LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE
1. La notificazione nel suo schema essenziale.
1.1. Scopo e funzione della notificazione.
Come in altri rami dell’ordinamento processuale, il legislatore ha dovuto risolvere,
nel processo penale autoritativamente condotto, il problema di assicurare con sufficien­
te certezza due esigenze, di spiccato valore non soltanto pratico: quella di informare
con effettività dei fatti che devono essere portati a loro conoscenza (sia per le garanzie
difensive che per lo stesso procedere del processo) i soggetti coinvolti negli accertamenti procedimentali e quella di garantire alla “storia processuale” la dimostrazione
tangibile dell’avvenuto adempimento informativo, a preclusione di ogni possibile e
futura contestazione. Anche nel processo penale lo strumento principale individuato
per raggiungere la detta duplice finalità è costituito dalla notificazione, affidata istituzio­
nalmente ad un organo terzo rispetto al giudice ed al pubblico ministero, con veste di
pubblico ufficiale, come tale investito di specifica autorevolezza e credibilità.
L’ufficiale giudiziario raggiunge il destinatario e gli consegna materialmente
l’atto da comunicare, così assicurando in concreto lo scopo della comunicazione
effettiva (cui, per convenienza e per convenzione si equipara negli effetti il rifiuto
di ricevere la copia da parte del destinatario). L’effettività della comunicazione è
raggiunta dalla consegna di un documento che è copia di quello da far conoscere,
il quale rappresenta l’originale, resta depositato negli atti e serve, in ogni momento,
da termine di confronto per verificare la corrispondenza ad esso della copia noti­
ficata. Della avvenuta consegna, dei suoi tempi, delle sue modalità, dell’identità
del percettore, si redige, ad opera del pubblico ufficiale procedente, una sintetica
verbalizzazione, destinata a far prova delle attività eseguite.
Lo schema così per sommi capi ricordato ha poi dovuto tener conto della multi­
formità delle vicende reali, le quali hanno posto la necessità di rapportare la conse­
gna della copia alla diversità delle persone concretamente raggiungibili rispetto al
reale destinatario nonché la necessità di reperire forme alternativamente affidabili
per i casi di mancato rintraccio o di irreperibilità dell’interessato alla comunicazio­
ne. E la stessa figura istituzionale dell’ufficiale giudiziario si è rivelata insufficiente
a svolgere il proprio ruolo non soltanto per le difficoltà organizzative o di inido­
neità degli organici ma soprattutto a fronte delle moderne esigenze di celerità e di
immediatezza richieste dalle procedure in tema di libertà, cui possono far fronte
sistemi informatici e telematici di nuova apparizione nel mondo del processo. A
fronte di una realtà sempre più complessa ed articolata ben si comprende come la
tradizionale notificazione abbia dovuto piegarsi a modelli compositi ed a soluzio­
ni notevolmente diverse da quelle consuete. Lo stesso sviluppo dei mezzi tecnici
consente oggi alla notificazione di adempiere alla sua funzione tipica di strumento
informativo senza l’utilizzazione di supporti cartacei e senza che un pubblico uffi­
ciale debba spostarsi dalla propria sede per raggiungere concretamente il soggetto
cui consegnare il documento.
161
le notificazioni nel processo PENALE
1.2. La notificazione nel processo penale.

L’art. 148, terzo comma, c.p.p. detta le regole essenziali alla stessa nozione
Consegna di copia
di
“atto
di notifica”. Esso si risolve, in linea di principio, nella materiale consegna di
del documento
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una copia del documento oggetto della comunicazione al destinatario della stessa.
Se il documento è affidato all’ufficiale giudiziario, questi forma un numero di copie
uguale a quello dei destinatari della notifica (art. 54, primo comma, disp. att. al
c.p.p.). Quando il documento è affidato alla polizia giudiziaria, esso è trasmesso
in numero di copie uguale a quello dei destinatari, posto che la polizia giudiziaria
non ha un autonomo potere di estrarre dall’originale copie che tengano fede come
l’originale (art. 54, terzo comma, c.p.p.).
