CHIROPRATICA P R O F E S S I O N E Associazione Italiana Chiropratici www.associazionechiropratici.it Le nuove realtà della medicina a cura del COPIT I l tema della "chiropratica", unitamente a quello delle medicine cosiddette "non convenzionali", è seguito da tempo dai Parlamentari che si riferiscono al COPIT. La Direttiva Europea dell’Onorevole Zappalà QUALCHE CONSIDERAZIONE IN MERITO Il Profilo di una Professione Europea Il nostro scopo è soltanto quello di stabilire un rapporto, di tipo culturale ed informativo, tra la nuova realtà della medicina cosiddetta "alternativa" (realtà che conta su un mercato di centinaia di miliardi di vecchie lire e su diversi milioni di fiduciosi pazienti) e l'attività normativa intrapresa già nella XIII legislatura senza risultati convincenti. Il difetto dell'approccio parlamentare (che è stato posto in luce in più di una occasione) consiste nell'assumere, sotto la discutibile denominazione già ricordata, un insieme di pratiche curative, tratte delle più disparate esperienze internazionali, che pur godendo di una indiscussa popolarità, non sono state sottoposte, preliminarmente, ai test scientifici necessari. Poiché si tratta di pervenire ad una regolamentazione che garantisca al pubblico certezza e non pericolosità delle cure proposte (e praticate) e nello stesso tempo requisiti di idoneità e di affidabilità da parte degli operatori che si offrono come "curatori" di determinati disturbi o malattie, è pregiudiziale - secondo il COPIT - testare scientificamente le pratiche sanitarie che vengono proposte. Perciò, ammesso che si debba considerare in blocco il pianeta "delle medicine non convenzionali" (e questo può risultare un tragico errore, come spesso accade facendo un "fascio di ogni erba" e come - con una scarsa oggettiva cognizione di causa - sta procedendo la commissione), è essenziale -scientificamente parlando che i membri del Parlamento siano posti in condizione di giudicare a ragion veduta. Non basta (e non è serio) elencare superficialmente i titoli delle suddette pratiche mediche e pretendere, con norma di legge, di garantirne la credibilità, la affidabilità e la sicurezza. Sono invece necessari alcuni presupposti, in mancanza dei quali, si dovrebbe rifiutare il riconoscimento. Tali presupposti, ricordati in estrema sintesi, sono: - fondamento scientifico, valutato su scala mondiale, della "medicina" presa in esame (e pertanto, chi aspira al detto riconoscimento dovrebbe essere invitato a fornire alle Camere gli elementi conoscitivi appropriati); - fondamento formativo, anch'esso valutato su scala mondiale, attestante la profondità degli studi e la omogeneità degli stessi, fornendo ai membri del Parlamento dati incontrovertibili di fatto; - fondamento curativo della medicina proposta offrendo al Parlamento il quadro dimensionale delle pratiche esercitate, delle procedure curative applicate e dei risultati ottenuti. Probabilmente, una volta che le commissioni parlamentari fossero in condizione di disporre di questi elementi conoscitivi si potrebbe valutare se le cosiddette "medicine non convenzionali" siano suscettibili di una regolazione globale o non piuttosto necessitanti di uno specifico partitario riconoscimento che serva a collocarle correttamente nel panorama medico mondiale ed in quello del servizio sanitario nazionale. di J.G.Williams I La direttiva del Parlamento Europeo, sul tema del riconoscimento delle qualifiche professionali, è stata definita, in prima lettura, l’11 febbraio 2004. È opportuno riassumerne brevemente i termini, allo scopo di favorire uno scambio di idee tra le Parti interessate. Come si è detto, l’oggetto della direttiva è “il riconoscimento delle qualifiche professionali”, la libera circolazione dei titolari di tali qualifiche nei diversi Stati della Unione Europea, la omogeneizzazione dei parametri formativi ed autorizzativi che è possibile rintracciare alla base del riconoscimento delle suddette qualifiche; in definitiva, la individuazione e la messa in opera di una sorta di “mercato unificato” nel quale, senza discriminazioni e senza unilaterali restrizioni, i portatori delle indicate dotazioni professionali possono esercitarle, liberamente e dovunque, ma assoggettandosi al rispetto di determinate regole ed alla osservanza di specifici requisiti. Alla elaborazione della direttiva in parola, il Parlamento Europeo ci arriva ponendo alcune solide premesse di cui è necessario offrire un breve richiamo. Lo scopo fondamentale è quello di garantire, al massimo livello possibile, la salute dell’uomo. La conseguenza è che occorre tutelare la facoltà dei cittadini di esercitare una professione, in qualsivoglia Stato membro e quindi anche se diverso da quello nel quale è stata acquisita la relativa qualifica professionale, in modo da generalizzare l’utilizzazione delle risorse disponibili a vantaggio della comunità. Poiché si tratta della salute dell’uomo, le professioni prese in considerazione sono prevalentemente di indole sanitaria e medica, anche se il riferimento alla qualifica di “architetto”, l’esortazione indirizzata agli “ingegneri” perché procedano nella autoregolamentazione della loro professione, lascia chiaramente intendere che il Parlamento europeo vuole mettere mano ad un provvedimento globale, necessario del resto nel momento in cui la nuova Europa decolla. Si può, in altre parole, fare ricorso alla procedura descritta: • attivazione delle organizzazioni professionali europee; • elaborazione di raccomandazioni da sottoporre al Parlamento europeo, per completare il quadro delle professioni che possono liberamente esercitarsi sul territorio degli Stati membri dell’Unione. L’opzione riguarda anche la chiropratica che legittimamente aspira a generalizzare, nell’ambito del Paese Italia, le dotazioni ed i requisiti di cui già gode in diversi altri Stati dell’Europa. Ciò, indubbiamente, apre un orizzonte nuovo alle iniziative legislative che da un paio di legislature impegnano il nostro Parlamento, consistenti nel tentativo di riconoscere e di regolamentare l’esercizio delle cosiddette “medicine non convenzionali.” È chiaro, infatti, che l’Europa ha adottato un approccio nuovo e, a quanto sembra, più razionale e redditizio. Procedere caso per caso, identificare, caso per caso, le basi scientifiche, formative e professionali della attività sanitaria oggetto di esame, ricavare i parametri di assimilazione della stessa ad altre attività già riconosciute e su questa base - osservando le diverse procedure amministrative descritte - accedere alla libera circolazione della professione stessa in tutti gli Stati membri dell’Unione. Ovviamente il Parlamento potrebbe rendere alle “medicine interessate” preziosi contributi istruttori poiché ha accumulato utili conoscenze nel corso delle passate legislature, ed anche per questo il COPIT (comitato di parlamentari per la innovazione tecnologica), che con l’Associazione Italiana Chiropratici ha una consistente intesa di collaborazione mediante la quale, precorsi i tempi europei, è stato pubblicato un materiale che sicuramente può arricchire (se si deciderà di procedere) l’elaborazione della “piattaforma comune” per sostenere l’inclusione della “chiropratica”, ovvero della “chiroterapia”, nell’ambito della menzionata direttiva. ....continua a pag. 3 n occasione delle prossime elezioni Europee l’Associazione Italiana Chiropratici, insieme al "Copit", ha deciso di cogliere lo spirito di collaborazione tra stati membri dell’Unione Europea per discutere alcune problematiche endemiche alla realizzazione di quei grandi Stati Uniti d’Europa auspicati dai fondatori nel trattato di Maastricht del 1992. Un aspetto fondamentale di una Comunità Europea che funzioni è la libera circolazione di persone e professionisti tra gli stati membri. Questo rimane un nodo difficile da sciogliere se teniamo conto della diversità dei parametri professionali, formativi e dei sistemi giuridici attualmente presenti nei vari paesi. Al fine di superare tali ostacoli è necessario che vengano stabiliti degli standard unitari che possano tutelare i cittadini comunitari, garantendo loro la qualità dei servizi tra un paese e l’altro. La professione chiropratica possiede tutti i requisiti per prestarsi come modello di una vera professione europea. Sin dal 1932, anticipando i tempi dell’ancora lontana comunità europea, la European Chiropractors Union (ECU) opera allo scopo di uniformare la professione e garantire l’allineamento dell’Europa agli standard mondiali, ma svolge anche una funzione di vigilanza sulla qualità delle prestazioni svolte dal Dottore in Chiropratica. La formazione accademica è regolata dall’European Council on Chiropractic Education (ECCE) che, attraverso la valutazione dei programmi di studio, concede alle università un accreditamento sulla base del rispetto di standard formativi europei e mondiali. I parametri educativi, qualitativi e politici stabiliti da questi due organismi professionali, sono espressi in Italia dall'Associazione Italiana Chiropratici (AIC) che nel 2004 celebra i trent'anni di servizio per la professione chiropratica. Dal 1974 l'AIC ha lavorato per garantire la qualità dei servizi chiropratici offerti ai cittadini, controllando i requisiti dei professionisti che operano sul territorio, permettendo l'iscrizione all'Associazione soltanto ai chiropratici laureati in istituti riconosciuti dall'European Council on Chiropractic Education. L'AIC è stata, inoltre, la forza promotrice di iniziative legislative intese ad ottenere una regolamentazione della chiropratica in Italia e una protezione del titolo di "Dottore in Chiropratica" conforme ai requisiti europei. L’esistenza e l’operato di questi due organismi europei, che lavorano con l'Associazione Italiana Chiropratici e le associazioni nazionali di tutti gli altri stati europei, dimostrano in modo chiaro la necessità di armonizzare i regolamenti comunitari in modo da eliminare le disparità giuridiche tra i vari paesi membri e nel contempo garantire la professionalità degli operatori che circolano nell’Unione Europea. 