ACE E UNICO 2012 SOCIETA DI CAPITALI Calcolo in RS 113 Risultato in RN 6 ( senza transito da RF) eccedenza a nuovo SOCIETA DI PERSONE Calcolo in RS 45 Risultato in RF 55 fino a concorrenza del reddito imponibile ( eccedenza imputata ai soci) IMPRESA INDIVIDUALE Calcolo in RS 37 Risultato in RN 1 fino a concorrenza dei redditi d’impresa ( anche RG ??) Eccedenza riportata a nuovo) ACE BILANCIO Patrimonio netto contabile di partenza: 31.12.2010 (esercizio in corso al 31.12.2010) Capitale sociale+ Riserve disponibili+ Riserve non disponibiliPerdite esercizi precedenti riportate a nuovoPerdita esercizio 2010utile esercizio 2010 ( escluso) DATO DI COMPUTO INIZIALE PER VARIAZIONI ACEIZZABILI ACE BILANCIO VARIAZIONI DEL NETTO CHE RILEVANO ANCHE AI FINI ACE • • • • • Conferimenti in denaro: ammontare da assumere con criterio pro rata temporis. Rilevano quando sono effettivamente eseguiti non meramente sottoscritti ( rel.acc. D.A.), Riduzione di capitale sociale Distribuzione di dividendi (alla data della delibera con allocazione del debito tra le passività) Attribuzioni di riserve di capitale Assegnazioni di beni con riduzione del netto Attenzione: le delibera di aumento eseguite entro il 2010 Ed effettivamente eseguite nel 2011 non rilevano (rel Acc. D.A.) ACE BILANCIO VARIAZIONI DIMINUTIVE DEL NETTO CHE NON LO SONO AI FINI ACE • Perdita di esercizio • A) generata nel 2010 > entra nel computo del netto al 31.12.2010 poiché la norma esclude solo l’utile di esercizio • B) generata nel 2011 non riduce il patrimonio netto poiché non è attribuita ai soci ACE BILANCIO VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NETTO CHE NON LO SONO AI FINI ACE • Utile allocato in riserva indisponibile: • Indisponibile in senso stretto: acquisto azioni proprie (2357 ter u.c.) • Non distribuibile: riserva da valutazione partecipazione equity method ( 2426, punto 4), rivalutazione volontaria (2423, c. 4), utile su cambi (2426, 8 bis) Art. 5 comma 5 D.A.: riserve escluse: 1) Quelle derivanti da mere valutazioni ( riv. Volontaria, utile su cambi etc) 2) Quelle totalmente indisponibili ( acquisto azioni proprie) 3) Al contrario utili effettivi parzialmente indisponibili sono rilevanti (Es. riserva legale, riserva cooperative) ACE BILANCIO • Esempio: al 31.12.2010 utile su cambi 100, utile complessivo posto a riserve nel 2011 = 1000. • Incremento del netto 1000, incremento rilevante ai fini ACE 900. • Nel corso del 2011 la posta in valuta viene realizzata incassando 100 stimati al 31.12.2010, quindi la riserva diviene liberamente distribuibile ( ART. 5, C. 5 D.A., ma la riserva indisponibile deve essersi formata a partire dal 2011 , Rel. Acc. ) • Per il patrimonio netto nulla cambia, ma ai fini ACE si dovrebbe avere una variazione in aumento già nel modello Unico 2012 ACE BILANCIO OPERAZIONE DI COPERTURA DELLA PERDITA • Versamento eseguito dai soci in conto capitale è certamente conferimento in denaro (anche tramite rinunzia a finanziamento soci o compensazione dei crediti in sede di aumento di capitale Cfr. D.A. art. 5, c2) • A) secondo la norma è computabile per l’intero ammontare (pro rata temporis) • B) secondo le istruzioni al modello Unico è computabile per valore non superiore al patrimonio netto (escluso eventuale utile di esercizio) ACE BILANCIO RIDUZIONI EFFETTIVE Esempio: nell’esercizio 2010 la società subisce una perdita di 50. Patrimonio netto ante perdita 10 Quindi la perdita ha generato un deficit di 40 I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura di 50 con un patrimonio netto di 10 a fine esercizio La riduzione per perdita non rileva , mentre il versamento a copertura rileva Secondo norma: Per intero importo di 50 Secondo istruzioni Unico: Per importo di 10 ACE BILANCIO RIDUZIONI FIGURATIVE DEL NETTO RIDUZIONE AI SOLI FINI ACE: le norme antiabuso art. 10 D.A. • Opera solo all’interno del gruppo societario, caratterizzato da rapporto di controllo ex art. 2359 • 1) riduzioni in capo alla conferente • • • • conferimenti in denaro eseguiti verso controllata ( opera anche venuto meno il rapporto di controllo) Corrispettivi per acquisto di partecipazioni in societa’ controllate ( la societa deve gia’ essere controllata prima dell’acquisto che determina la riduzione) Corrispettivi per acquisizione di aziende in societa’ controllate ( meglio precisato il contenuto del D.L. 201/11) Incremento dei crediti da finanziamento verso societa’ del gruppo 2) riduzioni in capo alla conferitaria • • Conferimenti derivanti da soggetti esteri white list controllati da residenti Conferimenti derivanti da soggetti black list ACE BILANCIO PROBLEMATICHE PARTICOLARI • Ace e consolidato domestico, due possibili letture La consolidata calcola la deduzione ed invia sic et simpliciter l’imponibile alla fiscal unit Scelta del modello unico 2012 e del D.A La consolidata non calcola deduzione e la fiscal unit esegue la somma algebrica di incrementi e decrementi ACE E CONSOLIDATO • Consolidata A reddito 100, ACE 130 • Consolidata B reddito 100, acquisto di azienda in societa’ controllata = 50 • Alla fiscal unit perviene un reddito di 0 ( A) e 100 ( B) > perviene altresi l’eccedenza ACE di 30, quindi reddito imponibile 70. • In pratica non vi e’ somma algebrica tra variazione positiva ACE 130 e negativa 50 • La variazione ACE antecedente l’ingresso nel consolidato , se eccedente il reddito della consolidata, non puo’ essere trasferita alla fiscal unit, quindi nell’esempio di prima il reddito della fiscal unit sarebbe stato pari a 100. ACE BILANCIO PROBLEMATICHE PARTICOLARI • • • Ace e regime di trasparenza: A SRL è