Novembre 2011
COMUNE DI CASIER
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE
Piano Regolatore Comunale LR n. 11/2004
Piano degli Interventi (PI)
PI 2011
COMUNE DI CASIER
Piazza L. Da Vinci, 16 - Dosson di Casier (TV)
ADOZIONE - DCC n. 32 del 03.08.2011
APPROVAZIONE - DCC n. 47 del 19.10.2011
Il Sindaco
dott.ssa Daniela MARZULLO
Il Segretario
dott.ssa Maria Teresa MIORI
Settore Urbanistica, Ambiente e Sportello Unico per l’Edilizia
Lavori Pubblici e Patrimonio
architetto Paola BANDOLI
GRUPPO DI LAVORO
Progettazione urbanistica
Raffaele GEROMETTA, urbanista
Francesco POZZOBON, urbanista
Valutazione idraulica
Lino POLLASTRI, ingegnere
Erika GRIGOLETTO, ingegnere
Valutazione ambientale
Elettra LOWENTHAL, ingegnere
Lucia FOLTRAN, dott.ssa scienze ambientali
VenetoProgetti SC
Via Treviso, 18 - San Vendemiano (TV)
Tel. +39 (0438) 412433 - Fax. +39 (0438) 429000
e-mail: [email protected]
Comune di Casier (TV)
Variante di Adeguamento del P.R.G. al P.A. del Fiume Sile
Norme Tecniche di Attuazione
2010
INDICE
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI .............................................................................................................................................. 3
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE ......................................3
ARTICOLO 2 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO ....................................................................3
ARTICOLO 3 - INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI ELABORATI DEL PRG .................................................................................3
CAPO II MODI DI INTERVENTO .................................................................................................................................................... 4
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG .................................................................................................................4
ARTICOLO 5 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO .......................................................................................................4
ARTICOLO 6 - PIANO PARTICOLAREGGIATO .............................................................................................................................4
ARTICOLO 7 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE ...........................................................................................5
ARTICOLO 8 - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI ....................................................................................................5
ARTICOLO 9 - PIANO DI RECUPERO ...........................................................................................................................................5
ARTICOLO 10 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE ..................................................................................................................................5
ARTICOLO 11 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO .......................................................................................................................6
ARTICOLO 12 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE .................................................................................................6
ARTICOLO 13 - OPERE DI URBANIZZAZIONE ..............................................................................................................................6
ARTICOLO 14 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ ....................................................................................................................7
ARTICOLO 15 - SPAZI PER LA SOSTA, PARCHEGGIO E RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI ....................................................11
ARTICOLO 15 bis - DIRETTIVE SUPERIORI ................................................................................................................................12
CAPO III TIPI DI INTERVENTO ................................................................................................................................................... 13
ARTICOLO 16 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO ...........................................................................................................13
ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE ......................................................................................................13
ARTICOLO 17 bis - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI ..............13
ARTICOLO 18 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER GLI EDIFICI SENZA GRADI DI PROTEZIONE ....................................14
ARTICOLO 18 bis - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE PER GLI EDIFICI
ESISTENTI .....................................................................................................................................................................................14
CAPO IV DESTINAZIONI D'USO ................................................................................................................................................. 17
ARTICOLO 19 - DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI ..............................................................................17
ARTICOLO 20 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO ...................................................................................................17
CAPO V DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI......................................... 18
ARTICOLO 21 - PARAMETRI E INDICI EDILIZI ............................................................................................................................18
ARTICOLO 22 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE ................................................................................................18
ARTICOLO 23 - DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI ................................................19
CAPO VI DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE .............................................................................................. 21
ARTICOLO 24 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE ...................................................................................................................21
ARTICOLO 25 - ALTRE ZONE .......................................................................................................................................................21
CAPO VII NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE .............................................................................................. 23
ARTICOLO 26 - NORME PER LE ZONE RESIDENZIALI – DESTINAZIONE D’USO ...................................................................23
ARTICOLO 26bis - ZTO A PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE ...................23
ARTICOLO 27 - ZTO B PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE...........................................23
ARTICOLO 28 - ZTO C1 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI PARZIALMENTE
EDIFICATE .....................................................................................................................................................................................24
ARTICOLO 29 - ZTO C2 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI INEDIFICATE .............24
ARTICOLO 30 - ZTO D PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE.................25
ARTICOLO 31 - ZTO E PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI ...................................................................28
ARTICOLO 31bis - ZONE DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE, FORESTALE E DELLE PRATERIE ...........................................30
ARTICOLO 31ter - ZONE A RISERVA NATURALE ORIENTATA .................................................................................................31
ARTICOLO 32 - ZTO F PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE, SERVIZI PUBBLICI ED IMPIANTI DI
INTERESSE GENERALE ...............................................................................................................................................................32
ARTICOLO 33 - ZTO Fa AREE PER L'ISTRUZIONE ....................................................................................................................32
ARTICOLO 34 - ZTO Fb AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE .....................................................................33
ARTICOLO 34bis - ZTO Fb/Cc AREA RISERVATA ALLA CASERMA PER I CARABINIERI ........................................................33
ARTICOLO 34ter - ZTO Fb/L.I. AREA PER ATTREZZATURE DI ACCOGLIENZA PER LAVORATORI IMMIGRATI ..................33
ARTICOLO 35 - ZTO Fc AREE ATTREZZATE A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT..........................................................33
ARTICOLO 36 - ZTO Fd AREE PER PARCHEGGI .......................................................................................................................34
CAPO VIII NORME PER LE ALTRE ZONE ................................................................................................................................. 35
ARTICOLO 37 - STRADE DI PIANO ..............................................................................................................................................35
ARTICOLO 38 - ZONE DI RISPETTO STRADALE ........................................................................................................................35
ARTICOLO 39 - ZONE DI RISPETTO IDRAULICO .......................................................................................................................35
ARTICOLO 40 - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE ....................................................................................................................36
ARTICOLO 41 - ZONE DI RISPETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI .............................................................................36
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ARTICOLO 42 - VERDE PRIVATO ................................................................................................................................................37
ARTICOLO 43 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI ......................................37
CAPO IX NORME PER I BENI CULTURALI ............................................................................................................................... 39
ARTICOLO 44 - IMMOBILI VINCOLATI EX D.LGS. 42/2004 (EX LEGE 1089/1939) e successive modifiche e integrazioni .......39
ARTICOLO 45 - AMBITI VINCOLATI EX D.LGS. 42/2004 (EX LEGE 1497/1939) e successive modifiche e integrazioni ...........39
ARTICOLO 46 - FASCE DI RISPETTO VINCOLATE EX D.LGS. 42/2004 (EX LEGE 431/1985) e successive modifiche e
integrazioni .....................................................................................................................................................................................39
ARTICOLO 47 - IMMOBILI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LR 24/1985 .........................................................39
ARTICOLO 48 - IMMOBILI TUTELATI DAL PRG – CONI DI VISUALE SIGNIFICATIVI ...............................................................39
ARTICOLO 49 - AMBITO DEL PARCO TERRITORIALE DEL FIUME SILE .................................................................................40
CAPO X NORME PARTICOLARI ............................................................................................................................................... 45
ARTICOLO 50 - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E ALBERGHIERI LOCALIZZATI IN
DIFFORMITÀ DALLE DESTINAZIONI DI PIANO ..........................................................................................................................45
ARTICOLO 51 - EDIFICI IN ZONA AGRICOLA NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO E/O IN VERDE
PRIVATO ........................................................................................................................................................................................47
ARTICOLO 52 - NORME PER LE CABINE ELETTRICHE E LE ALTRE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI INTERESSE
GENERALE ....................................................................................................................................................................................47
CAPO XI CARATTERI FORMALI ................................................................................................................................................ 49
ARTICOLO 53 - ALLINEAMENTI ...................................................................................................................................................49
ARTICOLO 54 - PORTICI, PASSAGGI COPERTI, PERCORSI PEDONALI, CORTI E PIAZZE PEDONALI ................................49
ARTICOLO 55 – SAGOMA LIMITE ................................................................................................................................................49
ARTICOLO 56 (SOPPRESSO) ......................................................................................................................................................49
ARTICOLO 57 - UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO ........................................................................................................................49
CAPO XII CARATTERI TIPOLOGICI .......................................................................................................................................... 50
ARTICOLO 58 - CASA ISOLATA ...................................................................................................................................................50
ARTICOLO 59 – CASA BIFAMILIARE ...........................................................................................................................................50
ARTICOLO 60 - CASA A SCHIERA ...............................................................................................................................................50
ARTICOLO 61 - CASA IN LINEA E A CORTE ...............................................................................................................................50
ARTICOLO 62 - CASA A BLOCCO ................................................................................................................................................50
CAPO XIII PRESCRIZIONI URBANISTICHE PARTICOLARI .................................................................................................... 51
ARTICOLO 63 - ACCORPAMENTO E RECUPERO DI VOLUMI ESISTENTI ...............................................................................51
ARTICOLO 64 - COSTRUZIONI A CONFINE ................................................................................................................................51
ARTICOLO 65 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI PUBBLICI .............................................................51
ARTICOLO 66 - MANUFATTI SPECIALI .......................................................................................................................................51
ARTICOLO 67 - CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI .................................................................................................................52
CAPO XIV DISPOSIZIONI TRANSITORIE ................................................................................................................................. 53
ARTICOLO 68 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA ANTERIORE
ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NdA .....................................................................................................................53
ARTICOLO 69 - MISURE DI SALVAGUARDIA ..............................................................................................................................53
CAPO XV DISPOSIZIONI FINALI ............................................................................................................................................... 54
ARTICOLO 70 - ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME ...........................................................................................54
ARTICOLO 71 - NORME ABROGATE ...........................................................................................................................................54
ARTICOLO 72 - POTERI DI DEROGA ...........................................................................................................................................54
ARTICOLO 73 - SANZIONI ............................................................................................................................................................54
ARTICOLO 74 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE ...............................................................................................................54
ARTICOLO 75 - ADEGUAMENTI AL VOTO REGIONALE DI APPROVAZIONE ..........................................................................54
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CAPO I
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DISPOSIZIONI GENERALI
ARTICOLO 1 - FINALITÀ DELLE NORME DI ATTUAZIONE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE
1.
Le presenti Norme di Attuazione (NdA) del Piano Regolatore Generale (PRG) costituiscono lo strumento per la disciplina
delle trasformazioni urbanistiche ed edilizie del territorio comunale.
2.
Esse integrano pertanto le indicazioni grafiche delle tavole fornendo i lineamenti e gli orientamenti programmatici, fornendo
tutte le indicazioni e prescrizioni necessarie.
ARTICOLO 2 - RICHIAMO ALLE DISPOSIZIONI DI LEGGE E DI REGOLAMENTO
1.
Tutto il territorio comunale è soggetto, oltre alle presenti NdA, alle leggi dello Stato (in particolare la Legge Urbanistica 17
agosto 1942 n. 1150 e successive modificazioni ed integrazioni), alle leggi della Regione del Veneto (in particolare la Legge
Regionale Urbanistica 27 maggio 1985, n. 61 (LR 61) e successive modifiche ed integrazioni), al Regolamento Edilizio (RE) e
al Regolamento Comunale di Igiene.
ARTICOLO 3 - INDICAZIONI CONTENUTE NEGLI ELABORATI DEL PRG
1. Gli elaborati che costituiscono il PRG sono i seguenti:
ELABORATI DI ANALISI (l'elenco dettagliato è riportato nella Relazione del PRG):
Settore urbanistico e territoriale:
Relazione; Tabelle di indagine; Schede di Indagine (A, B, C, D, E);
Carte tematiche urbanistico-territoriali;
Settore naturalistico-ambientale:
Relazione agronomica; Relazione geologica;
Carte tematiche agronomiche;
Carte tematiche geologiche.
ELABORATI DI PROGETTO:
1. Relazione
1bis Relazione – Variante Parziale 1999;
2. Norme di Attuazione
3. Regolamento Edilizio
4. Tavola 13.1 PRG – Intero Territorio Comunale – Dosson
scala 1: 5.000
5. Tavola 13.3a PRG – Zone significative – Dosson
scala 1: 2.000
6. Tavola 13.3a PRG – Zone significative – Casier
scala 1: 2.000
7. Tavola 13.3a PRG – Zone significative – Le Grazie
scala 1: 2.000
8. Tavola 13.3a PRG – Zone significative – Albrizzi
scala 1: 2.000
9. Tavola 13.4a - Centri Storici – Dosson
scala 1: 500
10. Tavola 13.4b - Centri Storici – Casier
scala 1: 500
11. Tabelle di verifica del dimensionamento e degli standards
12. Schede di rilievo – schede di intervento – documentazione fotografica per i fabbricati dei Centri Storici di
Dosson e Casier
13. Tavola 13.2 PRG – Reti Tecnologiche
scala 1: 5.000
2.
Qualora vi sia contrasto fra elaborati cartografici di progetto a scala diversa, prevalgono le indicazioni di quello a scala
maggiore (a denominatore minore).
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CAPO II MODI DI INTERVENTO
ARTICOLO 4 - MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PRG
1.
L'attuazione del PRG avviene mediante interventi urbanistici preventivi o attuativi ed interventi edilizi diretti.
2.
Nelle tavole di PRG sono indicate le parti del territorio nelle quali il rilascio delle concessioni deve essere preceduto dalla
approvazione di uno Strumento Urbanistico Attuativo.
3.
Nelle tavole di PRG sono altresì indicate le parti del territorio nelle quali vige uno Strumento Urbanistico Attuativo approvato.
ARTICOLO 5 - INTERVENTO URBANISTICO PREVENTIVO
(Modificato con delibera C.C. 9/1999)
1.
Gli Strumenti Urbanistici Attuativi (SUA) possono essere di iniziativa pubblica o di iniziativa privata.
2.
Gli SUA di iniziativa pubblica comprendono:
a) il piano particolareggiato (PP);
b) il piano per l'edilizia economica popolare (PEEP);
c) il piano per gli insediamenti produttivi (PIP);
d) il piano di recupero di iniziativa pubblica (PR.pu).
3.
Gli SUA di iniziativa privata comprendono:
a) il piano di lottizzazione (PL);
b) il piano di recupero di iniziativa privata (PR.Pr).
4.
Gli SUA devono rispettare i caratteri, i contenuti e le prescrizioni per la formazione ed approvazione, stabiliti dalla legislazione
nazionale e regionale vigenti in materia.
5.
Prima della approvazione degli SUA, nelle parti del territorio indicate nel precedente art. 4.2 sono ammessi soltanto gli
interventi previsti dall’art. 27 della Legge 457/1978 e dagli artt. 9 e 109 della Legge Regionale 61/1985; le eventuali variazioni
della destinazione d’uso degli edifici esistenti saranno consentite solamente se il nuovo uso risulterà ammissibile dalla
specifica normativa di zona.
6.
In tutte le altre zone previste dal PRG si applicano gli interventi edilizi diretti.
7.
Sono altresì indicati nelle tabelle di verifica del dimensionamento gli ambiti per i quali ciascun SUA deve essere preceduto da
un “Progetto preliminare” finalizzato unicamente allo studio della viabilità e dei servizi. L’approvazione di detto progetto
avente valore di “indirizzo” è di competenza del Consiglio Comunale. Nel caso che il “Progetto Preliminare” sia presentato
solamente da alcuni proprietari e/o aventi titolo dell’area interessata, copia della delibera del Consiglio Comunale dovrà
essere notificata a tutti i proprietari ai sensi della Legge 142/90.
ARTICOLO 6 - PIANO PARTICOLAREGGIATO
1.
I Piani Particolareggiati (PP) devono essere redatti ai sensi dell'articolo 13 della Legge 17 agosto 1942, n. 1150 e successive
modifiche e integrazioni e degli articoli 12, 52 e seguenti della LR 61 e della LR 47/93.
2.
E' individuato nelle tavole di PRG l'ambito del Piano Particolareggiato (PP) nelle zone C2/8 in Dosson; in tali zone si
applicano le disposizioni di cui al comma precedente con progettazione unitaria preventiva che può essere superata in caso
di approvazione dello strumento attuativo esteso a tutto l’ambito individuato nella tavola delle zone significative in scala
1/2000.
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ARTICOLO 7 - PIANO PER L'EDILIZIA ECONOMICA E POPOLARE
1.
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti sottoposti a piano per l'edilizia economica e popolare (PEEP); in tali zone si
applicano le disposizioni dell'articolo 13 della LR 61.
ARTICOLO 8 - PIANO PER GLI INSEDIAMENTI PRODUTTIVI
1.
E' individuato nelle tavole di PRG l'ambito del Piano per gli Insediamenti Produttivi (PIP) ex art. 27 Legge 22 ottobre 1971 n:
865 in località La Schiavonia di Dosson; per la sua attuazione si applicano le disposizioni degli articoli 14, 52 e seguenti della
LR 61/85.
ARTICOLO 9 - PIANO DI RECUPERO
1.
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un Piano di Recupero o obbligatoria la preventiva
approvazione di un Piano di Recupero (PR). Le aree relative sono conseguentemente dichiarate degradate ai sensi
dell’articolo 27, L. 457/78.
2.
I PR di iniziativa pubblica (PR.pu) e di iniziativa privata (PR.pr) devono essere redatti ai sensi della Legge 5 agosto 1978, n.
457 e successive modifiche e degli articoli 15, 52 e seguenti e 60 della LR 61.
3.
L'Amministrazione Comunale definirà, in accordo con l'eventuale Programma di Attuazione del PRG, la successione degli
intervento nelle aree dei Piani suddetti.
ARTICOLO 10 - PIANO DI LOTTIZZAZIONE
(Modificato con delibera di C.C. 9/1999)
1.
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è vigente un Piano di Lottizzazione (PL); si applicano in essi le norme
originarie di ciascun piano.
2.
Sono individuati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è obbligatoria la preventiva approvazione di un PL unitario che
comprenda tutto l'ambito. Rientra in ogni casi nelle competenze del Consiglio Comunale, ai sensi dell’art. 18 della Legge
Regionale 61/1985 l’individuazione dell’ambito territoriale di ciascun comparto, qualora diverso dal perimetro della ZTO
individuata nella Tavole 13.3. del PRG.
3.
L'attuazione degli interventi potrà avvenire per stralci funzionali.
4.
Per la formazione dei PL si applicano le disposizioni degli articoli 16 e 60 della LR 61 e della LR 47/93.
5.
I progetti di PL residenziali dovranno comunque prevedere:
la distribuzione planovolumetrica degli edifici con indicazioni dei valori minimi e massimi da attribuire ai
parametri fondamentali (altezza, lunghezza, larghezza, ecc.;
la cubatura consentita che potrà essere liberamente articolata purché la sagoma risulti contenuta tra
l'involucro minimo e l'involucro massimo individuati dai parametri prefissati;
la rete viaria razionalmente inserita (carrabile e pedonale) con i relativi collegamenti alle reti esistenti o
previste, progettate con criteri di sicurezza e funzionalità;
la configurazione e la delimitazione delle aree fabbricabili, con particolare riguardo all'inserimento
nell'ambiente;
gli spazi destinati alle opere di urbanizzazione primaria come definiti al successivo articolo 13 e quelli
destinati alle opere di urbanizzazione secondaria nel caso in cui il Comune non si avvalga delle facoltà
previste allo stesso articolo 13;
le reti degli impianti di acquedotto, fognatura, distribuzione dell'energia elettrica, illuminazione pubblica,
gas, telefono, con l'indicazione dei relativi collegamenti alle reti esistenti o previste;
le alberature specificate per ogni singola essenza ed individuate nelle tavole di progetto con la forma della
loro massima crescita e le recinzioni esistenti e di progetto;
le aree e gli spazi attrezzati per la installazione dei contenitori per la raccolta differenziata dei RSU;
le autorimesse ed i parcheggi in conformità a quanto previsto dai successivi articoli 15 e 36.
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ARTICOLO 11 - INTERVENTO EDILIZIO DIRETTO
(Modificato con delibera di C.C. 9/1999)
1.
Gli interventi edilizi diretti o singoli, si attuano in tutte le parti del territorio nelle quali non è obbligatoria l'approvazione di uno
SUA, salvo quanto previsto al precedente art. 5.5 delle presenti NdA.
2.
In queste zone, il rilascio di concessione o di autorizzazione, secondo i disposti del RE, è subordinato all'approvazione dei
progetti edilizi, che dovranno tener conto di tutte le indicazioni del PRG, degli indici riferiti a ciascuna zona ed a tutte le altre
disposizioni normative e di legge.
ARTICOLO 12 - PROGRAMMA PLURIENNALE DI ATTUAZIONE
1.
2.
Il Comune è esonerato dall'obbligo di dotarsi del Programma Pluriennale di Attuazione del PRG (PPA).
Nel caso in cui il Comune decidesse di procedere alla formazione del PPA si applicheranno le disposizioni della L 28 gennaio
1977, n. 10, della LR 61 e della L 25 marzo 1982, n. 94.
ARTICOLO 13 - OPERE DI URBANIZZAZIONE
1.
La legge definisce le opere di urbanizzazione primaria e secondaria, nonché le quantità minime di spazi riservati alle attività di
servizio, di interesse collettivo, a spazi da destinare a verde e a parcheggio.
2.
I rapporti di dimensionamento sono definiti, ai sensi del DM 2 aprile 1968, n. 1444, in mq/abitante, per ciascuna zona
territoriale omogenea, di cui alla LR 61, secondo la seguente tabella:
zto
Fa
Fb
Fc
Fd
F totale
______________________________________________________________
A
4,50
4,50
15,00
3,50
27,50
B,C1,E4
4,50
4,50
15,00
3,50
27,50
C2
4,50
4,50
18,00
3,50
30,50
D1
5%Sf(1)
5%Sf
10%Sf
D2
10%St(2)
10%St
20%St
D3
100%Su(3)
E1,E2,E3
6,00
E5
10%St(2)
10%St
20%St
_______________________________________________________________
note:
(1) della superficie fondiaria di cui al successivo articolo 23;
(2) della superficie territoriale di cui al successivo articolo 23;
(3) della superficie utile di cui al successivo articolo 23.
Le aree di tipo Fa) e Fb) sono interamente secondarie.
Le aree relative alle ZTO E1, E2, E3 sono interamente secondarie.
Le aree relative alle ZTO D1 sono interamente primarie.
Le area relative alle ZTO D2 sono metà primarie e metà secondarie.
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Le aree di tipo Fc) e Fd) sono in parte primarie ed in parte secondarie in base alla seguente tabella:
zto
Fc
Fc
Fd
Fd
I
II
I
II
__________________________________________________
B,C1,E4
15,00
3,50
C2
5,00
13,00
3,50
.
__________________________________________________
3.
Le aree primarie sono monetizzate nelle zone a intervento edilizio diretto; sono attrezzate a cura e spese del concessionario
e cedute gratuitamente al Comune nelle zone a intervento urbanistico preventivo.
4.
La percentuale relativa alle opere di urbanizzazione secondaria può essere ridotta ai sensi dell’articolo 25 LR 61/85.
5.
Le aree secondarie sono indicate nelle tavole di PRG. La loro acquisizione ed attrezzatura è a carico del Comune salvi i casi
in cui parti di esse siano comprese negli ambiti nei quali sia obbligatorio l'intervento urbanistico preventivo o assoggettate a
UMI o di progettazione unitaria.
6.
Il rilascio delle concessioni edilizie è subordinato all'impegno della esecuzione delle opere di urbanizzazione relative
contemporaneamente alla costruzione oggetto della concessione.
7.
Per le opere di urbanizzazione non relative ad una lottizzazione convenzionata deve essere fatta la richiesta di concessione
di costruzione, corredata con il progetto esecutivo delle opere stesse, completo di preventivo di spesa; tutte le opere
dovranno essere conformi a quanto previsto dalle prescrizioni dell'Amministrazione Comunale.
8.
Vale in ogni caso quanto disposto dagli articoli 25 e 26 della LR 61/85.
ARTICOLO 14 - ZONE DESTINATE ALLA VIABILITÀ
(Modificato con delibere nr.9/1999 e 26/2001)
1.
Le zone destinate alla viabilità comprendono:
le strade;
i nodi stradali;
i parcheggi;
le aree di rispetto;
i percorsi pedonali;
i percorsi ciclabili.
2.
L'individuazione nel PRG, del tracciato, è vincolante, mentre quella delle opere è indicativa competendo ai singoli progetti
esecutivi delle opere stesse la loro esatta definizione.
3.
Per le strade residenziali a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non può essere inferiore a ml 5,00 e la sede
stradale dovrà risultare di ml 7,00 minimo.
4.
Al termine di dette strade deve essere prevista una piazzola per l’agevole manovra degli automezzi, nella quale sia
inscrivibile un cerchio di diametro non inferiore a ml 18,00.
