L'attività negoziale
delle Istituzioni scolastiche
e il codice dei contratti
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Università degli Studi di Bergamo
[email protected]
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I CONTRATTI E L’ATTIVITÁ NEGOZIALE
Le Istituzioni Scolastiche, a seguito dell’attribuzione della
personalità giuridica, sono soggetti titolari di diritti e di
doveri e godono di piena capacità negoziale.
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Finalità
Il seminario vuole costituire un’occasione
di aggiornamento ed approfondimento
della disciplina in materia di attività
contrattuale della P.A., con particolare
riferimento alle Istituzioni scolastiche, alla
luce delle innovazioni introdotte dal
Codice dei contratti pubblici e dalla più
recente giurisprudenza in materia.
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Il principio dell’evidenza pubblica
L’inerenza dell’evidenza pubblica all’attività istituzionale
tipica dell’Amministrazione radica fortemente l’istituto
nella dimensione pubblicistica, con la conseguenza che
appare corretto fondare la legittimazione del relativo
sistema di garanzie sulla natura superindividuale degli
obiettivi al cui raggiungimento è preordinato l’impiego
stesso della procedura ad evidenza pubblica. La gara,
quale comparazione trasparente delle diverse posizioni
giuridiche dei privati che aspirano a contrattare con
un’Amministrazione pubblica, è imposta, peraltro, dalle
regole del corretto esercizio dell’azione amministrativa di
cui all’art. 97 Cost., ai sensi del quale: <<I pubblici uffici
sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo
che siano assicurati il buon andamento e l’imparzialità
dell’amministrazione>>.
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Il principio dell’evidenza pubblica
Scopo della procedura ad evidenza pubblica è quello di
garantire la competizione tra più concorrenti per consentire alla
P.A. di confrontare diverse offerte ed individuare il miglior
offerente. Sin dalle origini normative dell’istituto (legge sulla
contabilità generale dello Stato r.d. 18 novembre 1923, n. 244 e
relativo regolamento r.d. 23 maggio 1924, n. 827), infatti,
l’evidenza pubblica si configura quale strumento volto a
garantire un più corretto confronto non tra interessi, ma, più
propriamente, tra mezzi e risorse strumentalmente offerti alla
capacità di scelta della stessa Amministrazione procedente. La
connotazione
pubblicistica
dell’istituto
è
confermata
dall’importanza che tale scelta riveste per la collettività
latamente intesa; ciò in quanto è proprio dalla valutazione
ponderata dell’Amministrazione che dipende la maggiore o
minore efficacia dell’intervento diretto al raggiungimento del
fine pubblico.
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Il principio dell’evidenza pubblica
Le norme di gara che impongono il rispetto della
modalità dell’evidenza pubblica rispondono, da
un lato, all’esigenza di consentire alle
Amministrazioni di provvedere nel modo più
economico e conveniente alla provvista di beni e
servizi, nonché alla realizzazione di opere
destinate alla fruizione collettiva, mirando,
dall’altro lato, a consentire alla generalità dei
soggetti dell’ordinamento la partecipazione al
procedimento di allocazione delle risorse
pubbliche a cui l’ente è preposto.
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Il principio dell’evidenza pubblica
Può dunque ritenersi che il ricorso all’evidenza
pubblica sia funzionale al raggiungimento di un
duplice obiettivo:
1. concorre a rendere visibili i motivi di interesse
pubblico sottesi alle scelte della P.A.,
2. garantisce la trasparenza e l’intellegibilità delle
condizioni
predisposte
a
garanzia
della
partecipazione dei soggetti interessati.
Nell’analisi dell’attività dell’Amministrazione pubblica non si
può dimenticare, infatti, che, ad eccezione delle ipotesi in cui
agisca iure privatorum, essa è sempre tenuta a ricercare la
soluzione operativa più idonea a contemperare gli interessi
pubblici e privati che vengono in questione, con la
conseguenza
che
appare
necessaria
una
procedimentalizzazione di tale attività che regolamenti
correttamente le operazioni aventi ad oggetto beni o servizi di
interesse pubblico.
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L’azione della P.A. può esplicarsi
nelle forme previste dal
Diritto Pubblico
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Diritto Privato
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ATTI DI DIRITTO PUBBLICO:
Posti in essere secondo i principi e le forme
di Diritto Pubblico
Atti
Amm/vi
Contratti di
Diritto Pubblico
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Nell’attività di Diritto Pubblico
La P.A.
In quanto organo pubblico
è dotato di
POTERI D’IMPERIO
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In tale ipotesi si pone su di un
PIANO DI SUPREMAZIA
rispetto ai destinatari dei suoi
atti
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Atti di Diritto Privato
Negozi di Diritto Privato
In tali casi nella P.A. si trova su
di un
PIANO DI PARITA’
rispetto agli altri soggetti privati
dell’ordinamento
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Tali Atti giuridici sono regolati
dalle norme del Diritto Privato
Nonostante in alcuni casi la P.A.
operi nelle forme
del diritto privato
il fine
dell’attività amministrativa
è sempre pubblico
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Ciò che cambia
è solo il mezzo
attraverso cui il fine
è raggiunto
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PRINCIPI COSTITUZIONALI
Art. 97 Cost.
Tale articolo garantisce indipendenza e
neutralità della P.A. da influenze politiche sia
sotto il profilo
Attivo: Buona Amministrazione
Passivo: Imparzialità
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Imparzialità
Intesa anzitutto come
Equidistanza
tra più soggetti pubblici o
privati che vengono in
contatto con la P.A.
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Buona Amministrazione
Obbligo per i funzionari di
svolgere la propria attività
secondo le modalità più idonee ed
opportune al fine
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Dell’efficacia
Efficienza
Speditezza ed
Economicità
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BUONA AMMINISTRAZIONE
Può ritenersi quella che riesce
nei limiti del possibile
A soddisfare
i seguenti obiettivi:
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CRITERI GENERALI
Economicità:
Ottimizzazione dei risultati in
relazione ai mezzi a disposizione
Rapidità
Efficacia:
Raffronto tra risultati conseguiti
ed obiettivi programmati
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Efficienza:
Raffronto tra risorse impiegate e
risultati conseguiti
Miglior contemperamento
degli interessi
Minor danno per i destinatari
dell’azione amministrativa
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IL PRINCIPIO DI
RAGIONEVOLEZZA
L’azione della P.A.
deve adeguarsi
ad un canone di razionalità
operativa
sì da evitare decisioni arbitrarie od
irrazionali
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TRASPARENZA
L’interesse alla conoscenza di
documenti amministrativi
assurge oggi
A bene della vita autonomo
meritevole di tutela
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L’attività contrattuale dello Stato
è
Manifestazione della capacità
di diritto privato della P.A.
Regolata di massima oltre che dal
diritto privato da norme proprie
del regolamento contabile
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Quando la P.A. agisce
Iure privatorum
Deve in ogni caso dar conto
Sia delle ragioni di interesse pubblico
che
la
inducono
ad
utilizzare
lo
strumento negoziale in luogo di quello
provvedimentale
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Sia dell’effettiva realizzazione
di
tale
interesse
mediante
ricorso all’autonomia privata
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REGIME GIURIDICO
DEI
CONTRATTI PRIVATI
DELLA P.A.
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SONO DISCIPLINATI DAL
DIRITTO PRIVATO
I limiti dell’attività contrattuale della P.A
Gli elementi essenziali del contratto
Gli effetti del contratto
La fase di attuazione coattiva mediante
ricorso all’A.G.O
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SONO DISCIPLINATI DAL DIRITTO
PUBBLICO
Secondo il modello dell’evidenza
pubblica
Le attività inerenti al processo di
formazione della volontà del soggetto
pubblico(scelta dal privato contraente,
le trattative che procedono l’accordo)
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DA NOTARE BENE CHE NELLA FASE
ESECUTIVA
DOMINA IL DIRITTO PRIVATO
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IN GENERALE
Si distinguono due fasi in cui si
svolge il rapporto contrattuale
La prima anteriore
Alla
stipulazione
La seconda successiva
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NELLA PRIMA:
CHE ABBRACCIA
La deliberazione di addivenire al
contratto
La scelta per l’individuazione del
contraente
La formazione del prezzo
contrattuale
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L’esperimento dell’eventuale gara
La predisposizione delle clausole
contrattuali
L’approvazione del contratto
DOMINA IL DIRITTO PUBBLICO
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NELLA SECONDA
Relativa all’esecuzione del
contratto
DOMINA IL DIRITTO PRIVATO
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LIMITI ALL’ATTIVITA’
NEGOZIALE DELLA P.A.
Generalmente sono vietati
Tutti gli atti che contrastano con
i fini pubblici
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LA P.A. PUO’ EFFETTUARE
Donazioni
Fideiussioni
Sono vietati i contratti aleatori (gioco,
scommessa, borsa)
Sono ammessi (ass/ne, impiego di
capitale)
Contratti a favore del terzo ex art.
1411c.c.
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Principi generali e quadro normativo






1- Il quadro generale della riforma
2- Gli istituti innovativi
3- Procedure di gara
4- Procedure alternative alle gare ad evidenza pubblica
5- L'attività contrattuale della P.A. alternativa all'evidenza pubblica
6- Gli affidamenti in house e gli affidamenti diretti di servizi alle
società miste nella giurisprudenza comunitaria e nazionale.
 7- I caratteri generali del sistema dell’economia. La nuova disciplina
del Codice dei contratti pubblici.
 8- Le forniture di beni e servizi in economia: il quadro delle fonti
normative e le possibili alternative per la disciplina interna.
