LE SANZIONI NEL NUOVO
CODICE DELLA PRIVACY
(D.Lgs. 196/2003)
Illeciti penali
Violazioni Amministrative
Responsabilità civile
LE SANZIONI NEL NUOVO CODICE
DELLA PRIVACY (D.Lgs. 196/2003)



Impianto sanzionatorio del nuovo codice sulla privacy
simile a quello previsto dalla legge 675/1996;
Con nuovo Codice si è avuto un potenziamento delle
sanzioni amministrative e una riduzione delle norme
riguardanti l’illecito penale;
Le norme in oggetto sono contenute nel titolo III della
parte III del Codice.
ILLECITI PENALI
Motivi della scelta della norma penale:


Rilevanza costituzionale degli interessi coinvolti;

Necessità di garantire omogeneità a livello
comunitario.
ILLECITI PENALI
 Articoli di riferimento dal 167 a 172 del Codice –
contenuti al capo II del titolo III della parte III e si
tratta di:
 Reati di scopo
 Reati propri, in alcuni casi si tratta di reati propri ed
esclusivi
 Finalità del legislatore: tutelare la funzione del
Garante (fase istruttoria e decisoria)
ILLECITI PENALI
 Nel nuovo Codice sono stati previsti:
 Tre delitti (articoli 167, 168, 170)
 Due contravvenzioni (articoli 169, 171)
 Una pena accessoria (articolo 172)
 Il legislatore ha utilizzato il metodo del rinvio ad altre
norme dello stesso Codice e anche a leggi differenti
(es. legge 300/1970 richiamata dall’articolo 171)
ILLECITI PENALI
DELITTI
 I delitti sono trattati agli articoli:
 167 (Trattamento illecito di dati);
 168 (Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al
Garante);
 170 (Inosservanza di provvedimenti del
Garante).
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Tutti i delitti contengono una “clausola di
salvezza” – “salvo che il fatto costituisca più
grave reato”;
 Pena edittale minima;
 Non è permesso l’utilizzo delle misure cautelari e
di strumenti di investigazione come ad esempio le
intercettazioni telefoniche.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 A livello pratico si avrà sempre una duplice
incriminazione.
 Esempio: connubio tra l’articolo 168 rubricato
“Falsità nelle dichiarazioni e notificazioni al Garante”
e uno dei reati penali ad esso attinenti come il
delitto di truffa (articolo 640) o di appropriazione
indebita (articolo 646).
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 167 “Trattamento illecito di dati”
 1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri un
danno, procede al trattamento di dati personali in violazione
di quanto disposto dagli articoli 18, 19, 23, 123, 126 e 130,
ovvero in applicazione dell‘Articolo 129, é punito, se dal fatto
deriva nocumento, con la reclusione da sei a diciotto mesi o,
se il fatto consiste nella comunicazione o diffusione, con la
reclusione da sei a ventiquattro mesi.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 167 “Trattamento illecito di dati”
 2. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, al
fine di trarne per sé o per altri profitto o di recare ad altri
un danno, procede al trattamento di dati personali in
violazione di quanto disposto dagli articoli 17, 20, 21, 22,
commi 8 e 11, 25, 26, 27 e 45, é punito, se dal fatto deriva
nocumento, con la reclusione da uno a tre anni.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 167 “Trattamento illecito di dati”
 Il legislatore ha riprodotto l’articolo 35 della legge 675/96;
 Unica differenza: sono state rese punibili le condotte ivi richiamate
“solo se dal fatto derivi nocumento”. Nella legge 675/96 il
nocumento costituiva solo un’aggravante. Oggi il nocumento da
aggravante è stato elevato a elemento della fattispecie di base.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 167 “Trattamento illecito di dati”
 È un reato proprio nonostante sia stato inserito il termine
“chiunque”;
 Consumazione del reato: coincide con il momento di attivazione
dell’operazione idonea ad incidere sui dati personali.
 Trattamento sanzionatorio lieve: sarà quasi impossibile la
detenzione.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 167 “Trattamento illecito di dati”
 Massime della Giurisprudenza:
1. Trib. Pescara (sent. 12/10/2000) non risponde del reato
ex art 167 il giornalista che rivela dati relativi alla salute
o sfera sessuale di un soggetto se hanno riguardo a fatti
di interesse pubblico e abbiano la caratteristica della
veridicità della notizia e l’essenzialità dell’informazione;
2. Pret. Palermo (sent. 4/02/1999) costituisce trattamento
illecito di dati l’archiviazione di dati raccolti in una banca
dati elettronica per l’invio di lettere promozionali ai clienti
senza il loro consenso.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 168 “Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante”
1. Chiunque, nella notificazione di cui all'articolo 37 o in
comunicazioni, atti, documenti o dichiarazioni resi o esibiti
in un procedimento dinanzi al Garante o nel corso di
accertamenti, dichiara o attesta falsamente notizie o
circostanze o produce atti o documenti falsi, é punito,
salvo che il fatto costituisca più grave reato, con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 168 “Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante”
 La norma disciplina una fattispecie introdotta dal d.lgs.
