Nel mese di ottobre 2006 si dava avvio ad una autonoma attività info-investigativa nei confronti di un’impresa operante nel territorio provinciale di Cremona, all’interno della quale era eseguito lo sconfezionamento di mozzarelle e formaggi scaduti, poi reimmessi verosimilmente nel ciclo produttivo per l’alimentazione umana. Tale azienda, denominata TRA.DE.L. Srl1, il cui stabilimento era ubicato in Casalbuttano (CR), via Ponchielli n. 92, risultava essere rappresentata legalmente da RUSSO Domenico. A seguito di preliminari riscontri, eseguiti anche mediante acquisizione di informazioni testimoniali da ex dipendenti, è stata redatta specifica annotazione di polizia giudiziaria depositata presso la Procura della Repubblica di Cremona, con la quale, in sostanza, era richiesta l’autorizzazione per l’esecuzione di intercettazioni, al fine di rilevare la qualità della merce giacente, sulla base dell’ipotesi delittuosa prevista dall’art. 440 c.p. “adulterazione e contraffazione di sostanze alimentari”. Dalle conversazioni intercettate emergeva che la lavorazione all’interno dello stabilimento di Casalbuttano privilegiava merce scaduta, ma soprattutto erano posti in risalto strettissimi rapporti d’affari tra TRA.DE.L. e MEGAL Spa3, SICILIANA ALIMENTARI Srl in sigla SIC.AL. Srl4 e INTERNATIONAL CHEESE Gmbh5, imprese sempre riconducibili a RUSSO Domenico. Tutte le citate aziende operano nel settore della trasformazione lattiero-casearia, in particolare nella produzione di formaggio fuso. Ciascuna è in possesso di una differente specializzazione nell’ambito del medesimo ciclo tecnologico, tale da costituire una vera e propria “filiera produttiva”. Nello specifico TRA.DE.L. raccoglie il prodotto alimentare da vari fornitori, esegue una breve fase di lavorazione, consistente nello sconfezionamento mediante separazione meccanica degli involucri dalla massa lattiera-casearia ed ottiene un semilavorato base in forma di pasta omogenea. Detto prodotto è quindi spedito a MEGAL6, che lo miscela con altri già disponibili, lo sottopone, ma non sempre, a trattamento termico, lo confeziona e lo rivende a numerosi clienti sia in Italia che all’estero, che, a loro volta, lo utilizzano nella produzione di fusi o di grattugiati. Tutto il relativo materiale di scarto è infine destinato a SIC.AL., che, dal 31.10.2004 e all’interno dello stabilimento di Massazza (BI), si occupa dello stoccaggio di sottoprodotti alimentari ad uso zootecnico, di cui alla categoria 3 del Reg. 1774/027. 1 2 3 4 5 6 7 Esercente l’attività di “produzione derivati del latte: burro e simili”. Sede legale in Oleggio (NO), via S. Maria n. 38 e amministrativa in Vicolungo (NO), via IV Novembre n. 115. Lo stabilimento di Casalbuttano (Cr), ove Tra.De.L. svolge l’attività, è di proprietà della Spa Egidio Galbani che lo ha concesso in locazione. Con sede legale, amministrativa e stabilimento in Vicolungo (NO), via IV Novembre n. 115. Con sede legale in Partinico (PA), via dell’Usignolo n. 18, amministrativa in Vicolungo (NO), via IV Novembre n. 115 e deposito in Massazza (BI), via per Salussola n. 29. Amministratore unico ORLANDO Federico. Con sede in Woringen (Germania). E, in quota parte, anche ad altre imprese del settore. Il Reg. CE n. 1774/2002 del 3.10.02 reca norme sanitarie relative ai sottoprodotti di origine animale non destinati al consumo umano e disciplina la loro raccolta, trasporto, magazzinaggio, trasformazione, uso o eliminazione al fine di evitare i rischi per la salute pubblica o degli animali. Esso statuisce che: ¾ per sottoprodotti di origine animale si intendono i corpi interi o parti di animali o prodotti di origine animale rientranti nella categoria 1, 2 o 3, non destinati al consumo umano; ¾ per materiali di Categoria 1 si intendono i sottoprodotti di origine animale contenenti anche in parte (incluse le pelli) animali sospettati di essere affetti da TSE, animali da esperimento, selvatici (se si sospetta che siano affetti da malattie trasmissibili), cui sono state somministrate sostanze vietate, ecc. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo detti materiali sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento o sotterramento in una discarica riconosciuta. ¾ per materiali di Categoria 2 si intendono i sottoprodotti di origine animale contenenti lo stallatico e il contenuto del tubo digerente, i materiali di origine animale raccolti nell'ambito del trattamento delle Significativa, in tale contesto, è la procedura di lottizzazione adottata dalle imprese in argomento, attraverso la quale è stato possibile ricostruire l’intero flusso della merce. In TRA.DE.L. e MEGAL8 il lotto è formato da tre serie di codici numerici o alfanumerici. La prima serie identifica il fornitore e solitamente è costituita da tre cifre (ad esempio Sic.Al. = 842, Megal = 902, Zzzz = 242); la seconda distingue invece il numero del DdT in ingresso; mentre l’ultima individua il tipo di prodotto (ad es. formaggio da selezione = 1, burro = 28)9. Ne deriva che il numero di lotto non rimane fisso durante tutto il ciclo di produzione, ma varia al mutare del proprietario e degli impieghi. Tante volte il prodotto cambia proprietà o impiego tante volte sarà lottizzato. Per inciso, TRA.DE.L. e MEGAL sono inserite nell’elenco ministeriale degli stabilimenti italiani10 autorizzati alla produzione ed immissione sul mercato di latte e prodotti a base di latte destinati all’alimentazione umana. La SIC.AL., qualificata come impianto di transito di prodotti destinati all’uso zootecnico, è invece inserita nell’elenco delle imprese riconosciute ai sensi del Regolamento CE 1774/2002 ovvero autorizzate alla gestione di sottoprodotti. 8 9 10 acque reflue dei macelli, contenenti residui di farmaci veterinari e di agenti contaminanti, quelli diversi dai materiali di categoria 1 e 3, gli animali abbattuti nel quadro dell'eradicazione di una malattia epizootica, ecc. Tali materiali, dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento, ovvero utilizzati come fertilizzanti, trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio o eliminati come rifiuti mediante sotterramento in una discarica; ¾ per materiali di Categoria 3 si intendono i sottoprodotti di origine animale contenenti sottoprodotti di origine animale ottenuti dalla fabbricazione di prodotti destinati al consumo umano, prodotti alimentari di origine animale o contenenti prodotti di origine animale, esclusi i rifiuti di cucina e ristorazione che, anche se lo erano originariamente, non sono più destinati al consumo umano per motivi commerciali o a causa di problemi di lavorazione o di difetti d'imballaggio o di qualsiasi altro difetto che non presentino alcun rischio per la salute umana o animale. Detti prodotti, dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento ovvero trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio ovvero destinati alla produzione di mangimi per animali; ¾ gli Stati membri adottano le misure necessarie per garantire che la raccolta, il trasporto e lo smaltimento dei rifiuti di cucina e ristorazione della categoria 3 avvengano senza pericolo per la salute umana e senza danno per l'ambiente; ¾ devono essere adottate tutte le misure necessarie per garantire che i materiali di categoria 1, 2 e 3 siano identificabili e restino separati per tutta la durata delle operazioni di raccolta e trasporto. A tal fine, durante il trasporto, sui veicoli, contenitori, cartoni o altri imballaggi deve essere apposta un'etichetta che rechi chiaramente la categoria dei sottoprodotti di origine animale oppure, in caso di materiali di categoria 3, la dicitura «Non destinato al consumo umano»; ¾ i veicoli, i contenitori e gli attrezzi riutilizzabili che vengono a contatto con sottoprodotti di origine animale o con prodotti trasformati devono essere puliti, lavati e disinfettati dopo ogni utilizzazione e tenuti in buono stato di pulizia; ¾ durante il trasporto i sottoprodotti di origine animale e i prodotti trasformati devono essere accompagnati da un documento commerciale o, nei casi previsti, da un certificato sanitario; ¾ i documenti commerciali devono specificare la data in cui i materiali sono stati prelevati dallo stabilimento, la descrizione e quantità, il luogo di origine e il nome e l'indirizzo del trasportatore, il nome, l'indirizzo e il numero di riconoscimento del destinatario e dell'impianto di origine. ¾ i materiali di categoria 3 non trasformati destinati alla produzione di materie prime per mangimi devono essere trasportati refrigerati o congelati, a meno che non vengano trasformati entro 24 ore dalla partenza; ¾ l'autorità competente deve adottare le misure necessarie per controllare il corretto adempimento delle disposizioni anche verificando la compilazione dei registri e dei documenti richiesti e, se previsto o ritenuto necessario, apponendo sigilli. Qualora l'autorità competente apponga un sigillo ad una partita di sottoprodotti di origine animale o di prodotti trasformati, ne informa l'autorità omologa del luogo di destinazione.” In Sic.Al. invece non si procede ad alcuna lottizzazione. Una partita di burro in arrivo da Megal con ddt nr A12 è quindi lottizzata in Tra.De.L. nel seguente modo: 902-A12-28. Riconosciuti ai sensi delle direttive 92/45 e 92/47/CEE recepite con DPR n. 54/97 del 14.01.97. Nella tarda mattinata del 22 novembre 2006, simulando un “ordinario” controllo stradale in località Castelleone (CR), una dipendente pattuglia fermava un autoarticolato, con alla guida tale Sergio ROSSI il quale stava trasportando prodotti caseari da TRA.DE.L. (Casalbuttano CR) a MEGAL (Vicolungo -NO). Dall’esame prima documentale e poi del carico trasportato i militari rilevavano un odore nauseabondo proveniente dall’interno del cassone, causato dalla presenza di formaggio semilavorato, in evidente stato di putrefazione. Contestualmente e al fine di procedere alla campionatura per le successive analisi chimico – qualitative, si richiedeva l’intervento dell’ASL di Cremona. Il dott. CHITTÒ Andrea, veterinario responsabile, prima di procedere al campionamento, intratteneva un colloquio telefonico, intercettato, proprio con RUSSO Domenico, cui spiegava che l’iniziativa di bloccare e controllare il camion era da attribuirsi esclusivamente ai finanzieri, i quali si erano, peraltro, intestarditi a voler sequestrare la merce. Dopo varie insistenze CHITTÒ, unitamente a due vigili sanitari effettuava il campionamento dei prodotti in esame. Nel frattempo altro contingente di dipendenti militari si recava presso lo stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano per eseguire una perquisizione d’iniziativa. Qui, dopo essere stati ricevuti dall’impiegata amministrativa FERRARI Michela, i finanzieri rilevavano che il responsabile BOSIO Luciano, l’operaio BETTONI Andrea e il capo reparto VLAGEA Gheorge, stavano frettolosamente etichettando, come prodotti da destinare allo zootecnico, beni stoccati all’interno delle celle frigorifere. Le citate persone, pienamente consapevoli che i prodotti detenuti non erano idonei alla lavorazione in quanto contenenti muffe ed impurità varie, stavano cercando di inserirli nella cella riservata al materiale zootecnico. Nelle varie celle frigorifere ivi esistenti (temperatura di -20 gradi), sono stati così rinvenuti, e poi sottoposti a sequestro, notevoli quantità di prodotti caseari già lavorati o in fase di lavorazione, tutti in cattivo stato di conservazione, coperti da muffe e inflorescenze o scaduti da tempo: Nell’immediato sono stati escussi a sommarie informazioni gli operai della TRA.DE.L., i quali, in sostanza, hanno confermato di aver ricevuto l’ordine di far “sparire” la merce con la muffa e rimarcato che tale procedura (nascondere e spostare la merce avariata) era usualmente adottata ogni qualvolta avveniva una ispezione, sempre preannunciata, da parte dell’ASL. Tra gli escussi, il veterinario CHITTÒ Andrea dichiarava in atti che la merce sottoposta a controllo non poteva essere impiegata nella