ACE E UNICO 2012
SOCIETA DI CAPITALI
Calcolo in RS 113
Risultato in RN 6 ( senza transito da
RF) eccedenza a nuovo
SOCIETA DI PERSONE
Calcolo in RS 45
Risultato in RF 55 fino a concorrenza
del reddito imponibile ( eccedenza
imputata ai soci)
IMPRESA INDIVIDUALE
Calcolo in RS 37
Risultato in RN 1 fino a concorrenza
dei redditi d’impresa ( anche RG ??)
Eccedenza riportata a nuovo)
ACE BILANCIO
Patrimonio netto contabile di partenza:
31.12.2010 (esercizio in corso al
31.12.2010)
Capitale sociale+
Riserve disponibili+
Riserve non disponibiliPerdite esercizi precedenti riportate a nuovoPerdita esercizio 2010utile esercizio 2010 ( escluso)
DATO DI COMPUTO INIZIALE PER VARIAZIONI ACEIZZABILI
ACE BILANCIO
VARIAZIONI DEL NETTO CHE RILEVANO
ANCHE AI FINI ACE
•
•
•
•
•
Conferimenti in denaro: ammontare da assumere con criterio pro rata
temporis. Rilevano quando sono effettivamente eseguiti non
meramente sottoscritti ( rel.acc. D.A.),
Riduzione di capitale sociale
Distribuzione di dividendi (alla data della delibera con allocazione del
debito tra le passività)
Attribuzioni di riserve di capitale
Assegnazioni di beni con riduzione del netto
Attenzione: le delibera di aumento eseguite entro il 2010
Ed effettivamente eseguite nel 2011 non rilevano
(rel Acc. D.A.)
ACE BILANCIO
VARIAZIONI DIMINUTIVE DEL NETTO
CHE NON LO SONO AI FINI ACE
• Perdita di esercizio
• A) generata nel 2010 > entra nel computo del netto al
31.12.2010 poiché la norma esclude solo l’utile di esercizio
• B) generata nel 2011 non riduce il patrimonio netto poiché
non è attribuita ai soci
ACE BILANCIO
VARIAZIONI IN AUMENTO DEL NETTO
CHE NON LO SONO AI FINI ACE
• Utile allocato in riserva indisponibile:
• Indisponibile in senso stretto: acquisto azioni proprie
(2357 ter u.c.)
• Non distribuibile: riserva da valutazione partecipazione
equity method ( 2426, punto 4), rivalutazione
volontaria (2423, c. 4), utile su cambi (2426, 8 bis)
Art. 5 comma 5 D.A.: riserve escluse:
1) Quelle derivanti da mere valutazioni ( riv. Volontaria, utile su cambi etc)
2) Quelle totalmente indisponibili ( acquisto azioni proprie)
3) Al contrario utili effettivi parzialmente indisponibili sono rilevanti
(Es. riserva legale, riserva cooperative)
ACE BILANCIO
• Esempio: al 31.12.2010 utile su cambi 100, utile complessivo
posto a riserve nel 2011 = 1000.
• Incremento del netto 1000, incremento rilevante ai fini ACE 900.
• Nel corso del 2011 la posta in valuta viene realizzata incassando
100 stimati al 31.12.2010, quindi la riserva diviene liberamente
distribuibile ( ART. 5, C. 5 D.A., ma la riserva indisponibile deve
essersi formata a partire dal 2011 , Rel. Acc. )
• Per il patrimonio netto nulla cambia, ma ai fini ACE si dovrebbe
avere una variazione in aumento già nel modello Unico 2012
ACE BILANCIO
OPERAZIONE DI COPERTURA DELLA
PERDITA
• Versamento eseguito dai soci in conto capitale è
certamente conferimento in denaro (anche tramite
rinunzia a finanziamento soci o compensazione dei
crediti in sede di aumento di capitale Cfr. D.A. art. 5,
c2)
• A) secondo la norma è computabile per l’intero
ammontare (pro rata temporis)
• B) secondo le istruzioni al modello Unico è
computabile per valore non superiore al patrimonio
netto (escluso eventuale utile di esercizio)
ACE BILANCIO
RIDUZIONI EFFETTIVE
Esempio: nell’esercizio 2010 la società subisce una perdita di 50. Patrimonio netto ante
perdita 10
Quindi la perdita ha generato un deficit di 40
I soci nel 2011 eseguono un versamento a copertura
di 50 con un patrimonio netto di 10 a fine esercizio
La riduzione per perdita non rileva , mentre il versamento a copertura rileva
Secondo norma:
Per intero importo di 50
Secondo istruzioni Unico:
Per importo di 10
ACE BILANCIO
RIDUZIONI FIGURATIVE DEL NETTO
RIDUZIONE AI SOLI FINI ACE: le norme
antiabuso art. 10 D.A.
•
Opera solo all’interno del gruppo societario, caratterizzato da rapporto di controllo ex
art. 2359
• 1) riduzioni in capo alla conferente
•
•
•
•
conferimenti in denaro eseguiti verso controllata ( opera anche venuto meno il
rapporto di controllo)
Corrispettivi per acquisto di partecipazioni in societa’ controllate ( la societa deve gia’
essere controllata prima dell’acquisto che determina la riduzione)
Corrispettivi per acquisizione di aziende in societa’ controllate ( meglio precisato il
contenuto del D.L. 201/11)
Incremento dei crediti da finanziamento verso societa’ del gruppo
2) riduzioni in capo alla conferitaria
•
•
Conferimenti derivanti da soggetti esteri white list controllati da residenti
Conferimenti derivanti da soggetti black list
ACE BILANCIO
PROBLEMATICHE PARTICOLARI
• Ace e consolidato domestico, due possibili letture
La consolidata calcola la deduzione
ed invia sic et simpliciter l’imponibile
alla fiscal unit
Scelta del modello unico 2012
e del D.A
La consolidata non calcola deduzione
e la fiscal unit esegue la somma
algebrica di incrementi e decrementi
ACE E CONSOLIDATO
• Consolidata A reddito 100, ACE 130
• Consolidata B reddito 100, acquisto di azienda in
societa’ controllata = 50
• Alla fiscal unit perviene un reddito di 0 ( A) e 100 ( B) >
perviene altresi l’eccedenza ACE di 30, quindi reddito
imponibile 70.
• In pratica non vi e’ somma algebrica tra variazione
positiva ACE 130 e negativa 50
• La variazione ACE antecedente l’ingresso nel
consolidato , se eccedente il reddito della consolidata,
non puo’ essere trasferita alla fiscal unit, quindi
nell’esempio di prima il reddito della fiscal unit sarebbe
stato pari a 100.