 9- Le modalità di affidamento degli incarichi professionali
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1. Il quadro generale della riforma:
La Direttiva 2004/18/CE
 Pubblicazione GUCE del 30/04/04
 Entrata in vigore in Italia 01/02/06 (per le parti
self-executing)
 Testo unico per gli appalti di lavori (Dir.
93/37/CEE), servizi (Dir. 92/50/CEE) e
forniture (Dir. 93/36/CEE)
 Principi ispiratori:
- Flessibilità
- Adeguamento tecnologico
- Semplificazione
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1. Il quadro generale della riforma:
Il Codice degli Appalti
D.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
“Codice dei contratti pubblici relativi a
lavori, servizi e forniture in attuazione
delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”
(G.U. n. 100 del 2 maggio 2006)
Nella scuola dell’autonomia è fondamentale
assimilare “i principi” del nuovo codice
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Premessa: le recenti novità
Il codice dei contratti (di cui al d.lgs. 163/2006), nel frattempo, ha
subito l’intervento di diversi “correttivi” integrativi, modificativi e
attuativi, nell’ordine disposti con: legge n. 228 del 2006, legge n.
296 del 2006, d.lgs. n. 6 del 2007, d.lgs. n. 113 del 2007, legge n.
123 del 2007, legge n. 124 del 2007, legge n. 244 del 2007, legge
n. 31 del 2008, legge n. 201 del 2008, legge n. 14 del 2009, legge
n. 69 del 2009, legge n. 77 del 2009, legge n. 94 del 2009, legge n.
99 del 2009, legge n. 102 del 2009, legge n. 166 del 2009, legge n.
26 del 2010, d.lgs. n. 53 del 2010, d.lgs. n. 104 del 2010, legge n.
10 del 2011, d.l. n. 34 del 2011, d.lgs. n. 58 del 2011; d.p.c.m. 25
marzo 2011.
Da ultimo si segnala l’avvenuta approvazione del Regolamento di
esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n.
163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»,
emanato con d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in vigore dal 9 giugno
2011.
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1. Il quadro generale della riforma:
I principi ispiratori
 Ricezione delle Direttive comunitarie 2004/17/CE e
2004/18/CE entro i termini prescritti, al fine di
evitare procedure di infrazione per inadempimento.
 Unificazione e razionalizzazione della disciplina dei
contratti della P.A. secondo principi di imparzialità,
trasparenza, efficienza efficacia e tutela ambientale.
 Introduzione per tutte le categorie di appalto della
figura del responsabile del procedimento.
 Istituzione dell’ e-procurement.
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1. Il quadro generale della riforma:
La struttura del Codice
 Parte I (artt.1-27) «Principi e disposizioni comuni e contratti esclusi in
tutto o in parte dall’ambito di applicazione del codice»
 Parte II (artt. 28-205) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori ordinari»
 Parte III (artt. 206-238) «Contratti pubblici relativi a lavori, servizi e
forniture nei settori speciali»
 Parte IV (artt. 239-246), «Contenzioso»
 Parte V (artt. 247-257), « Disposizioni di coordinamento e transitorieAbrogazioni»
 Allegati (da I a XXII)
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2. Gli istituti innovativi









Ampliamento del numero e procedure di aggiudicazione
Flessibilità delle procedure
Cooperazione tra committente e appaltatore
Ricorso agli strumenti telematici
Accentuazione della trasparenza e par condicio nelle gare
Subappalto e avvalimento
Ruolo della concessione (lavori e servizi)
Nuovi strumenti di qualificazione
Forme semplificate di adeguamento delle soglie
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3. Procedure di gara:
Determinazione a contrarre
 La sua adozione compete al dirigente.
 Atto definito nei suoi contenuti
 Essa consiste nell’individuazione del fine,
dell’oggetto del contratto, delle clausole da
inserirvi, delle modalità di scelta del contraente
così come contemplate dalla legislazione
vigente in materia di contratti della P.A.
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3. Procedure di gara:
Metodi di scelta del contraente
 Classificazione nazionale anteriore alla
riforma:




- asta pubblica
- appalto concorso
- licitazione privata
- trattativa privata.
 Classificazione comunitaria e del codice:
 - procedura aperta
 - procedura ristretta
 - procedura negoziata
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3. Procedure di gara:
Criteri di aggiudicazione
 Gli unici criteri ammessi sono:
1. prezzo più basso
2. offerta economicamente più vantaggiosa
 Scelta discrezionale della PA, ad eccezione del dialogo
competitivo dove è ammesso solo il criterio dell’offerta
economicamente più vantaggiosa
 Obbligo di ponderazione: la PA deve attribuire un peso ai
criteri di aggiudicazione per determinare l’offerta
economicamente più vantaggiosa, informandone in tempo
utile i partecipanti
 nel capitolato o nel bando di gara
 in caso di dialogo competitivo nel “documento descrittivo”
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3. Procedure di gara: Criteri di
aggiudicazione e giurisprudenza
 TAR Lazio, sez. I, 23/8/2006 n. 7375
L'obbligo di seguire le norme di evidenza pubblica, ivi
incluse quelle concernenti l'adeguata pubblicizzazione
della selezione, è regola generale, valevole anche gli
appalti c.d. sotto soglia. Per un verso, infatti, la
normativa nazionale in materia di contabilità pubblica (v.
artt. 3 e 6 r.d. 18 novembre 1923 n. 2440, e artt. 37 e 41
r.d. 23 maggio 1924, n. 827) impone per ogni attività
contrattuale di una pubblica amministrazione (o di un
soggetto ad essa equiparato) l'utilizzo di procedure
concorsuali "aperte", circoscrivendo ad alcune ipotesi
eccezionali la possibilità di ricorrere all'affidamento a
trattativa privata.
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3. Procedure di gara:
Procedure aperte
Le procedure aperte ammettono il concorso
di una pluralità indeterminata di
imprenditori appartenenti al settore
oggetto dell’appalto.
Gli offerenti sono tenuti al rispetto del bando
(artt. 3 e 55).
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3. Procedure di gara:
procedure aperte
 Il decreto (o la determina a contrarre) indica se
si seguirà una procedura aperta.
 Il bando di gara indica il tipo di procedura e
l'oggetto del contratto, e fa menzione del
decreto o della determina a contrarre.
 Nelle procedure aperte gli operatori economici
presentano le proprie offerte nel rispetto delle
modalità e dei termini fissati dal bando di gara.
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3. Procedure di gara:
Procedure ristrette
 Le procedure ristrette consentono la
partecipazione alla gara soltanto alle
imprese che, avendone fatta richiesta,
siano state invitate.
 Metodi adatti per appalti ad elevato
contenuto tecnico (art. 3 e 55).
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3. Procedure di gara:
procedure ristrette
 Il decreto o la determinazione a contrarre indica se si seguirà una
procedura ristretta
 Le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le procedure ristrette
quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il
criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più
vantaggiosa.
 Il bando di gara indica il tipo di procedura e l'oggetto del contratto, e fa
menzione del decreto o della determina a contrarre.
 Il bando di gara può prevedere che non si procederà ad aggiudicazione
nel caso di una sola offerta valida, ovvero nel caso di due sole offerte
valide, che non verranno aperte.
 Nelle procedure ristrette gli operatori economici presentano la richiesta
di invito nel rispetto delle modalità e dei termini fissati dal bando di gara
e, successivamente, le proprie offerte nel rispetto delle modalità e dei
termini fissati nella lettera invito.
 Alle procedure ristrette per l'affidamento di lavori pubblici, sono invitati
tutti i soggetti che ne abbiano fatto richiesta e che siano in possesso
dei requisiti di qualificazione previsti dal bando.
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3. Procedure di gara:
procedure negoziate con bando di gara
 Possono essere indette quanto una precedente
procedura aperta o ristretta o un precedente dialogo
competitivo hanno dato esito sfavorevole per irregolarità
o inammissibilità delle offerte presentate.
 In caso di lavori, la procedura negoziata può essere
bandita soltanto se essi abbiano valore inferiore ad €
1.000.000.
 Possono essere altresì indette per ragioni eccezionali di
urgenza, o quando l’oggetto del contratto non sia
predeterminabile in astratto, o quando debbano essere
affidati lavori di sperimentazione o di ricerca.
 Nella procedura negoziata non possono essere
modificate le condizioni iniziali del contratto.
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3. Procedure di gara:
procedure negoziate senza bando
 Art. 56: nella procedura negoziata, la pubblicazione del
bando può essere omessa quando chi partecipa alla
procedura negoziata ha già in precedenza presentato, in
una procedura aperta o ristretta relativa allo stesso
contratto, offerte formalmente valide.
 Art. 57: nella procedura negoziata, il bando non deve
essere pubblicato se la procedura aperta o ristretta
precedente è andata deserta.
 Si ricorre alla negoziazione diretta anche quando, per
ragioni tecniche o artistiche o di esclusiva, il contratto
possa essere affidato unicamente ad un operatore
determinato, oppure in casi di estrema urgenza che non
consentano la procedura negoziata con bando.
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3. Procedure di gara:
Procedure negoziate senza bando
 In caso di forniture,
negoziata può aver
preventivo bando:
la procedura
luogo senza
 per prodotti sperimentali;
 per acquisti di beni complementari a forniture
precedenti;
 per acquisti di materie prime quotate;
 per acquisti a condizioni vantaggiose
nell’ambito di procedure concorsuali.
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3. Procedure di gara:
procedure negoziate senza bando
 Per i contratti di servizi, la procedura negoziata può aver
luogo senza bando:
 quando il contratto segua un concorso di progettazione;
 in tal caso debbono essere invitati tutti i vincitori di detto
concorso.
