CHIROPRATICA
P R O F E S S I O N E
Associazione
Italiana
Chiropratici
www.associazionechiropratici.it
Le nuove realtà
della medicina
a cura del COPIT
I
l tema della "chiropratica", unitamente a
quello delle medicine cosiddette "non convenzionali", è seguito da tempo dai
Parlamentari che si riferiscono al COPIT.
La Direttiva Europea
dell’Onorevole Zappalà
QUALCHE CONSIDERAZIONE IN MERITO
Il Profilo di
una Professione
Europea
Il nostro scopo è soltanto quello di stabilire un rapporto, di tipo culturale ed informativo, tra la nuova
realtà della medicina cosiddetta "alternativa" (realtà che conta su un mercato di centinaia di miliardi
di vecchie lire e su diversi milioni di fiduciosi
pazienti) e l'attività normativa intrapresa già nella
XIII legislatura senza risultati convincenti.
Il difetto dell'approccio parlamentare (che è stato
posto in luce in più di una occasione) consiste
nell'assumere, sotto la discutibile denominazione
già ricordata, un insieme di pratiche curative,
tratte delle più disparate esperienze internazionali, che pur godendo di una indiscussa popolarità,
non sono state sottoposte, preliminarmente, ai
test scientifici necessari. Poiché si tratta di pervenire ad una regolamentazione che garantisca al
pubblico certezza e non pericolosità delle cure
proposte (e praticate) e nello stesso tempo requisiti di idoneità e di affidabilità da parte degli operatori che si offrono come "curatori" di determinati disturbi o malattie, è pregiudiziale - secondo
il COPIT - testare scientificamente le pratiche
sanitarie che vengono proposte.
Perciò, ammesso che si debba considerare in
blocco il pianeta "delle medicine non convenzionali" (e questo può risultare un tragico errore,
come spesso accade facendo un "fascio di ogni
erba" e come - con una scarsa oggettiva cognizione di causa - sta procedendo la commissione), è essenziale -scientificamente parlando che i membri del Parlamento siano posti in condizione di giudicare a ragion veduta.
Non basta (e non è serio) elencare superficialmente i titoli delle suddette pratiche mediche e
pretendere, con norma di legge, di garantirne la
credibilità, la affidabilità e la sicurezza. Sono
invece necessari alcuni presupposti, in mancanza
dei quali, si dovrebbe rifiutare il riconoscimento.
Tali presupposti, ricordati in estrema sintesi,
sono:
- fondamento scientifico, valutato su scala mondiale, della "medicina" presa in esame (e pertanto, chi aspira al detto riconoscimento dovrebbe
essere invitato a fornire alle Camere gli elementi conoscitivi appropriati);
- fondamento formativo, anch'esso valutato su
scala mondiale, attestante la profondità degli
studi e la omogeneità degli stessi, fornendo ai
membri del Parlamento dati incontrovertibili di
fatto;
- fondamento curativo della medicina proposta
offrendo al Parlamento il quadro dimensionale
delle pratiche esercitate, delle procedure curative applicate e dei risultati ottenuti.
Probabilmente, una volta che le commissioni
parlamentari fossero in condizione di disporre di
questi elementi conoscitivi si potrebbe valutare
se le cosiddette "medicine non convenzionali"
siano suscettibili di una regolazione globale o
non piuttosto necessitanti di uno specifico partitario riconoscimento che serva a collocarle correttamente nel panorama medico mondiale ed in
quello del servizio sanitario nazionale.
di J.G.Williams
I
La direttiva del Parlamento
Europeo, sul tema del
riconoscimento delle
qualifiche professionali,
è stata definita, in prima
lettura, l’11 febbraio 2004.
È opportuno riassumerne brevemente i termini, allo scopo di favorire uno scambio di
idee tra le Parti interessate.
Come si è detto, l’oggetto della direttiva è “il
riconoscimento delle qualifiche professionali”, la libera circolazione dei titolari di tali
qualifiche nei diversi Stati della Unione
Europea, la omogeneizzazione dei parametri formativi ed autorizzativi che è possibile
rintracciare alla base del riconoscimento
delle suddette qualifiche; in definitiva, la
individuazione e la messa in opera di una
sorta di “mercato unificato” nel quale, senza
discriminazioni e senza unilaterali restrizioni, i portatori delle indicate dotazioni professionali possono esercitarle, liberamente e
dovunque, ma assoggettandosi al rispetto
di determinate regole ed alla osservanza di
specifici requisiti.
Alla elaborazione della direttiva in parola, il
Parlamento Europeo ci arriva ponendo
alcune solide premesse di cui è necessario
offrire un breve richiamo.
Lo scopo fondamentale è quello di garantire, al massimo livello possibile, la salute
dell’uomo. La conseguenza è che occorre
tutelare la facoltà dei cittadini di esercitare
una professione, in qualsivoglia Stato membro e quindi anche se diverso da quello nel
quale è stata acquisita la relativa qualifica
professionale, in modo da generalizzare l’utilizzazione delle risorse disponibili a vantaggio della comunità.
Poiché si tratta della salute dell’uomo, le professioni prese in considerazione sono prevalentemente di indole sanitaria e medica,
anche se il riferimento alla qualifica di “architetto”, l’esortazione indirizzata agli “ingegneri” perché procedano nella autoregolamentazione della loro professione, lascia chiaramente intendere che il Parlamento europeo
vuole mettere mano ad un provvedimento
globale, necessario del resto nel momento in
cui la nuova Europa decolla.
Si può, in altre parole, fare ricorso alla procedura descritta:
• attivazione delle organizzazioni professionali europee;
• elaborazione di raccomandazioni da sottoporre al Parlamento europeo,
per completare il quadro delle professioni
che possono liberamente esercitarsi sul territorio degli Stati membri dell’Unione.
L’opzione riguarda anche la chiropratica
che legittimamente aspira a generalizzare,
nell’ambito del Paese Italia, le dotazioni ed
i requisiti di cui già gode in diversi altri Stati
dell’Europa.
Ciò, indubbiamente, apre un orizzonte
nuovo alle iniziative legislative che da un
paio di legislature impegnano il nostro
Parlamento, consistenti nel tentativo di riconoscere e di regolamentare l’esercizio delle
cosiddette “medicine non convenzionali.”
È chiaro, infatti, che l’Europa ha adottato un
approccio nuovo e, a quanto sembra, più
razionale e redditizio. Procedere caso per
caso, identificare, caso per caso, le basi
scientifiche, formative e professionali della
attività sanitaria oggetto di esame, ricavare
i parametri di assimilazione della stessa ad
altre attività già riconosciute e su questa
base - osservando le diverse procedure
amministrative descritte - accedere alla libera circolazione della professione stessa in
tutti gli Stati membri dell’Unione.
Ovviamente il Parlamento potrebbe rendere
alle “medicine interessate” preziosi contributi istruttori poiché ha accumulato utili
conoscenze nel corso delle passate legislature, ed anche per questo il COPIT (comitato di parlamentari per la innovazione tecnologica), che con l’Associazione Italiana
Chiropratici ha una consistente intesa di
collaborazione mediante la quale, precorsi
i tempi europei, è stato pubblicato un materiale che sicuramente può arricchire (se si
deciderà di procedere) l’elaborazione della
“piattaforma comune” per sostenere l’inclusione della “chiropratica”, ovvero della “chiroterapia”, nell’ambito della menzionata
direttiva.
....continua a pag. 3
n occasione delle prossime elezioni Europee
l’Associazione Italiana Chiropratici, insieme
al "Copit", ha deciso di cogliere lo spirito di
collaborazione tra stati membri dell’Unione
Europea per discutere alcune problematiche
endemiche alla realizzazione di quei grandi Stati
Uniti d’Europa auspicati dai fondatori nel trattato di Maastricht del 1992.
Un aspetto fondamentale di una Comunità
Europea che funzioni è la libera circolazione di
persone e professionisti tra gli stati membri.
Questo rimane un nodo difficile da sciogliere se
teniamo conto della diversità dei parametri professionali, formativi e dei sistemi giuridici
attualmente presenti nei vari paesi. Al fine di
superare tali ostacoli è necessario che vengano
stabiliti degli standard unitari che possano tutelare i cittadini comunitari, garantendo loro la
qualità dei servizi tra un paese e l’altro.
La professione chiropratica possiede tutti i
requisiti per prestarsi come modello di una vera
professione europea.
Sin dal 1932, anticipando i tempi dell’ancora
lontana comunità europea, la European
Chiropractors Union (ECU) opera allo scopo di
uniformare la professione e garantire l’allineamento dell’Europa agli standard mondiali, ma
svolge anche una funzione di vigilanza sulla
qualità delle prestazioni svolte dal Dottore in
Chiropratica. La formazione accademica è regolata dall’European Council on Chiropractic
Education (ECCE) che, attraverso la valutazione
dei programmi di studio, concede alle università
un accreditamento sulla base del rispetto di standard formativi europei e mondiali.
I parametri educativi, qualitativi e politici stabiliti da questi due organismi professionali, sono
espressi in Italia dall'Associazione Italiana
Chiropratici (AIC) che nel 2004 celebra i trent'anni di servizio per la professione chiropratica.
Dal 1974 l'AIC ha lavorato per garantire la qualità dei servizi chiropratici offerti ai cittadini, controllando i requisiti dei professionisti che operano
sul
territorio,
permettendo
l'iscrizione
all'Associazione soltanto ai chiropratici laureati
in istituti riconosciuti dall'European Council on
Chiropractic Education. L'AIC è stata, inoltre, la
forza promotrice di iniziative legislative intese ad
ottenere una regolamentazione della chiropratica
in Italia e una protezione del titolo di "Dottore in
Chiropratica" conforme ai requisiti europei.
L’esistenza e l’operato di questi due organismi
europei, che lavorano con l'Associazione
Italiana Chiropratici e le associazioni nazionali
di tutti gli altri stati europei, dimostrano in modo
chiaro la necessità di armonizzare i regolamenti
comunitari in modo da eliminare le disparità
giuridiche tra i vari paesi membri e nel contempo garantire la professionalità degli operatori
che circolano nell’Unione Europea.
2
CHIROPRATICA
Lo stato della chiropratica nel contesto Europeo
di Andrea Cecchi DC
P
er avere una “nuova” professione in
Europa nel campo sanitario, bisogna essere sicuri che non si duplichi una professione già esistente. Spesso, nell’ambito della
chiropratica, c’è la tendenza, da parte dei non
addetti ai lavori (anche molti pazienti!), di pensare che questa sia un’alternativa alla medicina
convenzionale allopatica. Anche quando si
riesce a capire che così non è, si crede allora che
sia complementare alla medicina.
