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Associazione sportiva dilettantistica "Gruppo sportivo Gatto Nero"
STATUTO
Art. 1 - Denominazione e sede
E' costituita in Torino, Via Bagetti, 11, una associazione sportiva denominata
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"Gruppo Sportivo Gatto Nero" .
Art. 2 - Scopo
1. L' Associazione e un centro pennanente di vita associativa a carattere
volontario e democratico, la cui attivita
e
espressione di partecipazione,
solidarieta e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi,
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ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi. Essa
concepisce l' attivita sportiva come momento di emancipazione della persona e
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costituisce uno spazio libero da discriminazioni per razza, genere , credo politico
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~~~i~\ religioso ed orientamento sessuale.
c-::J,Jf)2_Essa ha per finalita lo sviluppo e la diffusione di attivita sportiva connessa alia
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pratica della pallavolo intesa come mezzo di formazione psico-fisica dei soci,
mediante la gestione di ogni forma di attivita agonistica e ricreativa. Per il miglior
raggiungimento degli scopi sociali, l'associazione potra, tra l'altro, svolgere
l'attivita di gestione, conduzione, manutenzione ordinaria di impianti ed
attrezzature sportive abilitate alia pratica della pallavolo .
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3. L' Associazione si confonna alle nonne e aile direttive degli orgamsmi
dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONl,
nonche agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali
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dell' ente di promozione sportiva cui l' associazione si affilia mediante delibera del
Consiglio Direttivo.
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4. L'associazione e altresi caratterizzata dalla democraticita della struttura,
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dall'elettivita e gratuita delle cariche assoc iative e dalle prestazioni fomite dagli
associati e dall'obbligatorieta del bilancio.
5. Durante la vita dell'associazione non potranno essere elistribuiti, anche in modo
indiretto, avanzi eli gestione nonche foneli, riserve
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capitale.
Art. 3 - Durata
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1. La durata dell'associazione
e illimitata e la stessa potra essere sciolta solo con
delibera dell'assemblea straordinaria degli associati.
Art. 4 - Soci
1. Sono soci tutti coloro che partecipano aile attivita sociali, previa iscrizione alla
stessa. Viene espressamente escluso ogni limite sia temporale che operativo al
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rapporto associativo medesimo e ai diritti che ne derivano.
2. Possono far parte deil'associazione, in qualita di soci solo le persone fisiche
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ne. faccianonchiesla e che siano dotati eli una irreprensibile
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3. Tutti coloro i quali intendono far parte dell'associazione dovranno redigere una
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domanda su apposito modulo.
4. La domanda eli ammissione deve essere presentata al Presidente del Gruppo
Sportivo che la sottoporra all'approvazione del Consiglio Direttivo, il quale
deliberera a maggioranza assoluta.
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5. La quota associativa non puo essere trasferita a tern 0 restituita.
Art. 5 - Diritti dei soci
1. I soci si distinguono in: soci fondatori; soci sostenitori; soci ordinari. La
categoria dei soci fondatori
e formata dai sottoscrittori del1'atto costitutivo . I soci
sostenitori sono colora che sottoscrivendo la quota stabilita dal Consiglio
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Direttivo garantiscono un maggior introito all'associazione . La qualifica eli socio
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ordinario viene acquisita da chiunque ne faccia richiesta scritta, impegnandosi a
versare la quota sociale che sara detenninata ogni anno dal Consiglio Direttivo.
2. Tutti i soci godono, al momenta dell'ammissione, del diritto di partecipazione
nelle assemblee sociali nonche dell'elettorato attivo e passivo.
3. La qualifica di socio da diritto a frequentare le iniziative indette dal Consiglio
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direttivo e la sede sociale, secondo le modalita stabilite nelI'apposito regolamento.
Art. 6 - Decadenza dei sod
I soci cessano di appartenere all'associazione nei seguenti casi
dimissione
volontaria; morosita protrattasi per oltre un mese dalla scadenza del versamento
richiesto della quota associativa; radiazione deliberata dalla maggioranza assoluta
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dei componenti il Consiglio Direttivo, pronunciata contro il socio che conunette
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azioni ritenute contrarie agli scopi dell' Associazione
0
che costituiscono ostacolo
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< ~ :\;.;/ Art. 7 - Organi
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Gli organi sociali sono: l'assemblea generale dei soci; il consiglio direttivo ; il
presidente.