produzione ad uso umano, con ciò smentendo, di fatto, le sue stesse dichiarazioni intercettate. Le operazioni di rilevamento dei prodotti nelle citate celle frigorifere proseguivano fino al giorno 29.11.2006, con la quantificazione ed il sequestro di tutti quelli di visibile carente condizione igienica (art. 5 della Legge nr. 283/6211). La merce complessivamente sequestrata è risultata essere pari a Kg 238.503,85. Nell’ufficio amministrazione della TRA.DE.L. si era, nel frattempo, proceduto al sequestro dei documenti di trasporto della merce rinvenuta sull’autoarticolato, di altra documentazione ritenuta utile, nonché dei personal computer contenenti i “data base” di magazzino e di produzione. Nella circostanza sono state altresì acquisite le due autorizzazioni sanitarie concesse a TRA.DE.L., una delle quali originariamente attribuita alla SPA EGIDIO GALBANI, riguardanti la porzionatura e il confezionamento di prodotti a base di latte e di provolone con espressa rinuncia all’idoneità come stabilimento di trasformazione e raccolta. Dunque nessuna specifica autorizzazione per l’attività di sconfezionamento e preliminare lavorazione effettivamente svolta. In data 22.12.2006, dopo aver appreso del probabile arrivo presso TRA.DE.L. di prodotto lattiero-caseario alterato rimasto da almeno due settimane giacente fuori dei magazzini refrigerati del fornitore, è stata eseguita una nuova perquisizione d’iniziativa presso lo stabilimento di Casalbuttano. In concomitanza sono intervenuti anche i Consulenti Tecnici nominati dalla Procura della Repubblica di Cremona, i quali hanno proceduto a campionare alcuni prodotti oggetto di sequestro. Con apposito provvedimento, infatti, il Magistrato inquirente aveva conferito incarico ai professori RESMINI, ordinario di Industrie Agrarie e docente di Chimica e Tecnologia del 11 “È vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o … comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari: …Omissis … b) in cattivo stato di conservazione …; d) insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione; … Omissis …” Latte e CANTONI, ordinario di Ispezione degli Alimenti di Origine Animale, ambedue dell’Università degli Studi di Milano - Dipartimento di Scienze e Tecnologie Alimentari e Microbiologiche (DISTAM) -, affinché fosse accertato se la merce lavorata in TRA.DE.L. poteva essere nociva per la salute umana. All’atto dell’accesso i militari operanti trovavano, in flagranza, gli operai TRA.DE.L. intenti a porre sull’apposito macchinario prodotti scaduti, ancora confezionati, senza che questi fossero stati sottoposti a preventiva selezione. Da una parte del macchinario usciva il prodotto caseario ormai macinato, dall’altra le confezioni di plastica: La merce in questione, in pessimo stato di conservazione e visibilmente alterata e scaduta, presentava muffe diffuse ed emanava un nauseabondo olezzo. Su alcune confezioni sono stati rilevati escrementi di topo, nonché pezzi di formaggio rosicchiato. ESCREMENTI DI RODITORE La miscela semilavorata, ottenuta dai prodotti già triturati e contenuta in cassoni di plastica, presentava sulla superficie i residui, visibili ad occhio nudo, degli involucri degli imballi macinati. Inoltre erano evidenti alcune chiazze bluastre, provocate dall’inchiostro delle confezioni di mozzarella12. Le operazioni di servizio si concludevano con il sequestro d’iniziativa, ex art. 5 della L. 283/62, di tutta la merce già lavorata o pronta da lavorare, risultata essere pari a Kg. 8.978,30 e dei macchinari “baader” utilizzati per le lavorazioni. In data 20.02.2007 è stata effettuata presso l’unica sede amministrativa di TRA.DE.L., SIC.AL. e MEGAL, sita in Vicolungo (NO), una perquisizione delegata, finalizzata ad acquisire la documentazione, fiscale e non, utile alle indagini. Con tale attività si voleva conferire mirato riscontro alle ulteriori informazioni acquisite: RUSSO Domenico, infatti, lungi dal rinunciare all’acquisto di prodotto scaduto, avariato o putrefatto, aveva dirottato a MEGAL la merce prima destinata a TRA.DE.L.13. In tale sede sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro Kg. 1.620,00 di croste di gorgonzola, nonché prodotti alterati e contenenti plastica: Il formaggio sopra fotografato, contenente particelle di paraffina blu, doveva essere destinato al mercato inglese. 12 13 La merce in questione, proveniente da ZZZ e , dopo essere stata dissequestrata e affidata alla vigilanza dell’ASL, è stata, con l’avallo di questa (sia di Cremona che di Novara), ridata alla libera disponibilità di Russo che, in data 05 febbraio 2007, l’ha destinata alla produzione, classificandola come merce di qualità “A”, la migliore. La circostanza emerge chiaramente, tra l’altro, da diverse conversazioni tra il Russo e i fornitori e dalle dichiarazioni di diversi testimoni, successivamente escussi a sommarie informazioni. Nella stessa giornata i citati Consulenti Tecnici effettuavano la campionatura di alcuni prodotti finiti e di altri sottoposti a sequestro. Nel contempo si procedeva alla perquisizione locale dello stabilimento SIC.AL., ubicato in Massazza (BI)14, presso cui erano depositati alla rinfusa materiali lattiero-caseari destinati allo zootecnico, macchinari vari in disuso, nonché merce di proprietà TRA.DE.L. in conto deposito. Dall’analisi della documentazione contabile ed extracontabile sequestrata è emerso che TRA.DE.L./MEGAL erano solite contestare ai fornitori la qualità della merce acquistata, al fine di ottenere una sensibile riduzione del prezzo. La merce era contestata al fornitore, a volte con l’invio delle foto relative, perché non idonea alla lavorazione e nell’occasione era richiesto uno sconto ovvero l’annullamento della fattura di acquisto. In quest’ultimo caso TRA.DE.L. emetteva fattura di smaltimento e il fornitore, a sua volta, una nota di credito, con cui di fatto annullava la vendita del prodotto contestato. Negli apparati informatici sequestrati sono state rinvenute centinaia di fotografie, scattate direttamente dagli operai TRA.DE.L. e MEGAL ed afferenti diverse partite di prodotti lattierocaseari oggetto di contestazione a vari fornitori per lo stato di evidente putrefazione. Dall’analisi comparata dei suddetti elementi con i “data base” di magazzino è emerso tuttavia che il prodotto contestato ai fornitori, in quanto qualificato come zootecnico, non era stato mai smaltito, ma addirittura posto in lavorazione. Tale condotta, al di là del rischio per la salute umana derivante dall’utilizzo di prodotti alterati, configura il reato previsto dall’art. 8 della Legge 74/2000. Esempio chiarificatore di quanto finora descritto è il seguente cartello, contenente le procedure da applicare in caso di merce ad uso zootecnico in arrivo dalla SPA EGIDIO GALBANI, rinvenuto affisso nella bacheca dell’opificio TRA.DE.L. in occasione dell’intervento del 22.11.2006: Nel caso di prodotto zootecnico proveniente dagli stabilimenti GALBANI di Corteolona e Giussago di Certosa, ma la procedura valeva per tutti i fornitori, gli operai dovevano darne comunicazione all’Ufficio Commerciale TRA.DE.L., che avrebbe provveduto alla relativa contestazione al fornitore. Il prodotto era comunque posto in lavorazione15. Le attività svolte hanno inoltre evidenziato che in TRA.DE.L. era stata istituita una doppia contabilità. A fronte di una contestazione esiste effettivamente la documentazione che certifica lo smaltimento del prodotto (DdT e fattura), mentre “a latere” rileva anche la documentazione attestante la lavorazione e la vendita dello stesso prodotto a MEGAL (scheda di produzione, DdT e fattura). In realtà, la documentazione inerente lo smaltimento attiene ad altro prodotto, costituito, nella maggioranza dei casi, da materiale di scarto del provolone16. Infatti, all’interno del citato opificio di Casalbuttano, TRA.DE.L. “toeletta” anche i provoloni della SPA EGIDIO GALBANI. 14 15 16 Impianto di transito dei prodotti lattiero caseari di categoria 3. La circostanza è confermata anche dai diversi testimoni escussi a sommarie informazioni nell’immediatezza degli interventi, oltre che da decine di intercettazioni. Posto, ad esempio, che la merce contestata al fornitore sia individuata dal lotto x per Kg. 500, in contabilità Tra.De.L. c’è un’uscita a zootecnico del lotto x per Kg. 500. Di fatto, tuttavia, dall’analisi del magazzino Tra.De.L., emerge che il lotto x di Kg. 500 è stato sconfezionato, lavorato ed inviato a MEGAL. I 500 Kg. allora inviati allo zootecnico sono di fatto gli scarti della lavorazione del provolone non altrimenti utilizzabili. I militari operanti hanno visualizzato ed analizzato centinaia di fotografie rinvenute, distinguendole per anno e per fornitore17, ponendole in raffronto ai documenti di contestazione e a quelli contabili di acquisto. Per ciascuna contestazione è stata poi elaborata la tracciabilità e sperimentata la lavorazione e la successiva vendita ad aziende che producono formaggi per alimentazione umana. Di seguito, a mero titolo esemplificativo, si riporta una contestazione inoltrata con “e-mail” da parte di TRA.DE.L. ad un fornitore: “C.A. sig. Rossi In allegato Le invio alcune fotografie del prodotto che abbiamo ritirato in data 23/06/05 c/o il Vs. stabilimento. - il prodotto nudo è stato messo nel cassone con il prodotto confezionato: le due tipologie devono assolutamente essere tenute separate. - evidenti tracce di muffe - prodotti nudi in buona parte marci - prodotti confezionati con numerose confezioni rotte (quindi fuoriuscita di prodotto, con tutto ciò che ne deriva) - utilizzo di sacchi neri per la spazzatura (per i prodotti alimentari ci sono appositi sacchetti, ma vista la qualità della merce capisco perché abbiate utilizzato i sacchi dell'immondizia). Tempo fa mi aveva comunicato che il Vs. veterinario Le aveva detto di non vendere più prodotti in queste condizioni, a mia volta Le avevo fornito l'indirizzo di una ditta autorizzata alla raccolta di prodotti lattiero-caseari ad uso zootecnico, la stessa che utilizziamo noi. Non so se abbia contattato la ditta, se lo ha fatto ha di certo saputo che il servizio non era gratis, pertanto suppongo che ha trovato più conveniente vendere il prodotto ancora alla Tra.De.L. Le chiarisco un punto: la Tra.De.L. srl non è una discarica pertanto Le comunico che se in futuro vorrà ancora fornirci il Vs. prodotto dovrà essere qualitativamente accettabile, in caso contrario sarò io stessa a chiamare l’ASL. Per concludere: abbiamo già provveduto a far smaltire il prodotto c/o un'azienda autorizzata, qui di seguito Le comunico i costi che Vi addebiteremo per avere smaltito il Vs. prodotto. Le chiedo inoltre di emettere nota di credito a totale storno fattura relativa al DDT 405456 (kg 1.730x € 0,10 + IVA).” A fronte della citata contestazione rileva un DdT ed una fattura di smaltimento, mentre il conseguente lotto è stato interamente lavorato, senza alcuno scarto di produzione. Tra le centinaia di esempi, la merce di seguito fotografata e contestata al fornitore, è stata interamente lavorata e venduta come prodotto di 1^ qualità: 17 Tra i principali fornitori esaminati in tale fase preliminare: ABIT PIEMONTE Cons. Coop. a.r.l., sede in Grugliasco (TO), C.so Allamano n. 26; MASTRO CASARO LUDOVICO Spa, sede in Rottofreno (PC), V.le Stazione n. 19; BRESCIALAT Spa, sede legale in Mariana Mantovana (MN), Z.I. n. 1; ZZZZ Spa stabilimento in Monticelli d’Ongina (PC), via Breda n. 53; Spa EGIDIO GALBANI, sede legale in Melzo (MI), via Togliatti nr. 8, amministrativa in Milano, via Flavio Gioia nr. 8. Stabilimento di Corteolona (PV), Giussago (PV); EUROFORMAGGI Spa, sede in Valeggio sul Mincio (VR), via Galileo Ferraris n. 6; IGOR Srl, sede legale e amministrativa in Cameri (NO), ss. 32 del Sempione; GIOVANNI COLOMBO Spa, sede in Cava Manara (PV), via Alessandria nr. 1; LATTERIA SOCIALE CÀ DÈ STEFANI, sede in Vescovato (CR), via Padana Inferiore n. 12; FRESCOLAT Srl, sede in San Vito di Altivole (TV), via Costanza, n. 14/1; ZARPELLON Spa, sede in Castelcucco (TV), vicolo Marconi n. 6. Confezioni gonfie in fermentazione presenza di VERMI Nella certosina ricostruzione delle lottizzazioni è stata altresì rilevata la lavorazione di prodotti contenenti plastica, la sostituzione delle etichette con conseguente annullamento della tracciabilità dei prodotti, la vendita di merci, la cui scadenza era stata, su richiesta del cliente, artificiosamente spostata in avanti di cinque/sei mesi. Conseguenza di ciò è l’accertata immissione sul mercato di semilavorati di qualità scadente. Gli stessi clienti si sono ripetutamente lamentati, mediante l’invio delle relative foto, per la presenza di plastica o di altri corpi estranei nel prodotto proveniente da TRA.DE.L./MEGAL18. 