467/2001 che ha sanzionato anche il mendacio commesso
nelle dichiarazioni dovute al Garante non solo ai sensi
dell’articolo 37, ma anche dell’articolo 39.
 La legge 675/96 sanzionava la mancata comunicazione al
Garante.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 168 “Falsità nelle dichiarazioni e
notificazioni al Garante”
 Finalità del legislatore: la disposizione in esame tende a
salvaguardare e rafforzare la funzione istruttoria del
Garante.
 La norma verrà a confliggere con l’articolo 483 c.p.
“Falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico”.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 170 “Inosservanza di provvedimenti del
Garante”
 1. Chiunque, essendovi tenuto, non osserva il
provvedimento adottato dal Garante ai sensi degli articoli
26, comma 2, 90, 150, commi 1 e 2, e 143, comma 1,
lettera c), é punito con la reclusione da tre mesi a due
anni.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 170 “Inosservanza di provvedimenti del
Garante”
 La ratio della norma deriva dall’inapplicabilità dell’articolo
650 c.p. (Inosservanza dei provvedimenti dell’Autorità),
che circoscrive il suo raggio d’azione ai provvedimenti
legalmente dati per ragioni di giustizia, sicurezza pubblica,
ordine pubblico ed igiene;
 Si tratta di un reato proprio.
ILLECITI PENALI
DELITTI
 Articolo 170 “Inosservanza di provvedimenti del
Garante”
 L’articolo in oggetto richiama:
 L’articolo 26 (2° comma) che tratta delle garanzie per il
trattamento dei dati sensibili (autorizzazione che deve
essere richiesta al Garante affinché il titolare possa
trattare dati sensibili);
 L’articolo 90 che si occupa del trattamento di dati
genetici: materia estremamente delicata in ragione
dell’importanza della tutela e della protezione
dell’identità personale.
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 169 “Misure di sicurezza”
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 é punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 169 “Misure di sicurezza”
1. Chiunque, essendovi tenuto, omette di adottare le misure
minime previste dall'articolo 33 é punito con l'arresto sino
a due anni o con l'ammenda da diecimila euro a
cinquantamila euro.
2. All'autore del reato, all'atto dell'accertamento o, nei casi
complessi, anche con successivo atto del Garante, é
impartita una prescrizione fissando un termine per la
regolarizzazione non eccedente il periodo di tempo
tecnicamente necessario, prorogabile in caso di particolare
complessità o per l'oggettiva difficoltà dell'adempimento e
comunque non superiore a sei mesi.
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 169 “Misure di sicurezza”
 Nei sessanta giorni successivi allo scadere del termine, se
risulta l'adempimento alla prescrizione, l'autore del reato é
ammesso dal Garante a pagare una somma pari al quarto
del massimo dell'ammenda stabilita per la
contravvenzione. L'adempimento e il pagamento
estinguono il reato. L'organo che impartisce la prescrizione
e il pubblico ministero provvedono nei modi di cui agli
articoli 21, 22, 23 e 24 del decreto legislativo 19 dicembre
1994, n. 758, e successive modificazioni, in quanto
applicabili.
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 169 “Misure di sicurezza”




Fattispecie estremamente ampia;
Nella legge 675/96 era un delitto;
Nel 2001 è stato trasformato in contravvenzione;
Nel nuovo Codice risulta ancora più debole e difficile da
accertare in quanto è collegato alla normativa dell’Allegato
B che, per previsione di legge, può essere modificato
periodicamente
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 169 “Misure di sicurezza”
 L’articolo in esame riproduce l’articolo 36 della legge
675/96.
 La contravvenzione prevede la pena dell’arresto fino a due
anni o l’ammenda da 10.000 a 50.000 €, per chiunque
omette di adottare le misure minime di sicurezza nel
trattamento dei dati.
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 169 “Misure di sicurezza”
 E’ previsto un procedimento di oblazione potendosi
estinguere il reato se:
 L’autore del reato provvede alla regolarizzazione in
ottemperanza ad un provvedimento del Garante ed
entro un termine non superiore a 6 mesi;
 Versa una somma pari al quarto del massimo
dell’ammenda stabilita (12.500 €).
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 171 “Altre fattispecie”
 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 171 “Altre fattispecie”
 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 Vengono richiamati gli articoli 113 e 114 del Codice che
sono situati nel titolo VIII della seconda parte, intitolato
“Lavoro e previdenza sociale”;
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 171 “Altre fattispecie”
 1. La violazione delle disposizioni di cui agli articoli 113,
comma 1, e 114 é punita con le sanzioni di cui all'articolo
38 della legge 20 maggio 1970, n. 300.