La chiropratica può essere considerata complementare, se si intende che l’allopatia e la chiropratica, avendo scopi diversi, sono reciprocamente complementari. La chiropratica non
duplica quanto offerto dalla medicina convenzionale e, negli Stati Uniti come in molti altri
paesi del mondo, viene utilizzata quotidianamente da milioni di persone.
La chiropratica nasce da una intuizione di
Daniel David Palmer nel 1895 a Davenport,
Iowa, negli Stati Uniti. Oggi viene impiegata in
molti ambiti statali, tra cui la cura dei veterani di
guerra e nell’esercito, dove viene utilizzata in
particolare dai piloti di jet, per aiutarli a recuperare più velocemente dal trauma ripetuto dei voli
supersonici. È riconosciuta e accettata in tutto il
Nord America, parte del Sud America e in tutta
l’Europa, eccetto Spagna, Grecia, e Italia.
In Europa esistono strutture universitarie specializzate nella materia in Gran Bretagna, Francia e
Danimarca. In questi atenei è possibile conseguire la laurea di secondo livello della durata
minima di cinque anni, secondo i requisiti e gli
standard formativi dettati dallo European
Council on Chiropractic Education (ECCE).
Questo organismo europeo, in linea con le direttive mondiali, garantisce al laureato, e di conseguenza al paziente, la preparazione professiona-
le ottimale, omogenea e standardizzata.
Senza entrare nei dettagli, la principale differenza tra chiropratica e medicina allopatica è “l’obiettivo di intervento”. La medicina tradizionale, come è noto, interviene su una patologia per
curarla o per cercare di prevenirla. La chiropratica ha, invece, un obiettivo funzionale. Il dottore in chiropratica deve saper riconoscere se il
paziente si presenta con una patologia in corso
per potersi comportare adeguatamente, ma il suo
scopo principale è normalizzare e ottimizzare il
funzionamento del corpo umano, agendo prevalentemente, ma non unicamente, sulla colonna
vertebrale. La colonna vertebrale è sede del
midollo spinale, che racchiude il passaggio dei
nervi; questi sono i cavi di comunicazione tra
cervello e corpo. Storicamente, la disfunzione
primaria di cui si prende cura il chiropratico, è la
sublussazione vertebrale. La sublussazione è
una disfunzione neuro-muscolo-scheletrica che,
per definizione, altera la capacità funzionale dell’individuo. Per ristabilire il funzionamento ottimale dell’organismo è necessario trovare la
causa della sublussazione; nell’analisi del
paziente, quindi, si deve fare riferimento a tutti
gli aspetti che influenzano la sua salute tenendo
presente ciò che D. D. Palmer scrisse quasi 100
anni fa, e che viene sempre più sostanziato dalla
ricerca scientifica, ovvero che la struttura, la
chimica e l’emotività sono parte integrale del
funzionamento dell’individuo.
In un contesto europeo di libera circolazione
delle idee, delle opinioni e delle professioni, è
importante che un italiano, costretto a laurearsi
all’estero (nell’attesa di un corso di laurea italiano in chiropratica) possa trovare nel suo paese
una legislazione che riconosca e tuteli il suo titolo di dottore in chiropratica per quello che realmente è: un operatore sanitario primario.
PAESI IN CUI I DOTTORI IN CHIROPRATICA SONO
RICONOSCIUTI DALLE AUTORITÀ SANITARIE NAZIONALI
Classificati in base alla divisione del mondo in 7 aree
adottata dalla World Federation of Chiropractic
Area Africana
Botswana
Namibia
Lesotho
1
1
1
Mauritius
Zimbabwe
Sud Africa
2
1
1
Swaziland
Kenya
1
2
Etiopia
Nigeria
2
2
Area Asiatica
Hong Kong
Filippine
1
2
Malesia
Tailandia
2
3
Singapore
2
Giappone
2
Area del Mediterraneo Orientale
Cipro
1 Giordania
Libano
2 Arabia Saudita
Turchia
2 Israele
2
1
2
Qatar
Grecia
Marocco
2
2
2
Egitto
Libia
Emirati Arabi
2
2
2
Area Europea
Belgio
Islanda
Spagna
Finlandia
Norvegia
2
2
1
2
2
Fed. Russa
Danimarca
Liechtenstein
Svizzera
Germania
2
1
1
1
2
Croazia
Italia
Svezia
Francia
Portogallo
2
3
1
2
3
Area dell’America Latina
Bolivia
2 Ecuador
Guatemala
2 Perù
Venezuela
2 Colombia
2
2
2
Panama
Cile
Messico
1
2
1
Brasile
Honduras
2
2
Area del Nord America
Bahamas
2 Canada
Isole Cayman
2 Stati Uniti
Is. Vergini USA
2 Bermuda
Porto Rico
1
1
1
2
Trinidad & T.
Belize
Isole Leeward
2
2
1
Barbados
Giamaica
Is. Vergini GB
1
2
2
1
Fiji
2
1
1
3
1
1
Irlanda
Slovacchia
Inghilterra
Olanda
Ungheria
Area del Pacifico
Australia
1 Guam
1 Nuova Zelanda
N. Caledonia
2 Papua N.Guinea 2
1 = Riconoscimento con legislazione specifica
2 = Riconoscimento in base alla legislazione generale
3 = Riconoscimento di fatto
GLI ORGANISMI INTERNAZIONALI
EUROPEAN CHIROPRACTORS’ UNION
LE INFORMAZIONI RIPORTATE IN
QUESTA PUBBLICAZIONE
RISPECCHIANO GLI STANDARD
INTERNAZIONALI OTTIMALI, SIA
PROFESSIONALI CHE EDUCATIVI,
DELLA DOTTRINA CHIROPRATICA.
NATURALMENTE IN OGNI PAESE IL
DOCTOR OF CHIROPRACTIC OPERA
SECONDO LE NORMATIVE E LE
RESTRIZIONI DELLA VIGENTE
LEGISLAZIONE LOCALE.
La European Chiropractors’ Union (l’Unione dei Chiropratici
Europei) fu fondata nel 1932 come elemento di aggregazione tra le varie associazioni nazionali già esistenti nell’Europa
continentale ed in Gran Bretagna. Assolve a tale funzione da
oltre settant’anni ed attualmente riunisce e collega sedici
Associazioni Nazionali. L’E.C.U. inoltre, rappresenta
l’Europa presso la World Federation of Chiropractic, che cura
gli interessi della professione a livello mondiale.
Le principali finalità della E.C.U. sono:
• garantire al pubblico che la chiropratica sia esercitata
esclusivamente da professionisti altamente qualificati;
• informare il pubblico sul valore e sui limiti della chiropratica;
• promuovere rapporti di collaborazione e comprensione
reciproca tra i chiropratici e gli altri professionisti del settore sanitario;
• garantire i più elevati standard di qualificazione professionale;
• contribuire alla ricerca scientifica nel settore della clinica
chiropratica;
• ottenere il riconoscimento legale ed una adeguata definizione giuridica dell’esercizio della chiropratica.
Pertanto, le attività della E.C.U. comprendono:
• la regolare pubblicazione della rivista scientifica European
Journal of Chiropractic;
• altre forme di comunicazione intra-professionale, tra cui
l’organizzazione di un Convegno Annuale;
• corsi e seminari di qualificazione post-laurea;
• sostegno finanziario alle istituzioni di insegnamento della
chiropratica;
• borse di studio;
• finanziamento della ricerca e di programmi di sperimentazione clinica;
• divulgazione di linee guida;
• applicazione e tutela di rigorose norme deontologiche professionali;
• consulenza ed azione politica.
COUNCIL ON CHIROPRACTIC
EDUCATION
Il Council on Chiropractic Education (CCE) è un'organizzazione senza fini di lucro con sede a Scottsdale, nello stato
americano dell'Arizona. Dal 1974 il CCE è riconosciuto dal
Dipartimento dell'Istruzione statunitense come l'organismo
abilitato al riconoscimento degli istituti d'insegnamento della
chiropratica, fissa inoltre le norme di riferimento per i piani di
studi per le facoltà ed il loro personale, per le strutture accademiche, l'attività sanitaria e l'attività di ricerca. Una delle
principali funzioni del CCE consiste nella verifica del rendimento e dei risultati delle istituzioni accademiche. Le verifiche si svolgono periodicamente e prevedono una prima
autovalutazione delle prestazioni eseguita dallo stesso istituto membro sui propri punti di forza, su eventuali carenze e
sui risultati accademici con riferimento alle norme del CCE.
Un gruppo di osservatori, composto da docenti e clinici, svolge quindi un sopralluogo per appurare il rispetto delle norme
di riferimento del CCE e degli scopi statutari dell'istituto. Il
gruppo di osservatori riferisce i risultati dell'indagine alla
Commissione per il riconoscimento in seno al CCE. La
Commissione si riunisce per ascoltare ulteriori informazioni e
chiarimenti da parte dell'istituto ed infine delibera. Il massimo
periodo di validità dell'atto di riconoscimento è di 7 anni. Ogni
anno, gli istituti membri devono presentare una relazione
sulla conformità delle proprie attività alle norme del CCE. Si
fa presente che analoghi regolamenti intra-professionali
sono stati instaurati anche in Canada, Europa ed
Australia/Nuova Zelanda
3
In linea con l’Europa
Ai fini di una corretta regolamentazione legislativa
della Chiropratica bisogna considerare alcuni elementi fondamentali riguardanti le sue caratteristiche
essenziali e la legislazione emanata in proposito
dagli altri Paesi europei, nonché quanto stabilito nei
trattati e nei documenti della Comunità Europea.
CONSIDERATO CHE
- non è possibile disciplinare la Chiropratica unitamente alle altre medicine non convenzionali poiché
la Chiropratica è stata riconosciuta a livello internazionale, da molti anni, come professione sanitaria
primaria e la sua efficacia e la sua beneficialità, per
coloro che vi ricorrono, sono dati di fatto;
- vi sono numerose pubblicazioni relative a sperimentazioni e ricerche cliniche effettuate da istituti
universitari ed organizzazioni di ricerca internazionali quali, in una breve ed assolutamente non esaustiva panoramica: The British Medical Research
Council, studio pubblicato in The British Medical
Journal 2 giugno 1990, vol. 300, pp.1431-1437, Linee
Guida per il trattamento della lombalgia redatte nel
dicembre 1994 dall’Agency for Health Care Policy
and Research, pubblicate dalla stessa AHCPR, sulla
sua “Clinical Practice Guideline” n° 14, Manga P.,
Angus D. et al. 1993 “The effectiveness and CostsEffectiveness of Chiropratica Management of LowBack Pain” Pran Manga and Associates, University
of Ottawa, Ontario, Canada, The Chiropractic
Report - March 1998, vol. 12, n° 2 o secondo
Rapporto Manga elaborato sempre da Manga P.,
Angus D. e presentato allo Standing Committee on
Finance and Economic Affairs dell’Ontario il
02/02/98 ecc.;
- da tutti questi studi e da molti altri sono derivate
chiaramente l’efficacia, la sicurezza, la validità
scientifica e l’economicità della Chiropratica sia in
particolare nel trattamento della lombalgia sia più in
generale nei dolori muscolo-scheletrici;
- la Chiropratica proprio per la sua evidenza scientifica, per i benefici che ne derivano e per l’elevatissimo numero di persone che, di conseguenza, vi
fanno ricorso è stata oggetto di disciplina specifica
in molti Paesi Europei (Belgio, Danimarca,
Liechtenstein, Norvegia, Svezia, Svizzera, Gran
Bretagna, Francia, Germania), negli Stati Uniti
d’America (tutti gli Stati), in Africa, in Asia, in
America Latina, in Nord America (Bahamas,
Canada, St. Christopher & Nevis), in Australia (tutti
gli Stati), in Nuova Zelanda;
- in tutti questi Stati si è tenuto conto delle peculiarità e della natura propria della Chiropratica quale professione sanitaria primaria che enfatizza la capacità
intrinseca dell’organismo di guarire se stesso senza il
Brevi considerazioni
relative a una
regolamentazione
legislativa
della Chiropratica
in Italia
Avv. Laura Frattari
ricorso a farmaci o alla chirurgia e che si affianca alla
medicina ufficiale seguendone un cammino scientifico
parallelo pur evitando ogni sovrapposizione;
- in particolare, le legislazioni dei paesi europei quali
Belgio, Danimarca, Liechtenstein, Norvegia, Svezia,
Svizzera, Gran Bretagna, Francia, Germania prevedono che la professione di chiropratico possa essere
esercitata solo da persone che abbiano terminato gli
studi specificamente previsti per la Chiropratica negli
appositi istituti universitari, senza richiedere loro
alcuna frequenza della facoltà di medicina e chirurgia, ed abbiano conseguito il titolo di chiropratico
espressamente previsto dalla legge come diverso e
separato da quello di medico-chirurgo;
- al fine di assicurare una preparazione adeguata ed
uniforme a livello internazionale ed europeo, gli
standard di istruzione negli istituti pubblici e privati dei paesi in questione- come ad esempio Francia
e Gran Bretagna, in cui sono state istituite delle
Facoltà di Chiropratica, sia pubbliche sia privatesono uniformi e sono stati stabiliti attraverso una
rete di enti supervisori a partire dal Council on
Chiropractic Education, riconosciuto dal
Dipartimento dell’Istruzione statunitense come l’organismo abilitato all’accreditamento degli istituti di
insegnamento della Chiropratica, a fissare le norme
di riferimento per i piani di studi, per le facoltà ed
il loro personale, per le strutture accademiche, l’attività clinica e l’attività di ricerca;
- la laurea in Chiropratica nei paesi sopra menzionati e negli Stati Uniti d’America dura dai cinque ai
sei anni per un minimo di 4.200 ore fino ad un mas-
simo di 5.220 ore di insegnamento divise tra teoria
e pratica.
- tali legislazioni, oltre a riconoscere i chiropratici
come professionisti sanitari primari, che
possono/devono fare una diagnosi, servendosi
anche della radiologia diagnostica ove necessario,
attribuiscono loro il potere e la discrezionalità di
effettuare la conseguente terapia attraverso la specifica correzione vertebrale e quanto previsto dalla
pratica chiropratica, senza far ricorso a farmaci o
tecniche chirurgiche, qualora il loro intervento sanitario sia richiesto dal paziente;
- esse regolano la Chiropratica nel rispetto della
libertà di stabilimento, di prestazione di servizi e di
libera circolazione delle persone, prevedono un elevato grado di preparazione specifica degli operatori chiropratici e di conseguenza, garantiscono la
sicurezza nella protezione della salute del paziente
avendo riguardo non solo ai principi medico-sanitari generali richiesti da ogni atto terapeutico, ma
anche a quelli peculiari all’alto grado di specializzazione della Chiropratica ed, infine, rispettano la
libertà di scelta terapeutica dei pazienti;
- le normative dei paesi europei sopra menzionate
sono tutte in linea con i Trattati europei e con gli articoli 52/66 del trattato CE (artt. 43/55 del trattato nella
versione consolidata con il trattato di Amsterdam)
concernenti la libera circolazione delle persone, la
libera prestazione di servizi e la libertà di stabilimento, le Risoluzioni adottate in materia dal Parlamento
Europeo nel 1997 e dal Consiglio d’Europa nel 1999,
nonché con la direttiva 89/48 CEE;
- in particolare, la Risoluzione sullo statuto delle
medicine non convenzionali emanata dal
Parlamento Europeo nel 1997 prevede che, l’eterogeneità in materia di status e di riconoscimento di
ciascuna delle discipline mediche non convenzionali in seno all’Unione non deve costituire un ostacolo alla libertà di stabilimento, alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di circolazione in osservanza al titolo III, articoli 52/66 del Trattato CE
(artt. 43/55 del trattato nella versione consolidata
con il trattato di Amsterdam);
- la suddetta Risoluzione prevede, inoltre, che la libertà di esercitare di cui godono attualmente taluni terapeuti sanitari nei loro Stati non deve essere limitata da
una modifica dello statuto o dello stato di riconoscimento di tali discipline a livello europeo e che non
deve essere limitata la libertà di scelta terapeutica dei
pazienti riguardo ai trattamenti medici non convenzionali, avendo in considerazione l’articolo 57, paragrafi 1,2,3, (art. 47 del trattato nella versione consolidata con il trattato di Amsterdam);
La Direttiva Europea dell’Onorevole Zappalà
.... segue da pag. 1
Tornando alla direttiva, c’è da osservare
che i destinatari del servizio non dovranno
agire alla cieca. La direttiva stabilisce infatti
che il prestatore deve rendere ben leggibili,
ad uso appunto dei destinatari, alcune informazioni, tra le quali:
• l’ordine professionale di iscrizione;
• il numero di identificazione se il prestatore
è soggetto all’IVA;
• il titolo professionale e lo Stato membro in
cui è stato conseguito il titolo stesso.
È evidente che lo scopo è quello della trasparenza e della certificazione di affidabilità.
Dopo essersi soffermata sui livelli di qualifica ed averne precisato le condizioni del
riconoscimento, la direttiva menziona le
“organizzazioni professionali europee”
(organismi rappresentativi di una certa professione e gli ordini professionali) e la “piattaforma comune”, definendola l’insieme dei
criteri di qualifica che attestano un livello di
competenza adeguato all’esercizio di una
professione ed in base ai quali tali organizzazioni accreditano le qualifiche acquisite
negli Stati membri.
Si tratta, come si è detto, di un approccio
totalmente nuovo al riconoscimento delle
professioni utili alla salute dell’uomo, in
modo che l’Europa nel suo insieme possa
beneficiarne, superando le gabbie e gli
steccati che finora hanno franato l’uso delle
risorse possedute e l’applicazione delle
esperienze innovative sperimentate in singoli Paesi.
Fondamentale il principio del cosiddetto
riconoscimento automatico in virtù del quale
ogni Stato membro riconosce i titoli di formazione che danno accesso alle attività
professionali. Di queste, la direttiva, per ora,
indica le seguenti:
• medico di base
• medico specialista
• infermiere responsabile della assistenza
generale
• dentista
• veterinario
• psicoterapeuta
• farmacista
• architetto.
Come si vede il “chiroterapeuta” non è indi-
...continua a pag. 8
cato, come non lo sono diverse altre attività
professionali. Può essere utile però constatare quale procedimento abbia seguito la
direttiva per la individuazione delle professioni sopraddette e considerarne l’applicabilità in altri casi.
Prendiamo l’esempio affine del “dentista”
(sezione 4, art.41, della direttiva).
Formazione in istituti universitari, o istituti di
livello equivalente riconosciuto.
Durata di 5 anni negli studi teorici e pratici a
tempo pieno vertendo su un programma
equivalente a quello contenuto nell’allegato V.
Gli elenchi delle materie debbono corrispondere a quelli di cui al predetto allegato
(e possono essere modificati, secondo una
certa procedura).
La formazione deve garantire l’acquisizione
di determinate competenze per il dentista.
Tra queste:
• adeguate conoscenze scientifiche sulle
quali si fonda l’odontoiatria;
• adeguate conoscenze della costituzione
delle persone;
• adeguate conoscenze della funzione dei
denti;
• adeguata conoscenza del quadro delle
anomalie e delle malattie dei denti;
• adeguata esperienza clinica.
Un ulteriore incoraggiamento può essere
tratto dalle disposizioni concernenti la psicoterapia.
Programma di formazione: 7 anni per un
totale di non meno di 3.200 ore.
Esso deve comprendere: l’autocoscienza,
elementi di autoriflessione e formazione
teorica.
Alla parte generale di studio universitario fa
seguito la formazione specializzata.
Quest’ultima deve prevedere determinati
settorin(teorie dello sviluppo dell’uomo, teoria della mutazione, psicopatologia, etc.).
Le attività dello psicoterapeuta comprendono, i trattamenti, la consulenza preventiva e
successiva, sostegno al miglioramento
della qualità della vita.
Sembra uno schema applicabile anche per
la chiropratica. Sarà bene anzi che il seminario si pronunci sulla fattibilità della cosa
dando un preciso mandato alla associazione di procedere negli atti necessari per il
riconoscimento.
On. Aldo D’Alessio
4
CHIROPRATICA
La prassi chiropratica comprende:
• la formulazione della diagnosi;
• l’intervento per il ripristino dell’integrità
neurologica e biomeccanica attraverso il
trattamento chiropratico adatto al caso;
• terapie manuali con particolare rilievo attribuito alla manipolazione vertebrale (tecniche specifiche);
• terapie fisiche, programmi d’esercizio,
rieducazione del paziente; e la consulenza
ai pazienti sullo stile di vita più salutare.
I chiropratici non fanno uso di farmaci né di
chirurgia, quando tali tipi di intervento si
ritengono necessari i pazienti vengono indirizzati nelle strutture appropriate.
La chiropratica concentra
la propria attenzione
sulle relazioni tra struttura
(principalmente la colonna
vertebrale) e funzione
(coordinata dal sistema
nervoso) e sul modo in cui tale
equilibrio influenza il recupero e il
mantenimento della salute.
Cosa succede durante una visita da un
Dottore in Chiropratica
Per prima cosa, il chiropratico vi chiederà
qual è il problema di salute per il quale vi
siete rivolti a lui. Il Dottore in Chiropratica
(DC) vi chiederà quindi informazioni sulla
vostra anamnesi familiare, sulla vostra alimentazione, informazioni e chiarimenti sulle
vostre abitudini, e altri tipi di cure cui vi siete
sottoposti. Insomma, cercherà di ottenere
tutte le informazioni necessarie per determinare la natura del vostro disturbo e per
impostare al meglio il trattamento
La preparazione e la letteratura chiropratica
affrontano il tema della diagnosi clinica in
modo analogo alle altre discipline mediche:
anche il chiropratico infatti svolge abitualmente nel corso della visita del paziente l’anamnesi, l’esame obiettivo del paziente, le
indagini diagnostiche e le altre procedure di
valutazione. I programmi di studio di tutte le
scuole di chiropratica, includono l’anamnesi
e l’esecuzione dell’esame obiettivo del
paziente. Le metodologie standard di raccolta dell’anamnesi e l’esecuzione dell’esame
obiettivo fanno parte delle competenze cliniche fondamentali del chiropratico. Attraverso
la raccolta delle informazioni, l’applicazione
di procedure diagnostiche ed un’attenta valutazione del paziente, i chiropratici cercano di
distinguere i problemi di origine meccanica
da quelli di origine viscerale.
Anamnesi ed esame obiettivo
Mezzi d’indagine diagnostica
Metodi manuali
L’esame obiettivo è un passo essenziale
per la formulazione della diagnosi e per l’impostazione del programma terapeutico. Un
recente sondaggio, condotto su oltre 6.500
chiropratici dal National Board of
Chiropractic Examiners rivela che i chiropratici eseguono l’anamnesi “abitualmente”
e che attribuiscono “notevole” importanza
alle informazioni raccolte con questo procedimento. Anche le valutazioni ortopediche e
neurologiche rientrano nelle normali competenze dei chiropratici, essendo comprese
nei programmi accademici. Dalle risposte al
sondaggio emerge infatti che tali valutazioni sono “abituali” nell’attività chiropratica. La
valutazione dello stato di salute generale e
l’esecuzione degli esami specifici del caso,
pur essendo ritenuti ugualmente importanti,
sono eseguiti con minore frequenza rispetto
agli esami obiettivi.
In base alla propria valutazione clinica, il
DC eseguirà l’esame obiettivo, che potrà
essere corredato da radiografie, la tomografia assiale computerizzata (TAC), la risonanza magnetica (RM), esami di laboratorio
ed altre procedure diagnostiche. Inoltre, il
DC eseguirà un’attenta analisi della colonna
vertebrale, per individuare eventuali anomalie strutturali che possono influenzare o
causare il problema. Tutti questi elementi
sono di enorme importanza per definire il
vostro quadro clinico generale e sono
essenziali al chiropratico per stabilire un
piano di cura. Maggiore attenzione sarà
dedicata a quella parte della vostra colonna
dove è stata individuata la vertebra responsabile di una interferenza neurofisiologica
(subluxation).
I chiropratici usano un’ampia varietà di tecniche sofisticate. La procedura specifica per
il trattamento sarà impostata solo a seguito
dell’attenta valutazione delle radiografie e
dei risultati dell’esame obiettivo.
L’aggiustamento chiropratico contribuisce a
rimettere in equilibrio l’organismo e a fargli
ritrovare la forza per vincere le malattie,
infatti, secondo la chiropratica, se l’organismo è in equilibrio è capace di prevenire le
malattie e di aiutare il corpo a combatterle.
La malattia subentra quando si inceppa il
meccanismo di difesa. E a questo proposito
vengono dati consigli pratici su come modificare alimentazione, postura e altro.
Procedure di valutazione meccanica
Oltre alle procedure di valutazione clinica
abituali, analoghe a quelle di qualsiasi visita medica (anamnesi, esame obiettivo e
regionale ed indagini diagnostiche) i chiropratici hanno sviluppato degli specifici
metodi di valutazione per la determinazione
dello stato meccanico del paziente. Alcune
strategie di valutazione meccanica corrispondono a quelle adottate nella pratica
medica mentre altre sono tipicamente chiropratiche.
La tabella presenta le procedure di valutazione meccanica generalmente usate dai
chiropratici per l’identificazione delle disfunzioni articolari.
Esempi di procedure di valutazione
meccanica adottate dai chiropratici per
l’identificazione delle disfunzioni articolari:
•
•
•
•
•
•
•
•
Dolore provocato
Palpazione statica
Palpazione dinamica*
Misurazione dell’ampiezza di movimento
Simmetria posturale
Carico spinale dinamico
Risposta elastica dei tessuti
Differenza funzionale-reattiva della
lunghezza delle gambe
• Deambulazione
• Valutazione della capacità funzionale e
della prestazione fisica
* I dottori in chiropratica studiano per anni la palpazione dinamica (l’arte di esaminare attraverso il
tatto ed il movimento) ed altre procedure di esame
della colonna. Dopo tali studi, sono in grado di individuare la necessità ed eseguire una correzione
specifica manuale appropriata caso per caso.
Come principio, il “concetto chiropratico” è un classico nel
campo della biologia umana;
come metodo di cura ricopre un ruolo di singolare preminenza;
come professione è andata assumendo un ruolo primario;
ed i suoi membri costituiscono un gruppo di individui
che si dedicano con determinazione ad un servizio di cura
della salute unico ed al tempo stesso considerevole
nella propria efficacia.
Dr. Joseph Janse (1909 – 1985)
La sublussazione chiropratica
“Sublussazione vertebrale” è un termine utilizzato dai chiropratici per indicare una entità con questi elementi essenziali:
• funzione anormale (movimento) nell’articolazione vertebrale;
• complicazioni neurologiche, vascolari e
istologiche;
In circostanze normali, il trattamento non è
doloroso. È però possibile che durante la
correzione manuale il paziente avverta un
certo fastidio, che dura per pochi secondi.
L’adjustment è una procedura assolutamente sicura. La percentuale di rischio è inferiore ad una possibilità su un milione.
• spesso, ma non necessariamente, uno
spostamento strutturale (statico) della vertebra.
Aggiustamento/manipolazione
La sublussazione implica una limitazione
del movimento vertebrale e se non ci sono
dei disallineamenti strutturali non è visibile
ai raggi X, proprio come non sono visibili il
mal di testa o altri problemi funzionali.
Le classiche tecniche di aggiustamento chiropratico, pur essendo veloci, non sono
basate sulla forza né sono violente.
*Una sublussazione è un complesso d’irregolarità articolari funzionali e/o strutturali e/o patologiche che compromettono l’integrità neurologica e
possono influenzare le funzioni organiche e lo
stato di salute generale. Il termine sublussazione
usato in chiropratica non è da confondere con la
quasi lussazione, che è l’interpretazione sottintesa dall’ortopedia.
Metodi terapeutici
Lo strumento terapeutico primario della chiropratica è la correzione specifica manuale
della colonna vertebrale e bacino (l’aggiustamento chiropratico). In realtà il trattamento chiropratico ha un orizzonte ben più
ampio e spesso comprende anche raccomandazioni circa lo stile di vita, correzione
delle abitudini alimentari, riabilitazione,
varie modalità fisioterapiche ed una varietà
di interventi di altro tipo. La fisioterapia,
materia di studio in tutte le scuole di chiropratica, è anche menzionata in molti ordinamenti tra le finalità dell’attività chiropratica.
I chiropratici preferiscono la parola “aggiustamento” a “manipolazione” perché indica
qualcosa di più controllato, specifico e
“competente”.
Mentre i movimenti dei chiropratici sono
spesso rapidi, essi sono anche solitamente
brevi e precisi
Sicurezza
Le due tematiche relative alla sicurezza
spesso sollevate dalle associazioni mediche riguardano la sicurezza del trattamento
e i rischi dovuti a diagnosi ritardata.
Un rischio reale legato al trattamento chiropratico è rappresentato dalla sindrome vertebrale arteriosa (VAS), che può insorgere
in seguito ad aggiustamento cervicale e può
portare a serie complicazioni.
Il rischio è estremamente remoto: circa lo
0,0001% o 1 caso per milione di trattamenti.
Nella letteratura medica non è stato invece
trovato alcun esempio di un errore dell’altro
tipo, cioè realmente commesso dai chiropratici.
Fonte: “The Chiropractic Report”, novembre 2001, volume 15, n. 6
5
CHIROPRATICA - STORIA
La professione chiropratica
fu fondata nel 1895
a Davenport, nello stato
americano dello Iowa,
da Daniel David Palmer.
Nei 75 anni successivi crebbe costantemente
espandendosi in un primo momento negli Stati
Uniti ed in Canada ed in seguito nel resto del
mondo. Quest’espansione era dovuta principalmente ai successi clinici conseguiti ed al grande
sostegno dei pazienti. Nel corso di quegli anni la
professione chiropratica gettava le fondamenta
delle proprie norme d’insegnamento, fondava le
proprie riviste scientifiche e produceva i testi
della materia, creava istituzioni di ricerca ed
affermava il diritto giuridico all’esercizio della
professione. Negli ultimi 25 anni la chiropratica
è fiorita, divenendo una professione diffusa e
matura, praticata in oltre 60 paesi nel mondo.
La Storia in Italia
L’interesse degli italiani per la chiropratica inizia già nel 1924. Risulta infatti, che in quell’anno ben cinque italiani si erano iscritti ai colleges
statunitensi per studiare questa nuova scienza;
quattro al Palmer College of Chiropractic, Iowa
e uno al National College of Chiropractic,
Chicago. Anche se si parla di attività chiropratica a Roma prima della seconda Guerra
Mondiale, non sappiamo quando i chiropratici
abbiano effettivamente iniziato a lavorare in
Italia. Sappiamo con certezza invece, che negli
anni ’40 Marcello Trentin iniziò il suo operato a
Padova.
Solo negli anni ‘80, si cominciò a prestare attenzione alla chiropratica. Il gradimento del pubblico, infatti, fu immediato soprattutto in considerazione dei buoni risultati che si venivano ad
ottenere senza l’utilizzo di farmaci o interventi
chirurgici. Accertato il suo valore, la chiropratica venne integrata con la medicina tradizionale
ottenendo l’inserimento nel Servizio Sanitario
Nazionale, che rendeva la tecnica terapeutica
primaria (manipolazione vertebrale) disponibile
gratuitamente a tutti gli italiani. Fu così che in
breve tempo si trovarono chiropratici e servizi in
tutte le più grandi città italiane. Anche i mass
media si sono interessati in quegli anni al “fenomeno Chiropratica” illustrando al pubblico i
benefici che si potevano ottenere da questa
“nuova medicina” attraverso articoli e rubriche
nei quali si dava ampio spazio all’aspetto clinico-terapeutico.
Nel 1974 si costituiva l’Associazione Italiana
Chiropratici con lo scopo di: salvaguardare, educare e diffondere la professione nonché l’applicazione di regole deontologiche identificabili
nel Codice di Etica votato dai suoi membri.
L’Associazione, prevedendo l’aumento di interesse e di utilizzo, ha provveduto attraverso
varie proposte di legge a dare un inquadramento
sia all’esercizio della professione che a predisporre una corretta formazione professionale.
Storia della Chiropratica in Europa
Da quanto viene riportato, la chiropratica venne
introdotta nelle Isole Britanniche direttamente
dalla Palmer School of Chiropractic “intorno al
1908”. In riferimento al continente europeo, invece, possiamo spingerci oltre le supposizioni
affermando che il primo intervento chiropratico
venne effettuato da un soldato americano impegnato nella Prima Guerra Mondiale. Sembra
che, nel dopoguerra, numerosi chiropratici appena abilitati si siano trasferiti in Europa, e che un
certo numero di europei si sia avventurato negli
Stati Uniti per studiare la neonata scienza, che è
anche arte e filosofia. A prova di ciò sappiamo
che già nel 1920 Sofus Larson stabilì la prima clinica chiropratica a Copenhagen e che, a seguito
dei suoi trattamenti, alcuni pazienti si trasferirono negli Stati Uniti per intraprendere gli studi in
chiropratica. Sappiamo, invece, con certezza
che negli anni Venti i chiropratici esercitavano
già in molte nazioni europee, tra cui la Gran
Bretagna, la Danimarca, la Francia, la Germania
e il Belgio.
Fu la Gran Bretagna che vide nascere la prima
struttura organizzativa, quando, nel 1925, diciotto chiropratici costituirono la British
Chiropractors’ Association. La B.C.A. venne fondata con il supporto di B. J. Palmer per “…occuparsi di chiropratica, favorirne la crescita e fare
fronte alle misure protettive”. Nello stesso anno
nacque un’analoga associazione in Danimarca.
Le infrastrutture inglesi ed europee si svilupparono ulteriormente nel 1932, quando si costituì la
European Chiropractors’ Union (E.C.U.). Nato
dall’idea di un chiropratico danese, il progetto di
fondare un’organizzazione paneuropea venne
sostenuto dalla B.C.A. durante il Sesto
Congresso Annuale, che si tenne il 3 maggio 1931
a Londra. Ventuno chiropratici venuti da tutta
Europa parteciparono alla conferenza e, durante
una riunione informale che seguì, venne discussa
la formazione di una unione internazionale.
Già nel 1933 i chiropratici che esercitavano nel
Regno Unito erano più di cento e un episodio
significativo avvenuto nello stesso anno ci può
dare un’idea della diffusione della chiropratica in
Europa. Nel giugno del 1933 il dottor Mueller,
uno dei quattro chiropratici che esercitavano in
Svizzera in quel periodo, venne arrestato per
essersi rifiutato di firmare un documento con il
quale rinunciava a praticare a Lucerna. Secondo
un memoriale, la comunità dei colleghi si mobilitò immediatamente in sua difesa: “Un’ora dopo
l’arresto del dottor Mueller, la notizia venne diffusa per via telefonica o telegrafica in Inghilterra,
Scozia, Irlanda, Belgio, Danimarca, Francia,
Germania, Olanda, Norvegia, Svezia e via cavo
a tutti gli istituti americani e ai colleghi in Egitto,
Grecia, Italia, Lettonia, Polonia e Spagna, insieme alla richiesta di inviare telegrammi di protesta. Il risultato di questa iniziativa fu che il dottor
Mueller venne letteralmente buttato fuori dalla
prigione, alle dieci del mattino successivo, senza
essere stato costretto a firmare alcunché.”
La giurisdizione del cantone svizzero di Zurigo fu
la prima, nel 1939, ad autorizzare la chiropratica
al di fuori del Nord America, grazie al risultato di
un referendum organizzato da uno sparuto
nucleo di chiropratici. La storia ci dice che la
popolazione svizzera, pur non sapendo bene
cosa fosse, ritenne che la chiropratica potesse
migliorare ed argomentare la medicina tradizionale in cui al tempo vi era poca fiducia. Così, più
per un voto di protesta che per convinzione, la
professione chiropratica si ritrovò sorprendentemente a registrare il proprio primo successo in
campo legislativo europeo.
L’inizio della Seconda Guerra Mondiale si rivelò
disastroso per la professione emergente; gli avvenimenti bellici bloccarono i rapporti tra i chiropratici europei e le radici americane, e il flusso di studenti che dall’Europa si recava negli Stati Uniti, di
fatto, si interruppe. Inoltre un certo numero di chiropratici trovò la morte nel conflitto. Secondo gli
archivi di una delle due organizzazioni operanti
nel Regno Unito all’inizio della guerra, i membri
della British Chiropractors’ Association nel corso
del conflitto si dimezzarono, passando da circa
ottanta a meno di quaranta.
In Danimarca nel 1995 il Ministero dell’Istruzione
istituì un corso di chiropratica all’Università della
Danimarca Meridionale a Odense.
Nel 1953, in Francia un decreto proibì ai chiropratici di esercitare la professione e abilitò all’utilizzo
delle metodologie esclusivamente i medici. Nei
decenni che seguirono molti dottori laureati in
Chiropratica vennero denunciati, e, tra questi,
alcuni vennero arrestati e processati per pratica
illegale della medicina. Nonostante ciò la professione continuò a crescere e, mentre l’esercizio
della chiropratica rimaneva illegale, ne era invece
ammesso l’insegnamento; così nel 1983 venne
costituito a Parigi l’Institut Français de
Chiropractie, riconosciuto nel 1997 dal E.C.C.E e
recentemente trasferito in una nuova sede.
Prima della Seconda Guerra Mondiale si è tentato varie volte in Gran Bretagna di aprire scuole, ma è stato solo nel 1965 che due chiropratici
britannici hanno registrato l’Anglo – European
College of Chiropractic come società a responsabilità limitata. Nonostante qualche contrasto
iniziale, i chiropratici europei si impegnarono nel-
l’impresa di reperire i fondi necessari a costruire
la nuova scuola e acquistarono una proprietà a
Bournemouth, Inghilterra; il primo corso iniziò nel
settembre del 1965. Nel 1991 Sua Altezza Reale
la Principessa del Galles, Lady Diana divenne
Madrina del college e, nel 1993, in associazione
con l’Università di Portsmouth, venne attivato un
Corso di Laurea, cui si sono aggiunti, in seguito,
i livelli di Master e Dottorato. La A.E.C.C. rimane
tutt’oggi un istituto privato, affiliato all’Università
di Portsmouth e accreditato dall’ECCE. A partire
dal 1997 anche le Università Statali di
Glamorgan e del Surrey hanno iniziato ad accettare iscrizioni ai corsi di chiropratica.
Oggi in Europa la chiropratica rimane una professione piuttosto piccola. La sua roccaforte si
trova nel nord Europa dove ha ottenuto il riconoscimento nella legislazione di molti paesi come
professione sanitaria primaria. Ciò ha comportato
l’istituzione di albi professionali, regolamentazioni
amministrative, la formazione di corsi di laurea
specifici, progetti di ricerca e finanziamenti statali.
Un aspetto da tenere in considerazione è ciò che
tale legislazione comporta in quei paesi: un
Dottore in Chiropratica è ritenuto responsabile
della diagnosi di problemi inerenti alla salute dei
propri pazienti. Nella maggioranza di queste legislazioni ai chiropratici è permesso di avere ed utilizzare apparecchi radiografici ritenuti strumenti
diagnostici essenziali per la professione. Questi
risultati sono stati ottenuti grazie alla perseveranza politica ed al supporto del pubblico. Altri paesi
europei permettono l’esercizio della professione
chiropratica attraverso la legislazione generale,
mentre, purtroppo, risultano ancora latitanti e
negligenti in campo legislativo paesi come l’Italia,
la Grecia, la Spagna e il Portogallo. In queste
nazioni il chiropratico è spesso ancora soggetto a
persecuzioni di vario tipo.
Sfortunatamente la battaglia per ottenere il riconoscimento della chiropratica ha spesso comportato dei compromessi deleteri; è molto importante considerare che la natura unitaria della
professione in Europa potrebbe essere compromessa dai diversi statuti legislativi dei paesi
membri dell’Unione Europea.
Spero che l’istituzione di linee guida a livello
europeo fornisca un terreno fertile per avere, in
futuro, una professione omogenea nel nostro
continente.
I miei ringraziamenti a: Francis J H Wilson, DC;
Nans A.Baer, Ph.D; e la European Chiropractors
Union per il loro contributo.
Thomas E. Rigel – Roma
• Dott. Marcello Trentin
Il Pioniere della Chiropratica in Italia
N
ella storia della Chiropratica, certe persone hanno avuto un ruolo importante
per lo sviluppo della professione.
Anche se le circostanze iniziali potevano essere
dovute alla fortuna e/o alla vocazione , questi
colleghi si sono distinti per aver intensificato i
profili tecnici, professionali ed umanitari nel
campo della chiropratica. La chiropratica iniziò
il suo cammino in Italia nel 1949 con il rientro
in Italia del Dr. Marcello Trentin.
Marcello Trentin nacque nel 1894 nella piccola
città di Valdagno (Vicenza), nell’Italia nord
orientale. Marcello era un bambino curioso che
dimostrava molta volontà nei suoi studi. Anche
se all’età di dodici anni il suo senso di responsabilità lo portò a cercare lavoro per aiutare la sua
famiglia, non pensò mai di abbandonare gli
studi.
Cercando di trovare una soluzione alla sua invalidità, avvenuta dopo aver preso parte alla prima
guerra mondiale, nel 1921 si avventurò a Parigi
e lì incontrò un Chiropratico francese che lo stimolò a seguire una carriera in Chiropratica.
Convinto di aver scelto la professione della sua
vita, prese le sue cose e si imbarcò per
l’America. La sua destinazione pertanto fu il
National Chiropractic College. Durante questi 5
anni di permanenza definiti da Marcello
“Università dei colpi duri”, poichè dormì una
media di 4 ore al giorno per conciliare studio e
lavoro. I suoi sacrifici e la sua perseveranza
furono finalmente ricompensati conquistando
nel 1928 la Laurea di Dottore in Chiropratica.
Come era comune all’epoca il Dr. Trentin si
integrò nella società americana, stabilendosi a
Palm Beach in Florida. Fra tante persone famose, gli fu attribuita la guarigione anche del
signor Singer, figlio dell’inventore della macchina da cucire “Singer”.
Entusiasta della sua esperienza professionale
volle a tutti i costi portarla nella sua vera patria:
l’Italia. Lasciò così la sua fiorente attività di
Palm Beach e nel 1949 si trasferì nel suo
“Ambulatorio Biofisico” a Padova.
Rapidamente si conquistò l’ammirazione e il
rispetto dei pazienti che giungevano da tutte le
parti e che constatavano l’efficacia dei suoi trattamenti, e nonostante lo spirito critico presente
in quegli anni verso questa nuova metodologia,
il Dr. Trentin con la sua capacità clinica e il suo
impeccabile comportamento professionale non
diede mai adito a critiche.
Il 10 gennaio 1974 il Dr. Marcello Trentin fu
incluso nello Statuto dell’Associazione Italiana
Chiropratici quale Presidente Onorario. Il Dr.
Trentin morì all’età di 81 anni il 16 marzo 1975.
6
FORMAZIONE
Il Progetto di Formazione Chiropratica
Una professione
può garantirsi
un futuro soltanto
contribuendo alla
formazione dei suoi
membri e,
in tal modo,
influenzandola.
Con questa consapevolezza, e ricordando
che lo standard di un istituto che abbia la
funzione di formare futuri chiropratici dipenderà dalla qualità dei suoi studenti, dal
grado di qualificazione del suo personale,
dalla coerenza e completezza dell’istruzione che fornisce e dall’adeguatezza delle
sue dotazioni, il Consiglio europeo per la
formazione chiropratica [ECCE, European
Council on Chiropractic Education] ha
redatto il seguente documento, con due
finalità principali:
1. Specificare le procedure attraverso le
quali gli istituti deputati alla formazione chiropratica possono richiedere l’accreditamento da parte del Consiglio.
2. Delineare le linee di condotta del
Consiglio.
Se riconosce l’esigenza di norme universalmente accettate, il Consiglio europeo per la
formazione chiropratica ammette anche che
i sistemi educativi sono parte della cultura di
ogni particolare area geografica: pertanto,
tenta di adattarsi alla comunità accademica
europea e, al tempo stesso, di rapportarsi
ad altri Consigli per la formazione chiropratica. In ogni caso, qualora tali norme vengano a trovarsi in conflitto con la legislazione
nazionale e/o con convenzioni accademiche riconosciute a livello nazionale, la legislazione vigente o tali convenzioni accademiche avranno la precedenza.
L’interpretazione delle “Norme per la formazione chiropratica” [Standards on Chiropractic
Education] deve fondarsi sulla seguente concezione della figura del chiropratico:
Come professionista sanitario, il chiropratico è interessato alla salute del pubblico.
Egli attribuisce particolare importanza alle
correlazioni tra gli aspetti strutturali e neurologici dell’organismo, in condizioni fisiologiche e patologiche; la sua formazione con-
templa lo studio delle scienze fondamentali
e cliniche, nonché di tematiche correlate in
materia di salute preventiva. In quanto rappresenta una via d’accesso al sistema sanitario, il chiropratico deve essere adeguatamente preparato a formulare diagnosi, a
gestire l’organismo umano in condizioni di
salute e di malattia, a consultarsi con altri
professionisti sanitari o a indirizzare loro i
pazienti nel caso in cui il problema presentato dal paziente non rientri tra le competenze specifiche del chiropratico.
Il presente progetto formativo e lo sviluppo
del relativo curricolo chiropratico sono giunti al secondo anno di preparazione.
É un piacere constatare che il progetto è
andato avanti e ha assunto proporzioni inaspettate. Grazie al suo successo, inoltre, il
sostegno e l’entusiasmo per l’attività del
Comitato Scuola sono notevolmente
aumentati. Il Rapporto sulla scuola, documento essenziale per lo sviluppo del curricolo, risulta essere, a oggi, uno degli studi
di fattibilità più esaustivi mai condotti sull’avviamento di una scuola di Chiropratica.
Dai nostri incontri con gli amministratori di
diverse Istituzioni universitarie italiane, è
emerso che la struttura del corso di laurea
in Chiropratica più adeguata, è quella di una
laurea di secondo livello, che prevede la frequenza di anni 3+3 o 3+2+1 oppure 2+3,
oppure ancora 2+3+1 o, in alternativa, qualsivoglia format venga concordato tra l’am-
ministrazione delle Istituzioni universitarie e
la vigente autorità chiropratica. Il curricolo
offrirà la possibilità di integrare parzialmente i crediti relativi ai corsi offerti attualmente
presso le rispettive università. Questa soluzione è simile a quella proposta a livello
internazionale ed è in linea con la formazione chiropratica di riferimento certificata dal
Council on Chiropractic Education (CCE),
citato nel Rapporto e nel curricolo.
Di solito, le scuole di Chiropratica approvate dal CCE a livello internazionale, seguono
un format di anni 2+4 o 3+4, di cui la prima
parte (almeno i primi due anni) è dedicata a
una formazione propedeutica a livello universitario, indispensabile per poter accedere al corso universitario di Chiropratica vero
e proprio. In questa prima parte, la votazione media relativa ad alcune discipline specifiche, quali: biologia, chimica generale,
chimica organica, fisica, psicologia,
Inglese/comunicazione e materie umanistiche, non deve essere inferiore a “C”, cioè
pari a circa 23/30 italiani, valutazione corrispondente alla media complessiva finale di
2,5, pari a circa 63/110 italiani (CCE, 1995).
(Per la conversione delle votazioni qui riportate nel sistema di valutazione italiano, si
rimanda alla sezione “Valutazione”, in fondo
al curricolo).
Gli standard d’ingresso sono inoltre regolamentati dagli organi preposti all’esame di
stato o da requisiti di legge. Attualmente
negli Stati Uniti, ai fini dell’abilitazione all’esercizio della professione, ci sono sei stati
in cui, oltre alla laurea in Chiropratica, è
richiesto anche un diploma specifico (il
Bachelor’s Degree, ottenibile dopo 4 anni di
studi a livello universitario).
Infatti, solitamente le scuole di Chiropratica
eccedono i requisiti del CCE. Secondo uno
studio pubblicato nel 1997, negli Stati Uniti
il 42,2% di tutti i candidati ammessi alla
facoltà di Chiropratica, era in possesso del
Bachelor’s Degree, all’atto dell’iscrizione.
In Canada, dove vi sono solo due scuole di
Chiropratica e, pertanto, maggiore concorrenza per l’iscrizione, i candidati ammessi
hanno frequentato almeno tre anni di corsi a
livello universitario e più dell’80% è in possesso del Bachelor’s Degree.
La soluzione presentata in questo curricolo
è quella di istituire un Programma di corso
di laurea in Chiropratica all’interno del sistema universitario italiano, integrato con l’insegnamento delle discipline scientifiche di
base previste dai requisiti del CCE (corsi
che si possono seguire anche presso facoltà già esistenti, quali Medicina o Biologia).
La certificazione dei college di Chiropratica
La certificazione (o riconoscimento) è stato definito il processo attraverso il quale
un’organizzazione o un ente valuta e riconosce che un piano di studi o un’istituzione
soddisfa determinati parametri di qualità.
La certificazione ha due scopi fondamentali: quello di garantire la qualità dell’istituzione o del piano di studi e, al tempo stesso, di contribuire al loro miglioramento. La
certificazione viene applicata alle istituzioni o ai piani di studi, mentre l’abilitazione e
la licenza vengono applicate alle persone. La certificazione è richiesta volontariamente ed è conferita da enti non governativi.
Nel corso degli anni si sono formati due tipi di organismi di certificazione. Il primo
tipo consiste in un organismo per la certificazione specializzata (come ad esempio
il “Council on Chiropractic Education”), il quale pone la sua attenzione su una particolare facoltà e su un determinato piano di studi all’interno di un’istituzione universitaria. La stretta collaborazione tra detto organismo e l’associazione professionale di
categoria, fa sì che i requisiti di riconoscimento siano consoni e corrispondenti ai
requisiti della realtà professionale.
Per un certo numero di professioni, per poter conseguire l’abilitazione, è obbligatorio
laurearsi con un piano di studi certificato. Pertanto, la certificazione è volta ad assicurare la qualità e lo scopo della preparazione professionale o occupazionale.
I college di Chiropratica fanno domanda di certificazione al “Council on Chiropractic
Education” un’organizzazione nazionale indipendente. Essa ha l’obiettivo di garantire
la qualità dell’istruzione chiropratica attraverso: 1) la certificazione della qualità e integrità dei piani di studi o delle istituzioni; 2) il miglioramento dell’offerta formativa e
la sollecitazione di un’istruzione d’eccellenza all’interno delle istituzioni; 3) l’informazione alla comunità scolastica e al pubblico sulla natura, qualità e integrità
dell’istruzione chiropratica.
Il secondo tipo di certificazione vede coinvolto un organismo di certificazione istituzionale che prende in considerazione le caratteristiche delle istituzioni nel loro insieme. Per questo motivo, un organismo di certificazione istituzionale non valuta solamente le offerte
formative dell’istituzione che deve certificare, bensì anche le
altre caratteristiche, quali i servizi offerti allo studente, le
condizioni finanziarie e i servizi amministrativi. Esempi di
questi organismi sono: “The North Central Association of
Schools and Colleges” (NCASC), “The Southern
Association of Colleges and Schools” (SACS), “The
Middle State Association of Colleges and Schools”
(MSACS) e “The Western Association of Schools and
Colleges” (WASC).
La certificazione di un’istituzione da parte di un organismo di certificazione istituzionale attesta al pubblico
che quella istituzione: (a) si prefigge scopi appropriati;
(b) possiede le risorse per perseguire tali scopi; (c) può dimostrare che sta effettivamente perseguendo gli scopi; (d) dà modo di
credere che continuerà a perseguire gli scopi prefissati.
Kevin P. McNamee, D.C.
7
La necessità di conformarsi
agli standard internazionali
La Chiropratica è internazionalmente riconosciuta come una professione sanitaria
primaria, ed è importante che il curriculum
chiropratico in Italia sia conforme agli standard internazionali. Facendo un paragone
con il corso di laurea in medicina,
l’Università degli Studi di Milano, nella sua
pubblicazione Piano di Studi e Programmi
degli Insegnamenti del Corso di Laurea in
Medicina e Chirurgia (Anno accademico
2002-2003), così spiega:
“[…] la carta della formazione ha già prodotto i suoi frutti. Infatti il nuovo curriculo
prevede importanti novità, che lo allineano
a quello delle più avanzate università estere” (pag. 9).
Questo significa che qualunque università
italiana voglia introdurre un programma chiropratico, deve seguire precisi standard
internazionali. Inoltre, è molto importante
sapere che la Chiropratica è riconosciuta
come professione sanitaria primaria, che
esiste in modo distinto dalla professione
medica. Non meno importante è il fatto che
lo studente italiano di Chiropratica goda del
diritto e del privilegio di essere considerato
uguale agli altri aspiranti studenti di
Chiropratica al mondo.
Su questo punto il Piano di Studi e
Programmi degli Insegnanti del Corso di
Laurea in Medicina e Chirurgia parla molto
chiaramente:
“il corso di Laurea, nel riconoscere la centralità dello studente nel processo formativo
è convinto del proprio dovere irrinunciabile
di operare perché la preparazione dei propri
laureati, quale verifica in sede di valutazione, non sia inferiore agli standard qualificativi oggi considerati necessari anche in
ambito internazionale e si impegna a fornire
il massimo livello qualitativo di formazione
possibile” (pag. 10).
Recentemente,
alcuni
membri della professione
medica in Italia hanno
preso l’iniziativa di promuovere corsi di Chiropratica
che non risultano per nulla
equivalenti agli standard
internazionali, o ancora,
che conferiscono falsi titoli
quali
“Dottore
in
Chiropratica”
o
“D.C.
(USA)”, tutto ciò senza il
supporto di una reale struttura accademica riconosciuta negli Stati Uniti.
L’abuso di questi titoli o un
corso di livello qualitativo
inferiore allo standard possono costituire un danno
per i futuri studenti di
Chiropratica.
Quanto detto, comunque,
mette in evidenza l’importanza di promulgare una
legge per la Chiropratica in
Italia, in linea con gli standard internazionali, riconducibili al Council on
Chiropractic
Education
(CCE).
COSA OFFRE LA FORMAZIONE PROFESSIONALE CHIROPRATICA
La formazione professionale chiropratica ha lo scopo di fornire allo
studente le conoscenze fondamentali relative alle scienze cliniche,
scienze di base e materie correlate, ad un livello sufficiente per poter
esercitare la professione di dottore in Chiropratica. Il programma di
Chiropratica deve necessariamente includere non meno di 4.200 ore
d’insegnamento e lo studente, al termine del programma, deve aver
accumulato non meno del 25% dei crediti totali finali richiesti per il
conseguimento della laurea in Chiropratica.
Il curricolo previsto dalla facoltà di Chiropratica deve includere le
seguenti materie (non necessariamente un corso per ogni materia):
anatomia, biochimica, fisiologia, microbiologia, patologia, salute
pubblica, diagnosi fisica, diagnosi clinica e di laboratorio,
ginecologia, ostetricia, pediatria, geriatria, dermatologia,
otorinolaringoiatria, procedure di diagnostica per immagini,
psicologia, scienze dell’alimentazione/dietologia, biomeccanica,
ortopedia, neurologia, primo soccorso e procedure di pronto soccorso, analisi vertebrale, principi e pratica della Chiropratica,
diagnosi differenziale, tecniche di correzione articolare,
procedure e metodi di ricerca, etica professionale.
Il programma deve documentare in che modo ciascuna materia
appare nel curricolo e se essa è integrata in modo coerente
nel programma di laurea.
P
Confronto con la formazione medica
resso quasi tutte le scuole di
Chiropratica del mondo riconosciute
dal CCE, il contenuto e il livello dei
servizi e del corpo docente, relativi a discipline diverse dalla Chiropratica, sono paragonabili a quelli offerti dalle facoltà universitarie di medicina (Rapporto sulla
Chiropratica in Nuova Zelanda, 1979, pag.
235). Mentre nel passato, c’era una forte
discrepanza tra la qualità delle scuole di
medicina e quella delle scuole di
Chiropratica, oggi non c’è più.
I servizi offerti dal National College of
Chiropractic, Lombard, Illinois, U.S.A. e dal
Los Angeles College of Chiropractic, per
esempio, reggono il confronto con i servizi e
la qualità di formazione delle università di
medicina, almeno per quanto concerne gli
ultimi 30 anni, periodo in cui è stata condotta l’indagine.
Per quanto riguarda la diagnosi, la profes-
• Dopo le partnership Ue
Italia chiama Usa per i doppi titoli
Siglato un importante accordo che pone le basi per una laurea senza
confini. L’iniziativa, che vede coinvolte quindici università italiane, tre
istituti del Cnr e quattro università statunitensi (tra cui la Columbia
University) prevede l’istituzione del primo Centro interuniversitario di
formazione e ricerca, che nascerà presso l’Università di Roma La
Sapienza, il riconoscimento di titoli di studi bilaterali e la nascita di un
collage per studenti italiani negli Usa. Sarà quindi possibile a uno studente italiano che ha svolto il primo anno di laurea specialistica nel
nostro Paese, completare la propria formazione negli Stati Uniti e ottenere un doppio titolo. Progetti di ricerca comune aiuteranno a favorire
l’interscambio di docenti e studenti, per svolgere tesi, dottorati o ricerca; inoltre, il soggiorno in America per i nostri connazionali sarà facilitato dalla creazione di un collage a loro riservato. L’accordo, che in
futuro sarà esteso ad altre discipline, prevede attualmente la formazione in Civil engineering, Environmental engineering, Mechanical engineering, Geosciences, Ocean engineering e coinvolgerà circa duecento
studenti e ricercatori. Passi in avanti. Il doppio titolo, possibile fino a
oggi solo in pochissimi casi, come la laurea internazionale in scienze
giuridiche proposta dall’Università di Firenze riconosciuta in Francia e
Spagna, comincia a farsi strada. La nascita di accordi di reciproco riconoscimento, infatti, è oggi più facile grazie alla riforma universitaria,
che ha allineato l’offerta nazionale a quella degli altri Paesi europei ed
extraeuropei. Di questi giorni l’intesa tra la facoltà di economia della
Cattolica di Piacenza e due importanti università straniere: il College of
Business Administration della Northeastern University (Boston) e la
Management School della Lancaster University (Gran Bretagna), per il
conseguimento del doppio diploma in management internazionale (ddint). Gli studenti potranno seguire il corso, che dura quattro anni, per
metà in Italia e per l'altra metà in Usa o in Gran Bretagna. Alla fine conseguiranno tre diversi titoli accademici: la laurea di primo livello in
economia aziendale, il master di primo livello in management internazionale e, se si decide di concludere la propria formazione negli States,
il Bachelor of science in international business degree.
Il Sole-24 Ore del lunedì
sezione: NORME E TRIBUTI
data: 2004-05-10 - pag: 17
sione medica sostiene che questa non deve
essere impartita come disciplina a parte,
ma che gli studenti acquisiscono capacità
diagnostiche all’interno di altre discipline
quali, ad esempio, la patologia e, in particolar modo, attraverso il contatto con un alto
numero di pazienti in ospedale. Va da sé,
pertanto, che i chiropratici potrebbero non
possedere capacità diagnostiche equivalenti a quelle dei laureati in medicina, semplicemente perché non hanno fatto esperienza clinica negli ospedali.
Secondo il Dr. L.E. Faye, ex vicepresidente
esecutivo del National College of
Chiropractic, Lombard, Illinois, U.S.A.: “C’è
una netta differenza tra pazienti in ospedale e pazienti che si rivolgono al medico
generico”. Prosegue il Dr. Faye: “Il paziente
in ospedale si trova presumibilmente lì perché le sue condizioni sono tali per cui il
medico generico non può fare più nulla e
perché presenta una patologia avanzata. Il
paziente appartenente alla seconda categoria (in assenza di patologia avanzata), è più
di pertinenza del chiropratico, ed è verso
questa categoria di pazienti che si orienta
l’addestramento diagnostico dei chiropratici”. Forse l’addestramento in ospedale
potrebbe rappresentare un ulteriore vantaggio per i chiropratici, ma non può assolutamente sostituirsi all’addestramento diagnostico che i chiropratici già ricevono.
I chiropratici laureatisi presso scuole accreditate dal CCE sono in grado di identificare
affezioni che si trovano al di fuori della loro
capacità di trattamento (vedi il Rapporto
sulla Chiropratica in Nuova Zelanda, 1979,
pag. 235). Quando ci si trova davanti ad
affezioni di origine biomeccanica o muscolo-scheletrica, il chiropratico si trova decisamente in vantaggio rispetto al medico.
Detto questo, precisando peraltro che i
commenti di cui sopra non intendono in
alcun modo connotare negativamente o
denigrare la professione medica, è importante identificare che cosa hanno in comune la professione medica e quella chiropratica, al fine di trovare un modo per lavorare
insieme e in armonia.
•
8
FORMAZIONE
Corso di laurea in Chiropratica
(bozza provvisoria al 16/04/04)
1° ANNO
I semestre
• Biologia
• Chimica e introduzione alla biochimica
• Biofisica
• Metodi di ricerca, statistica ed evidence-•
based Chiropractic
• Introduzione alla Chiropratica I
• Inglese (da definire)
2° ANNO
I semestre
• Anatomia umana
• Chimica biologica II
• Principi di Chiropratica I
• Anatomia macroscopica e dissezione I
3° ANNO
I semestre
• Immunologia
• Microbiologia
• Patologia e Fisiopatologia generale I
• Palpazione e Analisi scheletrica
4° ANNO
I semestre
• Farmacologia e tossicologia
• Tecnica chiropratica I (cervicale)
• Diagnosi di laboratorio I
• Tecnica chiropratica II (toraco-lombare)
• Fondamenti di neurofisiologia
• Metodologia clinica
II semestre
• Chimica biologica I
• Istologia ed Embriologia
• Introduzione alla Chiropratica II
II semestre
• Fisiologia umana
• Biomeccanica
• Principi di Chiropratica II
• Anatomia macroscopica e dissezione II
• Inglese (da definire)
II semestre
• Patologia e Fisiopatologia generale II
• Semeiotica e Metodologia clinica I
• Scienze neurologiche
II semestre
• Tecnica chiropratica III (pelvica)
• Patologia ossea
• Diagnosi di laboratorio II
• Tecnica chiropratica IV (SOT)
• Neurologia clinica
• Fondamenti della diagnostica per
immagini
• Sanità pubblica
• Pronto soccorso
5° ANNO
I semestre
• Tecnica chiropratica V (Kinesiologia
applicata)
• Clinica I
• Neurologia clinica avanzata
• Clinica II
• Aspetti legali della chiropratica
• Correlazione di casi clinici
• Fisioterapia I
• Diagnosi neuromuscoloscheletrica I
• Internato I
• Anatomia radiologica normale
II semestre
• Tecnica chiropratica VI (Toggle Recoil)
• Clinica III
• Fisioterapia II
• Clinica IV
• Psiconeuroimmunologia
• Diagnosi differenziale e casi clinici
• Diagnosi neuromuscoloscheletrica II
• Valutazione ortopedica e
traumatologica
• Diagnostica per immagini
6° ANNO
I semestre
• Tecnica chiropratica VII (Analisi e tecnica
extravertebrale)
• Tecnica chiropratica VIII (Activator)
• Internato II
• Nutrizione
• Patologia dei tessuti molli
II semestre
• Psichiatria e Psicologia clinica
• Nutrizione clinica
• Pediatria generale
• Ginecologia e Ostetricia
• Geriatria
Chiropratica & Internet:
www.associazionechiropratici.it
www.chiropraticati.it
www.chiropractic-ecu.org
www.wfc.org
www.amerchiro.org
www.prochiropractic.org
www.chiroweb.com
In linea con l’Europa
... segue da pag. 3
- infine, la Risoluzione del 1997 prevede che l’armonizzazione venga fatta ad un alto livello di qualifiche e che sia richiesto un diploma di Stato che
risponda alle esigenze specifiche di ciascuna disciplina avuto riguardo al fatto che i livelli di formazione devono essere adeguati ai principi medico
sanitari generali richiesti da ogni atto terapeutico
nonché alle specificità delle diverse discipline mediche non convenzionali;
- in Italia il Ministero della Sanità nella circolare n°
79 del 21/12/82 definisce la Chiropratica nei seguenti termini: “La definizione più puntuale della
Chiropratica non si identifica in toto con la manipolazione vertebrale, in quanto il trattamento chiroterapico è sempre diretto sui singoli elementi vertebrali
anche se prende in considerazione la colonna intera
come organo funzionale unico, impiegando tecniche
differenziate che possono anche essere variate durante il ciclo di cura”..... “La mobilitazione vertebrale
indifferenziata ottiene, in genere, una mobilizzazione vertebrale aspecifica e non giunge, come può
avvenire per la chiroterapia a correggere l’alterazione
meccanico funzionale. Quest’ultima (Chiropratica)
impiegando anche mezzi complementari (trazioni e
meccanoterapia) tende a rimuovere la causa meccanica responsabile della sintomatologia e non a determinare una mobilizzazione generica di un tratto della
colonna, che spesso deve accompagnarsi a trattamenti fisioterapici e farmacologici e che, in genere,
ottiene un risultato sintomatico transitorio” ...... “Per
Chiropratica si intende uno specifico intervento
manuale su un determinato distretto articolare
soprattutto vertebrale con l’intento di correggere
alterazioni funzionali o limitate modificazioni dei
rapporti articolari.”....... “La Chiropratica, sia all’estero che in Italia, dai dati statistici potuti assumere, ha
dato e dà in concreto risultati positivi”.
- pertanto, già nel 1982 il Ministero della Sanità italiano ha riconosciuto la Chiropratica come attività
sanitaria con proprie specifiche caratteristiche di
pratica, differente dai trattamenti medici canonici e
di accertata efficacia e beneficialità;
- Tutto ciò considerato,
SI DEVE RILEVARE CHE
- una regolamentazione normativa della
Chiropratica in Italia non può non tener conto delle
leggi emanate in proposito negli altri paesi europei
e della normativa dell’Unione stessa;
- di conseguenza, l’esercizio della professione di chiropratico nel nostro Stato deve poter essere esercitata solo da chi ha conseguito un titolo specifico al termine di un corso di studi conforme ai corsi previsti a
livello europeo e, più in generale, internazionale;
- inoltre, devono poter essere riconosciuti i titoli
conseguiti all’estero che rispettino gli standard stabiliti da organismi internazionali quale, ad esempio,
il Council on Chiropractic Education.
- qualora l’eventuale disciplina legislativa italiana
non si conformi alla legislazione degli altri paesi
europei, ma riservasse la professione chiropratica
solo ai medici-chirurghi si avrebbe una contrarietà
di tale legge alla normativa europea ed alla
Costituzione italiana;
- in particolare, una legge che si orientasse in tal
senso sarebbe contraria alle disposizioni del
Trattato CE sulla libera circolazione delle persone,
sulla libertà di stabilimento e sulla libera prestazione dei servizi, disposizioni direttamente efficaci
negli Stati membri come ci ricorda la sentenza
Reyners, del 21 giugno1994, in cui la Corte di
Giustizia ha stabilito che l’art. 52 del trattato CE,
sancendo alla fine del periodo transitorio la realizzazione della piena libertà di stabilimento e prescrivendo un obbligo di risultato preciso è una
norma direttamente efficace;
- se la professione di chiropratico in Italia venisse
riservata solo ai medici-chirurghi i chiropratici del
resto dell’Unione non potrebbero esercitare la professione nel nostro Paese in quanto non abilitati a
svolgere la professione medica ed i medici-chirurghi
con una semplice specializzazione in Chiropratica,
che non assicurerebbe affatto l’elevato grado di preparazione proprio degli studi universitari di
Chiropratica, non potrebbero esercitare negli altri
Paesi dell’Unione perché privi di una preparazione
specifica conforme agli studi ed ai titoli previsti nel
resto dell’Europa,
- questo comporterebbe non solo una contrarietà al
trattato CE, ma anche alla direttiva 89/48/CEE,
recepita con D.Lgs. 27/01/92, n° 115, che prevede un
generale riconoscimento in tutta la Comunità dei
titoli di studio universitari con una formazione della
durata di almeno tre anni;
- inoltre, una siffatta disciplina sarebbe contraria
anche agli artt. 10 ed 11 della Costituzione italiana;
A tal proposito si può ricordare il caso degli odontoiatri per i quali si è dovuto istituire uno specifico
corso di laurea in Odontoiatria e protesi dentale, a
seguito della direttiva CEE 686/78 di riavvicinamento delle legislazioni europee al fine di consentire l’esercizio effettivo del diritto di stabilimento e
di libera prestazione dei servizi del dentista, nonché della direttiva CEE 78/687 che subordina l’accesso alle attività di dentista, esercitate all’interno
degli Stati membri, al possesso di un diploma, certificato o altro titolo comprovante l’acquisizione di
una formazione con carattere di equivalenza in ciascuno Stato.
La Comunità Europea, infatti, ha riconosciuto la differenza tra la professione di medico e quella di
odontoiatra e, dopo aver definito il campo di attività di quest’ultimo, ha imposto la scelta tra l’esercizio dell’una professione o dell’altra a seguito del
conseguimento della laurea in Medicina e Chirurgia
o di quella distinta e separata in Odontoiatria e protesi dentale, nonché del relativo titolo di medico o
di odontoiatra.
Di conseguenza, coloro che hanno conseguito la
laurea in Odontoiatria e protesi dentale devono
iscriversi in un Albo distinto e separato da quello
dei medici e ciononostante svolgono attività di diagnosi e terapia delle malattie ed anomalie congenite ed acquisite dei denti, della bocca, delle mascelle, dei tessuti, nonché la prevenzione e la riabilitazione odontoiatrica.
Inoltre, l’esigenza di un corso di studi appositi per
la professione di dentista era dettata anche dalla
necessità di migliorare l’insufficiente bagaglio culturale acquisito durante il corso di laurea in
Medicina e Chirurgia per un esercizio aggiornato e
moderno dell’odontoiatria.
Da ciò si evince che l’attività diagnostica e terapeutica propria di una professione sanitaria primaria può e
deve essere praticata da coloro che abbiano compiuto
studi di livello universitario appositi ed idonei all’attività che si dovrà svolgere, indipendentemente dall’aver conseguito una laurea in Medicina e Chirurgia e
dall’iscrizione nell’Albo dei medici-chirurghi.
Tutto ciò premesso
SI CHIEDE CHE
Avuto riguardo alle legislazioni emanate dagli altri
Paesi europei quali ad esempio Belgio, Francia,
Gran Bretagna, Germania, Paesi Bassi ecc., sopra
menzionati ed in osservanza:
- degli articoli 52/66 del trattato CE (artt. 43/55 del
trattato nella versione consolidata con il trattato di
Amsterdam) concernenti la libera circolazione delle
persone, la libertà di stabilimento e la libera prestazione dei servizi;
- delle Risoluzioni adottate in materia dal
Parlamento Europeo nel 1997 e dal Consiglio
d’Europa nel 1999;
- della direttiva 89/48/CEE recepita con D.Lgs.
27/01/92, n° 115, che prevede un generale riconoscimento in tutta la Comunità dei titoli di studio universitari con una formazione della durata di almeno
tre anni;
- degli articoli 10 e 11 della Costituzione italiana;
in Italia venga disciplinata la professione di chiropratico mediante l’istituzione di un apposito corso
universitario di laurea in linea con i programmi formativi previsti dagli altri paesi europei;
- che venga istituito un apposito albo dei chiropratici;
che i chiropratici vengano riconosciuti professionisti sanitari primari, con diritto/dovere di fare una
diagnosi, servendosi anche della radiologia diagnostica ove necessario, e con il potere e la discrezionalità di effettuare la conseguente terapia attraverso
la specifica manipolazione vertebrale e quanto previsto dalla pratica chiropratica, senza far ricorso a
farmaci o tecniche chirurgiche, qualora il loro intervento sanitario sia richiesto dal paziente.
Avv. Laura Frattari - Roma
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