Il sistema delle notificazioni è fondato sulla conoscenza legale dell’atto. Esso
privilegia la consegna a mani proprie ma prevede una serie di alternative considerate ugualmente valide ed efficaci. Sempre che siano compiute le formalità pre­
scritte e la legge sia rispettata, si afferma, non è ammessa la prova della mancata
conoscenza dell’atto o della sua mancata conoscenza entro un determinato termine
utile (Cass. sez. VI, 14 aprile 1999, n. 5505).
Più destinatari
162
La giurisprudenza ha evidenziato che il momento essenziale della notificazio­
ne è costituito dalla consegna al destinatario della copia dell’atto da notificare, in
quanto unico mezzo che ne consente la conoscenza; e che tale attività l’ufficiale
giudiziario deve attestare nella relazione di notifica, ai fini della prova della sua ef­
fettuazione (Cass. sez. II, 16 dicembre 1997, n. 4497). Se ne è tratta l’affermazione
per cui, qualora più siano i destinatari della notificazione, non solo deve essere
 Art. 148 c.p.p. (Organi e forme delle notificazioni). 1. Le notificazioni degli atti, salvo
che la legge disponga altrimenti, sono eseguite dall’ufficiale giudiziario o da chi ne esercita
le funzioni .
2. Nei procedimenti con detenuti ed in quelli davanti al tribunale del riesame, il giudice
può disporre che, in caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalla Polizia penitenziaria
del luogo in cui i destinatari sono detenuti, con l’osservanza delle norme del presente titolo.
2 bis. L’autorità giudiziaria può disporre che le notificazioni o gli avvisi ai difensori siano
eseguiti con mezzi tecnici idonei. L’ufficio che invia l’atto attesta in calce ad esso di avere
trasmesso il testo originale.
[2 ter. Nei procedimenti avanti al tribunale per il riesame il giudice può disporre che, in
caso di urgenza, le notificazioni siano eseguite dalle sezioni della polizia giudiziaria presso le
procure della Repubblica con le medesime modalità di cui al comma 2].
3. L’atto è notificato per intero, salvo che la legge disponga altrimenti, di regola mediante
consegna di copia al destinatario oppure, se ciò non è possibile, alle persone indicate nel
presente titolo. Quando la notifica non può essere eseguita in mani proprie del destinatario,
l’ufficiale giudiziario o la polizia giudiziaria consegnano la copia dell’atto da notificare, fatta
eccezione per il caso di notificazione al difensore o al domiciliatario, dopo averla inserita in
busta che provvedono a sigillare trascrivendovi il numero cronologico della notificazione e
dandone atto nella relazione in calce all’orginale e alla copia dell’atto.
4. La consegna di copia dell’atto all’interessato da parte della cancelleria ha valore di
notificazione. Il pubblico ufficiale addetto annota sull’originale dell’atto la eseguita consegna
e la data in cui questa è avvenuta.
5. La lettura dei provvedimenti alle persone presenti e gli avvisi che sono dati dal giudice
verbalmente agli interessati in loro presenza sostituiscono le notificazioni, purché ne sia fatta
menzione nel verbale
5 bis. Le comunicazioni, gli avvisi ed ogni altro biglietto o invito consegnati non in busta
chiusa a persona diversa dal destinatario recano le indicazioni strettamente necessarie.
LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE
consegnata una copia per ciascuno di essi anche nel caso in cui il luogo delle
notificazioni sia uguale per tutti e queste siano eseguite mediante consegna ad una
stessa persona che abbia la qualifica richiesta dalla legge; ma anche che di ciò deve
essere fatta specifica menzione nella relazione, se questa sia unica per tutti.
