L’impatto delle manovre di finanza pubblica sulla gestione,
sull’organizzazione e sui servizi degli enti territoriali
I Principi della manovra Tremonti (Legge n.122/2010) e applicabilità per gli
enti territoriali
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Risanamento dei conti pubblici e coinvolgimento diretto di Regioni ed Enti
Locali;
Principi di coordinamento della finanza pubblica (art.117, Cost).
Legislazione concorrente. Solo principi generali di contenimento delle spese
e non normativa di dettaglio da parte dello Stato;
Compare una nuova definizione: “enti pubblici inseriti nell’ambito del conto
economico consolidato come individuati dall’ISTAT”;
Riduzione del perimetro e dei costi della PA allargata;
Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi;
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego;
Incremento del gettito delle entrate non fiscali;
Contrasto all’evasione fiscale e contributiva
Sviluppo del sistema economico e sociale e del sistema delle
infrastrutture(Titolo III).
Riduzione del costo degli apparati politici ed amministrativi.
Art.5 l.n.122/2010 e l.n.42/2010
•
•
•
•
Art. 5,comma 5 l.n.122/2010 “ nei confronti dei titolari di cariche
elettive(organi di governo) lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito
dalle PA di cui al conto economico consolidato, ivi inclusa la partecipazione
ad organi collegiali può dare luogo solo al rimborso delle spese
sostenute e ed eventuali gettoni di presenza non superiori a euro 30 a
seduta, se previsti”.
Ex art.183 e ss. legge finanziaria 2010 come modificata dal d.l 2/2010
convertito in legge n.42/2010: “riduzione del numero dei consiglieri
comunali e provinciali(20%) a partire dal 2011 per gli enti che vanno al
rinnovo. Nel computo non si considera il Sindaco e il Presidente della
Provincia.
Il numero massimo degli assessori comunali e provinciali è pari ad un
quarto dei rispettivi consiglieri;
Obbligo per i Comuni di sopprimere: a) il difensore civico; b)
circoscrizioni di decentramento; c) direttore generale; d) consorzi di
funzioni tra enti locali.
SEGUE…
•
•
•
•
•
Comma 6, art.5 l.122/2010: modifica dell’art. 82 del TUEL: “ I consiglieri comunali e
provinciali hanno diritto di percepire un gettone di presenza per la
partecipazione a consigli e commissioni. In nessun caso l’importo percepito
nell’ambito di un mese può superare il quarto dell’indennità massima prevista per il
Sindaco ed il Presidente della Provincia”.
Nessuna indennità è prevista per i consiglieri circoscrizionali ad eccezione di quelli
circoscrizionali (un quarto del rispettivo presidente);
Comma 7, art.5 l.122/2010: Entro i primi di ottobre con decreto ministeriale per un
periodo non inferiore a tre anni sarà operata una riduzione degli importi delle
indennità degli amministratori locali (Sindaci, presidenti di provincia, assessori e
presidenti del consiglio). Con lo stesso decreto si determina l’importo del gettone di
presenza.
Rispetto alle indennità attualmente in vigore sono queste le decurtazioni: a) 3% per
Comuni con popolazione fino a 15.000; b) 7% per Comuni con popolazione da
15.001 a 250.000; 10% per i Comuni con popolazione superiore a 250.000.
Sono esentati dal taglio i Comuni con una popolazione inferiore a 1.000 ab.
SEGUE
•
•
Agli amministratori di Comunità Montane e di Unioni di Comuni e di forme
associative di enti locali non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni,
indennità o altri emolumenti;
Chi è eletto o nominato in organi appartenenti a diversi livelli di governo non
può ricevere più di un emolumento, a sua scelta;
Art.6 (Contenimento dei costi degli apparati amministrativi)
•
•
•
•
•
Principio generale: a decorrere dal 31 maggio 2010 la partecipazione agli organi
collegiali è onorifica e può dar luogo solo al rimborso delle spese, ove previsto dalla
legge, o ad un gettone di presenza fino ad euro 30 a seduta;
Sempre dal 31 maggio 2010 è onorifica la partecipazione e la titolarità degli organi
collegiali, siano essi di amministrazione e/o controllo, degli enti che ricevono
contributi a carico delle finanze pubbliche. Al più è consentito il solito rimborso delle
spese ed un gettone di presenza non superiore a euro 30. Sono previste deroghe per
gli enti societari e per gli enti e fondazioni di ricerca e per gli enti locali.
A decorrere dal 1 gennaio 2011 e sino al 31 gennaio 2013 le indennità i compensi
corrisposti dalle PA di cui al CEC ai componenti di organi di indirizzo, direzione e
controllo, consigli di amministrazione e organi collegiali ed ai titolari di
incarichi di qualsiasi natura, sono automaticamente ridotte del 10% rispetto agli
importi risultanti alla data del 30 aprile 2010
Se il dipendente partecipa all’amministrazione o al collegio sindacale di enti o
società ai quali l’ente territoriale partecipi o comunque contribuisca i compensi
dovuti transitano sul fondo per il trattamento accessorio.
La riduzione dei compensi del 10% s’applica anche ai CDA e agli organi di
revisione delle società inserite nel CEC e totalmente partecipate dagli enti
locali (decorrenza dalla prima scadenza dell’organo collegiale).
Limitazione delle spese correnti
•
•
•
•
•
•
•
•
Tutte le PA di cui al CEC:
Riduzione spesa annua
per studi e consulenze (20% di quella sostenuta nel 2009)
per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità, rappresentanza
(20% della spesa sostenuta nel 2009). Non possono essere effettuate
spese per sponsorizzazioni
Le società inserite nel CEC si adeguano ai suddetti principi di
contenimento delle spese.
Anche per le PA di cui al CEC è ridotta Ia spesa annua per missioni è
ridotta del 50% rispetto a quella sostenuta nel 2009. E’ soppressa
l’indennità kilometrica ( orientamenti della RGS).
Lo stesso dicasi per attività esclusivamente di formazione (50% speso
2009)
Riduzione spesa gestione autoparco (80% speso 2009)
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego
Articolo 9 comma 1
Per gli anni 2011,2012 e 2013 il trattamento economico
complessivo (fondamentale ed accessorio), dei singoli
dipendenti, siano essi appartenenti alla categoria o alla
qualifica dirigenziale, previsto dagli specifici ordinamenti
delle PA inserite nel conto economico consolidato non
può superare in ogni caso il trattamento ordinariamente
spettante per l’anno 2010, al netto degli effetti derivanti
da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi
incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati,
conseguimento di funzioni diverse in corso d’anno,
maternità, malattia, missioni svolte all’estero,
effettiva presenza in servizio.
Le progressioni di carriera nei termini di cui all’art.24 del d.lgs.150/2009 nel
corso del triennio 2011/2013 esplicheranno effetti solo di natura giuridica, con
esclusione quindi di quelli di natura economica.
Le progressioni economiche non saranno possibili nel corso del triennio
2011/2013. Difatti il tetto del trattamento economico ordinariamente spettante
nell’anno 2010 rende sostanzialmente impossibile l’applicazione del suddetto
beneficio incentivante, proprio perché siamo di fronte ad una voce economica
che, anche se finanziata dal fondo per le risorse decentrate, determina a tutti gli
effetti un vero e proprio aumento del trattamento economico fondamentale
Rimane in ogni caso salva l’erogazione dell’indennità di vacanza contrattuale.
L’enucleazione prevista non ha valenza tassativa.
Con l’attuale formulazione sarà possibile erogare individualmente trattamenti
superiori a quanto complessivamente di competenza nell’anno 2010, anche in
conformità ai procedimenti di valutazione della performance individuale ed
organizzativa ,le cui risultanze generano effetti economici non considerabili
“ordinariamente spettanti”
Art.2 bis dell’art.9 della legge n.122/2009 ed altre limitazioni ai trattamenti
economici accessori
•
A decorrere dal 1 gennaio 2011 e
sino al 31 dicembre 2013
l’ammontare complessivo delle
risorse destinate annualmente al
trattamento accessorio del
personale anche di livello
dirigenziale non può superare il
corrispondente importo dell’anno
2010 ed è, comunque,
automaticamente ridotto in misura
proporzionale alla riduzione del
personale in servizio.
•
A decorrere dalla data di entrata in
vigore del decreto legge n.78 e sino al
31.12.2013 i trattamenti economici
complessivi spettanti ai titolari degli
incarichi dirigenziali, non possono
essere stabiliti in misura superiore
a quella indicata nel contratto
stipulato dal precedente titolare
ovvero, in caso di rinnovo, dal
medesimo titolare.
