente
decreto, le domande devono essere presentate entro un anno dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
3. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata respinta
un'istanza in quanto presentata fuori dai termini previsti dal decreto ministeriale 24 febbraio 1999,
l'interessato che ricada nell'ipotesi prevista dal comma 2 del presente articolo potrà richiedere il
riesame dell'istanza stessa facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata.
6. 1. Le domande di indennizzo di cui all'art. 5, redatte secondo il fac-simile di cui all'allegato I del
presente decreto, dovranno essere presentate in bollo dal gestore al Ministero delle attività
produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, e dallo stesso gestore inviate in
copia in carta semplice per conoscenza al titolare della autorizzazione, unitamente a:
a) copia del contratto di comodato;
b) copia conforme della licenza U.T.F.;
c) copia degli allegati U.T.F. degli ultimi due anni di attività e di quello in corso fino alla data
di chiusura alle vendite;
d) copia del modello denominato «A», allegato II al presente decreto;
e) dichiarazione di cui all'allegato III al presente decreto.
2. Il titolare dell'autorizzazione relativa alla gestione di cui al comma 1 dovrà presentare al
Ministero delle attività produttive - Direzione generale per l'energia e le risorse minerarie, entro
novanta giorni dalla data di avvio dell'istruttoria effettuata dall'ufficio di segreteria di cui all'art. 4,
comma 1, il modello B, allegato IV, al presente decreto. Il presidente del Comitato tecnico per la
ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui all'art. 4, comma 2, provvederà, su
indicazione dello stesso ufficio di segreteria, a segnalare ai soggetti titolari di autorizzazione ritardi
nella trasmissione del modello B. In caso di omissione non motivata, il titolare di autorizzazione
potrà essere ritenuto responsabile nei confronti del gestore del corrispondente ritardo nella
conclusione dell'istruttoria.
35
3. Il gestore che sia anche titolare della autorizzazione dovrà presentare entrambi i modelli «A» e
«B», allegati II e IV al presente decreto, unitamente alla dichiarazione di cui all'allegato III al
presente decreto.
4. Il titolare di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, dovrà presentare, entro un anno dalla
chiusura, domanda di indennizzo in bollo, al Ministero delle attività produttive - Direzione generale
per l'energia e le risorse minerarie, redatta secondo il fac-simile di cui al modello «C», allegato V al
presente decreto, unitamente a:
a) copia del decreto di autorizzazione relativo all'impianto per il quale viene richiesto
l'indennizzo;
b) copia dell'allegato U.T.F. dell'ultimo anno solare completo di attività e di quello in corso fino
alla data di chiusura alle vendite, relativi all'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;
c) atto di rinuncia al titolo autorizzativo con relativa accettazione o presa d'atto da parte del
comune nel quale è ubicato l'impianto per il quale viene richiesto l'indennizzo;
d) dichiarazione, nel caso di cui al successivo art. 8, comma 4, di essere titolare di impianti
privi di marchio diffuso a livello nazionale.
7. 1. La eventuale riapertura dell'impianto per il quale è stato concesso l'indennizzo comporta per il
titolare di autorizzazione di cui all'art. 6, comma 2, il rimborso al Fondo di una cifra pari
all'indennizzo percepito dal relativo gestore maggiorato degli interessi legali.
2. Per i titolari di autorizzazione di cui all'art. 2, comma 2, la eventuale riapertura dell'impianto
comporta il rimborso al Fondo di una cifra pari all'indennizzo da essi percepito maggiorato degli
interessi legali.
8. 1. Ai fini della determinazione degli indennizzi, per gli impianti chiusi dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, si applica la seguente tabella:
IMPORTI IN EURO
Erogato ultimo anno di attività (MC)
<150
150/300
300/600
600/900
900/1200
>1200
Anni residui di comodato
Da 0 a 2:
11.362,05
Da 2 a 4:
15.493,71
Da 4 a 6:
18.075,99
Oltre 6:
21.691,19
12.911,42
15.493,71
18.075,99
23.240,56
28.405,13
19.108,91
20.658,28
23.240,565
26.855,76
33.569,70
21.691,19
23.240,56
25.822,84
30.987,41
41.316,55
25.822,84
28,405,13
30.987,41
41.316,55
51.645,69
36
L'erogato da prendere a riferimento è rappresentato dalla media aritmetica degli erogati degli ultimi
due anni solari completi di attività.
Alla tabella si applicano i seguenti fattori correttivi:
K0=60% - Il correttivo si applica ai valori tabellari per i gestori che hanno prestato la loro
attività per meno di un anno;
K1=100% - Possono accedere all'indennizzo i gestori che prestano la loro attività da almeno un
anno, presso lo stesso impianto;
K2=140% - Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha tra i 9 anni ed i 18
anni di servizio;
K3=150% - Il correttivo si applica, ai valori tabellari, per il gestore che ha superato i 18 anni di
servizio.
Ai fini del calcolo del coefficiente K, sarà valutata l'attività di gestione cui corrisponde
l'intestazione della licenza di esercizio rilasciata dagli uffici tecnici di finanza. Nel caso di cambio
della ragione sociale nel corso dell'attività, l'anzianità di gestione verrà valutata unicamente con
riferimento al soggetto giuridico che ha presentato l'istanza di accesso al Fondo.
2. Per i contratti di gestione degli impianti stipulati ai sensi dell'art. 1, comma 6, del decreto
legislativo 11 febbraio 1998, n. 32, e di durata non inferiore ai sei anni, le ultime due righe della
tabella di cui al comma 1 del presente articolo sono cosi sostituite:
IMPORTI IN EURO
Erogato ultimo anno di attività (MC)
<150
150/300
300/600
600/900
900/1200
>1200
36.151,98
46.481,12
Anni residui di comodato
>4:
20.141,82
23.757,02
25.822,84
28.405,13
A tale tabella si applicano i medesimi fattori correttivi previsti al comma 1 del presente articolo.
3. Per i titolari di autorizzazione di cui al comma 2 del precedente art. 2 gli indennizzi sono così
stabiliti:
IMPORTI IN EURO
Erogato ultimo anno di attività (MC)
Fino a 200
15.493,71
>200
25.822,84
37
4. Tali importi sono maggiorati di 51.645,69 euro nel caso di titolari di autorizzazione privi di
marchio diffuso a livello nazionale.
9. Le disponibilità del Fondo sono mantenute nel bilancio della Cassa conguaglio G.P.L. ed
utilizzate esclusivamente per le finalità di cui all'art. 1 fino al completamento del processo di
ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti e comunque fino al raggiungimento
dell'obiettivo di chiusura di settemila impianti indicato all'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n.
32 del 1998.
10. Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(omissis)
Allegato I: Fac-simile della domanda di accesso al Fondo per la razionalizzazione della rete di
distribuzione dei carburanti.
Allegato II: MODELLO «A» (Da compilare a cura del gestore e da allegare alla domanda di
accesso al Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione di carburanti).
Allegato III: Modello di dichiarazione.
Allegato IV: MODELLO B (Da compilare a cura del titolare dell’autorizzazione in relazione alla
domanda di indennizzo inviatagli dal gestore).
Allegato V: MODELLO «C» (Da compilare per la domanda di indennizzo a favore dei soggetti di
cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale di attuazione del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32). (Trattasi dei titolari di autorizzazione con non più di cinque impianti alla data di
entrata in vigore del presente decreto per la chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della
rete).
38
D.M. 19 aprile 2013
Contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a valere sul Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti e suo rifinanziamento.
Decreta:
Art. 1 Finalità
1. Il presente decreto integra le disposizioni di cui al decreto ministeriale 7 agosto 2003 di
"Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti",
costituito presso la Cassa, di seguito denominato Fondo.
2. I titolari di autorizzazione o concessione degli impianti stradali di distribuzione di carburanti
della rete ordinaria, di seguito denominati titolari di impianti, che chiudano gli stessi impianti dal 1°
gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, possono ottenere, ricorrendone le condizioni:
a) gli indennizzi di cui all'art. 2, comma 2, del decreto ministeriale 7 agosto 2003 in caso di
soggetti titolari di impianti, comunque non integrati verticalmente nel settore della raffinazione, con
non più di dieci impianti alla data di entrata in vigore del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, per la
chiusura di tali impianti dovuta a ristrutturazione della rete, secondo le modalità ed i termini di cui
al citato decreto ministeriale 7 agosto 2003;
b) i contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di impianti di
distribuzione dei carburanti, come specificato nei successivi articoli.