 Per i contratti di lavori e servizi, la procedura negoziata
può aver luogo senza bando, quando l’oggetto
dell’aggiudicazione
sia
complementare
e
non
scorporabile, non superi il 50% del valore dell’oggetto
principale, oppure si tratti di un oggetto nuovo, ma
conforme ad un progetto base interessato da una
procedura aperta o ristretta.
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3. Procedure di gara:
procedure negoziate senza bando
 In caso di procedura negoziata senza bando per lavori o
servizi nuovi previsti da un progetto-base già
aggiudicato con procedura aperta o ristretta,
l’affidamento mediante detto metodo deve essere
previsto dal bando originario e deve aver luogo entro tre
anni dalla stipulazione del contratto iniziale.
 Osservanza dei principi di trasparenza, concorrenza,
imparzialità e rotazione.
 Utilizzabilità dei criteri del prezzo più basso e dell’offerta
economicamente più vantaggiosa.
 Divieto di rinnovo tacito del contratto.
 Strumentalità e residualità delle procedure negoziate.
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Approfondimenti
Gli aspetti procedurali relativi alla scelta del contraente disciplinati dal
comma 6 dell'art 57 essi sono essenzialmente riconducibili a due fasi subprocedimentali:
1. la prima costituita dallo svolgimento di un indagine di mercato con la quale
la stazione appaltante individua gli operatori economici da consultare sulla
base di informazioni riguardanti le caratteristiche economico-finanziarie e
tecnico-organizzative desunte dal mercato;
2. la seconda che si apre allorché, selezionati almeno 3 operatori economici,
sempre che sussistano in tale numero soggetti idonei, si addiviene alla
negoziazione vera e propria attraverso l'invito dei predetti operatori a
presentare le offerte tra cui verrà scelta quella che offra le condizioni più
vantaggiose.
Se la norma richiede solo che nell'invito siano semplicemente contenuti gli
elementi essenziali della prestazione richiesta, è ragionevole ritenere che il
meccanismo attraverso il quale si procederà alla scelta dell'offerta migliore
debba essere previamente contenuto nella lettera invito: questa conclusione
appare maggiormente aderente a quei principi di trasparenza evocati dalla
norma; sembra inoltre meglio rispettare lo spirito della nuova disciplina che
alla mancata preordinazione di regole procedurali della vecchia trattativa
privata ha sostituito un sistema che, sia pure con modalità assai
semplificate, ricalca quelli delle gare vere e proprie.
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Approfondimenti
Ci si interroga proprio sulla qualificazione giuridica della procedura
di cui all'art. 57, comma 6: gara ufficiosa o semplice indagine di
mercato? Evidentemente la risposta al quesito ha delle ricadute
operative di non poco momento dati i vincoli più penetranti della
prima nella comparazione delle offerte.
La lettera della norma non offre in realtà elementi univoci per una
qualificazione nell'uno o nell'altro senso: se infatti per un verso viene
utilizzato un termine quale quello di “consultazione”, che sembra
tradire le sembianze di un'indagine esplorativa simile a quella di
mercato, per altro verso, invece, le modalità previste (lettera di invito
precisa nei contenuti, contestualità degli inviti, predeterminazione
dei parametri di riferimento per la scelta dell’offerta migliore)
sembrano proprio quelle di una gara, sia pure ufficiosamente svolta.
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Approfondimenti
 "Dalla trattativa privata vera e propria va distinta la cd., e ben diversa,
indagine di mercato, che costituisce una mera consultazione informale
del mercato stesso, finalizzala non già alla ricerca del contraente ma del
soggetto con cui intavolare la susseguente trattativa privata: procedura che,
per sua natura, non soggiace ai vincoli che irrigidiscono l'azione
amministrativa in uno schema concorsuale in senso stretto“ (TAR Veneto
6199/2002).
 "Ove, quindi, l'Amministrazione non abbia indetto una gara ufficiosa ed
abbia invece fatto ricorso ad una indagine di mercato - che costituisce una
mera consultazione informale del mercato, finalizzata non già alla ricerca
del contraente ma di colui con cui intavolare la susseguente negoziazione,
resta tuttora valido il principio per cui il soggetto escluso non è portatore di
un interesse che lo legittimi al ricorso, attesa la sostanziale libertà di
autodeterminazione di cui gode l'ente appaltante e la riconducibililà delle
relative scelte alla sua sfera di autonomia privata, a meno che non intenda
quegli far valere, in veste di imprenditore del settore, l'eventuale indebito
impiego della trattativa privata in luogo delle procedure di evidenza pubblica
(CdS, sez. V, 1724/2001).
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Approfondimenti
Da ultimo si v. CdS, sez. IV, 1789/2006
Sulla scorta della più attenta giurisprudenza deve essere
rimarcata la differenza fra sondaggio esplorativo e gara
ufficiosa istituti entrambi utilizzabili nella trattativa privata: il
primo tende solo ad acquisire una conoscenza dell’assetto
del mercato e dunque dell’esistenza di imprese potenziali
contraenti e del tipo di condizioni contrattuali che sono
disposte a praticare; il secondo, oltre ad essere strumento di
conoscenza implica una valutazione comparativa delle
offerte, valutazione che è insita nel concetto stesso di gara e
che pone l’obbligo per l’amministrazione di rispettare le
prescrizioni assunte in sede di autovincolo, in ossequio ai
canoni di trasparenza, buon andamento ed imparzialità.
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Approfondimenti
L’art 121 del Codice stabilisce che ai contratti pubblici aventi per
oggetto lavori, servizi e forniture, di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria, si applicano tutte le disposizioni che
disciplinano i contratti sopra soglia, in quanto non derogate
dalle norme specificamente destinate ai contratti sotto soglia
comunitaria.
E questo ovviamente vale anche per la trattativa privata "sotto
soglia"; riguardo alla quale però negli articoli successivi al 121 non
si rintracciano disposizioni che deroghino alla disciplina della
trattativa "sopra soglia".
Si può quindi affermare con ragionevole certezza che la disciplina di
cui all'art. 57 in tema di procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara nei lavori, servizi e forniture
pubblici si applica anche agli appalti di importo inferiore alle soglie di
rilevanza comunitaria.
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3. Procedure di gara:
Le soglie comunitarie
 Forniture e servizi: rientrano in ambito comunitario quelle pari o
superiori ad € 137.000 o ad € 211.000 a seconda della natura
dell’Amministrazione appaltante (Allegato IV) o del tipo di servizio
(Allegato II A e Allegato II B).
 Lavori: sono comunitari quelli pari o superiori ad € 5.278.000.
 Determinazione del valore dell’appalto: art. 29.
 Divieto di frazionamento dell’appalto affinché esso, ai fini del
raggiungimento o meno della soglia, sia valutato nel suo effettivo
importo d’insieme.
 Divieto di accorpare ai lavori servizi e forniture non accessori o
complementari ai primi: ogni prestazione autonoma deve essere
individuata in rapporto alla soglia di riferimento.
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3. Procedure di gara:
Appalti sotto soglia
 Appalti di lavori (art. 122): sono sottratti alle regole
sovranazionali in tema di comunicazione alla
Commissione e di pubblicità;
 Ad essi si applicano, in ogni caso, le regole del
Testo unico in materia di termini, di metodi di scelta
del contraente e di criteri di aggiudicazione.
 Alle opere di urbanizzazione sotto soglia si applica il
D.P.R. n. 380/2001 (possibilità di realizzazione di
dette opere a scomputo degli oneri di
urbanizzazione).
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3. Procedure di gara:
Appalti sotto soglia
 Possibilità di prevedere nel bando l’esclusione
automatica delle offerte anomale, quando il criterio
di aggiudicazione è quello del prezzo più basso.
 Appalti di forniture e servizi (art. 124): non si applica
l’evidenza pubblica comunitaria; è obbligatorio
pubblicare i risultati della procedura di affidamento
ed il bando; sono da osservarsi le procedure di
scelta del contraente previste dal Testo unico degli
appalti; l’esclusione automatica delle offerte
anomale può essere prevista, ma con limitazioni.
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4. Procedure alternative alle gare:
Affidamenti in economia
 Metodi: amministrazione diretta e cottimo
fiduciario (procedura negoziata).
 In entrambi i casi deve essere designato un
responsabile del procedimento.
 L’amministrazione diretta esige la presenza di
un’unità organizzativa apposita all’interno
dell’ente autore dell’affidamento.
 Categorie di lavori in economia (comma 6°).
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4. Procedure alternative alle gare:
Affidamenti in economia
 Limiti di valore per l’esecuzione di lavori in
economia: da € 40.000 ad € 200.000 è
previsto il ricorso al cottimo fiduciario; fino
ad € 50.000 è ammessa l’attuazione in
amministrazione diretta.
 Forniture e servizi in economia: richiedono
la presenza di determinati presupposti
(comma 10°).
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4. Procedure alternative alle gare:
Affidamenti in economia
 Limiti
massimi
raggiunti
i
quali
l’acquisizione di servizi e forniture non può
più avvenire in economia: le soglie
comunitarie relative agli uni e alle altre.
 Forniture e servizi inferiori ad € 20.000:
affidamento diretto.
 In via transitoria, restano efficaci i
regolamenti locali.
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
 Acquisti in economia
 L’attività attraverso cui la Pubblica
Amministrazione procura i beni ed i servizi
necessari per soddisfare le proprie
esigenze operative ed organizzative,
preordinate al perseguimento diretto o
indiretto di fini pubblici, richiede un intenso
impegno oltre che amministrativo e
tecnico anche finanziario.