Segue: sugli incarichi dirigenziali
•
•
•
•
Il d.l n.78/2010, sul punto non sconfessato dalla legge di conversione n.122/2010,
abroga il vincolo introdotto dal dlgs n.150/2009 in tema di revoca e mancata
conferma degli incarichi dirigenziali.
Difatti sulla base della normativa oggi cancellata le PA prima di revocare un
incarico dirigenziale per mutamenti organizzativi e prima di non confermare lo
stesso alla scadenza, dovevano inviare agli stessi, con un preavviso congruo, una
comunicazione contenente le ragioni del provvedimento e l’indicazione di quale
incarico nuovo si apprestavano a conferire.
Il suddetto d.l n.78, anche esso non emendato durante l’approvazione della l.n.122
stabilisce, disapplicando le disposizioni contrarie esistenti in molti contratti
collettivi nazionali, che il conferimento di un incarico dirigenziale remunerato
con una indennità di posizione più ridotta determina i propri effetti
immediatamente superando così le ipotesi di “differimento” previste
nell’ambito delle clausole della contrattazione integrativa decentrata.
La remunerazione degli incarichi ulteriori conferiti ai dirigenti ed ai dipendenti
del comparto in società o strutture collegate all’amministrazione di
appartenenza non è più disposta direttamente, ma le relative somme devono
confluire nel fondo per le risorse decentrate.
Articolo 14 comma 7
Riduzione delle spese di personale con azioni da
modulare nell’ambito della propria autonomia e rivolte,
in termini di principio, ai seguenti ambiti prioritari di
intervento :
• riduzione percentuale delle spese di personale rispetto
alle spese correnti attraverso parziale reintegrazione dei
cessati e contenimento della spesa per il lavoro flessibile
• razionalizzazione e snellimento strutture burocratiche
anche con l’obiettivo di ridurre le posizioni dirigenziali
•contenimento delle dinamiche
contrattazione integrativa
di
crescita
della
In caso di mancato rispetto dell’obbligo di ridurre la spesa si applica il divieto di
assunzioni a qualunque titolo di cui al comma 4 dell’articolo 76 del decreto legge
112/2008 convertito nella legge 133/2008
Ancora sul blocco della contrattazione collettiva di cui alla manovra
finanziaria 2011/2013
•
•
Per tutto il triennio 2010/2012 nonostante sia bloccata la contrattazione
collettiva nazionale la contrattazione decentrata integrativa può
continuare ad esplicarsi pena la paralisi di tutto il sistema gestionale
per la presenza di materie che per loro natura richiedono relazioni,
verifiche e accordi periodici.
Più accreditata è l’interpretazione secondo cui il blocco della
contrattazione riguarda esclusivamente i soli contratti collettivi
nazionali di lavoro.
Il Decreto Legge n.98/2011 convertito nella legge 111/2011
• Applicazione di quanto contenuto nell’ambito della Decisione di
Finanza Pubblica per il periodo 2012-2014: impegno al
miglioramento dei saldi di finanza verso una progressiva riduzione
del rapporto deficit/Pil verso il pareggio di bilancio annunciato per il
2014.
• Il totale della manovra approvata il 30 giugno 2011 ammonta a 80
miliardi di euro
• Con la manovra d’estate 2008( legge 133/2008) il miglioramento dei
saldi previsti per il triennio 2009-2011 è risultato di 36 miliardi di €(
21% l’incidenza della manovra sui Comuni a fronte di una
incidenza della spesa dei comuni sul totale della pa di circa
l’8%);
• Con la manovra d’estate 2010( D.L 78/2010) relativa al biennio
2011-2012, i saldi di finanza pubblica furono ulteriormente migliorati
di 25 miliardi( per il 16% l’incidenza della manovra sui comuni)
Segue sul d.l 98/2011
•
•
•
Il peso della manovra è così ripartito: il 60% deriva da maggiori entrate
mentre il 40% da riduzioni di spesa. Le maggiori entrate saranno
realizzate nel 2013 e nel 2014, e saranno costituite da riduzione di
esenzioni e detrazioni che scatteranno se entro il 30.9.2013 non sarà
approvata la riforma fiscale;
La manovra pesa per il 12% a carico di regioni ed enti locali; per i Comuni
con più di 5.000 a.b. l’incidenza è del 3,8%;
Le misure a carico dei Comuni sono costituite non da tagli ai trasferimenti,
ma dall’obbligo di migliorare i saldi del patto di stabilità;
Le norme del D.l 98/2011 convertito nella L.111/2011
•
•
•
•
•
Riduzione dei costi della politica e degli apparati
Art.1- Livellamento remunerativo Italia-Europa-: “ Il trattamento economico
annualmente corrisposto, in funzione della carica ricoperta o dell’incarico
svolto ai titolari di cariche elettive e incarichi di vertice, nonché ai segretari
generali, ai capi dipartimento ed ai dirigenti generali non può superare la
media ponderata rispetto al PIL degli analoghi trattamenti economici
percepiti annualmente dai titolari di omologhi incarichi e/o cariche;
Attuazione tramite DPCM ENTRO IL 31.12.2011 E REVISIONE ENTRO IL
31.3.2012;
Nomina Commissione: le remunerazioni vanno parametrate alla media degli
stipendi degli omologhi dei 6 principali paersi dell’area euro e non di tutta la
UE;
Definizione di “trattamento economico omnicomprensivo”: “complesso delle
retribuzioni e delle indennità a carico delle pubbliche finanze….ivi compresi
quelli erogati dalle amministrazioni di appartenenza.
Segue art.1 d.l 98/2011
Principi in materia di coordinamento della finanza pubblica
•
•
“Le regioni adeguano, entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in
vigore del presente decreto, la propria legislazione alle previsioni di cui ai
medesimi commi. Le regioni a statuto speciale e le Province autonome
adeguano la propria legislazione alle disposizioni stesse, secondo i rispettivi
statuti e relative norme di attuazione”
“Le norme si applicano a decorrere dalle prossime elezioni, nomine o
rinnovi e comunque, per i compensi, le retribuzioni e le indennità che non
siano stati ancora determinati alla data di entrata in vigore del presente
decreto”.
Art.2 d.l 98/2011
Auto blu
•
•
•
•
•
Le auto in servizio non possono superare i 1.600 c.c;
Le auto fino ad ora in servizio possono essere utilizzate fino alla loro
dismissione o rottamazione;
Un DPCM ha stabilito le modalità applicative della norma
La normativa è applicabile anche agli enti locali per cui è indispensabile
attenervisi;
Necessari collegamenti ed integrazioni con i vigenti piani di
razionalizzazione delle risorse strumentali
Art 7 d.l 98/2011
Election day
•
A decorrere dal 2012 le consultazioni elettorali per le elezioni dei sindaci,
dei presidenti delle province e delle regioni, dei consigli comunali, provinciali
e regionali, del senato e della camera, si svolgono, compatibilmente con
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti, in un’unica data nell’arco
dell’anno, ivi incluse le elezioni al parlamento europeo
Art.8 Obblighi di trasparenza per le società a partecipazione pubblica
•
•
•
Entro tre mesi dall’entrata in vigore del presente decreto tutti gli enti locali
sono tenuti a pubblicare sul proprio sito istituzionale curandone il periodico
aggiornamento, l’elenco delle società di cui detengono, direttamente o
indirettamente quote di partecipazione anche minoritaria, indicandone
l’entità, nonché una rappresentazione grafica che evidenzia i collegamenti
tra l’ente e le società ovvero tra le società controllate;
E’ necessario indicare se nell’ultimo triennio dalla pubblicazione, le singole
società hanno raggiunto il pareggio di bilancio;
Il tenore letterale della norma porta a ritenere applicabile quanto dianzi
esposto alla società e non agli altri organismi comunque partecipati
dall’ente locale (Fondazioni, associazioni, consorzi etc)
Capo II Razionalizzazione e monitoraggio della spesa delle amministrazioni
pubbliche
Art.9 Fabbisogni standard, spending review e superamento della spesa storica
delle amministrazioni pubbliche
•
•
•
•
•
•
•
Obiettivo: razionalizzazione della spesa e superamento del criterio della spesa
storica;
Modalità applicative: Il dipartimento della ragioneria generale dello Stato sulla base di
un atto di indirizzo del Ministero dell’economia e delle finanze, d’intesa con i Ministeri
interessati, dà inizio, a partire dal 2012, a un ciclo di spending review;
Con la finalità di definizione dei fabbisogni standard propri dei programmi di spesa
delle amministrazioni centrali dello Stato;
Le analisi individuano: a) criticità nella produzione ed erogazione dei servizi pubblici;
b) possibili duplicazioni di strutture e competenze; c) strategie di miglioramento dei
risultati ottenibili con le risorse stanziate.