ACE BILANCIO
PROBLEMATICHE PARTICOLARI
•
•
•
Ace e regime di trasparenza: A SRL è partecipata da B srl e C Srl al
50% ciascuna. B e C eseguono un aumento di capitale in A per €
1.000.000 ciascuno. A determina una variazione ACE di € 2.000.000
con variazione diminutiva di € 60.000 che torna a beneficio di B e C.
Se il rendimento nozionale fosse superiore al reddito attribuito,
l’eccedenza dovrebbe essere attribuita ai soci in proporzione
Dato che non vi è controllo B e C non hanno variazione diminutiva ACE.
• Se la provvista per B e C e’ fornita tramite aumento di capitale
dei soci persone fisiche di B e C, lo stesso aumento effettivo pari
a € 2.000.000 genera due variazioni ACE
ACE BILANCIO
ACE E SOGGETTI IRPEF
• Dato di computo per agevolazione: patrimonio netto al
31.12.2011
• Uniche variazioni diminutive sono quelle figurative cioè acquisto
di partecipazioni in società controllate e aziende
Condizioni:
1) Contabilita’ ordinaria per opzione ( ma non citato il termine “irrevocabile)
2) Irrilevanza dell’anno di formazione del patrimonio netto
3) Presenza dell’utile di esercizio
4) Rilevanza dei conferimenti in natura
Esempio di patrimonio netto
rilevante
• Capitale sociale
• Riserve di utile ( e di capitale)
• Riserve derivanti di rivalutazione
monetaria, sia in sospensione d’imposta,
sia non in sospensione, sia affrancate
• Riserve derivanti di conferimenti ( sia per
la conferente sia per la conferitaria)
Non esiste il riferimento al 31.12.10
Va indicato subito l’incremento
Eseguito nel 2011
Riduzioni effettive
In denaro e in natura
Per attribuzione ai soci
1) Conferimenti comprendono le rinunzie ai crediti dei soci
2) Utile d’esercizio 2010 destinato a riserva al netto
Della quota destinata a riserva indisponibile
Se rigo differenza e’ positivo si
Continua nella compilazione
Altrimenti il prospetto e’ concluso
1) Operazione antielusive art. 10 D.A.
Es. Conferimenti eseguito verso controllata
Acquisto di partecipazioni
E azienda in societa’
controllate
1) Dato del patrimonio netto: va considerato l’utile di
Esercizio
2) Vanno considerate le perdite non coperte
3) Vanno considerati i versamenti a copertura per la loro
Totalita’ ( non pro rata temporis)
Esempio: patrimonio netto 2010 = 10.000
Utile esercizio 2010 a riserva = 100.000
Perdita di esercizio 2011 = 80.000
Netto al 31.12.2011 = 30.000
Variazione rilevante Unico 2012 = 30.000
100.000
100.000
30.000
La perdita d’esercizio pur essendo una
Riduzione del netto senza attribuzione ai soci
Riduce l’incremento aceizzabile!!!
30.000
900
Al rigo RN 6
( non e’ una
Variazione da RF)
SRL Alfa in trasparenza, reddito = 50.000
Variazione ACE = 60.000.
Due soci Beta SRL e Gamma SRL al 50%
Imputato a ciascuno = 5.000
Reddito di Beta = zero
Cod. fisc alfa srl
5.000
5.000
Al rigo RN 6
( non e’ una
Variazione da RF)
ACE E SOCIETA’ DI PERSONE
La societa’ ALFA Snc ha eseguito nel 2008 la rivalutazione civilistica dell’immobile da cui ha
conseguito un saldo attivo pari a € 300.000. Il netto patrimoniale presenta anche il capitale sociale pari
a € 50.000 e riserve di utili pari a e 100.000. Inoltre nel 2011 ha generato un utile pari a € 60.000
Il calcolo dell’ACE viene eseguito assumendo l’intero patrimonio netto pari a € 510.000 x 3% = 15.300
che rappresenta la variazione in diminuzione del reddito 2011.
Dato da esporre al rigo RS 45 colonna 1 = 510.000
510.000
Il dato va inserito a RF 55 e se eccedente
Il reddito dell’esercizio a RN 21
15.300
Punti controversi disciplina
societa’ di comodo
1) Confronto tra reddito minimo e
reddito effettivo : per reddito
effettivo si intende RN 1 o RN 6?
2) Situazione delle societa’ che non
detengono beni sensibili al test e
che negli anni precedenti non
hanno compilato il test segnalando
codice 1 della casella Casi
Particolari
Punti controversi disciplina
societa’ di comodo
3) Perdite a riporto nell’anno di non operativita’ > nel
caso di reddito effettivo superiore a quello minimo
80% va calcolato su differenza o su totale reddito
effettivo ( totale reddito ( telefisco 2012)
4) Decorrenza dei limiti alla compensazione del credito
Iva: secondo circ. 25/07 e ris. 225/07 scattano
dall’anno successivo a quello in cui la societa’
diventa non operativa , quindi sarebbe il 2013,
ma la nuova fattispecie di non operativita’ da
perdita comporta che il blocco scatti gia’ al
1.1.2012 ?
Punti controversi disciplina
societa’ di comodo
5)
6)
7)
Cause di disapplicazione sono efficaci anche nel
triennio di perdita ?
Societa’di comodo e operazioni straordinarie : se
operazione e’ avvenuta nel triennio di
monitoraggio perdite si sommano utili e perdite
delle partecipanti ?
Societa’ di comodo e operazioni straordinarie : se
operazione avviene dopo il triennio quali riflessi
derivano dalla scelta di dare efficacia retroattiva o
meno ?