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
 Acquisti in economia
 I passaggi fondamentali attraverso i quali si estrinseca la
procedura di acquisizione di beni e servizi sono costituiti
dalle seguenti attività:
 - stipula dei contratti, a seguito di procedure da svolgere
in ambito interno o comunitario in relazione all’entità
della spesa delle singole acquisizioni;
 - effettuazione di ordinazioni a seguito di procedure non
contrattuali, quali quelle oggetto della presente
trattazione e quelle economali;
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
 Acquisti in economia
 …………………..
 - produzione diretta di beni e servizi a mezzo di strutture
tecniche interne (gestioni dirette);
 - svolgimento, in via preliminare, di adempimenti
destinati a favorire e stimolare tutta l’attività acquisitiva
di beni e di servizi;
 - osservanza, nello svolgimento di tale attività, di norme
e prescrizioni contenute in un contesto normativo
articolato e complesso, nazionale e comunitario
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
 Il rinnovo dei contratti
 L’art. 23 della legge 18 aprile 2005, n. 62, recante
Disposizioni per l’adempimento di obblighi derivanti
dall’appartenenza dell’Italia alle Comunità europee –
Legge comunitaria 2004, ha modificato la disciplina in
materia di rinnovo dei contratti delle pubbliche
amministrazioni per la fornitura di beni e servizi,
disponendo, all’art. 23, comma 1, che l’ultimo periodo
dell’art. 6, comma 2, delle legge 24 dicembre 1993, n.
537 e successive modificazioni, è soppresso.
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
 Il rinnovo dei contratti
 Ne consegue che, prima dell’entrata in vigore della
norma del 2005, il rinnovo espresso e motivato dei
rapporti contrattuali delle pubbliche amministrazioni
era consentito dal nostro ordinamento (alle
condizioni previste), risultando sottoposto a divieto
unicamente il rinnovo tacito.
 Quest'ultimo divieto rappresentava e rappresenta
l'applicazione concreta del principio secondo il quale i
contratti delle pubbliche amministrazioni "devono avere
termini e durata certi" (art. 12, comma 1, l. cont. Stato
r.d. 18 novembre 1923, n. 2440).
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
 Il rinnovo/proroga dei contratti
Il
dibattito
dottrinale
e
la
casistica giurisprudenziale sull’art. 6 l. 537/1993 ha
riguardato anche la vexata quaestio della differenza fa
proroga e rinnovo contrattuale, avendo precisato il
Consiglio di Stato ( sez. V, n. 9302 del 31.12.2003) che
mentre la prima sposta in avanti il solo termine di
scadenza del rapporto, il secondo comporta una nuova
negoziazione con il medesimo soggetto, ossia un
rinnovato esercizio dell’autonomia negoziale. Dunque,
stante la differenza sostanziale fa proroga e rinnovo è
consentito l’inserimento di clausole o patti accessori
che prevedano la prorogabilità del contratto.
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
Il rinnovo dei contratti
Con ciò, si veniva nella sostanza a
consentire la stipulazione di nuovi contratti
mediante trattativa privata al di fuori
delle ipotesi previste sia dalla legge di
contabilità dello stato, sia dalle discipline
di derivazione comunitaria in materia di
affidamento di forniture e di servizi (d.lgs.
n. 358/1992, d.lgs. n. 157/1995).
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5. L'attività contrattuale della P.A.
alternativa all'evidenza pubblica
Art. 57. Procedura negoziata senza previa
pubblicazione di un bando di gara
Comma 7. E' in ogni caso vietato il rinnovo
tacito dei contratti aventi ad oggetto
forniture, servizi, lavori, e i contratti
rinnovati tacitamente sono nulli.
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7. I caratteri generali del sistema
dell’economia: art. 125 del Codice
 Art. 125. Lavori, servizi e forniture in economia (art. 24, legge n.
109/1994; art. 88, e artt. 142 ss., d.P.R. n. 554/1999; d.P.R. n.
384/2001)
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi,
lavori, che rappresentano comunque un
sistema alternativo alle normali procedure di
affidamento dei contratti pubblici, possono
essere effettuate (soltanto in presenza di
particolari situazioni):
 a) mediante amministrazione diretta;
 b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
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7. I caratteri generali del sistema
dell’economia: art. 125 del Codice
 2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni
appaltanti operano attraverso un responsabile
del procedimento ai sensi dell'articolo 10.
 3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni
sono effettuate con materiali e mezzi propri o
appositamente acquistati o noleggiati e con
personale proprio delle stazioni appaltanti, o
eventualmente assunto per l'occasione, sotto la
direzione del responsabile del procedimento.
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7. I caratteri generali del sistema
dell’economia: Cottimo fiduciario
 4. Il cottimo fiduciario è una procedura
negoziata in cui le acquisizioni avvengono
mediante affidamento a terzi.
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8. Le forniture di beni e servizi in
economia
 Importi < 211.000
 9. Le forniture e i servizi in economia
sono ammessi per importi inferiori a
137.000 per le [autorità governative
centrali] e per importi inferiori a 211.000
euro per le [altre] stazioni appaltanti.
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8. Le forniture di beni e servizi in
economia
 10. L'acquisizione in economia di beni e servizi è
ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di
importo delle singole voci di spesa, preventivamente
individuate con provvedimento di ciascuna stazione
appaltante, con riguardo alle proprie specifiche
esigenze. Il ricorso all'acquisizione in economia è
altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
 a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o
in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia
ritenuto necessario o conveniente per conseguire la
prestazione nel termine previsto dal contratto;
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8. Le forniture di beni e servizi in
economia
 b) necessità di completare le prestazioni di un
contratto in corso, ivi non previste, se non sia possibile
imporne
l'esecuzione
nell'ambito
del
contratto
medesimo;
 c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito
della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello
svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del
contraente, nella misura strettamente necessaria;
 d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente
imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo
per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute
pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico,
culturale.
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8. Le forniture di beni e servizi in
economia
 20.000 < Importi < 211.000
 11. Per servizi o forniture di importo pari o superiore a
ventimila euro e fino alle soglie di cui al comma 9,
l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel
rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di
trattamento, previa consultazione di almeno cinque
operatori economici, se sussistono in tale numero
soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici
predisposti dalla stazione appaltante. Per servizi o
forniture inferiori a ventimila euro, è consentito
l'affidamento diretto da parte del responsabile del
procedimento.
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7-8. Affidamenti in economia di Lavori,
Forniture e Servizi
 12. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in
economia deve essere in possesso dei requisiti di
idoneità morale, capacità tecnico-professionale
ed
economico-finanziaria
prescritta
per
prestazioni di pari importo affidate con le procedure
ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di
operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti
possono essere iscritti i soggetti che ne facciano
richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al
periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad
aggiornamento con cadenza almeno annuale.
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7-8. Affidamenti in economia di Lavori,
Forniture e Servizi
 13. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi
comprese le prestazioni di manutenzione, periodica
o non periodica, che non ricade nell'ambito di
applicazione del presente articolo, può essere
artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla
alla disciplina delle acquisizioni in economia.
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7-8. Affidamenti in economia di Lavori,
Forniture e Servizi
 14. I procedimenti di acquisizione di prestazioni in
economia sono disciplinati, nel rispetto del presente
articolo, nonché dei principi in tema di procedure di
affidamento e di esecuzione del contratto desumibili
dal presente codice, dal regolamento.
 N.B. Vedi art. 253 c. 22 codice appalti per il regime
transitorio.
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Attività negoziale nella scuola
dell’autonomia
Fonti normative
Titolo IV D.I. 44/2001
Capo I
Principi generali
Capo II Singole figure
contrattuali
Capo III Altre attività
negoziali
Art. 7 D.P.R. 275/1999
Artt. 40 e 43 L. 449/1997
Codice civile
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Principi generali
 Art. 31 D.I. 44/2001
Attribuzione di piena autonomia
negoziale alle Istituzioni scolastiche.
 Le scuole possono concludere
convenzioni e contratti.
 Eccezioni:
1. Contratti aleatori (art. 1469 cod.civ.)
2. Operazioni finanziarie speculative
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Principi generali
3. Partecipazioni a società, salva la
possibilità di aderire a consorzi, anche
in forma di s.r.l.
4. Divieto di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano
nelle mansioni ordinarie di personale
della Scuola (ad eccezione dei
contratti di prestazione d’opera per
arricchimento dell’offerta formativa e
realizzazione di specifici programmi di
ricerca e sperimentazione).
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PRINCIPI GENERALI
Art. 31
(Capacità negoziale)
1. Le istituzioni scolastiche, anche attraverso gli accordi di rete di cui
all'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n.
275, per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno
piena autonomia negoziale, fatte salve le limitazioni specifiche poste da
leggi e regolamenti, nonché dalle presenti disposizioni.
2. Nell'ambito dell'autonomia negoziale di cui al comma 1, le istituzioni
scolastiche possono stipulare convenzioni e contratti, con esclusione dei
contratti aleatori e, in genere delle operazioni finanziarie speculative,
nonché della partecipazione a società di persone e società di capitali, fatta
salva la costituzione e la partecipazione a consorzi, anche costituiti nella
forma
di
società
a
responsabilità
limitata.
3. I contratti sono stipulati nelle forme previste dalle relative disposizioni
di legge e, nel caso vi sia libertà di forma, mediante scambio di
corrispondenza secondo l'uso del commercio. Il presente comma non si
applica alle spese di cui all'articolo 17.