Vengono definite metodologie per la quantificazione dei fabbisogni anche al fine
della allocazione delle risorse
Trasmissione di dati e informazioni provenienti dalle banche dati, indagini e sistemi
informativi dell’amministrazione interessata verso la ragioneria generale dello Stato.
Sono rigorosamente esclusi oneri aggiuntivi a carico del bilancio pubblico;
In caso di omessa trasmissione è decurtata la retribuzione di risultato del
dirigente responsabile nella misura del 2%
Art.11 Interventi per la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di
beni e servizi della Pubblica Amministrazione
•
•
•
•
•
“ Ai fini del perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica, anche attraverso la
razionalizzazione della spesa per l’acquisto di beni e servizi, nel contesto del sistema
a rete(…) sono individuate misure dirette ad incrementare i processi di
centralizzazione degli acquisti riguardanti beni e servizi”;
Piano degli acquisti in via telematica e tramite Consip;
Nell’ambito del programma di razionalizzazione degli acquisti di beni e servizi del
Ministero dell’Economia e Finanze, Consip SPA predispone anche a beneficio delle
amministrazioni locali strumenti di supporto alla razionalizzazione dei processi di
approvvigionamento di beni e servizi.
Consip elabora appositi indicatori e parametri per supportare l’attività delle
amministrazioni nella misurazione dell’efficienza dei processi di
approvvigionamento con riferimento anche all’osservanza delle disposizioni e
dei principi in tema di razionalizzazione e aggregazione degli acquisti di beni e
servizi, alla percentuale degli acquisti effettuati in via telematica ed alla durata
media dei processi di acquisto;
Consip elabora strumenti di supporto per le attività di programmazione,
controllo e monitoraggio delle attività svolte.
Segue art.11 d.l 98/2011
•
•
•
Qualora non si ricorra alle convenzioni Consip gli atti e contratti posti in essere in
violazione delle disposizioni sui parametri di qualità/prezzo individuati sono nulli e
costituiscono illecito disciplinare e danno erariale;
A decorrere dal 1.1.2013 anche le amministrazioni locali previo convenzionamento
con il MEF, potranno utilizzare i relativi servizi di pagamento delle retribuzioni.
Con apposito DM verranno individuati i servizi connessi ai pagamenti delle
retribuzioni rientranti nel convenzionamento cui anche gli enti locali potranno
accedere.
Spending review
•
•
•
•
•
•
•
•
Se ne deduce un forte intervento sulle spese.
Il processo di spending review ha l’obiettivo di definire i fabbisogni standard su cui si
svilupperanno i programmi di spesa di tutte le amministrazioni.
La formula presuppone dunque un costante monitoraggio e condivisione delle
informazioni concernenti le banche dati rilevanti per il controllo della spesa corrente.
Il meccanismo partirà nel 2012 e dovrà essere a regime già a partire dal 2013.
In caso di mancata collaborazione è prevista una specifica sanzione collegata
all’incarico dirigenziale: decurtazione della retribuzione di risultato dei dirigenti
reticenti;
La razionalizzazione può non interessare alcuni programmi di spesa ritenuti prioritari
sulla base di specifica motivazione legata al raggiungimento di politiche di mandato
particolarmente rilevanti e significative;
Contenimento delle spese anche per il tramite di una complessiva riorganizzazione
degli acquisti di beni e servizi;
Rafforzamento del meccanismo degli acquisti centralizzati presso CONSIP, in guisa
da attenzionare la spesa in consumi intermedi;
Art.16- Concorso degli enti territoriali alla stabilizzazione finanziaria.
Contenimento delle spese in materia di pubblico impiego.
•
Saranno emanati specifici DPR di:a) proroga al 31.12.2014 delle norme che
sanciscono limitazioni alle assunzioni nelle PA. Si segnala che per gli enti
locali le norme che limitano le assunzioni non hanno un limite
temporale; b) proroga fino al 31.12.2014 delle vigenti disposizioni che
sanciscono limiti alla crescita dei trattamenti anche accessori del
personale; c) regolamentazione e semplificazione delle procedure di
mobilità del personale
Segue art.16 D.l. 98/2011
I piani di razionalizzazione e di riqualificazione della spesa pubblica
•
•
•
•
•
I comuni possono adottare entro il 31.03 di ogni anno piani triennali di
razionalizzazione e riqualificazione della spesa, di riordino e ristrutturazione
amministrativa, di semplificazione e di digitalizzazione, di riduzione dei costi della
politico e di funzionamento, ivi compresi gli appalti di servizio, gli affidamenti alle
partecipate ed il ricorso alle consulenze attraverso persone giuridiche;
I piani sono oggetto di inormativa sindacale.
I Piani devono indicare la spesa sostenuta a regime ed i correlati obiettivi in termini
fisici e finanziari.
Le economie effettivamente realizzate e certificate a consuntivo dagli organi di
controllo interno del comune( revisori dei conti e OIV) ed aggiuntive rispetto alle
riduzioni operate ex lege o comunque specificatamente non destinate al
miglioramento dei saldi di finanza pubblica, possono essere utilizzate nell’importo
massimo del 50% ad integrazione della contrattazione integrativa, il cui 25% può
essere destinato al finanziamento della performance previa applicazione del sistema
delle fasce di merito in via ordinaria bloccato fino a che non interverrà la successiva
contrattazione collettiva nazionale di lavoro;
Il d.lgs 1 agosto 2011, n.141 fa salva la possibilità di applicare il sistema delle fasce di
merito, in attesa della futura contrattazione collettiva nazionale di lavoro, alla
distribuzione dei risparmi di gestione confluiti nei fondi salari accessori ( dividendo
dell’efficienza). I collegamenti e le interrelazioni con l’art. 27 del d.lgs.150/2009.
Segue: Art. 16, c.8 D.l 98/2011.
“L’incidenza sulla gestione del rapporto di lavoro”
•
•
•
•
•
Tutti i provvedimenti in materia di personale adottati anche dalle
amministrazioni locali, ivi incluse le assunzioni a tempo indeterminato, posti
in essere in virtù di disposizioni successivamente dichiarate incostituzionali
sono nulli di diritto;
Il controllo sullo stato della malattia tiene conto della condotta complessiva
del dipendente e degli oneri connessi alla visita fiscale;
Un DM fisserà fasce di reperibilità ed esenzioni;
Nel caso l’assenza per malattia abbia luogo per l’espletamento di visite,
terapie, esami diagnostici la stessa è giustificata con la presentazione della
certificazione anche del medico o della struttura privata;
La risoluzione del rapporto di lavoro in applicazione del comma 11
dell’art.72 del D.l.112/2008 non necessita di particolare motivazione qualora
l’amministrazione locale abbia preventivamente determinato appositi criteri
applicativi con atto organizzativo interno, sottoposto al visto dei competenti
organi di controllo
Art.20 D.l 98/2011
“Nuovo patto di stabilità interno: parametri di virtuosità”
•
•
•
•
•
•
•
A decorrere dal 2012, le modalità di raggiungimento degli obiettivi del patto di stabilità
delle regioni (esclusa la spesa sanitaria) e degli enti locali del territorio possono
essere concordati tra lo Stato e le Regioni, previo accordo concluso in sede di
Consiglio delle Autonomie Locali e ove non istituito con i rappresentanti di Anci e Upi
regionali;
Le relative modalità si conformano a criteri europei con riferimento alle entrate ed
alle spese da considerare nel saldo valido per il patto di stabilità
Le regioni rispondono nei confronti dello Stato del mancato rispetto degli obiettivi,
attraverso un maggior concorso delle stesse nell’anno successivo in misura pari alla
differenza tra l’obiettivo complessivo e il risultato complessivo conseguito.
Restano ferme le vigenti sanzioni a carico degli enti locali responsabili del mancato
rispetto degli obiettivi del patto di stabilità;
Confermato il monitoraggio a livello centrale ed il termine perentorio del 31.10 per la
comunicazione della rimodulazione degli obiettivi
Monitoraggio a cura della Conferenza permanente per il coordinamento della finanza
pubblica;
Rimaniamo in attesa di decreto MEF applicativo
Segue art.20 D.l 98/2011
Gli Enti virtuosi
•
•
•
•
•
A partire dal 2013, al fine di ripartire l’ammontare del concorso alla
realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica(ossia i tagli ai trasferimenti
previsti dall’art.14 del D.l 78/2010) gli enti locali, con decreto MEF sono
suddivisi in 4 classi sulla base di 9 parametri di virtuosità:
1) prioritaria considerazione della convergenza tra spesa storica e
costi e fabbisogni standard;
2) rispetto del patto di stabilità;
3) incidenza della spesa del personale sulla spesa corrente dell’ente in
relazione al numero dei dipendenti in rapporto alla popolazione residente,
alle funzioni svolte anche attraverso esternalizzazioni nonché all’ampiezza
del territorio. Necessario è anche rapportare e verificare nel corso del
mandato indicatori quantitativi e qualitativi relativi agli output dei servizi resi
rapportati al miglior rapporto qualità-costi. Necessari i collegamenti e le
interrelazioni con il Piano della Performance;
4) autonomia finanziaria;
Segue..parametri di virtuosità
•
•
•
•
•
•
5) Equilibrio di parte corrente;
6) Tasso di copertura dei costi dei servizi a domanda individuale;
7) Effettiva partecipazione degli enti locali alla azione di contrasto
all’evasione fiscale;
8) Rapporto tra le entrate di parte corrente riscosse e accertate;
9) Operazione di dismissione di partecipazioni societarie nel rispetto della
normativa vigente.