Prospetto RF societa’ di comodoesercizio 1.1/31.12
Compilazione di causa di esclusione
Non esonera il periodo dal
Triennio in perdita
Detenzione di soli beni merce :
Nel triennio 2009/2011 = 1 ( fine compilazione)
Nel solo 2011 = 2 ( solo colonna 1)
Prospetto RF societa’ di comodoesercizio 1.1/31.12
Immobili rivalutati nel 2008 vanno
Indicati al costo storico, RF 76
Anche beni in leasing al costo
Concedente ( sia prima che dolo
Riscatto)
Proventi esenti
Plus esenti pex
Dividendi esclusi
Bonus ace e capitalizzazioni
Novita del D.L. 138/11
• Per le sole societa’ di capitali, l’Ires sul
reddito minimo e’ applicata al 38%
Per le societa’ di comodo
di persone partecipate da
Societa’ di capitali il 38% si
Applica solo sul reddito imputato
Per trasparenza
Per le societa’ di comodo consolidate ,
La consolidata applichera’ autonomamente
La maggiore aliquota del 10,5%
Imputando alla fiscal unit il proprio
Reddito per la tassazione di gruppo
Per le societa’ di comodo in trasparenza,
Partecipata liquida la maggiorazione e imputa
Alla partecipante il reddito, per la partecipante
Di comodo la maggiorazione non si applica
Sul reddito imputato per trasparenza
Periodo d’imposta 1.12.2011/30.11.2012
RQ: addizionale societa’ di comodo
es. reddito minimo € 50.000, ACE 3.000
50.000
3.000
4.935
10,5% addizionale Ires
Gestione acconti società di comodo
• 1) Società già di comodo nel 2011> acconto
addizionale Ires 10,5% a meno che non preveda
di tornare operativa nel 2012 > metodo
previsionale > azzeramento acconto addizionale
• 2) Ma attenzione al regime della perdita fiscale
triennale che potrebbe rendere dovuto l’acconto
anche se da test nel 2012 la societa’ sarebbe
operativa
• 3) Se in base ai punti 1 e 2 si e’ operativi
acconto da ricalcolare ad aliquota ordinaria per
eventuale indeducibilita’ dei costi per beni dati in
godimento ai soci
Gestione acconti società di comodo
• 1) Società non di comodo nel 2011>
perdita fiscale 2008/2010 > calcolo reddito
minimo figurativo per 2011 con acconto
rideterminato anche per addizionale
• 2) Acconto maggiorato evitabile solo con
metodo previsionale, cioe’ considerando
che il triennio 2008/2010 era in perdita ma
quello 2009/2011 presenta un anno di utile
( 2011) superiore al reddito minimo
Prospetto RF societa’ di comodoesercizio 1.12.2011/30.11.12
Compilazione di causa di esclusione
E’ fondamentale per evitare
Non operativita’ da perdita triennale
Potrebbe essere compilata la casella
Casi particolari ma se vi e’ perdita
Triennale la societa’ e’ di comodo
Senza reddito minimo
Da barrare in caso di perdita fiscale nei tre
periodi precedenti o uno in utile ( non suff.)
E due in perdita
Prospetto riserve
casi particolari
1) Istruzioni RF 108: riserve ante trasformazione costituite
con utili imputati ai soci a norma art. 5 Tuir: e quelli non
imputati perche oggetto di variazione diminutiva ? Es. utili
tremonti ter per € 100.000
100.000
Riserve da rivalutazione peritale: es. il perito rivaluta
l’immobile strumentale che da 100.000 passa a € 250.000
> € 150.000 riserva iscritta quale ultimo dato nella snc
In quanto iscritte dalla
Societa’ di persone
I Riserve da rivalutazione peritale: es. il perito rivaluta
l’immobile strumentale che da 100.000 passa a € 250.000
> € 150.000 riserva iscritta quale primo dato nella srl
In quanto iscritte dalla
Societa’ di capitali
Iscrizione nel prospetto dell’utile di esercizio
es. Alfa snc utile ante 100, utile totale 220
100
120
Utile ante
:
Iscrizione nel prospetto dell’utile di esercizio
es. Alfa snc utile ante 150, utile totale 100
100
zero
Utile ante
:
Applicazione presunzioni
• La societa’ ALFA SRL ha applicato la
trasparenza per il triennio 2004/2006
producendo complessivamente € 100.000
utili. Poi nel 2007 ha generato utili per
50.000 e nel 2008/ 2010 utili per
complessivi € 100.000. Nel 2011 si e’
deciso di distribuire € 200.000.
Riserve da trasparenza e le riserve ante
2008 si presumono distribuite con priorità
100.000
100.000
150.000
100.000
50.000
50.000
50.000
Presunzioni di prioritaria
distribuzione:problemi aperti
• Riserve indivisibili: presunzione applicabile (
circ. Ass. 20/2010) da D.m. 2.4.2008
• Compagine societaria : secondo una prima tesi
di Assonime, poi parzialmente ritrattata, in
presenza di soci di capitale o non qualificati non
si applica la presunzione del D.M. 2.4.2008
• Utile parzialmente detassato ( es. plus realizzate
nel 2007 e rateizzate: Ires al 33% solo su 1/5
mentre si dovrebbe applicare la presunzione di
tassazione con aliquota 40% su intero utile)
• Utile destinato a copertura perdite: presunzione
inversa ( circ. 8/09)
Interessi passivi
• Circ. 29/11 : nel caso di trasformazione
regressiva l’eccedenza di interessi passivi
non dedotta dalla societa’ di capitali non
puo’ essere considerata dalla societa’ di
persone
Interessi passivi
• Interessi passivi moratori : non hanno natura
finanziaria ma risarcitoria.
• Problema per quelli derivanti da rapporti con
istituti di credito
• Interessi attivi moratori : possono essere inseriti
tra quelli che sterilizzano gli interessi passivi >
Ass. 46/09 esprime dubbi, ma sembra
sostenibile la tesi dell’inserimento per quelli
fiscalmente rilevanti ( incassati)
Interessi passivi interamente
deducibili
• Da mutui ipotecari o da leasing per immobili in
locazione:
 Vale solo per le societa’ immobiliari di gestione:
esse sono quelle il valore del patrimonio e’
prevalentemente formato da immobili non
utilizzati direttamente ( circ. 37/09)
 La valutazione del patrimonio va eseguita con i
valori correnti ( circ. 36/04), quindi comprensiva
dell’ avviamento, mentre dubbio e’ l’inserimento
degli immobili in leasing
Rol pregresso non utilizzato
Interessi passivi e oneri assimilati
Depurare la voce C17di:
Interessi capitalizzati
Interessi commerciali
Oneri non finanziari
Interessi mutui immobiliari gestione
Interessi auto
Rol esercizio: A-B in senso civilistico
nettizzato da ammortamenti e canoni
leasing
Interessi attivi ( anche figurativi)
Compresi quelli commerciali
( circ. 38/10)
Interessi passivi pregressi: se deducibili poiche’ ROL capiente vanno portati in
deduzione al rigo RF 54 cod. 13
In presenza di ROL eccedente si devono
Dedurre tutti gli interessi passivi. In caso
Essi non siano dedotti sia l’eccedenza ROL
Sia gli interessi passivi non possono essere riportati
A nuovo
NUOVO REGIME DELLE PERDITE
D’IMPRESA ( D.L. 98/11, art. 23 comma 9)
circ. 53/11
ELEMENTI UGUALI
VECCHIO E NUOVO
REGIME
1)
Nessuna modifica
per perdite dei
primi tre periodi
d’imposta ( riporto
illimitato e
compensazione al
100%
ELEMENTI DIVERSI
VECCHIO E NUOVO
REGIME
1) Riporto limitato al
quinquennio
successivo
diventa illimitato
1) Compensazione al
100% del reddito
viene limitata
all’80% del reddito
Decorrenza
•
•
•
Dalla relazione d’accompagnamento emerge che le vecchie regole si applicano alle
perdite maturate prima dell’entrata in vigore del D.L. 98, cioe’ 6 luglio 2011.