18 Tra le imprese che hanno contestato la merce a Megal: FRITZ BENDEL Gmbh con sede in Kempten (Germania) e Hocland Espanola S.A. che hanno altresì documentato la presenza di fili di ferro e di plastica. Come in precedenza detto SIC.AL. è deputata alla raccolta e allo stoccaggio dei sottoprodotti caseari destinati all’alimentazione zootecnica rientranti nella categoria 3 di cui all’art. 6 del Reg. CE 1774/2002. La carica di amministratore è affidata a ORLANDO Federico, il quale però, come emerso dalle intercettazioni telefoniche, funge solo da prestanome, tenuto conto che esercita l’attività di giornalista a Partinico (PA)19. Dall’analisi dei registri di entrata/uscita è stato notato che per taluni tipi di prodotti destinati a zootecnico, soprattutto yogurt, croccarelle e prodotti caramellati, SIC.AL. assume il ruolo di intermediario. Cioè invia il prodotto zootecnico direttamente dal fornitore all’impianto di smaltimento di una terza società autorizzata, LUCRA Srl20, senza farlo transitare dal proprio deposito di Massazza (BI). Per altri prodotti, specie mozzarella, crescenza e gorgonzola, SIC.AL. funge da effettivo deposito, ma solo per pochi giorni. La merce ivi stoccata, infatti, riparte tale e quale qualche giorno dopo sempre con destinazione LUCRA Srl21. Gli immediati approfondimenti hanno legittimato il sospetto che i prodotti ancora potenzialmente utilizzabili, come detto mozzarelle, crescenze, ecc, sono stati fatti transitare solo “formalmente” da SIC.AL., ma in realtà sono confluiti a MEGAL per il successivo reimpiego. 19 20 21 Orlando è titolare della ditta individuale denominata “Il Siculo”, avente ad oggetto “edizione di riviste e periodici”, con sede legale in Partinico (PA). Con sede in Villanova del Sillaro (LO), Cascina Postino. Discende pertanto l’ulteriore incongruenza che, ad esempio, la merce proveniente dalla società BIG LOGISTICA Spa di Ospidaletto Lodigiano (LO) (deposito della Galbani) invece di essere conferita direttamente all’impianto Lucra distante pochi chilometri, è invece destinata allo stabilimento di Massazza, ben più distante, e da qui, intatta, inviata a Lucra qualche giorno dopo. Quanto sopra è confermato dall’analisi dei dati di magazzino della SIC.AL., ove, dal rituale conteggio del carico/scarico dei prodotti, sono state quantificate oltre 1.100 tonnellate di prodotto zootecnico entrate nello stabilimento di Massazza (BI), ma mai uscite nel periodo temporale 2005/2007. Neppure in sede di perquisizione e sequestro presso il citato opificio i suddetti prodotti sono stati rilevati tra le giacenze di magazzino22. Tale assunto è stato evidenziato al Magistrato inquirente nella convinzione che il prodotto in argomento (cioè le 1.100 tonnellate ad uso zootecnico costituito, in prevalenza da mozzarelle, crescenza e gorgonzola) sia stato impiegato per una lavorazione destinata ad alimentazione umana. La circostanza è stata altresì avvalorata dall’attività di pedinamento del vettore MANFREDONIA Antonio, dalle intercettazioni telefoniche, nonché dall’analisi del magazzino MEGAL, laddove è stato individuato un lotto interno, “4-00”23, in cui compare anche una ingente quantità di prodotti caseari “in nero”, che non risulta essere mai stata acquistata, né tracciata, per quasi 250 tonnellate. In definitiva, quindi, in SIC.AL. mancano 1.100 tonnellate di prodotto zootecnico ed in MEGAL sono state invece rinvenute oltre 250 tonnellate di prodotto non tracciabile. Nell’anno 2006 le Autorità Sanitarie tedesche avevano effettuato un controllo presso uno dei maggiori clienti di RUSSO Domenico, la SCHREIBER GMBH, in esito al quale erano stati posti sotto vincolo sanitario ingenti quantitativi di burro per la riscontrata presenza di grassi estranei. Detta Autorità aveva di conseguenza imposto di ritirare dal mercato anche una partita di circa 450 tonnellate di sottilette, prodotte con il burro adulterato. Tale burro, proveniente dalla MEDITERRANEO Sas24, era stato venduto in Germania con l’intermediazione di MEGAL, cui la SCHREIBER aveva chiesto il risarcimento dei danni subiti. La vicenda, poi, aveva trovato una sua soluzione stragiudiziale25 consistente nel riacquisto, da parte di MEGAL, delle 450 tonnellate di sottilette prodotte con il burro non conforme. Quota parte della merce in questione è stata rinvenuta e sequestrata dai verbalizzanti presso TRA.DE.L. in sede di accesso del 22.11.2006. Come emerso anche dalle intercettazioni telefoniche, parte dei lotti in argomento recavano data di produzione “anno 1985”. 22 23 24 25 Il calcolo delle giacenze del deposito di Massazza è avvenuto a peso, essendo la merce ivi stoccata priva di etichette e di lottizzazione e dunque impossibile da tracciare. Il 4 rappresenta il codice del fornitore, nel caso di specie la stessa MEGAL; lo 00 rappresenta il numero del documento di trasporto (ossia nessun documento di trasporto). Esercente attività di “commercio ingrosso prodotti lattiero-caseari” (51331), con sede e domicilio fiscale in Solofra (AV). Attualmente in liquidazione. A seguito degli accordi diretti intercorsi tra il Russo e Marcus MUCHLBACHER, direttore commerciale della Schreiber. Il DPR 14.01.1997, n. 5426 all’art. 1227 dispone che le imprese presso cui si procede alla trasformazione di prodotti alimentari per l’uomo siano sottoposte alla vigilanza dell’Autorità 26 27 Regolamento di attuazione delle direttive 92/46 e 92/47/CEE “1. Gli stabilimenti … sono sottoposti a controllo permanente da parte del servizio veterinario … 3. Il servizio veterinario accede agli stabilimenti ed ai centri al fine di accertare che siano osservate le disposizioni del presente regolamento, e in particolare: a) controlla, in caso di dubbio sull'origine del latte e dei prodotti a base di latte, i documenti contabili, per poter risalire all'azienda, al centro o allo stabilimento di provenienza della materia prima; b) verifica che le procedure di autocontrollo di cui all'articolo 13, comma 2, siano costantemente e correttamente eseguite; c) procede a regolari verifiche dei risultati dei controlli previsti dall'articolo 13, prescrivendo allo stabilimento, ove necessario, l'esecuzione di accertamenti complementari in tutte le fasi del ciclo di produzione o sui prodotti. Sanitaria, che controlla il corretto assolvimento degli obblighi imposti e adotta, se del caso, anche provvedimenti di sospensione o chiusura dell’azienda inadempiente. In breve, in data 27.09.2006 funzionari ASL provenienti da Milano avevano eseguito una ispezione “a sorpresa” presso lo stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano, alla presenza anche dei veterinari ASL di Cremona. Nell’occasione i funzionari milanesi avevano redatto un verbale, in cui avevano rilevato gravissime lacune e avevano prescritto la loro immediata rimozione. Testualmente era stato richiesto: “STRUTTURE/ATTREZZATURE Ripristino di pareti e soffitti (presenza di scrostature e perdita di intonaco) con tinteggiatura. Rimozione ed eventuale successiva verniciatura dei punti di ruggine. Ripristino corretta chiusura delle porte. PULIZIA E DISINFEZIONE Rimozione di polvere e ragnatele a pareti, soffitti, finestre, macchinari e contenitori. Ripristino delle condizioni igieniche dei locali di stoccaggio e delle zone antistanti (rimozione completa ed accurata degli escrementi di roditori seguita da disinfezione). Richiesta di intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione. PRODOTTI Terminare immediatamente l’invio dei prodotti già individuati dal verbale n. 45 redatto in data 24.05.2006 seguendo le indicazioni (formaggio in polvere Q.li 260). Spostare i cartonbox contenenti le croste di formaggio nell’apposito locale individuato per i sottoprodotti previsti dal Reg. CE 1774/02. (Seguirà invio a stabilimento Reg. CE 1774/2002). … Omissis … Gli interventi sopra riportati dovranno essere effettuati ed opportunamente relazionati a questo Ufficio entro e non oltre il 31 ottobre 2006. Al termine dei tempi di adeguamento verrà disposto un sopralluogo che verificherà la risoluzione delle carenze evidenziate. Qualora si riscontrasse il permanere di condizioni igienico sanitarie non idonee questo Ufficio procederà alla sospensione o revoca del provvedimento di riconoscimento dello stabilimento …”. Con lettera del 02.10.2006, debitamente intercettata, il dott. CROTTI Riccardo28, Direttore del Distretto Veterinario dell’ASL di Cremona, sollecitava a TRA.DE.L. la rimozione delle carenze igieniche così riscontrate entro e non oltre il 31 ottobre 2006. 4. Il servizio veterinario predispone una relazione sulla verifica dei risultati delle analisi, e indica, ove necessario, le misure idonee ad eliminare le carenze riscontrate, prescrivendo il termine entro cui provvedere; se entro tale termine le carenze non sono state eliminate, il servizio veterinario propone la sospensione del riconoscimento, eventualmente limitata al tipo di produzione, o la revoca del riconoscimento stesso. 5. Qualora il servizio veterinario constati che in uno stabilimento o in un centro vengano disattese in maniera evidente le norme igieniche previste dal presente regolamento o venga intralciata un'ispezione sanitaria, adotta i necessari provvedimenti circa l'utilizzazione delle attrezzature e dei locali, ivi compresa la sospensione temporanea della produzione. 6. Nel caso in cui le carenze si ripetano, si provvede ad una intensificazione dei controlli nonché, ove necessario, al divieto di uso delle etichette o degli altri supporti su cui è apposto il numero di riconoscimento. 7. Le sospensioni e le revoche di cui ai commi 4, 5 e 6 sono comunicate al Ministero della sanità. 8. Il Ministero della sanità, in collaborazione con le Regioni e le Province autonome, effettua periodicamente ispezioni a sondaggio degli stabilimenti e dei centri riconosciuti”. 