L’applicazione dei parametri di virtuosità è legata al livello di performance
che sarà giudicato virtuoso
Conseguenze legate alla virtuosità…..
•
•
•
•
•
•
•
1) gli enti virtuosi non concorrono alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica
previsti per il 2013 dal comma 5 dell’art.16 del d.l 98/2011. Per le Province il nuovo
meccanismo di virtuosità è anticipato al 2012. Come si coordina la normativa con il
previsto trasferimento delle funzioni provinciali alla Regione e/o ai comuni dell’area
provinciale?
2) gli enti virtuosi sono esenti dalle riduzioni dei trasferimenti previsti dall’art.14 del
d.l.78/2010;
3) ai sensi del d.lgs 141/2011 gli enti virtuosi potranno assumere dirigenti a tempo
determinato nel limite del 18% della dotazione organica dei dirigenti, attualmente nei
limiti dell’ 8% della stessa;
4) Alla situazione di beneficio degli enti virtuosi corrisponde un aggravio di saldi
finanziari per i non virtuosi, fermo rimanendo l’obiettivo del comparto;
5) Gli enti virtuosi conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un saldo finanziario
pari a zero;
6) Per gli enti locali collocati nella fascia più virtuosa per l’anno 2012 gli obiettivi del
patto di stabilità sono ridotti di 200 milioni di Euro. Dovrà comunque essere emanato
un DM;
Fino a che non entrerà a regime il nuovo patto di stabilità a seguito della compiuta
attuazione del federalismo fiscale quanto previsto ai punti precedenti varrà anche per
il 2014 ed anche successivamente ivi compresi i tagli previsti dall’art.14 del D.l.
78/2010
Segue art.20 D.l 98/2011
•
•
•
•
•
Tutti gli enti, esclusi i virtuosi, concorreranno al raggiungimento degli
obiettivi di finanza pubblica per il 2013 e successivi con un ulteriore
inasprimento dei saldi programmatici previsti per il patto di stabilità
dall’art.14 comma 1 del D.l.78/2010;
Nel rapporto spese di personale/spese correnti si calcolano anche le spese
sostenute dalle società a partecipazione pubblica locale totale o di controllo
che sono titolari di affidamento diretto di servizi pubblici locali senza gara,
ovvero che svolgono funzioni volte a soddisfare esigenze di interesse
generale aventi carattere non industriale, né commerciale, ovvero che
svolgono attività nei confronti della PA a supporto di funzioni amministrative
di natura pubblicistica.
Collegamenti con l’art.19 del D.l 78/2009 e con l’art 18 D.l 133/2008;
Le società interamente pubbliche di gestione dei servizi pubblici ai sensi
dell’art.18 della L.133/2008 devono rispettare le procedure selettive
concorsuali proprie della pa. Devono quindi approvare atti interni che
disciplinano le procedure di assunzione;
Le società miste o strumentali non possono più assumere intuitu personae
Segue sui vincoli delle partecipate e delle società strumentali
•
•
Le società interamente pubbliche, le società miste, affidatarie dirette di
servizi pubblici o servizi strumentali “inserite nel conto economico
consolidato della pa, come individuate dall’istat” sono assoggettate ai
vincoli di spesa del personale che si applicano agli enti soci;
I vincoli assunzionali e tutte le altre limitazioni “gestionali” previste dal
legislatore specificatamente per le società partecipate si applicano anche a
tutti gli organismi strumentali all’attività dell’ente a prescindere dalla veste
giuridica( non societari come fondazioni, aziende speciali, associazioni o
organismi costituiti per la gestione di servizi)? Secondo la Corte dei Conti,
Lombardia n.350/2011 si.
Sul consolidamento spese personali/spese correnti
•
•
•
•
•
•
•
Il “ consolidamento” spesa di personale/spesa corrente considera le società,
purchè titolari di affidamento diretto:
1) di servizi pubblici locali;
2) dedite allo svolgimento di funzioni volte a soddisfare esigenze di
interesse generale aventi carattere non industriale né commerciale;
3) dedite allo svolgimento di attività nei confronti della PA a supporto di
funzioni amministrative di natura pubblicistica.
Non devono essere considerate tutte le società affidatarie di servizi tramite
gara.
Nel consolidamento devono considerarsi solo le società di primo livello?
Un aspetto molto delicato è il riferimento a valori originati da sistemi
contabili differenti: la contabilità finanziaria per gli enti locali e la contabilità
generale per le società. Sono i criteri della contabilità finanziaria a
prevalere: occorre rielaborare i valori che si estraggono dal bilancio
societario escludendo di conseguenza i costi societari non monetari ovvero
che non trovano immediata contropartita in uscite(ammortamenti)
La Corte dei Conti sul consolidamento spese di personale/spese correnti
•
•
La Corte dei Conti Toscana, con delibera 208/2011 si è espressa nel senso
che si rende necessario ricorrere alle procedure del bilancio consolidato.
Pertanto alla spesa corrente dell’ente si deve aggiungere la spesa corrente
della società,detraendo le somme che la società riceve dall’ente stesso;
ed alle spese del personale si dovrebbe aggiungere la spesa di
personale della società. Se l’ente detiene una quota di partecipazione,
queste somme dovrebbero essere conteggiate pro-quota.
Secondo la Sezione autonomie della Corte dei Conti con parere
n.14/2011 si evidenzia: in attesa di uno schema di bilancio consolidato in
cui comprendere tanto quello dell’ente locale che quelli dei suoi strumenti
operativi, nel rapporto si devono calcolare solamente al numeratore gli oneri
per il personale, senza includere la spesa corrente delle società al
denominatore. Si devono utilizzare i dati che sono contenuti nei questionari
allegati alla relazione dei revisori dei conti ai bilanci degli enti locali, in
particolare dal rendiconto di gestione, e non si devono considerare i risultati
prodotti in modo indiretto, quale ad esempio gli ammortamenti.
Ancora la Corte dei Conti n.14/2011….
•
“…. in particolare viene individuato nei corrispettivi a carico dell’ente,
desumibili dai questionari della Linee Guida, lo strumento che consente di
attribuire al medesimo ente locale le spese di personale delle società
partecipate che possono essere associati alla prestazione dei servizi erogati
a fronte di quel corrispettivo. Nel caso in cui la società partecipata
percepisca, in luogo dei corrispettivi, ricavi derivanti da tariffa, è possibile
utilizzare tali ricavi, associati agli utenti di ciascun ente, da sommare ad
eventuali corrispettivi, se presenti”….” il valore della produzione della
società sta alle spese totali del personale della stessa come il corrispettivo
sta alla quota del costo del personale attribuibile all’ente, che è l’incognita
da calcolare. Per risolvere tale proporzione, si moltiplicano le spese del
personale per il corrispettivo e si divide il risultato ottenuto per il valore della
produzione. Questo criterio utilizza il costo del personale della società
senza operare particolari depurazioni…così la quota di spese del personale
della società và a sommarsi alle spese di personale dell’ente, e il totale si
divide per le spese correnti dell’ente, il calcolo deve essere effettuato per
ciascun organo partecipato”(….)
