Università degli Studi di Trento
Corso di diritto tributario – a.a. 2003/2004
Profili civilistici e fiscali
dei nuovi strumenti partecipativi
Alberto Bianco
Studio Associato Camozzi & Bonissoni
www.camozzibonissoni.it
1
Lo stato dell’arte
• D.Lgs 17 gennaio 2003 n. 6 recante riforma del
diritto societario (modificato dal Correttivo)
• Commissione Gallo con l’obiettivo di uniformare
il TUIR alla riforma societaria
• D.Lgs 12 dicembre 2003 n. 344 modificativo del
TUIR e contenente la riforma dell’IRES
2
Linee dell’intervento
• Profili civilistici dei nuovi strumenti partecipativi
 azioni e obbligazioni
 azioni e nuove categorie di azioni
 strumenti partecipativi
 obbligazioni
• Profili fiscali dei nuovi strumenti partecipativi
 azioni, obbligazioni e titoli atipici
 qualificazione giuridica degli strumenti partecipativi
 regime fiscale
• Disciplina dell’associazione in partecipazione
• Disciplina fiscale dei capital gain
• Bibliografia
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Profili civilistici
dei nuovi strumenti partecipativi
4
Azioni e obbligazioni (1)
Sono titoli di credito derivanti da una differente
modalità di impiego del capitale:
azioni
obbligazioni
capitale di rischio
(rappresentano una
quota di capitale
sociale)
capitale di debito
(rappresentano la
quota di un
finanziamento)
5
Azioni e obbligazioni (2)
 Le azioni conferiscono:
• diritti patrimoniali (percezione dei dividendi);
• diritti amministrativi (gestione dell’impresa);
• diritto alla restituzione del conferimento a seguito
della procedura di liquidazione;
 Le obbligazioni conferiscono:
• diritti patrimoniali (percezione degli interessi);
• diritto alla restituzione del finanziamento;
• nessun diritto amministrativo.
6
Azioni e obbligazioni (3)
Atto istitut.
Dir.
patrim.
Dir.
amm.vi
Remunerazione
Rest.
capitale
Azioni
conferimento
si
si
dividendi
no
Obbligazioni
finanziamento
si
no
interessi
si
7
Azioni ante riforma
 le azioni devono essere di uguale valore e
attribuiscono ai possessori uguali diritti (2348
c.c.);
 le azioni devono indicare il loro valore
nominale e l’ammontare del capitale sociale
(2354 c.c.);
 le azioni possono essere nominative o al
portatore (2355 c.c.);
 ogni azioni attribuisce il diritto di voto (2351
c.c.).
8
Azioni post riforma (1)
• Riforma 2003:
 Le azioni devono essere di uguale valore e
conferiscono ai possessori uguali diritti
UGUAGLIANZA RELATIVA
E’ possibile creare con lo Statuto categorie di azioni
fornite di diritti diversi
9
Azioni post riforma (2)
 Le azioni possono (non più obbligatorio) indicare il
loro valore nominale;
nel caso in cui il valore nominale non risultasse
indicato, il titolo azionario deve contenere il numero
totale delle azioni in circolazione e l’ammontare del
capitale sociale (determinazione indiretta del valore
nominale)
vantaggi in ipotesi di aumenti di capitale
10
Azioni post riforma (3)
 Viene mantenuta la distinzione
nominative e azioni al portatore.
tra
azioni
Anche dopo la riforma, tuttavia, per motivi fiscali,
le azioni possono essere emesse esclusivamente
nominative (salvo le azioni di risparmio)
11
Azioni post riforma (4)
 Ogni azione attribuisce il diritto di voto
TUTTAVIA
Lo Statuto può prevedere la creazione di azioni:
senza diritto di voto
con diritto di voto limitato a particolari argomenti
con diritto di voto subordinato a particolari condizioni
 Superata la rigida correlazione
amministrativi e patrimoniali.
tra
diritti
12
Obiettivo della riforma
 Allargare i canali di finanziamento dell’impresa
 Art. 2348 c.c.: laddove l’autonomia statutaria opti
per la creazione di diverse categorie di azioni, la
società può liberamente determinarne il contenuto
(diritti patrimoniali e amministrativi)
Unico limite: tutte le azioni appartenente ad una
MEDESIMA categoria conferiscono uguali diritti
13
Nuove categorie di azioni (1)
Azioni con particolari
diritti amministrativi:
- azioni senza diritto di
voto;
- azioni con diritto di voto
subordinato a particolari
condizioni;
- azioni
proporzionali.
non
Azioni privilegiate sotto
l’aspetto dei diritti
patrimoniali:
- postergate nelle perdite;
- elevata partecipazione agli
utili;
- azioni correlate.