Si dovrebbe intendere, quindi, che per le perdite derivanti da periodi d’imposta chiusi
antro il 5 luglio 2011 si applicano le vecchie regole
In assenza di un regime transitorio, il riporto delle perdite maturate prima
dell’entrata in vigore della modifica normativa deve avvenire secondo le
disposizioni dell’articolo 84 ante modifica. ( relazione accompagnamento)
• LA DIVERSA TESI DELLA CIRC. 53/11: le perdite vecchie non
utilizzate assumono immediatamente le nuove regole, QUINDI:
• Le perdite maturate fino al 2010 si riportano a nuovo nel 2011 gia
utilizzando il limite dell’80%
• Il riporto delle perdite maturate fino al 2010 non prevede limiti
temporali
• La norma si applica per le perdite il cui quinquennio di riporto non
sia gia’ scaduto al 5 luglio 2011, per periodi d’imposta solari si tratta
delle perdite generate dal 2006
Esempio di compensazione contemporanea
di vecchie e nuove perdite
•
Societa’ ALFA SRL presenta una perdita generata nel 2008 ( terzo
anno di attivita’) pari a € 60.000 ed una perdita generata nel 2010
pari a € 60.000. Nel 2011 presenta un reddito pari a € 100.000. Nel
Unico 2012 eseguira’ la compensazione dell’intera perdita del 2008
per € 60.000 ma occorre determinare il calcolo corretto dell’80% del
reddito per l’ulteriore compensazione. Al riguardo si potrebbe :
• A) determinare l’80% sul residuo reddito, cioe’ 40.000 x 80% =
32.000 riportando a nuovo parte della perdita 2011, per € 8.000.
• B) l’80% si calcola sul reddito ante compensazione , quindi €
80.000, il che significa che la perdita 2010 e’ interamente
compensabile con riporto a nuovo di € 20.000. Nel primo caso
avremmo nel 2011 un imponibile pari a € 8.000 mentre nel secondo
caso l’imponibile 2011 sarebbe zero. ( la tesi b e’ stata avallata a
Telefisco 2012)
20.000
40.000
QUADRO RS
60.000
QUADRO RN
Ambito soggettivo
• Viene modificato l’articolo 84 commi 1 e 2, ne consegue che sono
interessati solo i soggetti Ires
• Per i soggetti Irpef vale sempre l’articolo 8 del Tuir che e’ autonomo
rispetto all’articolo 84
• Quindi soggetti Irpef due casi:
• imprese contabilità ordinaria: riporto a nuovo nel quinquennio e
compensazione al 100% o imputazione ai soci per trasparenza e
compensazione ( anche intersoggettiva) con redditi d’impresa
• Imprese in contabilita’ semplificata: utilizzo diretto o imputazione per
trasparenza in compensazione orizzontale con tutti i redditi di
periodo, vietato riporto a nuovo
• Regime dei minimi: perdita riportabile a nuovo nel quinquennio e
utilizzabile per reddito d’impresa o esercizio arte o professione ( art.
1 , comma 108 L. 244/07)
Perdite a riporto e liquidazione della
societa’ ( Circ. Assonime 33./11)
• Durante la fase di liquidazione le perdite
pregresse si utilizzano con le regole nuove
introdotte dall’articolo 84 Tuir
• Nella dichiarazione finale relativa al maxi
periodo di liquidazione il reddito eventualmente
rinveniente da essa si compensa
integralmente con le perdite pregresse senza
calcolare l’80%
• Se non vi e’ il conguaglio finale dato il protrarsi
della liquidazione per oltre cinque esercizi , il
reddito del periodo finale, in cui non vi e’ alcun
conguaglio viene compensato al 100% ?
Esempio di liquidazione
• 1) perdite pregresse 100, periodo 1° liquidazione reddito
30 > compensazione per 24, periodo 2° e finale reddito
40 > compensazione integrale (non per 32 ma su 40) >
reddito imponibile zero > rimborso delle imposte pagate
in periodo 1° su 6
• 2) perdite pregresse 100, periodo dal 1° al 5° di
liquidazione tutti con reddito 10 > in ogni periodo
compenso per 8, al periodo 6° chiudo liquidazione con
reddito pari a 20, avendo compensato perdite per 40 .
Nel periodo 6° la compensazione avviene per 20 o per
16 , non essendovi un conguaglio finale ?
Conversione di imposta anticipate
• Avviamento ( D.L. 225/10 e ris. 94/11)
• Deve trattarsi di posta fiscalmente
riconosciuta, o perche’ acquisita con
azienda o perche derivante da
riallineamento
• Situazione possibile ( e probabile) :
avviamento in corso di ammortamento con
aliquota pari a quella fiscale ( 5,56%)
Impairment test OIC 24, par. E
• Svalutazione della posta derivante dai
motivi citati al paragrafo A del documento
(es. turbolenza del mercato, obsolescenza
del prodotto, attivita’ della concorrenza)
Svalutazione della posta,
Che continua ad essere ammortizzabile fiscalmente
OIC 25: iscrizione di imposta anticipate
• Se si manifesta una perdita d’esercizio si
pongono le condizioni per la conversione
di imposta anticipate in crediti di imposta
per un valore massimo pari a :
Perdita esercizio X attivita per imposte anticipate/patrimonio netto
( assunto al lordo della perdita)
esempio
• Societa’ ALFA SRL ha acquistato azienda pagando avviamento
per € 1.800.000 che viene svalutato a seguito di impairment
test. Ammortamento fiscale 18 esercizi
• .