Ancora la sezione autonomie n.14/2011
•
“ le società ricomprese sono le partecipate in modo totalitario da un ente
locale o da più enti locali tenuto conto del concetto di società in house che
vive prevalentemente per l’ente locale o per gli enti locali il cui valore della
produzione è costituito per non meno dell’80% da corrispettivi dell’ente
locale, ovvero che presentano le caratteristiche di cui all’art.2359 c.1,
numeri 1 e 2, del codice civile, purchè affidatarie dirette di servizi
pubblici”
I successivi commi dell’art. 20 del D.l.98/2011
•
•
Modificando l’art.1 L.220/2010 si stabilisce che i contratti di servizio e gli
altri atti posti in essere dalla Regione e dagli Enti Locali che si configurano
elusivi delle regole del patto di stabilità interno sono nulli;
Integrando ancora la L.220/2010 è stabilito che se le sezioni giurisdizionali
della Corte dei Conti accertano che il patto di stabilità è stato
artificiosamente conseguito mediante una non corretta imputazione delle
entrate e delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio o altre forme elusive, le
stesse irrogano agli amministratori che hanno posto in essere atti elusivi
delle regole del patto di stabilità, la condanna ad una sanzione pecuniaria
fino a un massimo di 10 volte l’indennità di carica percepita al momento di
commissione dell’elusione e, al responsabile finanziario, una sanzione
pecuniaria fino a 3 mensilità del trattamento retributivo al netto degli oneri
fiscali e previdenziali
Le fattispecie sanzionatorie per le ipotesi di elusione del patto di stabilità di cui
all’art 20 c.12, D.l 98/2011
•
•
•
•
•
Ipotesi tipo e ipotetiche di non corretta imputazione di entrate e spese ai
pertinenti capitoli di bilancio in elusione del patto di stabilità interno:
1) non corretto utilizzo dei servizi per conto terzi nelle quali l’ente agisce
quale soggetto la cui attività è meramente strumentale alla realizzazione di
interessi di altri soggetti. L’imputazione a tali capitoli non rileva infatti in via
ordinaria se rispettosa delle fattispecie previste( ritenute erariali, ritenute
previdenziali ed assistenziali, depositi cauzionali, rimborso fondi economali)
ai fini del rispetto dei saldi di bilancio per il rispetto del patto di stabilità;
2) secondo alcuni interpreti potrebbe essere elusiva anche la finanza di
progetto ed il leasing finanziario in costruendo attivati per realizzare
investimenti, nel caso in cui vi si faccia ricorso per “occultare” spese per
investimento (cfr. Sezioni di controllo Corte dei Conti) ;
3) accollo del debito generalizzato e ripetuto nel tempo con la previsione di
un rimborso oltre 12 mesi;
4) gestione di una attività per conto di un altro ente in via convenzionale, le
spese sostenute sono contabilizzabili tra i servizi per conto terzi?
Segue: le ipotesi sanzionatorie….
•
•
•
•
•
5) Il trasferimento di funzioni a soggetti esterni all’ente quali società
controllate o il trasferimento di funzioni e di spese di investimento alle
Unioni dei Comuni in linea di principio non è considerata manovra elusiva
del patto;
6) costituiscono invece manovre elusive ogni ipotesi di esternalizzazione a
prescindere da qualsiasi strategia gestionale improntata ad efficienza ed
efficacia mirante esclusivamente a trasferire all’esterno funzioni e servizi
non più gravanti sul bilancio dell’ente;
7) è considerata elusiva la pratica gestionale di rinviare ad esercizi
successivi i pagamenti che altrimenti impatterebbero nei limiti del patto;
8) è considerata elusiva anche la mancata iscrizione in bilancio di reali
spese da sostenere
La potenzialità lesiva delle condotte elusive costituisce indice sintomatico
essendo demandata alla Procura Contabile la dimostrazione della
sussistenza dei presupposti richiesti dalla fattispecie sanzionatoria.
Segue: la fattispecie sanzionatoria
•
•
•
•
•
•
•
•
La norma per il principio di irretroattività prende in considerazione condotte funzionali
poste in essere dopo l’entrata in vigore della normativa e non deve trovare
applicazione prima della certificazione sul raggiungimento degli obiettivi del Patto di
stabilità 2011;
Connotazione sanzionatoria con tipizzazione delle condotte illecite e
predeterminazione forfettaria dell’ammontare della sanzione.
La disposizione sanzionatoria dispone direttamente della sanzione pecuniaria
irrogabile prevedendo una automatica determinazione del danno.
Condotte dolose
Si prescinde dal verificarsi di un danno risarcibile
Assimilazione alla fattispecie sanzionatoria prevista per l’assunzione di forme di
indebitamento per il finanziamento di spese correnti.
Condotte riconducibili alla responsabilità gestionale ( imputazione non corrente ai
pertinenti capitoli di bilancio)
Condotte riconducibili alla discrezionalità politica con eventuale corresponsabilità
dell’organo gestionale ( scelta dell’organo consiliare di esternalizzazione di funzioni
e/o servizi)
Art.33 D.l.98/2011
Valorizzazione del patrimonio immobiliare.
•
•
•
•
•
•
•
Con decreto del MEF sarà costituita una società di gestione del risparmio per
l’istituzione di uno o più fondi di investimento al fine di partecipare in fondi
d’investimento immobiliari chiusi promossi da Regioni, Province e Comuni anche in
forma consorziata, ovvero da società interamente partecipate dai suddetti Enti, al fine
di valorizzare o dismettere il proprio patrimonio immobiliare disponibile;
Ai fondi immobiliari chiusi sono conferiti immobili oggetto di progetti di valorizzazione
Le quote dei fondi locali sono offerte su base competitiva a investitori qualificati,
mediante aste alle quali possono partecipare anche fondi di investimento del MEF
Ai fondi comuni di investimento immobiliare possono essere apportati a fronte
dell’emissione di quote beni immobili e diritti
Gli apporti devono avvenire sulla base di progetti di utilizzo o di valorizzazione
La destinazione funzionale dei beni oggetto di conferimento ai fondi può essere
oggetto di accordi di programma
Si procede contestualmente alla regolarizzazione edilizia ed urbanistica
Il piano delle valorizzazioni immobiliari degli enti locali
•
•
•
•
•
•
•
•
La norma di riferimento è l’art.58 del D.l 112/2008:
1) Attività di ricognizione del patrimonio immobiliare
2) E’ possibile valorizzare senza alienare
3) E’ estesa la disciplina di favore prevista per lo Stato in relazione alla
costituzione di fondi immobiliari
4) Si estende la disciplina prevista per lo Stato in caso di alienazione.
L’alienazione riguarda beni immobili non strumentali all’esercizio delle
funzioni istituzionali
5) Valorizzazione ed utilizzazione a fini economici per il tramite della
concessione e locazione degli immobili inseriti nel piano
6) L’ ente locale può affidare in concessione o locare a soggetti privati, a
titolo oneroso e per un periodo massimo di 50 anni i propri beni affinchè gli
stessi siano riqualificati e riconvertiti
7) I contenuti della valorizzazione possono essere recupero, restauro,
ristrutturazione e mutamento delle destinazioni d’uso finalizzate allo
svolgimento di attività economiche o attività di servizio ai cittadini
Segue: il piano delle valorizzazioni immobiliari
•
•
•
8) Gli enti locali proprietari degli immobili inseriti negli elenchi dei beni da
alienare e valorizzare possono conferire i propri beni immobili anche
residenziali a fondi comuni d’investimento immobiliare o promuoverne la
costituzione;
9) Procedure di cartolarizzazione dei crediti derivanti dalla dismissione del
patrimonio immobiliare (al fine di reperire immediata liquidità si trasformano
crediti o attività in prestiti obbligazionari;
10) I beni inseriti negli elenchi possono essere venduti direttamente ai
conduttori previo esercizio del diritto di opzione all’acquisto, oppure si può
procedere alla loro valorizzazione, se ritenuto più profittevole
Segue: Art.33 D.l 98/2011 e art 6 L.183/2011
Modifica all’art.58 D.l.112/2008
•
•
“In caso di conferimento a fondi di investimento immobiliari dei beni inseriti
negli elenchi, la destinazione funzionale prevista dal piano delle alienazioni
e delle valorizzazioni, se in variante rispetto rispetto alle previsioni
urbanistiche ed edilizie vigenti ed in itinere, può essere conseguita tramite
accordo di programma. Il procedimento si conclude entro 180 giorni
dall’apporto o dalla cessione sotto pena di retrocessione del bene all’ente
locale. Con la stessa procedura si assiste alla regolarizzazione edilizia ed
urbanistica degli immobili conferiti”
I fondi istituiti dalla società di gestione del risparmio del MEF possono
acquistare immobili a uso ufficio di proprietà degli enti locali, nonché altri
immobili di cui sia completato il processo di valorizzazione ediliziourbanistico
Il D.l 138/2011 convertito nella L.148/2011
•
•
•
•
•
Ulteriore correzione dei conti pubblici e ulteriore riduzione del rapporto
deficit/Pil nel 2012 anticipando il pareggio di bilancio al 2013;
Il miglioramento dei saldi è previsto in 60 miliardi di Euro aggiuntivi
Le misure a carico dei Comuni sono costituite non da tagli ai trasferimenti,
ma dall’obbligo di migliorare i saldi del patto di stabilità
Si prevede un inasprimento dei saldi di bilancio ai fini del raggiungimento
del patto di stabilità previsti dall’art.14, comma 1, del D.l 78/2010;
Anche per il 2012 così come era previsto per il 2011 è consentito
considerare ai fini del patto anche le entrate derivanti da dismissioni
patrimoniali. Sarebbe opportuno un chiarimento del MEF.