5.
Per le strade non a fondo cieco la sezione minima della carreggiata non può essere inferiore a ml 6,00 e la sede stradale
dovrà risultare non inferiore a ml 8,00.
6.
L'Amministrazione Comunale può chiedere l'alberatura lungo le strade ed i percorsi pedonali.
7.
In ogni caso, i marciapiedi devono avere una larghezza minima di ml 1,80 e superiore ove richiesto dall'Amministrazione
comunale.
8.
Nell'attuazione del PRG dovranno essere possibilmente modificate o soppresse quelle immissioni e quegli accessi carrabili
esistenti che risultino difformi dalle presenti norme e dalle indicazioni grafiche del PRG.
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9.
Norme Tecniche di Attuazione
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Le altre indicazioni e caratteristiche progettuali delle strade e le distanze delle costruzioni dal ciglio stradale sono definite dal
D.Lgs. 30 aprile 1992 nr.285 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, nr.360 (Nuovo Codice della Strada) e
dal relativo Regolamento di Attuazione.
10. Le piste ciclabili, ove previste, dovranno avere larghezza minima di ml 2,00.
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA VIABILITA’ COMPRESA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO DEL PARCO NATURALE
REGIONALE DEL FIUME SILE
11. La viabilità compresa all’interno del Parco Naturale del Fiume Sile, è sottoposta alla seguente disciplina:
a) Nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente, non è ammessa alcuna nuova
edificazione ad eccezione degli interventi di cui all’art. 48, comma 7 ter, lettera f, della L.R. 23/04/2004 n. 11; la
normativa di cui sopra non si applica invece nelle zone di riserva naturale generale che sono inedificabili;
b) non è ammessa, ai sensi dell’articolo 23 del nuovo codice della strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari stradali
come definiti al titolo II, paragrafo III, articoli 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo
codice della strada. Si richiamano comunque le circolari regionali n. 5137 del 6.11.1992 e 4389 del 16.4.1993 e
successive modifiche e integrazioni;
c) è ammessa lungo gli assi stradali l’installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato, conformi al
Programma di Intervento Fruibilità e quinte urbane che sarà predisposto dall’Ente Parco;
d) non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi
strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire
degli accessi esistenti: i manufatti da impiegarsi dovranno essere compatibili con la sezione idraulica ed avere
caratteristiche formali e figurative tali da non essere in contrasto con l’immediato contesto;
e) è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento
delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli
andamenti plano-altimetrici;
f)
è fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali attraverso la predisposizione di piani organici per la
reintegrazione del paesaggio originario delle strade alberate, intervenendo prioritariamente nelle aree a riserva naturale
generale, ai fini di perseguire questo obiettivo. L'Ente Parco coordina le Amministrazioni interessate, attraverso la
predisposizione dei relativi accordi di programma, individuando e predisponendo gli opportuni strumenti finanziari
necessari (articolo 7 delle NdA del Piano Ambientale) e supportando le conseguenti azioni progettuali;
g) è ammesso il reimpianto di alberature stradali, al fine di conseguire i risultati di cui al punto precedente, in tutta l’area
del Parco ed in quella contigua al Parco;
h) ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale anche in conformità alle
risultanze del programma di intervento n. 30 dell’Ente Parco, con particolare riferimento alla individuazione di adeguati
corridoi faunistici;
i)
è ammessa la realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e
corredati da uno studio che verifichi e limiti l’impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità
delle nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l’assenza di significative interferenze sulle
componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell’Ente Parco e parere del Comitato
Tecnico Scientifico;
j)
E’ vietato transitare con mezzi motorizzati fuori dalle strade statali, provinciali e comunali e delle strade vicinali o
consortili gravate da servitù di pubblico passaggio, fatta eccezione per i mezzi di servizio, compresi quelli necessari per
assicurare l’esercizio e la manutenzione delle infrastrutture, per quelli occorrenti alle attività agricole, forestali, per
l’accesso da e per la proprietà privata e per lo svolgimento di attività didattiche e scientifiche disciplinate dall’Ente
Parco.
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA RETE DEI PERCORSI CICLO-PEDONALI COMPRESA ALL’INTERNO DEL TERRITORIO
DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
12. L’assetto viario interpoderale, ove abbia conservato le sue caratteristiche tradizionali, è salvaguardato vietando:
a) le modifiche di qualsiasi natura, fatte salve le normali operazioni di manutenzione al reticolo stradale interpoderale
esistente, che alterino gli andamenti plano-altimetrici della viabilità stessa;
b) la realizzazione di pavimentazioni impermeabili della viabilità "esistente non asfaltata" alla data di adozione del Piano
Ambientale. L’Ente Parco può concorrere alla manutenzione di tale viabilità ferme restando le caratteristiche
geometriche del manufatto;
c) la chiusura dei fossi di guardia al reticolo stradale;
d) l’eliminazione della vegetazione arborea ed arbustiva, fatto salvo quanto previsto nell’Allegato D “Norme tecniche per la
gestione del verde” del Piano Ambientale del Parco.
Nelle zone di riserva generale e nelle zone agricole, i percorsi ciclopedonali, riconosciuti come “GiraSile” e previsti nelle
tavole n. 24 e n. 38 del Piano Ambientale devono essere realizzati principalmente consolidando i tracciati esistenti
esclusivamente con l’impiego di materiale naturale tradizionalmente impiegato per la manutenzione della viabilità
interpoderale sterrata, con modesti movimenti di terra (scavi e riporti ), seguendo l’andamento naturale del terreno e
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realizzando all’occorrenza modeste canalette per lo sgrondo delle acque e la messa a dimora di specie arboree ed arbustive,
secondo tipologie d’impianto tradizionali e quanto previsto nell’Allegato D “Norme tecniche per la gestione del verde” del
Piano Ambientale del Parco.
I nuovi percorsi ciclopedonali devono limitarsi ai tratti strettamente necessari per permettere il collegamento con i tracciati
esistenti. Qualora si rendesse necessario realizzare un tratto di nuovo percorso in zona di riserva generale ed in zona
agricola, gli interventi dovranno riguardare una semplice compattazione e consolidamento del piano dei tracciati previsti nelle
tavole n. 24 e n. 38 del Piano Ambientale del Fiume Sile con l’impiego di materiali naturali (terra e ghiaino) escludendo la
realizzazione di sottofondi e fondazioni nonché l’uso di conglomerato bituminoso o cementizio nella pavimentazione.
Sono comunque possibili:
interventi di variazione del profilo del terreno qualora finalizzati all’esecuzione di opere per la ricostituzione
dell’originaria organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o
nell’apposito programma d’intervento;
modeste variazioni del profilo originario del terreno qualora finalizzate ad opere di pubblico interesse e funzionalmente
collegate con le infrastrutture del Parco (es. percorsi ciclo- pedonali, passerelle, ecc.) ed autorizzate dall’Ente Parco,
previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
In ogni caso si prescrive che le passerelle previste dal Piano Ambientale del Fiume Sile siano realizzate in stretto affianco ai
ponti carrabili o ferroviari esistenti anche se a quote diverse.
I ponti carrabili con valenza ambientale individuati nelle tavole di progetto n. 24 e 38 del Piano Ambientale del Fiume Sile,
sono ammessi purché non alterino significativamente gli elementi costitutivi del manufatto. Vengono prescritti interventi di
riqualificazione generale per quei manufatti di scarso valore che insistono in contesti di particolare pregio; in tali situazioni
dovranno essere mitigati gli elementi di impatto del manufatto stesso sul contesto ambientale.
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI I PUNTI DI ACCESSO AL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
13. I punti di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed i parcheggi localizzati in prossimità di tali punti, dovranno
dovranno inserirsi nel contesto generale di riferimento, essere opportunamente schermate con specie arboree ed arbustive
compatibili alle zone secondo le disposizioni delle “Norme tecniche per la gestione del verde” e dimensionate in funzione dei
flussi prevedibili evitando la formazione d’aree impermeabilizzate è escluso l’uso di conglomerato bituminoso o cementizio
nella pavimentazione.
In ogni area a parcheggio la dotazione di verde dovrà essere ad alto fusto e non potrà essere inferiore ad un arbusto e un
albero d’alto fusto ogni posto auto.
Il progetto degli elementi di arredo delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro, dovrà essere conforme alle indicazioni
fornite nel documento: “Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro” (Allegato I)
del Piano Ambientale del Parco, e comunque le opere di arredo e la segnaletica non dovranno interferire con i punti focali e
con le visuali di pregio paesaggistico, che dovranno essere opportunamente rappresentate. Tali progetti dovranno ottenere il
parere favorevole dell’Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
14.
Con riferimento al punto di accesso denominato “I Burci”, compreso nel territorio dei Comuni di Treviso, Silea e Casier, sono
consentiti interventi di riqualificazione ambientale e riconversione produttiva finalizzati alla realizzazione di aree attrezzate
per la sosta ed il tempo libero poste in collegamento con il sistema dei percorsi ciclo-pedonali del Parco, secondo le
indicazioni contenute nella tavola 23.4 e nella planimetria in scala 1:4000 del master-plan “Linee guida al progetto dei Burci”.
La realizzazione di tali interventi è subordinata all’approvazione da parte dell’Ente Parco, sentito il Comitato TecnicoScientifico, di un progetto esecutivo dell’intero compendio, corredato dalla relativa valutazione di incidenza ai sensi del
D.P.R. n. 357/1997. Gli interventi ammessi devono osservare le seguenti prescrizioni:
a) zona compresa nel comune di Casier, denominata “lo Squero”:
lungo le sponde del canale posto a sud dell’area in questione deve essere realizzata una fascia a verde mediante la
messa a dimora di specie arboree ed arbustive autoctone;
tutte le superfici scoperte devono essere realizzate con materiale drenante al fine di ridurre l’impermeabilizzazione dei
suoli; per le superfici impermeabili devono essere predisposte apposite vasche di raccolta e depurazione delle acque di
prima pioggia;
nella fascia di ripristino vegetazionale di protezione fluviale, devono essere messe a dimora specie arboree/arbustive
autoctone al fine di occultare, almeno visivamente, il complesso delle infrastrutture attualmente presenti.
Tutti i lavori relativi al punto di accesso al parco denominato “i Burci”, devono essere eseguiti in periodi idonei ad evitare il
disturbo agli habitat naturali, in particolare a tutela degli uccelli e delle altre componenti floro-faunistiche presenti, impiegando
mezzi provvisti di dispositivi antirumore e utilizzando miscele e lubrificanti ecologici.
Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti dal progetto esecutivo relativo al compendio
dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni interessati e l’Ente Parco con
polizza fidejussoria pari all’importo dei lavori previsti; in tale convenzione dovrà essere, tra l’altro, previsto l’attuazione di un
monitoraggio ambientale, sia nella fase di realizzazione dei lavori, sia in fase di gestione, al fine accertare le emissioni
gassose, l’eventuale indice di rumorosità e di luminescenza, i parametri inerenti la falda acquifera nonché le modalità e i
tempi di attuazione delle opere di mitigazione e di riqualificazione ambientale che, in ogni caso, devono essere attuate prima
o contestualmente agli interventi di trasformazione urbanistica ed edilizia previsti.
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PUNTI STORICI DI PASSO A BARCA
15. I punti di passo a barca come originariamente presenti sono individuati nell’elaborato n. 2, Tav. 2.1 della Variante di
adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale. In corrispondenza di questi siti dovranno opportunamente essere sistemati i
punti di attracco dei natanti esercenti il servizio e l’Ente Parco, in attuazione del Piano Ambientale, stabilisce con il
Regolamento di cui all’articolo 9 del Piano Ambientale, le modalità di esercizio del servizio.
VIABILITA’ PRIMARIA E SECONDARIA DA VALORIZZARE
16. La viabilità primaria e secondaria da valorizzare sul piano funzionale e ambientale, come individuata nell’elaborato n. 2, Tav.
2.1 della Variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale, è sottoposta alla seguente disciplina:
a) Nelle fasce laterali sottoposte a vincolo stradale ai sensi della normativa vigente, non è ammessa alcuna nuova
edificazione ad eccezione degli interventi di cui all’art.48, comma 7 ter, lettera f, della L.R 23/04/2004 n.11; la
normativa di cui sopra non si applica invece nelle zone di riserva naturale generale che sono inedificabili;
b) non è ammessa, ai sensi dell’articolo 23 del nuovo codice della strada, la posa in opera di cartelli pubblicitari
stradali come definiti al titolo II, paragrafo III, articoli 47 e segg. del Regolamento di esecuzione e di attuazione del
nuovo codice della strada. Si richiamano comunque le circolari regionali n. 5137 del 6.11.1992 e 4389 del
16.4.1993 e successive modifiche e integrazioni;
c) è ammessa lungo gli assi stradali l’installazione di cartelli indicatori e segnali stradali di tipo unificato, conformi al
Programma di Intervento Fruibilità e quinte urbane che sarà predisposto dall’Ente Parco;
d) non è ammesso il tombinamento dei fossi laterali pertinenti il corpo stradale fatta salva la realizzazione di accessi
strettamente necessari alla residenza e/o allo svolgimento di attività ove risulti dimostrata l'impossibilità di usufruire
degli accessi esistenti: i manufatti da impiegarsi dovranno essere compatibili con la sezione idraulica ed avere
caratteristiche formali e figurative tali da non essere in contrasto con l’immediato contesto;
e) è ammessa la razionalizzazione del percorso stradale, la creazione di accessi ed incroci attrezzati, il miglioramento
delle caratteristiche geometriche delle sezioni critiche, ecc., purché non ne derivino significative variazioni agli
andamenti plano-altimetrici;
f)
è fatto obbligo di conservare ed integrare le alberature stradali attraverso la predisposizione di piani organici per la
reintegrazione del paesaggio originario delle strade alberate, intervenendo prioritariamente nelle aree a riserva
naturale generale, ai fini di perseguire questo obiettivo. L'Ente Parco coordina le Amministrazioni interessate,
attraverso la predisposizione dei relativi accordi di programma, individuando e predisponendo gli opportuni
strumenti finanziari necessari (articolo 7 delle presenti NdA) e supportando le conseguenti azioni progettuali;
g) è ammesso il reimpianto di alberature stradali, al fine di conseguire i risultati di cui al punto precedente, in tutta
l’area del Parco ed in quella contigua al Parco;
h) ogni intervento dovrà essere corredato di progetto di sistemazione paesaggistico-ambientale anche in conformità
alle risultanze del programma di intervento n. 30, con particolare riferimento alla individuazione di adeguati corridoi
faunistici;
i)
ad eccezione delle zone di risorgiva nelle quali è vietato qualsiasi impianto di illuminazione, è ammessa la
realizzazione di impianti di illuminazione purché inseriti in opere pubbliche o di interesse pubblico e corredati da
uno studio che verifichi e limiti l’impatto delle sorgenti luminose sul sistema ambientale e la compatibilità delle
nuove strutture con il contesto paesaggistico, in modo da garantire l’assenza di significative interferenze sulle
componenti ambientali e sulla percezione del paesaggio, previa autorizzazione dell’Ente Parco e parere del
Comitato Tecnico Scientifico;
j)
nelle zone di riserva naturale generale non è ammessa la realizzazione di nuova viabilità ovvero l’asfaltatura,
comunque realizzata, della viabilità esistente sterrata.
FASCE DI ATTENUAZIONE IMPATTO GRANDE VIABILITA’
17. Vengono definite fasce di attenuazione dell’impatto della grande viabilità, le aree di pertinenza alle infrastrutture, così come
evidenziate nella tavola di progetto (del Piano Ambientale) n. 24, «Elementi puntuali ed interconnessioni». Tali aree sono
soggette ad interventi finalizzati ad assorbire la presenza dell’infrastruttura nel paesaggio circostante, ad attenuare
l’inquinamento da rumore ed a mitigare gli impatti connessi all’esercizio del traffico. Per tali interventi valgono le seguenti
indicazioni:
a) formare gli spazi a vegetazione arborea ed arbustiva per spessori consistenti, distribuita in forma discontinua ed
irregolare lungo il tracciato al fine di dissolvere l’effetto di linearità prodotto dall’infrastruttura nel paesaggio;
b) evitare gli effetti di accentuazione del tracciato sia pur realizzati con materiale vegetale;
c) mascherare le scarpate con vegetazione arbustiva ed arborea;
d) mantenere i punti di visibilità dall’infrastruttura verso il paesaggio circostante;
e) adottare la scelta di specie arboree compatibili con il grado di inquinamento e con la tipologia dell’infrastruttura, ed
elencate nelle allegate “Norme tecniche per la gestione del verde”(Allegato D) del Piano Ambientale del Fiume Sile.
A tali norme si fa riferimento anche per le indicazioni relative alla realizzazione e alla gestione delle fasce tampone
a schermatura della grande viabilità.
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Norme Tecniche di Attuazione
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Gli interventi di attenuazione sono attuati, previo convenzionamento o accordi di programma, fra Società concessionarie, Enti
competenti, l’Ente Parco e le Amministrazioni Locali interessate
PRESCRIZIONI RIGUARDANTI LA NAVIGABILITA’
18. La navigabilità compresa all’interno del Parco Naturale del Fiume Sile, come individuata nell’elaborato n. 2, Tav. 2.1 della
Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale, è sottoposta alla seguente disciplina:
a) la navigazione a motore è consentita unicamente lungo il Sile nel tratto a valle della centrale elettrica ubicata
immediatamente a monte del Ponte della Gobba di Treviso, nonché nell’ambito identificato come “Lago di Poppa”,
ricadente nel territorio del Comune di Silea, così come indicato nella tavola n. 24.4 del Piano Ambientale;
b) la navigazione a remi (kayak, canoe, ecc.) è consentita lungo tutto il corso del Sile fino all’immissione del canale di
Gronda, nel sistema d’acque di Treviso e nel Siletto fino alla località Settimo. E’ vietata negli affluenti ad ovest della cinta
murata;
c) il Presidente dell’Ente Parco, o suo delegato, possono concedere in via temporanea, l’autorizzazione alla navigazione
con imbarcazioni a motore di piccole dimensioni, appositamente regolamentata con disciplinare, ad Enti e/o Associazioni
per attività didattico-scientifiche, culturali e per la manutenzione dell’alveo e delle sponde, nel tratto compreso tra la
centrale idroelettrica di Ponte della Gobba e il salto dei Mulini di Canizzano in Comune di Treviso (ex Torresan);
d) la realizzazione di attracchi e pontili è ammessa lungo il corso del fiume Sile solo nei casi di ripristino di elementi storici
oppure quando le nuove strutture rispondano ad esigenze funzionali e/o di sicurezza e rivestano carattere di pubblico
interesse. Le richieste di autorizzazione dei nuovi attracchi e pontili, corredate da parere idraulico, devono essere
presentate all’Ente Parco che, sentito il C.T.S. e valutata la compatibilità ambientale degli interventi, rilascerà il parere.
La realizzazione delle opere è subordinata alla stipula di convenzione tra il richiedente, il Comune e l’Ente Parco. I nuovi
attracchi e pontili dovranno essere collocati preferibilmente in zone con preesistenze urbane o, comunque, in siti e con
modalità di intervento che non comportino interferenze con gli elementi di interesse naturalistico.
ARTICOLO 15 - SPAZI PER LA SOSTA, PARCHEGGIO E RICOVERO DEGLI AUTOMEZZI
(Modificato con delibere di C.C. 9/1999 e 18/2001)
1.
Negli interventi urbanistici, nei progetti edilizi di nuove costruzioni trasformazioni ed ampliamenti, si deve prestare particolare
cura alla previsione degli spazi di sosta e parcheggio nelle quantità prescritte dalle norme specifiche di ciascuna zona.
2.
Gli spazi suddetti qualora pubblici o di uso pubblico sono considerati opere di urbanizzazione primaria e devono venire
predisposti in adiacenza alla rete stradale o da questa facilmente raggiungibili; tali aree non sono monetizzabili, salvo quanto
previsto all’art. 63bis del Regolamento Edilizio.
3.
In tutti i progetti di nuove costruzioni, trasformazioni ed ampliamenti, si devono predisporre comunque all'interno della
superficie fondiaria almeno:
un posto macchina interno al fabbricato ed un analogo spazio destinato a parcheggio per ogni alloggio; se l'alloggio
supera i 130 mq di superficie complessiva, ai sensi del D.M. 10 maggio 1977, devono essere predisposti 2 posti
macchina interni;
un posto destinato a parcheggio per ogni 25 mq (o frazione di 25) di superficie utilizzata da uffici, studi, ecc.;
un posto parcheggio per ogni 2 letti per le attrezzature ricettive (alberghi, pensioni, hotels, ecc.);
un numero conveniente di posti parcheggio le cui proporzioni e criteri devono essere di volta in volta e preventivamente
riferite alle dimensioni di progetto, concordate e definite dall'Autorità Comunale, per le attrezzature ricreative e sportive in
relazione al numero di posti, per le attività industriali ed artigianali in relazione al numero degli ad detti e per altri edifici in
relazione al numero delle persone interessate alla funzione dell'edificio stesso;
per le attività di commercio all’ingrosso e di semplice deposito di materiali, ancorché collegata all’uso commerciale, gli
standard a parcheggio sono equiparati a quelli relativi alle attività produttive artigianali ed industriali;
dovrà inoltre essere previsto un congruo numero di parcheggi riservati a portatori di handicap così come indicato nel
DPR n. 384/1978 e nella legge 13/1989.
4.
I parcheggi, nei quali ogni posto non deve avere una superficie inferiore a mq 12,50 (2,50 ml x 5,00 ml) al netto dagli
eventuali spazi occorrenti per gli spostamenti; devono essere altresì resi facilmente accessibili dalle vie pubbliche.
5.
Gli spazi necessari possono essere ricavati nelle costruzioni stesse ovvero nelle aree libere di ogni singolo lotto, ivi compresi
gli spazi derivanti dai distacchi da strade, confini, e tra fabbricati ed anche su aree che non facciano parte del lotto purché sia
asservita all'edificio con vincolo permanente di destinazione a parcheggio da trascriversi a cura del proprietario.
6.
In nessun caso il parcheggio può interessare le aree pubbliche e quelle private di uso pubblico.
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7.
Norme Tecniche di Attuazione
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E’ in ogni caso, fatto salvo, a quanto stabilito dal DM 2 aprile 1968, n. 1444, dall’art. 25 della LR 61 e dalla legge 24 marzo
1989, n. 122 e, in particolare per le attività commerciali, dal comma 1 dell’art. 13 della L.R. 37/99 che si riporta testualmente:
a) per le aree di centro storico, o eventualmente in aree limitrofe, devono essere reperiti parcheggi nella misura di 0,2
mq/mq. della superficie di pavimento, in relazione al complesso delle strutture commerciali. L’Amministrazione
Comunale, qualora dimostri l’impossibilità, per la mancata disponibilità di aree idonee, ovvero per ragioni di rispetto
ambientale e di salvaguardia delle caratteristiche, della conformazione e delle funzioni della zona stessa, di
raggiungere le quantità minime di cui sopra, devono precisare come siano altrimenti soddisfatti i fabbisogni delle
zone di sosta;
b) nelle altre zone territoriali omogenee, secondo la normativa dell’articolo 25, decimo comma, punto 2 della L.R. 27
giungo 1985 n. 61 e successive modificazioni, per le zone di completamento deve essere reperita a parcheggio
almeno una quantità di 0,4 mq/mq. di superficie di pavimento e per le zona di espansione, includendo in queste
anche le zone di ristrutturazione urbanistica che prevedono la rifunzionalizzazione delle aree e degli edifici, almeno
una quantità di 0,5 mq/mq. di superficie di pavimento.
Inoltre, per le medie strutture con Sv compresa tra 1000 e 1500 mq, laddove insediabili, le aree a servizi devono
avere una superficie minima come appresso indicato:
- SI non inferiore a 1,80 mq/mq. di Sv, di cui destinata a parcheggio effettivo (esclusa la viabilità di accesso e
distribuzione ma compresi gli spazi funzionali alla manovra) per i clienti non inferiore a 0,70 mq/mq. di Sv e non
inferiore a 0,50 mq/mq. di Sp. Per le zone di espansione e di ristrutturazione urbanistica le aree debbono essere
reperite in sede di SUA. Le zone di sosta possono essere reperite anche in strutture multi piano o sotterranee,
purché compatibili con le NdA del PRG.
AREE DI SOSTA PREVISTE DAL PIANO AMBIENTALE DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
8. Le aree di sosta connesse ai punti di accesso, in zona di riserva generale ed in zona agricola, sono di due tipologie:
a) aree fino a 25 stalli destinati a parcheggio in zona di risorgiva;
b) aree fino a 50 stalli destinati a parcheggio, ovvero superiori a 50 stalli, nelle altre zone, conformemente a quanto
indicato nella tavola n. 38 del Piano Ambientale.