2 CHIROPRATICA Lo stato della chiropratica nel contesto Europeo di Andrea Cecchi DC P er avere una “nuova” professione in Europa nel campo sanitario, bisogna essere sicuri che non si duplichi una professione già esistente. Spesso, nell’ambito della chiropratica, c’è la tendenza, da parte dei non addetti ai lavori (anche molti pazienti!), di pensare che questa sia un’alternativa alla medicina convenzionale allopatica. Anche quando si riesce a capire che così non è, si crede allora che sia complementare alla medicina. La chiropratica può essere considerata complementare, se si intende che l’allopatia e la chiropratica, avendo scopi diversi, sono reciprocamente complementari. La chiropratica non duplica quanto offerto dalla medicina convenzionale e, negli Stati Uniti come in molti altri paesi del mondo, viene utilizzata quotidianamente da milioni di persone. La chiropratica nasce da una intuizione di Daniel David Palmer nel 1895 a Davenport, Iowa, negli Stati Uniti. Oggi viene impiegata in molti ambiti statali, tra cui la cura dei veterani di guerra e nell’esercito, dove viene utilizzata in particolare dai piloti di jet, per aiutarli a recuperare più velocemente dal trauma ripetuto dei voli supersonici. È riconosciuta e accettata in tutto il Nord America, parte del Sud America e in tutta l’Europa, eccetto Spagna, Grecia, e Italia. In Europa esistono strutture universitarie specializzate nella materia in Gran Bretagna, Francia e Danimarca. In questi atenei è possibile conseguire la laurea di secondo livello della durata minima di cinque anni, secondo i requisiti e gli standard formativi dettati dallo European Council on Chiropractic Education (ECCE). Questo organismo europeo, in linea con le direttive mondiali, garantisce al laureato, e di conseguenza al paziente, la preparazione professiona- le ottimale, omogenea e standardizzata. Senza entrare nei dettagli, la principale differenza tra chiropratica e medicina allopatica è “l’obiettivo di intervento”. La medicina tradizionale, come è noto, interviene su una patologia per curarla o per cercare di prevenirla. La chiropratica ha, invece, un obiettivo funzionale. Il dottore in chiropratica deve saper riconoscere se il paziente si presenta con una patologia in corso per potersi comportare adeguatamente, ma il suo scopo principale è normalizzare e ottimizzare il funzionamento del corpo umano, agendo prevalentemente, ma non unicamente, sulla colonna vertebrale. La colonna vertebrale è sede del midollo spinale, che racchiude il passaggio dei nervi; questi sono i cavi di comunicazione tra cervello e corpo. Storicamente, la disfunzione primaria di cui si prende cura il chiropratico, è la sublussazione vertebrale. La sublussazione è una disfunzione neuro-muscolo-scheletrica che, per definizione, altera la capacità funzionale dell’individuo. Per ristabilire il funzionamento ottimale dell’organismo è necessario trovare la causa della sublussazione; nell’analisi del paziente, quindi, si deve fare riferimento a tutti gli aspetti che influenzano la sua salute tenendo presente ciò che D. D. Palmer scrisse quasi 100 anni fa, e che viene sempre più sostanziato dalla ricerca scientifica, ovvero che la struttura, la chimica e l’emotività sono parte integrale del funzionamento dell’individuo. In un contesto europeo di libera circolazione delle idee, delle opinioni e delle professioni, è importante che un italiano, costretto a laurearsi all’estero (nell’attesa di un corso di laurea italiano in chiropratica) possa trovare nel suo paese una legislazione che riconosca e tuteli il suo titolo di dottore in chiropratica per quello che realmente è: un operatore sanitario primario. PAESI IN CUI I DOTTORI IN CHIROPRATICA SONO RICONOSCIUTI DALLE AUTORITÀ SANITARIE NAZIONALI Classificati in base alla divisione del mondo in 7 aree adottata dalla World Federation of Chiropractic Area Africana Botswana Namibia Lesotho 1 1 1 Mauritius Zimbabwe Sud Africa 2 1 1 Swaziland Kenya 1 2 Etiopia Nigeria 2 2 Area Asiatica Hong Kong Filippine 1 2 Malesia Tailandia 2 3 Singapore 2 Giappone 2 Area del Mediterraneo Orientale Cipro 1 Giordania Libano 2 Arabia Saudita Turchia 2 Israele 2 1 2 Qatar Grecia Marocco 2 2 2 Egitto Libia Emirati Arabi 2 2 2 Area Europea Belgio Islanda Spagna Finlandia Norvegia 2 2 1 2 2 Fed. Russa Danimarca Liechtenstein Svizzera Germania 2 1 1 1 2 Croazia Italia Svezia Francia Portogallo 2 3 1 2 3 Area dell’America Latina Bolivia 2 Ecuador Guatemala 2 Perù Venezuela 2 Colombia 2 2 2 Panama Cile Messico 1 2 1 Brasile Honduras 2 2 Area del Nord America Bahamas 2 Canada Isole Cayman 2 Stati Uniti Is. Vergini USA 2 Bermuda Porto Rico 1 1 1 2 Trinidad & T. Belize Isole Leeward 2 2 1 Barbados Giamaica Is. Vergini GB 1 2 2 1 Fiji 2 1 1 3 1 1 Irlanda Slovacchia Inghilterra Olanda Ungheria Area del Pacifico Australia 1 Guam 1 Nuova Zelanda N. Caledonia 2 Papua N.Guinea 2 1 = Riconoscimento con legislazione specifica 2 = Riconoscimento in base alla legislazione generale 3 = Riconoscimento di fatto GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI EUROPEAN CHIROPRACTORS’ UNION LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN QUESTA PUBBLICAZIONE RISPECCHIANO GLI STANDARD INTERNAZIONALI OTTIMALI, SIA PROFESSIONALI CHE EDUCATIVI, DELLA DOTTRINA CHIROPRATICA. NATURALMENTE IN OGNI PAESE IL DOCTOR OF CHIROPRACTIC OPERA SECONDO LE NORMATIVE E LE RESTRIZIONI DELLA VIGENTE LEGISLAZIONE LOCALE. La European Chiropractors’ Union (l’Unione dei Chiropratici Europei) fu fondata nel 1932 come elemento di aggregazione tra le varie associazioni nazionali già esistenti nell’Europa continentale ed in Gran Bretagna. Assolve a tale funzione da oltre settant’anni ed attualmente riunisce e collega sedici Associazioni Nazionali. L’E.C.U. inoltre, rappresenta l’Europa presso la World Federation of Chiropractic, che cura gli interessi della professione a livello mondiale. Le principali finalità della E.C.U. sono: • garantire al pubblico che la chiropratica sia esercitata esclusivamente da professionisti altamente qualificati; • informare il pubblico sul valore e sui limiti della chiropratica; • promuovere rapporti di collaborazione e comprensione reciproca tra i chiropratici e gli altri professionisti del settore sanitario; • garantire i più elevati standard di qualificazione professionale; • contribuire alla ricerca scientifica nel settore della clinica chiropratica; • ottenere il riconoscimento legale ed una adeguata definizione giuridica dell’esercizio della chiropratica. Pertanto, le attività della E.C.U. comprendono: • la regolare pubblicazione della rivista scientifica European Journal of Chiropractic; • altre forme di comunicazione intra-professionale, tra cui l’organizzazione di un Convegno Annuale; • corsi e seminari di qualificazione post-laurea; • sostegno finanziario alle istituzioni di insegnamento della chiropratica; • borse di studio; • finanziamento della ricerca e di programmi di sperimentazione clinica; • divulgazione di linee guida; • applicazione e tutela di rigorose norme deontologiche professionali; • consulenza ed azione politica. COUNCIL ON CHIROPRACTIC EDUCATION Il Council on Chiropractic Education (CCE) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede a Scottsdale, nello stato americano dell'Arizona. Dal 1974 il CCE è riconosciuto dal Dipartimento dell'Istruzione statunitense come l'organismo abilitato al riconoscimento degli istituti d'insegnamento della chiropratica, fissa inoltre le norme di riferimento per i piani di studi per le facoltà ed il loro personale, per le strutture accademiche, l'attività sanitaria e l'attività di ricerca. Una delle principali funzioni del CCE consiste nella verifica del rendimento e dei risultati delle istituzioni accademiche. Le verifiche si svolgono periodicamente e prevedono una prima autovalutazione delle prestazioni eseguita dallo stesso istituto membro sui propri punti di forza, su eventuali carenze e sui risultati accademici con riferimento alle norme del CCE. Un gruppo di osservatori, composto da docenti e clinici, svolge quindi un sopralluogo per appurare il rispetto delle norme di riferimento del CCE e degli scopi statutari dell'istituto. Il gruppo di osservatori riferisce i risultati dell'indagine alla Commissione per il riconoscimento in seno al CCE. La Commissione si riunisce per ascoltare ulteriori informazioni e chiarimenti da parte dell'istituto ed infine delibera. Il massimo periodo di validità dell'atto di riconoscimento è di 7 anni. Ogni anno, gli istituti membri devono presentare una relazione sulla conformità delle proprie attività alle norme del CCE. Si fa presente che analoghi regolamenti intra-professionali sono stati instaurati anche in Canada, Europa ed Australia/Nuova Zelanda 3 In linea con l’Europa Ai fini di una corretta regolamentazione legislativa della Chiropratica bisogna considerare alcuni elementi fondamentali riguardanti le sue caratteristiche essenziali e la legislazione emanata in proposito dagli altri Paesi europei, nonché quanto stabilito nei trattati e nei documenti della Comunità Europea. CONSIDERATO CHE - non è possibile disciplinare la Chiropratica unitamente alle altre medicine non convenzionali poiché la Chiropratica è stata riconosciuta a livello internazionale, da molti anni, come professione sanitaria primaria e la sua efficacia e la sua beneficialità, per coloro che vi ricorrono, sono dati di fatto; - vi sono numerose pubblicazioni relative a sperimentazioni e ricerche cliniche effettuate da istituti universitari ed organizzazioni di ricerca internazionali quali, in una breve ed assolutamente non esaustiva panoramica: The British Medical Research Council, studio pubblicato in The British Medical Journal 2 giugno 1990, vol. 300, pp.1431-1437, Linee Guida per il trattamento della lombalgia redatte nel dicembre 1994 dall’Agency for Health Care Policy and Research, pubblicate dalla stessa AHCPR, sulla sua “Clinical Practice Guideline” n° 14, Manga P., Angus D. et al. 1993 “The effectiveness and CostsEffectiveness of Chiropratica Management of LowBack Pain” Pran Manga and Associates, University of Ottawa, Ontario, Canada, The Chiropractic Report - March 1998, vol. 12, n° 2 o secondo