La qualificazione delle imprese
nella L.R. 27/’03
Carlo Casarotti
12.01.’04
La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03
 Art. 26, comma 1
“La Giunta regionale approva, con proprio
regolamento, il sistema regionale di
qualificazione dei soggetti che eseguono
lavori pubblici di interesse regionale di cui
all’articolo 2, comma 2”
 Art. 68, comma 1, n. 3
“La Giunta regionale è autorizzata ad affidare a
soggetti qualificati nel settore (…) incarichi di
redazione (…) del regolamento per il sistema
regionale di qualificazione di cui all’art. 26,
comma 1”
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La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione delle imprese nella L.R. 27/’03
 Art. 72, comma 2
“Fino alla data di emanazione … del
regolamento per il sistema regionale di
qualificazione di cui all’articolo 26,
comma 1 … trovano applicazione le
disposizioni di cui … al DPR 34/’00”
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La legge regionale in materia di llpp
La relazione alla L.R. 27/’03 e il “nuovo” articolo
117 Cost.
“Considerato che la materia “lavori pubblici” non
risulta testualmente inserita né nell’elenco
delle materie riservate alla potestà legislativa
esclusiva dello Stato, né nell’elenco delle
materie per le quali lo Stato ha potestà
legislativa concorrente ripartita, quindi, con le
Regioni, ne consegue che le Regioni stesse
possono intervenire disciplinando ex novo la
materia, nel solo rispetto dei principi
costituzionali e di quelli derivanti
dall’ordinamento comunitario.”
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La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03,
n. 302 e la L.R. 27/’03
dichiara l’illegittimità costituzionale delle norme
del DPR 34/2000 (e del DPR 554/’99) che ne
estendono l’applicazione alle opere appaltate
dalle Regioni e Province autonome
in particolare:
 dell’art. 1, comma 2: estensione del sistema di
qualificazione unico agli appalti affidati da Regioni e
Province autonome;
 dell’art. 2, comma 1, lett. b): estensione della
definizione di “Stazione appaltante” anche alle
Regioni e Province autonome
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La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03,
n. 302 e la L.R. 27/’03
 Il presupposto:
La sentenza 302/03 si riferisce all’assetto
costituzionale precedente alla modifica del
titolo V:
- llpp regionali = materia di legislazione
concorrente per le Regioni a statuto ordinario
(esclusiva per Regioni a statuto speciale e
province autonome)
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La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03,
n. 302
2 motivi di censura
1) i regolamenti attuativi ( = normativa
secondaria) non possono disciplinare
materie di competenza legislativa
(concorrente) regionale e provinciale
2) eccesso di delega: l’art. 8 della L. 109/’94
non ha delegato al DPR 34/2000 il potere di
disciplinare la qualificazione delle opere
d’interesse regionale
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La legge regionale in materia di llpp
La sentenza della Corte Costituzionale 1.10.’03,
n. 303
“La mancata inclusione dei “lavori pubblici”
nell’elencazione dell’art. 117 Cost. … non
implica che essi siano oggetto di potestà
legislativa residuale delle Regioni.
Al contrario, si tratta di ambiti di legislazione
che non integrano una vera e propria materia,
ma si qualificano a seconda dell’oggetto al
quale afferiscono e pertanto possono essere
ascritti di volta in volta a potestà legislative
esclusive dello Stato ovvero a potestà legislative
concorrenti.”
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La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione nel nuovo assetto
costituzionale alla luce della sent. 303/’03
Se il sistema di qualificazione rientra nella materia
della tutela della concorrenza

di competenza legislativa esclusiva dello Stato
(art. 117, comma 2, Cost.)

cade il primo motivo di censura della sent. C.C.
302/03: (non più potestà legislativa concorrente
delle Regioni)