4. E' fatto divieto alle istituzioni scolastiche di acquistare servizi per lo
svolgimento di attività che rientrano nelle ordinarie funzioni o mansioni
proprie del personale in servizio nella scuola, fatto salvo quanto previsto
dall'articolo 33, comma 2, lettera g) e dall'articolo 40.
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Art. 32
(Funzioni e poteri del dirigente nella attività
negoziale)
1. Il dirigente, quale rappresentante legale dell'istituto, svolge l'attività
negoziale necessaria all'attuazione del programma annuale, nel
rispetto delle deliberazioni del Consiglio d'istituto assunte ai sensi
dell'articolo
33.
2. Il dirigente può delegare lo svolgimento di singole attività negoziali
al direttore o ad uno dei collaboratori individuati a norma dell'articolo
25-bis, comma 5, del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 e
successive modificazioni e integrazioni. Al direttore compete,
comunque, l'attività negoziale connessa alle minute spese di cui
all'articolo 17.
3. Il dirigente, nello svolgimento dell'attività negoziale, si avvale della
attività istruttoria del direttore.
4. Nel caso in cui non siano reperibili tra il personale dell'istituto
specifiche competenze professionali indispensabili al concreto
svolgimento di particolari attività negoziali, il dirigente, nei limiti di
spesa del relativo progetto e sulla base dei criteri di cui all'articolo 33,
comma 2, lettera g), può avvalersi dell'opera di esperti esterni.
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Art. 33
(Interventi del Consiglio di istituto
nell'attività negoziale)
1. Il Consiglio di istituto delibera in ordine:
a) alla accettazione e alla rinuncia di legati, eredità e donazioni;
b) alla costituzione o compartecipazione a fondazioni; all'istituzione o compartecipazione a borse
di studio;
c) all'accensione di mutui e in genere ai contratti di durata pluriennale;
d) ai contratti di alienazione, trasferimento, costituzione, modificazione di diritti reali su beni
immobili appartenenti alla istituzione scolastica, previa verifica, in caso di alienazione di beni
pervenuti per effetto di successioni a causa di morte e donazioni, della mancanza di condizioni
ostative o disposizioni modali che ostino alla dismissione del bene;
e) all'adesione a reti di scuole e consorzi;
f) all'utilizzazione economica delle opere dell'ingegno;
g) alla partecipazione della scuola ad iniziative che comportino il coinvolgimento di agenzie, enti,
università, soggetti pubblici o privati;
h) all'eventuale individuazione del superiore limite di spesa di cui all'articolo 34, comma 1;
i) all'acquisto di immobili.
2. Al Consiglio di istituto spettano le deliberazioni relative alla determinazione dei criteri e dei limiti
per lo svolgimento, da parte del dirigente, delle seguenti attività negoziali:
a) contratti di sponsorizzazione;
b) contratti di locazione di immobili;
c) utilizzazione di locali, beni o siti informatici, appartenenti alla istituzione scolastica, da parte di
soggetti terzi;
d) convenzioni relative a prestazioni del personale della scuola e degli alunni per conto terzi;
e) alienazione di beni e servizi prodotti nell'esercizio di attività didattiche o programmate a favore di
terzi;
f) acquisto ed alienazione di titoli di Stato;
g) contratti di prestazione d'opera con esperti per particolari attività ed insegnamenti;
h) partecipazione a progetti internazionali.
3. Nei casi specificamente individuati dal comma 1, l'attività negoziale è subordinata alla previa
deliberazione del Consiglio di istituto. In tali casi, il dirigente non può inoltre recedere, rinunciare o
transigere se non previamente autorizzato dal Consiglio di istituto. In tutti gli altri casi, il dirigente
ha il potere di recedere, rinunciare e transigere, qualora lo richieda l'interesse dell'istituzione
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scolastica.
Art. 34
(Procedura ordinaria di contrattazione)
1. Per la attività di contrattazione riguardanti acquisti, appalti e
forniture il cui valore complessivo ecceda il limite di spesa di
EURO 2000 oppure il limite preventivamente fissato dal Consiglio
d'istituto, quando non risulti altrimenti disposto dalle norme di cui
al capo secondo del presente titolo, il dirigente procede alla scelta
del contraente, previa comparazione delle offerte di almeno tre
ditte direttamente interpellate. Resta salvo, comunque, quanto
previsto dal comma 5.
2. L'invito a presentare un'offerta deve contenere, oltre ai criteri di
aggiudicazione, l'esatta indicazione delle prestazioni contrattuali,
nonché i termini e le modalità di esecuzione e di pagamento.
3. L'osservanza dell'obbligo di cui al presente articolo è esclusa
quando non sia possibile acquisire da altri operatori il medesimo
bene sul mercato di riferimento dell'Istituto.
4. E' sempre possibile il ricorso alle procedure di gara disciplinate
dalle norme generali di contabilità dello Stato.
5. Le istituzioni scolastiche sono tenute ad osservare le norme
dell'Unione Europea in materia di appalti e/o forniture di beni e
servizi.
6. Le funzioni di ufficiale rogante, per la stipula degli atti che
richiedono la forma pubblica, sono esercitate dal direttore o da
funzionario appositamente
da© lui
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Art. 35
(Pubblicità, attività informative e trasparenza
dell'attività contrattuale)
1. Copia dei contratti e delle convenzioni conclusi con l'ordinaria
contrattazione è messa a disposizione del Consiglio di istituto
nella prima riunione utile ed affissa all'albo della scuola.
2. Una relazione sull'attività negoziale svolta dal dirigente
dell'istituzione scolastica è presentata alla prima riunione
successiva del Consiglio di istituto. Il dirigente riferisce, nella
stessa sede, sull'attuazione dei contratti e delle convenzioni.
3. E' assicurato l'esercizio del diritto di accesso degli interessati
alla documentazione inerente l'attività contrattuale svolta o
programmata, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7
agosto
1990,
n.
241.
4. Il direttore provvede alla tenuta della predetta documentazione.
5. Il rilascio delle copie della documentazione in favore dei membri
del Consiglio di istituto e degli altri organi dell'istituto è gratuito
ed è subordinato ad una richiesta nominativa e motivata.
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Principi generali
Dirigente scolastico
Legittimazione ad agire e a
sottoscrivere i contratti e gli ordini di
acquisto di beni o servizi.
Il D.s. può delegare lo svolgimento di
singole attività negoziali al Dsga o ad
uno dei collaboratori. Qualora non vi
siano figure idonee il D.s. può
avvalersi di esterni.(art. 32 D.I.
44/2001).
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Novità nell’attività negoziale
Si passa dalla informazione preventiva ( e
conseguente decisione) del Consiglio
d’Istituto alla
INFORMAZIONE SUCCESSIVA al
Consiglio
( art. 35 D.I. 44/2001)
Dirigente scolastico
Gestione
Consiglio di Istituto
Indirizzo
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Direttore dei servizi gg.aa.
e attività negoziale
Competenze proprie
Attività
necessaria ed
ordinaria del
Dsga
Competenze delegate
dal Dirigente
scolastico
Attività straordinaria
ed eventuale del
Dsga
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Attività necessaria ed ordinaria del
Direttore
Gestione dell’attività negoziale
connessa alle minute spese (art. 17 e
32, 2° co. D.I. 44);
Attività istruttoria nello svolgimento
dell’attività negoziale (art. 32, 3°co.);
Ruolo di ufficiale rogante per la
stipula degli atti che prevedono la forma
pubblica (art. 34, 6° co.);
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Attività necessaria ed ordinaria del
Direttore
Redazione materiale, con l’ausilio del
restante personale amm.vo, dei
contratti (art. 31 D.I. 44);
Tenuta della documentazione
inerente all’attività negoziale (art.
35,4°co.);
Redazione del certificato di regolare
prestazione per i contratti inerenti alla
fornitura di servizi periodici (art. 36,3°
co.)
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Attività straordinaria e meramente
eventuale del Direttore
 Attività connessa alla possibilità che il
Dirigente deleghi al Direttore singole attività
negoziali(art. 32, 2° co D.I. 44);
 Attività connessa alla possibilità che il
Direttore possa essere designato
responsabile del procedimento per le
istanze di accesso agli atti concernenti
l’attività negoziale(art.4, 7° co
D.P.R.352/1992);
 Redazione di un certificato che attesta la
regolarità delle forniture di valore inferiore a
2.000 euro, su delega del D.s..
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99
D.s.g.a. e minute spese
Nessuna novità di rilievo, fatta eccezione
per il diverso tenore testuale della
disposizione, rispetto al disposto dell’art.
46 D.I. 28/5/1975.
Partite di giro sul funzionamento (C..M.
173/2001)
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100
Attività istruttoria del D.s.g.a
Procedure di contrattazione diverse da quelle
precedentemente in vigore
Diverso iter previsto per la procedura
ordinaria(Art. 34 D.I. 44/02) per acquisti,
appalti o forniture il cui valore ecceda
€.2.000 o il limite più alto deciso dal
Consiglio.
Il D.s. procede alla scelta del contraente,
previa comparazione di almeno 3 offerte.
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101
Contrattazioni inferiori a €.2.000
Informale consultazione del mercato per
garantire:
 Efficienza
 Efficacia
Buon andamento
 Economicità
(Art. 97 Cost.)
Possibilità di prescindere da consultazioni in
caso di urgenza e per evidenti ragioni di
opportunità da motivare adeguatamente.
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102
Procedura ordinaria di
contrattazione
Contratti della P.a. come contratti ad
evidenza pubblica:
Azione negoziale alla stessa stregua dei
privati;
Azione amministrativa per far sì che, nel
procedimento amministrativo volto alla
conclusione del contratto, si
salvaguardi la buona amministrazione
e la trasparenza.
