LE NOVITA’INTRODOTTE DALLA
LEGGE DI STABILITA’
IN MATERIA DI CONTROLLI INTERNI
dott. Giulio D’Agostino
Nuovo assetto dei controlli in S.P.A. e S.R.L.
LEGGE DI STABILITÀ 2012
Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
Art. 14, co. 13 e 14, recante “Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini”
COLLEGIO SINDACALE
SINDACO UNICO
Nuovo assetto dei controlli nelle S.P.A.
Nuovo art. 2397, ult. co., c.c. che disciplina la
“Composizione dell’organo di controllo”
S.P.A.
SE PREVISTO DALLO STATUTO (OPT-IN)
QUANDO LA SOCIETÀ HA:
• RICAVI
< EURO 1 MILIONI oppure
• PATRIMONIO NETTO < EURO 1 MILIONI
SINDACO UNICO = revisore legale
Nuovo assetto dei controlli nelle S.P.A.
PARAMETRI DIMENSIONALI E ASSETTO DEI
CONTROLLI INTERNI
 RICAVI < EU 1 MIL.
SINDACO UNICO
 PATR. NET. < EU 1 MIL.
SINDACO UNICO
 RICAVI ≥ EU 1 MIL.
e PATR. NET. ≥ EU 1 MIL.
COLLEGIO SINDACALE
Nuovo assetto dei controlli nelle S.P.A.
ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
pluripersonale
COLLEGIO
SINDACALE
monocratico
SINDACO UNICO
• Al sindaco unico si applicano, in quanto
compatibili, le stesse disposizioni previste in tema
di collegio sindacale (artt. 2397-2409 c.c.)
• Medesimi doveri di controllo, poteri e
responsabilità
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L.
Nuovo art. 2477 c.c. rubricato
“Sindaco e revisione legale dei conti”
Nella norma l’originario riferimento al “collegio sindacale”
è sostituito dall’espressione “sindaco”
COLLEGIO SINDACALE
SINDACO UNICO
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L.
Nuovo art. 2477, co. 2 e 3, c.c.
La nomina del sindaco è obbligatoria se la S.r.l.:
 è dotata di un capitale sociale non inferiore a quello minimo stabilito
per le società per azioni
 è tenuta alla redazione del bilancio consolidato
 controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti
 ha superato, per due esercizi consecutivi, almeno due dei limiti
previsti dall’art. 2435-bis, co. 1, c.c. per la redazione del bilancio in
forma abbreviata cioè:
 euro 4.400.000 per l’attivo dello stato patrimoniale
 euro 8.800.000 per i ricavi delle vendite e delle prestazioni
 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio)
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L.
1) Proposta interpretativa che si attiene al dato letterale
S.R.L.
SINDACO UNICO
Nelle S.r.l. il collegio sindacale non avrebbe più
alcun spazio operativo
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L.
2) Proposta interpretativa che valorizza l’autonomia statutaria
riconosciuta alla S.r.l.
S.R.L.
SINDACO UNICO
S.R.L.
se previsto
dall’atto
costitutivo
COLLEGIO SINDACALE
Nuovo assetto dei controlli nelle S.R.L.
3) Proposta interpretativa che valorizza il rinvio alle disposizioni delle
S.p.a. contenuto nell’art. 2477, co. 5, c.c.
(Cfr. CNDCEC, Nota interpretativa, Novembre 2011)
S.R.L.
S.P.A.
SE PREVISTO DALL’ATTO COSTITUTIVO (OPT-IN)
QUANDO LA SOCIETÀ HA:
• RICAVI
< EURO 1 MILIONI oppure
• PATRIMONIO NETTO < EURO 1 MILIONI
SINDACO UNICO
Decorrenza dei nuovi assetti
Legge di stabilità entrerà in vigore il 1° gennaio 2012
IL COLLEGIO SINDACALE IN CARICA SVOLGERÀ LE
PROPRIE FUNZIONI FINO ALLA NATURALE SCADENZA DEL
SUO MANDATO
 Inderogabilità del termine di durata triennale della carica (art.2400, c.1)
 Relativa inamovibilità dei sindaci (revoca ex art. 2400 c.c., c.2)
 Tassatività delle cause di decadenza dei sindaci (art. 2399)
Effetti della irregolare composizione
Quali conseguenze potrebbe derivare alla società e all’attività
sociale nel caso in cui sia nominato un sindaco unico in luogo di
un collegio sindacale quando la nomina di quest’ultimo fosse
richiesta dal codice civile?