In linea di principio, l’atto è notificato per intero. Soltanto l’integrale conoscen­ Notifica integrale o
za del documento, infatti, garantisce la completezza dell’informazione ed evita che per estratto
la scelta dei brani oggetto di trasmissione si trasformi in una maliziosa alterazione
del reale contenuto dell’atto. Esistono, tuttavia, casi nei quali lo stesso codice di
rito penale consente la notifica per estratto, come ricorda il citato terzo comma
dell’art. 148 nel suo incipit (si vedano, al riguardo, gli artt. 32, 48, 149, 397, 520,
548). Fuori da questi casi, la notifica di un atto incompleto dà luogo alla nullità
espressamente prevista dall’art. 171, lettera a). Sono, così, causa di nullità della
notificazione la consegna di una copia non conforme all’originale (nullità che si
riferisce alla notificazione e non si estende all’atto che ne è oggetto: Cass. sez. II, 6
novembre 2008, n. 43139) e la consegna di una copia mancante di alcune pagine
(Cass. sez. VI, 13 luglio 2009, n. 28552, in tema di provvedimento cautelare). In
proposito la giurisprudenza ha precisato che la nullità sancita dal detto art. 171
si verifica soltanto quando l’atto è incompleto in modo tale non potersi affermare
che contenga tutti gli elementi essenziali per la conoscenza dell’atto, ai fini di un
pieno esercizio del diritto di difesa (Cass. sez. I, 5 agosto 1993, n. 3273). L’art. 171,
infatti, non richiede l’interezza dell’atto oggetto di comunicazione ma soltanto la
sua “completezza” e da ciò si trae argomento per affermare che ad assicurare la
validità della notifica è sufficiente che l’atto consegnato riproduca in tutte le parti
essenziali l’originale, in modo da consentire al destinatario di prendere cognizione
del contenuto complessivo di esso (Cass. sez. II, 31 marzo 1992, n. 1247).
Sempre in linea di principio, l’atto è consegnato a mani del destinatario. Per i Consegna a terzi
casi in cui questo tipo di effettuazione della notifica non è possibile e la consegna
avviene a mani di terzi, il D.L.vo 30 giugno 2003, n. 196, ha imposto l’osservanza
di una regola che risulta da esso inserita nel terzo comma dell’art. 148: se non si
tratta del difensore o del domiciliatario, la copia da consegnare è inserita in una
busta che ne assicura la riservatezza di contenuto. Sulla busta sono apposte le
sintetiche indicazioni che consentono di individuare l’avvenuta notificazione nei
suoi estremi essenziali (il suo numero cronologico). E delle operazioni compiute si
dà atto nella relazione di notifica, in calce all’originale ed alla copia dell’atto. Si
veda anche l’art. 157, comma sesto.
Le regole dettate dal codice di rito, in generale, si applicano anche ai proce­
dimenti di esecuzione, nel quale sono assicurate al condannato tutte le garanzie
previste per l’imputato nel procedimento di cognizione (Cass. sez. I, 2 febbraio
2006, n. 7412).
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le notificazioni nel processo PENALE
1.3. Traduzione degli atti da notificare.
Risalente giurisprudenza aveva affermato essere legittima la notificazione all’im­
putato straniero di atti redatti in italiano, perché nessuna disposizione impone la tradu­
zione degli atti scritti da notificare all’imputato (Cass. sez. II, 31 ottobre 1990, n. 5908;
Cass. sez. VI, 5 maggio 1999, n. 1605). Si osservava, in proposito, che il codice di rito
penale assicura all’imputato privo della conoscenza della lingua italiana il diritto di
farsi assistere da un interprete in occasione di atti orali e che la traduzione di atti scritti
è prevista soltanto per l’avviso da notificare all’estero ex art. 169, comma terzo .
E si asseriva che neppure la Convenzione europea sui diritti dell’uomo imponeva la
traduzione nella lingua dell’imputato straniero degli atti da notificargli mentre, con
riguardo al codice di rito, l’eccezione di cui al citato art. 169 confermava la regola della
non obbligatorietà di una siffatta traduzione (Cass. sez. V, 18 dicembre 1992, n. 2642).
La differenza di disciplina, tra questa regola generale ed il singolo caso di cui all’art.