9.
In ogni area a parcheggio la dotazione di verde dovrà essere ad alto fusto e non potrà essere inferiore ad un arbusto e un
albero d’alto fusto ogni posto auto.
10. Le tavole n. 24 e n. 38 del Piano Ambientale del Fiume Sile, identificano l’ambito di massima dei parcheggi di previsione che
dovranno essere realizzati senza interferire né interessare elementi puntuali o lineari di pregio naturalistico (siepi, grandi
alberi ecc) individuati nella tavola stessa e senza interferire con la percezione paesaggistica dell’ambito. In ogni caso la
localizzazione esatta delle aree sosta all’interno del parco dovrà riguardare esclusivamente aree compromesse, di pertinenza
di edifici esistenti utilizzabili per realizzare le funzioni di accesso al parco, (attività produttive e/o allevamenti zootecnici o
ittiogenici da dismettere, edifici non più funzionali alla conduzione agricola ecc.) o comunque aree già utilizzate allo scopo.
11. Il progetto degli elementi di arredo delle aree attrezzate per la sosta ed il ristoro, anche all’esterno del parco, dovrà essere
conforme alle indicazioni fornite nel documento: “Linee guida per la progettazione degli arredi delle aree attrezzate per la
sosta ed il ristoro” (Allegato I) del Piano Ambientale del Fiume Sile e comunque le opere di arredo e la segnaletica non
dovranno interferire con i punti focali e con le visuali di pregio paesaggistico, che dovranno essere opportunamente
rappresentate. Tali progetti dovranno ottenere il parere favorevole dell’Ente Parco, previo parere del Comitato Tecnico
Scientifico.
ARTICOLO 15 BIS - DIRETTIVE SUPERIORI
(Soppresso con delibera di C.C. 47/2011)
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Variante al PRG di Adeguamento al P.A. del Fiume Sile
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CAPO III TIPI DI INTERVENTO
ARTICOLO 16 - DEFINIZIONE DEI TIPI DI INTERVENTO
(Modificato con delibere di C.C.42/1998 e 26/2001)
1.
I tipi di intervento sugli edifici esistenti sono definiti dagli artt.17bis, 18 e 18bis.
2.
In grafia di PRG, e per i Centri Storici nelle tavv.13.4, sono individuati gli edifici, mediante il meccanismo dei gradi di
protezione.
3.
Gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, di cui all’art. 3 del D.P.R. 380/2001, sono comunque ammessi per tutti
gli edifici esistenti e assoggettati a qualsiasi grado di protezione.
ARTICOLO 17 - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE
(Soppresso con delibera di C.C.26/2001)
ARTICOLO 17 BIS - DEFINIZIONE DEI GRADI DI PROTEZIONE DEGLI EDIFICI RICADENTI NEI CENTRI STORICI
(Modificato con delibera di C.C. 42/1998 e 26/2001)
1.
Tutti gli edifici esistenti nel territorio comunale, in particolare nei centri storici di Casier e Dosson, sono classificati secondo il
loro valore storico-artistico ed ambientale ed il loro stato di conservazione: ai fini degli interventi edilizi sono individuati con
differenti gradi di protezione, riportati nelle Tavv. di PRG e, per i Centri Storici, nelle Tavv.13.4 e nelle schede di rilievo e di
intervento allegate.
2.
I gradi di protezione sono così definiti:
2.1 Grado di protezione 1:
Edificio o parte di edificio di notevole valore storico-artistico ed ambientale, di cui interessa la conservazione integrale di ogni sua
parte esterna e dell’impianto strutturale originario.
2.2 Grado di protezione 2:
Edificio o parte di edificio di valore storico-artistico ed ambientale, di cui interessa la conservazione di elementi esterni ed interni
costituenti un tutto organico, senza investire la totalità dell’organismo.
2.3 Grado di protezione 3:
Edificio o parte di edificio di valore storico ed ambientale, di cui interessa la conservazione dell’impianto originale e di parte degli
elementi esterni.
2.4 Grado di protezione 4:
Edificio o parte di edificio di valore storico ed ambientale di cui impianto originale è stato trasformato con opere di ristrutturazione
e/o ampliamento, ma non stravolto e presenta elementi interessanti che lo fanno partecipe del tessuto connettivo storico urbano.
2.5 Grado di protezione 5:
Edificio o parte di edificio, di recente costruzione o ristrutturazione, di nessun valore intrinseco che, secondo la sua consistenza ed
il suo rapporto con l’ambiente circostante, è indicato:
5A
per la conservazione dell’inviluppo (del sedime e della volumetria fuori terra);
5B
come passibile di intervento di sostituzione (demolizione e ricostruzione);
5C
come destinato alla demolizione.
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ARTICOLO 18 - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI PER GLI EDIFICI SENZA GRADI DI PROTEZIONE
(Modificato con delibere di C.C.42/1998 e 26/2001)
1.
Per gli edifici privi di grado di protezione sono ammessi:
a) Ristrutturazione edilizia totale.
Sono ammessi interventi, fatta salva comunque la disciplina del Piano ambientale del Parco del Sile a contenuto più
restrittivo, fino al completo rinnovamento dell'organismo preesistente, del quale va mantenuto inalterato l'ingombro
planivolumetrico, gli allineamenti ed i caratteri morfologici ambientali, con eliminazione delle superfetazioni ed elementi
estranei.
Le sostituzioni strutturali possono avvalersi di materiali diversi da quelli originari, tranne che sui paramenti murali esterni.
Eventuali elementi originari di carattere storico, culturale e/o ambientale o decorativi in genere, andranno recuperati anche a
livello di semplice inserto e/o reperto.
b) Ristrutturazione urbanistica (punto f - art. 3, D.P.R. 380/2001).
Per gli edifici storici di rilevanza architettonica e paesaggistica individuati nell’elaborato n. 2, Tavola 2.1 della Variante di
Adeguamento del PRG al Piano Ambientale del Fiume Sile, sono ammessi esclusivamente gli interventi di manutenzione
ordinaria, straordinaria e restauro ed il risanamento conservativo; gli ambiti di pertinenza sono inedificabili ed è ammessa
esclusivamente la destinazione a giardino.
2.
E' da ritenersi incompatibile con la cultura del restauro qualsiasi ricostruzione in stile di elementi o di parti mancanti del
manufatto; è altresì doveroso intervenire in modo da non confondere l'originale con l'attuale effettuando una operazione
antistorica.
3.
L'intervento di progetto potrà essere riproposto con linguaggio attuale ma con rigore espressivo sia tecnico che formale
(materiali, tecnica costruttiva, ecc.); ciò consentirà una lettura storica precisa per l'intero manufatto.
4.
Muri di recinzione, capitelli ed altri manufatti caratteristici:
è vietato l'abbattimento dei residui muri di recinzione tipici, dei capitelli e di altri manufatti caratteristici;
ogni intervento su di essi non potrà che essere finalizzato al restauro conservativo e, per i muri, al rifacimento di
eventuali tratti mancanti.
ARTICOLO 18 BIS - DISCIPLINA DEGLI INTERVENTI IN RELAZIONE AI GRADI DI PROTEZIONE PER GLI EDIFICI
ESISTENTI
(Modificato con delibere di C.C.42/1998 e 26/2001)
1.
Il PRG, con apposita simbologia, definisce gli interventi sugli edifici esistenti in relazione ai gradi di protezione, con le
seguenti norme:
a) Per i Centri Storici, nelle tavv. nr.13.4 e con le specifiche indicazioni riportate nelle schede di intervento, per ciascun
edificio, nelle quali è pure riportata la destinazione d’uso consentita.
Con apposita grafia viene rimarcata la presenza di elementi in contrasto con l’ambiente in ciascun edificio; nelle schede di
intervento vengono individuati specificatamente tali elementi che sono destinati all’adeguamento.
Per eventuali contrasti tra le norme del presente articolo e le indicazioni operative delle schede di intervento, prevalgono
queste ultime.
Il PRG individua nelle tavole citate le Unità Minime di Intervento (U.M.I), ai sensi degli artt.18 e 62 della L.R. nr.61/1985, per
le quali è necessario un “progetto unitario”. In mancanza di tale individuazione, la U.M.I. deve intendersi coincidente con
l’edificio numerato. In ogni caso, l’ambito individuato ha carattere prescrittivo e può essere variato solo con provvedimento
del Consiglio Comunale, esecutivo ai sensi di Legge.
b) Per gli edifici fuori dei Centri Storici con il cartiglio riportante il grado di protezione.
0
Nel cartiglio sono anche riportate le destinazione d’uso compatibili oltre quella residenziale (vedi artt.19), e le
possibilità di ampliamento:
[A]=ampliamento, per aggregazione, “una tantum” del 20% del volume esistente con un massimo di mc.200, per
razionalizzare l’edificio in seguito al cambiamento d’uso e/o per motivi igienici.
2.
Norme generali per gli interventi che hanno come scopo la conservazione di elementi originali (gradi di protezione 1, 2 e 3):
le ipotesi progettuali devono essere accompagnate da un rilievo dello stato di fatto molto accurato, da una
documentazione fotografica interna ed esterna, di insieme e di dettaglio, e da un’esauriente documentazione storica;
è obbligatoria l’esecuzione di tutte le opere necessarie per eliminare l’umidità sviluppata sia per diffusione che per
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capillarità e proveniente sia dall’alto che dal basso;
è ammessa la realizzazione di locali di servizio (igienici od altro) privi di luce ed aria dirette, purché dotati di canna di
aereazione forzata, in tali locali non è ammessa la presenza continuativa di persone ed inoltre tali locali possono essere
realizzati, previo l’installazione di sistemi meccanici di aerazione da realizzarsi in conformità alle disposizioni di legge,
sempreché non sia possibile realizzare l’aerazione e l’illuminazione naturale diretta prevista dalle vigenti norme;
è consentita l’installazione di reti tecnologiche (acqua, energia elettrica, riscaldamento, scarichi, ventilazione e gas)
incorporate nelle murature e negli orizzontamenti; le condutture delle reti potranno essere esterne, per particolari
esigenze di restauro e recupero di elementi originali che non consentono la realizzazione di intonaci e di tracce sotto
intonaco;
l’intervento deve realizzare un miglioramento della situazione statica ed un adeguamento alle norme vigenti; per questo
è necessario uno studio dell’organismo architettonico e strutturale, una ricerca delle modificazioni intervenute nel tempo
ed un’analisi globale del comportamento strutturale al fine di accertare le cause di eventuali dissesti in atto o possibili in
futuro:
a) è obbligatorio l’accertamento dello stato delle fondazioni e del sottosuolo, ai fini di eventuale intervento di
consolidamento; gli accertamenti effettuati e le eventuali opere eseguite devono essere riportati nel certificato di
ultimazione dei lavori ed oggetto di particolare esame in sede di collaudo statico;
b) è consigliata la costruzione di cordoli armati di irrigidimento in corrispondenza degli orizzontamenti.
3.
Interventi con grado di protezione 1:
Si devono applicare i criteri del restauro conservativo, del risanamento e del miglioramento statico, finalizzati al recupero, alla
conservazione ed al riuso, con rigore scientifico sia per quanto riguarda l’impostazione generale, sia per le modalità e la
metodologia dell’intervento, sia per l’adozione delle soluzioni di dettaglio o per le scelte dei materiali.
Norme specifiche:
a) Impianto tipologico e distributivo:
- conservazione integrale del sistema dei collegamenti orizzontali (corridoi e disimpegni) e verticali (scale); sono
comunque ammesse modifiche ed integrazioni distributive necessarie per adeguare l’impianto al riuso e/o per
motivi statici e/o igienici.
b) Elementi strutturali:
- conservazione delle murature di spina, d’ambito e di tutti gli elementi portanti in verticale;
- la sostituzione dei solai, ove necessaria per motivi statici, deve essere realizzata con materiali simili agli originali;
non sono consentite modifiche di quota: nella ricostruzione di scale (anche se prive di valore storico-architettonico)
non è consentito alterare l’andamento di pianta e l’organizzazione dei livelli;
- non è consentito lo spostamento di vani di finestra o porta nei muri maestri e nelle murature d’ambito.
c) Murature d’ambito e prospetti:
- i prospetti sono assoggettati al rispetto assoluto e sono consentiti solo interventi di restauro;
- particolari elementi costruttivi, che venissero alla luce durante i lavori di restauro, dovranno essere mantenuti alla
vista e ripuliti da elementi estranei.
4.
Interventi con grado di protezione 2:
Sono consentite tutte le operazioni di cui agli interventi precedenti, con la possibilità di interpretare le nuove esigenze e/o le
diverse destinazioni d’uso in modo globale, con ridisegno di parti interne ed esterne dell’edificio.
Gli interventi devono essere ispirati alla valorizzazione e rivalutazione del bene originario; le eventuali sostituzioni e/o
integrazioni devono essere fatto con attenta considerazione delle preesistenze interessate e di quelle limitrofe.
Norme specifiche:
a) Impianto tipologico e distributivo:
- conservazione dell’impianto tipologico; quello distributivo può essere variato, secondo esigenze igieniche,
funzionali e/o statiche, conseguenti al riuso;
- non è consentito variare la quota di imposta dei solai, comunque possono essere mantenute altezze utili (fino ad
un minimo di mt. 2,40) e rapporti tra superficie finestrata e superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate
dal R.E. purché i locali siano muniti di impianti di aerazione in conformità alle disposizioni di legge che disciplinano
l’utilizzo;
- non sono ammessi aumenti di volume per sopraelevazione e/o aggregazione.
b) Elementi strutturali:
- i muri di spina, le murature d’ambito e tutti gli elementi portanti in verticale, appartenenti all’impianto originale,
devono essere mantenuti, restaurati, consolidati e ripristinati; i nuovi elementi strutturali devono essere distinti da
quelli originali;
- la sostituzione dei solai, ove necessaria per motivi statici, deve essere realizzata con materiale simile all’originale;
- non sono ammessi abbaini, è consentito aprire lucernari in pendenza di falda.
c) Murature d’ambito e prospetti:
- i prospetti sono assoggettati al rispetto assoluto limitatamente alle porzioni originali, per le quali sono obbligatori
interventi di restauro conservativo; le porzioni già manomesse possono essere oggetto di ristrutturazione, senza
l’introduzione di elementi in stile;
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- non è consentita l’apertura di nuovi fori di vetrina per attività commerciali o simili; è sempre consentito il ripristino
della cortina muraria originale, storicamente provata; i fori esistenti non appartenenti all’impianto originale possono
essere modificati; quelli che, a parere della Commissione Edilizia, risultassero deturpanti, dovranno in ogni caso
essere modificati;
- è vietata la costruzione di logge e balconi in sporgenza e, nel contempo, è vietata la demolizione di elementi
originali di questo tipo esistenti;
- particolari elementi costruttivi d’epoca, che venissero alla luce durante le opere di restauro, dovranno essere
mantenuti alla vista e ripuliti da elementi estranei.
5.
Interventi con grado di protezione 3:
Sono consentiti tutti gli interventi che non stravolgono l’impianto originale, conservando gli elementi esterni originali o
comunque ritenuti importanti in rapporto con l’ambiente circostante, evidenziati, per i centri storici, nella scheda di intervento.
E’ ammesso l’utilizzo dei vani sottotetto senza sopraelevazione, anche con la creazione di abbaini di tipo tradizionale;
comunque possono essere mantenute altezze utili (fino ad un minimo di mt.2,40) e rapporti tra superficie finestrata e
superficie di pavimento inferiori a quelle minime fissate dal R.E.; è consentita la modifica parziale dell’impianto e dei fori
finestra, sia per adeguare l’edificio alle preesistenze ambientali, sia per necessità d’uso e per eventuali cambiamenti di
destinazione, comunque tutti i locali dovranno essere aerati o naturalmente o artificialmente conformemente alle disposizioni
di legge che disciplinano l’utilizzo di tali locali.
E’ ammessa la costruzione di vani interrati.
6.
Interventi con grado di protezione 4:
Sono ammessi la ristrutturazione parziale dell’edificio, con il risanamento ed il ripristino della muratura esterna, compreso
eventuale apparato decorativo, il recupero, anche con parziali sostituzioni degli elementi dell’impianto strutturale interno con
materiali diversi da quelli originali (lo svuotamento totale dell’involucro è ammesso solo per giustificate e motivate ragioni
strutturali).
Eventuali elementi originari esistenti (per i Centri Storici evidenziati nella scheda di intervento), dovranno essere recuperati,
anche a livello di semplice “inserto”.
E’ ammessa la costruzione di vani interrati.
7.
Interventi con grado di protezione 5:
7.1
5A: Sono consentiti tutti gli interventi necessari a trasformare l’organismo edilizio mediante un insieme sistematico di
opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente, conservando solo la volumetria fuori
terra sul sedime esistente; è ammessa la costruzione di vani interrati.
7.2
5B: Sono consentiti tutti gli interventi necessari per adeguare l’edificio alle destinazioni d’uso ed all’inserimento nel
tessuto urbano circostante; è ammessa la demolizione e la ricostruzione dello stesso volume sul sedime esistente o su un
sedime diverso: per i Centri Storici il volume consentito è riportato nella scheda di intervento; il nuovo sedime eventuale nelle
Tavv. 13.4.
7.3
5C: Edificio o parte di edificio destinato alla demolizione. Per i Centri Storici, nelle schede di intervento viene
precisato se è ammesso o meno il recupero del volume demolito; in ogni caso non è ammessa la costruzione sul sedime
esistente.
8.
Gli ambiti di pertinenza degli edifici caratteristici dell’edilizia rurale e delle ville di rilevanza paesaggistica compresi all’interno
del territorio del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed individuati negli elaborati n. 2 e 3 della Variante al PRG di
adeguamento al P.A. del Fiume Sile, sono inedificabili ed è ammessa esclusivamente la destinazione a giardino. Nel caso di
architetture vegetali rilevanti, queste dovranno esser trattate con i metodi del recupero e conservazione prevedendo i criteri di
manutenzione e governo del sito che ne interesseranno tutte le componenti costitutive: vegetazione arborea, arbustiva,
prativa, andamenti morfologici del terreno, specchi d’acqua, pavimentazioni, recinzioni, accessi, coltivazioni produttive, serre,
orti, arredi. Dei siti di cui sopra vanno individuati gli elementi compositivi quali: simmetrie, cannocchiali ottici, quinte arboree,
macchie, parterres, viali, tappeti erbosi precisandone le caratteristiche formali e materiche.
Viene definito pertinenza agli edifici lo spazio in relazione con l’edificio storico costituente un tutt’uno insediativo con lo stesso
anche se sviluppato in tempi diversi.
9.
Per gli edifici caratteristici dell’edilizia rurale e per le Ville di interesse storico-architettonico-paesaggistico compresi all’interno
del territorio del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile ed individuati negli elaborati n. 2 e 3 della Variante al PRG di
adeguamento al P.A. del Fiume Sile e non regolamentati con grado di protezione sono consentiti i soli interventi di
manutenzione ordinaria, straordinaria e restauro e risanamento conservativo.
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CAPO IV DESTINAZIONI D'USO
ARTICOLO 19 - DESTINAZIONI D'USO AMMISSIBILI E NON AMMISSIBILI
(Modificato con delibere di C.C. 42/1998 e 26/2001)
1.
Le presenti NdA definiscono per ciascuna delle ZTO le destinazioni d'uso ammissibili e non ammissibili. Per gli edifici
ricadenti nei Centri Storici le destinazioni d’uso sono definite nelle schede di intervento di ciascun edificio. In tutti gli edifici
rilevati all’esterno dei Centri Storici con grado di protezione, la destinazione ammissibile è stabilita dallo specifico cartiglio.
2.
La destinazione d'uso del suolo e degli edifici, nonché di parti di fabbricati stessi, deve essere indicata nei progetti edilizi e
negli SUA.
3.
Il rispetto della destinazione d'uso è incluso nelle convenzioni degli SUA e negli altri atti d'obbligo cui è subordinato il rilascio
delle concessioni o delle autorizzazioni.
ARTICOLO 20 - VARIAZIONE DELLA DESTINAZIONE D'USO
(Modificato con delibere di C.C. 9/1999 e 18/2001)
1.
La variazione della destinazione d'uso è possibile solo quando la nuova destinazione sia ammissibile ai sensi del precedente
articolo 19 e fatti salvi i poteri di deroga di cui al successivo articolo 72.
2.
La variazione di destinazione d'uso è assoggettata a rilascio di concessione quando sia attuata attraverso l'esecuzione di
opere edilizie; è assoggettata a rilascio di autorizzazione in tutti i casi in cui la nuova destinazione - ancorché attuata senza
l'esecuzione di opere edilizie - si collochi in una classe o sottoclasse contributiva diversa da quella occupata
precedentemente.
3.
Le classi e sottoclassi contributive sono quelle richiamate all'articolo 112 della LR 61.
4.
Le destinazioni d'uso di cui all'articolo 4, II° comma, della LR 24, sono disciplinate dal successivo articolo 51.
5.
L'onerosità della concessione e della autorizzazione di cui al presente articolo è stabilita dalla legge: in particolare dagli
articoli 8 e 25 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dall'articolo 76 della LR 61.
6.
In qualsiasi ZTO il cambio di destinazione d’uso di immobili o di loro porzioni, realizzato anche senza opere a ciò preordinate,
ad altra destinazione d’uso, se ammessa, è condizionata alla dotazione di superfici minime da destinare a parcheggio, ai
sensi del precedente art. 15, salvo diverso criterio riportato nelle norme specifiche di zona.
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CAPO V DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI E EDILIZI
ARTICOLO 21 - PARAMETRI E INDICI EDILIZI
1.
Nelle ZTO e nelle altre zone previste dal PRG si fissano i seguenti indici che costituiscono dei massimi inderogabili:
indice di densità edilizia territoriale (It espresso in mc/ha);
indice di densità edilizia fondiaria (If espresso in mc/mq);
indice di copertura (C espresso in mq/mq o in %).
2.
Per densità edilizia territoriale si intende il rapporto tra la somma dei volumi di tutti i fabbricati e la superficie della totalità del
territorio interessato (St) riferita alla ZTO; la densità edilizia territoriale si applica nelle zone assoggettate ad intervento
urbanistico preventivo.
3.
Per densità edilizia fondiaria si intende il rapporto tra il volume del fabbricato e la superficie fondiaria del lotto ad esso
corrispondente (Sf); la densità edilizia fondiaria si applica nelle zone assoggettate ad intervento diretto.
4.
Per indice o rapporto di copertura si intende il rapporto tra la superficie coperta dell'edificio e superficie fondiaria del lotto ad
esso corrispondente.
5.
Il progetto edilizio dovrà prevedere l'utilizzo non inferiore al 75% della potenzialità edificatoria della superficie edificabile.
6.
I valori It, If, C, indicati negli articoli successivi sono massimi.
ARTICOLO 22 - SUPERFICIE FONDIARIA CORRISPONDENTE
1.
All'entrata in vigore del PRG ogni volume edilizio esistente, o da costruire, determina sul territorio la superficie fondiaria
corrispondente ad esso, costituita da una sola figura geometrica.
2.
Le concessioni nelle ZTO E sono subordinate alla stipula, registrazione e trascrizione di una atto di vincolo di non edificazione
sulla superficie fondiaria corrispondente al volume edilizio da costruire.
3.
Per i fabbricati esistenti, all'entrata in vigore del PRG, la superficie fondiaria ad essi corrispondente si estende sulle aree
scoperte di proprietà, della ditta intestataria del fabbricato, contigue a quella su cui insiste il fabbricato medesimo, fino a
raggiungere il valore degli indici indicati al precedente articolo 22.
4.
Per detti volumi edilizi esistenti, la superficie fondiaria ad essi corrispondente può risultare inferiore a quella derivante dal
computo degli indici.
5.
La demolizione parziale o totale del fabbricato riduce o annulla il vincolo della superficie fondiaria ad esso corrispondente.
6.
Ad ogni rilascio di concessione edilizia il Comune provvede a riportare e ad aggiornare la planimetria, redatta ai sensi
dell'articolo 11 del RE.
7.
Le ditte proprietarie possono variare la delimitazione della superficie fondiaria corrispondente con atto di vincolo, alla
condizione che detta superficie, comprendendo la superficie coperta del fabbricato, formi una sola figura geometrica; si
ammettono due figure geometriche soltanto se queste risultino separate da una strada o da un corso d'acqua.
8.
Per i terreni compravenduti dopo la data di adozione del PRG deve essere verificata la totale o parziale disponibilità ai fini
edificatori.
9.
Mantengono validità ed efficacia i vincoli costituiti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 87 del RE.