Rapporto Manga elaborato sempre da Manga P., Angus D. e presentato allo Standing Committee on Finance and Economic Affairs dell’Ontario il 02/02/98 ecc.; - da tutti questi studi e da molti altri sono derivate chiaramente l’efficacia, la sicurezza, la validità scientifica e l’economicità della Chiropratica sia in particolare nel trattamento della lombalgia sia più in generale nei dolori muscolo-scheletrici; - la Chiropratica proprio per la sua evidenza scientifica, per i benefici che ne derivano e per l’elevatissimo numero di persone che, di conseguenza, vi fanno ricorso è stata oggetto di disciplina specifica in molti Paesi Europei (Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania), negli Stati Uniti d’America (tutti gli Stati), in Africa, in Asia, in America Latina, in Nord America (Bahamas, Canada, St. Christopher & Nevis), in Australia (tutti gli Stati), in Nuova Zelanda; - in tutti questi Stati si è tenuto conto delle peculiarità e della natura propria della Chiropratica quale professione sanitaria primaria che enfatizza la capacità intrinseca dell’organismo di guarire se stesso senza il Brevi considerazioni relative a una regolamentazione legislativa della Chiropratica in Italia Avv. Laura Frattari ricorso a farmaci o alla chirurgia e che si affianca alla medicina ufficiale seguendone un cammino scientifico parallelo pur evitando ogni sovrapposizione; - in particolare, le legislazioni dei paesi europei quali Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania prevedono che la professione di chiropratico possa essere esercitata solo da persone che abbiano terminato gli studi specificamente previsti per la Chiropratica negli appositi istituti universitari, senza richiedere loro alcuna frequenza della facoltà di medicina e chirurgia, ed abbiano conseguito il titolo di chiropratico espressamente previsto dalla legge come diverso e separato da quello di medico-chirurgo; - al fine di assicurare una preparazione adeguata ed uniforme a livello internazionale ed europeo, gli standard di istruzione negli istituti pubblici e privati dei paesi in questione- come ad esempio Francia e Gran Bretagna, in cui sono state istituite delle Facoltà di Chiropratica, sia pubbliche sia privatesono uniformi e sono stati stabiliti attraverso una rete di enti supervisori a partire dal Council on Chiropractic Education, riconosciuto dal Dipartimento dell’Istruzione statunitense come l’organismo abilitato all’accreditamento degli istituti di insegnamento della Chiropratica, a fissare le norme di riferimento per i piani di studi, per le facoltà ed il loro personale, per le strutture accademiche, l’attività clinica e l’attività di ricerca; - la laurea in Chiropratica nei paesi sopra menzionati e negli Stati Uniti d’America dura dai cinque ai sei anni per un minimo di 4.200 ore fino ad un mas- simo di 5.220 ore di insegnamento divise tra teoria e pratica. - tali legislazioni, oltre a riconoscere i chiropratici come professionisti sanitari primari, che possono/devono fare una diagnosi, servendosi anche della radiologia diagnostica ove necessario, attribuiscono loro il potere e la discrezionalità di effettuare la conseguente terapia attraverso la specifica correzione vertebrale e quanto previsto dalla pratica chiropratica, senza far ricorso a farmaci o tecniche chirurgiche, qualora il loro intervento sanitario sia richiesto dal paziente; - esse regolano la Chiropratica nel rispetto della libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e di libera circolazione delle persone, prevedono un elevato grado di preparazione specifica degli operatori chiropratici e di conseguenza, garantiscono la sicurezza nella protezione della salute del paziente avendo riguardo non solo ai principi medico-sanitari generali richiesti da ogni atto terapeutico, ma anche a quelli peculiari all’alto grado di specializzazione della Chiropratica ed, infine, rispettano la libertà di scelta terapeutica dei pazienti; - le normative dei paesi europei sopra menzionate sono tutte in linea con i Trattati europei e con gli articoli 52/66 del trattato CE (artt. 43/55 del trattato nella versione consolidata con il trattato di Amsterdam) concernenti la libera circolazione delle persone, la libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, le Risoluzioni adottate in materia dal Parlamento Europeo nel 1997 e dal Consiglio d’Europa nel 1999, nonché con la direttiva 89/48 CEE; - in particolare, la Risoluzione sullo statuto delle medicine non convenzionali emanata dal Parlamento Europeo nel 1997 prevede che, l’eterogeneità in materia di status e di riconoscimento di ciascuna delle discipline mediche non convenzionali in seno all’Unione non deve costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di circolazione in osservanza al titolo III, articoli 52/66 del Trattato CE (artt. 43/55 del trattato nella versione consolidata con il trattato di Amsterdam); - la suddetta Risoluzione prevede, inoltre, che la libertà di esercitare di cui godono attualmente taluni terapeuti sanitari nei loro Stati non deve essere limitata da una modifica dello statuto o dello stato di riconoscimento di tali discipline a livello europeo e che non deve essere limitata la libertà di scelta terapeutica dei pazienti riguardo ai trattamenti medici non convenzionali, avendo in considerazione l’articolo 57, paragrafi 1,2,3, (art. 47 del trattato nella versione consolidata con il trattato di Amsterdam); La Direttiva Europea dell’Onorevole Zappalà .... segue da pag. 1 Tornando alla direttiva, c’è da osservare che i destinatari del servizio non dovranno agire alla cieca. La direttiva stabilisce infatti che il prestatore deve rendere ben leggibili, ad uso appunto dei destinatari, alcune informazioni, tra le quali: • l’ordine professionale di iscrizione; • il numero di identificazione se il prestatore è soggetto all’IVA; • il titolo professionale e lo Stato membro in cui è stato conseguito il titolo stesso. È evidente che lo scopo è quello della trasparenza e della certificazione di affidabilità. Dopo essersi soffermata sui livelli di qualifica ed averne precisato le condizioni del riconoscimento, la direttiva menziona le “organizzazioni professionali europee” (organismi rappresentativi di una certa professione e gli ordini professionali) e la “piattaforma comune”, definendola l’insieme dei criteri di qualifica che attestano un livello di competenza adeguato all’esercizio di una professione ed in base ai quali tali organizzazioni accreditano le qualifiche acquisite negli Stati membri. Si tratta, come si è detto, di un approccio totalmente nuovo al riconoscimento delle professioni utili alla salute dell’uomo, in modo che l’Europa nel suo insieme possa beneficiarne, superando le gabbie e gli steccati che finora hanno franato l’uso delle risorse possedute e l’applicazione delle esperienze innovative sperimentate in singoli Paesi. Fondamentale il principio del cosiddetto riconoscimento automatico in virtù del quale ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione che danno accesso alle attività professionali. Di queste, la direttiva, per ora, indica le seguenti: • medico di base • medico specialista • infermiere responsabile della assistenza generale • dentista • veterinario • psicoterapeuta • farmacista • architetto. Come si vede il “chiroterapeuta” non è indi- ...continua a pag. 8 cato, come non lo sono diverse altre attività professionali. Può essere utile però constatare quale procedimento abbia seguito la direttiva per la individuazione delle professioni sopraddette e considerarne l’applicabilità in altri casi. Prendiamo l’esempio affine del “dentista” (sezione 4, art.41, della direttiva). Formazione in istituti universitari, o istituti di livello equivalente riconosciuto. Durata di 5 anni negli studi teorici e pratici a tempo pieno vertendo su un programma equivalente a quello contenuto nell’allegato V. Gli elenchi delle materie debbono corrispondere a quelli di cui al predetto allegato (e possono essere modificati, secondo una certa procedura). La formazione deve garantire l’acquisizione di determinate competenze per il dentista. Tra queste: • adeguate conoscenze scientifiche sulle quali si fonda l’odontoiatria; • adeguate conoscenze della costituzione delle persone; • adeguate conoscenze della funzione dei denti; • adeguata conoscenza del quadro delle anomalie e delle malattie dei denti; • adeguata esperienza clinica. Un ulteriore incoraggiamento può essere tratto dalle disposizioni concernenti la psicoterapia. Programma di formazione: 7 anni per un totale di non meno di 3.200 ore. Esso deve comprendere: l’autocoscienza, elementi di autoriflessione e formazione teorica. Alla parte generale di studio universitario fa seguito la formazione specializzata. Quest’ultima deve prevedere determinati settorin(teorie dello sviluppo dell’uomo, teoria della mutazione, psicopatologia, etc.). Le attività dello psicoterapeuta comprendono, i trattamenti, la consulenza preventiva e successiva, sostegno al miglioramento della qualità della vita. Sembra uno schema applicabile anche per la chiropratica. Sarà bene anzi che il seminario si pronunci sulla fattibilità della cosa dando un preciso mandato alla associazione di procedere negli atti necessari per il riconoscimento. On. Aldo D’Alessio 4 CHIROPRATICA La prassi chiropratica comprende: • la formulazione della diagnosi; • l’intervento per il ripristino dell’integrità neurologica e biomeccanica attraverso il trattamento chiropratico adatto al caso; • terapie manuali con particolare rilievo attribuito alla manipolazione vertebrale (tecniche specifiche); • terapie fisiche, programmi d’esercizio, rieducazione del paziente; e la consulenza ai pazienti sullo stile di vita più salutare. I chiropratici non fanno uso di farmaci né di chirurgia, quando tali tipi di intervento si ritengono necessari i pazienti vengono indirizzati nelle strutture appropriate. La chiropratica concentra la propria attenzione sulle relazioni tra struttura (principalmente la colonna vertebrale) e funzione (coordinata dal sistema nervoso) e sul modo in cui tale equilibrio influenza il recupero e il