• Esercizio 1 svalutazione € 1.800.000, ammortamento fiscale
100.000, imposte differite attive 1.700.000 x 31.4% = 533.800
• Esercizio 1 perdite civilistica 200.000 con capitale netto al lordo
della perdita pari a 400.000
• Conversione : 200.000 x 533.800/400.000 = 266.900
• Imposte differite di 533.800, per 266.900 sono convertibili in
credito d’imposta
• Una quota di ammortamento fiscale dell’avviamento pari a
850.000 ( corrispondente ai 533800 trasformati in crediti
d’imposta) non potra’ piu’ essere dedotta
• Decorrenza: approvazione bilancio in cui emergono perdita e
imposte anticipate
DTA nel quadro RU sez. XV
266.900
266.900
Conversione di imposte anticipate
• Perdite fiscali ( D.L. 201/11)
• Doc. OIC 25, par. H II, possibile iscrizione di
imposta anticipate in caso di previsione di
possibile compensazione delle perdite con
redditi futuri
• Determinazione della parte di perdita fiscale
generata da ammortamento di immaterialita’ (
avviamento) e determinazione delle conseguenti
imposte anticipate.
esempio
• Societa’ ALFA SRL ha acquistato azienda pagando avviamento per
€ 1.800.000 che viene ammortizzato in 5 esercizi. Ammortamento
fiscale 18 esercizi
• Al quinto esercizio avviamento contabile e’ 0 mentre residua
1.300.000 di avviamento fiscale > imposte differite attive per
408.000 ( 1.300.000 X 31.4%)
• Al sesto esercizio la societa’ deduce 100.000 per ammortamento
fiscale avviamento e consegue perdita per 70.000 > imposte differite
sulla perdita di 70.000 = 22.000, trasformabili in crediti tributari
• La perdita di 70.000 non e’ piu’ riportabile
• Le imposte differite attive scendono da 408.000 a 386.000
decorrenza
• Utilizzo possibile dalla data di approvazione del bilancio
nel quale avviene la trasformazione delle imposte
anticipate, quindi se il bilancio e’ il 2010 ed e’ stato
approvato il 30 aprile 2011, da questa ultima data
avviene il possibile utilizzo.
• Utilizzo va segnalato nel quadro RU sez XV. codice 80
• Codice tributo per compensazione e’ 6834
• Per la trasformazione da D.L. 201/11 la decorrenza e’
dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi
in cui viene rilevata la perdita fiscale
Plus da lease back
Rateizzazione per cessione bene
Riscattato: vale data contratto
Ris. 379/07
1) Ris. 239/09 rateizzazione max 5 anni
2) CTP Modena rateizzazione come
Art. 2425 bis C.C.
Canoni locazioni abitative non
incassati
Determinazione fondiaria: art. 26 Tuir permette
Di non tassare canoni non percepiti dal momento
Della conclusione del procedimento di convalida
Di sfratto per moosita’: tassazione
Della rendita catastale
Rimanenze opere e servizi in corso
di esecuzione
Ris 117/10: i costi per prestazione del subappaltatore sono
Deducibili ancorché non ultimati ex art. 109, se
Correlati a rimanenze dell’appaltatore
Ris. 260/09 : in caso di SAL che non comportano accettazione irrevocabile non
si generano ricavi ma rimanenze, da valutare al costo per opere infrannuali
e al corrispettivo maturato per quelle ultrannuali
Spese alberghi , ristoranti e
rappresentanza
Totale alberghi, ristoranti non fruite
Da dipendenti e amministratori
75% alberghi e ristoranti
Totale spese rappresentanza
Totale spese di rappresentanza compresi
Alberghi e ristoranti di rappresentanza per
Quota deducibile
sponsorizzazioni
• Attivita di accertamento degli Uffici (in
modo particolare Marche, Lombardia,
Emilia Romagna, Umbria e Toscana)
rivolta a contestare le sponsorizzazioni
La sponsorizzazione non e’ spesa
Di pubblicita’ ma di rappresentanza
Cass. 3433/2012
La sponsorizzazione che eccede il
20% dell’utile al lordo della stessa
E’ indeducibile a causa della
antieconomicità
Cass. 3433/2012
• La pubblicita’ deve essere intesa come “ pubblicita
prevalentemente ( ancorche non esclusivamente) di
prodotto non di marchio, mentre le spese che tendono
dare una immagine migliore del marchio sono spese di
rappresentanza tranne che non si dimostri
concretamente che tramite esse si e’ incrementato il
fatturato
• Contro :CTP Lecce n. 53/12 : sponsorizzazione e’ spesa
di pubblicita’
• CTR Lombardia 113/11 : per talune imprese la
pubblicizzazione del marchio e’ piu’ efficace di quella del
prodotto ( settore moda)
Sponsorizzazione e
rappresentanza
• La spesa di sponsorizzazione non puo’ rientrare
tra quelle di rappresentanza > D.M. 19.11.2008:
spese di rappresentanza e’ caratterizzata dalla
finalita’ promozionale con erogazioni a titolo
gratuito > nella sponsorizzazione non vi e’
gratuita’
• La sponsorizzazione verso associazione
sportiva dilettantistica ( art. 90 L. 289/02) e’
sempre deducibile fino all’importo di € 200.000
annui
ACE BILANCIO
TRATTAMENTO DELLE PENALI
CONTRATTUALI
COMPETENZA
• Clausola penale art. 1382 C.C. limita l’entità del
risarcimento del danno
• E’ dovuta quando si verificano le condizioni contrattuali che
erano state poste, a prescindere dal momento in cui la
richiesta di parte è eseguita
• Quindi ad esempio, se la clausola si manifesta nel 2011 e
la parte si attiva con intimazione nel 2012, l’importo è
deducibile nel 2011 > circ. 29/2011
ACE BILANCIO
TRATTAMENTO DELLE PENALI
CONTRATTUALI
INERENZA
• Problema della supposta riconducibilità della clausola penale al
costo per sanzioni che come tale sarebbe indeducibile
• Cass. 19702/2011: la penale dovuta in base a previsione
contrattuale non ha carattere sanzionatorio bensì rafforza l’impegno
contrattuale, quindi è somma deducibile in quanto inerente
• In caso di esito giudiziale a seguito del quale la penale dovesse
essere restituita si avranno sopravveniente attive tassabili
• Possibile applicazione anche alle somme dovute per
risarcimento danni
ACE BILANCIO
DEDUCIBILITÀ DELLE SPESE DI
MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU
IMMOBILI DI TERZI
• Caso: spese di ristrutturazione sostenute su immobile di
terzi senza esplicita previsione contrattuale
• Tesi Agenzia: trattandosi di migliorie che resteranno
consolidate nell’immobile esse vanno considerate
liberalità a favore del conduttore e quindi indeducibili
CASS. 13327/2011 : LA RISTRUTTURAZIONE GENERA VANTAGGIO
ALL’IMPRESA LOCATRICE E QUINDI RIENTRA NEL CONCETTO
DI INERENZA E COME TALE DEDUCIBILE
CONDIZIONE: TERZIETA’ TRA LE PARTI
ACE BILANCIO
DEDUCIBILITÀ ACCANTONAMENTO
PER CREDITI
CASS. N. 14337/2011