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ARTICOLO 23 - DEFINIZIONI E METODI DI MISURAZIONE DEGLI ELEMENTI GEOMETRICI
(Modificato con delibere di C.C. 9/1999, 58/1999, 18/2001, 26/2001 e 36/2006)
1.
Si definiscono i seguenti elementi geometrici ed i relativi metodi di misurazione:
a) superficie territoriale (St) misurata in ha, è la superficie, misurata in proiezione orizzontale, sulla quale si applica l'indice di
densità territoriale, deve intendersi come somma della superficie fondiaria, delle aree di urbanizzazione primaria e
secondaria previste e dalle eventuali strade esistenti, interne al perimetro del piano di urbanizzazione;
b) superficie fondiaria (Sf) misurata in mq, è la superficie reale del lotto, derivante dal rilievo topografico, al netto degli spazi
di uso pubblico esistenti e previsti, nonché di parti eventualmente gravate dai vincoli di cui al precedente articolo 23, misurata
in proiezione orizzontale, sulla quale si applica l'indice di densità fondiaria;
c) superficie coperta (Sc) misurata in mq, è la superficie risultante dalla proiezione sul piano orizzontale di tutte le parti
edificate fuori terra e dotate di copertura; non determinano superficie coperta:
- gli aggetti senza sovrastanti corpi chiusi, con sbalzo fino a ml 1,50 e le scale aperte; per aggetti
superiori a ml 1,50, ancorché realizzabili, si computa l'intera superficie;
- le scale aperte;
- i piani interrati e seminterrati qualora l'estradosso del solaio di copertura di detti piani non superi la
quota di +50 cm dalla quota zero definita al successivo punto e);
d) superficie utile (Su) misurata in mq, è la somma delle superfici di pavimento dei piani fuori terra, misurate al netto di
murature, pilastri, tramezzi, sguinci, porte e finestre, di scale interne, di logge, di balconi e porticati;
e) altezza: nella progettazione di nuovi edifici e delle modifiche degli edifici esistenti si dovranno rispettare
contemporaneamente i seguenti limiti di altezza:
- altezza degli edifici (He) misurata in ml, è la distanza fra la quota zero e la quota dell'intradosso del soffitto dell'ultimo
piano praticabile; la quota zero è quella della cordonata del marciapiede stradale o del colmo della strada più
prossima all'edificio; qualora il soffitto dell'ultimo piano praticabile non sia orizzontale, l'altezza è riferita al punto
medio del suo intradosso; per la zto E, la quota zero di riferimento sarà riferita al piano campagna circostante senza
tener conto di eventuali riporti, fermo restando le verifiche igienico-sanitarie da parte del competente Settore Igiene
Pubblica;
- altezza delle fronti (Hf), misurata in ml, è la distanza fra la quota zero, come sopra definita, e la quota della linea
orizzontale originata dall'intersezione del piano individuato dal paramento interno del muro perimetrale con quello
dell'intradosso del solaio di copertura;
f) per tutto il territorio comunale, con eccezione degli edifici residenziali in ZTO E, il volume degli edifici (V) misurato in mc, è
il valore risultante dalla somma dei prodotti della superficie utile abitabile più la superficie non residenziale computate ai sensi
del DM 10 maggio 1977, per le rispettive altezze nette (da pavimento a soffitto finiti). Rispetto alla elencazione delle superfici
per i servizi ed accessori di cui all'articolo 2 del D.M. citato vanno esclusi i vani ascensore, i vani motore, i volumi tecnici, i
vani scala e le logge e i porticati, ricompresi nella sagoma dell'edificio per la parte rientrante fino a ml 1,50, i porticati pubblici
e di uso pubblico. Restano inoltre esclusi dal conteggio i volumi interrati o seminterrati, per la parte sotto quota zero prevista
al punto e). Alle destinazioni d'uso non residenziali (negozi, uffici), verrà applicato uno sbarramento volumetrico pari al 50%
massimo della volumetria utile (come previsto all'articolo 24, comma 5° della LR 61); per le abitazioni in ZTO E il volume
viene calcolato vuoto per pieno e per la sola parte fuori terra (Sc x He);
f-bis) in tutte le zone omogenee, ad eccezione delle ZTO A, negli ambiti di pertinenza delle residenze quali orti, cortili e
giardini, costituenti l’intorno dell’edificio, nel rispetto dei gradi di protezione degli edifici e dei valori ambientali della zona è
ammessa, tramite D.I.A., la collocazione di un solo manufatto accessorio di carattere precario, con destinazione di serra o
deposito attrezzi, con un limite massimo del 10% della superficie scoperta di pertinenza e comunque non superiore a mq 8 di
superficie coperta e altezza massima pari a ml 2,20. Tale costruzione accessoria alla residenza dovrà avere struttura lignea
(pareti, pavimenti e tetto) ed aspetto decoroso e non dovrà essere dotata di alcun impianto (elettrico, idraulico, termosanitario, fognario, ecc.). Dovrà distare dal confine di proprietà almeno ml 1,50 ed essere collocata in posizione secondaria
rispetto agli edifici ed alla strada;
g) distacco tra i fabbricati (Df) misurato in ml, è la distanza misurata in proiezione orizzontale tra le superfici coperte definite
nel presente articolo; tale distanza è misurata da paramento esterno a paramento esterno degli edifici, secondo la direzione
ortogonale delle pareti perimetrali;
h) distanza dai confini (Dc) misurata in ml, è la distanza misurata in proiezione orizzontale, della superficie coperta dei
fabbricati dai confini di proprietà;
i) distanze dai confini di zona (Dz) misurata in ml, ai fini della determinazione delle distanze di cui ai commi precedenti, i
confini tra le zone territoriali omogenee, nel caso di aree per servizi (ZTO F) e zone di tutela sono assimilati ai confini di
proprietà;
l) distanza dalle strade (Ds) misurata in ml, è la distanza misurata in proiezione orizzontale, tra la superficie coperta dei
fabbricati (comprese le eventuali parti interrate) ed il ciglio stradale, inteso come confine degli spazi pubblici esistenti e
previsti (strade, piazze, scarpate di fossi, zone verdi, marciapiedi, ecc.).
m) volume urbanistico (vuoto per pieno) “Vl”
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Ai fini del dimensionamento degli strumenti urbanistici attuativi, e per la determinazione degli standards urbanistici, il calcolo
è effettuato sulla base del volume lordo (Vl), anche in riferimento alle tabelle allegate alle presenti norme. Il volume
urbanistico, oltre che dal rilievo reale (volume al lordo delle strutture), può, a livello teorico semplificativo, derivare dal volume
(V) di cui alla precedente lettera f) aumentato di una quota percentuale pari all’incidenza delle strutture edilizie.
Per le attività commerciali al dettagli si forniscono altresì le seguenti definizioni:
n) superficie lorda di pavimento (Sp) misurata in mq., è la somma delle superfici di tutti i locali, anche su più piani, compresi
quelli destinati a magazzini e depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi; sono escluse solo le autorimesse.
o) superficie di vendita (Sv) misurata in mq., è la superficie destinata esclusivamente alla vendita, compresa quella occupata
da attrezzature, anche se fisse, quali banchi, scaffalature e simili.
p) superficie libera di pertinenza (Sl) misurata in mq., è l’area libera di un fabbricato comprendente la superficie scoperta del
lotto, l’area a parcheggio, la viabilità di accesso e di distribuzione, i percorsi pedonali, il verde e la superficie di eventuali
parcheggi sotterranei, multipiano o sopraelevati.
2.
I valori di H, indicati nei successivi articoli delle presenti NdA si intendono massimi.
3.
I valori di Ds, Dc, Df, indicati nei successivi articoli delle presenti NdA si intendono minimi.
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CAPO VI
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DIVISIONE IN ZONE DEL TERRITORIO COMUNALE
ARTICOLO 24 - ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
1.
Il territorio comunale è sottoposto alla disciplina del PRG, secondo le indicazioni grafiche contenute nelle tavole e nelle
presenti NdA.
ZONE RESIDENZIALI
ZTO A - parti del territorio con carattere storico, artistico e di pregio ambientale (centri storici).
ZTO B - parti del territorio totalmente o parzialmente edificate.
ZTO C1 - parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi parzialmente edificate.
ZTO C2 - parti del territorio destinate a nuovi complessi insediativi, non edificate.
ZONE PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
ZTO D1 - parti del territorio destinate ad attività industriali ed artigianali o ad esse assimilate, parzialmente o totalmente
edificate (di completamento).
ZTO D2 - parti del territorio destinate ad attività industriali ed artigianali o ad esse assimilate, non edificate (di nuova
formazione).
ZTO D3 - parti del territorio destinate ad attività commerciali o ad esse assimilate.
ZONE AGRICOLE
ZTO E - parti del territorio destinate ad usi agricoli; a loro volta suddivise nelle sottozone E1, E2, E3, E4,:
ZTO E1 - zone agricole caratterizzate da una produzione tipica o specializzata;
ZTO E2 - zone agricole di primaria importanza per la funzione agricola - produttiva;
ZTO E3 - zone agricole caratterizzate da un elevato frazionamento fondiario;
ZTO E4 - nucleo residenziale in zona agricola.
ZONE PER SERVIZI
Tipo F - parti del territorio destinate ad attrezzature collettive ed impianti di interesse generale, a loro volta suddivise nelle
sottozone Fa, Fb, Fc, Fd:
ZTO Fa - aree per l'istruzione;
ZTO Fb - aree per attrezzature di interesse comune;
ZTO Fc - aree attrezzate a parco, per il gioco e lo sport;
ZTO Fd - aree per parcheggi.
2.
Nelle tavole di PRG sono indicate alcune caratteristiche formali e tipologiche, disciplinate nei successivi capo XI e XII; tali
indicazioni possono essere modificate dal Consiglio Comunale.
ARTICOLO 25 - ALTRE ZONE
1.
Il PRG dà altresì indicazioni per le seguenti zone territoriali diverse dalle ZTO:
- rispetto stradale;
- spazi riservati alla viabilità;
- rispetto idraulico;
- vincolo cimiteriale;
- vincolo militare;
- ambito del parco territoriale del fiume Sile;
ed inoltre:
- verde privato;
- aree destinate ad attrezzature ed impianti tecnologici e attrezzature speciali.
2.
Il PRG dà altresì indicazioni in materia di:
attività produttive industriali, artigianali, commerciali e alberghiere esistenti;
- annessi rustici ed allevamenti in zona impropria;
- edifici in zona agricola non più funzionali alla conduzione del fondo;
e per:
- gli immobili vincolati ex D.Lgs. 42/2004 (ex Lege 1089/1939) e successive modifiche e integrazioni;
- gli immobili protetti ai sensi dell'articolo 10 della LR 24;
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3.
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gli immobili non vincolati ma meritevoli di protezione;
gli ambiti vincolati ex D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 1497/1939) e successive modifiche e integrazioni;
le fasce di protezione vincolate ex D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 431/1985) e successive modifiche e
integrazioni;
i coni di visuale.
Per le zonizzazioni indicate nelle tavole a diversa scala, fa testo sempre la tavola a scala maggiore (a denominatore minore).
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CAPO VII
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NORME PER LE ZONE TERRITORIALI OMOGENEE
ARTICOLO 26 - NORME PER LE ZONE RESIDENZIALI – DESTINAZIONE D’USO
(Modificato con delibera di C.C. 18/2001)
1.
Queste zone sono destinate prevalentemente alla residenza. Destinazioni diverse, se compatibili, sono ammesse entro i limiti
delle tabelle n. 13, n. 14 e n. 15, per ciascuna ZTO, con la precisazione che tali limiti (in % su V) vanno considerati per
ciascun lotto, nelle ZTO B, C1 e C2 con SUA in vigore, e per l’intera superficie territoriale d’intervento del SUA, nelle altre
ZTO C2.
2.
In tutte le zone residenziali sono ammessi locali ed edifici non residenziali quali: esercizi pubblici, negozi, ristoranti, alberghi,
agenzie bancarie, sedi di società, studi professionali, uffici in genere, piccoli laboratori di artigianato artistico e di servizio,
piccoli locali di deposito ed autorimesse, locali di spettacolo e ritrovo connesse con la residenza nei limiti di cui al precedente
comma e/o secondo quanto previsto nelle tabelle allegate.
3.
Il cambiamento di destinazione d’uso, realizzato anche senza opere a ciò preordinate, e l’ampliamento di attività esistente nei
limiti del 10% della Sv, sono condizionati al reperimento di aree per parcheggio previste dal precedente art. 15.
4.
Da tali zone sono esclusi i depositi e i magazzini di merce all’ingrosso, industrie, laboratori di artigianato con macchinario che
produca rumori ed odori molesti, macelli, stalle, porcili, pollai, ed ogni altra attività che risulti in contrasto con il carattere
residenziale della zona.
ARTICOLO 26BIS - ZTO A PARTI DEL TERRITORIO CON CARATTERE STORICO E DI PREGIO AMBIENTALE
(Modificato con delibere di C.C. 42/1998 e 18/2001)
1.
Si tratta di parti del territorio interessate da agglomerati urbani, loro porzioni ed aree circostanti, soggetti spesso a degrado
urbanistico ed edilizio che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale.
2.
Tali zone sono classificate come "centro storico" nell'Atlante Regionale, ai sensi della LR 80/1980; gli interventi in tali zone
sono definiti in modo puntuale nelle Tav. 13.4a (DOSSON) e Tav. 13.4b (CASIER) e nelle schede di rilievo e di intervento
allegate alle presenti NdA.
3.
Tutte le ZTO A sono assoggettate alle disposizioni della legge 5 agosto 1978, n. 457 e successive modifiche ed integrazioni e
alla LR 61.
4.
Sono ammesse solo le attività commerciali di vicinato fino a mq. 150 di Sv e comunque nei limiti stabiliti dalle schede di
intervento di ciascun edificio e nel rispetto delle dotazioni di aree di parcheggio previste dal precedente art. 15.
ARTICOLO 27 - ZTO B PARTI DEL TERRITORIO TOTALMENTE O PARZIALMENTE EDIFICATE
(Modificato con delibere di C.C. 9/1999 e 18/2001 e 43/2003)
1.
Nelle ZTO B sono ammessi gli interventi e le destinazioni d’uso compatibili, nei limiti e con le modalità fissate nella tabella n.
13 e di cui al precedente articolo 26.
2.
Sono consentite solo le attività commerciali con Sv non superiore a mq. 150 (negozi di vicinato) e le medie strutture di vendita
con Sv fino a mq.1000 e Sp non superiore a due volte la Sv e comunque nel rispetto delle dotazioni di aree a parcheggio
previste dal precedente art. 15.
3.
Ai fini dell'edificazione valgono le seguenti norme (salvo quanto ulteriormente previsto dalle Tabelle allegate al PRG per ogni
singola ZTO):
If = 1,5 mc/mq;
C = 35%;
H = (vedi art. 23 lettera e);
Ds = Hf, con un minimo di ml 5,00;
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Dc = 0,5 Hf con un minimo di ml 5,00;
Df = Hf del fabbricato più alto con un minimo di ml 10,00;
Lotto Minimo = 600 mq.
4.
Distanze dalla strada minori di H, fino a zero, sono consentite in corrispondenza di particolari allineamenti, indicati nelle tavole
di PRG, in base al successivo capo XI.
5.
Per le ZTO B ubicate all’interno del perimetro del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, valgono le indicazioni degli artt.17
e 41 delle Norme di Attuazione del Piano Ambientale: in particolare, i progetti per gli interventi in queste zone devono essere
corredati da un accurato rilievo dendrologico delle aree di pertinenza ed indicare le soluzioni progettuali volte alla
salvaguardia, al ripristino ed alla manutenzione delle essenze arboree di rilevanza ambientale All’interno di questo ambito
sono altresì individuate le ZTO B1 e B2, B3 e B4, per le quali valgono le seguenti norme ai fini edificatori:
ZTO B1:
è ammessa la ristrutturazione dei volumi esistenti con un aumento di volume “una tantum”, del 20% di quello esistente con
un max di mc. 150, per motivi igieni e di razionalizzazione dell’impianto abitativo;
ZTO B2:
l’intervento è condizionato all’approvazione di un P.R. con destinazione d’uso residenziale, destinazione diverse, comunque
compatibili, sono ammesse entro il 50% del volume utile totale, con i seguenti indici:
- If = 0,50 mc/mq
- Sc = 20%
- He = ml 7,50
- Hf = ml 8,50
- D strada provinciale = ml 20,00
- D corsi d’acqua e zone umide = ml.20,00
ZTO B3:
- l’intervento è condizionato all’approvazione di un P.R. con destinazione d’uso residenziale e con i seguenti indici:
- If = 0,50 mc/mq
- Sc = 20%
- He = ml 7,50
- Hf = ml 8,50
- D strada provinciale = ml 20,00
- D corsi d’acqua e zone umide = ml.20,00
ZTO B4:
l’intervento è condizionato all’approvazione di un P.R. e della sottoscrizione di un accordo pubblico-privato ai sensi
dell’art. n. 6 della L.R. 11/2004 con destinazione d’uso residenziale; destinazioni diverse, comunque compatibili, sono
ammesse entro il 75% del volume utile totale, con i seguenti indici:
- It = 1,20 mc/mq
- Sc = 20%
- He = ml 10,50
- Hf = ml 11,50
- D strada provinciale = ml 20,00
- D corsi d’acqua e zone umide = ml.20,00
- In assenza della sottoscrizione dell’accordo art. n. 6 della L.R. 11/2004, sono ammissibili gli interventi contemplati
dall’art. n. 30 delle presenti NdA per le Zto D1 “Industriali ed artigianali di completamento” ed il mantenimento dell’attività
in essere.
ARTICOLO 28 - ZTO C1 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI
PARZIALMENTE EDIFICATE
1.
Nelle zone territoriali omogenee C1 si applicano le norme del precedente articolo 27.
ARTICOLO 29 - ZTO C2 PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE A NUOVI COMPLESSI INSEDIATIVI INEDIFICATE
(Modificato con delibere di C.C. 18/2001 e 1/2003)
1.
In queste zone si applicano le norme del precedente articolo 27, ad eccezione dell'indice di densità edilizia, che è, in
questo caso territoriale e del Lotto Minimo che in questo caso è fissato in 700 mq.
2.
Il valore di It (mc/mq), è riportato nelle Tabelle specifiche per ogni singola ZTO C2.
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3.
L'edificazione è subordinata alla approvazione di un piano di lottizzazione ai sensi del precedente articolo 10.
4.
Sono indicati nelle tavole di PRG gli ambiti nei quali è stato convenzionato un PL; in essi si applicano le norme
richiamate nelle singole convenzioni.
5.
Sono indicate nelle tavole di PRG le zone nelle quali è vigente il PEEP, in esse si applicano le norme specifiche vigenti.
6.
Sono indicate nelle tavole di PRG le zone nelle quali è prevista la attuazione mediante PEEP, si applicano le disposizioni
di cui al precedente articolo 7.
7.
In queste zone sono consentite, nei limiti riportati nella tabella nr. 15, attività direzionali, negozi di vendita al minuto con
Sv non superiore a mq. 150 (negozi di vicinato) e medie strutture di vendita con Sv fino a mq. 1500 e Sp non superiore a
due volte la Sv e comunque nel rispetto delle dotazioni di aree a parcheggio previste dal precedente art. 15. Dette
dotazioni devono essere reperite in sede di Strumento Attuativo (SUA) e la loro localizzazione deve essere approvata dal
Consiglio Comunale con l’approvazione dell’ambito di intervento.
8.
L’ambito territoriale del Piano di Lottizzazione della ZTO C2/25 comprende anche la ZTO Fa/5, che la ditta lottizzante
avrà l’onere di cedere gratuitamente al Comune all’atto della stipula della Convenzione a lottizzare. Nell’ambito della ZTO
Fa/5, destinata alla costruzione di un asilo nido, sarà consentita la realizzazione degli standards primari di verde e di
parcheggio afferenti alla ZTO C2/25.
9.
L’ambito della ZTO C2/26 è assoggettato alla redazione di uno strumento attuativo, nella fattispecie di un Piano di
Lottizzazione; pertanto in tale sede andranno identificati gli standard necessari. Tenuto conto del particolare pregio
ambientale dell’ambito dovranno essere previste opportune cortine vegetali con essenze arboree/arbustive lungo i confini
di zona, con particolare attenzione verso il fiume Dosson, a sud verso la redigenda R.S.A. e verso la limitrofa zona
artigianale. La progettazione definitiva di ogni singolo intervento, come previsto sulla normativa in vigore, dovrà
contenere la relazione di incidenza ambientale, con la quale verranno considerati tutti i disturbi arrecati alla zona protetta,
le eventuali azioni di mitigazione proposte e/o le eventuali alternative proposte. Dovrà essere eseguito il controllo per
quanto attiene lo smaltimento dei rifiuti, la raccolta e lo smaltimento delle acque reflue, nonché l’emissione di fumi in
atmosfera, come regolati dalla normativa in vigore, per non provocare possibili inquinamenti al sito protetto. La distanza
minima dei fabbricati dal fiume Dosson dovrà essere di ml 10,00.
ARTICOLO 30 - ZTO D PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD INSEDIAMENTI PER ATTIVITÀ PRODUTTIVE
(Modificato con delibere di C.C. 9/1999, 58/1999, 60/2000, 18/2001, 1, 2 e 20/2003)
ZTO D1 - INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI COMPLETAMENTO
1.
Queste zone sono destinate agli insediamenti industriali ed artigianali, ai laboratori, ai magazzini e ai depositi e alle
attività di commercializzazione di prodotti all'ingrosso, escluse le attività insalubri di prima classe ai sensi dell'articolo 216
del T.U.L.S. (DM 2 marzo 1987 e successive modifiche ed integrazioni), fatta eccezione per quelle già insediate nel
territorio comunale alla data di adozione del PRG, anche nella eventualità di una loro rilocalizzazione.
2.
Sono ammessi:
a) attività commerciali per i prodotti dell’azienda;
b) palestre private e medie strutture di vendita con Sv fino a mq. 1500 e Sp non superiore a due volte la Sv e comunque
nel rispetto delle dotazioni di aree a parcheggio previste dal precedente art.15;
c) mense aziendali e/o interaziendali a servizio degli addetti;
d) uffici e mostre connessi alle attività produttive ivi insediate;
e) pubblici esercizi;
restano esclusi i negozi di vicinato e le grandi strutture di vendita, le sale da ballo, le sale giochi e tutti gli altri gli impianti
sportivi privati.
3.
E' ammessa la costruzione di un solo alloggio per ogni attività insediata con superficie minima di 360 mq; l’alloggio dovrà
avere una superficie totale utile netta non maggiore di 120 mq e comunque non maggiore di un terzo della superficie
dell'attività insediata; detto alloggio dovrà essere incorporato nel fabbricato produttivo e non potrà essere alienato
disgiuntamente dal fabbricato produttivo stesso.
4.
Nelle zone industriali ed artigianali può essere consentita anche la costruzione di magazzini, depositi, silos e fabbricati
per servizi tecnologici e similari, purché funzionali alla attività.
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5.
Almeno il 5% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde alberato e almeno il 5% a parcheggio, oltre alle
opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 13. Per le ZTO, all’interno del perimetro del P.N.R. del Fiume Sile,
valgono le norme di cui al comma 2 dell’art. 42 delle NdA del P.A.
6.
Nelle ZTO D1 è ammesso l'intervento edilizio diretto.
7.
Ai fini dell'edificazione valgono le seguenti norme:
C = 50%;
Ds = 10,00 ml, fatte salve le distanze maggiori previste in grafia di PRG;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
He = Hf = 11,50 ml (vedi art. 23 lettera e) con massimo nr.3 piani fuori terra
Maggiori altezze potranno essere ammesse solo da comprovate esigenze legate al ciclo produttivo e a tal proposito la
Commissione Edilizia potrà richiedere specifiche consulenze tecniche atte a verificare dette necessità.
7bis.La parte della ZTO D1/16 ubicata ad Est di Via Capitello è riservata unicamente alla realizzazione della dotazione di
standards di verde e parcheggio dell’intera ZTO prevista dal precedente punto 5; lo sfruttamento edilizio dell’intera ZTO è
dunque ammesso nella sola porzione ad Ovest di Via Capitello.
L’area a parcheggio dovrà essere realizzata a ridosso della Via Capitello, l’area a verde dalla parte opposta.
ZTO D2 - INDUSTRIALI E ARTIGIANALI DI NUOVA FORMAZIONE
8.
Si applicano le norme previste nel presente articolo relativamente alle ZTO D1.
9.
In queste zone l'edificazione è subordinata alla esistenza o alla formazione di uno SUA che dovrà prevedere un
collegamento tra Via Santi e Viale delle Industrie possibilmente in zona baricentrica.