3. Per data di chiusura dell'impianto è da intendersi la data di ultima erogazione, quale risultante
dal prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di carico e
scarico relativo all'impianto medesimo. Nel caso di sospensione dell'attività autorizzata o disposta
dall'ente o autorità competente, il richiedente, sia esso titolare di autorizzazione o gestore, in deroga
a quanto disposto dal comma 1 dell'art. 5 del decreto ministeriale 7 agosto 2003, può far valere
quale data di chiusura dell'impianto la data di scadenza della sospensione stessa.
4. Non è consentito l'accesso ai contributi per i costi ambientali, di cui al comma 2 lettera b), ai
titolari di impianti che non abbiano provveduto, entro la data di entrata in vigore del presente
decreto, ai versamenti al Fondo di cui all'art. 6 del decreto legislativo 11 febbraio 1998, n. 32 (3) e
all'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto 2003,
comprensivi degli interessi legali, e in relazione a tutti gli impianti dei quali gli stessi soggetti erano
titolari negli anni durante i quali era dovuto il contributo.
5. A modifica dell'art. 9 del decreto ministeriale 7 agosto 2003 le disponibilità del Fondo sono
mantenute nel bilancio della Cassa Conguaglio G.P.L. per le finalità di cui all'art. 1 dello stesso
decreto ministeriale 7 agosto 2003 e per quelle previste dal presente decreto, fino al completamento
del processo di ristrutturazione della rete di distribuzione dei carburanti.
Art. 2 Domanda di contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di
impianti di distribuzione dei carburanti
1. I titolari di impianti possono presentare domanda di contributo per i costi ambientali entro e non
oltre sei mesi dalla data di chiusura dell'impianto, come definita all'art. 1.
39
2. La domanda di contributo, redatta secondo il modello di cui all'Allegato I del presente decreto,
deve essere presentata in bollo al Ministero dello sviluppo economico - Dipartimento per l'energia Direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le infrastrutture energetiche,
unitamente a:
a) copia del decreto di autorizzazione o concessione relativo all'impianto per il quale viene
richiesto il contributo ovvero copia della comunicazione di proseguimento dell'attività di cui all'art.
1, comma 5, del decreto legislativo n. 32/1998;
b) copia del prospetto riepilogativo della movimentazione dei prodotti petroliferi del registro di
carico e scarico relativo all'impianto medesimo relativa all'ultimo anno di attività fino alla data di
chiusura alle vendite o, qualora non disponibile, documentazione fiscale relativa all'ultimo
rifornimento effettuato all'impianto, in attesa dell'acquisizione da parte del Ministero del suddetto
prospetto;
c) dichiarazione di versamenti al Fondo previsti dall'art. 6 del decreto legislativo n. 32/1998 e
dall'art. 29 della legge 12 dicembre 2002, n. 273 ed al successivo decreto ministeriale 7 agosto
2003 secondo il modello riportato in allegato (Allegato II);
d) ordinativo lavori di ripristino dei luoghi con relativo preventivo ed indicazione della data
inizio lavori.
3. Successivamente alla domanda di contributo dovrà essere presentata secondo il modello di cui
all'Allegato III del presente decreto, entro e non oltre il 31 dicembre 2016, la seguente
documentazione:
- copia dell'atto di rinuncia al titolo autorizzativo o concessorio presentato all'Amministrazione
competente con relativa accettazione o presa d'atto da parte della Amministrazione competente nel
quale è ubicato l'impianto per il quale viene richiesto il contributo. Ai fini del presente decreto
l'accettazione o presa d'atto si ritiene acquisita in mancanza di formale diniego da parte
dell'Amministrazione competente trascorsi novanta giorni dal ricevimento dell'atto di rinuncia;
- dichiarazione del titolare dell'impianto relativa all'effettuazione delle opere finalizzate al
ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto stesso;
- dichiarazione del titolare dell'impianto relativa alle spese effettivamente sostenute dal 1°
gennaio 2012 ed entro il 31 dicembre 2016, in termini di imponibile, corredata dalle copie - di cui
deve essere dichiarata dal titolare dell'impianto la conformità agli originali - delle relative fatture
quietanzate o documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- perizia giurata di un tecnico abilitato relativa alla pertinenza delle opere effettuate e delle
relative spese agli interventi per il ripristino dei luoghi a seguito della chiusura dell'impianto,
nonché allo stato di avanzamento realizzato.
4. Le domande di cui al presente articolo sono esaminate secondo l'ordine di presentazione e ove
complete di tutta la documentazione prevista. L'ordine di presentazione delle domande è
determinato in base alla protocollazione in arrivo nel caso di consegna a mano, ed in base al timbro
dell'Ufficio postale di partenza nel caso di invio a mezzo posta.
Art. 3 Istruttoria delle domande di contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a
seguito di chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti
1. Le istruttorie tecniche sulle domande di contributo sono effettuate dall'Ufficio di segreteria del
Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti, in base ai criteri di
determinazione dei contributi di cui all'art. 4.
40
2. Sulle domande di contributo di cui all'art. 2, comma 2, il Comitato tecnico per la ristrutturazione
della rete distributiva dei carburanti esprime motivato parere di conformità agli obiettivi di
razionalizzazione della rete di cui all'art. 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con
legge 15 luglio 2011, n. 111, e successive modificazioni, e di ammissione ai contributi per i costi
ambientali.
Il parere di conformità ed ammissione è espresso anche sulla base dei dati relativi al numero e
all'ammontare dei contributi accantonati e del saldo complessivo del Fondo annualmente
consolidato, forniti periodicamente dalla Cassa.
3. Sulle domande di contributo di cui al comma 1, integrate con la documentazione di spesa di cui
al comma 3 dell'art. 2 il Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti
esprime altresì motivato parere di conformità indicando il contributo sulla base delle spese
effettivamente sostenute.
4. La Cassa, acquisito il parere del Comitato tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva
dei carburanti di cui all'art. 3, comma 2, e previa verifica della rispondenza del versamento di cui
all'Allegato II, delibera l'accantonamento dei contributi ammessi di cui allo stesso comma 2,
dandone comunicazione all'interessato ed al medesimo Comitato tecnico. La Cassa inoltre, acquisito
il parere del Comitato Tecnico per la ristrutturazione della rete distributiva dei carburanti di cui
all'art. 3, comma 3, delibera sulle domande di contributo di cui allo stesso comma 3 provvedendo
alla liquidazione dei contributi approvati.
Art. 4 Determinazione dei contributi per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di
chiusura di impianti di distribuzione dei carburanti
1. Ai fini della determinazione dei contributi in relazione ai costi ambientali di ripristino dei luoghi
sostenuti dai titolari di impianti a seguito di chiusura di impianti stradali di distribuzione dei
carburanti della rete ordinaria effettuata dal 1° gennaio 2012 fino al 31 dicembre 2014, può essere
riconosciuto un contributo pari al 60% dei costi effettivamente sostenuti per le specifiche attività di
cui all'Allegato IV al presente decreto, il quale non potrà eccedere complessivamente la somma di
70.000 euro per ciascun impianto e comunque nei limiti delle disponibilità del Fondo.
2. La somma dei contributi o indennizzi percepiti dai titolari di impianti ai sensi del decreto
ministeriale 7 agosto 2003 e del presente decreto non potrà comunque eccedere l'importo
complessivo di 100.000 euro per ciascun impianto.
Art. 5 Sanzioni in caso di riapertura degli impianti
1. L'eventuale riapertura dell'impianto per il quale sono stati concessi i contributi di cui all'art. 1,
comma 2, lettera b), anche a seguito di trasferimento di titolarità, comporta per il titolare
dell'impianto che h a presentato domanda di contributo il rimborso al Fondo di una cifra pari al
doppio del contributo percepito.
Art. 6 Rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti
1. Il Fondo è integrato attraverso un contributo a carico dei titolari di autorizzazione e dei gestori
degli impianti di distribuzione carburanti della rete ordinaria, articolato in una componente fissa ed
in una componente variabile, della seguente misura:
41
- componente fissa a carico dei soggetti titolari di impianti pari a 100 euro e pari a 2.000 euro
per gli impianti dichiarati incompatibili;
- componente variabile per tutti gli impianti calcolata su ogni litro di carburante per
autotrazione (benzina, gasolio e G.P.L.) venduto sulla rete ordinaria nell'anno 2013 nella misura di
0,0015 euro a carico dei soggetti titolari di impianti e di 0,0005 euro a carico dei gestori. Tali valori
sono aumentati per i soggetti titolari di impianti a 0,002 euro per gli impianti ubicati in bacini
d'utenza provinciali ad alta densità territoriale, che sono determinati, con decreto direttoriale entro
60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, in funzione delle vendite di carburante, del
numero degli impianti di distribuzione dei carburanti e del numero dei veicoli immatricolati nella
stessa provincia. L'importo a carico dei soggetti titolari è aumentato di dieci volte per gli impianti
dichiarati incompatibili.
