LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE 1. La notificazione nel suo schema essenziale. 1.1. Scopo e funzione della notificazione. Come in altri rami dell’ordinamento processuale, il legislatore ha dovuto risolvere, nel processo penale autoritativamente condotto, il problema di assicurare con sufficien te certezza due esigenze, di spiccato valore non soltanto pratico: quella di informare con effettività dei fatti che devono essere portati a loro conoscenza (sia per le garanzie difensive che per lo stesso procedere del processo) i soggetti coinvolti negli accertamenti procedimentali e quella di garantire alla “storia processuale” la dimostrazione tangibile dell’avvenuto adempimento informativo, a preclusione di ogni possibile e futura contestazione. Anche nel processo penale lo strumento principale individuato per raggiungere la detta duplice finalità è costituito dalla notificazione, affidata istituzio nalmente ad un organo terzo rispetto al giudice ed al pubblico ministero, con veste di pubblico ufficiale, come tale investito di specifica autorevolezza e credibilità. L’ufficiale giudiziario raggiunge il destinatario e gli consegna materialmente l’atto da comunicare, così assicurando in concreto lo scopo della comunicazione effettiva (cui, per convenienza e per convenzione si equipara negli effetti il rifiuto di ricevere la copia da parte del destinatario). L’effettività della comunicazione è raggiunta dalla consegna di un documento che è copia di quello da far conoscere, il quale rappresenta l’originale, resta depositato negli atti e serve, in ogni momento, da termine di confronto per verificare la corrispondenza ad esso della copia noti ficata. Della avvenuta consegna, dei suoi tempi, delle sue modalità, dell’identità del percettore, si redige, ad opera del pubblico ufficiale procedente, una sintetica verbalizzazione, destinata a far prova delle attività eseguite. Lo schema così per sommi capi ricordato ha poi dovuto tener conto della multi formità delle vicende reali, le quali hanno posto la necessità di rapportare la conse gna della copia alla diversità delle persone concretamente raggiungibili rispetto al reale destinatario nonché la necessità di reperire forme alternativamente affidabili per i casi di mancato rintraccio o di irreperibilità dell’interessato alla comunicazio ne. E la stessa figura istituzionale dell’ufficiale giudiziario si è rivelata insufficiente a svolgere il proprio ruolo non soltanto per le difficoltà organizzative o di inido neità degli organici ma soprattutto a fronte delle moderne esigenze di celerità e di immediatezza richieste dalle procedure in tema di libertà, cui possono far fronte sistemi informatici e telematici di nuova apparizione nel mondo del processo. A fronte di una realtà sempre più complessa ed articolata ben si comprende come la tradizionale notificazione abbia dovuto piegarsi a modelli compositi ed a soluzio ni notevolmente diverse da quelle consuete. Lo stesso sviluppo dei mezzi tecnici consente oggi alla notificazione di adempiere alla sua funzione tipica di strumento informativo senza l’utilizzazione di supporti cartacei e senza che un pubblico uffi ciale debba spostarsi dalla propria sede per raggiungere concretamente il soggetto cui consegnare il documento. 161 le notificazioni nel processo PENALE 1.2. La notificazione nel processo penale. L’art. 148, terzo comma, c.p.p. detta le regole essenziali alla stessa nozione Consegna di copia di “atto di notifica”. Esso si risolve, in linea di principio, nella materiale consegna di del documento 61 una copia del documento oggetto della comunicazione al destinatario della stessa. Se il documento è affidato all’ufficiale giudiziario, questi forma un numero di copie uguale a quello dei destinatari della notifica (art. 54, primo comma, disp. att. al c.p.p.). Quando il documento è affidato alla polizia giudiziaria, esso è trasmesso in numero di copie uguale a quello dei destinatari, posto che la polizia giudiziaria non ha un autonomo potere di estrarre dall’originale copie che tengano fede come l’originale (art. 54, terzo comma, c.p.p.). Il sistema delle notificazioni è fondato sulla conoscenza legale dell’atto. Esso privilegia la consegna a mani proprie ma prevede una serie di alternative considerate ugualmente valide ed efficaci. Sempre che siano compiute le formalità pre scritte e la legge sia rispettata, si afferma, non è ammessa la prova della mancata conoscenza dell’atto o della sua mancata conoscenza entro un determinato termine utile (Cass. sez. VI, 14 aprile 1999, n. 5505). Più destinatari 162 La giurisprudenza ha evidenziato che il momento essenziale della notificazio ne è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell’atto da notificare, in quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza; e che tale attività l’ufficiale giudiziario deve attestare nella relazione di notifica, ai fini della prova della sua ef fettuazione (Cass. sez. II, 16 dicembre 1997, n. 4497). Se ne è tratta l’affermazione per cui, qualora più siano i destinatari della notificazione, non solo deve essere Art. 148 c.p.p. (Organi e forme delle notificazioni). 