10. Almeno il 10% della Sf di ciascun lotto deve essere sistemato a verde alberato e almeno il 10% della Sf di ciascun lotto a
parcheggio, oltre alle opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 13.
11. Per gli insediamenti commerciali di vendita devono essere rispettate le superfici minime di parcheggio di cui al
precedente art. 15. Dette dotazioni devono essere reperite in sede di Strumento Urbanistico Attuativo e la loro
localizzazione deve essere approvata dal Consiglio Comunale con l’approvazione dell’ambito di intervento.
12. E' individuata in grafia di PRG la Z.T.O D2/5 assoggettata a Piano di Lottizzazione (PdL). Per tale zona valgono le
disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- il PdL dovrà essere preceduto da uno schema generale delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture
esteso anche alla limitrofa zto D2/6 e alla zona destinata ad attrezzature e impianti tecnologici e speciali;
- il PdL dovrà garantire adeguata sicurezza alla circolazione veicolare per l’intero tratto stradale di Viale
delle Industrie posto tra l’incrocio con Via Martiri della Libertà e la nuova intersezione a rotatoria;
- il PdL dovrà prevedere una adeguata fascia di verde alberato con funzione di “filtro” tra edifici con
destinazione residenziale e futuri edifici produttivi.
13. E' individuata in grafia di PRG la zto D2/6 destinata a Piano per Insediamenti Produttivi (PIP). Per tale zona valgono le
disposizioni di cui al presente articolo con le seguenti ulteriori prescrizioni:
- il PIP dovrà essere preceduto da uno schema generale delle opere di urbanizzazione e delle infrastrutture
esteso anche alla limitrofa zto D2/5.
14. PRESCRIZIONI COMUNI PER LE ZTO D2/5, D2/6
Prescrizioni Azienda ULSS nr.9:
- siano previste, nei lati delle nuove “Z.T.O D”, opportune fasce con quinte arboree di protezione degli
edifici limitrofi, da eventuali agenti inquinanti (rumore, polvere, ecc.) provenienti dalle nuove aree
produttive;
- sia prevista, in fase di urbanizzazione delle aree, l’attuazione delle indicazioni seguenti:
per quanto attiene alle problematiche di rischio idraulico, si propone che in fase di realizzazione dell’intervento di
urbanizzazione, si proceda ad un rialzo locale del piano campagna in corrispondenza alla viabilità, ai piazzali di lavoro ed
alle aree da edificare al fine di aumentare la sicurezza idraulica locale. Per lo stesso motivo si propongono ampi fossati
lungo uno dei due lati delle principali strade da realizzare nelle zone di variante, per mantenere disponibili adeguati
volumi di invaso per le acque di precipitazione, ed inoltre le pavimentazioni per parcheggi siano il più possibile di tipo
drenante.
Prescrizioni Consorzio di Bonifica Dese Sile
- limitare la realizzazione di locali posti al di sotto del piano campagna, anche se solo parzialmente;
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-
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vietare in maniera assoluta il tombinamento di fossi e scoline esistenti, a meno di ricostituirli, nell’ambito di
un piano idraulico funzionale allo smaltimento delle acque piovane, con lo stesso volume di invaso e della
sessa capacità di deflusso;
vietare o limitare l’uso delle pavimentazioni impermeabili, favorendo invece l’uso di pavimentazioni
drenanti che favoriscano la filtrazione delle acque piovane;
venga richiesto, per le singole opere presenti nel PdL, parere del Consorzio di Bonifica, ai sensi del RDL 8
maggio 1904, n. 368.
Prescrizioni della Regione del Veneto
- Si prescrive, in considerazione delle osservazioni geologiche della Direzione Regionale, che negli ambiti
di Bonifica di ex cave, con riporti di spessore di qualche metro e in zone depresse, è necessaria la
realizzazione di uno studio geotecnico di dettaglio che permetta di individuare gli interventi correttivi più
adeguati.
- Per la zona “D1/3” dovrà essere particolarmente curata la sistemazione verso est, edificio tutelato con
grado di protezione 2, creando una barriera alberata atta a salvaguardare l’edificio e l’area di pertinenza.
- E’ vietata l’impermeabilizzazione, nelle aree destinate a parcheggi, sia di piano attuativo che quelli privati,
e ad altri usi (piazzali ecc….) con la sola esclusione della viabilità.
- Per tutti i parcheggi che verranno realizzati va fatto obbligo di predisporre una adeguata messa a dimora
di alberature da alto fuso autoctone, ogni due posti auto e si auspica il ricavo di casse di espansione dello
scolo Bigonzo, ove prevenire esondazioni dello stesso e pertanto allagamenti.
ZTO D3 – TERZIARIA
1.
Queste zone sono destinate agli insediamenti terziari, ed in particolare a quelli commerciali, turistici e ricettivi.
2.
Sono ammessi:
a) attività commerciali;
b) palestre private e medie strutture di vendita;
c) uffici;
e) pubblici esercizi;
f) attività ristorative;
g) attività ricettive.
3.
E' ammessa la destinazione residenziale in misura non superiore al 10% della volumetria totale prevista per la singola
ZTO.
4.
Almeno il 5% della superficie fondiaria deve essere sistemato a verde alberato e almeno il 5% a parcheggio, oltre alle
opere di urbanizzazione di cui al precedente articolo 13. Per le ZTO, all’interno del perimetro del P.N.R. del Fiume Sile,
valgono le norme di cui al comma 2 dell’art. 42 delle NdA del P.A.
5.
ZTO D3 “Lago Verde” localizzata in prossimità del Fiume Sile. Gli interventi di riqualificazione e riconversione sono
subordinati all’approvazione da parte dell’Ente Parco, sentito il Comitato Tecnico Scientifico, di un progetto esecutivo
relativo al compendio dei Burci, dovrà essere stipulata una apposita convenzione tra il soggetto privato, i Comuni
interessati e l’Ente Parco con polizza fidejussoria pari all’importo dei lavori previsti. A conclusione dei lavori lo svincolo
della polizza è effettuato dal Comune su parere favorevole dell’Ente Parco. Solo successivamente al progetto esecutivo
e alla convenzione sarà possibile redigere un Piano Urbanistico Attuativo relativo alla porzione di territorio comunale
interessato. L’intervento è altresì condizionato all’approvazione di un P.R. e della sottoscrizione di un accordo pubblicoprivato ai sensi dell’art. n. 6 della L.R. 11/2004 con le seguenti destinazioni d’uso:
attività compatibile con le finalità del parco con possibilità di ampliamento (max 10% della superficie lorda adibita
per una sola volta) convenzionato con azioni di mitigazione;
commerciale al dettaglio per esercizio di vicinato e/o prodotti tipici locali;
deposito;
campeggio e camper service;
attrezzature per assistenza cicloturisti;
attività di promozione e assistenza turistica;
attrezzature per approdi e relative aree di servizio.
6.
Ai fini dell'edificazione valgono le seguenti norme:
C = 20%;
Ds = 10,00 ml, fatte salve le distanze maggiori previste in grafia di PRG;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml;
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7.
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He = Hf = 11,50 ml (vedi art. 23 lettera e) con massimo nr.3 piani fuori terra
Per i punti di accesso al Parco Naturale Regionale del Fiume Sile valgono le prescrizioni contenute nell’art. 14 comma 13
e 14 delle presenti N.T.A.
ARTICOLO 31 - ZTO E PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD USI AGRICOLI
(Modificato con delibere di C.C. 18/2001 e 26/2001)
1.
Le zone agricole sono destinate all'esercizio delle attività agricole dirette e a quelle connesse con l'agricoltura.
2.
In tali zone sono consentite le costruzioni di abitazioni a servizio diretto dell'agricoltura, fabbricati rurali quali stalle, silos,
ricoveri per macchine agricole, serre, vivai, depositi.
3.
Nelle ZTO E ogni intervento è disciplinato dalla LR 24, con le seguenti precisazioni per quanto riguarda l’art.3,
indipendentemente da qualsiasi eventuale certificazione fornita a corredo della richiesta di Concessione Edilizia:
la coltura del radicchio, in quanto effettuata non a carattere permanente, ma a rotazione con altre colture, in assenza di
specifiche attrezzature e strutture aziendali, non viene considerata coltura “ad orto”, ai fini degli indici di densità edilizia;
lo stesso dicasi per il vivaio qualora riferito a colture arboree che non necessitano di particolari strutture aziendali ed
attrezzature volte alla forzatura, alla semina ed alla protezione delle piante;
l’ampliamento di abitazioni in zona agricola, qualora non ricorrano le possibilità previste dall’art.3, spetta nella misura di
mc.800, compreso l’esistente, alle sole residenze esistenti alla data del 5 marzo 1985 (entrata in vigore della L.R.24) e
stabilmente abitate da almeno sette anni. Dall’ampliamento, che dovrà essere organicamente composto con il fabbricato
esistente, possono derivarsi al massimo nr.2 abitazioni, compresa quella esistente.
-
4.
In conformità della LR 24 il PRG suddivide le zone agricole nelle seguenti sottozone:
SOTTOZONA E1 - zona agricola caratterizzata da una produzione tipica o
specializzata;
SOTTOZONA E2 - zona agricola di primaria importanza per la funzione agricola produttiva;
SOTTOZONA E3 - zona agricola caratterizzata da un elevato frazionamento
fondiario;
SOTTOZONA E4 - nucleo residenziale in zona agricola.
5.
Nelle sottozone E si applicano le norme generali che seguono.
6.
L'edificazione di nuovi edifici residenziali, ristrutturazione e ampliamento di edifici esistenti, ancorché ammessa, dovrà
rispettare i seguenti indici:
H max = 7,50 ml - salvo diverse prescrizioni previste per le singole ZTO E;
Ds = come da D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285, come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, nr.360 (Nuovo
Codice della Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione;
Dc = 5,00 ml;
Df = 10,00 ml.
7.
I nuovi edifici residenziali e quelli eventualmente recuperati, dovranno rispettare inoltre le caratteristiche tipologiche
costruttive e formali che seguono.
8.
L'edificio avrà pianta di norma rettangolare, due piani fuori terra, tetto a due falde.
9.
Sono ammessi soltanto i materiali di tipo tradizionale: coppi in laterizio, intonaci civili, serramenti in legno.
10. Non sono ammessi rivestimenti plastici, serramenti in alluminio anodizzato o PVC, serrande avvolgibili, decorazioni
cementizie, lignee e metalliche non in sintonia con i caratteri tradizionali locali.
11. Analoghe prescrizioni valgono anche per le recinzioni e per gli edifici non residenziali.
12. Per gli annessi agricoli, ancorché ammessi, si applicano le norme che seguono: fatto salvo quanto disposto dalla
deliberazione di Giunta Regionale n. 7949, in data 22/12/1989. I parametri fondiari, per la determinazione della superficie
di copertura “C”, relativi a SERRE FISSE, ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI ed IMPIANTI PER
ACQUACOLTURA, sono applicabili previa definizione delle relative superfici fondiarie di pertinenza.
Dz = distanza dell'edificato dal confine di altra ZTO diversa dalle E1, E2, E3;
Da = distanza dell'edificato dalle abitazioni;
Da/c = distanza della concimaia dalle abitazioni;
allevamento a carattere familiare = fino a 80 capi da cortile, fino a 5 capi bovini o 2 suini adulti;
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allevamento a carattere non intensivo = almeno il 25% del fabbisogno alimentare è coperto da prodotti aziendali
comprovato da certificazione IPA;
allevamento zootecnico intensivo = meno del 25% del fabbisogno alimentare è coperto da prodotti dell'azienda.
ANNESSI AGRICOLI NON DESTINATI A RICOVERO DEGLI ANIMALI E AD ACCUMULO DEIEZIONI
C = 0,8% per Sf fino a 5.000 mq;
C = 0,9% per Sf da 5.001 a 10.000 mq;
C = 1,1% per Sf da 10.001 a 30.000 mq;
C = 1,3% per Sf da 30.001 a 40.000 mq;
C = 1,5% per Sf da 40.001 a 50.000 mq;
C = 1,3% per Sf da 50.001 a 60.000 mq;
C = 1,1% per Sf da 60.001 a 70.000 mq;
C = 1,0% per Sf oltre 70.000 mq;
H = 7,50 ml; Ds = come da DM 1 aprile 1968, n. 1404;
Dc = 10,00 ml;
Dz = 10,00 ml.
SERRE FISSE
C = 50% con strutture murarie fuori terra;
C = 100% senza strutture murarie fuori terra;
H = 3,00 ml;
Ds = come da DM 1 aprile 1968, n. 1404;
Dc = 3,00 ml;
Dz = 5,00 ml.
ALLEVAMENTI A CARATTERE FAMILIARE
C = come previsto per gli annessi agricoli non destinati a ricovero degli animali e ad accumulo deiezioni;
H = 4,00 ml;
Ds = come da D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, nr.360 (Nuovo
Codice delle Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione;
Dc = 10,00 ml;
Dz = 20,00 ml;
Da = 20,00 ml;
Da/c = 20,00 ml.
ALLEVAMENTI A CARATTERE NON INTENSIVO
C = come allevamenti a carattere familiare;
H = come allevamenti a carattere familiare;
Ds = come da DM 1 aprile 1968, n. 1404;
Dc = 20,00 ml;
Dz = 50,00 ml;
Da = 30,00 ml;
Da/c = 30,00 ml.
ALLEVAMENTI ZOOTECNICI INTENSIVI
C = 50%;
H = 4,50 ml;
Ds = come da DM 1 aprile 1968, n. 1404;
Dc = 50,00 ml;
Dz = 200,00 ml per allevamenti bovini;
Dz = 400,00 ml per allevamenti avicunicoli;
Dz = 1000,00 ml per allevamenti suinicoli;
Da = 200,00 ml, esclusa l'abitazione del proprietario o del custode;
Da/c = 100,00 ml;
la distanza fra gli allevamenti zootecnici intensivi non potrà essere inferiore a 200,00 ml;
la distanza dalle zone umide e di rispetto idraulico non potrà essere inferiore a 500,00 ml;
lungo i confini dell'area di pertinenza dovrà essere realizzato un doppio filare di alberi ad alto fusto di essenze arboree
autoctone o naturalizzate;
va comunque rispettato quanto previsto dalla DGR 22 dicembre 1989, n. 7949.
IMPIANTI PER ACQUACOLTURA
C = 50%;
H = 3,50 ml;
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Norme Tecniche di Attuazione
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Ds = come da D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, nr.360 (Nuovo
Codice delle Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione;
Dc = 20,00 ml (solo per gli edifici);
Dz = 100,00 ml;
Da = 50,00 ml.
13. SOTTOZONA E1 - CARATTERIZZATA DA UNA PRODUZIONE TIPICA O SPECIALIZZATA. In queste zone si applicano
le norme previste all'articolo 11 della LR 24/1985 e successive modifiche ed integrazioni. Sono altresì ammessi gli
interventi di cui ai punti a), b), c) e d) dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001.
14. SOTTOZONA E2 - DI PRIMARIA IMPORTANZA PER LA FUNZIONE AGRICOLA PRODUTTIVA. Nelle sottozone
agricole E2 si applicano le norme previste all'articolo 11 della LR 24/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
15. SOTTOZONA E3 - CARATTERIZZATA DA UN ELEVATO FRAZIONAMENTO FONDIARIO. Nelle sottozone agricole E3
si applicano le norme previste all'articolo 11 della LR 24/1985 e successive modifiche ed integrazioni.
16. SOTTOZONA E4 - NUCLEO RESIDENZIALE IN ZONA AGRICOLA. Nei nuclei residenziali ed aggregazioni edilizie rurali
(classificati dal PRG ZTO E4) sono ammessi tutti gli interventi previsti per la sottozona E3 con esclusione degli
allevamenti zootecnici di qualsiasi tipo.
17. Nelle ZTO E4 sono altresì ammesse le attività commerciali di vicinato con Sv fino a mq.150, nel rispetto della dotazione
di aree a parcheggio di cui al precedente art.15, e quelle produttive di servizio alla residenza.
18. Per la nuova edificazione si applicano le seguenti norme:
If = 1,00 mc/mq;
C = 30%;
H = 6,50 ml;
Ds = come da D.Lgs. 30 aprile 1992, nr.285 come corretto ed integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, nr.360 (Nuovo
Codice delle Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione;
Dc = 5,00;
Da = 10,00 ml.
I parametri di cui sopra sono applicabili direttamente, nel rispetto delle destinazioni d’uso di cui alla sottozona “E3”, per
interventi sull’edificato esistente, nel rispetto dei gradi di protezione assegnati.
La nuova edificazione è ammessa qualora contestualmente vengano realizzate quote parti delle opere di urbanizzazione
previste, necessarie per la riorganizzazione del centro rurale ai sensi dell’articolo 11, LR 24/85.
ARTICOLO 31BIS - ZONE DI RIPRISTINO VEGETAZIONALE, FORESTALE E DELLE PRATERIE
(Introdotto con delibera di C.C. 2/2003)
1.
Comprendono le parti di territorio agricolo che il P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile classifica come “zone
di ripristino vegetazionale” ubicate lungo tutto il corso del Sile.
2.
In tali zone valgono le norme di cui all’art. 13 delle NdA del P.A., in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
ripristinare il manto vegetale erbaceo, arbustivo ed arboreo;
intervallare le superfici con vegetazione di tipo arboreo (boschi, macchie boschive, siepi, ecc.) ad altre condotte a
prateria;
migliorare l’assetto naturalistico e paesaggistico dell’area;
migliorare e ricostruire l’ambiente idoneo al ripopolamento e conservazione delle specie animali e vegetali;
sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale, secondo le linee
guida di cui all’Allegato G del Piano Ambientale – Linee guida per la gestione delle zone agricole;
promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all’art. 2 delle NdA
del P.A., incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d’uso o rilocalizzazione.
3.
E’ ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni; le stesse dovranno essere realizzate
prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto
previsto nell’Allegato D del P.A. “Norme tecniche per la gestione del verde”.
4.
E’ consentito l’ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore della L.R. 11/2004, fino ad un limite
massimo di 800 mc dell’organismo edilizio, comprensivo dell’esistente, da realizzarsi in aderenza al corpo abitativo
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esistente, o comunque all’interno dell’aggregato abitativo, con obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale,
della vegetazione naturaliforme, di recinzioni con siepe viva e di riqualificazione dell’aggregato abitativo.
5.
L’eventuale ampliamento o la costruzione di annessi rustici è consentita nei limiti del rapporto di copertura del 2% e
comunque per una superficie massima di mq 100, elevata ad un massimo di mq 300 per gli imprenditori agricoli a titolo
principale, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo Aziendale
(P.S.A.) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (I.R.A.). L’ampliamento deve essere realizzato in aderenza
all’esistente ed il richiedente deve dimostrare di non poter realizzare gli annessi rustici necessari, in altra zona agricola
all’interno o all’esterno del Parco.
ARTICOLO 31TER - ZONE A RISERVA NATURALE ORIENTATA
(Introdotto con delibera di C.C. 2/2003)
1.
Comprendono le parti di territorio agricolo che il P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile classifica come
“riserva naturale generale” per il particolare interesse naturalistico e paesaggistico connesso con l’ambiente fluviale.
Sono zone soggette alle norme di cui agli artt. 10 ter e 12 delle NdA del P.A.
2.
In tali zone valgono le norme di cui all’art. 12 delle NdA del P.A., in particolare sono perseguite le seguenti finalità:
a) tutelare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area con particolare riferimento alle zone umide e alle
risorse idriche;
b) tutelare ed estendere i siti idonei alla conservazione delle specie animali e vegetali nonché all’incremento
della biodiversità, con particolare riferimento ad habitat e specie di importanza comunitaria;
c) ripristinare le caratteristiche naturali e paesaggistiche dell’area, soprattutto attraverso il ripristino di siepi e
prati conseguenti all’antica sistemazione a “campi chiusi", documentabile da foto aeree, e qualora non in
contrasto con le sistemazioni agrarie originarie, l’imboschimento dei terreni agricoli e la formazione di siepi e di
fasce tampone erbacee, arbustive ed arboree, da realizzare con le modalità previste dalle Linee guida per la
gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) e dalle “Norme tecniche per la gestione del verde”
(Allegato D) del P.A.;
d) sviluppare forme di agricoltura e di selvicoltura compatibili, comprese le attività di turismo rurale;
e) promuovere e regolamentare la fruizione scientifica e didattica;
f) disciplinare e controllare la fruizione ricreativa compatibile anche in funzione di servizio alla popolazione
residente e di un decentramento delle attrezzature del Parco;
g) promuovere, per le attività produttive esistenti non compatibili con le finalità del parco di cui all’art. 2 delle NdA
del P.A., incentivi e programmi per la cessazione, riconversione d’uso o rilocalizzazione.
3.
All’interno di tali zone sono individuate aree “con funzione di interesse pubblico”, con le seguenti destinazioni funzionali:
parco urbano
gioco e sport all’aperto che non comportino la realizzazione di strutture fisse
spazi attrezzati ad attività ludiche in periodi saltuari
impianti connessi con obiettivi e finalità del P.A.
Nell’organizzare tali funzioni è fatto obbligo di attenersi alle norme riportate negli articoli 21, 22 e 33 delle NdA del P.A.
4.
Per tali zone sono vietati i cambiamenti d’uso, degli immobili e delle strutture fondiarie esistenti, salvo quelli indirizzati al
conseguimento delle finalità di cui al comma 2) dell’art. 12 delle N.d.A. del P.A..
5.
La nuova edificazione destinata alla residenza e/o a strutture agricole produttive è regolamentata dal combinato disposto
della L.R. 11/2004 e dell’Art. 10 ter del P.A. come di seguito articolati:
è vietata la nuova edificazione residenziale;
è consentita la nuova edificazione di strutture agricole produttive nei limiti del rapporto di copertura del 2% e
comunque per una superficie massima di mq 100, elevata ad un massimo di mq 300 per gli imprenditori agricoli a
titolo principale, con i requisiti minimi previsti dall’Art. 44 della L.R. 11/2004, sulla base di un Piano di Sviluppo
Aziendale (P.S.A.) approvato dall’Ispettorato Regionale dell’Agricoltura (I.R.A.). L’ampliamento deve essere
realizzato in aderenza all’esistente ed il richiedente deve dimostrare di non poter realizzare gli annessi rustici
necessari, in altra zona agricola all’interno o all’esterno del Parco.
6.
Per gli imprenditori a titolo principale è consentito l’ampliamento di case di abitazioni agibili alla data di entrata in vigore
della L.R. 11/2004, fino ad un limite massimo di 800 mc dell’organismo edilizio, comprensivo dell’esistente, da realizzarsi
in aderenza al corpo abitativo esistente, o comunque all’interno dell’aggregato abitativo, con obbligo di conservazione
della rete idrografica superficiale, della vegetazione naturaliforme, di recinzioni con siepe viva e di riqualificazione
dell’aggregato abitativo.
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7.
L’eventuale ampliamento degli annessi rustici è consentito nei limiti del rapporto di copertura del 2% e comunque per una
superficie massima di 100 mq, elevata ad un massimo di 300 mq per gli imprenditori a titolo principale purchè
l’ampliamento sia realizzato in aderenza all’esistente e a condizione che il richiedente dimostri di non poter realizzare gli
annessi rustici necessari in altra zona agricola all’interno o all’esterno del Parco.
8.
E’ ammessa la realizzazione di recinzioni strettamente pertinenti le abitazioni; le stesse dovranno essere realizzate
prevalentemente con siepi o materiali naturali a seguito di comprovate motivazioni funzionali e nel rispetto di quanto
previsto nell’Allegato D del P.A. “Norme tecniche per la gestione del verde”.
9.
Sono inoltre ammessi:
le variazioni del profilo del terreno nei casi previsti dall’Art. 10 ter delle NdA del P.A.;
la realizzazione di infrastrutture tecnologiche e opere per la difesa del suolo quali cabine elettriche, acquedotti,
impianti tecnici di modeste dimensioni, canali irrigui, opere di difesa idraulica a condizione che i progetti siano
accompagnati da uno studio di inserimento paesaggistico come previsto dall’Art. 10 ter delle NdA del P.A.;
la realizzazione di costruzioni funzionali all’esercizio delle attività agricole quali silos, serbatoi, serre, impianti,
secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, a condizione che i progetti siano accompagnati da uno studio di
inserimento paesaggistico come previsto dall’Art. 10 ter delle NdA del P.A..
ARTICOLO 32 - ZTO F PARTI DEL TERRITORIO DESTINATE AD ATTREZZATURE, SERVIZI PUBBLICI ED
IMPIANTI DI INTERESSE GENERALE
(Modificato con delibera di C.C. 2/2003)
1.