2. Ai fini del pagamento dei valori stabiliti per gli impianti non dichiarati incompatibili, i titolari di
impianti devono inviare al Ministero dello sviluppo economico, Dipartimento energia D.G.S.A.I.E. ed alla Cassa una dichiarazione del Comune di ubicazione dell'impianto, attestante la
sua compatibilità ai sensi del decreto ministeriale 31 ottobre 2001 e ai criteri successivamente
individuati dalle normative regionali o delle province autonome di settore, ove è ubicato l'impianto,
o una dichiarazione ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del titolare che
l'impianto non è oggetto di dichiarazione di incompatibilità da parte del Comune di ubicazione
dell'impianto stesso.
3. I titolari di impianti ed i gestori provvedono al pagamento alla Cassa del contributo per il
rifinanziamento del Fondo per la razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti di cui al
comma 1 per l'annualità 2013 secondo le seguenti modalità:
- un primo versamento entro il 30 aprile 2014, a titolo di anticipo, corrispondente al 50% del
contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base della stima dei quantitativi di carburante
per autotrazione venduti nel corso dell'anno 2013;
- un secondo versamento entro il 31 dicembre 2014, a titolo di conguaglio, corrispondente
all'importo residuo del contributo dovuto di cui al comma 1, calcolato sulla base dei quantitativi di
carburanti per autotrazione effettivamente venduti nell'anno 2013, accertati anche in riscontro con i
dati in possesso dell'Agenzia delle Dogane.
Copia delle ricevute di bonifico, accompagnate da un rendiconto delle somme dovute, devono
essere inviate in pari date alla Cassa.
4. Con successivo decreto ministeriale può essere determinato il finanziamento del Fondo per la
razionalizzazione della rete di distribuzione dei carburanti anche per l'annualità 2014, con
riferimento ai quantitativi di carburanti per autotrazione venduti nel 2014, in funzione del numero
delle istanze di contributo nel frattempo pervenute e dell'entità dei contributi per esse stanziati. È
altresì fatta salva la possibilità del Ministero dello sviluppo economico di disporre anticipazioni
parziali dei versamenti di cui al comma 3 al fine di garantire l'equilibrio economico e finanziario
della Cassa.
5. I contributi potranno essere versati dai titolari di autorizzazione anche per l'importo a carico dei
gestori a seguito di apposita delega da parte di questi ultimi.
6. La Cassa effettua controlli sull'ammontare dei contributi versati anche sulla base dei dati forniti
dall'Agenzia delle Dogane.
42
Art. 7 Disposizioni transitorie e finali
1. Nel caso di richiesta di indennizzi di cui all'art. 1, comma 2, lettera a), la documentazione
richiesta ai sensi del decreto ministeriale 7 agosto 2003 deve essere integrata dalla dichiarazione
riportato all'Allegato V.
2. Nel caso in cui, anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto e
successivamente alla data di entrata in vigore del decreto ministeriale 7 agosto 2003, sia stata
respinta un'istanza di indennizzo in quanto presentata fuori dai termini previsti dallo stesso decreto,
l'interessato può richiedere, entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto, il riesame
dell'istanza facendo riferimento alla documentazione a suo tempo inviata.
3. Per gli impianti chiusi nel periodo dal 1° gennaio 2012 alla data di entrata in vigore del presente
decreto, le domande di cui all'art. 2, comma 1, sono presentate entro sei mesi dalla data di entrata in
vigore del decreto medesimo.
4. Il presente decreto è inviato ai competenti Organi di controllo ai sensi della normativa vigente e
pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
5. Il presente decreto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.
Allegati
(omissis)
Allegato I
Richiesta di accesso al contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di
impianto
Allegato II
Modello di dichiarazione dei versamenti al Fondo indennizzi
Allegato III
Integrazione richiesta contributo per i costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura di
impianto
Allegato IV
Elenco attività da considerare nei costi ambientali di ripristino dei luoghi a seguito di chiusura
impianti di distribuzione
1. Direzione Lavori, Sicurezza per l’esecuzione dei lavori, collaudi
2. Attività specifica di rimozione, smaltimento/recupero attrezzature fuori terra e successivo ripristino dei
luoghi
3. Bonifica (e gas free) serbatoi e linee interrate e smaltimento/recupero dei rifiuti prodotti
43
4. Rimozione e smaltimento/recupero serbatoi e linee interrate o eventuale inertizzazione serbatoi in caso di
autorizzazione al mantenimento degli stessi in sito
5. Rimozione e smaltimento/recupero del terreno
6. Accertamenti della qualità ambientale (preventiva o in corso d’opera)
7. Effettuazione di indagini ambientali preventive (se previste) o contestuali alla rimozione
8. Opere geotecniche di consolidamento a sostegno degli scavi
9. Messa in sicurezza di emergenza
10. Gestione acque di falda
11. Smaltimento/recupero rifiuti liquidi
12. Caratterizzazione ambientale
13. Interventi di bonifica o messa in sicurezza operativa
Allegato V
Dichiarazione ai sensi dell’ art. 28, comma 1, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito con la
legge 15 luglio 2011, n. 111, recante disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, così come
modificato dal decreto-legge 1° gennaio 2012 convertito con la legge 24 marzo 2012, n. 27
44
D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206.
Codice del consumo, a norma dell'articolo 7 della L. 29 luglio 2003, n. 229.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 8 ottobre 2005, n. 235, S.O.
15. Modalità di indicazione del prezzo per unità di misura.
(…)
5. I prezzi dei prodotti petroliferi per uso di autotrazione, esposti e pubblicizzati presso gli impianti
automatici di distribuzione dei carburanti, devono essere esclusivamente quelli effettivamente
praticati ai consumatori. È fatto obbligo di esporre in modo visibile dalla carreggiata stradale i
prezzi praticati al consumo. .
(22)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(22) Vedi, anche, il comma 2 dell’art. 19, D.L. 24 gennaio 2012, n. 1
D.L. 24-1-2012 n. 1
Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività.
Pubblicato nella Gazz. Uff. 24 gennaio 2012, n. 19, S.O.
19 Miglioramento delle informazioni al consumatore sui prezzi dei carburanti
(…)
2. Entro sei mesi dalla stessa data, con uno o più decreti del Ministero dello sviluppo economico
sono definite le modalità attuative della disposizione di cui al secondo periodo dell'articolo 15,
comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, in ordine alla cartellonistica di
pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, in modo da assicurare che le
indicazioni per ciascun prodotto rechino i prezzi in modalità non servito, ove presente, senza
indicazioni sotto forma di sconti, secondo il seguente ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. In tale decreto si prevede che i prezzi delle altre tipologie di carburanti
speciali e il prezzo della modalità di rifornimento con servizio debbano essere riportati su cartelloni
separati, indicando quest'ultimo prezzo come differenza in aumento rispetto al prezzo senza
servizio, ove esso sia presente.
(23)
3. Con il decreto di cui al comma 2 si prevedono, altresì, le modalità di evidenziazione, nella
cartellonistica di pubblicizzazione dei prezzi presso ogni punto vendita di carburanti, delle prime
due cifre decimali rispetto alla terza, dopo il numero intero del prezzo in euro praticato nel punto
vendita.
(23) In attuazione di quanto disposto dal presente comma vedi il D.M. 17 gennaio 2013.
45
D.M. 17 gennaio 2013
Modalità attuative delle disposizioni in materia di pubblicità dei prezzi praticati dai
distributori di carburanti per autotrazione, di cui all'articolo 15, comma 5, del decreto
legislativo 6 settembre 2005, n. 206, e di cui all'articolo 19 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n.
1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27.
Decreta:
Art. 1 Oggetto ed ambito di applicazione
1. Il presente decreto si applica a ciascun punto vendita di carburanti presente sul territorio
nazionale e disciplina le modalità di indicazione del prezzo al consumo dei prodotti petroliferi per
uso di autotrazione mediante cartellonistica di pubblicizzazione.