COMPOSIZIONE IRREGOLARE
DELL’ORGANO DI CONTROLLO
L’ORGANO NON È REGOLARMENTE COSTITUITO
DOVREBBERO CONSIDERARSI ILLEGITTIMI GLI ATTI DECISI
O ESEGUITI E QUELLI NEI QUALI RISULTA ESSENZIALE
L’APPORTO DELL’ORGANO DI CONTROLLO INTERNO
(es. delibera di approvazione del bilancio)
Nuovi criteri di determinazione dei compensi
LEGGE DI STABILITÀ 2012
Legge 12 novembre 2011, n. 183, recante Disposizioni
per la formazione del bilancio annuale e pluriennale
dello Stato
Art. 14, co. 13 e 14, recante “Riduzione degli oneri amministrativi per
imprese e cittadini”
La tariffa ……
• In materia di “tariffe” la legge di stabilità ha stabilito
che, entro agosto 2012, gli ordini professionali
dovranno considerare le “tariffe” non come
parametri obbligatori o di riferimento, ma usi e prassi
non vincolanti.
• Tale norma, per i collegi sindacali, conferma
l’orientamento già espresso dall’ASSONIME nella
circolare n.9/2011 con la quale è stato sostenuto che
“il compenso dei sindaci può essere fissato
dall’assemblea anche attraverso una pattuizione che
determini direttamente la misura del compenso senza
far riferimento alcuno alle tariffe professionali”
• La corretta determinazione dei compensi è necessaria:
a) per assecondare le esigenze delle imprese di contenere
i costi amministrativi
b) per assicurare ai professionisti un compenso adeguato
per remunerare la professionalità, l’esperienza e
l’impegno richiesti per svolgere l’incarico specifico.
La corretta determinazione dei compensi, può assumere un
ruolo fondamentale anche nella valutazione della
diligenza del professionista.
Il compenso è soggetto a verifica specifica in sede di
controllo di qualità (ex art.20, c.5 d.lgs 39/210)
Il compenso per le attività specifiche
• Il collegio sindacale ai sensi dell’art. 2403 c.c., deve vigilare
sull’osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei
principi di corretta amministrazione e sull’adeguatezza
dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato
dalle società e del suo concreto funzionamento.
• In base alla previsione contenuta nel comma 1 dell’art. 1, del
d. lgs. n. 39/2010, il collegio sindacale, nella sua funzione di
revisore legale deve: a) esprimere con apposita relazione un
giudizio sul bilancio di esercizio e sul bilancio consolidato, ove
redatto; b) verificare nel corso dell’esercizio la regolare tenuta
della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di
gestione nelle scritture contabili.
Il compenso dei sindaci
• Nelle norme di comportamento si evidenzia che, se il collegio
sindacale esercita “solo i controlli sull’osservanza della legge e
dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta
amministrazione di cui all’art. 2403, comma 1 del c.c., per la
determinazione dei compensi potrà farsi riferimento alle
disposizioni del primo comma dell’art. 37 della tariffa
professionale”.
• Se al collegio sindacale, oltre ai controlli previsti dall’art. 2403
del c.c., è affidata anche la revisione legale regolamentata dal
d. lgs. 39/2010, spettano ulteriori onorari determinati
applicando le disposizioni dell’art. 32 della “tariffa”,
moltiplicando il numero delle ore impiegate, per il compenso
orario previsto dall’art. 24 della tariffa.
Il compenso per il controllo di legittimità
• L’articolo 37 della “tariffa” suddivide gli onorari
spettanti ai sindaci in tre punti:
• Compensi spettanti per le verifiche periodiche
(art.37, c.1, lettera a);
• Compensi spettanti per la redazione della
relazione al bilancio (art.37, c.1, lettera b);
• Compensi spettanti per la partecipazione alle
riunioni degli organi sociali (art.37, c.1, lettera
c).
Il compenso per il controllo di legittimità
• Il compenso spettante per le verifiche periodiche è
commisurato all’ammontare complessivo dei
componenti positivi di reddito e si calcola in funzione
del tempo di permanenza nella carica.
• Il compenso spettante per la redazione della
relazione al bilancio è commisurato al maggiore
ammontare tra l’importo complessivo del patrimonio
netto, al netto del risultato dell’esercizio, e l’importo
del capitale sociale sottoscritto
Il compenso per il controllo di legittimità
• Il compenso spettante per la partecipazione
alle riunioni degli organi sociali è commisurato
agli onorari previsti dalla tabella 1 di cui all’art.
26 della T.P., variabili in funzione del capitale
sociale della società
• Al presidente del collegio sindacale spetta una
maggiorazione del 50% sui compensi
determinati ai sensi dei commi 2 e 3 dell’art.
37 della T.P..
Il compenso per la revisione legale
• I compensi spettanti ai sindaci per la revisione
legale sono regolamentati dal comma 2
dell’art. 32 della T.P. che prevede che i
compensi per le attività di revisione sono
determinati in base alle ore impiegate dal
revisore e, nel caso ne faccia uso, anche dai
suoi collaboratori, secondo quanto stabilito
dall’art. 24. della T.P. e dei compensi orari
definiti dall’art. 19 della T.P..