Sono riportate nelle tavole di PRG le zone destinate ad attrezzature collettive ed impianti di interesse generale.
2.
In queste zone possono avere sede solo gli edifici e le attrezzature inerenti alle specifiche destinazioni indicate:
per l'istruzione, l'educazione e la cultura (scuole, centri sociali, biblioteche, musei, ecc.);
per esigenze di carattere sanitario, previdenziale ed assistenziale (ospedali, ambulatori, asili nido, ecc.);
per le esigenze relative al tempo libero (integrazioni, cultura, spettacolo, svago, ecc.);
per le attività comunitarie ed associative;
per le attività religiose e di culto;
per il gioco, lo sport e le rigenerazioni fisiche;
per le attività amministrative pubbliche;
per destinazione a verde pubblico, a parco e giardino inedificabile; secondo le discipline dei successivi articoli 33,
34, 35 e 36 e con riferimento al DM 2 aprile 1968, n. 1444 e agli articoli 25 e 26 della LR 61.
3.
Nelle ZTO F si interviene, di norma, in forma diretta, previa predisposizione di adeguati progetti, tranne che per quelle
zone nelle quali il PRG prevede l'approvazione di uno SUA come previsto nelle tavole di Piano e nelle tabelle allegate al
PRG.
4.
Le destinazioni d'uso specifiche delle singole sottozone Fa, Fb, Fc, Fd, indicate nei grafici di PRG possono essere
variate in seguito alla approvazione, da parte del Consiglio Comunale, di progetti di opere pubbliche in variante ai sensi
del 4° comma, articolo 1, L. 1/78.
5.
Per le sottozone F, individuate all’interno del perimetro del P.R.N. del Fiume Sile, si applica quanto previsto dall’ultimo
comma dell’art.21, delle NdA del P.A.. Non sono ammesse variazioni che prevedano la trasformazione da zona per
“servizi” a zona “B-C-D”.
ARTICOLO 33 - ZTO FA AREE PER L'ISTRUZIONE
(Modificato con delibera di C.C. 68/2000)
1.
Queste aree sono destinate agli edifici scolastici, secondo le tavole di PRG, ed in base alla vigente legislazione in
materia, particolarmente al DM 18 dicembre 1975.
2.
Per gli interventi edilizi nelle ZTO Fa si dovranno rispettare le seguenti norme:
It = If = 2,00 mc/mq;
H = 10,50 ml;
Dc = 5,00 ml;
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3.
Norme Tecniche di Attuazione
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Ds = Hf con un minimo di ml.5,00 per le Strade Provinciali, fuori dai centri abitati, la distanza dalla
strada dovrà essere di almeno ml 20,00 e comunque nel rispetto delle norme del Codice della
Strada.
Almeno il 50% della superficie fondiaria dovrà essere destinato a verde e parcheggio.
ARTICOLO 34 - ZTO FB AREE PER ATTREZZATURE DI INTERESSE COMUNE
(Introdotto con delibera di C.C. 86/1996)
1.
Per queste aree il PRG prevede la destinazione ad edifici di pubblico interesse e di rilevanza sociale.
2.
E' indicata in grafia di PRG una zona Fb di intervento privato non compresa nel computo degli standard.
3.
Per gli interventi edilizi valgono le norme del precedente articolo 33.
ARTICOLO 34BIS - ZTO FB/CC AREA RISERVATA ALLA CASERMA PER I CARABINIERI
(DCC n. 86, 06.11.96 - DGRV n. 3951, 11.11.97)
1. Quest'area, indicata nelle tavole di PRG con apposita grafia, è riservata alla costruzione della Caserma dei Carabinieri.
2.
Qualora l'opera venisse realizzata da privati dovrà esserne vincolata la destinazione per almeno un trentennio.
3.
Per gli interventi edilizi valgono le seguenti norme:
If = 1,5 mc/mq
C = 35%
H = non superiore a ml 10,00
Ds = H con minimo di ml 5,00
Dc = > 5,00 ml
Df = > 10, 00 ml
4.
È ammessa, oltre alla realizzazione di uffici, di camerate, di locali di servizio per i militari, ecc., anche la costruzione degli
alloggi di servizio per gli ufficiali e sottufficiali.
5.
Per la recinzione potranno essere adottate soluzioni diverse da quelle prescritte dall'art. 36 del Regolamento Edilizio.
ARTICOLO 34TER - ZTO FB/L.I. AREA PER ATTREZZATURE DI ACCOGLIENZA PER LAVORATORI IMMIGRATI
(Introdotto con delibere di C.C. 61/2001)
1.
Questa area, indicata nelle tavole di PRG con apposito cartiglio è destinata alla realizzazione di strutture socioassistenziali e di accoglienza a favore di lavoratori immigrati in possesso di contratto di lavoro e, qualora extracomunitari,
di regolare permesso di soggiorno ma comunque privi di idoneo alloggio. A titolo esemplificativo sono ammessi in questa
zona: dormitori, mense, centri sociali, foresterie, ecc. Per l’edificazione valgono gli indici ed i parametri previsti dal punto
2) del precedente articolo 33. Un eventuale intervento di natura privata dovrà essere preventivamente convenzionato con
la Pubblica Amministrazione.
ARTICOLO 35 - ZTO FC AREE ATTREZZATE A PARCO E PER IL GIOCO E LO SPORT
(Modificato con delibera di C.C. 2/2003)
1.
Il PRG individua le aree destinate a verde per parchi urbani e di quartiere e per tutte le attrezzature sportive, le
costruzioni per gli impianti per il gioco e il tempo libero.
2.
Per le costruzioni valgono le norme di cui al precedente articolo 33 tranne che per l’indice di edificabilità che è fissato in It
= 0,25 mc/mq.
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3.
Norme Tecniche di Attuazione
2010
Il PRG individua, nell’ambito del P.R.N. del Fiume Sile, la ZTO Fc/34. In questa zona, contrariamente a quanto stabilito
nei punti precedenti, vale quanto previsto all’articolo 21, commi 1, 2, 3, 4 e 6 della NdA del P.A.
ARTICOLO 36 - ZTO FD AREE PER PARCHEGGI
1.
Il PRG individua le aree destinate ai parcheggi.
2.
All'interno delle ZTO Fa, Fb, Fc e nell'ambito dell'attuazione dei progetti relative alle opere di urbanizzazione secondaria,
all'interno delle stesse ZTO F, il Comune, con propria delibera Consiliare, può individuare una parte di superficie da
destinare a parcheggi.
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CAPO VIII NORME PER LE ALTRE ZONE
ARTICOLO 37 - STRADE DI PIANO
(Modificato con delibera di C.C. 60/2000)
1.
Oltre alle strade esistenti il PRG individua, nelle tavole di piano, alcune strade di progetto.
2.
È vietato in questi sedi ogni intervento comportante uso del suolo diverso da quello previsto dal PRG.
3.
In questi ambiti si applica le disposizioni del precedente articolo 14 e del penultimo comma dell'articolo 27 della LR 61.
La Strada Provinciale n. 107 "Est Terraglio" rappresenta una direttrice viaria di rilevanza sovracomunale. Per tale asse
viario il Comune, di concerto con gli Enti Locali e Territoriali competenti, prevede di avviare una azione di ristrutturazione
e di potenziamento, anche per parti e per stralci funzionali, al fine di rendere l'infrastruttura idonea dal punto di vista
strutturale, funzionale e della sicurezza.
Nella tavola 13.3e del PRG è individuata una tratta della S.P. n. 107, di particolare rilevanza ai fini della sicurezza della
circolazione e del traffico veicolare, che viene ricompresa all'interno della progettazione della nuova ZONA
PRODUTTIVA denominata "Dosson sud".
Sono individuate in grafia di PRG alcune intersezioni viarie di particolare rilevanza ai fini della circolazione e della
sicurezza veicolare. In sede di progetto dell’opera potranno essere apportate le necessarie modifiche ed integrazioni,
nell’ambito delle fasce di rispetto, senza che ciò comporti variante al PRG.
ARTICOLO 38 - ZONE DI RISPETTO STRADALE
(Modificato con delibera di C.C. 9/1999)
1.
Nelle zone di rispetto stradale si applicano le disposizioni previste dal D. Lgs. 30 aprile 1992, nr.285 come corretto ed
integrato dal D.Lgs. 10 settembre 1993, nr.360 (Nuovo Codice delle Strada) e dal relativo Regolamento di Attuazione;
2.
Le zone di rispetto stradale sono individuate nelle tavole di PRG.
3.
In tali zone è vietata ogni nuova costruzione o ampliamento di quelle esistenti, nonché qualsiasi tipo di deposito
permanente e provvisorio di materiali, sia all'aperto che sotto tettoie precarie, fatti salvi gli interventi ammessi ai sensi
dell'articolo 7 della LR 24 e quelli di cui al successivo articolo 50.
4.
È comunque ammesso l'ampliamento di edifici residenziali esistenti alla data di adozione del PRG, nel rispetto
dell'articolo 27 della LR 61, nel rispetto delle specifiche norme di zona.
5.
È consentita, a titolo precario, mediante apposito convenzionamento, la costruzione di stazioni di rifornimento per
autoveicoli; si applicano per esse le disposizioni previste dal RE.
6.
È altresì consentita la realizzazione di parcheggi pubblici e privati.
7.
Per la costruzione degli accessi carrai stradali si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 14.
8.
Si applicano infine le disposizioni del penultimo comma dell'articolo 27 della LR 61.
ARTICOLO 39 - ZONE DI RISPETTO IDRAULICO
(Modificato con delibera di C.C. 9/1999)
1.
L'ampiezza del vincolo idraulico a tutela delle acque pubbliche è stabilito dai vigenti regolamenti di Polizia Idraulica.
2.
Tutti i progetti esecutivi interessanti i collettori consortili del bacino del fiume Sile ricadenti nel territorio comunale
dovranno essere trasmessi al Consorzio di Bonifica Dese-Sile per esame e parere di competenza.
3.
All'atto della presentazione dei progetti esecutivi l'esame del parere di competenza terrà conto dei regolamenti vigenti in
materia di Polizia Idraulica ed in particolare delle seguenti prescrizioni:
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costruire gli attraversamenti dei collettori consortili con ponti o passerelle a luce retta, con distanza tra le spalle
>= luce di progetto prevista dal PGBTTR e quota sottotrave superiore a 1 ml alla quota di massima piena;
porre le recinzioni ad una distanza >= 3 ml dal ciglio dei collettori;
costruire fabbricati ad una distanza >= 10 ml dal ciglio dei collettori;
accertare che le quote di scarico delle reti di fognatura siano superiori di 1 ml alle quote di massima piena;
nonché delle seguenti indicazioni:
prevedere per le superfici dei parcheggi materiali semipermeabili o permeabili, al fine di diminuire il coefficiente di
deflusso;
progettare le opere di drenaggio delle acque di pioggia, cercando, nel limite del possibile di aumentare i tempi di
corrivazione e l'invaso delle tubazioni;
rispettare le normative vigenti in materia di qualità delle acque.
4.
Data la particolare situazione del Comune di Casier, verranno posti all'attenzione del Consorzio di Bonifica Dese-Sile
anche gli interventi idraulici su fossati privati e acque pubbliche non direttamente in manutenzione ed esercizio dello
stesso Consorzio di Bonifica.
5.
Le zone di tutela di cui al punto 6 del quarto comma dell'articolo 27 della LR 61 e indicate nelle tavole del PRG sono
inedificabili per ml 50 di distanza dal ciglio del corso d'acqua mentre negli ulteriori ml 50 la nuova edificazione, e nel
rispetto delle Norme specifiche di zona, è ammessa soltanto purché priva di piani interrati e seminterrati e purché la
quota di pavimento sia posta ad almeno +50 cm rispetto alla quota dell'argine o ciglio più vicino del corso d'acqua.
6.
Sono in ogni caso consentiti, con le procedure della legge 431/1985, le operazioni di cui agli articoli 4 e 7 della LR
24/1985.
7.
Nelle aree vincolate, nonché nelle fasce di rispetto e nelle zone di tutela, si applicano le disposizioni del penultimo
comma dell'articolo 27 della LR 61.
ARTICOLO 40 - ZONE DI RISPETTO CIMITERIALE
1.
Il DPR 10 settembre 1990, n. 285 definisce il limite alla edificazione nelle aree adiacenti i cimiteri.
2.
Il PRG tuttavia, ai sensi dell'art. 27 della LR 61 individua una fascia di rispetto.
3.
Nella zona di rispetto cimiteriale sono vietate le nuove costruzioni e la ristrutturazione e l'ampliamento di quelle esistenti;
sono ammesse soltanto la manutenzione ordinaria e straordinaria.
4.
Possono essere altresì realizzati parcheggi pubblici, zone a verde pubblico e adeguate opere di arredo e decoro.
ARTICOLO 41 - ZONE DI RISPETTO IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
(Modificato con delibera di C.C. 26/2001)
1.
Sono indicate, nelle tavole di PRG, alcune aree nelle quali sono presenti o previsti impianti tecnologici e speciali, puntuali
ed a rete. In particolare sono indicate due linee elettriche 132 Kv, ENEL “Treviso Ovest-Venezia Nord” e FF.SS: “SpineaLancenigo”, con specifica fascia di rispetto di ml. 50,00, ex L.R. 27/93 come modificata dalla L.R. 5/2000, correlata
all’esistenza dell’elettrodotto.
2.
Per ognuna di queste infrastrutture si applicano le necessarie distanze di rispetto, stabilite a norma di legge o per effetto
dei regolamenti degli Enti gestori competenti, da osservarsi nelle nuove costruzioni, negli ampliamenti degli edifici
esistenti o in caso di ristrutturazione e manutenzione.
3.
Ai sensi dell'articolo 10 secondo comma lettera b) della LR 61, il tracciato di massima delle reti tecnologiche è indicato
nella tavole 13.2 del PRG; tale elaborato, redatto nella scala 1:5000, ha esclusivamente valore documentario e non viene
elencato fra quelli di progetto di cui al precedente articolo 3.
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ARTICOLO 42 - VERDE PRIVATO
(Modificato con delibere di C.C. 42/1998, 9/1999 e 2/2003)
1.
Entro le zone vincolate a verde privato è vietata qualsiasi edificazione, fatta eccezione per l'installazione di arredi quali
panchine, fontane, vasche, uccelliere, ecc. e piccole attrezzature connesse con il giardinaggio, quali serre non industriali
e depositi attrezzi, purché di altezza non superiore a metri 2,20 e di cubatura massima pari a 0,0005 mc/mq di superficie
fondiaria con un massimo di mc 50.
2.
Per questi volumi è consentito solo l'uso di materiali costruttivi tradizionali quali il legno, il ferro, il vetro ed il cotto.
3.
Entro tali zone è obbligatoria la sistemazione e la manutenzione degli spazi liberi e del patrimonio arboreo.
4.
Per gli edifici ricadenti in tali zone si applica la disciplina prevista al successivo CAPO IX.
5.
Per gli edifici esistenti non vincolati sono ammessi interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di ristrutturazione
edilizia limitatamente alla destinazione d'uso residenziale nonché gli interventi previsti al successivo articolo 63 delle
presenti NdA.
6.
Per le eventuali recinzioni si applicano le discipline previste per le ZTO E.
7.
Quando la zona vincolata ricade entro una ZTO, la sua superficie è computabile ai fini dell'edificabilità, nel rispetto di
quanto stabilito al punti 1. del presente articolo ed al Capo IX delle NdA.
8.
Gli ambiti individuati, con questa destinazione nella tavola 13.3.b e ricadenti all’interno del perimetro del Piano Regionale
Naturale del fiume Sile, corrispondono alle aree classificate “di pertinenza di ville di rilevanza paesaggistica” nel Piano
Ambientale. Per queste aree vale, oltre a quanto stabilito dal presente articolo, l’eventuale normativa più restrittiva
prevista all’articolo 24, commi 4, 5 e 6 delle NdA del Piano Ambientale.
ARTICOLO 43 - AREE DESTINATE AD ATTREZZATURE ED IMPIANTI TECNOLOGICI E SPECIALI
(Modificato con delibera di C.C. 60/2000)
1.
Sono riportati nelle tavole di PRG alcuni ambiti destinati ad ospitare attrezzature ed impianti tecnologici e speciali.
2.
In queste zone possono avere sede solo gli uffici, le attrezzature e le costruzioni di interesse pubblico inerenti alle
specifiche destinazioni indicate:
impianti tecnologici;
impianti di depurazione;
impianti di stoccaggio temporaneo di RSU comunali;
impianti di rifornimento carburanti.
3.
Può trovare sede tutto quanto è necessario alla gestione, amministrazione e manutenzione degli edifici, delle aree e delle
attrezzature stesse.
4.
In tali zone si interviene, di norma, in forma diretta, previa disposizione di adeguati progetti edilizi delle nuove costruzioni
o delle nuove opere o impianti tecnologici; si applicano i parametri previsti al precedente articolo 33 e di cui all'articolo 30
del RE.
5.
E' individuata in grafia di PRG la zona destinata ad attrezzature ed impianti di distribuzione di carburanti per autotrazione.
Per tale zona, la cui attuazione dovrà essere ricompresa all’interno del PdL della zto C2/5. Qualsiasi intervento dovrà
essere rispettoso dei “criteri, requisiti e caratteristiche delle aree sulle quali possono essere installati i distributori stradali
di carburante secondo quanto disposto dalla D.G.R. 7.12.1999 nr.4433”, valgono inoltre le seguenti ulteriori disposizioni
in quanto compatibili, con le disposizioni sopraccitate:
destinazioni d’uso
La costruzione di stazioni di rifornimento per autoveicoli e tutti i servizi, le attrezzature e gli impianti ad essa connessi
(autolavaggi, autofficine, servizi di soccorso stradale, esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande e attività
commerciali, nel rispetto delle norme di cui al D.Lgs 32/1998 concernente la razionalizzazione del sistema di
distribuzione di carburanti per autotrazione) dovrà essere regolata da apposita convenzione.
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E' consentita la installazione di cartelli e spazi pubblicitari nel rispetto del codice della strada; per le modalità di
installazione, forma e dimensione di tali oggetti si fa riferimento al RE e alle eventuali prescrizioni formulate dalla
Comune in sede di approvazione del PdL della Z.T.O. D2/5.
Parametri urbanistici e edilizi
C = 40%;
H = 10,00 ml;
Ds = 5,00 ml;
Dc = 5,00 ml.
Le dotazioni di spazi pubblici dovranno essere specificate in sede di PdL, nel rispetto delle prescrizioni delle NdA del
PRG.
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CAPO IX NORME PER I BENI CULTURALI
ARTICOLO 44 - IMMOBILI VINCOLATI EX D.LGS. 42/2004 (EX LEGE 1089/1939) E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
1.
Sono riportati nelle tavole di PRG gli edifici vincolati ai sensi della legge 1089/39.
2.
In tali zone è ammesso unicamente il restauro scientifico conservativo dei fabbricati esistenti su autorizzazione e
controllo della competente Soprintendenza.
3.
Per le aree scoperte si applica la disciplina del precedente articolo 42, previsto parere di cui al comma precedente.
ARTICOLO 45 - AMBITI VINCOLATI EX D.LGS. 42/2004 (EX LEGE 1497/1939) E SUCCESSIVE MODIFICHE E
INTEGRAZIONI
1.
Oltre alle competenze regionali e provinciali derivanti dal D.Lgs. 42/2004 (ex Legge 29 giugno 1939, n. 1497) e
successive modifiche e integrazioni, dal regolamento RD 3 giugno 1940 n. 1357, dalla LR 4 agosto 1978, n. 41 e dalla
circolare Regionale n. 63 in data 3 ottobre 1978, si applica:
per gli immobili la disciplina del precedente articolo 44;
per le aree la disciplina del precedente articolo 42.
ARTICOLO 46 - FASCE DI RISPETTO VINCOLATE EX D.LGS. 42/2004 (EX LEGE 431/1985) E SUCCESSIVE
MODIFICHE E INTEGRAZIONI
1.
Sono sottoposte alla disciplina del presente articolo le fasce di rispetto delle acque pubbliche, ancorché non indicate in
grafia di PRG, di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 431.
2.
Il presente articolo è finalizzato alla protezione delle acque, nonché delle relative alberature, per una maggiore
salvaguardia e valorizzazione di questi elementi tipici del paesaggio.
3.
L'ambiente umido dovrà perciò essere tutelato, evitando opere che comportino alterazioni o mutamenti delle
caratteristiche originarie, quali derivazioni, rettifiche del corso, interramenti, tombinature, abbattimento o estirpazione
delle alberature di contorno, ecc..
4.
Ai proprietari di terreni vincolati ai sensi del presente articolo spetta il compito della conservazione e manutenzione dei
filari alberati e di altre essenze arboree ed arbustive presenti lungo le rive, nonché la sostituzione degli esemplari privi di
vita con piante della stessa specie o comunque con altre essenze autoctone o naturalizzate.
5.
Queste fasce, nonché le zone di vincolo idraulico e le zone di tutela idraulica sono disciplinate dal precedente articolo 39.
ARTICOLO 47 - IMMOBILI TUTELATI AI SENSI DELL'ARTICOLO 10 DELLA LR 24/1985
1.
Il PRG individua gli edifici e le aree meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 28 della LR 61.
2.
Anche per questi si applica la disciplina prevista dai gradi di protezione di cui ai precedenti articoli 17bis e 18bis.
3.
Per le aree scoperte, nei casi previsti dal PRG, si applicano le disposizioni di cui al precedente articolo 42.
ARTICOLO 48 - IMMOBILI TUTELATI DAL PRG – CONI DI VISUALE SIGNIFICATIVI
(Modificato con delibera di C.C. 2/2003)
1.
Il PRG individua gli edifici e le aree meritevoli di tutela ai sensi dell'articolo 28 della LR 61.
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2.
Anche per questi si applica la disciplina prevista dai gradi di protezione di cui ai precedenti articolo 17bis e 18bis.
3.
Per le aree scoperte, nei casi previsti dal PRG, si applicano le disposizioni del precedente articolo 42.
4.
Sono individuati in cartografia di PRG delle aree interessate da coni visuali significativi: tra l’origine del cono e gli
elementi, la cui vista deve essere assicurata, non è ammessa alcuna nuova costruzione, sono fatti salvi gli interventi sul
patrimonio edilizio esistente ai sensi dell’art. 3 del D.P.R. 380/2001. Entro il perimetro del P.R.N. del fiume Sile, si applica
l’articolo 25 delle NdA e del P.A.
ARTICOLO 49 - AMBITO DEL PARCO TERRITORIALE DEL FIUME SILE
(Modificato con delibera di C.C. 2/2003)
1.
Tutti gli interventi da effettuare nell’ambito interessato dal Parco Naturale Regionale del fiume Sile, sono regolamentati
dal combinato disposto di N.T.A. ed elaborati cartografici del P.R.G. e NdA ed elaborati cartografici del Piano Ambientale
del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
ZONE DI URBANIZZAZIONE CONTROLLATA
2. Come previsto dall’art. 11 della L.R. 8/1991 le zone di urbanizzazione controllata corrispondono alle aree edificate o solo
urbanizzate o urbanizzabili già previste dallo strumento urbanistico vigente all’interno delle quali si applica la normativa
dello strumento urbanistico comunale. Le aree agricole del P.R.G. già riconosciute quali ZUC dal P.A. sono
regolamentate dal combinato disposto di N.T.A. ed elaborati cartografici del P.R.G. e dalle NdA ed elaborati cartografici
del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del fiume Sile.
AREE LIMITROFE AL PARCO
3. Vengono definite aree limitrofe al Parco, ai sensi dell’art. 3 della L.R. 8/1991, le porzioni di territorio non comprese nello
stesso e individuabili in tutti gli elementi puntuali fortemente connessi e ascrivibili al sistema ambientale del Parco. Tali
elementi come individuati nelle tavole di progetto n. 26 “Ambiti paesaggistici del Parco ed elementi puntuali esterni” e n.
24 “Elementi puntuali ed interconnessioni” e negli allegati A e B del P.A. quali: corpi idrici di prima classe, ville d’interesse
storico-architettonico, manufatti idraulici, centri storici, infrastrutture di elevato impatto paesaggistico, viabilità primaria e
secondaria da valorizzare. Per essi sono applicati i medesimi indirizzi degli stessi elementi presenti entro l’area del Parco
del Sile.