169 era stata dichiarata manifestamente non sospettabile di dubbio di costituzionalità
(Cass. sez. V, 18 dicembre 1992, n. 2642). L’obbligo della traduzione in questione, si
é rilevato, sussiste soltanto in favore di cittadini appartenenti ad una minoranza lingui­
stica riconosciuta (Cass. sez. VI, 11 marzo 1993, n. 5221).
La Corte costituzionale, con sentenza 19 gennaio 1993, n. 10, ha interpretato
l’art. 143  nel senso che il diritto ad avere l’assistenza di un interprete comprende
62
63
 Art. 169 c.p.p. (Notificazioni all’imputato all’estero). 1. Se risulta dagli atti notizia
precisa del luogo di residenza o di dimora all’estero della persona nei cui confronti si deve
procedere, il giudice o il pubblico ministero le invia raccomandata con avviso di ricevimento,
contenente l’indicazione della autorità che procede, il titolo del reato e la data e il luogo in
cui è stato commesso nonché l’invito a dichiarare o eleggere domicilio nel territorio dello
Stato. Se nel termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata non viene effettuata
la dichiarazione o l’elezione di domicilio ovvero se la stessa è insufficiente o risulta inidonea,
le notificazioni sono eseguite mediante consegna al difensore.
2. Nello stesso modo si provvede se la persona risulta essersi trasferita all’estero successi­
vamente al decreto di irreperibilità emesso a norma dell’art. 159.
3. L’invito previsto dal comma 1 è redatto nella lingua dell’imputato straniero quando dagli
atti non risulta che egli conosca la lingua italiana.
4. Quando dagli atti risulta che la persona nei cui confronti si deve procedere risiede o dimora
all’estero, ma non si hanno notizie sufficienti per provvedere a norma del comma 1, il giudice o il
pubblico ministero, prima di pronunciare decreto di irreperibilità (151, 159), dispone le ricerche
anche fuori del territorio dello Stato nei limiti consentiti dalle convenzioni internazionali.
5. Le disposizioni precedenti si applicano anche nel caso in cui dagli atti risulti che la
persona è detenuta all’estero.
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 Art. 143 c.p.p. (Nomina dell’interprete). 1. L’imputato che non conosce la lingua
italiana ha diritto di farsi assistere gratuitamente da un interprete al fine di potere com­
prendere l’accusa contro di lui formulata e di seguire il compimento degli atti cui par­
tecipa. La conoscenza della lingua italiana è presunta fino a prova contraria per chi sia
cittadino italiano.
2. Oltre che nel caso previsto dal comma 1 e dall’art. 119, l’autorità procedente nomina
un interprete quando occorre tradurre uno scritto in lingua straniera o in un dialetto non
facilmente intelligibile ovvero quando la persona che vuole o deve fare una dichiarazione non
conosce la lingua italiana. La dichiarazione può anche essere fatta per iscritto e in tale caso è
inserita nel verbale con la traduzione eseguita dall’interprete.
3. L’interprete è nominato anche quando il giudice, il pubblico ministero o l’ufficiale di polizia
giudiziaria ha personale conoscenza della lingua o del dialetto da interpretare.
4. La prestazione dell’ufficio di interprete è obbligatoria.
LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE
anche il diritto alla traduzione del decreto di citazione a giudizio, in tutti i suoi
elementi costitutivi. La giurisprudenza ordinaria in un primo momento ha asserito
che la violazione del diritto dell’imputato ad avere la citazione tradotta in una
lingua a lui conosciuta dà luogo ad una nullità assoluta, insanabile e rilevabile in
ogni stato e grado del procedimento (Cass. sez. VI, 14 gennaio 1994, n. 293). E
successivamente ha affermato: “L’art. 143 c.p.p., interpretato alla luce tanto dell’art.