14
Nuove categorie di azioni (2)
 azioni postergate nelle perdite




azioni senza diritto di voto
azioni correlate
azioni riscattabili
azioni non proporzionali
15
(segue) azioni postergate nelle perdite
Sono azioni che consentono al possessore di
beneficiare degli utili distribuiti dall’impresa
restando al contrario inciso da eventuali perdite
in sede di liquidazione solo in via subordinata,
dopo tutti gli altri azionisti
Utile strumento di finanziamento delle imprese
specialmente nell’ambito di processi di
ristrutturazione o di superamento di situazioni di
16
crisi
(segue) azioni senza diritto di voto
 L’emissione è attualmente consentita per tutte le
società (prima solo quotate sotto forma di azioni
di risparmio)
 Varianti:
Azioni con diritto di voto limitato a
particolari argomenti;
Azioni con diritto di voto subordinato al
verificarsi di particolari condizioni
 Limitazione:
Questa categoria di azioni non può superare la
metà del capitale sociale
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(segue) azioni correlate
 Sono azioni il cui rendimento è legato ai
risultati ottenuti dall’impresa in un determinato
settore;
 Beneficiano della distribuzione di dividendi
solo nell’ipotesi in cui la società sia, nel suo
complesso, in utile;
 Differenza con i patrimoni destinati
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(segue) azioni riscattabili
 Lo Statuto può prevedere un potere di riscatto
da parte della società o dei soci;
 Possono ad esempio essere emesse per:
 impedire che subentrino gli eredi in caso
di morte dell’azionista;
 garantirsi in caso di mancata esecuzione
delle prestazioni accessorie cui il socio si
è obbligato.
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(segue) azioni non proporzionali
 Lo Statuto può prevedere l’emissione di azioni in
misura non proporzionale ai conferimenti
effettuati.
 La finalità è quella di valorizzare i conferimenti
atipici.
 Esempio:
 A e B costituiscono una società con capitale
100
 A conferisce (in denaro) 80 e B conferisce (in
denaro) 20
 A e B ricevono entrambi il 50% del azioni
 valorizzazione del conferimento atipico (opere
o servizi) di B per 30
20
Strumenti partecipativi (1)
 Tutte le categorie di azioni viste, pur dotate di
diritti diversificati, attribuiscono la qualifica di
“socio” e vengono emesse a seguito di un
conferimento “tipico” (denaro, crediti, beni)
 La società potrebbe tuttavia emettere anche
strumenti partecipativi a fronte sia di conferimenti
tipici sia di conferimenti atipici (opere o servizi)
 Art. 2346, 6° comma c.c.: gli strumenti
partecipativi in questione sono forniti di diritti
patrimoniali o amministrativi escluso il diritto di
voto nell’assemblea generale
21
Strumenti partecipativi (2)
 Contribuiscono ad incrementare il patrimonio
sociale, ma non fanno parte del capitale quindi
non attribuiscono la qualifica di “socio”
 Lo Statuto può (art. 2351 u.c.):
 dotarli del diritto di voto su argomenti
specificamente indicati (si ritiene nell’assemblea
generale);
 dotarli del diritto alla nomina di un membro del
CDA o di un sindaco;
 dotarli di altri diritti amministrativi.
22
Strumenti partecipativi (3)
 I diritti patrimoniali che attribuiscono possono
essere i più vari:
 diritto agli utili di bilancio;
 diritto agli utili rivenienti da un particolare
settore della produzione;
 diritto alla restituzione del capitale al
verificarsi di particolari eventi;
 qualsiasi altra forma di remunerazione
dell’investimento.
23
Strumenti partecipativi (4)
 Possibilità per le imprese di acquisire ogni
elemento utile allo svolgimento dell’attività, anche
se astrattamente non conferibile a capitale
 Sono infatti titoli rappresentativi di:
Opere o servizi;
Partecipazione dei dipendenti;
Apporti particolari quali quelli a fronte di
patrimoni destinati.
24
Strumenti partecipativi (5)
- denaro, beni;
Aspetto soggettivo
Apporti
sottoscrittori
- opere e servizi;
- obblighi fare o non
Finalità
dell’apporto
- op. finanziaria;
- patrim. sempre;
Diritti attribuibili
Patrimoniali o
amministrativi
- atto cost. o ass.;
Emissione
Competenza e
limiti
Aspetto oggettivo
Circolazione
Fonte: Il Sole 24 Ore, Guide operative
Autonomia
statutaria
- remuneraz. utili
- amm.vi facoltativi
- nessun limite
- libera;
- limitata;
- vietata
25
Strumenti partecipativi: un esempio
Brevetto
Società
Utili rivenienti dall’attività
26
Obbligazioni (1)
2411 c.c.