• I crediti ceduti pro solvendo rientrano nel computo di quelli
svalutabili tramite accantonamento dello 0,5% ex art. 106
del Tuir , poiché non si trasferisce il rischio di insolvenza al
factor
ACE BILANCIO
LE SCELTE BILANCISTICHE IN MERITO AI BENI
GRATUITAMENTE DEVOLVIBILI
Proprietà industriale >
Normali ammortamenti
In base alla
Vita utile del bene
Proprietà di concessione
>
1) Come iscrivere i beni
nell’attivo patrimoniale: altri beni
( B II 4) , oppure nella specifica
voce dell’attivo
2) Che tipologia di
ammortamento applicare:
tecnico o finanziario
ACE BILANCIO
LE SCELTE CONTABILI IN TEMA DI
AMMORTAMENTI
• Se il bene presenta vita utile superiore alla durata della
convenzione > ammortamento finanziario (es. immobili)
• Se il bene presenta vita utile inferiore alla durata della
convenzione > ammortamento secondo vita utile e
accantonamento per la perdita da devoluzione
• Esempio bene di costo pari a 200.000 € ammortamento
25% durata convenzione dieci anni > al nono anno viene
acquistato il bene per la terza volta e al decimo anno si
rileva una perdita da devoluzione pari a € 100.000 che
dovrebbe essere accantonata ad un fondo rischi già dal
primo anno > accantonamento € 10.000
ACE BILANCIO
DISCIPLINA FISCALE
• Ammortamento deducibile sia tecnico che finanziario (alternatività
tra i due) , se viene incassato un contributo per acquisto o
costruzione questo riduce il costo da ammortizzare (ris. 7/96)
• Accantonamento per spese di manutenzione deducibile nel limite
del 5% del costo dei beni fino a quando il fondo non raggiunga
l’ammontare delle spese effettivamente sostenute nel biennio
precedente
• spese sostenute in un esercizio superiori al fondo > eccedenza
deducibile nell’esercizio stesso e nei cinque successivi
• Fondo non utilizzato concorre a formare il reddito nell’esercizio di
devoluzione
• La perdita da devoluzione accantonata non può essere dedotta (ris.
301/2007), essa va dedotta nel momento della devoluzione
• L’accantonamento dal fondo di ripristino del 5% può essere
calcolato anche sui beni di proprietà del concedente utilizzati nella
Altre variazioni generiche
Cod. 32: spese per redazione perizia, poi
Deducibili per un quinto in RF 54 cod. 30
Cod. 34: costi beni in godimento ai soci
Il quadro RW
Monitoraggio quadro RW: la norma
• l’obbligo di monitoraggio in dichiarazione RW sussiste se:
• sono stati effettuati trasferimenti (non al seguito) da o verso l’estero di
denaro, certificati in serie o di massa o titoli effettuati attraverso soggetti non
residenti in Italia, senza l’intervento di intermediari residenti
• sono stati detenuti al termine del periodo d’imposta investimenti all’estero o
attività di natura finanziaria per un ammontare superiore a 10 mila euro;
• sono stati effettuati trasferimenti da, verso e sull’estero aventi ad oggetto
attività e investimenti all’estero, di importo superiori a 10 mila euro, anche
se alla fine dell’anno non si detengono tali attività e investimenti
La gestione del quadro RW
ATTENZIONE: SANZIONI DEL QUADRO RW
Nei casi di violazione per RW, si applicano le seguenti sanzioni:
• 5 al 25% degli importi non dichiarati, con la confisca dei beni di
corrispondente valore, in caso di mancata compilazione della
sezione I;
• 10-50% degli importi non dichiarati, prevedendosi comunque la
confisca dei beni di corrispondente valore, relativamente alle
violazioni riferite alla sezione II (fino a tutto il 2007 la sanzione
prevista era dal 5 al 25%);
• 10 al 50% (senza possibilità di confisca per equivalente), nel
caso di violazioni relative alla sezione III (anche in tal caso fino a
tutto il 2007 le sanzioni erano previste in misura dal 5-25%).
La gestione del quadro RW
AMBITO SOGGETTIVO
•
•
•
•
Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
Enti non commerciali
Società semplici
Associazioni professionali
Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento
Per quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento
all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale
si considerano residenti "le persone che per la maggior parte
del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato
il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile",
tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel
comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Il quadro RW
Da ricordare
•
•
•
•
la sezione I è compilata di rado. Ai sensi dell’ar. 2 del Dl
167/90 sono oggetto di monitoraggio i trasferimenti da e
verso l’estero per cause diverse dagli investimenti
all’estero
In particolare:
I trasferimenti devono avvenire senza l’intervento
dell’intermediario residente;
Non sono monitorati i trasferimenti estero su estero;
Non sono monitorati i trasferimenti mediante trasporto al
seguito
Sono monitorate le spese correnti e per altri motivi
Il quadro RW
Da ricordare
Solitamente le sezioni II e III sono strettamente
collegate.
Può accadere che si compili solo:
• la sezione II (se nell’anno da dichiarare non sono
avvenuti flussi riferiti agli stock da monitorare, oppure gli
stessi sono di importo inferiore a 10 mila euro)
• la sezione III (evento che si configura nel caso in cui alla
fine dell’anno non si hanno più “stock” all’estero, ovvero
sono di importo complessivo inferiore a 10 mila euro).
• le sezioni II e III devono essere compilate
indipendentemente
dall’origine
delle
attività
e
investimenti (ad esempio, successione o donazione) e
dall’eventuale intervento di un intermediario residente.
Il quadro RW
QUADRO RW
ESONERATI DA RW
SCUDO
Soggetti che hanno effettuato lo scudo fiscale, limitatamente ai
beni scudati.
In particolare, tutti i soggetti che hanno fatto ricorso al rimpatrio,
anche giuridico, non dovranno più utilizzare il quadro RW.
Chi, invece, si è avvalso della regolarizzazione, si ritrova nella
seguente situazione:
• chi ha “scudato” entro il 15 dicembre 2009 doveva riprendere il
monitoraggio in Unico 2011. Solo in presenza di cause ostative
risolte entro il 31 dicembre 2010 si era esonerati in Unico
2011;
• chi ha effettuato lo scudo entro il 28 febbraio 2010 o entro il
30 aprile 2010 è esonerato relativamente sia ad Unico 2010
che ad Unico 2011, dovendo provvedere alla compilazione di
RW a partire da Unico 2012
Il quadro RW
QUADRO RW
ESONERATI DA RW
ART. 38
D.L.