2. Il presente decreto non si applica agli strumenti di informazione dei prezzi di carburanti resi
obbligatori per le autostrade e le strade extraurbane principali statali ai sensi della legge 2 aprile
2007, n. 40, che rimangono comunque disciplinati dalle disposizioni di cui alla delibera CIPE 20
luglio 2007, n. 69.
Art. 2 Pubblicizzazione dei prezzi visibile dalla carreggiata stradale
1. In attuazione dell'art. 15, comma 5, del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, per prezzi
effettivamente praticati al consumo da esporre in modo visibile dalla carreggiata si intendono i
prezzi per modalità di erogazione del carburante senza servizio, ove presenti, e i prezzi per modalità
di erogazione con servizio.
2. I prezzi, ove presente e attiva la modalità non servito, devono essere pubblicizzati su appositi
cartelloni, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio,
benzina, GPL, metano. Nei casi in cui la modalità non servito non sia presente o nei momenti in cui
non sia attiva, devono essere comunque esposti i prezzi della modalità con servizio, segnalando la
diversa forma di erogazione. Il prezzo dei prodotti GPL e metano possono essere esposti su
cartelloni separati, purché collocati in modo da mantenere l'ordine di esposizione di cui sopra.
3. Ove presente e attiva anche la modalità di rifornimento con servizio, i relativi prezzi praticati al
pubblico devono essere riportati su supporti o cartelli separati, mantenendo il medesimo ordine ed
indicandoli solo come differenza in aumento rispetto al prezzo non servito, ove esso sia presente e
attivo. Negli altri casi il prezzo con servizio praticato è direttamente indicato nella cartellonistica di
cui al comma 2, specificando la modalità di erogazione.
4. Il posizionamento, le caratteristiche e le dimensioni dei supporti e dei cartelli per la
pubblicizzazione dei prezzi praticati al pubblico, esposti in modo visibile dalla carreggiata stradale,
devono rispondere ai requisiti previsti dall' art. 23, decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e
relative norme attuative del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
5. L'altezza dei caratteri usati per indicare i prezzi esposti sui supporti e sui cartelli di cui al comma
2, deve essere determinata in modo da garantirne la visibilità in condizioni di sicurezza e
assicurando indicativamente una dimensione minima dei caratteri di almeno 12 centimetri, salvo
incompatibilità derivante da altre disposizioni.
46
6. I prezzi devono essere esposti in euro per litro o, per il metano, in euro per chilogrammo,
indicando le cifre decimali fino alla terza. Le prime due cifre decimali del prezzo esposto in euro
devono essere evidenziate in base alla dimensione o il risalto dei caratteri, attraverso l'indicazione
della terza cifra, alternativamente, in formato apice o pedice ovvero con minore luminosità o risalto
cromatico.
7. Quando nell'impianto siano presenti e attive diverse modalità di erogazione non servito, l'obbligo
di esposizione del prezzo nella cartellonistica è riferito alla modalità con prezzo più basso di offerta
al pubblico.
Art. 3 Pubblicizzazione dei prezzi all'interno delle aree di rifornimento
1. 1. All'interno delle aree di rifornimento i prezzi di gasolio, benzina, GPL e metano devono essere
esposti secondo le disposizioni relative all'ordine dei prodotti e al formato di cui ai commi 2 e 6
dell'art. 2.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 7 dell'art. 2 il prezzo delle ulteriori modalità di erogazione non
servito è esposto come prezzo effettivamente praticato.
3. In aggiunta al differenziale di cui al comma 3 dell'art. 2, esclusivamente nella cartellonistica
posta all'interno delle aree di rifornimento, ed in particolare in prossimità degli erogatori, deve
essere esposto il prezzo finale effettivamente praticato per la modalità di erogazione con servizio, in
modo da garantire, in ogni caso, la separazione dal cartello recante il prezzo praticato per la
modalità di erogazione non servito.
Art. 4 Pubblicizzazione dei prezzi delle altre tipologie di carburanti speciali
1. Ove presenti altre tipologie di carburanti speciali, i relativi prezzi di vendita sia in modalità con
servizio, che in modalità non servito, devono essere riportati su ulteriori separati cartelli all'interno
delle aree di rifornimento.
2. I prezzi di cui al comma 1 possono essere pubblicizzati in modo visibile dalla carreggiata purché
esposti su cartelloni separati secondo le modalità indicate nei commi 4 e 5 dell'art. 2. I prezzi
devono essere riportati, senza indicazioni sotto forma di sconti, secondo il formato di cui al comma
6 dell'art. 2 e, ove presenti differenti modalità di rifornimento, il prezzo della modalità con servizio
deve essere indicato come differenza in aumento rispetto a quella senza servizio, ai sensi del comma
3 dell'art. 2.
Art. 5 Decorrenza
1. Al fine di garantire la sostenibilità tecnica ed economica dell'installazione di idonea
cartellonistica recante i prezzi praticati al pubblico dei prodotti petroliferi erogati presso ogni punto
vendita di carburanti, nonché garantire l'effettività della tutela dei diritti dei consumatori, le
disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano, secondo criteri di gradualità, a partire dai
seguenti termini, decorrenti dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana:
a) dal quindicesimo giorno (9 aprile 2013), decorre l'obbligo di esporre i prezzi effettivamente
praticati ai consumatori, senza indicazioni sotto forma di sconti; eventuali campagne promozionali
o di fidelizzazione possono essere indicate su cartellonistica integrativa interna all'area di servizio, e
devono essere riferite comunque a prezzi esposti e agevolmente verificabili dal consumatore;
47
campagne promozionali o di fidelizzazioni in corso al momento della decorrenza degli obblighi di
cui al presente decreto non sono da ritenersi sospese per effetto dello stesso;
b) dal sessantesimo giorno (24 maggio 2013), decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla
lettera a) con minore evidenza della terza cifra decimale come previsto dall'art. 2, comma 6;
c) dal novantesimo giorno (23 giugno 2013), decorre l'obbligo di esporre i prezzi di cui alla
lettera a), secondo l'ordine dall'alto verso il basso: gasolio, benzina, GPL, metano, nonché l'obbligo
di adeguarsi alle restanti norme recate dal presente decreto, per tutti i nuovi impianti o nei casi in
cui si proceda ad installare volontariamente nuova cartellonistica presso ogni punto vendita di
carburanti;
d) per gli impianti esistenti in cui, per l'adeguamento completo alle norme del presente decreto,
sia necessario procedere alla sostituzione della cartellonistica già esistente, l'obbligo relativo
all'ordine di esposizione dei prezzi e alle restanti prescrizioni richiamate alla lettera c) decorre dopo
un anno (25 marzo 2014).
2. In ogni caso, il termine di adeguamento di cui al comma 1, lettera d), è di due anni per gli
impianti che hanno sostituito la cartellonistica fissa nei ventiquattro mesi antecedenti la
pubblicazione del presente decreto.
Art. 6 Sanzioni
Ai sensi dell'art. 17 del decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, la violazione delle presenti
disposizioni è soggetta alle sanzioni di cui all'art. 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo
1998, n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.
Art. 7 Pubblicazione
Il presente decreto è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e nel sito internet
del Ministero.
48
Legge 2 aprile 2007, n. 40, «Misure urgenti per la tutela dei consumatori, la promozione
della concorrenza, lo sviluppo di attivita' economiche e la nascita di nuove imprese, la
valorizzazione dell'istruzione tecnico-professionale e la rottamazione di autoveicoli».
Art. 2. Informazione sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale
1. Al fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore della distribuzione
dei carburanti, di garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del servizio, nonche' di facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato, il gestore della
rete stradale di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i dispositivi di informazione di
pubblica utilità esistenti lungo la rete e le convenzioni con emittenti radiofoniche, nonchè gli
strumenti di informazione di cui al comma 3 per informare gli utenti, anche in forma comparata,
dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di distribuzione dei carburanti presenti
lungo le singole tratte della rete autostradale e delle strade statali extraurbane principali, con
conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai concessionari circa i prezzi praticati.
((La violazione di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina del
commercio per la mancata esposizione dei prezzi.
2. Il gestore della rete stradale ((di interesse nazionale e autostradale deve utilizzare i medesimi
strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del
traffico che gli utenti potrebbero subire accedendo alla rete di competenza.