Art. 8 - Assemblea
1. L'assemblea generale dei soci
Quando
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e
e convocata in sessioni ordinarie e straordinarie.
regolarmente convocata e costituita rappresenta l'universalita degli
associati e le deliberazioni da essa legittimamente adottate obbligano tutti gli
associati, anche se non intervenuti
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dissenzienti .
2. La convocazione dell'assemblea ordinaria potra essere richiesta al Consiglio
direttivo da almeno un terzo degli associati in regola con il pagamento delle quote
associative all'atto della richiesta che ne propongono l'ordine del giomo. In tal
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caso la convocazione
e atto dovuto da parte del Consiglio direttivo.
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3. L'assemblea dovra essere convocata in luogo idoneo a garantire la massima
partecipazione degli associati.
Art. 9 - Diritti di partecipazione
1.
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Potranno
prendere
parte
alle
assemblee
ordinarie
e
straordinarie
dell'associazione i soli soci in regola con il versarnento della quota annua.
2. Ogni socio puo rappresentare in assemblea, per mezzo di delega scritta, non pili
due associati.
Art. 10 - Compiti dell'assemblea
1. La convocazione dell'assemblea ordinaria avverra minimo otto giorni prima
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mediante affissione di avviso nella sede dell'associazione e contestuale
comunicazione agli associati a mezzo posta ordinaria, elettronica, fax
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telegramma. Nella convocazione dell'assemblea devono essere indicati il giorno , il
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volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale per
l'approvazione del rendiconto economico e finanziario e per l'esame del bilancio
preventivo
3. Spetta all'assemblea deliberare sugli indirizzi e sulle direttive generali
dell'associazione nonche in merito all'approvazione dei regolarnenti sociali, per Ia
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nomina degli organi direttivi dell'associazione e su tutti gli argomenti attinenti alIa
vita ed ai rapporti dell'Associazione che non rientrino nella competenza
dell'assemblea straordinaria e che siano legittimarnente sottoposti al suo esarne .
4. Le assemblee sono presiedute dal Presidente del Consiglio direttivo , in caso di
sua assenza
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impedimento, da uno dei Vice-presidenti. Il Presidente dirige e
regola Ie discussioni e stabilisce Ie modalita e l'ordine delle votazioni .
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Art. 11 - Validitit assembleare
1. L'assemblea ordinaria
e validamente
costituita in prima convocazione con la
presenza della maggioranza assoluta degli associati aventi diritto di voto e
delibera validamente con voto favorevole della maggioranza dei presenti. Ogni
socio ha diritto ad un voto .
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2. L'assemblea straordinaria in prima convocazione
e validamente
costituita
quando sono presenti due terzi degli associati aventi diritto di voto e delibera con
il voto favorevole della maggioranza dei presenti.
3. Trascorsa un ' ora dalla prima convocazione tanto l'assemblea ordinaria che
l'assemblea straordinaria saranno validamente costituite qualunque sia il numero
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degli associati intervenuti e delibera con il voto dei presenti.
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Art. 12 - Assemblea straordinaria
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1· L'assemblea straordinaria deve essere convocata dal consiglio direttivo con
· :;\;: -{~~ j~1ettera raccomandata spedita ai soci almeno 15 giorni prima dell'adunanza.
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2. L'assemblea straordinaria delibera suile seguenti materie: approvazione e
modificazione dello statuto sociale; atti e contratti relativi a diritti reali
immobiliari , scioglimento dell'associazione e modalita di liquidazione.
Art. 13 - Consiglio Direttivo
1. 11 Consiglio Direttivo
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e composto
da un minimo di tre ad un massirno di otto
eletti dall'assemblea e nel proprio ambito nomina il Presidente e due Segretari con
funzioni di Vice-presidenti. 11 Consiglio Direttivo nomina altresi un Tesoriere.
Tutti gli incarichi sociali si intendono a titolo gratuito. Il Consiglio Direttivo
rimane in carica due anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Le deliberazioni
verranno adottate a maggioranza. In caso di parita prevarra il voto del Presidente.
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2. Il Presidente, per delega del Consiglio Direttivo , dirige l'Associazione e ne
e il
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legale rappresentante in ogni evenienza.
3. I Vicepresidenti sostituiscono il Presidente in caso di sua assenza
impedimento
temporaneo
in
ed
quelle
mansioni
nelle
quali
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vengano
espressamente delegati.