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103
Art. 34 D.I. 44/2001
Prevede dei requisiti oggettivi che
l’invito a proporre un’offerta deve avere
Contempla la possibilità di far ricorso
alle discipline di gara disciplinate dalle
norme generali di contabilità dello Stato;
Sancisce che le Istituzioni scolastiche
sono comunque tenute ad osservare le
norme dell’U.E. in materia di appalti e/o
forniture di beni e servizi.
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104
L’art. 34 presuppone la
CONOSCENZA, DA PARTE DEL DEL
D.S. E, D.S.G.A., DI SVARIATE
DISPOSIZIONI LEGISLATIVE CHE
REGOLANO L’ATTIVITA’ NEGOZIALE
DELLA P.A.
Es. Diversa procedura per contratti che
superino la c.d. soglia comunitaria.
Casi rari nella scuola (appalti di pulizia,
approvigionamento Ist. Alberghieri)
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105
Invito a presentare un’offerta
Deve contenere:
Criteri di aggiudicazione;
Indicazione esatta delle prestazioni
contrattuali;
Termini e modalità di esecuzione e di
pagamento
Esempio lettera d’invito
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106
Criteri di aggiudicazione
Prezzo più basso
oppure
Offerta economicamente più
vantaggiosa
Margine di discrezionalità dell’ Amministrazione previa predeterminazione dei
parametri da valutare (da indicare nella
lettera di invito).
Ordine di importanza degli elementi da
tenere a riferimento.
Indicazione numerica del peso attribuito
ad ognuno di essi ai fini della scelta.
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107
Criteri di aggiudicazione
Obbligo di motivare la scelta del
contraente
Onde evitare che il provvedimento sia
viziato (la L. 241/1990 prevede l’obbligo
di motivazione) e per garantire
comunque la trasparenza dell’azione
amministrativa.
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108
Art. 34,4° co. D.I. 44/2001
Lascia salva la possibilità di ricorrere
alle procedure di gara disciplinate dalle
norme di contabilità di Stato.
RECEDE
Con il d.lgs. 163/2006
Sistemi di scelta del contraente previsti
dal nuovo codice degli appalti (d.lgs.
163/2006)
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Funzioni di ufficiale rogante del
D.s.g.a.
 Art. 34, co. 6° D.I.44/2001
Il Dsga esercita le funzioni di ufficiale rogante
per la stipula degli atti che richiedono la
forma pubblica e può delegare un funzionario
ad hoc per lo svolgimento di detta funzione.
Compito nuovo ed importantissimo, finora
sconosciuto alle singole scuole, ma peraltro
ben noto a funzionari di altre Amministrazioni
(es. Università o Ministeri)
Riserva di legge o delega
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110
Funzioni di ufficiale rogante del
D.s.g.a.
Ratio
L’ufficiale rogante deve essere un
funzionario diverso dall’Ufficiale
stipulante
(D.s.).
Nella sua attività l’ufficiale rogante è
tenuto a seguire, in quanto applicabili, le
norme dettate dalla legge notarile(art.
96 R.d.827/24)
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111
Funzioni di ufficiale rogante del
D.s.g.a.
Compito di attribuire pubblica fede all’atto
redatto nella c.d. forma pubblica
amministrativa
particolare tipologia
di forma solenne prevista solo per le
amministrazioni pubbliche.
L’ufficiale rogante assolve lo stesso
compito che il notaio assume per dare
agli atti da lui redatti pubblica fede( art.
2699 cod.civ.)
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Funzioni di ufficiale rogante del
D.s.g.a.
L’atto redatto dall’Ufficiale rogante fa piena
prova, fino a querela di falso(art. 221 c.p.c.):
 Della provenienza del documento
 Delle dichiarazioni delle parti
 Degli altri fatti che l’Ufficiale rogante attesta
essere avvenuti in sua presenza
L’ufficiale rogante procede inoltre all’autentica
delle copie degli atti originali, da lui ricevuti,
per ogni effetto di legge e al rilascio delle
copie stesse(art. 95 r.d. 827/1924)
 Obbligo di registrazione e connesse
responsabilità
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Redazione materiale del contratto
Forma scritta non solo ad probationem
ma ad substantiam
Cons. Stato e
Cassazione
Opportunità di prevedere recesso ad
nutum
della Scuola
“ Ai sensi dell’art. 1373 cod.civ. (art. 2237
per i contratti di prestazione d’opera int.)
l’Amm.ne scolastica ha diritto di
recedere dal presente contratto per
qualsiasi motivo”
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Redazione materiale del contratto
 Opportunità di non derogare dal foro
competente in caso di controversie
R.d. 1611/33
Prevedere che tutte le spese e gli oneri
contrattuali siano a carico della
controparte
Clausola penale (art. 1384 cod.civ.) per
inadempimento del contratto o eventuali
ritardi nella fornitura o nel servizio
prestato
Clausola risolutiva espressa (art. 1456
cod.civ.)
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115
Redazione materiale del contratto
Oltre alla prescrizione essenziale della forma scritta e della cd. contestualità, vi
sono altri canoni che, com’è noto, disciplinano la determinazione del contenuto
dei contratti stipulati dalla PA., e che è pacifico debbano essere osservati
poiché tali principi presidiano, in generale, allo svolgmento di qualsiasi attività
contrattuale della PA., ed in particolare:
- il divieto di cessione del contratto senza l’autorizzazione della P.A., atteso che
la scelta del contraente è sempre fatta intuitu personae;
- il divieto di durata ultranovennale ex art. 12 Legge cont. St.;
- il divieto di rinnovo tacito, oltre la scadenza convenuta, per i contratti di
durata,
atteso che non è ammessa la proroga tacita del contratto stipulato con la PA.,
anche quando il contratto alla scadenza non sia stato disdettato (Cons. Stato,
Sez. V, 15 dicembre 2005, n. 7147, conferma T.A.R. Puglia - Lecce, Sez. II,
sent. n. 5/2004).
L’ente pubblico può continuare ad avvalersi della clausola del rinnovo
espresso, a condizione che, tra gli altri casi, tale clausola sia inserita negli atti di
gara.
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Attività straordinaria e meramente eventuale
del Direttore
 Attività connessa alla possibilità che il
Dirigente deleghi al Direttore singole attività
negoziali(art. 32, 2° co D.I. 44);
 Attività connessa alla possibilità che il
Direttore possa essere designato
responsabile del procedimento per le
istanze di accesso agli atti concernenti
l’attività negoziale(art.4, 7° co
D.P.R.352/1992);
 Redazione di un certificato che attesta la
regolarità delle forniture di valore inferiore a
2.000 euro, su delega del D.s..
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Tipologie dei negozi
Negozi di diritto Negozi di diritto
pubblico o di
privato
-Funzionamento
concertazione
-Collaborazione tra
scuole
-Collaborazione tra
scuole ed altri
soggetti pubblici o
privati
didattico e
amministrativo
-Prestazioni di esterni
-Reperimento mezzi
economici
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Negozi di diritto pubblico o di
concertazione
Creazione di organismi stabili e
permanenti
-Associazioni
-Consorzi
Creazione di meri rapporti obbligatori
- Accordi di rete(tra scuole)
-Accordi di collaborazione(partecipazione anche di
altri soggetti pubblici o privati)
Convenzioni
Protocolli d’intesa
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119
Negozi di diritto privato
 Alienazione di beni e fornitura di sevizi prodotti
dalla scuola (art. 38 D.M.44/2001)
 Concessione di beni in uso gratuito (art. 39)
 Contratti di prestazione d’opera per
l’arricchimento del POF(art.40)
 Sponsorizzazioni(art. 41)
 Contratti di fornitura di siti informatici (art.42)
 Concessione in uso dei siti informatici(art. 43)
 Contratti di comodato(art. 44)
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120
Negozi di diritto privato
 Contratti di mutuo (art.45)
 Manutenzione edifici scolastici(art.46)
 Leasing-locazione finanziaria (art.47)
 Gestione finalizzata risorse finanziarie
(art.48)
 Compravendita (art.49)
 Uso temporaneo edificio scolastico(art. 50)
 Appalti per lo smaltimento di rifiuti
speciali(art. 51)
 Vendita di materiali fuori uso o beni non
utilizzabili( art. 52)
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121
Altre attività negoziali
Fondazioni (art. 53)
Borse di studio (art.54)
Donazioni (art. 55)
Eredità e legati (art.55)
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122
Art. 40
(Contratti di prestazione d'opera per l'arricchimento
dell'offerta formativa)
1. La istituzione scolastica può stipulare contratti
di prestazione d'opera con esperti per particolari
attività ed insegnamenti, al fine di garantire
l'arricchimento dell'offerta formativa, nonché la
realizzazione di specifici programmi di ricerca e
di sperimentazione.
2. Il Consiglio di istituto, sentito il collegio dei
docenti, disciplina nel regolamento di istituto le
procedure e i criteri di scelta del contraente, al
fine di garantire la qualità della prestazione,
nonché il limite massimo dei compensi attribuibili
in relazione al tipo di attività e all'impegno
professionale richiesto.