- il diritto degli obbligazionisti alla restituzione
del capitale può essere subordinato alla
soddisfazione dei diritti di altri creditori della
società;
- tempi ed entità del pagamento degli interessi
possono variare in dipendenza di parametri
oggettivi anche legati all’andamento della
società
27
Obbligazioni (2)
Attenuazione della tutela degli obbligazionisti:
- viene generalizzata la possibilità di emettere
prestiti subordinati (si assottiglia la distinzione
tra capitale di debito e capitale di rischio);
- il rendimento del prestito può essere in tutto o
in parte ancorato ai risultati economici
dell’impresa;
- deve essere specificata la modalità di rimborso
e la data; mancato riconoscimento civilistico
delle obbligazioni irredimibili.
28
Obbligazioni (3)
2411, terzo comma, c.c.
 La disciplina (civilistica) delle obbligazioni si
applica a tutti gli strumenti finanziari, comunque
denominati, che condizionino tempi ed entità del
rimborso del capitale all’andamento economico
della società
 Nascono gli “strumenti ibridi”
29
In conclusione (1)
Strumenti finanziari a disposizione dell’impresa
ai fini di finanziamento dopo la riforma:
 azioni;
 diverse categorie di azioni;
 strumenti partecipativi (compresi quelli dei
patrimoni destinati);
 obbligazioni;
 strumenti ibridi.
30
In conclusione (2)
Capitale di
rischio
Zona grigia
Capitale di
debito
categorie di
azioni
azioni
strumenti
partecipativi
strumenti
ibridi
obbligazioni
31
Profili fiscali
dei nuovi strumenti partecipativi
32
Premessa
 necessità di inquadrare ai fini fiscali i diversi
strumenti finanziari in una delle tre categorie
tipiche:
 azioni e titoli similari;
 obbligazioni e titoli similari;
 titoli atipici.
 ad ogni categoria corrisponde un ben diverso
trattamento fiscale sia in capo al percettore sia in
capo all’emittente.
33
Definizione fiscale di azioni
• Art. 44 comma 2, lett. a) TUIR
 Azioni: titoli e strumenti finanziari la cui
remunerazione è costituita totalmente dalla
partecipazione ai risultati economici della società
emittente o di altre società appartenenti al gruppo
o dell’affare in relazione al quale i titoli sono stati
emessi.
34
Definizione fiscale di obbligazioni (1)
• Art. 44 comma 2, lett. b) TUIR
 Obbligazioni: titoli di massa che contengono
l’obbligazione incondizionata di pagare alla
scadenza una somma non inferiore a quella in essi
indicata con o senza la corresponsione di proventi
periodici e che non attribuiscono alcun diritto di
partecipazione alla gestione dell’impresa.
35
Definizione fiscale di obbligazioni (2)
• Elementi caratterizzanti:
 titolo di massa;
 obbligazione incondizionata di rimborsare una
somma non inferiore al valore indicato sul
titolo;
 nessun diritto alla gestione dell’impresa.
• Definizione stringente: numerosi strumenti
finanziari non possono rientrarvi (es. reverse
convertible).
36
Definizione fiscale di titolo atipico
• Tutti gli strumenti che non presentano le
caratteristiche delle azioni (e titoli similari) o delle
obbligazioni (e titoli similari) rientrano
necessariamente nella categoria residuale dei titoli
atipici con un deciso peggioramento dal punto di
vista fiscale (ritenuta 27%).
• Es. tutti i titoli che prevedono una remunerazione
in parte legata ai risultati dell’impresa e in parte
fissa.
• La legge delega intendeva eliminare i titoli atipici
che, invece, risultano tutt’ora presenti.
37
Approccio della Gallo
• Molto diverso era stato l’approccio della
Commissione Gallo:
definizione positiva di titoli assimilati alle
obbligazioni: strumenti che contengono una
obbligazione incondizionata, salvo clausole di
postergazione, di rimborsare alla scadenza una
somma non inferiore ad un importo prestabilito o
dipendente da parametri oggettivi diversi dai
risultati economici dell’impresa;
definizione residuale di titoli assimilati alle azioni
(tutto ciò che non è obbligazione è necessariamente
azione);
scomparsa dei titoli atipici.