1. Le notificazioni degli atti, salvo che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita le funzioni . 2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo. 2 bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di avere trasmesso il testo originale. [2 ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2]. 3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario, l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e dandone atto nella relazione in calce all’orginale e alla copia dell’atto. 4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna e la data in cui questa è avvenuta. 5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta menzione nel verbale 5 bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie. LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE consegnata una copia per ciascuno di essi anche nel caso in cui il luogo delle notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge; ma anche che di ciò deve essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti. In linea di principio, l’atto è notificato per intero. Soltanto l’integrale conoscen Notifica integrale o za del documento, infatti, garantisce la completezza dell’informazione ed evita che per estratto la scelta dei brani oggetto di trasmissione si trasformi in una maliziosa alterazione del reale contenuto dell’atto. Esistono, tuttavia, casi nei quali lo stesso codice di rito penale consente la notifica per estratto, come ricorda il citato terzo comma dell’art. 148 nel suo incipit (si vedano, al riguardo, gli artt. 32, 48, 149, 397, 520, 548). Fuori da questi casi, la notifica di un atto incompleto dà luogo alla nullità espressamente prevista dall’art. 171, lettera a). Sono, così, causa di nullità della notificazione la consegna di una copia non conforme all’originale (nullità che si riferisce alla notificazione e non si estende all’atto che ne è oggetto: Cass. sez. II, 6 novembre 2008, n. 43139) e la consegna di una copia mancante di alcune pagine (Cass. sez. VI, 13 luglio 2009, n. 28552, in tema di provvedimento cautelare). In proposito la giurisprudenza ha precisato che la nullità sancita dal detto art. 171 si verifica soltanto quando l’atto è incompleto in modo tale non potersi affermare che contenga tutti gli elementi essenziali per la conoscenza dell’atto, ai fini di un pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. sez. I, 5 agosto 1993, n. 3273). L’art. 171, infatti, non richiede l’interezza dell’atto oggetto di comunicazione ma soltanto la sua “completezza” e da ciò si trae argomento per affermare che ad assicurare la validità della notifica è sufficiente che l’atto consegnato riproduca in tutte le parti essenziali l’originale, in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione del contenuto complessivo di esso (Cass. sez. II, 31 marzo 1992, n. 1247). Sempre in linea di principio, l’atto è consegnato a mani del destinatario. Per i Consegna a terzi casi in cui questo tipo di effettuazione della notifica non è possibile e la consegna avviene a mani di terzi, il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, ha imposto l’osservanza di una regola che risulta da esso inserita nel terzo comma dell’art. 148: se non si tratta del difensore o del domiciliatario, la copia da consegnare è inserita in una busta che ne assicura la riservatezza di contenuto. Sulla busta sono apposte le sintetiche indicazioni che consentono di individuare l’avvenuta notificazione nei suoi estremi essenziali (il suo numero cronologico). E delle operazioni compiute si dà atto nella relazione di notifica, in calce all’originale ed alla copia dell’atto. Si veda anche l’art. 157, comma sesto. Le regole dettate dal codice di rito, in generale, si applicano anche ai proce dimenti di esecuzione, nel quale sono assicurate al condannato tutte le garanzie previste per l’imputato nel procedimento di cognizione (Cass. sez. I, 2 febbraio 2006, n. 7412). 