4. Il Tesoriere cura l'amministrazione dell'Associazione e si incarica della tenuta
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dei libri contabili nonche delle riscossioni e dei pagamenti da effettuarsi previo
mandato del Consiglio Direttivo.
5. II Consiglio direttivo
e
validamente costituito con la presenza della
maggioranza dei consiglieri in carica e delibera validamente con il voto
favorevole della maggioranza dei presenti . In caso di parita si procede ad una
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seconda votazione; in caso di parita anche in occasione della seconda votazione, il
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~:;~/,~>., voto del Presidente e determinante.
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Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente 10 ritenga
necessario, oppure se ne sia fatta richiesta da almeno due Consiglieri, senza
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formalita.
Art. 14 - Dimissioni
1. Nel caso che per qualsiasi ragione durante il corso dell'esercizio venissero a
mancare uno
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pili consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione
dell'assemblea dei soci per surrogare i mancanti che resteranno in carica fino alia
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scadenza dei consiglieri sostituiti.
2. Il Consiglio Direttivo dovra considerarsi sciolto e non piu in carica qualora per
dimissioni
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per quaIsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi
componenti.
Art. 15 - Compiti del Consiglio Direttivo
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1. Sono compiti del Consiglio Direttivo: deliberare sulle domande ill ammissione
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dei soci; redigere il bilancio preventivo e quello consuntivo da sottoporre
all'assemblea; fissare le date delle assemblee ordinarie dei soci da indire almeno
una volta all'anno e convocare l'assemblea straordinaria qualora 10 reputi
necessano
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0
venga chiesto dai soci; redigere gli eventuali regolamenti interni
relativi all'attivita sociale da sottoporre all'approvazione dell'assemblea degli
associati; adottare i provvedimenti di radiazione verso i soci qualora si dovessero
rendere necessari; attuare Ie finalita previste dallo statuto e l'attuazione delle
decisioni dell'assemblea dei soci.
Art. 16 - II rendiconto
10
1.
n
Consiglio
direttivo
redige
il
rendiconto
economico-fmanziario
dell'associazione, sia preventivo che consuntivo da sottoporre all'approvazione
assembleare.
~:~}~ 2. n rendiconto deve essere redatto con chiarezza e deve rappresentare in modo
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.\;c.: ,#y~eritiero e corretto 1a situazione patnmoniale ed economico -. finanziaria della
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associazione, nel nspetto del pnncrpio della trasparenza nei confronti degli
associati.
Art. 17 - Anno sociale
1. L'anno sociale e l'esercizio finanziario iniziano il 10 ottobre di ciascun anna e
terminano il 30 settembre dell' anno successivo.
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Art. 18 - Patrimonio
1. L'associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per 10
svolgimento delle sue attivita da: quote e contributi degli associati; quote e
contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
eredita, donazioni e legati; contributi della Stato, delle regioni, di enti locali, di
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enti
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di istituzioni pubbliche, anche finalizzati al sostegno di specifici e
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documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari; contributi
dell' Unione europea e di organismi internazionali; erogazioni liberali degli
associati
e dei
terzi; altre entrate
compatibili con
le finalita
sociali
dell'associazionismo anche di natura commerciale.
Art. 19 - Scioglimento
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1. Lo scioglimento dell'Associazione
e deliberato dall'assemblea generale dei soci,
convocata in seduta straordinaria, con l'approvazione, sia in prima che in seconda
convocazione, di almeno 4/5 dei soci esprimenti i1 solo voto personale, con
esc1usione delle deleghe. Cosi pure la richiesta dell'assemblea generale
straordinaria da parte dei soci aventi per oggetto 10 scioglimento dell'Associazione
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deve essere presentata da almeno 4/5 dei soci con diritto di voto, con l'esc1usione
delle deleghe.
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~tl.,:~/>':l'~;" 2. L'assemblea, all'atto di scioglimento dell'associazione, deliberera, sentita
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preposta, in merito alla destinazione dell'eventuale residuo attivo del
'
patrimonio dell'associazione.
3. La destinazione del patrimonio residuo avverra a favore di altra associazione
che persegua finalita analoghe ovvero a fini di pubblica utilita, fatta salva diversa
destinazione imposta dalla 1egge.
Art. 20 - Norma di rinvio
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1. Per quanta non espressamente previsto dal presente statuto si applicano le
disposizioni del codice civile.
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