Art.1 D.l 138/2011
Disposizioni per la riduzione della spesa pubblica
•
•
•
•
•
•
•
Anticipazione al 2012 della suddivisione degli enti in 4 classi sulla base della loro
virtuosità;
Sono previsti altri due criteri di virtuosità: a) attribuzione del servizio di trasporto
pubblico con procedura ad evidenza pubblica; b) adeguamento degli
ordinamenti interni degli enti anche locali al principio di libertà di iniziativa;
Anticipo al 2012 delle addizionali regionali all’IRPEF
E’ abrogata dal 2012 la norma che impediva di incrementare l’addizionale IRPEF
comunale fino allo 0,8%. L’addizionale comunale potrà essere modulata a scaglioni,
purchè correlata agli scaglioni erariali.
Potranno essere previste soglie di esenzione in ragione di specifici limiti di reddito, al
di sotto del quale l’addizionale non è dovuta.
Valorizzazione della progressività dell’imposta
L’inasprimento dei saldi per gli enti locali già a partire dal 2012 può essere attenuato
in misura pari alla totalità delle maggiori entrate che si realizzeranno in applicazione
delle maggiori imposte che sono state previste nel settore petrolifero, dell’energia
elettrica e del gas. E’ atteso Decreto MEF sentita la conferenza unificata.
Segue art.1 D.l 138/2011
•
La quota premiale pari al 50% prevista dal D.lgs 23/2011 prevista per i
Comuni in caso di accertamento tributario di imposte erariali è elevata
al 100% anche nel caso in cui non siano istituiti i Consigli Tributari.
Art.1 comma 18 e 19 D.l 138/2011
Disposizioni per il personale
•
•
Al fine di assicurare la massima funzionalità e flessibilità, in relazione a
motivate esigenze organizzative, anche i Comuni e le Province possono
disporre nei confronti del personale avente qualifica dirigenziale il
passaggio ad altro incarico prima della data di scadenza dell’incarico
ricoperto prevista dalla normativa o dal contratto. In tal caso il
dipendente conserva, sino alla predetta data il trattamento economico
in godimento a condizione che sia prevista laddove necessaria una
compensazione a carico dei fondi incentivanti la retribuzione di
posizione e di risultato.
Modificando l’art.30 comma 2 bis del d.lgs 165/2001 è previsto che il
trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in
area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria
neutralità finanziaria
Art.1 c 29 D.l 138/2011
Disposizioni per il personale
•
•
Anche i dipendenti degli Enti locali su richiesta del datore di lavoro, sono
tenuti ad effettuare la prestazione in luogo diverso e sede diversi sulla base
di motivate esigenze tecniche, organizzative e produttive con riferimento ai
piani della performance o ai piani di razionalizzazione, secondo ambiti
e criteri regolati dalla contrattazione collettiva di comparto.
Nelle more della disciplina contrattuale si fa riferimento ai criteri
datoriali, oggetto di informativa preventiva, e il trasferimento è
consentito in ambito del territorio regionale di riferimento
Art.16 L.183/2011
Le disposizioni per il personale
Mobilità e collocamento in disponibilità dei dipendenti pubblici
•
•
•
•
•
Si novella l’art.33 del d.lgs 165/2001
Previa verifica della eventuale situazione di soprannumero prima di
potere assumere o comunque debba essere rilevata dal Dirigente per non
incorrere in responsabilità erariale ai sensi del d.lgs 165/2001
Previa verifica della eventuale situazione di eccedenza in relazione alle
esigenze funzionali o alla situazione finanziaria prima di assumere o
comunque debba essere rilevata dal dirigente
Obbligo di ricognizione annuale ai sensi dell’art. 6 del d.lgs 165/2001
Le amministrazioni che non procedono alla ricognizione delle
eventuali situazioni di esubero/eccedenza non possono effettuare
assunzioni a qualsiasi titolo e con qualsivoglia tipologia di contratto(
contratti a tempo indeterminato, contratti flessibili, contratti a tempo
determinato collegati al mandato amministrativo ed altri rapporti
flessibili di lavoro) sotto pena della nullità del relativo contratto
stipulato
Segue art. 16 l.183/2011
•
•
•
La responsabilità disciplinare
La responsabilità erariale
L’eccedenza di personale può essere legata a esigenze funzionali a a
situazioni finanziarie. Quindi particolari esigenze organizzative da esplicitare oppure
si potrebbe fare riferimento a particolari situazioni finanziarie critiche come il sospetto di
non poter rispettare il patto di stabilità interno o comunque il non rispetto dei limiti in tema
di personale e di rapporto spesa di personale/spesa corrente.
•
•
Nel caso in cui venga rilevato un esubero o una eccedenza di personale il
dirigente rende una informativa preventiva alla RSU e alle OO.SS
Trascorsi 10 giorni dalla informativa preventiva verifica delle condizioni per
la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro nella sussistenza delle
condizioni di cui all’art. 72.c.11, L.133/2008 e/o verifica della possibile
ricollocazione totale o parziale del personale in esubero o in
eccedenza nell’ambito della stessa amministrazione, anche mediante il
ricorso a forme flessibili di gestione del tempo di lavoro o a contratti
di solidarietà, ovvero presso altre amministrazioni, previo accordo con
le stesse, comprese nell’ambito della Regione.
Segue art.16 L.183/2011
•
•
•
•
I contratti collettivi nazionali possono stabilire criteri generali e procedure
per la gestione delle eccedenze di personale attuando la mobilità
nell’ambito del territorio nazionale
Trascorsi 90 giorni vi è il collocamento in disponibilità nel caso in cui non sia
possibile impiegare diversamente il lavoratore nell’ambito della stessa
amministrazione, nel caso in cui non sia possibile collocare il dipendente
nell’ambito della regione, ovvero nel caso in cui il dipendente non prenda
servizio nell’amministrazione di destinazione nel caso di accordo di mobilità
Trascorsi 24 mesi in disponibilità il rapporto di lavoro si risolve
L’obbligo della ricognizione preventiva e conseguente apparato
sanzionatorio non si applica ai concorsi già banditi e alle assunzioni già
autorizzate alla data di entrata in vigore della legge di stabilità
Art.2 D.l 138/2011
Disposizioni in materia di entrate
•
E’ confermato per il triennio 2011/2013 il contributo di solidarietà dei
dipendenti pubblici per redditi superiori a determinate soglie già previsto dal
D.l 78/2010;
•
Incremento dell’IVA al 21%
Art 3 D.l 138/2011
Liberalizzazioni, privatizzazioni e altre misure per favorire lo sviluppo.
Abrogazione di indebite restrizioni all’accesso e all’esercizio delle
professioni e delle attività economiche
•
•
•
•
•
Tutti gli enti locali entro un anno dalla conversione del decreto devono
adeguare i rispettivi ordinamenti al principio secondo cui l’iniziativa e
l’attività economica privata sono libere ed è permesso tutto ciò che
non è espressamente vietato dalla legge nei casi di:
1) vincoli derivanti dalla UE o da obblighi internazionali;
2) danno alla sicurezza alla libertà alla dignità umana e all’utile sociale;
3) Protezione della salute umana delle specie animali e dell’ecosistema del
paesaggio e del patrimonio culturale;
4) disposizioni che comportano effetti sulla finanza pubblica
Segue art.3 D.l 138/2011
•
•
•
•
•
“Sono in ogni caso soppresse alla scadenza del termine previsto (un anno
dalla conversione in legge del decreto legge n.138/2011) le disposizioni
normative statali incompatibili con quanto disposto nel precedente comma,
con conseguente diretta applicazione degli istituti della Segnalazione di
inizio attività e dell’autocertificazione con controlli successivi;
L’adeguamento costituisce parametro di virtuosità
Massima liberalizzazione delle professioni e delle attività economiche in
forma di impresa.