163 le notificazioni nel processo PENALE 1.3. Traduzione degli atti da notificare. Risalente giurisprudenza aveva affermato essere legittima la notificazione all’im putato straniero di atti redatti in italiano, perché nessuna disposizione impone la tradu zione degli atti scritti da notificare all’imputato (Cass. sez. II, 31 ottobre 1990, n. 5908; Cass. sez. VI, 5 maggio 1999, n. 1605). Si osservava, in proposito, che il codice di rito penale assicura all’imputato privo della conoscenza della lingua italiana il diritto di farsi assistere da un interprete in occasione di atti orali e che la traduzione di atti scritti è prevista soltanto per l’avviso da notificare all’estero ex art. 169, comma terzo . E si asseriva che neppure la Convenzione europea sui diritti dell’uomo imponeva la traduzione nella lingua dell’imputato straniero degli atti da notificargli mentre, con riguardo al codice di rito, l’eccezione di cui al citato art. 169 confermava la regola della non obbligatorietà di una siffatta traduzione (Cass. sez. V, 18 dicembre 1992, n. 2642). La differenza di disciplina, tra questa regola generale ed il singolo caso di cui all’art. 169 era stata dichiarata manifestamente non sospettabile di dubbio di costituzionalità (Cass. sez. V, 18 dicembre 1992, n. 2642). L’obbligo della traduzione in questione, si é rilevato, sussiste soltanto in favore di cittadini appartenenti ad una minoranza lingui stica riconosciuta (Cass. sez. VI, 11 marzo 1993, n. 5221). La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, ha interpretato l’art. 143 nel senso che il diritto ad avere l’assistenza di un interprete comprende 62 63 Art. 169 c.p.p. (Notificazioni all’imputato all’estero). 1. Se risulta dagli atti notizia precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento, contenente l’indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in cui è stato commesso nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea, le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore. 2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all’estero successi vamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell’art. 159. 3. L’invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell’imputato straniero quando dagli atti non risulta che egli conosca la lingua italiana. 4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora all’estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità (151, 159), dispone le ricerche anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali. 5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la persona è detenuta all’estero. 164 Art. 143 c.p.p. (Nomina dell’interprete). 1. L’imputato che non conosce la lingua italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere com prendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui par tecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia cittadino italiano. 2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall’art. 119, l’autorità procedente nomina un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall’interprete. 3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare. 4. La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria. LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE anche il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio, in tutti i suoi elementi costitutivi. La giurisprudenza ordinaria in un primo momento ha asserito che la violazione del diritto dell’imputato ad avere la citazione tradotta in una lingua a lui conosciuta dà luogo ad una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez. VI, 14 gennaio 1994, n. 293). E successivamente ha affermato: “L’art. 143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell’art. 6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo resa esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, quanto delle pronunce della Corte costituzionale n. 10/1993 e n. 64/1994, non impone affatto che il decreto di citazione a giudizio dell’imputato straniero ignaro della lingua italiana debba essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, nella lingua nota al de stinatario, avendo quest’ultimo soltanto il diritto all’assistenza gratuita di un inter prete – da nominarsi immediatamente – che provveda alla traduzione dell’atto, come previsto dal citato art. 6 della Convenzione, “nel più breve tempo” (Cass. sez. I, 21 dicembre 1999, n. 5599). Si è poi precisato che l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella specie, latitanza) cui segua per legge la notificazione di tutti gli atti processuali mediante consegna al difensore, non verificandosi, in tal caso, alcuna lesione con creta dei suoi diritti (Cass. sez. VI, 11 giugno 2009, n. 28010). 