mantenimento della salute. Cosa succede durante una visita da un Dottore in Chiropratica Per prima cosa, il chiropratico vi chiederà qual è il problema di salute per il quale vi siete rivolti a lui. Il Dottore in Chiropratica (DC) vi chiederà quindi informazioni sulla vostra anamnesi familiare, sulla vostra alimentazione, informazioni e chiarimenti sulle vostre abitudini, e altri tipi di cure cui vi siete sottoposti. Insomma, cercherà di ottenere tutte le informazioni necessarie per determinare la natura del vostro disturbo e per impostare al meglio il trattamento La preparazione e la letteratura chiropratica affrontano il tema della diagnosi clinica in modo analogo alle altre discipline mediche: anche il chiropratico infatti svolge abitualmente nel corso della visita del paziente l’anamnesi, l’esame obiettivo del paziente, le indagini diagnostiche e le altre procedure di valutazione. I programmi di studio di tutte le scuole di chiropratica, includono l’anamnesi e l’esecuzione dell’esame obiettivo del paziente. Le metodologie standard di raccolta dell’anamnesi e l’esecuzione dell’esame obiettivo fanno parte delle competenze cliniche fondamentali del chiropratico. Attraverso la raccolta delle informazioni, l’applicazione di procedure diagnostiche ed un’attenta valutazione del paziente, i chiropratici cercano di distinguere i problemi di origine meccanica da quelli di origine viscerale. Anamnesi ed esame obiettivo Mezzi d’indagine diagnostica Metodi manuali L’esame obiettivo è un passo essenziale per la formulazione della diagnosi e per l’impostazione del programma terapeutico. Un recente sondaggio, condotto su oltre 6.500 chiropratici dal National Board of Chiropractic Examiners rivela che i chiropratici eseguono l’anamnesi “abitualmente” e che attribuiscono “notevole” importanza alle informazioni raccolte con questo procedimento. Anche le valutazioni ortopediche e neurologiche rientrano nelle normali competenze dei chiropratici, essendo comprese nei programmi accademici. Dalle risposte al sondaggio emerge infatti che tali valutazioni sono “abituali” nell’attività chiropratica. La valutazione dello stato di salute generale e l’esecuzione degli esami specifici del caso, pur essendo ritenuti ugualmente importanti, sono eseguiti con minore frequenza rispetto agli esami obiettivi. In base alla propria valutazione clinica, il DC eseguirà l’esame obiettivo, che potrà essere corredato da radiografie, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (RM), esami di laboratorio ed altre procedure diagnostiche. Inoltre, il DC eseguirà un’attenta analisi della colonna vertebrale, per individuare eventuali anomalie strutturali che possono influenzare o causare il problema. Tutti questi elementi sono di enorme importanza per definire il vostro quadro clinico generale e sono essenziali al chiropratico per stabilire un piano di cura. Maggiore attenzione sarà dedicata a quella parte della vostra colonna dove è stata individuata la vertebra responsabile di una interferenza neurofisiologica (subluxation). I chiropratici usano un’ampia varietà di tecniche sofisticate. La procedura specifica per il trattamento sarà impostata solo a seguito dell’attenta valutazione delle radiografie e dei risultati dell’esame obiettivo. L’aggiustamento chiropratico contribuisce a rimettere in equilibrio l’organismo e a fargli ritrovare la forza per vincere le malattie, infatti, secondo la chiropratica, se l’organismo è in equilibrio è capace di prevenire le malattie e di aiutare il corpo a combatterle. La malattia subentra quando si inceppa il meccanismo di difesa. E a questo proposito vengono dati consigli pratici su come modificare alimentazione, postura e altro. Procedure di valutazione meccanica Oltre alle procedure di valutazione clinica abituali, analoghe a quelle di qualsiasi visita medica (anamnesi, esame obiettivo e regionale ed indagini diagnostiche) i chiropratici hanno sviluppato degli specifici metodi di valutazione per la determinazione dello stato meccanico del paziente. Alcune strategie di valutazione meccanica corrispondono a quelle adottate nella pratica medica mentre altre sono tipicamente chiropratiche. La tabella presenta le procedure di valutazione meccanica generalmente usate dai chiropratici per l’identificazione delle disfunzioni articolari. Esempi di procedure di valutazione meccanica adottate dai chiropratici per l’identificazione delle disfunzioni articolari: • • • • • • • • Dolore provocato Palpazione statica Palpazione dinamica* Misurazione dell’ampiezza di movimento Simmetria posturale Carico spinale dinamico Risposta elastica dei tessuti Differenza funzionale-reattiva della lunghezza delle gambe • Deambulazione • Valutazione della capacità funzionale e della prestazione fisica * I dottori in chiropratica studiano per anni la palpazione dinamica (l’arte di esaminare attraverso il tatto ed il movimento) ed altre procedure di esame della colonna. Dopo tali studi, sono in grado di individuare la necessità ed eseguire una correzione specifica manuale appropriata caso per caso. Come principio, il “concetto chiropratico” è un classico nel campo della biologia umana; come metodo di cura ricopre un ruolo di singolare preminenza; come professione è andata assumendo un ruolo primario; ed i suoi membri costituiscono un gruppo di individui che si dedicano con determinazione ad un servizio di cura della salute unico ed al tempo stesso considerevole nella propria efficacia. Dr. Joseph Janse (1909 – 1985) La sublussazione chiropratica “Sublussazione vertebrale” è un termine utilizzato dai chiropratici per indicare una entità con questi elementi essenziali: • funzione anormale (movimento) nell’articolazione vertebrale; • complicazioni neurologiche, vascolari e istologiche; In circostanze normali, il trattamento non è doloroso. È però possibile che durante la correzione manuale il paziente avverta un certo fastidio, che dura per pochi secondi. L’adjustment è una procedura assolutamente sicura. La percentuale di rischio è inferiore ad una possibilità su un milione. • spesso, ma non necessariamente, uno spostamento strutturale (statico) della vertebra. Aggiustamento/manipolazione La sublussazione implica una limitazione del movimento vertebrale e se non ci sono dei disallineamenti strutturali non è visibile ai raggi X, proprio come non sono visibili il mal di testa o altri problemi funzionali. Le classiche tecniche di aggiustamento chiropratico, pur essendo veloci, non sono basate sulla forza né sono violente. *Una sublussazione è un complesso d’irregolarità articolari funzionali e/o strutturali e/o patologiche che compromettono l’integrità neurologica e possono influenzare le funzioni organiche e lo stato di salute generale. Il termine sublussazione usato in chiropratica non è da confondere con la quasi lussazione, che è l’interpretazione sottintesa dall’ortopedia. Metodi terapeutici Lo strumento terapeutico primario della chiropratica è la correzione specifica manuale della colonna vertebrale e bacino (l’aggiustamento chiropratico). In realtà il trattamento chiropratico ha un orizzonte ben più ampio e spesso comprende anche raccomandazioni circa lo stile di vita, correzione delle abitudini alimentari, riabilitazione, varie modalità fisioterapiche ed una varietà di interventi di altro tipo. La fisioterapia, materia di studio in tutte le scuole di chiropratica, è anche menzionata in molti ordinamenti tra le finalità dell’attività chiropratica. I chiropratici preferiscono la parola “aggiustamento” a “manipolazione” perché indica qualcosa di più controllato, specifico e “competente”. Mentre i movimenti dei chiropratici sono spesso rapidi, essi sono anche solitamente brevi e precisi Sicurezza Le due tematiche relative alla sicurezza spesso sollevate dalle associazioni mediche riguardano la sicurezza del trattamento e i rischi dovuti a diagnosi ritardata. Un rischio reale legato al trattamento chiropratico è rappresentato dalla sindrome vertebrale arteriosa (VAS), che può insorgere in seguito ad aggiustamento cervicale e può portare a serie complicazioni. Il rischio è estremamente remoto: circa lo 0,0001% o 1 caso per milione di trattamenti. Nella letteratura medica non è stato invece trovato alcun esempio di un errore dell’altro tipo, cioè realmente commesso dai chiropratici. Fonte: “The Chiropractic Report”, novembre 2001, volume 15, n. 6 5 CHIROPRATICA - STORIA La professione chiropratica fu fondata nel 1895 a Davenport, nello stato americano dello Iowa, da Daniel David Palmer. Nei 75 anni successivi crebbe costantemente espandendosi in un primo momento negli Stati Uniti ed in Canada ed in seguito nel resto del mondo. Quest’espansione era dovuta principalmente ai successi clinici conseguiti ed al grande sostegno dei pazienti. Nel corso di quegli anni la professione chiropratica gettava le fondamenta delle proprie norme d’insegnamento, fondava le proprie riviste scientifiche e produceva i testi della materia, creava istituzioni di ricerca ed affermava il diritto giuridico all’esercizio della professione. Negli ultimi 25 anni la chiropratica è fiorita, divenendo una professione diffusa e matura, praticata in oltre 60 paesi nel mondo. La Storia in Italia L’interesse degli italiani per la chiropratica inizia già nel 1924. Risulta infatti, che in quell’anno ben cinque italiani si erano iscritti ai colleges statunitensi per studiare questa nuova scienza; quattro al Palmer College of Chiropractic, Iowa e uno al National College of Chiropractic, Chicago. Anche se si parla di attività chiropratica a Roma prima della seconda Guerra Mondiale, non sappiamo quando i chiropratici abbiano effettivamente iniziato a lavorare in Italia. Sappiamo con certezza invece, che negli anni ’40 Marcello Trentin iniziò il suo operato a Padova. Solo negli anni ‘80, si cominciò a prestare attenzione alla chiropratica. Il gradimento del pubblico, infatti, fu immediato soprattutto in considerazione dei buoni risultati che si venivano ad ottenere senza l’utilizzo di farmaci o interventi chirurgici. Accertato il suo valore, la chiropratica venne integrata con la medicina tradizionale ottenendo