Le disposizioni vigenti che regolano l’accesso e l’esercizio delle attività
economiche devono garantire il principio di libertà d’impresa e di garanzia
della libertà di concorrenza
Le restrizioni all’accesso e all’esercizio delle attività economiche devono
essere oggetto di interpretazione restrittiva
Art.3 D.l 138/2011
Restrizioni all’accesso e allo svolgimento di attività economiche
•
•
•
•
Le restrizioni in tema di accesso ed esercizio delle attività economiche
previste dall’ordinamento sono abrogate 4 mesi dopo l’entrata in vigore del
decreto
E’ restrizione:
1) la limitazione, in forza di una disposizione di legge, del numero di
persone che sono titolate ad esercitare una attività economica in tutto il
territorio dello Stato o in una certa area geografica attraverso
concessioni, licenze o autorizzazioni amministrative per l’esercizio senza
che tale numero sia determinato, direttamente o indirettamente sulla base
della popolazione o di altri criteri di fabbisogno;
2) l’attribuzione di licenze o autorizzazioni amministrative all’esercizio di una
attività economica solo dove ce ne sia bisogno secondo l’autorità
amministrativa; si considera che questo avvenga quando l’offerta di servizi
da parte di persone che hanno già licenze o autorizzazioni per l’esercizio di
una attività economica non soddisfa la domanda da parte di tutta la società
con riferimento a tutto il territorio dello Stato o ad una certa area geografica
Segue sulle restrizioni….alla libera iniziativa economica
•
•
•
•
•
•
•
3) il divieto di esercizio di una attività economica al di fuori di una certa area
geografica e l’abilitazione ad esercitarla solo all’interno di una determinata
area;
5) l’imposizione di distanze minime tra le localizzazioni delle sedi deputate
all’esercizio della professione o di una attività economica;
6) il divieto di esercizio di una attività economica in più sedi oppure in una o
più aree geografiche;
7) la limitazione dell’esercizio di una attività economica ad alcune categorie
o divieto, nei confronti di alcune categorie, di commercializzazione di alcuni
prodotti;
8) la limitazione dell’esercizio di una attività economica attraverso
l’indicazione tassativa della forma giuridica richiesta all’operatore
9) l’ imposizione di prezzi minimi o commissioni per la fornitura di beni o
servizi;
10) l’obbligo di fornitura di specifici servizi complementari all’attività svolta
I servizi pubblici locali e gli effetti delle manovre correttive
Art.4 D.l 138/2011 e art.9 comma 34 L.183/2011 e nel D.l 1/2012
•
•
•
•
I vincoli per gli affidamenti dei servizi pubblici:
Gli enti devono verificare la realizzabilità di una gestione concorrenziale
dei servizi pubblici locali liberalizzando tutte le attività economiche
Le disposizioni in tema di servizi pubblici locali recate dall’articolo 4 del D.l
138/2011 come novellato dall’art.9 della legge di Stabilità per l’anno 2012
prevalgono sulle relative discipline di settore con esse incompatibili .
Il conferimento della gestione di servizi pubblici locali deve avvenire in
favore di imprenditori o di società in qualunque forma costituite individuati
mediante procedure competitive ad evidenza pubblica nel rispetto dei principi del Trattato
dell’unione europea e dei principi generali relativi ai contratti pubblici e dei principi di
economicità, imparzialità, trasparenza, adeguata pubblicità, non discriminazione, parità di
trattamento, mutuo riconoscimento e proporzionalità
Segue sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali
•
Gli enti locali devono limitare l’attribuzione di diritti di esclusiva, cioè
potranno ricorrere all’ in house, nel solo caso in cui a seguito di una
analisi di mercato la libera iniziativa economica privata( il mercato) si
dimostri non idonea a garantire un servizio adeguato per la collettività
•
L’affidamento in house potrà essere disposto sulla base di una delibera
quadro che dovrà illustrare l’istruttoria compiuta ed evidenziare le ragioni
della decisione e i benefici per la comunità locale derivanti dal
mantenimento di un regime di esclusiva del servizio
Segue sulla liberalizzazione dei servizi pubblici locali
•
•
•
•
•
•
L’affidamento in house potrà essere disposto con una delibera quadro con
cui gli enti dovranno valutare l’opportunità di procedere all’affidamento
simultaneo con gara di una pluralità di servizi pubblici locali nei casi in
cui possa essere dimostrato che tale scelta sia economicamente
vantaggiosa
La delibera quadro dovrà essere pubblicizzata ed è sottoposta al parere
preventivo ed obbligatorio dell’Antitrust
L’affidamento diretto a società in house potrà avvenire solo nel caso in cui il
valore economico del servizio non superi i 200.000 euro annui
E’ fatto divieto di procedere al frazionamento del servizio
Le società in house affidatarie dirette di servizi sono assoggettate al patto di
stabilità
Gli enti locali dovranno vigilare sull’osservanza da parte delle proprie
partecipate del rispetto del patto di stabilità
Segue sui servizi pubblici locali
•
•
•
•
•
Gli enti locali dovranno effettuare la verifica degli affidamenti diretti
periodicamente secondo i rispettivi ordinamenti
La verifica dovrà essere effettuata sempre prima di procedere al rinnovo
della gestione dei servizi
In caso di affidamenti diretti e comunque quando il capitale sociale del
soggetto gestore è partecipato dall’ente locale la verifica del contratto di
servizio ed ogni eventuale aggiornamento e modifica è soggetto, secondo
modalità stabilite dallo Statuto dell’ente locale, alla vigilanza dell’organo di
revisione
In caso di costituzione di società miste dovrà essere espletata una gara a
doppio oggetto per l’individuazione del socio e l’affidamento del servizio
In caso di costituzione di società miste al socio dovrà essere conferita una
partecipazione non inferiore al 40% e l’attribuzione di specifici compiti
operativi connessi alla gestione del servizio
Rimangono i limiti quantitativi
•
•
•
•
Gli enti sotto i 30 mila abitanti potranno mantenere le attuali partecipazioni
societarie se le società al 31.12.2012 abbiano il bilancio in utile negli ultimi
tre esercizi, non abbiano subito nei precedenti esercizi riduzioni di capitale
conseguenti a perdite di bilancio, non abbiano subito nei precedenti esercizi
perdite di bilancio in conseguenza delle quali il Comune sia stato gravato
dell’obbligo di procedere al ripiano delle perdite medesime
Il decreto milleproroghe D.l.216/2012 prevede il differimento al 30 settembre
2013 del termine per dismettere le partecipazioni non più consentite
Gli enti sotto i 30 mila abitanti potranno comunque costituire o mantenere
partecipazioni in società plurisoggettive, insieme ad altri Comuni la cui
popolazione complessiva superi i 30 mila abitanti e la partecipazione al
capitale sia paritaria ovvero proporzionale al numero degli abitanti
I Comuni tra 30 e 50 mila dovranno dismettere tutte le partecipazioni entro il
31 dicembre 2013
Art.8 Legge 183/2011
Disposizioni in materia di riduzione del debito degli enti locali
•
Il rapporto interessi passivi/entrate correnti non può essere superiore all’8% nel 2012
al 6% nel 2013 ed al 4% nel 2014;
•
•
•
Gli enti locali a decorrere dal 2013 debbono ridurre l’entità del debito pubblico
Con DMEF sarà disposto il metodo applicativo ed in particolare:
1) la differenza percentuale rispetto al debito medio pro capite oltre la quale i singoli
enti locali hanno l’obbligo di procedere alla riduzione del debito;
2) le modalità con le quali può essere raggiunto l’obiettivo di riduzione del debito nel
corso dell’anno
3) Si considera equivalente alla riduzione dell’indebitamento il trasferimento di
immobili al fondo comune di investimento o alla società di gestione di cui all’all’art.6
della l.183/2011
Sarà previsto che a seguito della mancata attuazione dell’obbligo di ridurre lo stock di
debito gli enti territoriali non potranno procedere ad assunzioni di personale a
qualsiasi titolo e non potranno impegnare spese correnti in misura superiore
all’importo annuo medio dei corrispondenti impegni effettuati nell’ultimo
triennio
•
•
•
Art.13 L.183/2011
Semplificazione dei pagamenti
•
•
Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e
appalti gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni vigenti in
materia di patto di stabilità interno, entro il termine di 60 giorni dalla
data di ricezione dell’istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed
esigibile anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto
a favore di banche o intermediari finanziari.
Scaduto il termine provvede la RGS che ove necessario nomina un
Commissario ad acta con oneri a carico dell’Ente territoriale
Art.30 e 31 L.183/2011
Patto di stabilità
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Si apportano modifiche al D.l 138/2011
Si anticipa la riduzione degli obiettivi del patto di stabilità a partire dall’inizio dell’anno
in misura pari al gettito derivante dalla “Robin tax”
Si redistribuiscono le riduzioni degli obiettivi del patto di stabilità per gli enti virtuosi
Gli enti ai fini della virtuosità non saranno più divisi in 4 classi, ma solo in 2 classi
sulla base di una valutazione ponderata degli stessi criteri di virtuosità
Si stabilisce che alcuni fattori di virtuosità saranno applicati dal 2013
Per il 2012 saranno applicati solo i seguenti parametri di virtuosità:
1) rispetto del patto di stabilità
2) autonomia finanziaria
3) equilibrio di parte corrente
4) rapporto entrate di parte corrente riscosse ed accertate
5)è abrogato il parametro che prevedeva l’adeguamento degli ordinamenti ai
principi della libera iniziativa ed il parametro legato al miglioramento degli altri
fattori di virtuosità.