38
Disciplina per l’emittente
• Art. 109, comma 9, lett. a): è indeducibile ogni
remunerazione relativa a strumenti finanziari, per la
quota di essa che direttamente o indirettamente
comporti la partecipazione ai risultati economici
dell’impresa o dell’affare;
• Ciò che è assimilato a dividendo è indeducibile;
• Ciò che è assimilato ad interesse è deducibile.
• In caso di duplice remunerazione (fissa e variabile)
risulta deducibile solo la quota fissa.
39
Disciplina per l’emittente (2)
• Mancato coordinamento tra l’art. 109 e l’art. 44:
• E’ possibile che uno strumento che prevede una
remunerazione fissa e una variabile sia in parte
indeducibile per la società emittente e tassato come
titolo atipico, non come dividendo, in capo al
percettore.
40
Disciplina degli strumenti partecipativi
• Diverse categorie di azioni: sono in ogni caso
considerate azioni (partecipazione al capitale) e le
remunerazioni sono dividendi;
• Strumenti partecipativi (art. 2346, c. 6): sono
fiscalmente considerati azioni (se la remunerazione è
totalmente ancorata ai risultati dell’impresa) ovvero
titoli atipici in caso di doppia remunerazione (fissa e
variabile);
• Strumenti ibridi (art. 2411 c. 3): civilisticamente
sono obbligazioni; fiscalmente sono o azioni o titoli
atipici, ma in nessun caso possono essere
obbligazioni.
41
Disciplina fiscale delle azioni (1)
• Percettore persona fisica
 Partecipazione non qualificata: ritenuta alla fonte a
titolo di imposta del 12,5%; esaurisce ogni obbligo
tributario;
 Partecipazione qualificata (superiore a 20% diritti
voto o 25% capitale): il 60% del dividendo non viene
tassato; il restante 40% concorre a formare il reddito
complessivo soggetto alle aliquote progressive Irpef.
 Gli strumenti partecipativi si presumono qualificati se
emessi a fronte di opere o servizi.
42
Disciplina fiscale delle azioni (2)
• Percettore società di capitali
 Il provento concorre alla determinazione del reddito
di impresa limitatamente al 5% del suo ammontare; il
restante 95% è esente da tassazione (meccanismo
dell’esenzione ha sostituito quello del credito di
imposta)
43
Disciplina fiscale delle azioni (3)
• Emittente estero
 percettore persona fisica (PnQ): ritenuta a titolo di
imposta del 12,5% (sul netto frontiera);
 percettore persona fisica (PQ): il 40% (del netto
frontiera) concorre a formare il reddito con ritenuta di
ingresso a titolo di acconto del 12,5%;
 percettore società di capitali: esenzione del 95% del
dividendo (salvo residenza in paradiso fiscale); il 5%
concorre a formare il reddito soggetto ad IRES.
44
Disciplina fiscale delle azioni (4)
• Socio estero
 non esercente attività di impresa: ritenuta di uscita
del 27%;
 esercente attività di impresa: applicazione della
direttiva madre figlia (nessuna ritenuta) se ricorrono i
presupposti; altrimenti ritenuta di uscita del 27%.
45
Disciplina fiscale delle obbligazioni
• Percettore persona fisica
ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta
sostitutiva del 12,5% o del 27% a seconda della
qualifica dell’emittente e delle caratteristiche del
titolo;
• Percettore società di capitali:
il provento concorre per intero a formare il reddito
di impresa soggetto ad IRES, subendo in alcuni
casi una ritenuta a titolo di acconto.
46
Disciplina fiscale dei titoli atipici
• Percettore persona fisica
ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 27%;
• Percettore società di capitali:
il provento concorre a formare il reddito di impresa
soggetto ad IRES, scontando sempre una ritenuta a
titolo di acconto del 27%.
47
Quadro di insieme - qualificazione giuridica
Titolo
Remunerazione Remunerazione
legata impresa
mista
categorie di
azioni
azioni
-
strumenti
partecipativi
azioni
atipici
strumenti ibridi
azioni
atipici
48
Quadro di insieme - tassazione
Soggetti IRES
Soggetti non
IRES
5% concorre
rit. 12.5% o 40%
concorre
obbligazioni
100% concorre
rit./ imp. sost.