6 della Convenzione internazionale per la salvaguardia dei diritti dell’uomo resa
esecutiva in Italia con legge 4 agosto 1955, n. 848, quanto delle pronunce della
Corte costituzionale n. 10/1993 e n. 64/1994, non impone affatto che il decreto
di citazione a giudizio dell’imputato straniero ignaro della lingua italiana debba
essere redatto, in via esclusiva o con testo italiano a fronte, nella lingua nota al de­
stinatario, avendo quest’ultimo soltanto il diritto all’assistenza gratuita di un inter­
prete – da nominarsi immediatamente – che provveda alla traduzione dell’atto,
come previsto dal citato art. 6 della Convenzione, “nel più breve tempo” (Cass. sez.
I, 21 dicembre 1999, n. 5599).
Si è poi precisato che l’obbligo di traduzione degli atti in favore dell’imputato
alloglotta è escluso ove lo stesso si sia posto in una condizione processuale (nella
specie, latitanza) cui segua per legge la notificazione di tutti gli atti processuali
mediante consegna al difensore, non verificandosi, in tal caso, alcuna lesione con­
creta dei suoi diritti (Cass. sez. VI, 11 giugno 2009, n. 28010).
1.4. Relazione di notificazione.
Come si è accennato, la relazione di notificazione risponde alla funzione di Funzione
rendere edotti gli interessati dell’attività compiuta per addivenire alla notifica. Essa della relazione di
si risolve in una sintetica indicazione del tempo, del luogo e delle circostanze nelle notificazione
quali si è svolta l’attività dell’ufficiale notificante, riuscita nel suo scopo di fare
consegna dell’atto da comunicare oppure non riuscita per le ragioni che debbono
essere sommariamente spiegate nella relazione stessa. L’art. 168, primo comma,
c.p.p. , specifica gli elementi fattuali che la relazione deve contenere. E, corri­
spondentemente, l’art. 171 elenca le mancanze, insufficienze ed irregolarità che
cagionano la nullità della notificazione.
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Le concrete modalità con le quali la relazione è redatta non sono descritte dal Modalità di
codice di rito penale. Si tratta, in genere, di annotazioni, apposte negli spazi a timbro redazione
appositamente predisposti. Ma nessuna disposizione, si è affermato, impedisce l’uso
di modelli prestampati (Cass. sez. VI, 12 novembre 1993, n. 852). Nè una relazione
intesa come documento descrittivo vero e proprio è poi strettamente necessaria, pur­
 Art. 168 c.p.p. (Relazione di notificazione). 1. Salvo quanto previsto dall’art. 157 com­
ma 6, l’ufficiale giudiziario che procede alla notificazione scrive, in calce all’originale e alla
copia notificata, la relazione in cui indica l’autorità o la parte privata richiedente, le ricerche
effettuate, le generalità della persona alla quale è stata consegnata la copia, i suoi rapporti con
il destinatario, le funzioni o le mansioni da essa svolte, il luogo e la data della consegna della
copia, apponendo la propria sottoscrizione.
2. Quando vi è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella
contenuta nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia
notificata.
3. La notificazione produce effetto per ciascun interessato dal giorno della sua esecuzione.
165
le notificazioni nel processo PENALE
chè ne venga offerto un equivalente: Cass. sez. VI, 10 settembre 1992, n. 3171, aveva
affermato che nel procedimento di riesame di provvedimento cautelare personale, la
ristrettezza e perentorietà dei termini consentiva di ritenere provata l’avvenuta notifi­
cazione al difensore di fiducia, residente fuori circoscrizione, mediante fonogramma
spedito dall’ufficiale giudiziario e dal quale risultavano gli elementi esenziali della
notificazione stessa, quali, oltre l’organo procedente, la data, il luogo, la persona del
consegnatario ed il rapporto tra costui e il destinatario dell’avviso. Nello stesso senso si
era espressa Cass. sez. VI, 1 settembre 1992, n. 3106.
