Ministero del Lavoro
e delle Politiche Sociali
Direzione Territoriale del Lavoro di Venezia
Direttrice Dott.ssa Susanna Staccioli
DTL Venezia
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•
LA CONCILIAZIONE
• Relatore : Riccardo Germoglio
• « Scoraggia la lite. Favorisci l’accordo
ogni volta che puoi. Mostra come
l’apparente vincitore sia spesso un
reale sconfitto «
• Abramo Lincoln (1809 – 1865) – XVI
presidente degli Stati Uniti d’America
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Che cos’è la conciliazione?
La conciliazione è una procedura di
risoluzione delle controversie in base alla
quale una terza persona imparziale, il
conciliatore, assiste le parti in conflitto
guidando la loro negoziazione e
orientandole verso la ricerca di accordi
reciprocamente soddisfacenti.
T
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• La conciliazione non vuole sopperire alle
carenze del sistema giudiziario, nè si pone
come alternativa alla giustizia, ma propone
una via, differente dalle altre più
conosciute o più praticate, di soluzione dei
conflitti.
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• Ad esempio l’arbitrato, così come il
processo civile, appartiene alle procedure
contenziose, cioè rappresenta uno scontro
tra due parti volto ad accertare la
violazione di un diritto: compito del
giudice, o dell’arbitro, è quello di mettere
a confronto le parti e individuarne le
relative responsabilità
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• Diversamente, con la conciliazione si tenta
di individuare la soluzione ottimale del
problema e di orientare le parti a giungere
ad un accordo vantaggioso per entrambe.
• Da questa definizione si deducono alcune
delle caratteristiche più importanti
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• a) Volontarietà del procedimento:
• Le parti partecipano alla conciliazione per
decisione propria, e:
• possono decidere di portare a buon fine la
procedura solo se lo considerano
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• conveniente per i loro interessi.
•
• in caso di accordo delineano
personalmente i suoi termini.
•
• non sono costrette a rinunciare ad altre
vie per risolvere il conflitto.
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• b) Procedura Cooperativa:
• La conciliazione contribuisce non solo ad
ottenere una soluzione ai problemi, ma
anche a rafforzare le relazioni in base al
principio della negoziazione collaborativa
per cui si deve "attaccare il problema e
non le persone coinvolte".
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• c) La imparzialità
•
• il conciliatore è un terzo imparziale, nel
senso che non può avere interessi in
comune con nessuna delle parti
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• d) È una procedura rapida:
•
• Mentre la durata media di un giudizio
civile ordinario si protrae per anni, il
tentativo di conciliazione può consentire
una risoluzione in una sola seduta.
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• f) Creatività
• sulla misura degli interessi e i bisogni delle
parti; ogni accordo sarà modellato
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• g) Preserva la riservatezza:
• Nulla di ciò che emerge dalle udienze di
conciliazione potrà essere rivelato dai
conciliatori, ne dalle parti. La riservatezza
è una caratteristica fondamentale della
conciliazione. Per assicurarla, si deve
firmare prima dell’inizio delle sessioni, un
"Accordo di Riservatezza".
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• h) Autocomposizione:
• Le parti hanno un’equa opportunità di
esprimere la loro visione del disaccordo e
di ascoltarsi reciprocamente; sono loro
stesse (e non un terzo) a decidere la
portata del loro accordo, e le modalità di
formalizzazione DTL Venezia
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• i) E’ economica:
• Non si devono pagare né le tasse
giudiziarie, ne perizie, ne altri costi
addizionali.
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• Autonoma
• Se le parti non arrivano ad un accordo,
non perdono alcun diritto e, possono
avviare una causa giudiziaria. Nel caso che
la conciliazione si concluda col
raggiungimento di un accordo totale o
parziale, questo avrà valore di contratto, e
le parti si impegneranno a dare
esecuzione al medesimo nei termini da
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loro stabiliti.
• Direzione della procedura ad opera del
conciliatore
•
• Il conciliatore è un terzo imparziale, con la
preparazione sufficiente ad applicare
tecniche speciali che aiutino ad ascoltare,
valutare e creare alternative.
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il collegato lavoro:
• LEGGE 4 novembre 2010, n. 183.
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Conciliazione (art. 31)
tentativo di conciliazione:
• Facoltativo per i contratti
non certificati
(c/o DPL)
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.
i numeri delle
conciliazioni:
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Conciliazioni ex art. 410 c.p.c.
Anno 2013
Trattate
Conciliazioni Manc. conc
Archiv d’uff.
%
1252
816
263
65
81
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Modulo per la conciliazione:
dplvenezia
• Sezione modulistica
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modalità di presentazione
Il proponente (il lavoratore / il prestatore di
lavoro / datore di lavoro / committente)
Mediante:
 consegna
a mano
 raccomandata AR
 posta certificata
(la domanda può essere presentata anche
congiuntamente da entrambe le parti)
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modalità : assistenza
• il lavoratore potrà farsi
assistere da un’organizzazione
sindacale cui aderisce o
conferisce mandato;
• il datore di lavoro potrà farsi
assistere da un avvocato, un
consulente o una persona di sua
fiducia.
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modalità : delega
• normale
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Contenuto della richiesta 1
• il nome, il cognome e la residenza dell’istante
•
e del convenuto; se l’istante o il convenuto
sono una persona giuridica, un’associazione
non riconosciuta o un comitato, l’istanza deve
indicare la denominazione o la ditta nonché la
sede;
il luogo dove è sorto il rapporto ovvero dove si
trova l’azienda o sua dipendenza alla quale è
addetto il lavoratore o presso la quale egli
prestava la sua opera al momento della fine
del rapporto;
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Conciliazione Procedura 1
Il convenuto può:
1)non accettare il tentativo di
conciliazione
ciascuna parte può adire A.G.
2) accettare la procedura di
conciliazione.
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Conciliazione Procedura 2
entro 20 giorni
dalla comunicazione di avvio della
procedura
la controparte può decidere di non
aderirvi
la pratica viene archiviata per
abbandono
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Conciliazione Procedura 3
Entro 20 gg
La controparte accetta di aderire:
deve inoltrare alla DPL una memoria
contenente:
• - le proprie difese,
• - le eccezioni in fatto e in diritto,
• - le eventuali domande in via
riconvenzionale.
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Conciliazione Procedura 4
la Commissione,
ricevuta la memoria,
fissa entro 30 giorni la comparizione
delle parti.
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Esito :
conciliano
è redatto processo verbale
sottoscritto dalle parti
e dai componenti della
Commissione.
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esito: non conciliano
la Commissione di conciliazione deve
elaborare una proposta per la bonaria
definizione della controversia.
Se la proposta non è accettata,
di essa viene data compiuta indicazione
nel verbale di mancato accordo,
unitamente alle posizioni assunte dalle
parti.
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conseguenze in giudizio
il giudice del lavoro (adito
successivamente)
dovrà verificare e tenere poi in debito
conto se la mancata accettazione
della proposta suddetta è stata o
meno supportata da
adeguata motivazione
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Conciliazione (art. 31)
tentativo di conciliazione:
• Obbligatorio per i contratti certificati
(c\o commissione di certificazione)
• Facoltativo per i contratti non
certificati
(c\o DPL)
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IL NUOVO CODICE DI COMPORTAMENTO DEL PERSONALE