3. Il Ministero dei trasporti sottopone, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della
legge di conversione del presente decreto, al Comitato interministeriale per la programmazione
economica (CIPE) una proposta intesa a disciplinare, senza oneri aggiuntivi per il bilancio
pubblico, nell'ambito delle concessioni autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di
informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di convenzioni con organi di informazione e
gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.
49
Del. CIPE 20 luglio 2007, n. 69/2007.
Informazioni sui prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete autostradale e stradale.
(Deliberazione n. 69/2007).
Pubblicata nella Gazz. Uff. 29 ottobre 2007, n. 252.
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER LA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA
Visto l'art. 2, del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7, convertito, con modificazioni, dalla legge 2
aprile 2007, n. 40, e visti in particolare:
il comma 1, che pone a carico del gestore della rete stradale di interesse nazionale e
autostradale l'obbligo di utilizzare i dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti lungo la
rete e le convenzioni con emittenti radio, nonchè gli strumenti di informazione di cui al successivo
comma 3 per notiziare gli utenti, anche in forma comparata, sui prezzi di vendita dei carburanti
praticati negli impianti di distribuzione presenti lungo le singole tratte della rete autostradale e delle
strade statali extraurbane principali, con conseguente onere informativo dei gestori degli impianti ai
concessionari circa i prezzi praticati;
il comma 2, che impone al gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale di
utilizzare i medesimi strumenti di informazione per avvertire, in tempo reale, l'utenza circa le
condizioni di grave limitazione di traffico che la stessa potrebbe subire accedendo alla rete di
competenza;
il comma 3, che demanda a questo Comitato, su proposta del Ministero dei trasporti, il compito
di disciplinare l'installazione di strumenti di informazione di pubblica utilità e la sottoscrizione di
convenzioni con organi di informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle
informazioni di cui ai precedenti commi;
Vista la proposta del Ministero dei trasporti, trasmessa con nota del 19 luglio 2007, n. 11978;
Considerato che occorre favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi nel settore dei carburanti
e garantire ai consumatori un adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi del servizio,
nonchè facilitare il confronto tra le offerte presenti sul mercato;
Preso atto che il Ministero dei trasporti ha espresso l'intendimento di disciplinare, in una prima fase,
l'uso dei dispositivi di informazione di pubblica utilità esistenti per tenere gli utenti al corrente delle
condizioni di traffico in atto e l'installazione degli strumenti di informazione di pubblica utilità per
rendere noti agli utenti stessi i prezzi di vendita dei carburanti praticati negli impianti di
distribuzione presenti, rinviando ad una successiva fase la disciplina delle convenzioni con organi di
informazione e gestori di telefonia per facilitare la diffusione delle predette informazioni;
Ritenuto di condividere tale impostazione;
50
Udita la relazione del Ministro dei trasporti, che rappresenta l'urgenza di adottare la delibera
attuativa del disposto dell'art. 2, comma 3, del citato provvedimento normativo e riferisce le notizie
da fornire tramite gli installandi strumenti di informazione al «prezzo della benzina senza servizio»;
Delibera:
1. Dispositivi di informazione sulle condizioni del traffico.
Il gestore della rete stradale di interesse nazionale ed autostradale deve informare in tempo reale gli
utenti delle condizioni di traffico in atto sulla rete di competenza, utilizzando i dispositivi di
informazione di pubblica utilità esistenti in accesso alla rete e in itinere per avvertire
tempestivamente i medesimi utenti delle condizioni di grave limitazione del traffico che gli stessi
potrebbero subire accedendo o percorrendo la rete stessa.
2. Strumenti di informazione dei prezzi dei carburanti.
2.1 Il gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali deve installare strumenti di
informazione di pubblica utilità, utilizzando modalità telematiche di trasmissione dati, per rendere
edotti gli utenti, anche in forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli
impianti di distribuzione presenti lungo le tratte delle medesime strade ed autostrade.
2.2 Grava sul gestore di ciascun impianto di distribuzione dei carburanti, presente lungo le tratte
delle strade ed autostrade di cui al precedente punto 2.1, l'obbligo di comunicare, in tempo reale, al
sistema informativo istituito dal gestore delle autostrade e delle strade extraurbane principali statali,
i prezzi praticati, ai fini esclusivi di assicurare l'informazione di cui al medesimo punto 2.1.
2.3 Gli strumenti di informazione di pubblica utilità devono fornire almeno le seguenti
informazioni:
a) il prezzo senza servizio della benzina senza piombo e del gasolio per autotrazione;
b) la distanza dal relativo impianto di rifornimento;
c) il logo della società di distribuzione, la cui apposizione, per le finalità di cui alla presente
delibera, è consentita in deroga al disposto di cui all'art. 23, comma 3, del decreto legislativo 30
aprile 1992, n. 285.
2.4 Attraverso gli strumenti di informazione di pubblica utilità dovranno essere fornite le
informazioni di cui al precedente punto 2.3 relative al massimo a tre stazioni di servizio
consecutive.
2.5 Con apposito provvedimento del Ministro dei trasporti sono definite le modalità di installazione
e la configurazione dei singoli dispositivi di pubblica utilità, al fine di assicurare la loro uniformità
sul territorio nazionale.
51
Delib. Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici
essenziali, del 14 giugno 2001. Adozione della regolamentazione provvisoria del settore dei
distributori di carburante.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 3 agosto 2001, n. 179.
Deliberazione: 1/94 settore distributori di carburante - federazione gestori carburanti ed affini FEGICA/CISL, FAIB/AISA CONFESERCENTI, FEGICA-CISL / AUTOSTRADE, FICISC /
ANISA CONFCOMMERCIO (pos. 10808). (Seduta del 14 giugno 2001).
Fatto: esiti della procedura di regolamentazione del settore dei distributori di carburante ex art. 13,
comma 1, lettera a), legge n. 146/1990.
Deliberazione: adozione della regolamentazione provvisoria ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera
a), della legge n. 146/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
Motivazione: mancata adozione da parte delle associazioni di categoria di un codice di
autoregolamentazione contenente le prestazioni minime a garantire il trasporto su gomma e la
mobilità dei cittadini.
LA COMMISSIONE
su proposta del prof. Prosperetti, nel procedimento n. pos. 10808, ha adottato, all'unanimità, la
seguente delibera
Premesso
1. che, ai sensi dell'art. 2-bis della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n. 83/2000, le
astensioni collettive dalle prestazioni, a fini di protesta o di rivendicazione di categoria, da parte di
lavoratori autonomi, professionisti o piccoli imprenditori, che incidano sulla funzionalità dei
servizi pubblici di cui all'art. 1 della legge medesima, debbono essere esercitate nel rispetto di
misure dirette a consentire l'erogazione delle prestazioni indispensabili di cui al medesimo art. 1, e
che, a tal fine, la commissione di garanzia promuove l'adozione, da parte delle associazioni o
degli organismi di rappresentanza delle categorie interessate, di codici di autoregolamentazione
che realizzino, in caso di astensione collettiva, il contemperamento con i diritti della persona
costituzionalmente tutelati di cui all'art. 1 della legge medesima;
2. che, in base agli articoli 2, comma 2, della legge n. 83/2000 e 2-bis della legge n. 146/1990, come
modificata dalla legge n. 83/2000, qualora i predetti codici non siano stati ancora adottati decorsi
sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge n. 83/2000, la commissione di garanzia procede
ai sensi dell'art. 13, comma 1, lettera a), della legge n. 146/1990, come modificata dalla legge n.
83/2000;
3. che, nella propria deliberazione 00/169 del 4 maggio 2000, la commissione ha ribadito che,
trascorso inutilmente il menzionato periodo transitorio di sei mesi (scaduto il 26 ottobre 2000)
entro il quale le categorie interessate dovevano sottoporre alla commissione codici di
autoregolamentazione per la valutazione di idoneità, la stessa commissione ha l'obbligo, una volta
esaurita la procedura preliminare di cui all'art. 13, lettera a), di emanare una provvisoria
regolamentazione;
4. che l'art. 1 della legge n. 146/1990 configura l'approvvigionamento di prodotti energetici, quale
servizio pubblico essenziale, indipendentemente dalla natura giuridica del rapporto mediante il
quale esso venga svolto;
52
5. che la commissione con delibera del 22 febbraio 2001 ha deliberato una proposta ai sensi dell'art.