78/10
• i dipendenti che prestano in via continuativa attività
lavorative presso la Commissione Europea ed altri
organismi comunitari e internazionali e la cui residenza è
stabilita in Italia ex lege, nonché i dipendenti di ruolo
pubblici che risiedono all’estero per motivi di lavoro per i
quali sia prevista la notifica alle autorità locali ai sensi
delle convenzioni di Vienna sulle relazioni diplomatiche e
sulle relazioni consolari, sono esonerati da ogni
adempimento in termini di monitoraggio in relazione a
qualsiasi disponibilità detenuta all’estero, sia finanziaria
che patrimoniale
• i frontalieri”, sono esonerati ma limitatamente alle
disponibilità finanziarie e patrimoniali detenute nel paese
di svolgimento dell’attività lavorativa
QUADRO RW
Il quadro RW
Conti correnti
Circ.
45/10
Non devono essere indicati in RW i conti correnti all’estero
rispetto ai quali i soggetti detentori diano disposizione
all’istituto estero di bonificare automaticamente gli
interessi maturati sul conto estero ad un conto italiano,
dando specificazione nella causale dell’ammontare lordo e
dell’eventuale ritenuta applicata all’estero, in modo che la
banca italiana sia in grado di operare la ritenuta in
ingresso sull’ammontare lordo degli interessi (circolare 19
giugno 2002, n. 54/E). In tal caso, peraltro, non si deve
nemmeno compilare il quadro RM
Il quadro RW
QUADRO RW
Valori da indicare
•Gli importi in valuta estera devono essere rapportati all’euro,
facendo riferimento al provvedimento del direttore dell’Agenzia
Entrate in corso di emanazione.
•Le disponibilità estere devono essere indicate sulla base del
relativo costo storico idoneamente documentato.
•In assenza di corrispettivo, deve farsi riferimento alle disposizioni
fiscali che individuano il costo fiscalmente riconosciuto di un bene,
come nelle ipotesi della donazione laddove si considera il costo di
acquisto sostenuto dal donante.
•Se il costo non è altrimenti documentabile, deve farsi ricorso ad
una perizia di stima.
La compilazione
QUADRO RW
Soldi inviati a familiari all’estero
Esempio 6
•Casistiche:
•A: genitore manda i soldi al figlio ed ha disponibilità (
intestatario) del conto. Figlio non residente. Il genitore
compila RW ed RM, il figlio no;
•B: genitore con disponibilità ( cointestatari) del conto e figlio
residente. Entrambi compilano RW ed RM;
•C: genitore senza disponibilità del conto. Figlio non
residente. Nessuno compila RW e RM
•D: genitore senza disponibilità. Figlio residente intestatario.
Solo il figlio compila RW ed RM
QUADRO RW
La compilazione
Acconti
•Esempio 7
•Compromesso di acquisto di immobile all’estero con flusso
dei soldi a favore del notaio estero o dell’azienda estera
costruttrice. L’ipotesi potrebbe essere l’invio monetario nel
corso del 2011 relativamente ad un immobile, però, ancora
non esistente al 31 dicembre. Come si legge chiaramente
dalle istruzioni al quadro RW, “non devono essere indicati
gli acconti versati per acquisti o investimenti non
ancora concretizzati nel periodo d’imposta”.
•Dunque il quadro RW non deve essere compilato, a
prescindere dagli importi inviati all’estero.
•Si presume che non debba compilarsi nemmeno il quadro
RM
QUADRO RM, SEZ XVI
LA NUOVA PATRIMONIALE
Il quadro RM
NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI
• Introdotta a regime dal comma 13 dell’art. 19 del DL 201/11
un’imposta patrimoniale riferita agli immobili detenuti a titolo di
proprietà o in base ad altro diritto reale all’estero;
• Interessati solo le persone fisiche;
• Imposta fissata in misura pari allo 0,76%;
• L’imposta si applica a prescindere dall’utilizzo dell’immobile;
• Creato un “microsistema” differente rispetto agli adempimenti
dichiarativi in Unico
Il quadro RM
NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI
Deroghe previste dal DL 16/12
• L’imposta non è dovuta se di importo non
superiore a 200 euro;
• Per i soggetti impiegati dello Stato o di Enti
internazionali
partecipati dall’Italia
si
applicano le regole IMU se l’immobile è
abitazione principale
Il quadro RM
COME SI DETERMINA LA PATRIMONIALE
• L’imposta è dovuta da proprietari e da chi ha diritti reali. Dunque
include nudi proprietari e usufruttuari. Delle difficoltà potrebbero
sorgere per istituti giuridici esteri non coincidenti con quelli
italiani;
• L’imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e
ai mesi dell’anno nei quali si è protratto il possesso (da
comprendere se per nuda proprietà e usufrutto valgono i
chiarimenti del quadro RW, ossia se devono considerarsi i valori
indicati nell’atto originario);
• Il mese si computa per intero se il possesso è durato per
almeno 15 giorni. Nel caso di dismissione, mentre RW in
sezione II non si compila, la patrimoniale è comunque dovuta e
si compila RM
Il quadro RM
COME SI DETERMINA LA
PATRIMONIALE
• l’aliquota dello 0,76% si applica al valore “costituito dal costo
risultante dall’atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza,
secondo il valore di mercato …”;
• Si creano disparità clamorose tra chi ha la documentazione e
chi no. In ogni caso non rileva l’eventuale valore catastale;
• non è chiaro se l’atto di acquisto sia quello dell’attuale
proprietario, che potrebbe aver ricevuto l’immobile in eredità o
donazione, così come deve comprendersi come deve
procedersi in assenza di un corrispettivo monetario (si pensi
alla permuta)
Il quadro RM
NUOVA PATRIMONIALE IMMOBILI
ESTERI
Deroghe previste dal DL 16/12
• Se l’immobile è localizzato in UE o in SEE
con scambio di informazioni l’imponibile è
•
quello utilizzato nel Paese estero ai fini
dell’assolvimento di imposte sul patrimonio o sui
trasferimenti;
È possibile dedurre dall’imposta patrimoniale
dovuta in Italia le imposte di natura patrimoniale
e quelle di natura reddituale sempreché, per
queste ultime, non si sia già fruito dell’art. 165
del tuir.
Il quadro RM
ATTENZIONE
NON E’ POSSIBILE PROCEDERE CON AUTOMATISMI
• Le regole di compilazione sono diverse, sia sul fronte reddituale
(RL), sia per il monitoraggio (quadro RW) che per la
patrimoniale (RM). Ad esempio, nel caso di un Immobile a New
York:
• La patrimoniale è sempre applicabile, con scomputo
dell’eventuale patrimoniale pagata negli USA
• L’indicazione nel quadro RW è obbligatoria (salvo il caso di
esonero, ad esempio, per gli impiegati statali che lavorano
all’estero);
• Non è necessaria l’Indicazione nel quadro RL. In USA non
esiste un sistema basato sulle rendite catastali. Dunque
l’immobile a disposizione non deve essere dichiarato in RL.