partecipata da B srl e C Srl al 50% ciascuna. B e C eseguono un aumento di capitale in A per € 1.000.000 ciascuno. A determina una variazione ACE di € 2.000.000 con variazione diminutiva di € 60.000 che torna a beneficio di B e C. Se il rendimento nozionale fosse superiore al reddito attribuito, l’eccedenza dovrebbe essere attribuita ai soci in proporzione Dato che non vi è controllo B e C non hanno variazione diminutiva ACE. • Se la provvista per B e C e’ fornita tramite aumento di capitale dei soci persone fisiche di B e C, lo stesso aumento effettivo pari a € 2.000.000 genera due variazioni ACE ACE BILANCIO ACE E SOGGETTI IRPEF • Dato di computo per agevolazione: patrimonio netto al 31.12.2011 • Uniche variazioni diminutive sono quelle figurative cioè acquisto di partecipazioni in società controllate e aziende Condizioni: 1) Contabilita’ ordinaria per opzione ( ma non citato il termine “irrevocabile) 2) Irrilevanza dell’anno di formazione del patrimonio netto 3) Presenza dell’utile di esercizio 4) Rilevanza dei conferimenti in natura Esempio di patrimonio netto rilevante • Capitale sociale • Riserve di utile ( e di capitale) • Riserve derivanti di rivalutazione monetaria, sia in sospensione d’imposta, sia non in sospensione, sia affrancate • Riserve derivanti di conferimenti ( sia per la conferente sia per la conferitaria) Non esiste il riferimento al 31.12.10 Va indicato subito l’incremento Eseguito nel 2011 Riduzioni effettive In denaro e in natura Per attribuzione ai soci 1) Conferimenti comprendono le rinunzie ai crediti dei soci 2) Utile d’esercizio 2010 destinato a riserva al netto Della quota destinata a riserva indisponibile Se rigo differenza e’ positivo si Continua nella compilazione Altrimenti il prospetto e’ concluso 1) Operazione antielusive art. 10 D.A. Es. Conferimenti eseguito verso controllata Acquisto di partecipazioni E azienda in societa’ controllate 1) Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di Esercizio 2) Vanno considerate le perdite non coperte 3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro Totalita’ ( non pro rata temporis) Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000 Utile esercizio 2010 a riserva = 100.000 Perdita di esercizio 2011 = 80.000 Netto al 31.12.2011 = 30.000 Variazione rilevante Unico 2012 = 30.000 100.000 100.000 30.000 La perdita d’esercizio pur essendo una Riduzione del netto senza attribuzione ai soci Riduce l’incremento aceizzabile!!! 30.000 900 Al rigo RN 6 ( non e’ una Variazione da RF) SRL Alfa in trasparenza, reddito = 50.000 Variazione ACE = 60.000. Due soci Beta SRL e Gamma SRL al 50% Imputato a ciascuno = 5.000 Reddito di Beta = zero Cod. fisc alfa srl 5.000 5.000 Al rigo RN 6 ( non e’ una Variazione da RF) ACE E SOCIETA’ DI PERSONE La societa’ ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha conseguito un saldo attivo pari a € 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il capitale sociale pari a € 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a € 60.000 Il calcolo dell’ACE viene eseguito assumendo l’intero patrimonio netto pari a € 510.000 x 3% = 15.300 che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2011. Dato da esporre al rigo RS 45 colonna 1 = 510.000 510.000 Il dato va inserito a RF 55 e se eccedente Il reddito dell’esercizio a RN 21 15.300 Punti controversi disciplina societa’ di comodo 1) Confronto tra reddito minimo e reddito effettivo : per reddito effettivo si intende RN 1 o RN 6? 2) Situazione delle societa’ che non detengono beni sensibili al test e che negli anni precedenti non hanno compilato il test segnalando codice 1 della casella Casi Particolari Punti controversi disciplina societa’ di comodo 3) Perdite a riporto nell’anno di non operativita’ > nel caso di reddito effettivo superiore a quello minimo 80% va calcolato su differenza o su totale reddito effettivo ( totale reddito ( telefisco 2012) 4) Decorrenza dei limiti alla compensazione del credito Iva: secondo circ. 25/07 e ris. 225/07 scattano dall’anno successivo a quello in cui la societa’ diventa non operativa , quindi sarebbe il 2013, ma la nuova fattispecie di non operativita’ da perdita comporta che il blocco scatti gia’ al 1.1.2012 ? Punti controversi disciplina societa’ di comodo 5) 6) 7) Cause di disapplicazione sono efficaci anche nel triennio di perdita ? Societa’di comodo e operazioni straordinarie : se operazione e’ avvenuta nel triennio di monitoraggio perdite si sommano utili e perdite delle partecipanti ? Societa’ di comodo e operazioni straordinarie : se operazione avviene dopo il triennio quali riflessi derivano dalla scelta di dare efficacia retroattiva o meno ? Prospetto RF societa’ di comodoesercizio 1.1/31.12 Compilazione di causa di esclusione Non esonera il periodo dal Triennio in perdita Detenzione di soli beni merce : Nel triennio 2009/2011 = 1 ( fine compilazione) Nel solo 2011 = 2 ( solo colonna 1) Prospetto RF societa’ di comodoesercizio 1.1/31.12 Immobili rivalutati nel 2008 vanno Indicati al costo storico, RF 76 Anche beni in leasing al costo Concedente ( sia prima che dolo Riscatto) Proventi esenti Plus esenti pex Dividendi esclusi Bonus ace e capitalizzazioni Novita del D.L. 138/11 • Per le sole societa’ di capitali, l’Ires sul reddito minimo e’ applicata al 38% Per le societa’ di comodo di persone partecipate da Societa’ di capitali il 38% si Applica solo sul reddito imputato Per trasparenza Per le societa’ di comodo consolidate , La consolidata applichera’ autonomamente La maggiore aliquota del 10,5% Imputando alla fiscal unit il proprio Reddito per la tassazione di