Natura fidefacente
166
L’art. 168 del codice di rito vigente non contiene più l’indicazione che nel codice
abrogato l’art. 176 riferiva alla relazione di notifica descrivendola come atto facente
fede sino a querela di falso. La mancanza di questa specificazione ha dato luogo a
contrasti interpretativi ed a disparità di opinioni in dottrina e in giurisprudenza. Si è
affermato, dalla Corte di legittimità, che l’omessa riproposizione della disposizione del
codice antevigente consente al giudice di valutare liberamente la falsità di quanto rife­
rito nella relazione di notifica ed a qualunque interessato di fornire la prova contraria
alle risultanze della relazione stessa (Cass. sez. V, 22 febbraio 1993, n. 610; Cass. sez.
V, 22 maggio 1998, n. 3215; Cass. sez. II, 19 ottobre 1999, n. 12622; Cass. sez. II, 29
aprile 2003, n. 26681; Cass. sez. V, 7 maggio 2004, n. 26650). Con altre decisioni si è
per contro asserito che tuttora la relata di notifica, in quanto proviene da un pubblico
ufficiale ed in quanto ha funzione probatoria, ha natura di atto facente fede sino a que­
rela di falso (Cass. sez. VI, 12 novembre 1993, n. 852; Cass. sez. II, 16 dicembre 1997,
n. 4497; Cass. sez. III, 7 ottobre 2004, n. 44687). La prova in contrario, dunque, se ne ricava,
è unicamente costituita dalla querela di falso (Cass. sez. VI, 26 aprile 2004, n. 26066).
Si è tuttavia formato un terzo orientamento cui ha aderito la giurisprudenza più
recente. Si è osservato: “La mancata previsione nell’attuale dizione dell’art. 168 del
principio contenuto nel previgente art. 176, comma 2, c.p.p., - in virtù del quale la rela­
zione di notifica fa fede sino ad impugnazione di falso, per quanto l’ufficiale che eseguì
la notificazione attesta aver fatto o essere avvenuto in sua presenza - non significa che
il giudice possa liberamente valutare la falsità di un estremo documentato dalla relazio­
ne, sulla base di quanto adduce la parte, e, quindi, non implica la soppressione della
natura fidefaciente dell’atto pubblico con conseguente potere del giudice di procedere
a libera valutazione non solo del contenuto degli atti ma degli stessi elementi ai quali
l’art. 2700 cod. civ. assegna rilievo pubblicistico, ma implica semplicemente la caduta
dell’incidente di falso, in omaggio alla direttiva della massima semplificazione nello
svolgimento del processo. Ne consegue che restano pur sempre ferme, e quindi sottratte alla libera valutazione del giudice, ai sensi dell’art. 2700 cod. civ., le attestazioni
concernenti i fatti compiuti dal pubblico ufficiale notificatore o quelli avvenuti al
suo cospetto mentre resta estranea all’ambito della fede privilegiata la verità intrinseca
delle circostanze di fatto e degli accadimenti non percepiti direttamente dall’ufficiale
giudiziario ma appresi per mezzo di informazioni fornite dal destinatario o dal conse­
gnatario della copia dell’atto di notifica ovvero anche da terzi” (Cass. sez. VI, 15 giugno
1999, n. 9759; nello stesso senso, Cass. sez. IV, 23 gennaio 2007, n. 10113, Cass. sez.
II, 8 aprile 2008, n. 17737, e Cass. sez. II. 10 marzo 2009, n. 13748, per le quali la
parte che voglia provare la falsità della relata deve dimostrare che il pubblico ufficiale
ha commesso il reato di cui all’art. 479 codice penale).
LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE
Quando si è trattato di esaminare, nel concreto, le contestazioni della parte e le Prova contraria
sue richieste di provare fatti contrari al contenuto della relazione di notificazione,
la giurisprudenza ha spesso dimenticato la questione della natura, fidefaciente o
meno, della relazione di notifica, alla quale si è sopra accennato. Il problema della
prova è stato risolto con pragmatismo e senza richiami ai principi generali, con il
richiedere all’interessato di fornire una dimostrazione “rigorosa”. Si è, ad esempio,
affermato che l’interessato a smentire il rapporto di convivenza attestato nella re­
lazione di notifica, o a dimostrare che la convivenza era cessata, deve provare in
modo rigoroso la diversa realtà da lui prospettata (Cass. sez. IV, 12 gennaio 2006,
n. 14752; Cass. sez. V, 19 settembre 2000, n. 4009; Cass. sez. V, 28 ottobre 1999, n.