FRONTI DI ATTIVITA’ PRODUTTIVE LUNGO IL PERIMETRO DEL PARCO
4. Per i fronti produttivi ubicati in fregio al Parco ed individuati nell’elaborato n. 2, Tav. 2.1 della Variante di adeguamento
del P.R.G. al Piano Ambientale, valgono i seguenti criteri generali d’indirizzo:
a) la percezione complessiva dell’inquadramento paesaggistico dovrà essere migliorata attraverso la caratterizzazione
dei coni visuali e degli orizzonti di particolare interesse;
b) sarà formulato un progetto di riqualificazione prevedendo interventi migliorativi sui fronti e spazi esterni prospicienti
l’area del Parco, tale progetto farà riferimento al Programma di Intervento n. 28 da concordare con l’Ente Parco e le
Amministrazioni Comunali interessate, da regolarsi con apposito convenzionamento; l’Ente Parco prevederà idonei
indennizzi ed incentivi commisurati all’entità delle opere di miglioramento.
PAESAGGIO DELLA TRASFORMAZIONE PRODUTTIVA
5. Vengono definiti ambiti paesaggistici le unità caratterizzate da un sistema integrato di elementi fisici che compongono
figurativamente il paesaggio. Il Comune di Casier ricade all’interno dell’ambito D “Paesaggio della trasformazione
produttiva” del Piano Ambientale del Fiume Sile;
Elementi da tutelare: assetto viario interpoderale;
Elementi da valorizzare: l’andamento meandriforme del fiume nella zona delle cave, l’edilizia rurale tradizionale
isolata, centri storici, ville storiche, manufatti di archeologia industriale, strade alzaie;
Elementi detrattori: cave abbandonate.
LIVELLAMENTI E MOVIMENTI DI TERRA
6. In tutto il territorio del Parco, ad eccezione delle aree ad urbanizzazione controllata, ai fini della tutela idrogeologica del
territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile, le sottoelencate attività sono così disciplinate:
a) è vietata la bonifica delle aree paludose, soggette a ristagno idrico, con falda subaffiorante;
b) è vietato il restringimento delle sezioni dei corsi d’acqua;
c) è vietato l’interrimento od altri interventi sulle risorgive esistenti, in particolare sulle teste dei fontanili, fatta salva
l’esecuzione di opere finalizzate al ripristino delle portate ed alla relativa manutenzione;
d) è vietata la copertura e/o l’asportazione delle emergenze torbose;
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e)
sono vietati i movimenti di terra effettuati con mezzo meccanico eccetto l'aratura, gli interventi per la sistemazione
di cave abbandonate o dismesse, e quelli connessi ai lavori sulle infrastrutture esistenti o consentite. In particolare
nella zona delle risorgive sono comunque vietati i movimenti di terra ad eccezione delle coltivazioni già in atto.
Nelle zone di riserva naturale generale, è vietato eseguire qualsiasi lavoro ed opera che apporti modifiche ai caratteri
geomorfologici e paesaggistici, se non quelli finalizzati all’esecuzione di opere per la ricostituzione dell’originaria
organizzazione idraulica e dei caratteri significativi del paesaggio individuati negli elaborati di piano o nell’apposito
programma d’intervento.
TUTELA DELLE AREE DI INTERESSE NATURALISTICO, FLORO-FAUNISTICO E CORRIDOI ECOLOGICI
7. Le aree di interesse naturalistico, floro-faunistico e corridoi ecologici sono quelle individuate nella Tavola n. 25 “Riserve
naturali e corridoi ecologici” del Piano Ambientale e gli ambiti S.I.C./Z.P.S. nonché le superfici comprese in una fascia di
5 metri dal limite dell’acqua del fiume Sile ed i suoi affluenti limitatamente alle aree interne al Parco.
Le modalità di intervento nei corridoi ecologici e nelle aree di interesse naturalistico sono indicate nelle Linee guida per la
gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) del Piano Ambientale.
Lungo le rive dei corsi d’acqua, le scarpate delle cave e nelle aree ricadenti all’interno delle risorgive e delle riserve
naturali orientate, è vietato il controllo della vegetazione spontanea presente mediante il fuoco o l’impiego di sostanze
erbicide, l'estirpazione e la trinciatura. Il controllo della vegetazione spontanea mediante il fuoco o l’impiego di sostanze
erbicide, è vietato anche lungo i margini delle strade e delle ferrovie. Dovrà in ogni caso essere asportato e rimosso il
prodotto degli sfalci.
Fino all'approvazione del regolamento di cui all'articolo 9 delle N.d.A. del Piano Ambientale, in tutto il territorio del parco,
si applicano le norme previste alla lettera g) del comma 11 dell'articolo 9 della legge regionale 28 gennaio 1991, n. 8.
Sono sottoposti a tutela i seguenti habitat, che dovranno essere conservati e possibilmente migliorati, secondo gli
indirizzi contenuti nelle Linee guida per la gestione delle aree agricole e delle zone umide (Allegato G) del Piano
Ambientale:
A. Specchi d’acqua (tav.n. 4 – Reticolo idrografico)
B. Formazioni vegetali erbacee (molinieti, cariceti, canneti, prati, etc.) tav.n. 32 del Piano Ambientale del Fiume Sile –
Vegetazione reale
C. Aree boscate - tav.n. 32 del Piano Ambientale del Fiume Sile – Vegetazione reale – le formazioni boschive sono
sottoposte ai vincoli e alle prescrizioni della legge regionale 13 settembre 1978, n. 52, articolo 23 e successive modifiche;
D. Siepi - tav.n. 32 del Piano Ambientale del Fiume Sile – Vegetazione reale
Tutti gli elementi morfologici e le formazioni vegetali sopra riportate, puntualmente indicate nelle relative tavole di analisi,
devono essere conservate e valorizzate, secondo le linee guida di cui agli Allegati D e G del Piano Ambientale.
Nel rispetto di quanto previsto dalle allegate “Norme tecniche per la gestione del verde” (Allegato D) del Piano
Ambientale è vietato in tali aree, in particolare:
a) danneggiare il patrimonio naturale in genere;
b) asportare piante tutelate o parti di esse (bulbi, fiori, foglie, talee, rizomi, semi, ecc.);
c) eseguire tagli arborei se non per la migliore conservazione e sviluppo del patrimonio vegetazionale stesso e per il
regolare esercizio degli impianti elettrici esistenti;
d) eliminare la vegetazione arborea ed arbustiva esistente;
e) sradicare le piante d’alto fusto e le ceppaie salvo che per le specie di pioppo ibrido a rapido accrescimento in
coltura specializzata o di altra specie a coltura specializzata.
8. Gli interventi ammessi nel territorio comunale e soggetti a Valutazione di Incidenza Ambientale dovranno fare riferimento
alle indicazioni e prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale della Variante di adeguamento del
P.R.G. al Piano Ambientale. Tutti gli interventi ammessi situati nel territorio del Parco Naturale Regionale del fiume Sile,
dovranno rispettare le indicazioni e le prescrizioni contenute nella Valutazione di Incidenza Ambientale della Variante di
adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale.
FASCIA DI RISPETTO PIANO AMBIENTALE PER IL FIUME SILE
9. Le NdA del P.A. del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile individuano le seguenti fasce di rispetto differenziate in
rapporto alla zonizzazione del P.A.;
a) 1a fascia di rispetto
- individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 5,00 m. dal limite demaniale o dell’acqua del
fiume Sile;
- tale fascia di rispetto è considerata area di pregio naturalistico, cui sono applicate le norme di cui all’art. 33
(NdA del P.A.), nonché l’interdizione delle operazioni colturali di cui all’art. 36 (NdA del P.A.). In questa fascia è
vietato ogni tipo di nuova edificazione e recinzione. Per le strutture precarie o accessorie esistenti, qualora la
Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale e le NdA del P.A. lo consentano, è possibile trasferire
il volume esistente oltre la 1a fascia di rispetto.
b) 2a fascia di rispetto:
- individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 15,00 m. a partire dal limite della 1a fascia;
- in tale fascia è fatto divieto di nuova edificazione ed ampliamenti ad esclusione delle Z.T.O. “A”, “B”, “C1”,
individuate negli strumenti urbanistici comunali e a condizione che non sia possibile realizzare il volume,
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Norme Tecniche di Attuazione
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all’interno della 3a fascia di rispetto. Le eventuali nuove edificazioni non possono comunque sopravanzare
l’allineamento degli edifici esistenti e i relativi ampliamenti dovranno essere realizzati in aderenza agli stessi e
senza sopravanzare l’esistente verso il fronte da cui ha origine il rispetto.
c) 3a fascia di rispetto:
- individua una superficie compresa in una fascia della larghezza di 30,00 m a partire dal limite della 2a fascia;
- in tale fascia l’altezza massima degli edifici non potrà superare i 7,00 m.
Le disposizioni di cui al presente comma si applicano all’esterno delle zone ad urbanizzazione controllata previste dal
P.A., ad eccezione delle aree con funzioni di interesse pubblico, individuate nelle tavole di azzonamento del P.A.
10. La deroga alle limitazioni contenute nel presente articolo, potrà essere autorizzata all’interno di P.U.A. e programmi
integrati di riqualificazione urbanistica edilizia ed ambientale, in accordo con l’Ente Parco esclusivamente per motivi di
interesse pubblico, per la tutela del paesaggio e degli insediamenti di carattere storico fatto salvo il parere dell’autorità
idraulica competente.
11. Sono fatte salve le disposizioni degli strumenti urbanistici attuativi ed i progetti approvati alla data del 08/06/2004 (data di
entrata in vigore della legge regionale 11/04).
TUTELA IDROLOGICA ED IDROGEOLOGICA ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE REGIONALE DEL FIUME SILE
12. Fino al completamento della Variante per il settore Acque e del completamento dei Programmi d’intervento 1, 2, 3, 4 e 5,
dell’Ente Parco si introducono le seguenti norme di salvaguardia:
nella zona di riserva generale orientata e nella zona delle risorgive sono vietati nuovi prelievi da falda e dalle acque
di superficie, nonché le nuove derivazioni. Nelle restanti parti del territorio del Parco sono ammesse il rinnovo delle
autorizzazioni-concessioni nei limiti di cui all’art. 32 “prelievi” delle NdA del Piano Ambientale;
gli interventi di manutenzione e recupero ambientale dei fontanili storici e degli antichi tracciati fluviali, nella zona di
riserva generale orientata e nella zona delle risorgive, dovranno essere preceduti da una indagine puntuale sulle
caratteristiche originarie degli alvei o paleoalvei e della vegetazione ripariale e devono essere finalizzati a
ripristinare l’assetto idrologico “ante-bonifica” con l’obiettivo di mantenere il più possibile umide le aree
originariamente occupate dalle paludi e torbiere, riaprendo polle di risorgiva ed alvei interrati, rallentando il deflusso
dell’acqua, ripristinando gli antichi salti d’acqua e riportando in alveo nuovamente le acque derivate. Detti interventi
devono essere realizzati con tecniche e metodologie dell’ingegneria naturalistica, per quanto compatibili con le
caratteristiche storiche documentate, privilegiando l’intervento manuale; qualora si rendesse necessario l’impiego di
mezzi meccanici, questi dovranno essere adeguati alla natura e consistenza degli interventi.
Prelievi, utilizzazioni e scarichi, anche per uso domestico ed agricolo, dovranno conseguentemente essere
compatibili con l’obiettivo di giungere ad una utilizzazione conservativa della risorsa idrica ed a una sua adeguata
tutela e dovranno essere sempre attivati previo parere dell’Ente Parco ai sensi dell’articolo 164 del Dlgs. 3 aprile
2006, n. 152.
13. In relazione alla tutela idrogeologica, non è consentita l’apertura di nuove cave o discariche, nonché l’abbandono di rifiuti.
La sistemazione di quelle dismesse o abbandonate dovrà essere autorizzata dall’Ente Parco ed avvenire nel rispetto
della normativa vigente e dei caratteri ambientali e paesaggistici previsti per le singole zone del territorio del Parco.
14. I corpi idrici superficiali del territorio del Parco sono suddivisi in due categorie:
Corpi idrici di prima classe.
In questa classe sono ricompresi i corpi idrici che caratterizzano la struttura delle rete idrografica del Parco individuata
nella cartografia di analisi del Piano Ambientale alla tavola n. 4 «Reticolo idrografico». Tale rete idrografica non potrà
subire modifiche morfologiche né dal punto di vista planimetrico né dal punto di vista altimetrico, salvo quelle legate a
motivi di salvaguardia idraulica e ripristino di tracciati ora abbandonati (vedi articolo 25 delle NdA del Piano Ambientale
- punti focali, elementi detrattori e tracciati fluviali e fasce di attenuazione). In tal caso sia i criteri di intervento, sia i
materiali da costruzione utilizzati dovranno essere scelti in modo da essere compatibili con le particolarità del contesto
ambientale e paesaggistico e con tecniche di bioingegneria forestale.
Corpi idrici di seconda classe.
Con questa definizione si indica la rete idrografica di prima raccolta (fossi e scoline), in uso sia a privati sia ai Consorzi
di Bonifica. Essa non può essere interessata da interventi di tombinamento o imbonimento, né a modifiche
planimetriche, se non a seguito di una specifica approvazione da parte dell’Ente Parco. La rete idrografica di prima
raccolta, sia in uso a privati che ai Consorzi di Bonifica, deve essere mantenuta efficiente dal punto di vista idraulico
mediante la frequente manutenzione secondo modalità da concordare con gli enti gestori (sfalcio dell’erba, rimozione di
ostacoli, ecc.).
L'Ente Parco potrà prevedere misure di contribuzione agli agricoltori che si impegnino ad eseguire la manutenzione
mediante sfalcio della vegetazione erbacea ripariale.
All’interno del perimetro del Parco sono vietati gli interventi che comportino una riduzione dei volumi di invaso
naturalmente disponibili sul terreno, con particolare riferimento ai drenaggi sotterranei.
15. Lo spargimento dei liquami zootecnici all’interno dell’ambito del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile, fino
all’approvazione della Carta provinciale per lo smaltimento dei liquami, che dovrà stabilire la zonizzazione in funzione dei
carichi di peso vivo ammissibili, secondo le linee guida di cui alla vigente normativa in materia, dovrà essere effettuato
nel rispetto dei limiti previsti dalle vigenti norme in materia, di cui al P.R.R.A., la zona agricola di rispetto rientra nella
zona C di ricarica degli acquiferi, ai sensi dell’articolo 3 P.R.R.A.-DGR n. 3733/1992, della DGR 3 agosto 1993 (all. D al
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P.R.R.A.), della circolare 18 maggio 1993, n. 20 e dell’articolo 4 DL n. 99/1992. In tutto il territorio del parco è vietato lo
spargimento di fanghi, provenienti da impianti di depurazione o da escavazione di canali o barene.
16. In tutto il territorio del Parco, ai fini della tutela idrogeologica del territorio e della salvaguardia della risorsa idropotabile,
gli scarichi civili non collegati alle pubbliche fognature, nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali
del suolo, dovranno essere realizzati nel rispetto della normativa vigente. I possessori di fabbricati esistenti sono tenuti a
presentare entro quattro anni non prorogabili dall'adozione delle presenti norme, una relazione sullo stato delle opere di
scarico.
Nelle aree a riserva naturale generale e in quella delle risorgive, non sono consentiti, a causa della elevata vulnerabilità
del sistema idrogeologico, nuovi scarichi civili nei corpi idrici superficiali ovvero sul suolo o negli strati superficiali del
suolo.
17. Fino alla formazione di un catasto aggiornato dei prelievi autorizzati all’interno dell’area, è vietata l’attivazione di nuovi
prelievi e derivazioni. Sempre fino alla formazione del catasto, il rinnovo di qualsiasi concessione per prelievo da corpi
idrici superficiali o sotterranei non può essere superiore ai 3 anni e comunque è subordinato al nulla osta dell’Ente Parco
fatta salva la comprovata compatibilità dal punto di vista ambientale e previo parere del Comitato Tecnico Scientifico.
Nelle zone di Urbanizzazione Controllata i nuovi prelievi di acque sotterranee a fini domestici, pubblici e produttivi
dovranno essere dotati di idonei limitatori e misuratori di portata.
L’entità dei prelievi ritenuti compatibili dall’Ente Parco verrà comunicata all’Unità del Genio Civile competente per
territorio.
18. Le tecniche di intervento devono essere riconducibili a quelle dell'"Ingegneria naturalistica", indicate nelle Linee guida per
la gestione delle zone agricole e delle zone umide (Allegato G) e nelle Norme tecniche per la gestione del
verde”(Allegato D) del Piano Ambientale del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile.
Si applicano, inoltre, i seguenti indirizzi e prescrizioni:
tutti gli interventi debbono tendere alla conservazione, al potenziamento e al miglioramento dell'ambiente naturale
fluviale e dell'ecosistema ripariale, della qualità delle acque, delle aree golenali e del paesaggio;
tutti gli interventi debbono rispondere all'obiettivo di riqualificazione naturalistica ed ambientale delle sponde del
fiume e delle aree circostanti, in particolare mediante il consolidamento dei terreni laterali;
le opere tradizionali di sistemazione e regimazione idraulica sono consentite esclusivamente nei casi in cui non sia
possibile ricorrere alle tecniche di ingegneria naturalistica e per la difesa di insediamenti civili, industriali, ed
infrastrutturali di interesse pubblico nel rispetto comunque della naturale divagazione del corso d'acqua,
salvaguardando le rispettive zone umide connesse;
qualsiasi opera idraulica deve essere progettata in modo da consentire gli spostamenti della fauna ittica;
la manutenzione delle opere di sistemazione idraulica, delle sponde o delle arginature è soggetta a preventivo
parere dell'Ente gestore, che può dare direttive per il rispetto della vegetazione naturale e per il recupero
dell'ambiente naturale e del paesaggio;
le escavazioni in alveo non sono consentite, salvo che per interventi di ripristino ambientale, di interventi di difesa
dal rischio di esondazioni e per gli interventi atti ad assicurare il mantenimento della capacità d’invaso;
è vietata la trinciatura della vegetazione ripariale e di fondo alveo con "dischi rotanti" o similari;
è ammesso lo sfalcio della vegetazione spondale ed in alveo con mezzi meccanici a condizione venga allontanato il
materiale di risulta;
al fine di mantenere la diversificazione della vegetazione ripariale, si ritiene opportuno il mantenimento di alcuni
tratti di sponda ad evoluzione naturale;
qualora non in contrasto con esigenze strettamente idrauliche è favorita la presenza di specie arbustive lungo le
sponde del fiume, al fine di favorire l'ombreggiamento e contenere un eccessivo sviluppo della vegetazione
acquatica migliorando le percezione del paesaggio fluviale;
la manutenzione delle polle di risorgiva dovrà essere effettuata prevalentemente a mano evitando l’impiego di
mezzi che possono arrecare danno al biotopo, caratterizzato da un fragile soprassuolo torboso.
Per migliorare la qualità delle acque fluenti si prescrive, infine, che:
i rifiuti asportati dalle griglie presenti nei manufatti di derivazione delle acque superficiali a monte degli impianti di
itticoltura e degli altri utilizzi devono essere asportati e smaltiti in conformità alle vigenti norme in materia, da parte
dei concessionari e degli Enti competenti in materia, con modalità che saranno individuate da protocolli di intesa,
che dovranno precisare gli oneri a carico di ciascun soggetto;
sui canali che si immettono nel corso principale del fiume Sile e nel canale di Gronda dovranno essere messe in
opera dagli Enti Concessionari apposite griglie, oggetto di periodica pulizia, a cura degli stessi.
RETI E SERVIZI DI FOGNATURA E ALTRI SERVIZI, RETI E IMPIANTI TECNOLOGICI
19. All’interno del territorio del Parco, fatti salvi gli interventi in itinere e/o già finanziati, le reti pubbliche di raccolta delle
acque meteoriche dovranno essere realizzate separatamente dalle reti di raccolta delle cosiddette acque nere
provenienti da scarichi civili.
Le acque nere devono essere convogliate ad impianti di depurazione in cui sia prevista anche la rimozione dei nutrienti,
eventualmente attraverso processi di fitodepurazione.
Per quanto riguarda il collettamento delle acque di origine meteorica relativo agli ambiti urbani devono essere realizzate
delle opportune vasche in cui raccogliere le acque di «prima pioggia» da inviare successivamente al trattamento
depurativo, previa raccolta e depurazione delle acque di prima pioggia secondo le modalità fissate nei punti 6 e 7 dell’art.
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38 delle N.T.A. del Piano di Tutela delle Acque adottato con la DGRV n° 4453 del 29.12.2004 che per il territorio del
Parco diventano cogenti sin dalla approvazione delle presenti norme.
In ogni caso i volumi delle vasche dovranno essere calcolati considerando che possano trattenere i primi 20 minuti di una
precipitazione con tempo di ritorno di 10 anni.
Gli scarichi industriali devono subire un preventivo trattamento per eliminare tutte le sostanze che possono mettere in
crisi un impianto di trattamento delle acque reflue di tipo civile.
Tali vasche dovranno essere realizzate anche a servizio di ambiti di pertinenza di attività produttive (piazzali industriali)
comunque localizzate.
Per quanto riguarda le reti di raccolta di tipo misto esistenti nelle aree esterne al Parco dovrà essere verificata la
possibilità di realizzare delle vasche volano che consentano il convogliamento differito nel tempo agli impianti di
depurazione dei reflui misti in tempo di pioggia
20. Non sono ammessi attraversamenti con elettrodotti o reti di adduzione di gas o carburanti – se non regolati da specifica
convenzione con l’Ente Parco o da un suo preventivo parere, purché finalizzati alla razionalizzazione delle reti esistenti salvo che per le utenze locali e con reti interrate lungo strada.
In ogni caso deve essere, di norma, evitata qualsiasi significativa incidenza con le aree destinate a riserva naturale
generale come definite all’articolo 10 ter delle NdA del P.A.. I relativi tracciati dovranno essere il più possibile aderenti a
percorsi esistenti fatte salve le eventuali norme di sicurezza relative alle diverse categorie di opere.
Eventuali nuovi attraversamenti del fiume Sile dovranno essere realizzati, di norma, in affianco o in sostituzione di quelli
esistenti; è ammessa la realizzazione di attraversamenti sotterranei o in subalveo all’esterno delle zone classificate a
riserva naturale generale.
In una fascia di 100 m. parallela al perimetro del Parco, è ammessa, la posa in opera di pali e tralicci per reti
tecnologiche sul lato esterno al perimetro stesso con particolare attenzione all'esigenza di limitarne l'impatto visivo.
Per le reti aeree esistenti l’Ente Parco, in concerto con l’Ente erogatore del pubblico servizio, promuove accordi di
programma finalizzati alla razionalizzazione delle linee esistenti.
L'ubicazione, il dimensionamento e la conformazione architettonica di opere complementari riguardanti le reti
infrastrutturali ed aventi pubblica utilità, quali: cabine elettriche, torri piezometriche, centrali di trasformazione e
sollevamento, idrovore, serbatoi, tralicci, centrali e centraline telefoniche, ecc., sono valutati caso per caso, in funzione
delle specifiche necessità e nel rispetto dei caratteri ambientali, sono comunque vietati nelle aree a riserva naturale
generale e in quelle dell’immediato contesto visivo, fatto salvo quanto disposto ai commi precedenti.
Qualsiasi nuova realizzazione di reti tecnologiche e opere complementari, qualora consentite dalle specifiche disposizioni
di zona e di settore del presente Piano, va accompagnata dall’espletamento e dall’osservanza delle procedure previste
all’articolo 9 bis delle NdA del Piano Ambientale.
PUNTI FOCALI DA SALVAGUARDARE
21. Negli intorni delle aree generate dai punti focali sono esclusi gli interventi che possono pregiudicare, ostacolandolo,
l’apprezzamento paesistico d’insieme. In particolare ciò comporta l’esclusione di interventi edilizi, infrastrutturali e
agroforestali che modifichino i luoghi limitando la leggibilità e la percezione del paesaggio. E’ ammessa la realizzazione
di linee elettriche solo in affiancamento o in sostituzione di quelle esistenti. Nelle aree interessate dal simbolo «punti
focali da salvaguardare», fra l’origine del vincolo e la scena dello sfondo, non è ammessa alcuna nuova edificazione;
sono fatti salvi gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, di adeguamento degli impianti, di manutenzione ordinaria,
straordinaria, restauro e risanamento conservativo, ai sensi dell’art. 3 lett. a, b e c del DPR n. 380/2001.
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CAPO X
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NORME PARTICOLARI
ARTICOLO 50 - INSEDIAMENTI INDUSTRIALI, ARTIGIANALI, COMMERCIALI E ALBERGHIERI LOCALIZZATI IN
DIFFORMITÀ DALLE DESTINAZIONI DI PIANO
(Modificato con delibere di C.C. 58/2000)
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA CONFERMARE
1. Per le attività industriali, artigianali, commerciali ed alberghiere localizzate in difformità dalle destinazioni di Piano,
esistenti alla data 1 ottobre 1983, ed individuate con apposita simbologia nelle tavole di PRG, sono ammessi gli interventi
previsti dalle schede di cui all'articolo 126 della LR 61 (LR 11/1987).