gruppo Per le societa’ di comodo in trasparenza, Partecipata liquida la maggiorazione e imputa Alla partecipante il reddito, per la partecipante Di comodo la maggiorazione non si applica Sul reddito imputato per trasparenza Periodo d’imposta 1.12.2011/30.11.2012 RQ: addizionale societa’ di comodo es. reddito minimo € 50.000, ACE 3.000 50.000 3.000 4.935 10,5% addizionale Ires Gestione acconti società di comodo • 1) Società già di comodo nel 2011> acconto addizionale Ires 10,5% a meno che non preveda di tornare operativa nel 2012 > metodo previsionale > azzeramento acconto addizionale • 2) Ma attenzione al regime della perdita fiscale triennale che potrebbe rendere dovuto l’acconto anche se da test nel 2012 la societa’ sarebbe operativa • 3) Se in base ai punti 1 e 2 si e’ operativi acconto da ricalcolare ad aliquota ordinaria per eventuale indeducibilita’ dei costi per beni dati in godimento ai soci Gestione acconti società di comodo • 1) Società non di comodo nel 2011> perdita fiscale 2008/2010 > calcolo reddito minimo figurativo per 2011 con acconto rideterminato anche per addizionale • 2) Acconto maggiorato evitabile solo con metodo previsionale, cioe’ considerando che il triennio 2008/2010 era in perdita ma quello 2009/2011 presenta un anno di utile ( 2011) superiore al reddito minimo Prospetto RF societa’ di comodoesercizio 1.12.2011/30.11.12 Compilazione di causa di esclusione E’ fondamentale per evitare Non operativita’ da perdita triennale Potrebbe essere compilata la casella Casi particolari ma se vi e’ perdita Triennale la societa’ e’ di comodo Senza reddito minimo Da barrare in caso di perdita fiscale nei tre periodi precedenti o uno in utile ( non suff.) E due in perdita Prospetto riserve casi particolari 1) Istruzioni RF 108: riserve ante trasformazione costituite con utili imputati ai soci a norma art. 5 Tuir: e quelli non imputati perche oggetto di variazione diminutiva ? Es. utili tremonti ter per € 100.000 100.000 Riserve da rivalutazione peritale: es. il perito rivaluta l’immobile strumentale che da 100.000 passa a € 250.000 > € 150.000 riserva iscritta quale ultimo dato nella snc In quanto iscritte dalla Societa’ di persone I Riserve da rivalutazione peritale: es. il perito rivaluta l’immobile strumentale che da 100.000 passa a € 250.000 > € 150.000 riserva iscritta quale primo dato nella srl In quanto iscritte dalla Societa’ di capitali Iscrizione nel prospetto dell’utile di esercizio es. Alfa snc utile ante 100, utile totale 220 100 120 Utile ante : Iscrizione nel prospetto dell’utile di esercizio es. Alfa snc utile ante 150, utile totale 100 100 zero Utile ante : Applicazione presunzioni • La societa’ ALFA SRL ha applicato la trasparenza per il triennio 2004/2006 producendo complessivamente € 100.000 utili. Poi nel 2007 ha generato utili per 50.000 e nel 2008/ 2010 utili per complessivi € 100.000. Nel 2011 si e’ deciso di distribuire € 200.000. Riserve da trasparenza e le riserve ante 2008 si presumono distribuite con priorità 100.000 100.000 150.000 100.000 50.000 50.000 50.000 Presunzioni di prioritaria distribuzione:problemi aperti • Riserve indivisibili: presunzione applicabile ( circ. Ass. 20/2010) da D.m. 2.4.2008 • Compagine societaria : secondo una prima tesi di Assonime, poi parzialmente ritrattata, in presenza di soci di capitale o non qualificati non si applica la presunzione del D.M. 2.4.2008 • Utile parzialmente detassato ( es. plus realizzate nel 2007 e rateizzate: Ires al 33% solo su 1/5 mentre si dovrebbe applicare la presunzione di tassazione con aliquota 40% su intero utile) • Utile destinato a copertura perdite: presunzione inversa ( circ. 8/09) Interessi passivi • Circ. 29/11 : nel caso di trasformazione regressiva l’eccedenza di interessi passivi non dedotta dalla societa’ di capitali non puo’ essere considerata dalla societa’ di persone Interessi passivi • Interessi passivi moratori : non hanno natura finanziaria ma risarcitoria. • Problema per quelli derivanti da rapporti con istituti di credito • Interessi attivi moratori : possono essere inseriti tra quelli che sterilizzano gli interessi passivi > Ass. 46/09 esprime dubbi, ma sembra sostenibile la tesi dell’inserimento per quelli fiscalmente rilevanti ( incassati) Interessi passivi interamente deducibili • Da mutui ipotecari o da leasing per immobili in locazione: Vale solo per le societa’ immobiliari di gestione: esse sono quelle il valore del patrimonio e’ prevalentemente formato da immobili non utilizzati direttamente ( circ. 37/09) La valutazione del patrimonio va eseguita con i valori correnti ( circ. 36/04), quindi comprensiva dell’ avviamento, mentre dubbio e’ l’inserimento degli immobili in leasing Rol pregresso non utilizzato Interessi passivi e oneri assimilati Depurare la voce C17di: Interessi capitalizzati Interessi commerciali Oneri non finanziari Interessi mutui immobiliari gestione Interessi auto Rol esercizio: A-B in senso civilistico nettizzato da ammortamenti e canoni leasing Interessi attivi ( anche figurativi) Compresi quelli commerciali ( circ. 38/10) Interessi passivi pregressi: se deducibili poiche’ ROL capiente vanno portati in deduzione al rigo RF 54 cod. 13 In presenza di ROL eccedente si devono Dedurre tutti gli interessi passivi. In caso Essi non siano dedotti sia l’eccedenza ROL Sia gli interessi passivi non possono essere riportati A nuovo NUOVO REGIME DELLE PERDITE D’IMPRESA ( D.L. 98/11, art. 23 comma 9) circ. 53/11 ELEMENTI UGUALI VECCHIO E NUOVO REGIME 1) Nessuna modifica per perdite dei primi tre periodi d’imposta ( riporto illimitato e compensazione al 100% ELEMENTI DIVERSI VECCHIO E NUOVO REGIME 1) Riporto limitato al quinquennio successivo diventa illimitato 1) Compensazione al 100% del reddito viene limitata all’80% del reddito Decorrenza • • • Dalla relazione d’accompagnamento emerge che le vecchie regole si applicano alle perdite maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. 