l’inserimento nel Servizio Sanitario Nazionale, che rendeva la tecnica terapeutica primaria (manipolazione vertebrale) disponibile gratuitamente a tutti gli italiani. Fu così che in breve tempo si trovarono chiropratici e servizi in tutte le più grandi città italiane. Anche i mass media si sono interessati in quegli anni al “fenomeno Chiropratica” illustrando al pubblico i benefici che si potevano ottenere da questa “nuova medicina” attraverso articoli e rubriche nei quali si dava ampio spazio all’aspetto clinico-terapeutico. Nel 1974 si costituiva l’Associazione Italiana Chiropratici con lo scopo di: salvaguardare, educare e diffondere la professione nonché l’applicazione di regole deontologiche identificabili nel Codice di Etica votato dai suoi membri. L’Associazione, prevedendo l’aumento di interesse e di utilizzo, ha provveduto attraverso varie proposte di legge a dare un inquadramento sia all’esercizio della professione che a predisporre una corretta formazione professionale. Storia della Chiropratica in Europa Da quanto viene riportato, la chiropratica venne introdotta nelle Isole Britanniche direttamente dalla Palmer School of Chiropractic “intorno al 1908”. In riferimento al continente europeo, invece, possiamo spingerci oltre le supposizioni affermando che il primo intervento chiropratico venne effettuato da un soldato americano impegnato nella Prima Guerra Mondiale. Sembra che, nel dopoguerra, numerosi chiropratici appena abilitati si siano trasferiti in Europa, e che un certo numero di europei si sia avventurato negli Stati Uniti per studiare la neonata scienza, che è anche arte e filosofia. A prova di ciò sappiamo che già nel 1920 Sofus Larson stabilì la prima clinica chiropratica a Copenhagen e che, a seguito dei suoi trattamenti, alcuni pazienti si trasferirono negli Stati Uniti per intraprendere gli studi in chiropratica. Sappiamo, invece, con certezza che negli anni Venti i chiropratici esercitavano già in molte nazioni europee, tra cui la Gran Bretagna, la Danimarca, la Francia, la Germania e il Belgio. Fu la Gran Bretagna che vide nascere la prima struttura organizzativa, quando, nel 1925, diciotto chiropratici costituirono la British Chiropractors’ Association. La B.C.A. venne fondata con il supporto di B. J. Palmer per “…occuparsi di chiropratica, favorirne la crescita e fare fronte alle misure protettive”. Nello stesso anno nacque un’analoga associazione in Danimarca. Le infrastrutture inglesi ed europee si svilupparono ulteriormente nel 1932, quando si costituì la European Chiropractors’ Union (E.C.U.). Nato dall’idea di un chiropratico danese, il progetto di fondare un’organizzazione paneuropea venne sostenuto dalla B.C.A. durante il Sesto Congresso Annuale, che si tenne il 3 maggio 1931 a Londra. Ventuno chiropratici venuti da tutta Europa parteciparono alla conferenza e, durante una riunione informale che seguì, venne discussa la formazione di una unione internazionale. Già nel 1933 i chiropratici che esercitavano nel Regno Unito erano più di cento e un episodio significativo avvenuto nello stesso anno ci può dare un’idea della diffusione della chiropratica in Europa. Nel giugno del 1933 il dottor Mueller, uno dei quattro chiropratici che esercitavano in Svizzera in quel periodo, venne arrestato per essersi rifiutato di firmare un documento con il quale rinunciava a praticare a Lucerna. Secondo un memoriale, la comunità dei colleghi si mobilitò immediatamente in sua difesa: “Un’ora dopo l’arresto del dottor Mueller, la notizia venne diffusa per via telefonica o telegrafica in Inghilterra, Scozia, Irlanda, Belgio, Danimarca, Francia, Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e via cavo a tutti gli istituti americani e ai colleghi in Egitto, Grecia, Italia, Lettonia, Polonia e Spagna, insieme alla richiesta di inviare telegrammi di protesta. Il risultato di questa iniziativa fu che il dottor Mueller venne letteralmente buttato fuori dalla prigione, alle dieci del mattino successivo, senza essere stato costretto a firmare alcunché.” La giurisdizione del cantone svizzero di Zurigo fu la prima, nel 1939, ad autorizzare la chiropratica al di fuori del Nord America, grazie al risultato di un referendum organizzato da uno sparuto nucleo di chiropratici. La storia ci dice che la popolazione svizzera, pur non sapendo bene cosa fosse, ritenne che la chiropratica potesse migliorare ed argomentare la medicina tradizionale in cui al tempo vi era poca fiducia. Così, più per un voto di protesta che per convinzione, la professione chiropratica si ritrovò sorprendentemente a registrare il proprio primo successo in campo legislativo europeo. L’inizio della Seconda Guerra Mondiale si rivelò disastroso per la professione emergente; gli avvenimenti bellici bloccarono i rapporti tra i chiropratici europei e le radici americane, e il flusso di studenti che dall’Europa si recava negli Stati Uniti, di fatto, si interruppe. Inoltre un certo numero di chiropratici trovò la morte nel conflitto. Secondo gli archivi di una delle due organizzazioni operanti nel Regno Unito all’inizio della guerra, i membri della British Chiropractors’ Association nel corso del conflitto si dimezzarono, passando da circa ottanta a meno di quaranta. In Danimarca nel 1995 il Ministero dell’Istruzione istituì un corso di chiropratica all’Università della Danimarca Meridionale a Odense. Nel 1953, in Francia un decreto proibì ai chiropratici di esercitare la professione e abilitò all’utilizzo delle metodologie esclusivamente i medici. Nei decenni che seguirono molti dottori laureati in Chiropratica vennero denunciati, e, tra questi, alcuni vennero arrestati e processati per pratica illegale della medicina. Nonostante ciò la professione continuò a crescere e, mentre l’esercizio della chiropratica rimaneva illegale, ne era invece ammesso l’insegnamento; così nel 1983 venne costituito a Parigi l’Institut Français de Chiropractie, riconosciuto nel 1997 dal E.C.C.E e recentemente trasferito in una nuova sede. Prima della Seconda Guerra Mondiale si è tentato varie volte in Gran Bretagna di aprire scuole, ma è stato solo nel 1965 che due chiropratici britannici hanno registrato l’Anglo – European College of Chiropractic come società a responsabilità limitata. Nonostante qualche contrasto iniziale, i chiropratici europei si impegnarono nel- l’impresa di reperire i fondi necessari a costruire la nuova scuola e acquistarono una proprietà a Bournemouth, Inghilterra; il primo corso iniziò nel settembre del 1965. Nel 1991 Sua Altezza Reale la Principessa del Galles, Lady Diana divenne Madrina del college e, nel 1993, in associazione con l’Università di Portsmouth, venne attivato un Corso di Laurea, cui si sono aggiunti, in seguito, i livelli di Master e Dottorato. La A.E.C.C. rimane tutt’oggi un istituto privato, affiliato all’Università di Portsmouth e accreditato dall’ECCE. A partire dal 1997 anche le Università Statali di Glamorgan e del Surrey hanno iniziato ad accettare iscrizioni ai corsi di chiropratica. Oggi in Europa la chiropratica rimane una professione piuttosto piccola. La sua roccaforte si trova nel nord Europa dove ha ottenuto il riconoscimento nella legislazione di molti paesi come professione sanitaria primaria. Ciò ha comportato l’istituzione di albi professionali, regolamentazioni amministrative, la formazione di corsi di laurea specifici, progetti di ricerca e finanziamenti statali. Un aspetto da tenere in considerazione è ciò che tale legislazione comporta in quei paesi: un Dottore in Chiropratica è ritenuto responsabile della diagnosi di problemi inerenti alla salute dei propri pazienti. Nella maggioranza di queste legislazioni ai chiropratici è permesso di avere ed utilizzare apparecchi radiografici ritenuti strumenti diagnostici essenziali per la professione. Questi risultati sono stati ottenuti grazie alla perseveranza politica ed al supporto del pubblico. Altri paesi europei permettono l’esercizio della professione chiropratica attraverso la legislazione generale, mentre, purtroppo, risultano ancora latitanti e negligenti in campo legislativo paesi come l’Italia, la Grecia, la Spagna e il Portogallo. In queste nazioni il chiropratico è spesso ancora soggetto a persecuzioni di vario tipo. Sfortunatamente la battaglia per ottenere il riconoscimento della chiropratica ha spesso comportato dei compromessi deleteri; è molto importante considerare che la natura unitaria della professione in Europa potrebbe essere compromessa dai diversi statuti legislativi dei paesi membri dell’Unione Europea. Spero che l’istituzione di linee guida a livello europeo fornisca un terreno fertile per avere, in futuro, una professione omogenea nel nostro continente. I miei ringraziamenti a: Francis J H Wilson, DC; Nans A.Baer, Ph.D; e la European Chiropractors Union per il loro contributo. Thomas E. Rigel – Roma • Dott. Marcello Trentin Il Pioniere della Chiropratica in Italia N ella storia della Chiropratica, certe persone hanno avuto un ruolo importante per lo sviluppo della professione. Anche se le circostanze iniziali potevano essere dovute alla fortuna e/o alla vocazione , questi colleghi si sono distinti per aver intensificato i profili tecnici, professionali ed umanitari nel campo della chiropratica. La chiropratica iniziò il suo cammino in Italia nel 1949 con il rientro in Italia del Dr. Marcello Trentin. Marcello Trentin nacque nel 1894 nella piccola città di Valdagno (Vicenza), nell’Italia nord orientale. Marcello era un bambino curioso che dimostrava molta volontà nei suoi studi. Anche se all’età di dodici anni il suo senso di responsabilità lo portò a cercare lavoro per aiutare la sua famiglia, non pensò mai di abbandonare gli studi. Cercando di trovare una soluzione alla sua invalidità, avvenuta dopo aver preso parte alla prima guerra mondiale, nel 1921 si avventurò a Parigi e lì incontrò un Chiropratico francese che lo stimolò a seguire una carriera in Chiropratica. Convinto di aver scelto la professione della sua vita, prese le sue cose e si imbarcò per l’America. La sua destinazione pertanto fu il National Chiropractic College. Durante questi 5 anni di permanenza definiti da Marcello “Università dei colpi duri”, poichè dormì una media di 4 ore al giorno per conciliare studio e lavoro. I suoi sacrifici e la sua perseveranza furono finalmente ricompensati conquistando nel 1928 la Laurea di Dottore in Chiropratica. Come era comune all’epoca il Dr. Trentin si integrò nella società americana, stabilendosi a Palm Beach in Florida. Fra tante persone famose, gli fu attribuita la guarigione anche del signor Singer, figlio dell’inventore della macchina da cucire “Singer”. Entusiasta della sua esperienza professionale volle a tutti i costi portarla nella sua vera patria: l’Italia. Lasciò così la sua fiorente attività di Palm Beach e nel 1949 si trasferì nel suo “Ambulatorio Biofisico” a Padova. Rapidamente si conquistò l’ammirazione e il rispetto dei pazienti che giungevano da tutte le parti e che constatavano l’efficacia dei suoi trattamenti, e nonostante lo spirito critico presente in quegli anni verso questa nuova metodologia, il Dr. Trentin con la sua capacità clinica e il suo impeccabile comportamento professionale non diede mai adito a critiche. Il 10 gennaio 1974 il Dr. Marcello Trentin fu incluso nello Statuto dell’Associazione Italiana Chiropratici quale Presidente Onorario. Il Dr. Trentin morì all’età di 81 anni il 16 marzo 1975. 