28 Direttore ASL Distretto Veterinario di Cremona, nonché anche Presidente dell’Associazione Provinciale Allevatori. Dall’analisi dei documenti ufficiali29 emerge tuttavia che il 26.09.2006, cioè il giorno prima dell’ispezione in argomento, i veterinari del Distretto di Cremona, BALESTRERI Paolo e CHITTÒ Andrea, avevano eseguito un controllo presso la TRA.DE.L. di Casalbuttano, preannunciando l’ispezione del giorno dopo. Nel verbale redatto il 26.09.2006 essi non rilevano invece le inadempienze e le carenze strutturali (presenza di scrostature e perdita di intonaco, punti di ruggine, ecc.) constatate poche ore dopo dall’ASL Regionale. Costoro attestano di aver esaminato l’aspetto degli animali infestanti, senza evidenziare alcuna carenza, al contrario rilevata il giorno dopo dall’ASL Regionale, che richiede, di conseguenza, la “rimozione completa ed accurata degli escrementi di roditori seguita da disinfezione” e un “intervento straordinario di derattizzazione e disinfestazione”. In data 25.10.2006, quale risposta alla lettera del 02.10.2006, RUSSO Domenico informa l’ASL di Cremona, che è non è possibile ottemperare entro il 31.10.2006 alle prescrizioni impartite, in quanto i lavori di pulizia, già altre volte eseguiti, sono risultati inutili. Il 02.11.2006 i veterinari BALESTRERI e CHITTÒ eseguono un sopralluogo presso lo stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano, al fine di verificare l’adempimento delle succitate prescrizioni. In tale sede i due funzionari constatano la specifica inottemperanza ed avvisano prontamente il loro superiore CROTTI Riccardo. Nel relativo verbale gli stessi omettono però di riferire che TRA.DE.L. non aveva effettuato alcuna pulizia e sanificazione dello stabilimento, mentre attestano che le croste di formaggio, di cui alle richiamate prescrizioni, erano state effettivamente smaltite30. CROTTI, informato di quanto accaduto, non solo non interviene ad interrompere l’attività e sospendere così l’autorizzazione sanitaria (come peraltro è previsto nell’ultimo capoverso della lettera sopra richiamata), ma contatta telefonicamente RUSSO Domenico per riferirgli i fatti concordare una strategia per “mettere a posto le carte”, come egli stesso afferma nel corso di una conversazione intercettata. In data 8.11.2006, dopo aver ampiamente preannunciato la loro visita, CROTTI, BALESTRERI e CHITTÒ si recano nuovamente presso lo stabilimento di Casalbuttano senza però redigere alcun verbale. La gravità del comportamento assunto, nella circostanza, dai funzionari e dirigenti ASL ha avuto altre significative riprove. Come già riferito, il 22.11.2006 dipendenti militari avevano sottoposto a controllo su strada un autoarticolato con a bordo prodotti lattiero-caseari spediti dalla TRA.DE.L. e diretti alla MEGAL. In quella occasione era stato contattato proprio il dr. Riccardo CROTTI, allo scopo di ottenere un parere tecnico sullo stato della merce trasportata e per eseguire i necessari prelevamenti di campioni del prodotto da sottoporre poi ad analisi. In un primo tempo i funzionari ASL, all’uopo intervenuti, avevano affermato di conoscere bene la TRA.DE.L., nonché i metodi di “autocontrollo aziendale” ed avevano assicurato che la merce rinvenuta e sottoposta ai successivi trattamenti termici presso MEGAL, sarebbe stata assolutamente idonea al consumo umano, in quanto l’accertata presenza di muffa non era una novità per quel tipo di prodotto. Nel verbale di sommarie informazioni di lì a breve redatto, tuttavia, lo stesso CHITTÒ ammetteva la sussistenza dei presupposti oggettivi per il sequestro. 29 30 Acquisiti direttamente presso la citata ASL. Gli accertamenti documentali hanno invece accertato che la partita di croste di formaggio (che secondo l’ASL di Milano doveva essere smaltita come zootecnico) era stata impiegata ad uso umano e che il DDT di smaltimento esibito ai funzionari ASL era attinente ad un lotto diverso da quello delle croste. Nel contempo, come già anticipato, venivano registrate in tempo reale diverse conversazioni tra CHITTÒ e RUSSO, nel corso delle quali il primo riferiva che il controllo era stato richiesto dai finanzieri e che con i medesimi era inutile colloquiare in quanto “non volevano capire e non avevano buon senso”. In data 19.01.2007, sempre presso lo stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano (CR), in ottemperanza a specifico provvedimento emesso dall’Autorità Giudiziaria inquirente, si procedeva al parziale dissequestro della merce rinvenuta e sequestrata nei giorni 22 novembre e 22 dicembre 2006. Tale prodotto, pari a complessivi Kg. 244.504,10, era contestualmente affidato all’ASL di Cremona in “vincolo sanitario”, affinché potesse effettuare i necessari controlli di natura igienico/sanitaria, onde decidere per lo smaltimento o per l’eventuale sua successiva lavorazione, previa adozione delle cautele necessarie. Nel medesimo frangente temporale si apprendeva da intercettazione telefonica che i funzionari ASL non avevano di fatto ottemperato all’ordine dell’Autorità Giudiziaria di controllare la reale destinazione del prodotto affidato in vincolo sanitario, anzi avevano consentito che la selezione fosse effettuata direttamente ed autonomamente dagli operai TRA.DE.L., limitandosi ad un controllo cartolare postumo. L’omessa vigilanza da parte dell’ASL di Cremona ha permesso così agli indagati di sottrarre prodotti in vincolo sanitario e di destinarli alla lavorazione. Il 12.02.2007, simulando un ordinario controllo su strada, una pattuglia della Polizia di Stato di Cremona - Sezione Polizia Stradale -, appositamente allertata, fermava un camion che stava trasportando semilavorati da TRA.DE.L. (Casalbuttano -CR-) a MEGAL (Vicolungo -NO-). Nell’occasione dipendente militare fotografava il carico, all’insaputa del conducente, consentendo di accertare all’interno del cassone la presenza di un lotto sequestrato in data 22.11.06, poi dissequestrato ed affidato in vincolo sanitario all’ASL di Cremona. Successivamente, il 20.02.2007, nel corso della perquisizione presso lo stabilimento MEGAL di Vicolungo, era rinvenuta e nuovamente sequestrata quota parte del lotto in questione, ancora visibilmente avariato ed ammuffito. Si è trattato dell’ennesima conferma che non vi era stata alcuna selezione del prodotto e che i funzionari Asl all’uopo incaricati31 non avevano effettuato alcun esame ispettivo. Ulteriore controllo era eseguito il 17.05.2007, laddove una dipendente pattuglia aveva accertato presso l’opificio TRA.DE.L. che il prodotto in vincolo da sottoporre all’analisi del veterinario, era già stato completamente caricato sul camion. Il sigillo sanitario, nell’occasione, era stato apposto solo un’ora dopo dal funzionario di turno, il quale, senza verificare il contenuto del cassone, aveva firmato il verbale. Tale funzionario ASL non solo avrebbe dovuto assistere alle operazioni di selezione e di carico del prodotto in vincolo (cosa che, come rilevato, non era avvenuta), ma avrebbe dovuto anche accertare la tipologia e la qualità del prodotto effettivamente smaltito, distinguendolo da quello inviato per l’ulteriore lavorazione alla MEGAL32. 31 32 In definitiva il lotto in questione ha subìto il 1^ sequestro il 22.11.06 perché fortemente avariato. Il 19.01.07 è stato dissequestrato con altra merce ed affidato in vincolo sanitario alla ASL di Cremona. Il 12.02.07 è uscito fuori bolla, privato delle sue etichette di riconoscimento e tracciabilità, ed arrivato in pari data a Megal, ove è stato parzialmente impiegato. Il 20.02.07 la residua quota, ancora recante muffe, è stata risequestrata per la 2^ volta. Ogni trasferimento di merce in vincolo sanitario avviene sulla base di una procedura stabilita per legge secondo la quale il funzionario ASL: a. assiste alle operazioni di carico della merce in vincolo sull’automezzo adibito al trasporto; b. verifica la corrispondenza tra quanto caricato e il relativo documento di accompagnamento; c. appone un sigillo ufficiale con la pinza in dotazione recante logo e numero distintivo dell’Ufficio di appartenenza. Al momento dell’arrivo del carico a destinazione, il funzionario incaricato, a sua volta, deve: Tra la documentazione acquisita presso gli uffici dell’ASL di Cremona si rimarcano i verbali di apposizione sigilli in rassegna, laddove si legge testualmente che il tecnico della prevenzione “… Ha assistito al carico dell’automezzo…”, nonché ha verificato il carico “… come da documento di trasporto n…” ed ha “…apposto il sigillo n…”. Tutto falso. Quanto sopra descritto è stato ampiamente confermato anche dagli autisti e dai dipendenti sentiti a sommarie informazioni. Nella prima fase investigativa è stata accertata la lavorazione in TRA.DE.L./MEGAL di prodotti lattiero-caseari scaduti, di croste di gorgonzola, di sottilette composte con burro adulterato, mozzarelle ritirate dal mercato e stoccate per settimane sulle ribalte delle ditte fornitrici, di prodotti provenienti da black out elettrici di dieci mesi prima33, di formaggi aromatizzati con le olive, contenenti pezzi di ferro, plastica e stirene34, quest’ultimo derivante dagli involucri di plastica delle confezioni triturate, ecc. Sono prodotti che non avrebbero mai dovuto arrivare in TRA.DE.L. e che, invece, sono finiti addirittura sulle tavole di ignari consumatori. Analoga considerazione è stata formulata da parte dei CC.TT.UU., i quali hanno manifestato al Magistrato inquirente tutto il loro disappunto per le modalità di gestione e di lavorazione di prodotti in simili condizioni e ritenuto poi gravissima la presenza di particelle di plastica nel semilavorato. La plastica, infatti, non può più essere separata dal composto all’interno del quale è inglobata. Ogni ulteriore fusione, lavorazione o trattamento del semilavorato comporta l’ulteriore frantumazione delle particelle di plastica, che, in definitiva, rimangono nel prodotto finale. La reale qualità e destinazione della merce è stata scrupolosamente ricostruita a prescindere dalle indicazioni riportate nelle fatture, ove il prodotto è genericamente definito “formaggio da selezionare”. Ciò è stato possibile grazie al puntuale ed analitico inserimento di migliaia di documenti in apposito “data base”, dal quale, peraltro, è stato poi estrapolato un ulteriore significativo elemento: “la merce in nero”. Dal raffronto tra i documenti di accompagnamento della merce proveniente da diversi fornitori e i dati estrapolati dalle bollette interne di pesata presso TRA.DE.L. è stata evidenziata una notevole differenza. Nel periodo 2004-2006, presso il noto opificio di TRA.DE.L. sono pervenute circa 1.700 tonnellate di prodotto in nero, non tracciabili e di qualità e composizione sconosciuta, che tuttavia, ed è certo, sono state interamente impiegate nell’alimentazione per uso umano. Le significative risultanze investigative sono state per tempo relazionate all’Autorità Giudiziaria di Cremona con apposita notizia di reato nei confronti di: 1. RUSSO Domenico, rappresentante legale Tra.De.L. e Megal, nonché amministratore di fatto della Sic.Al.; 2. BOSIO Luciano, responsabile di stabilimento Tra.De.L.; 3. VLAGEA Gheorghe, magazziniere Tra.De.L.; 4. BETTONI Andrea, operaio Tra.De.L.; 33 34 a. verificare l’integrità del sigillo apposto alla partenza; b. verificare la corrispondenza tra quanto scaricato e il documento di accompagnamento. Così è stato accertato l’arrivo (ad aprile 2004) di un lotto proveniente dal black out del settembre 2003, la sua intera lavorazione ed impiego per l’alimentazione umana. Gli stessi interlocutori telefonici evidenziano espressamente la possibilità, dato il tipo di lavorazione di TRA.DE.L., che il prodotto alimentare contenga STIRENE. Lo stirene è un idrocarburo aromatico. A temperatura ambiente è un liquido oleoso trasparente dal caratteristico odore dolciastro; è tossico e infiammabile. Insolubile in acqua, si scioglie nei più comuni solventi organici. È usato per la produzione di numerose materie plastiche, tra cui il polistirolo. È un possibile cancerogeno. 5. MASSA Stefania, biologa, responsabile autocontrollo Megal; 6. TRIPODI Francesco, operaio Megal, per i reati di cui agli articoli 416 e 440 perché: a. hanno alterato e contraffatto le caratteristiche dei prodotti lattiero-caseari, resi poi di difficile identificazione mediante una fittizia “denominazione” nei documenti fiscali di supporto (fatture e bolle di accompagnamento merce) e nei documenti interni di lottizzazione; b. hanno impiegato nella produzione alimentare destinata ai fini umani i suddetti prodotti esclusivamente destinati al consumo animale, in quanto avariati, assolutamente inidonei alla lavorazione (come le croste di gorgonzola), con estese muffe, plastica, vermi, escrementi di roditori, ecc; c. si sono adoperati attivamente a sottrarre al controllo dell’ASL prodotti lattiero-caseari in vincolo sanitario; d. hanno attestato, come avvenute, pratiche di sterilizzazione e di bonifica di fatto inidonee ad una completa “sanitizzazione” del prodotto finale. RUSSO Domenico è stato altresì denunciato in ordine al reato di cui all’art. 8 del D.Lgs. 74/2000, per avere emesso false note di addebito nei confronti dei fornitori, tutte relative allo smaltimento di prodotti zootecnici di fatto mai avvenuto. Sono stati poi segnalati per i reati di cui agli artt. 110 e 440, 323 e 479 c.p.: 1. 2. 3. 4. 