 Vengono richiamati gli articoli 113 e 114 del Codice che
sono situati nel titolo VIII della seconda parte, intitolato
“Lavoro e previdenza sociale”;
 In entrambe le norme vi è un rimando alla legge 300/1970
(c.d. statuto dei lavoratori) e precisamente agli articoli 4 e
8;
ILLECITI PENALI
CONTRAVVENZIONI
 Articolo 171 “Altre fattispecie”
 La norma applicabile in forza di questi richiami è l’articolo
38 dello Statuto (Disposizioni penali) che recita: “Le
violazioni degli articoli 2, 4, 5, 6, 8 e 15, primo comma
lettera a), sono punite, salvo che il fatto non costituisca
più grave reato, con l'ammenda da lire 300.000 a lire
3.000.000 o con l'arresto da 15 giorni ad un anno. Nei casi
più gravi le pene dell'arresto e dell'ammenda sono
applicate congiuntamente. Quando per le condizioni
economiche del reo, l'ammenda stabilita nel primo comma
può presumersi inefficace anche se applicata nel massimo,
il giudice ha facoltà di aumentarla fino al quintuplo.
ILLECITI PENALI
PENE ACCESSORIE
 Articolo 172 “Pene Accessorie”
 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
ILLECITI PENALI
PENE ACCESSORIE
 Articolo 172 “Pene Accessorie”
 1. La condanna per uno dei delitti previsti dal presente
codice importa la pubblicazione della sentenza.
 La disposizione in esame riproduce il primo comma
dell’articolo 38 della legge 675/96.
 Prevede la pubblicazione della sentenza nel caso di
condanna per uno dei reati previsti dal Codice;
 La pena viene applicata in ogni caso di condanna e quindi
è stata sottratta alla discrezionalità dell’autorità
giudicante.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Il quadro delle sanzioni si completa con una serie di illeciti
amministrativi;
 Le condotte sanzionate derivano, in massima parte, dalla
violazione di obblighi di informativa e collaborazione.
 Il potere sanzionatorio è attribuito al Garante stesso in
quanto a norma dell’articolo 166 del Codice risulta essere
l’organo competente.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 I proventi derivanti dalle sanzioni, nella misura
del 50% del totale annuo, sono assegnati al
fondo relativo alle spese di funzionamento del
Garante e sono utilizzati per l’esercizio dei
compiti di cui agli articoli (articolo 166):
 154, 1° co., lett. h) (curare la conoscenza della
materia in oggetto tra il pubblico);
 158 spese per accertamenti ispettivi.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Le sanzioni sono:
 Pena principale: pagamento della somma pecuniaria;
 Pena accessoria: pubblicazione dell’odinanzaingiunzione del Garante.
 Il Codice prevede 4 fattispecie di condotte
illecite che sono state introdotte nel Capo I del
Titolo II della III Parte del Codice (articoli da
161 a 164).
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Articolo 161 “Omessa o inidonea informativa
all'interessato”
 1. La violazione delle disposizioni di cui all'articolo 13 é
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da tremila euro a diciottomila euro o, nei casi
di dati sensibili o giudiziari o di trattamenti che presentano
rischi specifici ai sensi dell'articolo 17 o, comunque, di
maggiore rilevanza del pregiudizio per uno o più
interessati, da cinquemila euro a trentamila euro. La
somma può essere aumentata sino al triplo quando risulta
inefficace in ragione delle condizioni economiche del
contravventore.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Articolo 161 “Omessa o inidonea informativa
all'interessato”
 La norma in oggetto sanziona la violazione:
 Dell’articolo 13 (Informativa) nel caso del trattamento
di dati comuni;
 Dell’articolo 17 (Trattamento che presenta rischi
specifici) nel caso di trattamento di dati sensibili e/o
dati giudiziari o dati che presentano rischi specifici.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Articolo 161 “Omessa o inidonea informativa
all'interessato”
 La pena prevista può essere aumentata sino al triplo
quando risulta essere inefficace in ragione delle condizioni
economiche del contravventore;
 Oltre alla pena principale potrà essere applicata anche la
pena accessoria ex articolo 165 della pubblicazione
dell’ordinanza-ingiunzione del Garante.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Articolo 162 “Altre Fattispecie”
 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
in materia di disciplina del trattamento dei dati personali é
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Articolo 162 “Altre Fattispecie”
 1. La cessione dei dati in violazione di quanto previsto
dall'articolo 16, comma 1, lettera b), o di altre disposizioni
in materia di disciplina del trattamento dei dati personali é
punita con la sanzione amministrativa del pagamento di
una somma da cinquemila euro a trentamila euro.
 Il primo comma della norma in esame prevede la sanzione
per la cessione di dati in violazione di quanto disposto del
1° co,lett. b) dell’articolo 16 (Cessazione del trattamento)
e cioè quando nel caso di
VIOLAZIONI
AMMINISTRATIVE
 Articolo 162 “Altre Fattispecie”
 2. La violazione della disposizione di cui all'articolo 84,
comma 1, é punita con la sanzione amministrativa del
pagamento di una somma da cinquecento euro a tremila
euro.
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