6 FORMAZIONE Il Progetto di Formazione Chiropratica Una professione può garantirsi un futuro soltanto contribuendo alla formazione dei suoi membri e, in tal modo, influenzandola. Con questa consapevolezza, e ricordando che lo standard di un istituto che abbia la funzione di formare futuri chiropratici dipenderà dalla qualità dei suoi studenti, dal grado di qualificazione del suo personale, dalla coerenza e completezza dell’istruzione che fornisce e dall’adeguatezza delle sue dotazioni, il Consiglio europeo per la formazione chiropratica [ECCE, European Council on Chiropractic Education] ha redatto il seguente documento, con due finalità principali: 1. Specificare le procedure attraverso le quali gli istituti deputati alla formazione chiropratica possono richiedere l’accreditamento da parte del Consiglio. 2. Delineare le linee di condotta del Consiglio. Se riconosce l’esigenza di norme universalmente accettate, il Consiglio europeo per la formazione chiropratica ammette anche che i sistemi educativi sono parte della cultura di ogni particolare area geografica: pertanto, tenta di adattarsi alla comunità accademica europea e, al tempo stesso, di rapportarsi ad altri Consigli per la formazione chiropratica. In ogni caso, qualora tali norme vengano a trovarsi in conflitto con la legislazione nazionale e/o con convenzioni accademiche riconosciute a livello nazionale, la legislazione vigente o tali convenzioni accademiche avranno la precedenza. L’interpretazione delle “Norme per la formazione chiropratica” [Standards on Chiropractic Education] deve fondarsi sulla seguente concezione della figura del chiropratico: Come professionista sanitario, il chiropratico è interessato alla salute del pubblico. Egli attribuisce particolare importanza alle correlazioni tra gli aspetti strutturali e neurologici dell’organismo, in condizioni fisiologiche e patologiche; la sua formazione con- templa lo studio delle scienze fondamentali e cliniche, nonché di tematiche correlate in materia di salute preventiva. In quanto rappresenta una via d’accesso al sistema sanitario, il chiropratico deve essere adeguatamente preparato a formulare diagnosi, a gestire l’organismo umano in condizioni di salute e di malattia, a consultarsi con altri professionisti sanitari o a indirizzare loro i pazienti nel caso in cui il problema presentato dal paziente non rientri tra le competenze specifiche del chiropratico. Il presente progetto formativo e lo sviluppo del relativo curricolo chiropratico sono giunti al secondo anno di preparazione. É un piacere constatare che il progetto è andato avanti e ha assunto proporzioni inaspettate. Grazie al suo successo, inoltre, il sostegno e l’entusiasmo per l’attività del Comitato Scuola sono notevolmente aumentati. Il Rapporto sulla scuola, documento essenziale per lo sviluppo del curricolo, risulta essere, a oggi, uno degli studi di fattibilità più esaustivi mai condotti sull’avviamento di una scuola di Chiropratica. Dai nostri incontri con gli amministratori di diverse Istituzioni universitarie italiane, è emerso che la struttura del corso di laurea in Chiropratica più adeguata, è quella di una laurea di secondo livello, che prevede la frequenza di anni 3+3 o 3+2+1 oppure 2+3, oppure ancora 2+3+1 o, in alternativa, qualsivoglia format venga concordato tra l’am- ministrazione delle Istituzioni universitarie e la vigente autorità chiropratica. Il curricolo offrirà la possibilità di integrare parzialmente i crediti relativi ai corsi offerti attualmente presso le rispettive università. Questa soluzione è simile a quella proposta a livello internazionale ed è in linea con la formazione chiropratica di riferimento certificata dal Council on Chiropractic Education (CCE), citato nel Rapporto e nel curricolo. Di solito, le scuole di Chiropratica approvate dal CCE a livello internazionale, seguono un format di anni 2+4 o 3+4, di cui la prima parte (almeno i primi due anni) è dedicata a una formazione propedeutica a livello universitario, indispensabile per poter accedere al corso universitario di Chiropratica vero e proprio. In questa prima parte, la votazione media relativa ad alcune discipline specifiche, quali: biologia, chimica generale, chimica organica, fisica, psicologia, Inglese/comunicazione e materie umanistiche, non deve essere inferiore a “C”, cioè pari a circa 23/30 italiani, valutazione corrispondente alla media complessiva finale di 2,5, pari a circa 63/110 italiani (CCE, 1995). (Per la conversione delle votazioni qui riportate nel sistema di valutazione italiano, si rimanda alla sezione “Valutazione”, in fondo al curricolo). Gli standard d’ingresso sono inoltre regolamentati dagli organi preposti all’esame di stato o da requisiti di legge. Attualmente negli Stati Uniti, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione, ci sono sei stati in cui, oltre alla laurea in Chiropratica, è richiesto anche un diploma specifico (il Bachelor’s Degree, ottenibile dopo 4 anni di studi a livello universitario). Infatti, solitamente le scuole di Chiropratica eccedono i requisiti del CCE. Secondo uno studio pubblicato nel 1997, negli Stati Uniti il 42,2% di tutti i candidati ammessi alla facoltà di Chiropratica, era in possesso del Bachelor’s Degree, all’atto dell’iscrizione. In Canada, dove vi sono solo due scuole di Chiropratica e, pertanto, maggiore concorrenza per l’iscrizione, i candidati ammessi hanno frequentato almeno tre anni di corsi a livello universitario e più dell’80% è in possesso del Bachelor’s Degree. La soluzione presentata in questo curricolo è quella di istituire un Programma di corso di laurea in Chiropratica all’interno del sistema universitario italiano, integrato con l’insegnamento delle discipline scientifiche di base previste dai requisiti del CCE (corsi che si possono seguire anche presso facoltà già esistenti, quali Medicina o Biologia). La certificazione dei college di Chiropratica La certificazione (o riconoscimento) è stato definito il processo attraverso il quale un’organizzazione o un ente valuta e riconosce che un piano di studi o un’istituzione soddisfa determinati parametri di qualità. La certificazione ha due scopi fondamentali: quello di garantire la qualità dell’istituzione o del piano di studi e, al tempo stesso, di contribuire al loro miglioramento. La certificazione viene applicata alle istituzioni o ai piani di studi, mentre l’abilitazione e la licenza vengono applicate alle persone. La certificazione è richiesta volontariamente ed è conferita da enti non governativi. Nel corso degli anni si sono formati due tipi di organismi di certificazione. Il primo tipo consiste in un organismo per la certificazione specializzata (come ad esempio il “Council on Chiropractic Education”), il quale pone la sua attenzione su una particolare facoltà e su un determinato piano di studi all’interno di un’istituzione universitaria. La stretta collaborazione tra detto organismo e l’associazione professionale di categoria, fa sì che i requisiti di riconoscimento siano consoni e corrispondenti ai requisiti della realtà professionale. Per un certo numero di professioni, per poter conseguire l’abilitazione, è obbligatorio laurearsi con un piano di studi certificato. Pertanto, la certificazione è volta ad assicurare la qualità e lo scopo della preparazione professionale o occupazionale. I college di Chiropratica fanno domanda di certificazione al “Council on Chiropractic Education” un’organizzazione nazionale indipendente. Essa ha l’obiettivo di garantire la qualità dell’istruzione chiropratica attraverso: 1) la certificazione della qualità e integrità dei piani di studi o delle istituzioni; 2) il miglioramento dell’offerta formativa e la sollecitazione di un’istruzione d’eccellenza all’interno delle istituzioni; 3) l’informazione alla comunità scolastica e al pubblico sulla natura, qualità e integrità dell’istruzione chiropratica. Il secondo tipo di certificazione vede coinvolto un organismo di certificazione istituzionale che prende in considerazione le caratteristiche delle istituzioni nel loro insieme. Per questo motivo, un organismo di certificazione istituzionale non valuta solamente le offerte formative dell’istituzione che deve certificare, bensì anche le altre caratteristiche, quali i servizi offerti allo studente, le condizioni finanziarie e i servizi amministrativi. Esempi di questi organismi sono: “The North Central Association of Schools and Colleges” (NCASC), “The Southern Association of Colleges and Schools” (SACS), “The Middle State Association of Colleges and Schools” (MSACS) e “The Western Association of Schools and Colleges” (WASC). La certificazione di un’istituzione da parte di un organismo di certificazione istituzionale attesta al pubblico che quella istituzione: (a) si prefigge scopi appropriati; (b) possiede le risorse per perseguire