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123
Contratto d’insegnamento
(prestazione d’opera intellettuale)
Art. 40, 1° co. L. 449/1997
Art. 40 D.M. 44/2001
Art.2230 ss. Codice civile
Consentiti allorchè il personale interno non
riesca ad assolvere alle esigenze
didattiche per l’ampliamento dell’offerta
formativa
Verifica da fare in concreto, caso per caso
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124
Contratto d’insegnamento(2)
 Finalità pubbliche di ampliamento dell’offerta
formativa
 Doti di provata capacità specifica e specifica
competenza tecnica degli estranei
Acquisizione del curriculum
 Il Consiglio d’Istituto stabilisce i criteri ed i
limiti per la conclusione dei contratti e il limite
massimo dei compensi da attribuire agli
esperti
 Obbligazione di mezzi e non di risultato
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125
A) Prestazione d’opera con esperti
B) Per particolari attività
d’insegnamento purché non sostitutivi
di quelli curriculari
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126
C) Per le sperimentazioni didattiche ed
ordinamentali
D) Per l’ampliamento dell’offerta
formativa
E) Per l’avvio dell’autonomia delle
Istituzioni Scolastiche
Ex Art. 21 L. 59/1997
Ex Artt. 43/44 L. N° 449/98
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127
Gli incarichi esterni
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128
Articolo 3. l. finanziaria 2008
(Disposizioni in materia di: Fondi da ripartire; Contenimento e
razionalizzazione delle spese valide per tutte le missioni;
Pubblico impiego; Norme finali)
18. I contratti relativi a rapporti di consulenza
con le pubbliche amministrazioni di cui all'articolo
1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo
2001, n. 165, sono efficaci a decorrere dalla data
di
pubblicazione
del
nominativo
del
consulente, dell'oggetto dell'incarico e del
relativo
compenso
sul
sito
istituzionale
dell'amministrazione stipulante.
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129
Consulenze esterne
 La finanziaria 2005 (LEGGE 30 dicembre
2004, n. 311) detta disposizioni concernenti
l’affidamento degli incarichi di studio, ricerca
e
consulenza
a
soggetti
estranei
all’amministrazione.
 Le disposizioni prevedono precisamente che
l’affidamento di incarichi senza il rispetto
delle previsioni legislative costituisce illecito
disciplinare e determina responsabilità
erariale e dispongono la trasmissione alla
Corte dei conti degli atti di conferimento.
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130
Consulenze esterne
 Le Sezioni Riunite della Corte dei Conti hanno
precisato che:
 a) le tipologie di incarico individuate dalla norma
hanno un contenuto dell’atto di conferimento
che coincide con quello relativo al contratto di
prestazione d’opera intellettuale, disciplinato
dagli articoli 2229 – 2238 del codice civile (come
gli studi di questioni inerenti all’attività
dell’amministrazione, quelli per l’elaborazione di
schemi d atti e leggi, le consulenze legali, i
pareri e le valutazioni);
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131
Consulenze esterne
 b) per valutare in concreto se un incarico
rientri nella previsione normativa, occorre
considerare il contenuto dell’atto di
conferimento,
piuttosto
che
la
qualificazione formale adoperata dal
medesimo;
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132
Consulenze esterne
 c) non rientrano nella previsione normativa:
 - gli incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per legge
(come la rappresentanza in giudizio e il patrocinio
dell’amministrazione, i servizi per cui esistono uffici o strutture ad
hoc, gli appalti e le esternalizzazioni);
 - i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa (salvo
che, per il contenuto, non rientrino nella categoria degli incarichi di
studio o di ricerca o di consulenza); questi incarichi si collocano in
una «posizione intermedia fra il lavoro autonomo, proprio
dell’incarico professionale, e il lavoro subordinato» e sono
«utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie del funzionamento
delle strutture amministrative», differenziandosi quindi dagli incarichi
esterni.
 In una recente decisione della Corte Costituzionale si è affermato il
principio secondo il quale gli amministratori e i dirigenti sono
direttamente responsabili per gli incarichi da loro affidati per conto
dell’ente se essi sono condizionati ad un futuro finanziamento.
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133
Consulenze esterne: finanziaria 2005
 Le prescrizioni relative al conferimento degli
incarichi di collaborazione nella P.A., le assunzioni a
tempo determinato, le convenzioni e le
collaborazioni coordinate e continuative negli enti
locali per l’anno 2005, sono contenute nei commi
11, 42 e 116 dell’art. 1 della legge n. 311/2004
(legge finanziaria 2005).
 Il comma 11 prescrive limiti di spesa e regole
generali che tutte le p.a. in genere, devono
osservare per affidare incarichi di collaborazione per
studi e consulenze, conferiti a soggetti estranei
all’amministrazione, fermo quanto stabilito per gli
enti locali dal comma 42.
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134
Consulenze esterne: finanziaria 2005
Se oggetto della prestazione è uno studio, una
consulenza o un parere, anche se l’obbligazione
è stata contratta a seguito della stipulazione di
un contratto di collaborazione coordinata e
continuativa, non vi è dubbio che rientri nelle
previsioni dei commi 11 e 42; qualora, invece, si
tratti di un progetto di collaborazione relativa alla
realizzazione di un progetto di lavoro, quale ad
esempio potrebbe essere l’istruttoria delle
pratiche di condono edilizio, in questo caso non
sarebbe soggetto ad alcun limite di spesa, né a
particolari regole procedurali.
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135
Consulenze esterne: finanziaria 2005
Occorre, quindi, fare riferimento al
contenuto concreto dell'obbligazione
contratta dalle parti. In questo senso, si
può dire che consulenza è esclusivamente
quel rapporto contrattuale da cui deriva
un'obbligazione di mezzi e non di risultato,
per effetto del quale il consulente fornisce
al committente informazioni specialistiche,
consigli, relazioni, in base alle quali sarà
poi il committente a formare un prodotto
ed un risultato.
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136
Consulenze esterne: indirizzi della
Corte dei Conti
SEZIONI RIUNITE IN SEDE DI CONTROLLO
Adunanza del 15 febbraio 2005
“Linee di indirizzo e criteri interpretativi sulle
disposizioni della legge 30 dicembre 2004, n.
311 (finanziaria 2005) in materia di affidamento
d’incarichi di studio o di ricerca ovvero di
consulenza (art. 1, commi 11 e 42)”
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137
Consulenze esterne: indirizzi della
Corte dei Conti
 La Corte dei conti, in sede di controllo e in sede giurisdizionale, ha
elaborato i seguenti criteri per valutare la legittimità degli incarichi e
delle consulenze esterni:
 a)
rispondenza
dell’incarico
agli
obiettivi
dell’amministrazione;
 b) inesistenza, all’interno della propria organizzazione,
della figura professionale idonea allo svolgimento
dell’incarico, da accertare per mezzo di una reale
ricognizione;
 c) indicazione specifica dei contenuti e dei criteri per lo
svolgimento dell’incarico;
 d) indicazione della durata dell’incarico;
 e) proporzione fra il compenso corrisposto all’incaricato
e l’utilità conseguita dall’amministrazione.
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138
Consulenze esterne: indirizzi
 Condizioni per il conferimento di incarichi esterni di studio, o
di ricerca, ovvero consulenza
 1) Obbligo di adeguata motivazione
 L’adeguata motivazione deve essere riferita
all’assenza di strutture organizzative o
professionalità interne all’ente in grado di
assicurare i medesimi servizi (comma 42).
Devono mancare, in particolare, strutture e
apparati preordinati o personale addetto sia
sotto l’aspetto qualitativo che quantitativo al loro
soddisfacimento, oppure carenti in relazione
all’eccezionalità della finalità.
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139
Consulenze esterne: indirizzi
 2) Straordinarietà dell’incarico
 Occorre considerare che per i soggetti pubblici
l’affidamento degli incarichi di studio o di ricerca, ovvero
di consulenza a soggetti estranei all’amministrazione in
materie e per oggetti rientranti nelle competenze della
struttura burocratica dell’ente, costituisce carattere
eccezionale alla luce di citati commi, posto che:
 - è possibile “solo nei casi previsti dalle legge, ovvero,
nelle ipotesi di eventi straordinari”.
 - “deve essere adeguatamente motivato” e l’adeguata
motivazione deve essere riferita “all’assenza di strutture
organizzative o professionalità interne all’ente in grado
di assicurare i medesimi servizi (comma 42)”;
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140
Consulenze esterne: indirizzi
 3) Oggetto dell’incarico pertinente e determinato
 L’oggetto dell’incarico deve essere specifico e pertinente con gli
obiettivi dell’Ente, per cui è necessario richiamare i provvedimenti
programmatori che individuano gli obiettivi da realizzare e, inoltre,
l’incarico non deve essere generico o indeterminato.
 4) Elevata professionalità
 L’oggetto della consulenza deve richiedere professionalità,
conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del
personale dipendente. L’incaricato deve essere in possesso della
qualifica professionale ed esperienza necessaria. Inoltre l’incarico
non deve implicare svolgimento di un’attività continuativa, ma di
specifici progetti, attività o programmi individuati nell’atto di incarico.
 5) Temporaneità dell’incarico
 L’incarico deve essere specifico e temporaneo e l’atto deve
evidenziare l’impossibilità dell’ente di assolverlo adeguatamente per
mancanza di personale idoneo.
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141
Consulenze esterne: indirizzi
 6) Incompatibilità
 Non devono sussistere motivi di incompatibilità legati ad interessi di
qualunque natura con riferimento all’oggetto dell’incarico, né deve
trattarsi di dipendenti cessati dal servizio senza il requisito per il
pensionamento di vecchiaia (art. 25 della legge 23/12/94 n. 724)
 7) Selezione
 In generale devono essere osservati criteri di selezione del
professionista, fatto salvo il conferimento diretto adeguatamente
motivato.