12.5% o 27%
atipici
100% concorre
con rit. acc. 27%
rit. 27%
Titolo
azioni
49
Disciplina dell’associazione in
partecipazione
50
Associazione in partecipazione (2549 c.c.)
apporto
Associato
Associante
percentuale di utili
51
Associazione in partecipazione (2549 c.c.)
lavoro
apporto
capitale
misto
52
Associazione in partecipazione (2549 c.c.)
non qualificato
valore apporto
inferiore a 5 o
25% del PN
qualificato
valore apporto
superiore a 5 o
25% del PN
apporto
53
Associazione in partecipazione (2549 c.c.)
a fronte dell’apporto
emissione di strumenti
finanziari
(cartolarizzazione)
non emissione di
strumenti (prevale
natura contrattuale)
54
Associazione in partecipazione (1)
• Apporto di solo lavoro
 l’associato viene tassato in base alle regole
impositive applicabili alla categoria reddituale
che produce (reddito di lavoro autonomo o di
impresa);
 per l’associante il costo è deducibile.
55
Associazione in partecipazione (2)
• Apporto di capitale o misto
 per l’associato (non IRES) la remunerazione
costituisce reddito di capitale tassato:
• apporto non qualificato: ritenuta alla fonte del
12,5% a titolo di imposta;
• apporto qualificato: il 40% del provento concorre
a formare il reddito soggetto alle aliquote
progressive Irpef.
 per l’associante il costo non è deducibile ex
• art. 109, comma 9, lett. a) se cartolarizzato;
• art. 109, comma 9, lett. b) se non cartolarizzato.
56
Associazione in partecipazione (3)
• Apporto di capitale o misto
 per l’associato (IRES) la remunerazione
concorre, limitatamente al 5%, alla formazione
del complessivo reddito di impresa soggetto ad
IRES;
 il 95% della remunerazione è esente.
 anche in questo caso per l’associante il costo non
è deducibile ex
• art. 109, comma 9, lett. a) se cartolarizzato;
• art. 109, comma 9, lett. b) se non cartolarizzato.
57
Associazione in partecipazione (4)
Associato
Apporto
Apporto lavoro
capitale /misto
IRES – PQ
concorre 5%
reddito impresa
IRES – PnQ
concorre 5%
reddito impresa
IRPEF – PQ
concorre 40%
relativo reddito
IRPEF - PnQ
ritenuta 12,5%
relativo reddito
58
Disciplina fiscale dei capital gain
59
Disciplina fiscale dei capital gain (1)
• Azioni, obbligazioni, strumenti ibridi, strumenti
partecipativi, titoli atipici possono dare luogo a redditi
diversi (plusvalenze, minusvalenze) in caso di
cessione dello strumento a titolo oneroso.
• Esempio:
costo acquisto strumento finanziario: 100;
durante il possesso: distribuzione di interessi o
dividendi (redditi di capitale);
cessione a titolo oneroso a 120;
la differenza (120 – 100 = 20) costituisce reddito
diverso (capital gain).
60
Disciplina fiscale dei capital gain (2)
• Percettore persona fisica
partecipazioni non qualificate: applicazione
dell’imposta sostitutiva del 12,5% secondo il
regime della dichiarazione, del risparmio
amministrato o del risparmio gestito (d.lgs n.
461/97);
partecipazioni qualificate: il 60% della
plusvalenza è esente; il 40% concorre a formare il
reddito soggetto alle aliquote progressive Irpef.
61
Disciplina fiscale dei capital gain (3)
• Percettore società di capitali
 la plusvalenza concorre per intero alla formazione
del reddito di impresa soggetto ad IRES;
 la plusvalenza (al ricorrere di determinate
condizioni)
concorre a formare il reddito
soggetto ad IRES nell’esercizio in cui viene
realizzata e, per quote costanti, nei successivi
quattro;
 la plusvalenza è esente (se ricorrono le condizioni
di applicazione della partecipation exemption).
62
Disciplina fiscale dei capital gain (4)
• Partecipation exemption
 ininterrotto possesso della partecipazione a
decorrere dai dodici mesi precedenti a quello di
cessione;
 classificazione della partecipazione tra le
immobilizzazioni finanziarie fin dal primo
bilancio di possesso;
 residenza della partecipata in un paese diverso dai
paradisi fiscali (black list);
 esercizio, da parte della società partecipata, di una
attività commerciale.
63
Bibliografia (1)
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in Il fisco, n. 5/2004, 620.
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M. Iavagnillo, “Gli strumenti finanziari tra riforma fiscale e societaria”, in Corr. trib., n.
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G. Escalar, “Il nuovo regime di tassazione degli utili da partecipazione e dei proventi
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M. Giaconia, M. Ricciardi, “Le categorie di azioni con particolari diritti e gli strumenti
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65
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Le operazioni straordinarie d`impresa e il nuovo regime fiscale