Il compenso per la revisione legale
• Le norme di comportamento del collegio
sindacale (1.5) chiarisce che, a decorrere dal 7
aprile 2010, per la definizione dei compensi
spettanti al collegio sindacale incaricato della
revisione legale, si applicano i criteri richiamati
dall’art. 10, c.10, del D.Lgs. 39/2010.
Il compenso per la revisione legale
• L’art. 10, c.10 del d.lgs 39/2010 stabilisce che, al fine di
garantire la qualità e l’affidabilità della revisione legale, la
quantificazione delle ore necessarie per svolgere la revisione
deve tenere conto:
• della dimensione, della composizione e della rischiosità delle
più significative grandezze patrimoniali, economiche e
finanziarie del bilancio della società, nonché dei profili di
rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi
alle società del gruppo;
• della preparazione tecnica e dell’esperienza che il lavoro di
revisione richiede;
• della necessità di assicurare, oltre all’esecuzione materiale
delle verifiche, un’adeguata attività di supervisione e di
indirizzo.
• Oltre alle dimensioni dell’impresa, l’elemento fondamentale per
quantificare il numero di ore necessarie per verificare un’azienda, dipende
dalla rischiosità della società oggetto del controllo.
Per valutare la rischiosità della società bisogna considerare:
• l’attività esercitata;
• l’affidabilità del sistema di controllo interno;
• il sistema di governance e il livello di affidabilità del personale direttivo;
• la situazione economica e finanziaria;
• la presenza di società controllate e collegate, la loro significatività ed
operatività;
• l’esistenza di transazioni di rilievo con parti correlate;
• i rilievi riscontrati in passato;
• i rischi di continuità aziendale;
• l’esistenza di contenziosi di importo significativo rispetto al valore del
patrimonio netto.
Proposta formulata dalla SAF dell’ODCEC Milano
Fatturato/attivo
Ore
2 mil di euro
145
5 mil di euro
185
7 mil di euro
210
10 mil di euro
245
15 mil di euro
295
20 mil di euro
340
30 mil di euro
420
40 mil di euro
490
50 mil di euro
550
•
•
•
•
•
•
Ripartire le ore complessive necessarie per svolgere la revisione legale tra
quelle attribuibili al lavoro diretto o alla supervisione dei sindaci e quelle
attribuibili al lavoro di collaboratori e/o di ausiliari.
La ripartizione dei corrispettivi fra i membri del collegio sindacale, può
avvenire sulla base del tempo effettivamente dedicato all’incarico
direttamente e tramite i collaboratori che riferiscono a ciascuno sindaco.
La determinazione dei tempi, delle risorse e, quindi, dei compensi da inserire
nella lettera di incarico o nella deliberazione dell’assemblea dei soci che affida
l’incarico di revisione, è uno degli obiettivi della riunione preliminare che i
candidati sindaci dovrebbero effettuare prima della nomina e
dell’accettazione del mandato.
E’ opportuno che i sindaci documentino le ore effettivamente dedicate
all’incarico sulla base di appositi report, anche al fine di giustificare gli
eventuali scostamenti rispetto a quanto previsto e ai fini del controllo della
qualità.
Almeno una volta l’anno e comunque al verificarsi di eventi straordinari, i
sindaci devono verificare l’adeguatezza dei tempi e delle risorse
precedentemente determinate e, conseguentemente, dei compensi, alla luce
di modifiche rilevanti a grandezze significative del bilancio e/o a modifiche
rilevanti ai fattori di rischio.
Valutare l’opportunità di predisporre una integrazione alla lettera di incarico
da portare alla approvazione della assemblea dei soci.
Un nuovo criterio
• La nuova interpretazione della tariffa professionale
impone di individuare nuovi criteri per definire
correttamente il compenso spettante ai sindaci.
• Appare proponibile l’utilizzo di un criterio basato su
ore “standard”anche per il controllo di legittimità
• Il sindaco-revisore può sviluppare sinergie tra le due
attività di controllo e ottimizzare le ore necessarie
per svolgere i controlli.
La deducibilità dei compensi
• La diversa articolazione delle attività del collegio sindacale
richiede di porre attenzione anche alla deducibilità fiscale dei
costi sostenuti dalle società per i compensi corrisposti al
collegio sindacale
• L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione 54/E del 19 giugno
2002, chiarisce che per stabilire la deducibilità degli
emolumenti spettanti al collegio sindacale bisogna far
riferimento all’art. 75, comma 2 lettera b del TUIR (oggi
art.109).
• La norma stabilisce che i costi relativi a prestazioni di servizio
si considerano sostenuti alla data in cui le prestazioni sono
ultimate. Pertanto, i compensi per la partecipazione alle
riunioni del consiglio di amministrazione e delle assemblee e
per l’effettuazione delle verifiche trimestrali saranno
deducibili nell’esercizio in cui le prestazioni sono state
eseguite.
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