Il quadro RM
NUOVA PATRIMONIALE ATTIVITÀ
ESTERE
• La misura della patrimoniale è fissata nell’1 per mille annuo per
il 2011 e per il 2012;
• Diventa dell’1,5 per mille a regime a decorrere dal 2013;
• Per i conti correnti e i libretti di risparmio è di 34,20
euro ( D.L. 16/12)
• Sono esclusi dall’imposizione le attività finanziarie che seppur
fisicamente detenute all’estero sono state oggetto del rimpatrio
giuridico;
• Sono da includere nell’ambito applicativo anche le attività
finanziarie riferite a emittenti italiani ma comunque detenute per
il tramite di intermediari all’estero.
Il quadro RM
LA NON INFLUENZA DI UNICO
• la norma non è collegata alla compilazione del quadro RW e pertanto
anche situazioni di eventuali esonero dichiarativo, come nel caso dei
frontalieri (art. 38, comma 13, del D.L. n. 78 del 2010), dei residenti nel
comune di Campione d’Italia (circolare n. 43 del 2009), delle
previdenze complementari (circolare n. 11 del 2010) o ancora delle
stock option (circolare n. 49 del 2009) e dei conti correnti con
disposizione di bonificare automaticamente su un conto italiano gli
interessi maturati, sono attratti dalla nuova disposizione;
• peraltro, la patrimoniale si applica pro-quota e dunque non rilevano le
regole del quadro RW, laddove per alcune attività finanziarie detenute
all’estero (in primo luogo i conti correnti cointestati) è richiesta
l’indicazione del valore assoluto dell’attività
Il quadro RM
IL VALORE DI RIFERIMENTO
• le attività finanziarie devono essere sempre valorizzate al valore
di mercato “rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo
in cui sono detenute… anche utilizzando la documentazione
dell’intermediario estero di riferimento per le singole attività”;
• solo in assenza del valore di mercato è possibile ricorrere al
valore nominale o di rimborso.
• Si pone il problema del valore delle attività in caso di modifica,
apertura o chiusura della stessa nel corso dell’anno
La gestione del quadro RW
AMBITO SOGGETTIVO
•
•
•
•
Persone fisiche, anche titolari reddito impresa/lavoro autonomo
Enti non commerciali
Società semplici
Associazioni professionali
Residenti nel territorio dello Stato nel periodo d’imposta di riferimento
Per quanto concerne la residenza, si deve fare riferimento
all'articolo 2, comma 2, del TUIR, in base al quale
si considerano residenti "le persone che per la maggior parte
del periodo d'imposta sono iscritte nelle anagrafi della
popolazione residente o hanno nel territorio dello Stato
il domicilio o la residenza ai sensi del codice civile",
tenendo anche conto della presunzione relativa contenuta nel
comma 2-bis che opera nei confronti dei cittadini italiani
cancellati dalle anagrafi della popolazione residente ed
emigrati in Stati o territori aventi un regime fiscale privilegiato.
Immobile detenuto in Francia, valore imponibile e’ valore catastale
rivalutato, si scontano la taxe fonciere ( determinata con aliquote stabilite
dalla amministrazioni locali), quindi valore € 200.000, gia’ versata per tax
fonciere € 1.000, saldo Ivie € 520
1520
200.000
1000
520
Partecipazione estera detenuta da marito e moglie in Germania, saldo al
31.12.2011 € 100.000. IVAFE marito = 50.000 x 0,1% = € 50
100.000 50
50
50
Regime fiscale di vantaggio
• Requisiti di accesso:
• Inizio di nuova attivita’ dal 2008 ( si fa
riferimento al momento effettivo dell’inizio
non alla semplice assunzione di partita
Iva)
• Inesistenza nel triennio precedente di
attivita’ d’impresa o lavoro autonomo: i tre
anni sono solari
Regime fiscale di vantaggio
• Ai fini dell’esercizio di attivita’ nel triennio non
rileva:
• Socio accomandante e di capitale in SRL (
tranne che non sia provata attivita di gestione in
quanto socio)
• Partecipazione a societa’ inattiva ( quindi anche
collaboratore di impresa familiare senza
attribuzione compenso)
• Rileva invece associato in partecipazione con
apporto di solo lavoro
Regime fiscale di vantaggio
•
•
1)
2)
3)
Attivita’ nuova non deve essere mera prosecuzione di
quella precedente la lavoro dipendente o autonomo:
Non si verifica mera prosecuzione quando il rapporto
e’ interrotto per cause non imputabili al lavoratore…. Si
applica anche:
Ex Lavoratore, ora in pensione
Contratto subordinato a termine o di collaborazione
alla scadenza del contratto
Mentre l’ex lavoratore che pur con mezzi diversi si
rivolge alla stessa clientela dimostra una
presumibile continuazione
Regime fiscale di vantaggio
Nota bene
Attivita’ di carattere occasionale
non costituisce mai
un precedente da valutare
ai fini della mera
prosecuzione
Regime fiscale di vantaggio
Nota bene
Esimente per praticantato va
estesa anche a settori
imprenditoriali
Regime fiscale di vantaggio
•
•
Acquisto di azienda di ridotte dimensioni
Oltre al tetto di € 30.000 si applica anche
il tetto dell’acquisto di beni strumentali
pari a € 15.000
Regime fiscale di vantaggio
•
•
•
Durata del regime
Cinque anni anche oltre i 35° anno di eta’
Piu’ di cinque anni se < a 35° anno di
eta’
Attivita’ iniziata dopo il 2007
• Impossibilita’ di accedere al regime di vantaggio
successivamente all’inizio attivita’ se si e’ optato per
regime diverso rispetto al momento dell’inizio ( quindi
possibile se all’inizio dell’attivita si e’ optato ad esempio
per regime neo attivita’ o regime ordinario , fermo
restando il vincolo triennale ??)
Regime di vantaggio per anni residui del quinquennio
O fino al 35° anno di eta’
Casi Particolari
• Indennita’ di maternita’ ( o qualunque altra
indennita’ sostitutiva) concorre al tetto di €
30.000 ?
• No , ma deve essere inserita nel quadro CM al
rigo CM 2
• Tetto € 15.000 per beni strumentali: rilevano
anche gli acconti
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Patrimonio netto contabile di partenza