5. CROTTI Riccardo, Direttore del Servizio Veterinario dell’ASL di Cremona; BALESTRERI Paolo, medico veterinario dell’ASL di Cremona; CHITTO’ Andrea, medico veterinario dell’ASL di Cremona; DOSSENA Angelo Marco, tecnico della prevenzione ASL di Cremona; CHIOZZA Elisabetta, tecnico della prevenzione ASL di Cremona, per avere i medesimi, ciascuno nello svolgimento delle proprie funzioni, intenzionalmente procurato a RUSSO Domenico un ingiusto vantaggio patrimoniale, anche mediante la formazione di atti ideologicamente falsi, consistente nella possibilità, per RUSSO, di impiegare nella lavorazione per usi umani materiale avariato e nella sua successiva commercializzazione come prodotto pretestuosamente e falsamente dichiarato di “alta qualità”. Sulla base di tali e comprovati elementi probatori il Giudice per le indagini Preliminari di Cremona, dott. CUCCHETTO Marco, ha emesso tre provvedimenti di custodia cautelare in carcere nei confronti di RUSSO Domenico, BOSIO Luciano e VLAGEA Gheorghe, ordinando altresì la sospensione di tutti i componenti il Distretto Veterinario ASL di Cremona e cioè il direttore CROTTI Riccardo ed i funzionari BALESTRERI Paolo e CHITTÒ Andrea35. È il caso di sottolineare che i suddetti funzionari, in opposizione al citato provvedimento magistratuale, hanno adito il Tribunale del Riesame di Brescia, che, con sentenza del 21 novembre 2007, ha rigettato il ricorso ritenendo in fatto e in diritto motivati i provvedimenti impugnati, ha confermato l’ordinanza perché fondata su solide basi probatorie e ha condannato gli appellanti al pagamento solidale delle spese di procedura. Per ultimo TRA.DE.L. e MEGAL hanno cessato definitivamente la loro attività produttiva ed i relativi opifici risultano, allo stato, chiusi. I successivi approfondimenti investigativi hanno riguardato la posizione dei numerosi fornitori, al fine di accertare il loro grado di coinvolgimento e di consapevolezza nell’illecita attività posta in essere presso TRA.DE.L. e MEGAL, nonché per verificare lo stato e la qualità della merce da loro rispettivamente fornita. 35 Crotti e Balestreri sospesi per due mesi, Chittò Andrea sospeso per un mese. Iniziando ancora una volta dalle contestazioni e dai dati di magazzino TRA.DE.L. sono stati selezionati i fornitori di particolare rilevanza, cioè coloro che intrattenevano il maggior volume di transazioni con le imprese gestite da RUSSO ovvero nei cui confronti erano stati acquisiti specifici elementi di reità. Si è provveduto così alla stesura di una informativa a margine della quale il Magistrato inquirente ha autorizzato l’esecuzione di diverse perquisizioni presso gli stabilimenti individuati e l’effettuazione di ulteriori intercettazioni telefoniche. Per ciascun fornitore investigato è stato adottato il seguente “modus operandi”: a. disamina degli elementi acquisiti presso TRA.DE.L./MEGAL (fatture, DdT, contestazioni, email, estremi di lottizzazione dei prodotti, ecc); b. intercettazioni telefoniche delle utenze più significative; c. esecuzione di mirate perquisizioni, con contestuale: ¾ rilevamento dei siti di stoccaggio del prodotto zootecnico; ¾ escussione a sommarie informazioni dei dipendenti ed operai; ¾ acquisizione documentale (contabilità di magazzino, fatture, DdT, fotografie, ecc.); d. raffronto degli elementi acquisiti con i dati afferenti i flussi del prodotto e cioè: ¾ identificazione dei lotti presso il fornitore, con acquisizione dei DdT e delle fatture di vendita a TRA.DE.L.; ¾ identificazione del lotto in arrivo a TRA.DE.L., specie per quelli oggetto di contestazione e ricostruzione delle fasi di sconfezionamento ed uscita verso MEGAL; ¾ identificazione del lotto in arrivo a MEGAL e ricostruzione delle fasi di pastorizzazione ed uscita verso i clienti finali. La suesposta analisi documentale, avvalorata da esplicite fotografie ritrovate e sequestrate anche presso gli stessi fornitori, dai sequestri operati, dalle conversazioni intercettate, nonché da molteplici testimonianze acquisite ha consentito di accertare che: ¾ tutti i fornitori investigati avevano inviato a TRA.DE.L., consapevolmente, prodotti lattiero caseari avariati, scaduti ovvero ammuffiti. Prodotti, cioè, che avrebbero dovuto essere destinati esclusivamente allo smaltimento; ¾ presso TRA.DE.L. siffatti prodotti erano stati rilottizzati, sconfezionati e poi venduti a MEGAL, che, a sua volta, aveva provveduto ad una nuova lottizzazione, alla loro immissione nel ciclo produttivo ed infine alla loro vendita agli abituali clienti. Tra i fornitori oggetto di indagine e nei cui confronti sono stati acquisiti significativi elementi di correità si citano: a. GIOVANNI COLOMBO SPA; b. INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI SAS; c. BRESCIALAT SPA; d. CASEIFICIO CASTELLAN URBANO & C. SAS; e. VENCHIAREDO SOC. COOP. A R.L.; f. FRESCOLAT SRL; g. CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA, LIVORNO SPA; h. EUROFORMAGGI & C. SPA; i. FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA SPA; j. IGOR SRL. Analisi certamente più complessa ed articolata è invece riservata al GRUPPO GALBANI (rectius LACTALIS) Al riguardo è opportuno precisare che il GRUPPO LACTALIS ITALIA SPA controlla, tra le altre, le seguenti imprese: a. SPA EGIDIO GALBANI, società di produzione (fabbriche, ricerca e sviluppo, controllo qualità) con stabilimenti a Giussago di Certosa (PV), Corteolona (PV) e Casale Cremasco (CR); b. BIG SRL, società commerciale, che si occupa di vendita e marketing dei prodotti a marchio GALBANI, che, a sua volta, controlla la BIG LOGISTICA SPA36, deposito logistico. LA SPA EGIDIO GALBANI vende a TRA.DE.L. semilavorati; la BIG SRL fornisce invece prodotti finiti. Nel primo caso si tratta di merce per lo più sfusa (scarti di produzione e residui di lavorazione), nel secondo di prodotti confezionati invenduti o ritirati dal mercato, in quanto scaduti ovvero per riscontrati problemi qualitativi o di imballaggio. SPA EGIDIO GLABANI e BIG SRL sono i principali fornitori di merce a TRA.DE.L.37. Come già descritto, in data 22.11.2006, nel corso della perquisizione presso lo stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano (CR) è stato rinvenuto, affisso in una bacheca a lato della pesa delle merci in entrata, un cartello indicante le modalità procedurali da osservare in caso di arrivo di prodotti zootecnici dagli stabilimenti GALBANI di Certosa di Giussago (PV) o Corteolona (PV): la suddetta merce doveva essere contestata al fornitore, ma poi sempre lavorata. Nella stessa data sono stati rinvenuti e sottoposti a sequestro anche alcuni cartonbox contenenti croste di gorgonzola ed altri prodotti lattiero-caseari in stato di alterazione provenienti proprio dallo stabilimento GALBANI di Corteolona: 36 37 Svolge attività di deposito conto terzi di prodotti alimentari, tra cui anche quelli derivanti dal settore lattierocaseario. Presso le proprie piattaforme logistiche, e prevalentemente in quella di Ospedaletto Lodigiano (LO), essa offre deposito alla Big Srl. In linea generale la Galbani non è anche cliente della Tra.De.L./Megal, cioè non acquista prodotto da queste due imprese. Talvolta è tuttavia avvenuto che la Galbani abbia acquistato del semilavorato dalla Megal poi però rivelatosi inquinato. Alla luce di tali importanti risultanze sono stati eseguiti mirati approfondimenti sia in ordine alla tipologia delle materie provenienti dalla richiamata azienda, sia alla loro denominazione e sia, infine, alle modalità di trasporto. Nello specifico sono stati analizzati tutti i DdT che GALBANI aveva inviato a TRA.DE.L./MEGAL ed estrapolati i codici merce ivi inseriti, rilevando quanto segue. Tra i codici maggiormente utilizzati da GALBANI vi è il n. 490810, con il quale è stato ufficialmente identificato il prodotto denominato “cagliata ad uso zootecnico” sui documenti emessi negli anni 2004 e 2005. Nell’anno 2006 al codice 490810 è stata invece di massima abbinata la sola denominazione “cagliata” (senza la dicitura “ad uso zootecnico”). Pur permanendo invariato tale codice numerico nel corso degli anni è stata modificata la descrizione del prodotto (da “cagliata ad uso zootecnico” a “cagliata”), ma mai il prodotto stesso, che, con la nuova denominazione, ma vecchio codice, è stato sequestrato presso TRA.DE.L. (cfr. foto 25). A seguito dell’attività di p.g. eseguita l’11.09.2007 presso lo stabilimento GALBANI di Corteolona (PV) sono stati acquisiti: a. i documenti di trasporto (DdT) emessi nei confronti di MEGAL; b. il report informatico del magazzino, ove, al codice 490810, corrisponde la denominazione “C.ZOO” ossia “cagliata zootecnica”; c. il listino prezzi, ove, al codice 490810, “C.ZOO” corrisponde il prezzo di vendita di €./Kg. 0,4038. 38 In definitiva, ancora nel 2007, Galbani continua al suo interno (data base di magazzino e listino prezzi) ad associare il codice 490810 alla cagliata ad uso zootecnico. Nei documenti ufficiali, invece, permane il codice, ma è stata omessa la qualificazione “ad uso zootecnico”. A conferma che al codice 490810 corrisponde “cagliata da smaltire” sono state registrate anche diverse conversazioni telefoniche interne alla GALBANI, “sollecitate” dagli interventi ispettivi eseguiti. È stato infine accertato che il codice 490810 è stato convertito, in uscita da TRA.DE.L., nel codice 499300, con il quale è ordinariamente classificato in GALBANI il materiale zootecnico. Analizzando i documenti relativi ai prodotti “effettivamente” smaltiti, è emersa la presenza del codice 499300 (stesso codice del materiale recapitato a TRA.DE.L.). Dall’analisi dei codici e delle descrizioni riportate nei DdT si evidenzia che anche altro materiale, originariamente individuato come zootecnico, è stato invece, previa modifica della denominazione, venduto per buono a TRA.DE.L./MEGAL, come nel caso degli sfridi di lavorazione (codice 240100). Al riguardo valga la seguente e-mail rinvenuta nei p.c. aziendali GALBANI, con la quale la responsabile dell’ufficio programmazione e controllo, previa esplicita richiesta di RUSSO, sollecita l’addetto all’ufficio anagrafica materiali la modifica del codice da “sfridi per uso zootecnico” a “sfridi di lavorazione”. Ciao a tutti, è possibile cambiare la descrizione dl codice 240100 “sfridi per uso zootecnico” in “Sfridi di lavorazione” ? La società Megal ci ha chiesto di non riportare la dicitura “per uso zootecnico” sulla bolla….. Fatemi sapere quando è avvenuta la modifica perché dobbiamo stornare e riemettere la bolla di vendita. … A seguito della suddetta e-mail è stato emesso e poi sequestrato un nuovo documento di trasporto riportante la dicitura abbinata al codice, non più dunque “sfridi per uso zootecnico”, ma “sfridi di lavorazione”. Con D.P.R. 29 aprile 2002, relativo al disciplinare di produzione del formaggio D.O.P. “gorgonzola”, è stata modificata la destinazione d’uso della crosta del prodotto, che è stata dichiarata non edibile. Tale disposizione è stata adottata in conformità delle risultanze scaturite da uno studio scientifico denominato “GOLIS”39, che ha evidenziato la potenziale presenza nelle croste del patogeno della “Listeria”40, ribadendo l’importanza della dichiarazione di non edibilità di tale parte del formaggio. Nel merito la Regione Lombardia, con disciplinare n. 41.2004.0008304 del 10.02.200441, ha statuito che “le croste di gorgonzola sono non edibili e, pertanto, sempre e comunque da considerare sottoprodotti” ricompresi nel richiamato Regolamento n. 1774/2002/CE42. 