14108), rigore che si accresce vieppiù se tra il prenditore dell’atto e colui al quale
esso è diretto vi sia uno stretto vincolo familiare che faccia presumere l’esistenza
di quel rapporto (Cass. sez. V, 21 febbraio 1996, n. 814). Questa prova contraria,
precisa e rigorosa, non può in nessun caso consistere in una “autocertificazione”
(Cass. sez. II, 8 maggio 2001, n. 24575, nella specie, di sussistenza della conviven­
za) nè in certificazioni anagrafiche, recanti indicazioni difformi dall’attestazione
contenuta nella relata di notifica (Cass. sez. VI, 1 febbraio 2005, n. 9214).
La giurisprudenza ha anche precisato che l’attestazione dell’ufficiale giudi­
ziario, contenuta nella relata di notifica, del rapporto di convivenza può essere
smentita con una prova contraria rigorosa dell’insussistenza sia di un rapporto di
convivenza stabile sia di un rapporto di convivenza occasionale o di semplice
coabitazione tra il destinatario dell’atto ed il consegnatario, in quanto non vi è
coincidenza concettuale tra convivenza e coabitazione (Cass. sez. I, ord. 17 marzo
2005, n. 19035).
Non tutte le omissioni e le irregolarità, rispetto al dettato dell’art. 168, cagiona­ Omissioni e
no la nullità della notificazione per la mancata corrispondenza della relazione di irregolarità
notifica, in concreto, al modello legale disegnato dalla norma citata. Ad esempio,
per la giurisprudenza non è causa di nullità della notificazione l’omessa indicazione, nella relata, della qualità del consegnatario dell’atto, in mancanza di prova, da
parte di costui, del difetto di detta qualità nonché, quando previsto, del rapporto
di convivenza, altrimenti presunto (Cass. sez. I, 24 settembre 2008, n. 38161). Si
è ritenuto che quando la consegna della copia è effettuata a mani di una persona
indicata con la specificazione del rapporto di parentela, non sia necessario che la
relata rechi la menzione delle generalità della persona suddetta (Cass. sez. V, 19
aprile 1998, n. 1739), tanto più se la notifica è avvenuta nel domicilio dell’interes­
sato (Cass. sez. V, 4 febbraio 1993, n. 3911). La mancanza della data nella relazione di notifica non è espressamente prevista come causa di nullità dall’art. 171
ma la giurisprudenza ha affermato che l’omissione determina una nullità ai sensi
dell’art. 178, comma primo, cod. proc. pen, quando incide sul diritto di difesa e di
azione della parte (Cass. sez. V, 23 aprile 1992, n. 1121, in tema di mancanza della
data di notifica di un decreto penale di condanna, impeditiva della determinazione
del momento iniziale di decorrenza del termine per proporre opposizione). E, in
ogni caso, la detta nullità per omessa indicazione della data della consegna della
copia notificata all’interessato sussiste soltanto nel caso in cui la data non possa
essere stabilita con certezza in base ad elementi contenuti nell’atto medesimo o
167
le notificazioni nel processo PENALE
in atti a questo connessi (Cass. sez. V, 23 aprile 1992, n. 1121, citata). La capacità
della persona del consegnatario, si è dichiarato, si presume, anche ove non sia
espressamente menzionata nella relazione, posto che sia l’art. 157 codice penale
che l’art. 7 legge n. 890/1982 sulle notifiche a mezzo posta, nel negare all’ufficiale
giudiziario ed all’agente postale la possibilità di eseguire notifica tramite conse­
gna dell’atto a minore degli anni quattordici, ovvero a persona in stato di manife­
sta incapacità di intendere e volere, non impongono il compimento di particolari
indagini per accertare la capacità del consegnatario (Cass. sez. V, 19 aprile 1999,
n. 1739, citata). La mancanza o indecifrabilità della firma dell’agente notificatore
non è causa di nullità poiché non ne deriva alcuna incertezza sull’autorità che ha
emesso l’atto, atteso che l’autenticità dell’atto stesso è garantita dalla responsabilità
assunta dall’organo notificatore circa la conformità della copia all’atto originale,
con l’indicazione della sua provenienza dall’organo competente da cui promana
(Cass. sez. IV, 16 dicembre 2004, n. 7658).