tali scopi; (c) può dimostrare che sta effettivamente perseguendo gli scopi; (d) dà modo di credere che continuerà a perseguire gli scopi prefissati. Kevin P. McNamee, D.C. 7 La necessità di conformarsi agli standard internazionali La Chiropratica è internazionalmente riconosciuta come una professione sanitaria primaria, ed è importante che il curriculum chiropratico in Italia sia conforme agli standard internazionali. Facendo un paragone con il corso di laurea in medicina, l’Università degli Studi di Milano, nella sua pubblicazione Piano di Studi e Programmi degli Insegnamenti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia (Anno accademico 2002-2003), così spiega: “[…] la carta della formazione ha già prodotto i suoi frutti. Infatti il nuovo curriculo prevede importanti novità, che lo allineano a quello delle più avanzate università estere” (pag. 9). Questo significa che qualunque università italiana voglia introdurre un programma chiropratico, deve seguire precisi standard internazionali. Inoltre, è molto importante sapere che la Chiropratica è riconosciuta come professione sanitaria primaria, che esiste in modo distinto dalla professione medica. Non meno importante è il fatto che lo studente italiano di Chiropratica goda del diritto e del privilegio di essere considerato uguale agli altri aspiranti studenti di Chiropratica al mondo. Su questo punto il Piano di Studi e Programmi degli Insegnanti del Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia parla molto chiaramente: “il corso di Laurea, nel riconoscere la centralità dello studente nel processo formativo è convinto del proprio dovere irrinunciabile di operare perché la preparazione dei propri laureati, quale verifica in sede di valutazione, non sia inferiore agli standard qualificativi oggi considerati necessari anche in ambito internazionale e si impegna a fornire il massimo livello qualitativo di formazione possibile” (pag. 10). Recentemente, alcuni membri della professione medica in Italia hanno preso l’iniziativa di promuovere corsi di Chiropratica che non risultano per nulla equivalenti agli standard internazionali, o ancora, che conferiscono falsi titoli quali “Dottore in Chiropratica” o “D.C. (USA)”, tutto ciò senza il supporto di una reale struttura accademica riconosciuta negli Stati Uniti. L’abuso di questi titoli o un corso di livello qualitativo inferiore allo standard possono costituire un danno per i futuri studenti di Chiropratica. Quanto detto, comunque, mette in evidenza l’importanza di promulgare una legge per la Chiropratica in Italia, in linea con gli standard internazionali, riconducibili al Council on Chiropractic Education (CCE). COSA OFFRE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CHIROPRATICA La formazione professionale chiropratica ha lo scopo di fornire allo studente le conoscenze fondamentali relative alle scienze cliniche, scienze di base e materie correlate, ad un livello sufficiente per poter esercitare la professione di dottore in Chiropratica. Il programma di Chiropratica deve necessariamente includere non meno di 4.200 ore d’insegnamento e lo studente, al termine del programma, deve aver accumulato non meno del 25% dei crediti totali finali richiesti per il conseguimento della laurea in Chiropratica. Il curricolo previsto dalla facoltà di Chiropratica deve includere le seguenti materie (non necessariamente un corso per ogni materia): anatomia, biochimica, fisiologia, microbiologia, patologia, salute pubblica, diagnosi fisica, diagnosi clinica e di laboratorio, ginecologia, ostetricia, pediatria, geriatria, dermatologia, otorinolaringoiatria, procedure di diagnostica per immagini, psicologia, scienze dell’alimentazione/dietologia, biomeccanica, ortopedia, neurologia, primo soccorso e procedure di pronto soccorso, analisi vertebrale, principi e pratica della Chiropratica, diagnosi differenziale, tecniche di correzione articolare, procedure e metodi di ricerca, etica professionale. Il programma deve documentare in che modo ciascuna materia appare nel curricolo e se essa è integrata in modo coerente nel programma di laurea. P Confronto con la formazione medica resso quasi tutte le scuole di Chiropratica del mondo riconosciute dal CCE, il contenuto e il livello dei servizi e del corpo docente, relativi a discipline diverse dalla Chiropratica, sono paragonabili a quelli offerti dalle facoltà universitarie di medicina (Rapporto sulla Chiropratica in Nuova Zelanda, 1979, pag. 235). Mentre nel passato, c’era una forte discrepanza tra la qualità delle scuole di medicina e quella delle scuole di Chiropratica, oggi non c’è più. I servizi offerti dal National College of Chiropractic, Lombard, Illinois, U.S.A. e dal Los Angeles College of Chiropractic, per esempio, reggono il confronto con i servizi e la qualità di formazione delle università di medicina, almeno per quanto concerne gli ultimi 30 anni, periodo in cui è stata condotta l’indagine. Per quanto riguarda la diagnosi, la profes- • Dopo le partnership Ue Italia chiama Usa per i doppi titoli Siglato un importante accordo che pone le basi per una laurea senza confini. L’iniziativa, che vede coinvolte quindici università italiane, tre istituti del Cnr e quattro università statunitensi (tra cui la Columbia University) prevede l’istituzione del primo Centro interuniversitario di formazione e ricerca, che nascerà presso l’Università di Roma La Sapienza, il riconoscimento di titoli di studi bilaterali e la nascita di un collage per studenti italiani negli Usa. Sarà quindi possibile a uno studente italiano che ha svolto il primo anno di laurea specialistica nel nostro Paese, completare la propria formazione negli Stati Uniti e ottenere un doppio titolo. Progetti di ricerca comune aiuteranno a favorire l’interscambio di docenti e studenti, per svolgere tesi, dottorati o ricerca; inoltre, il soggiorno in America per i nostri connazionali sarà facilitato dalla creazione di un collage a loro riservato. L’accordo, che in futuro sarà esteso ad altre discipline, prevede attualmente la formazione in Civil engineering, Environmental engineering, Mechanical engineering, Geosciences, Ocean engineering e coinvolgerà circa duecento studenti e ricercatori. Passi in avanti. Il doppio titolo, possibile fino a oggi solo in pochissimi casi, come la laurea internazionale in scienze giuridiche proposta dall’Università di Firenze riconosciuta in Francia e Spagna, comincia a farsi strada. La nascita di accordi di reciproco riconoscimento, infatti, è oggi più facile grazie alla riforma universitaria, che ha allineato l’offerta nazionale a quella degli altri Paesi europei ed extraeuropei. Di questi giorni l’intesa tra la facoltà di economia della Cattolica di Piacenza e due importanti università straniere: il College of Business Administration della Northeastern University (Boston) e la Management School della Lancaster University (Gran Bretagna), per il conseguimento del doppio diploma in management internazionale (ddint). Gli studenti potranno seguire il corso, che dura quattro anni, per metà in Italia e per l'altra metà in Usa o in Gran Bretagna. Alla fine conseguiranno tre diversi titoli accademici: la laurea di primo livello in economia aziendale, il master di primo livello in management internazionale e, se si decide di concludere la propria formazione negli States, il Bachelor of science in international business degree. Il Sole-24 Ore del lunedì sezione: NORME E TRIBUTI data: 2004-05-10 - pag: 17 sione medica sostiene che questa non deve essere impartita come disciplina a parte, ma che gli studenti acquisiscono capacità diagnostiche all’interno di altre discipline quali, ad esempio, la patologia e, in particolar modo, attraverso il contatto con un alto numero di pazienti in ospedale. Va da sé, pertanto, che i chiropratici potrebbero non possedere capacità diagnostiche equivalenti a quelle dei laureati in medicina, semplicemente perché non hanno fatto esperienza clinica negli ospedali. Secondo il Dr. L.E. Faye, ex vicepresidente esecutivo del National College of Chiropractic, Lombard, Illinois, U.S.A.: “C’è una netta differenza tra pazienti in ospedale e pazienti che si rivolgono al medico generico”. Prosegue il Dr. Faye: “Il paziente in ospedale si trova presumibilmente lì perché le sue condizioni sono tali per cui il medico generico non può fare più nulla e perché presenta una patologia avanzata. Il paziente appartenente alla seconda categoria (in assenza di patologia avanzata), è più di pertinenza del chiropratico, ed è verso questa categoria di pazienti che si orienta l’addestramento diagnostico dei chiropratici”. Forse l’addestramento in ospedale potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio per i chiropratici, ma non può assolutamente sostituirsi all’addestramento diagnostico che i chiropratici già ricevono. I chiropratici laureatisi presso scuole accreditate dal CCE sono in grado di identificare affezioni che si trovano al di fuori della loro capacità di trattamento (vedi il Rapporto sulla Chiropratica in Nuova Zelanda, 1979, pag. 235). Quando ci si trova davanti ad affezioni di origine biomeccanica o muscolo-scheletrica, il chiropratico si trova decisamente in vantaggio rispetto al medico. Detto questo, precisando peraltro che i commenti di cui sopra non intendono in alcun modo connotare negativamente o denigrare la professione medica, è importante identificare che cosa hanno in comune la professione medica e quella chiropratica, al fine di trovare un modo per lavorare insieme e in armonia. • 8 FORMAZIONE Corso di laurea in Chiropratica (bozza provvisoria al 16/04/04) 1° ANNO I semestre • Biologia • Chimica e introduzione alla biochimica • Biofisica • Metodi di ricerca, statistica ed evidence-• based Chiropractic • Introduzione alla Chiropratica I • Inglese (da definire) 2° ANNO I semestre • Anatomia umana • Chimica biologica II • Principi di Chiropratica I • Anatomia macroscopica e dissezione I 3° ANNO I semestre • Immunologia • Microbiologia • Patologia e Fisiopatologia generale I • Palpazione e Analisi scheletrica 4° ANNO I semestre • Farmacologia e tossicologia • Tecnica