39 40 41 42 Una ricerca ed analisi proposta dal Consorzio per la tutela del formaggio Gorgonzola DOP e svolta dall’Istituto lattiero caseario di Lodi sotto la direzione del Prof. Erasmo Neviani dell’Università di Parma. Il batterio Listeria cytogenes può indurre meningite, nausea, vomito e cefalea; più raramente, endocardite e congiuntivite. Tale patologia risulta particolarmente grave quando, localizzandosi nell’apparato riproduttore, colpisce donne in gravidanza, nelle quali può indurre aborto spontaneo; nel neonato può causare setticemia, cioè uno stato di infezione diffuso a tutto l’organismo che, se non affrontato tempestivamente, può avere esito letale. La listeriosi, inoltre, è grave nei soggetti immunodepressi, aventi cioè una ridotta funzionalità del sistema immunitario. Indirizzata ai responsabili dei Dipartimenti di Prevenzione veterinari ASL della Regione Lombardia. Che stabilisce le norme sanitarie di polizia sanitaria relativamente ai prodotti non destinati al consumo umano. Nel corso delle operazioni di p.g. svolte in data 22.11.06 presso lo stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano sono stati rinvenuti e sequestrati, tra gli altri, alcuni bancali di croste di gorgonzola con evidenti proliferazioni di muffe. Tale prodotto, proveniente da GALBANI, riportava sulle etichette di lottizzazione la denominazione “DOLCE LATTE CR” ossia dolce latte croste. Mediante la decodifica della lottizzazione è stato rilevato che il prodotto in argomento era stato definito nel DdT con la dicitura “residui di produzione lattiero casearia per trasformazione” e con il codice 491110. Nel merito, tra la documentazione sequestrata è stato reperito un appunto, manoscritto da un dipendente TRA.DE.L., in cui sono stati associati, in corrispondenza degli articoli indicati nei DdT di GALBANI, i reali prodotti forniti e il codice da inserire in lottizzazione. Si tratta di un vero e proprio codice di accesso alla corretta interpretazione delle diciture apposte prima, durante e dopo la lottizzazione. In pratica GALBANI ha inviato a TRA.DE.L. “croste per uso zootecnico” codice 491110 e non potendo tuttavia indicare in bolla tale denominazione, atteso che il prodotto della specie avrebbe dovuto essere inviato solo ed esclusivamente allo smaltimento, GALBANI le ha rinominate come “residui di produzione lattiero casearia per trasformazione”. Appena pervenuto presso l’opificio TRA.DE.L. lo stesso materiale, ulteriormente rinominato e rilottizzato come “dolce latte CR”, è stato, infine, posto in lavorazione43. Tale significativa risultanza ha permesso di acclarare, anche documentalmente, che decine di tonnellate di prodotti in arrivo da GALBANI e qualificati come “residui di produzione lattiero casearia per trasformazione” codice 491110, erano in realtà costituite da croste di gorgonzola ad uso zootecnico. È stata altresì scoperta, tra la documentazione oggetto di sequestro, la seguente scheda interna della GALBANI, da cui si ricava che le croste di gorgonzola per uso zootecnico (codice prodotto 491110) sono state effettivamente trasferite a TRA.DE.L. 43 Il prodotto, rilevato e sequestrato dai militari in Tra.De.L. in data 23.11.2006, è stato, come gli altri lotti, affidato in vincolo sanitario all’ASL di Cremona, affinché eseguisse i pertinenti e necessari controlli igienico/sanitari prima dello smaltimento o dell’eventuale selezione e lavorazione. Anche nel caso di specie, profittando della “non vigilanza” sanitaria, lo stesso Russo faceva in modo che le croste arrivassero alla Megal. Attraverso i report di produzione estrapolati in data 07.05.2007 dal programma gestionale di magazzino in uso a Megal è stato possibile ricostruire le destinazioni dei lotti in ingresso, è cioè che tale prodotto è stato impiegato per produrre il “Pastourized Filtrated Zola”. L’invio di croste di gorgonzola da GALBANI alle aziende di RUSSO Domenico era peraltro una prassi e non un caso isolato, così come peraltro confermato anche dalle intercettazioni. Lo stesso invio è continuato anche dopo gli interventi di novembre e dicembre 2006 presso TRA.DE.L.. Al momento della perquisizione presso MEGAL del 20.02.2007, sono stati rinvenuti e sequestrati oltre 700,00 Kg. di croste di gorgonzola, peraltro ammuffite, pervenute il 05.02.2007 dallo stabilimento GALBANI di Corteolona (PV). La fornitura di prodotti lattiero-caseari non conformi per l’alimentazione umana e l’elusione delle disposizioni in materia circa il loro trattamento, sono riferite anche ad altre tipologie di merce. Dall’analisi della documentazione sequestrata presso TRA.DE.L. è stato individuato anche il seguente fax (dicembre 2004), con cui TRA.DE.L. e GALBANI si accordano per compravendere i sottoprodotti zootecnici. Il ritiro è di fatto programmato ogni due settimane, mentre la dicitura da apporre sulle etichette dei cartonbox deve “necessariamente” essere: “formaggi da selezionare destinati alla trasformazione industriale”: Ulteriori significativi elementi, infine, sono stati tratti dall’analisi dei DdT, ove, soprattutto negli anni 2004 e 2005, è dato rilevare che gran parte della merce è stata trasportata in ottemperanza alle disposizioni sui trasporti di materiale zootecnico, contenute nella circolare 22/9344. In merito lo stesso personale dell’Ufficio Legale di GALBANI, sentito in atti, ha confermato che tutti i trasporti eseguiti con la dicitura “Trasporto effettuato ex circolare Ministero Sanità n. 22/93” sono da intendersi relativi a merci destinate dal produttore stesso allo zootecnico. Dall’analisi di magazzino e dai documenti di trasporto relativi al 2004 è stato rilevato l’ingresso nello stabilimento TRA.DE.L. di Casalbuttano di prodotti provenienti dal fornitore GALBANI - stabilimento di Casalbuttano. Nonostante la perfetta coincidenza tra luogo di partenza e luogo di destinazione della merce, il trasporto è stato “eseguito” da vettori con sede a centinaia di chilometri di distanza, come nel caso del seguente DdT (vettore di Marcianise45 -CE): In realtà, come poi accertato dall’esame dei contratti di locazione e dalle testimonianze rese dai dipendenti pro tempore, GALBANI, già dall’01.12.03, aveva dismesso lo stabilimento di Casalbuttano e non aveva, al suo interno, più alcun prodotto. All’esito dei successivi approfondimenti documentali è stato in estrema sintesi constatato che il prodotto con provenienza Casalbuttano era di fatto costituito dai resi delle piattaforme logistiche nazionali ed estere. Si tratta di prodotti, che avrebbero dovuto essere destinati direttamente allo smaltimento, ma che, in presenza di un acquirente come RUSSO, sono stati documentalmente “ripuliti”, facendoli transitare attraverso uno stabilimento, quello di Casalbuttano, che non era operativo da tempo. La merce ha perso così ogni riferimento di origine e di composizione, talché non c’è più alcun lotto e, di conseguenza, alcuna scadenza. 44 45 La circolare 22/93 è esplicativa del D.Lgs. 508/92, attuativo della direttiva n. 90/667/CEE (norme sanitarie per l'eliminazione, trasformazione e immissione sul mercato di rifiuti di origine animale). Il D.Lgs. 508/92 ha disciplinato, prima dell’introduzione del Reg. CE 1774, i rifiuti di origine animale destinati a fini diversi dal consumo umano. Dal suddetto DdT è dato anche rilevare che la causale movimento è = 77 vendita sottoprodotti; il codice prodotto 499310 (codice interno Galbani attribuito allo zootecnico), la denominazione ufficiale “prodotto lattiero caseario da selezionare sfuso”, il prezzo annotato manualmente (pari ad €./Kg. 0,05), il peso netto (per Kg. 435,300), ma, soprattutto, il peso effettivo, ancora annotato a mano, per Kg. 1.714,098 (peso riscontrato nelle distinte di pesata sequestrate nonché nel data base di magazzino Tra.De.L.). Galbani, cioè, ha inviato, in nero, Kg. 1.278,798. Solo in qualche occasione è stata rilevata una annotazione a penna del magazziniere o una distinta di pesata, tale da certificare la relativa provenienza. Al riguardo è opportuno precisare che i DdT attestanti l’arrivo a Casalbuttano della merce in questione non sono stati reperiti, fatta eccezione del seguente, laddove si evince che il prodotto è stato avviato alla distruzione, come comprovato dalla dicitura “Destruction Sic.Al.”: Giunto in Casalbuttano proveniente dalla Germania il prodotto in argomento è stato oggetto di un nuovo DdT, da Casalbuttano a Casalbuttano, il n. 2004-000215. La merce è stata infine inserita nella fattura n. 404000798 del 30.06.04, laddove si evidenzia la dicitura di “prodotto da smaltire”, associata al codice 49931046: A conclusione della disamina documentale è stato infine rilevato che GALBANI ha complessivamente inviato a TRA.DE.L., nel periodo gennaio 2004 - novembre 2006 (data del 1^ intervento), oltre 2.500 tonnellate di prodotti, il 70% dei quali definiti dalla stessa azienda ad uso zootecnico. Il totale del prodotto commercializzato in nero, per lo stesso periodo, è pari a 235 tonnellate, distinto tra gli stabilimenti di: ¾ Casalbuttano; ¾ Corteolona; ¾ Certosa. Nel novembre 2004 è stato sottoscritto un accordo commerciale tra TRA.DE.L. e BIG SRL sulla cui base quest’ultima47 doveva vendere alla prima i resi dei prodotti commerciali, tanto quelli suscettibili di ulteriore valorizzazione ed impiego (mozzarella, crescenza, ecc.), quanto quelli non utilizzabili (croccarelle, galbi, kinder pinguì, yogurt al caramello, fragola, cacao, ecc., definiti nel contratto come “categoria F”). TRA.DE.L., si impegnava a selezionare i primi e a smaltire i secondi, pagando per ciascun prodotto il prezzo pattuito48. Su tale base BIG SRL ha ordinato quotidianamente alla controllata BIG LOGISTICA Spa la tipologia e la quantità di prodotti da inviare a TRA.DE.L.. Prima della stipula del richiamato contratto GALBANI aveva già intrattenuto rapporti commerciali con TRA.DE.L. a cui aveva inviato, come evidenziato nel precedente paragrafo, i prodotti provenienti dalle proprie piattaforme logistiche nazionali ed estere. Dagli accertamenti svolti è stato tuttavia dimostrato che il contratto di cui è cenno è stato di fatto disatteso, proprio nei suoi elementi essenziali. 46 47 48 È appena dato rilevare che, a fronte di Kg. 8.237,00 indicati sui DDT, in Tra.De.L. ne sono stati pesati Kg. 8.408,00 (in più Kg. 171,00). Incaricata come detto della gestione dei prodotti a marchio GALBANI. Significativo anche il prezzo di vendita dei prodotti della categoria F, pari ad €./Kg. 0,01. È stato infatti provato che TRA.DE.L. non aveva effettuato alcuna selezione sui prodotti invenduti, né aveva inviato a zootecnico tutto il materiale di cui alla categoria F49. BIG SRL ha pertanto venduto un prodotto (quello della categoria F), che non avrebbe dovuto vendere, lo ha inviato ad una azienda che non lo avrebbe potuto ricevere, in ciò violando le procedure previste (formulario per il materiale della categoria 3 ovvero certificato sanitario). BIG SRL sapeva che TRA.DE.L. e MEGAL non avevano alcuna autorizzazione a ricevere il materiale zootecnico ed era inoltre pienamente consapevole che SIC.AL. era deputata allo stoccaggio di materiale della categoria 350. BIG SRL era inoltre a conoscenza che il prodotto della categoria F, da considerarsi zootecnico, non poteva essere destinato ad una impresa produttrice di semilavorati per uso umano. Tale constatazione è oggettivamente emersa dalla disamina dei documenti emessi e ritrovati all’interno di BIG, laddove è possibile rilevare la qualificazione, univoca, del prodotto come zootecnico. Sono i codici previsti dal sistema gestionale in uso a BIG e da questa apposti sui documenti, che identificano univocamente la merce ad uso zootecnico (codici prodotto, codici vendita, codici trasporto eseguiti ai sensi della circolare 22/1993, codici stato, ecc.). Oltre al materiale di categoria F, ancora più importante è la “gestione” degli invenduti. Nel richiamato contratto è prevista la vendita (da BIG a TRA.DE.L.) di tutti gli invenduti, a patto che questi siano ancora edibili ed in buono stato di conservazione. Lo stesso HACCP dispone che i prodotti scaduti, quand’anche non deteriorati, rientrano sicuramente nei materiali da destinare a “categoria 3”51. 