13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990, come modificato dalla legge n. 83/2000, nella quale
provvedeva ad individuare le prestazioni minime da garantire in caso di sciopero per i gestori di
carburante, la quale veniva inviata alle parti con la richiesta di formulare le loro osservazioni;
6. che in data 6 giugno 2001 si è tenuta un'audizione nel corso della quale le organizzazioni dei
gestori dei distributori di carburante, FAIB/AISA confesercenti, FEGICA-CISL autostrade,
FICISC/ANISA confcommercio, hanno sostenuto l'inapplicabilità nei loro confronti della
disciplina della legge n. 146/1990, impegnandosi comunque ad esaminare l'eventualità di una
propria autoregolamentazione;
7. che in data 26 giugno 2001 si è svolta una seconda audizione nel corso della quale è stata
esaminata un'ipotesi di autoregolamentazione datata 19 giugno 2001;
8. che in data 28 giugno 2001 la commissione ha inviato alle organizzazioni dei consumatori sia la
propria proposta sia l'ipotesi di autoregolamentazione;
9. che sulla proposta della commissione hanno espresso parere favorevole le associazioni
Federconsumatori in data 11 luglio 2001 e Codacons in data 18 luglio 2001; in particolare, il
Codacons ha espresso parere contrario in merito all'ipotesi di autoregolamentazione proposta
dagli autotrasportatori;
Considerato
1. che le associazioni FAIB/AISA confesercenti, FEGICA-CISL autostrade, FIGISC/ANISA
confcommercio pur ribadendo, in sede di audizione, di non ritenersi assoggettate alla legge n.
146/1990, si sono dichiarate disponibili ad una autoregolamentazione nella quale sia indicato il
termine di preavviso minimo, il principio di rarefazione, la individuazione delle franchigie ed un
minimo di prestazioni per i mezzi di soccorso, delle amministrazioni e degli enti;
2. che la disponibilità di carburante condiziona il trasporto di persone e merci essenziali, essendo il
trasporto su strada, anche privato, insostituibile ad assicurare una congrua realizzazione del diritto
della mobilità;
3. che la commissione apprezzando il passo avanti compiuto dalle associazioni dei gestori di
carburante nell'audizione del 26 giugno 2001 ritiene di dover adeguare la propria proposta di
regolamentazione accedendo ad alcune richieste delle associazioni di categoria;
4. che, su tale premessa, viene ridotta di tre giorni la franchigia natalizia e di un giorno quella
pasquale (rispetto alla previsione della proposta di regolamentazione), e viene abolita la
dichiarazione preventiva di adesione allo sciopero da parte dei gestori (come previsto dalla
proposta per la rete autostradale), viene ridotto il numero delle stazioni di servizio di cui si
prevedeva l'apertura nelle autostrade e vengono rivisti i criteri di individuazione dei gestori
comandati, escludendo dal novero delle autorità delegate a tale compito i sindaci e le società di
gestione delle autostrade, come anche richiesto dai gestori;
5. che il volume di prestazioni minime garantite richiesto dalla commissione ai gestori dei
distributori di carburante consente inoltre di addivenire alla richiesta, formulata nella loro ipotesi,
di una durata massima della astensione collettiva di tre giorni, e ciò nonostante l'associazione
degli utenti di cui in premessa, abbia invece richiesto la riduzione dell'agitazione dei gestori di un
solo giorno;
6. che in ordine a tale problema la commissione aveva posto in alternativa o la limitazione della
durata ad un solo giorno, ma in tal caso senza prestazioni minime in favore dell'autotrasporto
privato (ciò che avrebbe inibito l'uso dell'auto per lunghe percorrenze), o la soluzione di
un'astensione collettiva più lunga (72 ore), che penalizza solo il rifornimento, mantenendo
comunque operativo e fruibile tutto il sistema di comunicazioni stradali e autostradali;
7. che in tal modo si ritiene di aver raggiunto un miglior contemperamento del diritto di sciopero
con i diritti degli utenti, tale da garantire una maggiore visibilità delle serrate dei gestori di
impianti di distribuzione di carburante pur a fronte di un sacrificio per l'utenza, assistita però da
inderogabili prestazioni minime;
53
Delibera:
la seguente regolamentazione provvisoria ex art. 13, comma 1, lettera a), legge n. 146/1990 come
modificata dalla legge n. 83/2000
1. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante deve essere comunicata con
un preavviso di almeno dieci giorni;
2. Contestualmente al preavviso i soggetti proclamanti debbono indicare la durata dell'astensione e
le motivazione della stessa. In ogni caso, la durata dell'astensione non dovrà superare le 72 ore;
3. Le predette comunicazioni debbono essere date all'apposito ufficio costituito presso l'autorità
competente ad emanare l'ordinanza di cui all'art. 8 della legge n. 146/1990, come modificata dalla
legge n. 83/2000;
4. L'astensione collettiva degli addetti alla distribuzione di carburante è preclusa qualora essa risulti
in concomitanza con altre astensioni collettive già proclamate da organizzazioni sindacali dei
trasporti che interessino il medesimo bacino di utenza;
5. Non possono essere proclamate astensioni collettive nei seguenti periodi:
dal 20 dicembre al 6 gennaio;
dal 24 aprile al 2 maggio;
le tre giornate che precedono e le due che seguono la Pasqua;
dal 27 giugno al 4 luglio;
dal 28 luglio al 3 agosto;
dal 10 agosto al 20 agosto;
dal 26 agosto al 5 settembre;
dal 30 ottobre al 5 novembre;
dal terzo giorno precedente al terzo giorno successivo le consultazioni elettorali nazionali, europee e
regionali, le consultazioni referendarie nazionali, nonché le consultazioni amministrative che
riguardino un insieme di regioni province e comuni con popolazione complessiva superiore al 20%
della popolazione nazionale;
dal giorno precedente al giorno successivo alle elezioni politiche suppletive o alle elezioni regionali
ed amministrative parziali per le sole aree interessate;
6. Le agitazioni debbono essere immediatamente sospese in caso di avvenimenti eccezionali di
particolare gravità o di calamità naturali;
7. Sono vietate le proclamazioni plurime e, tra un'astensione collettiva e la proclamazione
dell'astensione successiva, deve intercorrere un intervallo minimo di quindici giorni;
54
8. Durante l'astensione collettiva dovrà essere in ogni caso assicurato un livello di prestazioni
compatibile con le finalità di cui all'art. 1, comma 2, della legge n. 146/1990. In particolare:
a) per la rete stradale potranno essere individuati impianti sulla scorta di espresse richieste da parte
delle Prefetture competenti, al fine di consentire i rifornimenti a mezzi di amministrazioni ed enti
pubblici (soccorso di polizia di pronto intervento ecc.) che non dispongano di autonome capacità di
rifornimento;
b) per la rete della viabilità ordinaria urbana ed extraurbana, dovrà essere mantenuto in servizio un
numero di stazioni di rifornimento non inferiore al 50% degli esercizi aperti nei giorni festivi
secondo i turni programmati. L'individuazione di tali stazioni dovrà essere effettuata dal Prefetto
per la viabilità urbana e per quella extraurbana;
c) per la rete autostradale, escluse le diramazioni, dovranno essere garantite le prestazioni
indispensabili assicurando i servizi di emergenza e i rifornimenti dei mezzi di soccorso e di polizia;
le stazioni di servizio in funzione nell'autostrada dovranno rimanere aperte in misura non inferiore
ad una ogni cento chilometri; l'individuazione delle stazioni di servizio, di cui è comandata
l'apertura, dovrà essere effettuata dai presidenti delle regioni interessate o da un loro delegato.
che, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 13, lettera a), terzo periodo, della legge n. 146/1990,
come modificata dalla legge n. 83/2000, la delibera di provvisoria regolamentazione sarà vincolante
per le parti ai sensi dell'art. 2, comma 3, della legge n. 146/1990, fino a che non sarà stato adottato
un codice di autoregolamentazione valutato idoneo dalla commissione;
Dispone
la trasmissione della presente delibera ai presidenti delle Camere, al Presidente del Consiglio dei
Ministri, al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, al Ministro dell'interno ed alle
organizzazioni
Faib/Confesercenti,
Figisc-Anisa/confcommercio,
Fegica/Cisl,
FegicaCisl/autostrade alle organizzazioni degli utenti e dei consumatori di cui alla legge 30 luglio 1998, n.
281.
Dispone altresì
la pubblicazione della regolamentazione provvisoria e degli estremi della presente delibera nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
55
L. 29 dicembre 1993, n. 580.
Riordinamento delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura.