Di per sé, per la giurisprudenza, non cagiona nullità l’omissione dell’indicazione, nella relazione di notificazione, delle ricerche effettuate dall’ufficiale incaricato (Cass. sez. V, 22 maggio 1998, n. 3215; Cass. sez. VI, 12 novembre 1993, n.
852). Neppure cagiona nullità la difficoltà di lettura della relazione di notificazione
per la parte in cui sono indicate le generalità della persona che ha ricevuto la copia,
quando di tale persona sia per di più precisata la qualifica, che attesta la relazione
con il luogo in cui la notifica è stata eseguita e con il destinatario della stessa (Cass.
sez. fer., 8 agosto 2006, n. 29453).
Si è poi affermato che la mancanza, nella copia dell’atto notificato ex art. 157,
comma ottavo, e destinata all’interessato, dell’attestazione – da parte dell’ufficiale giu­
diziario – dell’avvenuta affissione dell’avviso di deposito dell’atto è effetto normale della
regolamentazione procedimesntale, data dalla norma, posto che l’affissione dell’avviso
di deposito, essendo attività successiva a questo, non può esser data come avvenuta
nell’atto che è oggetto del deposito. Poiché, si è argomentato, la comunicazione, da
dare all’interessato, con lettera raccomandata, dell’avvenuto deposito, riguarda solo
questo e non pure l’eseguita affissione dell’avviso, discende che non è previsto dalla
legge alcun modo per inerire, negli atti che – attraverso il deposito o la raccomandata –
sono destinati a pervenire all’imputato, la notizia al medesimo dell’avvenuta affissione
dell’avviso, la cui mancanza – quindi – non può essere considerata, nell’ottica del
disposto dell’art. 168, comma secondo, determinante la nullità prevista dall’art. 171,
lettera f) (Cass. sez. V, 27 aprile 1992, n. 1140).
Contrasto tra
Il secondo comma dell’art. 168 dispone che nel contrasto tra l’originale e la
originale e copia copia, quanto ad attestazioni contenute nella relazione di notificazione, prevale
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per ciascun interessato la copia che ha ricevuto. La norma così dettata è una palese
applicazione di un principio di effettività e di affidamento, per il quale il soggetto
che riceve una comunicazione non può che avere tale comunicazione come regola
alla quale attenersi. In applicazione della norma in argomento si è, ad esempio,
affermato che la decorrenza del termine per proporre opposizione ad un decreto
penale non può che essere, per l’opponente, quella di apparente effettuazione della
notifica a lui diretta (Cass. sez. III, 27 aprile 1994, n. 1324; Cass. sez. V, 23 aprile
1992, n. 1121). Si è, più di recente, affermato che qualora la copia di un atto
LA NOTIFICAZIONE NEL SUO SCHEMA ESSENZIALE
notificato (nella specie, decreto di citazione a giudizio) sia rappresentata da uno
stampato privo di qualsiasi indicazione, diversamente dall’originale, completo in
ogni parte, sussiste nullità della notificazione ex art. 171, comma 1, c.p.p., poiché
la previsione dell’art. 168, comma 2, stesso codice, secondo la quale, quando vi
è contraddizione tra la relazione scritta sulla copia consegnata e quella contenuta
nell’originale, valgono per ciascun interessato le attestazioni contenute nella copia
notificata deve intendersi valere, a maggior ragione, quando la divergenza non ri­
guardi la relazione di notifica ma lo stesso contenuto dell’atto notificato (Cass. sez.
VI, 29 marzo 2000, n. 5276).
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1. La notificazione nel suo schema essenziale.