49 50 51 Sono stati nell’occasioni evidenziati all’A.G. inquirente i dubbi sulla liceità stessa del contratto di vendita di merce di cui alla categoria F. Se la merce è già in partenza non edibile (e così è, senza tema di essere smentiti) l’unica destinazione possibile è solo lo smaltimento ad un’azienda a ciò autorizzata. Inviare un rifiuto, ab origine destinabile quantomeno alla categoria 3, ad un’azienda che non ha l’autorizzazione per gestirlo e che anzi produce alimenti per l’uomo, è quantomeno discutibile, oltre che già espressamente vietato dal più volte richiamato Reg. CE 1774/2002, il quale, in merito, all’articolo 6 dispone testualmente: “2. Dopo essere stati raccolti, trasportati e identificati senza indebito ritardo conformemente all'articolo 7 …, i materiali di categoria 3: a) sono eliminati direttamente come rifiuti mediante incenerimento in un impianto di incenerimento riconosciuto a norma dell'articolo 12; b) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 13 (Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 1 e 2) c) sono trasformati in un impianto di trasformazione riconosciuto a norma dell'articolo 17 (Riconoscimento degli impianti di trasformazione di categoria 3); d) sono trasformati in un impianto tecnico riconosciuto a norma dell'articolo 18 Riconoscimento degli impianti di produzione di alimenti per animali da compagnia e degli impianti tecnici); e) sono impiegati come materie prime in un impianto di produzione di alimenti per animali da compagnia riconosciuto a norma dell'articolo 18; f) sono trasformati in un impianto di produzione di biogas o un impianto di compostaggio riconosciuti a norma dell'articolo 15 (Riconoscimento degli impianti di produzione di biogas e degli impianti di compostaggio); … Omissis … 3. La manipolazione o il magazzinaggio intermedi dei materiali di categoria 3 sono effettuati unicamente presso gli impianti di transito di categoria 3 riconosciuti a norma dell'articolo 10.” Perché, tra l’altro, BIG Srl invia a SiC.AL. il prodotto da smaltire. È necessario riferire che è stata inoltre rilevata la presenza, nei DDT e fatture relativi allo smaltimento, degli stessi codici inseriti nei DDT e fatture relativi alla merce inviata a Tra.De.L.. Testualmente dall’HACCP della Spa Egidio Galbani (valido anche per BIG Srl): “MATERIALI DI CAT. 3: comprendono i sottoprodotti di origine animale corrispondenti alle seguenti descrizioni, o qualsiasi Sono compresi cioè nella “categoria 3” tutti i prodotti scaduti, anche quelli le cui confezioni siano integre, quelli non guasti, alterati, rovinati. In definitiva la scadenza per GALBANI/BIG è, a parole, un elemento scriminante per l’utilizzo per fini umani. Dai mirati riscontri investigativi è emerso invece il contrario e cioè che BIG SRL ha inviato a TRA.DE.L. tanto i prodotti ancora edibili ed in buono stato di conservazione, tanto quelli scaduti, ammuffiti, con le confezioni aperte, con perdita di liquido di governo, ecc.. Ciò è avvalorato, anche in questa circostanza, dai codici apposti sui documenti ufficiali (codici prodotto, vendita, trasporto, stato). In breve la procedura interna di gestione dei prodotti: ogni mattina BIG SRL invia a BIG LOGISTICA SPA un report informatico con cui dispone, per ciascun prodotto ivi indicato, la destinazione. Dall’analisi di tali report è stata rilevata l’attribuzione, alla stragrande maggioranza della merce spedita a TRA.DE.L., della destinazione “smaltimento”52. Dall’analisi dei DdT è stato inoltre accertato che determinate unità logistiche (identificate dal codice SSCC) erano già scadute (cfr. la colonna “scadenza” del DdT sotto riportato, emesso il 23.02.2006), ovvero avevano la confezione rotta (cfr. la dicitura “1ROT” nella colonna “lotto”): 52 materiale contenente tali sottoprodotti. Rientrano in questa categoria anche il siero, gli sfridi e i residui non utilizzabili per il consumo umano come le croste di Gorgonzola e i prodotti scaduti non deteriorati “. Si riporta, a titolo di esempio, uno stralcio del prospetto interno del 01.02.06 (viene redatto un prospetto del genere ogni giorno) dal quale è dato rilevare: il codice prodotto (referenza), la descrizione (descrizione referenza), la data di scadenza, i pezzi, lo stato (codice attribuito dal sistema), il codice identificativo del singolo bancale di merce (SSCC), la destinazione della merce (conferma). Con riferimento allo stato, sono previsti, tra l’altro, i seguenti codici: ASO = merce bloccata; 2BC = blocco; 4BT = smaltimento; 9BV = prodotto prossimo alla scadenza in attesa di destinazione; DATA INVENTARIO: 01/02/2006 Referen Descrizione Referenza 021410 VALLELATA PRIMO SALE 030410 CERTOSINO G 100 P.F. 030416 CERTOSINO G 100 031310 CERTOSA 165 GR 031910 certosa morbidissima G 230 050142 gorgonzola d.o.p.dolcela 1/8 131110 VALLELATA G.125 VX1 131610 S.L. sfoglia di mozzarella 132511 S LUCIA GR 125 TRIS Scadenz 03/02/06 10/02/06 26/01/06 08/02/06 05/02/06 16/02/06 05/02/06 11/02/06 01/02/06 Pezzi 12 48 12 36 18 4 32 6 48 Stato 4BT 4BT 4BT 4BT 4BT 9BV 4BT 4BT 4BT SSCC 38000430999196948800003 38000430999196775000000 38000430999196793400001 38000430999196861000003 38000430999196895500003 38000430999196951800002 38000430999196896200002 38000430999196842900001 38000430999196907500003 CONFERMA SMALTIMENTO SMALTIMENTO SMALTIMENTO SMALTIMENTO SMALTIMENTO Tra.De.L. SMALTIMENTO SMALTIMENTO SMALTIMENTO Il prodotto sopra richiamato con stato 4BT e destinato a smaltimento, è stato, tutto, inviato a Tra.de.L., da questa sconfezionato, e, infine, reinserito nel ciclo produttivo dell’alimentazione per l’uomo. Talune bolle di accompagnamento emesse da BIG SRL, inoltre, attestano che il trasporto della merce è stato effettuato ai sensi della circolare del Ministero della Sanità disciplinante il “trattamento” del materiale zootecnico (circ. 22/93). Dalle corrispondenti fatture, infine, è dato rilevare l’attribuzione del codice 499300, che identifica, ancora univocamente, la destinazione allo smaltimento. Se il prodotto fosse stato davvero riutilizzabile, GALBANI lo avrebbe reimpiegato nelle proprie produzioni, come in qualche circostanza ha effettivamente cercato di fare e come confermato dai suoi stessi dirigenti escussi a sommarie informazioni. Anche ammesso che la merce potesse essere utilizzata da imprese terze per produzioni “qualitativamente” inferiori agli standards GALBANI è evidente tuttavia che da tale compravendita avrebbero dovuto, per definizione della stessa capogruppo LACTALIS, rimanere fuori i sottoprodotti e i materiali di categoria 3, costituiti da scarti ammuffiti, con le confezioni rotte, i prodotti scaduti, già in partenza identificati, come tali, dal fornitore. Di seguito, alcune fotografie effettuate dagli stessi operai TRA.DE.L., attestanti la qualità e le condizioni di stoccaggio dei prodotti provenienti dalla BIG LOGISTICA. Si tratta, in definitiva, di materiale zootecnico, così esplicitamente definito dalla stessa BIG SRL per un lungo periodo, fino a quando non sono intervenute le nuove “denominazioni” ufficiali (ed anonime) di “prodotto lattiero caseario per trasformazione”, ovvero “per selezione”. Denominazioni, queste, che appaiono “sufficienti” a trarre in inganno gli stessi controllori dell’ASL, i quali, infatti, non hanno mai approfondito gli aspetti legati alla effettiva qualità e alla provenienza della merce in tal modo denominata. Non può infine sottacersi, nell’occasione, l’assenza di una reale selezione del prodotto da parte di TRA.DE.L., fatto oggettivamente riscontrato mediante la rigorosa analisi delle quantità arrivate con quelle ottenute dopo lo sconfezionamento. Nel periodo in considerazione BIG SRL ha ufficialmente ceduto a TRA.DE.L. oltre 520 tonnellate di prodotto, di cui 473 classificate già in partenza come materiale “zootecnico”. In realtà, dai conteggi effettuati, BIG SRL ha ceduto a TRA.DE.L. oltre 807 tonnellate (con l’invio, in nero, di ulteriori 287 tonnellate). Dagli elementi probatori acquisiti e sopra delineati emerge un quadro, invero preoccupante, di quanto avviene nel settore lattiero-caseario, nazionale ed estero, dove i residui della lavorazione e i resi commerciali ammuffiti, scaduti, in putrefazione (addirittura definiti materiali di categoria 2 dall’ASL di Pordenone53) sono, al termine di un lungo e complesso processo e a seguito del passaggio attraverso diverse imprese, bonificati e reimmessi sulle tavole degli ignari consumatori, destinatari finali del prodotto. E’ stata ricostruita minuziosamente la tracciabilità del prodotto, dal fornitore54 a TRA.DE.L., da TRA.DE.L. a MEGAL, da MEGAL al cliente finale, che lo ha impiegato nella produzione dei fusi (sottilette) ovvero dei gran mix (formaggi grattugiati)55, poi confezionati e venduti nei supermercati. 53 54 Nel corso infatti delle investigazioni in argomento, è emerso il parere scritto dell’ASL di Pordenone, la quale aveva obbligato la “Venchiaredo Soc. Coop. a r.l.” non solo a non inviare i propri scarti a Tra.De.L., ma addirittura a destinarli all’incenerimento, non ritenendoli idonei nemmeno per l’alimentazione animale. Di seguito i principali fornitori di Tra.De.L./Megal: Denominazione Abit Piemonte Cons. Coop. a R.L. Alda Gmbh im hause der fa. Allgäuland Gmbh Alma Vlbg K Sefabrik & Export Rgenmb Al.Vi. Food Srl Bel Italia Spa Belometti Srl Big Srl Brescialat Cademartori Introbio Srl Caravaggio Latte Srl Caseificio Castellan Urbano Sas Centrale del Latte di Firenze Pistoia Livorno Spa Cipieffe Srl Zzzz Spa Euroformaggi & C. Spa Fallini Formaggi Srl Ferrarini Spa Frescolat Srl Giovanni Colombo Spa Hofmeister kasewerk gmbh & c. Kg Igor Srl Industria Agricola Casearia Medeghini Sas Interfood Vonk B.V. International Cheese Gmbh Lactalis Italia Spa Lattegra Industria Casearia Spa Latteria Sociale Cà dè Stefani Latterie Vicentine Snc Ludovico Mastro Casaro Spa Matteazzi Snc Moretta Spa P.a.c. Formaggi Snc di F.lli Pongolini A. e C. Parmareggio Spa Queseria La Fuente S.A. Ravaglia Formaggi Sas Rupp AG Rupp Immo Ag Santi & C. Spa Sas Societe Industrielle Fromagere Sif Schreiber Foods Europe Gmbh Sic.Al. Srl Spa Egidio Galbani Stella Bianca Spa Industria Casearia Venchiaredo Spa Vonk Dairy Products B.V. Yogolat Srl 55 Sede Grugliasco (TO), c.so Allamano 26. Germania, Wangen, 1533 Austria, Hard, Hrheinstr 1 Gorlago (BG), via Tri Plok 37. Milano, via S. Pietro all'Orto 11. Villongo (BG), via Tito Speri 3. Melzo (MI), via Togliatti 8. Chiari (BS), via castellana n. 1/A. Certosa di Pavia (PV), via Ludovico il Moro 7. Caravaggio (BG), viale Europa Unità 34. Rosà (VI), via Giotto 24 Firenze (FI), via dell'Olmatello 20 Fontanellato (PR), via D. Pozzi 17. Milano, P.zza IV Novembre 4 Valeggio sul Mincio (VR),Via Galileo Ferraris 6 Gattatico (RE), via Verdi 16 Bologna, via Bellombra 1/2. S. Vito di Altivole (TV), via Costanza 14/1 Cava Manara (PV), via Alessandria 1 Germania, Moosburg, Molkereinstrasse Cameri (NO), S.S.del Sempione 32 Mazzano (BS), via Cortine n. 2 . Olanda, Ittervoort , Branskamp 00005 6014CB Germania, Woringen, Zeller strasse 6 Pieve Emanuele (MI), via dei Tulipani 1. Gragnano Trebbiense (PC), loc. Gragnanino. Vescovato (CR), via Padana Inferiore 12. Bressanvido (VI), via S. Benedetto 4. Rottofreno (PC), via della Stazione 19 Povolaro di Dueville (VI), via Marosticana 81/97. Moretta (CN), via Mario Locatelli 6. Fontanellato (PR), loc. Ghiara Sabbioni 27/c Montecavolo di Quattro Castella (RE), via Togliatti 34/A-B Spagna, Heras – Cantabria, pol.ind.de heras-parcela 304 Modena, via Vignolese 1126 Austria, Lochau, kugelbeerweg 3. Austria, Lochau, Kugelbeerweg 3 A. Milano, via Cordusio 2 Francia, Charmoille 3 Rue Du Puits Sale 70000 Germania, Wangen, Im Unteren Feld 18 Partinico (PA), via dell’Usignolo 16/18 Melzo (MI), via Togliatti 8. Ossago Lodigiano (LO), via S. Rosa 5. Ramoscello di Sesto al Reghena (PN), via I. Nievo 31 Olanda, Ittervoort Branskamp 00005 6014CB Pasturago Di Vernate (MI), S.P. 30 Di seguito i principali clienti di Tra.De.L./Megal. Denominazione Alda Gmbh im hause der fa. Allgäuland Gmbh Sede Germania, Wangen, 1533 La quota invenduta di questi ultimi prodotti finiti, ritirata dagli scaffali dei supermercati in quanto scaduta, rotta o avariata, da ultimo è stata (nuovamente) venduta alla stessa TRA.DE.L., che l’ha sconfezionata e poi riutilizzata in lavorazione. È un circolo vizioso ed illecito, che, come detto, si basa sull’omesso smaltimento e sul reimpiego, come materia