18. Finanziamento delle camere di commercio.
1. Al finanziamento ordinario delle camere di commercio si provvede mediante:
a) il diritto annuale come determinato ai sensi dei commi 4, 5 e 6;
b) i proventi derivanti dalla gestione di attività e dalla prestazione di servizi e quelli di natura
patrimoniale;
c) le entrate e i contributi derivanti da leggi statali, da leggi regionali, da convenzioni o previsti
in relazione alle attribuzioni delle camere di commercio;
d) i diritti di segreteria sull'attività certificativa svolta e sulla iscrizione in ruoli, elenchi, registri
e albi tenuti ai sensi delle disposizioni vigenti;
e) i contributi volontari, i lasciti e le donazioni di cittadini o di enti pubblici e privati;
f) altre entrate e altri contributi.
2. Le camere di commercio sono, altresì, destinatarie di contributi a carico del bilancio dello Stato,
per l'espletamento di funzioni delegate.
3. Le voci e gli importi dei diritti di segreteria di cui alla lettera d) del comma 1 sono modificati e
aggiornati con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero
dell'economia e delle finanze, tenendo conto dei costi medi di gestione e di fornitura dei relativi
servizi
4. La misura del diritto annuale dovuto ad ogni singola camera di commercio da parte di ogni
impresa iscritta o annotata nei registri di cui all'articolo 8, ivi compresi gli importi minimi e quelli
massimi, nonché gli importi del diritto dovuti in misura fissa, è determinata dal Ministro dello
sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite
l'Unioncamere e le organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale, in
base al seguente metodo:
a) individuazione del fabbisogno necessario per l'espletamento dei servizi che il sistema delle
camere di commercio è tenuto a fornire sull'intero territorio nazionale, in relazione alle funzioni
amministrative ed economiche di cui all'articolo 2, nonché a quelle attribuite dallo Stato e dalle
regioni;
b) detrazione dal fabbisogno di cui alla lettera a) di una quota calcolata in relazione ad un
obiettivo annuale di efficienza del sistema delle camere di commercio nell'espletamento delle
funzioni amministrative, sentita l'Unioncamere;
56
c) copertura del fabbisogno mediante diritti annuali fissi per i soggetti iscritti al REA e
per le imprese individuali iscritte al registro delle imprese, e mediante applicazione di diritti
commisurati al fatturato dell'esercizio precedente, per gli altri soggetti
D.M. 30 aprile 2009.
Determinazione delle misure del diritto annuale dovuto per l'anno 2009, dalle imprese alle
camere di commercio.
Art. 2.
1. Per le imprese iscritte e per le imprese individuali annotate nella sezione speciale del Registro
delle imprese il diritto annuale e' dovuto nella misura fissa di € 88,00.
(…)
Art. 3.
1. Per la sede legale di tutte le imprese iscritte nella sezione ordinaria del Registro delle imprese,
ancorché annotate nella sezione speciale, il diritto annuale è determinato applicando al fatturato
dell'esercizio 2008 le seguenti misure fisse o aliquote per scaglioni di fatturato:
Scaglioni di fatturato
da €
a€
0
100.000,00
oltre 100.000
250.000,00
oltre 250.000
500.000,00
oltre 500.000
1.000.000,00
oltre 1.000.000
10.000.000,00
oltre 10.000.000
35.000.000,00
oltre 35.000.000
50.000.000,00
oltre 50.000.000
Aliquote
€ 200,00 (misura fissa)
0,015%
0,013%
0,010%
0,009%
0,005%
0,003%
0,001% ( fino ad un massimo
di € 40.000)
Misure confermate per gli anni successivi in base al DM 21 aprile 2011
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------L. 23 luglio 2009, n. 99
Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonché in materia di
energia.
Pubblicata nella Gazz. Uff. 31 luglio 2009, n. 176, S.O.
Art. 44. (Diritto annuale per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti)
1. Fatta salva la possibilità di successive disposizioni di portata più generale e di durata non
limitata, anche nell’ambito dell’ordinaria potestà regolamentare in materia di accertamento,
57
riscossione e liquidazione del diritto annuale di cui al comma 3 dell’articolo 18 della legge 29
dicembre 1993, n. 580, e successive modificazioni, limitatamente al versamento del diritto annuale
relativo all’anno 2009, per le imprese esercenti attività di distribuzione di carburanti, il fatturato di
cui all’articolo 1, comma 1, lettera f), numero 4), del regolamento di cui al decreto del Ministro
dell’industria, del commercio e dell’artigianato 11 maggio 2001, n. 359, deve essere inteso al netto
delle accise. Le conseguenti minori entrate per il sistema camerale sono compensate nella misura di
1,5 milioni di euro da trasferire all’Unione italiana delle camere di commercio, industria, artigianato
e agricoltura per essere successivamente ripartite tra le singole camere di commercio, industria,
artigianato e agricoltura in proporzione alle minori entrate valutate per ciascuna di esse sulla base
dei dati relativi alla riscossione del diritto annuale per l’anno 2008. All’onere derivante dalle
disposizioni di cui al presente comma, pari a 1,5 milioni di euro per l’anno 2009, si provvede
mediante corrispondente riduzione dell’autorizzazione di spesa prevista dall’articolo 10, comma 5,
del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre
2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica.
(…)
Art. 51. (Misure per la conoscibilità dei prezzi dei carburanti)
1. Al fine di favorire la più ampia diffusione delle informazioni sui prezzi dei carburanti praticati
da ogni singolo impianto di distribuzione di carburanti per autotrazione sull’intero territorio
nazionale, è fatto obbligo a chiunque eserciti l’attività di vendita al pubblico di carburante per
autotrazione per uso civile di comunicare al Ministero dello sviluppo economico i prezzi praticati
per ogni tipologia di carburante per autotrazione commercializzato.
(24)
2. Il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto da adottare entro sei mesi dalla data di
entrata in vigore della presente legge, individua secondo criteri di gradualità e sostenibilità le
decorrenze dell’obbligo di cui al comma 1 e definisce i criteri e le modalità per la comunicazione
delle informazioni di prezzo da parte dei gestori degli impianti, per l’acquisizione ed il trattamento
dei suddetti prezzi dei carburanti, nonché per la loro pubblicazione sul sito internet del Ministero
medesimo ovvero anche attraverso altri strumenti di comunicazione atti a favorire la più ampia
diffusione di tali informazioni presso i consumatori. Dall’applicazione delle disposizioni di cui al
presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica e le attività ivi
previste devono essere svolte con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a
legislazione vigente.
3. In caso di omessa comunicazione o quando il prezzo effettivamente praticato sia superiore a
quello comunicato dal singolo impianto di distribuzione di cui al comma 1, si applica la sanzione
amministrativa pecuniaria di cui all’ articolo 22, comma 3, del decreto legislativo 31 marzo 1998,
n. 114, da irrogare con le modalità ivi previste.
(24) Per la determinazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione vedi il
D.M. 15 ottobre 2010, come modificato dal DM 17 gennaio 2013.
58
D.M. 15 ottobre 2010.
Prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione
Decreta:
Art. 1 Ambito di applicazione e decorrenze dell'obbligo di comunicazione
1. L'obbligo di cui all'art. 51 della legge n. 99/2009, di comunicazione al Ministero dello sviluppo
economico dei prezzi di vendita al pubblico praticati da ogni singolo impianto di distribuzione di
carburanti per autotrazione per uso civile, è individuato esclusivamente con riferimento:
a) alla comunicazione iniziale;
b) a comunicazioni successive con cadenza almeno settimanale, da effettuare in ogni caso di
variazione di prezzo, anche in assenza di variazioni di prezzo in aumento, entro l'ottavo giorno
dall'ultima comunicazione inviata;
c) alla comunicazione, almeno contestuale all'applicazione, di tutte le variazioni in aumento
praticate rispetto all'ultimo prezzo comunicato, anche se anteriori alla decorrenza del periodo
settimanale ordinario di comunicazione.
2. L'obbligo di comunicazione di cui al comma 1 è stabilito con esclusivo riferimento ad una sola
forma di vendita per ciascuna tipologia di carburante commercializzato e, se tale forma di vendita è
presente presso l'impianto interessato durante l'intero orario di apertura e per la relativa tipologia di
carburante, è riferito alla sola vendita effettuata mediante sistemi self service e senza avvalersi
dell'operatore.
