CONVEGNO
Basilea 2
Opportunità o rischio?
I Confidi alleati delle PMI
Di
Massimo Pacella
Studio Pacella
Nuovo accordo di Basilea
Tre pilastri :
1 Requisiti patrimoniali minimi delle banche;
2 Processo di controllo prudenziale;
3 Disciplina di mercato.
Studio Pacella
Primo Pilastro
Patrimonio di vigilanza
= 8%
Attività ponderate per il rischio
Studio Pacella
Le attività vengono ponderate
secondo:
a)
b)
Il rischio operativo;
Il rischio del credito.
Studio Pacella
Il rischio del Credito
Probability of default (PD) = probabilità di
inadempienza;
Loss given default (LGD) = perdita in caso di
inadempienza
Exposure at default (EAD) = esposizione in caso di
inadempienza
Maturity (M) = scadenza effettiva del prestito
Studio Pacella
Metodi di valutazione
IRB base
IRB Avanzato
PD = probabilità di Definito dalla Banca
inadempienza
Definito dalla Banca
LGD = perdita in caso
di inadempienza
Valori fissati
dall’autorità di
vigilanza
Definito dalla Banca
EAD = esposizione in
caso di inadempienza
Valori fissati
dall’autorità di
vigilanza
Definito dalla Banca
M = scadenza effettiva
del prestito
Valori fissati
dall’autorità di
vigilanza
Definito dalla Banca
Studio Pacella
La presenza di garanzie è fondamentale al fine
della mitigazione del rischio del credito
La garanzia può essere:
- Reale;
- Personale;
- Finanziaria.
Studio Pacella
L’accordo individua requisiti specifici per il
riconoscimento delle garanzie individuali:
la garanzia deve essere esplicita, incondizionata,
irrevocabile, diretta, completa;
Studio Pacella
Viene individuato un elenco preciso e
tassativo di garanti:

Lo Stato;

Un ente pubblico;

Un intermediario vigilato con PD
inferiore a quella del debitore;

Un’impresa con rating > 0 (pari ad A),
se viene usato l’approccio standard, oppure
con rating equivalente
Studio Pacella
Con il termine CONFIDI si
individuano quegli organismi aventi
natura cooperativa o consortile che
esercitano in forma mutualistica
l’attività di garanzia collettiva dei
finanziamenti a favore di imprese
socie o consorziate
Studio Pacella
l’art. 155 del TUB, impone ai Confidi
l’iscrizione in un’apposita sezione
dell’elenco degli intermediari finanziaria
ex art 106 TUB, tenuto dall’Ufficio
Italiano Cambi (UIC).
Studio Pacella
Politica economica a sostegno delle
PMI
1)
La Banca d’Italia, insieme ad altre autorità di
vigilanza europee, ha fortemente voluto ed ottenuto
alcune correzioni all’accordo di Basilea;
2) E’ stato creato un coordinamento tra Governo,
Banca d’Italia, ABI e Coordinamento nazionale
CONFIDI, che ha portato alla riforma dei Confidi
varata nel 2003 (art. 13 DL 269/2003, convertito con
Legge 326/2003)
Studio Pacella
La Riforma dei Confidi
1)
Confidi ex art 106 TUB;
2) Confidi “intermediari di garanzia “ ex art
107 TUB;
3) Banche di garanzia
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