98, cioe’ 6 luglio 2011. Si dovrebbe intendere, quindi, che per le perdite derivanti da periodi d’imposta chiusi antro il 5 luglio 2011 si applicano le vecchie regole In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima dell’entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le disposizioni dell’articolo 84 ante modifica. ( relazione accompagnamento) • LA DIVERSA TESI DELLA CIRC. 53/11: le perdite vecchie non utilizzate assumono immediatamente le nuove regole, QUINDI: • Le perdite maturate fino al 2010 si riportano a nuovo nel 2011 gia utilizzando il limite dell’80% • Il riporto delle perdite maturate fino al 2010 non prevede limiti temporali • La norma si applica per le perdite il cui quinquennio di riporto non sia gia’ scaduto al 5 luglio 2011, per periodi d’imposta solari si tratta delle perdite generate dal 2006 Esempio di compensazione contemporanea di vecchie e nuove perdite • Societa’ ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2008 ( terzo anno di attivita’) pari a € 60.000 ed una perdita generata nel 2010 pari a € 60.000. Nel 2011 presenta un reddito pari a € 100.000. Nel Unico 2012 eseguira’ la compensazione dell’intera perdita del 2008 per € 60.000 ma occorre determinare il calcolo corretto dell’80% del reddito per l’ulteriore compensazione. Al riguardo si potrebbe : • A) determinare l’80% sul residuo reddito, cioe’ 40.000 x 80% = 32.000 riportando a nuovo parte della perdita 2011, per € 8.000. • B) l’80% si calcola sul reddito ante compensazione , quindi € 80.000, il che significa che la perdita 2010 e’ interamente compensabile con riporto a nuovo di € 20.000. Nel primo caso avremmo nel 2011 un imponibile pari a € 8.000 mentre nel secondo caso l’imponibile 2011 sarebbe zero. ( la tesi b e’ stata avallata a Telefisco 2012) 20.000 40.000 QUADRO RS 60.000 QUADRO RN Ambito soggettivo • Viene modificato l’articolo 84 commi 1 e 2, ne consegue che sono interessati solo i soggetti Ires • Per i soggetti Irpef vale sempre l’articolo 8 del Tuir che e’ autonomo rispetto all’articolo 84 • Quindi soggetti Irpef due casi: • imprese contabilità ordinaria: riporto a nuovo nel quinquennio e compensazione al 100% o imputazione ai soci per trasparenza e compensazione ( anche intersoggettiva) con redditi d’impresa • Imprese in contabilita’ semplificata: utilizzo diretto o imputazione per trasparenza in compensazione orizzontale con tutti i redditi di periodo, vietato riporto a nuovo • Regime dei minimi: perdita riportabile a nuovo nel quinquennio e utilizzabile per reddito d’impresa o esercizio arte o professione ( art. 1 , comma 108 L. 244/07) Perdite a riporto e liquidazione della societa’ ( Circ. Assonime 33./11) • Durante la fase di liquidazione le perdite pregresse si utilizzano con le regole nuove introdotte dall’articolo 84 Tuir • Nella dichiarazione finale relativa al maxi periodo di liquidazione il reddito eventualmente rinveniente da essa si compensa integralmente con le perdite pregresse senza calcolare l’80% • Se non vi e’ il conguaglio finale dato il protrarsi della liquidazione per oltre cinque esercizi , il reddito del periodo finale, in cui non vi e’ alcun conguaglio viene compensato al 100% ? Esempio di liquidazione • 1) perdite pregresse 100, periodo 1° liquidazione reddito 30 > compensazione per 24, periodo 2° e finale reddito 40 > compensazione integrale (non per 32 ma su 40) > reddito imponibile zero > rimborso delle imposte pagate in periodo 1° su 6 • 2) perdite pregresse 100, periodo dal 1° al 5° di liquidazione tutti con reddito 10 > in ogni periodo compenso per 8, al periodo 6° chiudo liquidazione con reddito pari a 20, avendo compensato perdite per 40 . Nel periodo 6° la compensazione avviene per 20 o per 16 , non essendovi un conguaglio finale ? Conversione di imposta anticipate • Avviamento ( D.L. 225/10 e ris. 94/11) • Deve trattarsi di posta fiscalmente riconosciuta, o perche’ acquisita con azienda o perche derivante da riallineamento • Situazione possibile ( e probabile) : avviamento in corso di ammortamento con aliquota pari a quella fiscale ( 5,56%) Impairment test OIC 24, par. E • Svalutazione della posta derivante dai motivi citati al paragrafo A del documento (es. turbolenza del mercato, obsolescenza del prodotto, attivita’ della concorrenza) Svalutazione della posta, Che continua ad essere ammortizzabile fiscalmente OIC 25: iscrizione di imposta anticipate • Se si manifesta una perdita d’esercizio si pongono le condizioni per la conversione di imposta anticipate in crediti di imposta per un valore massimo pari a : Perdita esercizio X attivita per imposte anticipate/patrimonio netto ( assunto al lordo della perdita) esempio • Societa’ ALFA SRL ha acquistato azienda pagando avviamento per € 1.800.000 che viene svalutato a seguito di impairment test. Ammortamento fiscale 18 esercizi • . • Esercizio 1 svalutazione € 1.800.000, ammortamento fiscale 100.000, imposte differite attive 1.700.000 x 31.4% = 533.800 • Esercizio 1 perdite civilistica 200.000 con capitale netto al lordo della perdita pari a 400.000 • Conversione : 200.000 x 533.800/400.000 = 266.900 • Imposte differite di 533.800, per 266.900 sono convertibili in credito d’imposta • Una quota di ammortamento fiscale dell’avviamento pari a 850.000 ( corrispondente ai 533800 trasformati in crediti d’imposta) non potra’ piu’ essere dedotta • Decorrenza: approvazione bilancio in cui emergono perdita e imposte anticipate DTA nel quadro RU sez. XV 266.900 266.900 Conversione di imposte anticipate • Perdite fiscali ( D.L. 201/11) • Doc. OIC 25, par. H II, possibile iscrizione di imposta anticipate in caso di previsione di possibile compensazione delle perdite con redditi futuri • Determinazione della parte di perdita fiscale generata da ammortamento di immaterialita’ ( avviamento) e determinazione delle conseguenti imposte anticipate. esempio • Societa’ ALFA SRL ha acquistato azienda pagando avviamento per € 1.800.000 che viene ammortizzato in 5 esercizi. Ammortamento fiscale 18 esercizi • Al quinto esercizio avviamento contabile e’ 0 mentre residua 1.300.000 di avviamento fiscale > imposte differite attive per 408.000 ( 1.300.000 X 31.4%) • Al sesto esercizio la societa’ deduce 100.000 per ammortamento fiscale avviamento e consegue perdita per 70.000 > imposte differite sulla perdita di 70.000 = 22.000, trasformabili in crediti tributari • La perdita di 70.000 non e’ piu’ riportabile • Le imposte differite attive scendono da 408.000 a 386.000 decorrenza • Utilizzo possibile dalla data di approvazione del bilancio nel quale avviene la trasformazione delle imposte anticipate, quindi se il bilancio e’ il 2010 ed e’ stato approvato il 30 aprile 2011, da questa ultima data avviene il possibile utilizzo. • Utilizzo va segnalato nel quadro RU sez XV. codice 80 • Codice tributo per compensazione e’ 6834 • Per la trasformazione da D.L. 201/11 la decorrenza e’ dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi in cui viene rilevata la perdita fiscale Plus da lease back Rateizzazione per cessione bene Riscattato: vale data contratto Ris. 379/07 1) Ris. 239/09 rateizzazione max 5 anni 2) CTP Modena rateizzazione come Art. 2425 bis C.C. Canoni locazioni abitative non incassati Determinazione fondiaria: art. 26 Tuir permette Di non tassare canoni non percepiti dal momento Della conclusione del procedimento di convalida Di sfratto per moosita’: tassazione Della rendita catastale Rimanenze opere e servizi in corso di esecuzione Ris 117/10: i costi per prestazione del subappaltatore sono Deducibili ancorché non ultimati ex art. 109, se Correlati a rimanenze dell’appaltatore Ris. 260/09 : in caso di SAL che non comportano accettazione irrevocabile non si generano ricavi ma rimanenze, da valutare al costo per opere infrannuali e al corrispettivo maturato per quelle ultrannuali Spese alberghi , ristoranti e rappresentanza Totale alberghi, ristoranti non fruite Da dipendenti e amministratori 75% alberghi e ristoranti Totale spese rappresentanza Totale spese di rappresentanza compresi Alberghi e ristoranti di rappresentanza per Quota deducibile sponsorizzazioni • Attivita di accertamento degli Uffici (in modo particolare Marche, Lombardia, Emilia Romagna, Umbria e Toscana) rivolta a contestare le sponsorizzazioni La sponsorizzazione non e’ spesa Di pubblicita’ ma di rappresentanza Cass. 3433/2012 La sponsorizzazione che eccede il 20% dell’utile al lordo della stessa E’ indeducibile a causa della antieconomicità Cass. 3433/2012 • La pubblicita’ deve essere intesa come “ pubblicita prevalentemente ( ancorche non esclusivamente) di prodotto non di marchio, mentre le spese che tendono dare una immagine migliore del marchio sono spese di rappresentanza tranne che non si dimostri concretamente che tramite esse si e’ incrementato il fatturato • Contro :CTP Lecce n. 53/12 : sponsorizzazione e’ spesa di pubblicita’ • CTR Lombardia 113/11 : per talune imprese la pubblicizzazione del marchio e’ piu’ efficace di quella del prodotto ( settore moda) Sponsorizzazione e rappresentanza • La spesa di sponsorizzazione non puo’ rientrare tra quelle di rappresentanza > D.M. 19.11.2008: spese di rappresentanza e’ caratterizzata dalla finalita’ promozionale con erogazioni a titolo gratuito > nella sponsorizzazione non vi e’ gratuita’ • La sponsorizzazione verso associazione sportiva dilettantistica ( art. 90 L. 289/02) e’ sempre deducibile fino all’importo di € 200.000 annui ACE BILANCIO TRATTAMENTO DELLE PENALI CONTRATTUALI COMPETENZA • Clausola penale art. 1382 C.C. limita l’entità del risarcimento del danno • E’ dovuta quando si verificano le condizioni contrattuali che erano state poste, a prescindere dal momento in cui la richiesta di parte è eseguita • Quindi ad esempio, se la clausola si manifesta nel 2011 e la parte si attiva con intimazione nel 2012, l’importo è deducibile nel 2011 > circ. 29/2011 ACE BILANCIO TRATTAMENTO DELLE PENALI CONTRATTUALI INERENZA • Problema della supposta riconducibilità della clausola penale al costo per sanzioni che come tale sarebbe indeducibile • Cass. 19702/2011: la penale dovuta in base a previsione contrattuale non ha carattere sanzionatorio bensì rafforza l’impegno contrattuale, quindi è somma deducibile in quanto inerente • In caso di esito giudiziale a seguito del quale la penale dovesse essere restituita si avranno sopravveniente attive tassabili • Possibile applicazione anche alle somme dovute per risarcimento danni ACE BILANCIO DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMMOBILI DI TERZI • Caso: spese di ristrutturazione sostenute su immobile di terzi senza esplicita previsione contrattuale • Tesi Agenzia: trattandosi di migliorie che resteranno consolidate nell’immobile esse vanno considerate liberalità a favore del conduttore e quindi indeducibili CASS. 13327/2011 : LA RISTRUTTURAZIONE GENERA VANTAGGIO ALL’IMPRESA