3. Resta ferma la possibilità, compatibilmente con le capacità di ricevimento dei dati in ciascuna
fase di realizzazione ed evoluzione del relativo sistema informatico e secondo le indicazioni che a
tal fine saranno pubblicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico, di
comunicare su base volontaria, ai medesimi fini della pubblicazione sul sito del Ministero, anche i
prezzi praticati per le altre modalità di vendita, le variazioni di prezzo infrasettimanali in
diminuzione e gli eventuali sconti di prezzo con profilo settimanale tipizzato. Le eventuali
comunicazioni volontarie, una volta presentate e fino a rinuncia espressa a tale facoltà, rispondono
ai medesimi obblighi di veridicità ed aggiornamento periodico di quelle obbligatorie.
4. Le decorrenze dell'obbligo di comunicazione dei prezzi di vendita al pubblico praticati
relativamente ai carburanti per autotrazione, ferma restando la possibilità di comunicazioni
volontarie aggiuntive nei limiti di capacità del sistema informatico di cui al comma 3 e le eventuali
fasi anteriori di sperimentazione del sistema, sono stabilite secondo il seguente ordine di gradualità:
a) prezzi dei carburanti dei distributori della rete autostradale, per tutte le tipologie di
carburanti;
b) prezzi dei carburanti dei distributori della rete stradale statale, limitatamente alla benzina ed
al gasolio venduti mediante modalità self service, nonché al gpl ed al metano;
c) prezzi dei carburanti per tutti gli altri distributori, per tutti i carburanti e per tutte le forme di
vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2.
5. I prezzi di cui al comma 4, lettera a), devono essere comunicati a decorrere dal 1° febbraio 2011.
I prezzi di cui al comma 4, lettere b) e c), devono essere comunicati a decorrere dalle date
rispettivamente fissate con successivi analoghi decreti e rese note mediante pubblicazione sul sito
internet istituzionale del Ministero almeno trenta giorni prima della decorrenza stabilita.
59
Art. 2 Modalità di comunicazione prescritte
1. I gestori effettuano la comunicazione dei prezzi di cui all'art. 1, indicando ciascun prezzo con
tutte le cifre decimali effettivamente applicate ed adempiono all'obbligo di comunicazione
inviandola esclusivamente con modalità telematiche al Ministero dello sviluppo economico
mediante compilazione e trasmissione di apposito modulo elettronico (form), predisposto dallo
stesso Ministero, attraverso il servizio telematico accessibile dall'indirizzo internet
https://carburanti.mise.gov.it/, a cui si accede attraverso un apposito sistema di autenticazione.
Eventuali istruzioni ed indicazioni integrative sono pubblicate sul medesimo sito internet. Eventuali
successive modifiche della denominazione dell'indirizzo internet da utilizzare sono preventivamente
comunicate sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico.
2. Nel periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del presente decreto e la data di entrata in
vigore dell'obbligo di comunicazione telematica può essere prevista una fase di sperimentazione
alla quale possono accedere tutte le imprese che vogliono utilizzare il servizio. Chi aderisce
volontariamente al servizio in tale fase deve rispettarne tutti i vincoli e si assoggetta ai relativi
obblighi.
3. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle comunicazioni
stesse attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso il Ministero dello sviluppo
economico. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita
informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta
elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica che saranno
a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di
comunicazione.
D.M. 17 gennaio 2013.
Modifiche ed integrazioni al decreto 15 ottobre 2010, concernente comunicazione e
pubblicazione dei prezzi di vendita al pubblico dei carburanti per autotrazione, ai sensi
dell'articolo 51 della legge 23 luglio 2009, n. 99
Decreta:
Art. 1 Decorrenze dell'obbligo di comunicazione per i distributori della rete stradale statale e per
i restanti distributori
1. Ferma restando la possibilità di anticipare tali comunicazioni su base volontaria ai sensi dell'art.
1, comma 3, del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010, l'obbligo di
comunicazione dei prezzi dei carburanti di cui all'art. 1, comma 4, lettere b) e c) del medesimo
decreto è fissato a decorrere dalle seguenti date successive alla pubblicazione del presente decreto
sul sito internet istituzionale del Ministero dello sviluppo economico:
a) dal trentesimo giorno successivo (19 aprile 2013), limitatamente ai distributori della rete
stradale statale che vendono gpl o metano, o anche gpl o metano, ed ai relativi prezzi;
b) dal novantesimo giorno successivo (18 giugno 2013), limitatamente ai distributori della rete
stradale statale che vendono benzina o gasolio con modalità self service, o anche con modalità self
service, durante l'intero orario di apertura ed ai relativi prezzi;
c) dal centoventesimo giorno successivo (18 luglio 2013) per tutti i restanti distributori della
rete stradale statale, per tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di
tale obbligo ai sensi dei commi 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010;
60
d) dal centottantesimo giorno successivo (16 settembre 2013) per tutti i restanti distributori, per
tutti i carburanti e per tutte le forme di vendita, fatte salve le limitazioni di tale obbligo ai sensi dei
commi 1 e 2 del medesimo art. 1 del decreto ministeriale 15 ottobre 2010.
Art. 2 Modifiche al decreto ministeriale 15 ottobre 2010
1. Al decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre 2010 sono apportate le seguenti
modifiche:
a) ferma restando la possibilità di ulteriori aggiornamenti mediante apposita comunicazione sul
sito internet istituzionale del Ministero (attualmente www.mise.gov.it) relativamente all'indirizzo
internet specifico da utilizzare per la comunicazione e pubblicazione dei prezzi, l'indicazione
www.osservaprezzi.it, contenuta all'art. 2, comma 1, ed all'art. 3, comma 1, del citato decreto è
sostituita da https://carburanti.mise.gov.it/;
b) fermo restando che non costituisce inadempimento all'obbligo di comunicazione dei prezzi
la mancata trasmissione della comunicazione nel caso in cui il relativo servizio telematico del
Ministero sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico stesso,
fino a eventuale nuovo avviso sul sito internet istituzionale del Ministero è sospeso in tal caso
l'obbligo di comunicazione sostitutiva mediante posta elettronica certificata previsto dall'art. 2,
comma 3, secondo periodo, del citato decreto.
2. Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Ministro dello sviluppo economico 15 ottobre
2010, non espressamente modificate dal presente decreto ministeriale.
Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
DECRETO-LEGGE 21 giugno 2013, n. 69 (c.d. “del fare”)
Testo del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69 (in S.O. n. 50/L alla Gazzetta Ufficiale - Serie
generale - n. 144 del 21 giugno 2013), coordinato con la legge di conversione 9 agosto
2013, n. 98 (in questo stesso S.O. alla pag. 1), recante: «Disposizioni urgenti per il rilancio
dell'economia». (13A07086)
…omissis..
Art. 4 Norme in materia di concorrenza nel mercato del gas naturale e nei carburanti
…omissis..
Comma 7. Al fine di promuovere la razionalizzazione della rete di distribuzione dei
carburanti liquidi e per diffondere l'uso del metano e del GPL per autotrazione nelle aree con
scarsa presenza di impianti di distribuzione di tale carburante, il fondo per la razionalizzazione
della rete di distribuzione dei carburanti di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 11 febbraio
1998, n. 32, e' destinato anche alla erogazione di contributi per la chiusura e contestuale
trasformazione da impianti di distribuzione di carburanti liquidi in impianti di distribuzione
esclusiva di metano ((o di GPL)) per autotrazione, secondo le modalita' definite con i decreti del
Ministro dello sviluppo economico 19 aprile 2013, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 136
del 12 giugno 2013)), e 7 agosto 2003, ((pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 223 del 25
settembre 2003)).
61
Comma 7-bis. All'articolo 34 della legge 12 novembre 2011, n. 183, il comma 1 e' sostituito
dal seguente:
«1. Per tenere conto dell'incidenza delle accise sul reddito di impresa degli esercenti impianti di
distribuzione di carburante, il reddito stesso e' ridotto, a titolo di deduzione forfetaria, di un
importo pari alle seguenti percentuali dei volumi d'affari di cui all'articolo 20, primo comma,
del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633:
a) 1,1 per cento del volume d'affari fino a 1.032.000 euro;
b) 0,6 per cento del volume d'affari oltre 1.032.000 euro e fino a 2.064.000 euro;
c) 0,4 per cento del volume d'affari oltre 2.064.000 euro»
(25)
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------(25) il bonus fiscale delle deduzioni forfetarie è calcolato non più in base ai ricavi, bensì in
relazione al volume d’affari, ferme restando le vigenti percentuali e soglie di reddito.
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