Mutui e prestiti obbligazionari potranno essere contratti solo previa
predisposizione di documentazione e attestazione dalla quale si evinca il
conseguimento degli obiettivi del patto di stabilità per l’anno precedente
Segue: Patto di stabilità per gli enti locali
•
•
•
•
•
Al patto di stabilità sono soggetti dal 2013 i Comuni con popolazione
compresa tra 1.001 a 5.000 ab
Per la determinazione dell’obiettivo del patto di stabilità in tutti i casi di fa
riferimento:
1) alla spesa corrente media degli anni 2006/2008 come desunta dai
consuntivi alla quale di applicano le percentuali di miglioramento del
saldo previste dalla legge.
Le % di miglioramento si applicano fino a che non verrà emanato il Dm
previsto dal d.l 98/2011 per la virtuosità
Per determinare il saldo obiettivo si segue ancora il criterio della
competenza mista “il saldo finanziario tra entrate finali e spese finali è
calcolato in termini di competenza mista ed è costituito dalla somma algebrica
degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti ed impegni, per la parte
corrente, e dalla differenza tra incassi e pagamenti, per la parte in conto
capitale, al netto delle entrate derivanti dalla riscossione di crediti e delle spese
derivanti dalla concessione di crediti, come riportati nei certificati di conto
consuntivo.
Segue sul patto di stabilità
•
•
•
•
•
Il saldo finanziario in termini di competenza mista non inferiore alle %
individuate deve essere diminuito di un importo pari alla riduzione dei
trasferimenti previsti dal comma 2 dell’art.14 del D.l n.78/2010
Gli enti virtuosi conseguono l’obiettivo strutturale realizzando un saldo
finanziario sempre in termini di competenza mista pari a zero
A seguito della emanazione del Decreto sulla virtuosità verranno quindi
applicate le nuove % di miglioramento agli enti non virtuosi spalmando su di
essi la previsione del saldo zero previsto per i virtuosi
Le esclusioni
Monitoraggi e certificazioni
La legge 214/2011
•
•
•
•
•
•
La consistenza complessiva della manovra per gli anni 2012 e 2013
ammonta a 35 miliardi
Art.3 possibilità per le Regioni di consentire sforamenti sul patto più
consistenti a Comuni e Province
Art. 5 Un nuovo DPCM rivedrà l’indicatore ISEE che dal 2013 sarà utilizzato
per disciplinare agevolazioni fiscali e tributarie
Art.10 Equitalia cesserà le attività di accertamento, liquidazione e
riscossione, spontanea e coattiva, delle entrate tributarie o patrimoniali, dei
Comuni e delle società partecipate a decorrere dal 31.12.2012
Art.11 Sono abrogate le norme che prevedono i consigli tributari per i
Comuni
Art.12 Riduzione dei limiti di tracciabilità dei pagamenti. Nuovo limite di
1.000 euro. Occorre adeguare i regolamenti di contabilità ed economali
Segue L.214/2011
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Art.13 Applicazione in via sperimentale dell’IMU a partire dal 2012 e fino al 2014.
Applicazione a regime a partire dal 2015
Abitazione principale e pertinenze: presupposto il possesso di immobili ivi compresa
l’abitazione principale
Concetto di abitazione principale: il possessore vi dimora abitualmente e vi è
residente anagraficamente
Base imponibile: quella determinata nel 1992, rivalutata del 5% nel 1997, cui
applicare determinati moltiplicatori a seconda della tipologia del fabbricato
L’aliquota base è dello 0,76%. I Comuni con delibera del Consiglio Comunale
possono modificare l’aliquota base sino a +/- 0,3%
L’aliquota è ridotta allo 0,4% per le abitazioni principali e pertinenze. Con delibera di
Consiglio Comunale può essere modificata dello 0,2% in più o meno.
Non è più consentito assimilare alla abitazione principale l’immobile concesso in uso
gratuito a parenti
La riduzione si applica ai casi di soggetto passivo che in base alla separazione legale
non risulta assegnatario della casa coniugale
La riduzione può essere estesa ai proprietari di abitazioni anziani o disabili che hanno
assunto la residenza presso istituti o case di riposo
Segue 13 L.214/2011
•
•
•
•
•
•
•
•
L’aliquota è ridotta allo 0,2% per i fabbricati rurali ad uso industriale. L’aliquota può
essere ridotta allo 0,1%
I Comuni possono ridurre l’aliquota fino allo 0,4% nel caso di immobili non produttivi
di reddito fondiario, cioè posseduti da imprese commerciali o nel caso in cui siano
beni strumentali per l’esercizio di arti o professioni ovvero nel caso di immobili locati
Sull’imposta dovuta per abitazione principale si applica una detrazione fino a 200
euro.Per il 2012 e il 2013 è prevista una detrazione fino a 50 euro per ciascun figlio di
età inferiore a 26 anni fino ad un massimo di 400 euro.
Il Consiglio Comunale, nel rispetto degli equilibri di bilancio, può elevare la riduzione
fino a concorrenza dell’imposta dovuta
E’ riservata allo Stato la quota di imposta pari alla metà dell’importo calcolato
applicando alla base imponibile di tutti gli immobili, ad eccezione della abitazione
principale e delle relative pertinenze, l’aliquota base dello 0,76%. La quota di imposta
risultante da questa operazione è versato allo Stato, contestualmente all’IMU.
Si dovrà effettuare un doppio versamento tramite F24
Le detrazioni previste per l’abitazione principale e quelle deliberate dai Comuni non si
applicano alla quota riservata allo Stato
Ai comuni rimangono l’eventuale gettito derivante dall’attività di accertamento e
riscossione, cioè le maggiori entrate derivanti dalla lotta all’evasione
Segue
•
•
•
•
A fronte di un maggior gettito IMU dovrebbe corrispondere una riduzione del
Fondo sperimentale di riequilibrio
Addizionale IRPEF comunale
La differenziazione delle aliquote dell’addizionale comunale IRPEF. Il
Comune che vorrà differenziare dovrà necessariamente adottare 5 aliquote
in corrispondenza di ciascuno degli scaglioni nazionali. L’alternativa sarà
anche la previsione di una aliquota unica.
Ai sensi del comma 14 dell’art.13 della Legge 214/2011 è abrogato l’art.1
del D.l 93/2008. L’articolo conteneva l’abrogazione dell’ICI sulla prima casa
e conteneva anche la sospensione della possibilità di modificare le aliquote
dei tributi in capo agli Enti locali, esclusa la TARSU. Secondo parte della
dottrina una tale abrogazione varrebbe solo con riferimento alla esenzione
dall’ICI. Difatti la possibilità della sospensione delle aliquote dei tributi si
ritiene debba permanere fino alla entrata in vigore del federalismo fiscale
(2014) in applicazione di quanto statuito dall’art.1, comma 123, L.220/2010
Segue
•
•
•
•
Dal 2013 è istituito il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi.
Il tributo si articola in due componenti: la prima riguarda il servizio gestione
rifiuti solidi urbani la seconda i servizi indivisibili dei Comuni ( strade, polizia
locale, illuminazione)
E’ previsto che in sostituzione dei tagli lineari alle agevolazioni fiscali previsti
dalla legge fiscale, a partire dal 1/10/2012 le aliquote IVA del 10% e del
21% saranno incrementati di due punti percentuali. A partire dall’1/1/2014
queste aliquote saranno incrementate di un ulteriore 0,5 punti
Nel predisporre i bilanci preventivi per il 2012 e il 2013 occorrerà tenere di
conto che dal mese di ottobre le spese per acquisto di beni e servizi
subiranno questi aumenti.
Art.23.c.22 ed art.27 L.214/2011
•
•
•
•
•
•
•
La titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale
non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico.
Facilitazione alla valorizzazione del patrimonio e alla realizzazione del piano di
alienazione
La delibera di approvazione del Piano da parte del Consiglio determina le
destinazioni d’uso urbanistiche degli immobili
La eventuale equivalenza della delibera del Consiglio ad una variante allo strumento
urbanistico generale è disciplinata dalla Regione
Qualora sia necessario riconfigurare gli stumenti territoriali ed urbanistici per dare
attuazione ai piani di valorizzazione il Presidente della Giunta Regionale con
Provincia e Comuni promuove Programmi unitari di valorizzazione territoriale e se nei
programmi ci sono immobili dello Stato il potere di impulso è assunto dal Demanio
Se la valorizzazione degli immobili dello Stato comporti la loro vendita una parte del
ricavato compresa tra il 5% ed il 15% sarà corrisposta ai Comuni
Dall’anno 2011 l’aliquota base della addizionale regionale all’IRPEF sale dallo 0,9% al
1,23%
Scarica

Il nuovo ambito delle materie di competenza della contrattazione