LOCATRICE E QUINDI RIENTRA NEL CONCETTO DI INERENZA E COME TALE DEDUCIBILE CONDIZIONE: TERZIETA’ TRA LE PARTI ACE BILANCIO DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTO PER CREDITI CASS. N. 14337/2011 • I crediti ceduti pro solvendo rientrano nel computo di quelli svalutabili tramite accantonamento dello 0,5% ex art. 106 del Tuir , poiché non si trasferisce il rischio di insolvenza al factor ACE BILANCIO LE SCELTE BILANCISTICHE IN MERITO AI BENI GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI Proprietà industriale > Normali ammortamenti In base alla Vita utile del bene Proprietà di concessione > 1) Come iscrivere i beni nell’attivo patrimoniale: altri beni ( B II 4) , oppure nella specifica voce dell’attivo 2) Che tipologia di ammortamento applicare: tecnico o finanziario ACE BILANCIO LE SCELTE CONTABILI IN TEMA DI AMMORTAMENTI • Se il bene presenta vita utile superiore alla durata della convenzione > ammortamento finanziario (es. immobili) • Se il bene presenta vita utile inferiore alla durata della convenzione > ammortamento secondo vita utile e accantonamento per la perdita da devoluzione • Esempio bene di costo pari a 200.000 € ammortamento 25% durata convenzione dieci anni > al nono anno viene acquistato il bene per la terza volta e al decimo anno si rileva una perdita da devoluzione pari a € 100.000 che dovrebbe essere accantonata ad un fondo rischi già dal primo anno > accantonamento € 10.000 ACE BILANCIO DISCIPLINA FISCALE • Ammortamento deducibile sia tecnico che finanziario (alternatività tra i due) , se viene incassato un contributo per acquisto o costruzione questo riduce il costo da ammortizzare (ris. 7/96) • Accantonamento per spese di manutenzione deducibile nel limite del 5% del costo dei beni fino a quando il fondo non raggiunga l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel biennio precedente • spese sostenute in un esercizio superiori al fondo > eccedenza deducibile nell’esercizio stesso e nei cinque successivi • Fondo non utilizzato concorre a formare il reddito nell’esercizio di devoluzione • La perdita da devoluzione accantonata non può essere dedotta (ris. 301/2007), essa va dedotta nel momento della devoluzione • L’accantonamento dal fondo di ripristino del 5% può essere calcolato anche sui beni di proprietà del concedente utilizzati nella Altre variazioni generiche Cod. 32: spese per redazione perizia, poi Deducibili per un quinto in RF 54 cod. 30 Cod. 34: costi beni in godimento ai soci Il quadro RW Monitoraggio quadro RW: la norma • l’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se: • sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti • sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta investimenti all’estero o attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro; • sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero aventi ad oggetto attività e investimenti all’estero, di importo superiori a 10 mila euro, anche se alla fine dell’anno non si detengono tali attività e investimenti La gestione del quadro RW ATTENZIONE: SANZIONI DEL QUADRO RW Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni: • 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della sezione I; • 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione prevista era dal 5 al 25%); • 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%). La gestione del quadro RW AMBITO SOGGETTIVO • • • • Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo Enti non commerciali Società semplici Associazioni professionali Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento Per quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile", tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Il quadro RW Da ricordare • • • • la sezione I è compilata di rado. Ai sensi dell’ar. 2 del Dl 167/90 sono oggetto di monitoraggio i trasferimenti da e verso l’estero per cause diverse dagli investimenti all’estero In particolare: I trasferimenti devono avvenire senza l’intervento dell’intermediario residente; Non sono monitorati i trasferimenti estero su estero; Non sono monitorati i trasferimenti mediante trasporto al seguito Sono monitorate le spese correnti e per altri motivi Il quadro RW Da ricordare Solitamente le sezioni II e III sono strettamente collegate. Può accadere che si compili solo: • la sezione II (se nell’anno da dichiarare non sono avvenuti flussi riferiti agli stock da monitorare, oppure gli stessi sono di importo inferiore a 10 mila euro) • la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla fine dell’anno non si hanno più “stock” all’estero, ovvero sono di importo complessivo inferiore a 10 mila euro). • le sezioni II e III devono essere compilate indipendentemente dall’origine delle attività e investimenti (ad esempio, successione o donazione) e dall’eventuale intervento di un intermediario residente. Il quadro RW QUADRO RW ESONERATI DA RW SCUDO Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente ai beni scudati. In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio, anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW. Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella seguente situazione: • chi ha “scudato” entro il 15 dicembre 2009 doveva riprendere il monitoraggio in Unico 2011. Solo in presenza di cause ostative risolte entro il 31 dicembre 2010 si era esonerati in Unico 2011; • chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro il 30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico 2010 che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione di RW a partire da Unico 2012 Il quadro RW QUADRO RW ESONERATI DA RW ART. 38 D.L. 78/10 • i dipendenti che prestano in via continuativa attività lavorative presso la Commissione Europea ed altri organismi comunitari e internazionali e la cui residenza è stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e sulle relazioni consolari, sono esonerati da ogni adempimento in termini di monitoraggio in relazione a qualsiasi disponibilità detenuta all’estero, sia finanziaria che patrimoniale • i frontalieri”, sono esonerati ma limitatamente alle disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel paese di svolgimento dell’attività lavorativa QUADRO RW Il quadro RW Conti correnti Circ. 45/10 Non devono essere indicati in RW i conti correnti all’estero rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione all’istituto estero di bonificare automaticamente gli interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano, dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in ingresso sull’ammontare lordo degli interessi (circolare 19 giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non si deve nemmeno compilare il quadro RM Il quadro RW QUADRO RW Valori da indicare •Gli importi in valuta estera devono essere rapportati all’euro, facendo riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia Entrate in corso di emanazione. •Le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del relativo costo storico idoneamente documentato. •In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene, come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di acquisto sostenuto dal donante. •Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad una perizia di stima. La compilazione QUADRO RW Soldi inviati a familiari all’estero Esempio 6 •Casistiche: •A: genitore manda i soldi al figlio ed ha disponibilità ( intestatario) del conto. Figlio non residente. Il genitore compila RW ed RM, il figlio no; •B: genitore con disponibilità ( cointestatari) del conto e figlio residente. Entrambi compilano RW ed RM; •C: genitore senza disponibilità del conto. Figlio non residente. Nessuno compila RW e RM •D: genitore senza disponibilità. Figlio residente intestatario. Solo il figlio compila RW ed RM QUADRO RW La compilazione Acconti •Esempio 7 •Compromesso di acquisto di immobile all’estero con flusso dei soldi a favore del notaio estero o dell’azienda estera costruttrice. L’ipotesi potrebbe essere l’invio monetario nel corso del 2011 relativamente ad un immobile, però, ancora non esistente al 31 dicembre. Come si legge chiaramente dalle istruzioni al quadro RW, “non devono essere indicati gli acconti versati per acquisti o investimenti non ancora concretizzati nel periodo d’imposta”. •Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a prescindere dagli importi inviati all’estero. •Si presume che non debba compilarsi nemmeno il quadro RM QUADRO RM, SEZ XVI LA NUOVA PATRIMONIALE Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI • Introdotta a regime dal comma 13 dell’art. 19 del DL 201/11 un’imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo di proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero; • Interessati solo le persone fisiche; • Imposta fissata in misura pari allo 0,76%; • L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile; • Creato un “microsistema” differente rispetto agli adempimenti dichiarativi in Unico Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 • L’imposta non è dovuta se di importo non superiore a 200 euro; • Per i soggetti impiegati dello Stato o di Enti internazionali partecipati dall’Italia si applicano le regole IMU se l’immobile è abitazione principale Il quadro RM COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE • L’imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunque include nudi proprietari e usufruttuari. Delle difficoltà potrebbero sorgere per istituti giuridici esteri non coincidenti con quelli italiani; • L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (da comprendere se per nuda proprietà e usufrutto valgono i chiarimenti del quadro RW, ossia se devono considerarsi i valori indicati nell’atto originario); • Il mese si computa per intero se il possesso è durato per almeno 15 giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in sezione II non si compila, la patrimoniale è comunque dovuta e si compila RM Il quadro RM COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE • l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato …”; • Si creano disparità clamorose tra chi ha la documentazione e chi no. In ogni caso non rileva l’eventuale valore catastale; • non è chiaro se l’atto di acquisto sia quello dell’attuale proprietario, che potrebbe aver ricevuto l’immobile in eredità o donazione, così come deve comprendersi come deve procedersi in assenza di un corrispettivo monetario (si pensi alla permuta) Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI ESTERI Deroghe previste dal DL 16/12 • Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE con scambio di informazioni l’imponibile è • quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti; È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale e quelle di natura reddituale sempreché, per queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165 del tuir. Il quadro RM ATTENZIONE NON E’ POSSIBILE PROCEDERE CON AUTOMATISMI • Le regole di compilazione sono diverse, sia sul fronte reddituale (RL), sia per il monitoraggio (quadro RW) che per la patrimoniale (RM). Ad esempio, nel caso di un Immobile a New York: • La patrimoniale è sempre applicabile, con scomputo dell’eventuale