prima “genuina”, di quello stesso prodotto, che qualche mese prima era stato ceduto in guisa di materiale rientrante nella “categoria 3”. Non è un caso che MEGAL intrattenga rapporti di acquisto e di vendita con una medesima impresa, dalla quale acquista i resi e gli scarti e alla quale rivende un semilavorato di formaggio prodotto con quegli stessi resi e scarti, ma ormai divenuti anonimi e di difficile tracciabilità56. Le motivazioni sottostanti a tale comportamento imprenditoriale sono essenzialmente di natura economica, in quanto, per le imprese produttrici, gli scarti rappresentano significativi costi, considerata la forte incidenza degli oneri di smaltimento. Se tuttavia sul mercato è presente un’impresa disposta a riceverli e a lavorarli (TRA.DE.L. e MEGAL e, come si vedrà, ZZZZ) è evidente che gli scarti non sottintendono più un costo, ma al contrario, un ricavo. La problematica non è quindi affatto banale e di residuale importanza. Nella loro gestione economica, infatti, le aziende valutano il vantaggio complessivo dell’operazione, che ricomprende tanto il risparmio per il mancato sostenimento del costo di smaltimento57, quanto il ricavo della vendita dello stesso prodotto (il prezzo è commisurato alla tipologia e alla qualità del bene58). È stato di fatto constatato che diverse aziende del settore lattiero-caseario nazionali ed estere hanno inviato a TRA.DE.L./MEGAL prodotti scaduti, alterati, ammuffiti, con corpi estranei, ecc, che invece avrebbero dovuto smaltire presso società effettivamente autorizzate. Allgauland-kasereien Gmbh Alma Vlbg K Sefabrik & Export Rgenmb Corman Sa Dalì Spa Zzzz Spa Emilio Mauri Spa Fallini Formaggi Srl Fritz Bendel Gmbh Hochland espanola s.a. Hofmeister kasewerk gmbh & c. Kg Interfood Vonk B.V. Intergrus Srl International Cheese Gmbh La Ligure Formaggi Sas Lactalis Italia Spa Mediterraneo Srl Nuova Sala Srl Prealpi Spa Queseria La Fuente S.A. Rupp AG Rupp Immo Ag Sas Societe Industrielle Fromagere Sif Schreiber Foods Europe Gmbh Sic.Al. Srl Spa Egidio Galbani Winco Srl 56 57 58 Germania, Wangen, z.hd.d. Geschaftsfuhrers 1533 Austria, Hard, Hrheinstr 1 Belgio, Goè, Route de la Gileppe 4 Crocetta del Montello (TV), via degli Artigiani 3 Milano, P.zza IV Novembre 4 Pasturo (LC), via Provinciale 11 Gattatico (RE), via Verdi 16. Germania, Kempten, Am Hof Stiftallmey 8 Spagna, Viladecans Barcelona, Llobatona 7 Germania, Moosburg, Molkereinstrasse Olanda, Ittervoort , Branskamp 00005 6014CB Resana (TV), via Brentanella 58. Germania, Woringen, Zeller strasse 6. Borghetto Vara (SP), via XXIV maggio 3F Pieve Emanuele (MI), via dei Tulipani 1. Solofra (AV), via Fratta 45 c/o AMG Group Srl Brescia, via Manzoni 2 Varese, v.le Borri Spagna, Heras – Cantabria, pol.ind.de heras-parcela 304 Austria, Lochau, kugelbeerweg 3. Austria, Lochau, Kugelbeerweg 3 A. Francia, Charmoille 3 Rue Du Puits Sale 70000 Germania, Wangen, Im Unteren Feld 18 Partinico (PA), via dell’Usignolo 16/18 Melzo (MI), via Togliatti 8. Milano (MI), via Marcora 11. La Schreiber, ad esempio, infra richiamata per aver venduto a Megal 250 tonnellate di sottilette prodotte con burro adulterato è anche cliente di questa. Il costo di smaltimento è pari, all’incirca, ad €./Kg. 0,15. Così, ad esempio, facendo riferimento al contratto Big-Tra.De.L. del 05.11.2004, le mozzarelle sono pagate ad €./Kg. 0,40; la ricotta ad €./Kg. 0,15; il burro ad €./Kg. 0,90; gli erborinati ed i fusi ad €./Kg. 0,34; le croste di gorgonzola ad €./Kg. 0,05 (queste ultime non presenti nel contratto). Questa condotta comporta peraltro non trascurabili vantaggi logistici. Gli scarti e i prodotti da smaltire, infatti, sono ingombranti, devono essere stoccati in celle refrigerate e sono asserviti ad una normativa speciale e particolarmente rigida59. E’ d’uopo altresì considerare che la presenza di materiale non conforme in siti diversi dalle apposite “celle di stoccaggio” costituisce un forte rischio per lo stabilimento, in quanto integra di per sé una violazione di legge, potenzialmente sanzionabile da parte di organi di vigilanza veramente attenti e scrupolosi. È chiaro allora che l’azienda cerchi a tutti i costi, e nel più breve tempo possibile, di disfarsi degli scarti e dei residui vari; in tal modo evita gli adempimenti legati al trattamento dello zootecnico, non sostiene i costi di costruzione di nuove celle frigorifere ovvero non sopporta i costi di refrigerazione per le celle già costruite, evita possibili sanzioni e prescrizioni, ha lo spazio per stoccare il prodotto commercializzabile, ecc. Le suesposte constatazioni derivano, in modo chiaro ed inequivocabile, dai documenti acquisiti, dalle dichiarazioni rilasciate da diverse persone sentite a sommarie informazioni, nonché dalle intercettazioni telefoniche effettuate. Di pari importanza è la differenza tra le quantità indicate nei documenti di trasporto e le quantità effettivamente arrivate in TRA.DE.L. e certificate dai report di ingresso. Solo dai fornitori infra citati, TRA.DE.L. ha ricevuto e lavorato, nel periodo 2004-novembre 2006, oltre 4.790 tonnellate di prodotto, gran parte del quale (se non tutto) destinato, nella migliore delle ipotesi, ai mangimi per gli animali. Di queste, oltre 1.700 tonnellate sono pervenute in nero60. La vendita di prodotto in nero assume altresì una particolare spiegazione, se valutata alla luce della sua infima qualità. Nessuna impresa, nella prassi commerciale, cede gratis del prodotto che ha un suo mercato. Nessuno, a fronte di una vendita di Kg. 1.000 di formaggio, ne invia 2.000 senza farsi pagare, accettando per giunta un'eventuale contestazione sui Kg. 1.000 inviati ufficialmente. Si tratta, evidentemente, di prodotti di scarto rappresentativi di un costo, se poi tale prodotto è anche pagato, il fornitore ottiene un insperato ricavo. L’esito delle investigazioni fin qui descritte, oltre a costituire dettagliato compendio per la competente Autorità Giudiziaria, ha configurato precise responsabilità a carico delle seguenti società, le quali a vario titolo e al fine di trarre un ingiusto profitto patrimoniale, hanno concorso con RUSSO Domenico nella adulterazione e nella contraffazione di sostanze alimentari lattierocasearie rendendole pericolose per la salute pubblica. a. BIG LOGISTICA SPA: b. BRESCIALAT SPA: c. CASEIFICIO CASTELLAN URBANO & C. SAS: d. CENTRALE DEL LATTE DI FIRENZE, PISTOIA, LIVORNO SPA: e. EUROFORMAGGI & C. SPA: f. FERRARI GIOVANNI INDUSTRIA CASEARIA SPA: g. FRESCOLAT SRL: 59 60 Il già richiamato Reg. CE 1774/2002 impone a chi li produce diversi ed onerosi adempimenti (predisposizione di apposite celle di stoccaggio, trasporto con automezzi autorizzati, utilizzo di specifici documenti, sottoposizione a particolari controlli, ecc.). A fronte del consistente quantitativo in nero, tuttavia, è dato anche rilevare il bassissimo valore della merce, per lo più pari (o di poco superiore) ad €./Kg. 0,01. Per tale ragione sono stati selezionati solo i fornitori che hanno conferito in nero un quantitativo superiore a 10 quintali. Per questi saranno a breve interessati i Reparti competenti per le relative contestazioni amministrative. h. GIOVANNI COLOMBO Spa: i. IGOR SRL: j. INDUSTRIA AGRICOLA CASEARIA MEDEGHINI SAS: k. SPA EGIDIO GALBANI: l. VENCHIAREDO SOC. COOP. A R.L.: Dagli approfondimenti finora svolti nello specifico settore dei prodotti lattiero-caseari destinati all’uomo, emerge un quadro d’assieme assai intricato e delicato, per via dei rilevanti interessi economici nazionali ed esteri, sociali e di salute necessariamente coinvolgenti. La vicenda che si è cercato di ricostruire con documenti, foto, dichiarazioni, testimonianze, intercettazioni e sequestri, è senza dubbio meritevole di ulteriori investigazioni, ma è di per sé sufficiente a delineare una pericolosa deriva nel comportamento delle imprese produttrici di formaggi e/o surrogati. Innanzitutto, come evidente, l’aspetto economico. I rifiuti, tali intesi ai sensi della normativa comunitaria i beni di cui il detentore abbia necessità o intenzione di disfarsi e quelli che per loro natura e composizione non possono avere altra destinazione se non la distruzione, devono essere smaltiti secondo procedure che comportano un costo, sia in termini di risorse impiegate (tanto umane che della materia prima), che di risorse logistiche (la creazione di celle ad hoc e l’adozione di regole specifiche). Che si tratti, nel caso di specie, di rifiuti, è evidente: sia perché è lo stesso fornitore che ne indica la destinazione (tali, ad esempio, i prodotti qualificati già in fattura come “feed grade61”), sia per la natura e la composizione stessa del prodotto (tale, ad esempio, il prodotto inquinato dalla plastica ovvero quello con gli escrementi di roditore, o quello scaduto da due anni). Per le imprese produttrici lo smaltimento è sinonimo di costo, motivo per il quale esse percorrono tutte le strade possibili (lecite ed illecite) per non sostenerlo ovvero per sostenerlo in percentuale ridotta. Da qui le continue ed “allettanti” proposte a TRA.DE.L./MEGAL/, perché acquistino il prodotto di scarto che non trova una collocazione sul mercato. Si è disposti ad abbassare il prezzo fino a pochi centesimi di euro al Kg., a camuffarne la descrizione, addirittura a togliere le etichette per impedirne la tracciabilità, in modo che, in caso di eventuali controlli, sia impossibile poter risalire all’origine. Il tutto, comunque, al fine di “svuotare” (ed al più presto possibile) i propri magazzini da merce “indesiderabile” e, in definitiva, non pagare lo smaltimento. Dunque le imprese sono consapevoli della destinazione data ai propri scarti. Non può non esserlo, tra le altre, la Centrale del Latte di Firenze, che invia prodotti già scaduti due mesi prima ed in evidente stato di “fermentazione”. I documenti contabili e di magazzino attestano che le confezioni gonfie (e scadute) ritratte dai militari erano partite già in detto stato. Le aziende hanno ben presente la differenza tra costo (per lo smaltimento) e ricavo (se vendono a RUSSO o ad AIANI) e quindi cercano, ovviamente, di adottare una procedura amministrativa e burocratica che le metta al riparo da eventuali “scandali”. In tal senso, a parere, possono essere inquadrate le omissioni dei lotti di origine ovvero l’inserimento di denominazioni generiche del prodotto (quali formaggio “da fusione” ovvero “formaggio destinato alla trasformazione industriale”), ovvero ancora la cessione di prodotto in nero. 61 Il riferimento a “feed grade” indica che il prodotto è destinato all’alimentazione animale. Si distingue da “food grade” attestante, invece, la destinazione per uso umano. È altrettanto evidente e provato, dalla parte dell’acquirente TRA.DE.L./ MEGAL, l’interesse ad acquistare materie prime anche e soprattutto da smaltire, in quanto i prezzi sono più bassi. Laddove questi sono alti ecco intervenire la contestazione: la merce, si dice al fornitore, non è idonea “perché ammuffita”. È necessario di conseguenza contenere il prezzo, altrimenti si è di fatto costretti a restituirla. La contestazione non comporta, dunque, lo smaltimento, né, come dimostrato, la selezione; il fine è solo ed unicamente l’abbattimento del prezzo di acquisizione della materia prima. Al termine delle investigazioni compiute, dopo aver eseguito oltre venti perquisizioni, sequestrato quasi 340 tonnellate di prodotti alterati, escusso a sommarie informazioni decine di testimoni, analizzato e trascritto centinaia di intercettazioni, esaminato migliaia di documenti e di fotografie talvolta in possesso delle stesse imprese fornitrici, ricostruito i flussi di magazzino di quattro imprese, accertata l’infima qualità del prodotto compravenduto, ricostruita passo dopo passo la tracciabilità, è stato provato inconfutabilmente che il prodotto in argomento è stato impiegato, talvolta addirittura senza fusione o pastorizzazione e quindi senza alcuna sanificazione, nella produzione e nella successiva commercializzazione per l’alimentazione umana.