rimane attuale l’eccesso di delega del DPR 34/2000
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La legge regionale in materia di llpp
La qualificazione nel nuovo assetto
costituzionale alla luce della sent. 303/’03
 in attesa che lo Stato estenda l’ambito
applicativo della 109/94 alle Regioni: vuoto
normativo
 in base al principio di continuità il DPR
34/2000 continua ad applicarsi ove la
normativa regionale sia in contrasto con i
principi fondamentali stabiliti dalla L. 109/’94
e in assenza di legislazione regionale: vedi
art. 72 L.R. 27/’03
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La legge regionale in materia di llpp
Durata delle attestazioni SOA
Modifica introdotta con la L. 166/’02
Da 3 a 5 anni, con verifica entro il terzo anno
limitata ai requisiti generali e ai requisiti di
capacità strutturale* da indicare nel DPR
34/2000
* Nella bozza di regolamento sono individuati quali requisiti
di capacità strutturale il sistema qualità, le referenze
bancarie, il capitale netto, il costo per le attrezzature
tecniche e per il personale dipendente.
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La qualificazione delle imprese
Art. 4, D.L. 24.12.’03, n. 353
 proroga al 31 aprile 2004 della validità
delle attestazioni SOA in scadenza prima di
tale data
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La legge regionale in materia di llpp
Il subappalto e le norme a tutela
dei lavoratori nella L.R. 27/’03
Carlo Casarotti
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La legge regionale in materia di llpp
Art. 38, commi 1 e 2 - subappalti
Percentuale massima subappaltabile nella
categoria prevalente
 L.R. 27/’03 (art. 38, comma 1): 50%
 L. 109/’94 (art. 34):
30%
La Giunta regionale definisce le lavorazioni
subappaltabili per esigenze specifiche in
misura superiore al 50%
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La legge regionale in materia di llpp
Art. 38, comma 3 – i pagamenti ai
subappaltatori
“L’appaltatore deve trasmettere alla stazione
appaltante, entro 20 giorni dalla data di ciascun
pagamento a suo favore, copia delle fatture
quietanzate relative ai pagamenti a sua volta
corrisposti al subappaltatore o cottimista, con
l’indicazione delle ritenute di garanzia. Nel caso di
mancata trasmissione delle fatture quietanzate, la
stazione appaltante sospende il successivo
pagamento a favore dell’appaltatore”
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Art. 38, comma 4 – lavori d’importo
inferiore a 150.000 euro
 Le lavorazioni rientranti nelle strutture,
impianti, opere speciali (art. 13, comma 7, L.
109/’94) possono essere affidate in
subappalto anche se d’importo superiore al
15% dell’importo complessivo dei lavori
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La legge regionale in materia di llpp
Tutela e trattamento dei lavoratori
Quadro normativo nazionale:
 circolari ministeriali (“clausole sociali”)
 art. 18, comma 7, L. 55/’90
 art. 9, DPCM 55/’91
 artt. 7 e 13, DM 145/’00
 art. 101, comma 3, DPR 554/’99 (cauzione
definitiva)
 art. 2, DL 210/’02 (L. 266/’02)
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Tutela e trattamento dei lavoratori
Quadro normativo regionale:
art. 59 bis, L.R. 42/’84 (L.R. 5/’01) - Circolare 6/’01

sostituito dall’art. 41, L.R. 27/’03

Tutte le SA che realizzano opere pubbliche nel
territorio regionale sono tenute ad inserire nei
bandi/capitolati/contratti/convenzioni le seguenti
clausole a tutela dei lavoratori:
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Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Lett. a): obbligo dell’appaltatore di applicare
e far applicare nei confronti di tutti i
dipendenti impiegati nell’esecuzione
dell’appalto, le condizioni economiche e
normative previste dai ccnl ed integrativi
territoriali vigenti nel Veneto durante lo
svolgimento di lavori, ivi compresa l’iscrizione
alle Casse Edili presenti sul territorio
regionale
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Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Lett. b): obbligo per l’appaltatore e per
l’eventuale subappaltatore, di rispondere
dell’osservanza delle condizioni economiche e
normative dei lavoratori previste dai contratti
collettivi nazionali ed integrativi regionali
o provinciali vigenti, ciascuno in ragione delle
disposizioni contenute nel contratto collettivo
della categoria di appartenenza
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La legge regionale in materia di llpp
Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Lett. c): il pagamento dei corrispettivi a titolo
di acconto e di saldo è subordinato
all’acquisizione della dichiarazione di
regolarità contributiva, rilasciata dagli enti
competenti, ivi comprese le Casse Edili di
riferimento competenti. La dichiarazione
acquisita produce i suoi effetti ai fini
dell’acconto successivo.
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La legge regionale in materia di llpp
Art. 41, comma 1, della L.R. 27/’03
Qualora, anche su istanza delle organizzazioni
sindacali, siano accertate irregolarità retributive e/o
contributive, da parte dell’impresa appaltatrice o
concessionaria, l’ente appaltante o concedente
provvede al pagamento delle somme dovute,
utilizzando gli importi dovuti all’impresa, a titolo di
pagamento dei lavori eseguiti, anche incamerando
la cauzione definitiva
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La legge regionale in materia di llpp
Art. 41 della L.R. 27/’03
 art. 41, comma 2: la Giunta promuove
un’intesa tra INPS, INAIL e Casse Edili per
l’elaborazione di un documento unico
attestante la regolarità contributiva e
retributiva
 art. 41, comma 3: istituzione di un
collegamento informatizzato tra Osservatorio
regionale e Casse Edili
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La legge regionale in materia di llpp
Art. 41 della L.R. 27/’03
 art. 41, comma 4: incremento della
cauzione definitiva di ulteriori cinque punti
percentuali per le imprese irregolari in
materia di tutela dei lavoratori
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