patrimoniale pagata negli USA • L’indicazione nel quadro RW è obbligatoria (salvo il caso di esonero, ad esempio, per gli impiegati statali che lavorano all’estero); • Non è necessaria l’Indicazione nel quadro RL. In USA non esiste un sistema basato sulle rendite catastali. Dunque l’immobile a disposizione non deve essere dichiarato in RL. Il quadro RM NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITÀ ESTERE • La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuo per il 2011 e per il 2012; • Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013; • Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di 34,20 euro ( D.L. 16/12) • Sono esclusi dall’imposizione le attività finanziarie che seppur fisicamente detenute all’estero sono state oggetto del rimpatrio giuridico; • Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attività finanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenute per il tramite di intermediari all’estero. Il quadro RM LA NON INFLUENZA DI UNICO • la norma non è collegata alla compilazione del quadro RW e pertanto anche situazioni di eventuali esonero dichiarativo, come nel caso dei frontalieri (art. 38, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010), dei residenti nel comune di Campione d’Italia (circolare n. 43 del 2009), delle previdenze complementari (circolare n. 11 del 2010) o ancora delle stock option (circolare n. 49 del 2009) e dei conti correnti con disposizione di bonificare automaticamente su un conto italiano gli interessi maturati, sono attratti dalla nuova disposizione; • peraltro, la patrimoniale si applica pro-quota e dunque non rilevano le regole del quadro RW, laddove per alcune attività finanziarie detenute all’estero (in primo luogo i conti correnti cointestati) è richiesta l’indicazione del valore assoluto dell’attività Il quadro RM IL VALORE DI RIFERIMENTO • le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore di mercato “rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenute… anche utilizzando la documentazione dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività”; • solo in assenza del valore di mercato è possibile ricorrere al valore nominale o di rimborso. • Si pone il problema del valore delle attività in caso di modifica, apertura o chiusura della stessa nel corso dell’anno La gestione del quadro RW AMBITO SOGGETTIVO • • • • Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo Enti non commerciali Società semplici Associazioni professionali Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento Per quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale si considerano residenti "le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile", tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato. Immobile detenuto in Francia, valore imponibile e’ valore catastale rivalutato, si scontano la taxe fonciere ( determinata con aliquote stabilite dalla amministrazioni locali), quindi valore € 200.000, gia’ versata per tax fonciere € 1.000, saldo Ivie € 520 1520 200.000 1000 520 Partecipazione estera detenuta da marito e moglie in Germania, saldo al 31.12.2011 € 100.000. IVAFE marito = 50.000 x 0,1% = € 50 100.000 50 50 50 Regime fiscale di vantaggio • Requisiti di accesso: • Inizio di nuova attivita’ dal 2008 ( si fa riferimento al momento effettivo dell’inizio non alla semplice assunzione di partita Iva) • Inesistenza nel triennio precedente di attivita’ d’impresa o lavoro autonomo: i tre anni sono solari Regime fiscale di vantaggio • Ai fini dell’esercizio di attivita’ nel triennio non rileva: • Socio accomandante e di capitale in SRL ( tranne che non sia provata attivita di gestione in quanto socio) • Partecipazione a societa’ inattiva ( quindi anche collaboratore di impresa familiare senza attribuzione compenso) • Rileva invece associato in partecipazione con apporto di solo lavoro Regime fiscale di vantaggio • • 1) 2) 3) Attivita’ nuova non deve essere mera prosecuzione di quella precedente la lavoro dipendente o autonomo: Non si verifica mera prosecuzione quando il rapporto e’ interrotto per cause non imputabili al lavoratore…. Si applica anche: Ex Lavoratore, ora in pensione Contratto subordinato a termine o di collaborazione alla scadenza del contratto Mentre l’ex lavoratore che pur con mezzi diversi si rivolge alla stessa clientela dimostra una presumibile continuazione Regime fiscale di vantaggio Nota bene Attivita’ di carattere occasionale non costituisce mai un precedente da valutare ai fini della mera prosecuzione Regime fiscale di vantaggio Nota bene Esimente per praticantato va estesa anche a settori imprenditoriali Regime fiscale di vantaggio • • Acquisto di azienda di ridotte dimensioni Oltre al tetto di € 30.000 si applica anche il tetto dell’acquisto di beni strumentali pari a € 15.000 Regime fiscale di vantaggio • • • Durata del regime Cinque anni anche oltre i 35° anno di eta’ Piu’ di cinque anni se < a 35° anno di eta’ Attivita’ iniziata dopo il 2007 • Impossibilita’ di accedere al regime di vantaggio successivamente all’inizio attivita’ se si e’ optato per regime diverso rispetto al momento dell’inizio ( quindi possibile se all’inizio dell’attivita si e’ optato ad esempio per regime neo attivita’ o regime ordinario , fermo restando il vincolo triennale ??) Regime di vantaggio per anni residui del quinquennio O fino al 35° anno di eta’ Casi Particolari • Indennita’ di maternita’ ( o qualunque altra indennita’ sostitutiva) concorre al tetto di € 30.000 ? • No , ma deve essere inserita nel quadro CM al rigo CM 2 • Tetto € 15.000 per beni strumentali: rilevano anche gli acconti