1.4. Relazione di notificazione. Come si è accennato, la relazione di notificazione risponde alla funzione di Funzione rendere edotti gli interessati dell’attività compiuta per addivenire alla notifica. Essa della relazione di si risolve in una sintetica indicazione del tempo, del luogo e delle circostanze nelle notificazione quali si è svolta l’attività dell’ufficiale notificante, riuscita nel suo scopo di fare consegna dell’atto da comunicare oppure non riuscita per le ragioni che debbono essere sommariamente spiegate nella relazione stessa. L’art. 168, primo comma, c.p.p. , specifica gli elementi fattuali che la relazione deve contenere. E, corri spondentemente, l’art. 171 elenca le mancanze, insufficienze ed irregolarità che cagionano la nullità della notificazione. 64 Le concrete modalità con le quali la relazione è redatta non sono descritte dal Modalità di codice di rito penale. Si tratta, in genere, di annotazioni, apposte negli spazi a timbro redazione appositamente predisposti. Ma nessuna disposizione, si è affermato, impedisce l’uso di modelli prestampati (Cass. sez. VI, 12 novembre 1993, n. 852). Nè una relazione intesa come documento descrittivo vero e proprio è poi strettamente necessaria, pur Art. 168 c.p.p. (Relazione di notificazione). 1. Salvo quanto previsto dall’art. 157 com ma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della copia, apponendo la propria sottoscrizione. 2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata. 3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione. 165 le notificazioni nel processo PENALE chè ne venga offerto un equivalente: Cass. sez. VI, 10 settembre 1992, n. 3171, aveva affermato che nel procedimento di riesame di provvedimento cautelare personale, la ristrettezza e perentorietà dei termini consentiva di ritenere provata l’avvenuta notifi cazione al difensore di fiducia, residente fuori circoscrizione, mediante fonogramma spedito dall’ufficiale giudiziario e dal quale risultavano gli elementi esenziali della notificazione stessa, quali, oltre l’organo procedente, la data, il luogo, la persona del consegnatario ed il rapporto tra costui e il destinatario dell’avviso. Nello stesso senso si era espressa Cass. sez. VI, 1 settembre 1992, n. 3106. Natura fidefacente 166 L’art. 168 del codice di rito vigente non contiene più l’indicazione che nel codice abrogato l’art. 176 riferiva alla relazione di notifica descrivendola come atto facente fede sino a querela di falso. La mancanza di questa specificazione ha dato luogo a contrasti interpretativi ed a disparità di opinioni in dottrina e in giurisprudenza. Si è affermato, dalla Corte di legittimità, che l’omessa riproposizione della disposizione del codice antevigente consente al giudice di valutare liberamente la falsità di quanto rife rito nella relazione di notifica ed a qualunque interessato di fornire la prova contraria alle risultanze della relazione stessa (Cass. sez. V, 22 febbraio 1993, n. 610; Cass. sez. V, 22 maggio 1998, n. 3215; Cass. sez. II, 19 ottobre 1999, n. 12622; Cass. sez. II, 29 aprile 2003, n. 26681; Cass. sez. V, 7 maggio 2004, n. 26650). Con altre decisioni si è per contro asserito che tuttora la relata di notifica, in quanto proviene da un pubblico ufficiale ed in quanto ha funzione probatoria, ha natura di atto facente fede sino a que rela di falso (Cass. sez. VI, 12 novembre 1993, n. 852; Cass. sez. II, 16 dicembre 1997, n. 4497; Cass. sez. III, 7 ottobre 2004, n. 44687). La prova in contrario, dunque, se ne ricava, è unicamente costituita dalla querela di falso (Cass. sez. VI, 26 aprile 2004, n. 26066). Si è tuttavia formato un terzo orientamento cui ha aderito la giurisprudenza più recente. Si è osservato: “La mancata previsione nell’attuale dizione dell’art. 168 del principio contenuto nel previgente art. 176, comma 2, c.p.p., - in virtù del quale la rela zione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza - non significa che il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazio ne, sulla base di quanto adduce la parte, e, quindi, non implica la soppressione della natura fidefaciente dell’atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere a libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali l’art. 2700 cod. civ. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta dell’incidente di falso, in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello svolgimento del processo. Ne consegue che restano pur sempre ferme, e quindi sottratte alla libera valutazione del giudice, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., le attestazioni concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al suo cospetto mentre resta estranea all’ambito della fede privilegiata la verità intrinseca delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall’ufficiale giudiziario ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal conse gnatario della copia dell’atto di notifica ovvero anche da terzi” (Cass. sez. VI, 15 giugno 1999, n. 9759; nello stesso senso, Cass. sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 10113, Cass. sez. II, 8 aprile 2008, n. 17737, e Cass. sez. II. 10 marzo 2009, n. 13748, per le quali la parte che voglia provare la falsità della relata deve dimostrare che il pubblico ufficiale ha commesso il reato di cui all’art. 479 codice penale). LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE Quando si è trattato di esaminare, nel concreto, le contestazioni della parte e le Prova contraria sue richieste di provare fatti contrari al contenuto della relazione di notificazione, la giurisprudenza ha spesso dimenticato la questione della natura, fidefaciente o meno, della relazione di notifica, alla quale si è sopra accennato. Il problema della prova è stato risolto con pragmatismo e senza richiami ai principi generali, con il richiedere all’interessato di fornire una dimostrazione “rigorosa”. Si è, ad esempio, affermato che l’interessato a smentire il rapporto di convivenza attestato nella re lazione di notifica, o a dimostrare che la convivenza era cessata, deve provare in modo rigoroso la diversa realtà da lui prospettata (Cass. sez. IV, 12 gennaio 2006, n. 14752; Cass. sez. V, 19 settembre 2000, n. 4009; Cass. sez. V, 28 ottobre 1999, n. 14108), rigore che si accresce vieppiù se tra il prenditore dell’atto e colui al quale esso è diretto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l’esistenza di quel rapporto (Cass. sez. V, 21 febbraio 1996, n. 814). Questa prova contraria, precisa e rigorosa, non può in nessun caso consistere in una “autocertificazione” (Cass. sez. II, 8 maggio 2001, n. 24575, nella specie, di sussistenza della conviven za) nè in certificazioni anagrafiche, recanti indicazioni difformi dall’attestazione contenuta nella relata di notifica (Cass. sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 9214). La giurisprudenza ha anche precisato che l’attestazione dell’ufficiale giudi ziario, contenuta nella relata di notifica, del rapporto di convivenza può essere smentita con una prova contraria rigorosa dell’insussistenza sia di un rapporto di convivenza stabile sia di un rapporto di convivenza occasionale o di semplice coabitazione tra il destinatario dell’atto ed il consegnatario, in quanto non vi è coincidenza concettuale tra convivenza e coabitazione (Cass. sez. I, ord. 17 marzo 2005, n. 19035). Non tutte le omissioni e le irregolarità, rispetto al dettato dell’art. 168, cagiona Omissioni e no la nullità della notificazione per la mancata corrispondenza della relazione di irregolarità notifica, in concreto, al modello legale disegnato dalla norma citata. Ad esempio, per la giurisprudenza non è causa di nullità della notificazione l’omessa indicazione, nella relata, della qualità del consegnatario dell’atto, in mancanza di prova, da parte di costui, del difetto di detta qualità nonché, quando previsto, del rapporto di convivenza, altrimenti presunto (Cass. sez. I, 24 settembre 2008, n. 38161). Si è ritenuto che quando la consegna della copia è effettuata a mani di una persona indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non sia necessario che la relata rechi la menzione delle generalità della persona suddetta (Cass. sez. V, 19 aprile 1998, n. 1739), tanto più se la notifica è avvenuta nel domicilio dell’interes sato (Cass. sez. V, 4 febbraio 1993, n. 3911). La mancanza della data nella relazione di notifica non è espressamente prevista come causa di nullità dall’art. 171 ma la giurisprudenza ha affermato che l’omissione determina una nullità ai sensi dell’art. 178, comma primo, cod. proc. pen, quando incide sul diritto di difesa e di azione della parte (Cass. sez. V, 23 aprile 1992, n. 