2.
Tali insediamenti sono classificati mediante categoria di incremento, corrispondente alla percentuale di ampliamento
realizzabile rispetto alla superficie coperta e legittime esistente alla data di adozione del presente PRG (tabella 22
allegata al PRG: A=20%, B=40%; C=60%, D=80%).
3.
Le categorie e le percentuali di incremento sono riportate nelle schede di progetto, di cui alla variante specifica al PRG
approvata con DGR n. 195 in data 24 gennaio 1992 che viene recepita nel presente PRG.
4.
Gli ampliamenti di superfici di attività commerciali o di pubblici servizi devono essere sempre compatibili con quanto
previsto dalle norme sul commercio fisso stabilite dal Piano Commerciale che il Comune ha predisposto ai sensi della
legge 426/1971 e successive modifiche ed integrazioni.
5.
L'attività produttiva individuata con il n. 25 nella tabella 22 allegata al PRG può utilizzare l'ampliamento solo nel caso di
cambiamento di destinazione d'uso: - da macello a commercio all'ingrosso e lavorazione carni già macellate.
6.
Relativamente alle distanze tra i fabbricati dai confini di proprietà e dalle strade vale quanto stabilito dalle norme delle
specifiche zone territoriali omogenee di appartenenza.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA BLOCCARE
7. Per le attività produttive che il PRG intende BLOCCARE, ed individuate con apposita simbologia nelle tavole di Piano,
non è consentito alcun ampliamento; per esse si applicano le disposizioni di cui al punto 5 dell'articolo 30 della LR 61.
8.
La riconversione produttiva, qualora possibile, è disciplinata dalle NdA della ZTO in cui ricade l'attività.
9.
Sono inoltre ammessi i seguenti interventi:
manutenzione ordinaria e straordinaria;
ampliamento solo per adeguamento dei servizi igienici.
10. Per l'edificio produttivo contrassegnato da apposita simbologia (da bloccare e non più funzionale al fondo) nelle tavole di
PRG, è ammessa anche la demolizione con ricostruzione e recupero del volume ad uso residenziale con le
caratteristiche previste al precedente articolo 31; il trasferimento dell'attività dovrà essere regolato da un atto d'obbligo
unilaterale.
11. All'interno dell'ambito del Parco Naturale del fiume Sile le destinazioni ammissibili e le modalità per la riconversione di
attività produttive esistenti, sono definite dal Piano Ambientale.
12. In assenza della variante urbanistica di adeguamento al P.A., sono possibili solo interventi di manutenzione ordinaria e
straordinaria, con il mantenimento delle destinazioni in atto della data di adozione del PRG.
ATTIVITÀ PRODUTTIVE DA TRASFERIRE
13. Per le attività produttive incompatibili con la ZTO in cui ricadono e per le quali il PRG prevede il trasferimento in zona
propria si ammettono i seguenti interventi:
manutenzione ordinaria;
manutenzione straordinaria, subordinata alla stipula di una convenzione (o atto d'obbligo
unilaterale) nella quale la Ditta interessata si impegni al trasferimento dell'attività in area idonea;
cambio di destinazione d'uso, in seguito al trasferimento, tra quelle ammesse dalla ZTO;
altre eventuali prescrizioni previste dalla Tabella specifica per la ZTO.
14. Per l’attività ubicata in località “Le Grazie”, contraddistinta con apposita simbologia che richiama il testo del presente
comma, è prescritto che l’attività insediata attualmente o le eventuali attività insediabili devono essere compatibili con il
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carattere residenziale dell’area, e non devono presentare elementi di inquinamento atmosferico, acustico e delle acque.
(comma aggiunto con delibera GRV 2479 del 21.9.2001)
ATTIVITÀ PRODUTTIVE SCHEDATE DAL PIANO AMBIENTALE
15. Le attività industriali, artigianali, commerciali, localizzate all’interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile sono
state censite dal P.A. e schedate nell’Allegato K della Variante di settore del P.A. Le schede K sono articolate in:
Schede K1 riguardanti le attività site in zona impropria, per le quali il P.A. prescrive la redazione di specifica scheda
K integrativa in sede di adeguamento del PRG al Piano Ambientale;
Schede K2 riguardanti le attività site in zona propria e localizzate in prossimità del corso del Fiume Sile per le quali
il P.A. non prevede prescrizioni ma indirizzi;
Schede K3 riguardanti le attività site in zona propria, per le quali il Piano Ambientale ha effettuato il solo
censimento.
16. La variante di adeguamento del PRG al Piano Ambientale prevede una specifica Scheda, che implementa gli indirizzi
forniti dal P.A. e contiene i seguenti dati ed informazioni:
dati identificativi (ditta, attività, dati catastali, note);
estratto CTR con individuazione area interessata;
indirizzi P.A. (destinazione, compatibilità ambientale, azioni di mitigazione, modalità di cessazione, modalità di
riconversione, riferimenti NdA del P.A.), note);
estratto Tavola 23 del P.A. con individuazione area interessata;
consistenza (descrizione dell’assetto morfologico vegetazionali, descrizione dei manufatti ed impianti esistenti,
descrizione del contesto, note);
rilievo aerofotogrammetrico del contesto;
verifica di compatibilità (destinazione d’uso P.R.C., compatibilità ambientale, parametri urbanistici, opere di
mitigazione, azioni ed opere prescrittive, note);
schema progettuale orientativo (schema planivolumetrico, parametri urbanistici).
17. Nelle Schede Normative hanno valore prescrittivo la parte descrittiva, alfanumerica e gli schemi grafici riguardanti:
indirizzi P.A. (destinazione, compatibilità ambientale, azioni di mitigazione, attività confermata, modalità di
cessazione, modalità di riconversione, riferimenti NdA del P.A., note);
verifica di compatibilità (destinazione d’uso P.R.C, compatibilità ambientale, parametri urbanistici, opere di
mitigazione, azioni ed opere prescrittive, note);
schema progettuale orientativo (schema planivolumetrico, parametri urbanistici).
18. Nelle Schede Normative hanno valore esemplificativo e informativo gli schemi grafici e la parte descrittiva e alfanumerica
riguardante:
dati identificativi (ditta, attività, dati catastali, note);
estratto CTR con individuazione area interessata;
estratto Tavola 23 con individuazione area interessata;
consistenza (descrizione dell’assetto morfologico vegetazionali, descrizione dei manufatti ed impianti esistenti,
descrizione del contesto, note);
rilievo aerofotogrammetrico del contesto;
ed in genere tutti gli elementi non ricompresi nel precedente comma 17) del presente Articolo.
19. La riconversione ad attività turistico ricettive previste dalle singole schede è subordinata all’approvazione del Programma
di Intervento n. 25 di cui all’art. 5 delle NdA del Piano Ambientale, fatta salva la normativa vigente in materia.
20. Le modalità di riconversione non possono in ogni caso consentire la realizzazione di nuove costruzioni aventi altezze
superiori agli edifici di archeologia industriale di valore storico-testimoniale né consentire il recupero di volumi tecnici
quali silos, centrali elettriche, etc.
21. Per la gestione delle aree risultanti dalla demolizione di attività industriali, artigianali, commerciali e/o allevamenti
zootecnici si prescrive la redazione di apposito progetto di ripristino ambientale ai sensi della normativa vigente in
materia.
22. Al fine di garantire la corretta realizzazione e gestione degli interventi previsti nelle Schede, con particolare riferimento
alle azioni di mitigazione e alle modalità di riconversione, la realizzazione degli interventi stessi è comunque subordinata
ad una successiva convenzione tra Comune, soggetto privato e Parco con polizza fidejussoria del valore delle opere.
23. La convenzione riguardante le schede K di indirizzo e le schede K integrative dovrà contenere la precisazione dei
principali parametri edilizi ed urbanistici definiti dalla Variante di adeguamento del P.R.G. al Piano Ambientale e degli
interventi riguardanti gli aspetti ambientali e paesaggistici indicati dal P.A.
24. Al di fuori delle Zone di Urbanizzazione Controllata, e fatte salve eventuali volumetrie desumibili dalle singole schede,
qualora l’altezza dell’edificio esistente sia superiore a 3,50 ml, nel calcolo del volume da recuperare si considera tale
altezza.
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ARTICOLO 51 - EDIFICI IN ZONA AGRICOLA NON PIÙ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO E/O IN
VERDE PRIVATO
(Modificato con delibere di C.C. 26/2001 e 2/2003)
1.
Per gli edifici e gli annessi rustici non più funzionali alla conduzione del fondo agricolo e per quelli ubicati in verde privato,
individuati con apposita simbologia negli elaborati di PRG, sono ammessi gli interventi specificati per ogni singola unità.
2.
Nelle tavole di PRG è posizionato un cartiglio che specifica le destinazioni d'uso ammesse:
R = residenziale;
D = direzionale;
C = commerciale;
T = turistico-ricettiva e pubblico esercizio;
S = scolastica
A = ampliamento “una tantum” del 20% del volume esistente con un massimo di mc.200, per razionalizzare l’edificio in
seguito al cambiamento d’uso e/o per motivi igienici.
3.
Per tali edifici si ammettono anche gli interventi di ristrutturazione edilizia e quanto altro previsto dalla LR 24/1985 e dagli
eventuali gradi di protezione di cui ai precedenti articoli 17 e 18.
4.
In sede di rilascio di Concessione Edilizia deve essere prodotta una relazione agronomica firmata da un tecnico abilitato
e competente, sul livello di funzionalità degli immobili al fondo. La relazione costituisce impegno per i proprietari degli
immobili stessi a non richiedere ulteriori annessi agricoli, se non a seguito di uno specifico piano aziendale approvato. In
assenza della relazione agronomica sul livello di funzionalità degli immobili, non sono possibili cambio di destinazione
d’uso degli edifici individuati.
EDIFICI NON PIU’ FUNZIONALI ALLA CONDUZIONE DEL FONDO SITI ALL’INTERNO DEL PARCO NATURALE
REGIONALE DEL FIUME SILE
5.
Nelle Zone Agricole site all’interno del Parco Naturale Regionale del Fiume Sile è ammesso il recupero degli edifici
individuati dallo strumento urbanistico vigente come non più funzionali alla conduzione del fondo in misura massima di
1.200 mc per ciascun richiedente. E’ ammesso il recupero dell’intero volume, anche superiore al limite di 1.200 mc, nel
caso in cui l’intervento riguardi fabbricati sottoposti a tutela dallo strumento urbanistico comunale. In ogni caso non si
potranno realizzare più di due unità abitative.
6.
E’ fatto obbligo di conservazione della rete idrografica superficiale e della vegetazione naturaliforme e di riqualificazione
dell’aggregato abitativo.
7.
In prossimità di Porte, Punti di Accesso o percorsi ciclopedonali è comunque consentito il riutilizzo degli edifici non più
funzionali alle esigenze del fondo, per finalità coerenti con gli obiettivi del Parco, previo parere del Comitato tecnico
scientifico e convenzione con l’Ente Parco.
ARTICOLO 52 - NORME PER LE CABINE ELETTRICHE E LE ALTRE INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE DI
INTERESSE GENERALE
(Modificato con delibera di C.C. 35/2008)
1.
Le cabine elettriche di trasformazione e le altre infrastrutture tecnologiche (centraline, box per pompe di sollevamento,
cabine di riduzione gas, ecc.), saranno costruite nel solo rispetto delle vigenti disposizioni legislative e delle norme del
Codice Civile.
2.
Il volume del fabbricato e l'area di sua pertinenza non influiscono sulle possibilità edificatorie del lotto dal quale l'area
stessa è stata scorporata; per le distanze tra i fabbricati valgono le norme di cui all'articolo 9, comma 2° del D.M.
1444/68.
3.
Le cabine potranno essere inserite anche nelle aree di rispetto stradale ed in aree destinate ad altri usi pubblici quali
parcheggi, il verde pubblico attrezzato, ecc., quando, a giudizio del Sindaco, sentito il parere della Commissione Edilizia,
l'inserimento non ne pregiudichi sostanzialmente l'utilizzo.
4.
La distanza minima dalle strade comunali e provinciali, fermi restando i disposti del D.Lgs. 285/1992 e successive
modifiche ed integrazioni, al di fuori del perimetro delle ZTO A, B, C, D, E4 ed F, previste dal PRG, è di ml 3,00, riducibili
a ml 1,50 nel caso di strade vicinali o di altri spazi pubblici o all'interno di detti ambiti; distanze inferiori possono essere
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consentite quando le cabine o le altre costruzioni accessorie, non oltrepassino l'allineamento dei fabbricati esistenti nelle
immediate vicinanze e di recinzioni prospicienti le strade e gli spazi pubblici.
5.
Per gli impianti tecnologici a servizio dell'industria, esistenti e legittimi alla data di adozione del presente PRG, sono
ammesse operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria, con gli indispensabili ampliamenti delle parti
tecnologiche, restando da ciò esclusi e fabbricati.
6.
L’installazione di impianti e infrastrutture per la telefonia mobile e dei ponti radio è disciplinata dal “Piano di settore per la
telefonia mobile” e dalle relative Norme Tecniche di Attuazione.
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CAPO XI CARATTERI FORMALI
ARTICOLO 53 - ALLINEAMENTI
1.
Sono indicati in grafia di PRG alcuni caratteri formali degli interventi all'interno delle ZTO.
2.
Gli allineamenti assumono valore prescrittivo a parziale modifica delle distanze di cui agli articoli precedenti.
ARTICOLO 54 - PORTICI, PASSAGGI COPERTI, PERCORSI PEDONALI, CORTI E PIAZZE PEDONALI
1.
Le indicazioni riportate nelle tavole di PRG di portici, passaggi coperti, percorsi pedonali e piazze pedonali hanno
carattere prescrittivo e vanno adeguatamente sviluppate nel SUA, anche con i necessari aggiustamenti, che non
stravolgano le indicazioni del PRG.
ARTICOLO 55 – SAGOMA LIMITE
1. L'indicazione in grafia di PRG di "sagoma limite" ha il significato di involucro geometrico entro il quale devono essere
sistemati i volumi massimi ammessi; tale indicazione, con gli eventuali adeguamenti in sede di SUA, prevale sulle altre
indicazioni relative alle distanze e ai distacchi.
ARTICOLO 56 (SOPPRESSO)
ARTICOLO 57 - UNITÀ MINIMA DI INTERVENTO
1.
Per le aree soggette a Strumento Urbanistico Attuativo, le UMI coincidono con l'ambito delle ZTO, nei limiti del
precedente articolo 10.
2.
Per le parti soggette ad intervento diretto le UMI coincidono con la proprietà o con l'unità edilizia.
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CAPO XII
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CARATTERI TIPOLOGICI
ARTICOLO 58 - CASA ISOLATA
1.
È un edificio unifamiliare isolate nel verde, a due piani fuori terra.
2.
Le tavole di PRG danno indicazioni prescrittive in relazione alle edificazioni di tale tipologia.
ARTICOLO 59 – CASA BIFAMILIARE
1.
È un edificio composto da due alloggi unifamiliari, simmetrici rispetto ad un muro comune, a due piani fuori terra, con
ingressi dallo spazio pubblico indipendenti per ciascuno dei due alloggi.
2.
Le tavole di PRG danno indicazioni prescrittive in relazione alle edificazioni di tale tipologia.
ARTICOLO 60 - CASA A SCHIERA
1.
È un edificio composto da più di due alloggi unifamiliari, eguali, a due piani fuori terra, nel quale ogni alloggio, eccetto i
due posti all'estremità, dividono con i contigui due fronti cieche e dispone di altre due fronti libere nelle quali è posto
l'ingresso indipendente.
2.
Le tavole di PRG danno indicazioni prescrittive in relazione alle edificazioni di tale tipologia.
ARTICOLO 61 - CASA IN LINEA E A CORTE
1.
È un edificio continuo, in linea aperta o chiusa, a due o più piani fuori terra, con alloggi, anche di forma e dimensione
diversa.
2.
Una delle fronti prospetta generalmente su strada o piazza pubblica; l'altra su giardino o corte comune.
3.
Le tavole di PRG danno indicazioni prescrittive in relazione alle edificazioni di tale tipologia.
ARTICOLO 62 - CASA A BLOCCO
1.
È un edificio, a due o più piani fuori terra, derivante da una concezione unitaria per quanto riguarda la morfologia e le
destinazioni d'uso.
2.
Le tavole di PRG danno indicazioni prescrittive in relazione alle edificazioni di tale tipologia.
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CAPO XIII
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PRESCRIZIONI URBANISTICHE PARTICOLARI
ARTICOLO 63 - ACCORPAMENTO E RECUPERO DI VOLUMI ESISTENTI
(Modificato con delibera di C.C. 9/1999)
1.
In tutte le ZTO previste dal PRG, nelle zone “A” purché puntualmente indicato dalla specifica disciplina di Piano, e nelle
zone di verde privato, ai fini di un miglioramento della qualità urbana, è concesso l'accorpamento nel fabbricato principale
e tra loro, di volumi e di adiacenze esistenti e legittime o legittimati a seguito di condono edilizio.
2.
Tale recupero può essere concesso per una sola volta, fatto salvo il rispetto delle distanze dalle strade e dai confini
previste per ogni singola zona.
3.
Da tale possibilità vengono esclusi gli interventi con ampliamento effettuati entro 5 anni dalla adozione del presente
PRG.
ARTICOLO 64 - COSTRUZIONI A CONFINE
1.
È ammessa, nel rispetto di tutte le norme precedenti, l'edificazione in aderenza, in appoggio e quindi a distanza zero dal
confine, nel caso in cui la richiesta riguardi un unico progetto, sottoscritto da entrambi i confinanti, relativo ad un volume
edilizio unitario.
2.
I confini di zona vanno considerati alla stregua dei confini di proprietà.
ARTICOLO 65 - INDICATORI STRADALI ED APPARECCHI PER I SERVIZI PUBBLICI
1.
All'Amministrazione comunale è riservata la facoltà di collocare nelle proprietà private ed applicare sui fabbricati, previo
avviso agli interessati, gli indicatori stradali e gli apparecchi per servizi collettivi e particolarmente:
a) le tabelle indicanti il nome delle vie e delle piazze;
b) la segnaletica stradale e turistica;
c) le piastrine dei capisaldi per le indicazioni altimetriche e per la localizzazione di saracinesche, idranti ed altre
infrastrutture;
d) mensole, ganci, tubi, paline per la pubblica illuminazione, semafori, orologi elettrici e simili;
e) quadri per affissioni e simili.
2.
Tali applicazioni sono eseguite a cura e spese del Comune nel rispetto della legislazione vigente.
3.
I proprietari degli immobili interessati sono tenuti al rispetto degli elementi sopraccitati; non possono coprirli o nasconderli
e sono tenuti al loro ripristino qualora vengano distrutti o danneggiati per fatti loro imputabili.
ARTICOLO 66 - MANUFATTI SPECIALI
(Modificato con delibera di C.C. 9/1999)
1.
Nelle ZTO A non è ammessa l'installazione di cartelli e di insegne pubblicitarie che non siano pertinenti alle attività
ubicate nel Centro Storico, salvo non si tratti di segnaletica pubblica.
2.
Per quanto riguarda cartelli, insegne ed altri mezzi pubblicitari da installare in fregio e nelle zone di tutela ambientale
vincolate ai sensi del D.Lgs. 42/2004 (ex LL 1497/1939 e 431/1985) e successive modifiche e integrazioni si richiama
quanto previsto dalla Circolare Regionale 16.04.1993, prot. 4389.1233. Sono ammesse le seguenti installazioni purché
attengano all'attività svolta in loco e comunque non superino l'unità:
le insegne e altri mezzi pubblicitari collocati in aderenza ai fabbricati (non a bandiera);
le insegne poste nei sopraluce degli ingressi e delle vetrine, non sporgenti dal filo di facciata;
le scritte realizzate su pareti preesistenti e quelle serigrafate sulle vetrine e tende parasole;
le insegne e altri mezzi pubblicitari posti all'interno delle vetrine dei negozi;
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le insegne la cui esposizione sia resa obbligatoria da leggi e regolamenti;
le insegne ed altri mezzi pubblicitari posti negli androni, nelle gallerie, nei cortili interni, ecc.;
le targhe professionali, di modeste dimensioni;
la pubblicità cosiddetta "temporanea", esposta cioè per brevi periodi.
Non è in ogni caso ammessa l'installazione di scritte di grosse dimensioni o fuoriuscenti dalla sagoma dell'edificio o che
risultino eccessivamente appariscenti.
ARTICOLO 67 - CENTRI COMMERCIALI INTEGRATI
(Soppresso con delibera di C.C.18/2001)
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CAPO XIV
Norme Tecniche di Attuazione
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DISPOSIZIONI TRANSITORIE
ARTICOLO 68 - STRUMENTI URBANISTICI ATTUATIVI E CONCESSIONI EDILIZIE RILASCIATE IN DATA
ANTERIORE ALL'ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NDA
1.
L'entrata in vigore delle presenti norme comporta in ogni caso la decadenza delle autorizzazioni a lottizzare ed anche
delle concessioni in contrasto con le presenti NdA e con il RE stesso salvo che i relativi lavori siano iniziati e vengano
completati entro il termine di tre anni dalla data di inizio.
2.
Qualora i lavori non vengano completati entro tale termine, lo SUA e la concessione si intendono decaduti per la parte
non realizzata.
ARTICOLO 69 - MISURE DI SALVAGUARDIA
1.
Dalla data di adozione del PRG a quella di entrata in vigore delle presenti NdA, le normali misure di salvaguardia sono
obbligatorie.
2.
Il Piano regolatore Generale, le Norme di Attuazione e il Regolamento Edilizio vigenti hanno validità fino all'entrata in
vigore delle presenti NdA del PRG.
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CAPO XV
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DISPOSIZIONI FINALI
ARTICOLO 70 - ENTRATA IN VIGORE DELLE PRESENTI NORME
1.
Le presenti NdA, approvate dall'Autorità competente, entrano in vigore il giorno successivo ai 15 giorni dopo la
pubblicazione del provvedimento di approvazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
ARTICOLO 71 - NORME ABROGATE
1.
Sono abrogate tutte quelle disposizioni regolamentari esistenti ed ogni altra emanata dal Comune che sono incompatibili
e contrarie alle presenti NdA.
2.
È abrogato il Piano Regolatore Generale adottato con delibera della Giunta Regionale n. 3339 in data 26 luglio 1977 e
tutte le successive modifiche ed integrazioni, salvo per ciò che riguarda i vincoli di cui al precedente articolo 22 e le
schede di cui al precedente articolo 50.
ARTICOLO 72 - POTERI DI DEROGA
1.
In tutto il territorio comunale e in qualsiasi zona prevista dalla PRG, previa delibera del Consiglio Comunale, il Sindaco si
riserva di esercitare il potere di deroga alle presenti NdA, nelle forme di legge sempreché si tratti di edifici ed impianti
pubblici o di pubblico interesse.
ARTICOLO 73 - SANZIONI
1.
Per le contravvenzioni alle presenti NdA si applicano le sanzioni previste dalla legislazione vigente ed in particolare dalla
LR 61 e successive modifiche ed integrazioni, dalla legge 28 febbraio 1985, n. 47 e dalla legge comunale e provinciale.
ARTICOLO 74 - NUOVE DISPOSIZIONI LEGISLATIVE
1.
L'entrata in vigore di nuove disposizioni legislative che modifichino o integrino disposizioni legislative esplicitamente
citate nelle presenti NdA costituisce automatica modifica od integrazione dei riferimenti legislativi citati negli articoli delle
presenti norme.
ARTICOLO 75 - ADEGUAMENTI AL VOTO REGIONALE DI APPROVAZIONE
(gli ulteriori adeguamenti del PRG al voto di approvazione regionale, si sensi del DGR n. 5308 in data 17 ottobre 1995, interessano
i seguenti ambiti: 1) zona delle Grazie, 2) zona compresa nel Piano Ambientale del Parco del Fiume Sile, 3) Centri Storici ed aree
ex Piani di Recupero vigenti)
1.
Sono adeguate alle presenti NdA le tabelle di VERIFICA del DIMENSIONAMENTO del PRG (dalla n. 12 alla n. 21).
2.
Per la determinazione del volume urbanistico Vl, di cui alla lettera m) dell'articolo 23 (come richiesto dalla DGR 5308), si
assume che tale parametro è ottenuto dal volume V, di cui alla lettera f) del precedente articolo 23, aumentato del 20%;
tale parametro è finalizzato alla sola determinazione degli standard relativamente alle sole zone residenziali assoggettate
a strumento urbanistico attuativo.
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