chiropratica I (cervicale) • Diagnosi di laboratorio I • Tecnica chiropratica II (toraco-lombare) • Fondamenti di neurofisiologia • Metodologia clinica II semestre • Chimica biologica I • Istologia ed Embriologia • Introduzione alla Chiropratica II II semestre • Fisiologia umana • Biomeccanica • Principi di Chiropratica II • Anatomia macroscopica e dissezione II • Inglese (da definire) II semestre • Patologia e Fisiopatologia generale II • Semeiotica e Metodologia clinica I • Scienze neurologiche II semestre • Tecnica chiropratica III (pelvica) • Patologia ossea • Diagnosi di laboratorio II • Tecnica chiropratica IV (SOT) • Neurologia clinica • Fondamenti della diagnostica per immagini • Sanità pubblica • Pronto soccorso 5° ANNO I semestre • Tecnica chiropratica V (Kinesiologia applicata) • Clinica I • Neurologia clinica avanzata • Clinica II • Aspetti legali della chiropratica • Correlazione di casi clinici • Fisioterapia I • Diagnosi neuromuscoloscheletrica I • Internato I • Anatomia radiologica normale II semestre • Tecnica chiropratica VI (Toggle Recoil) • Clinica III • Fisioterapia II • Clinica IV • Psiconeuroimmunologia • Diagnosi differenziale e casi clinici • Diagnosi neuromuscoloscheletrica II • Valutazione ortopedica e traumatologica • Diagnostica per immagini 6° ANNO I semestre • Tecnica chiropratica VII (Analisi e tecnica extravertebrale) • Tecnica chiropratica VIII (Activator) • Internato II • Nutrizione • Patologia dei tessuti molli II semestre • Psichiatria e Psicologia clinica • Nutrizione clinica • Pediatria generale • Ginecologia e Ostetricia • Geriatria Chiropratica & Internet: www.associazionechiropratici.it www.chiropraticati.it www.chiropractic-ecu.org www.wfc.org www.amerchiro.org www.prochiropractic.org www.chiroweb.com In linea con l’Europa ... segue da pag. 3 - infine, la Risoluzione del 1997 prevede che l’armonizzazione venga fatta ad un alto livello di qualifiche e che sia richiesto un diploma di Stato che risponda alle esigenze specifiche di ciascuna disciplina avuto riguardo al fatto che i livelli di formazione devono essere adeguati ai principi medico sanitari generali richiesti da ogni atto terapeutico nonché alle specificità delle diverse discipline mediche non convenzionali; - in Italia il Ministero della Sanità nella circolare n° 79 del 21/12/82 definisce la Chiropratica nei seguenti termini: “La definizione più puntuale della Chiropratica non si identifica in toto con la manipolazione vertebrale, in quanto il trattamento chiroterapico è sempre diretto sui singoli elementi vertebrali anche se prende in considerazione la colonna intera come organo funzionale unico, impiegando tecniche differenziate che possono anche essere variate durante il ciclo di cura”..... “La mobilitazione vertebrale indifferenziata ottiene, in genere, una mobilizzazione vertebrale aspecifica e non giunge, come può avvenire per la chiroterapia a correggere l’alterazione meccanico funzionale. Quest’ultima (Chiropratica) impiegando anche mezzi complementari (trazioni e meccanoterapia) tende a rimuovere la causa meccanica responsabile della sintomatologia e non a determinare una mobilizzazione generica di un tratto della colonna, che spesso deve accompagnarsi a trattamenti fisioterapici e farmacologici e che, in genere, ottiene un risultato sintomatico transitorio” ...... “Per Chiropratica si intende uno specifico intervento manuale su un determinato distretto articolare soprattutto vertebrale con l’intento di correggere alterazioni funzionali o limitate modificazioni dei rapporti articolari.”....... “La Chiropratica, sia all’estero che in Italia, dai dati statistici potuti assumere, ha dato e dà in concreto risultati positivi”. - pertanto, già nel 1982 il Ministero della Sanità italiano ha riconosciuto la Chiropratica come attività sanitaria con proprie specifiche caratteristiche di pratica, differente dai trattamenti medici canonici e di accertata efficacia e beneficialità; - Tutto ciò considerato, SI DEVE RILEVARE CHE - una regolamentazione normativa della Chiropratica in Italia non può non tener conto delle leggi emanate in proposito negli altri paesi europei e della normativa dell’Unione stessa; - di conseguenza, l’esercizio della professione di chiropratico nel nostro Stato deve poter essere esercitata solo da chi ha conseguito un titolo specifico al termine di un corso di studi conforme ai corsi previsti a livello europeo e, più in generale, internazionale; - inoltre, devono poter essere riconosciuti i titoli conseguiti all’estero che rispettino gli standard stabiliti da organismi internazionali quale, ad esempio, il Council on Chiropractic Education. - qualora l’eventuale disciplina legislativa italiana non si conformi alla legislazione degli altri paesi europei, ma riservasse la professione chiropratica solo ai medici-chirurghi si avrebbe una contrarietà di tale legge alla normativa europea ed alla Costituzione italiana; - in particolare, una legge che si orientasse in tal senso sarebbe contraria alle disposizioni del Trattato CE sulla libera circolazione delle persone, sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, disposizioni direttamente efficaci negli Stati membri come ci ricorda la sentenza Reyners, del 21 giugno1994, in cui la Corte di Giustizia ha stabilito che l’art. 52 del trattato CE, sancendo alla fine del periodo transitorio la realizzazione della piena libertà di stabilimento e prescrivendo un obbligo di risultato preciso è una norma direttamente efficace; - se la professione di chiropratico in Italia venisse riservata solo ai medici-chirurghi i chiropratici del resto dell’Unione non potrebbero esercitare la professione nel nostro Paese in quanto non abilitati a svolgere la professione medica ed i medici-chirurghi con una semplice specializzazione in Chiropratica, che non assicurerebbe affatto l’elevato grado di preparazione proprio degli studi universitari di Chiropratica, non potrebbero esercitare negli altri Paesi dell’Unione perché privi di una preparazione specifica conforme agli studi ed ai titoli previsti nel resto dell’Europa, - questo comporterebbe non solo una contrarietà al trattato CE, ma anche alla direttiva 89/48/CEE, recepita con D.Lgs. 27/01/92, n° 115, che prevede un generale riconoscimento in tutta la Comunità dei titoli di studio universitari con una formazione della durata di almeno tre anni; - inoltre, una siffatta disciplina sarebbe contraria anche agli artt. 10 ed 11 della Costituzione italiana; A tal proposito si può ricordare il caso degli odontoiatri per i quali si è dovuto istituire uno specifico corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentale, a seguito della direttiva CEE 686/78 di riavvicinamento delle legislazioni europee al fine di consentire l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e di libera prestazione dei servizi del dentista, nonché della direttiva CEE 78/687 che subordina l’accesso alle attività di dentista, esercitate all’interno degli Stati membri, al possesso di un diploma, certificato o altro titolo comprovante l’acquisizione di una formazione con carattere di equivalenza in ciascuno Stato. La Comunità Europea, infatti, ha riconosciuto la differenza tra la professione di medico e quella di odontoiatra e, dopo aver definito il campo di attività di quest’ultimo, ha imposto la scelta tra l’esercizio dell’una professione o dell’altra a seguito del conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia o di quella distinta e separata in Odontoiatria e protesi dentale, nonché del relativo titolo di medico o di odontoiatra. Di conseguenza, coloro che hanno conseguito la laurea in Odontoiatria e protesi dentale devono iscriversi in un Albo distinto e separato da quello dei medici e ciononostante svolgono attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle, dei tessuti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica. Inoltre, l’esigenza di un corso di studi appositi per la professione di dentista era dettata anche dalla necessità di migliorare l’insufficiente bagaglio culturale acquisito durante il corso di laurea in Medicina e Chirurgia per un esercizio aggiornato e moderno dell’odontoiatria. Da ciò si evince che l’attività diagnostica e terapeutica propria di una professione sanitaria primaria può e deve essere praticata da coloro che abbiano compiuto studi di livello universitario appositi ed idonei all’attività che si dovrà svolgere, indipendentemente dall’aver conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia e dall’iscrizione nell’Albo dei medici-chirurghi. Tutto ciò premesso SI CHIEDE CHE Avuto riguardo alle legislazioni emanate dagli altri Paesi europei quali ad esempio Belgio, Francia, Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi ecc., sopra menzionati ed in osservanza: - degli articoli 52/66 del trattato CE (artt. 43/55 del trattato nella versione consolidata con il trattato di Amsterdam) concernenti la libera circolazione delle persone, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi; - delle Risoluzioni adottate in materia dal Parlamento Europeo nel 1997 e dal Consiglio d’Europa nel 1999; - della direttiva 89/48/CEE recepita con D.Lgs. 27/01/92, n° 115, che prevede un generale riconoscimento in tutta la Comunità dei titoli di studio universitari con una formazione della durata di almeno tre anni; - degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana; in Italia venga disciplinata la professione di chiropratico mediante l’istituzione di un apposito corso universitario di laurea in linea con i programmi formativi previsti dagli altri paesi europei; - che venga istituito un apposito albo dei chiropratici; che i chiropratici vengano riconosciuti professionisti sanitari primari, con diritto/dovere di fare una diagnosi, servendosi anche della radiologia diagnostica ove necessario, e con il potere e la discrezionalità di effettuare la conseguente terapia attraverso la specifica manipolazione vertebrale e quanto previsto dalla pratica chiropratica, senza far ricorso a farmaci o tecniche chirurgiche, qualora il loro intervento sanitario sia richiesto dal paziente. Avv. Laura Frattari - Roma