1121, in tema di mancanza della data di notifica di un decreto penale di condanna, impeditiva della determinazione del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione). E, in ogni caso, la detta nullità per omessa indicazione della data della consegna della copia notificata all’interessato sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa essere stabilita con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o 167 le notificazioni nel processo PENALE in atti a questo connessi (Cass. sez. V, 23 aprile 1992, n. 1121, citata). La capacità della persona del consegnatario, si è dichiarato, si presume, anche ove non sia espressamente menzionata nella relazione, posto che sia l’art. 157 codice penale che l’art. 7 legge n. 890/1982 sulle notifiche a mezzo posta, nel negare all’ufficiale giudiziario ed all’agente postale la possibilità di eseguire notifica tramite conse gna dell’atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manife sta incapacità di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari indagini per accertare la capacità del consegnatario (Cass. sez. V, 19 aprile 1999, n. 1739, citata). La mancanza o indecifrabilità della firma dell’agente notificatore non è causa di nullità poiché non ne deriva alcuna incertezza sull’autorità che ha emesso l’atto, atteso che l’autenticità dell’atto stesso è garantita dalla responsabilità assunta dall’organo notificatore circa la conformità della copia all’atto originale, con l’indicazione della sua provenienza dall’organo competente da cui promana (Cass. sez. IV, 16 dicembre 2004, n. 7658). Di per sé, per la giurisprudenza, non cagiona nullità l’omissione dell’indicazione, nella relazione di notificazione, delle ricerche effettuate dall’ufficiale incaricato (Cass. sez. V, 22 maggio 1998, n. 3215; Cass. sez. VI, 12 novembre 1993, n. 852). Neppure cagiona nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia, quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa (Cass. sez. fer., 8 agosto 2006, n. 29453). Si è poi affermato che la mancanza, nella copia dell’atto notificato ex art. 157, comma ottavo, e destinata all’interessato, dell’attestazione – da parte dell’ufficiale giu diziario – dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito dell’atto è effetto normale della regolamentazione procedimesntale, data dalla norma, posto che l’affissione dell’avviso di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta nell’atto che è oggetto del deposito. Poiché, si è argomentato, la comunicazione, da dare all’interessato, con lettera raccomandata, dell’avvenuto deposito, riguarda solo questo e non pure l’eseguita affissione dell’avviso, discende che non è previsto dalla legge alcun modo per inerire, negli atti che – attraverso il deposito o la raccomandata – sono destinati a pervenire all’imputato, la notizia al medesimo dell’avvenuta affissione dell’avviso, la cui mancanza – quindi – non può essere considerata, nell’ottica del disposto dell’art. 168, comma secondo, determinante la nullità prevista dall’art. 171, lettera f) (Cass. sez. V, 27 aprile 1992, n. 1140). Contrasto tra Il secondo comma dell’art. 168 dispone che nel contrasto tra l’originale e la originale e copia copia, quanto ad attestazioni contenute nella relazione di notificazione, prevale 168 per ciascun interessato la copia che ha ricevuto. La norma così dettata è una palese applicazione di un principio di effettività e di affidamento, per il quale il soggetto che riceve una comunicazione non può che avere tale comunicazione come regola alla quale attenersi. In applicazione della norma in argomento si è, ad esempio, affermato che la decorrenza del termine per proporre opposizione ad un decreto penale non può che essere, per l’opponente, quella di apparente effettuazione della notifica a lui diretta (Cass. sez. III, 27 aprile 1994, n. 1324; Cass. sez. V, 23 aprile 1992, n. 1121). Si è, più di recente, affermato che qualora la copia di un atto LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE notificato (nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata da uno stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall’originale, completo in ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, c.p.p., poiché la previsione dell’art. 168, comma 2, stesso codice, secondo la quale, quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non ri guardi la relazione di notifica ma lo stesso contenuto dell’atto notificato (Cass. sez. VI, 29 marzo 2000, n. 5276). 169