 8) Compenso
 Il compenso deve essere commisurato all’esperienza e
professionalità del soggetto incaricato, al tipo di incarico, al valore,
alla durata ed alla difficoltà dei problemi da risolvere. Inoltre occorre
indicare gli elementi di riferimento della quantificazione (utilità
conseguita, vantaggio ottenuto) al fine che possa essere valutata la
congruità del compenso.
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142
Consulenze esterne: i limiti della
finanziaria 2006
Il comma 173 dell’articolo unico della
legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge
finanziaria 2006) prevede che gli atti di
spesa, relativi a studi, incarichi di
consulenza, relazioni pubbliche, convegni,
mostre, pubblicità e rappresentanza, di
importo superiore a 5.000 euro, devono
essere trasmessi alla competente sezione
della Corte dei conti per l’esercizio del
controllo successivo sulla gestione.
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143
Consulenze esterne: i limiti della
riforma Bersani-Visco
 Legge 4 agosto 2006, n. 248 “Conversione del decreto-legge 4
luglio 2006, n. 223 - Disposizioni urgenti per il rilancio economico e
sociale, per il contenimento e la razionalizzazione della spesa
pubblica, nonché interventi in materia di entrate e di contrasto
all'evasione fiscale (G.U. 11 agosto 2006, n. 186, s.o. n. 183)
 Art. 22-bis. Riduzione della spesa per incarichi di
funzione dirigenziale. Disposizioni in materia di attività
libero-professionale intramuraria
 1. La spesa complessiva derivante dagli incarichi di
funzione dirigenziale di livello generale è soggetta ad
una riduzione globale non inferiore al 10 per cento.
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144
Consulenze esterne: i limiti della
riforma Bersani-Visco
 Art. 32. Contratti di collaborazione
 1. Ai fini del contenimento della spesa e del coordinamento
della finanza pubblica, all'articolo 7 del decreto legislativo 30
marzo 2001, n. 165, il comma 6 è sostituito dai seguenti:





Art. 7. Gestione delle risorse umane
1. Le amministrazioni pubbliche garantiscono parità e pari opportunità tra uomini e
donne per l'accesso al lavoro ed il trattamento sul lavoro.
2. Le amministrazioni pubbliche garantiscono la libertà di insegnamento e
l'autonomia professionale nello svolgimento dell'attività didattica, scientifica e di
ricerca.
3. Le amministrazioni pubbliche individuano criteri certi di priorità nell'impiego
flessibile del personale, purché compatibile con l'organizzazione degli uffici e del
lavoro, a favore dei dipendenti in situazioni di svantaggio personale, sociale e
familiare e dei dipendenti impegnati in attività di volontariato ai sensi della legge 11
agosto 1991, n. 266.
4. Le amministrazioni pubbliche curano la formazione e l'aggiornamento del
personale, ivi compreso quello con qualifiche dirigenziali, garantendo altresì
l'adeguamento dei programmi formativi, al fine di contribuire allo sviluppo della
cultura di genere della pubblica amministrazione.
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145
Consulenze esterne: i limiti della
riforma Bersani-Visco








5. Le amministrazioni pubbliche non possono erogare trattamenti economici
accessori che non corrispondano alle prestazioni effettivamente rese.
6. Per esigenze cui non possono far fronte con personale in servizio, le
amministrazioni pubbliche possono conferire incarichi individuali, con contratti di
lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di
provata competenza, in presenza dei seguenti presupposti:
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle competenze attribuite
dall'ordinamento all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti specifici e
determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente accertato l'impossibilità oggettiva di
utilizzare le risorse umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata, luogo, oggetto e compenso
della collaborazione.
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche,
secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli
incarichi di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
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D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Modificato art. 3 Fin. 2008
Art. 7. Gestione delle risorse umane.
6. Per esigenze cui non possono far fronte
con personale in servizio, le amministrazioni
pubbliche possono conferire incarichi individuali,
con contratti di lavoro autonomo, di natura
occasionale o coordinata e continuativa, ad
esperti
di
particolare
e
comprovata
specializzazione universitaria, in presenza dei
seguenti presupposti:
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D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Modificato art. 3 Fin. 2008
a) l'oggetto della prestazione deve corrispondere alle
competenze
attribuite
dall'ordinamento
all'amministrazione conferente e ad obiettivi e progetti
specifici e determinati;
b) l'amministrazione deve avere preliminarmente
accertato l'impossibilità oggettiva di utilizzare le risorse
umane disponibili al suo interno;
c) la prestazione deve essere di natura temporanea e
altamente qualificata;
d) devono essere preventivamente determinati durata,
luogo, oggetto e compenso della collaborazione.
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D.Lgs. 30-3-2001 n. 165
Modificato art. 3 Fin. 2008
6-bis. Le amministrazioni pubbliche disciplinano e
rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti,
procedure comparative per il conferimento degli incarichi
di collaborazione.
6-ter. I regolamenti di cui all'articolo 110, comma 6, del
testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n.
267, si adeguano ai principi di cui al comma 6.
6-quater. Le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter
non si applicano ai componenti degli organismi di controllo
interno e dei nuclei di valutazione, nonché degli organismi
operanti per le finalità di cui all’articolo 1, comma 5, della
legge 17 maggio 1999, n. 144.
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Riassumendo
Si deve quindi di volta in volta, ad
esempio, distinguere tra:
prestazione d’opera intellettuale
(consulenza, ricerca, studio)
(Esempio) Appalto di servizi (tipologia cfr.
All. II.A d.lgs. 163/2006) vedere soglia < 20.000
euro; compreso tra 20.000 e 206.000 euro; > 206.000 euro.
Collaborazioni co.co.co.
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Studio, ricerca, consulenza
 Gli incarichi di studio
L’art. 5 DPR n. 338/1994 determina il contenuto di tali tipi di incarichi. Essi
si concludono sempre con la consegna di una relazione scritta finale,
nella quale si illustrano i risultati dello studio e le soluzioni proposte.
 Gli incarichi di ricerca
Presuppongono la preventiva definizione del programma da parte
dell’amministrazione.
 Le consulenze
E' l'ipotesi più semplice di richiesta di un parere ad un esperto esterno.
Siamo in presenza -sottolinea la Corte dei Conti- di un contratto di
prestazione d’opera intellettuale (ex artt. 2229–2238 codice civile).
I Giudici contabili individuano una serie di casi, da intendersi ricompresi
all'interno della previsione contenuta in Finanziaria:
- studio e soluzione di questioni inerenti all’attività dell’amministrazione
committente;
- prestazioni professionali finalizzate alla resa di pareri, valutazioni,
espressione di giudizi;
- consulenze legali, al di fuori della rappresentanza processuale e del
patrocinio dell’amministrazione;
- studi per l’elaborazione di schemi
di atti amministrativi o normativi.
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Tutto ciò che non è ricerca, studio,
consulenza
Non rientrano invece nella tipologia precedente gli
incarichi conferiti per gli adempimenti obbligatori per
legge, mancando, in tali ipotesi, qualsiasi facoltà
discrezionale dell’amministrazione. E in particolare:
- le prestazioni professionali consistenti nella resa di
servizi o adempimenti obbligatori per legge,
qualora non vi siano uffici o strutture a ciò deputati;
- la rappresentanza in giudizio ed il patrocinio
dell’amministrazione;
- gli appalti e le “esternalizzazioni” di servizi,
necessari
per
raggiungere
gli
scopi
dell’amministrazione.
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Art. 125 dlgs. 163/2006
11. Per servizi o forniture di importo pari o
superiore a ventimila euro e fino alle soglie di
cui al comma 9, l'affidamento mediante cottimo
fiduciario avviene nel rispetto dei principi di
trasparenza, rotazione, parità di trattamento,
previa consultazione di almeno cinque operatori
economici, se sussistono in tale numero soggetti
idonei, individuati sulla base di indagini di
mercato ovvero tramite elenchi di operatori
economici predisposti dalla stazione appaltante.
Per servizi o forniture inferiori a ventimila euro, è
consentito l'affidamento diretto da parte del
responsabile del procedimento.
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Rapporti di collaborazione coordinata
e continuativa
Diversa tipologia sono poi i “rapporti di
collaborazione coordinata e continuativa”,
che
rappresentano
una
posizione
intermedia fra il lavoro autonomo, proprio
dell’incarico professionale, e il lavoro
subordinato (art. 409, n. 3 cpc e art. 61 d.
lgs. 276 del 2003) e che sono in atto
utilizzabili per le esigenze ordinarie proprie
del
funzionamento
delle
strutture
amministrative.
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Documento Unico di Regolarità
Contributiva (DURC)
 “L’art. 125 – che disciplina per l’appunto le acquisizioni in economia
– non contiene alcuna deroga espressa all’art. 38, comma 3
(contenuto nella parte II del Codice), secondo il quale “resta fermo,
per l’affidatario, l’obbligo di presentare la certificazione di regolarità
contributiva di cui all’articolo 2, del decreto-legge 25 settembre
2002, n. 210, convertito dalla legge 22 novembre 2002, n. 266 e di
cui all'articolo 3, comma 8, del decreto legislativo 14 agosto 1996, n.
494 e successive modificazioni e integrazioni”; ne consegue che il
DURC sembrerebbe doversi richiedere anche nell’ambito delle
procedure in argomento”.


Ministero del Lavoro, della Salute e delle Politiche Sociali
Direzione generale per l'attività ispettiva
Interpello n. 10/2009
Roma, 20 febbraio 2009
Sull'obbligo di presentazione del DURC da parte dei fornitori di beni, servizi e lavori in economia
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GRAZIE per l’attenzione
Prof. Remo Morzenti Pellegrini
Università degli Studi di Bergamo
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IL NUOVO PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO