Segreteria provinciale di Pavia
Corso Garibaldi, 77 - 27100 Pavia
Tel. 038224217 – fax 038227782 - E-mail: [email protected]
IL SINDACATO DEI CITTADINI
INFORMATICONUIL 01.10.2015
SUPPLENZE DOCENTI E ATA
Un passo avanti verso la chiarezza ma non risolve il problema: occorre modificare la legge.
Le scuole devono essere messe in grado di funzionare
Il Miur, cerca di risolvere le incongruenze della norma, in materia di supplenze brevi, sia del personale
docente che Ata.
La legge di stabilità 2014, ha introdotto tali rigidità in materia di supplenze che, se non applicati con
norme secondarie flessibili e di buon senso che tengano conto della specificità della scuola, rischiano di
bloccarne il funzionamento.
Una norma che ignora completamente ruolo e competenze dirigenziali che mette a rischio il
funzionamento stesso delle scuole loro affidate.
Il Miur, con la nota allegata, cerca di curvare la rigidità della norma sbagliata alle reali esigenze di
funzionalità delle scuole.
In particolare per il personale docente la legge consente uno spiraglio in quanto, mentre vieta di
conferire supplenze per il primo giorno di assenza, dall’altra impone la garanzia dell’offerta formativa,
che solo nell’ambito della scuola dell’autonomia può essere verificata, consentendo ai dirigenti scolastici
di nominare in caso di necessità.
Per il personale Ata la legge fa divieto di sostituire i collaboratori scolastici nei primi sette giorni di
assenza e non ricorda l’analoga esigenza di garanzia dell’offerta formativa, per cui la nota ministeriale
insistendo sulla responsabilità del dirigente scolastico, non fa che scaricare sui dirigenti responsabilità
organizzative.
E’ purtroppo ciò che sta accadendo in questi anni in cui si fanno leggi con la sola prospettiva del
risparmio senza poi valutarne le conseguenze, che in questo caso si ritorcono sui Dirigenti, schiacciati tra
la norma primaria (inapplicabile) e le esigenze reali. Non è difficile immaginare che neanche la nota del
MIUR metterà dirigenti scolastici nelle condizioni di privilegiare la garanzia dell’offerta formativa,
piuttosto che il risparmio finanziario. Il Governo per dare continuità e fare funzionare le scuole deve
cambiare la norma primaria.
Infatti, il “terrorismo psicologico” indotto delle responsabilità contabili, condiziona impropriamente la
scelta del dirigente scolastico.
MIUR .AOODPIT.REGISTRO UFFICIALE(U).0002116.30-09-2015
Ai Direttori Generali degli Uffici
Scolastici Regionali
LORO SEDI
Oggetto: Anno scolastico 2015/2016 - chiarimenti in materia di supplenze brevi personale docente ed
A.T.A. di cui all'art. 1, commi 332 e 333 della legge n. 190/2014.
A fronte delle segnalazioni, con le quali numerosi dirigenti scolastici stanno portando all'attenzione di
questo Ministero le situazioni problematiche in cui vengono a trovarsi le istituzioni scolastiche a seguito
del divieto, di cui all'art. 1, commi 332 e 333, della legge 190/2014, del conferimento di supplenze brevi
per la sostituzione di personale docente e del personale A.T.A. ,si ritiene opportuno precisare quanto
segue.
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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IL SINDACATO DEI CITTADINI
INFORMATICONUIL 01.10.2015
Per quanto riguarda le assenze del personale docente, si richiama l'attenzione su quanto già previsto
dall'articolato della Legge sopra indicata al comma 333 in merito alla tutela e alla garanzia del diritto allo
studio.
Ricordando, in ogni caso, che a conclusione del piano straordinario di assunzioni, sarà possibile
provvedere alla sostituzione del personale assente anche mediante l'utilizzo dell'organico del
potenziamento che verrà assegnato ad ogni istituzione scolastica.
Per quanto riguarda il personale A.T.A. (comma 332), con riferimento al divieto di sostituire il personale
appartenente al profilo di collaboratore scolastico nei primi sette giorni di assenza, si rappresenta che il
predetto divieto potrà essere superato laddove il dirigente scolastico, sotto la propria esclusiva
responsabilità, con determinazione congruamente motivata e dopo aver prioritariamente posto in
essere tutte le misure organizzative complessive che vedano coinvolta l'organizzazione dell'intera
Istituzione Scolastica con un'attenzione, quindi, non limitata al solo plesso interessato dall'assenza del
collaboratore scolastico, raggiunga la certezza che:
l'assenza del collaboratore scolastico determinerebbe delle urgenze che non potrebbero trovare alcuna
altra risposta atta a garantire la incolumità e la sicurezza degli alunni, nonché la indispensabile
assistenza agli alunni diversamente abili determinando, inoltre, necessità obiettive non procrastinabili,
improrogabili e non diversamente rimediabili, che renderebbero impossibile assicurare le condizioni
minime di funzionamento del servizio scolastico tanto da compromettere in modo determinante il
diritto allo studio costituzionalmente garantito.
IL CAPO DIPARTIMENTO
Rosa De Pasquale
Da affiggere all'albo sindacale della scuola, ai sensi dell'art. 25 della legge n. 300 del 20.5.70
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